1. Sopravvivere al pct
le piccole e grandi cose da
conoscere.
Informazioni pratiche
Aggiornamenti
news
2. Conoscere per capire:
I TESTI FONDAMENTALI
(LINK ATTIVI)
• Il C.A.D. (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=
LE REGOLE TECNICHE : DM 44/2011 www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-
21;44!vig=
LE SPECIFICHE TECNICHE
Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014
https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Provve
dimento_16_aprile_2014_specifichetecniche_integrale.pdf
3. Segue…
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (NOTIFICA
AVVOCATO)
www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53!vig=
L’OBBLIGATORIETA’ , LA COMUNICAZIONE
TELEMATICA ETC. IL D.L. 179/2012
www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-
18;179!vig=
Il dl. 90/2014
4. MA OGGI COSA è OBBLIGATORIO E
COSA è FACOLTATIVO?
6. • 1. PROC.INGIUNZIONE TUTTI GLI ATTI
• 2 CONTENZIOSO - ATTI PARTI COSTITUITE
• 3 PRC. ESECUTIVE- ATTI SUCCESSIVI ALL’INIZIO DELL’ES.
• 4 PROC. CONCORSUALI ATT DEGLI ORGANI DELLA
PROCEDURA .
•Per i soli atti iscritti dopo il 30 giugno
30 GIUGNO
2014
• Estensione a tutti i procedimenti dei punti
2,3,4
31 DICEMBRE
2014
• nei procedimenti di espropriazione forzata
nota di iscrizione a ruolo
30 MARZO
2015
30 GIUGNO
2015
Nei( NUOVI ??) procedimenti in Corte d’Appello: gli
atti delle parti costituite
7. In particolare per la obbligatorietà in
appello comma 9 ter art. 16 bis
179/2012
• prevede l’obbligo di deposito telematico degli atti dei
difensori delle parti precedentemente costituite e dei
consulenti tecnici a partire dal 30 giugno 2015. Tuttavia la
prima parte della norma sembra prevedere
l’obbligatorietà per tutti i procedimenti.
• L’ultima parte del comma, quando prevede la possibilità di
anticipare con decreto autorizzativo il deposito (deposito
facoltativo) specifica che l’anticipazione può essere
effettuata per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno
2015, creando sconcerto nell’interprete, in quanto tale
disposizione avrebbe presupposto la distinzione nella
prima parte della norma .
8. Per quali atti il telematico è
FACOLTATIVO?
• NEI PROCEDIMENTI DAL 30 GIUGNO AL 31
DICEMBRE ( PER GLI ATTI DI CUI AI N. 2,3,4)
• NEI PROCEDIMENTI DINANZI ALLE CORTI DI
APPELLO, fino al 30 giugno per gli ATTI delle
PARTI già costituite)
• Nei procedimenti di cui ai n. 2,3,4 per gli ATTI
INTRODUTTIVI, ossia delle parti che non siano
già costituite)
9. NEI PROCEDIMENTI
DAL 30.6.2014 AL 31.12.2014
• Nessun problema, c’è la norma :Art. 44 d.l. 90/2014
• Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.
• 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 16-bis del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai
procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno
2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima
del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere
dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ultima data, nei casi previsti dai
commi 1, 2 e 3 dell’art. 16 –bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere
depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si
perfeziona
10. NEI PROCEDIMENTI
DINANZI ALLE CORTI DI APPELLO
• fino al 30 giugno per gli ATTI delle PARTI già
costituite
• Problema: non si comprende per la infelice
formulazione della norma se, dopo il 30 giugno
siano obbligatori questi atti per tutti i
procedimenti o solo per quelli che iniziano dopo il
30 giugno. V. sul punto
• http://www.dirittoegiustizia.it/allegati_sp/23/000
0065843/PCT_il_processo_telematico_che_verra
_–_a_cura_dell_avv_Alberto_Mazza.html
11. per gli ATTI INTRODUTTIVI, ossia delle
parti che non siano già costituite
• Problema per l’atto di citazione
• Se l’atto di citazione è notificato
telematicamente è possibile l’invio telematico
(tanto l’atto che la sua notifica saranno
interamente telematiche quindi sarà conforme
l’atto anche nel formato nativo digitale
richiesto dall’art 12 specifiche tecniche).
12. l’atto di citazione analogico può essere
facoltativamente depositato telematicamente negli
uffici autorizzati?
