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I
UNIVERSITÀ DI ROMA - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
STUDI DI DIRITTO CIVILE
diretti da
ROSARIO NICOLÒ e FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI
1
STEFANO RODOTÀ
PROF. INC. DI DIRITTO CIVILE NELL'UNIVERSITA DI MACERATA
IL PROBLEMA
DELLA
'-
RESPONSABILITA CIVILE
RISTAMPA INALTERATA
con prefazione di
Guido Alpa
ISBN 9788828853879
© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2023
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it
La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsi-
asi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizza-
zione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.
Stampato da LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)
INDICE SOMMARIO
Prefazione VII
CAPITOLO PHJMO
I PROBLEMI ATTUALI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
L L'ispirazione del Codice Civile del 1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
2. Il nuovo Codice Civile e il Progetto italo-francese di Codice
delle obbligazioni e dei contratti ........................... 8
3. La responsabilità civile ed i mutamenti della società. . . . . . . . 16
4. La scienza giuridica italiana e la questione della responsabilità
civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5. Disciplina tradizionale e nuove possibilità sistematiche. . . . . . . 35
CAPITOLO SECONDO
LA DEFINIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
L Usi molteplici nel Codice Civile ............................ 41
2. Responsabilità ed illecito: una questione di metodo .......... 50
3. Pregiudizi e definizioni ................................... 58
4. Definizione della responsabilità civile ...................... 71
VI Indice sommario
CAPITOLO TERZO
VINGIUSTIZIA DEL DANNO E LA COSTRUZIONE
DEL FATTO DANNOSO
l. Ingiustizia e clausola generale di responsabilità. . . . . . . . . . . . . . 79
2. L'articolo 2043 ed il fatto dannoso ......................... 107
3. La natura del fatto dannoso .............................. .
CAPITOLO QUARTO
CRITERI DI COLLEGAMENTO E REGIME DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE
116
l. Criteri di collegamento e poteri del giudice . . . . . . . . . . . . . . . . .. 127
2. Unità del sistema e molteplicità di criteri ................... 144
3. Problemi della colpa e del rischio .......................... 164
4. Il concorso tra criteri diversi .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 178
CAPITOLO QUINTO
VAREA DEL DANNO RISARCIBILE . . . . . . . . .. 183
PREFAZIONE
SOMMARIO: 1. La responsabilità civile nel Secondo Dopoguerra. - 2. Il metodo. - 3. La
struttura.
1. La responsabilità civile nel Secondo Dopoguerra.
Quando Stefano Rodotà si appresta a scrivere il suo libro sulla
responsabilità civile il panorama offerto da dottrina e giurispru-
denza in questa materia è abbastanza deludente, se la si raffronta
con le ponderose trattazioni su obbligazioni e contratti, proprie-
tà, famiglia e successioni presenti nella letteratura d'epoca.
Erano passati circa venti anni dalla nuova codificazione,
era ancora avvertito il disagio della applicazione di un codice
redatto sotto il Regime e modificato solo nelle disposizioni
che esplicitamente facevano riferimento ai suoi principi di-
rettivi, si discuteva della formulazione "tecnica" delle regole
e delle innovazioni apportate dal nuovo testo ad un ordina-
mento per larga parte ancorato alle teorie elaborate sotto il
vecchio codice civile e alla giurisprudenza che si era venu-
ta evolvendo nel corso dei decenni. La dottrina costituiva il
primo - e più importante - riferimento dei commentatori,
poiché nella cultura dell'epoca prevalevano la dogmatica,
l'indirizzo esegetico, il metodo formalista. La giurispruden-
za era rilevante nella prassi, negli atti giudiziari predisposti
dagli avvocati e nei provvedimenti dei giudici, ma raramente
veniva citata nelle opere dottrinali, essendo il comune sentire
orientato a considerare Pattività giudiziale come meramente
VIII Prefazione
interpretativa e applicativa~ e perciò priva di spunti innova-
tivi, meritevoli di analisi e tanto meno di essere considerata
vincolante. Al punto che era raro rintracciare nelle mono-
grafie menzioni dell'attività delle Corti, persino della Corte
Suprema, e pressoché impossibile rinvenire commenti alle
pronunce della Corte costituzionale, cosÌ come era rara l'at-
tenzione per i modelli stranieri, studiati dai cultori del diritto
comparato, ma non dalla prevalente dottrina civilistica.
Il settore della responsabilità civile rifletteva questa an-
gusta visuale del diritto. È pur vero che qualche novità si era
registrata alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento
con le opere e le prolusioni dei "socialisti della cattedra", in
cui si mettevano in evidenza i compiti sociali del diritto pri-
vato; che proprio in quel torno d'anni si era posto in dubbio
il principio "nessuna responsabilità senza colpa", operante
anche nell'ambito del rapporto di lavoro, proponendosi da
parte di Lodovico Barassi e del giovane Francesco Carnelutti
l'approdo a regole di responsabilità oggettiva e di sicurezza
sociale; che aveva destato molto interesse il lavoro, rimasto
incompleto, di GIACOMO VENEZIAN, Danno e risarcimento fuori
dei contratti, in cui l'A. prospettava una comparazione tra
il diritto patrio, i modelli francese e tedesco, e il common law
inglese, e perveniva alla teorizzazione dei principi di respon-
sabilità fondati sul rischio come i più adatti ad una società
industriale (l). Ma questi guizzi innovativi erano stati presto
ricoperti dalla spessa coltre dogmatica costruita mediante la
interpretazione dei frammenti dei giuristi di Roma antica, e
piegata all'imperativa prevalenza della colpa.
Non facevano eccezione l'interpretazione e l'applicazio-
ne delle nuove regole del codice unitario, cosÌ come rappre-
(l) VENEZIAN, Danno e risarcimento fuori dei contratti, parte prima, ed. 1886, ult.
ed. 1917, ora in Opere giuridiche. VoI. I, Studi sulle obbligazioni, Roma, 1918 (e V. Gnossl,
VENEZIAN, GIACOMO, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, Bologna, il Mulino, 2013,
II, pp. 2029-2032; ID., Nobiltà del diritto. Profili di giuristi, VoI. I e II, Giuffrè, Milano,
2008 e 2014).
Prefazione IX
sentate nella Relazione del Ministro Guardasigilli. Nelle tre
pagine riservate ai "fatti illeciti", divise in dieci paragrafi
(nn. 793-803), le innovazioni erano dipinte come marginali,
ancorché il confronto dei testi avrebbe consentito una va-
lutazione assai più generosa per le scelte dei riformatori: si
sottolineava - anche contro la stessa formulazione letterale
delle disposizioni - l'uniforme e generale applicazione del
principio della responsabilità per colpa~ si escludeva la re-
sponsabilità "per pura causalità", si interpretava in modo
assai riduttivo la qualificazione del danno "ingiusto" come
danno arrecato in assenza di cause giustificative, si ammet-
teva il risarcimento del danno morale solo in caso di com-
missione di reato. Le ipotesi di responsabilità oggettiva, pur
evidenti alla semplice lettura delle disposizioni, non erano
considerate neppure come eccezioni rispetto alla regola ge-
nerale, ma piuttosto come la sua applicazione diretta, con la
correzione data dall'inversione dell'onere della prova. Non
si può comprendere questa scelta minimale, per di più men-
titoria, se non con l'intento di rassicurare i destinatari delle
disposizioni, esposti, a causa della rischiosità delle attività
esercitate, alla richiesta di risarcimento del danno subÌto (2).
(2) Talvolta si trovano in giurisprudenza sentenze che colorano l'ingiustizia di una
connotazione soggettiva, e identificano questa connotazione con quella di illiceità del com-
portamento: v. Casso lO giugno 2020, n. 11097, la cui massima recita:
L'illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole
può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell'agente, che si
esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta
condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della
sua reiterazione, poiché il genitore si estranea completamente per un periodo significativo
dalla vita dei figli; ne consegue che la natura dell'illecito incide sul termine di prescrizione
che decorre, nel primo caso, dal giorno in cui il terzo provoca il danno e, nel secondo,
da quello nel quale, in assenza di impedimenti giuridici all'esercizio dell'azione risarcito-
ria, l'illecito viene percepito o può essere percepito, come danno ingiusto conseguente al
comportamento del terzo, con l'ordinaria diligenza e tenendo una condotta non anomala.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di me-
rito i quali, nel rigettare la domanda risarcitoria rivolta dal figlio verso il padre per i danni
cagionati dal protratto disinteresse da questi mostrato nei suoi confronti, avevano qualifi-
cato erroneamente l'illecito come "istantaneo ad effetti permanenti" e ritenuto maturata la
prescrizione del diritto, facendo decorrere il relativo termine dal momento nel quale si era
x Prefazione
Sì che con l'entrata in vigore del nuovo codice i primi com-
mentari e le prime monografie in materia - ben poche rispet-
to alla produzione corposa che via via si stava raccogliendo
sugli altri istituti fondamentali del diritto civile - non fece-
ro eccezione rispetto all'indirizzo dogmatico pregresso: né il
commento, pur interessante, di Teucro Brasiello, nell'opera
collettanea diretta da Mariano d'Amelio ed Enrico Finzi (3),
né nelle diverse monografie curate da Adriano De Cupis e
neppure nelle voci enciclopediche del Nuovo Digesto Italia-
no. L'unica eccezione - a cui Stefano Rodotà riconosce il
merito di aver portato nuova linfa nelle aride discussioni del
tenIa - era costituita dai contributi di Renato Scognamiglio,
in particolare dalla voce Illecito apparsa sul Novissimo Dige-
sto Italiano nel 1962. Qui si teorizza la scissione tra illecito e
responsabilità civile, la prevalenza della funzione risarcito-
ria su quella sanzionatoria, la pluralità di criteri di imputa-
zione, non affidata alla dicotomia "responsabilità per colpa/
responsabilità senza colpa", cioè responsabilità soggettiva/
responsabilità oggettiva, ma piuttosto responsabilità per fat-
to proprio e responsabilità in cui l'obbligato risponde non
per un fatto illecito, ma al di fuori della categoria della illicei-
tà «per la relazione in cui di volta in volta si trova con un'al-
tra persona, che è l'autore (4) del danno; o perché organiz-
za una certa attività; o di nuovo quando dispone della cosa
(•••)>>. Anche a proposito della dicotomia colpa/responsabi-
lità oggettiva Scognamiglio prendeva posizione sostenendo
che individuare il secondo criterio di responsabilità, rispet-
to alla colpa, nella creazione del rischio, che era operazione
configurata la condotta di abbandono del genitore, ovvero dalla nascita del figlio, anziché
da quello in cui il medesimo figlio ne aveva percepito l'intrinseca ingiustizia).
(3) Codice civile, Libro delle obbligazioni. Commentario, Firenze, 1948-1949.
(4) SCOGNAMIGLIO, voce Illecito, Noviss. Dig. It., Torino, 1962, p. 172; sul punto v.
BARCELLONA (M.), Renato Scognamiglio e il "metodo realistico", in Enropa e Diritto privato,
n. 4, 2020, p. 1153 ss.
Prefazione XI
proposta soprattutto dalla dottrina tedesca (5) significava
arrestare la ricerca e il ragionamento ad una fase anteriore
all'accadimento del danno, che non si era ancora prodotto
per effetto della esposizione al rischio delle vittime potenzia-
li, e quindi non poteva per ciò solo considerarsi criterio di
collegamento con la fattispecie dannosa; in più, ragionare sul
rischio come elemento proprio della realtà sociale implicava
l'inclusione nell'enunciato normativo di elementi provenien-
ti dall'esterno, cioè dalla dimensione economico-sociale, che,
pur rilevanti, sfuggivano alla considerazione del legislatore e
non comparivano nelle norme (6).
Di Scognamiglio l'A. riprende anche l'analisi del danno
morale, che non si esaurisce nell'ambito circoscritto dell'art.
2059 cod. civ., ove si disciplina, secondo l'orientamento tra-
dizionale, solo il danno morale soggettivo, e tende a rico-
noscere alla persona il risarcimento dell'intero danno non
patrimoniale, che è proprio della lesione dei diritti della per-
sonalità. Una lettura troppo restrittiva dell'art. 2059 finireb-
be per porre ai margini dell'area risarcibile interessi fonda-
mentali che, per contro, la lettura costituzionale delle regole
di responsabilità civile collocano al centro del sistema (7).
Sull'''ingiustizia'' del danno la discussione era stata più
animata, perché il tema investiva direttamente una delle no-
vità, non solo lessicali, più rilevanti della nuova codificazio-
ne. Molti erano i dubbi sul significato dell'espressione: se,
come suggeriva la Relazione e come poi aveva rimarcato Pie-
ro Schlesinger, essa alludesse al danno arrecato in violazione
(5) In particolare ad opera di ESSER, Grzmdlagen lmd Entwicklnng der Gefiihr-
dlmgshaftung, 1940.
(6) È la critica di Scognamiglio alle tesi di P. TRIMAHCIII esposte in Rischio e respon-
sabilità oggettiva, Milano, 1961. Al contrario Rodotà esprime apprezzamento per la ricerca
di Trimarchi, specie con riguardo agli argomenti che criticano i tentativi della dottrina di
individuare comunque una colpa nel comportamento del soggetto responsabile in virtù degli
artt. 2049-2053 cod. civ.
(7) F. BENATTI, Renato Scognamiglio e il danno morale, in Resp. civ. prev., 2020,
pp. 1760-1767.
XII Prefazione
di una norma e non giustificato da cause che avrebbero reso
imlnune da sanzione il danneggiante, oppure se essa fosse ri-
assuntiva di tante altre figure di atto illecito, tutte protette
da una disposizione di legge, come sosteneva Rodolfo Sacco,
oppure se essa non fosse altro che la resa in lingua italiana
della iniuria della tradizione romana, come riteneva la mag-
gioranza degli studiosi di allora. Ad uscire dal torpore della
dottrina era stata la sentenza della Corte di Cassazione sul
caso Superga (Cass. 1953 n. 2085), in cui avevano incrocia-
to le spade i più importanti studiosi del diritto civile, rivolti
ad affermare oppure a contestare la risarcibilità del danno
cagionato dalla lesione del diritto di credito. Proprio dalla
interpretazione dell'art. 2043 cod. civ. e del termine di "in-
giustizia" nasce quell'indirizzo restrittivo che durerà fino al
1971, cioè fino al revirement del caso Meroni (SS.UU., 1971
n. 174), mentre gli studiosi più aperti alle innovazioni e all'in-
terpretazione evolutiva delle regole giuridiche avevano già
manifestato la loro adesione ad una concezione aperta della
clausola. Proprio Stefano Rodotà, con il suo Maestro, Rosa-
rio Nicolò, in occasione di una relazione congressuale (La le-
sione degli interessi legittimi e i principi della responsabilità
civile, negli Atti del convegno nazionale sull'ammissibilità del
risarcimento del danno patrimoniale derivante da lesione di
interessi legittimi, Napoli, 27-28-29 ottobre 1963 (8» aveva
- profeticamente - sostenuto la risarcibilità della lesione
dell' interesse legittimo, graniticamente esclusa da una giu-
risprudenza risalente. Nello stesso anno in cui veniva pub-
blicato il libro sulla responsabilità civile appariva il saggio di
Francesco Donato Busnelli sulla lesione del credito da parte
di terzi, in cui si intravedeva il superamento dello sbarra-
mento costituito dalla violazione del diritto soggettivo assolu-
to che faceva argine ad una applicazione più lata delPingiu-
(8) Pubblicati a cura del Centro italiano di studi amministrativi sezione campana,
Milano, 1965,264.
Prefazione XIII
stizia del danno, ma sulla base di una soluzione intermedia,
che si rifaceva sempre alla tutela della proprietà, perché del
credito si metteva in evidenza P aspetto esterno, destinato ad
essere protetto erga omnes.
La tesi di Nicolò e Rodotà fu accolta solo trentasei anni
dopo da un altro revirement della Corte di Cassazione (sent.
n. 500 e 501 del 1999) (9).
La tesi è argomentata sulla base della clausola generale di
"ingiustizia del danno" che Rodotà elabora poi ampiamente
nel terzo capitolo del suo libro, e che costituirà un leit mo-
tiv della sua riflessione costante, poiché si deve alle clausole
generali lo strumento messo a disposizione del giudice per
adattare le prescrizioni dell' ordinamento alle esigenze eco-
nomiche e sociali via via maturate nel corso del tempo, assicu-
rando cosÌ agli interessi in gioco e ai nuovi interessi emergen-
ti una adeguata sistemazione, per realizzare una compiuta
giustizia sociale. Proprio l'iter delle clausole generali segna
il percorso evolutivo del diritto civile, delle tecniche di inter-
pretazione e della creatività della giurisprudenza (lO).
(9) Attualmente la Corte di Cassazione distingue, nell'ambito della categoria degli
interessi legittimi, gli interessi pretensivi dagli interessi oppositivi: v. Casso 27 luglio 2021,
n. 21535, la cui massima recita:
In tema di responsabilità della P.A. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica,
il diritto del privato al risarcimento del danno va accertato in maniera diversa a seconda
della natura dell'interesse legittimo leso: quando esso è oppositivo, occorre verificare se
l'illegittima attività dell'Amministrazione abbia leso l'interesse alla conservazione di un
bene o di una situazione di vantaggio, mentre, se l'interesse è pretensivo, concretandosi
la lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo,
occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico la fondatezza o meno della richiesta
della parte, onde stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale
non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad
un esito favorevole. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di appello che, prescin-
dendo dalla distinzione tratteggiata nell'enunciato principio, aveva negato il risarcimento
dei danni conseguenti all'emissione di un'ordinanza di chiusura di un'attività di commercio
ambulante, poi dichiarata illegittima dal giudice amministrativo, sul rilievo erroneo che
l'autorizzazione all'esercizio del commercio medesimo fosse insussistente e fossero carenti
le ulteriori autorizzazioni edilizia e paesaggistica).
(lO) RODOTA, Il tempo delle clausole generali, in Poi. dir., 1985, p. 709 ss.; ID.,
Le clausole generali, in AA.VV., I contratti in generale, diretto da G. Alpa e M. Bessone, I,
Torino, 1991, p. 392.
XIV Prefazione
La tesi di Rodotà sarà di seguito confermata dalla Cor-
te costituzionale, con la sentenza n. 156 del 1999. Nella
motivazione si legge che «è da ramlnentare che P art. 2043
cod. civ. contiene una clausola generale. Il legislatore,
infatti, ha utilizzato una formula aperta, che consente al
giudice Padattamento di tale norma alle circostanze del caso
attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli
interessi pretesamente lesi, anche in relazione ad altri inte-
ressi antagonisti, secondo Pevolversi della coscienza sociale
e del sistema giuridico generale nonché degli strumenti nor-
malmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi.
Sicché, nelle fattispecie come quella in esame, è compito del
giudice ordinario accertare secondo le circostanze di tempo
e di luogo se la pubblica amministrazione sia in concreto re-
sponsabile per i danni, tenuto conto anche del particolare
rapporto di fatto che, da una parte, il proprietario e, dall'al-
tra, il terzo danneggiato hanno con la cosa in relazione alla
quale Pevento si verifica».
2. Il metodo.
Con la monografia sulla responsabilità civile Rodotà pro-
segue nell' impiego del metodo già collaudato nel saggio del
1960 sulla proprietà: la decostruzione del testo normativo,
che è sempre il punto di partenza del suo ragionamento, esa-
minato nella sua formulazione letterale e logica, la sua col-
locazione nel contesto culturale e sociale delle origini, la sua
comparazione con le formule collaterali, le linee di tendenza,
gli scopi emergenti dalle esperienze più vicine, quella italia-
na, o più avanzate, P analisi critica rivolta all'accertamento
dei bisogni soddisfatti e delle carenze testuali e interpretati-
ve, P attuazione dei valori costituzionali.
L'analisi storica non era certo una novità: più volte l'A.
menziona lo stato degli studi nelle diverse fasi in cui si può
Prefazione XV
scomporre la storia della responsabilità civile nelr esperien-
za italiana (Il), a partire dalle pagine di GIOVANNI ROTONDI,
Dalla "lex aquilia" all'art. 1151 cod. civ.. Ricerche storico-
dogmatiche del 1916 (12), collocando la problematica della
materia nell'ambito della tradizione, ma non rimanendone
prigioniero: la tradizione - e questo è un vero ammaestra-
mento - non deve esse sottovalutata, perché, crocianamen-
te, ci rivela lo spirito dell'epoca in cui si è radicata, ma non
può costituire un ostacolo al cambiamento, non essendo il
diritto un'armatura ingessata, ma dovendosi esso adattare ai
cambiamenti della società che pretende di governare; l'inter-
prete deve perciò accompagnare i cambiamenti apprestando
teorie e tecniche adeguate. Si ritrova qui l'insegnamento di
François Gény, che di fronte al testo normativo immagina di
essere in un laboratorio di tecniche redazionali, di tecniche
interpretative, di tecniche di politica del diritto. È lo stes-
so Gény che ispirerà la prolusione maceratese del dicembre
1966 su Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile.
Si noti che l'A. parla non della riforma del codice civile ma
del diritto civile: è l'intera branca del diritto che deve essere
rifondata ab imis, non solo la tecnica redazionale delle regole
del codice. La prolusione maceratese insiste su di un diritto
civile costruito intorno a principi e clausole generali, tali da
consentire alla ""forma codice" (non ripudiata, peraltro) la
capacità di conciliare quella stabilità e quella fluidità neces-
sarie a regolare un diritto in perpetua evoluzione (13). Sui
(11) In argomento v. ora MOSCATI, Note su disciplina e sistematica della responsabili-
tà extracontrattuale nei codici italiani dell'Ottocento, in Riv. storia dir. it., 2010, p. 60 ss.;
G. MASSETTO, Responsabilità extracontrattuale (dir. interm.), in Enciclopedia del diritto,
XXXIX, Milano 1988, pp. 1099 - 1185; G. CAZZETTA, Responsabilità aquiliana eframmen-
tazione del diritto comune civilistico (1865-1914), Milano 1991. G. ALPA, Danno ingiusto e
ruolo della colpa. Un profilo storico, in Rivista di diritto civile, 36 (1990), pp. 133-155.
(12) Ora in Scritti giuridici, II, Milano 1923, pp. 465-578.
(13) RODOTA, Un codice per l'Europa? Diritto nazionale, diritto europeo, diritto glo-
bale, in CODICI, Una riflessione difine millennio, a cura di P. Cappellini e B. Sordi, Quader-
nifiorentini n. 61, Milano, 2002.
XVI Prefazione
rapporti tra evoluzione sociale e regole della responsabilità
civile Rodotà tornerà in un bellissimo saggio incluso nel libro
sulla proprietà, discorrendo delle controversie tra proprie-
tari agrari e imprenditori ferroviari in Italia e in Inghilter-
ra (14).
L'analisi storica consente anche di smascherare le soli-
de affermazioni risalenti alla "cultura giuridica ufficiale":
mi riferisco in particolare alle omissioni della Relazione al
Re del Ministro Guardasigilli, che ignora il contributo del
Progetto di Codice delle obbligazioni, compitato dalla Com-
missione paritetica italo-francese e pubblicato nel 1927 (15),
analizzato per contro dall'A. disposizione per disposizione,
anche con l'ausilio dei rapporti che studiosi italiani e stranie-
ri avevano generosamente affidato a Vittorio Scialoja metten-
do in luce le pregevoli novità della proposta legislativa (16).
La Relazione al Re appariva in un momento complesso, in
cui esibire il frutto della collaborazione con il nemico non
era opportuno; in più l'utilizzazione del progetto come Libro
delle obbligazioni del nuovo codice era avversata dai corifei
dell'ordinamento corporativo, che vi ravvisavano tutti i ca-
ratteri del diritto borghese dell'età liberale. Rodotà ne segna-
la invece le grandi novità, introdotte occultamente dal nuovo
codice, come se fossero parto della Commissione redattrice,
e le occasioni perdute, COlne l'ignoranza della disposizione
sull'abuso del diritto.
Al momento della pubblicazione de Il problema della re-
sponsabilità civile l'analisi comparatistica era invece una no-
vità, perché gli autori del priIno Novecento si erano ispirati
alla dogmatica tedesca più per ragioni di sudditanza cultu-
rale rispetto al monumento storico della Pandettistica piut-
(14) È un capitolo de Il terribile diritto, Bologna, 2013.
(15) V. ora testo e commenti ne Il progetto italofrancese delle obbligazioni (1927). Un
modello di armonizzazione nell'epoca della ricodificazione a cura di G. Alpa e G. Chiodi,
Milano, 2007.
(16) In Ann. dir. comp. st. leg., 1930, voI. IV e V.
Prefazione XVII
tosto che non alla curiosità intellettuale della comparazione
tra ordinamenti, intesa sia sotto il profilo cognitivo sia sot-
to il profilo funzionale. E, rispetto agli autori coevi, Rodotà
prende in considerazione i dati provenienti dal common law
inglese e nordamericano per saggiarne la tenuta ai fini della
soluzione del problema centrale della responsabilità civile:
l'individuazione del soggetto responsabile rispetto al danno
che si vuole risarcire.
