Attività normativa nel campo delle Additive Manufacturinguninfoit
Intervento UNINFO al Convegno di AITA 3D a Torino 10 marzo 2016
Progettiamo Additivo! – Aspetti di prodotto, processo e gestione per le tecnologie additive, organizzato da AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE in collaborazione con il Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte.
http://www.aita3d.it/?p=2026
Attività normativa nel campo delle Additive Manufacturinguninfoit
Intervento UNINFO al Convegno di AITA 3D a Torino 10 marzo 2016
Progettiamo Additivo! – Aspetti di prodotto, processo e gestione per le tecnologie additive, organizzato da AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE in collaborazione con il Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte.
http://www.aita3d.it/?p=2026
Web development/webdesign/Ebusiness/portales
Applications
C / C++
Frontend (CSS, HTML, XHTML, Javascript)
JQuery
PHP
SQL
Software architecture
Visual Studio
Embedded systems - Telecommunication
Business Intelligence / Data Warehouse
IT strategy
Microsoft technology
LAN / WAN
Ajax
Sports PARQUET FLOORS
9th March 2011: the European Parliament and the European Union Board adopt the Regulation (UE) N.305/2011, published on 4th April 2011 on the European Union Official Gazette and effective 20 days later.
The regulation of building products – the so-called CPR, acronym for Construction Products Regulation – is currently completing its transition period. As from 1st July 2013 it will be fully operating.
Among the innovations comparing to the Directive, we have the definition and use of the declaration of performance (replacing the compliance declaration). The change is not just about the terms, yet it involves a greater completeness and clarity of information matching the product.
Before entering the matter, it’s better to clarify that European EN Standards remains those already operating and issued for CPD Directive purposes.
The Commission will instruct CEN through a task for their revision and adjustment according to the basic requirements, as reported within enclosure no. I of CPR.
Seicom SPORTS PARQUET FLOORS has implemented EN 14904 Standard since the first edition of July 2006 (replacing former National standards).
In October 2007 we have prepared the manual for FPC management within the company; all products are inspected and tested according the procedures and documents referring to finished products supplied to customers are kept for 10 years, to guarantee traceability of the product.
All our suppliers must respect procedures and must supply and guarantee products in compliance with performance requirements.
http://www.seicom-italy.com/
Progettare edifici a basso consumo energetico è ormai una necessità oltre che una moda diffusa, Seicom in collaborazione con Seppelfricke SD®e lo studio Richlight Consulting hanno deciso di realizzare questo documento per aiutare il progettista a comprendere meglio i principi ed i vantaggi di un impianto a pannelli radianti abbinato ad un parquet sportivo.
Parquet sportivi per palestre abbinati a riscaldamento a pavimento
Il sistema a pannelli radianti è in pratica costituito da serpentine, tubi, che vengono posati su appositi supporti (piastre) che consentono isolamento termico ed acustico del massetto (foto sotto).
Dalla CPD al CPR. Il nuovo Regolamento UE 305/2011 per i materiali da costruz...Geosolution Srl
Il 4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE n. 305/2011, che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. La precedente Direttiva 89/106 CPD aveva come obiettivo l’armonizzazione dei diversi sistemi normativi nazionali europei, fissando i requisiti essenziali per i materiali e i componenti da costruzione e creare, soprattutto, i presupposti per la libera circolazione dei prodotti stessi sul mercato europeo. Il nuovo Regolamento CPR, mantiene l’impianto fondamentale della Direttiva CPD, modificando alcune disposizioni al fine di rendere più snella e semplice l’applicazione delle procedure di valutazione e verifica delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Il provvedimento fissa nuove condizioni armonizzate per la commercializzazione e la marcatura dei materiali da costruzione, apportando chiarimenti, semplificazioni amministrative e obblighi per i diversi operatori economici; ha applicazione immediata e non necessita di recepimento da parte degli Stati Membri, a differenza delle Direttive che devono essere accolte nell'ordinamento legislativo da apposite leggi nazionali.
Presentazione a supporto dell'intervento di Piergiacomo Cancelliere - Direttore Vice Dirigente Ufficio III DCPST Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - al convegno "Marcatura CE degli Evacuatori Naturali di Fumo e Calore. Le responsabilità di fabbricanti, enti notificati, professionisti e installatori" del 12 marzo 2018
Web development/webdesign/Ebusiness/portales
Applications
C / C++
Frontend (CSS, HTML, XHTML, Javascript)
JQuery
PHP
SQL
Software architecture
Visual Studio
Embedded systems - Telecommunication
Business Intelligence / Data Warehouse
IT strategy
Microsoft technology
LAN / WAN
Ajax
Sports PARQUET FLOORS
9th March 2011: the European Parliament and the European Union Board adopt the Regulation (UE) N.305/2011, published on 4th April 2011 on the European Union Official Gazette and effective 20 days later.
The regulation of building products – the so-called CPR, acronym for Construction Products Regulation – is currently completing its transition period. As from 1st July 2013 it will be fully operating.
Among the innovations comparing to the Directive, we have the definition and use of the declaration of performance (replacing the compliance declaration). The change is not just about the terms, yet it involves a greater completeness and clarity of information matching the product.
Before entering the matter, it’s better to clarify that European EN Standards remains those already operating and issued for CPD Directive purposes.
The Commission will instruct CEN through a task for their revision and adjustment according to the basic requirements, as reported within enclosure no. I of CPR.
Seicom SPORTS PARQUET FLOORS has implemented EN 14904 Standard since the first edition of July 2006 (replacing former National standards).
In October 2007 we have prepared the manual for FPC management within the company; all products are inspected and tested according the procedures and documents referring to finished products supplied to customers are kept for 10 years, to guarantee traceability of the product.
