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oREPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAI.IANO
La Corte d'Appello di Napoli - Sezione specializzata in materia di pro-
prietà industriale ed intellettuale - nelle persone dei magistrati:
dott. Renato Lipani
dott. Michelangelo Petruzziello
dott. Leonardo Piea
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Presidente
Consigliere relatore
Consigliere
nella causa iscrina al n. 1416 del ruolo generale degli affari civili conten-
ziosi dell'anno 20 Il, avente ad oggetto: diritto d'autore
TRA
Libra Editrice s.c.ar.l. (p.iva 06854870638). in persona del legale rappre-
sentante pro tempore, elenivamente domiciliata in l'<apoli. alla via Pome
di l 'appia n. 82. presso lo studio dell'avv. Michele Di Gianni, rappresen-
tata e difesa dall'avv. Barbara Taglialatela (c.f. TGL BBR 73084 A7831)
APPELLANTE
E
Roberto Saviano (codice fiscale non dichiarato) c Arnoldo Mondadori
Editore s.p.a. (p.iva 08386600 l52), in persona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliati in ~apol i alla via i. De Gasperi 45 presso lo
studio dell'avv. Fabrizio Ciampa, rappresentati e dit~si dagli avv.ti
Claudio Marcello Leonelli (c.f. LNL CDM 60R26 G478n, Donatella
Capizzi Maitan (c.f. CPZ DTL 63P63 F205Y) e Fabrizio Ciampa (c.f.
CMP FRZ 53P30 F8397.)
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO OI::LLA DECISIONE
l. Con ano di citazione notificato nel settembre del 2008 la Libra Editri-
ce s.e.r.!. (in seguito, per brevità. Libra) conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Napoli- Sezione specializzata in materia di proprietà indu-
striai! ed intellenuale, Roberto Saviano, autore del libro "Gomorra•-, e la
Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. (in seguito. per brevità. Mondadori) ul
fine di sentir dichiarare l'avvenuta viola<:ione da pane dci convenuti dci
dirilli morali e patrimoniali tutelati in materia di dirino d'autore (1. n.
633/1 941) per illegittima riproduzione nel testo della sopra citala opera
di alcuni articoli pubblicati sui quotidiani editi dall'appd ante ("Corriere
di Caserta" c "Cronache di Napoli"), e. conseguentemente, sentirli
condannare, previa rimozione dello stato di fano, al risarcimento dci
danni, parrimoniali e non. ai sensi dell'an. 158 della legge n. 633/1941.
nonché deil'an. 2041 c.c. La società anrice ~sponeva in particolare che
nel corso degli anni 2004 e 2005 lo scrinore Roberto Saviano. manife-
stando l'intenzione di raccogliere del materiale sul fenomeno camorristi-
co in Campania onde valutare la possibilità di farne l'nggcno d i un sag-
gio, si era recato presso le redazioni dei quotidiani Cronache di Napoli e
Corriere di Caserta. chiedendo copia delle fonti giornalistiche scritte (or-
dinanz.~ di custodia cautelare della Direzione Distrcuualc: Antimafia di
Napoli, verbali di udienza etc.). nonché copia dei nume-i in cui i relativi
documenti erano stati fani oggcno di specifici articoli. L'editore aveva
- 2 -
chiarito immediatamente al Saviano che l'aiuto delle redazioni dei gior-
nali sarebbe stato offerto solo a patto che, nel rispetto della normativa vi-
gente, nel successivo saggio fossero stati espressamente indicati il nome
della testata ed il numero del giornale da cui lo scritto era stato tra!!o.
Tuttavia, circa un anno dopo, e precisamente nel maggio 2006, Monda-
dori aveva pubblicato il romanzo "Gomorra·· del Saviano, da questi rea-
lizzato mediante un accurato collage degli articoli che per anni avevano
riempito le pagine dei quotidiani editi dalla Libra, senza che in esso vi
fosse alcuna citazione delle testate giornalistiche e degli autori degli arti-
coli utilizzati. Lamentava l'attrice che il Saviano, se in alcuni passi si era
preoccupato di "rimodellare" l'articolo in modo da conferire al proprio
serino una parvenza di personalità, in altre numerose ipotesi aveva te-
stualmente e fedelmente riprodotto lo scritto giornalistico, senza alcun
riferimento al nome della testata o alla casa editrice, A seguito delle ri-
mostranze di Libra, a partire dall' undicesima edizione del libro era stata
introdotta una citazione del nome della testata e della casa editrice limita-
tameme ad un brano del romanzo contenuto a pag. 14 L mentre nulla era
stato aggiunto alle numerose altri parti oggetto delle contestazioni e-
spresse dalla Libra nella corrispondenza intercorsa tra le pa111. Conveniva
pertanto in lite la Mondadori ed il Saviano perché, accertata la violazione
delle disposizioni della legge n. 633 ùcl 194 l nonché dell'art. ~04 l c.c.,
gli stessi fossero condannati in solido al risarcimento det danni, patrimo-
niali e non, ai sensi dell'art. l58 l. n. 633 del 194 L quamificati in €
300.000,00 (o nella maggiore o minor somma) p<.:r l'illegittimità del
comportamento tenuto ed in € 300.000,00 per lo sfruttamento economico
- 3 -
dell'opera altrui, nonché alla rimozione dello stato di fano. con conse-
guente indicazione del nom~ d~ll 'autore e del giomalc da cui le notizie
riportate nel romanzo erano state tratte.
l convenuti n:sisu:v11nu 111111 uuu11111da, deducendo che "Gomorro" ero
frutto di autonoma attivilà crea1iva deil'autore e che le pre1ese similitudi-
ni ravvisate nei passaggi con!estali, ol1re ad essere qualila!ivamente e
quanlitalivameme irrilevami rispeno alle 330 pagine che componevano il
volume di Robeno Saviano. riguardavano fani di cronaca ed erano quin-
di dovute alla comunanza delle fonti, di pubblico dominio. consultate
dall'autore. Negavano che l'omessa citazione delle fonti nei due passaggi
contestati, per uno dei quali peraltro era stata operata la menzione della
fonte a partire dall'undicesimu edi zion~ del libro. avesse alcun carattere
illecito. I convenuti proponevano, in via riconvenzionale, domanda di ac-
cenamento della violazione dei diritti morali e patrimoniali d'autore. rea-
lizzata dalla Libra editrice median1c l'illegittima riproduzione e pubbli-
cazione sui suoi quo1idiani di alcuni anicoli scritti dal Saviano c pubbli-
cati in data anteriore sulle testate giomalistiche de "Il Manifcsto•· e "La
Repubblica". e chiedeva pronunciarsi condanna al risarcimento dei dan-
ni.
Con sentenza pubblicata il 7.7.2010 la Sezione specializ7.ata p.i.i. del
Tribunale di Napoli ha respinto la domanda dell'attrice cd ha accolto la
riconvem:ionale del Saviano. Hanno osservato i primi giudici che l'opera
"Gomorra" non può essere considerala un "sagg•o" ma "neppure.