L'uso dei principi costituzionali è la grande novità del me-
todo inaugurato da Rodotà nella materia della responsabilità
civile, come già lo aveva sperimentato nella materia della pro-
prietà: la Costituzione non è più considerata come il comples-
so di valori e regole destinate solo a disegnare l'impalcatura
dello Stato e a disciplinare i rapporti tra Stato e cittadino,
quasi che il codice civile fosse ancora la "costituzione" dei
rapporti tra privati COlne teorizzato da Gioele Solari all'ini-
zio del Novecento. Al contrario, dopo l'ingresso delle norme
costituzionali nella elaborazione dei civilisti - Ugo Natoli,
tra i primi, ne aveva favorito l'impiego nel rapporto di la-
voro, Pietro Rescigno nell'ambito dei rapporti familiari e
associativi - anche la responsabilità civile non sfugge a que-
sta autentica rivoluzione. Qui gioca un ruolo determinante
il principio di solidarietà che capovolge la funzione della re-
sponsabilità: non più complesso di sanzioni, non più ricerca
della colpa - morale e giuridica - dell'autore dell'illecito,
ma sistema di tecniche risarcitorie per soddisfare il bisogno
sociale di tutela della vittima e di ripristino dei valori distrut-
ti. È la solidarietà economica e sociale che accompagna la
riflessione di Rodotà nel corso dei decenni, e che troverà poi
adeguata elaborazione nel saggio su Solidarietà. Un 'utopia
necessaria (17).
L'analisi critica è la cifra e appunto l'originalità del pen-
siero di Rodotà, riguardato COlne giurista: un compito che
(17) Roma-Bari, 2014.
XVIII Prefazione
si ritiene obbligato per il giurista colto e responsabile, che
si assume un ruolo onusto, volto a difendere i diritti e a non
arretrare di fronte alle difficoltà. È il compito sociale degli
istituti del diritto civile, come aveva insegnato Karl Renner,
e avevano cercato di teorizzare Gianturco, Salvioli, Solari,
in una stagione che non si rivelò felice per i riformatori. E
che ora - nel 1964 siamo nel pieno del boom economico, e
si cominciano ad intravvedere i risultati della ricostruzione
(morale e materiale) del Paese dopo la fine della dittatura -
si può riproporre con convinzione. Una rilettura complessi-
va delle regole del diritto civile alla luce della nuova epoca si
trae da Il diritto privato nella società moderna, che Rodotà
pubblicherà nel 1971 con i tipi de Il Mulino, e dalla fondazio-
ne di due riviste, Politica del diritto (1970) e Rivista critica
del diritto privato (1984).
Il discorso sul metodo andrebbe lontano, e molto al di là
dello scopo circoscritto di queste pagine (18).
Una notazione però si deve fare a proposito dei richiami
bibliografici che scorrono nel testo. Innanzitutto una singo-
larità: le note riflettono la cultura letteraria e filosofica di
Stefano Rodotà. Sono note che richiamano la sua passione
per la filosofia storicistica, la letteratura francese e tedesca,
le connessioni tra i paradigmi della scienza giuridica e le altre
scienze sociali. Il diritto è cultura, non solo tecnica; e per
questo il ragionamento giuridico si pone come un dialogo co-
struttivo in cui rimbalzano da un punto all'altro del terreno
di gioco gli argomenti utilizzati dagli scrittori per fondare le
proprie tesi, per consolidare la tradizione ma anche per sma-
scherarla o per decostruirla. In questo dialogo si rivengono
gli scrittori italiani dell'Ottocento e del primo Novecento, gli
scrittori tedeschi della Pandettistica, gli scrittori austriaci
che ne superano i dogmi, i tedeschi del Secondo Dopoguerra,
(18) Ma v. Il diritto privato nella società moderna, Seminario in onore di Stefano
Rodotà, a cura di G. Alpa ed E. Roppo, Napoli, 2005.
Prefazione XIX
come Esser, gli scrittori francesi portatori della tradizione e
quelli innovatori, come Saleilles, J oss~rand e Sta~ck, ~ po~
- in modo del tutto inatteso per quell epoca - gli scrIttOri
inglesi e nord-americani, non solo quelli che all'inizio degli
anni Cinquanta avevano teorizzato la strict liability, sfidan-
do quindi la tradizione, come Gregory, James e Prosser, ma
anche i filosofi come Pound e Wolgang Friedmann, e i giuse-
conomisti come Guido Calabresi.
3. La struttura.
La struttura del libro è strettamente connessa al metodo
utilizzato: Rodotà muove dalla dottrina tradizionale e avvia
la rivisitazione dell'istituto per indagare il rapporto tra le
regole di responsabilità e i mutamenti della società. Il proble-
ma della responsabilità civile - Pindividuazione del soggetto
che deve farsi carico del risarcimento - è quindi esaminato
nel contesto degli altri problemi di volta in volta emersi in
questa lunga evoluzione, che ha visto i giuristi allontanar-
si sempre più dalla realtà per attingere modelli astratti di
normazione, ripiegando sul terreno delle obbligazioni, senza
accorgersi che era invece la realtà concreta, con i suoi molte-
plici risvolti, che avrebbe dovuto attirare la loro attenzione:
la tradizione - degradata a tradizionalismo - ha così im-
pedito alla dottrina di dare soluzioni efficaci al proble~a .dei
danni anonÌlni, ai danni che debbono accadere, alle vittInle
che rimangono prive di risarcimento perché impossibilitate
a dare prova della colpa, alle differenze tra causalità mate-
riale e causalità giuridica, al rapporto tra causalità e dan-
no. Dall'evento dannoso alla responsabilità al risarcimento è
quindi il percorso logico che si deve effettuare per pervenire
alla definizione della responsabilità civile. La colpa diviene
allora uno dei criteri, non il solo criterio, di imputazione del-
la responsabilità.
XX Prefazione
Di qui il ruolo rilevante che ha la clausola generale dell'in-
giustizia nella ricostruzione del fatto dannoso, tenendo conto
dell'operare del principio di solidarietà. Prendendo spunto
dal §2 della Grundgesetz e dalla interpretazione data dal-
la dottrina e dalla giurisprudenza tedesche Rodotà collega
l'art. 2 all'art. 41 c. 2 della Costituzione e ne ricava il si-
gnificato di imposizione di un dovere in capo a chi esercita
attività economiche dannose, un dovere che corrobora l'a-
zione di risarcimento del danno. Il danno in senso giuridico
è il danno ingiusto e l'ingiustizia risiede nella violazione di
una situazione soggettiva considerata rilevante dalI' ordina-
mento. La situazione soggettiva non si circoscrive al diritto
soggettivo assoluto, e neppure al diritto soggettivo di credito,
né è riflessa dalle singole norme che la tutelano specificamen-
te, perché l'area della responsabilità civile è informata al
principio di atipicità dell'illecito. L'area della responsabilità
civile, come dirà con espressione felice Franco Galgano, ha
"mobili frontiere" (19).
La Costituzione è considerata la base anche del diritto
privato, non potendosi più accreditare il codice civile in que-
sta funzione totalizzante. È segno dei nuovi tempi che anima-
no la dottrina italiana volta a trovare nei valori costituzio-
nali il filtro degli interessi giuridicamente protetti: sul punto
appare inequivoca la voce Codice civile redatta da Rosario
Nicolò per PEnciclopedia del diritto apparsa lo stesso anno
della pubblicazione del libro di Rodotà.
Nell'art. 2043 cod. civ. si intravedono dunque due diret-
tive: la clausola generale dell' ingiustizia e il primo criterio
di imputazione, la colpa. Seguono le disposizioni, che non
sono da considerarsi eccezioni alla imputazione della respon-
sabilità per colpa, con le quali si articola il sistema della re-
sponsabilità: criteri di collegamento che appunto uniscono il
(19) GALGANO, Le mobili frontiere del danno ingiusto, in Contratto e impresa, 1985,
p. 59 ss.
Prefazione XXI
contatto sociale produttivo di danno con altrettanti soggetti i
quali ne rispondono a causa del loro legame con i dipendenti
che hanno commesso il danno, con Pattività pericolosa eser-
citata, con l'uso di aninlali e delle cose in custodia, con l'uso
di veicoli.
L'area del danno risarcibile, la cui descrizione chiude la
monografia, appare quindi assai più vasta di quella ricava-
bile dalla tradizionale assimilazione del danno ingiusto alla
lesione del diritto soggettivo assoluto.
L'incidenza di questo libro di Stefano Rodotà sulla dottri-
na e sulla giurisprudenza è stata immensa, e lo si può rilevare
dalle opere dei Colleghi e degli allievi (20) che ad esso fanno
costante riferimento. Di qui la gratitudine per l'iniziativa
assunta dal Master in Diritto privato europeo dell'Universi-
tà di Roma La Sapienza, diretto da Luca Di Donna, che ne
ha consentito la ristampa anastatica, essendo ormai questa
un'opera divenuta prezioso ausilio per la ricerca e per Patti-
vità professionale.
GUIDO ALPA
(20) ALPA, Responsabilità civile e danno, Bologna, 1991; ALl'A, BESSONE, ZENO ZEN-
COVIClI, Obbligazioni e contratti. VI. I fatti illeciti, in Tratt. Rescigno, Torino, 1995; ALPA,
RUFFOLo, ZENO ZENCOVICH, Atto illecito e responsabilità civile, I, a cura di BESSONE, Milano,
2000, VIII ed., aggiornata da PO'l'TI; BUSNELLI, Itinerari europei nella "terra di nessuno" tra
contratto efatto illecito: la responsabilità da informazioni inesatte, ora in BUSNELLl e PATTI,
Danno e responsabilità civile, Torino, 1997; CASTROi'iOVO, La nuova responsabilità civile,
Milano, 1997; FM1lZONI, Deifatti illeciti, in Comm. SCIALOJA-BuANCA, Bologna-Roma, 1993;
ID., Fatti illeciti, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1993; ID., L'illecito, Milano,
2004; GIUDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, Milano,
1993; MASTIWPAOLO, I contratti autonomi di garanzia, Torino, 1989; MONATEHT, Lefonti delle
obbligazioni - 3. La responsabilità civile, in Tratt. di diritto civile, diretto da SACCO, To-
rino, 2006; SALVI, La responsabilità civile, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 1997; VISINTINI,
Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile,
Torino, 2005; ID., I fatti illeciti, Padova, 1990, I; ID., Trattato breve della responsabilità
civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile, Padova, 1996; ZACCARIA, Questioni
di interpretazione, Padova, 1996; M. BAHCELLONA, Trattato della responsabilità civile, Tori-
no, 2011; C. SCOGNAMIGLIO, Ingiustizia del danno, contatto sociale, funzioni del risarcimento
(saggi sulla responsabilità di diritto civile), Torino, 2021.
.il MIA MOGLIE
CAPITOLO PRIMO
I PROBLEMI ATTU·ALI
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
SOMMARIO; 1. L'ispirazione del Codice Civile del 1942. - 2. Il nuovo Codice
Civile e il Progetto italo-francese di Codiee delle obbligazioni e dei
contratti. - 3. La responsabilità civile ed i mutamenti della società.
- 4. La scienza giuridica italiana e la questione della responsabilità
civile. - 5. Disciplina tradizionale e nuove possibilità sistematiche.
l. L'ispirazione del Codice Civile del 1942. - Con-
cludendo la relazione al quarto libro del Codice civile, il
Guardasigilli osservava che « la disciplina delle obbliga-
zioni, pur tenendo conto delle nuove direttive politiche
ed economiche, non si è distaccata dalle frontiere del di-
ritto romano, che sono anche quelle del nostro diritto na-
ziol".ale » (l). N·on è necessario soffermarsi particolarmente
(1) CODICE CIVILE, Relazione al Libro delle Obbligazioni, Roma 1941,
p. 219. A che cosa alludesse il Ministro (che tornò su tale argomento anche
nelle ultime battute della definitiva Relazione al Re, Roma 1943, pp. 861-
862) può essere chiarito confrontando GRANDI, Tradizione e Rivoluzione nei
codici mussoliniani, in Stato e Diritto, 1940, pp. 8-16, in particolare pp. 12-
13. Non si vuoI dire, con ciò, che nel Codice civile, e nel libro delle obbli-
gazioni in particolare, abbiano trovato piena attuazione le dottrine del fa-
scismo: è vero, invece, che « si riuscì, con poche concessioni, spesso sem·
plicemente verbali, alle ideologie del momento, a mantenere il codice sul filo
della tradizione)) (NICOLÒ, voce Codice Civile, in Ene. Dir., VII, Milano
1961, p. 246); e che molte delle soluzioni rivendicate come proprie dalla
dottrina del fascismo rispondevano, in realtà, a « motivi diffusi nella co·
scienza del tempo e discussi o attnati in tutti i paesi di corrispondente cuI·
tura) (F. VASSALLI, Motivi e caratteri della codificazione civile, in Studi
giuridici, III, 2, Milano 1960, p. 622, nota 2); cfr. anche MESSINEO, voce
1. S. RODOTÀ
2 Il problema della responso civile
sulla fondatezza di tale affermazione, se non per rile-
vare come in essa un antico pregiudizio l'immutabilità
quasi assoluta del diritto delle obbligazioni, che, nelle sue
forme astratte, rappresenterebbe l'espressione ideale della
logica giuridica (2) - si congiunga al tradizionale ossequio
Contratto (dir. priv.), in Enc. Dir., VII, Milano 1961, p. 801. È giusto, però,
ritenere che il riferimento alla tradizione fosse realmente sentito dai codifi-
catori (NICOLÒ, op. loc. citt.), poichè ( l'uso comporta che nelle rc~aziol1i
al Re sui Codici... il Ministro esprima come pensiero suo il pensiero di
coloro della cui opera si è valso») (F. VASSALLI, Motivi, cit., p. 618, nota l).
(2) Cfr. R. SHATIER, Les métamorphoses économiques et sociales du
droit civil d'aujourd'hui'2, I serie, Paris 1952, p. 245. Osservava SALEILLES
(Etude sur [Il théarie g«llérllle (/(~ l'ol)ligfltioll d'après le premier projet lle
Code Civil pour l'Empire alh>flI(lfuC, Paris 192~, p. l) ('he « dans tonte oeuvre
législative la maLière dCii obligations consLÌtuc une partie essentiellement
théoriquc et abstraitc, ...elle lend à se préscllter dans les législations modernes
comme l'cxpres~11 n idéale de la logique juridiquc )); dal canto sun, JOSSERAND
(Les trllnslormatiolls du droit des obligatiolls et des COlltrats llepuis .la pro-
mulgation du code dviI lrançais, nel volume collettaneo Le droit civil fran-
çais, Paris·Montréal 1936, p. 29) rilevava che « c'est une croyance assez
répandue que la théorie des obligations et des contrats constituirait, dans le
domaine du droit, une ilòt il1accessible à la loi de l'évolution, et qu'elle ten·
drait, de par son caractère scientifique et logique, à la pérennité, comme à
l'unifor~ité et à l'universitalité». Cfr. anche RIPERT, La règle morale dans
les obligations civiles, Paris 1949, p. 4; ZAJTAY, Recensione a ESSER, Schuld·
recht Karlsruhe 1960, in Rev. int. dr. comp., 1961, p. 409. Si vedauo,
però, i rilievi esposti già da UNGER, Flandeln auf eigene Gelahr. Zugleich
ein Beitrag zur Kritik des deutschen Entwurfs, in Jher. Jahrb., 1891, p. 3,63.
Abituati a tenere distinti i problemi dei torts dagli altri ascritti alla ma-
teria delle obbligazioni (MILLAR, Contrasts in contracl and tort, in Currenl
Legai Problems, 1963, p. 84,), i giuristi di comman Iatu, da un canto, hanno
rilevato che « no definition of tort at once logical and precise can be given»)
(T. A. STREET, The Foundations oj LegaI Liability, I, Northport (N.Y.)
1906, p. XXV) e, d'altra parte, son concordi nel ritenere che la materia dei
torts, forse più d'ogni altra, riflette i mutamenti delle condizioni sociali ed
i contrasti di valutazione su di esse (dr. in particolare PROSSER, liandbook
oj tlte law 01 torts, Sto Paul (Minn.) 1941, p. 15;. WILLIAMS, The aims oj
the law 01 torts, in Cu.rrent Legai Problems, 1951, p. 152; FRIEDMANN, Law
in a changing .~ociety, London 1959, p. 126). A ciò va aggiunto il rilievo che
la riflessione sistematica su tale materia s'inizia in età relativamente recente
(WINFIELD, The law of tort (a cura di Jolowicz e Lewis), London 1963, p. 4;
PLANT, Cascs oJ the law 01 torts, Indianapo1is 1953, p. 1), forse perchè « it
l problemi attuali 3
per il diritto romano, dando a questo richiamo un signi-
ficato che va oltre r adenlpimento di un rito d'occasione. E
proprio chi si accinge ad indagare nell'ambito usualmente
assegnato alla responsabilità civile (2-bis), non tarda ad av-
vedersi che l'inlmotivata fedeltà a formule e schemi contrad-
dittori alle esigenze di una moderna struttura giuridica trova
assai frequente giustificazione nelI'asserita necessità di non
abbandonare alcune linee lnaestre dello svolgimento del
nostro diritto. A quale disposizione mentale corrisponda
siffatto modo d'intendere la tradizione, è agevole rilevare:
sì che appare legittima la reazione di chi biasima « alcune
manifestazioni di attaccamento alla tradizione, non proprio
giustificato, e spiegabile solo con una scarsa sensibilità alle
esigenze dei tempi moderni» (3), aggiungendosi che « il
progresso della scienza giuridica dipende dal coraggio con
cui i giuristi intraprenderanno una elaborazione sistematica
del diritto che non faccia concessioni alla tradizione solo
was more difficult for jurists to stale this branch of the law scientifically than
for judges to make the law itself» (WINFIELD, The loundation 01 liability
in tort, in Select Legal Essays, London 1952, p. 7), per spiegare la mancanza
di certi tradizionali irrigidimenti di fronte ad alcune modificazioni della
realtà. Già queste ragioni son sufficienti a giustificare l'interesse del giurista
continentale per l'esperienza deJla common law in materia di torts, che può
grandemente contribuire a superare alcune chiusure metodologiche (l'im-
portanza della considerazione del sistema anglosassone era sottolineata già
da VENEZIAN, Danno e risarcimento fuori dei contratti, in Opere giuridiche,
I, Roma 1919, pp. }·2).
(2-bis) Sul significato da noi attribuito alla espressione responsabilità ci-
vile cfr. più avanti l'intero capitolo II. Può avvertirsi fin d'ora l'uso restrit-
tivo di essa, in sostanza limitato al solo ambito extracontrattuale. Che il
termine responsabilità debba essere adoperato unicamente in relazione ai
c.d. fatti illeciti è stato variamente sostenuto: alcuni espliciti cenni in tal
senso sono già in SAINCTELETIE, De la responsabilité et de la garantie (ac-
cidents de transport et de travail), Paris·Bruxelles 1884; e cfr. H. MAZEAUD,
Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle, in Rev. trim. dr.
civ., 1929, p. 553.
(3) NICOLÒ, Codice Civile, cit., p. 247.
4 Il problema della responso civile
perchè è tradizione)) (4). Si dirà che, più importante di
ogni polemica, è il chiarimento di ciò che la tradizione deve
significare per il·giurista, non essendo pensabile che l'opera
sua possa svolgersi fuori da qualsiasi riferimento alle espe-
rienze del passato.
Nel dibattito sul tradizionalisl1lo (5) accade spesso di
veder confusi due diversi problemi: l'atteggiamento che il
giurista positivo deve assumere verso il diritto romano, da
un canto, e il modo in cui lo stesso giurista deve considerare
i fatti sociali, dall'altro. Che il riferimento alle esperienze
giuridiche del passato sia sostanzialmente limitato al diritto
romano, non è certamente una arbitraria riduzione, almeno
in un ambiente giuridico come il nostro, ove quell'esperien.
za ha rappresentato un'idea-forza tale che gli svolgim,enti
da essa originati non furono soltanto « le conseguenze felici
del mito)) (6). È ben vero, però, che di tale esperienza
andavano riconosciuti il significato profondo ,ed i limiti,
senza la pretesa di dilatarla oltre i confini della storia, asse-
(4) BOBBIO, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1950, pp. 363·364.
(5) Cfr., tra gli altri, JElVIOLO, La tradizione e il suo mito, in Rendiconti
Ace. d'Italia. Classe sco moro stor., serie' VII, II (1941), pp. 181-190; ID., La
coscienza giuridica, in Annali Sem. Giur. Catania, I (1946-47), pp. 1.26;
G. GROSSO, Il valore della tradizione, in Riv. dir. comm., 1945, I, pp. 32.38;
ID., Labeone e Capitone. Tradizionalismo e conformismo nei giuristi, in
Quaderni di Roma, 1947, pp. 33!)·339; ID., Il tradizionalismo dei giuristi,
in Annali Sem. Giu.r. Catania, VI-VII (1951-53), pp. 1-8; In., Riflessioni
."parse su scienza del diritto, storia, sociologia, ne Il dir. econ., 1962,
pp. 23·24; BARBERO, Ragioni di uua ( parte generale» nel nuOvo codice ci.
vile, in Jus, 1941, p. 67; PUGLIATTI, Fiducia e rappresentanza indiretta, in
Diritto civile. Metodo Teoria Pratica. Saggi, Milano 1951, pp. 223-224; ID.,
La giurisprudenza come scienza pratica, in Riv. it. sco giur., 1950, pp. 73.75;
CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto, in Opere, II, Milano 1959,
pp. 593·607. E si vedano le precise osservazioni di GENY, Méthode d'intero
prétation et sources en droit privé positif2, II, Paris 1954, pp. 1.73.
(6) CHABOD, St.oria della politica estera italiana dal 1870 al 1896, I (Le
premesse), Bari 1951, p. 207.
l problemi attuali 5
gnandole il ruolo di nlodello unico ed immutabile: un ruolo,
a guardare attentamente, che neppure i romanisti ormai
ritengono proprio, dal lnomento che i più avvertiti tra loro
non indulgono più a suggestioni dommatiche, sforzandosi,
invece, di storicizzare al massimo la ricerca (7). Proprio
questo orientamento dei romanisti poteva servir da moni-
to agli studiosi del diritto civile, inducendoli per tempo
a ritornare con nuova lena sugli schemi della loro disci-
plina: non si sarebbe avvertito, allora., il bisogno di denun-
ciare iI pericolo insito in una riduzione del diritto romano a
« una specie di diritto naturale eternamente vigente )) (8), nè
si sarebbe dovuto dare valore polemico alla constatazione
della fine della « fase rontanistica della dottrina del diritto
civile)) (9). E, quando s'usa discutere con tono scandaliz-
zato di queste affernlazioni, non ci si accorge che una cosa
è la sostituzione degli schemi romanistici con altri più ade-
renti alla realtà dei telnpi, altro sarebhe rinnegare l'im-
portanza culturale del diritto romano. La tradizione s'iden-
. (7) Un'eccellenle chiarimento sulla questione è quello, recentissimo, di
R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano2
, Torino
1961, di cui ci limitiamo a segnalare le pp. 586·611. Quale sia la consape·
volezza di cui dar prova in indagini come questa, mostrano proprio romanisti
come BONFANTE, La posizione del problema, i limiti della responsabilità e la
valutazione della colpa nei rapporti di vicinanza, in Riv. dir. comm., 1916, II,
p. 20: ( Quesnay e Adamo Smith sono stati i veri, i grandi propulsori della
resurrezione sostanziale del diritto romano nella vita economica e sociale del
secolo XIX ). D'altro canto, per quel che si riferisce al tema che ci oc·
cupa, PLANIOL, nel suo lungo Étude sur la responsabilité, in Rev. critique
lég. jur., 1905, pp. 277·292; 1906, pp. 80·99; 19.09, pp. 282.301, dava prova
di pari franchezza contrastando la teoria del rischio con l'espresso richiamo
alle leggi economiche della concorrenza.
(8) BOBBIO, Scienza del diritto, cit., p. 363.
(9) NICOLÒ, Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una
moderna dottrina del diritto civile, in Riv. dir. comm., 1956, I, p. 180. Su
tale questione - oltre a R. ORESTANO, Introduzione, cit., pp. 587-588 -
cfr. CALASSO, Colloqui con i giuristi, in Scritti giuridici in onore di Mario
Cavalieri, Padova 1960, pp. 139-140.
6 Il problema della responso civile
tifica Co.sÌ co.n l',esperienza culturale di un ambiente, co.no.·
sciutasto.ricamente: no.n già co.mo.do. schermo., al riparo. del
quale far pro.sperare il co.nfo.rmismo. e la pigrizia, ma co.·
scienza della dimensio.ne vera dei fatti, fo.ndata sul « giu-
dizio. sto.rico., che libera lo. spirito. .lalla stretta del pas-
sato. » (lO).
Queste brevi riflessio.ni no.n so.no. certo. ispirate da un
astratto. amo.re di chiarezza: chi voglia studiare i pro.blèmi
della respo.nsabilità civile, Co.sÌ co.me co.ncretamente si po.n..
go.no. nel no.stro. o.rdinamento., no.n può no.n essere so.rretto.
da una viva co.nsapevo.lezza sto.rica, la80.1a che può permet..
tergli la piena co.mprensio.nedi dispo.sizioni e concetti che
gli irrigidimenti tradizio.nali sembrano. negare ad o.gni nuo...
va sistemazio.ne. In ciò, evidentem,ente, si rispecchia pure
una precisa scelta rispetto. ai po.ssibili mo.di in cui un giu..
rista deve prendere in co.nsiderazio.ne i fatti so.ciali.È no.to.,
o.rmai, che in so.stanza si contrappo.ngo.no. ,due diverse vedu-
te (Il): per una, l'o.pera del giurista do.vrebbe limitarsi ad
un intervento. là do.ve si so.n ,già co.mpiutamente delineati i
tenuini di una situazio.ne, calando. alla sera co.me la sto.ria
hegeliana; l'altra, invece, co.nsidera l'attività giuridica co.-
me una co.mpo.nente essenziale per il determinarsi di situa-
zio.ni nuo.ve, assegnando. ad essa un ruo.lo. che no.n è più di
mera registrazio.ne, ma eminentemente attivo.. Sarebbe,
però, impro.prio. considerare queste diverse po.sizio.ni co.lne
termini di una co.ntrappo.sizio.ne, insanabile per una so.rta
di inco.m.patibilità lo.gica esistente tra esse: lnentre no.n è
difficile co.gliere nel co.rso. della sto.ria il lento. so.stituirsi
dell'una all'altra, mo.dificando.si le esigenze sociali e i pre·
(lO) CROCE, La storia come pensiero e come azione, Bari 1939, .p. 35.
