SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
REPUBBLICA ITALIANA                                N.3239/09 REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                              N. 637 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,Quinta Sezione                 ANNO 2002

ha pronunciato la seguente
                                DECISIONE

sul ricorso in appello n. 637/2002 proposto da        COR*****, EN**,

GO****, PAG***, PAC***, LOR****, LAZ****, RIC****, TONI****,

GAB****, MASS****, FEDER**** tutti rappresentati e difesi dall'avv.

***** ed elettivamente domiciliati in Roma, via ******, presso lo studio

dell’Avv.to *****;

                                    contro

- l’Unità Sanitaria Locale n. 9 – ***, in persona del Direttore Generale

pro tempore, n.c.;

                                per la riforma

della sentenza n.2355 del 22.11.2000 del TAR Toscana Sez. II;

Visto l’appello e la relativa documentazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2009 – relatore il Consi-

gliere Roberto Capuzzi l’Avv.to So**** su delega dell’avvocato D’A**;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

                                    FATTO

Con il ricorso in primo grado innanzi al TAR della Toscana gli appel-

lanti, ora dipendenti di ruolo della U.S.L. n. 9 di Gro*** (già ex USL

n.28), inquadrati in ruolo ai sensi della Legge n. 207/1985, esposero

ma
2                                     N°. RIC.637-02



di avere prestato in precedenza la propria attività lavorativa a vario

titolo (assistenti sociali, psicologi, sociologi, fisioterapisti, logoterapi-

sti, periti chimici, infermieri generici, operatori di casa famiglia ed o-

peratori di emodialisi), presso il consorzio Socio-sanitario in forza di

convenzioni individuali e che successivamente,             per effetto del

D.P.G.R.T. n. 492 del 5.6.1980, transitarono alle UU.SS.LL..

Gli appellanti vennero pagati in relazione al numero di ore concorda-

te ed effettuate, previo rilascio di fattura.

Hanno affermato che poiché le mansioni svolte non rivestivano i ca-

ratteri del lavoro autonomo ma quelli del pubblico impiego con vinco-

lo di subordinazione, correlazione con i fini istituzionali, con retribu-

zione predeterminata, continuità ed esclusività, gli appellanti chiese-

ro al TAR Toscana l'accertamento giudiziale della natura del rapporto

di impiego.

Secondo gli stessi appellanti le clausole convenzionali che stabiliva-

no il numero di ore lavorative, la definizione dell'orario di servizio da

parte dell'Ente, l'attestazione delle ore prestate, il compenso orario,

le conseguenze dell'assenza per malattia o per gravidanza e così vi-

a, configuravano un rapporto di pubblico impiego.

L'inserimento, poi, nell'organizzazione gerarchica degli Uffici diretta-

mente al soddisfacimento dei fini istituzionali darebbe una ulteriore

conferma della natura di pubblico impiego del rapporto.

Tanto questo sarebbe vero, che gli appellanti furono inquadrati in

ruolo ai sensi della legge n. 207/85 "dimostrandosi così che le esi-

genze per le quali si era proceduto alla stipula delle convenzioni ....
3                                     N°. RIC.637-02



rientravano a pieno fra i fini istituzionali ordinari", donde l'inserimento

pieno e stabile dei "convenzionati" nell'organizzazione dell'Ammini-

strazione come anche dimostrarono i corsi di aggiornamento decisi

dall'Amministrazione per qualificarli e che avrebbero avuto senso so-

lo se riconducibili ad un processo di formazione permanente, incom-

patibile con un rapporto di prestazioni d'opera.

Pertanto gli appellanti furono utilizzati per supplire a carenze struttu-

rali di organico donde non solo la riconducibilità al rapporto subordi-

nato di pubblico impiego, ma anche al rapporto di pubblico impiego a

tempo indeterminato.

Con la sentenza in epigrafe il TAR Toscana ritenne tuttavia infondato

il ricorso.

Con l’odierno appello gli esponenti insistono per l’accoglimento delle

loro tesi sostenendo che è incontestabile la natura pubblica dell’ente

ed i caratteri distintivi del rapporto di pubblico impiego con vincolo di

subordinazione, firma di fogli di presenza, timbratura del cartellino,

retribuzione predeterminata sulla base di tariffe orarie, versata men-

silmente, esclusività della prestazione.

Poichè i rapporti lavorativi successivamente sono stati trasformati gli

appellanti    sono stati inquadrati in ruolo ai sensi della legge

n.207/1985, cio’ dimostrerebbe che le esigenze per le quali si era

proceduto alla stipula delle convenzioni trascendevano le limitate ne-

cessità per le quali poteva considerarsi lecito per l’amministrazione

ricorrere a prestazioni d’opera professionali e rientravano, invece,
4                                     N°. RIC.637-02



appieno,     tra   i     fini   istituzionali   ordinari   degli   enti   deputati

all’espletamento dei servizi sociosanitari .

Nè potrebbero avanzarsi obiezioni costituite dalla sussistenza di un

qualche ostacolo normativo al riconoscimento della natura di pubbli-

co impiego del rapporto lavorativo formalmente basato sulle conven-

zioni di diritto privato così come è per le altre categorie (es. persona-

le degli enti locali, art.5 D.L.10 nov. 1978 n.702, convertito nella leg-

ge 8 gennaio 1979).

Ed infatti contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice. tale

normativa si riferisce solo al personale degli enti locali.

Nè il giudice di primo grado ha accertato se ricorrevano i presupposti

per riconoscere ai ricorrenti le differenze economiche e previdenziali

relative   alle        reali    caratteristiche    del     loro    rapporto   con

l’amministrazione.

