Equitalia Nord può notificare una cartella di pagamento ad una società con sede legale in Calabria? E cosa accade quando Equitalia Centro deve avviare un procedimento esecutivo in Sicilia?
In queste slides analizzeremo la competenza territoriale degli Agenti della Riscossione e i vizi della cartella di pagamento derivanti dall'errata assegnazione del ruolo da parte degli Enti Accertatori o dall'incompetenza territoriale dell'Agente della Riscossione.
2. L’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE SVOLTA DA
EQUITALIA
L'agente della riscossione, secondo la legge italiana, è quel soggetto incaricato di
effettuare l'attività di riscossione. Tra i diversi agenti della riscossione, un ruolo
preminente è occupato da Equitalia.
Equitalia esercita sia la riscossione non da ruolo, che riguarda, per esempio, l’ICI e le
entrate pagate con modello F23, sia la riscossione a mezzo ruolo, effettuata sulla
base della notifica di una cartella di pagamento.
Dal punto di vista procedurale:
1. le somme richieste al contribuente, tramite avviso di accertamento o mediante
le c.d. comunicazioni bonarie, vengono iscritte a ruolo dall’ente impositore (e.g.
Agenzia delle entrate, INPS ecc.);
2. il ruolo, entro determinati termini, viene consegnato all’Agente della
Riscossione;
3. quest’ultimo notifica al contribuente la cartella di pagamento.
3. LA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA
TERRITORIALE IN EQUITALIA
EQUITALIA NORD
REGIONI E PROVINCE DI COMPETENZA
1. Lombardia
2. Piemonte
3. Valle d’Aosta
4. Liguria
5. Trentino Alto Adige
6. Friuli Venezia Giulia
7. Veneto
4. LA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA
TERRITORIALE IN EQUITALIA
EQUITALIA CENTRO
REGIONI E PROVINCE DI COMPETENZA
1. Emilia Romagna
2. Toscana
3. Abruzzo
4. Sardegna
5. Marche
6. Umbria
5. LA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA
TERRITORIALE IN EQUITALIA
EQUITALIA SUD
REGIONI E PROVINCE DI COMPETENZA
1. Lazio
2. Molise
3. Campania
4. Puglia
5. Basilicata
6. Calabria
6. E LA SICILIA?
In territorio siciliano Equitalia non ha competenza.
Infatti è Riscossione Sicilia (ex Serit Sicilia), che si occupa della riscossione
dei tributi in Sicilia. Dalla fine del 2012 sostituisce la Serit Sicilia S.p.A. – Agente
della riscossione per le province siciliane.
Riscossione Sicilia non fa parte del Gruppo Equitalia in quanto il pacchetto
azionario di maggioranza è detenuto dalla Regione Siciliana (99,885%) e solo lo
0,115% da Equitalia S.p.A.
7. LA RISCOSSIONE FUORI DALTERRITORIO
DI COMPETENZA
Ex art.46 D.P.R. 602/'73 l'Agente della Riscossione a cui è affidato il ruolo, se la
riscossione deve avvenire fuori dal territorio di sua competenza delega
telematicamente l'Agente nel cui territorio bisogna procedere.
In assenza di delega l'atto è nullo a seguito della mancanza di poteri
da parte di Equitalia.
Questo principio è stato confermato dalla recente giurisprudenza, in particolare
dalla Commissione Tributaria Regionale Milano - Sez. 29 -Sentenza 1379/2015 del
09.04.2015.
8. IL CASO
La xxxxx s.p.a. impugnava la cartella di pagamento emessa da Equitalia Nord riguardante il "Canone di
Concessione Tributo 9510 - Ente Attività Portuale di Bari - anno 2010H per i motivi indicati nel ricorso e,
pregiudizialmente, per incompetenza dell' Agente della Riscossione "Equitalia Nord s.p.a.
all'emissione ed alla notifica della cartella di pagamento. Costituitasi, Equitalia chiedeva di dichiarare
la carenza di giurisdizione della Commissione Tributaria adita, ex artt. 2 e 19 del D.lgs 546/92, non
risultando la pretesa di carattere tributario.
[…..]
