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Il Contratto di Rete di
Impresa: la previsione
di un Fondo
Patrimoniale Comune
Cos’è
Il contratto di rete può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale
comune, inteso quale dotazione patrimoniale destinata all’esecuzione del
programma di rete.

Dal punto di vista interno, le parti sono libere di stabilire “la misura e i
criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi
successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le
regole di gestione del fondo medesimo”.
Normativa applicabile
Dal punto di vista esterno, al fondo patrimoniale si applicano, in quanto
compatibili, gli artt. 2614 e 2615, co. 2 c.c., dettati in materia di consorzi
con attività esterna. Tali norme prevedono che i partecipanti non possono
dividere il patrimonio comune finché dura l’ente; che i creditori dei
partecipanti non possono aggredire il patrimonio dell’ente; che per le
obbligazioni assunte per conto dei singoli partecipanti rispondono
solidalmente il patrimonio dell’ente e quello del partecipante interessato.
È inoltre previsto che “in ogni caso, per le obbligazioni contratte
dell’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far
valere i loro diritti esclusivamente sul fondo medesimo”.
Limitazione della responsabilità
patrimoniale
Nel caso in cui la rete sia dotata di fondo patrimoniale e di organo
comune si assiste, quindi, ad un importante limitazione della
responsabilità patrimoniale in relazione le obbligazioni assunte per
l’esecuzione dell’attività di rete: le imprese aderenti non rispondo di tali
obbligazioni, quasi come se la rete fosse una persona giuridica autonoma
dotata di autonomia patrimoniale perfetta.
Nel caso di rete sprovvista di fondo comune, si ritiene che per le
obbligazioni assunte nell’esecuzione del contratto di rete, invece, siano
responsabili direttamente ed in via solidale le imprese aderenti alla rete.
Costituzione del fondo patrimoniale:
beni mobili o immobili
La legge, inoltre, prevede che il fondo patrimoniale possa essere costituito,
anziché attraverso il conferimento diretto dei beni (fattispecie più
frequente), mediante l’apporto di un patrimonio destinato costituito ai
sensi dell’art. 2447 bis, co. 1, lett. a c.c.
Disposizioni applicabili
Se la rete è dotata di fondo patrimoniale (può anche non esserlo perché è
un elemento accessorio), allora si applicano le seguenti disposizioni:
•il contratto deve prevedere anche una denominazione ed una sede per la
rete;
•la rete che si iscrive nel registro, con tale iscrizione, acquista soggettività
giuridica;
•la rete è tenuta a redigere annualmente una situazione patrimoniale,
osservando per quanto possibile le norme dettate per la redazione del
bilancio d’esercizio delle società per azioni;
•la rete è tenuta ad indicare negli atti e nella corrispondenza la propria
sede, l’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta ed il numero di
iscrizione.
Mancanza di fondo patrimoniale
Se la rete, invece, non è dotata di fondo patrimoniale, non è previsto debba
avere una propria denominazione, né una propria sede, né una posizione
autonoma nel registro delle imprese e non è nemmeno soggetta all’obbligo
di redazione annuale della situazione patrimoniale.
Regole di gestione
In caso di istituzione del fondo patrimoniale, il contratto deve
prevederne le regole di gestione:
•più in particolare, sarà opportuno prevedere il soggetto cui affidare la
gestione del fondo, che sarà normalmente l’organo comune, ma che, per
scelta delle parti, potrebbe essere anche un soggetto terzo.
Sarà altresì opportuno prevedere le modalità per la realizzazione degli
investimenti e quelle eventuali per l’uso dei beni comuni.
Il fondo patrimoniale: strumento per
accedere alle agevolazioni fiscali
Presupposto per la fruizione dell’agevolazione fiscale è l’istituzione del
fondo patrimoniale comune:
•l’agevolazione è concessa solo alle imprese che abbiano aderito ad un
contratto di rete che prevede l’istituzione del fondo patrimoniale comune,
o di un patrimonio destinato allo specifico affare, cui destinare gli utili
(cosiddette “reti pesanti”).
Da qui deriva, pertanto, l’utilità di dotare la rete di imprese di un fondo
patrimoniale.
Il fondo patrimoniale: strumento per
accedere alle agevolazioni fiscali
Presupposto per la fruizione dell’agevolazione fiscale è l’istituzione del
fondo patrimoniale comune:
•l’agevolazione è concessa solo alle imprese che abbiano aderito ad un
contratto di rete che prevede l’istituzione del fondo patrimoniale comune,
o di un patrimonio destinato allo specifico affare, cui destinare gli utili
(cosiddette “reti pesanti”).
Da qui deriva, pertanto, l’utilità di dotare la rete di imprese di un fondo
patrimoniale.

