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NUOVO PIANO CASA
REGIONE LAZIO
Legge 11 agosto 2009 n. 21,
Modificata da L.R. 10/2011, L.R. 12/2012, L.R. 8/2014, L.R. 10/2014
La legge si applica agli edifici
per i quali alla data del 31.12.2013 sussistano alternativamente le seguenti condizioni:
• Legittimamente realizzati ed ultimati (art. 2, comma 1, lett. a)
• Non ultimati, sempre che sia stato rilasciato il titolo abilitativo (art. 2, c. 1, lett. a)
• Ultimati con titolo abilitativo in sanatoria (art. 2, c. 1, lett. b)
• Dismessi o mai utilizzati (art. 3 ter)
• Situati in aree vincolate, previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica
rilasciata in conformità alla normativa (art. 2, comma 3)
N.B. Sono consentiti gli interventi previsti dagli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 e 5, nei
casi in cui le norme dei piani territoriali paesistici (PTP) rimandino alle previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti, purché non attengano alle zone definite dagli strumenti
stessi come E ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968,
fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP in
coerenza con il PTPR regionale.
1
La legge non si applica agli edifici ubicati:
• Nelle zone individuate come insediamenti urbanistici storici dal PTPR (art. 2, c. 2,
lett. a)
• Nelle aree con vincolo di inedificabilità assoluta (art. 2, c. 2 lett. b)
• Nelle aree naturali protette (art. 2, c. 2, lett. c) salvo la possibilità di prevedere nei
regolamenti gli interventi previsti dagli artt. 3 ter, 3 bis e 5 con un incremento
massimo di 38 mq
• Nelle aree del demanio marittimo e fasce di rispetto delle acque interne (art. 2, c. 2,
lett. d) ferma restando la possibilità di realizzare gli interventi al di fuori delle stesse ai
sensi dell’art. 1 comma 48, LR 10/2014
• Nelle zone di rischio molto elevato individuate dai Piani di Bacino, mentre nelle aree
a rischio idrogeologico si applica la sola sostituzione edilizia previo parere favorevole
dell’ente competente che attesti la sicurezza del regime idraulico (art. 2, c. 2, lett. e)
• Nelle aree strategiche, nel sistema della mobilità, delle infrastrutture, dei servizi
pubblici e degli standard (art. 2, comma 2, lett. f)
• Nelle fasce di rispetto di strade pubbliche, ferrovie, etc, (art. 2, c. 2, lett. g) fatto salvo
quanto previsto dagli artt. 3 ter c. 1 ter e 4, c. 2 bis che consentono la sostituzione
edilizia purché la ricostruzione avvenga al di fuori delle fasce di rispetto
• Nei complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR, che siano stati realizzati prima
del 1930 (art. 2, c. 2, lett. h)
2
• L’individuazione della consistenza edilizia degli edifici esistenti è costituita dai
parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo
• I medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo della premialità
consentita negli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4
• Il titolo abilitativo di cui all’articolo 6 della presente legge viene rilasciato in
base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti
• Per convertire il volume in superficie o viceversa si applica la formula
superficie = volume / 3,20
volume = superficie x 3,20
• Le DIA e le domande di Permesso di Costruire possono essere presentate in
termini di superficie o volume.
3
Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’art. 6 possono essere presentate fino al:
31 gennaio 2017
4
1. Ampliamento degli edifici (art. 3)
2. Cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale
finalizzato al reperimento di alloggi a canone calmierato (art. 3 ter)
3. Riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso e delle aree edificabili libere
attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale
(art. 3 quater)
4. Sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici (art. 4)
5. Recupero dei volumi accessori e pertinenziali degli edifici esistenti (art. 5)
5
Edifici a destinazione
non residenziale
Edifici a
destinazione mista
(resid. + non resid)
Edifici destinati a
servizi
socio-
assistenziali
PREMIALITA’ (*)
+20% fino ad un
max di 200 mq
+25% fino ad un max di
500 mq per attività
artigianali, produttive ed
alberghiere
+20% fino ad un
max di 70 mq per il
resid.
+25% fino ad un
max di 200 mq per il non
resid.
