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1
Michele BENINI
LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO:
il quadro normativo che l’ha avviata
2
Sommario
 Le direttive europee 96/92/CE e 2003/54/CE
 Il decreto “Bersani” 16 marzo 1999 n. 79/99
3
La direttiva 96/92/CE
 Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica
 Il mercato elettrico è liberalizzato, ma gli Stati possono
imporre alle imprese elettriche obblighi di servizio pubblico
 Separazione almeno contabile tra le funzioni di produzione,
trasmissione e distribuzione nelle imprese verticalmente
integrate (“unbundling”), al fine di evitare discriminazioni,
sussidi incrociati e distorsioni della concorrenza
4
La direttiva 96/92/CE
 Gestione unica, indipendente e non discriminatoria delle
funzioni di trasmissione e di dispacciamento in una
assegnata area geografica (figura del “gestore della rete”)
 Dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni
per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di
produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari
5
 Gli Stati possono imporre la priorità di dispacciamento agli
impianti di generazione che:
 impiegano fonti rinnovabili o rifiuti
 producono in maniera combinata energia elettrica e calore
(“cogenerazione”)
 sono alimentati con fonti nazionali di energia primaria, per una
percentuale annualmente non superiore al 15% di tutta l’energia
primaria consumata per la produzione di energia elettrica
La direttiva 96/92/CE
6
La direttiva 96/92/CE
 Gli Stati stabiliscono i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni alla costruzione degli impianti di
generazione; tali criteri possono riguardare:
 la sicurezza e l'integrità delle reti elettriche, degli impianti e delle
relative apparecchiature
 la protezione dell'ambiente
 l'assetto del territorio e la localizzazione
 l'uso del suolo pubblico
 l'efficienza energetica
 la natura delle fonti primarie
 le caratteristiche specifiche del richiedente, quali la capacità
tecnica, economica e finanziaria
7
La direttiva 96/92/CE
 Apertura di un mercato libero non solo lato produzione, ma
anche lato consumo, con l’istituzione della categoria dei
clienti idonei, cioè quei consumatori abilitati a stipulare
contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o
grossista
 Diritto garantito di accesso alla rete per tutti i produttori ed i
clienti idonei
 L’accesso alla rete può essere:
 regolato, sulla base di tariffe pubblicate e valide per tutti
 negoziato, volta per volta, con il gestore della rete interessato
8
La direttiva 96/92/CE
 Accettazione del monopolio relativo alla distribuzione ai
clienti vincolati per una assegnata area geografica
 I clienti vincolati sono quindi quelli abilitati a stipulare
contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che
fornisce il servizio nell'area territoriale dove è localizzata
l'utenza
9
La direttiva 2003/54/CE
 Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003 concernente norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la
direttiva 96/92/CE
 Oltre agli obblighi di servizio pubblico, gli Stati possono
imporre alle imprese elettriche obblighi relativi all’efficienza
energetica (es. decreti del 20 luglio 2004) ed alla protezione
del clima (es. Kyoto – emissions trading)
 Le imprese fornitrici devono informare i clienti finali sul mix
di fonti utilizzato e sull’impatto ambientale, in termini di
emissioni di CO2 e di scorie radioattive
10
La direttiva 2003/54/CE
 In termini di sicurezza di approvvigionamento, la capacità
produttiva è equiparata alle misure di efficienza energetica
e di gestione della domanda
 Oltre alla separazione almeno contabile tra le funzioni di
produzione, trasmissione e distribuzione nelle imprese
verticalmente integrate, occorre separare anche le attività
relative alla vendita ai clienti idonei ed ai clienti vincolati
 L’accesso alla rete può essere solo di tipo regolato, sulla
base di tariffe pubblicate, ma non di tipo negoziato
11
La direttiva 2003/54/CE
 A partire dal 1 luglio 2004, sono idonei tutti i clienti non
domestici (con partita IVA)
 A partire dal 1 luglio 2007 tutti i clienti sono idonei
 Gli Stati devono creare autorità di regolamentazione
indipendenti (es. AEEGSI), con il compito di assicurare la
non discriminazione, l’effettiva concorrenza e l’efficace
funzionamento del mercato
12
La direttiva 2003/54/CE
 Le autorità di regolamentazione devono controllare:
 l’effettiva separazione contabile tra le attività di generazione,
trasmissione, distribuzione e vendita
 le condizioni e le tariffe di connessione alle reti di trasmissione e
distribuzione
 il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione
per effettuare connessioni e riparazioni
 le regole per la gestione delle congestioni nelle reti nazionali
 le regole per la gestione e per l’assegnazione della capacità di
