Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio
1. Compatibilità e cumulabilità del
lavoro accessorio (D.lgs n.81/2015
circolare Inps n. 170/2015)
Sintesi a cura Stefano Ferrario
2. 01/11/2015 2
Definizione e limiti economici
Attività di lavoro che producono nell'anno civile (1
gennaio – 31 dicembre) redditi fino ad un
massimo di 7.000 euro. Tale somma si riferisce
alla totalità dei committenti. Per ogni singolo
comittente, professionista o imprenditore, le
prestazioni di lavoro accessorio non possono
superare il limite massimo di € 2.000 annue.
Tutti gli importi vengono rivalutati annualmente
sulla base dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT
3. 01/11/2015 3
Definizione e limiti economici/2
I committenti devono acquistare uno o più
carnet con i buoni orari. I buoni sono datati e
numerati progressivamente. Se il committente è
un'azienda o un professionista l'acquisto può
essere effettuato esclusivamente per via
telematica. Il valore del buono attualmente è di
10 euro lordi. Il valore nominale del buono è
fissato con decreto del Ministero del Lavoro.
Solo in agricoltura il valore del buono è pari alla
paga oraria prevista dai contratti collettivi di
lavoro per il lavoro subordinato
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Compatibilità e cumulabilità con le
prestazioni di sostegno al reddito
Il lavoro accessorio può essere svolto anche da
percettori di prestazioni integrative del salario o
di sostegno al reddito. Può essere svolto in tutti
i settori produttivi, compresi gli enti locali. Il
limite complessivo del compenso è di euro
3.000 complessivi nell'anno civile (1 gennaio –
31 dicembre). L'Inps sottrae dalla contribuzione
figurativa delle prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi che derivano dal lavoro accessorio,
con modalità ancora da definire.
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Compatibilità e cumulabilità con
l'indennità di mobilità
L'indennità di mobilità è cumulabile con i compensi
derivanti dal lavoro accessorio. Il limite
complessivo è di euro 3.000, rivalutati
annualmente, nel corso dell'anno civile (1 gennaio
– 31 dicembre). I compensi fino a euro 7.000 annui
possono essere cumulabili e compatibili se
rientrano nei limiti previsti dall'art. 9, comma 9 della
Legge n. 223/91. E' necessario comunicare
all'Inps, entro cinque giorni dall'avvio delle
prestazioni di lavoro accessorio il reddito presunto
per tali attività nell'anno solare.
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Compatibilità e cumulabilità con la
NASpI
L'indennità di disoccupazione (NASpI) è
interamente cumulabile con i redditi che
derivano dalle attività di lavoro accessorio. Il
limite complessivo è di euro 3.000 annui (1
gennaio – 31 dicembre). Se i compensi
superano tale limite fino a euro 7.000 per anno
civile, la NASpI verrà ridotta per un importo pari
all'80% del compenso rapportato al periodo che
intercorre tra la data di inizio dell'attività e la
data in cui termina il periodo di godimento
dell'indennità.
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Compatibilità e cumulabilità con la
NASpI/2
Il beneficiario della NASpI deve comunicare
all'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività di
lavoro accessorio, il compenso percepito.
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Compatibilità e cumulabilità con la
disoccupazione agricola
La disoccupazione agricola è compatibile con il
lavoro accessorio. Il cumulo è possibile con il
limite di euro 3.000 annui netti di compenso.
Poichè l'indennità di disoccupazione agricola
viene erogata l'anno successivo a quello in cui
la persona è rimasta disoccupata, la
cumulabilità deve essere valutata con
riferimento al lavoro accessorio svolto nell'anno
di competenza della prestazione.
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Compatibilità e cumulabilità con la
Cassa Integrazione Guadagni
Le integrazioni salariali sono interamente
cumulabili con il lavoro accessorio. Anche in
questo caso il limite è fissato in euro 3.000 netti
per anno civile. Se i compensi superano questo
limite e fino a euro 7.000 si applicherà quanto
previsto dall'art. 8, comma 2 e 3 del decreto
legislativo n. 148/2015. Le remunerazioni da
lavoro accessorio che superano i 3.000 euro
non sono quindi interamente cumulabili. In
questo caso si dovrà fare riferimento a quanto
previsto dalla circolare Inps n. 130 del 2010.
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Compatibilità e cumulabilità con la
Cassa Integrazione Guadagni/2
Se il compenso da lavoro accessorio non
supera euro 3.000 annui il lavoratore in Cassa
integrazione non sarà obbligato a presentare
all'Inps la comunicazione preventiva prevista
dall'art. 8, comma 3, del D.lgs n. 148/2015. Tale
comunicazione preventiva andrà invece
effettuata nel caso in cui venga superato il
limite dei 3.000 euro. Se non effettuata
decadono le prestazioni di integrazione
salariale.