Concludono quindi gli appellanti chiedendo che, in riforma della sen-

tenza impugnata, venga riconosciuto il loro diritto a vedersi ricono-

sciuto lo status giuridico ed economico degli impiegati pubblici non di

ruolo dal momento della loro assunzione a convenzione fino al mo-

mento del loro inquadramento in ruolo od, in via subordinata, che

venga riconosciuto il loro diritto a vedersi regolarizzato il rapporto di

lavoro sotto il profilo retributivo e previdenziale.

L’Amministrazione intimata non si è costituita.

La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del

20.1.2009.

                                      DIRITTO
5                                      N°. RIC.637-02



1.Come esposto in fatto il Tribunale amministrativo della Toscana ha

respinto il ricorso con il quale gli appellanti (assistenti sociali, psico-

logi, sociologi, fisioterapisti, logoterapisti, periti chimici, infermieri ge-

nerici, operatori di casafamiglia ed operatori di emodialisi) avevano

chiesto che i rapporti da loro costituiti mediante stipulazione di appo-

sita convenzione, dapprima con il Consorzio Socio Sanitario, poi con

la USL, venissero riconosciuti di pubblico impiego.

Gli appellanti sostengono che il Tribunale ha errato nel ritenere in-

sussistente, nelle attività da loro svolte, l'elemento della subordina-

zione e    nel ritenere che le mansioni svolte non rientrassero nei

compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale ed assumono che

le modalità di svolgimento delle prestazioni presentavano tutti gli in-

dici rivelatori del rapporto di lavoro subordinato: orario di servizio,

cadenza mensile della retribuzione, inserimento nel rapporto orga-

nizzativo dell'ente ecc., elementi che escludono di per sé la natura

del lavoro autonomo.

Chiedono quindi gli appellanti che, in riforma della sentenza del pri-

mo giudice, venga riconosciuto il loro diritto a vedersi riconosciuto lo

status giuridico ed economico degli impiegati pubblici non di ruolo dal

momento della loro assunzione a convenzione fino al momento del

loro inquadramento in ruolo od, in via subordinata, che venga ricono-

sciuto il loro diritto a vedersi regolarizzato il rapporto di lavoro sotto il

profilo retributivo e previdenziale.

2.Le censure dedotte tuttavia non hanno pregio.
6                                    N°. RIC.637-02



3.Osserva in primo luogo la Sezione che in forza delle disposizioni

stabilite con l'art. 9 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (che fissa il

principio generale dell'assunzione in servizio presso le U.S.L. tramite

pubblico concorso, sancendo la nullità degli atti posti in essere in vio-

lazione di esse) e del successivo art. 73 (che ha previsto la conferma

dei rapporti convenzionali in corso all'epoca), va esclusa la possibilità

del riconoscimento giudiziale di un rapporto convenzionale come

rapporto di pubblico impiego, anche a prescindere dalle modalità del

servizio prestato.

Cio' sul rilievo che se l'ordinamento sancisce la nullità di un rapporto

di impiego pubblico posto in essere in violazione di una disposizione

di legge, preclude anche al giudice, in assenza del prescritto esple-

tamento del concorso, una decisione che tenga luogo dell'atto am-

ministrativo non posto in essere, anche se la situazione sottoposta

alla sua attenzione sembra corrispondere alla fattispecie tipica del

pubblico impiego (Cons. Stato, Sez.V, 1459 del 1.12.1997; Sez. IV,

n. 304 del 12.3.1996).

4.Si aggiunga che la legge di sanatoria, posta deal DPR 207 del

1985, come anche si vedrà più oltre, all’articolo 3 testualmente pre-

vede che al personale inquadrato nei ruoli nominativi regionali viene

escluso ogni riconoscimento di anzianità (Cons. Stato, Sez. V, 22 a-

prile 1996, n. 468; Sez. V, n. 824 del 1998).

5. In ogni caso, come ritenuto esattamente dal giudice di prime cure,

nella fattispecie non è dato ravvisare l'esistenza di indici sintomatici
7                                     N°. RIC.637-02



utili a dimostrare che l'attività svolta dagli appellanti possegga la na-

tura del lavoro subordinato.

Risulta pacifico in primo luogo che nel periodo considerato le compe-

tenze economiche sono state regolarmente corrisposte in relazione

al numero delle ore pattuito previa notula professionale e senza al-

cuna contribuzione di carattere previdenziale ed assistenziale e che

gli emolumenti erano determinati previo accordo regionale FLEL-

Regione per la stipula ed il rinnovo di convenzioni con operatori non

medici recepito dal Consorzio Sanitario e da specifiche convenzioni

della stessa USL.

6. La Sezione richiama al riguardo la giurisprudenza di questo Con-

siglio che ha avuto modo di sottolineare che in un regime di con-

venzionamento tra U.S.L. e sanitari privati, la presenza di alcuni tratti

caratterizzanti propri del lavoro subordinato non è sufficiente a tra-

sformare il rapporto convenzionale in rapporto di pubblico impiego

(Cons. Stato, Sez. V, 16 settembre 1994, n. 1522).

Nelle ipotesi di parasubordinazione è implicita infatti la presenza di

alcuni degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro subordi-

nato, come l'inserimento nella organizzazione dell'ente, l'osservanza

di vincoli di orario ed il pagamento periodico.

Si tenga conto poi che se il rapporto di collaborazione coordinata e

continuativa si protrae per anni, è normale che i tratti distintivi rispetto

al lavoro subordinato si attenuino.

Ma ciò, di per sé, non è sufficiente a negare ai rapporti in esame la

qualità di rapporti di natura non subordinata.
8                                    N°. RIC.637-02



In particolare, ove non vengano in evidenza elementi certi a soste-

gno dell'obbligo di esclusività del rapporto e della sussistenza di un

rapporto gerarchico tra il professionista convenzionato e l'ammini-

strazione, deve negarsi l'esistenza di un rapporto di pubblico impie-

go.

