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Anno 15 - numero 3018 di lunedì 04 febbraio 2013
Sulla non responsabilità del DDL per manovre pericolose
del lavoratore
La responsabilità del datore di lavoro va totalmente esclusa se l’infortunio
accaduto a un lavoratore normalmente esperto è causato da una sua manovra
estremamente pericolosa e non necessaria per il compito assegnatogli. Di
G.Porreca.

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Ca zione Civile Sezione La
   ssa                      voro - Sentenzan. 20597 del 22 novembre 2012 (u. p. 27
settembre 2012) - Pres. Lamorgese – Est. Arienzo –P.M. Patrone - Ric. D. M. G..

Commento a cura di G. Porreca.

Ba 4 Feb – Fa
    ri,             cendo riferimento a un infortunio occorso a un la tore il qua
                                         d                             d       vora             le
dura lasuaa
      nte          ttività presso unama   cchinahasubito un infortunio dopo a         ver
ma  nomesso dei dispositivi di protezione dellama       cchinastessa laCorte di Ca zione
                                                                         ,                 ssa
in questasentenzahaa         vuto modo di precisa che laresponsa
                                                 re                     bilità del da di la
                                                                                      tore       voro
vatota   lmente esclusase l’infortunio a duto a un la tore norma
                                           cca        d       vora                lmente esperto è
ca to daunasuama
   usa                      novraestrema  mente pericolosae non necessa per il compito
                                                                               ria
a ssegna  togli. LasupremaCorte hamesso in evidenza a        , ltresì, che l’obbligo del da     tore
di la voro di vigila are ffinché sia impediti a e ma
                                     no           tti       novre rischiose dapa del   rte
la tore dipendente nello svolgimento dellapropriaa
   vora                                                         ttività nonché di controlla    re
l’osserva dapa dello stesso delle norme di sa e sicurezzasul la
            nza        rte                                lute                       voro non
comportaunacontinuavigila nell’esecuzione di ogni a
                                   nza                              ttività né il dovere di
a nca un preposto a ogni la tore impegna in ma
  ffia re                      d      vora               to         nsioni richiedenti la
presta  zione di unasolapersonao di orga      nizza il la
                                                    re      voro in modo damoltiplica        re
vertica  lmente i controlli frai dipendenti marichiede, invece, solo unadiligenza
ra pporta in concreto a la
           ta                 l voro dasvolgere e quindi a    ll’esperienzaed a     lla
specia  lizza zione del la tore, a suaa
                            vora      lla      utonomia a prevedibilità dellasua
                                                          , lla
condottae a norma dellatecnicadellala zione.
               lla         lità                     vora

L’evento infortunistico e l’esito delle sentenze di primo e secondo grado
LaCorte di Appello in pa le a rzia ccoglimento del ricorso proposto da        ll'Ina ed in
                                                                                     il
riformadellasentenzaemessada Tribuna haconda to un da di la
                                      l         le,          nna           tore       voro al
pa mento dell'importo di Euro 26.027,66 in fa
   ga                                                 vore dell'istituto stesso per le somme
eroga in rela
      te        zione a  ll'infortunio sul lavoro subito daun la tore dipendente.
                                                                   vora
L'infortunio si eraverifica mentre il la tore effettua con unama
                               to             vora              va                cchina
fresatrice un’opera   zione di "scornicia  mento" di un pa  nnello di legno ma     ssiccio ed
allorqua  ndo, benché a   vesse provveduto amonta corretta
                                                       re         mente lama     cchina
dota ndoladegli a    ppositi dispositivi di sicurezza haprovveduto a un certo punto della
                                                      ,                   d
la zione, a fine di fresa lapa sa
  vora          l               re      rte goma del pa
                                                    ta      nnello di legno, atogliere una
guidaed il rela a tivo rchetto di protezione consentendo quindi a ma di venire in
                                                                        lla no
conta con unapa pericolosadellama
      tto              rte                      cchina  .

