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Riconoscimento, con prescrizioni, del sistema autonomo Renoils, ai fini
della gestione degli olii e grassi vegetali e animali esausti su tutto il
territorio nazionale
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis 16 settembre 2019, n. 11007 - Stanizzi, pres.; Fratamico, est. - Consorzio Nazionale di
Raccolta e Trattamento degli Olii e dei Grassi Vegetali ed Animali Esausti (CONOE) (avv.ti Tarullo, Tedeschini, Seghini,
Calisse, Volpe) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.
Ambiente - Attività di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali esausti - Riconoscimento, con
prescrizioni, del sistema autonomo Renoils, ai fini della gestione degli olii e grassi vegetali e animali esausti su tutto
il territorio nazionale.
(Omissis)
FATTO e DIRITTO
Il CONOE, costituito con personalità giuridica di diritto privato, ex art.47 del D.Lgs. n.22 del 1997, soggetto a statuto e
vigilanza ministeriali, con adesione di circa 500 aziende, svolge attività di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi
vegetali e animali esausti, in tutto il territorio nazionale.
Con atto n.37 del 6 aprile 2018 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riconosceva, con
prescrizioni, il sistema autonomo Renoils, ai fini della gestione degli olii e grassi vegetali e animali esausti su tutto il
territorio nazionale, ex art.233, comma 9 del D.Lgs. n.152 del 2006, anche ai fini del relativo contributo ambientale
dovuto, ex art.10, comma 2 della Legge n.154 del 2016.
Il suddetto Consorzio impugnava il provvedimento ministeriale, censurandolo per violazione degli artt.178 bis, 179, 233,
commi 9, 10 del D.Lgs. n.152 del 2006, dell’art.10 della Legge n.154 del 2016, degli artt.7 e ss. della Legge n.241 del
1990, dell’art.97 Cost., dell’art.191 TFUE, degli artt.4, 8 della Direttiva 2008/98/UE, per incompetenza relativa nonché
per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposti e di istruttoria, della carenza di motivazione, della
contraddittorietà, dello sviamento.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che (1) doveva essere emesso un regolamento ministeriale o almeno un decreto
ministeriale e non un semplice decreto direttoriale; che occorreva la pubblicazione in G.U. e non solo sul sito del
Ministero; che, se del caso, va rimessa alla valutazione della Corte Costituzionale la legittimità sul punto dell’art.233 del
D.Lgs. n.152 del 2006.
L’interessato ha sostenuto poi che (2) il Consorzio Renoils, secondo la relazione del 22 dicembre 2017 dell’ISPRA, aveva
una copertura territoriale parziale e che lo stesso difettava del requisito dell’effettivo e autonomo funzionamento; che gli
utenti finali del servizio non erano informati sul contributo da versare (cfr. nota 11 maggio 2018 Assitol).
Il CONOE segnalava inoltre che (3) il Consorzio Renoils applicava alle sue consorziate un contributo inferiore a quello
dovuto per legge, alterando così le dinamiche concorrenziali; che (4) non era stato garantito al ricorrente medesimo un
pieno contraddittorio procedimentale; che (5) non ci si era posti in modo adeguato il problema dello scarico degli olii nel
sistema fognario.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico si costituivano
in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con apposita memoria l’infondatezza nel merito.
Il Consorzio Renoils si costituiva del pari in giudizio per il rigetto del ricorso, deducendone in rito l’inammissibilità, non
essendo configurabile una censura attinente alla concorrenza, considerato che il CONOE non ha scopo di lucro, nel merito
l’infondatezza.
Con articolata ordinanza n.4023 del 2018 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Con altra ordinanza n.4413 del 2018 il Consiglio di Stato, Sez. IV, accoglieva l’appello cautelare, ai soli fini della sollecita
fissazione dell’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
In risposta al doc.28, sul sistema autonomo Renoils - integrazioni al dossier di presentazione del Consorzio Renoils,
depositato dall’Amministrazione statale, il ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo la violazione degli artt.178
bis, 179, 233, commi 9, 10 del D.Lgs. n.152 del 2006, dell’art.10 della Legge n.154 del 2016, degli artt.3, 7 e ss. della
Legge n.241 del 1990, degli artt.2, 3 del D.Lgs. n.195 del 2005, dell’art.97 Cost., dell’art.191 TFUE, degli artt.4, 8 della
Direttiva 2008/98/UE nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, carenza di motivazione,
contraddittorietà, sviamento.
