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Consiglio Regionale - Gruppo Consiliare M5S
Al Signor Presidente
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
SEDE
Oggetto: Progetto di Legge Regionale recante "Misure regionali per la prevenzione, il
contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento e Istituzione dell’Organismo
regionale di composizione della crisi da sovraindebitamento".
Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto.
Cordiali saluti.
I Consiglieri
Francesco Taglieri (Primo firmatario) ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Progetto di legge
"Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di
sovraindebitamento e Istituzione dell’Organismo regionale di composizione della crisi da
sovraindebitamento".
RELAZIONE
Il sovraindebitamento è un fenomeno che, a seguito della crisi economico-occupazionale dell’ultimo
decennio ma anche a fronte di una trasformazione del modello sociale per i consumi di individui e famiglie,
si è progressivamente diffuso nella nostra comunità.
La conseguenza è quella di un pericoloso impoverimento di singoli e famiglie, della creazione di aree di
bisogno e disagio tali da produrre fragilità verso l’ingresso, il consolidamento di forme di illegalità, quali
l’usura, e l’aumento dei rischi di marginalità ed esclusione.
L’efficacia della reazione poggia su interventi strutturali tali da rendere durevole e solida la crescita
occupazionale ed economica, adeguati i redditi derivanti da lavoro o attività imprenditoriali, e, soprattutto,
sulla capacità di diffondere e rendere apprezzati modelli di consumo responsabili e sostenibili.
La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e il successivo Decreto 24 settembre 2014 n. 202, emanato dai Ministero
della Giustizia, comunemente chiamate "legge salva suicidi", ha infatti posto rimedio a livello nazionale,
alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali,
consentendo ai debitori incolpevoli di poter risolvere la propria situazione debitoria attraverso la
conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi.
La norma si applica a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare e che non rientrano nelle vigenti
procedure concorsuali. Tra questi: i consumatori che hanno contratto debiti per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, gli imprenditori commerciali esclusi dal fallimento, i
piccoli imprenditori, gli imprenditori esercenti un'attività agricola, le associazioni, le fondazioni, le
associazioni di professionisti ed i soci di società di persone. Presupposto principale per poter essere
ammessi alla procedura di composizione della crisi è il “perdurante squilibrio” tra le obbligazioni (debiti
contratti) e il patrimonio del debitore, tale da causare una effettiva incapacità da parte del debitore a far
fronte al pagamento delle obbligazioni contratte.
Con la procedura di composizione della crisi il debitore viene quindi messo in condizione di poter assolvere
ai propri debiti, con metodi di pagamento accessibili per lo stesso, ponendolo, al riparo dalle procedure
esecutive sui beni mobili, immobili, detenuti anche presso terzi, ed evitando tutte le inevitabili maggiori
spese, nonché la pressione psicologica che crea il sovraindebitamento. Al contempo la legge cerca
comunque di garantire ai creditori la migliore soddisfazione possibile.
La norma nazionale prevede la costituzione degli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.), promossi
da Enti pubblici, quali le Camere di Commercio e gli Ordini Professionali, i quali sono dotati delle
competenze professionali necessarie ad accompagnare il soggetto in difficoltà, nella predisposizione della
proposta di composizione della propria situazione debitoria.
Attraverso l’istituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento anche a livello
regionale, si intende quindi istituire presso la Regione Abruzzo un soggetto al quale tutti i debitori sopra
richiamati possono rivolgersi in caso di bisogno e trovare un valido supporto nella composizione della crisi.
L’istituzione di un Organismo regionale appare necessario non soltanto in un'ottica di intervento attivo
della Regione davanti a situazione di sovraindebitamento incolpevole, ma anche indirettamente come
misura di ascolto e supporto del debitore, necessario soprattutto nell'attuale contesto di profonda crisi
economica che ha provocato negli ultimi anni un incremento nella casistica dei suicidi delle persone che si
sono sentite senza una via d'uscita dai debiti contratti.
La costituzione di un OCC pubblico regionale a supporto dei cittadini incolpevolmente sovraindebitati
risulterà opportuna a seguito della nota emergenza sanitaria del “Covid 19”, la quale potrebbe portare a
conseguenze economiche negative a carico sia dei lavoratori dipendenti, che potrebbero perdere il posto di
lavoro o vederselo ridimensionato in termini di ore lavorative o di utilizzo di ammortizzatori sociali, sia delle
micro e piccole imprese e dei liberi professionisti, che potrebbero dover cessare l’attività o vedersela
consistentemente ridotta, soggetti che potrebbero trovarsi nell’impossibilità oggettiva ed incolpevole di
pagare per intero i debiti a seguito del venir meno dei presupposti reddituali sulla base dei quali li avevano
a suo tempo contratti.
