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GETRASPEDIA
verso un’enciclopedia della gestione e del
trasporto delle merci e materie pericolose
a cura di sergio benassai
2
Perché Getraspedia ?
Per fornire un agile strumento di consultazione a chi abbia
bisogno, muovendosi nel variegato campo della gestione e
del trasporto delle merci, degli articoli, dei rifiuti, delle
miscele, delle sostanze, dei prodotti pericolosi, di chiarirsi
sul significato in tale ambito di alcuni vocaboli.
Ogni critica, suggerimento, contributo è ben accetto.
Nota: Le voci di Getraspedia sono presentate in ordine alfabetico
Edizione aggiornata del 10 gennaio 2015
3
INDICE
Pagina
Accessibilità dei colli 6
Acciaio di riferimento 9
Acciaio dolce 9
Accordo multilaterale 11
ADN 13
ADR 15
Aerosol 17
Alimentatore a pila a combustibile 20
Amianto 21
Analisi di rischio 23
Approvazione (multilaterale e unilaterale) 25
Articolo 26
Aspirazione 27
ASTM 28
Avvertenza 29
Barile di legno 30
Bobina 31
Bombola 32
Campioni 33
Cancerogeno 36
Capacità 37
Caricatore 38
Carico completo 40
Carico in comune 41
Cartuccia per pila a combustibile 42
Cassa 43
Categoria di pericolo 44
Cisterna 45
Classe di pericolo 50
Codice di classificazione 51
Collo 53
Commissione Economica perl’Europa delle Nazioni Unite 54
Consiglio di prudenza 56
Container per gas a elementi multipli (CGEM) 57
Convenzione internazionale sulla sicurezza dei container(CSC) 58
Copritombino 59
Designazione ufficiale di trasporto 60
Documento di trasporto 60
ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) 61
Equipaggio di un veicolo 65
4
Esplosivi 66
Fattore di bioconcentrazione 68
Fuochi pirotecnici 70
Fusto 72
Gas 73
Gruppo di imballaggio 76
Imballaggio 77
Imballaggio in comune 80
Impresa 81
Indicazione di pericolo 83
Istruzioni scritte 84
Lega 85
Liquidi infiammabili 86
Liquido 89
MEMU 90
Mercipericolose 91
Monomero 92
Nave ro-ro 93
Numero CAS 94
Numero di identificazione del pericolo 95
OCSE (OECD) 96
OMS (WHO) 97
Organismi e microrganismi geneticamente modificati 97
Perossidiorganici 99
Pila a combustibile 101
Pittogramma 102
Polimero 103
Polvere 104
Principi ponte 105
Punto di infiammabilità 107
Q(SAR) 108
Raccomandazioni ONUsul trasporto di merci pericolose 109
Richiesta (biochimica o chimica) di ossigeno 111
Rifiuto 112
Rubrica 114
SAR 116
Sensibilizzazione 117
Sicurezza 119
SOLAS 120
Solido 121
Sostanza 122
Tanica 123
TDAA 124
5
Trasporto 125
Unità di trasporto merci 126
Utilizzatore finale 128
Vapore 129
Veicolo 130
Veicolo-batteria 132
6
ACCESSIBILITA’ DEI COLLI
1. Premessa
Il Capitolo 7.5 dell’ADR contiene le disposizioni relative al carico, allo scarico e alla
movimentazione delle merci pericolose.
In tale capitolo, nella sezione 7.5.11, sono riportate le disposizioni supplementari CV
relative a classi o merci particolari (che sono richiamate, per le relative rubriche, nella
colonna 18 della Tabella A, lista delle merci pericolose).
Fra tali disposizioni supplementari ve ne sono tre:
- CV 21
- CV 25
- CV 27
che contengono la seguente specifica disposizione:
I colli devono essere stivati in modo da essere facilmente accessibili
La CV 21 si applica ai perossidiorganici (Classe 5.2) e alle materie autoreattive
(Classe 4.1), concontrollo di temperatura
La CV 25 si applica alle materie infettanti, categoria A, e ai rifiuti ospedalieri
(Classe 6.2),.
La CV 27 si applica agli organismi e microrganismi geneticamente modificati
(OGM e MOGM) della Classe 9.
7
2. Le basi delle disposizioni
E’ da notare in primo luogo che queste disposizioni sono specifiche dell’ADR.
Infatti, ad esempio, nel caso del trasporto ferroviario, le corrispondenti CW (sezione
7.5.11 del RID) contengono la dicitura “riservato”.
Alla base di tali disposizioni sembra essere, per le materie (perossidi organici e
materie autoreattive) con controllo di temperatura, la convinzione che sia opportuno
poter accedere facilmente ai colli per verificare il mantenimento della temperatura
richiesta (anche se a tutte queste materie è assegnata, in colonna19, la disposizione
speciale S 4 contenenti prescrizioni dettagliate per il controllo della temperatura)
oppure, nel caso di carico con altre merci, che sia opportuno poter estrarre
prioritariamente tali colli dal veicolo.
E, per quanto riguarda le materie infettanti e gli OGM e i MOGM, tale prescrizione
sembra essere dettata dalla convinzione che i colli contenenti tali materie (per il
particolare tipo di pericolo ad esse associato, che risulta essere percepito in maniera
significativa da parte delle persone) debbano essere facilmente controllabili.
3. Problemi pratici e possibili soluzioni
E’ abbastanza ovvia la difficoltà di adempiere a tali prescrizioni, soprattutto in
relazione al fatto che sono possibili diverse interpretazioni relativamente al
significato preciso di “facile accessibilità”.
Tenendo inoltre conto dei problemi gestionali/economici che un’interpretazione
molto rigida ( tutti i colli in questione si devono trovare in una posizione tale da
poter essere rimossi senza rimuovere gli altri colli presenti) comporta, si può pensare
ad interpretazioni di questo tipo:
- per le materie infettanti (compresi i rifiuti ospedalieri) e gli OGM e i MOGM della
classe 9 la prescrizione si applica SOLO quando sono presenti colli contenenti
altre materie (vale a dire che qualora il veicolo sia caricato SOLO con colli
contenenti materie infettanti o rifiuti ospedalieri o OGM o MOGM, NON è
necessario garantire l’accessibilità dei colli dal momento che la verifica dei colli
“più in vista” può essere ritenuta rappresentativa)
- per i perossidi organici e le materie autoreattive con controllo di temperatura la
prescrizione si applica SOLO quando sono presenti colli contenenti altre materie
(vale a dire che, qualora il veicolo sia caricato con colli contenenti solo perossidi
organici e materie autoreattive con controllo di temperatura, NON è necessario
garantire l’accessibilità dei colli dal momento che il controllo di temperatura
8
dovrebbe essere garantito più o meno uniformemente nel veicolo e non c’è una
necessaria priorità nell’allontanamento dei colli dal veicolo).
- se invece le materie di cui sopra sono trasportate INSIEME ad altre merci, i colli
contenenti le materie di cui sopra devono essere caricati in modo da poter essere
rimossi senza dover rimuovere prima i colli contenenti altre merci.
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
9
ACCIAIO DI RIFERIMENTO
I serbatoi delle cisterne (e gli IBC metallici) destinate al trasporto di merci pericolose
devono rispondere a specifici requisiti, tra i quali quello di un spessore minimo.
Dal momento che, per la loro costruzione, possono essere utilizzati diversi metalli, la
normativa sul trasporto di merci pericolose definisce tale spessore minimo con
riferimento ad un particolare metallo, vale a dire uno specifico acciaio che, di
conseguenza, viene definito come “acciaio di riferimento”.
Nella sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN, viene definito come acciaio di riferimento
un acciaio con una resistenza alla trazione di 370 N/mm² e un allungamento alla
rottura del 27%.
Tale definizione viene peraltro ribadita nelle sottosezioni 6.7.2.1, 6.7.3.1 e 6.7.4.1.
L’acciaio di riferimento costituisce dunque il materiale al quale vengono associate le
disposizioni in materia di spessore minimo dei serbatoi delle cisterne mobili (capitolo
6.7) e degli IBC metallici (paragrafo 6.5.5.1.6).
Nel caso di utilizzo di materiali diversi dall’acciaio di riferimento vengono fornite
comunque le formule di conversione per determinare lo spessore minimo.
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
10
ACCIAIO DOLCE
Uno dei materiali utilizzati per la costruzione di cisterne ed imballaggi è l’acciaio.
Dal momento che le caratteristiche meccaniche di un acciaio variano (in relazione al
contenuto di carbonio) si distinguono diversi tipi d’acciaio, dagli extra dolci agli
extraduri.
In genere un acciaio è classificato come dolce se il suo tenore di carbonio è compreso
fra lo 0,25% e lo 0,4%.
Tuttavia, nella normativa sul trasporto di merci pericolose, si è preferito fare esplicito
riferimento ad una precisa caratteristica meccanica.
L’acciaio dolce viene dunque definito (vedi sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN) come
un acciaio con un limite minimo di resistenza alla rottura per trazione compreso tra
360 N/mm² e 440 N/mm²
Per quanto riguarda in particolare le cisterne (escluse quelle per gas liquefatti
refrigerati) viene inoltre specificato (vedi sottosezioni 6.7.2.1 e 6.7.3.1) che l’acciaio
dolce deve avere un allungamento alla rottura, in percentuale, non inferiore a
10.000/Rm1 e comunque non inferiore al 16% per gli acciai a grana fine e al 20% per
gli altri.
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
1 Rm è la resistenza minima alla rottura per trazione in N/mm2
11
ACCORDO MULTILATERALE
Il capitolo 1.5 delle norme europee in materia di trasporto terrestre delle merci
pericolose (ADR/RID/ADN) prevede che le Autorità competenti degli Stati possano
convenire di autorizzare fra loro alcuni trasporti in deroga temporanea alle
disposizioni di ADR/RID/ADN, a condizione tuttavia che la sicurezza non sia
compromessa.
La durata della deroga temporanea non deve superare i cinque anni dalla data della
sua entrata in vigore e comunque termina automaticamente al momento dell‘entrata
in vigore di una pertinente modifica a ADR/RID/ADN.
I documenti che contengono tali deroghe sono denominati come “Accordi
multilaterali”.
Multilateral Special Agreement RID 13/2011
according to section 1.5.1 of RID
concerning the carriage of UN 1081 TETRAFLUOROETHYLENE,
STABILIZED in battery-wagons
and multiple-elementgas containers (MEGCs)
(1) By derogation from the provisions of RID Chapter 3.2, section 3.2.1,
Table A and Chapter 4.3,
paragraphs 4.3.3.1.1, 4.3.3.2.5 and section 4.3.5, UN 1081
TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED of Class 2, classification code
2F, may be carried in battery-wagons and multipleelement gas containers
(MEGCs) conforming to Chapter 6.8, provided the following conditions are
met:
(a) The tank code shall be PxBN(M);
(b) Special provisions TU38, TE22, TA4 and TT9 shall be applied;
(c) The gas may only be carried in battery-wagons and multiple-element
gas containers (MEGCs), the elements of which are composed of
seamless receptacles.
(2) All other relevant provisions of RID for the transport of "UN 1081
Tetrafluoroethylene, stabilized" shall be complied with.
(3) In addition to the information prescribed, the consignor shall enter in
the transport document:
"Carriage agreed under the terms of section 1.5.1 of RID (RID 13/2011)".
(4) This agreementshall be valid until 31stDecember 2012 for carriage on
the territories of those RID Contracting States signatoryto this Agreement.
If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain
valid until the above mentioned date only for carriage on the territories of
those RID Contracting States signatory to this Agreement which have not
revoked it.
Rome, 21 December 2011
The competent authority for RID in Italy
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi
Informativi e Statistici
Ing. AMEDEO FUMERO
12
L’elenco completo degli Accordi multilaterali in vigore è disponibile:
 per quanto riguarda l’ADR, sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto delle
merci pericolose, alla seguente pagina web:
http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html
 per quanto riguarda il RID, sul sito OTIF, alla seguente pagina web:
http://www.otif.org/en/dangerous-goods/rid-references-on-the-otif-
website/1511.html
 per quanto riguarda l’ADN, sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto delle
merci pericolose, alla seguente pagina web:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/multilateral-agreements.html
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
13
ADN
L’ADN, l’Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci
pericolose per le vie navigabili interne (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) fu firmato a
Ginevra il 26 maggio 2000, ma la sua entrata in vigore risale al 29 febbraio 2008 e la
sua effettiva applicazione al 29 febbraio 2009.
Obiettivo dell’ADN è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza nel trasporto
internazionale di merci pericolose per le vie navigabili interne, contribuendo
efficacemente alla protezione dell’ambiente prevenendo ogni inquinamento derivante
da incidenti, e di facilitare il trasporto e promuovere il commercio internazionale per
le merci pericolose.
L’ADN è costituito da un testo legale (l’accordo vero e proprio) e dagli allegati
Regolamenti che contengono disposizioni relative alla classificazione delle merci
pericolose, ai requisiti per gli imballaggi e le cisterne, all’etichettatura e marcatura
dei colli e delle cisterne, alla costruzione e all’operatività dei mezzi di navigazione,
alla documentazione, alla formazione del personale addetto.
L’ADN si applica ai trasporti internazionali ma, secondo quanto previsto dalla
Direttiva 2008/68/CE, si deve applicare anche ai trasporti nazionali degli stati
membri a partire dal 30 giugno 2011. E, con il DLgs 35/2919, si è data effettivamente
attuazione a quanto previsto dalla Direttiva, così che i trasporti nazionali di merci
pericolose per vie navigabili interne, dal 1 luglio 2011, devono rispettare le
disposizioni dell’ADN.
L’ADN viene aggiornato ed emendato a cura del Safety Committee (ora denominato
Joint Meeting of Experts on the Regulations annexed to the European Agreement
14
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)
dell’ADN, facente parte del WP/15 dell’ECE/ONU.
Tale Comitato si riunisce due volte all’anno e, ogni biennio, nella sua ultima
riunione, approva il complesso delle modifiche all’ADN
Il Comitato è attualmente composto da esperti di 18 paesi tra i quali l’Italia.
Alle riunioni del Comitato partecipano anche, senza diritto di voto, rappresentanti di
altre organizzazioni internazionali e rappresentanti di organizzazioni non
governative.
Va ricordato che, per le parti comuni con ADR e RID, le modifiche sono
preventivamente concordate nel “Joint Meeting of the RID Committee of Experts and
theWorking Party on the Transport of Dangerous Goods”.
L’ADN è disponibile nelle quattro lingue ufficiali: francese, inglese, russo e tedesco.
Il testo scritto è acquistabile presso l’ONU (o presso rivenditori) e il testo in formato
elettronico è disponibile sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto di merci pericolose
(http://www.unece.org/ar/trans/danger/danger.html).
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
15
ADR
L’ADR, l’Accordo europeo concernente il trasporto internazionale stradale di merci
pericolose (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road), fu definito a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto l’egida
della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite ed entrò in vigore il
29 gennaio 1986.
Obiettivo dell’ADR è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza nel trasporto
internazionale stradale di merci pericolose, contribuendo efficacemente alla
protezione dell’ambiente prevenendo ogni inquinamento derivante da incidenti, e di
facilitare il trasporto e promuovere il commercio internazionale per le merci
pericolose.
L’accordo in quanto tale è costituito da un testo molto breve (17 articoli), mentre le
disposizioni regolamentari specifiche alle quali ci si deve attenere durante il
trasporto sono contenute negli allegati A e B all’accordo.
L’allegato A contiene le disposizioni generali, i criteri di classificazione. la lista delle
merci pericolose, le disposizioni relative agli imballaggi, alle cisterne, alle etichettate
ed ai marchi, alla documentazione, alla movimentazione.
L’allegato B (molto più breve) contiene le disposizioni relative all’equipaggiamento
dei veicoli, ai conducenti, alla costruzione e all’approvazione dei veicoli.
Gli allegati A e B (che normalmente vengono citati come “ADR”) sono aggiornati
ogni due anni per tener conto dello sviluppo tecnologico e delle nuove esigenze del
mondo del trasporto, tenendo naturalmente conto degli emendamenti apportati alle
Raccomandazioni ONU.
16
Tale aggiornamento è curato dal gruppo di lavoro WP.15 della Commissione
Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, al quale partecipano gli esperti degli
Stati che hanno aderito all’ADR.
Al momento gli Stati aderenti sono:
Albania, Andorra, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kazakhistan, Lettonia,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova,
Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tajikistan,
Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Va ricordato che, per le parti comuni con ADN e RID, le modifiche sono
preventivamente concordate nel “Joint Meeting of the RID Committee of Experts
and the Working Party on the Transport of Dangerous Goods”.
L’ADR si applica ai trasporti internazionali ma, con la Direttiva europea 94/55/CE,
recepita con il DM 4 settembre 1996, l’ADR è divenuto il riferimento obbligatorio
anche per i trasporti nazionali in tutti gli stati membri dell’Unione Europea.
L’ADR è disponibile nelle quattro lingue ufficiali: francese, inglese, russo e tedesco.
Il testo scritto è acquistabile presso l’ONU (o presso rivenditori) e il testo in formato
elettronico è disponibile sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto di merci pericolose
(http://www.unece.org/ar/trans/danger/danger.html) .
La traduzione in italiano dell’ADR, curata da Orangeproject, è disponibile presso
ARS edizioni informatiche
Aggiornamento del 22 luglio 2013
17
AEROSOL
1. Generalità
Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose per aerosol (o generatore di
aerosol) si intende un recipiente non ricaricabile, rispondente alle disposizioni ai
criteri di cui a 6.2.42, costruito in metallo, vetro o materia plastica, contenente un
gas, compresso, liquefatto o disciolto, con o senza liquido, o pasta o polvere, e
munito di un dispositivo di dispersione che permetta di espellere il contenuto sotto
forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, o sotto forma di
schiuma, pasta o polvere, o allo stato liquido o gassoso.
Tale definizione, a parte il riferimento alla sezione 6.2.4, è valida anche per il GHS e
per il Regolamento 1272/2008.
2. Classificazione aifini del trasporto
In relazione alle caratteristiche di pericolosità gli aerosol, secondo la normativa sul
trasporto di merci pericolose, sono assegnati ad uno dei seguenti gruppi:
A asfissiante;
O comburente
F infiammabile
T tossico
C corrosivo
2 Nella Sezione 6.2.4 delle Raccomandazioni ONU (sezione 6.2.6 per l’ADR) sono riportate le
prescrizioni generali (in termini di progettazione, costruzione e prove) applicabili agli aerosol.
18
CO corrosivo, comburente
FC infiammabile, corrosivo
TF tossico, infiammabile
TC tossico, corrosivo
TO tossico, comburente
TFC tossico, infiammabile, corrosivo
TOC tossico, comburente, corrosivo
I criteri per l’assegnazione ad un gruppo sono i seguenti:
a) un aerosol è assegnato al gruppo A se non risponde ad alcuno dei criteri
seguenti da b) a f)
b) un aerosol è assegnato al gruppo O se contiene un gas comburente
c) un aerosol è assegnato al gruppo F se contiene almeno l’85% in massa di
componenti infiammabili3 e se il calore chimico di combustione è uguale o
superiore a 30 kJ/g. Non deve essere assegnato al gruppo F se contiene al
massimo l’1% in massa, di componenti infiammabili e il calore chimico di
combustione è inferiore a 20 kJ/g. Negli altri casi l’aerosol deve essere
sottoposto alla prova d’infiammabilità conformemente alle prove descritte
nel Manuale delle prove e dei criteri, Parte III, sezione 31; su tale base gli
aerosol sono classificati come estremamente infiammabili o come
infiammabili e devono essere assegnati al gruppo F.
d) un aerosol è assegnato al gruppo T se il contenuto, escludendo il propellente
che fuoriesce dall’aerosol, è classificabile come tossico, classe 6.1, gruppo
di imballaggio II o III
e) un aerosol è assegnato al gruppo C se il contenuto, escludendo il
propellente che fuoriesce dall’aerosol, è classificabile come corrosivo,
classe 8, gruppo di imballaggio II o III
f) quando l’aerosol risponde ai criteri di più di un gruppo O, F, T e C, è
assegnato ai gruppi CO, FC, TF, TC, TO, TFC o TOC
Non sono ammessi al trasporto gli aerosol:
- per i quali sono utilizzati come propellenti gas tossici o piroforici
- il cui contenuto risponde ai criteri di assegnazione al gruppo di imballaggio I per la
tossicità o la corrosività
Gli aerosolaventi una capacità non superiore a 50 ml, contenenti soltanto componenti
non tossici, sono esentidalla normativa sul trasporto di merci pericolose.
3 I componenti infiammabili sono liquidi infiammabili, solidi infiammabili o gas infiammabili o
miscele di gas infiammabili così come definiti nel Manuale delle prove e dei criteri, Parte III,
sottosezione 31.1.3, Note da 1 a 3.
19
3. Classificazione secondo GHS e Regolamento 1272/2008
Il GHS e il Regolamento 1272/2008 prendono in considerazione solo gli aerosol
infiammabili.
Gli aerosol infiammabili sono assegnati alla categoria 1 o alla categoria 2
(estremamente infiammabili o infiammabili) sulla base degli stessi criteri previsti
nella normativa sul trasporto.
Con l’edizione 2011 (revisione 4) del GHS è stata introdotta anche una categoria 3
per gli aerosol che, pur contenendo componenti infiammabili, non soddisfano i criteri
sopra citati.
Aggiornamento del 22 luglio 2013
20
ALIMENTATORE A PILA A COMBUSTIBILE
L’alimentatore a pila a combustibile è un dispositivo utilizzato per alimentare un
equipaggiamento e che consiste in una pila a combustibile e nella sua provvista di
combustibile (cartuccia), integrata con o separata dalla pila a combustibile, e che
include tutti gli accessori necessari ad adempiere alla sua funzione.
Vedi anche“Pila a combustibile”e“Cartucciaperpila a combustibile”
Aggiornamento del 3 gennaio 2014
21
AMIANTO
Sotto il nome di amianto sono compresi molti silicati, in particolare:
- actinolite (CAS 77536-66-4);
- amosite o amianto bruno (CAS 12172-73-5)
- antofillite (CAS 77536-67-5)
- crisotilo o amianto bianco (CAS 12001-29-5)
- crocidolite o amianto blu (CAS 12001-28-4)
- tremolite (CAS 77536-68-6)
Secondo il Regolamento 1272/2008 l’amianto è classificato come cancerogeno di
categoria 1A e con tossicità specifica per organi bersaglio per esposizione prolungata
di categoria 1.
Normalmente ci si occupa (e preoccupa) molto della presenza di amianto negli
edifici, della loro bonifica e dello smaltimento dell’amianto, mentre in genere poco si
parla del suo trasporto.
Eppure l’amianto è una delle poche materie cancerogene che è stata classificata come
pericolosa ai fini del trasporto (l’effetto che ne caratterizza la pericolosità, quello
cancerogeno, normalmente non è preso in considerazione ai fini del trasporto).
E d’altro canto è poi indubitabile che l’amianto, in particolare sotto forma di rifiuto,
deve essere trasportato per essere smaltito.
A tale proposito si ricorda comunque che, per la normativa sul trasporto di merci
pericolose, anche i rifiuti sono considerati alla stessa stregua di una qualunque
miscela.
