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INTERPELLO N. 2/2013
                                                                                      Roma, 24 gennaio 2013




                                                                        Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
   Direzione generale per l’Attività Ispettiva                                          Consulenti del Lavoro
Prot. 37/0001766


        Oggetto: interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – DURC – posizione non regolare del socio
di una società di capitali.


        Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di
interpello a questa Direzione per conoscere se, in caso di richiesta di un Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) che preveda la verifica della posizione ai fini degli obblighi
contributivi previdenziali nei confronti dell’INPS di una società di capitali, la stessa debba essere
effettuata anche sulla posizione personale dei singoli soci e, in tal caso, in presenza di eventuali
pregresse irregolarità contributive, se debba essere negata la regolarità contributiva della società.
        Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali ed
Assicurative e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
       Va anzitutto precisato quali sono gli adempimenti e le verifiche da espletare in fase di
rilascio del DURC in relazione alle diverse tipologie di imprese richiedenti.
       In particolare, in merito alle società di capitali, trattandosi di persone giuridiche
caratterizzate da autonomia patrimoniale “perfetta” e, quindi, dalla separazione completa tra il
capitale sociale e il patrimonio personale dei soci, il controllo di regolarità nei versamenti
contributivi deve essere effettuato sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e dai committenti/associanti che occupano
lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità
a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione.
Ciò in considerazione del fatto che, nelle società di capitali, l’irregolarità della posizione
contributiva personale dei singoli soci non può rilevare ai fini dell’accertamento dell’irregolarità
delle stesse società che, in ragione del regime patrimoniale civilistico che le regola, non possono
essere chiamate a rispondere delle irregolarità contributive riferibili ai medesimi soci.
       Le società di capitali, infatti, in quanto titolari di un proprio patrimonio del tutto autonomo e
distinto da quello dei soci, rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del proprio patrimonio.
Ne deriva che sul patrimonio sociale non possono trovare soddisfazione i creditori personali del
socio e, al contempo, i creditori sociali non possono escutere il patrimonio personale dei soci.
       La posizione dei soci, pertanto, non deve essere oggetto di verifica al fine del rilascio del
DURC che sia richiesto per effettuare il controllo di regolarità della società di capitali nella quale la
stessa posizione è rivestita.
       Tale verifica appare invece necessaria in caso di società di persone ed in relazione al
versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione, così come del resto già
evidenziato da questo Ministero con circ. n. 5/2008.
       In linea con l’orientamento sopra esplicitato si ritiene, pertanto, che nell’ambito della
verifica della regolarità contributiva delle società di capitali non rileva la posizione contributiva dei
singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi
riguardanti gli stessi non possono incidere sul rilascio del DURC.


                                                                     IL DIRETTORE GENERALE
                                                                         (f.to Paolo Pennesi)
       DP


       CC-1471

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Interpello durc societa dicapitali

  • 1. INTERPELLO N. 2/2013 Roma, 24 gennaio 2013 Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Direzione generale per l’Attività Ispettiva Consulenti del Lavoro Prot. 37/0001766 Oggetto: interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – DURC – posizione non regolare del socio di una società di capitali. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per conoscere se, in caso di richiesta di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che preveda la verifica della posizione ai fini degli obblighi contributivi previdenziali nei confronti dell’INPS di una società di capitali, la stessa debba essere effettuata anche sulla posizione personale dei singoli soci e, in tal caso, in presenza di eventuali pregresse irregolarità contributive, se debba essere negata la regolarità contributiva della società. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e dell’INPS, si rappresenta quanto segue. Va anzitutto precisato quali sono gli adempimenti e le verifiche da espletare in fase di rilascio del DURC in relazione alle diverse tipologie di imprese richiedenti. In particolare, in merito alle società di capitali, trattandosi di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale “perfetta” e, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci, il controllo di regolarità nei versamenti contributivi deve essere effettuato sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e dai committenti/associanti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione.
  • 2. Ciò in considerazione del fatto che, nelle società di capitali, l’irregolarità della posizione contributiva personale dei singoli soci non può rilevare ai fini dell’accertamento dell’irregolarità delle stesse società che, in ragione del regime patrimoniale civilistico che le regola, non possono essere chiamate a rispondere delle irregolarità contributive riferibili ai medesimi soci. Le società di capitali, infatti, in quanto titolari di un proprio patrimonio del tutto autonomo e distinto da quello dei soci, rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del proprio patrimonio. Ne deriva che sul patrimonio sociale non possono trovare soddisfazione i creditori personali del socio e, al contempo, i creditori sociali non possono escutere il patrimonio personale dei soci. La posizione dei soci, pertanto, non deve essere oggetto di verifica al fine del rilascio del DURC che sia richiesto per effettuare il controllo di regolarità della società di capitali nella quale la stessa posizione è rivestita. Tale verifica appare invece necessaria in caso di società di persone ed in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione, così come del resto già evidenziato da questo Ministero con circ. n. 5/2008. In linea con l’orientamento sopra esplicitato si ritiene, pertanto, che nell’ambito della verifica della regolarità contributiva delle società di capitali non rileva la posizione contributiva dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi non possono incidere sul rilascio del DURC. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi) DP CC-1471