Il progetto di legge si prefigge, quindi, sia di istituire e disciplinare presso le strutture della Giunta regionale
l’Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento per l’Abruzzo, di seguito indicato come
“OCC ABRUZZO”, quale articolazione interna dell’amministrazione, sia di realizzare azioni di natura culturale
e di sostegno, quali campagne di informazione e sensibilizzazione o corsi di formazione sull’uso
responsabile del denaro e sull’accesso consapevole al credito, l’attivazione di sportelli di preistruttoria, e
forme di agevolazione e assistenza gratuita per l’accesso ai servizi dell’Organismo di composizione delle
crisi da sovraindebitamento per l’Abruzzo, sostegno al reinserimento sociale ed occupazionale delle
persone interessate da crisi da sovraindebitamento, a seguito della sua composizione, nonché misure di
carattere patrimoniale nel settore abitativo, attivabili nelle crisi da sovraindebitamento
In particolare:
l’articolo 1 precisa le finalità della legge, diretta a prevenire, contrastare e definire soluzioni alle crisi di
sovraindebitamento, individuando a questo fine misure sia di carattere culturale, formativo e sociale sia
sportelli di preistruttoria sia misure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, sia misure
patrimoniali nel settore abitativo,
l’articolo 2 provvede ad istituire presso le strutture della Giunta regionale l’Organismo di composizione
delle crisi da sovraindebitamento per l’Abruzzo - quale articolazione interna dell’amministrazione - che
svolge le funzioni ed assume gli obblighi previsti dalla legislazione statale di riferimento e, in particolare,
dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;
l’articolo 3 detta la disciplina di funzionamento dell’OCC ABRUZZO, precisando i contenuti del regolamento
fra i quali la nomina del responsabile, la durata dell’incarico, i meccanismi di individuazione dei gestori delle
crisi, i criteri per l’attivazione delle forme di assistenza gratuita e di agevolazione, l’articolazione dei
compensi e la destinazione di quelli riconosciuti all’OCC ABRUZZO;
l’articolo 4 agisce sugli interventi di promozione e supporto, dagli sportelli di preistruttoria ai supporti di
natura psicologica alle misure per il reinserimento sociale e ai piani di informazione e sensibilizzazione;
l’articolo 5 istituisce il “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime;
l’articolo 6 disciplina gli interventi patrimoniali nel settore abitativo apportando anche modifiche alla legge
regionale n 44 del 1999, prevedendo che le ATER possano intervenire nelle crisi da sovraindebitamento
acquisendo gli immobili destinati ad abitazione (prima casa) di proprietà dei soggetti ricorrenti alla
procedura per i quali sia positivamente attivabile l’azione dell’OCC ABRUZZO mantenendo tale immobile ad
abitazione degli stessi nelle forme contrattuali di diritto civile,
l’articolo 7 è dedicato al programma annuale di attività dell’OCC ABRUZZO e delle misure di supporto e
promozione, approvato dalla Giunta, previo parere delle commissioni assembleari;
l’articolo 8 disciplina la clausola valutativa;
l’articolo 9 contiene la norma finanziaria stabilendo anche che nel “Fondo regionale per la prevenzione e il
contrasto dei fenomeni del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime”, confluisca un importo di
euro 650.000,00 per l’anno 2021, lasciando alla legge di bilancio il compito di definire il finanziamento per
gli anni successivi
l’articolo 10 precisa i termini di entrata in vigore.
Il Consigliere Regionale
Francesco Taglieri
CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO
_________________________________________________________________________________
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA
Proposta di Legge Regionale recante "Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la
soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento e Istituzione dell’Organismo regionale di
composizione della crisi da sovraindebitamento".
Articolo 1
(Oggetto e Finalità)
1. La Regione Abruzzo persegue l’obiettivo di prevenire, contrastare e definire soluzioni alle crisi da
sovraindebitamento.
2. Ai fini del comma 1 la Regione promuove e realizza azioni dirette a:
a) sostenere campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché specifici corsi di formazione, sull’uso
responsabile del denaro e sull’accesso consapevole al credito;
b) favorire la composizione delle crisi da sovraindebitamento, a sostegno dei consumatori e dei debitori
non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel Capo II della
legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione
delle crisi da sovra indebitamento);
c) attivare sportelli di preistruttoria, e forme di agevolazione e assistenza gratuita per l’accesso ai servizi
dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Abruzzo di cui all’articolo 2;
d) favorire il reinserimento sociale ed occupazionale delle persone interessate da crisi da
sovraindebitamento, a seguito della sua composizione;
e) consentire gli interventi patrimoniali di cui all’articolo 6.
3. Tutti gli interventi della presente legge sono realizzati, in coerenza con il quadro normativo europeo e
nazionale, nel rispetto delle norme poste a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (privacy) quale garanzia del patrimonio informativo individuale del singolo cittadino .
Articolo 2
(Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Abruzzo)
1. Ai fini dell’articolo 1 la Regione istituisce presso le strutture della Giunta regionale l’Organismo di
composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Abruzzo, di seguito indicato come “OCC ABRUZZO”,
quale articolazione interna dell’amministrazione.
2. L’OCC ABRUZZO svolge le funzioni ed assume gli obblighi previsti dalla legislazione statale di riferimento e,
in particolare, dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
3. La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni assembleari competenti, approva il Regolamento
per il funzionamento dell’OCC ABRUZZO, nel rispetto di quanto definito all’articolo 3.
CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO
_________________________________________________________________________________
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA
4. L’OCC ABRUZZO ha sede presso gli uffici della Regione, fermo restando quanto previsto all’articolo 3,
comma 1, lettera f).
5. L’Assemblea legislativa e la Giunta, per quanto di competenza, collaborano con i Comuni e, gli Enti Locali
e, ove esistenti, i Segretariati sociali di cui all’articolo 22 della legge e 8 novembre 2000, n. 328 (Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) per l’istituzione o la
qualificazione nei rispettivi territori di ulteriori organismi.
Articolo 3
(Funzionamento dell’OCC ABRUZZO)
1. Il Regolamento per il funzionamento dell’OCC ABRUZZO, di cui all’articolo 2, comma 3, definisce, fra
l’altro:
a) i criteri per la nomina da parte della Giunta del responsabile dell’OCC ABRUZZO, da individuare a
seguito di specifica selezione fra i dirigenti regionali in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina
statale ovvero mediante una selezione pubblica riservata a magistrati a riposo di provata esperienza
nelle procedure concorsuali;
b) la durata dell’incarico del responsabile dell’OCC ABRUZZO, rinnovabile e non superiore a cinque anni;
la scadenza dell’incarico può essere anticipata di diritto dalla Giunta regionale a seguito di rinnovo
dell’Assemblea legislativa, entro nove mesi dall’insediamento di quest’ultima;
c) che i gestori della crisi siano individuati mediante selezione pubblica, tra coloro che possiedono i
requisisti previsti dalla disciplina statale;
d) i criteri per la definizione da parte del responsabile dell’OCC ABRUZZO delle risorse destinabili alle
misure di cui al comma 4, lettera a), fermo restando il tetto minimo del cinquanta per cento (50%) ivi
previsto;
e) i criteri per l’individuazione da parte del responsabile dell’OCC ABRUZZO dei soggetti nei cui confronti
sono attivabili l’assistenza gratuita o le agevolazioni del comma 4;
f) gli obiettivi e le condizioni per l’istituzione di uffici periferici dell’OCC ABRUZZO in particolare presso gli
uffici locali della Regione.
g) i criteri per l’organizzazione di una struttura tecnico-amministrativa di supporto all’OCC ABRUZZO.
2. I compensi e i rimborsi spettanti all’OCC ABRUZZO a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura sono
determinati dal responsabile di cui al comma 1, lettera a), nei limiti di quanto previsto dalla disciplina
vigente;
3. I gestori delle crisi sono remunerati con una quota, determinata dal responsabile dell’OCC ABRUZZO, non
superiore al cinquanta per cento (50%) del compenso previsto al comma 2.
4. I compensi netti percepiti dall’OCC ABRUZZO sono destinati:
CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO
_________________________________________________________________________________
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA
a) per almeno il cinquanta per cento (50%) al fondo di cui all’articolo 5, diretto a sostenere l’attivazione
degli sportelli di preistruttoria, le agevolazioni e l’assistenza gratuita di cui al comma 1, lettere d) ed e),
gli interventi di cui all’articolo 4, nonché le spese connesse all’istituzione dell’OCC ABRUZZO;
b) per non più del cinquanta per cento (50%) al compenso dei gestori della crisi.
Art. 4
(Interventi di promozione e supporto)
1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di azioni di promozione delle iniziative della presente
legge e delle altre misure dirette a prevenire e ad affrontare le crisi da sovraindebitamento. La Regione
sostiene altresì, anche mediante specifici accordi, iniziative dirette al medesimo fine scaturenti
dall’iniziativa di Enti locali, pubbliche Istituzioni o qualificati soggetti pubblici e privati.
2. La Regione, nell’ambito delle misure del comma 1, opera direttamente o in accordo con i soggetti ivi
previsti per la costituzione di sportelli di preistruttoria al fine di orientare proficuamente gli utenti verso le
diverse misure attivabili
3. La Regione svolge, anche attraverso accordi con altri qualificati organismi pubblici e privati, funzioni di
assistenza tecnico-progettuale nei confronti degli Enti Locali che sviluppino iniziative coerenti con le
finalità della presente legge.
