SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
dott. chim. Fabrizio Demattè consigliere
Referente per la formazione
Ordine Regionale dei Chimici Trentino Alto Adige
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
Sito web dei chimici del Trentino Alto Adige
luogo di informazioni ufficiali o di interesse
per gli iscritti. INSERIRE EMAIL NEL
CAMPO “TIENITI AGGIORNATO” solo il
30% dei chimici TAA attualmente è
aggiornato in tempo reale ad ogni
pubblicazione.
Il sito contiene l’Albo e il collegamento a
ciascun profilo Linkedin curato da ogni
iscritto con proprie “skills” e segnalato in
segreteria.
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
Gruppo dentro LINKED IN:
professional network
www.linkedin.com
Luogo di scambio di informazioni tra iscritti e con il
consiglio direttivo: istanze, richieste, opportunità,
sondaggi e quanto possa favorire la comunicazione
biunivoca tra gli Iscritti e tra Iscritti e Consiglio,
ISCRIVITI!
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
Nuovo regolamento formazione
continua Ordine dei Chimici
Consiglio nazionale dei chimici regolamento
19/7/2013 ai sensi
dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137
Riforma delle professioni
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
Il presente regolamento è stato inviato al
Ministero competente ed ad oggi è in attesa
di approvazione.
Nuovo regolamento formazione
continua Ordine dei Chimici
Consiglio nazionale dei chimici regolamento 19/7/2013 ai
sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137
Un sistema a punti che si consumano con il tempo e
che vanno ripristinati.
Crediti formativi sistema a “punti”:
CFP
A partire dal primo gennaio dopo l’esame di stato 150
Al termine di ogni anno solare (31/12di ogni anno) -50
Minimo di CFP per potere esercitare 25
CFP minimi specifici su Ordine e Previdenza professionale (di cui) 3
CFP massimi annui riconoscibili 75
Unità minima un ora ( in genere) di formazione 1
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici
PUNTO ZEROEsamedi Statoo1-
9-2013
150 CFP
OGNI ANNO SOLARE si tolgono CFP
-50CFP
FORMAZIONE
+ 1CFP = 1ora
Riconoscimento formazione
Pregressa
trail 17/09/2011 edil 1/9/2013
RICONOSCIMENTODAORDINE, RIPRISTINO"SCORTE"
OGNI ANNO
max75 CFP
Minimo25CFP per esercitare
MINIMO 3
CFP anno
tipo
"Ordinistico"
Ciclo annuale della formazione a regime
+ 1 se
test
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
Nuovo regolamento formazione continua
Ordine dei Chimici
Definizioni:
RUOLI:
Esercizio della professione di Chimico: l'attività svolta da un
iscritto all'Ordine dei Chimici, in forma libera, societaria o come
dipendente pubblico o di impresa privata, che abbia per oggetto gli
effetti della Chimica sulle attività umane, sull'ambiente e sulla
salute e le relative certificazioni pareri, giudizi o classificazioni ivi
incluso ciò che attiene all'identificazione qualitativa e quantitativa
delle specie chimiche su sostanze o materiali di qualsiasi natura,
nonché ogni attività che la legge prevede possa essere svolta da chi
è in possesso del titolo di Chimico o Chimico Iunior.
Articolo 10. Controlli del Consiglio dell’Ordine
1. Il Consiglio dell’Ordine verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo
da parte dei Professionisti Chimici, anche attribuendo agli eventi e alle attività
formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 4 e 5.
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
Nuovo regolamento formazione continua
Ordine dei Chimici
Sono considerate formazione anche altre attività
Attività formative ordinarie Crediti attribuiti
Limiti
massimi
annuali
Superamento di esami in corsi universitari con riconoscimento dei
relativi crediti formativi universitari
3 CFP ogni CFU 9
Partecipazione a corsi di formazione e specializzazione in qualità di
discente
1 ora = 1 CFP 75
Come sopra, con verifica finale
1 CFP in più per l'esito
positivo della verifica
75
Partecipazione a seminari di studio 2 ore = 1 CFP 4
Partecipazione a master universitari con conseguimento del titolo
accademico
3 CFP ogni CFU 75
Partecipazione a corsi ECM accreditati 1 CFP ogni credito ECM 75
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
Nuovo regolamento formazione continua
Ordine dei Chimici Ma anche altre attività…
Attività formative particolari Crediti attribuiti
Limiti massimi
annuali
Relazioni in convegni, seminari, corsi di formazione per lavoratori, corsi di formazione per
imprenditori, per corsi post-laurea e master universitari
1 ora o frazione = 1
CFP
10
Pubblicazione di libri su argomenti collegati alle attività dei chimici 5 CFP ogni 50 pagine 20
Pubblicazioni di articoli scientifici o di natura tecnico-professionale
1 CFP ogni 1.800
battute
15
Docenze svolte presso Università ed enti equiparati da soggetti non dipendenti 3 CFP ogni CFU 15