+20% fino ad un
max di 70 mq
+20% fino ad un
max di 200 mq
(*): Le suddette percentuali sono incrementate di un ulteriore 10% ove si utilizzino tecnologie con potenza non
inferiore a 1 Kw di energia rinnovabile
N.B. Gli ampliamenti degli edifici residenziali sono cumulabili (art. 3 c. 8) con il recupero ai fini
residenziali dei volumi accessori di cui all’art. 5 c. 1 lett. a) esclusivamente per le tipologie residenziali
unifamiliari, plurifamiliari e per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia funzionale
6
OGGETTO DELL'AMPLIAMENTO
Edifici residenziali
uniplurifamiliari e,
comunque,
ogni unità immobiliare
dotata di specifica
autonomia funzionale
• Realizzazione in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti
edilizi comunali
• Realizzazione in adiacenza, in aderenza o anche attraverso la costruzione di un
corpo edilizio separato accessorio e pertinenziale
• È consentito l’aumento del numero delle unità immobiliari
• Rispetto delle distanze ed altezze di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968
• Esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e realizzazione o
adeguamento delle opere di urbanizzazione secondaria; la sussistenza delle
oo.uu. secondaria viene verificata in relazione alla presenza dello standard
urbanistico previsto nel PRG vigente o adottato ovvero attraverso la monetizzazione.
7
• Realizzazione dei parcheggi privati sempreché la superficie da destinare a
parcheggio non sia < di 20 mq
• Per gli edifici plurifamiliari gli ampliamenti devono essere realizzati con un
progetto unitario
• Rispetto della normativa statale e regionale sull’edilizia e sul risparmio
energetico
• Per le strutture alberghiere
L’ampliamento può attuarsi anche attraverso il cambio di destinazione d’uso di
edifici contigui esistenti nei limiti max di 500 mq
Criteri di progettazione
- qualità architettonica nella progettazione degli interventi
- uso di tecnologie sostenibili ad alto rendimento energetico
- contenimento dei consumi energetici e riutilizzo di energia da fonti rinnovabili
- contenimento consumi idrici e recupero acque piovane
• Il mantenimento della destinazione d’uso per 10 anni
8
9
Al fine di incentivare l’adeguamento di un intero ed edificio esistente secondo
quanto previsto dalla normativa antisismica, le percentuali di cui all’art. 3, comma
1, sono così incrementate:
a) Fino al 35% della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un
massimo di 90 metri quadrati, per gli edifici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e
b), ricadenti nella zona sismica 1 o nella sottozona sismica 2a o 2b
b) Fino al 25% della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un
massimo di 80 metri quadrati, per gli edifici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e
b), ricadenti nella sottozona sismica 3a o nella sottozona sismica 3b
INTERVENTI VOLTI AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO ATTRAVERSO RISTRUTTURAZIONE,
DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E COMPLETAMENTO CON AMPLIAMENTO FINO AL 30%
(reperimento alloggi a canone calmierato)
(comma 1)
Edifici non residenziali che al 31/12/2013
siano in alternativa:
• Dismessi o mai utilizzati
• In corso di realizzazione e non ultimati e/o
per i quali sia scaduto il titolo abilitativo
• In via di dismissione limitamente agli edifici
direzionali
(comma 3)
Aree non residenziali
libere nell'ambito di piani
o programmi attuativi
(pubblici o privati) anche
se decaduti
(comma 4)
• Edifici adibiti a strutture sanitarie
che cessano l'attività
• Edifici adibiti ad alloggi
temporanei per emergenza
abitativa
Immobili residenziali fino
ad un max di 10.000 mq di
SUL di cui 10% housing
Cambio di destinazione d'uso (*) della volumetria oppure della superficie utile
esistente fino ad un max di 15.000 mq di superficie utile lorda +30/35% della stessa
per housing
(*): il cambio determina automaticamente anche il cambio di destinazione urbanistica dell'area di
sedime e pertinenziale
10
ESCLUSIONI
NO zone agricole
(zone omogenee E)
No zone industriali
(zone omogenee D)
> di 10 ha
e se < di 10 ha
edificio deve essere
dismesso o inutilizzato
al
31/12/2013
11
NO PIP
LOCAZIONE CALMIERATA
Roma Capitale ≤ 5 €/mq Altri Comuni del Lazio ≤ 4 €/mq
• Comma 1
30% di superficie per gli edifici fino a 10.000 mq (comprensivo dell’eventuale
incremento)
35% di superficie per gli edifici > di 10.000 mq e fino a 15.000 mq (comprensivo
dell’eventuale incremento)
Aumento del 10% nel caso di alloggi reperiti nel medesimo Comune ma già
realizzati o in realizzazione
• Comma 3
Nelle aree libere la quota di housing deve essere pari al 10% della superficie. Se
reperita in altro sito del Comune su edifici realizzati o in realizzazione è previsto un
ulteriore aumento del 10 %
Per gli alloggi a canone calmierato la superficie minima è quella prevista nel
Regolamento Comunale; quella pari a 45 mq non deve essere maggiore del 50% degli
alloggi riservati ad housing
Eventuale alienazione degli alloggi trascorsi 15 anni ovvero 7 anni per i conduttori ad
un prezzo di vendita ≤ al 70% delle quotazioni OMI (comma 1-bis)
12
• Possibilità, in alternativa alla locazione a canone calmierato, della
corresponsione di un importo pari al 20% del valore catastale o
realizzazione di opere pubbliche di pari importo se l’edificio è < di 500 mq
• Rispetto delle distanze e delle altezze di cui agli artt. 8 e 9 del D.M.
