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MOSAICO - tessera n.10
C’è anche una legge…molto impropria: la Legge finanziaria per
l’anno 2007, uno scandalo
Il 27 dicembre 2006, la Legge n.296 costituì un piccolo scandalo. Il fatto che gli italiani non si
erano ancora del tutto abituati a governi che sopraffacevano il Parlamento, l’eccesso costituito dal
presentare il testo in un unico articolo corredato da 1.364 commi (!), forse perchè la manovra fu
consentita dall’allora Presidente della Camera dei Deputati, l’esordiente Fausto Bertinotti, destarono
una certa indignazione.
Entriamo nel merito, ponendoci una domanda:
qual è la razio, la ragionevolezza, che fa sì che in una legge finanziaria (oggi di stabilità) la cui
denominazione è: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
siano inseriti una serie di commi riguardanti l’INVALSI?
1) La Corte Costituzionale ha più volte sancito che le norme contenute in una legge a carattere
finanziario non possono essere oggetto di referendum abrogativo.
2) Le leggi finanziarie hanno caratteristiche specifiche: i) è vincolata la data di approvazione; ii)
sono contingentati i tempi per l’esame delle commissioni, per il dibattito in aula, la verifica da
parte delle istituzioni europee. Una situazione particolarmente propizia per aggirare il ruolo del
Parlamento e inserire nel testo la difesa di interessi personali e specifici, spesso ad insaputa,
non giustificabile, degli stessi parlamentari.
3) La legge contiene 4 commi (dal 612 al 615) dedicati all’INVALSI, nessuno dei quali a carattere
finanziario. Il comma 612 è volto a realizzare una trasformazione profonda della precedente
normativa relativa all’INVALSI, in senso antidemocratico, con l’accentramento di tutto il potere
nelle mani del Presidente. Per comprendere meglio il senso della manovra, citiamo per esteso
il comma:
“ L'INVALSI, (fermo restando quando previsto dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale dell'area Vdella dirigenza peril quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio
economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio
2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle
indicazioni del Ministro della pubblica istruzione), assumei seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei
dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.”
4) Le nuove attribuzioni dell’INVALSI diventeranno incredibilmente ampie. L’istituto avrà
competenze esclusive sulla valutazione e formazione dei Dirigenti Scolastici, sulle procedure
con le quali realizzarle, proporrà le modalità e i criteri per la formazione dei team di
valutazione, realizzerà il monitoraggio di tutte le sue azioni. Una vera propria dismissione di
competenze da parte del MIUR e di delega ad un’agenzia di “ricerca” (così recita lo statuto
dell’INVALSI) a carattere sostanzialmente privatistico, quindi non in posizione di terzietà, come
previsto per organismi di questo tipo. A seguito di questi cambiamenti si succederanno alla
presidenza dell’INVALSI due dirigenti della Banca d’Italia (Cipollone e Sestito) che hanno dato
più volte prova di non conoscere nulla né di apprendimenti, né di valutazione scolastica, né di
sistemi scolastici. Dunque, l’opposto di quanto sanciva la stessa legge nel comma
precedente:”Il Presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza
dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero”
5) Il testo del comma 613 spiega, in parte ma non giustifica, la propensione dei Dirigenti
Scolastici alla subalternità e al servilismo nei confronti dell’Istituto, anche in aperta
contravvenzione agli articoli 97 e 981 della Costituzione che regolano la Pubblica
Amministrazione.
Questo ultimo punto posto a coronamento dei precedenti è, a nostro parere, condizione
sufficiente per ritenere la legge, ed in particolare i commi citati, antidemocratica, in quanto
extraparlamentare, e viziata di incostituzionalità.
Essa merita una opposizione più vasta di quella, pur significativa, che ha accompagnato sin qui le
malversazioni decennali dell’INVALSI, non solo da parte dei diretti interessati, ma di qualsiasi
cittadino della Repubblica.