interconnessione tra Stati
 l’operato dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione
13
La direttiva 2003/54/CE
 Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare
o approvare, e facoltà di imporre modifiche, quantomeno
alle metodologie usate per:
 definire le condizioni di connessione e di accesso alle reti,
comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione
 le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento
 Le autorità di regolamentazione sono deputate anche alla
risoluzione delle controversie
 Gli Stati introducono meccanismi idonei ed efficienti di
regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare
abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei
consumatori, e comportamenti predatori
14
Il decreto “Bersani”
 Decreto 16 marzo 1999 n. 79 - Attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica
 Le attività di produzione, importazione, esportazione,
acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel
rispetto degli obblighi di servizio pubblico
 Occorre una separazione almeno contabile ed
amministrativa tra le attività di cui al punto precedente;
ENEL deve costituire società separate
 Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate
allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete
di Trasmissione Nazionale (GRTN)
15
 L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in
regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (monopolio naturale)
 La tariffa applicata ai clienti vincolati è unica sul territorio
nazionale (come si vedrà nel seguito, anche il prezzo di
acquisto dalla Borsa Elettrica è unico a livello nazionale)
 Ciò è deleterio, poiché non fornisce i corretti “segnali
locazionali” e favorisce atteggiamenti di tipo “nimby”: chi si
oppone alla costruzione di nuovi impianti di produzione o di
linee di trasmissione non sopporta i sovracosti derivanti
dalla sua opposizione, scaricandoli su tutta la comunità
nazionale
Il decreto “Bersani”
16
Il decreto “Bersani” -
 Il GRTN esercita le attività di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica e di gestione della
Rete di Trasmissione Nazionale, al fine di garantire la
sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del
servizio
 Il GRTN ha l'obbligo di connettere alla Rete di Trasmissione
Nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, purché
siano rispettate le apposite regole tecniche da esso
predisposte
 Il GRTN gestisce la rete senza discriminazione tra utenti e
ne delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo, a
carico delle società proprietarie, in modo da assicurare la
sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti
17
 Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è
dovuto al GRTN un corrispettivo determinato
indipendentemente dalla localizzazione geografica degli
impianti di produzione e dei clienti finali (ulteriore
attenuazione dei “segnali locazionali”)
 Vi è l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica
prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili (compresa
l’energia da rifiuti) e di quella prodotta mediante
cogenerazione
Il decreto “Bersani” -
18
Il decreto “Bersani” - e Borsa Elettrica
 Il GRTN costituisce una società per azioni denominata
“Gestore del Mercato Elettrico” (GME) che organizza e
gestisce il mercato stesso secondo criteri di neutralità,
trasparenza e obiettività
 Entro l’1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle
unità di produzione è determinato secondo il
dispacciamento di merito economico
 Il GME assume quindi la gestione delle offerte di acquisto e
di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi
( nasce la Borsa Elettrica)
 La Borsa Elettrica è partita non nel 2001, ma l’1 aprile 2004
…
19
Il decreto “Bersani” - Contratti bilaterali
 L’Autorità, su richiesta degli interessati e previo parere del
GRTN, può autorizzare contratti bilaterali, in deroga al
sistema delle offerte in Borsa, purché essi non
pregiudichino la concorrenza o la sicurezza ed efficienza
del servizio
 L'Autorità, sentito il GRTN, per i suddetti contratti bilaterali,
determina, sulla base di criteri che tengano conto anche dei
conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico
corrispettivo, che i contraenti sono tenuti a versare al GRTN
ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale ai
vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza
 Contratti bilaterali previsti dal “Bersani” come “eccezione”,
a differenza del modello di mercato attualmente adottato
20
Il decreto “Bersani” -
 Il GRTN costituisce una società per azioni denominata
”Acquirente Unico” (AU), che stipula e gestisce contratti di
fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la
disponibilità della capacità produttiva e la fornitura di
energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed
efficienza del servizio nonché di parità del trattamento,
anche tariffario
 Motivazioni (implicite):
 contrastare l’integrazione tra ENEL Produzione ed ENEL
Distribuzione
 dare “spessore” alla Borsa Elettrica
21
Il decreto “Bersani” - Trasmissione
 La Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) è gestita (ma non
posseduta) dal GRTN
 Il GRTN pianifica la manutenzione e l’espansione della RTN
 La proprietà della RTN rimane ai precedenti proprietari
(TERNA, EDISON, municipalizzate, ...), che devono eseguire
gli “ordini” del GRTN
 La connessione alla RTN di chi ne fa richiesta deve essere
garantita dal GRTN e dai proprietari della rete
 Le tariffe di trasmissione devono essere del tipo “a
francobollo”, definite dall’Autorità
22
Il decreto “Bersani” - Trasmissione
 La legge n. 290 del 27 ottobre 2003 ha disposto l’
unificazione della proprietà e della gestione della rete di
trasmissione, e ha altresì previsto che entro il 1 luglio 2007,
nessuna società operante nel settore della produzione,
importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica
potrà possedere più del 20% del capitale della società che
possiederà e che gestirà la RTN
 Con decreto dell’11 maggio 2004 il limite del 20% è stato
ridotto al 5% per tutte le società diverse da ENEL, alla quale
è stato peraltro imposto un limite del 5% ai diritti di voto
 Il GRTN si è fuso con TERNA, riunificando quindi proprietà
e gestione della RTN
23
Il decreto “Bersani” - Produzione
 A decorrere dall’1 Gennaio 2003 a nessun soggetto è
consentito produrre o importare, direttamente o
indirettamente, più del 50 per cento (calcolato come media
su base triennale) del totale dell'energia elettrica prodotta e
importata in Italia
 Entro l’1 Gennaio 2003 ENEL deve vendere almeno 15000
MW di capacità di generazione; le tre “GenCo”:
 EUROGEN (7000 MW, ora A2A)
 ELETTROGEN (5400 MW, ora EPH)
 INTERPOWER (2600 MW, ora TIRRENO POWER)
24
Il decreto “Bersani” - Produzione
 A decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i produttori che,
in ciascun anno, importano o producono energia elettrica
da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo di immettere nel
sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una
quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in
esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità
aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore
del “Bersani” uguale almeno al 2% dell’energia importata o
prodotta eccedente i 100 GWh annuali
 Il decreto n. 387 del 29 dicembre 2003 stabilisce che dal
2004 al 2006 la soglia minima del 2% sia annualmente
incrementata dello 0,35%
 L’obbligazione può essere soddisfatta acquistando un
equivalente ammontare di “certificati verdi” da altri
produttori o dal GRTN
25
Il decreto “Bersani” - Distribuzione
 I distributori devono garantire la connessione alla rete a
tutti i clienti
 Solo una concessione per l’attività di distribuzione viene
assegnata per ciascun comune
 Nei comuni (Roma, Milano, Torino, ...) dove i distributori
locali (municipalizzate) servono almeno il 20 % dei clienti,
ENEL è obbligata a vendere loro le proprie attività di
distribuzione
 I distributori locali (municipalizzate) che servono più di
100000 clienti possono chiedere di estendere la loro
concessione ai comuni confinanti
26
Il decreto “Bersani” - Clienti
 Sono definite le figure dei clienti idonei e vincolati e le
soglie di consumo annuale, progressivamente decrescenti
nel tempo, che consentono di ottenere la qualifica di cliente
idoneo
 Clienti Idonei
 persone fisiche o giuridiche abilitate a stipulare contratti di
fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in
Italia che all'estero, nonché a comprare energia dalla Borsa
Elettrica
 Clienti Vincolati
 clienti abilitati a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con
il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è
localizzata l'utenza
 pagano l’energia ad una tariffa unica nazionale
 i distributori devono comprare dall’Acquirente Unico l’energia
necessaria ai clienti vincolati da essi forniti
27
1999 2000 2002
Soglia per clienti
singoli e consorzi
Soglia per ciascun
cliente membro di
un consorzio
Soglia per clienti
multisito
30 GWh 20 GWh 9 GWh
2 GWh 1 GWh 1 GWh
40 GWh
1 GWh per sito
Soglie d’idoneità
40 GWh (da 2/99)Soglia massima 96/92/CE 20 GWh (da 2/00) 9 GWh (da 2/03)
Il decreto “Bersani” – Clienti Idonei
28
 La soglia di idoneità è ridotta a 100 MWh, a partire da 3 mesi
dopo la vendita da parte ENEL della terza GenCo
 Come detto, la direttiva 2003/54/CE ha poi stabilito che:
 a partire dal 1 luglio 2004, sono idonei tutti i clienti non domestici
(circa 7 milioni di clienti idonei potenziali)
 a partire dal 1 luglio 2007 tutti i clienti sono idonei
Il decreto “Bersani” – Clienti Idonei
29
Grazie per l’attenzione !!!
