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Il RUP negli acquisti telematici sottosoglia
Pasquale Lopriore
Responsabile Ufficio Consulenza P.A.
Servizio EmPULIA - U.O. SArPULIA
InnovaPuglia S.p.A.
Soggetto Aggregatore Regione Puglia
PRESENTAZIONE
La Regione Puglia, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei
contratti pubblici, promuove e sviluppa, nel rispetto della normativa
nazionale, il processo di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori,
beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel
territorio regionale attraverso il ricorso alla centrale di committenza
regionale designando (art. 20 L. R. n. 37 del 1 agosto
2014) InnovaPuglia Soggetto Aggregatore regionale (art. 9 D.L.
66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014).
OBIETTIVI
• Razionalizzazione della spesa pubblica regionale basata
sull’aggregazione della domanda.
• Garanzia di trasparenza nelle operazioni di gara.
• Dematerializzazione delle procedure di acquisto con riduzione dei
costi e dell’impatto ambientale.
• Modernizzazione del rapporto tra le imprese e la Pubblica
Amministrazione Locale.
• Snellimento delle procedure di affidamento di forniture, servizi e
lavori.
• Incremento della partecipazione delle PMI agli appalti
pubblici stimolando la concorrenza tra le imprese.
Enti che sono tenuti a ricorrere al Soggetto
aggregatore
• Regione, le aziende e gli enti del SSR sono tenuti a
ricorrere al Soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni,
servizi e lavori;
• Gli enti e le agenzie regionali, elencati alla DGR n. 323 del
24/02/2015, sono tenuti a ricorrere al Soggetto
aggregatore regionale previa stipulazione di apposita
convenzione (rif. DGR n. 2461 del 25/11/2014).
Enti che possono ricorrere al Soggetto
aggregatore
• Gli enti locali, nonché i loro consorzi, unioni o
associazioni oltre ad eventuali ulteriori soggetti
interessati di cui agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo
numero 50 del 2016 possono ricorrere al Soggetto
aggregatore previa stipula di apposita convenzione (rif.
DGR n. 2461 del 25/11/2014).
Il SArPULIA offre i servizi di seguito riportati
Servizio di
stazione unica
appaltante
(SUA)
La SUA cura la gestione della procedura di gara, svolgendo le attività e i servizi di
cui all’art. 3 del D.P.C.M. 30 giugno 2011.
Servizio di
Centrale di
Acquisto
Territoriale
(CAT)
La centrale di acquisti accerta di concerto con la Regione Puglia i bisogni omogenei
degli enti utilizzatori provvedendo ad esperire le procedure di affidamento mediante
centralizzazione delle committenze.
Servizio
telematico
EmPULIA
EmPULIA mette a disposizione degli utenti registrati i seguenti servizi integrati:
A. il sistema regionale delle Convenzioni con possibilità di emissione di ordini a
partire dai relativi cataloghi pubblicati (negozio elettronico);
B. il Sistema dinamico di acquisizione;
C. l’Albo on line dei Fornitori per beni, servizi e lavori;
D. la gestione completamente telematica delle procedure di gara (aperte, ristrette e
negoziate, sia sopra che sotto soglia comunitaria) con criteri di aggiudicazione
basati sul prezzo più basso o sull’offerta economicamente più vantaggiosa;
E. la pubblicazione sul portale EmPULIA di gare svolte in modalità tradizionale (gare
cartacee) con funzioni di archiviazione e ricerca di tutta la documentazione di
gara.
Attività di
committenza
ausiliarie
Per tutti i servizi sopraelencati, SArPULIA mette a disposizione, su richiesta, agli Enti
Convenzionati servizi di assistenza/consulenza e addestramento.
Il Piano delle iniziative rappresenta l’insieme di tutte le iniziative di
acquisto aggregate dei Soggetti Aggregatori, inerenti le categorie
merceologiche di beni e servizi di cui al DPCM 24 dicembre 2015. Al
fine di garantire la massima evidenza dell’attività dei Soggetti
Aggregatori si riporta anche l’elenco dei bandi istitutivi dei Sistemi
Dinamici di Acquisizione (SDA) eventualmente realizzati nell’ambito
delle suddette categorie merceologiche.
DPCM del 11 luglio 2018 di attuazione dell’art. 9 comma 3 del d.l.
