E’ questo uno dei periodo di maggior impiego di lavoratori stagionali per la raccolta di frutta e verdura.
Ed è questo il periodo in cui c’è maggiormente da vergognarsi per le condizioni di vita e di lavoro alle quali sono costrette/i migliaia di lavoratrici/ori immigrate/i e per la nostra mancanza di reazione.
E la vergogna aumenta se si pensa ad alcune normative entrate in vigore ben cento anni fa.
100 ANNI FA C’ERANO PIÙ GARANZIE PER I LAVORATORI STAGIONALI IMMIGRATI
1. Estratto dal sito
www.ilfuturomigliore.org
100 ANNI FA C’ERANO PIÙ GARANZIE
PER I LAVORATORI STAGIONALI IMMIGRATI
sergio benassai
E’ questo uno dei periodo di maggior impiego di lavoratori stagionali per la raccolta di frutta e
verdura.
Ed è questo il periodo in cui c’è maggiormente da vergognarsi per le condizioni di vita e di lavoro
alle quali sono costrette/i migliaia di lavoratrici/ori immigrate/i e per la nostra mancanza di
reazione.
E la vergogna aumenta se si pensa ad alcune normative entrate in vigore ben cento anni fa.
Riporto, senza commento, il testo di un Regolamento pubblicato sul n. 197 del 23 agosto 1913 della
Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia
REGOLAMENTO SPECIALE
per la coltivazione del riso nella provincia di Chieti
…..
Art. 10.
Nei Comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la
mondatura o per la raccolta del riso, il Comune provvede ad un conveniente servizio di assistenza
medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori istessi, con le norme ed entro i limiti stabiliti per i
poveri del Comune. I medici incaricati dal Comune, o su proposta degli interessati, oltre che curare
i malati eserciteranno la dovuta vigilanza igienica per quanto riguarda i dormitorî, le abitazioni e
gli alimenti, visiteranno le squadre anche quando queste si trovano al lavoro.
2. …..
Art. 12.
Tutte le abitazioni dei lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie ed aventi residenza fissa
nella località destinata alla coltivazione stessa avranno:
a) il piano terreno rialzato sul suolo circostante, pavimentato in asciutto;
b) il cortile e lo aree indistintamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle
acque pluviali e di rifiuto ;
c) le stanze da letto con una capacità non inferiore a me. 30 ed un'altezza di almeno m. 2,80
misurata dall'impostatura del soffitto od incastro;
d) tutte le aperture munite con reticella contro la penetrazione delle zanzare.
…..
Art. 13.
I dormitorî per i lavoratori avventizi immigrati per la mondatura o la raccolta del riso avranno il
pavimento asciutto e dovranno essere efficacemente protetti contro le vicende climatiche con
ambienti distinti per il ricovero separato degli uomini e delle donne.
I dormitorî dovranno essere sufficientemente ventilati, muniti di reticelle metalliche contro la
penetrazione delle zanzare ed avere una cubatura non inferiore a metri cubi 8 per persona.
Vi sarà anche un locale separato con reticelle ai sensi dell'art.80 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con R. decreto I agosto 1907, n. 636, per il provvisorio ricovera ed isolamento dei
lavoratori colpiti da malaria o da altra malattia trasmissibile.
…..
Art. 14.
I conduttori o i proprietari di risaie devono provvedere a norma delle istruzioni di massima annesse
al presente regolamento (allegato 1), la propria azienda di acqua potabile buona ed in quantità
sufficiente da riconoscersi tale dall'ufficio sanitario locale.