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Il Data Processing Agreement per i servizi in cloud
Avv. Sabrina Salmeri
Privacy Consultant
ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI BUSINESS
CLOUD
Marketing
Call &
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AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 3 GDPR
1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno
stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione,
indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione.
2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione, effettuato
da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le
attività di trattamento riguardano:
a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà
di un pagamento dell’interessato; oppure
b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno
dell’Unione.
3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è
stabilito nell’Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.
RAPPRESENTANTE NELL’UNIONE
ART. 27 GDPR
Quando il trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione è effettuato da un titolare o da un
responsabile del trattamento che non stabiliti nell’Unione essi dovranno designare per iscritto un rappresentante
nell’Unione (sono esclusi i casi di trattamento occasionale e i trattamenti effettuati da autorità pubbliche e organismi
pubblici).
Il rappresentante è incaricato dal titolare o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o
sostituzione degli stessi, per tutte le questioni riguardanti il trattamento.
Sono fatte salve le azioni legali che possono essere promosse contro lo stesso titolare o responsabile del
trattamento.
FORNITORE=RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ART. 28 GDPR
1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento,
quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione
scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta
generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche
previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al
titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche.
ART. 28 GDPR
Responsabile del trattamento
3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro
atto giuridico (scritto, par. 9) a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il
responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del
trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli
obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di
trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto
dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa
il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione
per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32;
ART. 28 GDPR
d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento
di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III;
f ) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo
conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la
prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati
membri preveda la conservazione dei dati; e
h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli
obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni,
realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del primo
comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere,
un’istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.
ART. 28 GDPR
I commi 6, 7 e 8 dell'art. 28 GDPR prevedono la facoltà della Commissione Europea e delle Autorità di controllo di
stabilire o adottare clausole contrattuali tipo per il contratto tra il titolare e il responsabile del trattamento. Al momento
né la Commissione Europea né le molte delle Autorità di controllo si sono avvalse di questa facoltà, fatta eccezione per
l'Autorità di controllo bavarese e del CNIL ciascuna delle quali ha pubblicato un proprio modello di contratto.
E’ opportuno quindi monitorare gli ulteriori sviluppi e, al momento della pubblicazione di tali clausole tipo, eseguire un
confronto tra i contratti in essere con i fornitori per determinare se i contenuti sono adeguati o se è opportuno
integrarli sulla base degli esempi forniti dalla Commissione e/o dall'Autorità di controllo di riferimento (Autorità
capofila).
RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Art. 82 GDPR
1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento
ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il
presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha
adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo
difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono esonerati dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2
se dimostrano che l’evento dannoso non è ad essi in alcun modo imputabile.
4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili
dell’eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è
responsabile in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo
dell’interessato.
5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l’intero
risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri
titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento
corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.
OPERAZIONI PRELIMINARI
1. Revisionare e aggiornare i contratti in essere e negoziare nuovi contratti in relazione a tutti i servizi in outsourcing
2. In fase di scelta del fornitore, verificare la sussistenza di garanzie sufficienti a consentire il rispetto del GDPR
(mediante checklist da sottoporre al fornitore cloud)
3. Individuare dove è collocato geograficamente il datacenter del fornitore
4. Controllare chi ha accesso ai dati nel cloud
5. Verificare la conformità del fornitore di servizi cloud rispetto agli standard di sicurezza noti
6. Redigere il DPA (data processing agreement)
7. Non tutti i DPA sono uguali: devono essere adeguati alla tipo di trattamento dei dati, la tipologia del dati trattati e
le categorie di interessati, il rischio per i diritti e le libertà degli interessati
CERTIFICAZIONI E CODICI DI CONDOTTA
✓ CCSP: Certified Cloud Security Professional
✓ CCNA Cloud (Cisco)
✓ CCNP Cloud (Cisco)
✓ MCSE: Cloud Platform & Infrastructure
(Microsoft)
✓ AWS Certified Solutions Architect-
Associate (AmazonWeb Service)
✓ VMwareVCP7 - CMA
✓ CISPE: Code of conduct (IaaS)
DATA PROCESSING AGREEMENT
Il DPA dovrà contenere quindi:
① Una clausola contenente dichiarazioni dal titolare al responsabile in merito a tutte le informazioni pertinenti alla finalità del
trattamento dei dati personali realizzati dal fornitore di servizi cloud;
② Una clausola che descriva le istruzioni fornite dal titolare al fornitore di servizi cloud e in che modo il fornitore deve
applicarle;
③ Una clausola che presenti la security policy fisica e logica implementata dal provider cloud, oltre alle misure applicabili in caso
di intrusione non autorizzata (data breach);
④ Una clausola in base alla quale il responsabile del trattamento si impegna a cooperare nel caso in cui un interessato desideri
esercitare i propri diritti;
⑤ Una clausola che specifica se, quando e come il responsabile può nominare un sub-responsabile;
⑥ Una clausola che garantisca la riservatezza non solo da parte dei dipendenti del fornitore cloud, ma anche da eventuali
subappaltatori o liberi professionisti assunti dal fornitore di servizi cloud per contribuire all’adempimento dei propri obblighi;
⑦ Clausole sull’obbligo del fornitore di informare il titolare (non solo in caso di violazione dei dati) e le condizioni per la
conduzione degli audit;
⑧ Clausole contrattuali standard se i dati sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea in un paese considerato non idoneo
a garantire un livello adeguato di protezione;
⑨ Chiarimenti sulla risoluzione dei rapporti contrattuali e la distruzione dei dati nel cloud.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Art. 82 GDPR
1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento
ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il
presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha
adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o
ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono esonerati dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2
se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili
dell’eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è
responsabile in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo
dell’interessato.
