3. Regolamentazione
A tutti i lavoratori distaccati si applicheranno le
norme del Paese ospitante in materia di
retribuzione erogata, di C.c.n.l. applicati
compresi quelli regionali o settoriali, se di
ampia portata e rappresentatività
Durata del
distacco
12 mesi, salvo
ulteriore eventuale
proroga di 6 mesi
Oltre il termine di cui sopra, l’eventuale ulteriore
permanenza del lavoratore nel Paese ospitante
comporterà l’obbligo per il datore di lavoro di applicare
in toto la normativa sul lavoro vigente nel predetto
Stato ospitante