Nella normativa sul trasporto l’amianto era così classificato:
- l’AMIANTO BLU (Crocidolite) e l’AMIANTO BRUNO (Amosite o Misorite),
erano classificati come materie della classe 9, gruppo di imballaggio II, UN 2212
22
- l’AMIANTO BIANCO (Antofillite, Crisotilo, Actinolite, Tremolite) era anch’esso
classificato come materia della classe 9, gruppo di imballaggio III, UN 2590
Ma con la revisione 18 del 2013 delle Raccomandazioni ONU per il trasporto di
merci pericolose (e quindi con le edizioni 2015 di ADR/RID/ADN) le due rubriche
sono così modificate:
- UN 2212 AMIANTO ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, antofillite,
crocidolite); classe 9, gruppo di imballaggio II
- UN 2590 AMIANTO CRISOTILO; classe 9, gruppo di imballaggio III
Il trasporto può avvenire sia in colli formati da imballaggi per solidi, sia in GIR, sia
in cisterne, ma non è ammesso il trasporto alla rinfusa.
Una parte significativa dei trasporti di amianto (o di materiali, compresi i rifiuti, che
lo contengono) può comunque essere effettuata in completa esenzione dalle
disposizioni dell’ADR/RID/ADN.
E’ infatti previsto, con la disposizione speciale 168 del capitolo 3.3 di
ADR/RID/ADN, che l'amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o
artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che
durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d’amianto
respirabili, non è sottoposto alle disposizioni della normativa sul trasporto di merci
pericolose. Gli oggetti manufatti che contengono amianto e che non soddisfano
questa disposizione non sono comunque sottoposti alle disposizioni della normativa
sul trasporto di merci pericolose, se sono imballati in modo tale che, durante il
trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre di amianto
respirabili.
Aggiornamento del 4 gennaio 2015
23
ANALISI DI RISCHIO
Sul sito dell’ECE/ONU dedicato al trasporto delle merci pericolose, nella parte
dedicata all’ADR, è pubblicato un documento intitolato “General Guideline for the
Calculation of Risks in the Transport of Dangerous Goods by Road”.
Con tale documento vengono fornite le linee guida per un approccio uniforme alla
determinazione del rischio del trasporto stradale di merci pericolose.
Sono previsti i seguenti passi:
A) Identificazione del rischio (identification of risk) attraverso:
- raccolta dati
- costruzione dell’albero degli eventi
- definizione degli scenari
B) Stima del rischio (risk estimation) , attraverso una definizione di:
- frequenze degli eventi
- effetti
L’insieme di A) e B) costituisce l’analisi di rischio (risk analysis)
C) Valutazione del rischio (risk evaluation), attraverso:
- scelta di criteri per valutare l’accettabilità del rischio
- confronto con i criteri
L’insieme di A), B) e C) costituisce la determinazione del rischio (risk assessment)
D) Processo decisionale (decision) sulla base di considerazioni sociali, economiche,
politiche
24
E) Trattamento del rischio (risk treatment) con l’applicazione delle misure
necessarie per ridurre il rischio
L’insieme di A), B), C), D) ed E) costituisce la gestione del rischio (risk
management)
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
25
APPROVAZIONE
(MULTILATERALE E UNILATERALE)
Nel caso di trasporto di materiali della classe 7 (materiali radioattivi) è richiesto che
ci sia un’approvazione da parte delle autorità competenti per alcuni modelli di collo
e/o per alcune spedizioni.
Tale approvazione può essere:
a) multilaterale; in tal caso l’approvazione deve essere rilasciata da parte
dell’autorità competente del paese di origine della spedizione o del modello, secondo
il caso, come pure dall’autorità competente degli altri paesi attraverso i quali o nei
quali la spedizione deve essere trasportata
b) unilaterale; in tal caso l’approvazione deve essere rilasciata solo dall’autorità
competente del paese di origine del modello
Ad esempio:
- i modelli di collo per materiale radioattivo sotto forma speciale richiedono
un’approvazione unilaterale, mentre quelli per materiale radioattivo a bassa
dispersione richiedono un’approvazione multilaterale
- le spedizioni in accordo speciale richiedono un’approvazione multilaterale
Aggiornamento dell’11 febbraio 2014
26
ARTICOLO
Nella normativa sul trasporto di merci pericolose non è presente la definizione di
“articolo”, dal momento che in essa viene utilizzata la dizione “oggetto”.
Una sua definizione è tuttavia presente nel Regolamento 1907/2006 nei termini
seguenti.
Per articolo si intende un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma,
una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura
maggiore della sua composizione chimica.
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
27
ASPIRAZIONE
Nel quadro della valutazione delle caratteristiche di pericolosità per la salute umana,
il Regolamento 1272/2008, così come il GHS, definiscono per aspirazione la
penetrazione di una sostanza o di una miscela liquida o solida, direttamente attraverso
la cavità orale o nasale o indirettamente a causa di vomito, nella trachea e nel tratto
inferiore dell’apparato respiratorio.
E’ quindi definita la tossicità per aspirazione, intesa come il manifestarsi, a seguito
di una aspirazione, di effetti acuti gravi, quali polmonite chimica, lesioni polmonari
di vario grado e il decesso.
Tale caratteristica è stata accertata per alcuni distillati di petrolio e per alcuni
idrocarburi clorurati.
Sono quindi classificati come tossici in caso di aspirazione gli idrocarburi che, a 40
°C, hanno una viscosità cinematica non superiore a 20,5 mm2/s, nonché le sostanze
per le quali sono disponibili dati affidabili derivanti dall’esperienza umana.
Nella normativa sul trasporto di merci pericolose le sostanze tossiche in caso di
aspirazione non sono classificate fra le merci pericolose.
Aggiornamento del 30 agosto 2013
28
ASTM
ASTM è l’acronimo di “American Society of Testing and Materials”.
L’ASTM, fondata nel 1898 a Philadelphia (USA), è riconosciuta a livello globale
come una delle società leader nel campo dello sviluppo di standard industriali.
L’ASTM, che dal 2001 ha assunto la denominazione di “ASTM International”, si
basa sul lavoro di oltre 30.000 esperti rappresentanti 135 paesi.
Al momento sono circa 12.000 gli standard ASTM utilizzati nel mondo.
Per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose i riferimenti agli standard ASTM
sono i seguenti:
- ASTM D 240 per la determinazione del calore chimico di combustione
- ASTM D 4359-90 per la determinazione della fluidità delle materie viscose
- ASTM D3828-07a, ASTM D56-05, ASTM D3278-96(2004)e1 e ASTM D93-
08 per la determinazione del punto di infiammabilità
- ASTM D86-07a e STM D1078-05 per la determinazione del punto di
ebollizione
- ASTM E 112-96 per la determinazione della grandezza dei grani di ferrite
negli acciai a grana fine
Questo il sito ufficiale dell’ASTM: http://www.astm.org/
Aggiornamento del 22 luglio 2013
29
AVVERTENZA
Nel GHS e nel Regolamento 1272/2008 per avvertenza si intende una parola,
presente sull’etichetta per alcune materie pericolose, che indica il grado relativo di
gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo.
Le parole usate sono le seguenti:
a) pericolo: avvertenza per le categorie di pericolo più gravi
b) attenzione: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
PERICOLO
30
BARILE DI LEGNO
Il barile di legno è un imballaggio di legno naturale, di sezione circolare, a pareti
convesse, fabbricato con doghe e fondi e munito di cerchi
Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose i barili di legno possono
essere usati solo per il trasporto, nell’ambito del processo di fabbricazione, di
bevande alcoliche contenenti più del 24% ma non più del 70% di alcol in volume.
I barili di legno, la capacità dei quali deve essere superiore a 250 litri e non superiore
a 500 litri, devono rispondere alle caratteristiche indicate nella disposizione speciale
247, associata alla rubrica UN 3065 BEVANDE ALCOLICHE più del 24% e al
massimo il 70% di alcool in volume
Nota: l’introduzione nella normativa sul trasporto di merci pericolose di questo tipo di imballaggio
fu richiesta (ed ottenuta) dalla Norvegia, con la motivazione che tale imballaggio era ritenuto
necessario per garantire le particolari caratteristiche di una specifica bevanda alcolica,
caratteristiche che solo con il trasporto via mare in barili di legno potevano essere ottenute
Inserito il 22 luglio 2013
31
BOBINA
Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose la bobina è un dispositivo di
plastica, di legno, di cartone, di metallo o di qualsiasi altro materiale appropriato, e
formato da un asse centrale, con o senza pareti laterali a ogni estremità dell’asse. Gli
oggetti e le materie possono essere arrotolati sull’asse ed essere contenuti dalle pareti
laterali
La bobina è utilizzata come assemblaggio interno di un imballaggio contenente
specifiche rubriche della classe 1 (esplosivi), quali detonatori, cordoni detonanti,
micce.
Inserito il 22 luglio 2013
32
BOMBOLA
Per bombola si intende un recipiente trasportabile a pressione, di capacità in acqua
non superiore a 150 litri
Le bombole sono essenzialmente destinate al trasporto di gas.
Tuttavia in pochissimi casi (ad esempio: 1051 CIANURO DI IDROGENO
STABILIZZATO contenente meno del 3% di acqua) possono essere utilizzate per il
trasporto di materiali non gassosi.
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
33
CAMPIONI
Per campioni si intendono materie delle quali non è conosciuta con precisione la
classificazione e che devono essere quindi sottoposte a prove al fine appunto di
determinarne la classificazione.
Fermo restando che il Regolamento 1272/2008 non si applica alle sostanze e alle
miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici che non sono immesse sul
mercato, purché siano utilizzate in condizioni controllate in conformità della
normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e di ambiente, negli altri casi i
campioni devono essere classificati secondo i criteri validi per ogni materia.
Per i campioni il Regolamento 1907/2006 non prevede alcuna esenzione dalle sue
disposizioni. Questa “non menzione” del problema da parte del Regolamento
1907/2006 è da porsi in relazione col fatto che per i campioni non è certo prevedibile
una produzione od importazione in quantitativi superiori ad 1 tonnellata per anno.
La normativa sul trasporto di merci pericolose contiene invece specifiche disposizioni
per il trasporto dei campioni.
1. Caso generale
Quando la classe di una materia non è conosciuta con precisione e questa materia è
trasportata per essere sottoposta ad altre prove (campione), a tale materia devono
essere attribuiti una classe, una designazione ufficiale di trasporto e un numero ONU
provvisori, in conformità a quello che lo speditore conosce della materia.
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Una volta attribuita la classe, si deve assegnare la materia ad una delle rubriche
previste per tale classe (in genere una rubrica n.a.s.), definendo così anche il numero
ONU e, in parte, la designazione ufficiale di trasporto: infatti la designazione
ufficiale di trasporto deve essere completata dalla dizione "CAMPIONE" (per
esempio: LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S., CAMPIONE).
Quando si utilizza una rubrica n.a.s. per trasportare il campione, non è necessario
aggiungere alla designazione ufficiale di trasporto il nome tecnico
Qualora la rubrica preveda più gruppi di imballaggio, la materia deve essere
assegnata al gruppo d’imballaggio più restrittivo.
Il campione deve essere trasportato in un imballaggio combinato con una massa netta
per collo inferiore o uguale a 2,5 kg.
Il campione non deve essere imballato con altre merci.
2. Il caso particolare degli esplosivi
I campioni di materie od oggetti caratterizzati da un pericolo di esplosività devono
essere classificati come 0190 CAMPIONI DI ESPLOSIVI.
La designazione ufficiale di trasporto deve essere completata con il nome tecnico.
La divisione ed il gruppo di compatibilità devono essere definiti secondo le istruzioni
dell'autorità competente.
La massa di campioni di esplosivi non umidificati o non desensibilizzati è limitata a
10 kg in piccoli colli; la massa di campioni di esplosivi umidificati o desensibilizzati
è limitata a 25 kg.
Non sono ammessi campioni di esplosivi di innesco.
3. Il caso particolare dei gas
Per alcuni campioni di gas è già prevista una specifica rubrica; in particolare:
3167 CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, INFIAMMABILE, N.A.S.
3168 CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, TOSSICO, INFIAMMABILE,
N.A.S.
3169 CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, TOSSICO, N.A.S.
In questo caso la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata con il
nome tecnico.
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4. Il caso particolare delle materie autoreattive e dei perossidiorganici
I campioni di materie autoreattive o di perossidi organici devono essere assegnati a
una delle rubriche appropriate di materie autoreattive o di perossidi organici di tipo
C.
I campioni devono essere imballati conformemente al metodo di imballaggio OP2.
La quantità per unità di trasporto deve essere limitata a 10 kg.
La temperatura di regolazione, se del caso, deve essere sufficientemente bassa per
impedire ogni decomposizione pericolosa, e sufficientemente alta per impedire ogni
separazione pericolosa delle fasi.
Non sono ammessi campioni che abbiano le caratteristiche di una materia autoreattiva
o di un perossido organico di tipo A.
Il campione non deve essere imballato con altre merci.
5. Il caso particolare delle materie infettanti
I campioni umani o animali che presentano una probabilità minima di contenere
agenti patogeni non sono assoggettati alla normativa sul trasporto a condizione che
siano rispettate alcune disposizioni (vedi, ad esempio, per il trasporto stradale, il
paragrafo 2.2.62.1.5.6)
6. Il caso particolare di alcuni campioni tossici
La rubrica 3315 CAMPIONE CHIMICO, TOSSICO può essere usata
esclusivamente nel caso particolare dei campioni di materie chimiche prelevate ai fini
d’analisi in relazione all’applicazione della Convenzione sull’interdizione della
messa a punto, della fabbricazione, dello stoccaggio e dell’impiego delle armi
chimiche e della loro distruzione, e solo conformemente alle procedure previste
dall’Organizzazione per l’interdizione delle armi chimiche
7. Il caso particolare dei materiali radioattivi
Ai materiali radioattivi non si applicano le disposizioni relative ai campioni.
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
36
CANCEROGENO
Per cancerogeno si intende una materia (sostanza o miscela) che induce il cancro o
che ne aumenta l’incidenza.
Le sostanze cancerogene, secondo il GHS ed il Regolamento 1272/2008, sono
classificate nelle seguenti categorie:
Categoria 1A: sostanze per le quali sono noti effetti cancerogeni per l’uomo sulla
base di studi sull’uomo, da cui risulta un rapporto di causalità tra l’esposizione umana
a una sostanza e l'insorgenza di un cancro
Categoria 1B: sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo,
prevalentemente sulla base di sperimentazioni animali i cui risultati permettono di
dimostrare effetti cancerogeni per gli animali
Categoria 2: sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l'uomo, sulla base
dei risultati di studi sull’uomo e/o su animali non sufficientemente convincenti per
giustificare la classificazione nelle categorie 1A o 1B
Nella normativa sul trasporto di merci pericolose le sostanze cancerogene (ad
esclusione di pochissime eccezioni: amianto, policlorodifenili) non sono classificate
fra le merci pericolose, in considerazione del fatto che la pericolosità ai fini del
trasporto è valutata essenzialmente in base ad episodi di esposizione acuta e che in
genere lo sviluppo di un cancro è conseguente ad esposizioni prolungate.
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
37
CAPACITA’
La capacità di un recipiente è il volume disponibile all’interno del recipiente stesso.
Nella normativa sul trasporto di merci pericolose si distinguono:
Capacità massima: il volume interno massimo dei recipienti o degli imballaggi
(compresi i grandi imballaggi e gli IBC) espresso in metri cubi o in litri;
Capacità nominale del recipiente: il volume nominale espresso in litri della materia
pericolosa contenuta nel recipiente. Per le bombole per gas compressi, la capacità
nominale è la capacità in acqua della bombola;
Capacità di un serbatoio o di un compartimento di un serbatoio: per le cisterne, il
volume interno totale della cisterna o del compartimento della cisterna, espresso in
litri o in metri cubi.
Inserito il 22 luglio 2013
38
CARICATORE
Il caricatore, secondo la normativa europea sul trasporto terrestre di merci
pericolose, è l’impresa che carica:
colli, piccoli container o cisterne mobili in o su un container o un veicolo (ADR)
o un carro (RID)
oppure
container, container per il trasporto alla rinfusa, CGEM, container-cisterna o
cisterne mobili su un veicolo (ADR) o su un carro (RID)
oppure
merci pericolose su unità navali (ADN)
Nota: l’impresa che carica (riempie) una cisterna con merci pericolose è un riempitore
Gli obblighi del caricatore
Il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi:
(a) deve consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate
al trasporto conformemente ad ADR/RID/ADN;
(b) deve verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di
imballaggi vuoti non ripuliti, se l’imballaggio è danneggiato. Egli non deve
presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non
39
è più a tenuta, e se c’è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non
quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti;
(c) deve, quando carica merci pericolose in un veicolo, un carro, un’unità navale, in
un grande container o in un piccolo container, osservare le prescrizioni concernenti il
carico e alla movimentazione;
(d) deve, dopo aver caricato merci pericolose in un carro o in un container, osservare
le prescrizioni concernenti le segnalazioni di pericolo conformemente al capitolo 5.3;
(e) deve, quando carica i colli, osservare i divieti di carico in comune, tenendo conto
delle merci pericolose già presenti nel veicolo, nel carro, nell’unità navale o nel
grande container, come pure le prescrizioni concernenti la separazione delle derrate
alimentari, di altri oggetti di consumo o di alimenti per animali.
Il caricatore può tuttavia, nel caso di (a), (d) e (e), confidare sulle informazioni e sui
dati che gli siano stati messi a disposizione dagli altri operatori.
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
40
CARICO COMPLETO
Ai sensi della sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN il carico completo è definito come
segue:
Carico completo: ogni carico proveniente da un solo speditore
al quale è riservato l’uso esclusivo di un veicolo, di un carro o
di un grande contenitore e per il quale tutte le operazioni di
carico e di scarico sono effettuate conformemente alle istruzioni
dello speditore o del destinatario;
NOTA: Il termine corrispondenteper la classe 7 è “uso esclusivo”.
La definizione di carico completo è necessaria in quanto, per alcune merci, sono
previste specifiche disposizioni per il loro trasporto come carico completo
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
41
CARICO IN COMUNE
Il carico in comune (da non confondere con l’imballaggio in comune) consiste nel
caricare colli muniti d'etichette di pericolo differenti nello stesso veicolo o
contenitore.
Il carico in comune (vedi sezione 7.5.2 dell’ADR, e, in particolare, la tabella al
paragrafo 7.5.2.1) è ammesso per tutte le merci pericolose, con esclusione di quelle
con pericolo di esplosività. Per queste ultime comunque esistono alcuni casi
(esplosivi classificati come 1.4 S) per i quali il carico in comune con colli contenenti
merci di altre classi è egualmente ammesso. Inoltre, sempre per le merci della classe
1, il carico in comune di colli contenenti merci diverse della classe 1 è ammesso solo
nei casi previsti (vedi tabella al paragrafo 7.5.2.2).
Vedi anche“Imballaggioin comune”
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
42
CARTUCCIA PER PILA A COMBUSTIBILE
La cartuccia per pila a combustibile è un oggetto contenente un combustibile che
affluisce alla pila attraverso una o più valvole.
Il combustibile può essere un gas liquefatto infiammabile, un idruro metallico, un
liquido infiammabile, una materia idroreattiva, una materia corrosiva.
Vedi anche“Pila a combustibile”e“Alimentatorea pilaa combustibile”
Aggiornamento del 3 gennaio 2014
43
CASSA
Una cassa è un imballaggio a pareti intere, rettangolari o poligonali, di metallo, di
legno naturale, di legno compensato, di legno ricostituito, di cartone, di materia
plastica o di altro materiale appropriato.
Nella cassa possono essere praticate piccole aperture per la manipolazione o
l'apertura, o per rispondere ai criteri di classificazione, a condizione di non
compromettere l'integrità dell'imballaggio durante il trasporto.
Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose si distinguono i seguenti tipi
di cassa, in relazione al materiale di costruzione:
4A Acciaio
4B Alluminio
4C1 Legno naturale
4C2 Legno naturale con pannelli a tenuta di polveri
4D Legno compensato
4F Legno ricostituito
4G Cartone
4H1 Plastica espansa
4H2 Plastica rigida
Non rientrano nella definizione di cassale “cassemobili”
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
44
CATEGORIA DI PERICOLO
Secondo i Regolamenti 1272/2008 e 1907/2006 la categoria di pericolo è una
articolazione della classe di pericolo, basata su una diversa gravità del pericolo.
Fanno eccezione la classe “esplosivi” (per la quale l’articolazione è in termini di
“divisioni”) e le classi “sostanze e miscele autoreattive” e “perossidi organici” (per le
quali l’articolazione è in termini di “tipi”), in analogia con quanto previsto nella
normativa sul trasporto di merci pericolose
Per quanto riguarda la normativa sul trasporto di merci pericolose, una analoga
articolazione delle classi di pericolo è in genere definita in termini di gruppo di
imballaggio
vedi anche Gruppo di imballaggio
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
45
CISTERNA
Secondo quanto stabilito nel capitolo 1.2 di ADR/RID/ADN, una cisterna è un
serbatoio, munito dei suoi equipaggiamenti di servizio e strutturali.
Sono compresi in tale definizione: i container-cisterna, le cisterne mobili, le cisterne
fisse, le cisterne smontabili e le cisterne che costituiscono elementi di un veicolo-
batteria o di un CGEM.
Un container-cisterna è un dispositivo di trasporto rispondente alla definizione di
container e comprendente un serbatoio e degli equipaggiamenti, compresi quelli atti a
consentire gli spostamenti del container-cisterna senza cambiamento d‟assetto,
utilizzato per il trasporto di materie gassose, liquide, polverulente o granulari, e
(quando destinato al trasporto di gas) avente una capacità superiore a 450 litri.
In particolare, una cisterna mobile è un container-cisterna utilizzabile per il
trasporto multimodale in quanto conforme anche alle disposizioni del Codice IMDG.
Rientra nella definizione di container-cisterna anche la cassa mobile cisterna4
4 Una cassa mobile è un container che, secondo la norma EN 283 (edizione 1991) presenta le
seguenti caratteristiche:
- ha una resistenza meccanica concepita unicamente per il trasporto su un carro merci o su un
veicolo su strada o su nave ro-ro;
- non è impilabile;
- può, mediante i propri mezzi, essere trasferita dal veicolo stradale su puntelli ed essere ricaricata
a bordo del veicolo
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Una cisterna fissa è una cisterna di capacità superiore a 1.000 litri fissata in modo
stabile su un veicolo (che è dunque un veicolo-cisterna5) o facente parte integrante
del telaio di un tale veicolo
Una cisterna smontabile è una cisterna di capacità superiore a 450 litri, diversa da
una cisterna fissa, da un container-cisterna o una cisterna mobile, o da un elemento di
un veicolo-batteria o di un CGEM, che non è progettata per il trasporto delle merci
senza rottura di carico e che, normalmente, può essere movimentata solo se vuota
5 Un veicolo-cisterna è un veicolo costruito per il trasporto di materie liquide, gassose, in polvere o
granulari e comprendente una o più cisterne fisse. Oltre al veicolo propriamente detto o agli
elementi del gruppo assali-sospensione, un veicolo-cisterna comprende uno o più serbatoi, i loro
equipaggiamenti e gli elementi di collegamento al veicolo o agli elementi del gruppo assali-
sospensione
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Una cisterna che costituisce elemento di un veicolo-batteria6
è una cisterna
destinata al trasporto di gas avente una capacità superiore a 450 litri
Una cisterna che costituisce elemento di un CGEM7
è una cisterna destinata al
trasporto di gas avente una capacità superiore a 450 litri
6 Un Veicolo-batteria è un veicolo comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e
fissati in modo stabile a un’unità di trasporto.