5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l’intero
risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri
titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento
corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.
SANZIONI
Art. 83 GDPR
4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative
pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo
dell’esercizio precedente, se superiore:
a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e
43;
b) gli obblighi dell’organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;
c) gli obblighi dell’organismo di controllo a norma dell’articolo 41, paragrafo 4.
CONTITOLARITA’
ATTENZIONE!
Nonostante tali disposizioni contrattuali, può accadere che un fornitore di servizi cloud gestisca i dati a lui affidati in
modo quasi autonomo.
Difficilmente accadrà che un fornitore di servizi cloud possa essere considerato titolare del trattamento del GDPR, ma
potrebbe essere considerato “contitolare” ai sensi dell’art. 26.
In tali situazioni, nella misura in cui un’autorità di controllo possa decidere di modificare tale relazione (titolare-
responsabile), le parti dovrebbero essere consapevoli di questa eventualità e operare proattivamente firmando un
accordo di contitolarità che rifletta l’effettiva ripartizione della responsabilità tra i due soggetti.
Art. 28, par. 10: «Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento,
determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.»
DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria!
Grazie per l’attenzione!
sabrina.salmeri@mindwell.it

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Il Data Processing Agreement per i servizi in cloud - avv. Sabrina Salmeri

  • 1. Il Data Processing Agreement per i servizi in cloud Avv. Sabrina Salmeri Privacy Consultant
  • 2. ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI BUSINESS CLOUD Marketing Call & Contact Center
  • 3. AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 3 GDPR 1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione. 2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le attività di trattamento riguardano: a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento dell’interessato; oppure b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione. 3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell’Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.
  • 4. RAPPRESENTANTE NELL’UNIONE ART. 27 GDPR Quando il trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione è effettuato da un titolare o da un responsabile del trattamento che non stabiliti nell’Unione essi dovranno designare per iscritto un rappresentante nell’Unione (sono esclusi i casi di trattamento occasionale e i trattamenti effettuati da autorità pubbliche e organismi pubblici). Il rappresentante è incaricato dal titolare o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o sostituzione degli stessi, per tutte le questioni riguardanti il trattamento. Sono fatte salve le azioni legali che possono essere promosse contro lo stesso titolare o responsabile del trattamento.
  • 5. FORNITORE=RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ART. 28 GDPR 1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. 2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche.
  • 6. ART. 28 GDPR Responsabile del trattamento 3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico (scritto, par. 9) a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento: a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32;
  • 7. ART. 28 GDPR d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento; e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III; f ) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.
  • 8. ART. 28 GDPR I commi 6, 7 e 8 dell'art. 28 GDPR prevedono la facoltà della Commissione Europea e delle Autorità di controllo di stabilire o adottare clausole contrattuali tipo per il contratto tra il titolare e il responsabile del trattamento. Al momento né la Commissione Europea né le molte delle Autorità di controllo si sono avvalse di questa facoltà, fatta eccezione per l'Autorità di controllo bavarese e del CNIL ciascuna delle quali ha pubblicato un proprio modello di contratto. E’ opportuno quindi monitorare gli ulteriori sviluppi e, al momento della pubblicazione di tali clausole tipo, eseguire un confronto tra i contratti in essere con i fornitori per determinare se i contenuti sono adeguati o se è opportuno integrarli sulla base degli esempi forniti dalla Commissione e/o dall'Autorità di controllo di riferimento (Autorità capofila).
  • 9. RESPONSABILITÀ SOLIDALE Art. 82 GDPR 1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. 2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. 3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono esonerati dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostrano che l’evento dannoso non è ad essi in alcun modo imputabile. 4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato. 5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l’intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.
  • 10. OPERAZIONI PRELIMINARI 1. Revisionare e aggiornare i contratti in essere e negoziare nuovi contratti in relazione a tutti i servizi in outsourcing 2. In fase di scelta del fornitore, verificare la sussistenza di garanzie sufficienti a consentire il rispetto del GDPR (mediante checklist da sottoporre al fornitore cloud) 3. Individuare dove è collocato geograficamente il datacenter del fornitore 4. Controllare chi ha accesso ai dati nel cloud 5. Verificare la conformità del fornitore di servizi cloud rispetto agli standard di sicurezza noti 6. Redigere il DPA (data processing agreement) 7. Non tutti i DPA sono uguali: devono essere adeguati alla tipo di trattamento dei dati, la tipologia del dati trattati e le categorie di interessati, il rischio per i diritti e le libertà degli interessati
  • 11. CERTIFICAZIONI E CODICI DI CONDOTTA ✓ CCSP: Certified Cloud Security Professional ✓ CCNA Cloud (Cisco) ✓ CCNP Cloud (Cisco) ✓ MCSE: Cloud Platform & Infrastructure (Microsoft) ✓ AWS Certified Solutions Architect- Associate (AmazonWeb Service) ✓ VMwareVCP7 - CMA ✓ CISPE: Code of conduct (IaaS)
  • 12. DATA PROCESSING AGREEMENT Il DPA dovrà contenere quindi: ① Una clausola contenente dichiarazioni dal titolare al responsabile in merito a tutte le informazioni pertinenti alla finalità del trattamento dei dati personali realizzati dal fornitore di servizi cloud; ② Una clausola che descriva le istruzioni fornite dal titolare al fornitore di servizi cloud e in che modo il fornitore deve applicarle; ③ Una clausola che presenti la security policy fisica e logica implementata dal provider cloud, oltre alle misure applicabili in caso di intrusione non autorizzata (data breach); ④ Una clausola in base alla quale il responsabile del trattamento si impegna a cooperare nel caso in cui un interessato desideri esercitare i propri diritti; ⑤ Una clausola che specifica se, quando e come il responsabile può nominare un sub-responsabile; ⑥ Una clausola che garantisca la riservatezza non solo da parte dei dipendenti del fornitore cloud, ma anche da eventuali subappaltatori o liberi professionisti assunti dal fornitore di servizi cloud per contribuire all’adempimento dei propri obblighi; ⑦ Clausole sull’obbligo del fornitore di informare il titolare (non solo in caso di violazione dei dati) e le condizioni per la conduzione degli audit; ⑧ Clausole contrattuali standard se i dati sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea in un paese considerato non idoneo a garantire un livello adeguato di protezione; ⑨ Chiarimenti sulla risoluzione dei rapporti contrattuali e la distruzione dei dati nel cloud.
  • 13. RESPONSABILITÀ SOLIDALE Art. 82 GDPR 1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. 2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. 3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono esonerati dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. 4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato. 5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l’intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.
  • 14. SANZIONI Art. 83 GDPR 4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore: a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43; b) gli obblighi dell’organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43; c) gli obblighi dell’organismo di controllo a norma dell’articolo 41, paragrafo 4.
  • 15. CONTITOLARITA’ ATTENZIONE! Nonostante tali disposizioni contrattuali, può accadere che un fornitore di servizi cloud gestisca i dati a lui affidati in modo quasi autonomo. Difficilmente accadrà che un fornitore di servizi cloud possa essere considerato titolare del trattamento del GDPR, ma potrebbe essere considerato “contitolare” ai sensi dell’art. 26. In tali situazioni, nella misura in cui un’autorità di controllo possa decidere di modificare tale relazione (titolare- responsabile), le parti dovrebbero essere consapevoli di questa eventualità e operare proattivamente firmando un accordo di contitolarità che rifletta l’effettiva ripartizione della responsabilità tra i due soggetti. Art. 28, par. 10: «Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.»
  • 16. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! Grazie per l’attenzione! sabrina.salmeri@mindwell.it