7.Nel caso in esame, avuto riguardo ai suesposti principi, la Sezione

è dell'avviso che gli elementi dedotti dagli appellanti a sostegno della

loro pretesa non sono sufficienti a far ritenere che il rapporto inter-

corso con il Consorzio prima e poi con la U.S.L. fosse un rapporto di

lavoro subordinato.

Deve, in particolare, ritenersi assente sia l'obbligo di esclusività della

prestazione, sia il vincolo di subordinazione, inteso come vincolo

personale che assoggetta il lavoratore al potere direttivo del datore di

lavoro.

Con l’effetto che il rapporto di parasubordinazione, con il correlato in-

serimento nella organizzazione del servizio sanitario, costituisce suf-

ficiente spiegazione delle modalità concrete del rapporto convenzio-

nale intercorso con l'ente, senza che lo stesso possa essere qualifi-

cato come rapporto di natura subordinata.

8.Nemmeno può ritenersi che la situazione possa essere ricondotta

alle previsioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230, non solo

perché le disposizioni di tale norma non sono applicabili nell'Ammini-

strazione pubblica, ma anche perché vi osterebbe, nel caso specifi-

co, l'art. 5 della legge 8 gennaio 1979 n. 3 che vieta, unitamente alla

ricordata disposizione dell'art. 9 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, la co-
9                                   N°. RIC.637-02



stituzione di rapporti di impiego al di fuori delle specifiche procedure

previste da disposizioni di legge (Cons. Stato, Sez. V, n. 5076 del

25.9.2000).

9.Gli appellanti ricordano, a fondamento del loro assunto, che l'Am-

ministrazione ha provveduto a inquadrarli, una volta intervenuta la

legge 20 maggio 1985, n. 207, nei ruoli regionali del personale delle

USL da ciò ulteriormente argomentando la tesi che il rapporto pre-

gresso all'inquadramento rivestiva natura di pubblico impiego.

10.Osserva la Sezione che l'indicata norma faceva decorrere il previ-

sto inquadramento nei ruoli regionali, per i lavoratori che ne posse-

devano i requisiti, dalla data del provvedimento assunto dalla USL,

con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità. Questa interpre-

tazione, oltre che desumersi dal dato letterale normativo, è confer-

mata da costante giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 672 del

25.10.1989; Sez. V n. 787 del 16.5.1995).

Il richiamo operato dagli appellanti non appare quindi significativo

perché il provvedimento di inquadramento non è utile a modificare,

nella situazione pregressa, la configurazione giuridica del rapporto su

cui l'atto stesso ha tratto fondamento.

11.In conclusione l’appello è infondato e va respinto sia per quanto

attiene il riconoscimento del rapporto come pubblico impiego, sia per

quanto attiene al riconoscimento di pretese retributive e previdenzia-

li..

12.Le spese e gli onorari, tuttavia, in relazione alla natura del peti-

tum, possono essere compensati.
10                                 N°. RIC.637-02



                                  P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definiti-

vamente decidendo, respinge l’appello.

Compensa spese ed onorari.

Ordina la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrati-

va.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.1.2009 con

l’intervento dei signori Magistrati:

Domenico La Medica                Presidente

Cesare Lamberti                        Consigliere

Claudio Marchitiello              Consigliere

Aldo Scola                         Consigliere

Roberto Capuzzi                   Consigliere rel. est




L'ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE

F.to Roberto Capuzzi                          F.to Domenico La Medi-

                                       ca




                             IL SEGRETARIO




                    DEPOSITATA IN SEGRETERIA
                        il             25/05/09
11                   N°. RIC.637-02


(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
       IL DIRIGENTE
  f.to Livia Patroni Griffi

More Related Content

What's hot

Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestion...
Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestion...Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestion...
Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestion...Simone Chiarelli
 
Tutto sul DURC - Corso ANCI Emilia Romagna del 5 novembre 2013 - Ilenia Filip...
Tutto sul DURC - Corso ANCI Emilia Romagna del 5 novembre 2013 - Ilenia Filip...Tutto sul DURC - Corso ANCI Emilia Romagna del 5 novembre 2013 - Ilenia Filip...
Tutto sul DURC - Corso ANCI Emilia Romagna del 5 novembre 2013 - Ilenia Filip...ilenia filippetti
 
C. cost., sent. n. 199 del 17.07.2012
C. cost., sent. n. 199 del 17.07.2012C. cost., sent. n. 199 del 17.07.2012
C. cost., sent. n. 199 del 17.07.2012FocusLegale
 
Circolare chiarimenti responsabilità solidale
Circolare chiarimenti responsabilità solidaleCircolare chiarimenti responsabilità solidale
Circolare chiarimenti responsabilità solidaleAntonio Palmieri
 
Info7 responsablità appaltatore e committente
Info7 responsablità appaltatore e committenteInfo7 responsablità appaltatore e committente
Info7 responsablità appaltatore e committenteclaudio frilli
 
Lezione 1 - La disciplina degli appalti nel Dlgs 50/2016 (Codice del contratt...
Lezione 1 - La disciplina degli appalti nel Dlgs 50/2016 (Codice del contratt...Lezione 1 - La disciplina degli appalti nel Dlgs 50/2016 (Codice del contratt...
Lezione 1 - La disciplina degli appalti nel Dlgs 50/2016 (Codice del contratt...Simone Chiarelli
 
Risposta a quesito 370 b 2013 krogh mediazione
Risposta a quesito 370 b 2013 krogh mediazioneRisposta a quesito 370 b 2013 krogh mediazione
Risposta a quesito 370 b 2013 krogh mediazioneMarco Krogh
 
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018Simone Chiarelli
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 07 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 07 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 07 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 07 di 13Simone Chiarelli
 