7 Un Container per gas a elementi multipli (CGEM) è un’unità di trasporto comprendente
elementi collegati tra loro da un tubo collettore e montati in un telaio
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Una cisterna per rifiuti operante sotto vuoto è una cisterna fissa, una cisterna
smontabile, un container- cisterna o una cassa mobile cisterna utilizzata
principalmente per il trasporto di rifiuti pericolosi, costruita ed equipaggiata in
maniera particolare per facilitare il carico e lo scarico dei rifiuti
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
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CLASSE DI PERICOLO
La classe di pericolo è l’insieme di tutte le materie (sostanze, soluzioni, rifiuti)
caratterizzate dallo stesso pericolo fisico, per la salute o per l'ambiente.
Secondo i Regolamenti 1272/2008 e 1907/2006 le classi di pericolo considerate sono
le seguenti:
a) pericoli fisici
1) Esplosivi
2) Gas infiammabili
3) Aerosol infiammabili
4) Gas comburenti
5) Gas sotto pressione
6) Liquidi infiammabili
7) Solidi infiammabili
8) Sostanze e miscele autoreattive
9) Liquidi piroforici
10) Solidi piroforici
11) Sostanze e miscele autoriscaldanti
12) Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas
infiammabili
13) Liquidi comburenti
14) Solidi comburenti
15) Perossidi organici
16) Sostanze e miscele corrosive per i metalli
b) pericoli per la salute
17) Tossicità acuta
18) Corrosione/irritazione della pelle
19) Gravi lesioni oculari / irritazione oculare
20) Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle
21) Mutagenicità sulle cellule germinali
22) Cancerogenicità
23) Tossicità per la riproduzione
24) Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)
50
25) Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)
26) Pericolo in caso di aspirazione
c) pericoli per l’ambiente
27) Pericoloso per l’ambiente acquatico
28) Pericoloso per lo strato di ozono
Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose8 le classi di pericolo
considerate sono le seguenti:
1 Materie e oggetti esplosivi
2 Gas
3 Liquidi infiammabili
4.1 Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati
4.2 Materie soggette ad accensione spontanea
4.3 Materie che, a contatto con l‟acqua, sviluppano gas infiammabili
5.1 Materie comburenti
5.2 Perossidiorganici
6.1 Materie tossiche
6.2 Materie infettanti
7 Materiali radioattivi
8 Materie corrosive
9 Materie e oggetti pericolosi diversi
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
8 Il riferimento è alla normativa europea per il trasporto terrestre (ADR/RID/ADN). Nelle
Raccomandazioni ONU e nelle Technical Instructions dell’ICAO le classi sono 9: ad esempio, in
esse la classe 6 comprende le classi 6.1 e 6.2 di ADR/RID/ADN che qui sono invece definite come
divisioni 6.1 e 6.2; nel Codice IMDG sono definite classi sia la 6 che le 6.1 e 6.2
51
CODICE DI CLASSIFICAZIONE
Nella normativa europea per il trasporto terrestre di merci pericolose
(ADR/RID/ADN), nella tabella del capitolo 3.2 contenente la lista delle merci
pericolose, per ogni rubrica è indicato, oltre alla classe (colonna 3a) e al gruppo di
imballaggio (colonna 4), un codice di classificazione (colonna 3b).
Il codice di classificazione è così definito:
 per le materie e gli oggetti pericolosi della classe 1, il codice è l’insieme del
numero della divisione e della lettera del gruppo di compatibilità
 per le materie e gli oggetti pericolosi della classe 2, il codice è l’insieme di un
numero ed una o più lettere rappresentanti il gruppo di proprietà pericolose
 per le materie e gli oggetti pericolosi delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,
6.2, 8 e 9, il codice è l’insieme di una o più lettere, ed eventualmente di un
numero, che identifica le caratteristiche fisiche e di pericolosità.
Si noti che le materie e gli oggetti pericolosi della classe 7 non hanno un codice di
classificazione.
Il codice di classificazione di una merce pericolosa è un elemento di informazione
necessario per stabilire:
- a quale delle categorie di trasporto indicate nella tabella 1.1.3.6.3 appartiene la
merce in questione e, di conseguenza, la quantità di merce trasportabile per
unità di trasporto al di sotto della quale è prevista l’esenzione da alcune
disposizioni dell’ADR (obbligo del consulente, istruzioni scritte, ecc.)
- (solo per ADR) quali restrizioni si applicano al passaggio dei veicoli nelle
gallerie stradali, come definite nella sezione 1.9.5 dell’ADR; infatti, per
ognuna delle cinque categorie alle quali sono assegnate le gallerie stradali in
relazione alle loro caratteristiche, sono indicate le tipologie di merci pericolose
TFC
52
che non possono transitare in galleria, identificate col riferimento alla classe, al
gruppo di imballaggio e al codice di classificazione
- se, con riferimento alla tabella 1.10.5, la merce è da considerarsi come merce
pericolosa ad alto rischio per la quale è quindi richiesta l’adozione di un piano
di security.
Il codicedi classificazione non è invece previsto nelle Raccomandazioni ONU, nel
Codice IMDG e nelle ICAO Technical Instructions.
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
53
COLLO
Nella normativa sul trasporto di merci pericolose, per collo si intende il prodotto
finale dell’operazione di imballaggio, costituito dall’imballaggio o grande
imballaggio o GIR, con il suo contenuto, e pronto per la spedizione.
Il termine include i recipienti a pressione, come pure gli oggetti, che per la loro
dimensione, massa o configurazione, possono essere trasportati non imballati o
trasportati in imbracature, gabbie o dispositivi di movimentazione.
Ad eccezione del trasporto di materiali radioattivi, il termine non si applica alle merci
trasportate alla rinfusa ed alle materie trasportate in cisterne.
Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
54
COMMISSIONE ECONOMICA PER L’EUROPA
DELLE NAZIONI UNITE (ECE/ONU)
La Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU o
UNECE) fu istituita nel 1947 dal Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC)
dell’ONU insieme alle altre quattro commissioni economiche regionali (ESCAP per
l’Asia ed il Pacifico, ECLAC per l’America Latina ed i Caraibi, ECA per l’Africa e
ESCWA per l’Asia Occidentale).
Alla Commissione, con sede a Ginevra, aderiscono 56 paesi: i paesi dell'Europa
orientale ed occidentale, gli Stati Uniti, il Canada, Israele ed alcuni stati centro-
asiatici (appartenenti alla ex-URSS).
Oltre ad incoraggiare una maggiore cooperazione economica fra gli Stati membri, la
Commissione sviluppa convenzioni, regolamenti e standard e provvede a fornire
assistenza tecnica nell'ambito delle Convenzioni multilaterali regionali.
La Commissione concentra attualmente il proprio lavoro in otto settori principali:
trasporti; sviluppo del commercio, industria ed impresa; statistiche; analisi
economiche; ambiente; insediamenti umani; legno e foreste; energia sostenibile
La sua struttura operativa è costituita da 6 divisioni che si occupano di:
- cooperazione ed integrazione economica
- energia sostenibile
- ambiente e territorio
- statistiche
- commercio e foreste
- trasporti
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La divisione trasporti, per lo svolgimento delle sue attività si avvale dei seguenti
gruppi di lavoro (Working Parties o WP e SubCommittees o SC), costituiti da esperti
dei paesi membri:
- SC1 trasporto stradale
- WP.1 sicurezza del trasporto stradale
- WP.29 armonizzazione della regolamentazione sui veicoli
- SC2 trasporto ferroviario
- SC3 trasporto vie navigabili interne
- WP.24 trasporto combinato
- WP.30 questioni doganali in materia di trasporto
- WP.15 trasporto di merci pericolose
- WP.11 trasporto di alimenti deperibili
- WP.1 tendenze ed economia
- WP.6 statistiche del trasporto
I trasporti sono il settore in cui l'attività dell'ECE, con il lavoro del Comitato dei
Trasporti Interni (Inland Transport Committee) ed i suoi organi sussidiari. ha
conseguito risultati più visibili e consolidati. Nel corso di una intensa e proficua
attività l'ECE è riuscita a stabilire standard di riferimento a livello continentale (in
taluni casi mondiale) che hanno permesso una progressiva armonizzazione delle
norme nazionali con notevoli benefici sul piano della sicurezza e della produzione
industriale. Basti citare:
- la Convenzione sul trattamento doganale dei Trasporti Internazionali delle Merci
(TIR)
- gli accordi concernenti l’adozione di disposizioni tecniche uniformi per i veicoli ed
i loro equipaggiamenti
- gli accordi sul traffico ed i segnali stradali
Per quanto riguarda in particolare il trasporto di merci pericolose, opera il gruppo
di lavoro WP.15, che è responsabile per l’aggiornamento dell’ADR e dell’ADN e
(insieme al comitato Esperti RID) dell’aggiornamento armonizzato di
ADR/RID/ADN.
Inoltre la “Dangerous Goods and Special Cargoes Section” cura il lavoro di
Segreteria sia per il WP.15 che per il Comitato e i SottoComitati di Esperti ONU sul
trasporto di merci pericolose e sul GHS.
Il sito ufficiale di ECE/ONU è: http://www.unece.org/
Il sito ufficiale della Sezione dedicata al trasporto di merci pericolose è:
http://www.unece.org/trans/danger/danger.html
Aggiornamento del 20 agosto 2013
56
CONSIGLIO DI PRUDENZA
Secondo l’articolo 2 del Regolamento 1272/2008 (CLP) il consiglio di prudenza è
una frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o
prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa
conseguente al suo impiego o smaltimento.
I consigli di prudenza, selezionati secondo i criteri enunciati nell'allegato IV, parte 1,
fra quelli indicati nelle tabelle dell'allegato I, parti da 2 a 5, e formulati
conformemente all'allegato IV, parte 2, del Regolamento, devono essere riportati
sull’etichetta apposta sull’imballaggio contenente le materie pericolose.
I consigli di prudenza (identificati da un codice PXXX) sono relativi a:
- indicazioni di carattere generale (per i prodotti di consumo), codici P1XX
- prevenzione (le precauzioni da adottare per evitare incidenti), codici P2XX
- reazione (le azioni da intraprendere in caso di incidente o esposizione
accidentale), codici P3XX
- conservazione (le modalità di conservazione delle materie pericolose), codici
P4XX
- smaltimento (le modalità di smaltimento), codici P5XX
P262 Evitare il contatto con gli
occhi, la pelle o gli indumenti
Il fornitore può decidere l'ordine dei consigli di prudenza sull'etichetta.
Sull'etichetta non devono essere riportati più di sei consigli di prudenza, se non
qualora lo richiedano la natura e la gravità dei pericoli.
Inserito il 19 luglio 2014
57
CONTAINER PER GAS A ELEMENTI MULTIPLI
(CGEM)
Un Container per gas a elementi multipli (CGEM) è un’unità di trasporto
comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e montati in un telaio.
I seguenti elementi sono considerati come elementi di un CGEM:
- bombole
- tubi
- fusti a pressione
- pacchidi bombole
- cisterne per i gas della classe 2 aventi una capacità superiore a 450 litri
Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013
58
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA
SICUREZZA DEI CONTAINER
(CSC)
La Convenzione internazionale sulla sicurezza dei container (CSC), predisposta
dall’IMO (International Maritime Organization) è stata adottata, a livello
internazionale, nel 1972; l’Italia vi ha aderito con la legge 67/1979.
Gli obiettivi della CSC sono:
1) mantenere un livello elevato di sicurezza nella movimentazione e nel trasporto dei
container, indicando modalità di prova e requisiti
2) facilitare il trasporto internazionale dei container, fornendo una regolamentazione
uniforme a livello internazionale.
La CSC ha due annessi tecnici:
- l’Annesso I include disposizioni per le prove, le ispezioni, l’approvazione e la
manutenzione dei container
- l’Annesso II include requisiti di sicurezza e dettagli per l’esecuzione delle prove
Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013
59
COPRITOMBINO
La disponibilità di un copritombino a bordo di un veicolo che trasporti merci
pericolose, solide o liquide, delle classi 3, 4.1, 4.3, 8 e 9, è richiesta dai paragrafi
5.4.3.4 (istruzioni scritte) e 8.1.5.3 dell’ADR.
L’ADR non specifica cosasia un copritombino.
E’ tuttavia plausibile che per copritombino si intenda:
- un robusto tappetino di plastica
- un salsicciotto di materiale assorbente
di dimensioni sufficienti per essere collocati sopra o intorno ad una apertura di
drenaggio al fine di assorbire o deviare la perdita.
Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013
60
DESIGNAZIONE UFFICIALE DI TRASPORTO
La designazione ufficiale di trasporto (DUT) di una merce pericolosa è la parte
della rubrica che la descrive con la maggior precisione, ed è il nome che deve essere
utilizzato anche nel documento di trasporto.
La DUT è riportata nella colonna (2) "Denominazione e descrizione" della Tabella A
(Lista delle merci pericolose) del capitolo 3.2 in tutte le normative sul trasporto di
merci pericolose.
Più precisamente la DUT è costituita dalla parte in MAIUSCOLO del testo riportato
nella colonna (2); l’eventuale testo descrittivo in minuscolo non fa parte della
designazione ufficiale di trasporto, poiché serve solo a precisare il campo di
applicazione della rubrica nel caso in cui la classificazione e/o le condizioni di
trasporto della materia o dell’oggetto possono essere differenti in certe condizioni.
ADESIVI contenenti un liquido infiammabile
In alcuni casipossonoessereindicate più DUT per la stessa rubrica.
Per le rubriche n.a.s. (non altrimenti specificate) la DUT deve essere completata con
il nome tecnico della merce: il nome tecnico deve essere un nome chimico o
biologico riconosciuto o utilizzato nei testi scientifici e tecnici (non deve essere un
nome commerciale); per i pesticidi devono essere usati i nomi comuni ISO, i nomi
riportati nelle linee guida dell’OMS o i nomi delle materie attive
Vedi anche“Nome tecnico”
Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013
61
DOCUMENTO DI TRASPORTO
Ogni trasporto di merci pericolose deve essere accompagnato da un documento di
trasporto che contenga le seguenti informazioni:
A) in questo preciso ordine:
 il numero ONU preceduto dalle lettere “UN”
 la designazione ufficiale di trasporto, completata (se necessario) dal nome
tecnico fra parentesi
 il numero del modello di etichetta (colonna 5 della lista delle merci pericolose)
che indica la classe di pericolo (ed eventuali rischi sussidiari)9
 gruppo di imballaggio (ove applicabile), eventualmente preceduto dalle lettere
PG
 codice di restrizione gallerie
Esempio:
UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Toluene e alcol etilico), 3, II (D/E)
B) in qualunque ordine:
 numero e descrizione dei colli
 quantità totale per ogni numero ONU e gruppo di imballaggio
 nome e indirizzo speditore
 nome e indirizzo destinatario
 dichiarazioni richieste da accordi particolari
 altre informazioni specifiche richieste per alcune merci
Ulteriori informazioni specifiche sono richieste per casi specifici come:
 rifiuti
 imballaggi di soccorso
 mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti
 certe classi
 ecc.
9 Per gli esplosivi va indicato il codice di classificazione riportato nella colonna 3b; per i materiali
radioattivi va riportato il numero 7
62
Nella normativa sul trasporto di merci pericolose è indicato un formulario-tipo per il
trasporto multimodale di merci pericolose.
Tuttavia il documento di trasporto può essere qualunque documento di uso corrente
relativo alle merci, purché contenga le informazioni di cui sopra.
E’ inoltre consentito che il documento di trasporto sia compilato (e reso disponibile)
in modalità elettronica.
Il documento di trasporto deve essere conservato per almeno tre mesi.
Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013
63
ECHA
(AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE)
Il Regolamento 1907/2006 ha previsto (vedi Titolo X del Regolamento, articoli da 75
a 110) l’istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA:
European Chemical Agency), con sede ad Helsinki.
Le attività dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (che ha iniziato ad operare
il 1 giugno 2007) consistono nel:
 gestire ed attuare gli aspetti tecnici, scientifici ed amministrativi del sistema
REACH;
 garantire l'armonizzazione di tali aspetti a livello comunitario;
 fornire agli Stati membri e alle istituzioni europee la miglior consulenza
tecnico-scientifica su questioni relative alle sostanze chimiche in ambito
REACH;
 gestire documenti di orientamento su supporto informatico, strumenti software
e banche dati;
 sostenere i servizi nazionali di assistenza tecnica e provvedere ai servizi di
assistenza ai registranti;
 rendere accessibili al pubblico informazioni sulle sostanze chimiche.
Per svolgere i suoi compiti, l’ECHA è cosìstrutturata:
 un consiglio d'amministrazione, che adotta il piano finanziario, il programma
di lavoro, la relazione annuale;
 un direttore esecutivo, rappresentante legale dell'Agenzia, responsabile della
gestione ed amministrazione corrente dell'Agenzia anche sul piano finanziario;
risponde inoltre al consiglio d'amministrazione;
 un segretariato, che assiste i comitati e il forum, si occupa delle procedure di
registrazione e valutazione e provvede a elaborare orientamenti, aggiornare le
banche dati e fornire informazioni;
 un comitato degli Stati membri, che risolve le divergenze d'opinione in
merito ai progetti di decisione dell'Agenzia o degli Stati membri e presenta
proposte per l'identificazione di sostanze estremamente problematiche;
64
 un comitato di valutazione dei rischi, che elabora pareri sulla valutazione,
sulle domande di autorizzazione, sulle proposte di restrizione, sulla
classificazione ed etichettatura;
 un comitato di analisi socio-economica, che elabora pareri sulle domande di
autorizzazione, sulle proposte di restrizione e sulle questioni relative
all'impatto socio-economico degli interventi legislativi proposti;
 un forum per le questioni relative all'applicazione della normativa, incaricato
di coordinare una rete delle autorità nazionali competenti in materia;
 una commissione di ricorso, che si pronuncia sui ricorsi avverso le decisioni
dell'Agenzia.
Il sito ufficiale dell’ECHA è: http://echa.europa.eu/
Aggiornamento del 20 agosto 2013
65
EQUIPAGGIO DI UN VEICOLO
Il membro dell’equipaggio (di un veicolo) è definito, nella sezione 1.2.1 dell’ADR,
come:
Un conducente o ogni altra persona accompagnanteil conducente per
motivi di sicurezza, di security, di formazione o di esercizio
Si ricorda, a tale proposito, che, come prescritto al paragrafo 8.3.1 dell’ADR, è
vietato trasportare passeggeri sui veicoli che trasportano merci pericolose, sui quali
possono quindi essere presenti solo membri dell’equipaggio come sopra definiti.
I membri dell’equipaggio di un veicolo che trasporta merci pericolose devono aver
ricevuto la necessaria formazione prevista dai capitoli 1.3 e 6.2 dell’ADR.
Inserito il 2 gennaio 2015
66
ESPLOSIVI
Nella normativa sul trasporto di merci pericolose, sono classificati come esplosivi
(classe 1):
- le materie solide o liquide (o miscele di materie) che sono suscettibili, per
reazione chimica, di sviluppare gas a una temperatura, una pressione e a una
velocità tali che possano derivarne danni nelle vicinanze.
- le materie pirotecniche, cioè le materie o miscele di materie destinate a
produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una
combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche,
autosostentantesi, non detonanti.
- gli oggetti contenenti una o più materie esplosive o pirotecniche.
- le materie e gli oggetti qui sopra non menzionati, che siano fabbricati al fine di
produrre un
effetto pratico per esplosione o un effetto pirotecnico
Non sono classificati come esplosivi:
- le materie che non sono esse stesse materie esplosive ma che possono formare
una miscela esplosiva di gas, vapori o polveri
- le materie esplosive bagnate con acqua o alcol (il cui tenore in acqua o alcol
supera i valori limite indicati) e quelle contenenti plastificanti, che, di
conseguenza, perdono le proprietà esplosive e sono quindi assegnate alle classi
3, 4.1 o 5.2
- i dispositivi contenenti materie esplosive o pirotecniche in quantità così piccola
o di natura tale che la loro accensione o il loro innesco per inavvertenza o per
incidente nel corso del trasporto non comporterebbero alcuna manifestazione
esterna al congegno che si traduca in proiezioni, incendio, sviluppo di fumo o
di calore o forte scoppio
Le materie e gli oggetti della classe 1 devono essere assegnati a una delle sei
divisioni (da 1.1 a 1.6) sottoponendo la sostanza, la miscela o l’articolo a prove
sperimentali (previste dalle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose
e dettagliate nel Manuale delle prove e dei criteri) e ad uno dei tredici (da A a S)
gruppi di compatibilità sulla base di considerazioni empiriche.
67
L’insieme del numero della divisione e della lettera del gruppo di compatibilità
costituisce il codice di classificazione.
Per quanto riguarda le prove sperimentali va ricordato che in genere esse vengono
effettuate con gli esplosivi contenuti in un imballaggio: nel caso in cui gli esplosivi
siano non imballati o vengano imballati in un imballaggio diverso da quello utilizzato
per la prova, è necessario ripetere le prove necessarie per una nuova classificazione.
Può essere utile ricordare che una sostanza o una miscela non è classificata come
esplosiva:
- se la molecola non contiene alcun gruppo chimico associato a proprietà
esplosive10
- se la sostanza contiene gruppi chimici associati a proprietà esplosive e
comprendenti ossigeno, ma il bilancio d’ossigeno calcolato11 è inferiore a –
200
- se la sostanza organica o una miscela omogenea di sostanze organiche contiene
gruppi chimici associati a proprietà esplosive, ma l’energia di decomposizione
esotermica è inferiore a 500 J/g e la temperatura iniziale di decomposizione
esotermica è inferiore a 500° C
- se, per le miscele di sostanze comburenti inorganiche con materie organiche, la
concentrazione della sostanza comburente inorganica è:
• inferiore al 15 % in massa, nel caso di una sostanza comburente di
categoria 1 o 2;
• inferiore al 30 % in massa, nel caso di una sostanza comburente di
categoria 3.
Aggiornamento verificato il 22 agosto 2013
10 Esempi di gruppi che possono indicare proprietà esplosive, che figurano nella tabella A6.1 dell'appendice 6 del
Manuale delle prove e dei criteri (supplemento alle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose):
- C-C insaturo
- C-metallo, N-metallo
- Atomi di N contigui
- Atomi di O contigui
- N-O
- N alogeni
- alogeni
11 Il bilancio d’ossigeno è calcolato per la reazione chimica:
CxHyOz+ [x+ (y/4)-(z/2)] O2 → x CO2 + (y/2) H2O
utilizzando la formula:
bilancio d’ossigeno = - 1 600 [2x + (y/2)-z]/peso molecolare;
68
FATTORE DI BIOCONCENTRAZIONE
Il fattore di bioconcentrazione (BCF: BioConcentration Factor) è il rapporto tra la
concentrazione di una sostanza in un organismo e la sua concentrazione nell’acqua in
una situazione di equilibrio.
Quindi BCF = Co / Cw
dove:
Co è la concentrazione della sostanza nell’organismo, espressa in mg/kg di
peso umido
Cw è la concentrazione della sostanza nell’acqua, espressa in mg/l
Il fattore di bioconcentrazione è una delle caratteristiche che vengono prese in
considerazione ai fini della valutazione se una sostanza debba o meno essere
classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico in categoria Cronica 1 o
Cronica 2, quando non esistano dati sulla tossicità cronica.