tu/l altro. wt 'opera di famasia "; essa deve essere riccndona al genere
..ro:nanzo nojìctio11. d~dicato a/fenomeno camarristic'G, contene/Ile am-
- 4 -
pi riferimenti alla realtà campana", come proposto dai convenuti; in
particolare, ''Gomorra" costituisce "un accosramento dì generi diversi:
ìl romanzo. ìl saggio. la cronaca gìoma/ìsrìca. ìl pamph/et "; il suo carat-
tere CI'Clltivo emerge dall'oligiro~lc: c.;ombinazione delle vicende criminali
del fenomeno camorristico, peraltro non esaminate in maniera organica
né secondo i criteri che avrebbero invece cararteri7.zato un'opera saggi-
stica. con "le vicende e sensazioni personali dell'autore", dal che deriva
la neuissima distanza dell'opera "dalla mero cronaca giorna/ìsrica degli
OVIer.imenti, da cui pure muove l'autore. e che rrava punrua/e riscomro
nello sresso resro dell'opera ". Hanno aggiunto che il dedotto plagio di
alcuni cd individuati articoli dei giornali Cronache di Napoli e Corriere
di Caserta, secondo l'attrice auua10 dal Saviano in alcuni specifici passi
dell'cpera. non ricorre, né com~ plagio in senso streno né come "elabo-
razione creariva ". Hanno inoltre escluso la violazione degli artt. 65. 70 c
lOl l dir. autore. osservando per quest'ultima che il Saviano aveva uti-
lizzato fonti di pubblico dominio, che il richiamo dell'art. 70 era del tutto
scorretto pcrche l'attrice lamentava "proprio l'omessa cirazione dì arti·
coli dei propri quotidiani", e che l'art. 65 presupponeva "un ambiro di
riferimento omogeneo .. che nel caso di specie non ricorreva poiché gli
articoli delle due testate giornalistiche erano stati utili7.7.8ti "parecchi
mesi dopo gli arricoli di Libra " e sopranuno erano stati impiegati "in un
ambilo de/rutto diverso. quello del romanzo-verità, di approfondimento
e di riflessione, di lunga durala, non certo di informazione contingente",
Il richiamo delle norme sulle citazioni era. secondo il Tribunale. "del tut-
ro in(ongruo ", poiché esse "auengono alla circolazione delle informa-
• 5 -
zioni o almeno alla critica sul contenuto delle opere" laddove l'opera di
Roberto Saviano aveva diversamente ricostruito "un certofenomeno edi-
toriale, fornendo degli esempi del suo assunto, per mezzo di una scrittu-
ra tesa e volutamenle poco anenta ai deuagli ". l fanno infine accertato
che gli articoli "La brillante carriera del giovane di sistema" e "Le mani
della camorra sul centro di Milano", scritti dal Saviano e pubblicati ri-
spettivamente nel Manifesto del 24.10.2004 e in R~pubb lica del
6.7.2007, erano stati quasi integralmente copiati negli articoli "Scampia.
quando il pusher diventa un lavoro stagionale". pubblicato su Il Corriere
di Napoli del 14.8.2006, e "Michele Zagaria resta uccel di bosco dal
1995". uscito su Il Corriere di Caserta del 21.5.2008. ed hanno condan-
nato :.ibra Editrice al pagamento della somma di € 5.000,00 a favore del
Saviano - escludendo ogni diritto di Mondadori, che non era l'editore dei
giornali sui quali gli articoli oggetto di plagio erano stati pubblicati - «a
titolo di risarcimento dei danni morali». e delle spese di lite in favore di
entrambi i convenuti.
Avverso questa sentenza Libra ha proposw appello, concludendo per la
riforma della decisione del tribunale. c per l'accoglimento dell'originaria
domanda, ridotta. nella quantilìcazione dei danni, alla misura di E
l00.000,00.
Mondadori ed il Saviano hanno resistito all'appello, concludendo per il
rigetto del gravame ed in subordine per l'accoglimento delle istanze i-
struttorie.
2. Libra rimprovera ai primi giudici: l) di aver definito "confusa" la pro-
spettazione della causa petendi, così trascurando che sin dall'atto intro-
- 6 -
v~
duuivo la condona dei convenuti era stata giudicata illecita sono i due di-
stinti profili della riproduzione di notizie aninte dalle testate edite da Li-
bra senza le indicazioni dovute per legge ma utilizzando genericamente
l'espressione "un giornale luc:ule" c c.Jdl~ tcstu~lc ripruc.Ju:donc degli ar-
ticoli pubblicati sui quotidiani Cronache di Napoli c Cor.iere di Caserta
usurpandone il contenuto e la paternità c così commencndo un vero è
proprio plagio; 2) di non essersi pronunciato su tune le specifiche do-
glianze proposte con la domanda introduniva; 3) di aver valutato in ma-
niera errata gli clementi di fano che dimostravano il derlono plagio da
parte del Saviano degli articoli pubblicati sulle testate di Libra; 4) di aver
contraddittoriamente da un lato dato ano che i convenuti avevano modi-
ficato, dall 'undicesima edizione in poi, la parte del libro nella quale il
Saviano riferiva. riprendendo un articolo pubblicato il 27.6.2005 su Cro-
nache di Napoli senza citarlo. le condizioni panuite tra il ~lan Di Lauro e
l'avverso gruppo criminale degli "scissionisti" per il raggiungimcnto di
una tregua armata. introducendo la citazione che era mancata nelle prime
dieci edizioni, e dall'altro escluso sia che questa modifìcu fosse stata det-
tata dall'originaria illiceità dell'omessa citazione sia che fosse stata data
da Libra prova alcuna dei danni eventualmente denvantl dall'omessa ci-
tazione: 5) di aver violato la disciplina. dcnata dagli artt. 65. 70 e lOl l.
dir. aJtorc, in tema di ··utilizzazioni libere··, ignorando che la ratìo ad es-
se sottesa ''è rawisabile nella necessità di tutelare altrel/anti diriuì. sia
quelli della casa editrice del giornale. nonché del/ 'autore dell'articolo,
costituzionalmente garantiti e quindi del pari meritevoli di 111/ela",cd er-
roneamente ritenendo che le predette norme non fossero applicabili nel
. 7 .
rapporto concreto instauratosi tra gli articoli editi da Libra e l'opera del
Saviano; 6) di non aver desunto dalla vicenda relativa alla scritta "Rione
Terzo Mondo, non entrate", dal Saviano erroneamente attribuita al quar-
tiere di Sccondigliano sull" t>ase di un'errata didascalia pubblicata su
Cronache di Napoli ma successivamente corretta, la dimostra7.ionc che il
Saviano non awva verificato personalmente la notizia riferita ma l'aveva
trana dal fotogramma "frullo de/lavoro di fotografi specializzati remu-
nerati dalla Libra editrice"; 7) di aver accolto la domanda riconvenzio-
nale, nonostanté gli articoli del Saviano fossero stati pubblicati molto
tempo prima di quelli di Libra, c sebbene vi losse una limitata sovrappo-
nibilità degli uni agli altri, ed ~ssi avessero titoli differenti
L'appello è in parte fondato.
Occorre innanzitutto premettere che l'appellante aveva chiaramente e-
nunciato nell'atto introduttivo la precisa accusa all'autore cd all'editore
del libro ·'Gomorra" di avere inserito nell'opera alcuni brani che in taluni
casi costituivano vero e proprio plagio di altrettanti articoli pubblicati sui
quotidiani "Corriere di Caserta'' e "Cronache di Napoli" ed in altri confi-
guravano ipotesi di riproduzione o sintesi di altri articoli che, pur avendo
il SHv!Hno chiarito trattarsi di opera altrut, erano tuttavia prive della ne-
cessaria citazione delle fonti. La causa petendi era quindi chiara.
F.ntrando ora nel merito delle lagnanzc di Libra. ritiene la Corte necessa-
rio osservare in via preliminare che ndla sentenza impugnata sono stati
correttamente richiamati i fondamentali c condivisibili principi sulle no-
zioni di creatività dell'opera protetta e di plagio e riproduzione abusiva.