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato 4 CFP/sessione 8
Attività di insegnamento in corsi preparatori per gli esami di Stato organizzati in collaborazione
con i Consigli territoriali dell'Ordine
1 ora o frazione = 1
CFP
8
Partecipazione alle commissioni di studio istituite dall'Ordine 1 riunione = 2 CFP 8
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi regionali, nazionali
e internazionali
1 riunione = 2 CFP 8
Partecipazione alle commissioni tecniche istituzionali 1 riunione = 2 CFP 8
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
Nuovo regolamento formazione continua
Ordine dei Chimici
CHI VERIFICA COSA?
Articolo 4 comma 2
l’evento sia organizzato dalle Università o direttamente dal Consiglio dell’Ordine
territoriale o in collaborazione con altro soggetto la verifica della rispondenza ai
requisiti richiesti è affidata al Consiglio Nazionale dei Chimici.
Ove l'evento sia organizzato da altri soggetti la rispondenza ai requisiti è
verificata ai sensi dell’art. 10 comma 2 dal Consiglio dell’Ordine territoriale.
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
Soggetti accreditati
Articolo 1.
Punto 6. Soggetto accreditato a proporre attività di formazione continua: ogni struttura
formativa degli Ordini professionali territoriali dei Chimici o di altre professioni, in regime
di mutuo riconoscimento, del Consiglio Nazionale dei Chimici o di altre professioni, in
regime di mutuo riconoscimento, o delle Fondazioni o delle Associazioni delle quali il
Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali dei Chimici fanno parte.
Sono altresì soggetti accreditati le P.A., di cui i Chimici sono dipendenti, previa verifica da
parte del Consiglio Nazionale e/o dei Consigli Territoriali.
Gli Enti di formazione, pubblici e privati, che rispettino i requisiti indicati all’art. 5
comma 6, possono richiedere l’accreditamento quali soggetti che possano proporre formazione
professionale.
Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici
Per questo accreditamento, di privati, c’è un regolamento
apposito ed è prevista l’assunzione delle spese di valutazione
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici
La COMMISSIONE
Commissione valutazione
Articolo 11.
1. La “Commissione di valutazione” è composta da cinque membri, designati dai Consigli dell’Ordine
e scelti tra gli iscritti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni esaminatrici per
gli Esami di Stato purchè non in posizione di incompatibilità; uno dei membri deve essere
consigliere dell’Ordine.
2. La “Commissione di valutazione” può essere in comune tra più Ordini;
3. La “Commissione di valutazione” è nominata per ogni quadriennio di osservazione.
4. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente;
5. Per l’attività di tale Commissione non sono previsti crediti formativi
Art.1 comma 7. Posizione di incompatibilità:
il legame economico inteso quale partecipazione
all’utile o di rapporto di dipendenza, o il rapporto
di controllo o il rapporto parentale
sino al quarto grado tra il soggetto incaricato ed
il soggetto destinatario della prestazione.
2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di
cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie
oggetto delle prove di esame;
b) una terna di dirigenti di enti pubblici iscritti alla sezione A dell’albo dei chimici;
c) una terna di dirigenti di industrie o di centri di ricerca, iscritti alla sezione A dell’albo dei
chimici;
d) una terna di professionisti iscritti da almeno dieci anni all’albo dei chimici.
Normativa universitaria
estremamente complessa, da verificare
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
Nuovo regolamento formazione continua
Ordine dei Chimici
Le tempistiche
Articolo 13. Entrata in vigore e norme transitorie
1. dal 1 settembre 2013
2. Il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2016 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione. Inoltre
a)In deroga a quanto previsto all'art. 3 comma 3 del presente regolamento per il
periodo 1 settembre 2013 – 31 dicembre 2014 vengono detratti 25 crediti, nel
periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 vengono detratti 30 crediti e nel
periodo 1 gennaio 2016 – 31 gennaio 2016 vengono detratti 40 crediti;
b)Il Professionista Chimico farà pervenire la prima relazione sull'attività svolta di cui all'art. 7 entro il 31 gennaio 2015;
c) Il Consiglio dell'Ordine invierà al Consiglio Nazionale dei Chimici entro il 31 marzo 2015 la prima relazione (ndr: regionale) di
cui all'art. 10 comma 6 del presente Regolamento eventualmente integrata di […]
d) Entro il 30 ottobre 2016 il CNC eventualmente adotterà correttivi e/o modificazioni al presente regolamento;
3. A tutti i Chimici Professionisti abilitati, ed iscritti all’albo professionale alla data del 1 settembre 2013, sono attribuiti 150 CFP.
