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La traslazione di un immobile
oggetto di un intervento di ri-
strutturazione edilizia ricostrut-
tiva ex art. 134, comma 1,
lett. h, L.R.T. 10 novembre 2014,
n. 65, sottoposto a vincolo
paesaggistico
Avv. Francesco Barchielli e Avv. Federico Faldi
1
Direzione di www.urbanisticaitaliana.it
2
Direzione di www.appaltieriserve.it
3
Avvocati Amministrativisti in Firenze: www.studiobarchielli.it
Firenze, 1 marzo 2019
I
l presente contributo prende in esame il rap-
porto tra gli interventi edilizi di ristrutturazio-
ne edilizia ricostruttiva di cui all’art. 134, com-
ma 1, lett. h), L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65,
e di sostituzione edilizia di cui al comma 1, lett.
l), dell’art. 134, nell’ipotesi in cui si sia verifica-
ta una traslazione dell’immobile rispetto alla sua
originaria consistenza. In particolare è analizza-
ta la rilevanza della modificazione della sagoma di
un immobile, sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42, nell’ambito degli interven-
ti di ristrutturazione edilizia ricostruttiva (e, nello
specifico anche degli interventi di ripristino di edi-
fici di cui all’art. 134, comma 1, lett. h), num. 4,
L.R.T. 65/2014), e il suo rapporto con l’ulteriore
elemento della diversa collocazione (traslazione)
dell’edificio.
Indice
1 Gli interventi di ristrutturazione edilizia
ricostruttiva e la sostituzione edilizia 2
2 In particolare: gli interventi ex art. 134,
comma 1, lett. h, num. 4, L.R.T. 65/2014 2
3 La traslazione dell’immobile 3
3.1 La modifica della sagoma . . . . . . . 3
3.2 Il rapporto tra traslazione e modifica
della sagoma . . . . . . . . . . . . . . 3
4 Conclusioni 4
La traslazione di un immobile oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ex art. 134, comma 1,
lett. h, L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65, sottoposto a vincolo paesaggistico
1 Gli interventi di ristrutturazio-
ne edilizia ricostruttiva e la
sostituzione edilizia
L’art. 134, comma 1, lett. h), L.R.T. 10 novembre 2014,
n. 65, ha ad oggetto la categoria di intervento edilizio
denominata ristrutturazione edilizia ricostruttiva, che
si differenzia da quella “conservativa”, descritta invece
all’art. 135, comma 2, lett. d).
La ristrutturazione edilizia ricostruttiva comprende
quattro tipologie di interventi:
1. interventi di “demolizione con fedele ricostruzione
di edifici esistenti”;
2. altri interventi di demolizione con ricostruzio-
ne, anche con diversa sagoma, purché non
comportanti incremento di volumetria;
3. interventi di demolizione e ricostruzione su immo-
bili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, nel rispetto della sagoma dell’edificio
preesistente;
4. interventi di “ripristino di edifici, o parti di essi,
crollati o demoliti, previo accertamento della ori-
ginaria consistenza e configurazione, attraverso
interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui
alla lettera i)”.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva,
ai sensi dell’art. 134, comma 2, possono essere realiz-
zati (anziché con permesso di costruire) anche tramite
presentazione di S.C.I.A., “ove non ricadenti all’interno
delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad
esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione
urbanistica”.
La L.R.T. 65/2014, all’art. 134, comma 1, lett. l),
disciplina inoltre gli interventi di sostituzione edilizia
(soggetti a permesso di costruire) “intesi come demo-
lizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con
contestuale incremento di volume, calcolato nel ri-
spetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli
strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal
regolamento edilizio, anche con diversa sagoma, artico-
lazione, collocazione o destinazione d’uso, a condizione
che non si determini modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale e che non si rendano
necessari interventi se non di adeguamento delle opere
di urbanizzazione”.
La sostituzione edilizia costituisce un intervento edi-
lizio differente dalla ristrutturazione edilizia, caratte-
rizzato da una modificazione della sagoma, dell’arti-
colazione, della collocazione e della destinazione del-
l’edificio, con un contestuale incremento volumetrico
dello stesso.
L’art. 134, comma 1, lett. l), stabilisce inoltre che
“Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui
al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione
di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche
alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di so-
stituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale
incremento di volume”.