69
Qualora non sia disponibile il dato sul fattore di bioconcentrazione, si fa riferimento
al valore del logaritmo del coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua, cioè al log Kow,
dove:
Kow = Co / Cw
Co è la concentrazione della sostanza nell’ottanolo, espressa in mg/l
Cw è la concentrazione della sostanza nell’acqua, espressa in mg/l
quando si è in condizioni di equilibrio
Inserito il 21 giugno 2014
70
FUOCHI PIROTECNICI
I fuochi pirotecnici sono articoli contenenti materie pirotecniche (materie o miscele
destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o
una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche,
autosostentantesi, non detonanti).
In genere i fuochi pirotecnici sono costituiti da un involucro esterno di cartone,
all’interno del quale sono collocate palline di polvere nera e composti chimici (che
conferiscono l’effetto luminoso desiderato) e una carica di polvere nera che, dopo il
lancio (che si effettua anch’esso grazie ad una carica di polvere nera) esplode
proiettando in varie direzioni le palline che, esplodendo, producono gli effetti
desiderati.
Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose i fuochi pirotecnici sono
classificati fra gli esplosivi (Classe 1) e possono appartenere alle divisioni 1.1, 1.2,
1.3, gruppo di compatibilità G, e alla divisione 1.4, gruppo di compatibilità G o S:
su tale base vengono quindi assegnati alle rubriche UN 0333, UN 0334, UN 0335,
UN 0336, UN 0337.
L’assegnazione di un fuoco pirotecnico ad una divisione deve basarsi sui criteri e
sulle prove stabiliti nel Manuale di prove e criteri dell’ONU, mentre l’assegnazione
del gruppo di compatibilità è basata su considerazioni empiriche.
Tuttavia, poiché nel caso di fuochi pirotecnici si tratta di oggetti tra loro molto diversi,
e non sempre si dispone di laboratori per effettuare le prove, la classificazione può
anche essere realizzata facendo riferimento ad una tabella di classificazione di
“default” dei fuochi pirotecnici (riportata nelle diverse normative intermodali e
modali sul trasporto di merci pericolose).
71
E’comunque richiesto che la classificazione sia approvata dall’autorità competente.
In Italia il Ministero dei trasporti ha autorizzato l’Istituto militare propellenti
dell'Agenzia industria difesa a procedere alla classificazione dei fuochi pirotecnici.
Aggiornamento verificato il 22 agosto 2013
72
FUSTO
Il fusto è un imballaggio a fondo piatto o convesso, di acciaio, alluminio, altro
metallo, cartone, plastica, legno compensato.
Può avere una forma cilindrica, oppure altre forme quali: una sezione circolare con
la parte superiore conica o essere a forma di secchio.
Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose si distinguono i seguenti tipi
di fusto, in relazione al materiale di costruzione ed al tipo di coperchio:
1A1 Acciaio con coperchio non amovibile
1A2 Acciaio con coperchio amovibile
1B1 Alluminio concoperchio non amovibile
1B2 Alluminio concoperchio amovibile
1D Legno compensato
1G Cartone
1H1 Plastica con coperchio non amovibile
1H2 Plastica con coperchio amovibile
1N1 Metallo (diverso da acciaio o alluminio) con coperchio non amovibile
1N2 Metallo (diverso da acciaio o alluminio) con coperchio amovibile
Non rientrano nella definizione di fusto:
- taniche
- fusti a pressione
Aggiornamento del 22 agosto 2013
73
GAS
1. Generalità
Per gas siintende una materia che:
i) a 50° C ha una tensione di vapore (assoluta) superiore a 300 kPa; o
ii) è completamente gassosaa 20 ° C alla pressione standard di 101,3 kPa.
Vedi anche“aerosol”
2. La classificazione per il trasporto
Nella normativa sul trasporto di merci pericolose i gas sono identificati conla classe
2 di pericolosità.
In relazione alle loro caratteristiche fisiche si distinguono:
- Gas compressi: gas che, imballati sotto pressione, sono interamente gassosi a
– 50° C; sono compresi tutti i gas aventi una temperatura critica ≤ − 50° C
- Gas liquefatti: gas che, imballati sotto pressione, sono parzialmente liquidi a
temperature superiori a – 50° C. Si distinguono:
i) gas liquefatti ad alta pressione: gas aventi una temperatura critica
compresa tra – 50° C e + 65° C
ii) gas liquefatti a bassa pressione: gas aventi una temperatura critica
superiore a + 65° C
- Gas liquefatti refrigerati: gas che, imballati, sono parzialmente liquidi a
causa della bassa temperatura
74
- Gas disciolti: gas che, imballati, sono disciolti in un solvente in fase liquida.
In relazione alle loro caratteristiche di pericolosità si distinguono:
Gas asfissianti
Gas non comburenti, non infiammabili e non tossici, che diluiscono o sostituiscono
l’ossigeno normalmente presente nell’atmosfera.
Gas infiammabili
Gas che, a una temperatura di 20°C e alla pressione standard di 101,3 kPa:
(a) sono infiammabili quando sono in miscela uguale o inferiore al 13% (volume)
in aria
oppure
(b)hanno un campo d’infiammabilità con l’aria di almeno 12 punti percentuali
qualunque sia il loro limite inferiore d’infiammabilità.
Gas comburenti
Gas che possono, in genere per apporto d’ossigeno, causare o favorire, più dell’aria,
la combustione di altre materie. Essi sono gas puri o miscele di gas con un potere
comburente, determinato secondo un metodo definito nella norma ISO 10156:1996 o
ISO 10156-2:2005, superiore al 23,5%.
Gas tossici
Gas che:
(a) sono conosciuti essere tossici o corrosivi per l’uomo al punto di presentare un
pericolo per la salute
oppure
(b)sono presunti essere tossici o corrosivi per l‟uomo perché la loro CL50 per
tossicità acuta è inferiore o uguale a 5.000 ml/m³ (ppm)
Gas corrosivi
I gas o le miscele di gas che soddisfano totalmente i criteri di tossicità per la loro
corrosività devono essere classificati come tossici con un rischio sussidiario di
corrosività.
.
3. La classificazione GHS e Regolamento 1272/2008
Per quanto riguarda invece il GHS e il Regolamento 1272/2008, si distinguono:
75
- Gas sotto pressione che corrispondono all’insieme dei gas compressi, gas
liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti della normativa sul trasporto
- Gas infiammabili
Le caratteristiche che definiscono i gas infiammabili sono le stesse della normativa
sul trasporto.
E’ da notare però che la classe “gas infiammabili” comprende anche i gas
chimicamente instabili che sono definiti come i gas che tendono a reagire
pericolosamente, anche in assenza di aria o ossigeno, con conseguente
decomposizione e produzione di elevate temperature e/o pressioni. Nonostante i
metodi di prova per la classificazione dei gas chimicamente instabili siano contenuti
nella sezione 35 del Manuale delle prove e dei criteri, tali gas non sono considerati
nella normativa sul trasporto di merci pericolose.
- Gas comburenti
Le caratteristiche che definiscono i gas comburenti sono le stesse della normativa sul
trasporto.
Nel GHS e nel Regolamento 1272/2008 non sono presenti le classi gas tossici e
gas corrosivi, dal momento che i criteri per la classificazione nelle classi di pericolo
concernenti la salute delle persone (tossicità, corrosività, cancerogenicità, ecc.) sono
validi anche per i gas.
Aggiornamento verificato il 22 agosto 2013
76
GRUPPO DI IMBALLAGGIO
Nella normativa sul trasporto di merci pericolose, le materie (sostanze, soluzioni,
rifiuti) classificate in una classe di pericolo (diversa dalle classi 1, 2, 5.2, 6.2 e 7)
sono assegnate ad un gruppo di imballaggio in funzione del grado di pericolo che
presentano secondo lo schema seguente:
Gruppo d’imballaggio I: materie molto pericolose
Gruppo d’imballaggio II: materie mediamente pericolose
Gruppo d’imballaggio III: materie debolmente pericolose
L’articolazione in funzione del grado di pericolo è invece
- in divisioni per la classe 1
- in divisioni per la classe 2 (secondo le Raccomandazioni ONU, il
Codice IMDG e le ICAO T.I.) e in gruppi per ADR/RID/ADN
- in tipi per la classe 5.2
- in categorie per la classe 6.2
- in specifiche tipologie per la classe 7
Nel GHS e nel Regolamento 1272/2008 invece l’ articolazione delle classi, in base
alla diversa gravità del pericolo, è in categoriedi pericolo.
vedi anche“Categoria di pericolo”
Aggiornamento verificato il 30 agosto 2013
77
IMBALLAGGIO
Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose, per imballaggio si intende:
uno più recipienti e ogni altro elemento o materiale necessario per permettere ai
recipienti di svolgere la loro funzione di contenimento ed altre funzioni di sicurezza.
Rientrano nella definizione di imballaggio anche i “grandi imballaggi” e gli “IBC
(contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa)”
Per gli imballaggi veri e propri (per grandi imballaggi e IBC vedi le specifiche
definizioni) sono previsti i seguenti tipi:
1 fusto
2 (riservato)
3 tanica
4 cassa
5 sacco
6 imballaggio composito
7 (riservato)
0 imballaggio metallico leggero
Il materiale con cui è realizzato l’imballaggio è indicato con le seguenti lettere:
A acciaio
B alluminio
C legno naturale
D legno compensato
F legno ricostituito
G cartone
H plastica
L materia tessile
M carta multifoglio
N metallo (diverso dall’acciaio e dall’alluminio)
P vetro, porcellana o grès
78
Su tali basi gli imballaggi da utilizzare per il trasporto delle merci pericolose sono i seguenti
Imballaggi singoli
Genere Materiale Categoria Codice
1. Fusti A. Acciaio con coperchio non amovibile 1A1
con coperchio amovibile 1A2
B. Alluminio con coperchio non amovibile 1B1
con coperchio amovibile 1B2
D. Legno compensato 1D
G. Cartone 1G
H. Plastica con coperchio non amovibile 1H1
con coperchio amovibile 1H2
N. Metallo (diverso
dall’acciaio o dall’alluminio)
con coperchio non amovibile 1N1
con coperchio amovibile 1N2
2. (Riservato)
3. Taniche A. Acciaio con coperchio non amovibile 3A1
con coperchio amovibile 3A2
B. Alluminio con coperchio non amovibile 3B1
con coperchio amovibile 3B2
H. Plastica con coperchio non amovibile 3H1
con coperchio amovibile 3H2
4. Casse A. Acciaio 4A
B. Alluminio 4B
C. Legno naturale ordinarie 4C1
a pannelli a tenuta di polveri 4C2
D. Legno compensato 4D
F. Legno ricostituito 4F
G. Cartone 4G
H. Plastica espansa 4H1
rigida 4H2
N. Metallo (diverso
dall’acciaio o dall’alluminio)
4N
5. Sacchi H. Tessuto di plastica senza fodera né rivestimento interno 5H1
a tenuta di polveri 5H2
resistenti all’acqua 5H3
H. Pellicola di plastica 5H4
L. Materia tessile senza fodera né rivestimento interno 5L1
a tenuta di polveri 5L2
resistenti all’acqua 5L3
M. Carta multifoglio 5M1
multifoglio, resistenti all’acqua 5M2
79
Imballaggi compositi
Materiale Categoria Codice
H. Recipiente di materia plastica con un fusto esterno di acciaio 6HA1
una gabbia o cassa esterna di acciaio 6HA2
un fusto esterno di alluminio 6HB1
una gabbia o cassa esterna di alluminio 6HB2
una cassa esterna di legno 6HC
un fusto esterno di legno compensato 6HD1
una cassa esterna di legno compensato 6HD2
un fusto esterno di cartone 6HG1
una cassa esterna di cartone 6HG2
un fusto esterno di plastica 6HH1
una cassa esterna di plastica rigida 6HH2
P. Recipiente di vetro, porcellana o grès
con
un fusto esterno di acciaio 6PA1
una gabbia o cassa esterna di acciaio 6PA2
un fusto esterno di alluminio 6PB1
una gabbia o cassa esterna di alluminio 6PB2
una cassa esterna di legno 6PC
un fusto esterno di legno compensato 6PD1
una cesta esterna di vimini 6PD2
un fusto esterno di cartone 6PG1
una cassa esterna di cartone 6PG2
un imballaggio esterno di plastica
espansa
6PH1
un imballaggio esterno di plastica rigida 6PH2
Imballaggi metallici leggeri
Materiale Categoria Codice
A. Acciaio con coperchio non amovibile OA1
con coperchio amovibile OA2
Aggiornamento del 23 settembre 2013
80
IMBALLAGGIO IN COMUNE
Per imballaggio in comune (da non confondere con il carico in comune) si intende la
sistemazione all’interno di un unico imballaggio esterno di imballaggi interni
contenenti diverse merci pericolose o diverse merci pericolose e non pericolose.
Naturalmente vale la prescrizione generale che le merci non devono reagire
pericolosamente fra loro.
Si tratta dunque di un imballaggio combinato che, oltre a soddisfare le disposizioni
generali previste alle sottosezioni 4.1.1.5 e 4.1.1.6 di ADR/RID, deve comunque
rispondere alle caratteristiche indicate nelle istruzioni di imballaggio applicabili alle
merci pericolose contenute.
Inoltre, per alcune merci pericolose si applicano, ove indicate nella colonna 9 (b)
della lista delle merci pericolose, le disposizioni speciali MP, il cui elenco è riportato
nella sezione 4.1.10.
Vedi anche“Caricoin comune”
Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
81
IMPRESA
Nella sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN l’impresa è definita come segue:
Impresa:, ogni persona fisica, ogni persona giuridica con
o senza scopo di lucro, ogni associazione o gruppo di
persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di
lucro, come pure ogni organismo derivante dall'autorità
pubblica, chesia dotato di propria personalità giuridica o
che dipenda da un’autorità avente questa personalità;
Nel Codice civile italiano non è presente una definizione di “impresa”: tuttavia essa
può essere ricavata dalla seguente definizione di “imprenditore” contenuta
nell’articolo 2082:
E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività
economica organizzata (articoli 2555, 2565) al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi (articoli
2135, 2195).
Ne deriva dunque che l’impresa, sotto il profilo giuridico italiano, è un'attività
economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di
beni o di servizi.
La definizione adottata da ADR/RID/ADN è dunque più ampia di quella deducibile
dalle norme del Codice civile italiano, dal momento che vi ricomprende ogni persona
fisica o giuridica, anche senza scopo di lucro, mentre appunto il Codice civile italiano
limita la definizione all’esercizio di un’attività economica (e quindia scopo di lucro).
82
Inoltre la definizione di ADR/RID/ADN copre anche gli organismi pubblici che, in
genere, non operano a scopodilucro.
Per ADR/RID/ADN dunque chiunque esercita un’attività connessaal trasporto di
merci pericolose (e quindichiunquespedisce, carica, trasporta, scarica, ecc., merci
pericolose), anche se non ne ricava un guadagno (e non è quindi un imprenditore,
cioè il titolare di un’impresa) è soggetto (salvo le previste esenzioni) alle disposizioni
di ADR/RID/ADN.
Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
83
INDICAZIONE DI PERICOLO
Secondo il Regolamento 1272/2008 l’indicazione di pericolo è una frase attribuita a
una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o
miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo (l’indicazione di pericolo è
l’equivalente delle frasi di rischio della direttiva 67/548/CE)
Nella parte 1 dell’allegato III al Regolamento 1272/2008 sono riportate le indicazioni
di pericolo in tutte le lingue dell’Unione Europea.
Le indicazioni di pericolo sono indicate con i seguenti codici alfanumerici:
H2… per i pericoli fisici
H3... per i pericoli per la salute
H4... per i pericoli per l’ambiente
Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
84
ISTRUZIONI SCRITTE
Le istruzioni scritte previste dalla normativa europea sul trasporto terrestre di merci
pericolose (ADR, RID e ADN) sono un documento standard di 4 pagine, contenente
i provvedimenti da adottare in caso di incidente (diversificati a seconda che si tratti di
trasporto stradale, trasporto ferroviario o trasporto per vie navigabili interne).
Le istruzioni scritte devono essere fornite dal trasportatore, rispettivamente
all’equipaggio del veicolo, al personale addetto alla condotta del treno, al capitano
del natante, in una lingua che può essere da essi compresa.
Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
85
LEGA
Nel quadro della definizione dei prodotti chimici, la lega è definita come un materiale
metallico, omogeneo su scala macroscopico, composto da due o più elementi
combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con processi
meccanici.
Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
86
LIQUIDI INFIAMMABILI
1. GHS
Secondo il GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals) un liquido infiammabile è un liquido con un punto di infiammabilità non
superiore a 93°C.
I liquidi infiammabili sono classificati in 4 categorie.
Categoria Criterio di classificazione
1
Punto di infiammabilità < 23°C e
punto iniziale di ebollizione ≤
35°C
2
Punto di infiammabilità < 23°C e
punto iniziale di ebollizione >
35°C
3
Punto di infiammabilità ≥ 23°C e
≤ 60°C
4
Punto di infiammabilità > 60°C e
≤ 93°C
I gasoli, i carburanti diesel e gli oli da riscaldamento leggeri il cui punto di
infiammabilità è compreso fra 55oC e 75oC possono essere considerati come un
gruppo speciale per alcune specifiche regolamentazioni.
I liquidi con punto di infiammabilità superiore a 35oC e non superiore a 60°C
possono essere considerati non infiammabili per alcune specifiche regolamentazioni
se si sono ottenuti risultati negativi nella prova di mantenimento della combustione
L.2, parte III, sezione 32 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di
merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.
I liquidi infiammabili viscosi possono essere considerati come un gruppo speciale per
alcune specifiche regolamentazioni.
87
2. Regolamento 1272/2008
Secondo il Regolamento 1272/2008 un liquido infiammabile è un liquido con un
punto di infiammabilità non superiore a 60°C.
I liquidi infiammabili sono classificati in 3 categorie.
Categoria Criterio di classificazione
1
Punto di infiammabilità < 23°C e
punto iniziale di ebollizione ≤
35°C
2
Punto di infiammabilità < 23°C e
punto iniziale di ebollizione >
35°C
3
Punto di infiammabilità ≥ 23°C e
≤ 60°C
I gasoli, i carburanti diesel e gli oli da riscaldamento leggeri il cui punto di
infiammabilità è ≥ 55 oC e ≤ 75oC possono essere considerati come appartenenti alla
categoria 3.
Non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con punto di infiammabilità
superiore a 35 oC se si sono ottenuti risultati negativi nella prova di mantenimento
della combustione L.2, parte III, sezione 32 delle Raccomandazioni delle Nazioni
Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.
3. Normativa trasporto merci pericolose
Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose un liquido infiammabile è un
liquido con un punto di infiammabilità non superiore a 60°C.
I liquidi infiammabili sono assegnati a uno dei tre gruppi di imballaggio
88
Gruppo di
imballaggio Punto di infiammabilità Punto iniziale di ebollizione
I ≤ 35°C
II < 23°C > 35°C
III ≥ 23°C e ≤ 60°C > 35°C
Il carburante diesel, il gasolio e il gasolio da riscaldamento, il cui punto di
infiammabilità è superiore a 60oC, ma non superiore a 100°C, sono liquidi
infiammabili.
I liquidi con punto di infiammabilità superiore a 35oC sono considerati non
infiammabili se non mantengono la combustione secondo i criteri della sottosezione
32.5.2 della parte III, del Manuale delle prove e dei criteri. Gli stessi sono però
classificati come liquidi infiammabili se trasportati a clado ad una temperatura eguale
o superiore al loro punto di infiammabilità.
I liquidi infiammabili viscosi possono essere assegnati al gruppo di imballaggio III
solo a determinate condizioni.
Sono inoltre classificati come liquidi infiammabili:
- le materie liquide e le materie solide allo stato fuso, con punto di infiammabilità
superiore a 60°C, trasportate a caldo ad una temperatura uguale o superiore al loro
punto di infiammabilità
- gli esplosivi liquidi desensibilizzati
Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
89
LIQUIDO
Per liquido si intende una materia che, a 50°C, ha una pressione di vapore non
superiore a 300 kPa (3 bar) e non è completamente gassosa a 20°C alla pressione
standard di 101,3 kPa e che:
(a) ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione uguale o inferiore a 20°C a
una pressione di 101,3 kPa
oppure
(b) è liquida secondo il metodo di prova ASTM D 4359-90
oppure
(c) non è pastosa secondo i criteri applicabili alla prova di determinazione della
fluidità (prova del penetrometro) descritta nella sezione 2.3.4 dell’ADR;
Il punto c), pur essendo presente nella definizione di liquido contenuta nel GH, non è
invece contenuta nel Regolamento 1272/2008.
Nel caso di trasporto in cisterna, è considerato come “trasporto allo stato liquido”:
- il trasporto di liquidi secondo la definizione di cui sopra
oppure
- il trasporto di materie solide presentate al trasporto allo stato fuso.
Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
90
MEMU
L’acronimo inglese MEMU (Mobile Explosives Manufacturing Unit) definisce ( vedi
sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN) una unità, o un veicolo montato con una unità, per
la fabbricazione di esplosivi a partire da merci pericolose che non sono esplosivi e il
loro caricamento nei fori da mina. L’unità è composta da differenti contenitori per il
trasporto alla rinfusa e di equipaggiamenti per la fabbricazione di esplosivi come pure
pompe e loro accessori. La MEMU può comportare compartimenti speciali per gli
esplosivi imballati.
NOTA: Anche se la definizione di MEMU contiene i termini “per la fabbricazione di
esplosivi e il loro caricamento nei fori da mina”, le disposizioni ADR/RID/ADN per
le MEMU si applicanosoltanto al trasporto e non alla fabbricazione di esplosivi o al
caricamento di esplosivi nei fori da mina.
Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
91
MERCI PERICOLOSE
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, lettera b) dell’ADR ( e ribadito poi nella
definizione contenuta nella sezione 1.2.1), le merci pericolose sono le materie e gli
oggetti di cui gli Allegati A e B (dell’ADR) vietano il trasporto internazionale su
strada o lo autorizzano solo a certe condizioni.
L’intento di questa definizione è quello di stabilire che le merci pericolose sono
quelle merci per le quali sono stabilite specifiche disposizioni per il loro trasporto
(dall’ADR) o che sono talmente pericolose da non poterne consentire il trasporto.
Al paragrafo 2.1.1.1 sono quindi individuate le 13 classi di merci pericolose, per le
quali, nel capitolo 2, sono riportati i principi generali di classificazione.
Analoghe definizioni sono riportate nell’ADN (trasporto per vie navigabili interne) e
nel RID (trasporto ferroviario).
Per quanto riguarda il Codice IMDG (trasporto marittimo), secondo quanto stabilito
dalla Regola 1 della Parte A del Capitolo VII della Convenzione SOLAS, le merci
pericolose sono le sostanze, i materiali e gli oggetti coperti dal Codice IMDG, che, al
paragrafo 2.0.1.1, individua (sia pure con una leggermente diversa denominazione
rispetto ad ADR/RID/ADN) le classi di merci pericolose.
Per quanto riguarda le ICAO T.I. (l trasporto aereo), secondo quanto stabilito
nell’Annesso 18 alla Convenzione sull’aviazione civile internazionale (e ribadito poi
nella Parte, capitolo 3 delle ICAO T.I.), le merci pericolose sono gli oggetti o materie
capaci di porre a rischio la salute, la sicurezza, la proprietà o l’ambiente, e che sono
presenti nella lista delle merci pericolose delle ICAO T.I. o sono classificate in
accordo con esse.
Nella sezione 2 del capitolo introduttivo della parte 2 delle ICAO T.I. sono
individuate (sia pure con una leggermente diversa denominazione rispetto ad
ADR/RID/ADN) le classi di merci pericolose.
Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
92
MONOMERO
Secondo il Regolamento 1272/2008, un monomero è una sostanza in grado di
formare legami covalenti con una sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse,
nelle condizioni della pertinente reazione di formazione del polimero utilizzata per
quel particolare processo
Esempio di monomero:
il cloruro di vinile dal quale si ottiene il PVC
Vedi anche“Polimero”
Inserito il 21 settembre 2014
93
NAVE RO–RO
La nave ro-ro (o nave roll-on/roll-off) è una nave che ha uno o più ponti, chiusi o
aperti, normalmente non suddivisi ed in genere estesi per l’intera lunghezza della
nave, a bordo della quale le merci (in colli o alla rinfusa, dentro o sopra veicoli
stradali, incluse le autocisterne, rimorchi, container, pallet, cisterne smontabili o
mobili, o dentro o sopra unità merci o altri recipienti) possono essere caricate e
scaricate, normalmente in direzione orizzontale.
Aggiornamento del 19 dicembre 2013
94
NUMERO CAS
Il numero CAS è un numero che individua in maniera univoca una sostanza.
Il numero CAS viene assegnato dal Chemical Abstracts Service (CAS) della
American Chemical Society.
1333-74-0
Il numero CAS dell’idrogeno
E’ costituito da tre gruppi di numeri, separati da trattini:
- il primo gruppo è costituito da più numeri, fino a sei
- il secondo gruppo è costituito da due numeri
- il terzo gruppo è costituito da un numero, che è solo un codice di controllo
I numeri sono assegnati in ordine progressivo, sulla base delle richieste di
assegnazione, e quindi non hanno alcun significato chimico.
Inserito il 7 settembre 2014
’enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose
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’enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose

  • 1. 1 GETRASPEDIA verso un’enciclopedia della gestione e del trasporto delle merci e materie pericolose a cura di sergio benassai
  • 2. 2 Perché Getraspedia ? Per fornire un agile strumento di consultazione a chi abbia bisogno, muovendosi nel variegato campo della gestione e del trasporto delle merci, degli articoli, dei rifiuti, delle miscele, delle sostanze, dei prodotti pericolosi, di chiarirsi sul significato in tale ambito di alcuni vocaboli. Ogni critica, suggerimento, contributo è ben accetto. Nota: Le voci di Getraspedia sono presentate in ordine alfabetico Edizione aggiornata del 10 gennaio 2015
  • 3. 3 INDICE Pagina Accessibilità dei colli 6 Acciaio di riferimento 9 Acciaio dolce 9 Accordo multilaterale 11 ADN 13 ADR 15 Aerosol 17 Alimentatore a pila a combustibile 20 Amianto 21 Analisi di rischio 23 Approvazione (multilaterale e unilaterale) 25 Articolo 26 Aspirazione 27 ASTM 28 Avvertenza 29 Barile di legno 30 Bobina 31 Bombola 32 Campioni 33 Cancerogeno 36 Capacità 37 Caricatore 38 Carico completo 40 Carico in comune 41 Cartuccia per pila a combustibile 42 Cassa 43 Categoria di pericolo 44 Cisterna 45 Classe di pericolo 50 Codice di classificazione 51 Collo 53 Commissione Economica perl’Europa delle Nazioni Unite 54 Consiglio di prudenza 56 Container per gas a elementi multipli (CGEM) 57 Convenzione internazionale sulla sicurezza dei container(CSC) 58 Copritombino 59 Designazione ufficiale di trasporto 60 Documento di trasporto 60 ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) 61 Equipaggio di un veicolo 65
  • 4. 4 Esplosivi 66 Fattore di bioconcentrazione 68 Fuochi pirotecnici 70 Fusto 72 Gas 73 Gruppo di imballaggio 76 Imballaggio 77 Imballaggio in comune 80 Impresa 81 Indicazione di pericolo 83 Istruzioni scritte 84 Lega 85 Liquidi infiammabili 86 Liquido 89 MEMU 90 Mercipericolose 91 Monomero 92 Nave ro-ro 93 Numero CAS 94 Numero di identificazione del pericolo 95 OCSE (OECD) 96 OMS (WHO) 97 Organismi e microrganismi geneticamente modificati 97 Perossidiorganici 99 Pila a combustibile 101 Pittogramma 102 Polimero 103 Polvere 104 Principi ponte 105 Punto di infiammabilità 107 Q(SAR) 108 Raccomandazioni ONUsul trasporto di merci pericolose 109 Richiesta (biochimica o chimica) di ossigeno 111 Rifiuto 112 Rubrica 114 SAR 116 Sensibilizzazione 117 Sicurezza 119 SOLAS 120 Solido 121 Sostanza 122 Tanica 123 TDAA 124
  • 5. 5 Trasporto 125 Unità di trasporto merci 126 Utilizzatore finale 128 Vapore 129 Veicolo 130 Veicolo-batteria 132
  • 6. 6 ACCESSIBILITA’ DEI COLLI 1. Premessa Il Capitolo 7.5 dell’ADR contiene le disposizioni relative al carico, allo scarico e alla movimentazione delle merci pericolose. In tale capitolo, nella sezione 7.5.11, sono riportate le disposizioni supplementari CV relative a classi o merci particolari (che sono richiamate, per le relative rubriche, nella colonna 18 della Tabella A, lista delle merci pericolose). Fra tali disposizioni supplementari ve ne sono tre: - CV 21 - CV 25 - CV 27 che contengono la seguente specifica disposizione: I colli devono essere stivati in modo da essere facilmente accessibili La CV 21 si applica ai perossidiorganici (Classe 5.2) e alle materie autoreattive (Classe 4.1), concontrollo di temperatura La CV 25 si applica alle materie infettanti, categoria A, e ai rifiuti ospedalieri (Classe 6.2),. La CV 27 si applica agli organismi e microrganismi geneticamente modificati (OGM e MOGM) della Classe 9.
  • 7. 7 2. Le basi delle disposizioni E’ da notare in primo luogo che queste disposizioni sono specifiche dell’ADR. Infatti, ad esempio, nel caso del trasporto ferroviario, le corrispondenti CW (sezione 7.5.11 del RID) contengono la dicitura “riservato”. Alla base di tali disposizioni sembra essere, per le materie (perossidi organici e materie autoreattive) con controllo di temperatura, la convinzione che sia opportuno poter accedere facilmente ai colli per verificare il mantenimento della temperatura richiesta (anche se a tutte queste materie è assegnata, in colonna19, la disposizione speciale S 4 contenenti prescrizioni dettagliate per il controllo della temperatura) oppure, nel caso di carico con altre merci, che sia opportuno poter estrarre prioritariamente tali colli dal veicolo. E, per quanto riguarda le materie infettanti e gli OGM e i MOGM, tale prescrizione sembra essere dettata dalla convinzione che i colli contenenti tali materie (per il particolare tipo di pericolo ad esse associato, che risulta essere percepito in maniera significativa da parte delle persone) debbano essere facilmente controllabili. 3. Problemi pratici e possibili soluzioni E’ abbastanza ovvia la difficoltà di adempiere a tali prescrizioni, soprattutto in relazione al fatto che sono possibili diverse interpretazioni relativamente al significato preciso di “facile accessibilità”. Tenendo inoltre conto dei problemi gestionali/economici che un’interpretazione molto rigida ( tutti i colli in questione si devono trovare in una posizione tale da poter essere rimossi senza rimuovere gli altri colli presenti) comporta, si può pensare ad interpretazioni di questo tipo: - per le materie infettanti (compresi i rifiuti ospedalieri) e gli OGM e i MOGM della classe 9 la prescrizione si applica SOLO quando sono presenti colli contenenti altre materie (vale a dire che qualora il veicolo sia caricato SOLO con colli contenenti materie infettanti o rifiuti ospedalieri o OGM o MOGM, NON è necessario garantire l’accessibilità dei colli dal momento che la verifica dei colli “più in vista” può essere ritenuta rappresentativa) - per i perossidi organici e le materie autoreattive con controllo di temperatura la prescrizione si applica SOLO quando sono presenti colli contenenti altre materie (vale a dire che, qualora il veicolo sia caricato con colli contenenti solo perossidi organici e materie autoreattive con controllo di temperatura, NON è necessario garantire l’accessibilità dei colli dal momento che il controllo di temperatura
  • 8. 8 dovrebbe essere garantito più o meno uniformemente nel veicolo e non c’è una necessaria priorità nell’allontanamento dei colli dal veicolo). - se invece le materie di cui sopra sono trasportate INSIEME ad altre merci, i colli contenenti le materie di cui sopra devono essere caricati in modo da poter essere rimossi senza dover rimuovere prima i colli contenenti altre merci. Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
  • 9. 9 ACCIAIO DI RIFERIMENTO I serbatoi delle cisterne (e gli IBC metallici) destinate al trasporto di merci pericolose devono rispondere a specifici requisiti, tra i quali quello di un spessore minimo. Dal momento che, per la loro costruzione, possono essere utilizzati diversi metalli, la normativa sul trasporto di merci pericolose definisce tale spessore minimo con riferimento ad un particolare metallo, vale a dire uno specifico acciaio che, di conseguenza, viene definito come “acciaio di riferimento”. Nella sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN, viene definito come acciaio di riferimento un acciaio con una resistenza alla trazione di 370 N/mm² e un allungamento alla rottura del 27%. Tale definizione viene peraltro ribadita nelle sottosezioni 6.7.2.1, 6.7.3.1 e 6.7.4.1. L’acciaio di riferimento costituisce dunque il materiale al quale vengono associate le disposizioni in materia di spessore minimo dei serbatoi delle cisterne mobili (capitolo 6.7) e degli IBC metallici (paragrafo 6.5.5.1.6). Nel caso di utilizzo di materiali diversi dall’acciaio di riferimento vengono fornite comunque le formule di conversione per determinare lo spessore minimo. Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
  • 10. 10 ACCIAIO DOLCE Uno dei materiali utilizzati per la costruzione di cisterne ed imballaggi è l’acciaio. Dal momento che le caratteristiche meccaniche di un acciaio variano (in relazione al contenuto di carbonio) si distinguono diversi tipi d’acciaio, dagli extra dolci agli extraduri. In genere un acciaio è classificato come dolce se il suo tenore di carbonio è compreso fra lo 0,25% e lo 0,4%. Tuttavia, nella normativa sul trasporto di merci pericolose, si è preferito fare esplicito riferimento ad una precisa caratteristica meccanica. L’acciaio dolce viene dunque definito (vedi sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN) come un acciaio con un limite minimo di resistenza alla rottura per trazione compreso tra 360 N/mm² e 440 N/mm² Per quanto riguarda in particolare le cisterne (escluse quelle per gas liquefatti refrigerati) viene inoltre specificato (vedi sottosezioni 6.7.2.1 e 6.7.3.1) che l’acciaio dolce deve avere un allungamento alla rottura, in percentuale, non inferiore a 10.000/Rm1 e comunque non inferiore al 16% per gli acciai a grana fine e al 20% per gli altri. Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013 1 Rm è la resistenza minima alla rottura per trazione in N/mm2
  • 11. 11 ACCORDO MULTILATERALE Il capitolo 1.5 delle norme europee in materia di trasporto terrestre delle merci pericolose (ADR/RID/ADN) prevede che le Autorità competenti degli Stati possano convenire di autorizzare fra loro alcuni trasporti in deroga temporanea alle disposizioni di ADR/RID/ADN, a condizione tuttavia che la sicurezza non sia compromessa. La durata della deroga temporanea non deve superare i cinque anni dalla data della sua entrata in vigore e comunque termina automaticamente al momento dell‘entrata in vigore di una pertinente modifica a ADR/RID/ADN. I documenti che contengono tali deroghe sono denominati come “Accordi multilaterali”. Multilateral Special Agreement RID 13/2011 according to section 1.5.1 of RID concerning the carriage of UN 1081 TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED in battery-wagons and multiple-elementgas containers (MEGCs) (1) By derogation from the provisions of RID Chapter 3.2, section 3.2.1, Table A and Chapter 4.3, paragraphs 4.3.3.1.1, 4.3.3.2.5 and section 4.3.5, UN 1081 TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED of Class 2, classification code 2F, may be carried in battery-wagons and multipleelement gas containers (MEGCs) conforming to Chapter 6.8, provided the following conditions are met: (a) The tank code shall be PxBN(M); (b) Special provisions TU38, TE22, TA4 and TT9 shall be applied; (c) The gas may only be carried in battery-wagons and multiple-element gas containers (MEGCs), the elements of which are composed of seamless receptacles. (2) All other relevant provisions of RID for the transport of "UN 1081 Tetrafluoroethylene, stabilized" shall be complied with. (3) In addition to the information prescribed, the consignor shall enter in the transport document: "Carriage agreed under the terms of section 1.5.1 of RID (RID 13/2011)". (4) This agreementshall be valid until 31stDecember 2012 for carriage on the territories of those RID Contracting States signatoryto this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above mentioned date only for carriage on the territories of those RID Contracting States signatory to this Agreement which have not revoked it. Rome, 21 December 2011 The competent authority for RID in Italy Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Ing. AMEDEO FUMERO
  • 12. 12 L’elenco completo degli Accordi multilaterali in vigore è disponibile:  per quanto riguarda l’ADR, sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto delle merci pericolose, alla seguente pagina web: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html  per quanto riguarda il RID, sul sito OTIF, alla seguente pagina web: http://www.otif.org/en/dangerous-goods/rid-references-on-the-otif- website/1511.html  per quanto riguarda l’ADN, sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto delle merci pericolose, alla seguente pagina web: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/multilateral-agreements.html Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
  • 13. 13 ADN L’ADN, l’Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per le vie navigabili interne (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) fu firmato a Ginevra il 26 maggio 2000, ma la sua entrata in vigore risale al 29 febbraio 2008 e la sua effettiva applicazione al 29 febbraio 2009. Obiettivo dell’ADN è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza nel trasporto internazionale di merci pericolose per le vie navigabili interne, contribuendo efficacemente alla protezione dell’ambiente prevenendo ogni inquinamento derivante da incidenti, e di facilitare il trasporto e promuovere il commercio internazionale per le merci pericolose. L’ADN è costituito da un testo legale (l’accordo vero e proprio) e dagli allegati Regolamenti che contengono disposizioni relative alla classificazione delle merci pericolose, ai requisiti per gli imballaggi e le cisterne, all’etichettatura e marcatura dei colli e delle cisterne, alla costruzione e all’operatività dei mezzi di navigazione, alla documentazione, alla formazione del personale addetto. L’ADN si applica ai trasporti internazionali ma, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/68/CE, si deve applicare anche ai trasporti nazionali degli stati membri a partire dal 30 giugno 2011. E, con il DLgs 35/2919, si è data effettivamente attuazione a quanto previsto dalla Direttiva, così che i trasporti nazionali di merci pericolose per vie navigabili interne, dal 1 luglio 2011, devono rispettare le disposizioni dell’ADN. L’ADN viene aggiornato ed emendato a cura del Safety Committee (ora denominato Joint Meeting of Experts on the Regulations annexed to the European Agreement
  • 14. 14 concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) dell’ADN, facente parte del WP/15 dell’ECE/ONU. Tale Comitato si riunisce due volte all’anno e, ogni biennio, nella sua ultima riunione, approva il complesso delle modifiche all’ADN Il Comitato è attualmente composto da esperti di 18 paesi tra i quali l’Italia. Alle riunioni del Comitato partecipano anche, senza diritto di voto, rappresentanti di altre organizzazioni internazionali e rappresentanti di organizzazioni non governative. Va ricordato che, per le parti comuni con ADR e RID, le modifiche sono preventivamente concordate nel “Joint Meeting of the RID Committee of Experts and theWorking Party on the Transport of Dangerous Goods”. L’ADN è disponibile nelle quattro lingue ufficiali: francese, inglese, russo e tedesco. Il testo scritto è acquistabile presso l’ONU (o presso rivenditori) e il testo in formato elettronico è disponibile sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto di merci pericolose (http://www.unece.org/ar/trans/danger/danger.html). Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
  • 15. 15 ADR L’ADR, l’Accordo europeo concernente il trasporto internazionale stradale di merci pericolose (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), fu definito a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto l’egida della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite ed entrò in vigore il 29 gennaio 1986. Obiettivo dell’ADR è quello di assicurare un elevato livello di sicurezza nel trasporto internazionale stradale di merci pericolose, contribuendo efficacemente alla protezione dell’ambiente prevenendo ogni inquinamento derivante da incidenti, e di facilitare il trasporto e promuovere il commercio internazionale per le merci pericolose. L’accordo in quanto tale è costituito da un testo molto breve (17 articoli), mentre le disposizioni regolamentari specifiche alle quali ci si deve attenere durante il trasporto sono contenute negli allegati A e B all’accordo. L’allegato A contiene le disposizioni generali, i criteri di classificazione. la lista delle merci pericolose, le disposizioni relative agli imballaggi, alle cisterne, alle etichettate ed ai marchi, alla documentazione, alla movimentazione. L’allegato B (molto più breve) contiene le disposizioni relative all’equipaggiamento dei veicoli, ai conducenti, alla costruzione e all’approvazione dei veicoli. Gli allegati A e B (che normalmente vengono citati come “ADR”) sono aggiornati ogni due anni per tener conto dello sviluppo tecnologico e delle nuove esigenze del mondo del trasporto, tenendo naturalmente conto degli emendamenti apportati alle Raccomandazioni ONU.
  • 16. 16 Tale aggiornamento è curato dal gruppo di lavoro WP.15 della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, al quale partecipano gli esperti degli Stati che hanno aderito all’ADR. Al momento gli Stati aderenti sono: Albania, Andorra, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kazakhistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tajikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. Va ricordato che, per le parti comuni con ADN e RID, le modifiche sono preventivamente concordate nel “Joint Meeting of the RID Committee of Experts and the Working Party on the Transport of Dangerous Goods”. L’ADR si applica ai trasporti internazionali ma, con la Direttiva europea 94/55/CE, recepita con il DM 4 settembre 1996, l’ADR è divenuto il riferimento obbligatorio anche per i trasporti nazionali in tutti gli stati membri dell’Unione Europea. L’ADR è disponibile nelle quattro lingue ufficiali: francese, inglese, russo e tedesco. Il testo scritto è acquistabile presso l’ONU (o presso rivenditori) e il testo in formato elettronico è disponibile sul sito ECE/ONU dedicato al trasporto di merci pericolose (http://www.unece.org/ar/trans/danger/danger.html) . La traduzione in italiano dell’ADR, curata da Orangeproject, è disponibile presso ARS edizioni informatiche Aggiornamento del 22 luglio 2013
  • 17. 17 AEROSOL 1. Generalità Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose per aerosol (o generatore di aerosol) si intende un recipiente non ricaricabile, rispondente alle disposizioni ai criteri di cui a 6.2.42, costruito in metallo, vetro o materia plastica, contenente un gas, compresso, liquefatto o disciolto, con o senza liquido, o pasta o polvere, e munito di un dispositivo di dispersione che permetta di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, o sotto forma di schiuma, pasta o polvere, o allo stato liquido o gassoso. Tale definizione, a parte il riferimento alla sezione 6.2.4, è valida anche per il GHS e per il Regolamento 1272/2008. 2. Classificazione aifini del trasporto In relazione alle caratteristiche di pericolosità gli aerosol, secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose, sono assegnati ad uno dei seguenti gruppi: A asfissiante; O comburente F infiammabile T tossico C corrosivo 2 Nella Sezione 6.2.4 delle Raccomandazioni ONU (sezione 6.2.6 per l’ADR) sono riportate le prescrizioni generali (in termini di progettazione, costruzione e prove) applicabili agli aerosol.
  • 18. 18 CO corrosivo, comburente FC infiammabile, corrosivo TF tossico, infiammabile TC tossico, corrosivo TO tossico, comburente TFC tossico, infiammabile, corrosivo TOC tossico, comburente, corrosivo I criteri per l’assegnazione ad un gruppo sono i seguenti: a) un aerosol è assegnato al gruppo A se non risponde ad alcuno dei criteri seguenti da b) a f) b) un aerosol è assegnato al gruppo O se contiene un gas comburente c) un aerosol è assegnato al gruppo F se contiene almeno l’85% in massa di componenti infiammabili3 e se il calore chimico di combustione è uguale o superiore a 30 kJ/g. Non deve essere assegnato al gruppo F se contiene al massimo l’1% in massa, di componenti infiammabili e il calore chimico di combustione è inferiore a 20 kJ/g. Negli altri casi l’aerosol deve essere sottoposto alla prova d’infiammabilità conformemente alle prove descritte nel Manuale delle prove e dei criteri, Parte III, sezione 31; su tale base gli aerosol sono classificati come estremamente infiammabili o come infiammabili e devono essere assegnati al gruppo F. d) un aerosol è assegnato al gruppo T se il contenuto, escludendo il propellente che fuoriesce dall’aerosol, è classificabile come tossico, classe 6.1, gruppo di imballaggio II o III e) un aerosol è assegnato al gruppo C se il contenuto, escludendo il propellente che fuoriesce dall’aerosol, è classificabile come corrosivo, classe 8, gruppo di imballaggio II o III f) quando l’aerosol risponde ai criteri di più di un gruppo O, F, T e C, è assegnato ai gruppi CO, FC, TF, TC, TO, TFC o TOC Non sono ammessi al trasporto gli aerosol: - per i quali sono utilizzati come propellenti gas tossici o piroforici - il cui contenuto risponde ai criteri di assegnazione al gruppo di imballaggio I per la tossicità o la corrosività Gli aerosolaventi una capacità non superiore a 50 ml, contenenti soltanto componenti non tossici, sono esentidalla normativa sul trasporto di merci pericolose. 3 I componenti infiammabili sono liquidi infiammabili, solidi infiammabili o gas infiammabili o miscele di gas infiammabili così come definiti nel Manuale delle prove e dei criteri, Parte III, sottosezione 31.1.3, Note da 1 a 3.