michele.benini@rse-web.it

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La liberalizzazione del mercato elettrico: il quadro normativo che l'ha avviata (Michele Benini - RSE)

  • 1. 1 Michele BENINI LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO: il quadro normativo che l’ha avviata
  • 2. 2 Sommario  Le direttive europee 96/92/CE e 2003/54/CE  Il decreto “Bersani” 16 marzo 1999 n. 79/99
  • 3. 3 La direttiva 96/92/CE  Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica  Il mercato elettrico è liberalizzato, ma gli Stati possono imporre alle imprese elettriche obblighi di servizio pubblico  Separazione almeno contabile tra le funzioni di produzione, trasmissione e distribuzione nelle imprese verticalmente integrate (“unbundling”), al fine di evitare discriminazioni, sussidi incrociati e distorsioni della concorrenza
  • 4. 4 La direttiva 96/92/CE  Gestione unica, indipendente e non discriminatoria delle funzioni di trasmissione e di dispacciamento in una assegnata area geografica (figura del “gestore della rete”)  Dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari
  • 5. 5  Gli Stati possono imporre la priorità di dispacciamento agli impianti di generazione che:  impiegano fonti rinnovabili o rifiuti  producono in maniera combinata energia elettrica e calore (“cogenerazione”)  sono alimentati con fonti nazionali di energia primaria, per una percentuale annualmente non superiore al 15% di tutta l’energia primaria consumata per la produzione di energia elettrica La direttiva 96/92/CE
  • 6. 6 La direttiva 96/92/CE  Gli Stati stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione degli impianti di generazione; tali criteri possono riguardare:  la sicurezza e l'integrità delle reti elettriche, degli impianti e delle relative apparecchiature  la protezione dell'ambiente  l'assetto del territorio e la localizzazione  l'uso del suolo pubblico  l'efficienza energetica  la natura delle fonti primarie  le caratteristiche specifiche del richiedente, quali la capacità tecnica, economica e finanziaria
  • 7. 7 La direttiva 96/92/CE  Apertura di un mercato libero non solo lato produzione, ma anche lato consumo, con l’istituzione della categoria dei clienti idonei, cioè quei consumatori abilitati a stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista  Diritto garantito di accesso alla rete per tutti i produttori ed i clienti idonei  L’accesso alla rete può essere:  regolato, sulla base di tariffe pubblicate e valide per tutti  negoziato, volta per volta, con il gestore della rete interessato
  • 8. 8 La direttiva 96/92/CE  Accettazione del monopolio relativo alla distribuzione ai clienti vincolati per una assegnata area geografica  I clienti vincolati sono quindi quelli abilitati a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che fornisce il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza
  • 9. 9 La direttiva 2003/54/CE  Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 96/92/CE  Oltre agli obblighi di servizio pubblico, gli Stati possono imporre alle imprese elettriche obblighi relativi all’efficienza energetica (es. decreti del 20 luglio 2004) ed alla protezione del clima (es. Kyoto – emissions trading)  Le imprese fornitrici devono informare i clienti finali sul mix di fonti utilizzato e sull’impatto ambientale, in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive
  • 10. 10 La direttiva 2003/54/CE  In termini di sicurezza di approvvigionamento, la capacità produttiva è equiparata alle misure di efficienza energetica e di gestione della domanda  Oltre alla separazione almeno contabile tra le funzioni di produzione, trasmissione e distribuzione nelle imprese verticalmente integrate, occorre separare anche le attività relative alla vendita ai clienti idonei ed ai clienti vincolati  L’accesso alla rete può essere solo di tipo regolato, sulla base di tariffe pubblicate, ma non di tipo negoziato
  • 11. 11 La direttiva 2003/54/CE  A partire dal 1 luglio 2004, sono idonei tutti i clienti non domestici (con partita IVA)  A partire dal 1 luglio 2007 tutti i clienti sono idonei  Gli Stati devono creare autorità di regolamentazione indipendenti (es. AEEGSI), con il compito di assicurare la non discriminazione, l’effettiva concorrenza e l’efficace funzionamento del mercato