Dalla lettura della norma in questione e, in parti-
colare, anche dal confronto degli interventi descritti
ai numeri 1, 2 e 3, comma 1, lett. h), dell’art. 134,
si ricava dunque che gli immobili non sottoposti ai
vincoli di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, rica-
dono nell’ambito della sostituzione edilizia soltanto
qualora sia avvenuto un aumento di volume dell’edifi-
cio (e non in caso di sola modificazione della sagoma).
Ove invece l’immobile sia sottoposto ai vincoli di cui
al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sará generalmente
sufficiente una modificazione della sagoma dell’edi-
ficio affinché l’immobile rientri nella categoria della
sostituzione edilizia.
2 In particolare: gli interventi ex
art. 134, comma 1, lett. h, num.
4, L.R.T. 65/2014
Gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
sono disciplinati , oltre che dall’art. 134, comma 1,
lett. h), num. 4, anche alla lettera i) del medesimo
articolo, che ha ad oggetto “il ripristino di edifici, o
parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento
della originaria consistenza e configurazione, attraverso
interventi di ricostruzione comportanti modifiche della
sagoma originaria, laddove si tratti di immobili sotto-
posti ai vincoli di cui al Codice”. Quest’ultima tipologia
d’intervento, a differenza di quella descritta alla lett.
h), num. 4, è sottoposta a permesso di costruire.
Dalla lettura delle due disposizioni si evince che pos-
sono rientrare nella categoria della ristrutturazione
edilizia ricostruttiva, di cui al comma 1, lett. h), num.
4, dell’art. 134:
- gli interventi di ripristino su immobili non sot-
toposti ai vincoli del D.Lgs. 42/2004, anche se
comportano modificazione della sagoma;
- gli interventi di ripristino su immobili sottoposti
ai vincoli del D.Lgs. 42/2004 che non abbiano
comportato una modificazione della sagoma del-
l’edificio.
In considerazione di questo, ove l’intervento edilizio
di ripristino abbia ad oggetto immobili sottoposti ai
vincoli del D.Lgs. 42/2004 e abbia comportato una
modificazione della sagoma dell’edificio, non è possi-
bile procedere alla realizzazione dello stesso tramite
presentazione di S.C.I.A., ma è obbligatorio il permesso
di costruire (art. 134, comma 1, lett. i). Si precisa dun-
que che la tipologia di intervento disciplinata dall’art.
134, comma 1, lett. h), num. 4, a differenza degli altri
interventi di ristrutturazione ricostruttiva, non ricade
nell’ambito della sostituzione edilizia in caso di modi-
fica alla sagoma di un immobile sottoposto a vincolo,
ma ricade nell’ipotesi di cui al comma 1, lett. i). Tale
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La traslazione di un immobile oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ex art. 134, comma 1,
lett. h, L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65, sottoposto a vincolo paesaggistico
intervento si inquadra nella sostituzione edilizia solo
ove abbia comportato un aumento di volumetria.
3 La traslazione dell’immobile
3.1 La modifica della sagoma
La modifica della sagoma dell’edificio, sulla base di
quanto argomentato, rileva solamente qualora l’inter-
vento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva abbia ad
oggetto immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs.
n. 42/2004. In questo caso il rispetto della sagoma
differenzia la categoria della ristrutturazione edilizia
ricostruttiva dalla quella della sostituzione.
Per quanto riguarda invece gli interventi di ristrut-
turazione edilizia ricostruttiva ex art. 134, comma 1,
lett. h), num. 4, L.R.T. 65/2014 sottoposti ai vincoli
di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (cfr. par. 2), il rispetto
della sagoma differenzia la previsione di cui alla lettera
h), num. 4, dalla previsione di cui alla lettera i). A
conferma di questo si rileva inoltre che l’art. 134, alla
lett. l), fa riferimento ad interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti, mentre il comma 1,
lett. h), num. 4, non ha ad oggetto la demolizione (ma
solo una ricostruzione/ripristino di un edificio non più
esistente).
3.2 Il rapporto tra traslazione e modifica
della sagoma
La diversa collocazione di un immobile (traslazione)
oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia
ricostruttiva ex art. 134, comma 1, lett. h), L.R.T. n.