• Se la notifica è cartacea l’atto sarà cartaceo a sua
volta (perché l’avvocato, non ha il potere di autentica,
dell’eventuale atto nativo digitale; quel potere gli è attribuito,
dall’art. 52 del d.l.90/2014 per gli atti del fascicolo telematico
e, per la sola nota di iscrizione a ruolo nei procedimenti di
espropriazione forzata , obbligatoriamente telematica dal
prossimo 31 marzo 2015, dal secondo comma dell’art.16 bis
179/2012 aggiunto dal 132/2014 che prevede “Ai fini del
presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie
agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.”)
per questo, la prassi prevede il DEPOSITO DELLA
VELINA CARTACEA.
13.
14. GLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI
CASI PROBLEMATICI
• RECLAMO 669 TERDECIES C.P.C.
• ISTANZA DI CORREZIONE DI
ERRORE MATERIALE
• CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA
• OPPOSIZIONE ORDINANZA
FORNERO
15. PER I PROCEDIMENTI ESECUTIVI
per i quali l’obbligatorietà è prevista per gli atti successivi al deposito dell’atto
con cui inizia l’esecuzione: art. 16-bis, co. 2, d.l. n. 179/2012
Sarebbero esclusi
– i ricorsi al giudice dell’esecuzione in opposizione successivi
all’inizio dell’esecuzione depositati ai sensi degli artt. 615 e 617,
comma 2, c.p.c. e ai sensi dell’art. 619 c.p.c. e gli atti di
introduzione dei relativi giudizi di merito;
– i ricorsi per l’esecuzione di obblighi di fare e non fare ex art. 612
c.p.c.;
– i ricorsi in opposizione a proroga nel rilascio;
– gli atti di intervento e le istanze di sospensione dirette al giudice
dell’esecuzione;
– le istanze di conversione del pignoramento;
– le dichiarazioni di terzo pignorato e le relative contestazioni;
– gli atti relativi agli incidenti nell’esecuzione per rilascio;
•
16. nelle procedure concorsuali
• (per le quali l’obbligatorietà è prevista per il
“deposito degli atti e dei documenti da parte
del curatore, del commissario giudiziale, del
liquidatore, del commissario liquidatore e del
commissario straordinario”: art. 16-bis, co. 2,
d.l. n. 179/2012) sono stati ritenuti esclusi:
– i ricorsi per concordato preventivo c.d. “pieno”;
– i ricorsi per concordato preventivo c.d.
prenotativo;
– i reclami ex artt. 26 e 36 l.f.
17. Prossime puntate….
• - il ruolo del cancelliere nel pct
• - le principali questioni giurisprudenziali
• -le novità del pct degli ultimi giorni: il
duplicato informatico degli atti
disponibile sul portare dei servizi
telematici
Editor's Notes
v. Sul Punto Alberto Mazza in http://www.dirittoegiustizia.it/allegati_sp/23/0000065843/PCT_il_processo_telematico_che_verra_–_a_cura_dell_avv_Alberto_Mazza.html il quale osserva: Il d.l. n. 90/2014 aggiunge all’art. 16-bis, d.l. n. 179/2012 un comma completamente nuovo – il 9-ter – che, in relazione ai procedimenti civili innanzi alla Corte d’appello, prevede l’obbligo di deposito telematico degli atti dei difensori delle parti precedentemente costituite e dei consulenti tecnici a partire dal 30 giugno 2015. Anche tale termine può essere anticipato in singole Corti d’appello e per specifiche categorie di procedimenti. Emerge tuttavia qualche perplessità in relazione al riferimento ai soli «procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015» contenuto nella disposizione anticipatoria. Un simile riferimento, infatti, presuppone che la disposizione principale che fissa l’obbligo a partire dal 30 giugno 2015 si applichi solo alle cause iscritte a ruolo a partire da tale data ed individui un successivo termine di entrata in vigore per le cause pendenti, analogamente a quanto attualmente stabilito per i tribunali con i due termini del 30 giugno 2014 e del 31 dicembre 2014, data – quest’ultima – in cui l’obbligatorietà si estende appunto anche alle procedure pendenti: è, infatti, questo secondo termine che la legge consente di anticipare. La prima parte del comma 9-ter, invece, non effettua alcuna distinzione ed, anzi, riprende pedissequamente il periodo iniziale del comma 1 relativo ai Tribunali, da sempre pacificamente riferito anche alle cause pendenti, tanto che è stato necessario l’intervento del legislatore per introdurre il regime attuale differenziato.
per i quali l’obbligatorietà è prevista per gli atti successivi al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione: art. 16-bis, co. 2, d.l. n. 179/2012), sono stati ritenuti fuori dal campo obbligatorietà: