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TERRENI AGRICOLI CAOS NEI COMUNI 
Anutel segnala anomalie e disagi 
COMUNICATO STAMPA 
Mentre il Legislatore sta plasmando la “nuova” local tax che, dalle prime bozze ed 
indiscrezioni appare una riproposizione dell’IMU prima maniera ma con un limite massimo 
della aliquote più elevato (12 per mille), una nuova tegola è caduta sui contribuenti e 
sui comuni che si apprestano al saldo 2014: la rimodulazione dell’esenzione per i terreni 
agricoli nei comuni montani. 
L’articolo 22, co. 2, d.l. n° 66/2014 ha sostituito integralmente il previgente art. 4, co. 
5-bis, d.l. 16/2012 stabilendo che con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, si sarebbero dovuti individuare 
i comuni montani, sulla base dell’elenco ISTAT, nei quali si applica l’esenzione ai terreni 
agricoli prevista dall’art. 7, co. 1, lettera h), D. Lgs. n° 504/1992, diversificando tra terreni 
posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza 
agricola, e gli altri. 
Il citato decreto avrebbe dovuto veder la luce entro il 22 settembre scorso. 
Ebbene solo lo scorso 28 novembre il provvedimento è stato firmato dai Ministri coinvolti ed il 
primo dicembre scorso un comunicato stampa del MEF (consultabile sul sito) ci ha informato 
che il decreto attende la pubblicazione in G.U. ma ne è già possibile la consultazione dal sito. 
Dall’analisi del testo effettuata da ANUTEL emergono diverse anomalie. La prima riguarda 
l’effettiva applicabilità degli elementi contenuti nel decreto. Infatti il bistrattato Statuto 
del Contribuente stabilisce che (art. 3, co. 2, L. n° 212/2000) le disposizioni tributarie 
non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata 
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione 
dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. Ne consegue che, come 
già avvenuto per il differimento al 30 novembre scorso della scadenza per la presentazione 
della dichiarazione IMU-TASI per gli enti non commerciali prima fissata al 30 settembre 
oppure per quanto avvenuto lo scorso anno in riguardo alla cosiddetta mini IMU, sarebbe 
auspicabile un provvedimento che differisca il termine del versamento, per i soli terreni 
agricoli non più esenti, al sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del 
decreto in G.U.. 
La seconda anomalia riguarda la non effettiva corrispondenza tra il mandato conferito dal 
Legislatore al decreto ed il contenuto del decreto stesso. Nel testo normativo si stabiliva 
che il DM avrebbe dovuto limitarsi ad individuare i comuni nei quali si applica l’esenzione
COMUNICATO STAMPA 
per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine diversificando tra terreni posseduti da 
coltivatori diretti e IAP e gli altri. Ebbene il decreto opera una differenziazione più complessa 
stabilendo che l’esenzione spetta per tutti i terreni agricoli compresi nei comuni con altitudine 
di 601 metri ed oltre (art. 1), mentre per i terreni agricoli compresi nei comuni di fascia tra 
281 e 600 metri di altitudine l’esenzione compete solo se essi sono posseduti da coltivatori 
diretti e IAP (art. 2) ed opera anche nel caso i terreni medesimi siano dati in comodato o 
affitto dal proprietario ai coltivatori diretti o IAP (art. 3), nessuna esenzione per i terreni 
agricoli compresi nei territori dei comuni con altitudine inferiore a 280 metri (art. 4). Appare 
evidente che il decreto è andato ben al di là della delega conferitagli dal Legislatore. 
La terza anomalia riguarda il concetto di terreno agricolo “posseduto” da coltivatori diretti 
e IAP iscritti alla previdenza agricola. L’IMU è strutturata in modo tale da richiedere, 
espressamente, che per l’applicazione delle agevolazioni in ambito agricolo necessita la 
compresenza di due requisiti: possesso e conduzione del terreno in capo al medesimo 
soggetto. Nel testo normativo del giugno scorso, e nel susseguente decreto, si “dimentica” 
tale aspetto facendo riferimento al solo fatto che il terreno sia posseduto dai soggetti 
meritevoli i quali potrebbero godere dell’agevolazione indipendentemente dal fatto che 
coltivino o meno il terreno. Ciò appare discutibile in quanto estenderebbe l’esenzione anche 
a terreni posseduti ma, di fatto, non coltivati. Sarebbe stato più sensato uniformare il 
criterio dell’agevolazione alla norma IMU. 