Il CONOE in particolare ha sostenuto che sui requisiti della territorialità e funzionalità valeva la relazione dell’ISPRA
del 22 dicembre 2017 e che le prescrizioni imposte non potevano supplire alla rilevata carenza degli stessi; che la
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quantificazione del contributo riscosso dal Consorzio controinteressato era errata; che non risultava risolta la questione
degli scarichi nel sistema fognario; che non vi era stato un pieno contraddittorio procedimentale.
Con memorie l’Amministrazione statale e la parte controinteressata ribattevano ai motivi aggiunti e ribadivano i loro
assunti avverso il ricorso introduttivo.
Con altra memoria il ricorrente riaffermava le proprie tesi difensive.
Seguivano le repliche del controinteressato e del ricorrente.
Nell’udienza del 12 giugno 2019 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio tralascia l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controinteressato, per difetto di
rilevanza, stante l’infondatezza nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti - i quali ribadiscono in sostanza le censure
introduttive -, che vanno pertanto respinti (cfr. già TAR Lazio, II bis, ord. n.4023 del 2018), per le ragioni di seguito
esposte.
Invero, con riferimento al primo motivo, è necessario evidenziare che, secondo quanto indicato nell’art.233 del D.Lgs.
n.152 del 2006, trattasi in sostanza non di atto normativo o amministrativo generale, bensì di concreto provvedimento di
autorizzazione a svolgere attività di gestione (raccolta, trattamento, smaltimento) degli olii e grassi vegetali e animali
esausti e che dunque tale atto ben può essere emesso dal Direttore Generale del Ministero, nell’ambito delle competenze
allo stesso assegnate, ex artt.4, comma 2, 16 del D.Lgs. n.165 del 2001 (cfr., ex multis, sul principio, Cons. Stato, VI,
n.1712 del 2011); che la pubblicazione dell’atto suddetto nel sito istituzionale del Ministero risulta corretta e sufficiente,
ai sensi dell’art.32, comma 1 della Legge n.69 del 2009 (cfr. Cons. Stato, V, n.7007 del 2018); che estremamente generica,
manifestamente infondata per quanto detto, oltre che manchevole del parametro costituzionale di riferimento, risulta la
richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della valutazione di legittimità sul punto dell’art.233 del D.Lgs. n.152
del 2006, dunque da respingere.
In relazione al secondo motivo, va rilevato che gli aspetti della copertura territoriale e dell’autonoma funzionalità del
Consorzio Renoils sono stati approfonditi in modo esaustivo, a seguito di contraddittorio procedimentale col Consorzio
Renoils, nella relazione ISPRA del 3 aprile 2018, richiamata nelle premesse dell’atto impugnato e successiva a quella del
22 dicembre 2017 (cfr. all.1, 3 al ricorso); che il sistema di valutazione di detti aspetti non può che essere dinamico e
necessita dunque dell’effettiva operatività del Consorzio controinteressato, il quale dovrà rispettare nel contempo le
prescrizione imposte, sotto la vigilanza dell’ISPRA (cfr. ancora all.1 al ricorso); che le esigenze informative sul contributo
da versare sono assolte in prima battuta dal chiaro dettato dell’art.10 della Legge n.154 del 2016, cui ha fatto seguito
anche l’espressa nota ministeriale di chiarimenti del 29 maggio 2018, in riscontro alla suddetta richiesta dell’Assitol (cfr.
all.24 atti Ministero).
Per quanto attiene al terzo motivo, occorre evidenziare che il contributo è previsto nell’art.233 del D.Lgs. n.152 del 2006
ed è volto a coprire i costi dell’attività svolta dai Consorzi; che lo stesso è quantificato, per tutti, secondo i criteri indicati
nell’art.10 della Legge n.154 del 2016 e determinato annualmente con decreto del Ministro dell’Ambiente assunto di
concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, ex art.233, comma 10d del D.Lgs. n.152 del 2006, previa verifica di
congruità condotta dagli stessi Ministri in pari cadenza temporale, ai sensi dell’art.10, comma 4 della Legge n.154 del
2016; che dunque detto contributo non viene quantificato in modo sperequato a vantaggio dell’uno o dell’altro Consorzio
(cfr. anche nota del 5 febbraio 2018 del controinteressato, ove è affermato che un eventuale avanzo di gestione,
determinato dall’applicazione del contributo, verrebbe utilizzato nell’esercizio successivo, all.20 atti Ministero).
