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SISTEMA SANZIONATORIO
Approvato con Delibera del C.d.A. del 30.12.2015
1. Introduzione
Un punto essenziale nella costruzione di un Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, ex art. 6 D.Lgs 231/01, è costituito dalla previsione di un adeguato sistema
sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello stesso, nonché per
la violazione dei principi contenuti nel Codice.
Pertanto, la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto
essenziale della valenza scriminante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.
Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti di
dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci, qualsiasi inosservanza del Modello
configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il
rapporto di fiducia instaurato con la Società.
Le violazioni del Modello Organizzativo e del Codice saranno assoggettate alle sanzioni
disciplinari di seguito previste, a prescindere dall’eventuale responsabilità di carattere
penale e dall’esito del relativo giudizio.
2. Criteri di valutazione della violazione
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, inoltre, saranno applicate
anche tenendo conto:
Della intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o
imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
Del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla
sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti
dalle legge;
Delle mansioni del lavoratore;
Della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la
mancanza;
Delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.
E’ fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti
dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni
eventualmente richiesto sarà commisurato:
Al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito
disciplinare;
All’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
Al grado di intenzionalità del suo comportamento;
Alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui
la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.
2. 1 Informazione e formazione
Al fine di garantirne la massima efficacia, il presente Sistema sanzionatorio, è:
a) pubblicato, nella sua versione completa, nella intranet aziendale ed affisso presso la
sede legale e operativa della società, in luogo accessibile a tutti;
b) distribuito, nella sua versione completa, ai Dipendenti, Amministratori, Sindaci ed
Organismo di Vigilanza anche mediante specifica normativa aziendale (Circolari,
comunicazioni, ecc.);
c) portato a conoscenza, in vari modi, ai Soggetti Terzi.
Sarà comunque cura della Società informare tutti i dipendenti dell’approvazione del
sistema sanzionatorio e della possibilità di prenderne visione presso l’ufficio
amministrativo.
Il Sistema sanzionatorio è, inoltre, oggetto di formazione per i Dipendenti, i lavoratori
parasubordinati, gli stagisti e i componenti degli Organi Sociali mediante sessioni mirate
e specifiche.
3. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione
delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati
inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno
rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in
particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore
vigenti (art. 7 Statuto dei Lavoratori).
Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo
esemplificativo, da:
Mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle regole e
procedure previste dal Modello Organizzativo;
Mancato rispetto delle procedure aziendali relativamente alle modalità di
documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure
del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
Violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la
sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle
procedure ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla
documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza;
Inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle
deleghe;
Omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri
sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle
procedure.
Le sanzioni applicabili ai lavoratori, nel rispetto delle procedure prescritte dall'articolo 7
della legge 30 maggio 1970, n. 300, sono quelle previste dal Contratto Collettivo di
Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori:
Richiamo verbale o scritto (secondo la gravità)
Incorre in questa sanzione il lavoratore che agisca in violazione delle regole
contenute nel presente Modello ovvero adotti, nell'espletamento di attività a
rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso.
Multa fino all'importo di quattro ore di retribuzione
Incorre in questa sanzione il lavoratore che, PIÙ VOLTE, agisca in violazione delle
regole contenute nel presente Modello ovvero adotti, nell'espletamento di
attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso.
Sospensione dal lavoro fino ad un massimo di dieci giorni
Incorre in questa sanzione il lavoratore che, violando le regole contenute nel
presente Modello ovvero adottando, nell'espletamento di attività a rischio,
condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso, ARRECHI UN DANNO a
Calore Verde srl ovvero la esponga al rischio di applicazione delle misure
previste dal D.Lgs. n.231/2001.
Licenziamento
Incorre in questa sanzione il lavoratore che, nell'espletamento di attività nelle
aree a rischio, adotti, in violazione delle regole contenute nel presente Modello,
condotte che determinino l’APPLICAZIONE a carico di Calore Verde srl delle
MISURE SANZIONATORIE previste dal D.Lgs. n.231/2001.
a) incorre nel LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO il dipendente che:
Adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento
non conforme alle previsioni e alle prescrizioni contenute o richiamate nel
Modello o nel Codice etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un
reato sanzionato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.