LastessaCorte d’Appello a vevarileva che, pur se l'infortuna a
                                       to                    to vevaposto in essere
unama novraestrema mente pericolosa non si potevaritenere che il suo
                                      ,
comportamento avesse interrotto il nesso di ca lità traevento e lacondottacolposa
                                              usa
del da di la
      tore    voro, a  vuto rigua qua
                                 rdo   ntomeno a profilo dell'omessavigila da
                                                  l                          nza
pa dello stesso sul rispetto delle misure di sicurezza ed a
  rte                                                  ,   vevaritenuto a ltresì che
nel ca considera i comporta
      so          to            menti colposi del da e del la tore a
                                                    tore      vora      vessero
concorso a verifica dell'evento da
           l        rsi              nnoso nellamisuradel 50% cia  scuno.


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Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte
Il da di la
     tore      voro hadeciso di ricorrere a Corte di Ca zione a
                                              lla                ssa         dducendo due
motivi. Come primo motivo lo stesso hafa rileva che erronea
                                                tto         re               mente laCorte di
Appello, pur ritenendo che non fosse a     ddebita a da di la
                                                    bile l tore            voro alcunaviola    zione
degli obblighi di sicurezzaimposti da a  gli rticoli del D.P.R. n. 547/1955, essendo la
ma  cchinafresa  trice dota dei regola dispositivi di sicurezzae dei congegni di
                            ta          ri
protezione, a  vevapoi a  fferma che lama
                                to             novraestrema      mente pericolosae non
necessa per l'esecuzione del compito a
          ria                                ssegna ala tore non a
                                                      to       vora            vesse interrotto il
nesso traevento e condottacolposadel da        tore, in contra con laconsolida
                                                                 sto                    ta
giurisprudenzadi legittimità. Come secondo motivo hafa presente, a tto             ltresì, che, pur
riconoscendo lastessaCorte l'a    ssolutapericolosità dellama         novrapostain essere da     l
la tore e pur a
  vora              vendo nellaricostruzione dei fa precisa che lama
                                                        tti          to           cchina
fresa trice eradota di dispositivi di sicurezzaa
                     ta                               ssoluta   mente efficienti, hafa poi
                                                                                         tto
       mo ll’obbligo di unacosta vigila
richia a                            nte         nzadapa del da di la
                                                            rte         tore    voro, fina   lizza ta
aprevenire e fa cessa ogni ma
                  r      re         nomissione dapa dei dipendenti, manon a
                                                          rte                              veva
però poi esplicita qua ulteriori ca
                    to    li            utele egli a vrebbe dovuto a      pprestare.

“In tema di responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio sul lavoro subito da un
suo dipendente”, hafa presente laCorte di Ca zione nellasuasentenza “l'obbligo
                         tto                        ssa                        ,
del datore stesso di vigilare affinché siano impediti atti o manovre rischiose del
dipendente nello svolgimento del suo lavoro e di controllare l'osservanza da parte
dello stesso delle norme di sicurezza e dei mezzi di protezione non comporta una
continua vigilanza nell'esecuzione di ogni attività né il dovere di affiancare un
preposto ad ogni lavoratore impegnato in mansioni richiedenti la prestazione di una
sola persona, o di organizzare il lavoro in modo da moltiplicare verticalmente i
controlli fra i dipendenti, richiedendosi solo una diligenza rapportata in concreto al
lavoro da svolgere, e cioè alla ubicazione del medesimo, all'esperienza e
specializzazione del lavoratore, alla sua autonomia, alla prevedibilità della sua
condotta, alla normalità della tecnica di lavorazione”. “La responsabilità del datore
di lavoro”, haquindi proseguito laSezione La      voro, “va totalmente esclusa se
l'infortunio, accaduto a lavoratore normalmente esperto, trovi causa in una manovra
dello stesso estremamente pericolosa e non necessaria per l'esecuzione del compito
affidatogli, poiché l'elevata pericolosità di tale condotta ne comporta la
imprevedibilità in un lavoratore di normale esperienza”.