65/2014, rispetto a quanto originariamente previsto,
costituisce uno degli elementi previsti dall’art. 134,
comma 1, lett. l), della L.R.T. 65/2014, che unitamen-
te all’incremento di volume, definiscono la categoria
della sostituzione edilizia.
La modesta traslazione di un edificio oggetto di un
intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, che
non può comportare di per sé una modificazione della
sagoma dell’edificio, non configura, in assenza di au-
mento di volume e in assenza di eventuali e diverse
disposizioni derivanti dagli strumenti comunali di pia-
nificazione urbanistica e dal regolamento edilizio, un
intervento di sostituzione edilizia. Il modesto diverso
collocamento dell’edificio non configura un intervento
di sostituzione edilizia nemmeno se ha ad oggetto im-
mobili sottoposti al vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004,
posto che, in assenza di aumento di volumetria, rilevan-
te sarebbe solamente l’eventuale modificazione della
sagoma dell’edificio.
Il legislatore regionale demanda infatti agli strumen-
ti comunali di pianificazione urbanistica e al regola-
mento edilizio di definire i connotati dell’intervento di
sostituzione edilizia e di stabilire eventuali limiti di tra-
slazione (cfr. art. 134, comma 1, lett. l), consentendo
cosí una modifica nella collocazione dell’immobile, in
assenza di contestuale aumento di volume.
La traslazione di un edificio e la modificazione della
sagoma dello stesso sono infatti due aspetti ben diversi
tra loro. In ipotesi di sola traslazione di un edificio
rispetto alla sua originaria consistenza la sagoma dello
stesso rimane invariata.
Il T.A.R. Toscana, Sez. III, con sentenza n. 281 del 22
febbraio 2019 ha precisato in merito alla questione che
“la traslazione identifica lo spostamento del fabbricato
rispetto alla dislocazione prevista nell’originario progetto,
mentre la modifica della sagoma riguarda la diversitá
della forma della costruzione (Cons. Stato, V, 2.4.2001,
n. 1898): traslazione e modifica della sagoma sono con-
cettualmente distinte tra loro, con la conseguenza che
non é dato desumere dalla prima l’esistenza della se-
conda, tanto piú che nel caso di specie si é trattato di
traslazione parziale, ovvero di spostamento in avanti di
circa un metro, talché la superficie fondiaria occupata dal
corpo di fabbrica secondo l’originario progetto continua
ad esserlo in gran parte”
Analogamente, anche il D.P.G.R.T. n. 39/R del 24
luglio 2018, all’art. 34, stabilisce che “si definisce “sago-
ma” la conformazione planivolumetrica della costruzione
fuori terra nel suo perimetro considerato in senso ver-
ticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad
assumere l’edificio o il manufatto edilizio, ivi comprese le
strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti supe-
riori a ml 1,50” e al comma 4 che “Non costituiscono
modifiche della sagoma:
- le eventuali modeste rotazioni o traslazioni
dell’edificio o manufatto rispetto all’area di
sedime assentita”.
Anche il T.A.R. Piemonte, Sez. II, con sentenza n.
1410 del 15 novembre 2016 ha osservato che “la mo-
desta traslazione della costruzione sul lotto di pertinenza
non comporta necessariamente la qualificazione dell’in-
tervento come "nuova costruzione" (cfr. TAR Abruzzo,
Pescara, 9 luglio 2015 n. 294)” e che “la ristrutturazione
edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione ben
può contemplare lo spostamento di lieve entitá rispetto
al sedime originariamente occupato”.
Il precedente orientamento giurisprudenziale, tra cui
il il T.A.R. Toscana, Sez. III, sentenza n.1024 del 12
giugno 2014, basandosi su quanto era stabilito dall’art.
78, comma 1, lett. h), della L.R.T. 3 gennaio 2005, n.
1, riteneva che “la traslazione dell’edificio comporta che
l’intervento di demolizione e ricostruzione non possa es-
sere qualificato come ristrutturazione integrando, invece,
una nuova costruzione (TAR, Lazio, Roma, I, 6/07/2012
n. 6176; TAR Lecce, 12/03/2012 n. 484; TAR L’Aquila,
14/12/2009 n. 548)”.