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
Nuovo regolamento formazione continua
Ordine dei Chimici
ESONERI
Articolo 6. Esoneri
1. Nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile o altra causa di forza maggiore, il
Consiglio territoriale, su richiesta del Professionista Chimico, riproporziona la ripartizione dei
crediti formativi da conseguire nel triennio di riferimento tenendo conto della
documentazione prodotta dall’interessato in allegato alla dichiarazione di cui al comma 1
dell’art. 7.
2. Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale
intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del
parto ed il compimento dell’anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i
crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dal relativo
provvedimento. La ripartizione dei crediti nei primi sei anni di vita del bambino verranno
effettuati dal Consiglio dell’Ordine territoriale acquisite il parere obbligatorio e vincolante
della Commissione Pari Opportunita del Consiglio Nazionale dei Chimici.
3. Il Professionista Chimico che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente,
né in qualsiasi altra modalità, l’attività professionale, può presentare istanza motivata di
esonero dall’obbligo formativo al Consiglio territoriale competente. In caso di accoglimento
dell’istanza l’esonero decorre dalla data di presentazione dell’istanza stessa.
4. Nei casi previsti al comma 1 la richiesta deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dal
fatto impeditivo; negli altri casi la richiesta, adeguatamente documentata, deve essere allegata
alla dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 11.
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici
Pregresso
Inoltre, ai sensi dell'Articolo 13 comma 5 del Regolamento :
<<Ai fini della determinazione dei crediti iniziali da assegnare ad ogni professionista, il
Professionista Chimico che abbia svolto attività corrispondenti a quelle previste all’articolo 5, ne
può richiedere il riconoscimento a far data dalla entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n.
148.>>
E’ possibile, cioè chiedere il riconoscimento delle attività formative pregresse intercorse dall'entrata
in vigore della Legge 14 settembre 2011, n. 148 (verificando la legge si scopre essere il 17/09/2011)
fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso (1 settembre 2013, vedi articolo 13 comma
1).
Articolo 13
4. In via di prima applicazione del regolamento di formazione continua ed in fase sperimentale,
nel periodo dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2016 il professionista chimico può provvedere
ad un numero di crediti non superiore a 30 l'anno attraverso lo studio individuale. In questo caso
al momento della predisposizione della relazione di cui all'articolo 7 comma 2 il professionista
chimico specifica le materie e gli argomenti oggetto dello studio individuale e si sottoporrà ad una
verifica della Commissione di valutazione di cui all'articolo 11.
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
Il chimico che chiede riconoscimento dello studio individuale sarà chiamato a preparare una presentazione di 1
ora sull’argomento che verrà proposta gratuitamente ai colleghi al termine della quale la Commissione
riconoscerà omeno i CFP fino ad un massimo di 30.
REPORT ANNUALI
Articolo 13. Entrata in vigore e norme transitorie
2. Il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2016 viene considerato periodo di monitoraggio e
sperimentazione.
Inoltre
[…]
b) Il Professionista Chimico farà pervenire la prima relazione sull'attività svolta di cui all'art. 7
entro il 31 gennaio 2015;
c) Il Consiglio dell'Ordine invierà al Consiglio Nazionale dei Chimici entro il 31 marzo 2015 la
prima relazione di cui all'art. 10 comma 8 del presente Regolamento eventualmente integrata di
tutte le informazioni che il Consiglio dell'Ordine ritiene utile per la successiva valutazione da parte
del Consiglio Nazionale;
Articolo 5.
Punto 4. L’attività formativa documentata da un Professionista Chimico dovrà essere svolta
presso un soggetto accreditato ad erogare attività di formazione continua. Nel caso non siano
rispettati tali requisiti sarà la “Commissione di valutazione” di cui all’articolo 11 ad attribuire
autonomamente i crediti nella misura massima di 12 CFP.
Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
Su questo punto l’Ordine farà richiesta di modifica
Nuovo regolamento formazione continua
Ordine dei Chimici
NOTE
•Il 30% massimo in e-lerning.
•Sperimentazione dal 1-9-2013 al 1-9-2016
•Raccoglieremo tutte le criticità e le
proporremo al Consiglio nazionale dei
Chimici.
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
Formazione non obbligo ma
opportunità di crescita per i
chimici.
Grazie dell’attenzione.
dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014