66/2014 che individua le categorie merceologiche e le soglie al
superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali nonché
gli enti del SSN e gli enti locali devono ricorrere a Consip o ad altro
soggetto aggregatore, a decorrere dal 2018
Tavolo Tecnico dei soggetti
aggregatori soggetti coinvolti
• Conferenza delle regioni;
• ANCI;
• UPI;
• (ANAC) con funzioni di uditore;
• Ministero della Salute;
Tavolo Tecnico regionali (DGR n. 2256/2015)
Programmazione regionale delle acquisizioni di
beni e servizi con ricorso al Soggetto aggregatore
InnovaPuglia S.p.a. (D.G.R. n. 2259/2017)
Servizio gestiti dalla piattaforma telematica
EmPULIA aggrega la domanda, contribuisce a
razionalizzare la spesa pubblica regionale e semplifica il
rapporto tra enti e operatori economici.
Lo sviluppo dei servizi di e-procurement di EmPULIA è
finanziato dal Servizio Ricerca Industriale ed Innovazione
della Regione Puglia nell'ambito del Piano di Azione e
Coesione - Programma Ordinario Convergenza - ASSE I
Linea 1.5 Azione 1.5.3 "Sviluppo di servizi, contenuti e
portali regionali" dal portale EmPULIA".
Servizio gestiti dalla piattaforma telematica
Servizio gestiti dalla piattaforma telematica
Servizio gestiti dalla piattaforma telematica
Servizio gestiti dalla piattaforma telematica
Servizio gestiti dalla piattaforma telematica
Informazioni controllate tramite visura camerale:
correttezza formale dei dati inseriti;
coerenza con l’oggetto sociale delle categorie merceologiche inserite;
stato del fornitore (attivo, cessato, in fallimento, ecc..);
identità del firmatario (corrispondenza con il legale rappresentate);
validità delle firma digitale utilizzata (certificatori accreditati dal DigitPA).
Controlli a campione sulle autocertificazioni:
 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo
 di non aver commesso infrazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di sicurezza e contributi previdenziali e assistenziali
Albo fornitori
Albo fornitori
Dati inseriti dall'operatore economico nell'istanza d'iscrizione:
 Anagrafica (indirizzo, recapiti telefonici, p.iva, email)
 Categorie merceologiche di riferimento dell’azienda
 Numero di protocollo del certificato di regolarità fiscale e
l'ufficio di competenza
 Numero di protocollo del certificato DURC (Documento Unico
di Regolarità Contributiva)
Gli operatori economici possono allegare documenti che identificano
l'attività economica dell'operatore economico quali:
 Indicazioni del fatturato
 Bilanci Approvati
 Brochure
 Attestazione SOA
Operatori Economici
Operatori Economici
Gare telematiche
Gare telematiche
Gare telematiche
Gare telematiche
Gare telematiche
Gare telematiche
Gare telematiche
Gare telematiche
Anomalia dell’offerta
Selezione formule di calcolo
Anomalia dell’offerta
Selezione formule di calcolo
Criteri di selezione
Paramenti di valutazione tecnica
Criteri di selezione
Paramenti di valutazione tecnica
Criteri di selezione
Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016
Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2
maggio 2018
Criteri di selezione
LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI
Criteri di selezione
Punteggio * SE VERO CHE Ribasso Offerto <= Media Ribassi Offerti ALLORA Coefficiente X *
Ribasso Offerto / Media Ribassi Offerti ALTRIMENTI Coefficiente X + ( 1 - Coefficiente X ) * ((
Ribasso Offerto - Media Ribassi Offerti ) / ( Massimo Ribasso Offerto - Media Ribassi Offerti ) )
Criteri di selezione - Sorteggio
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018
Criteri di selezione - Sorteggio
Selezione degli invitati:
- in modo non discriminatorio;
- in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto;
- comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo
36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
Indicazione nel bando dei criteri di selezione, che devono essere:
- oggettivi;
- coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento;
- nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione,
proporzionalità e trasparenza;
- il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo
invito, e i relativi criteri.
Paragrafo 5.2.1
Criteri di selezione - Sorteggio
• Numero di operatori economici, idoneo a partecipare alla
procedura negoziata, superiore a quello predeterminato dalla
stazione appaltante
• Mancanza di criteri ulteriori di selezione
Si procede al sorteggio
- debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o
nell’avviso di costituzione dell’elenco, con adeguati strumenti di
pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio;
- adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli
operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi
noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
Paragrafo 5.2.3
Criteri di selezione - Sorteggio
Destinatari La scheda “Destinatari” consente di indicare gli Operatori Economici a cui si desidera
inoltrare l’invito. Per facilitare la selezione, il Sistema mette a disposizione uno strumento di
ricerca per filtrare la lista delle imprese abilitate in base ad uno o più criteri. Cliccare sul link
“Criteri Scelta Fornitori” per mostrare a video la maschera di ricerca degli operatori economici.
