SlideShare a Scribd company logo
Legge 20 luglio 2004, n.189

 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli
             stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

                 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004


                                                   Art. 1.
                                       (Modifiche al codice penale)
    1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
        "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte
di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una
lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o
con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero
li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio
per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a.
15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in
relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se
ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o
dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000
euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
    1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
    2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo
contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
    3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle
competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto
qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al
primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000
euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei
combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo,
organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti
dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo
che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di
allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è
pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta
l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le
seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".
  3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a
10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e
produttive di gravi sofferenze".


                                                     Art. 2.
                          Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
    1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il
confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od
ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o
introdurre le stesse nel territorio nazionale.
   2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno
o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
    3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma
1


                                                    Art. 3.
              (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
    1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono
inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II
del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca,
di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli
stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di
animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle
manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di
provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano
richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro
dell'interno":
   2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

                                               Art. 4.
                                      (Norme di coordinamento)
    1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi
dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad
un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
   2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
   3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle
seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".
Art. 5.
                                          (Attività formative)
   1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e
grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli
animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.


                                                   Art. 6.
                                                 (Vigilanza)
    1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro
dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.
   2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli
animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai
rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale,
alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
   3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e
gli enti locali.


                                                     Art. 7.
                              (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
    1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui
all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono
finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.


                                                  Art. 8.
                                 (Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
    1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
   2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo
conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
   3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli
interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

                                                 Art. 9.
                                           (Entrata in vigore)
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

More Related Content

What's hot

Animali - Trasporto e soccorso di animali in stato di necessità
Animali - Trasporto e soccorso di animali in stato di necessitàAnimali - Trasporto e soccorso di animali in stato di necessità
Animali - Trasporto e soccorso di animali in stato di necessità
angerado
 
Gev inquadramento
Gev inquadramentoGev inquadramento
Gev inquadramento
Gev
 
Ddl 2156 B
Ddl 2156 BDdl 2156 B
Ddl 2156 B
Maurizio Arena
 
Animali - Regolamento comunale di tutela degli animali - Comune di Roma
Animali - Regolamento comunale di tutela degli animali - Comune di RomaAnimali - Regolamento comunale di tutela degli animali - Comune di Roma
Animali - Regolamento comunale di tutela degli animali - Comune di Roma
angerado
 
Proposta Di Legge Statale n. 35 del 12 aprile 2017 - Consiglio Veneto
Proposta Di Legge Statale n. 35 del 12 aprile 2017 - Consiglio VenetoProposta Di Legge Statale n. 35 del 12 aprile 2017 - Consiglio Veneto
Proposta Di Legge Statale n. 35 del 12 aprile 2017 - Consiglio Veneto
GRATUITO PATROCINIO e ART 24. - Associazione per la Tutela del Diritto di Difesa
 

What's hot (6)

Animali - Trasporto e soccorso di animali in stato di necessità
Animali - Trasporto e soccorso di animali in stato di necessitàAnimali - Trasporto e soccorso di animali in stato di necessità
Animali - Trasporto e soccorso di animali in stato di necessità
 
Gev inquadramento
Gev inquadramentoGev inquadramento
Gev inquadramento
 
Ddl 2156 B
Ddl 2156 BDdl 2156 B
Ddl 2156 B
 
Animali - Regolamento comunale di tutela degli animali - Comune di Roma
Animali - Regolamento comunale di tutela degli animali - Comune di RomaAnimali - Regolamento comunale di tutela degli animali - Comune di Roma
Animali - Regolamento comunale di tutela degli animali - Comune di Roma
 
Proposta Di Legge Statale n. 35 del 12 aprile 2017 - Consiglio Veneto
Proposta Di Legge Statale n. 35 del 12 aprile 2017 - Consiglio VenetoProposta Di Legge Statale n. 35 del 12 aprile 2017 - Consiglio Veneto
Proposta Di Legge Statale n. 35 del 12 aprile 2017 - Consiglio Veneto
 
20130075 o
20130075 o20130075 o
20130075 o
 

Similar to Animali - Maltrattamento - Legge 189 del 20 luglio 2004

Dlgs 21 2018pdf
Dlgs 21 2018pdfDlgs 21 2018pdf
Dlgs 21 2018pdf
francesco loro
 
I Nuovi Reati Presupposto Ex Lege N. 99 Del 2009
I Nuovi Reati Presupposto Ex Lege N. 99 Del 2009I Nuovi Reati Presupposto Ex Lege N. 99 Del 2009
I Nuovi Reati Presupposto Ex Lege N. 99 Del 2009Maurizio Arena
 
Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014
Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014
Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014
Vincenzo Renne
 
Codice antimafia - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Codice antimafia - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159Codice antimafia - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Codice antimafia - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Massimo Brugnone
 
Codice Antimafia - D. Lgs. n. 159, 6 settembre 2011
Codice Antimafia - D. Lgs. n. 159, 6 settembre 2011Codice Antimafia - D. Lgs. n. 159, 6 settembre 2011
Codice Antimafia - D. Lgs. n. 159, 6 settembre 2011Forum Legalità PD Lombardia
 
Dl Bonafede
Dl BonafedeDl Bonafede
Dl Bonafede
GianlucaDeRossi1
 
Convegni Firenze e Cecina 15-16.04.2016
Convegni Firenze e Cecina 15-16.04.2016Convegni Firenze e Cecina 15-16.04.2016
Convegni Firenze e Cecina 15-16.04.2016
Michele Rucco
 
Animali - Aggressione dei cani
Animali - Aggressione dei caniAnimali - Aggressione dei cani
Animali - Aggressione dei cani
angerado
 
La legge n. 113 2020 e l'osservatorio cri sulle aggressioni
La legge n. 113 2020 e l'osservatorio cri sulle aggressioni La legge n. 113 2020 e l'osservatorio cri sulle aggressioni
La legge n. 113 2020 e l'osservatorio cri sulle aggressioni
andrea smith
 
Ex cirielli
Ex cirielliEx cirielli
Ex cirielli
Voglioscendere
 
Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdf
Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdfSchema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdf
Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdf
MarcoGrondacci1
 
Carichi pendenti dei concorrenti - articolo filippetti
Carichi pendenti dei concorrenti - articolo filippettiCarichi pendenti dei concorrenti - articolo filippetti
Carichi pendenti dei concorrenti - articolo filippetti
ilenia filippetti
 

Similar to Animali - Maltrattamento - Legge 189 del 20 luglio 2004 (12)

Dlgs 21 2018pdf
Dlgs 21 2018pdfDlgs 21 2018pdf
Dlgs 21 2018pdf
 
I Nuovi Reati Presupposto Ex Lege N. 99 Del 2009
I Nuovi Reati Presupposto Ex Lege N. 99 Del 2009I Nuovi Reati Presupposto Ex Lege N. 99 Del 2009
I Nuovi Reati Presupposto Ex Lege N. 99 Del 2009
 
Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014
Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014
Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014
 
Codice antimafia - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Codice antimafia - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159Codice antimafia - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Codice antimafia - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
 
Codice Antimafia - D. Lgs. n. 159, 6 settembre 2011
Codice Antimafia - D. Lgs. n. 159, 6 settembre 2011Codice Antimafia - D. Lgs. n. 159, 6 settembre 2011
Codice Antimafia - D. Lgs. n. 159, 6 settembre 2011
 
Dl Bonafede
Dl BonafedeDl Bonafede
Dl Bonafede
 
Convegni Firenze e Cecina 15-16.04.2016
Convegni Firenze e Cecina 15-16.04.2016Convegni Firenze e Cecina 15-16.04.2016
Convegni Firenze e Cecina 15-16.04.2016
 
Animali - Aggressione dei cani
Animali - Aggressione dei caniAnimali - Aggressione dei cani
Animali - Aggressione dei cani
 
La legge n. 113 2020 e l'osservatorio cri sulle aggressioni
La legge n. 113 2020 e l'osservatorio cri sulle aggressioni La legge n. 113 2020 e l'osservatorio cri sulle aggressioni
La legge n. 113 2020 e l'osservatorio cri sulle aggressioni
 
Ex cirielli
Ex cirielliEx cirielli
Ex cirielli
 
Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdf
Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdfSchema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdf
Schema tipo di Regolamento Comunale Industrie Insalubri di Prima Classe.pdf
 
Carichi pendenti dei concorrenti - articolo filippetti
Carichi pendenti dei concorrenti - articolo filippettiCarichi pendenti dei concorrenti - articolo filippetti
Carichi pendenti dei concorrenti - articolo filippetti
 

More from angerado

Legambiente - Rapporto spiagge 2019
Legambiente - Rapporto spiagge 2019Legambiente - Rapporto spiagge 2019
Legambiente - Rapporto spiagge 2019
angerado
 
Castel Madama - Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti
Castel Madama - Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incoltiCastel Madama - Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti
Castel Madama - Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti
angerado
 
Castel Madama - Regolamento di siepi vive e taglio di rami ai lati delle strade
Castel Madama - Regolamento di siepi vive e taglio di rami ai lati delle stradeCastel Madama - Regolamento di siepi vive e taglio di rami ai lati delle strade
Castel Madama - Regolamento di siepi vive e taglio di rami ai lati delle strade
angerado
 
Subiaco - Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi n...
Subiaco - Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi n...Subiaco - Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi n...
Subiaco - Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi n...
angerado
 