Riguardo alla quarta censura, di ordine procedimentale, in disparte le perplessità manifestate dal Consorzio Renoils sulla
legittimazione del CONOE a intervenire in un procedimento amministrativo estraneo allo stesso, in quanto non
destinatario dell’attività amministrativa di riconoscimento, che riguardava appunto il Consorzio Renoils, va in ogni caso
rilevato che al ricorrente è stato riconosciuto il pieno contraddittorio procedimentale sulla questione, come emerge
agevolmente dalle premesse dell’atto impugnato, laddove si dà conto delle riscontro alle istanze di accesso presentate dal
CONOE, delle memorie presentate da detto Consorzio, dell’avvenuta considerazione delle stesse nella fase istruttoria, in
relazione agli aspetti della questione in trattazione (cfr. all.1 al ricorso).
Sul quinto motivo occorre evidenziare, premessa l’imprescindibile esigenza di assicurare il corretto smaltimento degli
olii e grassi esausti, ove non rigenerabili, che è in ogni caso imposto al Consorzio Renoils il monitoraggio e la tracciabilità
degli olii e grassi esausti raccolti avviati allo smaltimento, sotto vigilanza e verifica dell’ISPRA, ex artt.2, comma 1e, 3
del decreto impugnato (cfr. all.1 al ricorso); che lo stesso Consorzio Renoils ha prodotto pertinente documentazione di
riscontro (cfr. all.39 atti Ministero).
Ne consegue che il provvedimento adottato dall’Amministrazione risulta esente dai vizi dedotti.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.6767/2018 indicato in epigrafe e i motivi aggiunti al medesimo.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in parti uguali, in favore dell’Amministrazione statale resistente e del
Consorzio Renoils, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €3.000,00 (Tremila/00) oltre ad accessori di
legge.
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(Omissis)

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Sentenza TAR 11007 2019 CONOE RENOILS

  • 1. Copyright © - www.osservatorioagromafie.it Riconoscimento, con prescrizioni, del sistema autonomo Renoils, ai fini della gestione degli olii e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis 16 settembre 2019, n. 11007 - Stanizzi, pres.; Fratamico, est. - Consorzio Nazionale di Raccolta e Trattamento degli Olii e dei Grassi Vegetali ed Animali Esausti (CONOE) (avv.ti Tarullo, Tedeschini, Seghini, Calisse, Volpe) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. gen. Stato) ed a. Ambiente - Attività di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali esausti - Riconoscimento, con prescrizioni, del sistema autonomo Renoils, ai fini della gestione degli olii e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale. (Omissis) FATTO e DIRITTO Il CONOE, costituito con personalità giuridica di diritto privato, ex art.47 del D.Lgs. n.22 del 1997, soggetto a statuto e vigilanza ministeriali, con adesione di circa 500 aziende, svolge attività di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali esausti, in tutto il territorio nazionale. Con atto n.37 del 6 aprile 2018 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riconosceva, con prescrizioni, il sistema autonomo Renoils, ai fini della gestione degli olii e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale, ex art.233, comma 9 del D.Lgs. n.152 del 2006, anche ai fini del relativo contributo ambientale dovuto, ex art.10, comma 2 della Legge n.154 del 2016. Il suddetto Consorzio impugnava il provvedimento ministeriale, censurandolo per violazione degli artt.178 bis, 179, 233, commi 9, 10 del D.Lgs. n.152 del 2006, dell’art.10 della Legge n.154 del 2016, degli artt.7 e ss. della Legge n.241 del 1990, dell’art.97 Cost., dell’art.191 TFUE, degli artt.4, 8 della Direttiva 2008/98/UE, per incompetenza relativa nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposti e di istruttoria, della carenza di motivazione, della contraddittorietà, dello sviamento. Il ricorrente in particolare ha fatto presente che (1) doveva essere emesso un regolamento ministeriale o almeno un decreto ministeriale e non un semplice decreto direttoriale; che occorreva la pubblicazione in G.U. e non solo sul sito