More Related Content

Similar to 2014 03-23 formazione permanente obligatori chimici trentino alto adige

TREVISO - PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO 23-09-2014
TREVISO - PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO 23-09-2014TREVISO - PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO 23-09-2014
TREVISO - PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO 23-09-2014Veda Formazione
 
Request to miur for official opinion related some chemists competencies an hi...
Request to miur for official opinion related some chemists competencies an hi...Request to miur for official opinion related some chemists competencies an hi...
Request to miur for official opinion related some chemists competencies an hi...M. Luisetto Pharm.D.Spec. Pharmacology
 
126 le novità sul decreto per la qualificazione dei formatori
126   le novità sul decreto per la qualificazione dei formatori126   le novità sul decreto per la qualificazione dei formatori
126 le novità sul decreto per la qualificazione dei formatorihttp://www.studioingvolpi.it
 
Circolare del Ministero della Salute maggio 2014
Circolare del Ministero della Salute maggio 2014Circolare del Ministero della Salute maggio 2014
Circolare del Ministero della Salute maggio 2014EMD112
 
Dieci anni D.Lgs. 81/2008: l'evoluzione dell'obbligo formativo
Dieci anni D.Lgs. 81/2008: l'evoluzione dell'obbligo formativoDieci anni D.Lgs. 81/2008: l'evoluzione dell'obbligo formativo
Dieci anni D.Lgs. 81/2008: l'evoluzione dell'obbligo formativoFabio Rosito
 
LE LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE DELL’ANAC PER LE SOCIETA’ IN CONTROLLO PUBBLICO...
LE LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE DELL’ANAC PER LE SOCIETA’ IN CONTROLLO PUBBLICO...LE LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE DELL’ANAC PER LE SOCIETA’ IN CONTROLLO PUBBLICO...
LE LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE DELL’ANAC PER LE SOCIETA’ IN CONTROLLO PUBBLICO...Salomone & Travaglia Studio Legale
 
Farmacovigilanza: Comprendere ed applicare le GVP
Farmacovigilanza: Comprendere ed applicare le GVPFarmacovigilanza: Comprendere ed applicare le GVP
Farmacovigilanza: Comprendere ed applicare le GVPPEC Pharma Education Center
 
Ricerca Clinica in Italia: quale futuro
Ricerca Clinica in Italia: quale futuroRicerca Clinica in Italia: quale futuro
Ricerca Clinica in Italia: quale futuroFree Your Talent
 
Corso antiriciclaggio commercialisti e avvocati modena
Corso antiriciclaggio commercialisti e avvocati modenaCorso antiriciclaggio commercialisti e avvocati modena
Corso antiriciclaggio commercialisti e avvocati modenaVeda Formazione
 
Master Medicina Trasfusionale -- Università di Firenze
Master Medicina Trasfusionale -- Università di FirenzeMaster Medicina Trasfusionale -- Università di Firenze
Master Medicina Trasfusionale -- Università di Firenzeanemo_site
 
LA REVISIONE DELLA MIFID TRA TUTELA DELL'INVESTITORE E NUOVE NORME PER IL MER...
LA REVISIONE DELLA MIFID TRA TUTELA DELL'INVESTITORE E NUOVE NORME PER IL MER...LA REVISIONE DELLA MIFID TRA TUTELA DELL'INVESTITORE E NUOVE NORME PER IL MER...
LA REVISIONE DELLA MIFID TRA TUTELA DELL'INVESTITORE E NUOVE NORME PER IL MER...Salomone & Travaglia Studio Legale
 
Corso antiriciclaggio brescia per avvocati e commercialisti
Corso antiriciclaggio brescia per avvocati e commercialistiCorso antiriciclaggio brescia per avvocati e commercialisti
Corso antiriciclaggio brescia per avvocati e commercialistiVeda Formazione
 
Corso antiriciclaggio alessandria commercialisti e avvocati
Corso antiriciclaggio alessandria commercialisti e avvocatiCorso antiriciclaggio alessandria commercialisti e avvocati
Corso antiriciclaggio alessandria commercialisti e avvocatiVeda Formazione
 
Offerta formativa CTF
Offerta formativa CTFOfferta formativa CTF
Offerta formativa CTFMar Se
 
Conferenza regioni province 24 gennaio 2013 indirizzi formazione rinnovabili
Conferenza regioni province 24 gennaio 2013 indirizzi formazione rinnovabiliConferenza regioni province 24 gennaio 2013 indirizzi formazione rinnovabili
Conferenza regioni province 24 gennaio 2013 indirizzi formazione rinnovabiliAlessandro Bonifazi
 