Trattasi di fattispecie costituenti gravissime irregolarità nell’adempimento dei
propri doveri o nell’esecuzione dei propri compiti o grave recidiva nei
comportamenti di cui al punto precedente (Sospensione dal lavoro fino ad un
massimo di dieci giorni)
b) incorre nel LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA il dipendente che:
Adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento
palesemente in violazione delle prescrizioni e delle procedure previste o
richiamate nel Modello o nel Codice etico e tali da determinare il rischio di
concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal d.lgs. n. 231
del 2001, nonché da far venire meno il vincolo fiduciario dell’azienda nei suoi
confronti.
Trattasi di fattispecie che, per la gravità del comportamento, impongono la
risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza preavviso.
Il dipendente che, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, adotti un
comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate
nel Modello o nel Codice etico in grado di determinare una situazione oggettiva di
rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001, potrà
essere temporaneamente allontanato dal servizio, con mantenimento del trattamento
economico, fino al termine della situazione oggettiva di rischio.
Devono essere rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi
all’irrogazione della sanzione disciplinare
4. Sanzioni nei confronti dei dirigenti
Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di “dirigenti”, vale quanto previsto dal
contratto per i dirigenti.
Le misure disciplinari a carico dei Dirigenti sono adottate dal Consiglio di
Amministrazione e/o Amministratore Unico su eventuale indicazione dell'Organismo di
Vigilanza, fermo in ogni caso il rispetto del procedimento previsto dal suddetto
Contratto Collettivo.
Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo riguardante i
comportamenti sanzionabili dei dipendenti è sanzionato, a seconda della gravità della
infrazione e in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro,
con i provvedimenti disciplinari previsti dal presente apparato sanzionatorio:
a) licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore
di lavoro (giustificato motivo);
c) licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche
provvisoria del rapporto (giusta causa).
5. Misure nei confronti di Amministratori
Costituiscono violazione del Modello da parte degli Amministratori:
a) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e
alle nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal
d.lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, i “Processi Sensibili”);
b) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle
procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l’omissione di azioni e
comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell’espletamento di attività
connesse ai Processi Sensibili che:
Espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione
di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001;
Siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati
dal d.lgs. n. 231 del 2001;
Siano tali da determinare l’applicazione a carico della società di sanzioni
previste dal d.lgs. n. 231 del 2001.
Costituiscono violazione del Codice etico:
a) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti
o richiamati nel Codice etico, ovvero l’omissione di azioni o comportamenti
prescritti o richiamati dal Codice etico, nell’espletamento dei Processi Sensibili o
di attività connesse ai Processi Sensibili.
Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure rappresenta,
se accertata:
Nel caso di amministratori, l’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e
dallo statuto ai sensi dell’art. 2392 c.c.
Sanzioni per gli Amministratori
Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo riguardante i
“Comportamenti sanzionabili degli amministratori” è sanzionato, a seconda della
gravità della infrazione e in considerazione della particolare natura del rapporto,
con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) Diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
b) La revoca delle deleghe e conseguente decurtazione degli emolumenti;
c) Decurtazione degli emolumenti;
d) La convocazione dell’Assemblea per l’adozione del provvedimento di revoca di
cui all’art. 2383 c.c. (revoca).
L’applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate, non esclude la facoltà della
Società di promuovere ex art. 2393 c.c. l’azione di responsabilità.
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AGLI AMMINISTRATORI
Alla notizia del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo
riguardante i comportamenti sanzionabili degli amministratori da parte
dell’Organismo di Vigilanza, corrisponde l’avvio della procedura di accertamento
delle mancanze.
