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SUCCESSIONE,
CHIEDILO AL NOTAIO
Ho ereditato 100 mila euro da mia
nonna che aveva un conto corrente in
Svizzera. Sono soggetto alle imposte
di successione in Italia e in Svizzera?
L’imposta di successione, in Italia, è do-
vuta in relazione a tutti beni e diritti tra-
sferiti, ancorché esistenti all’estero. Nel
caso concreto, trattandosi di successione
tra parenti in linea retta nessuna imposta
sarà dovuta in Italia, operando la fran-
chigia di € 1.000.000. Inoltre quando
i beni si trovano in uno Stato estero, se
tale Stato pretende l’imposta e non sus-
sistono trattati o accordi internazionali,
dall’imposta di successione dovuta in
Italia si detrae quella pagata allo Stato
estero. Qualora in Svizzera fosse dovu-
ta l’imposta, non vi sarebbe però alcuna
detrazione, non essendo dovuta alcuna
imposta in Italia.
Con mio marito, abbiamo un conto
corrente cointestato e siamo in se-
parazione dei beni; inoltre ciascuno
di noi ha un proprio conto corrente.
Se d ovessimo venire a mancare, cosa
spetterà a nostra figlia?
Nel caso di conto corrente cointestato si
presume che le somme appartengano in
comproprietà ai cointestatari. In questo
caso, alla morte del primo dei genitori,
alla figlia spetterà la metà del saldo del
conto corrente individuale e un quarto
del saldo del conto corrente cointestato.
Mia madre è venuta a mancare nell’ot-
tobre del 2015. In sede testamentaria
ha trasferito a mio fratello la casa al
mare, mentre a me e a mia sorella un
appartamento ciascuno. A distanza di
2 anni ci è stato notificato il mancato
pagamento dell’Ici proprio su questi
ultimi due immobili. Vorrei sapere se
anche mio fratello in qualità di ere-
de è costretto a pagare il debito e se
questo si sia comunque prescritto.
La regola generale in materia di riparti-
zione dei debiti ereditari è quella per cui
i coeredi contribuiscono al pagamento in
proporzione delle loro quote, salvo che il
testatore abbia altrimenti disposto. As-
sumendo che il debito Ici sia ereditario
si applicherà la regola della divisione del
debito pro-quota. Il credito Ici può es-
sere richiesto entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento dell’impo-
sta sono stati effettuati o avrebbero do-
vuto esserlo. Considerando che l’Ici non
esiste più dal 1° gennaio 2012 (essendo
stata sostituita dall’Imu), gli enti locali
avevano tempo fino al 31 dicembre 2016
per procedere agli avvisi di accertamen-
to in rettifica e d’ufficio per dichiarazioni
o versamenti Ici che sono stati o avreb-
bero dovuto essere effettuati dal 2011 in
poi. Il credito richiesto nel 2017 è quindi
prescritto.
Un mese fa è venuto a mancare mio
nonno e il suo istituto di credito mi ha
convocato. Temo che mio nonno fosse
“in rosso”. Cosa può accadermi?
Occorre considerare che in Italia l’eredi-
tà si acquista con l’accettazione, che può
essere espressa, tacita o ex lege (per ef-
fetto del possesso di beni ereditari pro-
trattosi per oltre mesi senza compimento
dell’inventario). A seguito dell’accettazio-
ne l’erede risponde dei debiti del defunto
anche con il proprio patrimonio persona-
le, salvo abbia accettato con il beneficio
d’inventario. Nel caso di specie, qualora
la persona si trovi ancora nella posizione
di “chiamato” all’eredità, la convocazione
in banca non determina alcuna conse-
guenza, essendo nettamente distinta sul
piano giuridico la posizione di “erede” da
quella di “chiamato”. E’ opportuno fare at-
tenzione, in quanto spesso vengono sot-
toposte alla firma dei “chiamati” scritture
che contengono il termine “erede”, il che
può determinare l’accettazione espressa
dell’eredità, che si ha anche quando in
una scrittura il chiamato “ha assunto il
titolo di erede”.
Daniele Muritano
Studio notarile Muritano
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