Infine la tabella allegata al decreto riporta le somme da recuperare e da rimborsare ai 
comuni sulla base delle nuove disposizioni inerenti i terreni esenti ed anche sulla base 
dell’esenzione prevista per i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale sulla 
quale, è meglio, non proferire parola. Viene da chiedersi come abbia potuto il Ministero 
definire le somme la cui entità viene ora comunicata ai comuni dopo che gli stessi hanno 
già chiuso da tempo i propri bilanci. Il MEF ritiene che dalla operazione si ottengano 350 
ml di euro che già sono stati impegnati per il 2014 a copertura parziale del bonus degli 
80 euro, quindi non sono negoziabili, e vanno a diminuire il Fondo di solidarietà. Il MEF 
ritiene, inoltre, che la decurtazione dal Fondo sia compensata dal maggior gettito per i 
terreni agricoli derivante ai comuni non più montani ma, e qui sta il problema sollevato dai 
comuni anche ad ANUTEL, non è detto che l’incasso sia effettivamente quello atteso vista 
l’imminenza della scadenza del versamento e la difficoltà di provvedere al conteggio da 
parte degli intermediari. Sicché l’effettivo gettito potrà essere raggiunto, probabilmente, 
solo a seguito dell’attività di accertamento, ma tutto ciò accadrà tra qualche anno e, inoltre, 
occorrerà ragionare sull’applicabilità o meno delle sanzioni visto il caos normativo. 
Ulteriore aspetto da non sottovalutare, emerso dall’analisi di ANUTEL e dalle segnalazioni 
dei comuni, riguarda le modalità di calcolo dell’imposta per tutti quei comuni che, ritenendo 
esenti i terreni agricoli compresi nel loro territorio, non hanno, ovviamente, adottato 
l’aliquota per tali immobili, ed ora si trovano, a seguito del DM, compresi nella fascia tra i 
281 e 600 metri o, ancor peggio, al di sotto dei 280 metri. Quale aliquota applicare? A rigor 
di logica essendo, al Comune, preclusa la possibilità di adottare una aliquota pari a zero per 
i terreni che rientrano, di fatto, tra gli “altri immobili”, in assenza di una aliquota specifica si 
applicherebbe l’aliquota di base IMU pari al 7,6 per mille secondo quanto previsto dall’articolo 
13, comma 6, d.l. n° 201/2011. Diversamente nel caso dalla delibera sia ricavabile una 
diversa aliquota ordinaria per “tutti gli altri immobili” (diversi cioé da quelli per i quali 
è prevista una aliquota agevolata o particolare) si potrebbe ritenere che in tale insieme 
rientrino anche i terreni agricoli. Quindi i soggetti passivi saranno chiamati a versare entro 
il 16 dicembre prossimo l’intera imposta annua calcolata sulla base di tali parametri senza 
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Terreni agricoli Caos nei Comuni

  • 1. TERRENI AGRICOLI CAOS NEI COMUNI Anutel segnala anomalie e disagi COMUNICATO STAMPA Mentre il Legislatore sta plasmando la “nuova” local tax che, dalle prime bozze ed indiscrezioni appare una riproposizione dell’IMU prima maniera ma con un limite massimo della aliquote più elevato (12 per mille), una nuova tegola è caduta sui contribuenti e sui comuni che si apprestano al saldo 2014: la rimodulazione dell’esenzione per i terreni agricoli nei comuni montani. L’articolo 22, co. 2, d.l. n° 66/2014 ha sostituito integralmente il previgente art. 4, co. 5-bis, d.l. 16/2012 stabilendo che con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, si sarebbero dovuti individuare i comuni montani, sulla base dell’elenco ISTAT, nei quali si applica l’esenzione ai terreni agricoli prevista dall’art. 7, co. 1, lettera h), D. Lgs. n° 504/1992, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, e gli altri. Il citato decreto avrebbe dovuto veder la luce entro il 22 settembre scorso. Ebbene solo lo scorso 28 novembre il provvedimento è stato firmato dai Ministri coinvolti ed il primo dicembre scorso un comunicato stampa del MEF (consultabile sul sito) ci ha informato che il decreto attende la pubblicazione in G.U. ma ne è già possibile la consultazione dal sito. Dall’analisi del testo effettuata da ANUTEL emergono diverse anomalie. La prima riguarda l’effettiva applicabilità degli elementi contenuti nel decreto. Infatti il bistrattato Statuto del Contribuente stabilisce che (art. 3, co. 2, L. n° 212/2000) le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. Ne consegue che, come già avvenuto per il differimento al 30 novembre scorso della scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU-TASI per gli enti non commerciali prima fissata al 30 settembre oppure per quanto avvenuto lo scorso anno in riguardo alla cosiddetta mini IMU, sarebbe auspicabile un provvedimento che differisca il termine del versamento, per i soli terreni agricoli non più esenti, al sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto in G.U.. La seconda anomalia riguarda la non effettiva corrispondenza tra il mandato conferito dal Legislatore al decreto ed il contenuto del decreto stesso. Nel testo normativo si stabiliva che il DM avrebbe dovuto limitarsi ad individuare i comuni nei quali si applica l’esenzione