Differentemente da quanto stabilito dall’art. 78,
comma 1, lett. h), della L.R.T. 1/2005, che qualificava
l’intervento di sostituzione edilizia come “demolizione e
ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ri-
strutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale
Page 3 of 4
La traslazione di un immobile oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ex art. 134, comma 1,
lett. h, L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65, sottoposto a vincolo paesaggistico
incremento volumetrico, diversa articolazione, colloca-
zione e destinazione d’uso”, l’art. 134, comma 1, lett.
l), della L.R.T. 65/2014, definisce invece la sostituzio-
ne edilizia come interventi “eseguiti con contestuale
incremento di volume”. La riformulazione del testo
della norma relativa alla sostituzione edilizia da par-
te della L.R.T. 65/2014, rende chiara, salvo diverse
precisazioni (come nel caso della modificazione della
sagoma dell’edificio per gli immobili sottoposti a vinco-
lo), la necessitá del "contestuale" aumento volumetrico,
unitamente alla modificazione della sagoma, dell’arti-
colazione, della collocazione o della destinazione del-
l’edificio. Peraltro, l’art. 134 della L.R.T. 65/2014,
a differenza dell’art. 78 della L.R.T. 1/2005, fa rife-
rimento espresso sia al concetto di “sagoma”, sia di
“collocazione”, così da rendere evidente la diversità
delle due definizioni.
Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito
dall’art. 134, comma 1, lett. l), della L.R.T. 65/2014,
la sola diversa collocazione dell’edificio (anche se sotto-
posto a vincolo paesaggistico), in assenza di aumento
di volume e in assenza di eventuali e diverse disposizio-
ni derivanti dagli strumenti comunali di pianificazione
urbanistica e dal regolamento edilizio (e in assenza di
modificazione della sagoma con riferimento agli immo-
bili sottoposti a vincolo), non può pertanto configurare
un intervento di sostituzione edilizia.
Analogamente e più in particolare, gli interventi di
ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti,
di cui all’art. 134, comma 1, lett. h), num. 4, anche se
sottoposti a vincolo paesaggistico, che abbiano compor-
tato una modesta traslazione dell’immobile rispetto a
quanto originariamente previsto, non possono pertan-
to ricadere né nella categoria della sostituzione edilizia,
né nella ipotesi prevista dall’art. 134, comma 1, lett.
i) (intervento quest’ultimo sottoposto a permesso di
costruire anziché SCIA).
4 Conclusioni
In conclusione:
1. la modifica della sagoma dell’edificio rileva so-
lamente qualora l’intervento di ristrutturazione
edilizia ricostruttiva di cui all’art. 134, comma 1,
lett. h), L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65, abbia
ad oggetto immobili sottoposti ai vincoli di cui
al D.Lgs. n. 42/2004. In questo caso il rispetto
della sagoma differenzia la categoria della ristrut-
turazione edilizia ricostruttiva dalla quella della
sostituzione edilizia
Gli immobili non sottoposti ai vincoli di cui al
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ricadono inve-
ce nell’ambito della sostituzione edilizia soltanto
qualora sia avvenuto un aumento di volume dell’e-
dificio (e non in caso di sola modificazione della
sagoma);
2. gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi,
crollati o demoliti di cui all’art. 134, comma 1, lett.