N.B.: Il comando “Sorteggio Pubblico” si attiva solo dopo aver effettuato una ricerca di operatori
economici impostando il parametro “Sorteggio Pubblico” all’interno della scheda “Criteri scelta
fornitori”. Destinatari La scheda “Destinatari” consente di indicare gli Operatori Economici a cui si
desidera inoltrare l’invito. Per facilitare la selezione, il Sistema mette a disposizione uno
strumento di ricerca per filtrare la lista delle imprese abilitate in base ad uno o più criteri. Cliccare
sul link “Criteri Scelta Fornitori” per mostrare a video la maschera di ricerca degli operatori
economici. N.B.: Il comando “Sorteggio Pubblico” si attiva solo dopo aver effettuato una ricerca
di operatori economici impostando il parametro “Sorteggio Pubblico” all’interno della scheda
“Criteri scelta fornitori”.
Criteri di selezione - Sorteggio
Sorteggio: selezionare questo parametro se si desidera sorteggiare un
numero prefissato di Operatori Economici presenti nell’elenco di
ricerca, in modalità casuale (senza anonimato);
In questo esempio possiamo verificare che su 17 operatori economici
trovati secondo i filtri di ricerca impostati si richiede che ne vengano
sorteggiati 8 casualmente.
Criteri di selezione - Sorteggio
Sorteggio Pubblico: selezionare questo parametro se si desidera effettuare il sorteggio di
un numero prefissato di Operatori Economici in seduta pubblica (con anonimato).
Giurisprudenza
- Pubblicità delle sedute di gara
- Firma digitale della documentazione
- Anomalie del sistema informatico
Pubblicità delle sedute di gara
La giurisprudenza amministrativa si è espressa, ormai da
tempo, che nelle procedure telematiche, non sono
necessarie le sedute pubbliche per l’apertura delle offerte
(Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050 id., sez.
III, 25 novembre 2016, n. 4990 da ultimo TAR Cagliari,
23.10.2017 n. 664)
Il predetto orientamento è stato trasfuso, a livello
normativo, nell’art. 295, comma 7, D.P.R. 207/2010 (e
successivamente dall’art. 58 d.lgs. 50/2016 per quanto non
applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) che
non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in
forma telematica, alcuna fase pubblica.
Pubblicità delle sedute di gara
La gara telematica, per le modalità con cui viene
gestita, consente di tracciare qualsivoglia
operazione di apertura dei file contenenti offerte e
documenti di gara, assicurando, in tal modo, il
rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità
che devono presiedere le procedure di gara
pubbliche.
Firma digitale della
documentazione
Sentenza n. 430/2019 - Consiglio di Stato
È stato riammesso il concorrente che ha presentato nel
portale telematico una busta economica, priva di
sottoscrizione digitale.
Presupposti:
- lex specialis non imponeva l’esclusione per la mancata
sottoscrizione in via digitale della busta economica;
- riconducibilità dell’offerta e la tempestiva trasmissione
della stessa, accertata tramite le prove acquisite dal
gestore del portale telematico.
Firma digitale della
documentazione
Il Consiglio di Stato non ha perso l’occasione per
enfatizzare che – a differenza delle gare tradizionali –
le gare svolte in modalità telematica ed, in particolare,
l’utilizzo dei portali telematici presidiati da credenziali
“sono dirette ad assicurare l’imputabilità delle
operazione all’operatore economico cui quelle
credenziali risultano abbinate”.
Pertanto, si vuole superare le esclusioni dei
concorrenti collegati a meri aspetti formali, in quanto le
gare telematiche assicurano, senza dubbio, la
tracciabilità di tutte le operazioni di gara.
Firma digitale della
documentazione
Documento privo di firma digitale – è stato redatto in
forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato
da copia della carta di identità e trasformato in pdf.
Secondo il Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 29 giugno
2018, n. 1291 il provvedimento di esclusione è
illegittimo, poiché nel caso di specie non vi siano dubbi
circa la provenienza da parte della ricorrente della
documentazione inoltrata.
Firma digitale della
documentazione
Tar Puglia, Sez. I, sent. 24 maggio 2012 n.1019, nel
caso di gare telematiche, la sottoscrizione delle offerte
deve avvenire obbligatoriamente con firma digitale.
Tar di Bolzano con la sentenza n. 285/2013 si è
espresso sulla legittimità dell’esclusione delle offerte
presentate in via telematica per omessa sottoscrizione
con firma digitale della documentazione di gara.
Firma digitale della
documentazione
La mancanza della sottoscrizione inficia la validità e la ricevibilità
della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta, senza che sia
necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa previsione della
legge di gara (in tal senso v. anche Cons. Stato, Sez. IV, sent. n.
1425/2015, e Sez. V, n. 1195/2015).
L’impresa ricorrente non ha utilizzato il prescritto formato art. 52,
comma 8, d.lgs. n. 50/2016.