In panicolare. per quanto concerne il carattere creativo dell'opera "Go-
- 8 -
morra.., che Libra aveva additato, con l'ano introdunivo del giudizio di
primo grado, ma non più con l'appello, essere frutto nella sua interezza
dell'appropriazione dei contenuti degli anicoli editi dalle citate testate.
deve compicr:~i integrale adesione alle corrette osservazioni svohc dai
primi giudici, i quali hanno fano CS!llla applicazione del principio, da
tempo radicato nell'orientamento dci giudici di lcginimitn, secondo cui
"in materia di dirilto di autore. il conceuo giuridico dt creatività non
coincide con quelli di creazione. originalilò e novità assolwa. ma si rife-
risce alla personale ed individuale espressione di un'oggetcivilò apparte-
nente alle categorie elencate, in via e.<emplifìcativa. nell'art. l della leg-
ge n. 633 del /94l, di modo che, affinché un'opera dell'ingegno riceva
protezione a norma di della legge. è sufficiente la sussistenza di un "auo
creativo". seppw minimo, susc:euibile di e.<trinsecazione nel mondo este-
riore, con la conseguenza che la crea1i1•itò non può esstre esclu.m sol-
/anta perché l'opera consisla in idee e nozioni semplici. comprese nl'lpa-
lrimOI7iO intelle11uale di pl'rsone aventi esperienza nella materia. In par-
ticolare, le opere espresse con il ml'::o della parola "appartengono o/la
lelteratura" - a norma dell'art. /legge citata- non solo se "/euerarie" in
senso stretco (poesta, narrativa. saggistico, ere.), ma ar.che qualora la
parola sia ulilizzata per comunicare dau mformativi elaborali ed orga-
nizza!i in modo personale ed autonomo dall'aurore" (cosi Cass. n. 11953
del 1993). Analogamente deve dirsi per quel che concerne
l'individua7.ionc e la quali licazionc della condolla integrante violazione
dei dirilli spettanti agli autori di op~re proteue. in maniera del tuno con-
solidata la Suprema Corte (cfr., tra le tante. e da ultimo, Cass. 20925 del
- 9-
2005j affermando che nella tipologia delle condotte illecite auumivc del-
la predella violazione occorre distinguere la riproduzione abusiva in sen-
so streno. la contraffazione, e l'elaborazione creat1va non consentita.
consistendo lo prima nella copia integrale c pedissequa <.l:ll'upcns Hhrui,
la seconda in una riproduzione in cui l'opera, pur non essendo copiata in-
tegrahnente, si carallerizza per la sostanziale riproduzione dell'opera ori-
ginale e per il fallo che le diffcrcn?.e con la stessa sono di mero dcnaglio
e sono frullo non di un appono creativo, ma del mascheramento della
contraffazione, mentre i trani essenziali che caraneriv.ano l'opera ante-
riore ;ono riconoscibili nell'opera successiva (cfr. Cass. 5 luglio 1990, n.
9139), e la terza in un'elaborazione dell'opera originale ~on un ricono-
scibile apporto creativo, che la rende per questa ragione meritevole di
specilica protezione (an. 4 della legge 22 aprile 1941. n. 633). Tutte le
tre fattispecie prese in rassegna sono lesive del diritto di autore c. in par-
ticolare, anche la terza fattispecie dà luogo ad un illecito quando deter-
mina un pregiudizio dei diritti esist~nti sull'opera originaria, considerato
che il diritto esclusivo di elaborazione della sua opera Sl>cttn .:sclusiva-
mente all'autore (art. 18 l. 633/194 1). con la conseguenza che l'elabora-
zione c.li un terzo può ritenersi lecitn soltanto se realizzatn con al consenso
dell'autore dell'opera originaria (ovvero, nel caso di cui all'an. IO. di tutti
i coat.tori) c se questa viene citata nelle fonnc d'uso.
Non condivisibili sono, invece, le ulteriori affennazioni compiute dal tri-
bunale sia sulla dubbia riconducibilità degli articoli di Lihra tra le opere
protene ex artt. l e 2 l. dir. autore. sia sulle modalitil di accertamento dc:l
plagio allorché questo colpisca anicoli di giornali o rivist~, sia infine sul
- l o-
significato delle eccezioni previste dagli artt. 65, 70 e lOl l. dir. autore
(cd. libere utilizzazioni). Questi, in sintesi, i principi che secondo la corte
devono trovare applicazione nella vicenda in esame: a) gli articoli di
giornali c riviste rientrano a pieno titolo tra le opere protette dal diritto
d'autore; b) la natura eccezionale delle norme in tema di libere utilizza-
zioni esclude che gli articoli tutelati possuno essere riprodotti, citati, o
sunteggiati al di fuori dei rigorosi limiti in esse posti. nonché in assenza
delle condizioni da esse previste; c} allorché il titolare dei diritti di utili:c-
zazione economica lamenti che nell' unitaria opera altrui siano stati ri-
prodotti. per effetto di plagio vero c proprio o cd. camuffato. numerosi
articoli tratti dai giornali e dalle riviste editi dal medesimo. l'indiscutibile
carattere creativo dell'opera successiva c la sua prcgcvolezz.a letteraria
non escludono la configurabilità del dedotto plagio, ogni volta che risulti
accertato che intere parti di articoli o il loro nucleo individualizzante so-
no stati riprodotti o comunque inclusi nell'opera successiva, ai lini
dell'eccenamento dell'illecito dovendosi prendere in esame non l'opera
successiva, che, essendo frutto di un'anività intellettuale di piLt ampio re-
spiro, risulterà necessariamente "nuova•· ed ·'originale... ma gli articoli di
giornale di cui si lamenti l'appropriazione, allo scopo di veri!ìcare se es-
si, nella loro individualità comunque meritevole di tutela. siano stati ille-
citan:ente riprodotti dall'autore dell'opera successiva.
Dalla legge sul dirillo d' autore si desume che anche gli "articoli apporsi
in rMste e giorno/i .. (così l'art. 42 l. 63311 94 l ) rientrano tra le opere me-
ritevoli di tutela, e che i relativi diritti di utilizzazione economica spetta-
no all'editore (essendo gli articoli confluiti in un'opera collettiva: cosi
- l l -
l'art. 38), tenno il diriuo dei "singoli collaboratori dell'opera colleuiva ··
"di utilizzare la propria opera separatamenie. con la osservanza dei pat-
ti cor.venuti e, in difeuo. delle norme seguenti". che prevedono il "dirilio
di riprodur/a in estraili separati o raccolti in volume" ovvero. trattando·
si di articoli apparsi in riviste o giornali, di "riprodur/i in altre riviste o
giornali", a condizione tuttavia che l'au10re "indichi l'opera colleuiva
dalla quale è u·at/0 e la data di pubhlicozione" (cosi l'art. 42. cit.). Col
chiaro intemo di assicurare i diritti all'informazione, di cronaca c di criti-
ca e di favorire la circolazione, la discussione e l' insegnamento delle idee
(tutelati daiJ'art. 21 Cost.), gli articoli 65,70 e 101 deiJa legge sul diritto
d'autore consentono, rispettivamente, che ''gli articoli di auualità di ca-
rauere economico, politico o religioso. pubblicati nelle riviste o 11ei
giornali. oppure radiodif!usi o mes.<i a disposizione del pubblico. e gli
altri materiali dello stesso caro/lere .. vengano "riprodo:ti o comunicati
al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi. se la ripro-
duzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si
indichino la fonte da cui sono tratti. la data e il nome dell'autore, seri-
parta/o" (art. 65), ovvero "il riassunto, la citazione o la riproduzione di
bruni o di pani di opera e la loro comunicazione al pubblico .. in manie-
ra "libera" ·'se e!Jeuuati per uso di critica o di discussione, nei limiti
giustifìcati da tali jìni e purché non coslituiscano concorrenza all'utiliz-
zazione economica dell'opera .. a condizione che il riassunto, la citazione
o la riproduzione siano ·'sempre accompognati dalla me11zione del 1itolo
dell'opera, dei nomi dell'awore. dell'edilore" (art. 70), cd infine "la ri-
produzione di informazioni e notizie ·· in maniera J~cila, tule essendo
- 12 -
quella che "non sia effettuata con l'impiego di atti contrari aglì usi one-
sti in ma/erio giornalistica e purché se ne citi lafame" (an. lOl). Ad il-
lustrare la natura di queste eccezioni cd il sig111ficato della deroga al
principio fondementalc della ~cm:ralc tutela spename alle opere protette
dal diritto d'autore appare utile richiamare l'autorevole insegnamento
della Suprema Corte. secondo la quale ''in tema dì dirillo d'autore. la li-
bera utilizzazione, mediante citazione, riassumo o riproduzione, dì brani
o por:i di un 'opera proteua. nei limiti giustificati dalle jìr.a!tta di critica,
di discussione o di insegnamento. consemita dall'art. 70 della legge 22
aprile /94/, n.633 (con norma dì sfl·eua interpretazione ?erclté deraga-
trice alla regola generale che attribuisce all'autore il diritto esclusivo dì
utilizzare economicamente l'opera) tro1•a fondamento nelle particolari
fìnalilà sopraindica/e, le quali siccome del 111110 auton-;m~ rispello a
q11elle dell'opera utilizzata escludono la possibile concorrenza con il di-
riuo di sfruuamemo economico spellante all'aUiore di q:ttsla. Pertanto
l'uso di brani di opere prole/le. perfinalità meromf!nte illustrative di al-
tra opera, e senza scopi didauici. di critica o di discussione, deve rite-
nersi estraneo all'ambito del cit. art. 70 e quindi ìllegiuimo (sen!a che ai
riguardo posso dorsi rilievo. peno un'inammissibile interpretazione e-
stensiva dello stesso articolo, alla mevìtabile selelli•·ità nella scelta dei
brani ancorché rispondente ad uno specifico orientamento critica di chi
la compie) e non può ritenersi neppure giustificalo alla stregua dell'ari.