h), num. 4, L.R.T. 65/2014, a differenza degli al-
tri interventi di ristrutturazione ricostruttiva, non
ricadono nell’ambito della sostituzione edilizia in
caso di modifica alla sagoma di un immobile sotto-
posto a vincolo, ma ricadono nell’ipotesi di cui al
comma 1, lett. i). Tali interventi si inquadrano nel-
la sostituzione edilizia solo ove abbia comportato
un aumento di volumetria;
3. la modesta traslazione (o collocamento) di un
edificio oggetto di un intervento di ristrutturazio-
ne edilizia ricostruttiva, che non può comportare
di per sé una modificazione della sagoma dell’e-
dificio, così come peraltro stabilito dall’art. 34,
comma 4, D.P.G.R.T. n. 39/R del 24 luglio 2018,
non configura, in assenza di aumento di volume
e in assenza di eventuali e diverse disposizioni
derivanti dagli strumenti comunali di pianifica-
zione urbanistica e dal regolamento edilizio, un
intervento di sostituzione edilizia. Il modesto di-
verso collocamento dell’edificio non configura un
intervento di sostituzione edilizia nemmeno se ha
ad oggetto immobili sottoposti al vincolo di cui
al D.Lgs. n. 42/2004, posto che, in assenza di
aumento di volumetria, rilevante è solamente l’e-
ventuale modificazione della sagoma dell’edificio
(sagoma che, come indicato dallo stesso art. 134,
comma 1, lett. l, L.R.T. 65/2014, è concetto ben
diverso dalla traslazione);
Analogamente, gli interventi di ripristino di edifici,
o parti di essi, crollati o demoliti, di cui all’art. 134,
comma 1, lett. h), num. 4, L.R.T. 65/2014, anche
se sottoposti a vincolo paesaggistico, che abbiano
comportato una modesta traslazione dell’immo-
bile rispetto a quanto originariamente previsto,
non possono pertanto ricadere né nella categoria
della sostituzione edilizia, né nella ipotesi prevista
dall’art. 134, comma 1, lett. i).
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La modesta traslazione in fase di ricostruzione di un immobile ricadente in area vincolata nella Regione Toscana

  • 1. La traslazione di un immobile oggetto di un intervento di ri- strutturazione edilizia ricostrut- tiva ex art. 134, comma 1, lett. h, L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65, sottoposto a vincolo paesaggistico Avv. Francesco Barchielli e Avv. Federico Faldi 1 Direzione di www.urbanisticaitaliana.it 2 Direzione di www.appaltieriserve.it 3 Avvocati Amministrativisti in Firenze: www.studiobarchielli.it Firenze, 1 marzo 2019 I l presente contributo prende in esame il rap- porto tra gli interventi edilizi di ristrutturazio- ne edilizia ricostruttiva di cui all’art. 134, com- ma 1, lett. h), L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65, e di sostituzione edilizia di cui al comma 1, lett. l), dell’art. 134, nell’ipotesi in cui si sia verifica- ta una traslazione dell’immobile rispetto alla sua originaria consistenza. In particolare è analizza- ta la rilevanza della modificazione della sagoma di un immobile, sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nell’ambito degli interven- ti di ristrutturazione edilizia ricostruttiva (e, nello specifico anche degli interventi di ripristino di edi- fici di cui all’art. 134, comma 1, lett. h), num. 4, L.R.T. 65/2014), e il suo rapporto con l’ulteriore elemento della diversa collocazione (traslazione) dell’edificio. Indice 1 Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e la sostituzione edilizia 2 2 In particolare: gli interventi ex art. 134, comma 1, lett. h, num. 4, L.R.T. 65/2014 2 3 La traslazione dell’immobile 3 3.1 La modifica della sagoma . . . . . . . 3 3.2 Il rapporto tra traslazione e modifica della sagoma . . . . . . . . . . . . . . 3 4 Conclusioni 4
  • 2. La traslazione di un immobile oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ex art. 134, comma 1, lett. h, L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65, sottoposto a vincolo paesaggistico 1 Gli interventi di ristrutturazio- ne edilizia ricostruttiva e la sostituzione edilizia L’art. 134, comma 1, lett. h), L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65, ha ad oggetto la categoria di intervento edilizio denominata ristrutturazione edilizia ricostruttiva, che si differenzia da quella “conservativa”, descritta invece all’art. 135, comma 2, lett. d). La ristrutturazione edilizia ricostruttiva comprende quattro tipologie di interventi: 1. interventi di “demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti”; 2. altri interventi di demolizione con ricostruzio- ne, anche con diversa sagoma, purché non comportanti incremento di volumetria; 3. interventi di demolizione e ricostruzione su immo- bili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente; 4. interventi di “ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della ori- ginaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i)”. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, ai sensi dell’art. 134, comma 2, possono essere realiz- zati (anziché con permesso di costruire) anche tramite presentazione di S.C.I.A., “ove non ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica”. La L.R.T. 65/2014, all’art. 134, comma 1, lett. l), disciplina inoltre gli interventi di sostituzione edilizia (soggetti a permesso di costruire) “intesi come demo- lizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, calcolato nel ri- spetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio, anche con diversa sagoma, artico- lazione, collocazione o destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione”. La sostituzione edilizia costituisce un intervento edi- lizio differente dalla ristrutturazione edilizia, caratte- rizzato da una modificazione della sagoma, dell’arti- colazione, della collocazione e della destinazione del- l’edificio, con un contestuale incremento volumetrico dello stesso. L’art. 134, comma 1, lett. l), stabilisce inoltre che “Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di so- stituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume”. Dalla lettura della norma in questione e, in parti- colare, anche dal confronto degli interventi descritti ai numeri 1, 2 e 3, comma 1, lett. h), dell’art. 134, si ricava dunque che gli immobili non sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, rica- dono nell’ambito della sostituzione edilizia soltanto qualora sia avvenuto un aumento di volume dell’edifi- cio (e non in caso di sola modificazione della sagoma). Ove invece l’immobile sia sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sará generalmente sufficiente una modificazione della sagoma dell’edi- ficio affinché l’immobile rientri nella categoria della sostituzione edilizia. 2 In particolare: gli interventi ex art. 134, comma 1, lett. h, num. 4, L.R.T. 65/2014 Gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti sono disciplinati , oltre che dall’art. 134, comma 1, lett. h), num. 4, anche alla lettera i) del medesimo articolo, che ha ad oggetto “il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione comportanti modifiche della sagoma originaria, laddove si tratti di immobili sotto- posti ai vincoli di cui al Codice”. Quest’ultima tipologia d’intervento, a differenza di quella descritta alla lett. h), num. 4, è sottoposta a permesso di costruire. Dalla lettura delle due disposizioni si evince che pos- sono rientrare nella categoria della ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di cui al comma 1, lett. h), num. 4, dell’art. 134: - gli interventi di ripristino su immobili non sot- toposti ai vincoli del D.Lgs. 42/2004, anche se comportano modificazione della sagoma; - gli interventi di ripristino su immobili sottoposti ai vincoli del D.Lgs. 42/2004 che non abbiano comportato una modificazione della sagoma del- l’edificio. In considerazione di questo, ove l’intervento edilizio di ripristino abbia ad oggetto immobili sottoposti ai vincoli del D.Lgs. 42/2004 e abbia comportato una modificazione della sagoma dell’edificio, non è possi- bile procedere alla realizzazione dello stesso tramite presentazione di S.C.I.A., ma è obbligatorio il permesso di costruire (art. 134, comma 1, lett. i). Si precisa dun- que che la tipologia di intervento disciplinata dall’art. 134, comma 1, lett. h), num. 4, a differenza degli altri interventi di ristrutturazione ricostruttiva, non ricade nell’ambito della sostituzione edilizia in caso di modi- fica alla sagoma di un immobile sottoposto a vincolo, ma ricade nell’ipotesi di cui al comma 1, lett. i). Tale Page 2 of 4
  • 3. La traslazione di un immobile oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ex art. 134, comma 1, lett. h, L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65, sottoposto a vincolo paesaggistico intervento si inquadra nella sostituzione edilizia solo ove abbia comportato un aumento di volumetria. 3 La traslazione dell’immobile 3.1 La modifica della sagoma La modifica della sagoma dell’edificio, sulla base di quanto argomentato, rileva solamente qualora l’inter- vento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva abbia ad oggetto immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004. In questo caso il rispetto della sagoma differenzia la categoria della ristrutturazione edilizia ricostruttiva dalla quella della sostituzione. Per quanto riguarda invece gli interventi di ristrut- turazione edilizia ricostruttiva ex art. 134, comma 1, lett. h), num. 4, L.R.T. 65/2014 sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (cfr. par. 2), il rispetto della sagoma differenzia la previsione di cui alla lettera h), num. 4, dalla previsione di cui alla lettera i). A conferma di questo si rileva inoltre che l’art. 134, alla lett. l), fa riferimento ad interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, mentre il comma 1, lett. h), num. 4, non ha ad oggetto la demolizione (ma solo una ricostruzione/ripristino di un edificio non più esistente). 