All our suppliers must respect procedures and must supply and guarantee products in compliance with performance requirements.
http://www.seicom-italy.com/
Progettare edifici a basso consumo energetico è ormai una necessità oltre che una moda diffusa, Seicom in collaborazione con Seppelfricke SD®e lo studio Richlight Consulting hanno deciso di realizzare questo documento per aiutare il progettista a comprendere meglio i principi ed i vantaggi di un impianto a pannelli radianti abbinato ad un parquet sportivo.
Parquet sportivi per palestre abbinati a riscaldamento a pavimento
Il sistema a pannelli radianti è in pratica costituito da serpentine, tubi, che vengono posati su appositi supporti (piastre) che consentono isolamento termico ed acustico del massetto (foto sotto).
Dalla CPD al CPR. Il nuovo Regolamento UE 305/2011 per i materiali da costruz...Geosolution Srl
Il 4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE n. 305/2011, che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. La precedente Direttiva 89/106 CPD aveva come obiettivo l’armonizzazione dei diversi sistemi normativi nazionali europei, fissando i requisiti essenziali per i materiali e i componenti da costruzione e creare, soprattutto, i presupposti per la libera circolazione dei prodotti stessi sul mercato europeo. Il nuovo Regolamento CPR, mantiene l’impianto fondamentale della Direttiva CPD, modificando alcune disposizioni al fine di rendere più snella e semplice l’applicazione delle procedure di valutazione e verifica delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Il provvedimento fissa nuove condizioni armonizzate per la commercializzazione e la marcatura dei materiali da costruzione, apportando chiarimenti, semplificazioni amministrative e obblighi per i diversi operatori economici; ha applicazione immediata e non necessita di recepimento da parte degli Stati Membri, a differenza delle Direttive che devono essere accolte nell'ordinamento legislativo da apposite leggi nazionali.
Presentazione a supporto dell'intervento di Piergiacomo Cancelliere - Direttore Vice Dirigente Ufficio III DCPST Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - al convegno "Marcatura CE degli Evacuatori Naturali di Fumo e Calore. Le responsabilità di fabbricanti, enti notificati, professionisti e installatori" del 12 marzo 2018
Transizione da 94/9/CE a 2014/34/UE
La Direttiva 2014/34/UE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 Marzo 2014 ed è in vigore dal 30 marzo 2014
Gli stati membri devono recepire la direttiva 2014/34/UE entro il 19 aprile 2016
Gli Articoli 2, 4 e gli Allegati I, II, XI e XII si applicano dal 20 aprile 2016
La Direttiva 94/9/CE è abrogata dal 20 aprile 2016
Nuovi riferimenti normativi per testing e valutazione di conformità di moduli...Claudio Liciotti
La crescita del mercato e dell’industria fotovoltaica ha fatto sì che gli operatori del settore abbiano sempre più puntato l’attenzione sull’affidabilità dei prodotti e sulla differenziazione degli stessi. La qualità e l’affidabilità dei moduli fotovoltaici può essere valutata mediante testing in accordo alle specifiche norme di prodotto: la Norma CEI EN 61215 (serie) e la Norma CEI EN 61730 (Parte 1 e Parte 2) che, nel loro recente aggiornamento, hanno introdotto rilevanti novità.
Nel corso del seminario, gli aspetti relativi alle prove e alle certificazioni dei moduli secondo tali norme saranno discussi fra gli Officer del CT 82 del CEI e gli operatori del mercato dei moduli FV, tenendo conto che, mentre l’applicazione della Norma CEI EN 61215 ha carattere di volontarietà per dimostrare la qualità del prodotto, la rispondenza alla Norma CEI EN 61730 (essendo norma europea armonizzata ai sensi della Direttiva Bassa Tensione, per le prescrizioni di sicurezza) è un requisito sufficiente a garantire la presunzione di conformità alla Direttiva BT, giacché il “prodotto” modulo fotovoltaico, per essere immesso sul mercato comunitario, deve essere dotato di marcatura CE.
SICUREZZA E PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE COME RISULTATO DI PROCESSO DI SISTEMAFranco Bontempi
Questo contributo vuole illustrare la visione, l’organizzazione logica ed alcuni aspetti del quadro normativo delineato dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005 del D.M. 14/09/05, Testo Unitario delle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Articolo sulla marcatura CE per i blocchi da solaio in laterizio, diventata obbligatoria da dicembre 2012. I costruttori di manufatti in cemento e prefabbricati in calcestruzzo devono quindi prendere i necessari provvedimenti.
Il controllo-di-produzione-in-fabbrica-marcatura-ce-smartAntonio Abbiati
La corretta gestione di un FPC (Controllo di Produzione in Fabbrica) diventa essenziale per salvaguardare gli interessi stessi del Fabbricante, ancora prima della sicurezza che deve avere il Prodotto per gli utilizzatori finali.
Articolo di Paolo Palmieri - Coordinatore del Gruppo di Lavoro UNI "Piattaforme di lavoro elevabili" - di prossima pubblicazione su uno dei primi numeri del 2015 della rivista U&C
Presentazione a supporto dell'intervento di Giacomo Riccio, Technical Project Manager UNI al webinar PROFESSIONE ERGONOMO:
LA NORMA UNI PER LA QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE
del 16 maggio 2024
Presentazione a supporto dell'intervento di Giacomo Riccio, Technical Project Manager Divisione Innovazione e Sviluppo di UNI al webinar "LA NUOVA NORMA UNI 11591:2022 SULLE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI NEL CAMPO DELLA TRADUZIONE E DELL’INTERPRETAZIONE" del 19 ottobre
Contesto normativo ed operative per le procedure di collaudo "chiavi in mano" che, quindi, prevedono aoltre all'isntallazione di una più tecnologie biomediche anche una quota parte significativa di lavori impiantistici e strutturali.