del Ministero; che, se del caso, va rimessa alla valutazione della Corte Costituzionale la legittimità sul punto dell’art.233 del D.Lgs. n.152 del 2006. L’interessato ha sostenuto poi che (2) il Consorzio Renoils, secondo la relazione del 22 dicembre 2017 dell’ISPRA, aveva una copertura territoriale parziale e che lo stesso difettava del requisito dell’effettivo e autonomo funzionamento; che gli utenti finali del servizio non erano informati sul contributo da versare (cfr. nota 11 maggio 2018 Assitol). Il CONOE segnalava inoltre che (3) il Consorzio Renoils applicava alle sue consorziate un contributo inferiore a quello dovuto per legge, alterando così le dinamiche concorrenziali; che (4) non era stato garantito al ricorrente medesimo un pieno contraddittorio procedimentale; che (5) non ci si era posti in modo adeguato il problema dello scarico degli olii nel sistema fognario. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con apposita memoria l’infondatezza nel merito. Il Consorzio Renoils si costituiva del pari in giudizio per il rigetto del ricorso, deducendone in rito l’inammissibilità, non essendo configurabile una censura attinente alla concorrenza, considerato che il CONOE non ha scopo di lucro, nel merito l’infondatezza. Con articolata ordinanza n.4023 del 2018 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente. Con altra ordinanza n.4413 del 2018 il Consiglio di Stato, Sez. IV, accoglieva l’appello cautelare, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a.. In risposta al doc.28, sul sistema autonomo Renoils - integrazioni al dossier di presentazione del Consorzio Renoils, depositato dall’Amministrazione statale, il ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo la violazione degli artt.178 bis, 179, 233, commi 9, 10 del D.Lgs. n.152 del 2006, dell’art.10 della Legge n.154 del 2016, degli artt.3, 7 e ss. della Legge n.241 del 1990, degli artt.2, 3 del D.Lgs. n.195 del 2005, dell’art.97 Cost., dell’art.191 TFUE, degli artt.4, 8 della Direttiva 2008/98/UE nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, sviamento. Il CONOE in particolare ha sostenuto che sui requisiti della territorialità e funzionalità valeva la relazione dell’ISPRA del 22 dicembre 2017 e che le prescrizioni imposte non potevano supplire alla rilevata carenza degli stessi; che la
  • 2. Copyright © - www.osservatorioagromafie.it quantificazione del contributo riscosso dal Consorzio controinteressato era errata; che non risultava risolta la questione degli scarichi nel sistema fognario; che non vi era stato un pieno contraddittorio procedimentale. Con memorie l’Amministrazione statale e la parte controinteressata ribattevano ai motivi aggiunti e ribadivano i loro assunti avverso il ricorso introduttivo. Con altra memoria il ricorrente riaffermava le proprie tesi difensive. Seguivano le repliche del controinteressato e del ricorrente. Nell’udienza del 12 giugno 2019 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione. Il Collegio tralascia l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controinteressato, per difetto di rilevanza, stante l’infondatezza nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti - i quali ribadiscono in sostanza le censure introduttive -, che vanno pertanto respinti (cfr. già TAR Lazio, II bis, ord. n.4023 del 2018), per le ragioni di seguito esposte. Invero, con riferimento al primo motivo, è necessario evidenziare che, secondo quanto indicato nell’art.233 del D.Lgs. n.152 del 2006, trattasi in sostanza non di atto normativo o amministrativo generale, bensì di concreto provvedimento di autorizzazione a svolgere attività di gestione (raccolta, trattamento, smaltimento) degli olii e grassi vegetali e animali esausti e che dunque tale atto ben può essere emesso dal Direttore Generale del Ministero, nell’ambito delle competenze allo stesso assegnate, ex artt.4, comma 2, 16 del D.Lgs. n.165 del 2001 (cfr., ex multis, sul principio, Cons. Stato, VI, n.1712 del 2011); che la pubblicazione dell’atto suddetto nel sito istituzionale del Ministero risulta corretta e sufficiente, ai sensi dell’art.32, comma 1 della Legge n.69 del 2009 (cfr. Cons. Stato, V, n.7007 del 2018); che estremamente generica, manifestamente infondata per quanto detto, oltre che manchevole del parametro costituzionale di riferimento, risulta la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della valutazione di legittimità sul punto dell’art.233 del D.Lgs. n.152 del 2006, dunque da respingere. In relazione al secondo motivo, va rilevato che gli aspetti della copertura territoriale e dell’autonoma funzionalità del Consorzio Renoils sono stati approfonditi in modo esaustivo, a seguito di contraddittorio procedimentale col Consorzio Renoils, nella relazione ISPRA del 3 aprile 2018, richiamata nelle premesse dell’atto impugnato e successiva a quella del 22 dicembre 2017 (cfr. all.1, 3 al ricorso); che il sistema di valutazione di detti aspetti non può che essere dinamico e necessita dunque dell’effettiva operatività del Consorzio controinteressato, il quale dovrà rispettare nel contempo le prescrizione imposte, sotto la vigilanza dell’ISPRA (cfr. ancora all.1 al ricorso); che le esigenze informative sul contributo da versare sono assolte in prima battuta dal chiaro dettato dell’art.10 della Legge n.154 del 2016, cui ha fatto seguito anche l’espressa nota ministeriale di chiarimenti del 29 maggio 2018, in riscontro alla suddetta richiesta dell’Assitol (cfr. all.24 atti Ministero). Per quanto attiene al terzo motivo, occorre evidenziare che il contributo è previsto nell’art.233 del D.Lgs. n.152 del 2006 ed è volto a coprire i costi dell’attività svolta dai Consorzi; che lo stesso è quantificato, per tutti, secondo i criteri indicati nell’art.10 della Legge n.154 del 2016 e determinato annualmente con decreto del Ministro dell’Ambiente assunto di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, ex art.233, comma 10d del D.Lgs. n.152 del 2006, previa verifica di congruità condotta dagli stessi Ministri in pari cadenza temporale, ai sensi dell’art.10, comma 4 della Legge n.154 del 2016; che dunque detto contributo non viene quantificato in modo sperequato a vantaggio dell’uno o dell’altro Consorzio (cfr. anche nota del 5 febbraio 2018 del controinteressato, ove è affermato che un eventuale avanzo di gestione, determinato dall’applicazione del contributo, verrebbe utilizzato nell’esercizio successivo, all.20 atti Ministero). Riguardo alla quarta censura, di ordine procedimentale, in disparte le perplessità manifestate dal Consorzio Renoils sulla legittimazione del CONOE a intervenire in un procedimento amministrativo estraneo allo stesso, in quanto non destinatario dell’attività amministrativa di riconoscimento, che riguardava appunto il Consorzio Renoils, va in ogni caso rilevato che al ricorrente è stato riconosciuto il pieno contraddittorio procedimentale sulla questione, come emerge agevolmente dalle premesse dell’atto impugnato, laddove si dà conto delle riscontro alle istanze di accesso presentate dal CONOE, delle memorie presentate da detto Consorzio, dell’avvenuta considerazione delle stesse nella fase istruttoria, in relazione agli aspetti della questione in trattazione (cfr. all.1 al ricorso). Sul quinto motivo occorre evidenziare, premessa l’imprescindibile esigenza di assicurare il corretto smaltimento degli olii e grassi esausti, ove non rigenerabili, che è in ogni caso imposto al Consorzio Renoils il monitoraggio e la tracciabilità degli olii e grassi esausti raccolti avviati allo smaltimento, sotto vigilanza e verifica dell’ISPRA, ex artt.2, comma 1e, 3 del decreto impugnato (cfr. all.1 al ricorso); che lo stesso Consorzio Renoils ha prodotto pertinente documentazione di riscontro (cfr. all.39 atti Ministero). Ne consegue che il provvedimento adottato dall’Amministrazione risulta esente dai vizi dedotti. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.6767/2018 indicato in epigrafe e i motivi aggiunti al medesimo. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in parti uguali, in favore dell’Amministrazione statale resistente e del Consorzio Renoils, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €3.000,00 (Tremila/00) oltre ad accessori di legge.
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