1444/1968
• Esistenza o adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, nonché realizzazione dei parcheggi privati
• Cambio destinazione d’uso (da non residenziale a residenziale) anche
porzioni di edifici localizzati nei P.d.Z. 167 o nei piani di recupero di cui alla
L.R. 28/1980
• Gli standard urbanistici possono essere reperiti anche su aree adiacenti
ovvero entro un raggio di influenza di 1.000 mt dall’area. In alternativa
pagamento di un contributo straordinario commisurato allo standard
urbanistico a seguito dell’incremento volumetrico pari al 50% del contributo
di costruzione con vincolo alla realizzazione di opere pubbliche nell’area
oggetto dell’intervento
13
Interventi volti al cambio di destinazione in altro uso non
residenziale attraverso ristrutturazione, demolizione,
Ricostruzione e completamento
Cambio di destinazione d'uso (*) della superficie
lorda esistente fino ad un max di 2.500 mq
(*): il cambio determina automaticamente anche il cambio
di destinazione urbanistica dell'area di sedime e
pertinenziale nonché delle aree cedute per gli standard
urbanistici
14
Aree non residenziali libere nell'ambito di piani
o programmi attuativi (pubblici o privati) anche se
decaduti ad esclusione di quelle con
destinazione industriale o artigianale
Edifici non residenziali che al 31/12/2013
risultino:
• Dismessi o mai utilizzati
• In corso di realizzazione e non siano ultimati
e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo
• In via di dismissione limitamente agli edifici
direzionali
ESCLUSIONI
NO zone agricole
(zone omogenee E)
No zone industriali
(zone omogenee D)
> di 10 ha
e se < di 10 ha
edificio deve essere
dismesso o inutilizzato
al
31/12/2011
15
NO PIP
• Rispetto delle distanze e delle altezze di cui
agli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968
•Esistenza o adeguamento delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria
16
Edifici residenziali
in area agricola
realizzati dopo il 1950
Edifici interamente
non residenziali
o > del 50%
PREMIALITA’ (*)
+20%
della cubatura
+35%
di ampliamento
17
OGGETTO DELL'INTERVENTO
Edifici residenziali
per almeno il 50%
+35% fino ad un max
di 350 mq
a condizione che
siano rispettate le
destin. degli strumenti
urbanistiche
(*) Le suddette percentuali sono incrementate di un ulteriore 10% nel caso in cui si utilizzi la procedura del concorso di
progettazione
ESCLUSIONI
NO edifici ricadenti nelle zone di espansione (zone omogenee C) realizzati da < di 20 anni
• Gli interventi possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto stradale, ferroviario, igienico-
sanitario e tecnologico a condizione che l’edificazione avvenga al di fuori delle predette aree o fasce di
rispetto nel medesimo lotto o confinante ove consentito dagli strumenti urbanistici
• Gli interventi possono essere eseguiti anche su edifici ricadenti nelle zone a rischio idrogeologico
previa attestazione, da parte dell’Ente competente della sicurezza del regime idraulico
• Rispetto delle distanze ed altezze di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968
• Esistenza o adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, nonché realizzazione dei
parcheggi privati
• Cessione degli standard all’A.C. e, se non reperiti entro un raggio di influenza di 1000 mt, pagamento
di un contributo straordinario vincolato alla realizzazione di opere pubbliche nello stesso ambito
• Piantumazione di essenze arboree e vegetazionali
• Le premialità non si possono sommare con gli altri ampliamenti eventualmente consentiti da altre
norme o da strumenti urbanistici comunali alle abitazioni in locazione
• Prestazione energetica inferiore al 10% rispetto al valore limite fissato con D.Lgs 192/2005 ovvero