Presentazione in occasione del convegno regionale AIIC - Campania del 06/11/2014
Installato il nuovo Parquet Sportivo SEICOM modello Spluga, una referenza importante per Seicom nel dinamico mercato Turco,
Antalya Arena a marzo 2016 si rinnova completamente, nuova Pavimentazione Sportiva, nuove tribune e scoreboard, ora la capienza diventa per 10.000 persone, quindi si potranno ospitare anche partite internazionali di Eurolega.
LE SFIDE DELL’EDILIZIA DEL FUTURO
Forma, performance e sostenibilità applicata all’edificio-impianto
12 MAGGIO 2015
ORE 9.00 – 18.00
AUDITORIUM DI PIAZZA LIBERTÀ ANGOLO VIA NOBERTO DUZIONI 2 – BERGAMO
Modera l’arch. Natale Raineri
PROGRAMMA
9.00 – 9.30 Accredito partecipanti
9.30 – 9.45 Saluti istituzionali e introduzione al tema a cura dell’arch. Natale Raineri
9.45 – 11.00 Tavola rotonda tecnica
intervengono:
- dott. arch. Enrico Maria Gastaldo Brac, amministratore delegato Penetron Italia Srl
Impermeabilità del calcestruzzo strutturale: la prestazione del metodo per cristallizzazione
- dott. Claudio Marsilli, amministratore Serisolar Schermature solari passive ad elevata efficienza per superfici trasparenti e opache
- ing. Paolo Bonetti, marketing & business development Durante Spa La progettazione integrale
- Luciano Pugnaletto, sales area manager Lapitec L’eccellenza “a tutta massa” della pietra sinterizzata Made in Italy
11.00 – 11.30 Pausa caffè
11.30 – 13.00 Tavola rotonda scientifica
- arch. Natale Raineri, presidente dell’Ordine Architetti di Genova
Forma come perfomance dell'edificio. Costruire sul costruito genovese
13.00 – 14.00 Pausa pranzo
14.00 – 15.00 Tavola rotonda tecnica
intervengono:
- dott. Aldo Cammarata, sales & technical manager Seicom Progettare parquet sportivi nelle palestre - ing. Fabrizio Vimercati, communication manager OTIS Generare energia per mezzo della gravità - dott. Lorenzo Gallo, tecnico commerciale Infinity Motion - membro comitato tecnico europeo Solatube
Luce naturale canalizzata
- geom. Paolo Redaelli, amministratore Progreen Piscine
La piscina – tecnologia e design
- dott. Armando Manfredi, coordinatore commerciale (key-account) area Nord Italia GEOSEC Il consolidamento dei terreni di fondazione con iniezioni di resine espandenti: diagnostica e supporto alla progettazione dell’intervento
15.00 – 17.00 Intervento scientifico
intervengono:
- arch. Marco Visconti, architetto Marco Visconti
Architettura e sostenibilità: dalla realtà in cambiamento a progetti legati al futuro - arch. Tomas Ghisellini, Tomas Ghisellini architetti
Architettura e retroscena
17.00 – 17.30 Dibattito
17.30 – 18.00 Conclusioni e chiusura lavori
LE SFIDE DELL’EDILIZIA DEL FUTURO.
Forma, performance e sostenibilità applicata all’edificio-impianto
Bergamo,12 maggio 2015 ore 9.00 - 18.00
Auditorium di Piazza Libertà
Angolo via Norberto Duzioni 2, 24121 Bergamo
SPORTS PARQUET FLOORS FOR GYMS AND CONCRETE SLABS
Testing and site inspection.
Before starting the installation of the sports flooring elements make an inspection and check the following site conditions with proper means
FLOOR FORUM International - Trade Journal for import, export, distribution and laying of parquet.
N.62 September/October 2013
Sports Floors
Special : Types of sports floors
http://www.seicom-italy.com/index_eng.asp
PARQUET PER PALESTRE; PARQUET SPORTIVI.
FSB Fiera internazionale per attrezzature sportive, parquet sportivi e pavimentazioni per lo sport in genere, piscine e molto altro.
Come sempre Seicom sarà presente con un proprio stand a questo tradizionale appuntamento. Il nostro stand sarà nell'area partner FIBA Study Center - FIBA VILLAGE.
Presenteremo come sempre molte novità alle quali stiamo già lavorando, molte nuove soluzioni per pavimentazioni sportive, palestre in parquet, una nuova linea di parquet per palestre scolastiche e palazzetti polifunzionali con pavimentazioni a pannelli smontabili omologate FIBA.
Oltre a questo come sempre ci sarà un piccolo assaggio di prodotti tipici della Valtellina , Bresaola vino rosso ecc. offerti a quanti ci faranno gradita visita.
Per maggiori info o per ricevere un nostro invito ufficiale a questo evento contattaci senza impegno. mail: a.cammarata@seicom-italy.com
-Cologne,Koln Germany Messeplatz 1
FIBA VILLAGE
HALL 11.1 STAND A043 all'interno del FIBA VILLAGE
http://www.pavimenti-sportivi.it/
Pavimenti sportivi in Bamboo o Bambù per palestre
UNA PIANTA INTELLIGENTE, ECONOMICA ED ECOLOGICA. IL FUTURO DEI PAVIMENTI SPORTIVI LOWCOST.
La superficie di gioco per palestre realizzata in bamboo viene da noi definita semplicemente pavimento sportivo in bambù in quanto il bambù botanicamente non è un legno e per questo non può essere definito parquet sportivo o almeno non nel senso classico del termine normativo. La nostra azienda è da sempre all'avanguardia della tecnica ed è molto sensibile all'aspetto normativo.