(Il) Cfr. da ultimo FRIEDl:IANN, Law in a changing society, cit., pp. 3-23.
l problemi attuali 7
suppo.sti ideali (12). Il feno.meno. si è andato. grandemente
accentuando. nel co.rso. degli ultimi .decenni, dal lno.mento.
che al mutare di funzio.ne delle carte costituzio.nali e dei
co.dici (13) (e, in genere, della legge lnedesima (14») no.n
po.teva no.n ,co.rrispo.ndere un mutamento. dell~ o.perare del
giurista, chiamato. ad interpretare la nuova dinamica dei
dati istituzio.nali. In altri termini, la figura del giurista.
terzo. di fro.nte ai dati della realtà sto.rÌca no.n si co.ntrappone
più ad un ideale di giurista che vuo.le agire su questa realtà
per ·mo.dificarla, ma sta per essere definitivamente So.stituita
da quest'ultimo..
È indifferente per il giurista il fatto. che ad una inter-
pr,etazio.ne della tradizio.ne co.me razio.nalizzazio.ne delle
grandi esperienze passate se ne sia so.stituita una che intende
la tradizione co.me dato. culturale, da co.no.scere sto.rica-
mente? è senza co.nseguenze pratiche che tutto. ciò si traduca
in una maggio.re libertà nei co.nfro.nti delle fo.rmule. e delle
elabo.razio.ni del passato., grazie anche al mutato ruo.lo. che
i testi legislativi vanno. assumendo. nella esperienza giuri-
dica mo.derna? No.n è certo. lo. sto.rico ad essere to.ccato. da
questi interro.gativi: è piutto.sto. l'interprete di un diritto.
(12) Nel citato scritto del FRIEDMANN (op. cit., pp. 3-4) il fenomeno
trova significativa illustrazione.
(13) In generale cfr., LEISNER, Grundrechte und Privatrecht, Miinchen-
Berlin 1960, pp. 3-195 (un'opera che si inserisce in un dibattito assai vivo in
questi anni in Germania, attraverso il quale si tende ad un preciso chiari-
mento dei rapporti tra legge costituzionale e leggi di diritto privato). II
significato originario della codificazione è felicemente indicato da SOLARI,
Individualismo e diritto privato, rist., Torino 1959, p. 57: « la codificazione
risponde nel campo del diritto privato a quello che furono le dichiara-
zioni dei diritti e le Costituzioni nel campo del diritto pubblico ». Sul
tramonto dell'aspetto costituzionale del diritto privato è tornato, da ul-
timo, GIORGIANNI, Il diritto privato ed i suoi attuali confini, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 1961, in particolare alle pp. 399-401.
(14) Cfr. RODOT.t Note critiche in tema di proprietà, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 1960, p. 1336.
8 Il problema della responso civile
vigente, obbligato a verificare la validità delle proprie co-
struzioni e dei propri strumenti di lavoro.
2. Il nuo.vo. Codice civile e il Progetto. italo.-francese di
Co.dice delle o.bbligazio.ni e dei co.ntratti. - La disciplina dei
fatti illeciti, dettata dal Codice civile del 1942, ripro-
duce nelle linee fondamentali quanto era stato previsto dal
Progetto italo-francese di Codice delle obbligazioni e dei
contratti nel 1927. Non può avere gran rilevanza il muta-
mento di sistemazione (per cui il titolo Dei fatti illeciti
conclude ora il libro delle obbligazioni, mentre nel Pro-
getto si trovava compreso in un capo introduttivo), sia per-
chè il nuovo codice si è limitato a preferire un andamento
analitico (14-bis) dopo aver provveduto alla indicazione del-
le fonti; sia perchè son note le affannose vicende da cui
ebbe origine il libro delle obbligazioni (15), al quale ri-
lnasero estranei cc un ripensamento e una pacata revisione »,
operandosi piuttosto cc una serie di materiali trasferimen-
ti)) (16).
L'art. 2043 corris.ponde all'art. 74, co. l del Progetto
(salvo la menzione deII'ingiustizia del danno, nlancante in
quest'ultimo); l'art. 2044 corrisponde all'art. 77, co. l;
l'art. 2045 contiene una interpretazione restrittiva dei prin-
cipi posti dalI'art. 77, co. 2 ; l'art. 2046 chiarisce i termini
dell'art. 75; l'art. 2047 corrisponde all'art. 76 (salvo l'ag-
giunta relativa alla prova dell'impossibilità di impedire il
fatto); l'art. 2048 corrisponde in sostanza all'art. 79; l'arti-
(l4·bis) La Relazione, cit., p. 24, attrihuisce anche la sistematica pre·
scelta alla volontà di restar fedeli alla tradizione; aggiunge, però, che si
è voluto evitare il distacco della « disciplina generale dei contratti da
quella particolare a ciascun tipo nominato »).
(15) Vedi F. VASSALLI, Motivi, cit., pp. 616·621, in nota; NICOLÒ, Co-
dice Civile, cit., p. 247.
(6) F. VASSALLI, Motivi, cit., p. 617, nota 2.
l problemi attuali 9
colo 2049 corrisponde all'art. 80; l'art. 2050 è nuovo; lo
art. 2051 rende più rigorosa la previsione dell'art. 82, co.l;
l'art. 2052 è nel medesimo rapporto con l'art. 81; l'arti-
colo 2053 corrisponde all'art. 83; l'art. 2054 è nuovo; l'ar-
ticolo 2055 corrisponde all'art. 84, salvo che per alcune
modalità del regresso previste nel secondo comma e per la
presunzione di egua~lianza della colpa; gli articoli 2056-
2()59 sono nuovi. Le innovazioni del Codic,e rispetto al Pro-
getto, ,dunque, riguardano la previsione del requisito del-
l'ingiustizia, la responsabilità per l'esercizio delle attività
pericolose e per la circolazione dei veicoli, la disciplina del
risarcimento, in particolare per quel che si rife·risce ai danni
morali. A ben guardare, però, neppure in tutti questi casi
si può parlar,e di ver,e novità. Infatti, l'art. 2054 riproduce
senza mutamenti sostanziali il principio contenuto nell'ar-
ticolo 120 del testo unico delle disposizioni per la tutela
delle strade e per la circolazione dell'8 dicembre 1933, n.
1740 (17): in particolare, la disciplina del secondo comma,
r,elativa allo scontro tra veicoli, (( si è ispirata alla prevalente
giurisprudenza della Corte suprema ,di Cassazione» (18),
secondo la generale tendenza seguita dai legislatori a tra-
sfornlare (C in articoli del codice le più accreditate massim,e
giurisprudenziali)) (19). L'art. 2059, dal canto suo, rap-
presenta sÌ una innovazione rispetto alla codificazione civi-
le del 1865, ma è certamente un regresso rispetto al Pro-
getto in questione, che prevedeva in via di principio il pie-
no risarcimento dei danni non patrimoniali. Quanto alla
ingiustizia di cui all'art. 2043, va detto che nè il Progetto
del 1927, nè alcuno dei successivi, ne facevano parola (20);
(17) Relazione, cit., p. 214.
(18) Relazione, cit., p. 215.
(19) NICOLÒ, Riflessioni, cit., p. 178; Codice Civile, cit., p. 246.
(20) Cfr., ad esempio,. BRASIHLO, Dei fatti illeciti, in Commentario
lO Il problema della responso civile
e che nessun chiarimento in proposito è offerto dalla ,stessa
Relazione, o dai vari pareri e discussioni. Vero è che un
necessario contrasto con l'ordinamento giuridico era richie-
sto dalla gran parte degli scrittori anche vigendo il Codice
civile del 1865 (21): ciò può far pensare che il legislatore
non abbia voluto inserire che un chiarimento terminolo-
gico, av,endo presenti le analoge specificazioni contenute nel
par. 823 del BGB e nell'art. 41 del Codice svizzero delle
obbligazioni. Interalnente nuova, invece, deve considerarsi
la disposizione contenuta nell'art. 2050 (anche se presen-
tata come generalizzazione del principio codificato nello
art. 2054 (22», al pari delle norme sulla valutazione del
danno e sul suo risarcimento in forma specifica (che pure
non vanno oltr,e la risoluzione di alcuni precedenti contrasti
di opinione). Le altre innovazioni non meritano, almeno per
il momento, alcun commento particolare: rileviamo sol-
tanto la sostituzione del termine risarcimento con indennità
negli articoli 2045 e 2047, co. 2.
del Codice Civile, a cura di D'Amelio c Finzi (Libro delle Obbligazioni),
Firenze 1949, p. 220.
(21) Cfr. BRUNETTI, Il delitto civile, Firenze 1906, p. 17; GIORGI, Teoria
delle obbligazionF,Torino 1930, p. 276; COGLIOLO, Scritti varii di diritto
privato, II, Torino 1913, pp. 128-129; INVREA, I rimedi contro il torto, in
Riv. dir. comm., 1929, I, p. 640; DEJANA, La tutela del locatario per le
molestie di fatto, in Annali Triestini, XVI (1945), p. 246, nota 43; DE
CUPIS, Il danno, rist., Milano 1954, pp. 41-42; ID., Fatti illeciti, in Com-
mentario del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna-
Roma 1957, p. 287; CASETTA, L'illecito degli enti pubblici, Torino 1953,
p. 21. L'innovazione apparve rilevante a PACCHIONI, Il danno ingiusto se-
condo il vecchio e il nuovo codice, in Scritti in onore di Contardo Ferrini,
II, Milano 1947, pp. 174-176~ che il legislatore del 1942 fosse (C partito dalla
convinzione di attuare una innovazione puramente formale del testo di
legge ), riconosce SCHLESINGER, La c( ingiustizia)) del danno nell'illecito
civile, in Jus, 1960, p. 347; e vedi SACCO, L'ingiustizia di. cui all'art. 2043,
in Foro Padano, 1960, I, cc. 1435-1437; GRECO, Se un'associazione calcistica
ha diritto a risarcimento del danno aquiliano, in Rit~. di,r. comm., 1951. I,
pp. 425-426.
(22) Relazione, cit., p. 214.
I problemi attuali Il
Più significativo, forse, è l'elenco deUe disposizioni del
Progetto omesse nella redazione finale del Codice. A parte
la norma sul concorso del fatto del danneggiato (art. 78 del
Pi'ogetto) -la cui fattispecie è ora regolata dall'art. 1227,
grazie aH'espresso richiamo che ne fa l'art. 2056 -, è par-
ticolarmente importante l'omissione ,del divieto d'abuso
del diritto (art. 74, co. 2) e dell'ampio riconoscimento della
risarcibilità d'el danno non patrimoniale (art. 85): per il
primo caso, una espressa sanzione non è stata ritenuta
necessaria in sede di disposizioni generali sulla responsa-
bilità (23); per l'altro, ]a resistenza ad una estensione è
stata considerata c( limpida espressione deUa nostra coscien-
za giuridica) (24).
(23) Cfr. Relazione, cit., pp. 216-217. La dichiarazione del Guardasi-
gilli era in contrasto con il generale interesse della dottrina (ricordiamo
soltanto BRUGI, L'abuso del diritto nel progetto di codice delle obbliga-
zioni e dei contratti, in Studi in onore di Alfredo Ascoli, Messina s.d.
(ma 1931), pp. 79-80; FLuMENE, L'uso illecito del diritto, ivi, pp. 449-451;
PERETERSKIJ, Il Progetto italo-francese dì un Codice delle obbligazioni e de.i
contTatti e il codice civile sovietico, in Annuario di diritto comparato e di
studi legislati'vi, IV-V (930), parte I, p. 151; WINFIELD, Degli atti illeciti
nel Progetto italo·francese di un Codice delle Obbligazioni, ivì, p. 261;
R_ SAVATIER, La responsabilità da delitto nel diritto francese e nel Progetto
italo-francese di un Codice delle Obbligazioni, ivi, pp. 277-279); in dot-
trina, anzi, si sottolineava la necessità di una esplicita disposizione, preferì-
hile all( esistenza discutibile di un generale divieto implicito» (cosÌ SAN-
TORO-PASSARELLI, Il ,diritto civile nell'ora presente e le idee di Vittorio
Polacco, in Riv_ il. sco giur., 1933, p. 73; ora anche in Saggi di diritto
civile, I, Napoli 1961, p. 68. Il pensiero attuale del Santoro-Passarelli sul
problema dell'abuso del diritto è chiaramente espresso nelle Dottrine ge-
nerali del diritto civile7, Napoli 1962, pp. 76-77). E etr. V. GWRGIANNI,
L'abuso del diritto nella teoria della norma giuridica, Milano 1963, pp. 3·19.
(24) Relazione, cit., p_ 219; e cfr. CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI AGRIJ-
COLTOR!I, Studi giuridici, II, Roma 1939-40, p. 20. Val la pena di sottolineare
la disinvoltura con la quale il Guardasigilli escludeva dalla retta tradizlOne
del nostro pensiero giuridico scrittori come CESAREO CONSOLO (Trattato sul
risarcimento del danno2 , Torino 1914, pp. 222-292), MINOZZI (Studio sul
danno non patrimoniale (danno morale)3, Milano 1917), BRUGI (Risarcimento
del damw morale, in Riv. dir. comm., 1921, II, pp. 448-454; Danno monile,
12 Il problema della responso civile
A questo punto, può destar meraviglia il fatto che si sia
confrontata l'attuale disciplina dei fatti illeciti non già con
le corrispondenti disposizioni del Codice civile del 1865,
ma con quelle di un testo il cui interesse storico non può
comunque far dimenticare che mai esso superò lo stato di
progetto (24-bis). In realtà, l'altro tipo di confronto (che,
ivi, 1928, II, pp. 621·624), CARNELUTII (Il danno e il reato, rist., Padova 1930,
pp. 39.43), CAUMANDREI (Il risarcimento di danni non patrimoniali nella
nuova legislazione penale, in Riv. it. dir. pen.. 1931. pp. 17l-182), L. CO·
YIELLO (L'articolo 185 del codice penale e la risarcibilità dei danni morali
in materia civile, in Riv. dir. civ., 1932, p. 3l3.324), MONTEL (Sulla risar-
cibilità dei danni morali, in Foro lf., 1932, I, cc. 1622·1628; ora anche in
p, oblemi della responsabilità e del danno, Torino 1952, pp. 79·85), ASCOLI
(Sulla risarcibilità dei danni morali, in Riv. dir. priv., 1935, I, pp. 18·30).
E si tace, ovvimente, degli scritti minori e della letteratura posteriore al-
l'entrata in vigore del nuovo codice. In verità, la più lontana tradizioni!
italiana è nel senso della risarcibilità del danno morale; tradizione inter-
rotta da una assai criticata sentenza della Cassazione romana (Cass. Roma.
27 aprile 1912, in Giur. lt., 1912, I, l, 837-847), che accettava in specie
l~ premesse di GABBA (Questioni di diritto civile2
, II, Torino 1911, pp. 210-
246; Nuove questioni di diritto civile2 , I, Torino 1912, pp. 240-248) e di
CHIRONI (La colpa nel diritto civile odierno. Colpa extra-contrattuale II,
TorIno 1906, pp. 320-332); sui limiti di questa posizione di Chironi, cfr.
il} particolare L. COVIELLO, Uarticolo 185, cit., pp. 312-313, nota 3. E, sul
mutamento giurisprudenziale, ROTONDI, Istituzioni di diritto privat06
, Pavia
1952, pp. 387-388.
Potrebbe dirsi, invece, che una simile formulazione è piuttosto inso-
lita per un giurista di common law (cfr. LEE, Il progetto italo-francese di
un Codice delle Obbligazioni {{iudicato dal punto di vista del Diritto In-
glese, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, IV-V (193U),
parte I, p. 134; WINFIELD, Degli atti illeciti, cit., pp. 268-269; WALTON,
La responsabilité délictuelle dans le droit civil moderne (plus particulière-
ment dans le droit français) comparée avec la théorie anglaise du délit dvii
(torts), nel volume collettaneo lntroduction à l'étude du droit comparé
(Recueil en l'honneur d'Edouard Lambert), II, Paris 1938, pp. 56-57); su
tale questione cfr. ASCARELLI, Studi di diritto comparato e in tema di inter-
pretazione, Milano 1952, p. 30.
(24-bis) Ad ogni modo cfr. D'AMELIO, Influenza dei progetti di codici
sulla giurisprudenza, in Studi di diritto commerciale in onore di Cesare
Vivante, Roma 1931, I, pp. 317-327; M.S. GIANNINI, Natura e t'alore inter-
pretativo dei progetti di riforma di legge, in Foro it., 1940, I, cc. 1265-1271.
l problemi attuali 13
poi, è quello corrente nei commentari e nelle monografie)
riuscirebbe assai poco utile nel discorso che andiamo svol-
gendo, dal momento che ci troveremmo a dover confrontare
una disciplina superata nella tecnica e nelle motivazioni con
una codificazione non particolarmente attenta ai problemi
della responsabilità civile, come sta a dimostrare lo stesso di·
sinteresse per tale materia riscontrabile nel corso dei lavori
preparatori (25); disinteresse che non può spiegarsi sol-
tanto con la ricordata frettolosa elaborazione del quarto
libro, ma che esige ancora un riferim·ento alla tradizionale
opinione delI'immutabilità di questa materia, impavidamen-
te conservata pur ·da taluni non ignoranti dei mutamenti del-
la realtà sociale. I contrasti e le polenliche sul Progetto del
1927, invece, costituiscono un riferimento molto più sti-
molante per cbi voglia giudicare lo spirito con cui giuristi a
noi più vicini per educazione e cultura accoglievano propo-
ste in huona parte analoghe alla disciplina attualmente in
VIgore.
« Il progetto, che delle m,eritorie fatiche della commis-
sione mista rappresentò il risultato, giudicato oggi, a di-
stanza di più di trent'anni, non fu davvero degno delle in-
tenzionie deI.le speranz·e dei suoi compilatori. .. In v·erità...
non era che un rifacimento aggiornato del codice Napoleone
con qualche timida innovazione che si pensava avrehhe
soddisfatto qualcuna delle esigenze di solidarietà e ,delle
istanze sociali che avrebbero dovuto costituire lagiustifi-
cazionedi una riforma» (~6). Questo giudizio conferma la
(25) Cfr. MINERVINI, Orientamenti verso la responsabilità senza colpa
nella più recente dottrina straniera, in Atti del primo Convegno nazionale
di studi giuridico-comparativi, Roma 1953, pp. 373-376. E si vedano, per una
esemplificazione, gli Atti della Commissione delle assemblee legislative chia.
mata a dare il proprio parere sul progetto del codice civile. Libro delle
obbligazioni, Roma 1940, pp. 32-35, 168-171.
(26) NICOLÒ, Codice Civile, cit., p. 244.
Il problema della responso civile
esattezza delle critiche avanzate da tanta parte della dottri-
na all'apparire del Progetto, critiche alle quali non era
sfuggito che - a parte ogni rilievo di carattere tecnico -
il tipo di sistemazione proposto non era tale da giustificare
una vera e propria codificazione, tanto limitati erano i casi
in cui si poteva parlare di vere e proprie novità (27). La
stessa difesa che i sostenitori del Progetto ne andavano fa-
cendo, confennava il divario grandissimo tra le ambizioni
d'origine (che la scelta del termine codice documentava
sufficientemente) ed i risultati raggiunti: basta ricordare
che, in una silloge di scritti chiaranlente d'occasione, una
delle più ampie analisi della sezione dedicata ai fatti ille-
citi concludeva che cc il progetto ha preso dai testi attuali
ciò che se ne poteva conservare», cc ha... consolidato... il
terreno acquisito dalla giurisprudenza nelI'incertezza dei
testi precedenti )), cc infine, ha portato più ordine e metodo,
esattezza e precisione alla redazione attuale dei testi relativi
alla responsabilità da delitto)) (28); una prospettiva dichia-
ratamente conservatrice, dunque. Questo, d'altra parte,
sembrava l'unico metodo da seguire, rivedendo una parte
della codificazione civile cc che è meno soggetta alle influen-
ze del tempo e dei mutalnel1ti politici e sociali») (29).
V'erano, quindi, ragioni sufficienti perchè, compien-
dosi una generale riforma dei codici, si seguissero indirizzi
molto diversi: ed il Guardasigilli, aprendosi la fase finale
dei lavori {Iella nuova codificazione, era indotto a ritirare
il prog·etto del libro delle obbligazioni predis,posto nel 1936
(27) F. VASSALLI, Insegnamento e riforme del diritto civile, in Studi
giuridici, cit., III, p. 471. Dichiarava di non condividere l'opinione che
quel progetto rappresentasse quanto di meglio si potesse fare, SANTORO-PAS·
SARELLI, Il diritto civile nell'ora presente, cit., p. 73.
(28) R. SAVATIER, La responsabilità da delitto, cit., p. 295.
(29) DE RUGGIERO, Il progetto del codice delle obbligazioni e dei con·
tratti dinanzi alla critica, in Studi in OlIore di Alfredo Ascoli, cit., p. 776.
l problemi attuali 15
dalla Commissione Reale, che era la semplice riproduzione
del Progetto del 1927 (30). Le motivazioni che il Guarda-
sigilli addusse, non meritano discussione: pi:ù d'ogni facile
polemica, però, vale il rilievo che, almeno per la materia
dei fatti illeciti, la sostanza del Progetto ripudiato passò
- come già si è avuto occasione di vedere - intatta nel
Codice civile.
Queste che abbiamo molto sommariamente ricordato
non sono vicende o opinioni che appartengano ad una sorta
di storia esterna (31) ,della codificazione, indifferenti per
il giurista che voglia dar conto dei lineamenti che il sistema
della responsabilità civile ha poi definitivamente assunto.
Soltanto attraverso un tentativo di chiarimento ,di queste più
remote ragioni è poss'ibile intendere la realtà del sistelua e
giudicare l'effettiva validità delle rjcostruzioni di esso, an-
che quando si dimostrano muLaLi i presupposti: chè l'inter-
prete non può appagarsi della constatazione di limiti o vizi
d'origine, e ritener semplificato o definitivam,ente esaurito
il proprio compito in presenza di determinazioni che rive-
lano con chiarezza la loro natura occasionale. Ciò è parti-
colarnlente difficile in una rnateria, qual'è quella delle ob-
bligazioni, che meno ha risentito di decisi mutamenti d'in-
dirizzo o di rotture determinat'e da contingenze particola-
ri (32); e nella quale, dunque, ogni atteggiamento ha radici
(30) Si veda l'esplicita ammISSIone del D'Amelio (che, d'altra parte,
non faceva che confermare quel che risaltava ad una semplice lettura del
.testo del progetto), contenuta nella Relazione della Commissione Reale
per la Riforma dei Codici. Sottocommissione per il Codice Civile. Quarto
Libro. Obbligazioni e contratti, Roma 1940, p. 111.
(31) Sulla questione cfr. i chiarimenti (e la indicazioni bibliografiche)
di RAGGI, Storia esterna e storia interna del diritto nella letteratura romll'
nistica, in Bull. 1st. Dir. Rom., 1959, pp. 199·222.
(32) Basterà ricordare che il PUGLIESE, stendendo la relazione sul libro
quarto per il Comitato incaricato dello studio delle riforme della Iegisla.
16 Il problema della respons. civile
lontane ,e motivazioni non selnpre decifrabili. Ricostruire
qualcuno dei tramiti che più direttmnente posson ,dare ra;.
gione del presente stato delle cose, diviene~ allora, il pro~
blema più immediato.
3. La responsabilità civile ed i n~utamenti della so-
cietà. - Si può dire che quasi non v'è opera sulla responsa-
bilità civile - quale che sia il suo impegno e la sua ampiezza
- che non paghi un tributo ai tempi nuovi, sotto forma di
rassegna delle nuove occasioni di danneggiamento che ca-
ratterizzano la nostra era. E spesso si tratta di rassegne
brillanti e persuasive, anche se nelle più recenti può colpi-
re il fatto che l'ispirazione che le muove non sia in nulla
diversa da quella di certi generosi scrittori di fine Ottocento
o dell'inizio di questo secolo, ai quali soltanto mancava la
possibilità di completare le loro esposizioni con le sugge~
stive o terrificanti ipotesi che stanno al posto d'onore nelle
indagini dei giorni nostri. Della utilità di siffatte indagini,
ad ogni modo~ non abbiamo ragionedri dubitare, anche se
ad esse accade (fenomeno non infrequente nel mondo della
scienza giuridica) di rimanere meri omaggi rituali ad una
abitudine generalizzata, senza che le modalità della ricerca
siano in qualche misura influenzate; piuttosto, induce a
riflettere il fatto che esse si limitano a registrare ipotesi
prima impensabili o sconosciute, senza sforzarsi di penetrar~
ne l'ordine e le ragioni. Ciò è tanto più grave in quanto ap~
pare evidente che lo sviluppo della tecnica obbedisce ormai
ad un ritmo sempre più accelerato, per strumenti e processi
zione civile, osservava che « la struttura e il contenuto del libro delle ob-
bligazioni non presentano elementi politici notevoli» (Riforma del codice
civile, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, XXIV (1950),
p. 176).
l problemi attuali 17
di cui assai difficilmente si possono prevedere l'utilizzazione
precisa ed il complesso degli effetti: sì che lo studioso della
responsabilità civile sarà costretto ad una rincorsa s,empre
più affannosa, nel tentativo di classificare gli accadimenti
dannosi che queste novità possono generare; e l'opera
sua, lungi dal poter indirizzare i nuovi svolgimenti, sa~
rà perfino impari al più mo.desto compito di intervenire là
dove son già mature le condizioni del regolamento giuri.
dico. È chiaro, infatti, che l'inventario dei nuovi casi di
danneggiamento è Pliivo di significato per il giurista, rima~
nendo al più una generica prova di buona informazione, se
ad esso non si accompagna un più anlpio chiarimento, che
permetta di definire i nuovi criteri dell'ordinamento. della
responsahilità civile, apprestando così un tipo di sistema-
zione che superi le angustie dell'occasione e ,della eccezio..
nalità.