Pertanto:
a) a ogni notizia del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo
riguardante i comportamenti sanzionabili degli amministratori” comunicata
dall’Organismo di Vigilanza, è dato impulso, da parte del Consiglio di
Amministrazione, alla procedura di accertamento;
b) nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertato il mancato rispetto
delle prescrizioni contenute nel paragrafo riguardante i “Comportamenti
sanzionabili degli amministratori” è individuata, dal Consiglio di amministrazione
stesso, la sanzione disciplinare da irrogare nei confronti dell’autore della
condotta censurata.
In particolare, si prevede che:
a)Incorre nella DIFFIDA AL PUNTUALE RISPETTO DELLE PREVISIONI
l’amministratore che:
Violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il
Modello o con il Codice etico, compiendo atti che arrechino o possano
arrecare
danno all’azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo
riguardante l’integrità del patrimonio;
b)Incorre nella REVOCA DELLE DELEGHE E CONSEGUENTE DECURTAZIONE
DEGLI EMOLUMENTI l’amministratore delegato e/o l’Amministratore
Unico che:
Adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un
comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure
contenute o richiamate nel Modello o nel Codice etico e sia diretto in
modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del d.lgs.
n. 231 del 2001;
c)Incorre nella DECURTAZIONE DEGLI EMOLUMENTI l’amministratore senza
deleghe che:
Adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un
comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure
contenute o richiamate nel Modello o nel Codice etico e sia diretto in
modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del d.lgs.
n. 231 del 2001;
d)Incorre nell’adozione del PROVVEDIMENTO DI REVOCA di cui all’art. 2383
c.c., da parte dell’Assemblea, l’amministratore che:
Adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un
comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni o delle
previsioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice etico e tali
da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della
Società di misure previste dal d.lgs. n. 231 del 2001.
Ove l’amministratore sia munito di procura con potere di rappresentare
all’esterno la Società, l’irrogazione della sanzione disciplinare comporta anche la
revoca automatica della procura stessa.
L’amministratore che, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, adotti
un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure previste o
richiamate nel Modello o nel Codice etico in grado di determinare una situazione
oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231
del 2001, potrà essere temporaneamente allontanato dall’incarico, con
mantenimento del trattamento economico, fino al termine della situazione
oggettiva di rischio.
6. Misure nei confronti dei Sindaci
Qualora alla responsabilità degli amministratori (vedi paragrafo precedente) si
accompagni la responsabilità dei Sindaci per omessa vigilanza ex art. 2407 cc,
l’assemblea dei soci, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà direttamente
ad adottare le misure disciplinari nei confronti degli organi sociali.
7. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori
esterni
La violazione da parte di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni,
comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle
disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili,
o l’eventuale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 da parte degli
stessi sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che
saranno inserite nei relativi contratti.
Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure
aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata,
dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.Lgs. 231/2001.
L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della
Società di sospendere l’esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo
stesso, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto
salvo il diritto della Società al risarcimento degli eventuali danni subiti.
8. Procedura di irrogazione della sanzione a Dipendenti, Dirigenti, Amministratori,
Sindaci
Il procedimento ha inizio con la rilevazione ovvero segnalazione di violazione effettiva o
presunta delle procedure e/o prescrizioni di cui al Modello e/o delle regole o principi del
Codice Etico. Le fasi del procedimento sono:
8.1 Fase pre-istruttoria diretta a verificare la sussistenza della violazione.
Tale fase è condotta dall’OdV nel più breve tempo possibile dalla scoperta o denuncia
della infrazione e si articola anche mediante verifiche documentali.
L’OdV può, nella valutazione delle violazioni scoperte o denunciate, avvalersi, a seconda
della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli
approfondimenti sui fatti oggetto di giudizio; può, inoltre, ascoltare direttamente
l’autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima.
Qualora la segnalazione ovvero la rilevazione dell’infrazione si dimostri infondata, l’OdV
archivia il procedimento con motivazione che è riportata nei rapporti periodici. Negli
altri casi l’OdV comunica alla Società, con relazione scritta, le risultanze della pre-
istruttoria richiedendo alla stessa di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e
sanzionatori di quanto accertato. In particolare l’Organismo si rivolge:
a) Al Datore di lavoro nominato per le violazioni dei dipendenti;
b) Al Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico e al Collegio Sindacale
per le violazioni dei componenti degli Organi Sociali.