Nelle procedure di aggiudicazione non è sufficiente sapere a quale
operatore l’offerta può essere assegnata in quanto la firma dell’offerta
non serve soltanto per identificare l’aggiudicatario, ma è
giuridicamente vincolante sul contenuto dell’offerta medesima (in tal
senso, Consiglio di Stato, n. 3042/2017, n. 5547/2008, n. 528/2011,
n. 3669/2012 e n. 727/2013).
Firma digitale della
documentazione
TAR Pescara, 29.05.2018 n. 178
Discordanza tra il numero serie inserito e quello presente nella
marcatura temporale del file caricato a sistema.
Come chiarito dalla stessa pronuncia Cons. St sez. III n. 4050 del
2016 richiamata in ricorso, nel caso delle gare telematiche, la
conservazione dell’offerta è affidata allo stesso concorrente, che la
custodisce all’interno della memoria del proprio personal computer
nella fase che intercorre tra il termine di presentazione e la
procedura di upload. La identità del numero seriale della marcatura
temporale inserita all’atto della presentazione dell’offerta e quella
apposta sull’offerta nella fase di upload costituisce un adempimento
essenziale al fine di garantire che l’offerta non sia stata modificata o
sostituita in data successiva al termine ultimo perentorio di
presentazione delle offerte.
Anomalie del sistema informatico
Appalti, nella gara telematica il software lento non giustifica l'impresa
Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1745/2018
E’ rimesso alla capacità dell'operatore economico e alla sua
responsabilità imprenditoriale, l'utilizzo del tempo disponibile per
predisporre e di inoltrare la documentazione richiesta per la gara
(Consiglio di Stato 39 / 2017; Tar Napoli 5736 / 2017). Solo in casi di
sicura buona fede, è ammesso il «soccorso procedimentale» (articolo 6
legge 241/1990), in particolare se vi sono malfunzionamenti o
rallentamenti nel sistema di presentazione delle domande (Tar Lazio
2272/2018, relativa un caso di progetti di ricerca industriale).
Stessi problemi vi sono stati anche per i cosiddetti click day e per i
rimborsi tributari: la Cassazione (21221 / 2014) ha ammesso un ritardo
di due minuti nella richiesta. Ma si trattava di una procedura del 2003 e
quindi con tecnologie non molto raffinate.
Anomalie del sistema informatico
Consiglio di Stato Sent. n. 3245/2017
La previsione di un tempo limite per la registrazione sul portale, fissato
dall’art. 7 del disciplinare di gara in 48 ore prima della scadenza di
presentazione delle offerte, ha il ruolo di allertare l’utente circa l’importanza
dei tempi nell’espletamento delle procedure, avuto riguardo alle peculiarità
della procedura telematica rispetto ad una cartacea.
La prima ha infatti il vantaggio, rispetto alla seconda, di eliminare costi e
disagi per l’utente, nonché oneri di sistemazione, archiviazione ed
elaborazione per la stazione appaltante, ma sconta inevitabilmente il
“rischio di rete” dovuto alla presenze di sovraccarichi o di cali di
performance della rete, ed il “rischio tecnologico”.
Rischi per i quali non possono che approntarsi due strumenti preventivi:
a) previsione di limitazioni temporali;
b) procedure di help desk.
Anomalie del sistema informatico
Deliberazione di precontenzioso Anac del 6 giugno 2018 n. 537.
In una gara telematica il rischio di rete e il rischio tecnologico impongono
al concorrente di attivarsi per tempo per l'invio dell'offerta.
Malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore della piattaforma (ad
esempio fermi del sistema o mancato rispetto dei livelli di servizio): in
questi casi scatta la responsabilità di quest'ultimo e la necessità di
riconoscere una sospensione o proroga del termine per la presentazione
delle offerte, come peraltro ora espressamente previsto dall'art. 79,
comma 5-bis, del d.lgs. 50/2016.
Anomalie del sistema informatico
Principio di segretezza dell’offerta: un caso di ricorso
“temerario” TAR Puglia - Bari n. 373/2018
Riammissione per esclusione per violazione del principio di
“segretezza dell’offerta economica” derivante dall’inserimento
dell’offerta economica nella busta virtuale della
documentazione amministrativa.
Motivazione del ricorso:
- mero errore materiale sia stata effettivamente trasmessa
l’offerta economica in luogo del “passoe”;
- peculiarità delle gare telematiche assicura sempre e
comunque l’inviolabilità dell’offerta economica.
Anomalie del sistema informatico
Non è sufficiente richiamare le peculiarità delle gare
telematiche per ritenere assicurata sempre e comunque
l’inviolabilità dell’offerta economica.
In quanto la garanzia di segretezza, dell’offerta economica
nelle gare che si svolgono mediante l’utilizzo di
piattaforma on line, non può comunque prescindere dal
corretto caricamento dell’offerta economica nel sistema.