Lezione 11 - Approfondimenti: modalità di stipula del contratto, corretta ese...
Lezione 11 - Approfondimenti: modalità di stipula del contratto, corretta ese...Lezione 11 - Approfondimenti: modalità di stipula del contratto, corretta ese...
Lezione 11 - Approfondimenti: modalità di stipula del contratto, corretta ese...Simone Chiarelli
 
27feb14 utm - accordo art 47 legge 428 90
27feb14   utm - accordo art 47 legge 428 9027feb14   utm - accordo art 47 legge 428 90
27feb14 utm - accordo art 47 legge 428 90Faisa Cisal
 
Ipotesi di revisione_del_prelievo_sugli_immobili_
Ipotesi di revisione_del_prelievo_sugli_immobili_Ipotesi di revisione_del_prelievo_sugli_immobili_
Ipotesi di revisione_del_prelievo_sugli_immobili_Paolo Pascucci
 
Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...
Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...
Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...Simone Chiarelli
 
Lezione n. 08 - La disciplina del pubblico impiego: La normativa sul lavoro a...
Lezione n. 08 - La disciplina del pubblico impiego: La normativa sul lavoro a...Lezione n. 08 - La disciplina del pubblico impiego: La normativa sul lavoro a...
Lezione n. 08 - La disciplina del pubblico impiego: La normativa sul lavoro a...Simone Chiarelli
 
Cassazion ebuonuscita poste5apr2013
Cassazion ebuonuscita poste5apr2013Cassazion ebuonuscita poste5apr2013
Cassazion ebuonuscita poste5apr2013Fabio Bolo
 

What's hot (16)

Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestion...
Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestion...Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestion...
Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestion...
 
Tutto sul DURC - Corso ANCI Emilia Romagna del 5 novembre 2013 - Ilenia Filip...
Tutto sul DURC - Corso ANCI Emilia Romagna del 5 novembre 2013 - Ilenia Filip...Tutto sul DURC - Corso ANCI Emilia Romagna del 5 novembre 2013 - Ilenia Filip...
Tutto sul DURC - Corso ANCI Emilia Romagna del 5 novembre 2013 - Ilenia Filip...
 
Lezione 0 - presentazione
Lezione 0 - presentazioneLezione 0 - presentazione
Lezione 0 - presentazione
 
C. cost., sent. n. 199 del 17.07.2012
C. cost., sent. n. 199 del 17.07.2012C. cost., sent. n. 199 del 17.07.2012
C. cost., sent. n. 199 del 17.07.2012
 
Circolare chiarimenti responsabilità solidale
Circolare chiarimenti responsabilità solidaleCircolare chiarimenti responsabilità solidale
Circolare chiarimenti responsabilità solidale
 
Info7 responsablità appaltatore e committente
Info7 responsablità appaltatore e committenteInfo7 responsablità appaltatore e committente
Info7 responsablità appaltatore e committente
 
Lezione 1 - La disciplina degli appalti nel Dlgs 50/2016 (Codice del contratt...
Lezione 1 - La disciplina degli appalti nel Dlgs 50/2016 (Codice del contratt...Lezione 1 - La disciplina degli appalti nel Dlgs 50/2016 (Codice del contratt...
Lezione 1 - La disciplina degli appalti nel Dlgs 50/2016 (Codice del contratt...
 
Risposta a quesito 370 b 2013 krogh mediazione
Risposta a quesito 370 b 2013 krogh mediazioneRisposta a quesito 370 b 2013 krogh mediazione
Risposta a quesito 370 b 2013 krogh mediazione
 
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 07 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 07 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 07 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 07 di 13
 
Lezione 11 - Approfondimenti: modalità di stipula del contratto, corretta ese...
Lezione 11 - Approfondimenti: modalità di stipula del contratto, corretta ese...Lezione 11 - Approfondimenti: modalità di stipula del contratto, corretta ese...
Lezione 11 - Approfondimenti: modalità di stipula del contratto, corretta ese...
 
27feb14 utm - accordo art 47 legge 428 90
27feb14   utm - accordo art 47 legge 428 9027feb14   utm - accordo art 47 legge 428 90
27feb14 utm - accordo art 47 legge 428 90
 
Ipotesi di revisione_del_prelievo_sugli_immobili_
Ipotesi di revisione_del_prelievo_sugli_immobili_Ipotesi di revisione_del_prelievo_sugli_immobili_
Ipotesi di revisione_del_prelievo_sugli_immobili_
 
Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...
Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...
Lezione n. 04 (2 ore) - La disciplina dei procedimenti amministrativi nella L...
 
Lezione n. 08 - La disciplina del pubblico impiego: La normativa sul lavoro a...
Lezione n. 08 - La disciplina del pubblico impiego: La normativa sul lavoro a...Lezione n. 08 - La disciplina del pubblico impiego: La normativa sul lavoro a...
Lezione n. 08 - La disciplina del pubblico impiego: La normativa sul lavoro a...
 