Alla constatazione dei sempre maggiori pericoli di dan-
neggialnento che l'età tecnica porta con sè, si accompagna
abitualmente il rilievo. dell'accresciuto bisogno di protezione
del singolo che da ciò si determina. Entrambi i rilievi abbi.
sognano di qualche chiarimento. In primo luogo, la consta~
tazione del crescente numero dei casi di danneg~amento
(agevolmente confortata dall'indagine statistica (33») co-
(33) Un elenco di tutti i dati che possono confortare queste conside-
razioni non è qui possibile (nè, forse, sarebbe opportuno): può, comunque,
rappresentare una indicazione abbastanza significativa quella che si può
trarre dal Repertorio della Giurisprudenza italiana, che nella sua prima
annata (1899) dedicava alla Colpa civile quattordici colonne, mentre nel
1958 la Responsabilità civile ne occupava ben novantadue. Indicazione, a
ben guardare, assai generica, chè nulla dice sul tipo di ipotesi conside-
rate nell'una e nell'altra epoca: rimane, quindi, inespresso l'eventuale mu-
tamento qualitativo. Ma, per ciò, riteniamo sufficienti i rilievi svolti nel
testo.
Piuttosto, è opportuno sottolineare che queste rilevazioni statistiche
trovano sempre maggior posto nelle indagini nord-americane, che sulla base
2. S. RODOTÀ
18 il problema della responso civile
stituisce un dato certamente rilevante dal punto di vista
sociologico, ma che può riInanere in sostanza indifferente
per il giurista (ponendo, al più, problemi di politica legi-
slativa). La lnaggior frequenza dei ,danneggiamenti, infatti,
o non muta in nulla lo schelna attraverso il quale si produce
l'evento dannoso, ed allora la moltiplicazione degli eventi
è giuridicalnente irrilevante, risolvendosi l'intera questione
con una più frequente applicazione di una immutata pre-
visione legislativa; o ciòcornporta anche una modificazione
qualitativa (34), che non può rimanere senza effetto sulle
modalità d'applicazione della disciplina e per le sistema-
zioni che si propongono per l'intero corpo di essa.
Il sistem.a tradizionale della responsabilità civile non ha
mai preteso di assicurare un risarcimento in tutte le ipotesi
in cui si verifica un danno: a fo.ndalnento. di esso., anzi,
o.perava il presupPo.sto. della risarcibilità dei soli danni pro.-
vo.cati dal co.mpo.rtamento. vo.Io.ntario di un so.ggetto. (le pre-
VISIo.ni diversamente fo.ndate erano. intese co.me mera ecce-
zio.ne). I nuo.vi casi di danneggiamento., dal canto. Io.ro., si
rivelavano. mo.lto. spesso. irriducibili a questo. schenla, sÌ
che rispetto ad essi si presentavano. co.me Po.ssibili gli atteg-
giamenti seguenti: D mantenere fermo. l'antico. prinoipio.,
di esse delimitano l'ambito della ricerca e giudicano della congruità delle
soluzioni adottate. Cfr. HARPER-JAMES jr., The I.aw 01 Torls, II, Boston.
Toronto 1956, pp. 729-730; e, da ultimo, per quanto si riferisce alla pre-
vedibilità del danno nell'ambito imprenditoriale; MORRIS jr., Enterprise
liability and the actuarial processo The insignificance 01 foresight, in Yule
L.]., 1961, in particolare pp. 560-583; e le considerazioni, soprattutto rela-
tive agli incidenti automobilistici (che costituiscono ormai il 60 % delle
controversie conosciute dalle Corti canadesi), WRIGHT, The adequacy of the
law 01 torts, in Cambridge L.l., 1960, p. 53. In generale, cfr. H. e L.
MAzEAun-A. TUNC, l'raité théorique et pratique de .la responsabilité civile5
,
I. Paris 1957, pp. 13-14 e nota 4.
(34) Sulla questione cfr. i rilievi, come sempre suggestivi, di JOSSERAND,
Evolutions et actualités, Paris 1936. p. 30.
l problemi attuali 19
escludendo. o.gni risarciInento. (o.sservando., magari, che no.n
sarà Inai po.ssibile eliminare uno. scarto. tra danno eco.no.mico.
e danno. giuridico. .<35»; D tentare l'applicazio.ne dello. stesso.
principio., attraverso. finzio.ni o.d adattamenti di altro genere;
Q cercare di far rientrare l,e nuo.ve ipo.tesi in una delle pre-
visio.ni già considerate eccezio.nali; D tentare la co.struzio.ne
di un diverso. schema, fo.rmalmente rispetto.So. delle caratte-
ristiche pro.prie alle nuo.ve situazio.nie capace, quindi, di
disciplinarle in maniera più co.mpiuta. Essendo. assai rari i
casi di prevalenza del primo. atteggiamento., si è Vo.luto. sin-
tetizzare il lnutamento. che le altre soluzioni co.mportano.
nella fo.rmula « dalla resPo.nsabilità alla riparazio.ne» (36):
(35) L'osservazione è corrente in dottrina. Cfr., ad esempio, GIUSIANA,
Il concetto di danno giuridico, Milano 1944, p. H.
(36) CosÌ RIPERT, Le régime démocratique et le droit dvil moderne
Paris 1948, pp. 303-363; c vedi JOSSERAND, Les transformations du droit des
obligations, cit., p. 56. Sul passaggio dall'idea di retribuzione a quella di
riparazione, cfr. da ultimo VIRALLY, La pensée juridique, Paris 1960, pp. 109-
114. La dottrina francese ha particolarmente approfondito questo profilo:
ricordiamo soltanto, tra i contributi più significati, HUSSON, Les translor-
mations de la responsabilité, Paris 1947 (ivi hibliografia); STARr.K, Essai
d'une théorie générale de la responsabilité civile considerée en sa double
fonction de garantie et de peine privée, Pari~ 194,7; in generale cfr. SP:ILMAN,
Sens et portée de l'evolution de la responsabilité civile depuis 1804 (Mé-
moires de l'Academie Royale de Belgique), Bruxelles 1955. Evidentemente,
però, questo tipo di considerazione è tutt'altro che estraneo ad altri am-
bienti giuridici: hasta confrontare ESSER, Grundlagen und Entwicklung der
Gefiihrdungshaftung, Miinchen-Berlin 1941; HARPER-JAMES jr., The Law 01
Torts, cito Per il diritto italiano merita un accenno la particolare posizione
di GWSIANA, Il concetto di danno giuridico, cit., pp. 134-135.
In generale, sulla nuova prospettiva introdotta dalla particolare posi-
zione delle vittime, cfr. anche CORNU, Etude comparée de la responsabilité
delictuelle en droit privé et en droit public, Reims 1951, pp. ~J3-281;
MARTINE, L'option entre la responsabilité contractuelle et la res[ioTlsabilité
délictuelle, Paris 1957, pp. 13-14; FRIEDMANN, I.aw in a changing society, cit.,
p. 126; OFTINCER, Schweizerisches Haftpflichtrecht
2
, I, Ziirich 1958, pp. 30-32;
ESSER, Schuldrecht2
, KarIsruhe 1960, p. 830; ID., Responsabilité et garantie
dans la nouvelle doctrine allemande des actes illicites, in Rev. int. dr. comp.,
1961, p. 482.
20 Il problema della responso civile
formula che impropriamente allude ad una generale modi-
fica di prospettive~ mentre più esattamente si tratta di un
nuovo principio che si affianca a quello tradizionale. In
realtà~ l~obbligo del risarcitllento del danno viene collegato
ad una fattispecie, che~ sia per il modo di venire in essere
che per gli elementi costitutivi, è ormai profondamente di-
versa.
Il principio della risarcibilità dei soli danni prodotti
da un comportalnento volontario trovava giustificazione e
spiegazione in tutta una seliie di dati, che qui è possibile
indicare soltanto per cenni. La componente individualista
- ordinariamente invocata come criterio generale di spie-
gazione - non è in grado di comprenderli tutti: chè, se
certamente ad ,essa vanno ricondotti l'indiscussa pr,evalenza
(o almeno la superiorità) della colpa come regola fonda-
mentale e buona parte delle motivazioni ,d'ordine morale
che a questa si riconnettono, alla ,esclusione del risarcimento.
nei casi diversi dal danneggiamento colposo -si giungeva an-
che per la convinzione dell"assoluta fatalità ed inevitabilità
del danno cosÌ prQdotto. Era, questo, un punto di vista na-
turale in una eCQnomia caratterizzata da scambi relativa-
mente lnodesti e clall'assenza di un apprezzabile apparato
tccnico. Nè va trascurata l'influenza che su simili cQncezio-
ni della responsabilità esercitava un concetto di proprietà
sostanzialmente legato ad una visione statica del hene che
ne costituisce l'oggetto (37).
(37) Questo nesso era già chiaramente espresso nel discorso del trio
buno TARRIBLE, riprodotto nei Motivi, rapporti, opinioni e discorsi pronzm·
ciati al Tribunato ed al Corpo legislativo francese per la formazione del
Codice Napoleone, tr. il., III, Napoli 1839, pp. 235·236; e si trova espli.
citamente ribadito ancora da F. VASSALLI, Motivi, cit., p. 6l5, nota 1.
Appunto ad una diversa concezione della proprietà riporta le differenze tra
la concezione mglese e quella statunitense del tort, POUND, Iustice accordill.~
l problemi attuali 21
Prima ancora che sui presupposti ideologici, la nUQva
realtà dei casi di danneggiamento. incide su queste conside-
razioni di carattere obiettivo, PQichè il mutamento. di qua-
lità del danno non consegue tanto alla moltiplicazione delle
ipotesi .già note., bensÌ all"emergere di ipotesi ,diver-se., ben
pre!sto destinate a prevalere numericamente sulle prime.
L'accadimento dannoso, nei campi segnati dal prQgresso,
non è più il prodotto di una fatalità cieca., di un destino.
avverso., che inlpedisce di ,prevedere il v,eriticarsi ,del danno. :
esso ,diviene un fatto. che si aCCQmpagna Qrdinariamente
alI"operare umano., rilnanendQ però so.ttrattQ alla tradiziQ-
naIe cQnfigurazione dell'elenlento. della vo.Io.ntà, ,dal mQ-
mento. che si tratta di danni che devono accadere (38). Le
lo law, rist., New Haven 1952, p. 56. Il prohlema è anche considerato - dal
punto di vista della valutazione del danno alla persona, operata diversa·
mente a seconda che si consideri una società di piccoli proprietari od una
società industrializzata - da ASCARELLI, Studi di diritto comparato, cit.,
p. 72; sempre solto il profilo della transizione da una economia agricola ad
una industrializzata è esaminato il fondamentale passaggio dalla regola del
cattle trespass a quella del caso Rylands v. Fletcher da JONES, Historical
introduction to the theory 01 law, rist., Oxford 1956, p. 235 (sul medesimo
profilo FRIEDMANN, Law in a changing society, cit., p. 139).
(38) JAMES jr., Accident liability reconsidered: the impact 01 liability
insurance, in Yale L.I., 1948, p. 459; JAMES jr••THoRNTON, The impact 01
insurance on the law 01 torts, in Law and contemporary problems, 1950,
p. 549. E cfr. RINCK, Gelahrdungshaftung, Gottingen 1959, p. 1. La portata
di questo rilievo può essere agevolmente misurata mettendolo a confronto
con le affermazioni di un pensatore pure assai sensibile al mutare dei
tempi, qual'era, poniamo, MATAJA, Das Recht des Schadenersatzes vom
Standpunkte der NationaLOkonomie, Leipzig 1888, p. 121. D'altra parte,
va sottolineato che il senso della espressione « incidenti che devono ac·
cadere», deve essere inteso non soltanto in riferimento a tutti quei casi
in cui l'indagine statistica ha mostrato che il verificarsi di un incidente è
indissociabile dallo svolgimento di una determinata attività (a ciò si rife·
riscono gli autori citati in questa nota); ma pure in relazione al fatto che
vi sono degli incidenti che son da ricondurre ad una naturale pr~disposi.
zione del soggetto, ad una sua « accident proneness )). Su ciò JAMES jr••
DICKINSON, Accident proneness and accident law, in Harvard L.R., 1950,
22 Il problema della responso civile
modalità del verificarsi di questo accadimento inevitabile,
dal canto loro, rendono vani i criteri usati per il riferimento
d.ell'azione dannosa ad un soggetto determinato: in tal
senso (rif.erendosi, cioè, a quello che rimane lo schema abi-
tuale), può concludersi correttamente ,che, collegandosi sem-
pre più direttamente a dati indust'riali e tecnici, il danno
diviene anonimo (39).
Si osserva, comunque, che l'esattezza di questo, o di
altri simili rilievi non tocca in nulla i problemi della re·
sponsabilità civile, poichè dalla riflessione sui nuovi dati
della realtà sociale è un ordine interamente diverso di que-
stioni ad essere i.ndividuato. È vero, invece, che il sostituirsi
di un organico criterio di risarcimento alla fatalistica sop-
portazione del pregiudizio da parte delle vittime dei cosid-
detti danni incolpevoli non è senza conseguenza sulla siste-
mazione generale, dal monlento che lo stesso concetto di
re1sponsabilità giuridica risulta in non lieve mi,sura modi·
ficato. Ciò è in accordo con la mutata funzione ,dei codici di
diritto privato, sempre più chiaramente orientati a costi-
tuire il piano dei rapporti giuridici privati.
Questa medesima prospettiva va tenuta presente per la
comprensione dell'altro aspetto del problema, relativo alla
situazione in cui verrebbero a trovarsi le vittime attuali o
potenziali, e non più alle sole modalità dell'accadimento
dannoso. Infatti, proprio perchè determinati danni devo-
in particolare pp. 775, 794-795; e cfr. HA.RPER-)AMES jr., The law 01 torts,
cit., II, pp. 726·735, WILLIAMS, Vicarious liability and the master's indemnity,
in Modern L.R., 1957, pp. 444·445.
(39) «( En devenant industriel et mécanique, l'accident devenait en
meme temps anonyme»: è la nota formula di ]OSSERAND, De la responsa·
bilité du fait des choses inanimées, Paris 1897, p. .7 (su di essa cfr. RIPERT,
l,e régime démocratique, cit., p. 307); sempre di ]OSSERAND, Evolutions et
actualités, cit., p. 31. E vedi anche JAMES jr., Accident liability reconsidered,
cit., p. 549.
l problemi attuali 23
no accadere e si presentano come anonimi, vien meno il
tradizionale carattere di retribuzione e di prevenzione del-
l'obbligo di risarcimento (40), di cui emerge ,esclusivamente
il profilo riparatorio (41): e non è pensahile che ciò ri-
manga senza ripercussione anche sui casi in cui l'obbligo
consegue ad un danno imputato a titolo di colpa (42). Lo
spostamento dell'attenzione dall'autore del danno alla vit-
tima, a ben guardare, non è soltanto il portato di un sempre
più avvertito bisogno di sicurezza, ma è pure la conseguenza
inevitabile di una situazione in cui la ricerca di un autore
materiale ,del danno rischia assai spesso di non dare alcun
risultato., Quando, allora, si accenna ai maggiori pericoli
a cui il singolo è esposto nella società moderna e si sotto-
linea l'accresciuto bisogno di protezione, si dice, a un
tempo, qualcosa di ovvio e di parziale. Nessuna o-rganizza-
zione sociale, infatti, ha mai disposto di strumenti di pro-
tezione dell'individuo paragonahili a quelli pres,enti: sÌ che
attualmente risulta coperta un'area assai più estesa di quel.
la che, in tempi meno feroci, era garantita dalla tradizionale
disciplina della responsabilità. Se, dunque, allud.endo al
maggior bisogno di sicurezza, si vuoi dire che una società
ben organizzata non può tollerare che un danno non sia
risarcito sol perchè è difficile o impossibile risalire al suo
autore, si dice cosa ovvia; ma 'si pecca di parzialità quando
si dice che tale maggior bisogno discende unicamente dalle
più frequenti occasioni di danneggiamento, mentre è vero,
(40) Sul problema le recenti osservazioni di WILLIAMS, The aims aj the
law oj torts, cit., in particolare pp. .l44-151. Il persistente valore preventivo
è rilevata in relazione alla diffamazione ed alla interferenza negli affari
altrui da SEAVEY, Torts, in Annual Survey oJ American Law, 1958, p. 477 ,in
cui è evidente un sensibile mutamento del concetto stesso di funzione preven-
tiva).
(41) Cfr. retro nota 36.
(42) Cfr., ad esempio, gli scritti citati retro all~ nota 38.
24 Il problema della responso civile
invece, che esso va pure ricondotto alle esigenze più ampie
che lo Stato del henessere ha portato con sè (43). Sì che
danni in passato subiti senza protesta dalla vittima ed igno-
rati dalla legge suscitano oggi la reazione dell'ordinamento
giuridico (44).
Quest'ultima considerazione è di particolare importanza
pe1r il giurista, in questa materia incline a ritenere che le
novità derivino soltanto da accadimenti prima non riscon-
trahili; mentre il reciproco giuoco d'influenze estende lo
ambito d'operatività della tradizionale disciplina e, al tem-
po stesso, incide sulle modalità del suo operare. Per ciò può
essere perfino giustificata una certa diffidenza per le rile-
vazioni dei dati nuovi: quanto più esse han sembiante di
folgorante scoperta e si fermano alla contemplazione del-
l'imprevisto carattere che li ,distingue, tanto maggiori sem·
brano le ragioni di rimaner fermi, per ambiti in cui nessun
estrinseco carattere di novità sembra penetrare, all'uso de.
gli schemi più logori. E ciò aiuta a chiarire l'apparente con·
traddizione tra la modernità ,di certe enunciazioni ed il con-
servatorismo delle sistemazioni: in un tempo in cui l'elenco
delle novità è penetrato pure nei manuali meno arditi, è
certamente più proficuo chiedersi se la nuova vicenda della
responsabilità sia rÌlnasta fatto esclusivo di un ambito indi.
viduatodagli accadimenti dell'età della tecnica o se, per
(43) Osserva RINCK, Gefiihrdungshaftung, cit., p. 7: « der Biirger des
XX. Jahrhunderls ist nicht mehr bereit, gefahrlich zu leben»; e cfr. HART,
The concept 01 law, Oxford 1961, p. ~62.
(44) Unicamente a questo profilo si rifà inizialmente il Restatement oJ
the law 01 torts, I, St. Paul 1934, p. 4, rilevando che « the entire history
of development of tort law shows a continouus tendency to ref'ognize as
worthy or legaI protection interest which previously were not protected».
E. cfr. H. STREET, The law 01 torts, London 1959, p. 4; ESSER, RebPQnsabi-
l:té et garantie, cit., p. 484.
l problemi attuali 25
avventura, non abbia conlportato modifiche anche in settori
che sembravano definitivamente sistemati.
4. La scienza giuridica italiana e la questione della
responsabilità civile. - Tutto quanto si è detto finora rende
più pungente, e più difficile da sciogliere, l'interrogativo
circa lo scarso interesse della scienza giuridica italiana per
i problemi della responsabilità civile (45). Se pure si vuoi
(45) È, questa, una situazione sulla quale già più volte è stata ri·
chiamata l'attenzione: cfr., tra gli altri, DE CUPIS, Fatti illeciti, in Commen.
tario del Codice Civile cit., p. 285, nota 3; CASETTA, L'illecito degli enti
pubblici, cit., pp. 8-9; FORCHIELLI, Il rapporto di causalità nell'illecito civile,
Padova 1960, p. 3-7 (limitatamenLe al problema della causalità ed avano
zando un tentativo di spiegazione non del tutto persuasivo); SCOGNAMIGLlO,
voce Illecito (Diritto vigente), in Noviss. Dig. It., VIII, Torino 1962, p. 165.
Cogliendo felicemente la situazione di fatto VENEZIAN (Danno e risarci·
mento, cit., p. l) osservava che « la teoria del danno ·e del risarcimento
fuori dei contratti è confinata in un angolo della teoria delle obbligazioni »;
generalizzando, però, i dati dell'esperienza italiana, e facendo il raffronto
con la evoluzione del diritto inglese, Venezian inesattamente riteneva che
tale stato delle cose fosse comune a tutti i sistemi che « si sono formati sotto
l'influenza del diritto Romano ». Abbastanza analoghe a quelle di Vene-
zian le generalizzazioni di GRAZIANI, Appunti sul lucro cessante, in Annali
Perugia, 1923·24, pp. 8·9. È significativo, d'altra parte, che a tutti i nostri
maggiori trattati di diritto civile manchi finora una monografia sui problemi
della responsabilità civile: tanto a quello curato da F. Vassalli, quanto a
quello di Cicu e Mcssineo; il vecchio trattato di Fiore e Brugi si occupa
del problema nel volume di LOMONACO, Delle obbligazioni e dei contratti
in genere, I, Napoli-Torino 1924, che gli dedica appena quaranta pagine
(ma i tre quarti di esse son dedicate a questioni occasionali, anche se al
tempo dibattutissime, quali la responsabilità dei funzionari e per i danni di
guerra); il recente trattato diretto da Santoro-Passarelli e Grosso ha già
fatto apparire il volume su i Fatti illeciti (Milano 1961), fatica del DE Cu-
PIS, al quale già si doveva quel più ampio contributo su Il danno (rist.,
Milano 1954) e la cui nuova opera, quindi, non fornisce un contributo par-
ticolarmente originale. A parte qualche singolo saggio (anche se assai pre.
gevole) e alcune monografie su profili particolari, i contributi generali po-
steriori all'entrata in vigore del nuovo codice si riducono al citato lavoro di
GIUSIANA; all'indagine condotta da BARASSI, La teoria generale delle obbliga-
zioni2
, II, Milano 1948; al modesto scritto di QUAGLIARELLO, Sulla responsabi.
26 Il problema della responso Civile
dare per scontata la diffusione del dogma della immutabilità
del diritto delle obbligazioni, son troppi gli elem,enti dai
quali è lecito desumere che agli studiosi del diritto civile
non può essere sfuggito il fatto che neppure questa materia
si è sottratta alla accelerazione della storia (46). È vero,
forse, che le dottrine della responsabilità civile sono andate
via via legandosi ad alcuni presupposti ideologici, il cui im-
mutato permanere ha influito a tal punto sugli abiti mentali
del giurista da fargli ritenere che quei presupposti ed ogni
possibile disciplina positiva della responsabilità fossero tut-
t'uno. E ciò può essere considerato esatto, nel senso almeno
che sono quasi del tutto mancati i profondi travagli che
hanno accompagnato l'evoluzione di istituti diversi.
A ben guardare, i problemi della responsabilità civile
trovano posto o nelle trattazioni di teoria generale o nel mi-
nuto commento di leggi e ,decisioni giurisprudenziali; man..
cando quasi sempre un più deciso sforzo di chiarimento del
Utà da illecito nel vigente codice civile, Napoli 1957; i contributi già ricordati
del DE CUPIS sono i soli che abbiano vera ambizione di sistemazione gene-
rale, risentendo, però, dell'accettazione di canoni metodologici troppo legati
alla tradizione. Uno dei contributi più stimolanti ci è venuto, invece, dal·
l'ambito pubblicistico, con l'opera già ricordata del CASETTA. Nè la lette-
ratura an~eriore al 1942 presenta opere che possano validamente reggere il
confronto con quelle coeve di altri paesi: eccezion fatta, tra le monografie,
per il troppo facilmente criticato scritto del VENEZIlAN, Danno e risarcimento,
cit.; e per la suggestiva, ed inspiegahilmente trascurata, operetta del CAR·
NELUTTI, Il danno e il reato, cit.; e vedi MAIORCA, Problemi della responsabi-
lità civile, Napoli 1937. Di recente, però, si è notato un confortante ritorno di
interesse per i problemi della responsabilità civile: ne sono buona prova
una interessante serie di saggi di P. TRIMARCHI, ora confluiti nel volume
Rischio e responsabilità oggettiva, Milano 1961; le ricerche di MAIORCA,
che han trovato espressione nelle voci Colpa civile (Teoria generale), in
Ene. Dir., VII, Milano 1960, pp. 534·614 e Fatto giuridico - Fattispecie, in
Noviss. Dig. It., VII, Torino 1961, pp. 111·133; e le indagini di SCOGNAMIGLIO,
sintetizzate nella voce Illecito (diritto vigente), cit.
(46) Cfr. R. SAVA1UR, Métamorphoses, cit., I, pp. 5-18.