Anomalie del sistema informatico
Tar Lazio, Sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9227
Il procedimento amministrativo esige l'elemento umano
Il Tar Lazio si pronuncia sul procedimento amministrativo del
MIUR, piano straordinario di mobilità territoriale e professionale,
nel quale era stata prevista una informatizzazione totale della
procedura, senza alcun intervento umano
Dirimente, secondo il Tar Lazio, che è mancata nella fattispecie
una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato
ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell’intera procedura.
Pasquale Lopriore
Responsabile Ufficio Consulenza P.A.
Servizio EmPULIA - U.O. SArPULIA
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Il RUP negli acquisti telematici sottosoglia

  • 1. Il RUP negli acquisti telematici sottosoglia Pasquale Lopriore Responsabile Ufficio Consulenza P.A. Servizio EmPULIA - U.O. SArPULIA InnovaPuglia S.p.A. Soggetto Aggregatore Regione Puglia
  • 2. PRESENTAZIONE La Regione Puglia, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, promuove e sviluppa, nel rispetto della normativa nazionale, il processo di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso il ricorso alla centrale di committenza regionale designando (art. 20 L. R. n. 37 del 1 agosto 2014) InnovaPuglia Soggetto Aggregatore regionale (art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014).
  • 3. OBIETTIVI • Razionalizzazione della spesa pubblica regionale basata sull’aggregazione della domanda. • Garanzia di trasparenza nelle operazioni di gara. • Dematerializzazione delle procedure di acquisto con riduzione dei costi e dell’impatto ambientale. • Modernizzazione del rapporto tra le imprese e la Pubblica Amministrazione Locale. • Snellimento delle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori. • Incremento della partecipazione delle PMI agli appalti pubblici stimolando la concorrenza tra le imprese.
  • 4. Enti che sono tenuti a ricorrere al Soggetto aggregatore • Regione, le aziende e gli enti del SSR sono tenuti a ricorrere al Soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni, servizi e lavori; • Gli enti e le agenzie regionali, elencati alla DGR n. 323 del 24/02/2015, sono tenuti a ricorrere al Soggetto aggregatore regionale previa stipulazione di apposita convenzione (rif. DGR n. 2461 del 25/11/2014).
  • 5. Enti che possono ricorrere al Soggetto aggregatore • Gli enti locali, nonché i loro consorzi, unioni o associazioni oltre ad eventuali ulteriori soggetti interessati di cui agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo numero 50 del 2016 possono ricorrere al Soggetto aggregatore previa stipula di apposita convenzione (rif. DGR n. 2461 del 25/11/2014).
  • 6. Il SArPULIA offre i servizi di seguito riportati Servizio di stazione unica appaltante (SUA) La SUA cura la gestione della procedura di gara, svolgendo le attività e i servizi di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. Servizio di Centrale di Acquisto Territoriale (CAT) La centrale di acquisti accerta di concerto con la Regione Puglia i bisogni omogenei degli enti utilizzatori provvedendo ad esperire le procedure di affidamento mediante centralizzazione delle committenze. Servizio telematico EmPULIA EmPULIA mette a disposizione degli utenti registrati i seguenti servizi integrati: A. il sistema regionale delle Convenzioni con possibilità di emissione di ordini a partire dai relativi cataloghi pubblicati (negozio elettronico); B. il Sistema dinamico di acquisizione; C. l’Albo on line dei Fornitori per beni, servizi e lavori; D. la gestione completamente telematica delle procedure di gara (aperte, ristrette e negoziate, sia sopra che sotto soglia comunitaria) con criteri di aggiudicazione basati sul prezzo più basso o sull’offerta economicamente più vantaggiosa; E. la pubblicazione sul portale EmPULIA di gare svolte in modalità tradizionale (gare cartacee) con funzioni di archiviazione e ricerca di tutta la documentazione di gara. Attività di committenza ausiliarie Per tutti i servizi sopraelencati, SArPULIA mette a disposizione, su richiesta, agli Enti Convenzionati servizi di assistenza/consulenza e addestramento.
  • 7. Il Piano delle iniziative rappresenta l’insieme di tutte le iniziative di acquisto aggregate dei Soggetti Aggregatori, inerenti le categorie merceologiche di beni e servizi di cui al DPCM 24 dicembre 2015. Al fine di garantire la massima evidenza dell’attività dei Soggetti Aggregatori si riporta anche l’elenco dei bandi istitutivi dei Sistemi Dinamici di Acquisizione (SDA) eventualmente realizzati nell’ambito delle suddette categorie merceologiche.