4. La Regione promuove e sostiene accordi con Istituti di credito, in particolare di livello locale, per favorire il
reinserimento sociale ed occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento, a
seguito della sua composizione. A tale fine la Regione può individuare forme di agevolazione, nei limiti
consentiti dalla normativa vigente, per l’accesso di tali soggetti, a contributi, finanziamenti e servizi
regionali.
5. Fra le funzioni del comma 1 possono rientrare anche misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e
interventi di sostegno psicologico per i soggetti destinatari della presente legge.
Art. 5
(Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento e per la solidarietà
alle vittime dell’usura)
1. Per le finalità dell’articolo 3, comma 4, lettera a) e dell’articolo 4 la Regione istituisce il “Fondo regionale
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime
dell’usura”. Nel fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) e dell’articolo 9,
comma 1.
2. Il fondo è destinato a finanziare i seguenti interventi:
a) contributi per la costituzione di parte civile delle vittime di usura o di estorsione;
b) misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura;
c) indennizzi per il sostegno alle vittime di usura;
CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO
_________________________________________________________________________________
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA
d) misure per favorire la competitività e l 'inclusione finanziaria
e) sostegno psicologico;
f) assistenza e tutela alle vittime di usura o di estorsione;
g) contributi agli enti impegnati nella lotta all'usura o ai fenomeni estorsivi;
3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 2, lettera c) i soggetti che:
a) abbiano provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria episodi di usura;
b) abbiano subito l'interruzione o la compromissione della propria attività lavorativa da intendere sia
come prestazione di tipo subordinato o parasubordinato, sia come attività svolta in regime di lavoro
autonomo, debitamente documentabile
4. L’indennizzo, riconosciuto una tantum, è di importo variabile da un minimo di 3 mila euro fino ad un
massimo di 20 mila euro, in funzione della minore o maggiore gravità dell'interruzione o della
compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti a causa del reato di usura,
debitamente documentati. La Giunta regionale, annualmente, su proposta dell'Assessore competente in
materia di usura, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, ripartisce le
risorse del fondo, tra gli interventi di cui al comma 2.
5. In caso di morte del beneficiario, l’indennizzo di cui al presente articolo è devoluto agli eredi legittimi.
6. La gestione del fondo è curata dalla struttura regionale competente in materia di usura, di seguito
denominata “struttura regionale competente”.
Art. 6
(Interventi patrimoniali nel settore abitativo e modifiche alla legge regionale n 44 del 1999)
1. Le ATER di cui all’articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 “Norme per il riordino degli Enti di
edilizia residenziale” possono intervenire nelle crisi da sovraindebitamento acquisendo gli immobili
destinati ad abitazione (prima casa) di proprietà dei soggetti ricorrenti alla procedura per i quali sia
positivamente attivabile l’azione dell’OCC ABRUZZO mantenendo tale immobile ad abitazione degli stessi
nelle forme contrattuali di diritto civile, secondo criteri di redditività, ivi compresi canoni di locazione con
possibilità di riscatto.
2. All’articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1999 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis le attività del comma 2 sono realizzabili anche nelle forme previste dall’articolo 5 della Legge
regionale recante «Istituzione a attività dell’organismo regionale di composizione della crisi da
sovraindebitamento».”
CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO
_________________________________________________________________________________
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA
Art. 7
(Programmazione)
1. La Giunta regionale approva annualmente, acquisito il parere delle competenti Commissioni assembleari,
il programma di attività dell’OCC ABRUZZO, comprensivo delle misure di supporto e promozione
dell’articolo 4.
2. Per l'attuazione dell’articolo 3, comma 4, lettera a), nonché degli articoli 4 e 5 la Regione contribuisce al
fondo di cui all'articolo 5 ed emette, con cadenza annuale, uno specifico avviso destinato a disciplinare
l'assegnazione dei predetti contributi nei limiti dello stanziamemento disposto a bilancio.
Articolo 8
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, entro il trenta giugno di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore
della presente legge, trasmette all’Assemblea Legislativa una relazione sullo stato di attuazione e
sull'efficacia della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento dell’OCC ABRUZZO;
b) iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dell'OCC ABRUZZO.
c) iniziative degli Enti locali che attivano servizi di supporto ai cittadini sul tema del sovraindebitamento.
d) iniziative dirette alla prevenzione delle crisi da sovraindebitamento.
Articolo 9
(Norma finanziaria)
1. Fermo restando che per la costituzione e ed il funzionamento dell’Organismo di cui all’articolo 2 non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti disposti sono svolti
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per
l'attuazione dell’articolo 3, comma 4, lettera a), nonché degli articoli 4 e 5 la Regione provvede mediante
l'istituzione alla Missione 14, Programma 04, Titolo 01, di un apposito fondo denominato “Fondo
regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del sovraindebitamento e per la solidarietà alle
vittime”, per un importo di euro 650.000,00 per l'anno 2021, per la cui copertura si provvede, ai sensi
dell’art. 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n.1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio
di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (legge di stabilità Regionale)), mediante
applicazione per il corrispondente importo dell’avanzo di cui ex articolo 111 del decreto legge 19 maggio
2020, n.34 e successive modificazioni, come determinato in sede di Rendiconto per l’esercizio 2020.