LaCorte di Ca zione haquindi richia to un principio fonda
                 ssa                       ma                         menta della
                                                                           le
giurisprudenzae cioè quello secondo il qua in temadi prevenzione degli infortuni sul
                                               le
lavoro le norme sono dirette atutela il la tore non solo da incidenti deriva
                                      re      vora                   gli                 nti
da suadisa
   lla         ttenzione, maa nche daquelli a   scrivibili a imperizia negligenzaed
                                                            d            ,
imprudenzadello stesso, con laconseguenzache il da di la   tore     voro è sempre
responsa dell'infortunio occorso a la tore, siaqua omettadi a
         bile                           i vora                 ndo             dotta le
                                                                                    re
idonee misure protettive siaqua non a
                                  ndo        ccerti e vigili che di queste misure protettive
vengafa effettiva
         tto          mente uso dapa del dipendente, non potendo a
                                      rte                                  ttribuirsi alcun
effetto esimente per l'imprenditore a ll'eventua concorso di colpadel la tore, lacui
                                                  le                          vora
condottapuò comporta l'esonero tota dell’imprenditore stesso daogni
                         re               le
responsa bilità solo qua presenti i ca tteri dell'a
                        ndo                ra          bnormità ed esorbita   nzarispetto a  l
procedimento la tivo ed a direttive ricevute, così daporsi come ca esclusiva
                  vora        lle                                             usa
dell'evento.
Tutta , pur tenendo conto del sopra
       via                           indica principio consolida lasupremaCorte
                                            to                     to,
di Ca zione haa
       ssa        ccolto in questacircosta il ricorso del da di la
                                           nza                 tore    voro rinviando
laca a Corte di Appello di provenienzaper unanuovava zione a
      usa lla                                                   luta     vendo
ritenuto lasuapronunzianon del tutto chia nel suo iter logico ed insufficientemente
                                           ra
motiva nellapa in cui si erariferitaa un generico obbligo di vigila del da
         ta     rte                      d                              nza       tore,
senzatutta specifica qua ulteriori ca
            via        re    li           utele lo stesso avrebbe dovuto appresta nel
                                                                                 re
ca in esa
   so       me.



Corte di Ca zione - Civile Sezione La
            ssa                           voro - Sentenzan. 20597 del 22 novembre
2012 (u. p. 27 settembre 2012) - Pres. La  morgese– Est. Arienzo – P.M. Pa trone - Ric.
D. M. G.. - Laresponsa  bilità del da di la
                                     tore      voro vatotalmente esclusase l’infortunio
a duto aun la tore norma
 cca             vora           lmente esperto è ca to daunasuama
                                                     usa                novra
estremamente pericolosae non necessa per il compito a
                                        ria                ssegnatogli.




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70 sulla non responsabilità del ddl per manovre pericolose del lavoratore