Per quanto concerne la competenza di Equitalia Nord S.p.A., la Commissione osserva che il ruolo
riportato in cartella è stato reso esecutivo dall'Autorità Portuale di Bari, per cui doveva essere l'Agente
della Riscossione territorialmente competente, quindi Equltalia Sud s.p.a., ad emettere ed a
notificare la cartella di pagamento in questione, non risultando agli atti l'obbligatoria delega
prevista dall'art. 46 del D.P.R. 602/73.
Sulla scorta di questi motivi, la CommissioneTributaria Regionale, riformando la sentenza di primo
grado, annullava la cartella di pagamento e condannava Equitalia Nord S.p.A. alle spese di lite
liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge.
9. LA MASSIMA
Sulla base della recente pronuncia giurisprudenziale della Commissione Tributaria
Regionale Lombarda e su altre sentenze precedenti ad essa conformi (es. Comm.
trib. prov.le Como, sez. II, 12/03/2013, n. 31), possiamo ricavare la seguente
massima:
«L'art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973 impone all'agente della riscossione di avvalersi di
un soggetto delegato qualora l'attività debba esplicarsi al di fuori della
propria competenza territoriale.
La delega è necessaria perché il concessionario per la riscossione è titolare di una
potestà esecutiva che può esprimersi solo nell'ambito territoriale assegnatogli e
non al di fuori di esso. Pertanto una cartella di pagamento notificata da
un agente della riscossione territorialmente non competente nei confronti del
contribuente è illegittima».
10. L’ATTRIBUZIONE DEL RUOLO ALL’AGENTE
TERRITORIALMENTE INCOMPETENTE
Cosa succede nel caso in cui l’Ufficio Accertatore consegni il ruolo ad un Concessionario
territorialmente incompetente?
La disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 1 (come modificato dalla L. n.
311 del 2004, art. 1) dispone che l'Ufficio accertatore «forma ruoli distinti per ciascuno
degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano». Inoltre lo stesso D.P.R. all’ art. 24
statuisce che «l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui
esso si riferisce...».
Recente ma consolidata giurisprudenza (Cassazione civile, sez. trib., 01/10/2014, n.
20669) afferma come in tal caso «viene in considerazione esclusivamente la relazione
tra il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo - che deve ricadere in uno dei
Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di competenza del Concessionario: D.P.R. n.
602 del 1973, art. 12 "In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti
che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si
riferisce" - e l'ambito territoriale di operatività del Concessionario.
11. L’ATTRIBUZIONE DEL RUOLO ALL’AGENTE
TERRITORIALMENTE INCOMPETENTE
Prosegue la S.C. «La individuazione della competenza del Concessionario (ora
Agente) in relazione al domicilio fiscale del contribuente appare del tutto
coerente con il sistema della riscossione coattiva dei tributi a mezzo ruolo, e si
giustifica in considerazione delle esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività
amministrativa, tenuto conto che, nella fase successiva alla notifica della
cartella di pagamento, si instaura un rapporto diretto tra il contribuente e tale
organo della riscossione (competente a ricevere i pagamenti ed a rilasciare le
relative quietanze; competente ad iniziare la espropriazione), e che apparirebbe,
pertanto, del tutto illogico attribuire tali poteri, come ipotizza la società
ricorrente, ad un soggetto territorialmente distante dal luogo in cui risiede il
contribuente, come si verificherebbe nel caso di specie, atteso che l'Ufficio
doganale accertatore è quello di Alessandria, mentre la società ha sede in
Cremona.»
12. CONCLUSIONE
In sintesi ed in conclusione, relativamente alla competenza territoriale dell’Agente
della Riscossione, la cartella di pagamento notificata da quest’ultimo sarà affetta
da illegittimità nei seguenti casi:
1. L’assegnazione del ruolo da parte dell’Ufficio Accertatore sia erronea, in quanto,
senza tener conto del domicilio fiscale del contribuente, abbia assegnato il
ruolo ad Agente della Riscossione territorialmente incompetente.
2. L’attività di riscossione si debba esercitare fuori dal territorio di competenza
dell’Agente della Riscossione e questi non abbia delegato l’Agente
territorialmente competente.
13. FINE
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