8.2 Fase di istruttoria diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle
risultanze dell’attività dell’OdV.
Tale fase è condotta nel più breve tempo possibile:
a) Dal Datore di lavoro nominato per le violazioni dei dipendenti;
b) Dal Consiglio di Amministrazione, da un suo delegato ad hoc, dall’Amministratore
Unico o dal Collegio Sindacale per le violazioni commesse dagli Amministratori, dai
Sindaci, come previsto nel presente Sistema Disciplinare.
Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli organi investiti dell’istruttoria
secondo le rispettive competenze, procederanno all’archiviazione con provvedimento
motivato da conservare presso la sede della Società.
8.3 Fase di contestazione ed eventuale irrogazione della sanzione
Tale fase è condotta, nel rispetto della normativa vigente (Statuto dei Lavoratori e
CCNL):
a) Dal Datore di lavoro, per le violazioni compiute dai dipendenti;
b) Dal Consiglio di Amministrazione e/o Assemblea dei Soci per le violazioni dei membri
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dagli esponenti dell’OdV,
come previsto dal presente Sistema Disciplinare.

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156 sistema sanzionatorio

  • 1. SISTEMA SANZIONATORIO Approvato con Delibera del C.d.A. del 30.12.2015
  • 2. 1. Introduzione Un punto essenziale nella costruzione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex art. 6 D.Lgs 231/01, è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello stesso, nonché per la violazione dei principi contenuti nel Codice. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti. Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società. Le violazioni del Modello Organizzativo e del Codice saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall’eventuale responsabilità di carattere penale e dall’esito del relativo giudizio. 2. Criteri di valutazione della violazione Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, inoltre, saranno applicate anche tenendo conto: Della intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; Del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge; Delle mansioni del lavoratore; Della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; Delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare. E’ fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato: Al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare; All’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso; Al grado di intenzionalità del suo comportamento; Alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.
  • 3. 2. 1 Informazione e formazione Al fine di garantirne la massima efficacia, il presente Sistema sanzionatorio, è: a) pubblicato, nella sua versione completa, nella intranet aziendale ed affisso presso la sede legale e operativa della società, in luogo accessibile a tutti; b) distribuito, nella sua versione completa, ai Dipendenti, Amministratori, Sindaci ed Organismo di Vigilanza anche mediante specifica normativa aziendale (Circolari, comunicazioni, ecc.); c) portato a conoscenza, in vari modi, ai Soggetti Terzi. Sarà comunque cura della Società informare tutti i dipendenti dell’approvazione del sistema sanzionatorio e della possibilità di prenderne visione presso l’ufficio amministrativo. Il Sistema sanzionatorio è, inoltre, oggetto di formazione per i Dipendenti, i lavoratori parasubordinati, gli stagisti e i componenti degli Organi Sociali mediante sessioni mirate e specifiche. 3. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 Statuto dei Lavoratori). Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da: Mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle regole e procedure previste dal Modello Organizzativo; Mancato rispetto delle procedure aziendali relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa; Violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza; Inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
  • 4. Omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure. Le sanzioni applicabili ai lavoratori, nel rispetto delle procedure prescritte dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300, sono quelle previste dal Contratto Collettivo di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori: Richiamo verbale o scritto (secondo la gravità) Incorre in questa sanzione il lavoratore che agisca in violazione delle regole contenute nel presente Modello ovvero adotti, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso. Multa fino all'importo di quattro ore di retribuzione Incorre in questa sanzione il lavoratore che, PIÙ VOLTE, agisca in violazione delle regole contenute nel presente Modello ovvero