  • 8. DPCM del 11 luglio 2018 di attuazione dell’art. 9 comma 3 del d.l. 66/2014 che individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del SSN e gli enti locali devono ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore, a decorrere dal 2018
  • 9. Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori soggetti coinvolti • Conferenza delle regioni; • ANCI; • UPI; • (ANAC) con funzioni di uditore; • Ministero della Salute;
  • 10. Tavolo Tecnico regionali (DGR n. 2256/2015) Programmazione regionale delle acquisizioni di beni e servizi con ricorso al Soggetto aggregatore InnovaPuglia S.p.a. (D.G.R. n. 2259/2017)
  • 11. Servizio gestiti dalla piattaforma telematica EmPULIA aggrega la domanda, contribuisce a razionalizzare la spesa pubblica regionale e semplifica il rapporto tra enti e operatori economici. Lo sviluppo dei servizi di e-procurement di EmPULIA è finanziato dal Servizio Ricerca Industriale ed Innovazione della Regione Puglia nell'ambito del Piano di Azione e Coesione - Programma Ordinario Convergenza - ASSE I Linea 1.5 Azione 1.5.3 "Sviluppo di servizi, contenuti e portali regionali" dal portale EmPULIA".
  • 12. Servizio gestiti dalla piattaforma telematica
  • 13. Servizio gestiti dalla piattaforma telematica
  • 14. Servizio gestiti dalla piattaforma telematica
  • 15. Servizio gestiti dalla piattaforma telematica
  • 16. Servizio gestiti dalla piattaforma telematica
  • 17. Informazioni controllate tramite visura camerale: correttezza formale dei dati inseriti; coerenza con l’oggetto sociale delle categorie merceologiche inserite; stato del fornitore (attivo, cessato, in fallimento, ecc..); identità del firmatario (corrispondenza con il legale rappresentate); validità delle firma digitale utilizzata (certificatori accreditati dal DigitPA). Controlli a campione sulle autocertificazioni:  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo  di non aver commesso infrazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e contributi previdenziali e assistenziali Albo fornitori
  • 18. Albo fornitori Dati inseriti dall'operatore economico nell'istanza d'iscrizione:  Anagrafica (indirizzo, recapiti telefonici, p.iva, email)  Categorie merceologiche di riferimento dell’azienda  Numero di protocollo del certificato di regolarità fiscale e l'ufficio di competenza  Numero di protocollo del certificato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) Gli operatori economici possono allegare documenti che identificano l'attività economica dell'operatore economico quali:  Indicazioni del fatturato  Bilanci Approvati  Brochure  Attestazione SOA
  • 31. Criteri di selezione Paramenti di valutazione tecnica
  • 32. Criteri di selezione Paramenti di valutazione tecnica
  • 33. Criteri di selezione Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018
  • 34. Criteri di selezione LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI
  • 35. Criteri di selezione Punteggio * SE VERO CHE Ribasso Offerto <= Media Ribassi Offerti ALLORA Coefficiente X * Ribasso Offerto / Media Ribassi Offerti ALTRIMENTI Coefficiente X + ( 1 - Coefficiente X ) * (( Ribasso Offerto - Media Ribassi Offerti ) / ( Massimo Ribasso Offerto - Media Ribassi Offerti ) )
  • 36. Criteri di selezione - Sorteggio Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018
  • 37. Criteri di selezione - Sorteggio Selezione degli invitati: - in modo non discriminatorio; - in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto; - comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Indicazione nel bando dei criteri di selezione, che devono essere: - oggettivi; - coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento; - nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza; - il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri. Paragrafo 5.2.1
  • 38. Criteri di selezione - Sorteggio • Numero di operatori economici, idoneo a partecipare alla procedura negoziata, superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante • Mancanza di criteri ulteriori di selezione Si procede al sorteggio - debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio; - adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Paragrafo 5.2.3
  • 39. Criteri di selezione - Sorteggio Destinatari La scheda “Destinatari” consente di indicare gli Operatori Economici a cui si desidera inoltrare l’invito. Per facilitare la selezione, il Sistema mette a disposizione uno strumento di ricerca per filtrare la lista delle imprese abilitate in base ad uno o più criteri. Cliccare sul link “Criteri Scelta Fornitori” per mostrare a video la maschera di ricerca degli operatori economici. N.B.: Il comando “Sorteggio Pubblico” si attiva solo dopo aver effettuato una ricerca di operatori economici impostando il parametro “Sorteggio Pubblico” all’interno della scheda “Criteri scelta fornitori”. Destinatari La scheda “Destinatari” consente di indicare gli Operatori Economici a cui si desidera inoltrare l’invito. Per facilitare la selezione, il Sistema mette a disposizione uno strumento di ricerca per filtrare la lista delle imprese abilitate in base ad uno o più criteri. Cliccare sul link “Criteri Scelta Fornitori” per mostrare a video la maschera di ricerca degli operatori economici. N.B.: Il comando “Sorteggio Pubblico” si attiva solo dopo aver effettuato una ricerca di operatori economici impostando il parametro “Sorteggio Pubblico” all’interno della scheda “Criteri scelta fornitori”.