I problemi attuali 27
sistema del diritto vigente, che non si esaurisce in un pro-
cesso di generalizzazione o nella registrazione di taluni dati
empIrICI. Si potrebbe esser tentati di spiegare questa
lacuna ricorrendo ad una opinione assai diffusa nel-
l'ambiente giuridico di con~nlon law, secondo la quale
la materia dell'illecito non si presterebbe alle sistema-
zioni generali (47), essendo tanto ricca nei dettagli quan-
to è povera nei principi (48). Accettare questa spiegazione,
nei termini letterali in cui viene proposta, condurrebbe,
però, a gravi fraintendimenti, chè le osservazioni or ora
riportate trovano giusta collocazione soltanto alrla luce della
peculiare storia dei torts nella common law (48.bis); e,
d'altra parte, gli studiosi tedeschi e francesi, pur con metodi
e premesse tra loro molto differenti, testimoniano degli esiti
costruttivi a cui può essere indirizzata una organica opera di
ricerca (per tacer di certi egregi studiosi inglesi ed ameri·
cani). Quando, invece, si volessero intendere quei rilievi co·
me volti unicamente ad escludere le possibilità di una codi.
ficazione in questa materia (49), ciò, lungi dal limitare il
(47) POUND, Justice according to iaw, cit., p. 4l.
(48) LAWSON, The rational strength 01 english law, London 1951, p. 109.
(48;bis) Cfr. la diligente esposizione di FIFOOT, History and sources 01
the common law, London 1949, pp. 3·213.
(49) A ciò allude esplicitamente POUND, op. ioc. ult. citt. La questione
è ampiamente dibattuta dai giuristi di common law, il cui interesse per i
problemi della codificazione (e, più in generale, della legislazione scritta)
è andato gradualmente crescendo negli anni recenti. Per il profilo dei torts,
cfr. da ultimo GREEN, ToTt Law Public Law in Disguise, in Texas L.R.,
1959-60, p. l sgg., 257 sgg.; COWAN, Relorm in the law 01 torts, in Rutgers
L.R., 1960, p. 356, 359; OBERST, Torts, in Annual Survey oj American
Law, 1960, p. 390 (ove si pone anche il problema dei rapporti tra attività
del giudice ed azione degli organi legislativi sotto il profilo della separa·
zione dei poteri). Continua POUND, op. loc. citt.: « It is not an accident
that the Anglo-American law of torts has established itself in Louisiana
under a French code or that judicial decision has more weight in the law
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  • 1. I UNIVERSITÀ DI ROMA - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA STUDI DI DIRITTO CIVILE diretti da ROSARIO NICOLÒ e FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI 1 STEFANO RODOTÀ PROF. INC. DI DIRITTO CIVILE NELL'UNIVERSITA DI MACERATA IL PROBLEMA DELLA '- RESPONSABILITA CIVILE RISTAMPA INALTERATA con prefazione di Guido Alpa
  • 2. ISBN 9788828853879 © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2023 Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsi- asi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizza- zione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi. Stampato da LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN) INDICE SOMMARIO Prefazione VII CAPITOLO PHJMO I PROBLEMI ATTUALI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE L L'ispirazione del Codice Civile del 1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2. Il nuovo Codice Civile e il Progetto italo-francese di Codice delle obbligazioni e dei contratti ........................... 8 3. La responsabilità civile ed i mutamenti della società. . . . . . . . 16 4. La scienza giuridica italiana e la questione della responsabilità civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5. Disciplina tradizionale e nuove possibilità sistematiche. . . . . . . 35 CAPITOLO SECONDO LA DEFINIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE L Usi molteplici nel Codice Civile ............................ 41 2. Responsabilità ed illecito: una questione di metodo .......... 50 3. Pregiudizi e definizioni ................................... 58 4. Definizione della responsabilità civile ...................... 71
  • 3. VI Indice sommario CAPITOLO TERZO VINGIUSTIZIA DEL DANNO E LA COSTRUZIONE DEL FATTO DANNOSO l. Ingiustizia e clausola generale di responsabilità. . . . . . . . . . . . . . 79 2. L'articolo 2043 ed il fatto dannoso ......................... 107 3. La natura del fatto dannoso .............................. . CAPITOLO QUARTO CRITERI DI COLLEGAMENTO E REGIME DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 116 l. Criteri di collegamento e poteri del giudice . . . . . . . . . . . . . . . . .. 127 2. Unità del sistema e molteplicità di criteri ................... 144 3. Problemi della colpa e del rischio .......................... 164 4. Il concorso tra criteri diversi .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 178 CAPITOLO QUINTO VAREA DEL DANNO RISARCIBILE . . . . . . . . .. 183 PREFAZIONE SOMMARIO: 1. La responsabilità civile nel Secondo Dopoguerra. - 2. Il metodo. - 3. La struttura. 1. La responsabilità civile nel Secondo Dopoguerra. Quando Stefano Rodotà si appresta a scrivere il suo libro sulla responsabilità civile il panorama offerto da dottrina e giurispru- denza in questa materia è abbastanza deludente, se la si raffronta con le ponderose trattazioni su obbligazioni e contratti, proprie- tà, famiglia e successioni presenti nella letteratura d'epoca. Erano passati circa venti anni dalla nuova codificazione, era ancora avvertito il disagio della applicazione di un codice redatto sotto il Regime e modificato solo nelle disposizioni che esplicitamente facevano riferimento ai suoi principi di- rettivi, si discuteva della formulazione "tecnica" delle regole e delle innovazioni apportate dal nuovo testo ad un ordina- mento per larga parte ancorato alle teorie elaborate sotto il vecchio codice civile e alla giurisprudenza che si era venu- ta evolvendo nel corso dei decenni. La dottrina costituiva il primo - e più importante - riferimento dei commentatori, poiché nella cultura dell'epoca prevalevano la dogmatica, l'indirizzo esegetico, il metodo formalista. La giurispruden- za era rilevante nella prassi, negli atti giudiziari predisposti dagli avvocati e nei provvedimenti dei giudici, ma raramente veniva citata nelle opere dottrinali, essendo il comune sentire orientato a considerare Pattività giudiziale come meramente
  • 4. VIII Prefazione interpretativa e applicativa~ e perciò priva di spunti innova- tivi, meritevoli di analisi e tanto meno di essere considerata vincolante. Al punto che era raro rintracciare nelle mono- grafie menzioni dell'attività delle Corti, persino della Corte Suprema, e pressoché impossibile rinvenire commenti alle pronunce della Corte costituzionale, cosÌ come era rara l'at- tenzione per i modelli stranieri, studiati dai cultori del diritto comparato, ma non dalla prevalente dottrina civilistica. Il settore della responsabilità civile rifletteva questa an- gusta visuale del diritto. È pur vero che qualche novità si era registrata alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento con le opere e le prolusioni dei "socialisti della cattedra", in cui si mettevano in evidenza i compiti sociali del diritto pri- vato; che proprio in quel torno d'anni si era posto in dubbio il principio "nessuna responsabilità senza colpa", operante anche nell'ambito del rapporto di lavoro, proponendosi da parte di Lodovico Barassi e del giovane Francesco Carnelutti l'approdo a regole di responsabilità oggettiva e di sicurezza sociale; che aveva destato molto interesse il lavoro, rimasto incompleto, di GIACOMO VENEZIAN, Danno e risarcimento fuori dei contratti, in cui l'A. prospettava una comparazione tra il diritto patrio, i modelli francese e tedesco, e il common law inglese, e perveniva alla teorizzazione dei principi di respon- sabilità fondati sul rischio come i più adatti ad una società industriale (l). Ma questi guizzi innovativi erano stati presto ricoperti dalla spessa coltre dogmatica costruita mediante la interpretazione dei frammenti dei giuristi di Roma antica, e piegata all'imperativa prevalenza della colpa. Non facevano eccezione l'interpretazione e l'applicazio- ne delle nuove regole del codice unitario, cosÌ come rappre- (l) VENEZIAN, Danno e risarcimento fuori dei contratti, parte prima, ed. 1886, ult. ed. 1917, ora in Opere giuridiche. VoI. I, Studi sulle obbligazioni, Roma, 1918 (e V. Gnossl, VENEZIAN, GIACOMO, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, Bologna, il Mulino, 2013, II, pp. 2029-2032; ID., Nobiltà del diritto. Profili di giuristi, VoI. I e II, Giuffrè, Milano, 2008 e 2014). Prefazione IX sentate nella Relazione del Ministro Guardasigilli. Nelle tre pagine riservate ai "fatti illeciti", divise in dieci paragrafi (nn. 793-803), le innovazioni erano dipinte come marginali, ancorché il confronto dei testi avrebbe consentito una va- lutazione assai più generosa per le scelte dei riformatori: si sottolineava - anche contro la stessa formulazione letterale delle disposizioni - l'uniforme e generale applicazione del principio della responsabilità per colpa~ si escludeva la re- sponsabilità "per pura causalità", si interpretava in modo assai riduttivo la qualificazione del danno "ingiusto" come danno arrecato in assenza di cause giustificative, si ammet- teva il risarcimento del danno morale solo in caso di com- missione di reato. Le ipotesi di responsabilità oggettiva, pur evidenti alla semplice lettura delle disposizioni, non erano considerate neppure come eccezioni rispetto alla regola ge- nerale, ma piuttosto come la sua applicazione diretta, con la correzione data dall'inversione dell'onere della prova. Non si può comprendere questa scelta minimale, per di più men- titoria, se non con l'intento di rassicurare i destinatari delle disposizioni, esposti, a causa della rischiosità delle attività esercitate, alla richiesta di risarcimento del danno subÌto (2). (2) Talvolta si trovano in giurisprudenza sentenze che colorano l'ingiustizia di una connotazione soggettiva, e identificano questa connotazione con quella di illiceità del com- portamento: v. Casso lO giugno 2020, n. 11097, la cui massima recita: L'illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell'agente, che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione, poiché il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli; ne consegue che la natura dell'illecito incide sul termine di prescrizione che decorre, nel primo caso, dal giorno in cui il terzo provoca il danno e, nel secondo, da quello nel quale, in assenza di impedimenti giuridici all'esercizio dell'azione risarcito- ria, l'illecito viene percepito o può essere percepito, come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, con l'ordinaria diligenza e tenendo una condotta non anomala. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di me- rito i quali, nel rigettare la domanda risarcitoria rivolta dal figlio verso il padre per i danni cagionati dal protratto disinteresse da questi mostrato nei suoi confronti, avevano qualifi- cato erroneamente l'illecito come "istantaneo ad effetti permanenti" e ritenuto maturata la prescrizione del diritto, facendo decorrere il relativo termine dal momento nel quale si era
  • 5. x Prefazione Sì che con l'entrata in vigore del nuovo codice i primi com- mentari e le prime monografie in materia - ben poche rispet- to alla produzione corposa che via via si stava raccogliendo sugli altri istituti fondamentali del diritto civile - non fece- ro eccezione rispetto all'indirizzo dogmatico pregresso: né il commento, pur interessante, di Teucro Brasiello, nell'opera collettanea diretta da Mariano d'Amelio ed Enrico Finzi (3), né nelle diverse monografie curate da Adriano De Cupis e neppure nelle voci enciclopediche del Nuovo Digesto Italia- no. L'unica eccezione - a cui Stefano Rodotà riconosce il merito di aver portato nuova linfa nelle aride discussioni del tenIa - era costituita dai contributi di Renato Scognamiglio, in particolare dalla voce Illecito apparsa sul Novissimo Dige- sto Italiano nel 1962. Qui si teorizza la scissione tra illecito e responsabilità civile, la prevalenza della funzione risarcito- ria su quella sanzionatoria, la pluralità di criteri di imputa- zione, non affidata alla dicotomia "responsabilità per colpa/ responsabilità senza colpa", cioè responsabilità soggettiva/ responsabilità oggettiva, ma piuttosto responsabilità per fat- to proprio e responsabilità in cui l'obbligato risponde non per un fatto illecito, ma al di fuori della categoria della illicei- tà «per la relazione in cui di volta in volta si trova con un'al- tra persona, che è l'autore (4) del danno; o perché organiz- za una certa attività; o di nuovo quando dispone della cosa (•••)>>. Anche a proposito della dicotomia colpa/responsabi- lità oggettiva Scognamiglio prendeva posizione sostenendo che individuare il secondo criterio di responsabilità, rispet- to alla colpa, nella creazione del rischio, che era operazione configurata la condotta di abbandono del genitore, ovvero dalla nascita del figlio, anziché da quello in cui il medesimo figlio ne aveva percepito l'intrinseca ingiustizia). (3) Codice civile, Libro delle obbligazioni. Commentario, Firenze, 1948-1949. (4) SCOGNAMIGLIO, voce Illecito, Noviss. Dig. It., Torino, 1962, p. 172; sul punto v. BARCELLONA (M.), Renato Scognamiglio e il "metodo realistico", in Enropa e Diritto privato, n. 4, 2020, p. 1153 ss. Prefazione XI proposta soprattutto dalla dottrina tedesca (5) significava arrestare la ricerca e il ragionamento ad una fase anteriore all'accadimento del danno, che non si era ancora prodotto per effetto della esposizione al rischio delle vittime potenzia- li, e quindi non poteva per ciò solo considerarsi criterio di collegamento con la fattispecie dannosa; in più, ragionare sul rischio come elemento proprio della realtà sociale implicava l'inclusione nell'enunciato normativo di elementi provenien- ti dall'esterno, cioè dalla dimensione economico-sociale, che, pur rilevanti, sfuggivano alla considerazione del legislatore e non comparivano nelle norme (6). Di Scognamiglio l'A. riprende anche l'analisi del danno morale, che non si esaurisce nell'ambito circoscritto dell'art. 2059 cod. civ., ove si disciplina, secondo l'orientamento tra- dizionale, solo il danno morale soggettivo, e tende a rico- noscere alla persona il risarcimento dell'intero danno non patrimoniale, che è proprio della lesione dei diritti della per- sonalità. Una lettura troppo restrittiva dell'art. 2059 finireb- be per porre ai margini dell'area risarcibile interessi fonda- mentali che, per contro, la lettura costituzionale delle regole di responsabilità civile collocano al centro del sistema (7). Sull'''ingiustizia'' del danno la discussione era stata più animata, perché il tema investiva direttamente una delle no- vità, non solo lessicali, più rilevanti della nuova codificazio- ne. Molti erano i dubbi sul significato dell'espressione: se, come suggeriva la Relazione e come poi aveva rimarcato Pie- ro Schlesinger, essa alludesse al danno arrecato in violazione (5) In particolare ad opera di ESSER, Grzmdlagen lmd Entwicklnng der Gefiihr- dlmgshaftung, 1940. (6) È la critica di Scognamiglio alle tesi di P. TRIMAHCIII esposte in Rischio e respon- sabilità oggettiva, Milano, 1961. Al contrario Rodotà esprime apprezzamento per la ricerca di Trimarchi, specie con riguardo agli argomenti che criticano i tentativi della dottrina di individuare comunque una colpa nel comportamento del soggetto responsabile in virtù degli artt. 2049-2053 cod. civ. (7) F. BENATTI, Renato Scognamiglio e il danno morale, in Resp. civ. prev., 2020, pp. 1760-1767.
  • 6. XII Prefazione di una norma e non giustificato da cause che avrebbero reso imlnune da sanzione il danneggiante, oppure se essa fosse ri- assuntiva di tante altre figure di atto illecito, tutte protette da una disposizione di legge, come sosteneva Rodolfo Sacco, oppure se essa non fosse altro che la resa in lingua italiana della iniuria della tradizione romana, come riteneva la mag- gioranza degli studiosi di allora. Ad uscire dal torpore della dottrina era stata la sentenza della Corte di Cassazione sul caso Superga (Cass. 1953 n. 2085), in cui avevano incrocia- to le spade i più importanti studiosi del diritto civile, rivolti ad affermare oppure a contestare la risarcibilità del danno cagionato dalla lesione del diritto di credito. Proprio dalla interpretazione dell'art. 2043 cod. civ. e del termine di "in- giustizia" nasce quell'indirizzo restrittivo che durerà fino al 1971, cioè fino al revirement del caso Meroni (SS.UU., 1971 n. 174), mentre gli studiosi più aperti alle innovazioni e all'in- terpretazione evolutiva delle regole giuridiche avevano già manifestato la loro adesione ad una concezione aperta della clausola. Proprio Stefano Rodotà, con il suo Maestro, Rosa- rio Nicolò, in occasione di una relazione congressuale (La le- sione degli interessi legittimi e i principi della responsabilità civile, negli Atti del convegno nazionale sull'ammissibilità del risarcimento del danno patrimoniale derivante da lesione di interessi legittimi, Napoli, 27-28-29 ottobre 1963 (8» aveva - profeticamente - sostenuto la risarcibilità della lesione dell' interesse legittimo, graniticamente esclusa da una giu- risprudenza risalente. Nello stesso anno in cui veniva pub- blicato il libro sulla responsabilità civile appariva il saggio di Francesco Donato Busnelli sulla lesione del credito da parte di terzi, in cui si intravedeva il superamento dello sbarra- mento costituito dalla violazione del diritto soggettivo assolu- to che faceva argine ad una applicazione più lata delPingiu- (8) Pubblicati a cura del Centro italiano di studi amministrativi sezione campana, Milano, 1965,264. Prefazione XIII stizia del danno, ma sulla base di una soluzione intermedia, che si rifaceva sempre alla tutela della proprietà, perché del credito si metteva in evidenza P aspetto esterno, destinato ad essere protetto erga omnes. La tesi di Nicolò e Rodotà fu accolta solo trentasei anni dopo da un altro revirement della Corte di Cassazione (sent. n. 500 e 501 del 1999) (9). La tesi è argomentata sulla base della clausola generale di "ingiustizia del danno" che Rodotà elabora poi ampiamente nel terzo capitolo del suo libro, e che costituirà un leit mo- tiv della sua riflessione costante, poiché si deve alle clausole generali lo strumento messo a disposizione del giudice per adattare le prescrizioni dell' ordinamento alle esigenze eco- nomiche e sociali via via maturate nel corso del tempo, assicu- rando cosÌ agli interessi in gioco e ai nuovi interessi emergen- ti una adeguata sistemazione, per realizzare una compiuta giustizia sociale. Proprio l'iter delle clausole generali segna il percorso evolutivo del diritto civile, delle tecniche di inter- pretazione e della creatività della giurisprudenza (lO). (9) Attualmente la Corte di Cassazione distingue, nell'ambito della categoria degli interessi legittimi, gli interessi pretensivi dagli interessi oppositivi: v. Casso 27 luglio 2021, n. 21535, la cui massima recita: In tema di responsabilità della P.A. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, il diritto del privato al risarcimento del danno va accertato in maniera diversa a seconda della natura dell'interesse legittimo leso: quando esso è oppositivo, occorre verificare se l'illegittima attività dell'Amministrazione abbia leso l'interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio, mentre, se l'interesse è pretensivo, concretandosi la lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico la fondatezza o meno della richiesta della parte, onde stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di appello che, prescin- dendo dalla distinzione tratteggiata nell'enunciato principio, aveva negato il risarcimento dei danni conseguenti all'emissione di un'ordinanza di chiusura di un'attività di commercio ambulante, poi dichiarata illegittima dal giudice amministrativo, sul rilievo erroneo che l'autorizzazione all'esercizio del commercio medesimo fosse insussistente e fossero carenti le ulteriori autorizzazioni edilizia e paesaggistica). (lO) RODOTA, Il tempo delle clausole generali, in Poi. dir., 1985, p. 709 ss.; ID., Le clausole generali, in AA.VV., I contratti in generale, diretto da G. Alpa e M. Bessone, I, Torino, 1991, p. 392.
  • 7. XIV Prefazione La tesi di Rodotà sarà di seguito confermata dalla Cor- te costituzionale, con la sentenza n. 156 del 1999. Nella motivazione si legge che «è da ramlnentare che P art. 2043 cod. civ. contiene una clausola generale. Il legislatore, infatti, ha utilizzato una formula aperta, che consente al giudice Padattamento di tale norma alle circostanze del caso attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi pretesamente lesi, anche in relazione ad altri inte- ressi antagonisti, secondo Pevolversi della coscienza sociale e del sistema giuridico generale nonché degli strumenti nor- malmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi. Sicché, nelle fattispecie come quella in esame, è compito del giudice ordinario accertare secondo le circostanze di tempo e di luogo se la pubblica amministrazione sia in concreto re- sponsabile per i danni, tenuto conto anche del particolare rapporto di fatto che, da una parte, il proprietario e, dall'al- tra, il terzo danneggiato hanno con la cosa in relazione alla quale Pevento si verifica». 2. Il metodo. Con la monografia sulla responsabilità civile Rodotà pro- segue nell' impiego del metodo già collaudato nel saggio del 1960 sulla proprietà: la decostruzione del testo normativo, che è sempre il punto di partenza del suo ragionamento, esa- minato nella sua formulazione letterale e logica, la sua col- locazione nel contesto culturale e sociale delle origini, la sua comparazione con le formule collaterali, le linee di tendenza, gli scopi emergenti dalle esperienze più vicine, quella italia- na, o più avanzate, P analisi critica rivolta all'accertamento dei bisogni soddisfatti e delle carenze testuali e interpretati- ve, P attuazione dei valori costituzionali. L'analisi storica non era certo una novità: più volte l'A. menziona lo stato degli studi nelle diverse fasi in cui si può Prefazione XV scomporre la storia della responsabilità civile nelr esperien- za italiana (Il), a partire dalle pagine di GIOVANNI ROTONDI, Dalla "lex aquilia" all'art. 1151 cod. civ.. Ricerche storico- dogmatiche del 1916 (12), collocando la problematica della materia nell'ambito della tradizione, ma non rimanendone prigioniero: la tradizione - e questo è un vero ammaestra- mento - non deve esse sottovalutata, perché, crocianamen- te, ci rivela lo spirito dell'epoca in cui si è radicata, ma non può costituire un ostacolo al cambiamento, non essendo il diritto un'armatura ingessata, ma dovendosi esso adattare ai cambiamenti della società che pretende di governare; l'inter- prete deve perciò accompagnare i cambiamenti apprestando teorie e tecniche adeguate. Si ritrova qui l'insegnamento di François Gény, che di fronte al testo normativo immagina di essere in un laboratorio di tecniche redazionali, di tecniche interpretative, di tecniche di politica del diritto. È lo stes- so Gény che ispirerà la prolusione maceratese del dicembre 1966 su Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile. Si noti che l'A. parla non della riforma del codice civile ma del diritto civile: è l'intera branca del diritto che deve essere rifondata ab imis, non solo la tecnica redazionale delle regole del codice. La prolusione maceratese insiste su di un diritto civile costruito intorno a principi e clausole generali, tali da consentire alla ""forma codice" (non ripudiata, peraltro) la capacità di conciliare quella stabilità e quella fluidità neces- sarie a regolare un diritto in perpetua evoluzione (13). Sui (11) In argomento v. ora MOSCATI, Note su disciplina e sistematica della responsabili- tà extracontrattuale nei codici italiani dell'Ottocento, in Riv. storia dir. it., 2010, p. 60 ss.; G. MASSETTO, Responsabilità extracontrattuale (dir. interm.), in Enciclopedia del diritto, XXXIX, Milano 1988, pp. 1099 - 1185; G. CAZZETTA, Responsabilità aquiliana eframmen- tazione del diritto comune civilistico (1865-1914), Milano 1991. G. ALPA, Danno ingiusto e ruolo della colpa. Un profilo storico, in Rivista di diritto civile, 36 (1990), pp. 133-155. (12) Ora in Scritti giuridici, II, Milano 1923, pp. 465-578. (13) RODOTA, Un codice per l'Europa? Diritto nazionale, diritto europeo, diritto glo- bale, in CODICI, Una riflessione difine millennio, a cura di P. Cappellini e B. Sordi, Quader- nifiorentini n. 61, Milano, 2002.
  • 8. XVI Prefazione rapporti tra evoluzione sociale e regole della responsabilità civile Rodotà tornerà in un bellissimo saggio incluso nel libro sulla proprietà, discorrendo delle controversie tra proprie- tari agrari e imprenditori ferroviari in Italia e in Inghilter- ra (14). L'analisi storica consente anche di smascherare le soli- de affermazioni risalenti alla "cultura giuridica ufficiale": mi riferisco in particolare alle omissioni della Relazione al Re del Ministro Guardasigilli, che ignora il contributo del Progetto di Codice delle obbligazioni, compitato dalla Com- missione paritetica italo-francese e pubblicato nel 1927 (15), analizzato per contro dall'A. disposizione per disposizione, anche con l'ausilio dei rapporti che studiosi italiani e stranie- ri avevano generosamente affidato a Vittorio Scialoja metten- do in luce le pregevoli novità della proposta legislativa (16). La Relazione al Re appariva in un momento complesso, in cui esibire il frutto della collaborazione con il nemico non era opportuno; in più l'utilizzazione del progetto come Libro delle obbligazioni del nuovo codice era avversata dai corifei dell'ordinamento corporativo, che vi ravvisavano tutti i ca- ratteri del diritto borghese dell'età liberale. Rodotà ne segna- la invece le grandi novità, introdotte occultamente dal nuovo codice, come se fossero parto della Commissione redattrice, e le occasioni perdute, COlne l'ignoranza della disposizione sull'abuso del diritto. Al momento della pubblicazione de Il problema della re- sponsabilità civile l'analisi comparatistica era invece una no- vità, perché gli autori del priIno Novecento si erano ispirati alla dogmatica tedesca più per ragioni di sudditanza cultu- rale rispetto al monumento storico della Pandettistica piut- (14) È un capitolo de Il terribile diritto, Bologna, 2013. (15) V. ora testo e commenti ne Il progetto italofrancese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione nell'epoca della ricodificazione a cura di G. Alpa e G. Chiodi, Milano, 2007. (16) In Ann. dir. comp. st. leg., 1930, voI. IV e V. Prefazione XVII tosto che non alla curiosità intellettuale della comparazione tra ordinamenti, intesa sia sotto il profilo cognitivo sia sot- to il profilo funzionale. E, rispetto agli autori coevi, Rodotà prende in considerazione i dati provenienti dal common law inglese e nordamericano per saggiarne la tenuta ai fini della soluzione del problema centrale della responsabilità civile: l'individuazione del soggetto responsabile rispetto al danno che si vuole risarcire. L'uso dei principi costituzionali è la grande novità del me- todo inaugurato da Rodotà nella materia della responsabilità civile, come già lo aveva sperimentato nella materia della pro- prietà: la Costituzione non è più considerata come il comples- so di valori e regole destinate solo a disegnare l'impalcatura dello Stato e a disciplinare i rapporti tra Stato e cittadino, quasi che il codice civile fosse ancora la "costituzione" dei rapporti tra privati COlne teorizzato da Gioele Solari all'ini- zio del Novecento. Al contrario, dopo l'ingresso delle norme costituzionali nella elaborazione dei civilisti - Ugo Natoli, tra i primi, ne aveva favorito l'impiego nel rapporto di la- voro, Pietro Rescigno nell'ambito dei rapporti familiari e associativi - anche la responsabilità civile non sfugge a que- sta autentica rivoluzione. Qui gioca un ruolo determinante il principio di solidarietà che capovolge la funzione della re- sponsabilità: non più complesso di sanzioni, non più ricerca della colpa - morale e giuridica - dell'autore dell'illecito, ma sistema di tecniche risarcitorie per soddisfare il bisogno sociale di tutela della vittima e di ripristino dei valori distrut- ti. È la solidarietà economica e sociale che accompagna la riflessione di Rodotà nel corso dei decenni, e che troverà poi adeguata elaborazione nel saggio su Solidarietà. Un 'utopia necessaria (17). L'analisi critica è la cifra e appunto l'originalità del pen- siero di Rodotà, riguardato COlne giurista: un compito che (17) Roma-Bari, 2014.