l Odella Convenzione dì Berna per /u prOiezione delle opere leuerarie e
artistiche ratificata con legge 20 giugno 1978. n. 399. che, mentre rin-
via. nel secondo camma, alle legislazioni na=ionali per /a discìp/ina del-
• 13 •
l'wilhzazione a titolo illustrativo (peraltro a fini di insegnamelllo) di-
chiara lecita la citazione dell'opera se contenuto "nella misura giiiSti/ì-
cata dallo scopo", e richiede qui11di che la riproduzione parziale di un'o-
pera per poter esser considerala quale ledw d wziune della s1essa, si In·
serisca funzionalmente in un discorso, quale premessa o quale mezzo di
convalida o di critica delle tesi ivi sostenute. ·· (così Cass. n. 2089 del
1997). Sulla base d1 questi rrincipi risuha evidente che, siu nel caso pre-
visto dall'art. 70 (cui si riferisce la citato pronuncia dci giudici di legitti-
mità) che nelle altre ipotesi di "libere utilizzazioni". può derogarsi al
prine:pio dell"esclusiva speuanza all"autore dei dirilli mo:ali (che nel ca-
so in esame non rilevano. non agendo gli autori degli arti:oli) e di utiliz-
zazione economica solamente laddovc ricorrano i rigorosi limiti previsti
dalle ricordate norme ecce'Lionali e sempre che le condizioni da esse pre-
viste siano state rispcnate. Viceversa, al di fuori delle ipotesi csallamente
delimitale dagli artl. 65.70 e 101, riprende vigore in tutta la sua pienezza
il diritto dell"autore. o dell'editore, nei casi in cui gli sia riservata una lc-
gittimazione in proprio. a che nessuno. c per nessun fine. riproduca, ri-
maneggi o rielabori il fruno della sua anività intellenualc. Queste con-
clu>iuni rivelano lu parziale inesaueua delle arrenna210m dee pnmi giu-
dici: a giudizio di questi, la non sovrar ponibilitò della vi~enda in esame a
quella delineata negli artt. 65. 70 c 101. caratterizzata dal dedotto plagio
e dall'omessa citazione di articoli di giornali in altra opero, diversa dai
giornali o dalle riviste cui si riferiscono le norme degli am. 65 e 101, e la
circostanza che le vicend~ narrnte negli articoli di l ibra sarebbero da un
lato divenute di cd. pubblico dominio c dall'altro esposte dal Saviano a
- 14 •
distunza di tempo, renderebbero del tuuo inapplicubili i limiti posti dalle
citate nonne e consentirebbero quindi la libera riproduzione delle noti~ie
e del comenuto degli articoli; è invece vero, al contrario. che la (corret-
tamente rilevotn dai primi giudici) assen7.a di omologla tra le opere in li-
te. lungi dal determin11 r~ In liberalizzazionc senza limiti delle opere ori-
ginarie (gli articoli), ha come ben più radicale conseguenza la piena ric-
spans.one dei diritti degli autori degli articoli c dell'editore. Ai quali non
può. pertanto. ncgarsi il diriuo di ugire a salvaguardia dci rispeuivi diritti.
ogni volla che nell'opera da altri successivamente real i~7.ata sia stata
compiuta una non autorizzata riproduzione. integrale o pa:ziale, degli ar-
ticoli. c quindi non una mcra evocazione di fan i che. se nella loro diacro-
nica attualità risultino essere stati riferiti da più organi di stampa, posso-
no reputarsi nella loro storicità di pubblico dominio. Più precisamente,
nell'accertamento della violazione dci diritti spellanti agli autori ed agli
editor degli articoli (che. come riconosciuto anche nella scnten7.a impu-
gnata e non contestato dagli appellati, hanno natura latamentc ·'politica''
e quindi sono comunque assoggettati alla disciplina dell'an. 65 l. dir. au-
tore) occorre anribu i r~ rilievo non allo spazio t~mporalc intercorso
dall'uriginaria pubblicazione. ma alle modalità con cui nell'opera suc-
ccssiv~ sono stati riportati i fani c le opinioni oggeno degli articoli. sì da
escludere l'illecito laddovc l'autore accusato del plagio si s1a limitato a
riferire nella loro esscn7.ialità i meri falli storici narrati negli articoli, sen-
za appropriarsi d'altro che della notizia in sé, essa si reputabile di domi-
nio pubblico, laddove come nella moderna ~ocietà dell'informazione
accade pressoché sempre ·- siano ~tali numerosi i media ad occuparsene.
- l s -
Viceversa, allorché nell'opera posteriore l'autore non si limiti a
quest'operazione di '·estrazione" del fallo divenuto ormai storico. ma ~­
stenda la sua "appropriazione" anche ad altri aspetti accessori degli arti-
coli. ospctti incsscnziali e quindi frutto dcll'anività Cleati''" <lei !liuruHii-
sta, è indiscutibilmente conlìgurahilc l'ilkcita violazione del dirillo
d'autore di quest'ultimo. Peraltro. il raffronto comparativo necessario ul
fine di accertare la predella violazione dev'essere ovviamente condotto
prendendo a riferimento non l'opera successiva ma gli articoli che in essa
si assumono essere stati contraOàlli o comunque illccitamenh: riprodotti:
e· infatti evident.: che se si considerasse quale termine iniziale di parago-
ne l'ope•·a successiva, il divieto di violazione dell'altrui dirillC'I di autore
risulterebbe ugcvolmentc eludibile, lllllc le volte in cui ropera posteriore
risullassc - com.; peraltro eff.:Hivam.:ntc è nel caso in esame - complt'-
tamerte differente da un mero elenco. ragionato o meno. di articoli di
crona::a e si caraneri7.zasse per la singolarità della strutturtl. dello stile c
del genere leHcrario d'appartcnenzt~ : devi!. viceversa. assumersi come
termine iniziale di raffronto l'opera protetta che si assume violata. p..:r
poi indagare se essa sia stata, integrolm..:nte o in una parte comunque
cuo11pn::11sivt•dd suo nucleo .:ssenziole. ripmdona nell"opcra posteriore.
3. Co1 l'ano d'impugnazione Libro ha criticato la decisione del tribunale
in riferimento a sene brani del libro "Gomorra", corrispondenti ad altret-
tanti articoli pubblicati sui suoi quotidiani. Secondo l.ibra. in cinque casi
Roberto Saviano ha interamente nprodotto. salvo qualche piccola modi-
fica formale. gli scritti dei giornalisti; negli altri due, invece, l'autore, pur
- 16-
dichiarando di riferire gli scritti editi da du~ quotidiani, ha omesso di ci-
tarne le testate.