  • 1. Anno 15 - numero 3018 di lunedì 04 febbraio 2013 Sulla non responsabilità del DDL per manovre pericolose del lavoratore La responsabilità del datore di lavoro va totalmente esclusa se l’infortunio accaduto a un lavoratore normalmente esperto è causato da una sua manovra estremamente pericolosa e non necessaria per il compito assegnatogli. Di G.Porreca. Pubblicità Promuovi il tuo sito web www.google.it/adwords Raggiungi più clienti con AdWords Scegli Google per la tua pubblicità Ca zione Civile Sezione La ssa voro - Sentenzan. 20597 del 22 novembre 2012 (u. p. 27 settembre 2012) - Pres. Lamorgese – Est. Arienzo –P.M. Patrone - Ric. D. M. G.. Commento a cura di G. Porreca. Ba 4 Feb – Fa ri, cendo riferimento a un infortunio occorso a un la tore il qua d d vora le dura lasuaa nte ttività presso unama cchinahasubito un infortunio dopo a ver ma nomesso dei dispositivi di protezione dellama cchinastessa laCorte di Ca zione , ssa in questasentenzahaa vuto modo di precisa che laresponsa re bilità del da di la tore voro vatota lmente esclusase l’infortunio a duto a un la tore norma cca d vora lmente esperto è ca to daunasuama usa novraestrema mente pericolosae non necessa per il compito ria a ssegna togli. LasupremaCorte hamesso in evidenza a , ltresì, che l’obbligo del da tore di la voro di vigila are ffinché sia impediti a e ma no tti novre rischiose dapa del rte la tore dipendente nello svolgimento dellapropriaa vora ttività nonché di controlla re l’osserva dapa dello stesso delle norme di sa e sicurezzasul la nza rte lute voro non comportaunacontinuavigila nell’esecuzione di ogni a nza ttività né il dovere di a nca un preposto a ogni la tore impegna in ma ffia re d vora to nsioni richiedenti la presta zione di unasolapersonao di orga nizza il la re voro in modo damoltiplica re vertica lmente i controlli frai dipendenti marichiede, invece, solo unadiligenza ra pporta in concreto a la ta l voro dasvolgere e quindi a ll’esperienzaed a lla specia lizza zione del la tore, a suaa vora lla utonomia a prevedibilità dellasua , lla condottae a norma dellatecnicadellala zione. lla lità vora L’evento infortunistico e l’esito delle sentenze di primo e secondo grado LaCorte di Appello in pa le a rzia ccoglimento del ricorso proposto da ll'Ina ed in il riformadellasentenzaemessada Tribuna haconda to un da di la l le, nna tore voro al pa mento dell'importo di Euro 26.027,66 in fa ga vore dell'istituto stesso per le somme eroga in rela te zione a ll'infortunio sul lavoro subito daun la tore dipendente. vora L'infortunio si eraverifica mentre il la tore effettua con unama to vora va cchina fresatrice un’opera zione di "scornicia mento" di un pa nnello di legno ma ssiccio ed allorqua ndo, benché a vesse provveduto amonta corretta re mente lama cchina dota ndoladegli a ppositi dispositivi di sicurezza haprovveduto a un certo punto della , d la zione, a fine di fresa lapa sa vora l re rte goma del pa ta nnello di legno, atogliere una guidaed il rela a tivo rchetto di protezione consentendo quindi a ma di venire in lla no conta con unapa pericolosadellama tto rte cchina . LastessaCorte d’Appello a vevarileva che, pur se l'infortuna a to to vevaposto in essere unama novraestrema mente pericolosa non si potevaritenere che il suo , comportamento avesse interrotto il nesso di ca lità traevento e lacondottacolposa usa
  • 2. del da di la tore voro, a vuto rigua qua rdo ntomeno a profilo dell'omessavigila da l nza pa dello stesso sul rispetto delle misure di sicurezza ed a rte , vevaritenuto a ltresì che nel ca considera i comporta so to menti colposi del da e del la tore a tore vora vessero concorso a verifica dell'evento da l rsi nnoso nellamisuradel 50% cia scuno. Pubblicità - Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte Il da di la tore voro hadeciso di ricorrere a Corte di Ca zione a lla ssa dducendo due motivi. Come primo motivo lo stesso hafa rileva che erronea tto re mente laCorte di Appello, pur ritenendo che non fosse a ddebita a da di la bile l tore voro alcunaviola zione degli obblighi di sicurezzaimposti da a gli rticoli del D.P.R. n. 547/1955, essendo la ma cchinafresa trice dota dei regola dispositivi di sicurezzae dei congegni di ta ri protezione, a vevapoi a fferma che lama to novraestrema mente pericolosae non necessa per l'esecuzione