Presentazione di Michele Benini (RSE) durante l'evento "Gestione intelligente dell'energia: Il mercato dell'energia e le Smart Grid", organizzato da Sardegna Ricerche a Macchiareddu il 9 novembre 2017.
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Sommario
Le direttive europee 96/92/CE e 2003/54/CE
Il decreto “Bersani” 16 marzo 1999 n. 79/99
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La direttiva 96/92/CE
Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica
Il mercato elettrico è liberalizzato, ma gli Stati possono
imporre alle imprese elettriche obblighi di servizio pubblico
Separazione almeno contabile tra le funzioni di produzione,
trasmissione e distribuzione nelle imprese verticalmente
integrate (“unbundling”), al fine di evitare discriminazioni,
sussidi incrociati e distorsioni della concorrenza
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La direttiva 96/92/CE
Gestione unica, indipendente e non discriminatoria delle
funzioni di trasmissione e di dispacciamento in una
assegnata area geografica (figura del “gestore della rete”)
Dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni
per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di
produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari
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Gli Stati possono imporre la priorità di dispacciamento agli
impianti di generazione che:
impiegano fonti rinnovabili o rifiuti
producono in maniera combinata energia elettrica e calore
(“cogenerazione”)
sono alimentati con fonti nazionali di energia primaria, per una
percentuale annualmente non superiore al 15% di tutta l’energia
primaria consumata per la produzione di energia elettrica
La direttiva 96/92/CE
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La direttiva 96/92/CE
Gli Stati stabiliscono i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni alla costruzione degli impianti di
generazione; tali criteri possono riguardare:
la sicurezza e l'integrità delle reti elettriche, degli impianti e delle
relative apparecchiature
la protezione dell'ambiente
l'assetto del territorio e la localizzazione
l'uso del suolo pubblico
l'efficienza energetica
la natura delle fonti primarie
le caratteristiche specifiche del richiedente, quali la capacità
tecnica, economica e finanziaria
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La direttiva 96/92/CE
Apertura di un mercato libero non solo lato produzione, ma
anche lato consumo, con l’istituzione della categoria dei
clienti idonei, cioè quei consumatori abilitati a stipulare
contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o
grossista
Diritto garantito di accesso alla rete per tutti i produttori ed i
clienti idonei
L’accesso alla rete può essere:
regolato, sulla base di tariffe pubblicate e valide per tutti
negoziato, volta per volta, con il gestore della rete interessato
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La direttiva 96/92/CE
Accettazione del monopolio relativo alla distribuzione ai
clienti vincolati per una assegnata area geografica
I clienti vincolati sono quindi quelli abilitati a stipulare
contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che
fornisce il servizio nell'area territoriale dove è localizzata
l'utenza
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La direttiva 2003/54/CE
Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003 concernente norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la
direttiva 96/92/CE
Oltre agli obblighi di servizio pubblico, gli Stati possono
imporre alle imprese elettriche obblighi relativi all’efficienza
energetica (es. decreti del 20 luglio 2004) ed alla protezione
del clima (es. Kyoto – emissions trading)
Le imprese fornitrici devono informare i clienti finali sul mix
di fonti utilizzato e sull’impatto ambientale, in termini di
emissioni di CO2 e di scorie radioattive
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La direttiva 2003/54/CE
In termini di sicurezza di approvvigionamento, la capacità
produttiva è equiparata alle misure di efficienza energetica
e di gestione della domanda
Oltre alla separazione almeno contabile tra le funzioni di
produzione, trasmissione e distribuzione nelle imprese
verticalmente integrate, occorre separare anche le attività
relative alla vendita ai clienti idonei ed ai clienti vincolati
L’accesso alla rete può essere solo di tipo regolato, sulla
base di tariffe pubblicate, ma non di tipo negoziato
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La direttiva 2003/54/CE
A partire dal 1 luglio 2004, sono idonei tutti i clienti non
domestici (con partita IVA)
A partire dal 1 luglio 2007 tutti i clienti sono idonei
Gli Stati devono creare autorità di regolamentazione
indipendenti (es. AEEGSI), con il compito di assicurare la
non discriminazione, l’effettiva concorrenza e l’efficace
funzionamento del mercato
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La direttiva 2003/54/CE
Le autorità di regolamentazione devono controllare:
l’effettiva separazione contabile tra le attività di generazione,
trasmissione, distribuzione e vendita
le condizioni e le tariffe di connessione alle reti di trasmissione e
distribuzione