  • 9. XVIII Prefazione si ritiene obbligato per il giurista colto e responsabile, che si assume un ruolo onusto, volto a difendere i diritti e a non arretrare di fronte alle difficoltà. È il compito sociale degli istituti del diritto civile, come aveva insegnato Karl Renner, e avevano cercato di teorizzare Gianturco, Salvioli, Solari, in una stagione che non si rivelò felice per i riformatori. E che ora - nel 1964 siamo nel pieno del boom economico, e si cominciano ad intravvedere i risultati della ricostruzione (morale e materiale) del Paese dopo la fine della dittatura - si può riproporre con convinzione. Una rilettura complessi- va delle regole del diritto civile alla luce della nuova epoca si trae da Il diritto privato nella società moderna, che Rodotà pubblicherà nel 1971 con i tipi de Il Mulino, e dalla fondazio- ne di due riviste, Politica del diritto (1970) e Rivista critica del diritto privato (1984). Il discorso sul metodo andrebbe lontano, e molto al di là dello scopo circoscritto di queste pagine (18). Una notazione però si deve fare a proposito dei richiami bibliografici che scorrono nel testo. Innanzitutto una singo- larità: le note riflettono la cultura letteraria e filosofica di Stefano Rodotà. Sono note che richiamano la sua passione per la filosofia storicistica, la letteratura francese e tedesca, le connessioni tra i paradigmi della scienza giuridica e le altre scienze sociali. Il diritto è cultura, non solo tecnica; e per questo il ragionamento giuridico si pone come un dialogo co- struttivo in cui rimbalzano da un punto all'altro del terreno di gioco gli argomenti utilizzati dagli scrittori per fondare le proprie tesi, per consolidare la tradizione ma anche per sma- scherarla o per decostruirla. In questo dialogo si rivengono gli scrittori italiani dell'Ottocento e del primo Novecento, gli scrittori tedeschi della Pandettistica, gli scrittori austriaci che ne superano i dogmi, i tedeschi del Secondo Dopoguerra, (18) Ma v. Il diritto privato nella società moderna, Seminario in onore di Stefano Rodotà, a cura di G. Alpa ed E. Roppo, Napoli, 2005. Prefazione XIX come Esser, gli scrittori francesi portatori della tradizione e quelli innovatori, come Saleilles, J oss~rand e Sta~ck, ~ po~ - in modo del tutto inatteso per quell epoca - gli scrIttOri inglesi e nord-americani, non solo quelli che all'inizio degli anni Cinquanta avevano teorizzato la strict liability, sfidan- do quindi la tradizione, come Gregory, James e Prosser, ma anche i filosofi come Pound e Wolgang Friedmann, e i giuse- conomisti come Guido Calabresi. 3. La struttura. La struttura del libro è strettamente connessa al metodo utilizzato: Rodotà muove dalla dottrina tradizionale e avvia la rivisitazione dell'istituto per indagare il rapporto tra le regole di responsabilità e i mutamenti della società. Il proble- ma della responsabilità civile - Pindividuazione del soggetto che deve farsi carico del risarcimento - è quindi esaminato nel contesto degli altri problemi di volta in volta emersi in questa lunga evoluzione, che ha visto i giuristi allontanar- si sempre più dalla realtà per attingere modelli astratti di normazione, ripiegando sul terreno delle obbligazioni, senza accorgersi che era invece la realtà concreta, con i suoi molte- plici risvolti, che avrebbe dovuto attirare la loro attenzione: la tradizione - degradata a tradizionalismo - ha così im- pedito alla dottrina di dare soluzioni efficaci al proble~a .dei danni anonÌlni, ai danni che debbono accadere, alle vittInle che rimangono prive di risarcimento perché impossibilitate a dare prova della colpa, alle differenze tra causalità mate- riale e causalità giuridica, al rapporto tra causalità e dan- no. Dall'evento dannoso alla responsabilità al risarcimento è quindi il percorso logico che si deve effettuare per pervenire alla definizione della responsabilità civile. La colpa diviene allora uno dei criteri, non il solo criterio, di imputazione del- la responsabilità.
  • 10. XX Prefazione Di qui il ruolo rilevante che ha la clausola generale dell'in- giustizia nella ricostruzione del fatto dannoso, tenendo conto dell'operare del principio di solidarietà. Prendendo spunto dal §2 della Grundgesetz e dalla interpretazione data dal- la dottrina e dalla giurisprudenza tedesche Rodotà collega l'art. 2 all'art. 41 c. 2 della Costituzione e ne ricava il si- gnificato di imposizione di un dovere in capo a chi esercita attività economiche dannose, un dovere che corrobora l'a- zione di risarcimento del danno. Il danno in senso giuridico è il danno ingiusto e l'ingiustizia risiede nella violazione di una situazione soggettiva considerata rilevante dalI' ordina- mento. La situazione soggettiva non si circoscrive al diritto soggettivo assoluto, e neppure al diritto soggettivo di credito, né è riflessa dalle singole norme che la tutelano specificamen- te, perché l'area della responsabilità civile è informata al principio di atipicità dell'illecito. L'area della responsabilità civile, come dirà con espressione felice Franco Galgano, ha "mobili frontiere" (19). La Costituzione è considerata la base anche del diritto privato, non potendosi più accreditare il codice civile in que- sta funzione totalizzante. È segno dei nuovi tempi che anima- no la dottrina italiana volta a trovare nei valori costituzio- nali il filtro degli interessi giuridicamente protetti: sul punto appare inequivoca la voce Codice civile redatta da Rosario Nicolò per PEnciclopedia del diritto apparsa lo stesso anno della pubblicazione del libro di Rodotà. Nell'art. 2043 cod. civ. si intravedono dunque due diret- tive: la clausola generale dell' ingiustizia e il primo criterio di imputazione, la colpa. Seguono le disposizioni, che non sono da considerarsi eccezioni alla imputazione della respon- sabilità per colpa, con le quali si articola il sistema della re- sponsabilità: criteri di collegamento che appunto uniscono il (19) GALGANO, Le mobili frontiere del danno ingiusto, in Contratto e impresa, 1985, p. 59 ss. Prefazione XXI contatto sociale produttivo di danno con altrettanti soggetti i quali ne rispondono a causa del loro legame con i dipendenti che hanno commesso il danno, con Pattività pericolosa eser- citata, con l'uso di aninlali e delle cose in custodia, con l'uso di veicoli. L'area del danno risarcibile, la cui descrizione chiude la monografia, appare quindi assai più vasta di quella ricava- bile dalla tradizionale assimilazione del danno ingiusto alla lesione del diritto soggettivo assoluto. L'incidenza di questo libro di Stefano Rodotà sulla dottri- na e sulla giurisprudenza è stata immensa, e lo si può rilevare dalle opere dei Colleghi e degli allievi (20) che ad esso fanno costante riferimento. Di qui la gratitudine per l'iniziativa assunta dal Master in Diritto privato europeo dell'Universi- tà di Roma La Sapienza, diretto da Luca Di Donna, che ne ha consentito la ristampa anastatica, essendo ormai questa un'opera divenuta prezioso ausilio per la ricerca e per Patti- vità professionale. GUIDO ALPA (20) ALPA, Responsabilità civile e danno, Bologna, 1991; ALl'A, BESSONE, ZENO ZEN- COVIClI, Obbligazioni e contratti. VI. I fatti illeciti, in Tratt. Rescigno, Torino, 1995; ALPA, RUFFOLo, ZENO ZENCOVICH, Atto illecito e responsabilità civile, I, a cura di BESSONE, Milano, 2000, VIII ed., aggiornata da PO'l'TI; BUSNELLI, Itinerari europei nella "terra di nessuno" tra contratto efatto illecito: la responsabilità da informazioni inesatte, ora in BUSNELLl e PATTI, Danno e responsabilità civile, Torino, 1997; CASTROi'iOVO, La nuova responsabilità civile, Milano, 1997; FM1lZONI, Deifatti illeciti, in Comm. SCIALOJA-BuANCA, Bologna-Roma, 1993; ID., Fatti illeciti, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1993; ID., L'illecito, Milano, 2004; GIUDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, Milano, 1993; MASTIWPAOLO, I contratti autonomi di garanzia, Torino, 1989; MONATEHT, Lefonti delle obbligazioni - 3. La responsabilità civile, in Tratt. di diritto civile, diretto da SACCO, To- rino, 2006; SALVI, La responsabilità civile, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 1997; VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile, Torino, 2005; ID., I fatti illeciti, Padova, 1990, I; ID., Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile, Padova, 1996; ZACCARIA, Questioni di interpretazione, Padova, 1996; M. BAHCELLONA, Trattato della responsabilità civile, Tori- no, 2011; C. SCOGNAMIGLIO, Ingiustizia del danno, contatto sociale, funzioni del risarcimento (saggi sulla responsabilità di diritto civile), Torino, 2021.
  • 12. CAPITOLO PRIMO I PROBLEMI ATTU·ALI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE SOMMARIO; 1. L'ispirazione del Codice Civile del 1942. - 2. Il nuovo Codice Civile e il Progetto italo-francese di Codiee delle obbligazioni e dei contratti. - 3. La responsabilità civile ed i mutamenti della società. - 4. La scienza giuridica italiana e la questione della responsabilità civile. - 5. Disciplina tradizionale e nuove possibilità sistematiche. l. L'ispirazione del Codice Civile del 1942. - Con- cludendo la relazione al quarto libro del Codice civile, il Guardasigilli osservava che « la disciplina delle obbliga- zioni, pur tenendo conto delle nuove direttive politiche ed economiche, non si è distaccata dalle frontiere del di- ritto romano, che sono anche quelle del nostro diritto na- ziol".ale » (l). N·on è necessario soffermarsi particolarmente (1) CODICE CIVILE, Relazione al Libro delle Obbligazioni, Roma 1941, p. 219. A che cosa alludesse il Ministro (che tornò su tale argomento anche nelle ultime battute della definitiva Relazione al Re, Roma 1943, pp. 861- 862) può essere chiarito confrontando GRANDI, Tradizione e Rivoluzione nei codici mussoliniani, in Stato e Diritto, 1940, pp. 8-16, in particolare pp. 12- 13. Non si vuoI dire, con ciò, che nel Codice civile, e nel libro delle obbli- gazioni in particolare, abbiano trovato piena attuazione le dottrine del fa- scismo: è vero, invece, che « si riuscì, con poche concessioni, spesso sem· plicemente verbali, alle ideologie del momento, a mantenere il codice sul filo della tradizione)) (NICOLÒ, voce Codice Civile, in Ene. Dir., VII, Milano 1961, p. 246); e che molte delle soluzioni rivendicate come proprie dalla dottrina del fascismo rispondevano, in realtà, a « motivi diffusi nella co· scienza del tempo e discussi o attnati in tutti i paesi di corrispondente cuI· tura) (F. VASSALLI, Motivi e caratteri della codificazione civile, in Studi giuridici, III, 2, Milano 1960, p. 622, nota 2); cfr. anche MESSINEO, voce 1. S. RODOTÀ
  • 13. 2 Il problema della responso civile sulla fondatezza di tale affermazione, se non per rile- vare come in essa un antico pregiudizio l'immutabilità quasi assoluta del diritto delle obbligazioni, che, nelle sue forme astratte, rappresenterebbe l'espressione ideale della logica giuridica (2) - si congiunga al tradizionale ossequio Contratto (dir. priv.), in Enc. Dir., VII, Milano 1961, p. 801. È giusto, però, ritenere che il riferimento alla tradizione fosse realmente sentito dai codifi- catori (NICOLÒ, op. loc. citt.), poichè ( l'uso comporta che nelle rc~aziol1i al Re sui Codici... il Ministro esprima come pensiero suo il pensiero di coloro della cui opera si è valso») (F. VASSALLI, Motivi, cit., p. 618, nota l). (2) Cfr. R. SHATIER, Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d'aujourd'hui'2, I serie, Paris 1952, p. 245. Osservava SALEILLES (Etude sur [Il théarie g«llérllle (/(~ l'ol)ligfltioll d'après le premier projet lle Code Civil pour l'Empire alh>flI(lfuC, Paris 192~, p. l) ('he « dans tonte oeuvre législative la maLière dCii obligations consLÌtuc une partie essentiellement théoriquc et abstraitc, ...elle lend à se préscllter dans les législations modernes comme l'cxpres~11 n idéale de la logique juridiquc )); dal canto sun, JOSSERAND (Les trllnslormatiolls du droit des obligatiolls et des COlltrats llepuis .la pro- mulgation du code dviI lrançais, nel volume collettaneo Le droit civil fran- çais, Paris·Montréal 1936, p. 29) rilevava che « c'est une croyance assez répandue que la théorie des obligations et des contrats constituirait, dans le domaine du droit, une ilòt il1accessible à la loi de l'évolution, et qu'elle ten· drait, de par son caractère scientifique et logique, à la pérennité, comme à l'unifor~ité et à l'universitalité». Cfr. anche RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, Paris 1949, p. 4; ZAJTAY, Recensione a ESSER, Schuld· recht Karlsruhe 1960, in Rev. int. dr. comp., 1961, p. 409. Si vedauo, però, i rilievi esposti già da UNGER, Flandeln auf eigene Gelahr. Zugleich ein Beitrag zur Kritik des deutschen Entwurfs, in Jher. Jahrb., 1891, p. 3,63. Abituati a tenere distinti i problemi dei torts dagli altri ascritti alla ma- teria delle obbligazioni (MILLAR, Contrasts in contracl and tort, in Currenl Legai Problems, 1963, p. 84,), i giuristi di comman Iatu, da un canto, hanno rilevato che « no definition of tort at once logical and precise can be given») (T. A. STREET, The Foundations oj LegaI Liability, I, Northport (N.Y.) 1906, p. XXV) e, d'altra parte, son concordi nel ritenere che la materia dei torts, forse più d'ogni altra, riflette i mutamenti delle condizioni sociali ed i contrasti di valutazione su di esse (dr. in particolare PROSSER, liandbook oj tlte law 01 torts, Sto Paul (Minn.) 1941, p. 15;. WILLIAMS, The aims oj the law 01 torts, in Cu.rrent Legai Problems, 1951, p. 152; FRIEDMANN, Law in a changing .~ociety, London 1959, p. 126). A ciò va aggiunto il rilievo che la riflessione sistematica su tale materia s'inizia in età relativamente recente (WINFIELD, The law of tort (a cura di Jolowicz e Lewis), London 1963, p. 4; PLANT, Cascs oJ the law 01 torts, Indianapo1is 1953, p. 1), forse perchè « it l problemi attuali 3 per il diritto romano, dando a questo richiamo un signi- ficato che va oltre r adenlpimento di un rito d'occasione. E proprio chi si accinge ad indagare nell'ambito usualmente assegnato alla responsabilità civile (2-bis), non tarda ad av- vedersi che l'inlmotivata fedeltà a formule e schemi contrad- dittori alle esigenze di una moderna struttura giuridica trova assai frequente giustificazione nelI'asserita necessità di non abbandonare alcune linee lnaestre dello svolgimento del nostro diritto. A quale disposizione mentale corrisponda siffatto modo d'intendere la tradizione, è agevole rilevare: sì che appare legittima la reazione di chi biasima « alcune manifestazioni di attaccamento alla tradizione, non proprio giustificato, e spiegabile solo con una scarsa sensibilità alle esigenze dei tempi moderni» (3), aggiungendosi che « il progresso della scienza giuridica dipende dal coraggio con cui i giuristi intraprenderanno una elaborazione sistematica del diritto che non faccia concessioni alla tradizione solo was more difficult for jurists to stale this branch of the law scientifically than for judges to make the law itself» (WINFIELD, The loundation 01 liability in tort, in Select Legal Essays, London 1952, p. 7), per spiegare la mancanza di certi tradizionali irrigidimenti di fronte ad alcune modificazioni della realtà. Già queste ragioni son sufficienti a giustificare l'interesse del giurista continentale per l'esperienza deJla common law in materia di torts, che può grandemente contribuire a superare alcune chiusure metodologiche (l'im- portanza della considerazione del sistema anglosassone era sottolineata già da VENEZIAN, Danno e risarcimento fuori dei contratti, in Opere giuridiche, I, Roma 1919, pp. }·2). (2-bis) Sul significato da noi attribuito alla espressione responsabilità ci- vile cfr. più avanti l'intero capitolo II. Può avvertirsi fin d'ora l'uso restrit- tivo di essa, in sostanza limitato al solo ambito extracontrattuale. Che il termine responsabilità debba essere adoperato unicamente in relazione ai c.d. fatti illeciti è stato variamente sostenuto: alcuni espliciti cenni in tal senso sono già in SAINCTELETIE, De la responsabilité et de la garantie (ac- cidents de transport et de travail), Paris·Bruxelles 1884; e cfr. H. MAZEAUD, Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle, in Rev. trim. dr. civ., 1929, p. 553. (3) NICOLÒ, Codice Civile, cit., p. 247.
  • 14. 4 Il problema della responso civile perchè è tradizione)) (4). Si dirà che, più importante di ogni polemica, è il chiarimento di ciò che la tradizione deve significare per il·giurista, non essendo pensabile che l'opera sua possa svolgersi fuori da qualsiasi riferimento alle espe- rienze del passato. Nel dibattito sul tradizionalisl1lo (5) accade spesso di veder confusi due diversi problemi: l'atteggiamento che il giurista positivo deve assumere verso il diritto romano, da un canto, e il modo in cui lo stesso giurista deve considerare i fatti sociali, dall'altro. Che il riferimento alle esperienze giuridiche del passato sia sostanzialmente limitato al diritto romano, non è certamente una arbitraria riduzione, almeno in un ambiente giuridico come il nostro, ove quell'esperien. za ha rappresentato un'idea-forza tale che gli svolgim,enti da essa originati non furono soltanto « le conseguenze felici del mito)) (6). È ben vero, però, che di tale esperienza andavano riconosciuti il significato profondo ,ed i limiti, senza la pretesa di dilatarla oltre i confini della storia, asse- (4) BOBBIO, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, pp. 363·364. (5) Cfr., tra gli altri, JElVIOLO, La tradizione e il suo mito, in Rendiconti Ace. d'Italia. Classe sco moro stor., serie' VII, II (1941), pp. 181-190; ID., La coscienza giuridica, in Annali Sem. Giur. Catania, I (1946-47), pp. 1.26; G. GROSSO, Il valore della tradizione, in Riv. dir. comm., 1945, I, pp. 32.38; ID., Labeone e Capitone. Tradizionalismo e conformismo nei giuristi, in Quaderni di Roma, 1947, pp. 33!)·339; ID., Il tradizionalismo dei giuristi, in Annali Sem. Giu.r. Catania, VI-VII (1951-53), pp. 1-8; In., Riflessioni ."parse su scienza del diritto, storia, sociologia, ne Il dir. econ., 1962, pp. 23·24; BARBERO, Ragioni di uua ( parte generale» nel nuOvo codice ci. vile, in Jus, 1941, p. 67; PUGLIATTI, Fiducia e rappresentanza indiretta, in Diritto civile. Metodo Teoria Pratica. Saggi, Milano 1951, pp. 223-224; ID., La giurisprudenza come scienza pratica, in Riv. it. sco giur., 1950, pp. 73.75; CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto, in Opere, II, Milano 1959, pp. 593·607. E si vedano le precise osservazioni di GENY, Méthode d'intero prétation et sources en droit privé positif2, II, Paris 1954, pp. 1.73. (6) CHABOD, St.oria della politica estera italiana dal 1870 al 1896, I (Le premesse), Bari 1951, p. 207. l problemi attuali 5 gnandole il ruolo di nlodello unico ed immutabile: un ruolo, a guardare attentamente, che neppure i romanisti ormai ritengono proprio, dal lnomento che i più avvertiti tra loro non indulgono più a suggestioni dommatiche, sforzandosi, invece, di storicizzare al massimo la ricerca (7). Proprio questo orientamento dei romanisti poteva servir da moni- to agli studiosi del diritto civile, inducendoli per tempo a ritornare con nuova lena sugli schemi della loro disci- plina: non si sarebbe avvertito, allora., il bisogno di denun- ciare iI pericolo insito in una riduzione del diritto romano a « una specie di diritto naturale eternamente vigente )) (8), nè si sarebbe dovuto dare valore polemico alla constatazione della fine della « fase rontanistica della dottrina del diritto civile)) (9). E, quando s'usa discutere con tono scandaliz- zato di queste affernlazioni, non ci si accorge che una cosa è la sostituzione degli schemi romanistici con altri più ade- renti alla realtà dei telnpi, altro sarebhe rinnegare l'im- portanza culturale del diritto romano. La tradizione s'iden- . (7) Un'eccellenle chiarimento sulla questione è quello, recentissimo, di R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano2 , Torino 1961, di cui ci limitiamo a segnalare le pp. 586·611. Quale sia la consape· volezza di cui dar prova in indagini come questa, mostrano proprio romanisti come BONFANTE, La posizione del problema, i limiti della responsabilità e la valutazione della colpa nei rapporti di vicinanza, in Riv. dir. comm., 1916, II, p. 20: ( Quesnay e Adamo Smith sono stati i veri, i grandi propulsori della resurrezione sostanziale del diritto romano nella vita economica e sociale del secolo XIX ). D'altro canto, per quel che si riferisce al tema che ci oc· cupa, PLANIOL, nel suo lungo Étude sur la responsabilité, in Rev. critique lég. jur., 1905, pp. 277·292; 1906, pp. 80·99; 19.09, pp. 282.301, dava prova di pari franchezza contrastando la teoria del rischio con l'espresso richiamo alle leggi economiche della concorrenza. (8) BOBBIO, Scienza del diritto, cit., p. 363. (9) NICOLÒ, Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile, in Riv. dir. comm., 1956, I, p. 180. Su tale questione - oltre a R. ORESTANO, Introduzione, cit., pp. 587-588 - cfr. CALASSO, Colloqui con i giuristi, in Scritti giuridici in onore di Mario Cavalieri, Padova 1960, pp. 139-140.
