2. La condotta del lavoratore assente per malattia deve
essere improntata ai principi di:
Principi fondamentali
Correttezza art.
1175 c.c.
Buona fede art.
1375 c.c.
Fedeltà art. 2105
c.c.
Diligenza art. 2104
c.c.
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3. Violazione dei principi su
indicati
Legittima il Datore
di lavoro
all'applicazione
delle sanzioni
disciplinari
previste
La valutazione dell'idoneità
della condotta del lavoratore
idonea a ledere il rapporto
fiduciario, rendendo legittima
la sanzione, incluso il
licenziamento disciplinare,
deve avvenire con
valutazione ex ante, ossia in
relazione
Alla patologia
lamentata
Alle mansioni
normalmente svolte
È sufficiente un
pregiudizio
potenziale
Non rileva la
circostanza che
l'altra attività sia
resa a titolo
oneroso o gratuito
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4. Espletamento delle medesime
mansioni durante la malattia
Lo svolgimento delle medesime mansioni, oltre ad
essere ingiustificabile in assoluto è di per sé stesso
idoneo a compromettere o comunque ritardare la
guarigione, legittimando il licenziamento del
lavoratore
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