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Fondo Patrimoniale - Reti di Impresa

  • 1. Il Contratto di Rete di Impresa: la previsione di un Fondo Patrimoniale Comune
  • 2. Cos’è Il contratto di rete può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, inteso quale dotazione patrimoniale destinata all’esecuzione del programma di rete. Dal punto di vista interno, le parti sono libere di stabilire “la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo”.
  • 3. Normativa applicabile Dal punto di vista esterno, al fondo patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2614 e 2615, co. 2 c.c., dettati in materia di consorzi con attività esterna. Tali norme prevedono che i partecipanti non possono dividere il patrimonio comune finché dura l’ente; che i creditori dei partecipanti non possono aggredire il patrimonio dell’ente; che per le obbligazioni assunte per conto dei singoli partecipanti rispondono solidalmente il patrimonio dell’ente e quello del partecipante interessato. È inoltre previsto che “in ogni caso, per le obbligazioni contratte dell’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo medesimo”.
  • 4. Limitazione della responsabilità patrimoniale Nel caso in cui la rete sia dotata di fondo patrimoniale e di organo comune si assiste, quindi, ad un importante limitazione della responsabilità patrimoniale in relazione le obbligazioni assunte per l’esecuzione dell’attività di rete: le imprese aderenti non rispondo di tali obbligazioni, quasi come se la rete fosse una persona giuridica autonoma dotata di autonomia patrimoniale perfetta. Nel caso di rete sprovvista di fondo comune, si ritiene che per le obbligazioni assunte nell’esecuzione del contratto di rete, invece, siano responsabili direttamente ed in via solidale le imprese aderenti alla rete.
  • 5. Costituzione del fondo patrimoniale: beni mobili o immobili La legge, inoltre, prevede che il fondo patrimoniale possa essere costituito, anziché attraverso il conferimento diretto dei beni (fattispecie più frequente), mediante l’apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’art. 2447 bis, co. 1, lett. a c.c.
  • 6. Disposizioni applicabili Se la rete è dotata di fondo patrimoniale (può anche non esserlo perché è un elemento accessorio), allora si applicano le seguenti disposizioni: •il contratto deve prevedere anche una denominazione ed una sede per la rete; •la rete che si iscrive nel registro, con tale iscrizione, acquista soggettività giuridica; •la rete è tenuta a redigere annualmente una situazione patrimoniale, osservando per quanto possibile le norme dettate per la redazione del bilancio d’esercizio delle società per azioni; •la rete è tenuta ad indicare negli atti e nella corrispondenza la propria sede, l’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta ed il numero di iscrizione.
  • 7. Mancanza di fondo patrimoniale Se la rete, invece, non è dotata di fondo patrimoniale, non è previsto debba avere una propria denominazione, né una propria sede, né una posizione autonoma nel registro delle imprese e non è nemmeno soggetta all’obbligo di redazione annuale della situazione patrimoniale.
  • 8. Regole di gestione In caso di istituzione del fondo patrimoniale, il contratto deve prevederne le regole di gestione: •più in particolare, sarà opportuno prevedere il soggetto cui affidare la gestione del fondo, che sarà normalmente l’organo comune, ma che, per scelta delle parti, potrebbe essere anche un soggetto terzo. Sarà altresì opportuno prevedere le modalità per la realizzazione degli investimenti e quelle eventuali per l’uso dei beni comuni.
  • 9. Il fondo patrimoniale: strumento per accedere alle agevolazioni fiscali Presupposto per la fruizione dell’agevolazione fiscale è l’istituzione del fondo patrimoniale comune: •l’agevolazione è concessa solo alle imprese che abbiano aderito ad un contratto di rete che prevede l’istituzione del fondo patrimoniale comune, o di un patrimonio destinato allo specifico affare, cui destinare gli utili (cosiddette “reti pesanti”). Da qui deriva, pertanto, l’utilità di dotare la rete di imprese di un fondo patrimoniale.
  • 10. Il fondo patrimoniale: strumento per accedere alle agevolazioni fiscali Presupposto per la fruizione dell’agevolazione fiscale è l’istituzione del fondo patrimoniale comune: •l’agevolazione è concessa solo alle imprese che abbiano aderito ad un contratto di rete che prevede l’istituzione del fondo patrimoniale comune, o di un patrimonio destinato allo specifico affare, cui destinare gli utili (cosiddette “reti pesanti”). Da qui deriva, pertanto, l’utilità di dotare la rete di imprese di un fondo patrimoniale.