2. Per le annualità successive si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte
dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO
_________________________________________________________________________________
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42).
3. Nel Fondo del comma 1 confluiscono altresì le risorse di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a).
4. L'autorizzazione di spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa
annualmente iscritti sul bilancio regionale.
Articolo 10
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

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Taglieri pd l_-_sovraindebitamento

  • 1. Consiglio Regionale - Gruppo Consiliare M5S Al Signor Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo SEDE Oggetto: Progetto di Legge Regionale recante "Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento e Istituzione dell’Organismo regionale di composizione della crisi da sovraindebitamento". Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto. Cordiali saluti. I Consiglieri Francesco Taglieri (Primo firmatario) ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________
  • 2. Progetto di legge "Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento e Istituzione dell’Organismo regionale di composizione della crisi da sovraindebitamento". RELAZIONE Il sovraindebitamento è un fenomeno che, a seguito della crisi economico-occupazionale dell’ultimo decennio ma anche a fronte di una trasformazione del modello sociale per i consumi di individui e famiglie, si è progressivamente diffuso nella nostra comunità. La conseguenza è quella di un pericoloso impoverimento di singoli e famiglie, della creazione di aree di bisogno e disagio tali da produrre fragilità verso l’ingresso, il consolidamento di forme di illegalità, quali l’usura, e l’aumento dei rischi di marginalità ed esclusione. L’efficacia della reazione poggia su interventi strutturali tali da rendere durevole e solida la crescita occupazionale ed economica, adeguati i redditi derivanti da lavoro o attività imprenditoriali, e, soprattutto, sulla capacità di diffondere e rendere apprezzati modelli di consumo responsabili e sostenibili. La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e il successivo Decreto 24 settembre 2014 n. 202, emanato dai Ministero della Giustizia, comunemente chiamate "legge salva suicidi", ha infatti posto rimedio a livello nazionale, alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, consentendo ai debitori incolpevoli di poter risolvere la propria situazione debitoria attraverso la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi. La norma si applica a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare e che non rientrano nelle vigenti procedure concorsuali. Tra questi: i consumatori che hanno contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, gli imprenditori commerciali esclusi dal fallimento, i piccoli imprenditori, gli imprenditori esercenti un'attività agricola, le associazioni, le fondazioni, le associazioni di professionisti ed i soci di società di persone. Presupposto principale per poter essere ammessi alla procedura di composizione della crisi è il “perdurante squilibrio” tra le obbligazioni (debiti contratti) e il patrimonio del debitore, tale da causare una effettiva incapacità da parte del debitore a far fronte al pagamento delle obbligazioni contratte. Con la procedura di composizione della crisi il debitore viene quindi messo in condizione di poter assolvere ai propri debiti, con metodi di pagamento accessibili per lo stesso, ponendolo, al riparo dalle procedure esecutive sui beni mobili, immobili, detenuti anche presso terzi, ed evitando tutte le inevitabili maggiori spese, nonché la pressione psicologica che crea il sovraindebitamento. Al contempo la legge cerca comunque di garantire ai creditori la migliore soddisfazione possibile. La norma nazionale prevede la costituzione degli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.), promossi da Enti pubblici, quali le Camere di Commercio e gli Ordini Professionali, i quali sono dotati delle competenze professionali necessarie ad accompagnare il soggetto in difficoltà, nella predisposizione della proposta di composizione della propria situazione debitoria.