  • 12. 12 La direttiva 2003/54/CE  Le autorità di regolamentazione devono controllare:  l’effettiva separazione contabile tra le attività di generazione, trasmissione, distribuzione e vendita  le condizioni e le tariffe di connessione alle reti di trasmissione e distribuzione  il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni  le regole per la gestione delle congestioni nelle reti nazionali  le regole per la gestione e per l’assegnazione della capacità di interconnessione tra Stati  l’operato dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione
  • 13. 13 La direttiva 2003/54/CE  Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, e facoltà di imporre modifiche, quantomeno alle metodologie usate per:  definire le condizioni di connessione e di accesso alle reti, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione  le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento  Le autorità di regolamentazione sono deputate anche alla risoluzione delle controversie  Gli Stati introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori
  • 14. 14 Il decreto “Bersani”  Decreto 16 marzo 1999 n. 79 - Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica  Le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico  Occorre una separazione almeno contabile ed amministrativa tra le attività di cui al punto precedente; ENEL deve costituire società separate  Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN)
  • 15. 15  L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (monopolio naturale)  La tariffa applicata ai clienti vincolati è unica sul territorio nazionale (come si vedrà nel seguito, anche il prezzo di acquisto dalla Borsa Elettrica è unico a livello nazionale)  Ciò è deleterio, poiché non fornisce i corretti “segnali locazionali” e favorisce atteggiamenti di tipo “nimby”: chi si oppone alla costruzione di nuovi impianti di produzione o di linee di trasmissione non sopporta i sovracosti derivanti dalla sua opposizione, scaricandoli su tutta la comunità nazionale Il decreto “Bersani”
  • 16. 16 Il decreto “Bersani” -  Il GRTN esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e di gestione della Rete di Trasmissione Nazionale, al fine di garantire la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio  Il GRTN ha l'obbligo di connettere alla Rete di Trasmissione Nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, purché siano rispettate le apposite regole tecniche da esso predisposte  Il GRTN gestisce la rete senza discriminazione tra utenti e ne delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo, a carico delle società proprietarie, in modo da assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti
  • 17. 17  Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al GRTN un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali (ulteriore attenuazione dei “segnali locazionali”)  Vi è l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili (compresa l’energia da rifiuti) e di quella prodotta mediante cogenerazione Il decreto “Bersani” -
  • 18. 18 Il decreto “Bersani” - e Borsa Elettrica  Il GRTN costituisce una società per azioni denominata “Gestore del Mercato Elettrico” (GME) che organizza e gestisce il mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività  Entro l’1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione è determinato secondo il dispacciamento di merito economico  Il GME assume quindi la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi ( nasce la Borsa Elettrica)  La Borsa Elettrica è partita non nel 2001, ma l’1 aprile 2004 …
  • 19. 19 Il decreto “Bersani” - Contratti bilaterali  L’Autorità, su richiesta degli interessati e previo parere del GRTN, può autorizzare contratti bilaterali, in deroga al sistema delle offerte in Borsa, purché essi non pregiudichino la concorrenza o la sicurezza ed efficienza del servizio  L'Autorità, sentito il GRTN, per i suddetti contratti bilaterali, determina, sulla base di criteri che tengano conto anche dei conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico corrispettivo, che i contraenti sono tenuti a versare al GRTN ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza  Contratti bilaterali previsti dal “Bersani” come “eccezione”, a differenza del modello di mercato attualmente adottato