del compito a ria ssegna ala tore non a to vora vesse interrotto il nesso traevento e condottacolposadel da tore, in contra con laconsolida sto ta giurisprudenzadi legittimità. Come secondo motivo hafa presente, a tto ltresì, che, pur riconoscendo lastessaCorte l'a ssolutapericolosità dellama novrapostain essere da l la tore e pur a vora vendo nellaricostruzione dei fa precisa che lama tti to cchina fresa trice eradota di dispositivi di sicurezzaa ta ssoluta mente efficienti, hafa poi tto mo ll’obbligo di unacosta vigila richia a nte nzadapa del da di la rte tore voro, fina lizza ta aprevenire e fa cessa ogni ma r re nomissione dapa dei dipendenti, manon a rte veva però poi esplicita qua ulteriori ca to li utele egli a vrebbe dovuto a pprestare. “In tema di responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio sul lavoro subito da un suo dipendente”, hafa presente laCorte di Ca zione nellasuasentenza “l'obbligo tto ssa , del datore stesso di vigilare affinché siano impediti atti o manovre rischiose del dipendente nello svolgimento del suo lavoro e di controllare l'osservanza da parte dello stesso delle norme di sicurezza e dei mezzi di protezione non comporta una continua vigilanza nell'esecuzione di ogni attività né il dovere di affiancare un preposto ad ogni lavoratore impegnato in mansioni richiedenti la prestazione di una sola persona, o di organizzare il lavoro in modo da moltiplicare verticalmente i controlli fra i dipendenti, richiedendosi solo una diligenza rapportata in concreto al lavoro da svolgere, e cioè alla ubicazione del medesimo, all'esperienza e specializzazione del lavoratore, alla sua autonomia, alla prevedibilità della sua condotta, alla normalità della tecnica di lavorazione”. “La responsabilità del datore di lavoro”, haquindi proseguito laSezione La voro, “va totalmente esclusa se l'infortunio, accaduto a lavoratore normalmente esperto, trovi causa in una manovra dello stesso estremamente pericolosa e non necessaria per l'esecuzione del compito affidatogli, poiché l'elevata pericolosità di tale condotta ne comporta la imprevedibilità in un lavoratore di normale esperienza”. LaCorte di Ca zione haquindi richia to un principio fonda ssa ma menta della le giurisprudenzae cioè quello secondo il qua in temadi prevenzione degli infortuni sul le lavoro le norme sono dirette atutela il la tore non solo da incidenti deriva re vora gli nti da suadisa lla ttenzione, maa nche daquelli a scrivibili a imperizia negligenzaed d , imprudenzadello stesso, con laconseguenzache il da di la tore voro è sempre responsa dell'infortunio occorso a la tore, siaqua omettadi a bile i vora ndo dotta le re idonee misure protettive siaqua non a ndo ccerti e vigili che di queste misure protettive vengafa effettiva tto mente uso dapa del dipendente, non potendo a rte ttribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore a ll'eventua concorso di colpadel la tore, lacui le vora condottapuò comporta l'esonero tota dell’imprenditore stesso daogni re le responsa bilità solo qua presenti i ca tteri dell'a ndo ra bnormità ed esorbita nzarispetto a l procedimento la tivo ed a direttive ricevute, così daporsi come ca esclusiva vora lle usa dell'evento.
  • 3. Tutta , pur tenendo conto del sopra via indica principio consolida lasupremaCorte to to, di Ca zione haa ssa ccolto in questacircosta il ricorso del da di la nza tore voro rinviando laca a Corte di Appello di provenienzaper unanuovava zione a usa lla luta vendo ritenuto lasuapronunzianon del tutto chia nel suo iter logico ed insufficientemente ra motiva nellapa in cui si erariferitaa un generico obbligo di vigila del da ta rte d nza tore, senzatutta specifica qua ulteriori ca via re li utele lo stesso avrebbe dovuto appresta nel re ca in esa so me. Corte di Ca zione - Civile Sezione La ssa voro - Sentenzan. 20597 del 22 novembre 2012 (u. p. 27 settembre 2012) - Pres. La morgese– Est. Arienzo – P.M. Pa trone - Ric. D. M. G.. - Laresponsa bilità del da di la tore voro vatotalmente esclusase l’infortunio a duto aun la tore norma cca vora lmente esperto è ca to daunasuama usa novra estremamente pericolosae non necessa per il compito a ria ssegnatogli. Questo articolo è pubblica sotto unaLicenzaCrea Commons. to tive Articoli correla in Sentenze commenta ti te <- Somma del numero rio ->