Andiamo a conoscere meglio il bambù e l'impiego per pavimenti sportivi:
Bamboo o Bambù: Come tutte le specie vegetali e legnose può avere diverse denominazioni, Bamboo in inglese e semplicemente bambù in italiano, il nome botanico scientifico della specie è: Bambuseae
Il bamboo è un prodotto ecologico, moderno, robusto e molto resistente all'usura. Costa meno dei soliti parquet utilizzati normalmente negli impianti sportivi. Il pavimento sportivo per palestre in bambù è una valida alternativa alle essenze tradizionali, ottimo da posare in palestre e centri sportivi.
Pavimenti sportivi in Bambù per palestre
UNA PIANTA INTELLIGENTE, ECONOMICA ED ECOLOGICA. IL FUTURO DEI PAVIMENTI SPORTIVI LOWCOST.
La superficie di gioco per palestre realizzata in bamboo viene da noi definita semplicemente pavimento sportivo in bambù in quanto il bambù botanicamente non è un legno e per questo non può essere definito parquet sportivo o almeno non nel senso classico del termine normativo. La nostra azienda è da sempre all'avanguardia della tecnica ed è molto sensibile all'aspetto normativo.
Andiamo a conoscere meglio il bambù e l'impiego per pavimenti sportivi:
Bamboo o Bambù: Come tutte le specie vegetali e legnose può avere diverse denominazioni, Bamboo in inglese e semplicemente bambù in italiano, il nome botanico scientifico della specie è: Bambuseae
Il bamboo è un prodotto ecologico, moderno, robusto e molto resistente all'usura. Costa meno dei soliti parquet utilizzati normalmente negli impianti sportivi. Il pavimento sportivo per palestre in bambù è una valida alternativa alle essenze tradizionali, ottimo da posare in palestre e centri sportivi.
Estremamente resistente: il bamboo o bambù ha una durezza superiore ai più comuni legni per parquet e vanta ottime proprietà meccaniche (resistente e leggero - detto anche "acciaio naturale" -, modulo di elasticità elevato, ritiro basso, stabilità notevole).
Rinnovare una palestra vecchia con la nostra soluzione di pavimento sportivo in bamboo è facile e conveniente; "LowCost", parola ormai comune che ben rappresenta questo sito e la tipologia in bambù.
Dal punto di vista pratico e botanico il bambù è una fibra legnosa, si tratta di piante sempreverdi, molto vigorose. Possono essere alte da pochi centimetri fino a raggiungere notevoli dimensioni (anche 40m di altezza e 30cm di diametro), infatti questa pianta può crescere fino ad 1m al giorno.
Il bamboo ha una fibra cava ma leggera e resistente, perciò viene impiegato per usi diversi: i fusti cavi vengono utilizzati per farne condotte d'acqua rudimentali, impalcature edili, armi, case, recipienti, legname da costruzione. Se vengono spaccati, vengono utilizzati per farne stuoie, ecc.. Le piante sottili o più giovani servono per bastoni, ombrelli, mobili, ecc...
Alcune specie vengono utilizzate a scopo ornamentale nei giardini nelle regioni più temperate europee.
Esistono specie utilizzate anche a scopo alimentare.
Velocità di rigenerazione: anche se molti pensano che il bamboo sia un albero, botanicamente esso appartiene alla famiglie delle erbe (in particolare delle graminacee) con un rapidissimo ciclo di crescita, tanto che già nel primo anno è in grado di raggiungere i 15 metri di altezza, mentre il climax lo raggiunge in circa 4 anni. Può essere utilizzato già dopo 3-5 anni, mentre un albero normale ha bisogno di 20-30 anni per raggiungere il massimo sviluppo.
http://www.pavimenti-sportivi.it/
Nuove regole Fiba 2012 Pallacanestro approvate dal central board
Pubblichiamo il regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro 2012.
Traduzione conforme al Regolamento Ufficiale FIBA decisioni del Central Board approvate al meeting di Rio de Janeiro, Brazil, il 29 April 2012.
Le nuove decisioni sono inerenti al campo gioco in parquet, all''abbigliamento ed modifiche alle di gioco.
Alleghiamo il documento (versione pdf) Traduzione conforme al
Regolamento Ufficiale FIBA realizzato dalla FIP, che riporta evidenziate in giallo le parti variate.
Seicom essendo partner ufficiale Fiba dal 1996 partecipa alle decisioni ed ai meeting del Central Board dove vengono discusse e decisi questi nuovi regolamenti.
Seicom fornisce il proprio contributo partecipando ai lavori del settore di riferimento parquet sportivi per palestre.
Attraverso le news del sito e il nostro valido servizio di newsletter cerchiamo di renderci utili dando informazioni importanti ed attuali. Invitiamo i lettori ad iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter dalla home page del nostro sito.
Le nuove regole entrano in vigore dal 1 ottobre 2012.
Per maggiori info in merito al nuovo regolamento contattare :
Aldo Cammarata
Sales & Technical Manager
a.cammarata@seicom-italy.com
NORMA UNI EN 14904 Superfici multi-sport per interni
Unica norma di riferimento per le pavimentazioni sportive
La norma europea (EN 14904:2006) è stata elaborata dal Comitato Tecnico CEN/TC 217 "Superfici per aree sportive", la cui segreteria è affidata al BSI.
La norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale Italiana, da ottobre 2006, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro ottobre 2006.
nuovo catalogo parquet sportivi seicom, versione Italiano, tutte le tipologie di pavimenti in legno per lo sport e le nuove versioni in sintetico della serie AIR FLEX con il nuovo supporto elastico in neoprene da 30 mm per garantire prestazioni di elasticità e rimbalzo palla performanti.