3.2 Il rapporto tra traslazione e modifica della sagoma La diversa collocazione di un immobile (traslazione) oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ex art. 134, comma 1, lett. h), L.R.T. n. 65/2014, rispetto a quanto originariamente previsto, costituisce uno degli elementi previsti dall’art. 134, comma 1, lett. l), della L.R.T. 65/2014, che unitamen- te all’incremento di volume, definiscono la categoria della sostituzione edilizia. La modesta traslazione di un edificio oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, che non può comportare di per sé una modificazione della sagoma dell’edificio, non configura, in assenza di au- mento di volume e in assenza di eventuali e diverse disposizioni derivanti dagli strumenti comunali di pia- nificazione urbanistica e dal regolamento edilizio, un intervento di sostituzione edilizia. Il modesto diverso collocamento dell’edificio non configura un intervento di sostituzione edilizia nemmeno se ha ad oggetto im- mobili sottoposti al vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004, posto che, in assenza di aumento di volumetria, rilevan- te sarebbe solamente l’eventuale modificazione della sagoma dell’edificio. Il legislatore regionale demanda infatti agli strumen- ti comunali di pianificazione urbanistica e al regola- mento edilizio di definire i connotati dell’intervento di sostituzione edilizia e di stabilire eventuali limiti di tra- slazione (cfr. art. 134, comma 1, lett. l), consentendo cosí una modifica nella collocazione dell’immobile, in assenza di contestuale aumento di volume. La traslazione di un edificio e la modificazione della sagoma dello stesso sono infatti due aspetti ben diversi tra loro. In ipotesi di sola traslazione di un edificio rispetto alla sua originaria consistenza la sagoma dello stesso rimane invariata. Il T.A.R. Toscana, Sez. III, con sentenza n. 281 del 22 febbraio 2019 ha precisato in merito alla questione che “la traslazione identifica lo spostamento del fabbricato rispetto alla dislocazione prevista nell’originario progetto, mentre la modifica della sagoma riguarda la diversitá della forma della costruzione (Cons. Stato, V, 2.4.2001, n. 1898): traslazione e modifica della sagoma sono con- cettualmente distinte tra loro, con la conseguenza che non é dato desumere dalla prima l’esistenza della se- conda, tanto piú che nel caso di specie si é trattato di traslazione parziale, ovvero di spostamento in avanti di circa un metro, talché la superficie fondiaria occupata dal corpo di fabbrica secondo l’originario progetto continua ad esserlo in gran parte” Analogamente, anche il D.P.G.R.T. n. 39/R del 24 luglio 2018, all’art. 34, stabilisce che “si definisce “sago- ma” la conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso ver- ticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio o il manufatto edilizio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti supe- riori a ml 1,50” e al comma 4 che “Non costituiscono modifiche della sagoma: - le eventuali modeste rotazioni o traslazioni dell’edificio o manufatto rispetto all’area di sedime assentita”. Anche il T.A.R. Piemonte, Sez. II, con sentenza n. 1410 del 15 novembre 2016 ha osservato che “la mo- desta traslazione della costruzione sul lotto di pertinenza non comporta necessariamente la qualificazione dell’in- tervento come "nuova costruzione" (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, 9 luglio 2015 n. 294)” e che “la ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione ben può contemplare lo spostamento di lieve entitá rispetto al sedime originariamente occupato”. Il precedente orientamento giurisprudenziale, tra cui il il T.A.R. Toscana, Sez. III, sentenza n.1024 del 12 giugno 2014, basandosi su quanto era stabilito dall’art. 78, comma 1, lett. h), della L.R.T. 3 gennaio 2005, n. 1, riteneva che “la traslazione dell’edificio comporta che l’intervento di demolizione e ricostruzione non possa es- sere qualificato come ristrutturazione integrando, invece, una nuova costruzione (TAR, Lazio, Roma, I, 6/07/2012 n. 6176; TAR Lecce, 12/03/2012 n. 484; TAR L’Aquila, 14/12/2009 n. 548)”. Differentemente da quanto stabilito dall’art. 78, comma 1, lett. h), della L.R.T. 1/2005, che qualificava l’intervento di sostituzione edilizia come “demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ri- strutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale Page 3 of 4