Subiaco - Obbligo di Pulizia dei Terreni Incolti, Fondi Laterali alle Strade,...
Subiaco - Obbligo di Pulizia dei Terreni Incolti, Fondi Laterali alle Strade,...Subiaco - Obbligo di Pulizia dei Terreni Incolti, Fondi Laterali alle Strade,...
Subiaco - Obbligo di Pulizia dei Terreni Incolti, Fondi Laterali alle Strade,...
angerado
 
Dossier Comuni Ricicloni 2019
Dossier Comuni Ricicloni 2019Dossier Comuni Ricicloni 2019
Dossier Comuni Ricicloni 2019
angerado
 
Dossier Comuni Ricicloni 2018
Dossier Comuni Ricicloni 2018Dossier Comuni Ricicloni 2018
Dossier Comuni Ricicloni 2018
angerado
 
Sant'Angelo Romano - Ordinanza Comunale Contingibile ed Urgente per Razionali...
Sant'Angelo Romano - Ordinanza Comunale Contingibile ed Urgente per Razionali...Sant'Angelo Romano - Ordinanza Comunale Contingibile ed Urgente per Razionali...
Sant'Angelo Romano - Ordinanza Comunale Contingibile ed Urgente per Razionali...
angerado
 
Sant'Angelo Romano - Pulizia Fondi Privati, Manutenzione Terreni e Taglio Sie...
Sant'Angelo Romano - Pulizia Fondi Privati, Manutenzione Terreni e Taglio Sie...Sant'Angelo Romano - Pulizia Fondi Privati, Manutenzione Terreni e Taglio Sie...
Sant'Angelo Romano - Pulizia Fondi Privati, Manutenzione Terreni e Taglio Sie...
angerado
 
Sant'Angelo Romano - Taglio Piante in Prossimità di Strade ed Are Pubbliche
Sant'Angelo Romano - Taglio Piante in Prossimità di Strade ed Are PubblicheSant'Angelo Romano - Taglio Piante in Prossimità di Strade ed Are Pubbliche
Sant'Angelo Romano - Taglio Piante in Prossimità di Strade ed Are Pubbliche
angerado
 
Dossier Comuni Ricicloni 2017
Dossier Comuni Ricicloni 2017Dossier Comuni Ricicloni 2017
Dossier Comuni Ricicloni 2017
angerado
 
Stop Pesticidi - Rapporto 2017
Stop Pesticidi - Rapporto 2017Stop Pesticidi - Rapporto 2017
Stop Pesticidi - Rapporto 2017
angerado
 
Dossier Comuni Ricicloni 2016
Dossier Comuni Ricicloni 2016Dossier Comuni Ricicloni 2016
Dossier Comuni Ricicloni 2016
angerado
 
Dossier Comuni Ricicloni 2015
Dossier Comuni Ricicloni 2015Dossier Comuni Ricicloni 2015
Dossier Comuni Ricicloni 2015
angerado
 
Dossier Comuni Ricicloni 2014
Dossier Comuni Ricicloni 2014Dossier Comuni Ricicloni 2014
Dossier Comuni Ricicloni 2014
angerado
 
Magazine Protezione Civile - Anno 4 - n. 14 - gennaio-marzo 2014
Magazine Protezione Civile - Anno 4 - n. 14 - gennaio-marzo 2014Magazine Protezione Civile - Anno 4 - n. 14 - gennaio-marzo 2014
Magazine Protezione Civile - Anno 4 - n. 14 - gennaio-marzo 2014
angerado
 
Mal'aria di città 2014
Mal'aria di città 2014Mal'aria di città 2014
Mal'aria di città 2014
angerado
 
Rapporto Animali in città 2014
Rapporto Animali in città 2014Rapporto Animali in città 2014
Rapporto Animali in città 2014
angerado
 
Capitolati RECYCLE 2014
Capitolati RECYCLE 2014Capitolati RECYCLE 2014
Capitolati RECYCLE 2014
angerado
 
Rapporto cave 2014
Rapporto cave 2014Rapporto cave 2014
Rapporto cave 2014
angerado
 

More from angerado (20)

Legambiente - Rapporto spiagge 2019
Legambiente - Rapporto spiagge 2019Legambiente - Rapporto spiagge 2019
Legambiente - Rapporto spiagge 2019
 
Castel Madama - Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti
Castel Madama - Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incoltiCastel Madama - Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti
Castel Madama - Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti
 
Castel Madama - Regolamento di siepi vive e taglio di rami ai lati delle strade
Castel Madama - Regolamento di siepi vive e taglio di rami ai lati delle stradeCastel Madama - Regolamento di siepi vive e taglio di rami ai lati delle strade
Castel Madama - Regolamento di siepi vive e taglio di rami ai lati delle strade
 
Subiaco - Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi n...
Subiaco - Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi n...Subiaco - Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi n...
Subiaco - Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi n...
 