More from SEICOM parquet per palestre - Sports parquet floors (20)
1. http://www.seicom-italy.com Regolamento EU N. 305/2011
1
REGOLAMENTO EU N.305/2011 Regolamento prodotti da costruzione Luglio 2013
Il 9 marzo 2011 il parlamento Europeo ed il Consiglio
dell’ unione Europea hanno adottato il regolamento
(UE) N.305/2011, che è stato pubblicato il 4 aprile 2011
sulla gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed è
entrato in vigore 20 giorni dopo.
Il Regolamento dei prodotti da costruzione detto in breve anche CPR, acronimo di
Construction Products Regulation, sta completando il periodo di transizione. Dal 1°
luglio 2013 entrerà in vigore completamente.
Tra le novità che esso introduce rispetto alla Direttiva vi è la definizione ed uso
della dichiarazione di prestazione (che sostituisce la dichiarazione di conformità).
Il cambiamento non è solo terminologico ma comporta una maggiore completezza e
chiarezza di informazioni che accompagnano il prodotto.
E’ bene precisare anzitutto, prima di addentrarci nell’argomento,
che le norme europee EN di riferimento restano per il momento quelle già esistenti
ed emesse a suo tempo ai fini della direttiva CPD. La Commissione darà incarico al
CEN attraverso un mandato per la loro revisione ed adeguamento ai requisiti di base
come riportati nell’allegato I della CPR.
LA tabella riassume le principali differenze tra la precedente normativa e il
nuovo regolamento
I regolamenti dell’Unione Europea sono leggi sovrannazionali ed entrano in
vigore in tutti gli stati Membri dell’Unione senza bisogno di un recepimento
nazionale come invece avviene per le direttive.
Direttiva 89/106/CEE Regolamento n. 305/2011 (UE)
è una Direttiva è una Regolamento
Sistemi 1, 1+, 2, 2+, 3, 4 Sistemi 1, 1+, 2+, 3, 4
Dichiarazione di conformità Dichiarazione di prestazione
Certificato CE di conformità Certificato di costanza della
prestazione del prodotto
Benestare tecnico europeo
(ETA)
Valutazione tecnica europea
(ETA)
6 requisiti essenziali delle opere 7 requisiti essenziali delle opere
2. http://www.seicom-italy.com Regolamento EU N. 305/2011
2
REGOLAMENTO EU N.305/2011 Regolamento prodotti da costruzione Luglio 2013
Lo scopo principale del CPR è la rimozione delle barriere
tecniche alla libera circolazione dei prodotti da costruzione
per ottenere il corretto funzionamento del mercato interno
in questo campo. Tali barriere esistevano ed ancora
esistono a causa delle differenti norme di prodotto e di
prova oltre che dei differenti sistemi di attestazione e
dimostrazione della conformità per lo stesso prodotto nei
paesi Membri dell’Unione Europea.
La marcatura CE per il CPR esprime la conformità del
prodotto da costruzione con le prestazioni dichiarate in
relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto e il
soddisfacimento dei requisiti applicabili della
legislazione armonizzata dell’unione.
Artt. 8-9: La marcatura CE
La marcatura CE:
-È apposta solo sui prodotti
per cui è fornita la DoP;
-Deve essere visibile,
leggibile e indelebile;
-È apposta sul prodotto o su
un etichetta ad esso
applicata. Se impossibile è
apposta sull’imballaggio o
sui documenti di
accompagnamento;
-È seguita dalle ultime due
cifre dell’anno in cui è
apposta per la prima volta,
da nome e indirizzo della
sede legale del Fabbricante
o dal suo marchio
identificativo, dal codice
unico di identificazione del
prodotto-tipo, dal numero di
riferimento della DoP, dalle
prestazioni dichiarate, dal
numero di identificazione
dell’Organismo Notificato
(se pertinente), dall’uso
previsto.
Informazioni più chiare
Leggendo gli articoli della CPR si vede come il
regolamento abbia come obiettivo quello di dare
chiarezza e completezza alle informazioni che
accompagnano il prodotto.
Si ritiene che questa attenzione sia frutto della
constatazione che fino ad oggi raramente si sono
viste dichiarazioni di conformità (secondo CPD)
che fornissero le informazioni utili ma che
lasciavano trasparire una presa di responsabilità
generica del prodotto fornito (cioè, senza dare
informazioni sulle caratteristiche dello stesso
utili alla progettazione e successiva posa in opera
e gestione).
Le informazioni si possono distinguere in due
categorie. Una prima categoria riguarda le
informazioni sul prodotto (descrizione,
destinazione d’uso, caratteristiche) che è diretta
alla fase progettuale e di prescrizioni di
capitolato.
Una seconda categoria di informazioni riguarda
le istruzioni destinate alla fase di uso e gestione
(pertanto dalla posa in opera in poi).
3. http://www.seicom-italy.com Regolamento EU N. 305/2011
3
REGOLAMENTO EU N.305/2011 Regolamento prodotti da costruzione Luglio 2013
OBBLIGHI DEI FABBRICANTI (da art. 11)
1. I fabbricanti redigono una dichiarazione di prestazione conformemente
agli articoli 4 e 6 e appongono la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9.
Come base della dichiarazione di prestazione i fabbricanti redigono la
documentazione tecnica descrivendo tutti gli elementi pertinenti relativi al richiesto
sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
2. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di
prestazione per un periodo di dieci anni a decorrere dall’immissione del prodotto da
costruzione sul mercato.
3. I fabbricanti assicurano che siano poste in essere procedure per garantire che la
produzione in serie conservi la prestazione dichiarata. Si tiene adeguatamente conto
delle modifiche apportate al prodotto-tipo ed alle specifiche tecniche armonizzate
applicabili
4. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie
o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, se la
dimensione o
4. http://www.seicom-italy.com Regolamento EU N. 305/2011
4
REGOLAMENTO EU N.305/2011 Regolamento prodotti da costruzione Luglio 2013
la natura del prodotto non lo consente, che le informazioni richieste figurino
sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto da
costruzione.