dalla L.R. 6/2008 – deve essere riferita all’intera unità immobiliare
• Gli interventi negli edifici residenziali in zone agricole devono rispettare nella ricostruzione i caratteri
dell’edificazione agricola
18
+20% del volume o della superficie
esistente e, comunque, ogni unità
immobiliare dotata di specifica
autonomia funzionale fino ad un
max di 70 mq
residenziale
PREMIALITA '
+50% della parte esistente già
destinata a servizi nalizzati ad
attività sportiva
+50% della superficie
residenziale preesistente e
fino ad un max di 70 mq
residenziale attività sportiva
recupero volumi accessori e pertinenziali,
nonche' delle unita’ immobiliari ad altri usi destinati di:
Edificio prevalentemente
residenziale ubicato in zona
agricola
Edificio a destinazione
prevalentemente a servizi
finalizzati all’attività sportiva
Edifici residenziali per
almeno il 50%
19
• Esistenza, adeguamento o realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
degli standard nonché realizzazione dei parcheggi privati, sempreché la superficie da
destinare a parcheggio non sia < di 20 mq
• Prestazione energetica inferiore al 10% rispetto al valore limite fissato con D.Lgs
192/2005 ovvero dalla
L.R. 6/2008
• Ove venga comprovata l’impossibilità alla dotazione degli standard l’intervento è
ammissibile subordinatamente al pagamento degli oneri concessori e di un
contributo straordinario pari al 50% del contributo di costruzione. Tali contributi
sono utilizzati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nei territori interessati,
individuando eventualmente aree contermini per l’adeguamento degli standard
13
20
DIA
Cambi di destinaz. d'uso
da non resid. a resid. (art. 3 ter)
Cambi di destinaz. d'uso
da non resid. a non resid. (art. 3 quater)
< di 500 mq
Demolizione e
ricostruzione
< di 500 mq
(art. 4)
Ampliamento
(art. 3 – 3
bis)
Recupero volumi
accessori
e pertinenziali (art.
5)
(art. 3 ter, 3 quater e 4)
PERMESSO DI COSTRUIRE
il cui ottenimento è subordinato all'esito di un'appostia Conferenza dei Servizi
(da convocare entro 90 gg. dalla presentazione della domanda)
Cambi di destinaz. d'uso da non resid. a resid.
> di
500 mq
Demolizione e ricostruzione > di 500 mq
21
• entro il 31.03.2015 i Comuni con D.C.C. delegano gli Uffici ad acquisire al patrimonio pubblico le
aree cedute a standard
• Le disposizioni contenute nelle modifiche introdotte, non si applicano alle DIA già presentate e
alle domande di P. di C. per le quali sia stata già convocata la C.d.S. alla data di entrata in vigore
della LR 102014 ovvero sia stata presentata richiesta di P.a C. entro il novantesimo giorno
antecedente l’entrata in vigore (BURL n. 90 del 11.11.2014).
• Per le DIA e le domande di P. diC. presentate ai sensi della L.R. 21/09, comprese quelle per le
quali sia stato rilasciato il titolo abitativo e stipulato l’atto d’obbligo, si può richiedere entro 60
gg dalla data di entrata in vigore della L.R. 10/09 l’applicazione delle modifiche introdotte.
• E’ consentita l’applicazione del “Piano Casa” limitatamente agli interventi di sostituzione edilizia
tramite demolizione e ricostruzione (art. 3 ter, c. 1 e art. 4 c. 1) di edifici situati nelle aree
demaniali e nelle fasce di rispetto, purché la ricostruzione abbia luogo fuori dalle predette fasce
nel medesimo lotto o confinante sempreché ne sia consentita l’edificazione dallo strumento
urbanistico. (LR 102014 art.1 comma 48)
• Gli ampliamenti di cui all’art. 3 sono consentiti anche nelle aree che il PTP rimanda alle
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti salvo ulteriori prescrizioni. La sussistenza delle
oo.uu. secondaria viene verificata in relazione alla presenza dello standard urbanistico previsto nel
PRG vigente o adottato ovvero attraverso la monetizzazione.