Cassazion ebuonuscita poste5apr2013
Cassazion ebuonuscita poste5apr2013Cassazion ebuonuscita poste5apr2013
Cassazion ebuonuscita poste5apr2013
 

Similar to Cons stato3239 200903239 se

Scuola e tempo determinato trib mantova 14.12.2011
Scuola e tempo determinato   trib mantova 14.12.2011Scuola e tempo determinato   trib mantova 14.12.2011
Scuola e tempo determinato trib mantova 14.12.2011FocusLegale
 
Sentenza tar ospedale paradiso
Sentenza tar ospedale paradisoSentenza tar ospedale paradiso
Sentenza tar ospedale paradisoredazione gioianet
 
Cass civ sez lav n 25270 11
Cass civ sez lav n 25270 11Cass civ sez lav n 25270 11
Cass civ sez lav n 25270 11FocusLegale
 
Questioni preliminari e pregiudiziali nel processo del lavoro
Questioni preliminari e pregiudiziali nel processo del lavoroQuestioni preliminari e pregiudiziali nel processo del lavoro
Questioni preliminari e pregiudiziali nel processo del lavoroAlessandro Benvegnù
 
Parere Corte dei Conti Lombardia 57/2008
Parere Corte dei Conti Lombardia 57/2008Parere Corte dei Conti Lombardia 57/2008
Parere Corte dei Conti Lombardia 57/2008Fabrizio Callarà
 
Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Paolo Soro
 
Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Paolo Soro
 
Vittoria cassazione Usb vs Natuzzi
Vittoria cassazione Usb vs NatuzziVittoria cassazione Usb vs Natuzzi
Vittoria cassazione Usb vs Natuzziredazione gioianet
 
Modulo ricorso sblocca_pensioni
Modulo ricorso sblocca_pensioniModulo ricorso sblocca_pensioni
Modulo ricorso sblocca_pensioniVincenzo Rocco
 
Proposta di sanatoria ex ctd 2
Proposta di sanatoria ex ctd   2Proposta di sanatoria ex ctd   2
Proposta di sanatoria ex ctd 2Fabio Bolo
 
Corte dei Conti Toscana sentenza n. 41 del 12 febbraio 2018
Corte dei Conti Toscana sentenza n. 41 del 12 febbraio 2018Corte dei Conti Toscana sentenza n. 41 del 12 febbraio 2018
Corte dei Conti Toscana sentenza n. 41 del 12 febbraio 2018Raffaele Greco
 
Tesi Di Laurea Giuseppe Laviola
Tesi Di Laurea   Giuseppe LaviolaTesi Di Laurea   Giuseppe Laviola
Tesi Di Laurea Giuseppe Laviolagepo87
 
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2A
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2ASentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2A
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2AFerdinando Alberti
 
Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012
Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012
Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012FocusLegale
 
Coop sentenza consiglio di stato
Coop sentenza consiglio di statoCoop sentenza consiglio di stato
Coop sentenza consiglio di statoredazione gioianet
 
Sentenza Corte Costituzionale art. 19 Fiat
Sentenza Corte Costituzionale art. 19 FiatSentenza Corte Costituzionale art. 19 Fiat
Sentenza Corte Costituzionale art. 19 FiatAutoblog.it
 
Sentenza Corte Costituzionale contraddittorio preventivo contribuente
Sentenza Corte Costituzionale contraddittorio preventivo contribuenteSentenza Corte Costituzionale contraddittorio preventivo contribuente
Sentenza Corte Costituzionale contraddittorio preventivo contribuenteFrancesco Giuliani
 

Similar to Cons stato3239 200903239 se (20)

Scuola e tempo determinato trib mantova 14.12.2011
Scuola e tempo determinato   trib mantova 14.12.2011Scuola e tempo determinato   trib mantova 14.12.2011
Scuola e tempo determinato trib mantova 14.12.2011
 
Sentenza tar ospedale paradiso
Sentenza tar ospedale paradisoSentenza tar ospedale paradiso
Sentenza tar ospedale paradiso
 
Cass civ sez lav n 25270 11
Cass civ sez lav n 25270 11Cass civ sez lav n 25270 11
Cass civ sez lav n 25270 11
 
Questioni preliminari e pregiudiziali nel processo del lavoro
Questioni preliminari e pregiudiziali nel processo del lavoroQuestioni preliminari e pregiudiziali nel processo del lavoro
Questioni preliminari e pregiudiziali nel processo del lavoro
 
Parere Corte dei Conti Lombardia 57/2008
Parere Corte dei Conti Lombardia 57/2008Parere Corte dei Conti Lombardia 57/2008
Parere Corte dei Conti Lombardia 57/2008
 
Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014
 
Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014
 
Vittoria cassazione Usb vs Natuzzi
Vittoria cassazione Usb vs NatuzziVittoria cassazione Usb vs Natuzzi
Vittoria cassazione Usb vs Natuzzi
 
Modulo ricorso sblocca_pensioni
Modulo ricorso sblocca_pensioniModulo ricorso sblocca_pensioni
Modulo ricorso sblocca_pensioni
 
Proposta di sanatoria ex ctd 2
Proposta di sanatoria ex ctd   2Proposta di sanatoria ex ctd   2
Proposta di sanatoria ex ctd 2
 
Corte dei Conti Toscana sentenza n. 41 del 12 febbraio 2018
Corte dei Conti Toscana sentenza n. 41 del 12 febbraio 2018Corte dei Conti Toscana sentenza n. 41 del 12 febbraio 2018
Corte dei Conti Toscana sentenza n. 41 del 12 febbraio 2018
 
Attachment96 aa03c7
Attachment96 aa03c7Attachment96 aa03c7
Attachment96 aa03c7
 
Massimario opposizione revoca gratuito patrocinio 2015 2019
Massimario opposizione revoca gratuito patrocinio 2015 2019Massimario opposizione revoca gratuito patrocinio 2015 2019
Massimario opposizione revoca gratuito patrocinio 2015 2019
 
Tesi Di Laurea Giuseppe Laviola
Tesi Di Laurea   Giuseppe LaviolaTesi Di Laurea   Giuseppe Laviola
Tesi Di Laurea Giuseppe Laviola
 
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2A
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2ASentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2A
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2A
 
Al collegio dei revisori
Al collegio dei revisoriAl collegio dei revisori
Al collegio dei revisori
 
Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012
Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012
Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012
 
Coop sentenza consiglio di stato
Coop sentenza consiglio di statoCoop sentenza consiglio di stato
Coop sentenza consiglio di stato
 