  • 19. 19 3. Classificazione secondo GHS e Regolamento 1272/2008 Il GHS e il Regolamento 1272/2008 prendono in considerazione solo gli aerosol infiammabili. Gli aerosol infiammabili sono assegnati alla categoria 1 o alla categoria 2 (estremamente infiammabili o infiammabili) sulla base degli stessi criteri previsti nella normativa sul trasporto. Con l’edizione 2011 (revisione 4) del GHS è stata introdotta anche una categoria 3 per gli aerosol che, pur contenendo componenti infiammabili, non soddisfano i criteri sopra citati. Aggiornamento del 22 luglio 2013
  • 20. 20 ALIMENTATORE A PILA A COMBUSTIBILE L’alimentatore a pila a combustibile è un dispositivo utilizzato per alimentare un equipaggiamento e che consiste in una pila a combustibile e nella sua provvista di combustibile (cartuccia), integrata con o separata dalla pila a combustibile, e che include tutti gli accessori necessari ad adempiere alla sua funzione. Vedi anche“Pila a combustibile”e“Cartucciaperpila a combustibile” Aggiornamento del 3 gennaio 2014
  • 21. 21 AMIANTO Sotto il nome di amianto sono compresi molti silicati, in particolare: - actinolite (CAS 77536-66-4); - amosite o amianto bruno (CAS 12172-73-5) - antofillite (CAS 77536-67-5) - crisotilo o amianto bianco (CAS 12001-29-5) - crocidolite o amianto blu (CAS 12001-28-4) - tremolite (CAS 77536-68-6) Secondo il Regolamento 1272/2008 l’amianto è classificato come cancerogeno di categoria 1A e con tossicità specifica per organi bersaglio per esposizione prolungata di categoria 1. Normalmente ci si occupa (e preoccupa) molto della presenza di amianto negli edifici, della loro bonifica e dello smaltimento dell’amianto, mentre in genere poco si parla del suo trasporto. Eppure l’amianto è una delle poche materie cancerogene che è stata classificata come pericolosa ai fini del trasporto (l’effetto che ne caratterizza la pericolosità, quello cancerogeno, normalmente non è preso in considerazione ai fini del trasporto). E d’altro canto è poi indubitabile che l’amianto, in particolare sotto forma di rifiuto, deve essere trasportato per essere smaltito. A tale proposito si ricorda comunque che, per la normativa sul trasporto di merci pericolose, anche i rifiuti sono considerati alla stessa stregua di una qualunque miscela. Nella normativa sul trasporto l’amianto era così classificato: - l’AMIANTO BLU (Crocidolite) e l’AMIANTO BRUNO (Amosite o Misorite), erano classificati come materie della classe 9, gruppo di imballaggio II, UN 2212
  • 22. 22 - l’AMIANTO BIANCO (Antofillite, Crisotilo, Actinolite, Tremolite) era anch’esso classificato come materia della classe 9, gruppo di imballaggio III, UN 2590 Ma con la revisione 18 del 2013 delle Raccomandazioni ONU per il trasporto di merci pericolose (e quindi con le edizioni 2015 di ADR/RID/ADN) le due rubriche sono così modificate: - UN 2212 AMIANTO ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, antofillite, crocidolite); classe 9, gruppo di imballaggio II - UN 2590 AMIANTO CRISOTILO; classe 9, gruppo di imballaggio III Il trasporto può avvenire sia in colli formati da imballaggi per solidi, sia in GIR, sia in cisterne, ma non è ammesso il trasporto alla rinfusa. Una parte significativa dei trasporti di amianto (o di materiali, compresi i rifiuti, che lo contengono) può comunque essere effettuata in completa esenzione dalle disposizioni dell’ADR/RID/ADN. E’ infatti previsto, con la disposizione speciale 168 del capitolo 3.3 di ADR/RID/ADN, che l'amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d’amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni della normativa sul trasporto di merci pericolose. Gli oggetti manufatti che contengono amianto e che non soddisfano questa disposizione non sono comunque sottoposti alle disposizioni della normativa sul trasporto di merci pericolose, se sono imballati in modo tale che, durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre di amianto respirabili. Aggiornamento del 4 gennaio 2015
  • 23. 23 ANALISI DI RISCHIO Sul sito dell’ECE/ONU dedicato al trasporto delle merci pericolose, nella parte dedicata all’ADR, è pubblicato un documento intitolato “General Guideline for the Calculation of Risks in the Transport of Dangerous Goods by Road”. Con tale documento vengono fornite le linee guida per un approccio uniforme alla determinazione del rischio del trasporto stradale di merci pericolose. Sono previsti i seguenti passi: A) Identificazione del rischio (identification of risk) attraverso: - raccolta dati - costruzione dell’albero degli eventi - definizione degli scenari B) Stima del rischio (risk estimation) , attraverso una definizione di: - frequenze degli eventi - effetti L’insieme di A) e B) costituisce l’analisi di rischio (risk analysis) C) Valutazione del rischio (risk evaluation), attraverso: - scelta di criteri per valutare l’accettabilità del rischio - confronto con i criteri L’insieme di A), B) e C) costituisce la determinazione del rischio (risk assessment) D) Processo decisionale (decision) sulla base di considerazioni sociali, economiche, politiche
  • 24. 24 E) Trattamento del rischio (risk treatment) con l’applicazione delle misure necessarie per ridurre il rischio L’insieme di A), B), C), D) ed E) costituisce la gestione del rischio (risk management) Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
  • 25. 25 APPROVAZIONE (MULTILATERALE E UNILATERALE) Nel caso di trasporto di materiali della classe 7 (materiali radioattivi) è richiesto che ci sia un’approvazione da parte delle autorità competenti per alcuni modelli di collo e/o per alcune spedizioni. Tale approvazione può essere: a) multilaterale; in tal caso l’approvazione deve essere rilasciata da parte dell’autorità competente del paese di origine della spedizione o del modello, secondo il caso, come pure dall’autorità competente degli altri paesi attraverso i quali o nei quali la spedizione deve essere trasportata b) unilaterale; in tal caso l’approvazione deve essere rilasciata solo dall’autorità competente del paese di origine del modello Ad esempio: - i modelli di collo per materiale radioattivo sotto forma speciale richiedono un’approvazione unilaterale, mentre quelli per materiale radioattivo a bassa dispersione richiedono un’approvazione multilaterale - le spedizioni in accordo speciale richiedono un’approvazione multilaterale Aggiornamento dell’11 febbraio 2014
  • 26. 26 ARTICOLO Nella normativa sul trasporto di merci pericolose non è presente la definizione di “articolo”, dal momento che in essa viene utilizzata la dizione “oggetto”. Una sua definizione è tuttavia presente nel Regolamento 1907/2006 nei termini seguenti. Per articolo si intende un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
  • 27. 27 ASPIRAZIONE Nel quadro della valutazione delle caratteristiche di pericolosità per la salute umana, il Regolamento 1272/2008, così come il GHS, definiscono per aspirazione la penetrazione di una sostanza o di una miscela liquida o solida, direttamente attraverso la cavità orale o nasale o indirettamente a causa di vomito, nella trachea e nel tratto inferiore dell’apparato respiratorio. E’ quindi definita la tossicità per aspirazione, intesa come il manifestarsi, a seguito di una aspirazione, di effetti acuti gravi, quali polmonite chimica, lesioni polmonari di vario grado e il decesso. Tale caratteristica è stata accertata per alcuni distillati di petrolio e per alcuni idrocarburi clorurati. Sono quindi classificati come tossici in caso di aspirazione gli idrocarburi che, a 40 °C, hanno una viscosità cinematica non superiore a 20,5 mm2/s, nonché le sostanze per le quali sono disponibili dati affidabili derivanti dall’esperienza umana. Nella normativa sul trasporto di merci pericolose le sostanze tossiche in caso di aspirazione non sono classificate fra le merci pericolose. Aggiornamento del 30 agosto 2013
  • 28. 28 ASTM ASTM è l’acronimo di “American Society of Testing and Materials”. L’ASTM, fondata nel 1898 a Philadelphia (USA), è riconosciuta a livello globale come una delle società leader nel campo dello sviluppo di standard industriali. L’ASTM, che dal 2001 ha assunto la denominazione di “ASTM International”, si basa sul lavoro di oltre 30.000 esperti rappresentanti 135 paesi. Al momento sono circa 12.000 gli standard ASTM utilizzati nel mondo. Per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose i riferimenti agli standard ASTM sono i seguenti: - ASTM D 240 per la determinazione del calore chimico di combustione - ASTM D 4359-90 per la determinazione della fluidità delle materie viscose - ASTM D3828-07a, ASTM D56-05, ASTM D3278-96(2004)e1 e ASTM D93- 08 per la determinazione del punto di infiammabilità - ASTM D86-07a e STM D1078-05 per la determinazione del punto di ebollizione - ASTM E 112-96 per la determinazione della grandezza dei grani di ferrite negli acciai a grana fine Questo il sito ufficiale dell’ASTM: http://www.astm.org/ Aggiornamento del 22 luglio 2013
  • 29. 29 AVVERTENZA Nel GHS e nel Regolamento 1272/2008 per avvertenza si intende una parola, presente sull’etichetta per alcune materie pericolose, che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo. Le parole usate sono le seguenti: a) pericolo: avvertenza per le categorie di pericolo più gravi b) attenzione: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013 PERICOLO
  • 30. 30 BARILE DI LEGNO Il barile di legno è un imballaggio di legno naturale, di sezione circolare, a pareti convesse, fabbricato con doghe e fondi e munito di cerchi Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose i barili di legno possono essere usati solo per il trasporto, nell’ambito del processo di fabbricazione, di bevande alcoliche contenenti più del 24% ma non più del 70% di alcol in volume. I barili di legno, la capacità dei quali deve essere superiore a 250 litri e non superiore a 500 litri, devono rispondere alle caratteristiche indicate nella disposizione speciale 247, associata alla rubrica UN 3065 BEVANDE ALCOLICHE più del 24% e al massimo il 70% di alcool in volume Nota: l’introduzione nella normativa sul trasporto di merci pericolose di questo tipo di imballaggio fu richiesta (ed ottenuta) dalla Norvegia, con la motivazione che tale imballaggio era ritenuto necessario per garantire le particolari caratteristiche di una specifica bevanda alcolica, caratteristiche che solo con il trasporto via mare in barili di legno potevano essere ottenute Inserito il 22 luglio 2013
  • 31. 31 BOBINA Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose la bobina è un dispositivo di plastica, di legno, di cartone, di metallo o di qualsiasi altro materiale appropriato, e formato da un asse centrale, con o senza pareti laterali a ogni estremità dell’asse. Gli oggetti e le materie possono essere arrotolati sull’asse ed essere contenuti dalle pareti laterali La bobina è utilizzata come assemblaggio interno di un imballaggio contenente specifiche rubriche della classe 1 (esplosivi), quali detonatori, cordoni detonanti, micce. Inserito il 22 luglio 2013
  • 32. 32 BOMBOLA Per bombola si intende un recipiente trasportabile a pressione, di capacità in acqua non superiore a 150 litri Le bombole sono essenzialmente destinate al trasporto di gas. Tuttavia in pochissimi casi (ad esempio: 1051 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO contenente meno del 3% di acqua) possono essere utilizzate per il trasporto di materiali non gassosi. Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
  • 33. 33 CAMPIONI Per campioni si intendono materie delle quali non è conosciuta con precisione la classificazione e che devono essere quindi sottoposte a prove al fine appunto di determinarne la classificazione. Fermo restando che il Regolamento 1272/2008 non si applica alle sostanze e alle miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici che non sono immesse sul mercato, purché siano utilizzate in condizioni controllate in conformità della normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e di ambiente, negli altri casi i campioni devono essere classificati secondo i criteri validi per ogni materia. Per i campioni il Regolamento 1907/2006 non prevede alcuna esenzione dalle sue disposizioni. Questa “non menzione” del problema da parte del Regolamento 1907/2006 è da porsi in relazione col fatto che per i campioni non è certo prevedibile una produzione od importazione in quantitativi superiori ad 1 tonnellata per anno. La normativa sul trasporto di merci pericolose contiene invece specifiche disposizioni per il trasporto dei campioni. 1. Caso generale Quando la classe di una materia non è conosciuta con precisione e questa materia è trasportata per essere sottoposta ad altre prove (campione), a tale materia devono essere attribuiti una classe, una designazione ufficiale di trasporto e un numero ONU provvisori, in conformità a quello che lo speditore conosce della materia.
  • 34. 34 Una volta attribuita la classe, si deve assegnare la materia ad una delle rubriche previste per tale classe (in genere una rubrica n.a.s.), definendo così anche il numero ONU e, in parte, la designazione ufficiale di trasporto: infatti la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata dalla dizione "CAMPIONE" (per esempio: LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S., CAMPIONE). Quando si utilizza una rubrica n.a.s. per trasportare il campione, non è necessario aggiungere alla designazione ufficiale di trasporto il nome tecnico Qualora la rubrica preveda più gruppi di imballaggio, la materia deve essere assegnata al gruppo d’imballaggio più restrittivo. Il campione deve essere trasportato in un imballaggio combinato con una massa netta per collo inferiore o uguale a 2,5 kg. Il campione non deve essere imballato con altre merci. 2. Il caso particolare degli esplosivi I campioni di materie od oggetti caratterizzati da un pericolo di esplosività devono essere classificati come 0190 CAMPIONI DI ESPLOSIVI. La designazione ufficiale di trasporto deve essere completata con il nome tecnico. La divisione ed il gruppo di compatibilità devono essere definiti secondo le istruzioni dell'autorità competente. La massa di campioni di esplosivi non umidificati o non desensibilizzati è limitata a 10 kg in piccoli colli; la massa di campioni di esplosivi umidificati o desensibilizzati è limitata a 25 kg. Non sono ammessi campioni di esplosivi di innesco. 3. Il caso particolare dei gas Per alcuni campioni di gas è già prevista una specifica rubrica; in particolare: 3167 CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, INFIAMMABILE, N.A.S. 3168 CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S. 3169 CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, TOSSICO, N.A.S. In questo caso la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata con il nome tecnico.
  • 35. 35 4. Il caso particolare delle materie autoreattive e dei perossidiorganici I campioni di materie autoreattive o di perossidi organici devono essere assegnati a una delle rubriche appropriate di materie autoreattive o di perossidi organici di tipo C. I campioni devono essere imballati conformemente al metodo di imballaggio OP2. La quantità per unità di trasporto deve essere limitata a 10 kg. La temperatura di regolazione, se del caso, deve essere sufficientemente bassa per impedire ogni decomposizione pericolosa, e sufficientemente alta per impedire ogni separazione pericolosa delle fasi. Non sono ammessi campioni che abbiano le caratteristiche di una materia autoreattiva o di un perossido organico di tipo A. Il campione non deve essere imballato con altre merci. 5. Il caso particolare delle materie infettanti I campioni umani o animali che presentano una probabilità minima di contenere agenti patogeni non sono assoggettati alla normativa sul trasporto a condizione che siano rispettate alcune disposizioni (vedi, ad esempio, per il trasporto stradale, il paragrafo 2.2.62.1.5.6) 6. Il caso particolare di alcuni campioni tossici La rubrica 3315 CAMPIONE CHIMICO, TOSSICO può essere usata esclusivamente nel caso particolare dei campioni di materie chimiche prelevate ai fini d’analisi in relazione all’applicazione della Convenzione sull’interdizione della messa a punto, della fabbricazione, dello stoccaggio e dell’impiego delle armi chimiche e della loro distruzione, e solo conformemente alle procedure previste dall’Organizzazione per l’interdizione delle armi chimiche 7. Il caso particolare dei materiali radioattivi Ai materiali radioattivi non si applicano le disposizioni relative ai campioni. Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
  • 36. 36 CANCEROGENO Per cancerogeno si intende una materia (sostanza o miscela) che induce il cancro o che ne aumenta l’incidenza. Le sostanze cancerogene, secondo il GHS ed il Regolamento 1272/2008, sono classificate nelle seguenti categorie: Categoria 1A: sostanze per le quali sono noti effetti cancerogeni per l’uomo sulla base di studi sull’uomo, da cui risulta un rapporto di causalità tra l’esposizione umana a una sostanza e l'insorgenza di un cancro Categoria 1B: sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo, prevalentemente sulla base di sperimentazioni animali i cui risultati permettono di dimostrare effetti cancerogeni per gli animali Categoria 2: sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l'uomo, sulla base dei risultati di studi sull’uomo e/o su animali non sufficientemente convincenti per giustificare la classificazione nelle categorie 1A o 1B Nella normativa sul trasporto di merci pericolose le sostanze cancerogene (ad esclusione di pochissime eccezioni: amianto, policlorodifenili) non sono classificate fra le merci pericolose, in considerazione del fatto che la pericolosità ai fini del trasporto è valutata essenzialmente in base ad episodi di esposizione acuta e che in genere lo sviluppo di un cancro è conseguente ad esposizioni prolungate. Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
  • 37. 37 CAPACITA’ La capacità di un recipiente è il volume disponibile all’interno del recipiente stesso. Nella normativa sul trasporto di merci pericolose si distinguono: Capacità massima: il volume interno massimo dei recipienti o degli imballaggi (compresi i grandi imballaggi e gli IBC) espresso in metri cubi o in litri; Capacità nominale del recipiente: il volume nominale espresso in litri della materia pericolosa contenuta nel recipiente. Per le bombole per gas compressi, la capacità nominale è la capacità in acqua della bombola; Capacità di un serbatoio o di un compartimento di un serbatoio: per le cisterne, il volume interno totale della cisterna o del compartimento della cisterna, espresso in litri o in metri cubi. Inserito il 22 luglio 2013
  • 38. 38 CARICATORE Il caricatore, secondo la normativa europea sul trasporto terrestre di merci pericolose, è l’impresa che carica: colli, piccoli container o cisterne mobili in o su un container o un veicolo (ADR) o un carro (RID) oppure container, container per il trasporto alla rinfusa, CGEM, container-cisterna o cisterne mobili su un veicolo (ADR) o su un carro (RID) oppure merci pericolose su unità navali (ADN) Nota: l’impresa che carica (riempie) una cisterna con merci pericolose è un riempitore Gli obblighi del caricatore Il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi: (a) deve consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente ad ADR/RID/ADN; (b) deve verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l’imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non
  • 39. 39 è più a tenuta, e se c’è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti; (c) deve, quando carica merci pericolose in un veicolo, un carro, un’unità navale, in un grande container o in un piccolo container, osservare le prescrizioni concernenti il carico e alla movimentazione; (d) deve, dopo aver caricato merci pericolose in un carro o in un container, osservare le prescrizioni concernenti le segnalazioni di pericolo conformemente al capitolo 5.3; (e) deve, quando carica i colli, osservare i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo, nel carro, nell’unità navale o nel grande container, come pure le prescrizioni concernenti la separazione delle derrate alimentari, di altri oggetti di consumo o di alimenti per animali. Il caricatore può tuttavia, nel caso di (a), (d) e (e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli siano stati messi a disposizione dagli altri operatori. Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
  • 40. 40 CARICO COMPLETO Ai sensi della sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN il carico completo è definito come segue: Carico completo: ogni carico proveniente da un solo speditore al quale è riservato l’uso esclusivo di un veicolo, di un carro o di un grande contenitore e per il quale tutte le operazioni di carico e di scarico sono effettuate conformemente alle istruzioni dello speditore o del destinatario; NOTA: Il termine corrispondenteper la classe 7 è “uso esclusivo”. La definizione di carico completo è necessaria in quanto, per alcune merci, sono previste specifiche disposizioni per il loro trasporto come carico completo Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
  • 41. 41 CARICO IN COMUNE Il carico in comune (da non confondere con l’imballaggio in comune) consiste nel caricare colli muniti d'etichette di pericolo differenti nello stesso veicolo o contenitore. Il carico in comune (vedi sezione 7.5.2 dell’ADR, e, in particolare, la tabella al paragrafo 7.5.2.1) è ammesso per tutte le merci pericolose, con esclusione di quelle con pericolo di esplosività. Per queste ultime comunque esistono alcuni casi (esplosivi classificati come 1.4 S) per i quali il carico in comune con colli contenenti merci di altre classi è egualmente ammesso. Inoltre, sempre per le merci della classe 1, il carico in comune di colli contenenti merci diverse della classe 1 è ammesso solo nei casi previsti (vedi tabella al paragrafo 7.5.2.2). Vedi anche“Imballaggioin comune” Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
  • 42. 42 CARTUCCIA PER PILA A COMBUSTIBILE La cartuccia per pila a combustibile è un oggetto contenente un combustibile che affluisce alla pila attraverso una o più valvole. Il combustibile può essere un gas liquefatto infiammabile, un idruro metallico, un liquido infiammabile, una materia idroreattiva, una materia corrosiva. Vedi anche“Pila a combustibile”e“Alimentatorea pilaa combustibile” Aggiornamento del 3 gennaio 2014
  • 43. 43 CASSA Una cassa è un imballaggio a pareti intere, rettangolari o poligonali, di metallo, di legno naturale, di legno compensato, di legno ricostituito, di cartone, di materia plastica o di altro materiale appropriato. Nella cassa possono essere praticate piccole aperture per la manipolazione o l'apertura, o per rispondere ai criteri di classificazione, a condizione di non compromettere l'integrità dell'imballaggio durante il trasporto. Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose si distinguono i seguenti tipi di cassa, in relazione al materiale di costruzione: 4A Acciaio 4B Alluminio 4C1 Legno naturale 4C2 Legno naturale con pannelli a tenuta di polveri 4D Legno compensato 4F Legno ricostituito 4G Cartone 4H1 Plastica espansa 4H2 Plastica rigida Non rientrano nella definizione di cassale “cassemobili” Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
  • 44. 44 CATEGORIA DI PERICOLO Secondo i Regolamenti 1272/2008 e 1907/2006 la categoria di pericolo è una articolazione della classe di pericolo, basata su una diversa gravità del pericolo. Fanno eccezione la classe “esplosivi” (per la quale l’articolazione è in termini di “divisioni”) e le classi “sostanze e miscele autoreattive” e “perossidi organici” (per le quali l’articolazione è in termini di “tipi”), in analogia con quanto previsto nella normativa sul trasporto di merci pericolose Per quanto riguarda la normativa sul trasporto di merci pericolose, una analoga articolazione delle classi di pericolo è in genere definita in termini di gruppo di imballaggio vedi anche Gruppo di imballaggio Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
  • 45. 45 CISTERNA Secondo quanto stabilito nel capitolo 1.2 di ADR/RID/ADN, una cisterna è un serbatoio, munito dei suoi equipaggiamenti di servizio e strutturali. Sono compresi in tale definizione: i container-cisterna, le cisterne mobili, le cisterne fisse, le cisterne smontabili e le cisterne che costituiscono elementi di un veicolo- batteria o di un CGEM. Un container-cisterna è un dispositivo di trasporto rispondente alla definizione di container e comprendente un serbatoio e degli equipaggiamenti, compresi quelli atti a consentire gli spostamenti del container-cisterna senza cambiamento d‟assetto, utilizzato per il trasporto di materie gassose, liquide, polverulente o granulari, e (quando destinato al trasporto di gas) avente una capacità superiore a 450 litri. In particolare, una cisterna mobile è un container-cisterna utilizzabile per il trasporto multimodale in quanto conforme anche alle disposizioni del Codice IMDG. Rientra nella definizione di container-cisterna anche la cassa mobile cisterna4 4 Una cassa mobile è un container che, secondo la norma EN 283 (edizione 1991) presenta le seguenti caratteristiche: - ha una resistenza meccanica concepita unicamente per il trasporto su un carro merci o su un veicolo su strada o su nave ro-ro; - non è impilabile; - può, mediante i propri mezzi, essere trasferita dal veicolo stradale su puntelli ed essere ricaricata a bordo del veicolo
  • 46. 46 Una cisterna fissa è una cisterna di capacità superiore a 1.000 litri fissata in modo stabile su un veicolo (che è dunque un veicolo-cisterna5) o facente parte integrante del telaio di un tale veicolo Una cisterna smontabile è una cisterna di capacità superiore a 450 litri, diversa da una cisterna fissa, da un container-cisterna o una cisterna mobile, o da un elemento di un veicolo-batteria o di un CGEM, che non è progettata per il trasporto delle merci senza rottura di carico e che, normalmente, può essere movimentata solo se vuota 5 Un veicolo-cisterna è un veicolo costruito per il trasporto di materie liquide, gassose, in polvere o granulari e comprendente una o più cisterne fisse. Oltre al veicolo propriamente detto o agli elementi del gruppo assali-sospensione, un veicolo-cisterna comprende uno o più serbatoi, i loro equipaggiamenti e gli elementi di collegamento al veicolo o agli elementi del gruppo assali- sospensione