• Gli interventi previsti dalla L.R. 21/09 e s.m.i. sono consentiti anche nei Comuni dotati di
programma di fabbricazione.
22

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  • 1. NUOVO PIANO CASA REGIONE LAZIO Legge 11 agosto 2009 n. 21, Modificata da L.R. 10/2011, L.R. 12/2012, L.R. 8/2014, L.R. 10/2014
  • 2. La legge si applica agli edifici per i quali alla data del 31.12.2013 sussistano alternativamente le seguenti condizioni: • Legittimamente realizzati ed ultimati (art. 2, comma 1, lett. a) • Non ultimati, sempre che sia stato rilasciato il titolo abilitativo (art. 2, c. 1, lett. a) • Ultimati con titolo abilitativo in sanatoria (art. 2, c. 1, lett. b) • Dismessi o mai utilizzati (art. 3 ter) • Situati in aree vincolate, previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata in conformità alla normativa (art. 2, comma 3) N.B. Sono consentiti gli interventi previsti dagli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 e 5, nei casi in cui le norme dei piani territoriali paesistici (PTP) rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, purché non attengano alle zone definite dagli strumenti stessi come E ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP in coerenza con il PTPR regionale. 1
  • 3. La legge non si applica agli edifici ubicati: • Nelle zone individuate come insediamenti urbanistici storici dal PTPR (art. 2, c. 2, lett. a) • Nelle aree con vincolo di inedificabilità assoluta (art. 2, c. 2 lett. b) • Nelle aree naturali protette (art. 2, c. 2, lett. c) salvo la possibilità di prevedere nei regolamenti gli interventi previsti dagli artt. 3 ter, 3 bis e 5 con un incremento massimo di 38 mq • Nelle aree del demanio marittimo e fasce di rispetto delle acque interne (art. 2, c. 2, lett. d) ferma restando la possibilità di realizzare gli interventi al di fuori delle stesse ai sensi dell’art. 1 comma 48, LR 10/2014 • Nelle zone di rischio molto elevato individuate dai Piani di Bacino, mentre nelle aree a rischio idrogeologico si applica la sola sostituzione edilizia previo parere favorevole dell’ente competente che attesti la sicurezza del regime idraulico (art. 2, c. 2, lett. e) • Nelle aree strategiche, nel sistema della mobilità, delle infrastrutture, dei servizi pubblici e degli standard (art. 2, comma 2, lett. f) • Nelle fasce di rispetto di strade pubbliche, ferrovie, etc, (art. 2, c. 2, lett. g) fatto salvo quanto previsto dagli artt. 3 ter c. 1 ter e 4, c. 2 bis che consentono la sostituzione edilizia purché la ricostruzione avvenga al di fuori delle fasce di rispetto • Nei complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR, che siano stati realizzati prima del 1930 (art. 2, c. 2, lett. h) 2
  • 4. • L’individuazione della consistenza edilizia degli edifici esistenti è costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo • I medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo della premialità consentita negli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4 • Il titolo abilitativo di cui all’articolo 6 della presente legge viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti • Per convertire il volume in superficie o viceversa si applica la formula superficie = volume / 3,20 volume = superficie x 3,20 • Le DIA e le domande di Permesso di Costruire possono essere presentate in termini di superficie o volume. 3
  • 5. Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’art. 6 possono essere presentate fino al: 31 gennaio 2017 4
  • 6. 1. Ampliamento degli edifici (art. 3) 2. Cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale finalizzato al reperimento di alloggi a canone calmierato (art. 3 ter) 3. Riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso e delle aree edificabili libere attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale (art. 3 quater) 4. Sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici (art. 4) 5. Recupero dei volumi accessori e pertinenziali degli edifici esistenti (art. 5) 5