  • 3. Attraverso l’istituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento anche a livello regionale, si intende quindi istituire presso la Regione Abruzzo un soggetto al quale tutti i debitori sopra richiamati possono rivolgersi in caso di bisogno e trovare un valido supporto nella composizione della crisi. L’istituzione di un Organismo regionale appare necessario non soltanto in un'ottica di intervento attivo della Regione davanti a situazione di sovraindebitamento incolpevole, ma anche indirettamente come misura di ascolto e supporto del debitore, necessario soprattutto nell'attuale contesto di profonda crisi economica che ha provocato negli ultimi anni un incremento nella casistica dei suicidi delle persone che si sono sentite senza una via d'uscita dai debiti contratti. La costituzione di un OCC pubblico regionale a supporto dei cittadini incolpevolmente sovraindebitati risulterà opportuna a seguito della nota emergenza sanitaria del “Covid 19”, la quale potrebbe portare a conseguenze economiche negative a carico sia dei lavoratori dipendenti, che potrebbero perdere il posto di lavoro o vederselo ridimensionato in termini di ore lavorative o di utilizzo di ammortizzatori sociali, sia delle micro e piccole imprese e dei liberi professionisti, che potrebbero dover cessare l’attività o vedersela consistentemente ridotta, soggetti che potrebbero trovarsi nell’impossibilità oggettiva ed incolpevole di pagare per intero i debiti a seguito del venir meno dei presupposti reddituali sulla base dei quali li avevano a suo tempo contratti. Il progetto di legge si prefigge, quindi, sia di istituire e disciplinare presso le strutture della Giunta regionale l’Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento per l’Abruzzo, di seguito indicato come “OCC ABRUZZO”, quale articolazione interna dell’amministrazione, sia di realizzare azioni di natura culturale e di sostegno, quali campagne di informazione e sensibilizzazione o corsi di formazione sull’uso responsabile del denaro e sull’accesso consapevole al credito, l’attivazione di sportelli di preistruttoria, e forme di agevolazione e assistenza gratuita per l’accesso ai servizi dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Abruzzo, sostegno al reinserimento sociale ed occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento, a seguito della sua composizione, nonché misure di carattere patrimoniale nel settore abitativo, attivabili nelle crisi da sovraindebitamento In particolare: l’articolo 1 precisa le finalità della legge, diretta a prevenire, contrastare e definire soluzioni alle crisi di sovraindebitamento, individuando a questo fine misure sia di carattere culturale, formativo e sociale sia sportelli di preistruttoria sia misure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, sia misure patrimoniali nel settore abitativo, l’articolo 2 provvede ad istituire presso le strutture della Giunta regionale l’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Abruzzo - quale articolazione interna dell’amministrazione - che svolge le funzioni ed assume gli obblighi previsti dalla legislazione statale di riferimento e, in particolare, dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155; l’articolo 3 detta la disciplina di funzionamento dell’OCC ABRUZZO, precisando i contenuti del regolamento fra i quali la nomina del responsabile, la durata dell’incarico, i meccanismi di individuazione dei gestori delle crisi, i criteri per l’attivazione delle forme di assistenza gratuita e di agevolazione, l’articolazione dei compensi e la destinazione di quelli riconosciuti all’OCC ABRUZZO;
  • 4. l’articolo 4 agisce sugli interventi di promozione e supporto, dagli sportelli di preistruttoria ai supporti di natura psicologica alle misure per il reinserimento sociale e ai piani di informazione e sensibilizzazione; l’articolo 5 istituisce il “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime; l’articolo 6 disciplina gli interventi patrimoniali nel settore abitativo apportando anche modifiche alla legge regionale n 44 del 1999, prevedendo che le ATER possano intervenire nelle crisi da sovraindebitamento acquisendo gli immobili destinati ad abitazione (prima casa) di proprietà dei soggetti ricorrenti alla procedura per i quali sia positivamente attivabile l’azione dell’OCC ABRUZZO mantenendo tale immobile ad abitazione degli stessi nelle forme contrattuali di diritto civile, l’articolo 7 è dedicato al programma annuale di attività dell’OCC ABRUZZO e delle misure di supporto e promozione, approvato dalla Giunta, previo parere delle commissioni assembleari; l’articolo 8 disciplina la clausola valutativa; l’articolo 9 contiene la norma finanziaria stabilendo anche che nel “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime”, confluisca un importo di euro 650.000,00 per l’anno 2021, lasciando alla legge di bilancio il compito di definire il finanziamento per gli anni successivi l’articolo 10 precisa i termini di entrata in vigore. Il Consigliere Regionale Francesco Taglieri
  • 5. CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO _________________________________________________________________________________ Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA Proposta di Legge Regionale recante "Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento e Istituzione dell’Organismo regionale di composizione della crisi da sovraindebitamento". Articolo 1 (Oggetto e Finalità) 1. La Regione Abruzzo persegue l’obiettivo di prevenire, contrastare e definire soluzioni alle crisi da sovraindebitamento. 2. Ai fini del comma 1 la Regione promuove e realizza azioni dirette a: a) sostenere campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché specifici corsi di formazione, sull’uso responsabile del denaro e sull’accesso consapevole al credito; b) favorire la composizione delle crisi da sovraindebitamento, a sostegno dei consumatori e dei debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento); c) attivare sportelli di preistruttoria, e forme di agevolazione e assistenza gratuita per l’accesso ai servizi dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Abruzzo di cui all’articolo 2; d) favorire il reinserimento sociale ed occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento, a seguito della sua composizione; e) consentire gli interventi patrimoniali di cui all’articolo 6. 3. Tutti gli interventi della presente legge sono realizzati, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale, nel rispetto delle norme poste a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (privacy) quale garanzia del patrimonio informativo individuale del singolo cittadino . Articolo 2 (Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Abruzzo) 1. Ai fini dell’articolo 1 la Regione istituisce presso le strutture della Giunta regionale l’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Abruzzo, di seguito indicato come “OCC ABRUZZO”, quale articolazione interna dell’amministrazione. 2. L’OCC ABRUZZO svolge le funzioni ed assume gli obblighi previsti dalla legislazione statale di riferimento e, in particolare, dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. 3. La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni assembleari competenti, approva il Regolamento per il funzionamento dell’OCC ABRUZZO, nel rispetto di quanto definito all’articolo 3.