  • 47. 47 Una cisterna che costituisce elemento di un veicolo-batteria6 è una cisterna destinata al trasporto di gas avente una capacità superiore a 450 litri Una cisterna che costituisce elemento di un CGEM7 è una cisterna destinata al trasporto di gas avente una capacità superiore a 450 litri 6 Un Veicolo-batteria è un veicolo comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e fissati in modo stabile a un’unità di trasporto. 7 Un Container per gas a elementi multipli (CGEM) è un’unità di trasporto comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e montati in un telaio
  • 48. 48 Una cisterna per rifiuti operante sotto vuoto è una cisterna fissa, una cisterna smontabile, un container- cisterna o una cassa mobile cisterna utilizzata principalmente per il trasporto di rifiuti pericolosi, costruita ed equipaggiata in maniera particolare per facilitare il carico e lo scarico dei rifiuti Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
  • 49. 49 CLASSE DI PERICOLO La classe di pericolo è l’insieme di tutte le materie (sostanze, soluzioni, rifiuti) caratterizzate dallo stesso pericolo fisico, per la salute o per l'ambiente. Secondo i Regolamenti 1272/2008 e 1907/2006 le classi di pericolo considerate sono le seguenti: a) pericoli fisici 1) Esplosivi 2) Gas infiammabili 3) Aerosol infiammabili 4) Gas comburenti 5) Gas sotto pressione 6) Liquidi infiammabili 7) Solidi infiammabili 8) Sostanze e miscele autoreattive 9) Liquidi piroforici 10) Solidi piroforici 11) Sostanze e miscele autoriscaldanti 12) Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili 13) Liquidi comburenti 14) Solidi comburenti 15) Perossidi organici 16) Sostanze e miscele corrosive per i metalli b) pericoli per la salute 17) Tossicità acuta 18) Corrosione/irritazione della pelle 19) Gravi lesioni oculari / irritazione oculare 20) Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle 21) Mutagenicità sulle cellule germinali 22) Cancerogenicità 23) Tossicità per la riproduzione 24) Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)
  • 50. 50 25) Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) 26) Pericolo in caso di aspirazione c) pericoli per l’ambiente 27) Pericoloso per l’ambiente acquatico 28) Pericoloso per lo strato di ozono Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose8 le classi di pericolo considerate sono le seguenti: 1 Materie e oggetti esplosivi 2 Gas 3 Liquidi infiammabili 4.1 Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea 4.3 Materie che, a contatto con l‟acqua, sviluppano gas infiammabili 5.1 Materie comburenti 5.2 Perossidiorganici 6.1 Materie tossiche 6.2 Materie infettanti 7 Materiali radioattivi 8 Materie corrosive 9 Materie e oggetti pericolosi diversi Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013 8 Il riferimento è alla normativa europea per il trasporto terrestre (ADR/RID/ADN). Nelle Raccomandazioni ONU e nelle Technical Instructions dell’ICAO le classi sono 9: ad esempio, in esse la classe 6 comprende le classi 6.1 e 6.2 di ADR/RID/ADN che qui sono invece definite come divisioni 6.1 e 6.2; nel Codice IMDG sono definite classi sia la 6 che le 6.1 e 6.2
  • 51. 51 CODICE DI CLASSIFICAZIONE Nella normativa europea per il trasporto terrestre di merci pericolose (ADR/RID/ADN), nella tabella del capitolo 3.2 contenente la lista delle merci pericolose, per ogni rubrica è indicato, oltre alla classe (colonna 3a) e al gruppo di imballaggio (colonna 4), un codice di classificazione (colonna 3b). Il codice di classificazione è così definito:  per le materie e gli oggetti pericolosi della classe 1, il codice è l’insieme del numero della divisione e della lettera del gruppo di compatibilità  per le materie e gli oggetti pericolosi della classe 2, il codice è l’insieme di un numero ed una o più lettere rappresentanti il gruppo di proprietà pericolose  per le materie e gli oggetti pericolosi delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, il codice è l’insieme di una o più lettere, ed eventualmente di un numero, che identifica le caratteristiche fisiche e di pericolosità. Si noti che le materie e gli oggetti pericolosi della classe 7 non hanno un codice di classificazione. Il codice di classificazione di una merce pericolosa è un elemento di informazione necessario per stabilire: - a quale delle categorie di trasporto indicate nella tabella 1.1.3.6.3 appartiene la merce in questione e, di conseguenza, la quantità di merce trasportabile per unità di trasporto al di sotto della quale è prevista l’esenzione da alcune disposizioni dell’ADR (obbligo del consulente, istruzioni scritte, ecc.) - (solo per ADR) quali restrizioni si applicano al passaggio dei veicoli nelle gallerie stradali, come definite nella sezione 1.9.5 dell’ADR; infatti, per ognuna delle cinque categorie alle quali sono assegnate le gallerie stradali in relazione alle loro caratteristiche, sono indicate le tipologie di merci pericolose TFC
  • 52. 52 che non possono transitare in galleria, identificate col riferimento alla classe, al gruppo di imballaggio e al codice di classificazione - se, con riferimento alla tabella 1.10.5, la merce è da considerarsi come merce pericolosa ad alto rischio per la quale è quindi richiesta l’adozione di un piano di security. Il codicedi classificazione non è invece previsto nelle Raccomandazioni ONU, nel Codice IMDG e nelle ICAO Technical Instructions. Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
  • 53. 53 COLLO Nella normativa sul trasporto di merci pericolose, per collo si intende il prodotto finale dell’operazione di imballaggio, costituito dall’imballaggio o grande imballaggio o GIR, con il suo contenuto, e pronto per la spedizione. Il termine include i recipienti a pressione, come pure gli oggetti, che per la loro dimensione, massa o configurazione, possono essere trasportati non imballati o trasportati in imbracature, gabbie o dispositivi di movimentazione. Ad eccezione del trasporto di materiali radioattivi, il termine non si applica alle merci trasportate alla rinfusa ed alle materie trasportate in cisterne. Aggiornamento verificato il 22 luglio 2013
  • 54. 54 COMMISSIONE ECONOMICA PER L’EUROPA DELLE NAZIONI UNITE (ECE/ONU) La Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU o UNECE) fu istituita nel 1947 dal Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) dell’ONU insieme alle altre quattro commissioni economiche regionali (ESCAP per l’Asia ed il Pacifico, ECLAC per l’America Latina ed i Caraibi, ECA per l’Africa e ESCWA per l’Asia Occidentale). Alla Commissione, con sede a Ginevra, aderiscono 56 paesi: i paesi dell'Europa orientale ed occidentale, gli Stati Uniti, il Canada, Israele ed alcuni stati centro- asiatici (appartenenti alla ex-URSS). Oltre ad incoraggiare una maggiore cooperazione economica fra gli Stati membri, la Commissione sviluppa convenzioni, regolamenti e standard e provvede a fornire assistenza tecnica nell'ambito delle Convenzioni multilaterali regionali. La Commissione concentra attualmente il proprio lavoro in otto settori principali: trasporti; sviluppo del commercio, industria ed impresa; statistiche; analisi economiche; ambiente; insediamenti umani; legno e foreste; energia sostenibile La sua struttura operativa è costituita da 6 divisioni che si occupano di: - cooperazione ed integrazione economica - energia sostenibile - ambiente e territorio - statistiche - commercio e foreste - trasporti
  • 55. 55 La divisione trasporti, per lo svolgimento delle sue attività si avvale dei seguenti gruppi di lavoro (Working Parties o WP e SubCommittees o SC), costituiti da esperti dei paesi membri: - SC1 trasporto stradale - WP.1 sicurezza del trasporto stradale - WP.29 armonizzazione della regolamentazione sui veicoli - SC2 trasporto ferroviario - SC3 trasporto vie navigabili interne - WP.24 trasporto combinato - WP.30 questioni doganali in materia di trasporto - WP.15 trasporto di merci pericolose - WP.11 trasporto di alimenti deperibili - WP.1 tendenze ed economia - WP.6 statistiche del trasporto I trasporti sono il settore in cui l'attività dell'ECE, con il lavoro del Comitato dei Trasporti Interni (Inland Transport Committee) ed i suoi organi sussidiari. ha conseguito risultati più visibili e consolidati. Nel corso di una intensa e proficua attività l'ECE è riuscita a stabilire standard di riferimento a livello continentale (in taluni casi mondiale) che hanno permesso una progressiva armonizzazione delle norme nazionali con notevoli benefici sul piano della sicurezza e della produzione industriale. Basti citare: - la Convenzione sul trattamento doganale dei Trasporti Internazionali delle Merci (TIR) - gli accordi concernenti l’adozione di disposizioni tecniche uniformi per i veicoli ed i loro equipaggiamenti - gli accordi sul traffico ed i segnali stradali Per quanto riguarda in particolare il trasporto di merci pericolose, opera il gruppo di lavoro WP.15, che è responsabile per l’aggiornamento dell’ADR e dell’ADN e (insieme al comitato Esperti RID) dell’aggiornamento armonizzato di ADR/RID/ADN. Inoltre la “Dangerous Goods and Special Cargoes Section” cura il lavoro di Segreteria sia per il WP.15 che per il Comitato e i SottoComitati di Esperti ONU sul trasporto di merci pericolose e sul GHS. Il sito ufficiale di ECE/ONU è: http://www.unece.org/ Il sito ufficiale della Sezione dedicata al trasporto di merci pericolose è: http://www.unece.org/trans/danger/danger.html Aggiornamento del 20 agosto 2013
  • 56. 56 CONSIGLIO DI PRUDENZA Secondo l’articolo 2 del Regolamento 1272/2008 (CLP) il consiglio di prudenza è una frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento. I consigli di prudenza, selezionati secondo i criteri enunciati nell'allegato IV, parte 1, fra quelli indicati nelle tabelle dell'allegato I, parti da 2 a 5, e formulati conformemente all'allegato IV, parte 2, del Regolamento, devono essere riportati sull’etichetta apposta sull’imballaggio contenente le materie pericolose. I consigli di prudenza (identificati da un codice PXXX) sono relativi a: - indicazioni di carattere generale (per i prodotti di consumo), codici P1XX - prevenzione (le precauzioni da adottare per evitare incidenti), codici P2XX - reazione (le azioni da intraprendere in caso di incidente o esposizione accidentale), codici P3XX - conservazione (le modalità di conservazione delle materie pericolose), codici P4XX - smaltimento (le modalità di smaltimento), codici P5XX P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti Il fornitore può decidere l'ordine dei consigli di prudenza sull'etichetta. Sull'etichetta non devono essere riportati più di sei consigli di prudenza, se non qualora lo richiedano la natura e la gravità dei pericoli. Inserito il 19 luglio 2014
  • 57. 57 CONTAINER PER GAS A ELEMENTI MULTIPLI (CGEM) Un Container per gas a elementi multipli (CGEM) è un’unità di trasporto comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e montati in un telaio. I seguenti elementi sono considerati come elementi di un CGEM: - bombole - tubi - fusti a pressione - pacchidi bombole - cisterne per i gas della classe 2 aventi una capacità superiore a 450 litri Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013
  • 58. 58 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA SICUREZZA DEI CONTAINER (CSC) La Convenzione internazionale sulla sicurezza dei container (CSC), predisposta dall’IMO (International Maritime Organization) è stata adottata, a livello internazionale, nel 1972; l’Italia vi ha aderito con la legge 67/1979. Gli obiettivi della CSC sono: 1) mantenere un livello elevato di sicurezza nella movimentazione e nel trasporto dei container, indicando modalità di prova e requisiti 2) facilitare il trasporto internazionale dei container, fornendo una regolamentazione uniforme a livello internazionale. La CSC ha due annessi tecnici: - l’Annesso I include disposizioni per le prove, le ispezioni, l’approvazione e la manutenzione dei container - l’Annesso II include requisiti di sicurezza e dettagli per l’esecuzione delle prove Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013
  • 59. 59 COPRITOMBINO La disponibilità di un copritombino a bordo di un veicolo che trasporti merci pericolose, solide o liquide, delle classi 3, 4.1, 4.3, 8 e 9, è richiesta dai paragrafi 5.4.3.4 (istruzioni scritte) e 8.1.5.3 dell’ADR. L’ADR non specifica cosasia un copritombino. E’ tuttavia plausibile che per copritombino si intenda: - un robusto tappetino di plastica - un salsicciotto di materiale assorbente di dimensioni sufficienti per essere collocati sopra o intorno ad una apertura di drenaggio al fine di assorbire o deviare la perdita. Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013
  • 60. 60 DESIGNAZIONE UFFICIALE DI TRASPORTO La designazione ufficiale di trasporto (DUT) di una merce pericolosa è la parte della rubrica che la descrive con la maggior precisione, ed è il nome che deve essere utilizzato anche nel documento di trasporto. La DUT è riportata nella colonna (2) "Denominazione e descrizione" della Tabella A (Lista delle merci pericolose) del capitolo 3.2 in tutte le normative sul trasporto di merci pericolose. Più precisamente la DUT è costituita dalla parte in MAIUSCOLO del testo riportato nella colonna (2); l’eventuale testo descrittivo in minuscolo non fa parte della designazione ufficiale di trasporto, poiché serve solo a precisare il campo di applicazione della rubrica nel caso in cui la classificazione e/o le condizioni di trasporto della materia o dell’oggetto possono essere differenti in certe condizioni. ADESIVI contenenti un liquido infiammabile In alcuni casipossonoessereindicate più DUT per la stessa rubrica. Per le rubriche n.a.s. (non altrimenti specificate) la DUT deve essere completata con il nome tecnico della merce: il nome tecnico deve essere un nome chimico o biologico riconosciuto o utilizzato nei testi scientifici e tecnici (non deve essere un nome commerciale); per i pesticidi devono essere usati i nomi comuni ISO, i nomi riportati nelle linee guida dell’OMS o i nomi delle materie attive Vedi anche“Nome tecnico” Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013
  • 61. 61 DOCUMENTO DI TRASPORTO Ogni trasporto di merci pericolose deve essere accompagnato da un documento di trasporto che contenga le seguenti informazioni: A) in questo preciso ordine:  il numero ONU preceduto dalle lettere “UN”  la designazione ufficiale di trasporto, completata (se necessario) dal nome tecnico fra parentesi  il numero del modello di etichetta (colonna 5 della lista delle merci pericolose) che indica la classe di pericolo (ed eventuali rischi sussidiari)9  gruppo di imballaggio (ove applicabile), eventualmente preceduto dalle lettere PG  codice di restrizione gallerie Esempio: UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Toluene e alcol etilico), 3, II (D/E) B) in qualunque ordine:  numero e descrizione dei colli  quantità totale per ogni numero ONU e gruppo di imballaggio  nome e indirizzo speditore  nome e indirizzo destinatario  dichiarazioni richieste da accordi particolari  altre informazioni specifiche richieste per alcune merci Ulteriori informazioni specifiche sono richieste per casi specifici come:  rifiuti  imballaggi di soccorso  mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti  certe classi  ecc. 9 Per gli esplosivi va indicato il codice di classificazione riportato nella colonna 3b; per i materiali radioattivi va riportato il numero 7
  • 62. 62 Nella normativa sul trasporto di merci pericolose è indicato un formulario-tipo per il trasporto multimodale di merci pericolose. Tuttavia il documento di trasporto può essere qualunque documento di uso corrente relativo alle merci, purché contenga le informazioni di cui sopra. E’ inoltre consentito che il documento di trasporto sia compilato (e reso disponibile) in modalità elettronica. Il documento di trasporto deve essere conservato per almeno tre mesi. Aggiornamento verificato il 20 agosto 2013
  • 63. 63 ECHA (AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE) Il Regolamento 1907/2006 ha previsto (vedi Titolo X del Regolamento, articoli da 75 a 110) l’istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA: European Chemical Agency), con sede ad Helsinki. Le attività dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (che ha iniziato ad operare il 1 giugno 2007) consistono nel:  gestire ed attuare gli aspetti tecnici, scientifici ed amministrativi del sistema REACH;  garantire l'armonizzazione di tali aspetti a livello comunitario;  fornire agli Stati membri e alle istituzioni europee la miglior consulenza tecnico-scientifica su questioni relative alle sostanze chimiche in ambito REACH;  gestire documenti di orientamento su supporto informatico, strumenti software e banche dati;  sostenere i servizi nazionali di assistenza tecnica e provvedere ai servizi di assistenza ai registranti;  rendere accessibili al pubblico informazioni sulle sostanze chimiche. Per svolgere i suoi compiti, l’ECHA è cosìstrutturata:  un consiglio d'amministrazione, che adotta il piano finanziario, il programma di lavoro, la relazione annuale;  un direttore esecutivo, rappresentante legale dell'Agenzia, responsabile della gestione ed amministrazione corrente dell'Agenzia anche sul piano finanziario; risponde inoltre al consiglio d'amministrazione;  un segretariato, che assiste i comitati e il forum, si occupa delle procedure di registrazione e valutazione e provvede a elaborare orientamenti, aggiornare le banche dati e fornire informazioni;  un comitato degli Stati membri, che risolve le divergenze d'opinione in merito ai progetti di decisione dell'Agenzia o degli Stati membri e presenta proposte per l'identificazione di sostanze estremamente problematiche;
  • 64. 64  un comitato di valutazione dei rischi, che elabora pareri sulla valutazione, sulle domande di autorizzazione, sulle proposte di restrizione, sulla classificazione ed etichettatura;  un comitato di analisi socio-economica, che elabora pareri sulle domande di autorizzazione, sulle proposte di restrizione e sulle questioni relative all'impatto socio-economico degli interventi legislativi proposti;  un forum per le questioni relative all'applicazione della normativa, incaricato di coordinare una rete delle autorità nazionali competenti in materia;  una commissione di ricorso, che si pronuncia sui ricorsi avverso le decisioni dell'Agenzia. Il sito ufficiale dell’ECHA è: http://echa.europa.eu/ Aggiornamento del 20 agosto 2013
  • 65. 65 EQUIPAGGIO DI UN VEICOLO Il membro dell’equipaggio (di un veicolo) è definito, nella sezione 1.2.1 dell’ADR, come: Un conducente o ogni altra persona accompagnanteil conducente per motivi di sicurezza, di security, di formazione o di esercizio Si ricorda, a tale proposito, che, come prescritto al paragrafo 8.3.1 dell’ADR, è vietato trasportare passeggeri sui veicoli che trasportano merci pericolose, sui quali possono quindi essere presenti solo membri dell’equipaggio come sopra definiti. I membri dell’equipaggio di un veicolo che trasporta merci pericolose devono aver ricevuto la necessaria formazione prevista dai capitoli 1.3 e 6.2 dell’ADR. Inserito il 2 gennaio 2015
  • 66. 66 ESPLOSIVI Nella normativa sul trasporto di merci pericolose, sono classificati come esplosivi (classe 1): - le materie solide o liquide (o miscele di materie) che sono suscettibili, per reazione chimica, di sviluppare gas a una temperatura, una pressione e a una velocità tali che possano derivarne danni nelle vicinanze. - le materie pirotecniche, cioè le materie o miscele di materie destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche, autosostentantesi, non detonanti. - gli oggetti contenenti una o più materie esplosive o pirotecniche. - le materie e gli oggetti qui sopra non menzionati, che siano fabbricati al fine di produrre un effetto pratico per esplosione o un effetto pirotecnico Non sono classificati come esplosivi: - le materie che non sono esse stesse materie esplosive ma che possono formare una miscela esplosiva di gas, vapori o polveri - le materie esplosive bagnate con acqua o alcol (il cui tenore in acqua o alcol supera i valori limite indicati) e quelle contenenti plastificanti, che, di conseguenza, perdono le proprietà esplosive e sono quindi assegnate alle classi 3, 4.1 o 5.2 - i dispositivi contenenti materie esplosive o pirotecniche in quantità così piccola o di natura tale che la loro accensione o il loro innesco per inavvertenza o per incidente nel corso del trasporto non comporterebbero alcuna manifestazione esterna al congegno che si traduca in proiezioni, incendio, sviluppo di fumo o di calore o forte scoppio Le materie e gli oggetti della classe 1 devono essere assegnati a una delle sei divisioni (da 1.1 a 1.6) sottoponendo la sostanza, la miscela o l’articolo a prove sperimentali (previste dalle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose e dettagliate nel Manuale delle prove e dei criteri) e ad uno dei tredici (da A a S) gruppi di compatibilità sulla base di considerazioni empiriche.
  • 67. 67 L’insieme del numero della divisione e della lettera del gruppo di compatibilità costituisce il codice di classificazione. Per quanto riguarda le prove sperimentali va ricordato che in genere esse vengono effettuate con gli esplosivi contenuti in un imballaggio: nel caso in cui gli esplosivi siano non imballati o vengano imballati in un imballaggio diverso da quello utilizzato per la prova, è necessario ripetere le prove necessarie per una nuova classificazione. Può essere utile ricordare che una sostanza o una miscela non è classificata come esplosiva: - se la molecola non contiene alcun gruppo chimico associato a proprietà esplosive10 - se la sostanza contiene gruppi chimici associati a proprietà esplosive e comprendenti ossigeno, ma il bilancio d’ossigeno calcolato11 è inferiore a – 200 - se la sostanza organica o una miscela omogenea di sostanze organiche contiene gruppi chimici associati a proprietà esplosive, ma l’energia di decomposizione esotermica è inferiore a 500 J/g e la temperatura iniziale di decomposizione esotermica è inferiore a 500° C - se, per le miscele di sostanze comburenti inorganiche con materie organiche, la concentrazione della sostanza comburente inorganica è: • inferiore al 15 % in massa, nel caso di una sostanza comburente di categoria 1 o 2; • inferiore al 30 % in massa, nel caso di una sostanza comburente di categoria 3. Aggiornamento verificato il 22 agosto 2013 10 Esempi di gruppi che possono indicare proprietà esplosive, che figurano nella tabella A6.1 dell'appendice 6 del Manuale delle prove e dei criteri (supplemento alle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose): - C-C insaturo - C-metallo, N-metallo - Atomi di N contigui - Atomi di O contigui - N-O - N alogeni - alogeni 11 Il bilancio d’ossigeno è calcolato per la reazione chimica: CxHyOz+ [x+ (y/4)-(z/2)] O2 → x CO2 + (y/2) H2O utilizzando la formula: bilancio d’ossigeno = - 1 600 [2x + (y/2)-z]/peso molecolare;
  • 68. 68 FATTORE DI BIOCONCENTRAZIONE Il fattore di bioconcentrazione (BCF: BioConcentration Factor) è il rapporto tra la concentrazione di una sostanza in un organismo e la sua concentrazione nell’acqua in una situazione di equilibrio. Quindi BCF = Co / Cw dove: Co è la concentrazione della sostanza nell’organismo, espressa in mg/kg di peso umido Cw è la concentrazione della sostanza nell’acqua, espressa in mg/l Il fattore di bioconcentrazione è una delle caratteristiche che vengono prese in considerazione ai fini della valutazione se una sostanza debba o meno essere classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico in categoria Cronica 1 o Cronica 2, quando non esistano dati sulla tossicità cronica.
  • 69. 69 Qualora non sia disponibile il dato sul fattore di bioconcentrazione, si fa riferimento al valore del logaritmo del coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua, cioè al log Kow, dove: Kow = Co / Cw Co è la concentrazione della sostanza nell’ottanolo, espressa in mg/l Cw è la concentrazione della sostanza nell’acqua, espressa in mg/l quando si è in condizioni di equilibrio Inserito il 21 giugno 2014
  • 70. 70 FUOCHI PIROTECNICI I fuochi pirotecnici sono articoli contenenti materie pirotecniche (materie o miscele destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche, autosostentantesi, non detonanti). In genere i fuochi pirotecnici sono costituiti da un involucro esterno di cartone, all’interno del quale sono collocate palline di polvere nera e composti chimici (che conferiscono l’effetto luminoso desiderato) e una carica di polvere nera che, dopo il lancio (che si effettua anch’esso grazie ad una carica di polvere nera) esplode proiettando in varie direzioni le palline che, esplodendo, producono gli effetti desiderati. Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose i fuochi pirotecnici sono classificati fra gli esplosivi (Classe 1) e possono appartenere alle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, gruppo di compatibilità G, e alla divisione 1.4, gruppo di compatibilità G o S: su tale base vengono quindi assegnati alle rubriche UN 0333, UN 0334, UN 0335, UN 0336, UN 0337. L’assegnazione di un fuoco pirotecnico ad una divisione deve basarsi sui criteri e sulle prove stabiliti nel Manuale di prove e criteri dell’ONU, mentre l’assegnazione del gruppo di compatibilità è basata su considerazioni empiriche. Tuttavia, poiché nel caso di fuochi pirotecnici si tratta di oggetti tra loro molto diversi, e non sempre si dispone di laboratori per effettuare le prove, la classificazione può anche essere realizzata facendo riferimento ad una tabella di classificazione di “default” dei fuochi pirotecnici (riportata nelle diverse normative intermodali e modali sul trasporto di merci pericolose).