Workshop Regulatory Affairs - Corso organizzata da Pharma Education Center
Workshop Regulatory Affairs - Corso organizzata da Pharma Education CenterWorkshop Regulatory Affairs - Corso organizzata da Pharma Education Center
Workshop Regulatory Affairs - Corso organizzata da Pharma Education CenterPECourses
 

Similar to 2014 03-23 formazione permanente obligatori chimici trentino alto adige (20)

TREVISO - PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO 23-09-2014
TREVISO - PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO 23-09-2014TREVISO - PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO 23-09-2014
TREVISO - PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO 23-09-2014
 
Request to miur for official opinion related some chemists competencies an hi...
Request to miur for official opinion related some chemists competencies an hi...Request to miur for official opinion related some chemists competencies an hi...
Request to miur for official opinion related some chemists competencies an hi...
 
L’accreditamento per la certificazione di persone
L’accreditamento per la certificazione di personeL’accreditamento per la certificazione di persone
L’accreditamento per la certificazione di persone
 
126 le novità sul decreto per la qualificazione dei formatori
126   le novità sul decreto per la qualificazione dei formatori126   le novità sul decreto per la qualificazione dei formatori
126 le novità sul decreto per la qualificazione dei formatori
 
Circolare del Ministero della Salute maggio 2014
Circolare del Ministero della Salute maggio 2014Circolare del Ministero della Salute maggio 2014
Circolare del Ministero della Salute maggio 2014
 
Dieci anni D.Lgs. 81/2008: l'evoluzione dell'obbligo formativo
Dieci anni D.Lgs. 81/2008: l'evoluzione dell'obbligo formativoDieci anni D.Lgs. 81/2008: l'evoluzione dell'obbligo formativo
Dieci anni D.Lgs. 81/2008: l'evoluzione dell'obbligo formativo
 
LE LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE DELL’ANAC PER LE SOCIETA’ IN CONTROLLO PUBBLICO...
LE LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE DELL’ANAC PER LE SOCIETA’ IN CONTROLLO PUBBLICO...LE LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE DELL’ANAC PER LE SOCIETA’ IN CONTROLLO PUBBLICO...
LE LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE DELL’ANAC PER LE SOCIETA’ IN CONTROLLO PUBBLICO...
 
Farmacovigilanza: Comprendere ed applicare le GVP
Farmacovigilanza: Comprendere ed applicare le GVPFarmacovigilanza: Comprendere ed applicare le GVP
Farmacovigilanza: Comprendere ed applicare le GVP
 
Ricerca Clinica in Italia: quale futuro
Ricerca Clinica in Italia: quale futuroRicerca Clinica in Italia: quale futuro
Ricerca Clinica in Italia: quale futuro
 
Corso antiriciclaggio commercialisti e avvocati modena
Corso antiriciclaggio commercialisti e avvocati modenaCorso antiriciclaggio commercialisti e avvocati modena
Corso antiriciclaggio commercialisti e avvocati modena
 
Master Medicina Trasfusionale -- Università di Firenze
Master Medicina Trasfusionale -- Università di FirenzeMaster Medicina Trasfusionale -- Università di Firenze
Master Medicina Trasfusionale -- Università di Firenze
 
LA REVISIONE DELLA MIFID TRA TUTELA DELL'INVESTITORE E NUOVE NORME PER IL MER...
LA REVISIONE DELLA MIFID TRA TUTELA DELL'INVESTITORE E NUOVE NORME PER IL MER...LA REVISIONE DELLA MIFID TRA TUTELA DELL'INVESTITORE E NUOVE NORME PER IL MER...
LA REVISIONE DELLA MIFID TRA TUTELA DELL'INVESTITORE E NUOVE NORME PER IL MER...
 
Corso antiriciclaggio brescia per avvocati e commercialisti
Corso antiriciclaggio brescia per avvocati e commercialistiCorso antiriciclaggio brescia per avvocati e commercialisti
Corso antiriciclaggio brescia per avvocati e commercialisti
 
Bando tecnico ambientale (1)
Bando tecnico ambientale (1)Bando tecnico ambientale (1)
Bando tecnico ambientale (1)
 
Corso antiriciclaggio alessandria commercialisti e avvocati
Corso antiriciclaggio alessandria commercialisti e avvocatiCorso antiriciclaggio alessandria commercialisti e avvocati
Corso antiriciclaggio alessandria commercialisti e avvocati
 
Offerta formativa CTF
Offerta formativa CTFOfferta formativa CTF
Offerta formativa CTF
 