Gruppo NoINVALSI
1 * Art. 97 : Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano
l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge.
Art. 98 I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

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  • 1. MOSAICO - tessera n.10 C’è anche una legge…molto impropria: la Legge finanziaria per l’anno 2007, uno scandalo Il 27 dicembre 2006, la Legge n.296 costituì un piccolo scandalo. Il fatto che gli italiani non si erano ancora del tutto abituati a governi che sopraffacevano il Parlamento, l’eccesso costituito dal presentare il testo in un unico articolo corredato da 1.364 commi (!), forse perchè la manovra fu consentita dall’allora Presidente della Camera dei Deputati, l’esordiente Fausto Bertinotti, destarono una certa indignazione. Entriamo nel merito, ponendoci una domanda: qual è la razio, la ragionevolezza, che fa sì che in una legge finanziaria (oggi di stabilità) la cui denominazione è: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” siano inseriti una serie di commi riguardanti l’INVALSI? 1) La Corte Costituzionale ha più volte sancito che le norme contenute in una legge a carattere finanziario non possono essere oggetto di referendum abrogativo. 2) Le leggi finanziarie hanno caratteristiche specifiche: i) è vincolata la data di approvazione; ii) sono contingentati i tempi per l’esame delle commissioni, per il dibattito in aula, la verifica da parte delle istituzioni europee. Una situazione particolarmente propizia per aggirare il ruolo del Parlamento e inserire nel testo la difesa di interessi personali e specifici, spesso ad insaputa, non giustificabile, degli stessi parlamentari. 3) La legge contiene 4 commi (dal 612 al 615) dedicati all’INVALSI, nessuno dei quali a carattere finanziario. Il comma 612 è volto a realizzare una trasformazione profonda della precedente normativa relativa all’INVALSI, in senso antidemocratico, con l’accentramento di tutto il potere nelle mani del Presidente. Per comprendere meglio il senso della manovra, citiamo per esteso il comma: “ L'INVALSI, (fermo restando quando previsto dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area Vdella dirigenza peril quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione), assumei seguenti compiti: a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici; b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici; c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione; d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.” 4) Le nuove attribuzioni dell’INVALSI diventeranno incredibilmente ampie. L’istituto avrà competenze esclusive sulla valutazione e formazione dei Dirigenti Scolastici, sulle procedure con le quali realizzarle, proporrà le modalità e i criteri per la formazione dei team di valutazione, realizzerà il monitoraggio di tutte le sue azioni. Una vera propria dismissione di competenze da parte del MIUR e di delega ad un’agenzia di “ricerca” (così recita lo statuto dell’INVALSI) a carattere sostanzialmente privatistico, quindi non in posizione di terzietà, come previsto per organismi di questo tipo. A seguito di questi cambiamenti si succederanno alla presidenza dell’INVALSI due dirigenti della Banca d’Italia (Cipollone e Sestito) che hanno dato più volte prova di non conoscere nulla né di apprendimenti, né di valutazione scolastica, né di sistemi scolastici. Dunque, l’opposto di quanto sanciva la stessa legge nel comma precedente:”Il Presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero” 5) Il testo del comma 613 spiega, in parte ma non giustifica, la propensione dei Dirigenti Scolastici alla subalternità e al servilismo nei confronti dell’Istituto, anche in aperta
  • 2. contravvenzione agli articoli 97 e 981 della Costituzione che regolano la Pubblica Amministrazione. Questo ultimo punto posto a coronamento dei precedenti è, a nostro parere, condizione sufficiente per ritenere la legge, ed in particolare i commi citati, antidemocratica, in quanto extraparlamentare, e viziata di incostituzionalità. Essa merita una opposizione più vasta di quella, pur significativa, che ha accompagnato sin qui le malversazioni decennali dell’INVALSI, non solo da parte dei diretti interessati, ma di qualsiasi cittadino della Repubblica. Gruppo NoINVALSI 1 * Art. 97 : Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Art. 98 I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.