Subiaco - Obbligo di Pulizia dei Terreni Incolti, Fondi Laterali alle Strade,...
Subiaco - Obbligo di Pulizia dei Terreni Incolti, Fondi Laterali alle Strade,...Subiaco - Obbligo di Pulizia dei Terreni Incolti, Fondi Laterali alle Strade,...
Subiaco - Obbligo di Pulizia dei Terreni Incolti, Fondi Laterali alle Strade,...
 
Dossier Comuni Ricicloni 2019
Dossier Comuni Ricicloni 2019Dossier Comuni Ricicloni 2019
Dossier Comuni Ricicloni 2019
 
Dossier Comuni Ricicloni 2018
Dossier Comuni Ricicloni 2018Dossier Comuni Ricicloni 2018
Dossier Comuni Ricicloni 2018
 
Sant'Angelo Romano - Ordinanza Comunale Contingibile ed Urgente per Razionali...
Sant'Angelo Romano - Ordinanza Comunale Contingibile ed Urgente per Razionali...Sant'Angelo Romano - Ordinanza Comunale Contingibile ed Urgente per Razionali...
Sant'Angelo Romano - Ordinanza Comunale Contingibile ed Urgente per Razionali...
 
Sant'Angelo Romano - Pulizia Fondi Privati, Manutenzione Terreni e Taglio Sie...
Sant'Angelo Romano - Pulizia Fondi Privati, Manutenzione Terreni e Taglio Sie...Sant'Angelo Romano - Pulizia Fondi Privati, Manutenzione Terreni e Taglio Sie...
Sant'Angelo Romano - Pulizia Fondi Privati, Manutenzione Terreni e Taglio Sie...
 
Sant'Angelo Romano - Taglio Piante in Prossimità di Strade ed Are Pubbliche
Sant'Angelo Romano - Taglio Piante in Prossimità di Strade ed Are PubblicheSant'Angelo Romano - Taglio Piante in Prossimità di Strade ed Are Pubbliche
Sant'Angelo Romano - Taglio Piante in Prossimità di Strade ed Are Pubbliche
 
Dossier Comuni Ricicloni 2017
Dossier Comuni Ricicloni 2017Dossier Comuni Ricicloni 2017
Dossier Comuni Ricicloni 2017
 
Stop Pesticidi - Rapporto 2017
Stop Pesticidi - Rapporto 2017Stop Pesticidi - Rapporto 2017
Stop Pesticidi - Rapporto 2017
 
Dossier Comuni Ricicloni 2016
Dossier Comuni Ricicloni 2016Dossier Comuni Ricicloni 2016
Dossier Comuni Ricicloni 2016
 
Dossier Comuni Ricicloni 2015
Dossier Comuni Ricicloni 2015Dossier Comuni Ricicloni 2015
Dossier Comuni Ricicloni 2015
 
Dossier Comuni Ricicloni 2014
Dossier Comuni Ricicloni 2014Dossier Comuni Ricicloni 2014
Dossier Comuni Ricicloni 2014
 
Magazine Protezione Civile - Anno 4 - n. 14 - gennaio-marzo 2014
Magazine Protezione Civile - Anno 4 - n. 14 - gennaio-marzo 2014Magazine Protezione Civile - Anno 4 - n. 14 - gennaio-marzo 2014
Magazine Protezione Civile - Anno 4 - n. 14 - gennaio-marzo 2014
 
Mal'aria di città 2014
Mal'aria di città 2014Mal'aria di città 2014
Mal'aria di città 2014
 
Rapporto Animali in città 2014
Rapporto Animali in città 2014Rapporto Animali in città 2014
Rapporto Animali in città 2014
 
Capitolati RECYCLE 2014
Capitolati RECYCLE 2014Capitolati RECYCLE 2014
Capitolati RECYCLE 2014
 
Rapporto cave 2014
Rapporto cave 2014Rapporto cave 2014
Rapporto cave 2014
 

Animali - Maltrattamento - Legge 189 del 20 luglio 2004

  • 1. Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004 Art. 1. (Modifiche al codice penale) 1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale. Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".
  • 2. 2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato". 3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". Art. 2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce) 1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. 3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1 Art. 3. (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale) 1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti: "Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno": 2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 4. (Norme di coordinamento) 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro". 2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato. 3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1 è abrogato; b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice"; c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".
  • 3. Art. 5. (Attività formative) 1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche. Art. 6. (Vigilanza) 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali. Art. 7. (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni) 1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge. Art. 8. (Destinazione delle sanzioni pecuniarie) 1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. 2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione. 3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1. Art. 9. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.