  • 6. CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO _________________________________________________________________________________ Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA 4. L’OCC ABRUZZO ha sede presso gli uffici della Regione, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera f). 5. L’Assemblea legislativa e la Giunta, per quanto di competenza, collaborano con i Comuni e, gli Enti Locali e, ove esistenti, i Segretariati sociali di cui all’articolo 22 della legge e 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) per l’istituzione o la qualificazione nei rispettivi territori di ulteriori organismi. Articolo 3 (Funzionamento dell’OCC ABRUZZO) 1. Il Regolamento per il funzionamento dell’OCC ABRUZZO, di cui all’articolo 2, comma 3, definisce, fra l’altro: a) i criteri per la nomina da parte della Giunta del responsabile dell’OCC ABRUZZO, da individuare a seguito di specifica selezione fra i dirigenti regionali in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina statale ovvero mediante una selezione pubblica riservata a magistrati a riposo di provata esperienza nelle procedure concorsuali; b) la durata dell’incarico del responsabile dell’OCC ABRUZZO, rinnovabile e non superiore a cinque anni; la scadenza dell’incarico può essere anticipata di diritto dalla Giunta regionale a seguito di rinnovo dell’Assemblea legislativa, entro nove mesi dall’insediamento di quest’ultima; c) che i gestori della crisi siano individuati mediante selezione pubblica, tra coloro che possiedono i requisisti previsti dalla disciplina statale; d) i criteri per la definizione da parte del responsabile dell’OCC ABRUZZO delle risorse destinabili alle misure di cui al comma 4, lettera a), fermo restando il tetto minimo del cinquanta per cento (50%) ivi previsto; e) i criteri per l’individuazione da parte del responsabile dell’OCC ABRUZZO dei soggetti nei cui confronti sono attivabili l’assistenza gratuita o le agevolazioni del comma 4; f) gli obiettivi e le condizioni per l’istituzione di uffici periferici dell’OCC ABRUZZO in particolare presso gli uffici locali della Regione. g) i criteri per l’organizzazione di una struttura tecnico-amministrativa di supporto all’OCC ABRUZZO. 2. I compensi e i rimborsi spettanti all’OCC ABRUZZO a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura sono determinati dal responsabile di cui al comma 1, lettera a), nei limiti di quanto previsto dalla disciplina vigente; 3. I gestori delle crisi sono remunerati con una quota, determinata dal responsabile dell’OCC ABRUZZO, non superiore al cinquanta per cento (50%) del compenso previsto al comma 2. 4. I compensi netti percepiti dall’OCC ABRUZZO sono destinati:
  • 7. CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO _________________________________________________________________________________ Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA a) per almeno il cinquanta per cento (50%) al fondo di cui all’articolo 5, diretto a sostenere l’attivazione degli sportelli di preistruttoria, le agevolazioni e l’assistenza gratuita di cui al comma 1, lettere d) ed e), gli interventi di cui all’articolo 4, nonché le spese connesse all’istituzione dell’OCC ABRUZZO; b) per non più del cinquanta per cento (50%) al compenso dei gestori della crisi. Art. 4 (Interventi di promozione e supporto) 1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di azioni di promozione delle iniziative della presente legge e delle altre misure dirette a prevenire e ad affrontare le crisi da sovraindebitamento. La Regione sostiene altresì, anche mediante specifici accordi, iniziative dirette al medesimo fine scaturenti dall’iniziativa di Enti locali, pubbliche Istituzioni o qualificati soggetti pubblici e privati. 2. La Regione, nell’ambito delle misure del comma 1, opera direttamente o in accordo con i soggetti ivi previsti per la costituzione di sportelli di preistruttoria al fine di orientare proficuamente gli utenti verso le diverse misure attivabili 3. La Regione svolge, anche attraverso accordi con altri qualificati organismi pubblici e privati, funzioni di assistenza tecnico-progettuale nei confronti degli Enti Locali che sviluppino iniziative coerenti con le finalità della presente legge. 4. La Regione promuove e sostiene accordi con Istituti di credito, in particolare di livello locale, per favorire il reinserimento sociale ed occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento, a seguito della sua composizione. A tale fine la Regione può individuare forme di agevolazione, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per l’accesso di tali soggetti, a contributi, finanziamenti e servizi regionali. 5. Fra le funzioni del comma 1 possono rientrare anche misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e interventi di sostegno psicologico per i soggetti destinatari della presente legge. Art. 5 (Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime dell’usura) 1. Per le finalità dell’articolo 3, comma 4, lettera a) e dell’articolo 4 la Regione istituisce il “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime dell’usura”. Nel fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) e dell’articolo 9, comma 1. 2. Il fondo è destinato a finanziare i seguenti interventi: a) contributi per la costituzione di parte civile delle vittime di usura o di estorsione; b) misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura; c) indennizzi per il sostegno alle vittime di usura;