Conferenza regioni province 24 gennaio 2013 indirizzi formazione rinnovabili
Conferenza regioni province 24 gennaio 2013 indirizzi formazione rinnovabiliConferenza regioni province 24 gennaio 2013 indirizzi formazione rinnovabili
Conferenza regioni province 24 gennaio 2013 indirizzi formazione rinnovabili
 
LA RIFORMA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
LA RIFORMA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARILA RIFORMA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
LA RIFORMA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
 
Workshop Regulatory Affairs - Corso organizzata da Pharma Education Center
Workshop Regulatory Affairs - Corso organizzata da Pharma Education CenterWorkshop Regulatory Affairs - Corso organizzata da Pharma Education Center
Workshop Regulatory Affairs - Corso organizzata da Pharma Education Center
 
News SSL 36 2015
News SSL 36 2015News SSL 36 2015
News SSL 36 2015
 

2014 03-23 formazione permanente obligatori chimici trentino alto adige

  • 1. dott. chim. Fabrizio Demattè consigliere Referente per la formazione Ordine Regionale dei Chimici Trentino Alto Adige dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
  • 2. Sito web dei chimici del Trentino Alto Adige luogo di informazioni ufficiali o di interesse per gli iscritti. INSERIRE EMAIL NEL CAMPO “TIENITI AGGIORNATO” solo il 30% dei chimici TAA attualmente è aggiornato in tempo reale ad ogni pubblicazione. Il sito contiene l’Albo e il collegamento a ciascun profilo Linkedin curato da ogni iscritto con proprie “skills” e segnalato in segreteria. dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
  • 3. Gruppo dentro LINKED IN: professional network www.linkedin.com Luogo di scambio di informazioni tra iscritti e con il consiglio direttivo: istanze, richieste, opportunità, sondaggi e quanto possa favorire la comunicazione biunivoca tra gli Iscritti e tra Iscritti e Consiglio, ISCRIVITI! dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
  • 4. Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici Consiglio nazionale dei chimici regolamento 19/7/2013 ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 Riforma delle professioni dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014 Il presente regolamento è stato inviato al Ministero competente ed ad oggi è in attesa di approvazione.
  • 5. Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici Consiglio nazionale dei chimici regolamento 19/7/2013 ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 Un sistema a punti che si consumano con il tempo e che vanno ripristinati. Crediti formativi sistema a “punti”: CFP A partire dal primo gennaio dopo l’esame di stato 150 Al termine di ogni anno solare (31/12di ogni anno) -50 Minimo di CFP per potere esercitare 25 CFP minimi specifici su Ordine e Previdenza professionale (di cui) 3 CFP massimi annui riconoscibili 75 Unità minima un ora ( in genere) di formazione 1 dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
  • 6. Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici PUNTO ZEROEsamedi Statoo1- 9-2013 150 CFP OGNI ANNO SOLARE si tolgono CFP -50CFP FORMAZIONE + 1CFP = 1ora Riconoscimento formazione Pregressa trail 17/09/2011 edil 1/9/2013 RICONOSCIMENTODAORDINE, RIPRISTINO"SCORTE" OGNI ANNO max75 CFP Minimo25CFP per esercitare MINIMO 3 CFP anno tipo "Ordinistico" Ciclo annuale della formazione a regime + 1 se test dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
  • 7. Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici Definizioni: RUOLI: Esercizio della professione di Chimico: l'attività svolta da un iscritto all'Ordine dei Chimici, in forma libera, societaria o come dipendente pubblico o di impresa privata, che abbia per oggetto gli effetti della Chimica sulle attività umane, sull'ambiente e sulla salute e le relative certificazioni pareri, giudizi o classificazioni ivi incluso ciò che attiene all'identificazione qualitativa e quantitativa delle specie chimiche su sostanze o materiali di qualsiasi natura, nonché ogni attività che la legge prevede possa essere svolta da chi è in possesso del titolo di Chimico o Chimico Iunior. Articolo 10. Controlli del Consiglio dell’Ordine 1. Il Consiglio dell’Ordine verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte dei Professionisti Chimici, anche attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 4 e 5. dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
  • 8. Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici Sono considerate formazione anche altre attività Attività formative ordinarie Crediti attribuiti Limiti massimi annuali Superamento di esami in corsi universitari con riconoscimento dei relativi crediti formativi universitari 3 CFP ogni CFU 9 Partecipazione a corsi di formazione e specializzazione in qualità di discente 1 ora = 1 CFP 75 Come sopra, con verifica finale 1 CFP in più per l'esito positivo della verifica 75 Partecipazione a seminari di studio 2 ore = 1 CFP 4 Partecipazione a master universitari con conseguimento del titolo accademico 3 CFP ogni CFU 75 Partecipazione a corsi ECM accreditati 1 CFP ogni credito ECM 75 dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