  • 7. Edifici a destinazione non residenziale Edifici a destinazione mista (resid. + non resid) Edifici destinati a servizi socio- assistenziali PREMIALITA’ (*) +20% fino ad un max di 200 mq +25% fino ad un max di 500 mq per attività artigianali, produttive ed alberghiere +20% fino ad un max di 70 mq per il resid. +25% fino ad un max di 200 mq per il non resid. +20% fino ad un max di 70 mq +20% fino ad un max di 200 mq (*): Le suddette percentuali sono incrementate di un ulteriore 10% ove si utilizzino tecnologie con potenza non inferiore a 1 Kw di energia rinnovabile N.B. Gli ampliamenti degli edifici residenziali sono cumulabili (art. 3 c. 8) con il recupero ai fini residenziali dei volumi accessori di cui all’art. 5 c. 1 lett. a) esclusivamente per le tipologie residenziali unifamiliari, plurifamiliari e per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia funzionale 6 OGGETTO DELL'AMPLIAMENTO Edifici residenziali uniplurifamiliari e, comunque, ogni unità immobiliare dotata di specifica autonomia funzionale
  • 8. • Realizzazione in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti edilizi comunali • Realizzazione in adiacenza, in aderenza o anche attraverso la costruzione di un corpo edilizio separato accessorio e pertinenziale • È consentito l’aumento del numero delle unità immobiliari • Rispetto delle distanze ed altezze di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968 • Esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e realizzazione o adeguamento delle opere di urbanizzazione secondaria; la sussistenza delle oo.uu. secondaria viene verificata in relazione alla presenza dello standard urbanistico previsto nel PRG vigente o adottato ovvero attraverso la monetizzazione. 7
  • 9. • Realizzazione dei parcheggi privati sempreché la superficie da destinare a parcheggio non sia < di 20 mq • Per gli edifici plurifamiliari gli ampliamenti devono essere realizzati con un progetto unitario • Rispetto della normativa statale e regionale sull’edilizia e sul risparmio energetico • Per le strutture alberghiere L’ampliamento può attuarsi anche attraverso il cambio di destinazione d’uso di edifici contigui esistenti nei limiti max di 500 mq Criteri di progettazione - qualità architettonica nella progettazione degli interventi - uso di tecnologie sostenibili ad alto rendimento energetico - contenimento dei consumi energetici e riutilizzo di energia da fonti rinnovabili - contenimento consumi idrici e recupero acque piovane • Il mantenimento della destinazione d’uso per 10 anni 8
  • 10. 9 Al fine di incentivare l’adeguamento di un intero ed edificio esistente secondo quanto previsto dalla normativa antisismica, le percentuali di cui all’art. 3, comma 1, sono così incrementate: a) Fino al 35% della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un massimo di 90 metri quadrati, per gli edifici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e b), ricadenti nella zona sismica 1 o nella sottozona sismica 2a o 2b b) Fino al 25% della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un massimo di 80 metri quadrati, per gli edifici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e b), ricadenti nella sottozona sismica 3a o nella sottozona sismica 3b
  • 11. INTERVENTI VOLTI AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO ATTRAVERSO RISTRUTTURAZIONE, DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E COMPLETAMENTO CON AMPLIAMENTO FINO AL 30% (reperimento alloggi a canone calmierato) (comma 1) Edifici non residenziali che al 31/12/2013 siano in alternativa: • Dismessi o mai utilizzati • In corso di realizzazione e non ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo • In via di dismissione limitamente agli edifici direzionali (comma 3) Aree non residenziali libere nell'ambito di piani o programmi attuativi (pubblici o privati) anche se decaduti (comma 4) • Edifici adibiti a strutture sanitarie che cessano l'attività • Edifici adibiti ad alloggi temporanei per emergenza abitativa Immobili residenziali fino ad un max di 10.000 mq di SUL di cui 10% housing Cambio di destinazione d'uso (*) della volumetria oppure della superficie utile esistente fino ad un max di 15.000 mq di superficie utile lorda +30/35% della stessa per housing (*): il cambio determina automaticamente anche il cambio di destinazione urbanistica dell'area di sedime e pertinenziale 10
  • 12. ESCLUSIONI NO zone agricole (zone omogenee E) No zone industriali (zone omogenee D) > di 10 ha e se < di 10 ha edificio deve essere dismesso o inutilizzato al 31/12/2013 11 NO PIP