  • 40. Criteri di selezione - Sorteggio Sorteggio: selezionare questo parametro se si desidera sorteggiare un numero prefissato di Operatori Economici presenti nell’elenco di ricerca, in modalità casuale (senza anonimato); In questo esempio possiamo verificare che su 17 operatori economici trovati secondo i filtri di ricerca impostati si richiede che ne vengano sorteggiati 8 casualmente.
  • 41. Criteri di selezione - Sorteggio Sorteggio Pubblico: selezionare questo parametro se si desidera effettuare il sorteggio di un numero prefissato di Operatori Economici in seduta pubblica (con anonimato).
  • 42. Giurisprudenza - Pubblicità delle sedute di gara - Firma digitale della documentazione - Anomalie del sistema informatico
  • 43. Pubblicità delle sedute di gara La giurisprudenza amministrativa si è espressa, ormai da tempo, che nelle procedure telematiche, non sono necessarie le sedute pubbliche per l’apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050 id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990 da ultimo TAR Cagliari, 23.10.2017 n. 664) Il predetto orientamento è stato trasfuso, a livello normativo, nell’art. 295, comma 7, D.P.R. 207/2010 (e successivamente dall’art. 58 d.lgs. 50/2016 per quanto non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.
  • 44. Pubblicità delle sedute di gara La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.
  • 45. Firma digitale della documentazione Sentenza n. 430/2019 - Consiglio di Stato È stato riammesso il concorrente che ha presentato nel portale telematico una busta economica, priva di sottoscrizione digitale. Presupposti: - lex specialis non imponeva l’esclusione per la mancata sottoscrizione in via digitale della busta economica; - riconducibilità dell’offerta e la tempestiva trasmissione della stessa, accertata tramite le prove acquisite dal gestore del portale telematico.
  • 46. Firma digitale della documentazione Il Consiglio di Stato non ha perso l’occasione per enfatizzare che – a differenza delle gare tradizionali – le gare svolte in modalità telematica ed, in particolare, l’utilizzo dei portali telematici presidiati da credenziali “sono dirette ad assicurare l’imputabilità delle operazione all’operatore economico cui quelle credenziali risultano abbinate”. Pertanto, si vuole superare le esclusioni dei concorrenti collegati a meri aspetti formali, in quanto le gare telematiche assicurano, senza dubbio, la tracciabilità di tutte le operazioni di gara.
  • 47. Firma digitale della documentazione Documento privo di firma digitale – è stato redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato da copia della carta di identità e trasformato in pdf. Secondo il Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 29 giugno 2018, n. 1291 il provvedimento di esclusione è illegittimo, poiché nel caso di specie non vi siano dubbi circa la provenienza da parte della ricorrente della documentazione inoltrata.
  • 48. Firma digitale della documentazione Tar Puglia, Sez. I, sent. 24 maggio 2012 n.1019, nel caso di gare telematiche, la sottoscrizione delle offerte deve avvenire obbligatoriamente con firma digitale. Tar di Bolzano con la sentenza n. 285/2013 si è espresso sulla legittimità dell’esclusione delle offerte presentate in via telematica per omessa sottoscrizione con firma digitale della documentazione di gara.
  • 49. Firma digitale della documentazione La mancanza della sottoscrizione inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta, senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa previsione della legge di gara (in tal senso v. anche Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1425/2015, e Sez. V, n. 1195/2015). L’impresa ricorrente non ha utilizzato il prescritto formato art. 52, comma 8, d.lgs. n. 50/2016. Nelle procedure di aggiudicazione non è sufficiente sapere a quale operatore l’offerta può essere assegnata in quanto la firma dell’offerta non serve soltanto per identificare l’aggiudicatario, ma è giuridicamente vincolante sul contenuto dell’offerta medesima (in tal senso, Consiglio di Stato, n. 3042/2017, n. 5547/2008, n. 528/2011, n. 3669/2012 e n. 727/2013).
  • 50. Firma digitale della documentazione TAR Pescara, 29.05.2018 n. 178 Discordanza tra il numero serie inserito e quello presente nella marcatura temporale del file caricato a sistema. Come chiarito dalla stessa pronuncia Cons. St sez. III n. 4050 del 2016 richiamata in ricorso, nel caso delle gare telematiche, la conservazione dell’offerta è affidata allo stesso concorrente, che la custodisce all’interno della memoria del proprio personal computer nella fase che intercorre tra il termine di presentazione e la procedura di upload. La identità del numero seriale della marcatura temporale inserita all’atto della presentazione dell’offerta e quella apposta sull’offerta nella fase di upload costituisce un adempimento essenziale al fine di garantire che l’offerta non sia stata modificata o sostituita in data successiva al termine ultimo perentorio di presentazione delle offerte.