  • 9. Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici Ma anche altre attività… Attività formative particolari Crediti attribuiti Limiti massimi annuali Relazioni in convegni, seminari, corsi di formazione per lavoratori, corsi di formazione per imprenditori, per corsi post-laurea e master universitari 1 ora o frazione = 1 CFP 10 Pubblicazione di libri su argomenti collegati alle attività dei chimici 5 CFP ogni 50 pagine 20 Pubblicazioni di articoli scientifici o di natura tecnico-professionale 1 CFP ogni 1.800 battute 15 Docenze svolte presso Università ed enti equiparati da soggetti non dipendenti 3 CFP ogni CFU 15 Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato 4 CFP/sessione 8 Attività di insegnamento in corsi preparatori per gli esami di Stato organizzati in collaborazione con i Consigli territoriali dell'Ordine 1 ora o frazione = 1 CFP 8 Partecipazione alle commissioni di studio istituite dall'Ordine 1 riunione = 2 CFP 8 Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi regionali, nazionali e internazionali 1 riunione = 2 CFP 8 Partecipazione alle commissioni tecniche istituzionali 1 riunione = 2 CFP 8 dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
  • 10. Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici CHI VERIFICA COSA? Articolo 4 comma 2 l’evento sia organizzato dalle Università o direttamente dal Consiglio dell’Ordine territoriale o in collaborazione con altro soggetto la verifica della rispondenza ai requisiti richiesti è affidata al Consiglio Nazionale dei Chimici. Ove l'evento sia organizzato da altri soggetti la rispondenza ai requisiti è verificata ai sensi dell’art. 10 comma 2 dal Consiglio dell’Ordine territoriale. dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
  • 11. Soggetti accreditati Articolo 1. Punto 6. Soggetto accreditato a proporre attività di formazione continua: ogni struttura formativa degli Ordini professionali territoriali dei Chimici o di altre professioni, in regime di mutuo riconoscimento, del Consiglio Nazionale dei Chimici o di altre professioni, in regime di mutuo riconoscimento, o delle Fondazioni o delle Associazioni delle quali il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali dei Chimici fanno parte. Sono altresì soggetti accreditati le P.A., di cui i Chimici sono dipendenti, previa verifica da parte del Consiglio Nazionale e/o dei Consigli Territoriali. Gli Enti di formazione, pubblici e privati, che rispettino i requisiti indicati all’art. 5 comma 6, possono richiedere l’accreditamento quali soggetti che possano proporre formazione professionale. Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici Per questo accreditamento, di privati, c’è un regolamento apposito ed è prevista l’assunzione delle spese di valutazione dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
  • 12. Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici La COMMISSIONE Commissione valutazione Articolo 11. 1. La “Commissione di valutazione” è composta da cinque membri, designati dai Consigli dell’Ordine e scelti tra gli iscritti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato purchè non in posizione di incompatibilità; uno dei membri deve essere consigliere dell’Ordine. 2. La “Commissione di valutazione” può essere in comune tra più Ordini; 3. La “Commissione di valutazione” è nominata per ogni quadriennio di osservazione. 4. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente; 5. Per l’attività di tale Commissione non sono previsti crediti formativi Art.1 comma 7. Posizione di incompatibilità: il legame economico inteso quale partecipazione all’utile o di rapporto di dipendenza, o il rapporto di controllo o il rapporto parentale sino al quarto grado tra il soggetto incaricato ed il soggetto destinatario della prestazione. 2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite: a) una terna di professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame; b) una terna di dirigenti di enti pubblici iscritti alla sezione A dell’albo dei chimici; c) una terna di dirigenti di industrie o di centri di ricerca, iscritti alla sezione A dell’albo dei chimici; d) una terna di professionisti iscritti da almeno dieci anni all’albo dei chimici. Normativa universitaria estremamente complessa, da verificare dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
  • 13. Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici Le tempistiche Articolo 13. Entrata in vigore e norme transitorie 1. dal 1 settembre 2013 2. Il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2016 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione. Inoltre a)In deroga a quanto previsto all'art. 3 comma 3 del presente regolamento per il periodo 1 settembre 2013 – 31 dicembre 2014 vengono detratti 25 crediti, nel periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 vengono detratti 30 crediti e nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 gennaio 2016 vengono detratti 40 crediti; b)Il Professionista Chimico farà pervenire la prima relazione sull'attività svolta di cui all'art. 7 entro il 31 gennaio 2015; c) Il Consiglio dell'Ordine invierà al Consiglio Nazionale dei Chimici entro il 31 marzo 2015 la prima relazione (ndr: regionale) di cui all'art. 10 comma 6 del presente Regolamento eventualmente integrata di […] d) Entro il 30 ottobre 2016 il CNC eventualmente adotterà correttivi e/o modificazioni al presente regolamento; 3. A tutti i Chimici Professionisti abilitati, ed iscritti all’albo professionale alla data del 1 settembre 2013, sono attribuiti 150 CFP. dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