adotti, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso. Sospensione dal lavoro fino ad un massimo di dieci giorni Incorre in questa sanzione il lavoratore che, violando le regole contenute nel presente Modello ovvero adottando, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso, ARRECHI UN DANNO a Calore Verde srl ovvero la esponga al rischio di applicazione delle misure previste dal D.Lgs. n.231/2001. Licenziamento Incorre in questa sanzione il lavoratore che, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, adotti, in violazione delle regole contenute nel presente Modello, condotte che determinino l’APPLICAZIONE a carico di Calore Verde srl delle MISURE SANZIONATORIE previste dal D.Lgs. n.231/2001. a) incorre nel LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO il dipendente che: Adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle previsioni e alle prescrizioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. Trattasi di fattispecie costituenti gravissime irregolarità nell’adempimento dei propri doveri o nell’esecuzione dei propri compiti o grave recidiva nei comportamenti di cui al punto precedente (Sospensione dal lavoro fino ad un massimo di dieci giorni) b) incorre nel LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA il dipendente che: Adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni e delle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice etico e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal d.lgs. n. 231
  • 5. del 2001, nonché da far venire meno il vincolo fiduciario dell’azienda nei suoi confronti. Trattasi di fattispecie che, per la gravità del comportamento, impongono la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza preavviso. Il dipendente che, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice etico in grado di determinare una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001, potrà essere temporaneamente allontanato dal servizio, con mantenimento del trattamento economico, fino al termine della situazione oggettiva di rischio. Devono essere rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all’irrogazione della sanzione disciplinare 4. Sanzioni nei confronti dei dirigenti Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di “dirigenti”, vale quanto previsto dal contratto per i dirigenti. Le misure disciplinari a carico dei Dirigenti sono adottate dal Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico su eventuale indicazione dell'Organismo di Vigilanza, fermo in ogni caso il rispetto del procedimento previsto dal suddetto Contratto Collettivo. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo riguardante i comportamenti sanzionabili dei dipendenti è sanzionato, a seconda della gravità della infrazione e in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, con i provvedimenti disciplinari previsti dal presente apparato sanzionatorio: a) licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo); c) licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). 5. Misure nei confronti di Amministratori Costituiscono violazione del Modello da parte degli Amministratori: a) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, i “Processi Sensibili”);
  • 6. b) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l’omissione di azioni e comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili che: Espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001; Siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001; Siano tali da determinare l’applicazione a carico della società di sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 2001. Costituiscono violazione del Codice etico: a) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti o richiamati nel Codice etico, ovvero l’omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Codice etico, nell’espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili. Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure rappresenta, se accertata: Nel caso di amministratori, l’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell’art. 2392 c.c. Sanzioni per gli Amministratori Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo riguardante i “Comportamenti sanzionabili degli amministratori” è sanzionato, a seconda della gravità della infrazione e in considerazione della particolare natura del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari: a) Diffida al puntuale rispetto delle previsioni; b) La revoca delle deleghe e conseguente decurtazione degli emolumenti; c) Decurtazione degli emolumenti; d) La convocazione dell’Assemblea per l’adozione del provvedimento di revoca di cui all’art. 2383 c.c. (revoca).
  • 7. L’applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate, non esclude la facoltà della Società di promuovere ex art. 2393 c.c. l’azione di responsabilità. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AGLI AMMINISTRATORI Alla notizia del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo riguardante i comportamenti sanzionabili degli amministratori da parte dell’Organismo di Vigilanza, corrisponde l’avvio della procedura di accertamento delle mancanze. Pertanto: a) a ogni notizia del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo riguardante i comportamenti sanzionabili degli amministratori” comunicata dall’Organismo di Vigilanza, è dato impulso, da parte del Consiglio di Amministrazione, alla procedura di accertamento; b) nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo riguardante i “Comportamenti sanzionabili degli amministratori” è individuata, dal Consiglio di amministrazione stesso, la sanzione disciplinare da irrogare nei confronti dell’autore della condotta censurata. In particolare, si prevede che: a)Incorre nella DIFFIDA AL PUNTUALE RISPETTO DELLE PREVISIONI l’amministratore che: Violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello o con il Codice etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all’azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l’integrità del patrimonio; b)Incorre nella REVOCA DELLE DELEGHE E CONSEGUENTE DECURTAZIONE DEGLI EMOLUMENTI l’amministratore delegato e/o l’Amministratore Unico che: Adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello o nel Codice etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001;
  • 8. c)Incorre nella DECURTAZIONE DEGLI EMOLUMENTI l’amministratore senza deleghe che: Adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello o nel Codice etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001; d)Incorre nell’adozione del PROVVEDIMENTO DI REVOCA di cui all’art. 2383 c.c., da parte dell’Assemblea, l’amministratore che: Adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni o delle previsioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice etico e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal d.lgs. n. 231 del 2001. Ove l’amministratore sia munito di procura con potere di rappresentare all’esterno la Società, l’irrogazione della sanzione disciplinare comporta anche la revoca automatica della procura stessa. L’amministratore che, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice etico in grado di determinare una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001, potrà essere temporaneamente allontanato dall’incarico, con mantenimento del trattamento economico, fino al termine della situazione oggettiva di rischio. 6. Misure nei confronti dei Sindaci Qualora alla responsabilità degli amministratori (vedi paragrafo precedente) si accompagni la responsabilità dei Sindaci per omessa vigilanza ex art. 2407 cc, l’assemblea dei soci, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà direttamente ad adottare le misure disciplinari nei confronti degli organi sociali. 7. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni
  • 9. La violazione da parte di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l’eventuale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 da parte degli stessi sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti. Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.Lgs. 231/2001. L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della Società di sospendere l’esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento degli eventuali danni subiti. 8. Procedura di irrogazione della sanzione a Dipendenti, Dirigenti, Amministratori, Sindaci Il procedimento ha inizio con la rilevazione ovvero segnalazione di violazione effettiva o presunta delle procedure e/o prescrizioni di cui al Modello e/o delle regole o principi del Codice Etico. Le fasi del procedimento sono: 8.1 Fase pre-istruttoria diretta a verificare la sussistenza della violazione. Tale fase è condotta dall’OdV nel più breve tempo possibile dalla scoperta o denuncia della infrazione e si articola anche mediante verifiche documentali. L’OdV può, nella valutazione delle violazioni scoperte o denunciate, avvalersi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di giudizio; può, inoltre, ascoltare direttamente l’autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima. Qualora la segnalazione ovvero la rilevazione dell’infrazione si dimostri infondata, l’OdV archivia il procedimento con motivazione che è riportata nei rapporti periodici. Negli altri casi l’OdV comunica alla Società, con relazione scritta, le risultanze della pre- istruttoria richiedendo alla stessa di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato. In particolare l’Organismo si rivolge: a) Al Datore di lavoro nominato per le violazioni dei dipendenti; b) Al Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico e al Collegio Sindacale per le violazioni dei componenti degli Organi Sociali. 8.2 Fase di istruttoria diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell’attività dell’OdV. Tale fase è condotta nel più breve tempo possibile:
  • 10. a) Dal Datore di lavoro nominato per le violazioni dei dipendenti; b) Dal Consiglio di Amministrazione, da un suo delegato ad hoc, dall’Amministratore Unico o dal Collegio Sindacale per le violazioni commesse dagli Amministratori, dai Sindaci, come previsto nel presente Sistema Disciplinare. Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli organi investiti dell’istruttoria secondo le rispettive competenze, procederanno all’archiviazione con provvedimento motivato da conservare presso la sede della Società. 8.3 Fase di contestazione ed eventuale irrogazione della sanzione Tale fase è condotta, nel rispetto della normativa vigente (Statuto dei Lavoratori e CCNL): a) Dal Datore di lavoro, per le violazioni compiute dai dipendenti; b) Dal Consiglio di Amministrazione e/o Assemblea dei Soci per le violazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dagli esponenti dell’OdV, come previsto dal presente Sistema Disciplinare.