  • 15. 6 Il problema della responso civile tifica Co.sÌ co.n l',esperienza culturale di un ambiente, co.no.· sciutasto.ricamente: no.n già co.mo.do. schermo., al riparo. del quale far pro.sperare il co.nfo.rmismo. e la pigrizia, ma co.· scienza della dimensio.ne vera dei fatti, fo.ndata sul « giu- dizio. sto.rico., che libera lo. spirito. .lalla stretta del pas- sato. » (lO). Queste brevi riflessio.ni no.n so.no. certo. ispirate da un astratto. amo.re di chiarezza: chi voglia studiare i pro.blèmi della respo.nsabilità civile, Co.sÌ co.me co.ncretamente si po.n.. go.no. nel no.stro. o.rdinamento., no.n può no.n essere so.rretto. da una viva co.nsapevo.lezza sto.rica, la80.1a che può permet.. tergli la piena co.mprensio.nedi dispo.sizioni e concetti che gli irrigidimenti tradizio.nali sembrano. negare ad o.gni nuo... va sistemazio.ne. In ciò, evidentem,ente, si rispecchia pure una precisa scelta rispetto. ai po.ssibili mo.di in cui un giu.. rista deve prendere in co.nsiderazio.ne i fatti so.ciali.È no.to., o.rmai, che in so.stanza si contrappo.ngo.no. ,due diverse vedu- te (Il): per una, l'o.pera del giurista do.vrebbe limitarsi ad un intervento. là do.ve si so.n ,già co.mpiutamente delineati i tenuini di una situazio.ne, calando. alla sera co.me la sto.ria hegeliana; l'altra, invece, co.nsidera l'attività giuridica co.- me una co.mpo.nente essenziale per il determinarsi di situa- zio.ni nuo.ve, assegnando. ad essa un ruo.lo. che no.n è più di mera registrazio.ne, ma eminentemente attivo.. Sarebbe, però, impro.prio. considerare queste diverse po.sizio.ni co.lne termini di una co.ntrappo.sizio.ne, insanabile per una so.rta di inco.m.patibilità lo.gica esistente tra esse: lnentre no.n è difficile co.gliere nel co.rso. della sto.ria il lento. so.stituirsi dell'una all'altra, mo.dificando.si le esigenze sociali e i pre· (lO) CROCE, La storia come pensiero e come azione, Bari 1939, .p. 35. (Il) Cfr. da ultimo FRIEDl:IANN, Law in a changing society, cit., pp. 3-23. l problemi attuali 7 suppo.sti ideali (12). Il feno.meno. si è andato. grandemente accentuando. nel co.rso. degli ultimi .decenni, dal lno.mento. che al mutare di funzio.ne delle carte costituzio.nali e dei co.dici (13) (e, in genere, della legge lnedesima (14») no.n po.teva no.n ,co.rrispo.ndere un mutamento. dell~ o.perare del giurista, chiamato. ad interpretare la nuova dinamica dei dati istituzio.nali. In altri termini, la figura del giurista. terzo. di fro.nte ai dati della realtà sto.rÌca no.n si co.ntrappone più ad un ideale di giurista che vuo.le agire su questa realtà per ·mo.dificarla, ma sta per essere definitivamente So.stituita da quest'ultimo.. È indifferente per il giurista il fatto. che ad una inter- pr,etazio.ne della tradizio.ne co.me razio.nalizzazio.ne delle grandi esperienze passate se ne sia so.stituita una che intende la tradizione co.me dato. culturale, da co.no.scere sto.rica- mente? è senza co.nseguenze pratiche che tutto. ciò si traduca in una maggio.re libertà nei co.nfro.nti delle fo.rmule. e delle elabo.razio.ni del passato., grazie anche al mutato ruo.lo. che i testi legislativi vanno. assumendo. nella esperienza giuri- dica mo.derna? No.n è certo. lo. sto.rico ad essere to.ccato. da questi interro.gativi: è piutto.sto. l'interprete di un diritto. (12) Nel citato scritto del FRIEDMANN (op. cit., pp. 3-4) il fenomeno trova significativa illustrazione. (13) In generale cfr., LEISNER, Grundrechte und Privatrecht, Miinchen- Berlin 1960, pp. 3-195 (un'opera che si inserisce in un dibattito assai vivo in questi anni in Germania, attraverso il quale si tende ad un preciso chiari- mento dei rapporti tra legge costituzionale e leggi di diritto privato). II significato originario della codificazione è felicemente indicato da SOLARI, Individualismo e diritto privato, rist., Torino 1959, p. 57: « la codificazione risponde nel campo del diritto privato a quello che furono le dichiara- zioni dei diritti e le Costituzioni nel campo del diritto pubblico ». Sul tramonto dell'aspetto costituzionale del diritto privato è tornato, da ul- timo, GIORGIANNI, Il diritto privato ed i suoi attuali confini, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, in particolare alle pp. 399-401. (14) Cfr. RODOT.t Note critiche in tema di proprietà, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, p. 1336.
  • 16. 8 Il problema della responso civile vigente, obbligato a verificare la validità delle proprie co- struzioni e dei propri strumenti di lavoro. 2. Il nuo.vo. Codice civile e il Progetto. italo.-francese di Co.dice delle o.bbligazio.ni e dei co.ntratti. - La disciplina dei fatti illeciti, dettata dal Codice civile del 1942, ripro- duce nelle linee fondamentali quanto era stato previsto dal Progetto italo-francese di Codice delle obbligazioni e dei contratti nel 1927. Non può avere gran rilevanza il muta- mento di sistemazione (per cui il titolo Dei fatti illeciti conclude ora il libro delle obbligazioni, mentre nel Pro- getto si trovava compreso in un capo introduttivo), sia per- chè il nuovo codice si è limitato a preferire un andamento analitico (14-bis) dopo aver provveduto alla indicazione del- le fonti; sia perchè son note le affannose vicende da cui ebbe origine il libro delle obbligazioni (15), al quale ri- lnasero estranei cc un ripensamento e una pacata revisione », operandosi piuttosto cc una serie di materiali trasferimen- ti)) (16). L'art. 2043 corris.ponde all'art. 74, co. l del Progetto (salvo la menzione deII'ingiustizia del danno, nlancante in quest'ultimo); l'art. 2044 corrisponde all'art. 77, co. l; l'art. 2045 contiene una interpretazione restrittiva dei prin- cipi posti dalI'art. 77, co. 2 ; l'art. 2046 chiarisce i termini dell'art. 75; l'art. 2047 corrisponde all'art. 76 (salvo l'ag- giunta relativa alla prova dell'impossibilità di impedire il fatto); l'art. 2048 corrisponde in sostanza all'art. 79; l'arti- (l4·bis) La Relazione, cit., p. 24, attrihuisce anche la sistematica pre· scelta alla volontà di restar fedeli alla tradizione; aggiunge, però, che si è voluto evitare il distacco della « disciplina generale dei contratti da quella particolare a ciascun tipo nominato »). (15) Vedi F. VASSALLI, Motivi, cit., pp. 616·621, in nota; NICOLÒ, Co- dice Civile, cit., p. 247. (6) F. VASSALLI, Motivi, cit., p. 617, nota 2. l problemi attuali 9 colo 2049 corrisponde all'art. 80; l'art. 2050 è nuovo; lo art. 2051 rende più rigorosa la previsione dell'art. 82, co.l; l'art. 2052 è nel medesimo rapporto con l'art. 81; l'arti- colo 2053 corrisponde all'art. 83; l'art. 2054 è nuovo; l'ar- ticolo 2055 corrisponde all'art. 84, salvo che per alcune modalità del regresso previste nel secondo comma e per la presunzione di egua~lianza della colpa; gli articoli 2056- 2()59 sono nuovi. Le innovazioni del Codic,e rispetto al Pro- getto, ,dunque, riguardano la previsione del requisito del- l'ingiustizia, la responsabilità per l'esercizio delle attività pericolose e per la circolazione dei veicoli, la disciplina del risarcimento, in particolare per quel che si rife·risce ai danni morali. A ben guardare, però, neppure in tutti questi casi si può parlar,e di ver,e novità. Infatti, l'art. 2054 riproduce senza mutamenti sostanziali il principio contenuto nell'ar- ticolo 120 del testo unico delle disposizioni per la tutela delle strade e per la circolazione dell'8 dicembre 1933, n. 1740 (17): in particolare, la disciplina del secondo comma, r,elativa allo scontro tra veicoli, (( si è ispirata alla prevalente giurisprudenza della Corte suprema ,di Cassazione» (18), secondo la generale tendenza seguita dai legislatori a tra- sfornlare (C in articoli del codice le più accreditate massim,e giurisprudenziali)) (19). L'art. 2059, dal canto suo, rap- presenta sÌ una innovazione rispetto alla codificazione civi- le del 1865, ma è certamente un regresso rispetto al Pro- getto in questione, che prevedeva in via di principio il pie- no risarcimento dei danni non patrimoniali. Quanto alla ingiustizia di cui all'art. 2043, va detto che nè il Progetto del 1927, nè alcuno dei successivi, ne facevano parola (20); (17) Relazione, cit., p. 214. (18) Relazione, cit., p. 215. (19) NICOLÒ, Riflessioni, cit., p. 178; Codice Civile, cit., p. 246. (20) Cfr., ad esempio,. BRASIHLO, Dei fatti illeciti, in Commentario
  • 17. lO Il problema della responso civile e che nessun chiarimento in proposito è offerto dalla ,stessa Relazione, o dai vari pareri e discussioni. Vero è che un necessario contrasto con l'ordinamento giuridico era richie- sto dalla gran parte degli scrittori anche vigendo il Codice civile del 1865 (21): ciò può far pensare che il legislatore non abbia voluto inserire che un chiarimento terminolo- gico, av,endo presenti le analoge specificazioni contenute nel par. 823 del BGB e nell'art. 41 del Codice svizzero delle obbligazioni. Interalnente nuova, invece, deve considerarsi la disposizione contenuta nell'art. 2050 (anche se presen- tata come generalizzazione del principio codificato nello art. 2054 (22», al pari delle norme sulla valutazione del danno e sul suo risarcimento in forma specifica (che pure non vanno oltr,e la risoluzione di alcuni precedenti contrasti di opinione). Le altre innovazioni non meritano, almeno per il momento, alcun commento particolare: rileviamo sol- tanto la sostituzione del termine risarcimento con indennità negli articoli 2045 e 2047, co. 2. del Codice Civile, a cura di D'Amelio c Finzi (Libro delle Obbligazioni), Firenze 1949, p. 220. (21) Cfr. BRUNETTI, Il delitto civile, Firenze 1906, p. 17; GIORGI, Teoria delle obbligazionF,Torino 1930, p. 276; COGLIOLO, Scritti varii di diritto privato, II, Torino 1913, pp. 128-129; INVREA, I rimedi contro il torto, in Riv. dir. comm., 1929, I, p. 640; DEJANA, La tutela del locatario per le molestie di fatto, in Annali Triestini, XVI (1945), p. 246, nota 43; DE CUPIS, Il danno, rist., Milano 1954, pp. 41-42; ID., Fatti illeciti, in Com- mentario del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna- Roma 1957, p. 287; CASETTA, L'illecito degli enti pubblici, Torino 1953, p. 21. L'innovazione apparve rilevante a PACCHIONI, Il danno ingiusto se- condo il vecchio e il nuovo codice, in Scritti in onore di Contardo Ferrini, II, Milano 1947, pp. 174-176~ che il legislatore del 1942 fosse (C partito dalla convinzione di attuare una innovazione puramente formale del testo di legge ), riconosce SCHLESINGER, La c( ingiustizia)) del danno nell'illecito civile, in Jus, 1960, p. 347; e vedi SACCO, L'ingiustizia di. cui all'art. 2043, in Foro Padano, 1960, I, cc. 1435-1437; GRECO, Se un'associazione calcistica ha diritto a risarcimento del danno aquiliano, in Rit~. di,r. comm., 1951. I, pp. 425-426. (22) Relazione, cit., p. 214. I problemi attuali Il Più significativo, forse, è l'elenco deUe disposizioni del Progetto omesse nella redazione finale del Codice. A parte la norma sul concorso del fatto del danneggiato (art. 78 del Pi'ogetto) -la cui fattispecie è ora regolata dall'art. 1227, grazie aH'espresso richiamo che ne fa l'art. 2056 -, è par- ticolarmente importante l'omissione ,del divieto d'abuso del diritto (art. 74, co. 2) e dell'ampio riconoscimento della risarcibilità d'el danno non patrimoniale (art. 85): per il primo caso, una espressa sanzione non è stata ritenuta necessaria in sede di disposizioni generali sulla responsa- bilità (23); per l'altro, ]a resistenza ad una estensione è stata considerata c( limpida espressione deUa nostra coscien- za giuridica) (24). (23) Cfr. Relazione, cit., pp. 216-217. La dichiarazione del Guardasi- gilli era in contrasto con il generale interesse della dottrina (ricordiamo soltanto BRUGI, L'abuso del diritto nel progetto di codice delle obbliga- zioni e dei contratti, in Studi in onore di Alfredo Ascoli, Messina s.d. (ma 1931), pp. 79-80; FLuMENE, L'uso illecito del diritto, ivi, pp. 449-451; PERETERSKIJ, Il Progetto italo-francese dì un Codice delle obbligazioni e de.i contTatti e il codice civile sovietico, in Annuario di diritto comparato e di studi legislati'vi, IV-V (930), parte I, p. 151; WINFIELD, Degli atti illeciti nel Progetto italo·francese di un Codice delle Obbligazioni, ivì, p. 261; R_ SAVATIER, La responsabilità da delitto nel diritto francese e nel Progetto italo-francese di un Codice delle Obbligazioni, ivi, pp. 277-279); in dot- trina, anzi, si sottolineava la necessità di una esplicita disposizione, preferì- hile all( esistenza discutibile di un generale divieto implicito» (cosÌ SAN- TORO-PASSARELLI, Il ,diritto civile nell'ora presente e le idee di Vittorio Polacco, in Riv_ il. sco giur., 1933, p. 73; ora anche in Saggi di diritto civile, I, Napoli 1961, p. 68. Il pensiero attuale del Santoro-Passarelli sul problema dell'abuso del diritto è chiaramente espresso nelle Dottrine ge- nerali del diritto civile7, Napoli 1962, pp. 76-77). E etr. V. GWRGIANNI, L'abuso del diritto nella teoria della norma giuridica, Milano 1963, pp. 3·19. (24) Relazione, cit., p_ 219; e cfr. CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI AGRIJ- COLTOR!I, Studi giuridici, II, Roma 1939-40, p. 20. Val la pena di sottolineare la disinvoltura con la quale il Guardasigilli escludeva dalla retta tradizlOne del nostro pensiero giuridico scrittori come CESAREO CONSOLO (Trattato sul risarcimento del danno2 , Torino 1914, pp. 222-292), MINOZZI (Studio sul danno non patrimoniale (danno morale)3, Milano 1917), BRUGI (Risarcimento del damw morale, in Riv. dir. comm., 1921, II, pp. 448-454; Danno monile,
  • 18. 12 Il problema della responso civile A questo punto, può destar meraviglia il fatto che si sia confrontata l'attuale disciplina dei fatti illeciti non già con le corrispondenti disposizioni del Codice civile del 1865, ma con quelle di un testo il cui interesse storico non può comunque far dimenticare che mai esso superò lo stato di progetto (24-bis). In realtà, l'altro tipo di confronto (che, ivi, 1928, II, pp. 621·624), CARNELUTII (Il danno e il reato, rist., Padova 1930, pp. 39.43), CAUMANDREI (Il risarcimento di danni non patrimoniali nella nuova legislazione penale, in Riv. it. dir. pen.. 1931. pp. 17l-182), L. CO· YIELLO (L'articolo 185 del codice penale e la risarcibilità dei danni morali in materia civile, in Riv. dir. civ., 1932, p. 3l3.324), MONTEL (Sulla risar- cibilità dei danni morali, in Foro lf., 1932, I, cc. 1622·1628; ora anche in p, oblemi della responsabilità e del danno, Torino 1952, pp. 79·85), ASCOLI (Sulla risarcibilità dei danni morali, in Riv. dir. priv., 1935, I, pp. 18·30). E si tace, ovvimente, degli scritti minori e della letteratura posteriore al- l'entrata in vigore del nuovo codice. In verità, la più lontana tradizioni! italiana è nel senso della risarcibilità del danno morale; tradizione inter- rotta da una assai criticata sentenza della Cassazione romana (Cass. Roma. 27 aprile 1912, in Giur. lt., 1912, I, l, 837-847), che accettava in specie l~ premesse di GABBA (Questioni di diritto civile2 , II, Torino 1911, pp. 210- 246; Nuove questioni di diritto civile2 , I, Torino 1912, pp. 240-248) e di CHIRONI (La colpa nel diritto civile odierno. Colpa extra-contrattuale II, TorIno 1906, pp. 320-332); sui limiti di questa posizione di Chironi, cfr. il} particolare L. COVIELLO, Uarticolo 185, cit., pp. 312-313, nota 3. E, sul mutamento giurisprudenziale, ROTONDI, Istituzioni di diritto privat06 , Pavia 1952, pp. 387-388. Potrebbe dirsi, invece, che una simile formulazione è piuttosto inso- lita per un giurista di common law (cfr. LEE, Il progetto italo-francese di un Codice delle Obbligazioni {{iudicato dal punto di vista del Diritto In- glese, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, IV-V (193U), parte I, p. 134; WINFIELD, Degli atti illeciti, cit., pp. 268-269; WALTON, La responsabilité délictuelle dans le droit civil moderne (plus particulière- ment dans le droit français) comparée avec la théorie anglaise du délit dvii (torts), nel volume collettaneo lntroduction à l'étude du droit comparé (Recueil en l'honneur d'Edouard Lambert), II, Paris 1938, pp. 56-57); su tale questione cfr. ASCARELLI, Studi di diritto comparato e in tema di inter- pretazione, Milano 1952, p. 30. (24-bis) Ad ogni modo cfr. D'AMELIO, Influenza dei progetti di codici sulla giurisprudenza, in Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante, Roma 1931, I, pp. 317-327; M.S. GIANNINI, Natura e t'alore inter- pretativo dei progetti di riforma di legge, in Foro it., 1940, I, cc. 1265-1271. l problemi attuali 13 poi, è quello corrente nei commentari e nelle monografie) riuscirebbe assai poco utile nel discorso che andiamo svol- gendo, dal momento che ci troveremmo a dover confrontare una disciplina superata nella tecnica e nelle motivazioni con una codificazione non particolarmente attenta ai problemi della responsabilità civile, come sta a dimostrare lo stesso di· sinteresse per tale materia riscontrabile nel corso dei lavori preparatori (25); disinteresse che non può spiegarsi sol- tanto con la ricordata frettolosa elaborazione del quarto libro, ma che esige ancora un riferim·ento alla tradizionale opinione delI'immutabilità di questa materia, impavidamen- te conservata pur ·da taluni non ignoranti dei mutamenti del- la realtà sociale. I contrasti e le polenliche sul Progetto del 1927, invece, costituiscono un riferimento molto più sti- molante per cbi voglia giudicare lo spirito con cui giuristi a noi più vicini per educazione e cultura accoglievano propo- ste in huona parte analoghe alla disciplina attualmente in VIgore. « Il progetto, che delle m,eritorie fatiche della commis- sione mista rappresentò il risultato, giudicato oggi, a di- stanza di più di trent'anni, non fu davvero degno delle in- tenzionie deI.le speranz·e dei suoi compilatori. .. In v·erità... non era che un rifacimento aggiornato del codice Napoleone con qualche timida innovazione che si pensava avrehhe soddisfatto qualcuna delle esigenze di solidarietà e ,delle istanze sociali che avrebbero dovuto costituire lagiustifi- cazionedi una riforma» (~6). Questo giudizio conferma la (25) Cfr. MINERVINI, Orientamenti verso la responsabilità senza colpa nella più recente dottrina straniera, in Atti del primo Convegno nazionale di studi giuridico-comparativi, Roma 1953, pp. 373-376. E si vedano, per una esemplificazione, gli Atti della Commissione delle assemblee legislative chia. mata a dare il proprio parere sul progetto del codice civile. Libro delle obbligazioni, Roma 1940, pp. 32-35, 168-171. (26) NICOLÒ, Codice Civile, cit., p. 244.
  • 19. Il problema della responso civile esattezza delle critiche avanzate da tanta parte della dottri- na all'apparire del Progetto, critiche alle quali non era sfuggito che - a parte ogni rilievo di carattere tecnico - il tipo di sistemazione proposto non era tale da giustificare una vera e propria codificazione, tanto limitati erano i casi in cui si poteva parlare di vere e proprie novità (27). La stessa difesa che i sostenitori del Progetto ne andavano fa- cendo, confennava il divario grandissimo tra le ambizioni d'origine (che la scelta del termine codice documentava sufficientemente) ed i risultati raggiunti: basta ricordare che, in una silloge di scritti chiaranlente d'occasione, una delle più ampie analisi della sezione dedicata ai fatti ille- citi concludeva che cc il progetto ha preso dai testi attuali ciò che se ne poteva conservare», cc ha... consolidato... il terreno acquisito dalla giurisprudenza nelI'incertezza dei testi precedenti )), cc infine, ha portato più ordine e metodo, esattezza e precisione alla redazione attuale dei testi relativi alla responsabilità da delitto)) (28); una prospettiva dichia- ratamente conservatrice, dunque. Questo, d'altra parte, sembrava l'unico metodo da seguire, rivedendo una parte della codificazione civile cc che è meno soggetta alle influen- ze del tempo e dei mutalnel1ti politici e sociali») (29). V'erano, quindi, ragioni sufficienti perchè, compien- dosi una generale riforma dei codici, si seguissero indirizzi molto diversi: ed il Guardasigilli, aprendosi la fase finale dei lavori {Iella nuova codificazione, era indotto a ritirare il prog·etto del libro delle obbligazioni predis,posto nel 1936 (27) F. VASSALLI, Insegnamento e riforme del diritto civile, in Studi giuridici, cit., III, p. 471. Dichiarava di non condividere l'opinione che quel progetto rappresentasse quanto di meglio si potesse fare, SANTORO-PAS· SARELLI, Il diritto civile nell'ora presente, cit., p. 73. (28) R. SAVATIER, La responsabilità da delitto, cit., p. 295. (29) DE RUGGIERO, Il progetto del codice delle obbligazioni e dei con· tratti dinanzi alla critica, in Studi in OlIore di Alfredo Ascoli, cit., p. 776. l problemi attuali 15 dalla Commissione Reale, che era la semplice riproduzione del Progetto del 1927 (30). Le motivazioni che il Guarda- sigilli addusse, non meritano discussione: pi:ù d'ogni facile polemica, però, vale il rilievo che, almeno per la materia dei fatti illeciti, la sostanza del Progetto ripudiato passò - come già si è avuto occasione di vedere - intatta nel Codice civile. Queste che abbiamo molto sommariamente ricordato non sono vicende o opinioni che appartengano ad una sorta di storia esterna (31) ,della codificazione, indifferenti per il giurista che voglia dar conto dei lineamenti che il sistema della responsabilità civile ha poi definitivamente assunto. Soltanto attraverso un tentativo di chiarimento ,di queste più remote ragioni è poss'ibile intendere la realtà del sistelua e giudicare l'effettiva validità delle rjcostruzioni di esso, an- che quando si dimostrano muLaLi i presupposti: chè l'inter- prete non può appagarsi della constatazione di limiti o vizi d'origine, e ritener semplificato o definitivam,ente esaurito il proprio compito in presenza di determinazioni che rive- lano con chiarezza la loro natura occasionale. Ciò è parti- colarnlente difficile in una rnateria, qual'è quella delle ob- bligazioni, che meno ha risentito di decisi mutamenti d'in- dirizzo o di rotture determinat'e da contingenze particola- ri (32); e nella quale, dunque, ogni atteggiamento ha radici (30) Si veda l'esplicita ammISSIone del D'Amelio (che, d'altra parte, non faceva che confermare quel che risaltava ad una semplice lettura del .testo del progetto), contenuta nella Relazione della Commissione Reale per la Riforma dei Codici. Sottocommissione per il Codice Civile. Quarto Libro. Obbligazioni e contratti, Roma 1940, p. 111. (31) Sulla questione cfr. i chiarimenti (e la indicazioni bibliografiche) di RAGGI, Storia esterna e storia interna del diritto nella letteratura romll' nistica, in Bull. 1st. Dir. Rom., 1959, pp. 199·222. (32) Basterà ricordare che il PUGLIESE, stendendo la relazione sul libro quarto per il Comitato incaricato dello studio delle riforme della Iegisla.