  • 14. Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici ESONERI Articolo 6. Esoneri 1. Nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile o altra causa di forza maggiore, il Consiglio territoriale, su richiesta del Professionista Chimico, riproporziona la ripartizione dei crediti formativi da conseguire nel triennio di riferimento tenendo conto della documentazione prodotta dall’interessato in allegato alla dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 7. 2. Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto ed il compimento dell’anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dal relativo provvedimento. La ripartizione dei crediti nei primi sei anni di vita del bambino verranno effettuati dal Consiglio dell’Ordine territoriale acquisite il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Pari Opportunita del Consiglio Nazionale dei Chimici. 3. Il Professionista Chimico che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in qualsiasi altra modalità, l’attività professionale, può presentare istanza motivata di esonero dall’obbligo formativo al Consiglio territoriale competente. In caso di accoglimento dell’istanza l’esonero decorre dalla data di presentazione dell’istanza stessa. 4. Nei casi previsti al comma 1 la richiesta deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dal fatto impeditivo; negli altri casi la richiesta, adeguatamente documentata, deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 11. dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
  • 15. Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici Pregresso Inoltre, ai sensi dell'Articolo 13 comma 5 del Regolamento : <<Ai fini della determinazione dei crediti iniziali da assegnare ad ogni professionista, il Professionista Chimico che abbia svolto attività corrispondenti a quelle previste all’articolo 5, ne può richiedere il riconoscimento a far data dalla entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. 148.>> E’ possibile, cioè chiedere il riconoscimento delle attività formative pregresse intercorse dall'entrata in vigore della Legge 14 settembre 2011, n. 148 (verificando la legge si scopre essere il 17/09/2011) fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso (1 settembre 2013, vedi articolo 13 comma 1). Articolo 13 4. In via di prima applicazione del regolamento di formazione continua ed in fase sperimentale, nel periodo dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2016 il professionista chimico può provvedere ad un numero di crediti non superiore a 30 l'anno attraverso lo studio individuale. In questo caso al momento della predisposizione della relazione di cui all'articolo 7 comma 2 il professionista chimico specifica le materie e gli argomenti oggetto dello studio individuale e si sottoporrà ad una verifica della Commissione di valutazione di cui all'articolo 11. dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014 Il chimico che chiede riconoscimento dello studio individuale sarà chiamato a preparare una presentazione di 1 ora sull’argomento che verrà proposta gratuitamente ai colleghi al termine della quale la Commissione riconoscerà omeno i CFP fino ad un massimo di 30.
  • 16. REPORT ANNUALI Articolo 13. Entrata in vigore e norme transitorie 2. Il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2016 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione. Inoltre […] b) Il Professionista Chimico farà pervenire la prima relazione sull'attività svolta di cui all'art. 7 entro il 31 gennaio 2015; c) Il Consiglio dell'Ordine invierà al Consiglio Nazionale dei Chimici entro il 31 marzo 2015 la prima relazione di cui all'art. 10 comma 8 del presente Regolamento eventualmente integrata di tutte le informazioni che il Consiglio dell'Ordine ritiene utile per la successiva valutazione da parte del Consiglio Nazionale; Articolo 5. Punto 4. L’attività formativa documentata da un Professionista Chimico dovrà essere svolta presso un soggetto accreditato ad erogare attività di formazione continua. Nel caso non siano rispettati tali requisiti sarà la “Commissione di valutazione” di cui all’articolo 11 ad attribuire autonomamente i crediti nella misura massima di 12 CFP. Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014 Su questo punto l’Ordine farà richiesta di modifica
  • 17. Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici NOTE •Il 30% massimo in e-lerning. •Sperimentazione dal 1-9-2013 al 1-9-2016 •Raccoglieremo tutte le criticità e le proporremo al Consiglio nazionale dei Chimici. dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014
  • 18. Formazione non obbligo ma opportunità di crescita per i chimici. Grazie dell’attenzione. dott. Fabrizio Demattè referente formazione Ordine Chimici TAA 23-3-2014