  • 4. La traslazione di un immobile oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ex art. 134, comma 1, lett. h, L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65, sottoposto a vincolo paesaggistico incremento volumetrico, diversa articolazione, colloca- zione e destinazione d’uso”, l’art. 134, comma 1, lett. l), della L.R.T. 65/2014, definisce invece la sostituzio- ne edilizia come interventi “eseguiti con contestuale incremento di volume”. La riformulazione del testo della norma relativa alla sostituzione edilizia da par- te della L.R.T. 65/2014, rende chiara, salvo diverse precisazioni (come nel caso della modificazione della sagoma dell’edificio per gli immobili sottoposti a vinco- lo), la necessitá del "contestuale" aumento volumetrico, unitamente alla modificazione della sagoma, dell’arti- colazione, della collocazione o della destinazione del- l’edificio. Peraltro, l’art. 134 della L.R.T. 65/2014, a differenza dell’art. 78 della L.R.T. 1/2005, fa rife- rimento espresso sia al concetto di “sagoma”, sia di “collocazione”, così da rendere evidente la diversità delle due definizioni. Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito dall’art. 134, comma 1, lett. l), della L.R.T. 65/2014, la sola diversa collocazione dell’edificio (anche se sotto- posto a vincolo paesaggistico), in assenza di aumento di volume e in assenza di eventuali e diverse disposizio- ni derivanti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio (e in assenza di modificazione della sagoma con riferimento agli immo- bili sottoposti a vincolo), non può pertanto configurare un intervento di sostituzione edilizia. Analogamente e più in particolare, gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, di cui all’art. 134, comma 1, lett. h), num. 4, anche se sottoposti a vincolo paesaggistico, che abbiano compor- tato una modesta traslazione dell’immobile rispetto a quanto originariamente previsto, non possono pertan- to ricadere né nella categoria della sostituzione edilizia, né nella ipotesi prevista dall’art. 134, comma 1, lett. i) (intervento quest’ultimo sottoposto a permesso di costruire anziché SCIA). 4 Conclusioni In conclusione: 1. la modifica della sagoma dell’edificio rileva so- lamente qualora l’intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’art. 134, comma 1, lett. h), L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65, abbia ad oggetto immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004. In questo caso il rispetto della sagoma differenzia la categoria della ristrut- turazione edilizia ricostruttiva dalla quella della sostituzione edilizia Gli immobili non sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ricadono inve- ce nell’ambito della sostituzione edilizia soltanto qualora sia avvenuto un aumento di volume dell’e- dificio (e non in caso di sola modificazione della sagoma); 2. gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134, comma 1, lett. h), num. 4, L.R.T. 65/2014, a differenza degli al- tri interventi di ristrutturazione ricostruttiva, non ricadono nell’ambito della sostituzione edilizia in caso di modifica alla sagoma di un immobile sotto- posto a vincolo, ma ricadono nell’ipotesi di cui al comma 1, lett. i). Tali interventi si inquadrano nel- la sostituzione edilizia solo ove abbia comportato un aumento di volumetria; 3. la modesta traslazione (o collocamento) di un edificio oggetto di un intervento di ristrutturazio- ne edilizia ricostruttiva, che non può comportare di per sé una modificazione della sagoma dell’e- dificio, così come peraltro stabilito dall’art. 34, comma 4, D.P.G.R.T. n. 39/R del 24 luglio 2018, non configura, in assenza di aumento di volume e in assenza di eventuali e diverse disposizioni derivanti dagli strumenti comunali di pianifica- zione urbanistica e dal regolamento edilizio, un intervento di sostituzione edilizia. Il modesto di- verso collocamento dell’edificio non configura un intervento di sostituzione edilizia nemmeno se ha ad oggetto immobili sottoposti al vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004, posto che, in assenza di aumento di volumetria, rilevante è solamente l’e- ventuale modificazione della sagoma dell’edificio (sagoma che, come indicato dallo stesso art. 134, comma 1, lett. l, L.R.T. 65/2014, è concetto ben diverso dalla traslazione); Analogamente, gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, di cui all’art. 134, comma 1, lett. h), num. 4, L.R.T. 65/2014, anche se sottoposti a vincolo paesaggistico, che abbiano comportato una modesta traslazione dell’immo- bile rispetto a quanto originariamente previsto, non possono pertanto ricadere né nella categoria della sostituzione edilizia, né nella ipotesi prevista dall’art. 134, comma 1, lett. i). Page 4 of 4