  • 20. 16 Il problema della respons. civile lontane ,e motivazioni non selnpre decifrabili. Ricostruire qualcuno dei tramiti che più direttmnente posson ,dare ra;. gione del presente stato delle cose, diviene~ allora, il pro~ blema più immediato. 3. La responsabilità civile ed i n~utamenti della so- cietà. - Si può dire che quasi non v'è opera sulla responsa- bilità civile - quale che sia il suo impegno e la sua ampiezza - che non paghi un tributo ai tempi nuovi, sotto forma di rassegna delle nuove occasioni di danneggiamento che ca- ratterizzano la nostra era. E spesso si tratta di rassegne brillanti e persuasive, anche se nelle più recenti può colpi- re il fatto che l'ispirazione che le muove non sia in nulla diversa da quella di certi generosi scrittori di fine Ottocento o dell'inizio di questo secolo, ai quali soltanto mancava la possibilità di completare le loro esposizioni con le sugge~ stive o terrificanti ipotesi che stanno al posto d'onore nelle indagini dei giorni nostri. Della utilità di siffatte indagini, ad ogni modo~ non abbiamo ragionedri dubitare, anche se ad esse accade (fenomeno non infrequente nel mondo della scienza giuridica) di rimanere meri omaggi rituali ad una abitudine generalizzata, senza che le modalità della ricerca siano in qualche misura influenzate; piuttosto, induce a riflettere il fatto che esse si limitano a registrare ipotesi prima impensabili o sconosciute, senza sforzarsi di penetrar~ ne l'ordine e le ragioni. Ciò è tanto più grave in quanto ap~ pare evidente che lo sviluppo della tecnica obbedisce ormai ad un ritmo sempre più accelerato, per strumenti e processi zione civile, osservava che « la struttura e il contenuto del libro delle ob- bligazioni non presentano elementi politici notevoli» (Riforma del codice civile, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, XXIV (1950), p. 176). l problemi attuali 17 di cui assai difficilmente si possono prevedere l'utilizzazione precisa ed il complesso degli effetti: sì che lo studioso della responsabilità civile sarà costretto ad una rincorsa s,empre più affannosa, nel tentativo di classificare gli accadimenti dannosi che queste novità possono generare; e l'opera sua, lungi dal poter indirizzare i nuovi svolgimenti, sa~ rà perfino impari al più mo.desto compito di intervenire là dove son già mature le condizioni del regolamento giuri. dico. È chiaro, infatti, che l'inventario dei nuovi casi di danneggiamento è Pliivo di significato per il giurista, rima~ nendo al più una generica prova di buona informazione, se ad esso non si accompagna un più anlpio chiarimento, che permetta di definire i nuovi criteri dell'ordinamento. della responsahilità civile, apprestando così un tipo di sistema- zione che superi le angustie dell'occasione e ,della eccezio.. nalità. Alla constatazione dei sempre maggiori pericoli di dan- neggialnento che l'età tecnica porta con sè, si accompagna abitualmente il rilievo. dell'accresciuto bisogno di protezione del singolo che da ciò si determina. Entrambi i rilievi abbi. sognano di qualche chiarimento. In primo luogo, la consta~ tazione del crescente numero dei casi di danneg~amento (agevolmente confortata dall'indagine statistica (33») co- (33) Un elenco di tutti i dati che possono confortare queste conside- razioni non è qui possibile (nè, forse, sarebbe opportuno): può, comunque, rappresentare una indicazione abbastanza significativa quella che si può trarre dal Repertorio della Giurisprudenza italiana, che nella sua prima annata (1899) dedicava alla Colpa civile quattordici colonne, mentre nel 1958 la Responsabilità civile ne occupava ben novantadue. Indicazione, a ben guardare, assai generica, chè nulla dice sul tipo di ipotesi conside- rate nell'una e nell'altra epoca: rimane, quindi, inespresso l'eventuale mu- tamento qualitativo. Ma, per ciò, riteniamo sufficienti i rilievi svolti nel testo. Piuttosto, è opportuno sottolineare che queste rilevazioni statistiche trovano sempre maggior posto nelle indagini nord-americane, che sulla base 2. S. RODOTÀ
  • 21. 18 il problema della responso civile stituisce un dato certamente rilevante dal punto di vista sociologico, ma che può riInanere in sostanza indifferente per il giurista (ponendo, al più, problemi di politica legi- slativa). La lnaggior frequenza dei ,danneggiamenti, infatti, o non muta in nulla lo schelna attraverso il quale si produce l'evento dannoso, ed allora la moltiplicazione degli eventi è giuridicalnente irrilevante, risolvendosi l'intera questione con una più frequente applicazione di una immutata pre- visione legislativa; o ciòcornporta anche una modificazione qualitativa (34), che non può rimanere senza effetto sulle modalità d'applicazione della disciplina e per le sistema- zioni che si propongono per l'intero corpo di essa. Il sistem.a tradizionale della responsabilità civile non ha mai preteso di assicurare un risarcimento in tutte le ipotesi in cui si verifica un danno: a fo.ndalnento. di esso., anzi, o.perava il presupPo.sto. della risarcibilità dei soli danni pro.- vo.cati dal co.mpo.rtamento. vo.Io.ntario di un so.ggetto. (le pre- VISIo.ni diversamente fo.ndate erano. intese co.me mera ecce- zio.ne). I nuo.vi casi di danneggiamento., dal canto. Io.ro., si rivelavano. mo.lto. spesso. irriducibili a questo. schenla, sÌ che rispetto ad essi si presentavano. co.me Po.ssibili gli atteg- giamenti seguenti: D mantenere fermo. l'antico. prinoipio., di esse delimitano l'ambito della ricerca e giudicano della congruità delle soluzioni adottate. Cfr. HARPER-JAMES jr., The I.aw 01 Torls, II, Boston. Toronto 1956, pp. 729-730; e, da ultimo, per quanto si riferisce alla pre- vedibilità del danno nell'ambito imprenditoriale; MORRIS jr., Enterprise liability and the actuarial processo The insignificance 01 foresight, in Yule L.]., 1961, in particolare pp. 560-583; e le considerazioni, soprattutto rela- tive agli incidenti automobilistici (che costituiscono ormai il 60 % delle controversie conosciute dalle Corti canadesi), WRIGHT, The adequacy of the law 01 torts, in Cambridge L.l., 1960, p. 53. In generale, cfr. H. e L. MAzEAun-A. TUNC, l'raité théorique et pratique de .la responsabilité civile5 , I. Paris 1957, pp. 13-14 e nota 4. (34) Sulla questione cfr. i rilievi, come sempre suggestivi, di JOSSERAND, Evolutions et actualités, Paris 1936. p. 30. l problemi attuali 19 escludendo. o.gni risarciInento. (o.sservando., magari, che no.n sarà Inai po.ssibile eliminare uno. scarto. tra danno eco.no.mico. e danno. giuridico. .<35»; D tentare l'applicazio.ne dello. stesso. principio., attraverso. finzio.ni o.d adattamenti di altro genere; Q cercare di far rientrare l,e nuo.ve ipo.tesi in una delle pre- visio.ni già considerate eccezio.nali; D tentare la co.struzio.ne di un diverso. schema, fo.rmalmente rispetto.So. delle caratte- ristiche pro.prie alle nuo.ve situazio.nie capace, quindi, di disciplinarle in maniera più co.mpiuta. Essendo. assai rari i casi di prevalenza del primo. atteggiamento., si è Vo.luto. sin- tetizzare il lnutamento. che le altre soluzioni co.mportano. nella fo.rmula « dalla resPo.nsabilità alla riparazio.ne» (36): (35) L'osservazione è corrente in dottrina. Cfr., ad esempio, GIUSIANA, Il concetto di danno giuridico, Milano 1944, p. H. (36) CosÌ RIPERT, Le régime démocratique et le droit dvil moderne Paris 1948, pp. 303-363; c vedi JOSSERAND, Les transformations du droit des obligations, cit., p. 56. Sul passaggio dall'idea di retribuzione a quella di riparazione, cfr. da ultimo VIRALLY, La pensée juridique, Paris 1960, pp. 109- 114. La dottrina francese ha particolarmente approfondito questo profilo: ricordiamo soltanto, tra i contributi più significati, HUSSON, Les translor- mations de la responsabilité, Paris 1947 (ivi hibliografia); STARr.K, Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considerée en sa double fonction de garantie et de peine privée, Pari~ 194,7; in generale cfr. SP:ILMAN, Sens et portée de l'evolution de la responsabilité civile depuis 1804 (Mé- moires de l'Academie Royale de Belgique), Bruxelles 1955. Evidentemente, però, questo tipo di considerazione è tutt'altro che estraneo ad altri am- bienti giuridici: hasta confrontare ESSER, Grundlagen und Entwicklung der Gefiihrdungshaftung, Miinchen-Berlin 1941; HARPER-JAMES jr., The Law 01 Torts, cito Per il diritto italiano merita un accenno la particolare posizione di GWSIANA, Il concetto di danno giuridico, cit., pp. 134-135. In generale, sulla nuova prospettiva introdotta dalla particolare posi- zione delle vittime, cfr. anche CORNU, Etude comparée de la responsabilité delictuelle en droit privé et en droit public, Reims 1951, pp. ~J3-281; MARTINE, L'option entre la responsabilité contractuelle et la res[ioTlsabilité délictuelle, Paris 1957, pp. 13-14; FRIEDMANN, I.aw in a changing society, cit., p. 126; OFTINCER, Schweizerisches Haftpflichtrecht 2 , I, Ziirich 1958, pp. 30-32; ESSER, Schuldrecht2 , KarIsruhe 1960, p. 830; ID., Responsabilité et garantie dans la nouvelle doctrine allemande des actes illicites, in Rev. int. dr. comp., 1961, p. 482.
  • 22. 20 Il problema della responso civile formula che impropriamente allude ad una generale modi- fica di prospettive~ mentre più esattamente si tratta di un nuovo principio che si affianca a quello tradizionale. In realtà~ l~obbligo del risarcitllento del danno viene collegato ad una fattispecie, che~ sia per il modo di venire in essere che per gli elementi costitutivi, è ormai profondamente di- versa. Il principio della risarcibilità dei soli danni prodotti da un comportalnento volontario trovava giustificazione e spiegazione in tutta una seliie di dati, che qui è possibile indicare soltanto per cenni. La componente individualista - ordinariamente invocata come criterio generale di spie- gazione - non è in grado di comprenderli tutti: chè, se certamente ad ,essa vanno ricondotti l'indiscussa pr,evalenza (o almeno la superiorità) della colpa come regola fonda- mentale e buona parte delle motivazioni ,d'ordine morale che a questa si riconnettono, alla ,esclusione del risarcimento. nei casi diversi dal danneggiamento colposo -si giungeva an- che per la convinzione dell"assoluta fatalità ed inevitabilità del danno cosÌ prQdotto. Era, questo, un punto di vista na- turale in una eCQnomia caratterizzata da scambi relativa- mente lnodesti e clall'assenza di un apprezzabile apparato tccnico. Nè va trascurata l'influenza che su simili cQncezio- ni della responsabilità esercitava un concetto di proprietà sostanzialmente legato ad una visione statica del hene che ne costituisce l'oggetto (37). (37) Questo nesso era già chiaramente espresso nel discorso del trio buno TARRIBLE, riprodotto nei Motivi, rapporti, opinioni e discorsi pronzm· ciati al Tribunato ed al Corpo legislativo francese per la formazione del Codice Napoleone, tr. il., III, Napoli 1839, pp. 235·236; e si trova espli. citamente ribadito ancora da F. VASSALLI, Motivi, cit., p. 6l5, nota 1. Appunto ad una diversa concezione della proprietà riporta le differenze tra la concezione mglese e quella statunitense del tort, POUND, Iustice accordill.~ l problemi attuali 21 Prima ancora che sui presupposti ideologici, la nUQva realtà dei casi di danneggiamento. incide su queste conside- razioni di carattere obiettivo, PQichè il mutamento. di qua- lità del danno non consegue tanto alla moltiplicazione delle ipotesi .già note., bensÌ all"emergere di ipotesi ,diver-se., ben pre!sto destinate a prevalere numericamente sulle prime. L'accadimento dannoso, nei campi segnati dal prQgresso, non è più il prodotto di una fatalità cieca., di un destino. avverso., che inlpedisce di ,prevedere il v,eriticarsi ,del danno. : esso ,diviene un fatto. che si aCCQmpagna Qrdinariamente alI"operare umano., rilnanendQ però so.ttrattQ alla tradiziQ- naIe cQnfigurazione dell'elenlento. della vo.Io.ntà, ,dal mQ- mento. che si tratta di danni che devono accadere (38). Le lo law, rist., New Haven 1952, p. 56. Il prohlema è anche considerato - dal punto di vista della valutazione del danno alla persona, operata diversa· mente a seconda che si consideri una società di piccoli proprietari od una società industrializzata - da ASCARELLI, Studi di diritto comparato, cit., p. 72; sempre solto il profilo della transizione da una economia agricola ad una industrializzata è esaminato il fondamentale passaggio dalla regola del cattle trespass a quella del caso Rylands v. Fletcher da JONES, Historical introduction to the theory 01 law, rist., Oxford 1956, p. 235 (sul medesimo profilo FRIEDMANN, Law in a changing society, cit., p. 139). (38) JAMES jr., Accident liability reconsidered: the impact 01 liability insurance, in Yale L.I., 1948, p. 459; JAMES jr••THoRNTON, The impact 01 insurance on the law 01 torts, in Law and contemporary problems, 1950, p. 549. E cfr. RINCK, Gelahrdungshaftung, Gottingen 1959, p. 1. La portata di questo rilievo può essere agevolmente misurata mettendolo a confronto con le affermazioni di un pensatore pure assai sensibile al mutare dei tempi, qual'era, poniamo, MATAJA, Das Recht des Schadenersatzes vom Standpunkte der NationaLOkonomie, Leipzig 1888, p. 121. D'altra parte, va sottolineato che il senso della espressione « incidenti che devono ac· cadere», deve essere inteso non soltanto in riferimento a tutti quei casi in cui l'indagine statistica ha mostrato che il verificarsi di un incidente è indissociabile dallo svolgimento di una determinata attività (a ciò si rife· riscono gli autori citati in questa nota); ma pure in relazione al fatto che vi sono degli incidenti che son da ricondurre ad una naturale pr~disposi. zione del soggetto, ad una sua « accident proneness )). Su ciò JAMES jr•• DICKINSON, Accident proneness and accident law, in Harvard L.R., 1950,
  • 23. 22 Il problema della responso civile modalità del verificarsi di questo accadimento inevitabile, dal canto loro, rendono vani i criteri usati per il riferimento d.ell'azione dannosa ad un soggetto determinato: in tal senso (rif.erendosi, cioè, a quello che rimane lo schema abi- tuale), può concludersi correttamente ,che, collegandosi sem- pre più direttamente a dati indust'riali e tecnici, il danno diviene anonimo (39). Si osserva, comunque, che l'esattezza di questo, o di altri simili rilievi non tocca in nulla i problemi della re· sponsabilità civile, poichè dalla riflessione sui nuovi dati della realtà sociale è un ordine interamente diverso di que- stioni ad essere i.ndividuato. È vero, invece, che il sostituirsi di un organico criterio di risarcimento alla fatalistica sop- portazione del pregiudizio da parte delle vittime dei cosid- detti danni incolpevoli non è senza conseguenza sulla siste- mazione generale, dal monlento che lo stesso concetto di re1sponsabilità giuridica risulta in non lieve mi,sura modi· ficato. Ciò è in accordo con la mutata funzione ,dei codici di diritto privato, sempre più chiaramente orientati a costi- tuire il piano dei rapporti giuridici privati. Questa medesima prospettiva va tenuta presente per la comprensione dell'altro aspetto del problema, relativo alla situazione in cui verrebbero a trovarsi le vittime attuali o potenziali, e non più alle sole modalità dell'accadimento dannoso. Infatti, proprio perchè determinati danni devo- in particolare pp. 775, 794-795; e cfr. HA.RPER-)AMES jr., The law 01 torts, cit., II, pp. 726·735, WILLIAMS, Vicarious liability and the master's indemnity, in Modern L.R., 1957, pp. 444·445. (39) «( En devenant industriel et mécanique, l'accident devenait en meme temps anonyme»: è la nota formula di ]OSSERAND, De la responsa· bilité du fait des choses inanimées, Paris 1897, p. .7 (su di essa cfr. RIPERT, l,e régime démocratique, cit., p. 307); sempre di ]OSSERAND, Evolutions et actualités, cit., p. 31. E vedi anche JAMES jr., Accident liability reconsidered, cit., p. 549. l problemi attuali 23 no accadere e si presentano come anonimi, vien meno il tradizionale carattere di retribuzione e di prevenzione del- l'obbligo di risarcimento (40), di cui emerge ,esclusivamente il profilo riparatorio (41): e non è pensahile che ciò ri- manga senza ripercussione anche sui casi in cui l'obbligo consegue ad un danno imputato a titolo di colpa (42). Lo spostamento dell'attenzione dall'autore del danno alla vit- tima, a ben guardare, non è soltanto il portato di un sempre più avvertito bisogno di sicurezza, ma è pure la conseguenza inevitabile di una situazione in cui la ricerca di un autore materiale ,del danno rischia assai spesso di non dare alcun risultato., Quando, allora, si accenna ai maggiori pericoli a cui il singolo è esposto nella società moderna e si sotto- linea l'accresciuto bisogno di protezione, si dice, a un tempo, qualcosa di ovvio e di parziale. Nessuna o-rganizza- zione sociale, infatti, ha mai disposto di strumenti di pro- tezione dell'individuo paragonahili a quelli pres,enti: sÌ che attualmente risulta coperta un'area assai più estesa di quel. la che, in tempi meno feroci, era garantita dalla tradizionale disciplina della responsabilità. Se, dunque, allud.endo al maggior bisogno di sicurezza, si vuoi dire che una società ben organizzata non può tollerare che un danno non sia risarcito sol perchè è difficile o impossibile risalire al suo autore, si dice cosa ovvia; ma 'si pecca di parzialità quando si dice che tale maggior bisogno discende unicamente dalle più frequenti occasioni di danneggiamento, mentre è vero, (40) Sul problema le recenti osservazioni di WILLIAMS, The aims aj the law oj torts, cit., in particolare pp. .l44-151. Il persistente valore preventivo è rilevata in relazione alla diffamazione ed alla interferenza negli affari altrui da SEAVEY, Torts, in Annual Survey oJ American Law, 1958, p. 477 ,in cui è evidente un sensibile mutamento del concetto stesso di funzione preven- tiva). (41) Cfr. retro nota 36. (42) Cfr., ad esempio, gli scritti citati retro all~ nota 38.
  • 24. 24 Il problema della responso civile invece, che esso va pure ricondotto alle esigenze più ampie che lo Stato del henessere ha portato con sè (43). Sì che danni in passato subiti senza protesta dalla vittima ed igno- rati dalla legge suscitano oggi la reazione dell'ordinamento giuridico (44). Quest'ultima considerazione è di particolare importanza pe1r il giurista, in questa materia incline a ritenere che le novità derivino soltanto da accadimenti prima non riscon- trahili; mentre il reciproco giuoco d'influenze estende lo ambito d'operatività della tradizionale disciplina e, al tem- po stesso, incide sulle modalità del suo operare. Per ciò può essere perfino giustificata una certa diffidenza per le rile- vazioni dei dati nuovi: quanto più esse han sembiante di folgorante scoperta e si fermano alla contemplazione del- l'imprevisto carattere che li ,distingue, tanto maggiori sem· brano le ragioni di rimaner fermi, per ambiti in cui nessun estrinseco carattere di novità sembra penetrare, all'uso de. gli schemi più logori. E ciò aiuta a chiarire l'apparente con· traddizione tra la modernità ,di certe enunciazioni ed il con- servatorismo delle sistemazioni: in un tempo in cui l'elenco delle novità è penetrato pure nei manuali meno arditi, è certamente più proficuo chiedersi se la nuova vicenda della responsabilità sia rÌlnasta fatto esclusivo di un ambito indi. viduatodagli accadimenti dell'età della tecnica o se, per (43) Osserva RINCK, Gefiihrdungshaftung, cit., p. 7: « der Biirger des XX. Jahrhunderls ist nicht mehr bereit, gefahrlich zu leben»; e cfr. HART, The concept 01 law, Oxford 1961, p. ~62. (44) Unicamente a questo profilo si rifà inizialmente il Restatement oJ the law 01 torts, I, St. Paul 1934, p. 4, rilevando che « the entire history of development of tort law shows a continouus tendency to ref'ognize as worthy or legaI protection interest which previously were not protected». E. cfr. H. STREET, The law 01 torts, London 1959, p. 4; ESSER, RebPQnsabi- l:té et garantie, cit., p. 484. l problemi attuali 25 avventura, non abbia conlportato modifiche anche in settori che sembravano definitivamente sistemati. 4. La scienza giuridica italiana e la questione della responsabilità civile. - Tutto quanto si è detto finora rende più pungente, e più difficile da sciogliere, l'interrogativo circa lo scarso interesse della scienza giuridica italiana per i problemi della responsabilità civile (45). Se pure si vuoi (45) È, questa, una situazione sulla quale già più volte è stata ri· chiamata l'attenzione: cfr., tra gli altri, DE CUPIS, Fatti illeciti, in Commen. tario del Codice Civile cit., p. 285, nota 3; CASETTA, L'illecito degli enti pubblici, cit., pp. 8-9; FORCHIELLI, Il rapporto di causalità nell'illecito civile, Padova 1960, p. 3-7 (limitatamenLe al problema della causalità ed avano zando un tentativo di spiegazione non del tutto persuasivo); SCOGNAMIGLlO, voce Illecito (Diritto vigente), in Noviss. Dig. It., VIII, Torino 1962, p. 165. Cogliendo felicemente la situazione di fatto VENEZIAN (Danno e risarci· mento, cit., p. l) osservava che « la teoria del danno ·e del risarcimento fuori dei contratti è confinata in un angolo della teoria delle obbligazioni »; generalizzando, però, i dati dell'esperienza italiana, e facendo il raffronto con la evoluzione del diritto inglese, Venezian inesattamente riteneva che tale stato delle cose fosse comune a tutti i sistemi che « si sono formati sotto l'influenza del diritto Romano ». Abbastanza analoghe a quelle di Vene- zian le generalizzazioni di GRAZIANI, Appunti sul lucro cessante, in Annali Perugia, 1923·24, pp. 8·9. È significativo, d'altra parte, che a tutti i nostri maggiori trattati di diritto civile manchi finora una monografia sui problemi della responsabilità civile: tanto a quello curato da F. Vassalli, quanto a quello di Cicu e Mcssineo; il vecchio trattato di Fiore e Brugi si occupa del problema nel volume di LOMONACO, Delle obbligazioni e dei contratti in genere, I, Napoli-Torino 1924, che gli dedica appena quaranta pagine (ma i tre quarti di esse son dedicate a questioni occasionali, anche se al tempo dibattutissime, quali la responsabilità dei funzionari e per i danni di guerra); il recente trattato diretto da Santoro-Passarelli e Grosso ha già fatto apparire il volume su i Fatti illeciti (Milano 1961), fatica del DE Cu- PIS, al quale già si doveva quel più ampio contributo su Il danno (rist., Milano 1954) e la cui nuova opera, quindi, non fornisce un contributo par- ticolarmente originale. A parte qualche singolo saggio (anche se assai pre. gevole) e alcune monografie su profili particolari, i contributi generali po- steriori all'entrata in vigore del nuovo codice si riducono al citato lavoro di GIUSIANA; all'indagine condotta da BARASSI, La teoria generale delle obbliga- zioni2 , II, Milano 1948; al modesto scritto di QUAGLIARELLO, Sulla responsabi.
  • 25. 26 Il problema della responso Civile dare per scontata la diffusione del dogma della immutabilità del diritto delle obbligazioni, son troppi gli elem,enti dai quali è lecito desumere che agli studiosi del diritto civile non può essere sfuggito il fatto che neppure questa materia si è sottratta alla accelerazione della storia (46). È vero, forse, che le dottrine della responsabilità civile sono andate via via legandosi ad alcuni presupposti ideologici, il cui im- mutato permanere ha influito a tal punto sugli abiti mentali del giurista da fargli ritenere che quei presupposti ed ogni possibile disciplina positiva della responsabilità fossero tut- t'uno. E ciò può essere considerato esatto, nel senso almeno che sono quasi del tutto mancati i profondi travagli che hanno accompagnato l'evoluzione di istituti diversi. A ben guardare, i problemi della responsabilità civile trovano posto o nelle trattazioni di teoria generale o nel mi- nuto commento di leggi e ,decisioni giurisprudenziali; man.. cando quasi sempre un più deciso sforzo di chiarimento del Utà da illecito nel vigente codice civile, Napoli 1957; i contributi già ricordati del DE CUPIS sono i soli che abbiano vera ambizione di sistemazione gene- rale, risentendo, però, dell'accettazione di canoni metodologici troppo legati alla tradizione. Uno dei contributi più stimolanti ci è venuto, invece, dal· l'ambito pubblicistico, con l'opera già ricordata del CASETTA. Nè la lette- ratura an~eriore al 1942 presenta opere che possano validamente reggere il confronto con quelle coeve di altri paesi: eccezion fatta, tra le monografie, per il troppo facilmente criticato scritto del VENEZIlAN, Danno e risarcimento, cit.; e per la suggestiva, ed inspiegahilmente trascurata, operetta del CAR· NELUTTI, Il danno e il reato, cit.; e vedi MAIORCA, Problemi della responsabi- lità civile, Napoli 1937. Di recente, però, si è notato un confortante ritorno di interesse per i problemi della responsabilità civile: ne sono buona prova una interessante serie di saggi di P. TRIMARCHI, ora confluiti nel volume Rischio e responsabilità oggettiva, Milano 1961; le ricerche di MAIORCA, che han trovato espressione nelle voci Colpa civile (Teoria generale), in Ene. Dir., VII, Milano 1960, pp. 534·614 e Fatto giuridico - Fattispecie, in Noviss. Dig. It., VII, Torino 1961, pp. 111·133; e le indagini di SCOGNAMIGLIO, sintetizzate nella voce Illecito (diritto vigente), cit. (46) Cfr. R. SAVA1UR, Métamorphoses, cit., I, pp. 5-18. I problemi attuali 27 sistema del diritto vigente, che non si esaurisce in un pro- cesso di generalizzazione o nella registrazione di taluni dati empIrICI. Si potrebbe esser tentati di spiegare questa lacuna ricorrendo ad una opinione assai diffusa nel- l'ambiente giuridico di con~nlon law, secondo la quale la materia dell'illecito non si presterebbe alle sistema- zioni generali (47), essendo tanto ricca nei dettagli quan- to è povera nei principi (48). Accettare questa spiegazione, nei termini letterali in cui viene proposta, condurrebbe, però, a gravi fraintendimenti, chè le osservazioni or ora riportate trovano giusta collocazione soltanto alrla luce della peculiare storia dei torts nella common law (48.bis); e, d'altra parte, gli studiosi tedeschi e francesi, pur con metodi e premesse tra loro molto differenti, testimoniano degli esiti costruttivi a cui può essere indirizzata una organica opera di ricerca (per tacer di certi egregi studiosi inglesi ed ameri· cani). Quando, invece, si volessero intendere quei rilievi co· me volti unicamente ad escludere le possibilità di una codi. ficazione in questa materia (49), ciò, lungi dal limitare il (47) POUND, Justice according to iaw, cit., p. 4l. (48) LAWSON, The rational strength 01 english law, London 1951, p. 109. (48;bis) Cfr. la diligente esposizione di FIFOOT, History and sources 01 the common law, London 1949, pp. 3·213. (49) A ciò allude esplicitamente POUND, op. ioc. ult. citt. La questione è ampiamente dibattuta dai giuristi di common law, il cui interesse per i problemi della codificazione (e, più in generale, della legislazione scritta) è andato gradualmente crescendo negli anni recenti. Per il profilo dei torts, cfr. da ultimo GREEN, ToTt Law Public Law in Disguise, in Texas L.R., 1959-60, p. l sgg., 257 sgg.; COWAN, Relorm in the law 01 torts, in Rutgers L.R., 1960, p. 356, 359; OBERST, Torts, in Annual Survey oj American Law, 1960, p. 390 (ove si pone anche il problema dei rapporti tra attività del giudice ed azione degli organi legislativi sotto il profilo della separa· zione dei poteri). Continua POUND, op. loc. citt.: « It is not an accident that the Anglo-American law of torts has established itself in Louisiana under a French code or that judicial decision has more weight in the law