5. I fabbricanti indicano sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia
possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la
loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo
cui possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto in cui il
fabbricante può essere contattato.
6. All’atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i
fabbricanti assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni
sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli
utilizzatori, secondo quanto stabilito.
Mandatari (da art. 12)
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario. La
redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato del
mandatario.
Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (DoP) all’atto dell’immissione di
un prodotto sul mercato quando il prodotto rientra nell’ambito di applicazione di una
norma armonizzata o di una valutazione tecnica europea.
5. http://www.seicom-italy.com Regolamento EU N. 305/2011
5
REGOLAMENTO EU N.305/2011 Regolamento prodotti da costruzione Luglio 2013
ALLEGATO III
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. .................................
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: ............................................................................................................................
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo
11, paragrafo 4:
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal
fabbricante:
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una
norma armonizzata:
(nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente)
ha effettuato ..............................................................................secondo il sistema .............................................................................
(descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V)
e ha rilasciato (certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di
prova/calcolo — a seconda dei casi)
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione
tecnica europea:
(nome e numero di identificazione dell'organismo di valutazione tecnica, se pertinente)
ha rilasciato (numero di riferimento della valutazione tecnica europea)
in base a (numero di riferimento del documento per la valutazione europea)IT 4.4.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 88/37
effettuata .................................................................................secondo il sistema .................................................................................
(descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V)
e ha rilasciato (certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di
prova/calcolo — a seconda dei casi)
9. Prestazione dichiarata
Note relative alla tabella:
1. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi
previsti di cui al punto 3;
2. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui all'articolo 6, la colonna 2 contiene la
prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali
corrispondenti. Le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione;
3. Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella colonna 1 la colonna 3 contiene:
a) il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente e, se pertinente, il numero di riferimento della documentazione tecnica
specifica o della documentazione tecnica appropriata utilizzata;
oppure
b) il riferimento datato del documento per la valutazione europea corrispondente, se disponibile, ed il numero di riferimento della
valutazione tecnica europea utilizzata; Caratteristiche essenziali (cfr nota 1)
Prestazione (cfr. nota 2)
Specifica tecnica armonizzata (cfr. nota 3)
Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto di:
(nome e funzioni)
(luogo e data del rilascio) (firma)
6. http://www.seicom-italy.com Regolamento EU N. 305/2011
6
REGOLAMENTO EU N.305/2011 Regolamento prodotti da costruzione Luglio 2013
Artt. 4-7: Dichiarazione di prestazione
La DoP contiene:
-L’identificazione del prodotto-tipo per cui è redatta;
-Il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVoCP);
-Il numero di riferimento e la data della norma armonizzata o della valutazione
tecnica europea usata;
-L’uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione;
-L’elenco delle caratteristiche essenziali stabilito nella norma armonizzata;
-La prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali;
-La sigla «NPD» per le caratteristiche per cui non è dichiarata una prestazione.
La DoP:
-È fornita insieme ad ogni prodotto messo a disposizione del mercato (in caso di
fornitura di lotto dello stesso prodotto può essere in singola copia);
-È in forma cartacea o elettronica (se richiesto dal destinatario deve essere cartacea);
-Può essere messa a disposizione su sito web;
-Deve essere fornita nella/e lingua/e richieste dallo stato membro in cui il prodotto è
messo a disposizione.
Artt. 8-9: La marcatura CE
La marcatura CE:
-È apposta solo sui prodotti per cui è fornita la DoP;
-Deve essere visibile, leggibile e indelebile;
-È apposta sul prodotto o su un etichetta ad esso applicata. Se impossibile è apposta
sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento;
-È seguita dalle ultime due cifre dell’anno in cui è apposta per la prima volta, da
nome e indirizzo della sede legale del Fabbricante o dal suo marchio identificativo,
dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della
DoP, dalle prestazioni dichiarate, dal numero di identificazione dell’Organismo
Notificato (se pertinente), dall’uso previsto.
7. http://www.seicom-italy.com Regolamento EU N. 305/2011
7
REGOLAMENTO EU N.305/2011 Regolamento prodotti da costruzione Luglio 2013
Esempio etichetta CE
Art. 11: Obblighi dei fabbricanti
Redigono una DoP e appongono la marcatura CE;
Redigono la documentazione tecnica;
Conservano la documentazione tecnica e la DoP per dieci anni a decorrere
dall’immissione del prodotto sul mercato;
Sono garanti del mantenimento delle prestazioni da parte della produzione;
Assicurano che i prodotti abbiano un numero di lotto, serie o altro elemento
che ne consenta l’identificazione;
Indicano sul prodotto il loro nome e indirizzo per poter essere contattati.
L’indirizzo deve indicare un unico punto;
Forniscono, all’atto della messa a disposizione di un prodotto sul mercato le
istruzioni e le informazioni sulla sicurezza redatto dalla lingua stabilita dallo
stato membro interessato;
8. http://www.seicom-italy.com Regolamento EU N. 305/2011
8
REGOLAMENTO EU N.305/2011 Regolamento prodotti da costruzione Luglio 2013
Se ritengono che un prodotto non sia conforme alla DoP, adottano le misure
necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo;
Se il prodotto presenta rischi, informano immediatamente le autorità nazionali
dello stato membro in cui hanno messo a disposizione il prodotto;
A seguito di richiesta motivata di un’autorità nazionale competente,
forniscono tutte le informazioni e documentazione comprovante la conformità
del prodotto alla DoP.