  • 51. Anomalie del sistema informatico Appalti, nella gara telematica il software lento non giustifica l'impresa Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1745/2018 E’ rimesso alla capacità dell'operatore economico e alla sua responsabilità imprenditoriale, l'utilizzo del tempo disponibile per predisporre e di inoltrare la documentazione richiesta per la gara (Consiglio di Stato 39 / 2017; Tar Napoli 5736 / 2017). Solo in casi di sicura buona fede, è ammesso il «soccorso procedimentale» (articolo 6 legge 241/1990), in particolare se vi sono malfunzionamenti o rallentamenti nel sistema di presentazione delle domande (Tar Lazio 2272/2018, relativa un caso di progetti di ricerca industriale). Stessi problemi vi sono stati anche per i cosiddetti click day e per i rimborsi tributari: la Cassazione (21221 / 2014) ha ammesso un ritardo di due minuti nella richiesta. Ma si trattava di una procedura del 2003 e quindi con tecnologie non molto raffinate.
  • 52. Anomalie del sistema informatico Consiglio di Stato Sent. n. 3245/2017 La previsione di un tempo limite per la registrazione sul portale, fissato dall’art. 7 del disciplinare di gara in 48 ore prima della scadenza di presentazione delle offerte, ha il ruolo di allertare l’utente circa l’importanza dei tempi nell’espletamento delle procedure, avuto riguardo alle peculiarità della procedura telematica rispetto ad una cartacea. La prima ha infatti il vantaggio, rispetto alla seconda, di eliminare costi e disagi per l’utente, nonché oneri di sistemazione, archiviazione ed elaborazione per la stazione appaltante, ma sconta inevitabilmente il “rischio di rete” dovuto alla presenze di sovraccarichi o di cali di performance della rete, ed il “rischio tecnologico”. Rischi per i quali non possono che approntarsi due strumenti preventivi: a) previsione di limitazioni temporali; b) procedure di help desk.
  • 53. Anomalie del sistema informatico Deliberazione di precontenzioso Anac del 6 giugno 2018 n. 537. In una gara telematica il rischio di rete e il rischio tecnologico impongono al concorrente di attivarsi per tempo per l'invio dell'offerta. Malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore della piattaforma (ad esempio fermi del sistema o mancato rispetto dei livelli di servizio): in questi casi scatta la responsabilità di quest'ultimo e la necessità di riconoscere una sospensione o proroga del termine per la presentazione delle offerte, come peraltro ora espressamente previsto dall'art. 79, comma 5-bis, del d.lgs. 50/2016.
  • 54. Anomalie del sistema informatico Principio di segretezza dell’offerta: un caso di ricorso “temerario” TAR Puglia - Bari n. 373/2018 Riammissione per esclusione per violazione del principio di “segretezza dell’offerta economica” derivante dall’inserimento dell’offerta economica nella busta virtuale della documentazione amministrativa. Motivazione del ricorso: - mero errore materiale sia stata effettivamente trasmessa l’offerta economica in luogo del “passoe”; - peculiarità delle gare telematiche assicura sempre e comunque l’inviolabilità dell’offerta economica.
  • 55. Anomalie del sistema informatico Non è sufficiente richiamare le peculiarità delle gare telematiche per ritenere assicurata sempre e comunque l’inviolabilità dell’offerta economica. In quanto la garanzia di segretezza, dell’offerta economica nelle gare che si svolgono mediante l’utilizzo di piattaforma on line, non può comunque prescindere dal corretto caricamento dell’offerta economica nel sistema.
  • 56. Anomalie del sistema informatico Tar Lazio, Sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9227 Il procedimento amministrativo esige l'elemento umano Il Tar Lazio si pronuncia sul procedimento amministrativo del MIUR, piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, nel quale era stata prevista una informatizzazione totale della procedura, senza alcun intervento umano Dirimente, secondo il Tar Lazio, che è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell’intera procedura.
  • 57. Pasquale Lopriore Responsabile Ufficio Consulenza P.A. Servizio EmPULIA - U.O. SArPULIA InnovaPuglia S.p.A. Soggetto Aggregatore Regione Puglia

Editor's Notes

  1. NOTA: NON E’ CONSENTITO INSERIRE NELLE SLIDES I RIFERIMENTI TELEFONICI E DI POSTA ELETTRONICA