  • 13. LOCAZIONE CALMIERATA Roma Capitale ≤ 5 €/mq Altri Comuni del Lazio ≤ 4 €/mq • Comma 1 30% di superficie per gli edifici fino a 10.000 mq (comprensivo dell’eventuale incremento) 35% di superficie per gli edifici > di 10.000 mq e fino a 15.000 mq (comprensivo dell’eventuale incremento) Aumento del 10% nel caso di alloggi reperiti nel medesimo Comune ma già realizzati o in realizzazione • Comma 3 Nelle aree libere la quota di housing deve essere pari al 10% della superficie. Se reperita in altro sito del Comune su edifici realizzati o in realizzazione è previsto un ulteriore aumento del 10 % Per gli alloggi a canone calmierato la superficie minima è quella prevista nel Regolamento Comunale; quella pari a 45 mq non deve essere maggiore del 50% degli alloggi riservati ad housing Eventuale alienazione degli alloggi trascorsi 15 anni ovvero 7 anni per i conduttori ad un prezzo di vendita ≤ al 70% delle quotazioni OMI (comma 1-bis) 12
  • 14. • Possibilità, in alternativa alla locazione a canone calmierato, della corresponsione di un importo pari al 20% del valore catastale o realizzazione di opere pubbliche di pari importo se l’edificio è < di 500 mq • Rispetto delle distanze e delle altezze di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968 • Esistenza o adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché realizzazione dei parcheggi privati • Cambio destinazione d’uso (da non residenziale a residenziale) anche porzioni di edifici localizzati nei P.d.Z. 167 o nei piani di recupero di cui alla L.R. 28/1980 • Gli standard urbanistici possono essere reperiti anche su aree adiacenti ovvero entro un raggio di influenza di 1.000 mt dall’area. In alternativa pagamento di un contributo straordinario commisurato allo standard urbanistico a seguito dell’incremento volumetrico pari al 50% del contributo di costruzione con vincolo alla realizzazione di opere pubbliche nell’area oggetto dell’intervento 13
  • 15. Interventi volti al cambio di destinazione in altro uso non residenziale attraverso ristrutturazione, demolizione, Ricostruzione e completamento Cambio di destinazione d'uso (*) della superficie lorda esistente fino ad un max di 2.500 mq (*): il cambio determina automaticamente anche il cambio di destinazione urbanistica dell'area di sedime e pertinenziale nonché delle aree cedute per gli standard urbanistici 14 Aree non residenziali libere nell'ambito di piani o programmi attuativi (pubblici o privati) anche se decaduti ad esclusione di quelle con destinazione industriale o artigianale Edifici non residenziali che al 31/12/2013 risultino: • Dismessi o mai utilizzati • In corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo • In via di dismissione limitamente agli edifici direzionali
  • 16. ESCLUSIONI NO zone agricole (zone omogenee E) No zone industriali (zone omogenee D) > di 10 ha e se < di 10 ha edificio deve essere dismesso o inutilizzato al 31/12/2011 15 NO PIP
  • 17. • Rispetto delle distanze e delle altezze di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968 •Esistenza o adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 16
  • 18. Edifici residenziali in area agricola realizzati dopo il 1950 Edifici interamente non residenziali o > del 50% PREMIALITA’ (*) +20% della cubatura +35% di ampliamento 17 OGGETTO DELL'INTERVENTO Edifici residenziali per almeno il 50% +35% fino ad un max di 350 mq a condizione che siano rispettate le destin. degli strumenti urbanistiche (*) Le suddette percentuali sono incrementate di un ulteriore 10% nel caso in cui si utilizzi la procedura del concorso di progettazione ESCLUSIONI NO edifici ricadenti nelle zone di espansione (zone omogenee C) realizzati da < di 20 anni
  • 19. • Gli interventi possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto stradale, ferroviario, igienico- sanitario e tecnologico a condizione che l’edificazione avvenga al di fuori delle predette aree o fasce di rispetto nel medesimo lotto o confinante ove consentito dagli strumenti urbanistici • Gli interventi possono essere eseguiti anche su edifici ricadenti nelle zone a rischio idrogeologico previa attestazione, da parte dell’Ente competente della sicurezza del regime idraulico • Rispetto delle distanze ed altezze di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968 • Esistenza o adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, nonché realizzazione dei parcheggi privati • Cessione degli standard all’A.C. e, se non reperiti entro un raggio di influenza di 1000 mt, pagamento di un contributo straordinario vincolato alla realizzazione di opere pubbliche nello stesso ambito • Piantumazione di essenze arboree e vegetazionali • Le premialità non si possono sommare con gli altri ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme o da strumenti urbanistici comunali alle abitazioni in locazione • Prestazione energetica inferiore al 10% rispetto al valore limite fissato con D.Lgs 192/2005 ovvero dalla L.R. 6/2008 – deve essere riferita all’intera unità immobiliare • Gli interventi negli edifici residenziali in zone agricole devono rispettare nella ricostruzione i caratteri dell’edificazione agricola 18