il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione
per effettuare connessioni e riparazioni
le regole per la gestione delle congestioni nelle reti nazionali
le regole per la gestione e per l’assegnazione della capacità di
interconnessione tra Stati
l’operato dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione
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La direttiva 2003/54/CE
Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare
o approvare, e facoltà di imporre modifiche, quantomeno
alle metodologie usate per:
definire le condizioni di connessione e di accesso alle reti,
comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione
le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento
Le autorità di regolamentazione sono deputate anche alla
risoluzione delle controversie
Gli Stati introducono meccanismi idonei ed efficienti di
regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare
abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei
consumatori, e comportamenti predatori
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Il decreto “Bersani”
Decreto 16 marzo 1999 n. 79 - Attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica
Le attività di produzione, importazione, esportazione,
acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel
rispetto degli obblighi di servizio pubblico
Occorre una separazione almeno contabile ed
amministrativa tra le attività di cui al punto precedente;
ENEL deve costituire società separate
Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate
allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete
di Trasmissione Nazionale (GRTN)
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L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in
regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (monopolio naturale)
La tariffa applicata ai clienti vincolati è unica sul territorio
nazionale (come si vedrà nel seguito, anche il prezzo di
acquisto dalla Borsa Elettrica è unico a livello nazionale)
Ciò è deleterio, poiché non fornisce i corretti “segnali
locazionali” e favorisce atteggiamenti di tipo “nimby”: chi si
oppone alla costruzione di nuovi impianti di produzione o di
linee di trasmissione non sopporta i sovracosti derivanti
dalla sua opposizione, scaricandoli su tutta la comunità
nazionale
Il decreto “Bersani”
16. 16
Il decreto “Bersani” -
Il GRTN esercita le attività di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica e di gestione della
Rete di Trasmissione Nazionale, al fine di garantire la
sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del
servizio
Il GRTN ha l'obbligo di connettere alla Rete di Trasmissione
Nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, purché
siano rispettate le apposite regole tecniche da esso
predisposte
Il GRTN gestisce la rete senza discriminazione tra utenti e
ne delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo, a
carico delle società proprietarie, in modo da assicurare la
sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti
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Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è
dovuto al GRTN un corrispettivo determinato
indipendentemente dalla localizzazione geografica degli
impianti di produzione e dei clienti finali (ulteriore
attenuazione dei “segnali locazionali”)
Vi è l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica
prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili (compresa
l’energia da rifiuti) e di quella prodotta mediante
cogenerazione
Il decreto “Bersani” -
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Il decreto “Bersani” - e Borsa Elettrica
Il GRTN costituisce una società per azioni denominata
“Gestore del Mercato Elettrico” (GME) che organizza e
gestisce il mercato stesso secondo criteri di neutralità,
trasparenza e obiettività
Entro l’1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle
unità di produzione è determinato secondo il
dispacciamento di merito economico
Il GME assume quindi la gestione delle offerte di acquisto e
di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi
( nasce la Borsa Elettrica)
La Borsa Elettrica è partita non nel 2001, ma l’1 aprile 2004
…
19. 19
Il decreto “Bersani” - Contratti bilaterali
L’Autorità, su richiesta degli interessati e previo parere del
GRTN, può autorizzare contratti bilaterali, in deroga al
sistema delle offerte in Borsa, purché essi non
pregiudichino la concorrenza o la sicurezza ed efficienza
del servizio
L'Autorità, sentito il GRTN, per i suddetti contratti bilaterali,
determina, sulla base di criteri che tengano conto anche dei
conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico
corrispettivo, che i contraenti sono tenuti a versare al GRTN
ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale ai
vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza
Contratti bilaterali previsti dal “Bersani” come “eccezione”,
a differenza del modello di mercato attualmente adottato
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Il decreto “Bersani” -
Il GRTN costituisce una società per azioni denominata
”Acquirente Unico” (AU), che stipula e gestisce contratti di
fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la