Sentenza Corte Costituzionale art. 19 Fiat
Sentenza Corte Costituzionale art. 19 FiatSentenza Corte Costituzionale art. 19 Fiat
Sentenza Corte Costituzionale art. 19 Fiat
 
Sentenza Corte Costituzionale contraddittorio preventivo contribuente
Sentenza Corte Costituzionale contraddittorio preventivo contribuenteSentenza Corte Costituzionale contraddittorio preventivo contribuente
Sentenza Corte Costituzionale contraddittorio preventivo contribuente
 

More from FocusLegale

cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdf
cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdfcavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdf
cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdfFocusLegale
 
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.FocusLegale
 
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdf
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdfdistacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdf
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdfFocusLegale
 
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdfFocusLegale
 
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdf
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdfAttestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdf
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdfFocusLegale
 
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazione
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazioneNPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazione
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazioneFocusLegale
 
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18Perizia - esecuzione immobiliare 503/18
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18FocusLegale
 
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenzaCass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenzaFocusLegale
 
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014FocusLegale
 
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco Cavalli
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco CavalliCassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco Cavalli
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco CavalliFocusLegale
 
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETE
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETESeawatch 3 - Cap. Carola RACKETE
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETEFocusLegale
 
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18Cassazione civile ordinanza n. 4259_18
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18FocusLegale
 
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...FocusLegale
 
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle Entrate
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle EntrateCircoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle Entrate
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle EntrateFocusLegale
 
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle Entrate
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle EntrateCircolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle Entrate
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle EntrateFocusLegale
 
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006FocusLegale
 
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013FocusLegale
 
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...FocusLegale
 
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi.
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi. Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi.
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi. FocusLegale
 
Ad e comunicazione-rapporti-finanziari
Ad e comunicazione-rapporti-finanziariAd e comunicazione-rapporti-finanziari
Ad e comunicazione-rapporti-finanziariFocusLegale
 

More from FocusLegale (20)

cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdf
cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdfcavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdf
cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdf
 
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.
 
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdf
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdfdistacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdf
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdf
 
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf
 
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdf
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdfAttestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdf
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdf
 
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazione
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazioneNPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazione
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazione
 
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18Perizia - esecuzione immobiliare 503/18
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18
 
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenzaCass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenza
 
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014
 
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco Cavalli
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco CavalliCassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco Cavalli
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco Cavalli
 
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETE
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETESeawatch 3 - Cap. Carola RACKETE
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETE
 
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18Cassazione civile ordinanza n. 4259_18
Cassazione civile ordinanza n. 4259_18
 
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
 
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle Entrate
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle EntrateCircoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle Entrate
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle Entrate
 
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle Entrate
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle EntrateCircolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle Entrate
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle Entrate
 
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
 
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
 
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...
 
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi.
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi. Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi.
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi.
 
Ad e comunicazione-rapporti-finanziari
Ad e comunicazione-rapporti-finanziariAd e comunicazione-rapporti-finanziari
Ad e comunicazione-rapporti-finanziari
 