  • 8. CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO _________________________________________________________________________________ Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA d) misure per favorire la competitività e l 'inclusione finanziaria e) sostegno psicologico; f) assistenza e tutela alle vittime di usura o di estorsione; g) contributi agli enti impegnati nella lotta all'usura o ai fenomeni estorsivi; 3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 2, lettera c) i soggetti che: a) abbiano provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria episodi di usura; b) abbiano subito l'interruzione o la compromissione della propria attività lavorativa da intendere sia come prestazione di tipo subordinato o parasubordinato, sia come attività svolta in regime di lavoro autonomo, debitamente documentabile 4. L’indennizzo, riconosciuto una tantum, è di importo variabile da un minimo di 3 mila euro fino ad un massimo di 20 mila euro, in funzione della minore o maggiore gravità dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti a causa del reato di usura, debitamente documentati. La Giunta regionale, annualmente, su proposta dell'Assessore competente in materia di usura, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, ripartisce le risorse del fondo, tra gli interventi di cui al comma 2. 5. In caso di morte del beneficiario, l’indennizzo di cui al presente articolo è devoluto agli eredi legittimi. 6. La gestione del fondo è curata dalla struttura regionale competente in materia di usura, di seguito denominata “struttura regionale competente”. Art. 6 (Interventi patrimoniali nel settore abitativo e modifiche alla legge regionale n 44 del 1999) 1. Le ATER di cui all’articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 “Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale” possono intervenire nelle crisi da sovraindebitamento acquisendo gli immobili destinati ad abitazione (prima casa) di proprietà dei soggetti ricorrenti alla procedura per i quali sia positivamente attivabile l’azione dell’OCC ABRUZZO mantenendo tale immobile ad abitazione degli stessi nelle forme contrattuali di diritto civile, secondo criteri di redditività, ivi compresi canoni di locazione con possibilità di riscatto. 2. All’articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1999 dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis le attività del comma 2 sono realizzabili anche nelle forme previste dall’articolo 5 della Legge regionale recante «Istituzione a attività dell’organismo regionale di composizione della crisi da sovraindebitamento».”
  • 9. CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO _________________________________________________________________________________ Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA Art. 7 (Programmazione) 1. La Giunta regionale approva annualmente, acquisito il parere delle competenti Commissioni assembleari, il programma di attività dell’OCC ABRUZZO, comprensivo delle misure di supporto e promozione dell’articolo 4. 2. Per l'attuazione dell’articolo 3, comma 4, lettera a), nonché degli articoli 4 e 5 la Regione contribuisce al fondo di cui all'articolo 5 ed emette, con cadenza annuale, uno specifico avviso destinato a disciplinare l'assegnazione dei predetti contributi nei limiti dello stanziamemento disposto a bilancio. Articolo 8 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, entro il trenta giugno di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette all’Assemblea Legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su: a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento dell’OCC ABRUZZO; b) iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dell'OCC ABRUZZO. c) iniziative degli Enti locali che attivano servizi di supporto ai cittadini sul tema del sovraindebitamento. d) iniziative dirette alla prevenzione delle crisi da sovraindebitamento. Articolo 9 (Norma finanziaria) 1. Fermo restando che per la costituzione e ed il funzionamento dell’Organismo di cui all’articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti disposti sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per l'attuazione dell’articolo 3, comma 4, lettera a), nonché degli articoli 4 e 5 la Regione provvede mediante l'istituzione alla Missione 14, Programma 04, Titolo 01, di un apposito fondo denominato “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime”, per un importo di euro 650.000,00 per l'anno 2021, per la cui copertura si provvede, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n.1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (legge di stabilità Regionale)), mediante applicazione per il corrispondente importo dell’avanzo di cui ex articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 e successive modificazioni, come determinato in sede di Rendiconto per l’esercizio 2020. 2. Per le annualità successive si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
  • 10. CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO _________________________________________________________________________________ Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 3. Nel Fondo del comma 1 confluiscono altresì le risorse di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a). 4. L'autorizzazione di spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale. Articolo 10 (Entrata in vigore) La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).