disponibilità della capacità produttiva e la fornitura di
energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed
efficienza del servizio nonché di parità del trattamento,
anche tariffario
Motivazioni (implicite):
contrastare l’integrazione tra ENEL Produzione ed ENEL
Distribuzione
dare “spessore” alla Borsa Elettrica
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Il decreto “Bersani” - Trasmissione
La Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) è gestita (ma non
posseduta) dal GRTN
Il GRTN pianifica la manutenzione e l’espansione della RTN
La proprietà della RTN rimane ai precedenti proprietari
(TERNA, EDISON, municipalizzate, ...), che devono eseguire
gli “ordini” del GRTN
La connessione alla RTN di chi ne fa richiesta deve essere
garantita dal GRTN e dai proprietari della rete
Le tariffe di trasmissione devono essere del tipo “a
francobollo”, definite dall’Autorità
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Il decreto “Bersani” - Trasmissione
La legge n. 290 del 27 ottobre 2003 ha disposto l’
unificazione della proprietà e della gestione della rete di
trasmissione, e ha altresì previsto che entro il 1 luglio 2007,
nessuna società operante nel settore della produzione,
importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica
potrà possedere più del 20% del capitale della società che
possiederà e che gestirà la RTN
Con decreto dell’11 maggio 2004 il limite del 20% è stato
ridotto al 5% per tutte le società diverse da ENEL, alla quale
è stato peraltro imposto un limite del 5% ai diritti di voto
Il GRTN si è fuso con TERNA, riunificando quindi proprietà
e gestione della RTN
23. 23
Il decreto “Bersani” - Produzione
A decorrere dall’1 Gennaio 2003 a nessun soggetto è
consentito produrre o importare, direttamente o
indirettamente, più del 50 per cento (calcolato come media
su base triennale) del totale dell'energia elettrica prodotta e
importata in Italia
Entro l’1 Gennaio 2003 ENEL deve vendere almeno 15000
MW di capacità di generazione; le tre “GenCo”:
EUROGEN (7000 MW, ora A2A)
ELETTROGEN (5400 MW, ora EPH)
INTERPOWER (2600 MW, ora TIRRENO POWER)
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Il decreto “Bersani” - Produzione
A decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i produttori che,
in ciascun anno, importano o producono energia elettrica
da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo di immettere nel
sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una
quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in
esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità
aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore
del “Bersani” uguale almeno al 2% dell’energia importata o
prodotta eccedente i 100 GWh annuali
Il decreto n. 387 del 29 dicembre 2003 stabilisce che dal
2004 al 2006 la soglia minima del 2% sia annualmente
incrementata dello 0,35%
L’obbligazione può essere soddisfatta acquistando un
equivalente ammontare di “certificati verdi” da altri
produttori o dal GRTN
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Il decreto “Bersani” - Distribuzione
I distributori devono garantire la connessione alla rete a
tutti i clienti
Solo una concessione per l’attività di distribuzione viene
assegnata per ciascun comune
Nei comuni (Roma, Milano, Torino, ...) dove i distributori
locali (municipalizzate) servono almeno il 20 % dei clienti,
ENEL è obbligata a vendere loro le proprie attività di
distribuzione
I distributori locali (municipalizzate) che servono più di
100000 clienti possono chiedere di estendere la loro
concessione ai comuni confinanti
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Il decreto “Bersani” - Clienti
Sono definite le figure dei clienti idonei e vincolati e le
soglie di consumo annuale, progressivamente decrescenti
nel tempo, che consentono di ottenere la qualifica di cliente
idoneo
Clienti Idonei
persone fisiche o giuridiche abilitate a stipulare contratti di
fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in
Italia che all'estero, nonché a comprare energia dalla Borsa
Elettrica
Clienti Vincolati
clienti abilitati a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con
il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è
localizzata l'utenza
pagano l’energia ad una tariffa unica nazionale
i distributori devono comprare dall’Acquirente Unico l’energia
necessaria ai clienti vincolati da essi forniti
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1999 2000 2002
Soglia per clienti
singoli e consorzi
Soglia per ciascun
cliente membro di
un consorzio
Soglia per clienti
multisito
30 GWh 20 GWh 9 GWh
2 GWh 1 GWh 1 GWh
40 GWh
1 GWh per sito
Soglie d’idoneità
40 GWh (da 2/99)Soglia massima 96/92/CE 20 GWh (da 2/00) 9 GWh (da 2/03)
Il decreto “Bersani” – Clienti Idonei
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La soglia di idoneità è ridotta a 100 MWh, a partire da 3 mesi
dopo la vendita da parte ENEL della terza GenCo
Come detto, la direttiva 2003/54/CE ha poi stabilito che:
a partire dal 1 luglio 2004, sono idonei tutti i clienti non domestici
(circa 7 milioni di clienti idonei potenziali)
a partire dal 1 luglio 2007 tutti i clienti sono idonei
Il decreto “Bersani” – Clienti Idonei