Coronavirus: supermercati chiusi la domenicaEstensecom
Chiusi i supermercati la domenica, così come ogni tipo di mercato e mercatino, compresi i punti vendita di alimentari sia nei primi che nei secondi. E questo già a partire da domani, 22 marzo.
E’ quanto prevede l’ordinanza firmata questa mattina dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, varata per rafforzare le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.
L’atto resterà in vigore fino al prossimo 3 aprile.
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Chiusi i supermercati la domenica, così come ogni tipo di mercato e mercatino, compresi i punti vendita di alimentari sia nei primi che nei secondi. E questo già a partire da domani, 22 marzo.
E’ quanto prevede l’ordinanza firmata questa mattina dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, varata per rafforzare le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.
L’atto resterà in vigore fino al prossimo 3 aprile.
La Lombardia assediata dalla diffusione del Covid, vara un’altra stretta e a poche ore dall’ordinanza di Roberto Speranza d’intesa con Attilio Fontana, il governatore ha emesso un nuovo provvedimento con misure correlate. E nonostante l’insurrezione delle categorie produttive, di dispone che «nelle giornate di sabato e domenica la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali» si legge nell’ordinanza.
L'ordinanza per ridurre i costi della TariEstensecom
Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha firmato il decreto che “libera” quasi 13 milioni di euro per sconti sulla tassa o sulla tariffa del servizio di igiene urbana a favore di chi si trova in difficoltà economica a causa della crisi post coronavirus e per i progetti dei comuni virtuosi in termini di riduzione dei rifiuti.
Coronavirus. La Regione inizia a riallineare le proprie restrizioni a quelle ...Estensecom
Nuova ordinanza del presidente Bonaccini. In vigore da domani, 28 novembre, al 3 dicembre, quando scadrà il Dpcm. Lezioni di educazione fisica a scuola consentite se in spazi aperti, corsi di formazione in presenza se individuali. Prioritario proseguire l'azione di contrasto alla diffusione del contagio, per confermare il calo avviato. Nel frattempo, nessuna variazione rispetto alla zona arancione fino all'aggiornamento della Cabina di regia nazionale della prossima settimana
Ordinanza del Presidente della regione Lazio del 30 aprile 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"
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Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38del-18-04-2020Gimmy Tranquillo
misure di contenimento per
tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici
locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condiviso
del 14 marzo 2020 richiamato in premessa.
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Ordinanza Coronavirus Rer 14 marzo
1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Oggetto: Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emer-
genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissi-
bili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di
Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili";
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020,
“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia
infettiva COVID-19”;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Ro-
magna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è
nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere
dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori
della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione
dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffu-
sione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della
Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1
marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
2. contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8
marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conteni-
mento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9
marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di conteni-
mento e gestionedell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ap-
plicabili sull'intero territorio nazionale.”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11
marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di conteni-
mento e gestionedell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ap-
plicabili sull'intero territorio nazionale.”;
- Richiamati i propri decreti:
n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale
COVID-19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria
del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata for-
malmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto
con il Comitato operativo nazionale;
n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Or-
dinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute,
d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante
"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID- 2019””;
n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Or-
dinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1”;
Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole in-
cremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mon-
diale della Sanità;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di
sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario
e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di
malattia infettiva diffusiva COVID -19;
Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale di-
chiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
3. Visto l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in
base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti
d’urgenza in materia sanitaria;
Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che di-
sciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica
del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Pre-
sidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue:
“4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”
Dato atto dei pareri allegati
Ordina
1. Le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 punto 2) del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 si
estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione
ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (com-
presi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a
titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pastic-
cerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere).
Per tutte queste attività resta consentito solo il servizio di
consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, nel
rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, con la prescri-
zione per chi organizza l'attività di consegna a domicilio –
lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – del rispetto
delle disposizioni igienico sanitarie;
2. In riferimento alle deroghe al divieto di aperture delle atti-
vità di commercio al dettaglio di cui al punto 1 del DPCM 11
marzo 2020 le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli
esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commer-
ciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclu-
sione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi
alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette
attività. Pertanto i supermercati presenti nei centri commer-
ciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limi-
tatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, para-
farmaceutici e di generi alimentari. Deve essere in ogni caso
garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attra-
verso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata
ogni forma di assembramento.
3. Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a
merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione
4. dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti
alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati
per la vendita di prodotti alimentari. Deve essere in ogni caso
garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attra-
verso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata
ogni forma di assembramento.
4. Restano consentite le attività di ristorazione all’interno di
strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, resi-
denze alberghiere agriturismi per i clienti che vi soggiornano;
5. Chiusura al pubblico degli stabilimenti balneari e relative
aree di pertinenza; l’accesso è consentito solo al personale
impegnato in comprovate attività di cantiere e lavorative in
corso, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza;
6. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande
esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita ai
sensi del DPCM 11 marzo 2020, quali rivendita di tabacchi,
rivendita di giornali o riviste, vendita di beni alimentari,
anche in esercizi polifunzionali di cui alla l'art. 9 della
legge regionale 5 luglio 1999 n. 14 e ss.mm.ii l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, fermo re-
stando l’apertura della/e attività commerciale/i consentita/e.
7. La sospensione delle attività di cui al punto 3) dell’art. 1
comma 1 punto 3 del DPCM 11 marzo 2020, non si applica a tutte
le attività necessarie di servizi alla casa (a titolo esempli-
ficativo: idraulici, elettricisti, etc.) ed ai mezzi (a titolo
esemplificativo: gommisti, elettrauto, meccanici, carroat-
trezzi);
8. Gli enti pubblici strumentali della Regione, quelli da essa
vigilati, gli enti privati in controllo pubblico istituiti o
partecipati dalla Regione possono, anche in deroga alle dispo-
sizioni che regolano il loro funzionamento, riunire i propri
organi collegiali, anche in sede deliberante, con modalità te-
lematiche che assicurino la massima riservatezza possibile
delle comunicazioni e consentano a tutti i partecipanti alla
riunione la possibilità immediata di visionare gli atti della
riunione, intervenire nella discussione, scambiare documenti,
esprimere il voto, approvare il verbale.
9. E’ sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e
non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario pri-
vato;
10. In riferimento alle deroghe al divieto di aperture degli
esercizi di ristorazione di cui al punto 2 del DPCM 11 marzo
2020, le pubbliche amministrazioni al fine di consentire ai
dipendenti e agli operatori che ai sensi dell’art. 1 punto 6)
svolgono attività indifferibili da rendere in presenza di poter
usufruire del servizio durante i turni di lavoro, possono di-
sporre che i titolari dell’esercizio di bar o ristorazione, nel
rispetto delle regole di salvaguardia dettate dal Ministero
della Salute in materia di contenimento della diffusione del
5. contagio da Covid-19, mantengano l’apertura di tutti gli eser-
cizi situati all’interno di strutture al servizio di uffici e
servizi pubblici;
11. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a
partire dalla data del 15 marzo 2020 e sino al 25 marzo 2020.