  • 20. +20% del volume o della superficie esistente e, comunque, ogni unità immobiliare dotata di specifica autonomia funzionale fino ad un max di 70 mq residenziale PREMIALITA ' +50% della parte esistente già destinata a servizi nalizzati ad attività sportiva +50% della superficie residenziale preesistente e fino ad un max di 70 mq residenziale attività sportiva recupero volumi accessori e pertinenziali, nonche' delle unita’ immobiliari ad altri usi destinati di: Edificio prevalentemente residenziale ubicato in zona agricola Edificio a destinazione prevalentemente a servizi finalizzati all’attività sportiva Edifici residenziali per almeno il 50% 19
  • 21. • Esistenza, adeguamento o realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e degli standard nonché realizzazione dei parcheggi privati, sempreché la superficie da destinare a parcheggio non sia < di 20 mq • Prestazione energetica inferiore al 10% rispetto al valore limite fissato con D.Lgs 192/2005 ovvero dalla L.R. 6/2008 • Ove venga comprovata l’impossibilità alla dotazione degli standard l’intervento è ammissibile subordinatamente al pagamento degli oneri concessori e di un contributo straordinario pari al 50% del contributo di costruzione. Tali contributi sono utilizzati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nei territori interessati, individuando eventualmente aree contermini per l’adeguamento degli standard 13 20
  • 22. DIA Cambi di destinaz. d'uso da non resid. a resid. (art. 3 ter) Cambi di destinaz. d'uso da non resid. a non resid. (art. 3 quater) < di 500 mq Demolizione e ricostruzione < di 500 mq (art. 4) Ampliamento (art. 3 – 3 bis) Recupero volumi accessori e pertinenziali (art. 5) (art. 3 ter, 3 quater e 4) PERMESSO DI COSTRUIRE il cui ottenimento è subordinato all'esito di un'appostia Conferenza dei Servizi (da convocare entro 90 gg. dalla presentazione della domanda) Cambi di destinaz. d'uso da non resid. a resid. > di 500 mq Demolizione e ricostruzione > di 500 mq 21 • entro il 31.03.2015 i Comuni con D.C.C. delegano gli Uffici ad acquisire al patrimonio pubblico le aree cedute a standard
  • 23. • Le disposizioni contenute nelle modifiche introdotte, non si applicano alle DIA già presentate e alle domande di P. di C. per le quali sia stata già convocata la C.d.S. alla data di entrata in vigore della LR 102014 ovvero sia stata presentata richiesta di P.a C. entro il novantesimo giorno antecedente l’entrata in vigore (BURL n. 90 del 11.11.2014). • Per le DIA e le domande di P. diC. presentate ai sensi della L.R. 21/09, comprese quelle per le quali sia stato rilasciato il titolo abitativo e stipulato l’atto d’obbligo, si può richiedere entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della L.R. 10/09 l’applicazione delle modifiche introdotte. • E’ consentita l’applicazione del “Piano Casa” limitatamente agli interventi di sostituzione edilizia tramite demolizione e ricostruzione (art. 3 ter, c. 1 e art. 4 c. 1) di edifici situati nelle aree demaniali e nelle fasce di rispetto, purché la ricostruzione abbia luogo fuori dalle predette fasce nel medesimo lotto o confinante sempreché ne sia consentita l’edificazione dallo strumento urbanistico. (LR 102014 art.1 comma 48) • Gli ampliamenti di cui all’art. 3 sono consentiti anche nelle aree che il PTP rimanda alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti salvo ulteriori prescrizioni. La sussistenza delle oo.uu. secondaria viene verificata in relazione alla presenza dello standard urbanistico previsto nel PRG vigente o adottato ovvero attraverso la monetizzazione. • Gli interventi previsti dalla L.R. 21/09 e s.m.i. sono consentiti anche nei Comuni dotati di programma di fabbricazione. 22