Cons stato3239 200903239 se

  • 1. REPUBBLICA ITALIANA N.3239/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 637 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,Quinta Sezione ANNO 2002 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 637/2002 proposto da COR*****, EN**, GO****, PAG***, PAC***, LOR****, LAZ****, RIC****, TONI****, GAB****, MASS****, FEDER**** tutti rappresentati e difesi dall'avv. ***** ed elettivamente domiciliati in Roma, via ******, presso lo studio dell’Avv.to *****; contro - l’Unità Sanitaria Locale n. 9 – ***, in persona del Direttore Generale pro tempore, n.c.; per la riforma della sentenza n.2355 del 22.11.2000 del TAR Toscana Sez. II; Visto l’appello e la relativa documentazione; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2009 – relatore il Consi- gliere Roberto Capuzzi l’Avv.to So**** su delega dell’avvocato D’A**; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: FATTO Con il ricorso in primo grado innanzi al TAR della Toscana gli appel- lanti, ora dipendenti di ruolo della U.S.L. n. 9 di Gro*** (già ex USL n.28), inquadrati in ruolo ai sensi della Legge n. 207/1985, esposero ma
  • 2. 2 N°. RIC.637-02 di avere prestato in precedenza la propria attività lavorativa a vario titolo (assistenti sociali, psicologi, sociologi, fisioterapisti, logoterapi- sti, periti chimici, infermieri generici, operatori di casa famiglia ed o- peratori di emodialisi), presso il consorzio Socio-sanitario in forza di convenzioni individuali e che successivamente, per effetto del D.P.G.R.T. n. 492 del 5.6.1980, transitarono alle UU.SS.LL.. Gli appellanti vennero pagati in relazione al numero di ore concorda- te ed effettuate, previo rilascio di fattura. Hanno affermato che poiché le mansioni svolte non rivestivano i ca- ratteri del lavoro autonomo ma quelli del pubblico impiego con vinco- lo di subordinazione, correlazione con i fini istituzionali, con retribu- zione predeterminata, continuità ed esclusività, gli appellanti chiese- ro al TAR Toscana l'accertamento giudiziale della natura del rapporto di impiego. Secondo gli stessi appellanti le clausole convenzionali che stabiliva- no il numero di ore lavorative, la definizione dell'orario di servizio da parte dell'Ente, l'attestazione delle ore prestate, il compenso orario, le conseguenze dell'assenza per malattia o per gravidanza e così vi- a, configuravano un rapporto di pubblico impiego. L'inserimento, poi, nell'organizzazione gerarchica degli Uffici diretta- mente al soddisfacimento dei fini istituzionali darebbe una ulteriore conferma della natura di pubblico impiego del rapporto. Tanto questo sarebbe vero, che gli appellanti furono inquadrati in ruolo ai sensi della legge n. 207/85 "dimostrandosi così che le esi- genze per le quali si era proceduto alla stipula delle convenzioni ....
  • 3. 3 N°. RIC.637-02 rientravano a pieno fra i fini istituzionali ordinari", donde l'inserimento pieno e stabile dei "convenzionati" nell'organizzazione dell'Ammini- strazione come anche dimostrarono i corsi di aggiornamento decisi dall'Amministrazione per qualificarli e che avrebbero avuto senso so- lo se riconducibili ad un processo di formazione permanente, incom- patibile con un rapporto di prestazioni d'opera. Pertanto gli appellanti furono utilizzati per supplire a carenze struttu- rali di organico donde non solo la riconducibilità al rapporto subordi- nato di pubblico impiego, ma anche al rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. Con la sentenza in epigrafe il TAR Toscana ritenne tuttavia infondato il ricorso. Con l’odierno appello gli esponenti insistono per l’accoglimento delle loro tesi sostenendo che è incontestabile la natura pubblica dell’ente ed i caratteri distintivi del rapporto di pubblico impiego con vincolo di subordinazione, firma di fogli di presenza, timbratura del cartellino, retribuzione predeterminata sulla base di tariffe orarie, versata men- silmente, esclusività della prestazione. Poichè i rapporti lavorativi successivamente sono stati trasformati gli appellanti sono stati inquadrati in ruolo ai sensi della legge n.207/1985, cio’ dimostrerebbe che le esigenze per le quali si era proceduto alla stipula delle convenzioni trascendevano le limitate ne- cessità per le quali poteva considerarsi lecito per l’amministrazione ricorrere a prestazioni d’opera professionali e rientravano, invece,
  • 4. 4 N°. RIC.637-02 appieno, tra i fini istituzionali ordinari degli enti deputati all’espletamento dei servizi sociosanitari . Nè potrebbero avanzarsi obiezioni costituite dalla sussistenza di un qualche ostacolo normativo al riconoscimento della natura di pubbli- co impiego del rapporto lavorativo formalmente basato sulle conven- zioni di diritto privato così come è per le altre categorie (es. persona- le degli enti locali, art.5 D.L.10 nov. 1978 n.702, convertito nella leg- ge 8 gennaio 1979). Ed infatti contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice. tale normativa si riferisce solo al personale degli enti locali. Nè il giudice di primo grado ha accertato se ricorrevano i presupposti per riconoscere ai ricorrenti le differenze economiche e previdenziali relative alle reali caratteristiche del loro rapporto con l’amministrazione. Concludono quindi gli appellanti chiedendo che, in riforma della sen- tenza impugnata, venga riconosciuto il loro diritto a vedersi ricono- sciuto lo status giuridico ed economico degli impiegati pubblici non di ruolo dal momento della loro assunzione a convenzione fino al mo- mento del loro inquadramento in ruolo od, in via subordinata, che venga riconosciuto il loro diritto a vedersi regolarizzato il rapporto di lavoro sotto il profilo retributivo e previdenziale. L’Amministrazione intimata non si è costituita. La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 20.1.2009. DIRITTO
  • 5. 5 N°. RIC.637-02 1.Come esposto in fatto il Tribunale amministrativo della Toscana ha respinto il ricorso con il quale gli appellanti (assistenti sociali, psico- logi, sociologi, fisioterapisti, logoterapisti, periti chimici, infermieri ge- nerici, operatori di casafamiglia ed operatori di emodialisi) avevano chiesto che i rapporti da loro costituiti mediante stipulazione di appo- sita convenzione, dapprima con il Consorzio Socio Sanitario, poi con la USL, venissero riconosciuti di pubblico impiego. Gli appellanti sostengono che il Tribunale ha errato nel ritenere in- sussistente, nelle attività da loro svolte, l'elemento della subordina- zione e nel ritenere che le mansioni svolte non rientrassero nei compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale ed assumono che le modalità di svolgimento delle prestazioni presentavano tutti gli in- dici rivelatori del rapporto di lavoro subordinato: orario di servizio, cadenza mensile della retribuzione, inserimento nel rapporto orga- nizzativo dell'ente ecc., elementi che escludono di per sé la natura del lavoro autonomo. Chiedono quindi gli appellanti che, in riforma della sentenza del pri- mo giudice, venga riconosciuto il loro diritto a vedersi riconosciuto lo status giuridico ed economico degli impiegati pubblici non di ruolo dal momento della loro assunzione a convenzione fino al momento del loro inquadramento in ruolo od, in via subordinata, che venga ricono- sciuto il loro diritto a vedersi regolarizzato il rapporto di lavoro sotto il profilo retributivo e previdenziale. 2.Le censure dedotte tuttavia non hanno pregio.