  • 71. 71 E’comunque richiesto che la classificazione sia approvata dall’autorità competente. In Italia il Ministero dei trasporti ha autorizzato l’Istituto militare propellenti dell'Agenzia industria difesa a procedere alla classificazione dei fuochi pirotecnici. Aggiornamento verificato il 22 agosto 2013
  • 72. 72 FUSTO Il fusto è un imballaggio a fondo piatto o convesso, di acciaio, alluminio, altro metallo, cartone, plastica, legno compensato. Può avere una forma cilindrica, oppure altre forme quali: una sezione circolare con la parte superiore conica o essere a forma di secchio. Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose si distinguono i seguenti tipi di fusto, in relazione al materiale di costruzione ed al tipo di coperchio: 1A1 Acciaio con coperchio non amovibile 1A2 Acciaio con coperchio amovibile 1B1 Alluminio concoperchio non amovibile 1B2 Alluminio concoperchio amovibile 1D Legno compensato 1G Cartone 1H1 Plastica con coperchio non amovibile 1H2 Plastica con coperchio amovibile 1N1 Metallo (diverso da acciaio o alluminio) con coperchio non amovibile 1N2 Metallo (diverso da acciaio o alluminio) con coperchio amovibile Non rientrano nella definizione di fusto: - taniche - fusti a pressione Aggiornamento del 22 agosto 2013
  • 73. 73 GAS 1. Generalità Per gas siintende una materia che: i) a 50° C ha una tensione di vapore (assoluta) superiore a 300 kPa; o ii) è completamente gassosaa 20 ° C alla pressione standard di 101,3 kPa. Vedi anche“aerosol” 2. La classificazione per il trasporto Nella normativa sul trasporto di merci pericolose i gas sono identificati conla classe 2 di pericolosità. In relazione alle loro caratteristiche fisiche si distinguono: - Gas compressi: gas che, imballati sotto pressione, sono interamente gassosi a – 50° C; sono compresi tutti i gas aventi una temperatura critica ≤ − 50° C - Gas liquefatti: gas che, imballati sotto pressione, sono parzialmente liquidi a temperature superiori a – 50° C. Si distinguono: i) gas liquefatti ad alta pressione: gas aventi una temperatura critica compresa tra – 50° C e + 65° C ii) gas liquefatti a bassa pressione: gas aventi una temperatura critica superiore a + 65° C - Gas liquefatti refrigerati: gas che, imballati, sono parzialmente liquidi a causa della bassa temperatura
  • 74. 74 - Gas disciolti: gas che, imballati, sono disciolti in un solvente in fase liquida. In relazione alle loro caratteristiche di pericolosità si distinguono: Gas asfissianti Gas non comburenti, non infiammabili e non tossici, che diluiscono o sostituiscono l’ossigeno normalmente presente nell’atmosfera. Gas infiammabili Gas che, a una temperatura di 20°C e alla pressione standard di 101,3 kPa: (a) sono infiammabili quando sono in miscela uguale o inferiore al 13% (volume) in aria oppure (b)hanno un campo d’infiammabilità con l’aria di almeno 12 punti percentuali qualunque sia il loro limite inferiore d’infiammabilità. Gas comburenti Gas che possono, in genere per apporto d’ossigeno, causare o favorire, più dell’aria, la combustione di altre materie. Essi sono gas puri o miscele di gas con un potere comburente, determinato secondo un metodo definito nella norma ISO 10156:1996 o ISO 10156-2:2005, superiore al 23,5%. Gas tossici Gas che: (a) sono conosciuti essere tossici o corrosivi per l’uomo al punto di presentare un pericolo per la salute oppure (b)sono presunti essere tossici o corrosivi per l‟uomo perché la loro CL50 per tossicità acuta è inferiore o uguale a 5.000 ml/m³ (ppm) Gas corrosivi I gas o le miscele di gas che soddisfano totalmente i criteri di tossicità per la loro corrosività devono essere classificati come tossici con un rischio sussidiario di corrosività. . 3. La classificazione GHS e Regolamento 1272/2008 Per quanto riguarda invece il GHS e il Regolamento 1272/2008, si distinguono:
  • 75. 75 - Gas sotto pressione che corrispondono all’insieme dei gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti della normativa sul trasporto - Gas infiammabili Le caratteristiche che definiscono i gas infiammabili sono le stesse della normativa sul trasporto. E’ da notare però che la classe “gas infiammabili” comprende anche i gas chimicamente instabili che sono definiti come i gas che tendono a reagire pericolosamente, anche in assenza di aria o ossigeno, con conseguente decomposizione e produzione di elevate temperature e/o pressioni. Nonostante i metodi di prova per la classificazione dei gas chimicamente instabili siano contenuti nella sezione 35 del Manuale delle prove e dei criteri, tali gas non sono considerati nella normativa sul trasporto di merci pericolose. - Gas comburenti Le caratteristiche che definiscono i gas comburenti sono le stesse della normativa sul trasporto. Nel GHS e nel Regolamento 1272/2008 non sono presenti le classi gas tossici e gas corrosivi, dal momento che i criteri per la classificazione nelle classi di pericolo concernenti la salute delle persone (tossicità, corrosività, cancerogenicità, ecc.) sono validi anche per i gas. Aggiornamento verificato il 22 agosto 2013
  • 76. 76 GRUPPO DI IMBALLAGGIO Nella normativa sul trasporto di merci pericolose, le materie (sostanze, soluzioni, rifiuti) classificate in una classe di pericolo (diversa dalle classi 1, 2, 5.2, 6.2 e 7) sono assegnate ad un gruppo di imballaggio in funzione del grado di pericolo che presentano secondo lo schema seguente: Gruppo d’imballaggio I: materie molto pericolose Gruppo d’imballaggio II: materie mediamente pericolose Gruppo d’imballaggio III: materie debolmente pericolose L’articolazione in funzione del grado di pericolo è invece - in divisioni per la classe 1 - in divisioni per la classe 2 (secondo le Raccomandazioni ONU, il Codice IMDG e le ICAO T.I.) e in gruppi per ADR/RID/ADN - in tipi per la classe 5.2 - in categorie per la classe 6.2 - in specifiche tipologie per la classe 7 Nel GHS e nel Regolamento 1272/2008 invece l’ articolazione delle classi, in base alla diversa gravità del pericolo, è in categoriedi pericolo. vedi anche“Categoria di pericolo” Aggiornamento verificato il 30 agosto 2013
  • 77. 77 IMBALLAGGIO Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose, per imballaggio si intende: uno più recipienti e ogni altro elemento o materiale necessario per permettere ai recipienti di svolgere la loro funzione di contenimento ed altre funzioni di sicurezza. Rientrano nella definizione di imballaggio anche i “grandi imballaggi” e gli “IBC (contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa)” Per gli imballaggi veri e propri (per grandi imballaggi e IBC vedi le specifiche definizioni) sono previsti i seguenti tipi: 1 fusto 2 (riservato) 3 tanica 4 cassa 5 sacco 6 imballaggio composito 7 (riservato) 0 imballaggio metallico leggero Il materiale con cui è realizzato l’imballaggio è indicato con le seguenti lettere: A acciaio B alluminio C legno naturale D legno compensato F legno ricostituito G cartone H plastica L materia tessile M carta multifoglio N metallo (diverso dall’acciaio e dall’alluminio) P vetro, porcellana o grès
  • 78. 78 Su tali basi gli imballaggi da utilizzare per il trasporto delle merci pericolose sono i seguenti Imballaggi singoli Genere Materiale Categoria Codice 1. Fusti A. Acciaio con coperchio non amovibile 1A1 con coperchio amovibile 1A2 B. Alluminio con coperchio non amovibile 1B1 con coperchio amovibile 1B2 D. Legno compensato 1D G. Cartone 1G H. Plastica con coperchio non amovibile 1H1 con coperchio amovibile 1H2 N. Metallo (diverso dall’acciaio o dall’alluminio) con coperchio non amovibile 1N1 con coperchio amovibile 1N2 2. (Riservato) 3. Taniche A. Acciaio con coperchio non amovibile 3A1 con coperchio amovibile 3A2 B. Alluminio con coperchio non amovibile 3B1 con coperchio amovibile 3B2 H. Plastica con coperchio non amovibile 3H1 con coperchio amovibile 3H2 4. Casse A. Acciaio 4A B. Alluminio 4B C. Legno naturale ordinarie 4C1 a pannelli a tenuta di polveri 4C2 D. Legno compensato 4D F. Legno ricostituito 4F G. Cartone 4G H. Plastica espansa 4H1 rigida 4H2 N. Metallo (diverso dall’acciaio o dall’alluminio) 4N 5. Sacchi H. Tessuto di plastica senza fodera né rivestimento interno 5H1 a tenuta di polveri 5H2 resistenti all’acqua 5H3 H. Pellicola di plastica 5H4 L. Materia tessile senza fodera né rivestimento interno 5L1 a tenuta di polveri 5L2 resistenti all’acqua 5L3 M. Carta multifoglio 5M1 multifoglio, resistenti all’acqua 5M2
  • 79. 79 Imballaggi compositi Materiale Categoria Codice H. Recipiente di materia plastica con un fusto esterno di acciaio 6HA1 una gabbia o cassa esterna di acciaio 6HA2 un fusto esterno di alluminio 6HB1 una gabbia o cassa esterna di alluminio 6HB2 una cassa esterna di legno 6HC un fusto esterno di legno compensato 6HD1 una cassa esterna di legno compensato 6HD2 un fusto esterno di cartone 6HG1 una cassa esterna di cartone 6HG2 un fusto esterno di plastica 6HH1 una cassa esterna di plastica rigida 6HH2 P. Recipiente di vetro, porcellana o grès con un fusto esterno di acciaio 6PA1 una gabbia o cassa esterna di acciaio 6PA2 un fusto esterno di alluminio 6PB1 una gabbia o cassa esterna di alluminio 6PB2 una cassa esterna di legno 6PC un fusto esterno di legno compensato 6PD1 una cesta esterna di vimini 6PD2 un fusto esterno di cartone 6PG1 una cassa esterna di cartone 6PG2 un imballaggio esterno di plastica espansa 6PH1 un imballaggio esterno di plastica rigida 6PH2 Imballaggi metallici leggeri Materiale Categoria Codice A. Acciaio con coperchio non amovibile OA1 con coperchio amovibile OA2 Aggiornamento del 23 settembre 2013
  • 80. 80 IMBALLAGGIO IN COMUNE Per imballaggio in comune (da non confondere con il carico in comune) si intende la sistemazione all’interno di un unico imballaggio esterno di imballaggi interni contenenti diverse merci pericolose o diverse merci pericolose e non pericolose. Naturalmente vale la prescrizione generale che le merci non devono reagire pericolosamente fra loro. Si tratta dunque di un imballaggio combinato che, oltre a soddisfare le disposizioni generali previste alle sottosezioni 4.1.1.5 e 4.1.1.6 di ADR/RID, deve comunque rispondere alle caratteristiche indicate nelle istruzioni di imballaggio applicabili alle merci pericolose contenute. Inoltre, per alcune merci pericolose si applicano, ove indicate nella colonna 9 (b) della lista delle merci pericolose, le disposizioni speciali MP, il cui elenco è riportato nella sezione 4.1.10. Vedi anche“Caricoin comune” Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
  • 81. 81 IMPRESA Nella sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN l’impresa è definita come segue: Impresa:, ogni persona fisica, ogni persona giuridica con o senza scopo di lucro, ogni associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, come pure ogni organismo derivante dall'autorità pubblica, chesia dotato di propria personalità giuridica o che dipenda da un’autorità avente questa personalità; Nel Codice civile italiano non è presente una definizione di “impresa”: tuttavia essa può essere ricavata dalla seguente definizione di “imprenditore” contenuta nell’articolo 2082: E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (articoli 2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (articoli 2135, 2195). Ne deriva dunque che l’impresa, sotto il profilo giuridico italiano, è un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. La definizione adottata da ADR/RID/ADN è dunque più ampia di quella deducibile dalle norme del Codice civile italiano, dal momento che vi ricomprende ogni persona fisica o giuridica, anche senza scopo di lucro, mentre appunto il Codice civile italiano limita la definizione all’esercizio di un’attività economica (e quindia scopo di lucro).
  • 82. 82 Inoltre la definizione di ADR/RID/ADN copre anche gli organismi pubblici che, in genere, non operano a scopodilucro. Per ADR/RID/ADN dunque chiunque esercita un’attività connessaal trasporto di merci pericolose (e quindichiunquespedisce, carica, trasporta, scarica, ecc., merci pericolose), anche se non ne ricava un guadagno (e non è quindi un imprenditore, cioè il titolare di un’impresa) è soggetto (salvo le previste esenzioni) alle disposizioni di ADR/RID/ADN. Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
  • 83. 83 INDICAZIONE DI PERICOLO Secondo il Regolamento 1272/2008 l’indicazione di pericolo è una frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo (l’indicazione di pericolo è l’equivalente delle frasi di rischio della direttiva 67/548/CE) Nella parte 1 dell’allegato III al Regolamento 1272/2008 sono riportate le indicazioni di pericolo in tutte le lingue dell’Unione Europea. Le indicazioni di pericolo sono indicate con i seguenti codici alfanumerici: H2… per i pericoli fisici H3... per i pericoli per la salute H4... per i pericoli per l’ambiente Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
  • 84. 84 ISTRUZIONI SCRITTE Le istruzioni scritte previste dalla normativa europea sul trasporto terrestre di merci pericolose (ADR, RID e ADN) sono un documento standard di 4 pagine, contenente i provvedimenti da adottare in caso di incidente (diversificati a seconda che si tratti di trasporto stradale, trasporto ferroviario o trasporto per vie navigabili interne). Le istruzioni scritte devono essere fornite dal trasportatore, rispettivamente all’equipaggio del veicolo, al personale addetto alla condotta del treno, al capitano del natante, in una lingua che può essere da essi compresa. Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
  • 85. 85 LEGA Nel quadro della definizione dei prodotti chimici, la lega è definita come un materiale metallico, omogeneo su scala macroscopico, composto da due o più elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con processi meccanici. Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
  • 86. 86 LIQUIDI INFIAMMABILI 1. GHS Secondo il GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) un liquido infiammabile è un liquido con un punto di infiammabilità non superiore a 93°C. I liquidi infiammabili sono classificati in 4 categorie. Categoria Criterio di classificazione 1 Punto di infiammabilità < 23°C e punto iniziale di ebollizione ≤ 35°C 2 Punto di infiammabilità < 23°C e punto iniziale di ebollizione > 35°C 3 Punto di infiammabilità ≥ 23°C e ≤ 60°C 4 Punto di infiammabilità > 60°C e ≤ 93°C I gasoli, i carburanti diesel e gli oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è compreso fra 55oC e 75oC possono essere considerati come un gruppo speciale per alcune specifiche regolamentazioni. I liquidi con punto di infiammabilità superiore a 35oC e non superiore a 60°C possono essere considerati non infiammabili per alcune specifiche regolamentazioni se si sono ottenuti risultati negativi nella prova di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri. I liquidi infiammabili viscosi possono essere considerati come un gruppo speciale per alcune specifiche regolamentazioni.
  • 87. 87 2. Regolamento 1272/2008 Secondo il Regolamento 1272/2008 un liquido infiammabile è un liquido con un punto di infiammabilità non superiore a 60°C. I liquidi infiammabili sono classificati in 3 categorie. Categoria Criterio di classificazione 1 Punto di infiammabilità < 23°C e punto iniziale di ebollizione ≤ 35°C 2 Punto di infiammabilità < 23°C e punto iniziale di ebollizione > 35°C 3 Punto di infiammabilità ≥ 23°C e ≤ 60°C I gasoli, i carburanti diesel e gli oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è ≥ 55 oC e ≤ 75oC possono essere considerati come appartenenti alla categoria 3. Non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con punto di infiammabilità superiore a 35 oC se si sono ottenuti risultati negativi nella prova di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri. 3. Normativa trasporto merci pericolose Secondo la normativa sul trasporto di merci pericolose un liquido infiammabile è un liquido con un punto di infiammabilità non superiore a 60°C. I liquidi infiammabili sono assegnati a uno dei tre gruppi di imballaggio
  • 88. 88 Gruppo di imballaggio Punto di infiammabilità Punto iniziale di ebollizione I ≤ 35°C II < 23°C > 35°C III ≥ 23°C e ≤ 60°C > 35°C Il carburante diesel, il gasolio e il gasolio da riscaldamento, il cui punto di infiammabilità è superiore a 60oC, ma non superiore a 100°C, sono liquidi infiammabili. I liquidi con punto di infiammabilità superiore a 35oC sono considerati non infiammabili se non mantengono la combustione secondo i criteri della sottosezione 32.5.2 della parte III, del Manuale delle prove e dei criteri. Gli stessi sono però classificati come liquidi infiammabili se trasportati a clado ad una temperatura eguale o superiore al loro punto di infiammabilità. I liquidi infiammabili viscosi possono essere assegnati al gruppo di imballaggio III solo a determinate condizioni. Sono inoltre classificati come liquidi infiammabili: - le materie liquide e le materie solide allo stato fuso, con punto di infiammabilità superiore a 60°C, trasportate a caldo ad una temperatura uguale o superiore al loro punto di infiammabilità - gli esplosivi liquidi desensibilizzati Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
  • 89. 89 LIQUIDO Per liquido si intende una materia che, a 50°C, ha una pressione di vapore non superiore a 300 kPa (3 bar) e non è completamente gassosa a 20°C alla pressione standard di 101,3 kPa e che: (a) ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione uguale o inferiore a 20°C a una pressione di 101,3 kPa oppure (b) è liquida secondo il metodo di prova ASTM D 4359-90 oppure (c) non è pastosa secondo i criteri applicabili alla prova di determinazione della fluidità (prova del penetrometro) descritta nella sezione 2.3.4 dell’ADR; Il punto c), pur essendo presente nella definizione di liquido contenuta nel GH, non è invece contenuta nel Regolamento 1272/2008. Nel caso di trasporto in cisterna, è considerato come “trasporto allo stato liquido”: - il trasporto di liquidi secondo la definizione di cui sopra oppure - il trasporto di materie solide presentate al trasporto allo stato fuso. Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
  • 90. 90 MEMU L’acronimo inglese MEMU (Mobile Explosives Manufacturing Unit) definisce ( vedi sezione 1.2.1 di ADR/RID/ADN) una unità, o un veicolo montato con una unità, per la fabbricazione di esplosivi a partire da merci pericolose che non sono esplosivi e il loro caricamento nei fori da mina. L’unità è composta da differenti contenitori per il trasporto alla rinfusa e di equipaggiamenti per la fabbricazione di esplosivi come pure pompe e loro accessori. La MEMU può comportare compartimenti speciali per gli esplosivi imballati. NOTA: Anche se la definizione di MEMU contiene i termini “per la fabbricazione di esplosivi e il loro caricamento nei fori da mina”, le disposizioni ADR/RID/ADN per le MEMU si applicanosoltanto al trasporto e non alla fabbricazione di esplosivi o al caricamento di esplosivi nei fori da mina. Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
  • 91. 91 MERCI PERICOLOSE Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, lettera b) dell’ADR ( e ribadito poi nella definizione contenuta nella sezione 1.2.1), le merci pericolose sono le materie e gli oggetti di cui gli Allegati A e B (dell’ADR) vietano il trasporto internazionale su strada o lo autorizzano solo a certe condizioni. L’intento di questa definizione è quello di stabilire che le merci pericolose sono quelle merci per le quali sono stabilite specifiche disposizioni per il loro trasporto (dall’ADR) o che sono talmente pericolose da non poterne consentire il trasporto. Al paragrafo 2.1.1.1 sono quindi individuate le 13 classi di merci pericolose, per le quali, nel capitolo 2, sono riportati i principi generali di classificazione. Analoghe definizioni sono riportate nell’ADN (trasporto per vie navigabili interne) e nel RID (trasporto ferroviario). Per quanto riguarda il Codice IMDG (trasporto marittimo), secondo quanto stabilito dalla Regola 1 della Parte A del Capitolo VII della Convenzione SOLAS, le merci pericolose sono le sostanze, i materiali e gli oggetti coperti dal Codice IMDG, che, al paragrafo 2.0.1.1, individua (sia pure con una leggermente diversa denominazione rispetto ad ADR/RID/ADN) le classi di merci pericolose. Per quanto riguarda le ICAO T.I. (l trasporto aereo), secondo quanto stabilito nell’Annesso 18 alla Convenzione sull’aviazione civile internazionale (e ribadito poi nella Parte, capitolo 3 delle ICAO T.I.), le merci pericolose sono gli oggetti o materie capaci di porre a rischio la salute, la sicurezza, la proprietà o l’ambiente, e che sono presenti nella lista delle merci pericolose delle ICAO T.I. o sono classificate in accordo con esse. Nella sezione 2 del capitolo introduttivo della parte 2 delle ICAO T.I. sono individuate (sia pure con una leggermente diversa denominazione rispetto ad ADR/RID/ADN) le classi di merci pericolose. Aggiornamento verificato l’11 settembre 2013
  • 92. 92 MONOMERO Secondo il Regolamento 1272/2008, un monomero è una sostanza in grado di formare legami covalenti con una sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente reazione di formazione del polimero utilizzata per quel particolare processo Esempio di monomero: il cloruro di vinile dal quale si ottiene il PVC Vedi anche“Polimero” Inserito il 21 settembre 2014
  • 93. 93 NAVE RO–RO La nave ro-ro (o nave roll-on/roll-off) è una nave che ha uno o più ponti, chiusi o aperti, normalmente non suddivisi ed in genere estesi per l’intera lunghezza della nave, a bordo della quale le merci (in colli o alla rinfusa, dentro o sopra veicoli stradali, incluse le autocisterne, rimorchi, container, pallet, cisterne smontabili o mobili, o dentro o sopra unità merci o altri recipienti) possono essere caricate e scaricate, normalmente in direzione orizzontale. Aggiornamento del 19 dicembre 2013
  • 94. 94 NUMERO CAS Il numero CAS è un numero che individua in maniera univoca una sostanza. Il numero CAS viene assegnato dal Chemical Abstracts Service (CAS) della American Chemical Society. 1333-74-0 Il numero CAS dell’idrogeno E’ costituito da tre gruppi di numeri, separati da trattini: - il primo gruppo è costituito da più numeri, fino a sei - il secondo gruppo è costituito da due numeri - il terzo gruppo è costituito da un numero, che è solo un codice di controllo I numeri sono assegnati in ordine progressivo, sulla base delle richieste di assegnazione, e quindi non hanno alcun significato chimico. Inserito il 7 settembre 2014