  • 2. COMUNICATO STAMPA per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e IAP e gli altri. Ebbene il decreto opera una differenziazione più complessa stabilendo che l’esenzione spetta per tutti i terreni agricoli compresi nei comuni con altitudine di 601 metri ed oltre (art. 1), mentre per i terreni agricoli compresi nei comuni di fascia tra 281 e 600 metri di altitudine l’esenzione compete solo se essi sono posseduti da coltivatori diretti e IAP (art. 2) ed opera anche nel caso i terreni medesimi siano dati in comodato o affitto dal proprietario ai coltivatori diretti o IAP (art. 3), nessuna esenzione per i terreni agricoli compresi nei territori dei comuni con altitudine inferiore a 280 metri (art. 4). Appare evidente che il decreto è andato ben al di là della delega conferitagli dal Legislatore. La terza anomalia riguarda il concetto di terreno agricolo “posseduto” da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola. L’IMU è strutturata in modo tale da richiedere, espressamente, che per l’applicazione delle agevolazioni in ambito agricolo necessita la compresenza di due requisiti: possesso e conduzione del terreno in capo al medesimo soggetto. Nel testo normativo del giugno scorso, e nel susseguente decreto, si “dimentica” tale aspetto facendo riferimento al solo fatto che il terreno sia posseduto dai soggetti meritevoli i quali potrebbero godere dell’agevolazione indipendentemente dal fatto che coltivino o meno il terreno. Ciò appare discutibile in quanto estenderebbe l’esenzione anche a terreni posseduti ma, di fatto, non coltivati. Sarebbe stato più sensato uniformare il criterio dell’agevolazione alla norma IMU. Infine la tabella allegata al decreto riporta le somme da recuperare e da rimborsare ai comuni sulla base delle nuove disposizioni inerenti i terreni esenti ed anche sulla base dell’esenzione prevista per i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale sulla quale, è meglio, non proferire parola. Viene da chiedersi come abbia potuto il Ministero definire le somme la cui entità viene ora comunicata ai comuni dopo che gli stessi hanno già chiuso da tempo i propri bilanci. Il MEF ritiene che dalla operazione si ottengano 350 ml di euro che già sono stati impegnati per il 2014 a copertura parziale del bonus degli 80 euro, quindi non sono negoziabili, e vanno a diminuire il Fondo di solidarietà. Il MEF ritiene, inoltre, che la decurtazione dal Fondo sia compensata dal maggior gettito per i terreni agricoli derivante ai comuni non più montani ma, e qui sta il problema sollevato dai comuni anche ad ANUTEL, non è detto che l’incasso sia effettivamente quello atteso vista l’imminenza della scadenza del versamento e la difficoltà di provvedere al conteggio da parte degli intermediari. Sicché l’effettivo gettito potrà essere raggiunto, probabilmente, solo a seguito dell’attività di accertamento, ma tutto ciò accadrà tra qualche anno e, inoltre, occorrerà ragionare sull’applicabilità o meno delle sanzioni visto il caos normativo. Ulteriore aspetto da non sottovalutare, emerso dall’analisi di ANUTEL e dalle segnalazioni dei comuni, riguarda le modalità di calcolo dell’imposta per tutti quei comuni che, ritenendo esenti i terreni agricoli compresi nel loro territorio, non hanno, ovviamente, adottato l’aliquota per tali immobili, ed ora si trovano, a seguito del DM, compresi nella fascia tra i 281 e 600 metri o, ancor peggio, al di sotto dei 280 metri. Quale aliquota applicare? A rigor di logica essendo, al Comune, preclusa la possibilità di adottare una aliquota pari a zero per i terreni che rientrano, di fatto, tra gli “altri immobili”, in assenza di una aliquota specifica si applicherebbe l’aliquota di base IMU pari al 7,6 per mille secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, d.l. n° 201/2011. Diversamente nel caso dalla delibera sia ricavabile una diversa aliquota ordinaria per “tutti gli altri immobili” (diversi cioé da quelli per i quali è prevista una aliquota agevolata o particolare) si potrebbe ritenere che in tale insieme rientrino anche i terreni agricoli. Quindi i soggetti passivi saranno chiamati a versare entro il 16 dicembre prossimo l’intera imposta annua calcolata sulla base di tali parametri senza alcuna possibilità di avere riduzioni causa l’impossibilità, da parte del Comune, di variare le aliquote. ...non ti lascia mai solo