3.1. l cinque casi di riprodu7.ione abusiva o plagio camuffato.
Caso l : In strutturo del clon Di Louro.
In ''Cronache di Napoli" del 17.9.2005 fu pubblicato un articolo, dal tito-
lo "// multilevel applicato al norcotra.!Jìco ",nel quale il giornalista scris-
se: «Paolo Di Lauro è stato il primo narcotrafficante ad applicorc il
"mullilevel" allo spaccio di stupefacenti .. L'organizza=ione era compo-
sta da un primo livello formato da promotori e finanziatori, costituito da
elementi di spicco del clan che provvedono a comrollare l'alfivilà di
troffiro e spaccio I ramite i loro ojfìliati diretti... Il secondo livello è for-
mato da chi ma/erialmente tra/la lo slupefacenre (acquisto e confezio-
namemo) e gestisce i rapporti con gli spacciatori ai quali. in caso di ne·
cessità. viene procura/o anclte un difensore di fiducia. Il terzo livello i!
rappresenlalo dai "capi piazza". coslilltito da membri del clan che. es-
sendo a dire/lo comauo con gli spaccia/ori, con/rollano l'andamenlo
della vendita. prelevano gli incassi... l/quarto livello è cosliluila da
spacciatori...».
Nc::lk pagine 72 e 73 di "'Gomorra", Robeno Saviano scrive: <<Il clan Di
Lauro è sempre Sfato un 'impresa petfel/amente orgauiz:cla. Il boss lo ha
struf/urato con un disegno d 'uzienda da multilevel. L ·o··ganizza:ione è
composta da un primo livello di promolori e finanziatori, costituito dai
dirigenti del clan che provvedono a controllare l 'allività di /raffico e
spaccio lramite i loro ajlìliati diretli.. Il secondo livello comprende chi
moleria/menle tra/la la droga, l'acquista e la confeziona e gestisce i
- 17 -
rapporti con gli spacciaton. ai quali garantisce difesa legale in caso di
arresio... Il terzo livello è rappresentato dai copi-pia;:;:a, ossia membri
del cl~n che sono a dire/lo contauo con gli spacciatori. che coordinano i
pali.... Il quarto livello. il più espO>IO, t? cosriruiro dugli Sf-U<'<'Ìuluri. "
Risulta evidente che il Saviano non si 1: limitato a riferire nella loro rigo-
rosa oggettività notizie desunte aliunde. ma si è appropriato anche delle
modalità con cui esse erano state esposte, nonché delle pa:ole più signilì-
cauve (multilevel. promotori. finanziatori) adoperate dal giornalista. Si è
quindi in presenza di una riprodu;(ionc abusiva in senso strcuo. La cui ri-
correnza non è esclusa dalla dimostrn7.ione, effenivament~ data dagli ap-
pellati e valorizzata dal tribunale, che le ulteriori circostan7.C riferite
nell' articolo di Libra ("do perfeuo manager qual è riuscivo a ricavare
un guadagno pari almeno al 500% dr!ll'investimento iniziale. Il tuua.
trado•to in numeri, significo intascare quasi un miliardo di vecchie lire
al gicrno "),a loro volta riportate dal Saviano nelle stesse pagine 72 c 73
del libro ( "quest'orgonizzoziom! pt!rmette dr m•ere un profitto pari al
500 per cento del/ 'investimento iniziale" e "il clan Di /.,auro solo col
narcotroj]ìco fouura cinquecentomila euro al giorno"), erano state dal
Saviano già esposte in due precedenti articoli (Il primo ne "Il mani resto"
del 30.7.2004 ed il secondo ne "Il Corriere del Meu:og•omo" del
17.9.2005), dal momento che l'esame comparnuvo sopra effettuato di-
mostra la pedisscqua riproduzione in "Gomorra" del n~clco csscn~iale
ed individuuli7.zante dell' articolo di l.ibro. Analogamente non giova agli
appellati sostenere che la riproduzione è esclusa dalla comunan7.a delle
fonti. per entrambe le pani costituite dalle forze dell'ordine e dagli ·'in-
• 18 -
vestigatori" menzionati anche dal giornalista di Libra nell'articolo in e-
same: hanno infatti rilievo predominante le lampanti identità strutturali e
lessicali tra i due "pezzi". certamente non giustificabili dal fatto che il
Saviano, secondo le argomentazioni proposte sin dul primo grudo, avreb-
be ·•ascoltato" le notizie poi vcicolate nel suo libro nel corso delle confe-
renze.stampa tenute dagli organi inquirenti.
Caso B: l'arresto di Raffaele 1mmo.
In Cronache di Napoli del 10.8.2005 fu pubblicato un ar.icolo, dal titolo
'Diplomatico e potente, era il numero due del clan", nel quale il giorna-
lista Simone Di Meo (anch'egli ha convenuto in separata lite gli appellati
per le medesime ragioni. ma la causa risulta essere stata J a~ciata estin-
guere) tracciò un profi lo di Raffaele Amato. scrivendo: "Nelter=o mondo
le chiamano le puntate. Sono i saldi che i boss del narcoiraffico investo-
no in una parti/a di droga. Il capozona di Melito ne compra tremo chili,
quelio di Mugnano quarama. Quella di Casavatore aiiri quaranta. E
quar.do arriva la puntata. ognuno sa già quanto gli spellerà. E quanto
dovrà pagare. Anche i11 termini di rischio. Raffaele Amato. prima della
scissione, era il secondo uomo più patente del clan Di Lauro. Le sue
puntate - ricordo uno degli investiga/ori pii< esperii della ques1ura di
Napoli - smuovevano masse di soldi da far impallidire... e il credilo
quasi illimitato di cui godeva presso i cartelli imernazianali. 11e avevano
.fallo un intoccabile. ... Ali'inizio degli anni Novanta. L~/luccio. C'ntra a
far parte del gruppo dirigente di via Cupa del! 'Arco. lui che - in quella
strada - c 'era nmo e creschtiO. ... Ma l'uscita di Amalo dalla holding si
è verifìcata ben prima... quando venne arreswto in 1111 hotel a Casandri·
- 19 -
no insieme a un altro luogotenente del clan e a un.. nipote di un mini-
stro ai Tirano...».
A pagina 140 di ..Gomorra'' il Saviano, che a pagina 87 aveva serino che
"le pKntatc sono gli invesrlmenti eh~ ogni dirigente fa nell'acquisto di
una partìta di droga con capitale dei Di Lauro. Puntata. Si punta. anche
in questo caso. ·come su una roulelte. Se pumi centomila euro e le cose ti
vanno bene, in quattordici giorni diventano trecentomila", illustra il cur-
ricu/wn criminale di Raffaele /malo: «Era cresciuto proprio in via Cu-
pa del/ 'Arco, la strada di Paolo Di l.uuro e della suo fomiglta. Amato
era d:ventato un dirigente di spessore do quando media110 sui traffici di
drogo e gestiva le puntate d 'investimemo. Secondo le accuse dei pentiti e
le indagini del/ 'Antimafia, godevo di un credito illimitato pre.çso i traffi-
canti internazionali. e riusciva o importare quinto/i di cocaina. Prima
che i paliziolli in passamontagna lo .fbaltessero con la jòccia per terra.
Raffa~/e Amalo aveva già avuta una batti/la d 'arresta. quando venne ar-
restato in Wl hotel o Casandrino in.ri~m~ o '"' altro hogorenente del
gruppo e a un nipote di un ministro di Tirano». Gli appellati hanno. an-
che in questo caso. dedotto che il Saviano attinse alle comuni fonti inve-
stigHtivc cd hanno eccepito che di "puntHic'· l'autore di "Gomorrn" ave-
va già serino nell'articolo pubblicato dal "Corriere del me:zogiorno" il
17.9.2005. La rispondenza al vero di quest'ultima circostanza (documen-
tata in alli) non è di per sé decisivn. essendo l'articolo del Saviano co-
munque posteriore a quello di Libra (pubblicato il l0.&.2005), il che po-
trebbe addirinura dimostrare che l'appropriazione è stata rciterata. 1 pri-
vare di rilievo la questione è. tunavia. In complessiva valut:lldonc del ca-
l
• 20. ~
so in ~samc, che evidenzia l' insussisten7.a della denunciatd riproduzione.