  • 6. 6 N°. RIC.637-02 3.Osserva in primo luogo la Sezione che in forza delle disposizioni stabilite con l'art. 9 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (che fissa il principio generale dell'assunzione in servizio presso le U.S.L. tramite pubblico concorso, sancendo la nullità degli atti posti in essere in vio- lazione di esse) e del successivo art. 73 (che ha previsto la conferma dei rapporti convenzionali in corso all'epoca), va esclusa la possibilità del riconoscimento giudiziale di un rapporto convenzionale come rapporto di pubblico impiego, anche a prescindere dalle modalità del servizio prestato. Cio' sul rilievo che se l'ordinamento sancisce la nullità di un rapporto di impiego pubblico posto in essere in violazione di una disposizione di legge, preclude anche al giudice, in assenza del prescritto esple- tamento del concorso, una decisione che tenga luogo dell'atto am- ministrativo non posto in essere, anche se la situazione sottoposta alla sua attenzione sembra corrispondere alla fattispecie tipica del pubblico impiego (Cons. Stato, Sez.V, 1459 del 1.12.1997; Sez. IV, n. 304 del 12.3.1996). 4.Si aggiunga che la legge di sanatoria, posta deal DPR 207 del 1985, come anche si vedrà più oltre, all’articolo 3 testualmente pre- vede che al personale inquadrato nei ruoli nominativi regionali viene escluso ogni riconoscimento di anzianità (Cons. Stato, Sez. V, 22 a- prile 1996, n. 468; Sez. V, n. 824 del 1998). 5. In ogni caso, come ritenuto esattamente dal giudice di prime cure, nella fattispecie non è dato ravvisare l'esistenza di indici sintomatici
  • 7. 7 N°. RIC.637-02 utili a dimostrare che l'attività svolta dagli appellanti possegga la na- tura del lavoro subordinato. Risulta pacifico in primo luogo che nel periodo considerato le compe- tenze economiche sono state regolarmente corrisposte in relazione al numero delle ore pattuito previa notula professionale e senza al- cuna contribuzione di carattere previdenziale ed assistenziale e che gli emolumenti erano determinati previo accordo regionale FLEL- Regione per la stipula ed il rinnovo di convenzioni con operatori non medici recepito dal Consorzio Sanitario e da specifiche convenzioni della stessa USL. 6. La Sezione richiama al riguardo la giurisprudenza di questo Con- siglio che ha avuto modo di sottolineare che in un regime di con- venzionamento tra U.S.L. e sanitari privati, la presenza di alcuni tratti caratterizzanti propri del lavoro subordinato non è sufficiente a tra- sformare il rapporto convenzionale in rapporto di pubblico impiego (Cons. Stato, Sez. V, 16 settembre 1994, n. 1522). Nelle ipotesi di parasubordinazione è implicita infatti la presenza di alcuni degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro subordi- nato, come l'inserimento nella organizzazione dell'ente, l'osservanza di vincoli di orario ed il pagamento periodico. Si tenga conto poi che se il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si protrae per anni, è normale che i tratti distintivi rispetto al lavoro subordinato si attenuino. Ma ciò, di per sé, non è sufficiente a negare ai rapporti in esame la qualità di rapporti di natura non subordinata.
  • 8. 8 N°. RIC.637-02 In particolare, ove non vengano in evidenza elementi certi a soste- gno dell'obbligo di esclusività del rapporto e della sussistenza di un rapporto gerarchico tra il professionista convenzionato e l'ammini- strazione, deve negarsi l'esistenza di un rapporto di pubblico impie- go. 7.Nel caso in esame, avuto riguardo ai suesposti principi, la Sezione è dell'avviso che gli elementi dedotti dagli appellanti a sostegno della loro pretesa non sono sufficienti a far ritenere che il rapporto inter- corso con il Consorzio prima e poi con la U.S.L. fosse un rapporto di lavoro subordinato. Deve, in particolare, ritenersi assente sia l'obbligo di esclusività della prestazione, sia il vincolo di subordinazione, inteso come vincolo personale che assoggetta il lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro. Con l’effetto che il rapporto di parasubordinazione, con il correlato in- serimento nella organizzazione del servizio sanitario, costituisce suf- ficiente spiegazione delle modalità concrete del rapporto convenzio- nale intercorso con l'ente, senza che lo stesso possa essere qualifi- cato come rapporto di natura subordinata. 8.Nemmeno può ritenersi che la situazione possa essere ricondotta alle previsioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230, non solo perché le disposizioni di tale norma non sono applicabili nell'Ammini- strazione pubblica, ma anche perché vi osterebbe, nel caso specifi- co, l'art. 5 della legge 8 gennaio 1979 n. 3 che vieta, unitamente alla ricordata disposizione dell'art. 9 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, la co-
  • 9. 9 N°. RIC.637-02 stituzione di rapporti di impiego al di fuori delle specifiche procedure previste da disposizioni di legge (Cons. Stato, Sez. V, n. 5076 del 25.9.2000). 9.Gli appellanti ricordano, a fondamento del loro assunto, che l'Am- ministrazione ha provveduto a inquadrarli, una volta intervenuta la legge 20 maggio 1985, n. 207, nei ruoli regionali del personale delle USL da ciò ulteriormente argomentando la tesi che il rapporto pre- gresso all'inquadramento rivestiva natura di pubblico impiego. 10.Osserva la Sezione che l'indicata norma faceva decorrere il previ- sto inquadramento nei ruoli regionali, per i lavoratori che ne posse- devano i requisiti, dalla data del provvedimento assunto dalla USL, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità. Questa interpre- tazione, oltre che desumersi dal dato letterale normativo, è confer- mata da costante giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 672 del 25.10.1989; Sez. V n. 787 del 16.5.1995). Il richiamo operato dagli appellanti non appare quindi significativo perché il provvedimento di inquadramento non è utile a modificare, nella situazione pregressa, la configurazione giuridica del rapporto su cui l'atto stesso ha tratto fondamento. 11.In conclusione l’appello è infondato e va respinto sia per quanto attiene il riconoscimento del rapporto come pubblico impiego, sia per quanto attiene al riconoscimento di pretese retributive e previdenzia- li.. 12.Le spese e gli onorari, tuttavia, in relazione alla natura del peti- tum, possono essere compensati.
  • 10. 10 N°. RIC.637-02 P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definiti- vamente decidendo, respinge l’appello. Compensa spese ed onorari. Ordina la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrati- va. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.1.2009 con l’intervento dei signori Magistrati: Domenico La Medica Presidente Cesare Lamberti Consigliere Claudio Marchitiello Consigliere Aldo Scola Consigliere Roberto Capuzzi Consigliere rel. est L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Roberto Capuzzi F.to Domenico La Medi- ca IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 25/05/09
  • 11. 11 N°. RIC.637-02 (Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi