SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
N. R.G. 412020
I ricorrenti chiedono che venga status di cittadini italiani in
virtù della comune discendenza da nato il 0410511872 a Zevio,
(VR), da genitori italiani, il quale, emigrato in Brasile si è coniugato nel l89l con
Melania Cauvilla ed è ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanzaitaliana.
Accoglimento totale del 1 110312022
RG n. 412020
Repert. n. 479212022 del 1 110312022
alla entrata
l'avo,
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maddalena Galati, ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
Nel procedimento introdotto da: , nato a
Governador Valadares (MG) Brasile il 0710311947 e
nato a Belo Horizonte (MG) Brasile il13105ll98l, rappresentati e difesi
dall'avv.to Valerio Piccolo del Foro di Milano;
nei confronti del Ministero dell'Intemo, rappresentato ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato;
con l' intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Il Ministero dell'Interno regolarmente convenuto è rimasto contumace
La linea di discendenza ripottata in ricorso trova esatto riscontro nella
documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In essa si
@
o
@
@
@
!
o
D
o
N
o
o
N
o
G
!
!
!
o
N
N
!
o
o
N
@
{
'6
o
a
o
O
o
z
q
U)
(,)
uJ
o_
o
=
d
td
o
o
o
E
I.U
z
uJ
)
o
o
F
J
o
6
o
o
o
E
ir
registra un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore
in vigore della Costituzione Italiana. Risulta, infatti, che la nipote del
nata il l9ll0ll917, si sia coniugata con il cittadino straniero
e che dalla loro unione sia nato il 0710311947
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava
I'intemrzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al
tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna. sia perché l'art.
l0 della l. n.555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna
che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuffavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art I n.l L. 55511912 per violazione degli artt.3 e
29 della Costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita
anche il figlio di madre cittadina". Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori
Pagina 1 di 3
Accoglimento totale del 1 1 10312022
RG n.412020
costituzionari deua previgente disciprina B""frgflr"" n#tT??JR0?,?,§S,l 11
10312022
consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea
materna. In precedenzalamedesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e
29 Cost., il sopra citato art.l0 della Legge n. 555 del l9l2, "nella parte in cui
prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della
donna".
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce
potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione,
con "salvezza" delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di
trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a
Sezioni Unite lra affermato che "p"r effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n.87 del 1975 e n.30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto
allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna
italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L.555 del 1912 che sia
stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur
condividendo il principio dell'incostituzionalità soprawenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1o gennaio
1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte
afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed
imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente. è
giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa mofie dell'ascendente o del
genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
I'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla notma
discriminatoria dichiarata incostituzionale" (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25lO2l2OO9). Ed ancora: "lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti
nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è
rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione
previgente (art.8 n. 2L.555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo
stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una
qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà,
indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di
regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o
riconosciuto da sentenza passata in giudicato"
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena
ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della
cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che
non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al I
o gennaio 1948, e
conseguentemente ai loro discendenti.
In mancanza di opposizione dell'Amministrazione, le spese di lite possono
essere dichiarate compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di
principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
o
o
o
@
@
!
o
D
o
N
o
o
o
o
o
E
!
!
o
N
N
o
o
o
F
@
o
'6
.E
o
a
o
o
z
q
o
o
tlJ
L
o
=
d
'd
o
o
o
E
ul
z
uJ
)
o
o
F
J
o
iri
o
o
6
E
L
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide
Pagina 2 di 3
Accoglimento totale del 1 110312022
RG n. 412020
Repert. n. 479212022 del 1 1 10312022
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono
citradini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni
di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone
indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità
consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma il0910312022
Il Giudice
Maddalena Galati
o
o
a
@
@
o
o
D
o
N
o
o
o
o
o
E
!
o
N
N
o
o
o
ts
@
{
'6
o
a
o
(,
z
L
ò
o
uJ
(L
o
l
t
id
o
o
o
E
LrJ
z
uJ
J
o
o
F
J
o
id
o
o
o
E
iI
Pagina 3 di3

More Related Content

What's hot

EC_: mio denunciare_dimostrati REATO GRAVE EC_in c_orte cassaz_ione
EC_:  mio denunciare_dimostrati REATO GRAVE EC_in c_orte cassaz_ioneEC_:  mio denunciare_dimostrati REATO GRAVE EC_in c_orte cassaz_ione
EC_: mio denunciare_dimostrati REATO GRAVE EC_in c_orte cassaz_ionegiovanni Colombo
 
GE_: mein Beschwerden zu ECHR Teil 2° seite 13 reihe 1 stuck 6
GE_:  mein Beschwerden zu ECHR Teil 2° seite 13 reihe 1 stuck 6GE_:  mein Beschwerden zu ECHR Teil 2° seite 13 reihe 1 stuck 6
GE_: mein Beschwerden zu ECHR Teil 2° seite 13 reihe 1 stuck 6giovanni Colombo
 
Diritto dell'immigrazione parte 3
Diritto dell'immigrazione  parte 3Diritto dell'immigrazione  parte 3
Diritto dell'immigrazione parte 3Piacenza
 
Diritto dell'immigrazione parte 2
Diritto dell'immigrazione  parte 2Diritto dell'immigrazione  parte 2
Diritto dell'immigrazione parte 2Piacenza
 
Diritto dell'immigrazione parte 4
Diritto dell'immigrazione  parte 4Diritto dell'immigrazione  parte 4
Diritto dell'immigrazione parte 4Piacenza
 
Diritto dell'immigrazione parte 5
Diritto dell'immigrazione  parte 5Diritto dell'immigrazione  parte 5
Diritto dell'immigrazione parte 5Piacenza
 
Parere favorevole del Consiglio di Stato sulle Unioni Civili
Parere favorevole del Consiglio di Stato sulle Unioni CiviliParere favorevole del Consiglio di Stato sulle Unioni Civili
Parere favorevole del Consiglio di Stato sulle Unioni CiviliPaolo Pellegrini
 
GE_: in medicina legale sede in perugia
GE_: in medicina legale sede in perugiaGE_: in medicina legale sede in perugia
GE_: in medicina legale sede in perugiagiovanni Colombo
 
GE_: mein klagen_in procura della repubblica costituzione italia ge_meine_rec...
GE_: mein klagen_in procura della repubblica costituzione italia ge_meine_rec...GE_: mein klagen_in procura della repubblica costituzione italia ge_meine_rec...
GE_: mein klagen_in procura della repubblica costituzione italia ge_meine_rec...giovanni Colombo
 
Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014
Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014
Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014Vincenzo Renne
 
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.Sentenza consiglio di stato se.ge.co.
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.redazione gioianet
 
Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012
Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012
Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012FocusLegale
 
La capacità di disporre dei propri beni in età avanzata
La capacità di disporre dei propri beni in età avanzataLa capacità di disporre dei propri beni in età avanzata
La capacità di disporre dei propri beni in età avanzataFederico Fava
 
Caso Pompa, la lettera del gup di Perugia a Renzi
Caso Pompa, la lettera del gup di Perugia a RenziCaso Pompa, la lettera del gup di Perugia a Renzi
Caso Pompa, la lettera del gup di Perugia a Renziilfattoquotidiano.it
 

What's hot (16)

EC_: mio denunciare_dimostrati REATO GRAVE EC_in c_orte cassaz_ione
EC_:  mio denunciare_dimostrati REATO GRAVE EC_in c_orte cassaz_ioneEC_:  mio denunciare_dimostrati REATO GRAVE EC_in c_orte cassaz_ione
EC_: mio denunciare_dimostrati REATO GRAVE EC_in c_orte cassaz_ione
 
GE_: mein Beschwerden zu ECHR Teil 2° seite 13 reihe 1 stuck 6
GE_:  mein Beschwerden zu ECHR Teil 2° seite 13 reihe 1 stuck 6GE_:  mein Beschwerden zu ECHR Teil 2° seite 13 reihe 1 stuck 6
GE_: mein Beschwerden zu ECHR Teil 2° seite 13 reihe 1 stuck 6
 
Il diritto dell'immigrazione
Il diritto dell'immigrazioneIl diritto dell'immigrazione
Il diritto dell'immigrazione
 
Img 0018
Img 0018Img 0018
Img 0018
 
Diritto dell'immigrazione parte 3
Diritto dell'immigrazione  parte 3Diritto dell'immigrazione  parte 3
Diritto dell'immigrazione parte 3
 
Diritto dell'immigrazione parte 2
Diritto dell'immigrazione  parte 2Diritto dell'immigrazione  parte 2
Diritto dell'immigrazione parte 2
 
Diritto dell'immigrazione parte 4
Diritto dell'immigrazione  parte 4Diritto dell'immigrazione  parte 4
Diritto dell'immigrazione parte 4
 
Diritto dell'immigrazione parte 5
Diritto dell'immigrazione  parte 5Diritto dell'immigrazione  parte 5
Diritto dell'immigrazione parte 5
 
Parere favorevole del Consiglio di Stato sulle Unioni Civili
Parere favorevole del Consiglio di Stato sulle Unioni CiviliParere favorevole del Consiglio di Stato sulle Unioni Civili
Parere favorevole del Consiglio di Stato sulle Unioni Civili
 
GE_: in medicina legale sede in perugia
GE_: in medicina legale sede in perugiaGE_: in medicina legale sede in perugia
GE_: in medicina legale sede in perugia
 
GE_: mein klagen_in procura della repubblica costituzione italia ge_meine_rec...
GE_: mein klagen_in procura della repubblica costituzione italia ge_meine_rec...GE_: mein klagen_in procura della repubblica costituzione italia ge_meine_rec...
GE_: mein klagen_in procura della repubblica costituzione italia ge_meine_rec...
 
Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014
Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014
Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014
 
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.Sentenza consiglio di stato se.ge.co.
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.
 
Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012
Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012
Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012
 
La capacità di disporre dei propri beni in età avanzata
La capacità di disporre dei propri beni in età avanzataLa capacità di disporre dei propri beni in età avanzata
La capacità di disporre dei propri beni in età avanzata
 
Caso Pompa, la lettera del gup di Perugia a Renzi
Caso Pompa, la lettera del gup di Perugia a RenziCaso Pompa, la lettera del gup di Perugia a Renzi
Caso Pompa, la lettera del gup di Perugia a Renzi
 

Similar to Ordinanza 702 bis linea materna

Residenza fiscale (2)
Residenza fiscale (2)Residenza fiscale (2)
Residenza fiscale (2)Paolo Soro
 
ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)
ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)
ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)isabella Cusanno
 
power point_cittadinanza
 power point_cittadinanza power point_cittadinanza
power point_cittadinanzamagdala80
 
0149 power point_cittadinanza
0149 power point_cittadinanza0149 power point_cittadinanza
0149 power point_cittadinanzamagdala80
 
Corte di cassazione prima casa
Corte di cassazione prima casaCorte di cassazione prima casa
Corte di cassazione prima casaidealistait
 
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013FocusLegale
 
La Convenzione Italia Urss del 1979 e i recepimenti nei Paesi ex Urss delle ...
La Convenzione Italia Urss del 1979  e i recepimenti nei Paesi ex Urss delle ...La Convenzione Italia Urss del 1979  e i recepimenti nei Paesi ex Urss delle ...
La Convenzione Italia Urss del 1979 e i recepimenti nei Paesi ex Urss delle ...isabella Cusanno
 
Cass. civ. sent. 12977 del 28.05 24.07.2012
Cass. civ. sent. 12977 del 28.05 24.07.2012Cass. civ. sent. 12977 del 28.05 24.07.2012
Cass. civ. sent. 12977 del 28.05 24.07.2012FocusLegale
 
Concorso Commissari Polizia di Stato 2014 - Quiz
Concorso Commissari Polizia di Stato 2014 - QuizConcorso Commissari Polizia di Stato 2014 - Quiz
Concorso Commissari Polizia di Stato 2014 - QuizConcorsando.it
 
GE_: mein Berschwerden teil 4 seite 12 reihe 17 20
GE_: mein Berschwerden teil 4 seite 12 reihe 17 20GE_: mein Berschwerden teil 4 seite 12 reihe 17 20
GE_: mein Berschwerden teil 4 seite 12 reihe 17 20giovanni Colombo
 
EC_: mio denunciare_dimostrati reato EC_in corte cassaz_ione
EC_: mio denunciare_dimostrati reato EC_in corte cassaz_ioneEC_: mio denunciare_dimostrati reato EC_in corte cassaz_ione
EC_: mio denunciare_dimostrati reato EC_in corte cassaz_ionegiovanni Colombo
 
GE_: mein Beschwerden teil 4 seite 12 reihe 1 und rehie 20 in dok 2019 10_17 ...
GE_: mein Beschwerden teil 4 seite 12 reihe 1 und rehie 20 in dok 2019 10_17 ...GE_: mein Beschwerden teil 4 seite 12 reihe 1 und rehie 20 in dok 2019 10_17 ...
GE_: mein Beschwerden teil 4 seite 12 reihe 1 und rehie 20 in dok 2019 10_17 ...giovanni Colombo
 

Similar to Ordinanza 702 bis linea materna (13)

Residenza fiscale (2)
Residenza fiscale (2)Residenza fiscale (2)
Residenza fiscale (2)
 
Articolo 26553
Articolo 26553Articolo 26553
Articolo 26553
 
ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)
ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)
ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)
 
power point_cittadinanza
 power point_cittadinanza power point_cittadinanza
power point_cittadinanza
 
0149 power point_cittadinanza
0149 power point_cittadinanza0149 power point_cittadinanza
0149 power point_cittadinanza
 
Corte di cassazione prima casa
Corte di cassazione prima casaCorte di cassazione prima casa
Corte di cassazione prima casa
 
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
 
La Convenzione Italia Urss del 1979 e i recepimenti nei Paesi ex Urss delle ...
La Convenzione Italia Urss del 1979  e i recepimenti nei Paesi ex Urss delle ...La Convenzione Italia Urss del 1979  e i recepimenti nei Paesi ex Urss delle ...
La Convenzione Italia Urss del 1979 e i recepimenti nei Paesi ex Urss delle ...
 
Cass. civ. sent. 12977 del 28.05 24.07.2012
Cass. civ. sent. 12977 del 28.05 24.07.2012Cass. civ. sent. 12977 del 28.05 24.07.2012
Cass. civ. sent. 12977 del 28.05 24.07.2012
 
Concorso Commissari Polizia di Stato 2014 - Quiz
Concorso Commissari Polizia di Stato 2014 - QuizConcorso Commissari Polizia di Stato 2014 - Quiz
Concorso Commissari Polizia di Stato 2014 - Quiz
 
GE_: mein Berschwerden teil 4 seite 12 reihe 17 20
GE_: mein Berschwerden teil 4 seite 12 reihe 17 20GE_: mein Berschwerden teil 4 seite 12 reihe 17 20
GE_: mein Berschwerden teil 4 seite 12 reihe 17 20
 
EC_: mio denunciare_dimostrati reato EC_in corte cassaz_ione
EC_: mio denunciare_dimostrati reato EC_in corte cassaz_ioneEC_: mio denunciare_dimostrati reato EC_in corte cassaz_ione
EC_: mio denunciare_dimostrati reato EC_in corte cassaz_ione
 
GE_: mein Beschwerden teil 4 seite 12 reihe 1 und rehie 20 in dok 2019 10_17 ...
GE_: mein Beschwerden teil 4 seite 12 reihe 1 und rehie 20 in dok 2019 10_17 ...GE_: mein Beschwerden teil 4 seite 12 reihe 1 und rehie 20 in dok 2019 10_17 ...
GE_: mein Beschwerden teil 4 seite 12 reihe 1 und rehie 20 in dok 2019 10_17 ...
 

Ordinanza 702 bis linea materna

  • 1. N. R.G. 412020 I ricorrenti chiedono che venga status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato il 0410511872 a Zevio, (VR), da genitori italiani, il quale, emigrato in Brasile si è coniugato nel l89l con Melania Cauvilla ed è ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanzaitaliana. Accoglimento totale del 1 110312022 RG n. 412020 Repert. n. 479212022 del 1 110312022 alla entrata l'avo, TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice Maddalena Galati, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel procedimento introdotto da: , nato a Governador Valadares (MG) Brasile il 0710311947 e nato a Belo Horizonte (MG) Brasile il13105ll98l, rappresentati e difesi dall'avv.to Valerio Piccolo del Foro di Milano; nei confronti del Ministero dell'Intemo, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato; con l' intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana Il Ministero dell'Interno regolarmente convenuto è rimasto contumace La linea di discendenza ripottata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In essa si @ o @ @ @ ! o D o N o o N o G ! ! ! o N N ! o o N @ { '6 o a o O o z q U) (,) uJ o_ o = d td o o o E I.U z uJ ) o o F J o 6 o o o E ir registra un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore in vigore della Costituzione Italiana. Risulta, infatti, che la nipote del nata il l9ll0ll917, si sia coniugata con il cittadino straniero e che dalla loro unione sia nato il 0710311947 Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava I'intemrzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna. sia perché l'art. l0 della l. n.555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Tuffavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art I n.l L. 55511912 per violazione degli artt.3 e 29 della Costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina". Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori Pagina 1 di 3
  • 2. Accoglimento totale del 1 1 10312022 RG n.412020 costituzionari deua previgente disciprina B""frgflr"" n#tT??JR0?,?,§S,l 11 10312022 consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenzalamedesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.l0 della Legge n. 555 del l9l2, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna". Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con "salvezza" delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite lra affermato che "p"r effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n.87 del 1975 e n.30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L.555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità soprawenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1o gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente. è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa mofie dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo I'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla notma discriminatoria dichiarata incostituzionale" (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25lO2l2OO9). Ed ancora: "lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2L.555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato" Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al I o gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. In mancanza di opposizione dell'Amministrazione, le spese di lite possono essere dichiarate compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale. P.Q.M. o o o @ @ ! o D o N o o o o o E ! ! o N N o o o F @ o '6 .E o a o o z q o o tlJ L o = d 'd o o o E ul z uJ ) o o F J o iri o o 6 E L Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide Pagina 2 di 3
  • 3. Accoglimento totale del 1 110312022 RG n. 412020 Repert. n. 479212022 del 1 1 10312022 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono citradini italiani; - ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Roma il0910312022 Il Giudice Maddalena Galati o o a @ @ o o D o N o o o o o E ! o N N o o o ts @ { '6 o a o (, z L ò o uJ (L o l t id o o o E LrJ z uJ J o o F J o id o o o E iI Pagina 3 di3