Infatti, diversamente dal precedente. nel brano oggcno di confronto il
Saviano si è limitato, come già com:namente evidenziato dai primi giu-
dici. od uno ..sintetica descd:ion~ dellu carrieru tumurristir.,·u e
dell'a•resto" del dirigente criminale (faui entrambi di pubblico domi-
nio), con modalita e contenuti quindi non SO'rapponibili "o/lo più anali-
tica ricostruzione faua do/l'articolo di Cronache di Napoli" (Cl'SÌ. eon-
divisibilmente, la sentenza impugnata).
Caso C: l'omicidio di Giulio Ruggiero.
In Cronache di t'apoli del 27.1.2005 comparve l'articolo. dal titolo "Uc-
ciso e decupitato con unjlex ",con il quale si informava dell'uccisione di
Giulio Ruggiero: " .. . poi la macabra esecuzione della decapitazione.
Eseguita con unjle.~. lu sega uttlizzma dai togliatori r tOr"'itori per tran-
ciare anche il ferro. Non un colpo nello, ma una lenttt operozione da
macellai chi' ha sfrangiato il tessuto umano. disperdendo ovunque bran-
delli di come".
Secondo Libra questo brano è stato iltccitnm..:nte copiato dal Saviano ne l-
le pagine 129 c 130 di '·Gomorra". laddove l'appellato scriw. ''trovarono
un 'uulu uruciuw. un corpo al posto di guido... La testa era sul sedili po·
sterio.-i. Gliel'avevono tagliato... coljlex. La sega. . usata daifabbri per
lunart le saldo/lire. Lo strumento peggiore in asso/Ufo. ma proprio per
questo il più platea/e. Prima tagliare la carne e poi scheggiare l'asso del
collo. Dovevano aver follo il servizio proprio li. vis1o che per terra
c'erano d 'intorno scaglie di cam e come se fossC' trippa...",
• 21•
Le censure sul punto non meritan<> di es~crc accolt.:. Com~ correllamcntc
osser,·ato nella sentenza impugnata, l'c1Tcrate7.7.a delle modalità esecuti-
ve dell'omicidio destarono il generale interesse dei medio. che riferirono
tJtti non solo !a notizia in sé ma auchc i t.=l ue1Hi purlkulari su <.:.ui indu-
giano il giornalista di Libra ed il Saviano. come risulta dagli articoli del
27.1.2005 pubblicati ne li Manino (''Scampia,fu decapilolo con una se-
ga elelll'ica ") c nel Roma (in prima pagina con "Decapila/o con una se-
ga elellrica", cd all'interno con "Unjlex per segare il capo di Ruggie-
ro"). Su tuni i media comparvero, peraltro. congc:llurc c tentativi
d'interpretazione sul significato da 111lribuirsi al macabro g<!sto criminale
nella dinamica dello scontro in quel momcnw in allo tra il clan Di Lauro
c l'opposta fa:t.ione degli scissionisti. Inoltre. le modalità espressive ado-
perate dal Saviano risultano completamente diiTerenti ri>pcllo a quelle
dell'a:ticolo di Libra, il che consente di escludere ogni forma di denun-
ciato illecito.
Caso J: la canura di Paolo Di Lauro.
ln Cronache di Napoli del 17.9.2005 il cronista di Libra illustrò con do-
vizia di particolari e stile quasi narrativo le modalità con cui le forze:
dell'ordine avevano trasferito Paolo Di Lauro. appena canurato. da una
caserma dei Carabinieri all'altra: "un lragt/10 Sludiato dc tempo. Previ-
sto, con tre voriami. Attraversare il rione di Capodimomf per poi sfrec-
ciare lungo via Pessina e piazza Dante. Bloccare ogni via d 'acce.vso al
corso di Secondigliano e imboccare la tangenziale per dirigersi al Va-
mero... La terza via. quella es/rema io ca.w di pericolo &lo imdw:ione
aerea Un elicouem de/ferzo slormo eproli/o o lrasferirt il boss in una
- 22 -
locali:à pratella dell'hinterland partcnopeo. Si sceglie la prima direlliva.
Di Lauro viaggia con gli uomini del Ros sul blindato. ai lati e dietro il
furgone quauro veuure civeuo ,.o,,uomim coperti da panamontagna. In
pugno otri11gvnu 1~: Bereua d 'ordinanza. Qualcuno impugna Il mitra.
L 'immagine ricalca perfeuamente l'arresto di GIOvanni Brusca. stessa
tensione. stessa adrenalina. Soddisjàzione. esultanza. Si sfiorano i l.fO
orari in via Capodimonte ma all'incrocio con il CarillON! qualcosa in-
sospeitisct le ''lepri". ''Auto sospeua. deviare corteo .. la nota radio
runhalza sulle pauuglie. Un 'Honda Civic con a bordo quouro carabinie
ri in borghese blocco l'incrocio. armi in pugno i militari ispezionano le
auto in sosta mentre il corteo di auto sfila in direzione centro... Eccolo.
Qualche chilo in meno rispello alle foto segnaletiche. volto sbarhato.
Non ~a la parvenza del boss. l'icona Ntentata del delfino Cosimo. che.
cape/ii lunghi e giacca di pelle. quasi sfidava gli obieuivi deifotagrajì.
Paolo Di Lauro lascia la caserma come "'' moderno Crwo in croce. Le
braccia poggiate sulle spalle dei carabinien. il capo chil•o. Sembra tra-
scinare le gambe ".
Anche in ·'Gomorra'', alle pagine 142 c 143. vi e uno narrazione
dell'evento: "/ percorsi per trasportar/o in caserma potevano essere tre.
Allravl'rsare via Capodimonte per poi sfrecciare lungo •·ia Pl!ssina e
piazzo Dante, oppure bloccare ogni accesso al corso Secondi~liano e
imboccare la tangenziale per dirigersi al Vomero. Nel ca.<o di massimo
pericolo avevano previsto di far a/lerrare un e/icouero e tra.~portarlo
per aria. Le lepri segnalano che lungo il percorso c 'è w• 'al/lo sospella.
Tuui si aspeuano wt agguato. Ma i! un falso allarme. ... Non c 'è alcun
l
~·
• 23 •
pericolo. Ma bisogna strillare l'arresto, mos1rare chi! si e riuscili a
prendere l 'imprendibile. ad arres/are il boss. Quando arriva il carosello
di blindati e va/ami. i carabinieri vedono che i giornalisli sono già pre-
3enli all'en1rata dd/a cuserrnu. si steduno sulla pantera dt!l/'au/0 a ca-
valcioni. Finestrini come se/lini. impugnano vis/Osameme la pistola.
hanno sul viso i passamonlagna e indossano la pe11ori11a dci carabinieri.