2 Obblighi e responsabilità degli operatori economici
2.1 Obblighi e responsabilità dei fabbricanti
I fabbricanti sono persone fisiche o giuridiche che fabbrichino un prodotto da costruzione o che
facciano progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzino con il loro nome o con il loro
marchio. Gli obblighi dei fabbricanti sono definiti in dettaglio nell'articolo 11 del CPR.
Come regola generale il fabbricante è obbligato a redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP
dall'inglese Declaration of Performance) per ogni suo prodotto da costruzione, prima di
immetterlo sul mercato, sempreché il prodotto sia coperto da una norma armonizzata (di
prodotto) o sia stata emessa per tale prodotto una valutazione tecnica europea (ETA = European
Technical Assessment).Le eccezioni a questa regola generale sono poche e sono definite
dall'Art. 5 del CPR. Quando si applica la regola generale il fabbricante (o il suo mandatario) deve
anche apporre la marcatura CE a quei prodotti da costruzione per i quali è stata redatta una
dichiarazione di prestazione.
L'importanza della dichiarazione di prestazione (DoP) nel contesto del CPR è sottolineata
dall'articolo 4.2 che afferma che le informazioni sulla prestazione del prodotto che sono in
relazione alle caratteristiche essenziali, definite nella norma tecnica armonizzata di prodotto o
nell'ETA applicabile, possono essere fornite solo se sono incluse e specificate nella DoP;
ciò vale quindi anche per la loro pubblicizzazione, anche in altre forme, per esempio negli
opuscoli tecnici o pubblicitari o sui siti web. L'importanza della marcatura CE è sottolineata
dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 765/2008 che afferma che la marcatura CE deve essere
la sola marcatura che attesta la conformità del prodotto ai requisiti applicabili della legislazione di
armonizzazione comunitaria che ne richiede l'apposizione. Altre marcature o marchi diversi dalla
marcatura CE possono essere usati purché aiutino a migliorare la protezione dell'utilizzatore del
prodotto da costruzione e forniscano informazioni aggiuntive non coperte dalla marcatura CE.
Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul
mercato a proprio nome o modifica un prodotto da costruzione già
immesso sul mercato in modo da influenzarne la DoP è soggetto agli
obblighi del fabbricante.
9. http://www.seicom-italy.com Regolamento EU N. 305/2011
9
REGOLAMENTO EU N.305/2011 Regolamento prodotti da costruzione Luglio 2013
CHE COS’E’ IL PIANO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE
IN FABBRICA FPC
(Factory Production Control)
PER LA MARCATURA CE DEI PARQUET SPORTIVI E DEI
PAVIMENTI DI LEGNO
Superfici per superfici multi –sport per interni (EN14904)
OBIETTIVO
Nell’ambito delle procedure di marcatura CE dei pavimenti di legno e parquet,
esiste l’esigenza di implementare in azienda di un Piano di Controllo della
produzione citato nelle norme di prodotto con la sigla inglese FPC ossia Factory
Production Control.
L’obiettivo principale di tali verifiche e controlli, al di là del livello di sofisticazione
degli stessi, è sempre e solo quello di garantire il mantenimento degli standard
qualitativi di prodotto, in particolare, di rassicurare i clienti e l’utenza finale circa la
conformità a norma della fornitura e, conseguentemente, la capacità dei pavimenti d
legno e dei parquet di soddisfare le esigenze e i requisiti essenziali stabiliti dalle
Norme e Direttive di riferimento.
In estrema sintesi, quindi, i controlli di produzione dovranno essere (al minimo)
progettati ed applicati al fine di monitorare nel tempo la conformità dei prodotti
realizzati e forniti a quelli testati inizialmente.
Si tratta dunque di requisiti minimi a cui ogni impresa, nell’ambito delle proprie
strategie dei propri programmi, potrà dar seguito in modo differente e più o meno
approfondito.
Peraltro, a confutare opinioni molto diffuse, tali controlli sono effettuabili senza
particolari problemi anche in imprese di piccola dimensione ed artigianali
ovviamente se specificatamente pensati per questo tipo di entità di imprese.
Si vuole sottolineare, che nella maggior parte dei casi le imprese già effettuano
(forse senza saperlo) i controlli di produzione, anche se in modo forse non
sistematico e molto spesso non formalizzato.
Pertanto, è palese che ciascuna impresa dovrà verificare se i controlli normalmente
nel tempo effettuati per tutto il ciclo produttivo (dalle materie prime al rilascio dei
prodotti al mercato) assolvano o meno i requisiti previsti dalla norma di riferimento
(UNI EN 14904), se tali controlli sono effettuati con periodicità e se esistono le
necessarie ed opportune registrazioni e le relative archiviazioni. Di seguito, si cerca
di dare uno schema generale per la preparazione del piano di controllo della
produzione, con l’auspicio che ogni operatore trovi spunti di riflessione e di lavoro
per l’attività quotidiana.
10. http://www.seicom-italy.com Regolamento EU N. 305/2011
10
REGOLAMENTO EU N.305/2011 Regolamento prodotti da costruzione Luglio 2013
Finalità documentazione FPC
Tutta la documentazione che costituisce il Sistema FPC ha, in
sintesi, le seguenti finalità:
•Definire regole per il controllo sistematico dei prodotti
•Definire regole per la qualifica del personale e dei processi
•Definire modalità per la gestione delle registrazioni
•Definire il quadro normativo di riferimento
Per supportare in modo inequivocabile e documentato
la conformità dei prodotti da costruzione con le prestazioni
dichiarate in relazione alle caratteristiche essenziali e il
soddisfacimento dei requisiti applicabili della legislazione
armonizzata dell’Unione Europea.
CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA ( F P C )
ESTRATTO DA NORMA UNI EN 14.342: 2005 Paragrafo 6.6
6.3.1 Generalità
Il Fabbricante deve:
Instaurare;
Documentare;
Mantenere
Un Sistema di Controllo della Produzione, che Garantisca che i Prodotti immessi sul
mercato, siano Conformi alle caratteristiche prestazionali dichiarate.
Il Sistema di controllo deve comprendere:
Procedimenti;
Ispezioni regolari;
Prove
e/o valutazioni.
I risultati devono essere utilizzati per il controllo di:
Materie Prime;
Altri materiali o componenti in entrata;
Apparecchiature;
Processo produttivo;
Prodotti finito;
11. http://www.seicom-italy.com Regolamento EU N. 305/2011
11
REGOLAMENTO EU N.305/2011 Regolamento prodotti da costruzione Luglio 2013
e devono essere:
Sufficientemente dettagliati per garantire sufficientemente la conformità
del prodotto.
Se un fabbricante dichiara la conformità ai requisiti del controllo di produzione
(FPC) attuando un sistema di qualità EN ISO 9001; la norma EN ISO 9001 deve
essere pienamente adattata ai requisiti della presente norma.
Le caratteristiche prestazionali pertinenti l’applicazione prevista devono essere
controllate in conformità alle disposizioni del punto 6.3.4
6.3.2 Procedimenti se i criteri di controllo non sono soddisfatti
I Procedimenti da seguire quando i Valori e i Criteri di controllo non sono
soddisfatti devono essere stabiliti dal fabbricante.
6.3.3 Registrazione della documentazione
Il risultato delle Ispezioni, delle Prove; o delle Valutazioni che richiedono un’azione
devono essere registrati.
Le Registrazioni devono essere conservate per almeno 10 Anni ma devono
anche soddisfare il sistema di regolamentazione e/o i requisiti legali del Paese
interessato.
6.3.4 Prove CONTROLLO DI Produzione in Fabbrica (FPC)
6.3.4.1 Ai fini del Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) in conformità alla
presente norma, le Prove indirette e il Controllo Documentario possono essere
utilizzati come un’alternativa ai metodi di prova utilizzati per le Prove di Tipo
Iniziale, a condizione che il fabbricante sia in grado di dimostrare una relazione tra
il/i metodo/i e la caratteristica in questione.
6.3.4.2 Per Reazione al fuoco (espressa in funzione delle classi)
6.3.4.3 Per Contenuto di formaldeide (espresso in funzione delle classi)
6.3.4.4 Per Contenuto di Pentaclorofenolo (espresso in funzione della classe)
6.3.4.5 Per Resistenza a rottura (espressa in funzione del carico massimo). Non si
applica al rivestimento con piallacci.
6.3.4.6 Scivolosità (espressa in funzione di valori o di classi)
6.3.4.7 Conduttività termica (espressa in funzione dei valori)
6.3.4.8 Durabilità Biologica (espressa in funzione delle classi di utilizzo).
ED INOLTRE; RICORDARE SEMPRE CHE …
…Estratto dalla Norma UNI EN 14.342:2005 Appendice ZA. 3:
“ …Il fabbricante o il suo rappresentante Autorizzato con sede nella eea sono
responsabili dell’apposizione della marcatura ce… ”)
12. http://www.seicom-italy.com Regolamento EU N. 305/2011
12
REGOLAMENTO EU N.305/2011 Regolamento prodotti da costruzione Luglio 2013
quindi:
1. nessun altro può apporre il marchio della marcatura ce. chi lo fa senza
esserNe il produttore o il suo rapresentante nella EEA commette un reato.
2. È vietato apporre sul prodotto marcature o iscrizioni che possano trarre in
inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE.
3. Sul Prodotto o sulla targa di identificazione può essere apposto ogni altro
marchio - quali ad esempio: i marchi di conformità a norme nazionali o
europee, oppure il marchio di qualità dell'organismo di certificazione abilitato
- purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
4. In caso di riduzione o di ingrandimento del simbolo grafico CE devono essere
rispettate le proporzioni indicate nell'immagine del marchio ce.
RIASSUMENDO
Le pavimentazioni sportive in parquet devono rispondere ai requisiti della
norma UNI EN 14904 Superfici multi - sport per interni
Il prodotto per essere venduto deve essere marchiato CE
Deve essere fornita obbligatoriamente dal 1 luglio 2013 la DoP Dichiarazione
di Prestazione in sostituzione della precedente Dichiarazione di Conformità
Modificare la documentazione FPC in azienda.
È necessario quindi identificare e correggere tutti i riferimenti presenti nella
documentazione del Sistema FPC che fanno ancora riferimento a CPD.
Modificare ed aggiornare la parte documentale relativa alla Dichiarazione di
Prestazione dei prodotti da costruzione.
Modificare ed adattare la marcatura CE del prodotto da costruzione alle
specifiche di CPR.
13. http://www.seicom-italy.com Regolamento EU N. 305/2011
13
REGOLAMENTO EU N.305/2011 Regolamento prodotti da costruzione Luglio 2013
La Seicom ha recepito la norma EN 14904 sin dalla prima edizione del
luglio 2006 in sostituzione delle precedenti norme nazionali.
Da ottobre 2007 è stato redatto il manuale per la gestione del FPC interno
all’azienda, tutti i prodotti vengono controllati e verificati secondo le
procedure previste, viene tenuta in azienda la documentazione inerente ai
prodotti forniti ai clienti per 10 anni a garanzia della rintracciabilità del
prodotto.
Tutti i fornitori della Seicom sono soggetti al rispetto delle procedure e
devono fornire e garantire prodotti conformi nel rispetto dei requisiti
prestazionali richiesti.
Aldo Cammarata
Sales & Technical Manager
a.cammarata@seicom-italy.com
Tel. office +39 0342 512573
Mobile +39 340 6758368