  • 20. 20 Il decreto “Bersani” -  Il GRTN costituisce una società per azioni denominata ”Acquirente Unico” (AU), che stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario  Motivazioni (implicite):  contrastare l’integrazione tra ENEL Produzione ed ENEL Distribuzione  dare “spessore” alla Borsa Elettrica
  • 21. 21 Il decreto “Bersani” - Trasmissione  La Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) è gestita (ma non posseduta) dal GRTN  Il GRTN pianifica la manutenzione e l’espansione della RTN  La proprietà della RTN rimane ai precedenti proprietari (TERNA, EDISON, municipalizzate, ...), che devono eseguire gli “ordini” del GRTN  La connessione alla RTN di chi ne fa richiesta deve essere garantita dal GRTN e dai proprietari della rete  Le tariffe di trasmissione devono essere del tipo “a francobollo”, definite dall’Autorità
  • 22. 22 Il decreto “Bersani” - Trasmissione  La legge n. 290 del 27 ottobre 2003 ha disposto l’ unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione, e ha altresì previsto che entro il 1 luglio 2007, nessuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica potrà possedere più del 20% del capitale della società che possiederà e che gestirà la RTN  Con decreto dell’11 maggio 2004 il limite del 20% è stato ridotto al 5% per tutte le società diverse da ENEL, alla quale è stato peraltro imposto un limite del 5% ai diritti di voto  Il GRTN si è fuso con TERNA, riunificando quindi proprietà e gestione della RTN
  • 23. 23 Il decreto “Bersani” - Produzione  A decorrere dall’1 Gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento (calcolato come media su base triennale) del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia  Entro l’1 Gennaio 2003 ENEL deve vendere almeno 15000 MW di capacità di generazione; le tre “GenCo”:  EUROGEN (7000 MW, ora A2A)  ELETTROGEN (5400 MW, ora EPH)  INTERPOWER (2600 MW, ora TIRRENO POWER)
  • 24. 24 Il decreto “Bersani” - Produzione  A decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i produttori che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del “Bersani” uguale almeno al 2% dell’energia importata o prodotta eccedente i 100 GWh annuali  Il decreto n. 387 del 29 dicembre 2003 stabilisce che dal 2004 al 2006 la soglia minima del 2% sia annualmente incrementata dello 0,35%  L’obbligazione può essere soddisfatta acquistando un equivalente ammontare di “certificati verdi” da altri produttori o dal GRTN
  • 25. 25 Il decreto “Bersani” - Distribuzione  I distributori devono garantire la connessione alla rete a tutti i clienti  Solo una concessione per l’attività di distribuzione viene assegnata per ciascun comune  Nei comuni (Roma, Milano, Torino, ...) dove i distributori locali (municipalizzate) servono almeno il 20 % dei clienti, ENEL è obbligata a vendere loro le proprie attività di distribuzione  I distributori locali (municipalizzate) che servono più di 100000 clienti possono chiedere di estendere la loro concessione ai comuni confinanti
  • 26. 26 Il decreto “Bersani” - Clienti  Sono definite le figure dei clienti idonei e vincolati e le soglie di consumo annuale, progressivamente decrescenti nel tempo, che consentono di ottenere la qualifica di cliente idoneo  Clienti Idonei  persone fisiche o giuridiche abilitate a stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, nonché a comprare energia dalla Borsa Elettrica  Clienti Vincolati  clienti abilitati a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza  pagano l’energia ad una tariffa unica nazionale  i distributori devono comprare dall’Acquirente Unico l’energia necessaria ai clienti vincolati da essi forniti
  • 27. 27 1999 2000 2002 Soglia per clienti singoli e consorzi Soglia per ciascun cliente membro di un consorzio Soglia per clienti multisito 30 GWh 20 GWh 9 GWh 2 GWh 1 GWh 1 GWh 40 GWh 1 GWh per sito Soglie d’idoneità 40 GWh (da 2/99)Soglia massima 96/92/CE 20 GWh (da 2/00) 9 GWh (da 2/03) Il decreto “Bersani” – Clienti Idonei
  • 28. 28  La soglia di idoneità è ridotta a 100 MWh, a partire da 3 mesi dopo la vendita da parte ENEL della terza GenCo  Come detto, la direttiva 2003/54/CE ha poi stabilito che:  a partire dal 1 luglio 2004, sono idonei tutti i clienti non domestici (circa 7 milioni di clienti idonei potenziali)  a partire dal 1 luglio 2007 tutti i clienti sono idonei Il decreto “Bersani” – Clienti Idonei
  • 29. 29 Grazie per l’attenzione !!! michele.benini@rse-web.it