Dopo l'arresio di Giovanni Brusca non c 'è carabituere e polizia/lo che
non voglia farsi riprendere i11 quella posizione. Lo sfogo per le nollale
d'appostamemi. la soddisfazione per la preda cal/ura/a. Quando Paolo
di Lauro esce dalla caserma. non ha la spavalderia di sunjìglio Cosimo.
si piega in due. faccia per ferro. lascia solo la pe/ara nudo u relecamere
efotografi. "
Il raffronto del hrano di ·'Gomor1'11.. con l'articolo di Libra dimostra la
li>ndatezza delle lagnnnze dell'appellante. In "Gomorl'll·· il Sav.ano ha in-
fani realizzato un'abusiva riproduzione pressoché letterale della parte i-
niziale del pezzo giornalistico (i tre percorsi. l'ipotiz7.ata traduzione per
via aerea, 1.: lepri e l'auto sospetta). cui ha fano seguire u~a contraffazio-
ne (o plagio camutTato) della restante pane dell'articolo. appropriandosi
in maniera plateale sia dell'assocmztonc dell'arresto di Di Lauro a quello
di Giovanni Brusca. sia della descrizione dello stato d'animo dei carabi-
nicn (sottolineandonc, come aveva fmw il giornalista. la "soddisfazione ..
per la canura del latitante!), sia infine ddlo stridente confr:>nto tra la spa-
valderia di Cosimo Di Lauw (figlio di l'aolo, anch'egli arrestato tempo
prima) <!d il fiaccato atteggiamcnt<1 mostralo invece da Paolo Di Lauro.

~
- 24-
peraltro collocando nel libro questi tre spunti nel!" identico ordine in cui
essi risultano esposti nell'articolo copiato.
Caso E: Paolo Di Lauro in udienza.
Quolc'ne giorno dopo il sun arresto. csallamcntc il 21.9.2005, Paolo Di
Lauro prese parte all'udienza dd processo nel quale era imputato per as-
socia4ione di tipo camorristico ex art. 416 bis cpp. A quest'evento i me-
dia diedero un eccezionale risalto. giustificato in parte dalla lunga lati-
tanza che aveva preceduto la catlura del Di Launl. cd in parte dulia con-
doHa che il capo dell'omonimo clan tenne durame l'udicn;,:a. "'Cronache
di ~apoli" vi dedicò. il giomo seguente. un articolo. nel quale figurano i
seguenti brani: "Questa volta il capo non è chino. indossa i ·soliti 'jeans.
una p~lo scura che nasconde una t-shirl bianca... SoliO i pantaloni le
Paciorri alla moda ... Entra un uomo di mezza età, fisico robusto: lo jìs..
sa. E il boss risponde con un occhiolino. ... La porta che collega l'aula
con la zona di a11esa dei detenwi si apre per la seconda volta e sjìlano i
volli noti del processo: Ahbinante Raffaele. Ahhinante Antonio.
D'Avanzo Enrico, Criscuolo Giuseppe. Prestieri Maria. Prestieri Mauri-
zio, Valentino Arcangelo. Brilli SolvMore. Pariantc Rosario (ili video-
cu"!ferenw du Spolelo/, Di Lauro Vincenzo. ... Il primo ad avvicinarsi al
vetro blindato che separa le due gabbie è Vincen:o. iljìgl:a. Siguarda110
per qualche secondo poi i due volti sifermano sul cristallo con le lahhra
che scambiano un bacio. Padre e jìglio si ri>·edono dopo tre anni. ...
Maurizio Prestieri saluta Maria. giacca blu e cam1cia oxford si distingue
per l'eleganza. ... E poi ancora mostra l 'anulare sinistro senza la fede e
descrive il viaggio in un ·awo. Forse allude alla richiesta degli agenti
- 25 -
J;jl
dopo l'arresto di privarsi di oggellì d 'oro. ... La parola passa a
D'Avanzo. o meglio il bisbiglio perché tra lefessure del vetro antiproiet-
tile è dìjJìcile parlare. Anche f'restieri si avvicina al cristallo per salu-
tarlo. .. L'imputato Di Lauro f'aolo chied~ di poter abbrrxo·iur~: iljìgliu
che non vede da tre anni ... Poi l'incontro e la stretta dì braccio e spalle.
breve ma intensa Una ji·ase rubata: "Sei pallido"... "Questa faccia non
vede ii sole da tanto tempo"».
Nelle pagine 143 c 144 di "Gomorra" la partecipazione del Di Lauro
all'udienza ~cosi narrata da Rt•bcrto Savinno: •· .. Alle mie spalle prese
posto un omone brizzolato. f'oulo Vi Lauro sembrava fissarmi. in realtà
aveva intravisto l'uomo dietro dì me. Si guardarono per qualche secon-
do. poi il boss gli fece l 'occhiolino. Sembrava clu! dopo aver saputo la
noti:io dell'arresto moltifossern venuti a salutare il boss the per anni. "
causa della latitanza. non avevano potuto incontrare. Pau/o Di Lauro
era in jeans e polo scura. Ai piedi le Pacioui, le scarpe che indossano
tu/li i dirigenti dei clan da queste parti... In aula entro tu:ru il gutha dei
clan del nord di Napoli: Raffaele Ahhìnunte, Enrico D 'Avanzo. Giuseppe
Criscuolo. Arcangelo Valentino. Maria Prestìeri. Maurizio Prestìeri,
Salvatore Brilli e VIncenzo Di Lauro Il ptu elegante e l'restieri. giacca
blu e camicia O:rford azzurra. È lui il primo che dal gahbioue sì uvvicina
al vetro di protezione cile lo separa dal boss. Si salutano. Arrivo anche
Enrico D'Avouzo. riescono pPrsino o bisbigliare? qualcosa trn l!! fessure
del ve:ro antìproieuile. ... Col jìglìv pel'lì avvenne un dia:ogo silenzioso
strano. Vincenzo indicò con l'indie.: l'anulare dello sua mano smistra
come per chiedere al podr!': "La fede?" Il boss... mù1:ò uno volante
• 26- hl
come se s1esse guidando... Vincen=n aveva c:hieslu vi pcdre come mai
fosse .;enza la fede e il padre gli aveva fallo capire che i carabinieri gli
avevano 10/to lui/O l'oro. ... Paolo Dt Lauro si blocco in un sorrisn
guard~ndo il figlio. Si diederQ "" hoc-io a/lravnso il Vt'/"0- /, 'uwocato
del boss a/termine dell'udienw chiese di po1er permeuere un abbraccio
Ira i due. Ve11ne concesso... "Sei pallido", disse Vincenzo e il padre gli
rispose fissandolo negli occhi: "Da molli anni questa faccio non vede il
sole"».
Gli a~pcllati hanno convintll i primi giudici dell'insus.~istenLa del plagio
dimoSlrando che anche gli altri orguni di inf01mazion~ locale, nel riferire
l"accaduto. s i diffu~ero tuili Ct)J1 dovizia di panicolari sull'abbigliamento
del Di Lauro, sui gesti c la mimica che questi usò durant.: l'udienza. c
soprattuno sull'incontro - autonu.oto dal collegio giudicante - tra il Di
lauro e suo ligiio. evento quest'ultimo che suscitò polcmichc anche nc!l
mondo politico ed istituzionale. aneh·esse puntualmente illustrate dai
medio nei giorni seguenti. Nell'esdudere il plagio. il tribunale ha anche
valoriwlto che nel suo libro il Saviano. dopo uv~r tratteggiato
l'apparizionè dd Di Lauro nei termini riferiti. ha approfunditnmcntc in-
dagato gli avveuillleuti i111rn~ùiuwmcrnc successivi. ed in panicolare
l'uccisione ·eseguita con modalitil effcrat.:- di Eduardo Lu Monica. in-
dicandonc com.: possihile chiave di lettura la vendetta del clan Di Lauro
nei confronti di chi. siccome appartenente alla famiglia degli "Anielli'",
era stato additato dal Di Lauro cnme suo traditore allorché il boss aveva.
dialogando a gesti con il figlio VillcCn7.o. indicato 1.: ditu dello mano o la
'·fede'".
l
l
h• 27 • l
E' avviso di questa Corte che nel giudicare sul dedotto plagio debba con-
centrarsi l'attenzione esclusivamemc sulle rispettive narrazioni
dell '~vento. mentre non hanno alcun rilievo le congetture ed interpreta-
zioni sviluppatesi sugli eventi tdtcriori, non esposte dal gion1alista di Li-
bra. L'esito della comparazione, nonostante l'apparente sovrapponibilità
delle due composizioni per i rispenivi comcnuti c per taluni "particolari"
narrauvi, è favorevole agli appellati. Infatti. dagli articoli pubblicati su Il
Mattino e Repubblica Napoli anch'essi il 22.9.2005 si desume che tulli i
cronisti. evidentemente acc(>rsi in udienza per ·'vedere" il capo camorri·
stico che per lungo tempo era riuscito a sfuggire alla cattura, indugiarono
sui medesimi particolari illustrati dal cronista di Libra; l'abbigliamento
(jeans e maglietta scura), il bacio sulla bocca con D'/vanzo attraverso il
vetro scparatore delle gabbie. l' incontro con il lìglio, l'arresto di Vincen-
zo Di Lauro avvenuto a Chivasso, il terreo pallore di Paolo Oi Lauro (dal
cronista di Repubblica spiegato con la prolungata sourazionc a qualsiasi
forma di esposizione diurna del latitante). la mimica ed i g..:sti con cui il
capo clan si domanda come hanno fatto ad individuare il suo nascondi-
glio visto che si è sempre guardato dall'u~are il tele[)no. sono aspeni che
ricormno in maniera puntuale nei pretlcni articoli. Oli unici aspeni di
'·colore", assenti negli articoli degli altri cronisti. e comuni agli scritti
oggetto del confronto, sono rappresentati dalle Paciotti c:~ l zate da Paolo
Di Lauro, dall'eleganza del Prestieri e dal dialogo intercorso tra padre c
fìgl io: si tratta, tuttavia. di particolari che ben possono c;scre stati colti
anche dal Saviano, il quale riferisce nel suo libro di accadimcnti ai quali
dichiara di aver assistito, seduto tra il pubblico.
- 28 -
Prima di esaminare i casi di omes~a ci1azione delle fonti, deve ri l ~varsi
che le istanze istrullorie, articolale dagli appellati in primo grado e dagli
stessi ripropos1.: in ques1a sede. appaiono del tullo irrilevami. l due capi
di provn tcs1imonialc vcrll'"'' intorno alla conoscenza acquisila dal Sa·
viano delle dinamiche criminali degli anni 2004 c 2005 dalla frcquenla·
<:ione degli organi investigalivi napoletani. nonché intorno alla direua
conoscenza delle modalità di traduzione del Di Lauro dopo il suo arres1o.
E' avviso della Corte che le rilcvulc idcntilà lcuerali Ira i 1cs1i in ruiTron-
10, relalivamemc ai due casi per i quali l'appello è SUllO giudicalO fonda-
IO, escludono che la prova conlraria della riscontrata riprodu?.ionc abusi·
va polrebbc css~re dala da risposte positive ai prcdeui cap di prova. l te·
sti potrebbero, al più. conlènnar<: che il Saviano avesse appreso da loro
quell~ noti?.ic. ma questo non sorebb~ comunque in gr;tdo di cancellare
l'eviden?.illla sovrapponib•liti• strunumlc.: kssicalc d~i rispcnivi 1cs1i.
3 2. l due casi di omessa cita.~:ion.: della fomc.
L' appello efondato per entrambi i casi.
Il primo. A pagina 140 di '·Gomorrn", l'autore riferisce del "pollo tra gli
Spagnoli e i Di Lauro. un palio di puct! momemanea. siglato con la me·
diazio>re del clan Licciardi", c nella successiva pagina 141 riporta le
quanro condizioni fissale n~l pano. riproducendo in mani!ra quasi lcnc-
rale il contenuto di un articolo pubblicato da Cronnch~ di Napoli il
27.6.2005. Al riguardo deve rcgimarsi la sostHnzialc ammissione
dell'illecito da pa11e degli appellati cl1c. come già esroslo in prcccden~a.
hanno modificato il lesto del libro dall'undiccsima cdil'.iorc in poi. imro·
ducen:lo a pagina 141. di seguilo alla frase "non è :;tato diJ}it:;o di nasco-

. 29.
sro, ma pubblicaro su tm giornale. wt quoridiano ". la citazione della fon-
te da cui era stato trauo. Pnco importa s.:. come argomentDht dal tribuna-
le, la citazione sarebbe stata compiuta dal Saviano non solo per informa-
re del pollo in sé e delle 5uc condi7.ioni ma anch" allo scopo di sonolinea-
re che un quotidiano nveva sostanzialmente fallo da amplificatore delle
voci che giungevano da ambienti vicini ai clan camorristici. Quel che ri-
leva è che. per effetto delle disposizioni di cui agli am. 65 c lOl l. dir.
autore. la notizia pubblicata sul quotidiano edito da Libra pote'li essere
riportata solo con la citazione della fonte da cui essa era stata trnua. La
tardiva citazione inserita dal novembre del 2006 non elide, ovviamente,
l'illecito prima perpetrato. con la necessità di provvedt:rc al risarcimento
dci danni ri feribi li alle prime dicci edizioni.
Anche per il secondo dedollo caso l'omessa citazione della font..: è lam-
pante A pagina 261 di "Gumorru'' il Saviano. nel trancggiarc la figura
criminak del boss l'unzio Dc l·alco. sonolinea: "Eppure 1111 ,l!.iOrno/~ lo-
cale. lo stesso che aveva mtllolllalo i rapporti tra don Peppino l! il clan.
dedicò prime pagine alla sua qualità di amatore. l/titolo in primo pagi·
na del Il gennaio 2005 ero eloqueme: "Nunzio Dc Falco re deglt sciu-
pafC!mmine" c Ji 5cguito r1pMtD qua5i per intero l'orticolo. dul titolo
"Boss playboy, De Falco Ì! il numero uno", pubblicato a pnginu IO del
quotidiano "Corriere di Caserta'' del 17.1.2005. E' evidente che anche in
qu.:sto caso deve affermarsi. per le medcsimç ragioni sopra illustrate. la
sussistenza dell'obbligo dt citare la fonte. e ciò indipendentemente dal
fatto, nel quale il tribunale ha ravvisato r insussistenza della violazione.
che in "Gomorra" s• intende sottolineare la sottile. e poco cdilicantc. ido-
- 30-
latrazione che quell'anicolo proponeva di una lunga serie di boss camor-
ristici (il De Falco. Antomo Oardellino. Fr~ncesco Piacenti c Francesco
Schiavone) di cui viene nao·rato il succcs~ù presso il gentil sesso. Quel
che rilevo è unicomente la citazione in sé: d'altronde. le libere onili:t.za-
zioni di cui agli am. 65. 70.: 101 sono consentite. come già eviden7.iato.
anche allo scopo di favorire il dibattito. eh.: può inn:u1zitut1o estrinsecarsi
proprio nella critica della noti7Ja o dell'idea che altri h~nno riferito o
propmto.
4. E' nfondato l"appello riguardante la domanda riconvcn7.ionale del Sa-
viano Il tribunale ha infatti corrcttamcntc rilevato che i due articoli di
Roberto Saviann erano stati, in maniera quasi integrale. copiati in altret-
tanti articoli successivamente rubblicati sui quotidiani di Libra. Con
l"appello Libra ripropon.: i medesimi argomenti (il lasso di tempo inter-
corso tra la prima c la sec.:mda pubblica7.ionc. i diversi tit·~l i degli artico-
li) che sono stati già condivisibilmentc ritenuti privi di pregio dai primi
giudb. le cui argomentazioni qui si intendono richium3tC per relotio-
nem.
5. Occorre ora pronunciare sulle richiest.: risarcitoric e sulle conseguenze:
ripriHinatorie ex un. 158 l. dio. autore. Questa nonna ottribuisce oltitola
re del diritto di tllilizzaz.ionc .:conomica il diritto di "olle11~tre. oltre al ri-
sorcimento del danno, che. n spese del/'owore dello violazione, .<io di-
strut:o o rimosso lo stato di fano do cui risultn la violnzione ..
L'nppcllant.:, reitcrando quan1o uvcva g.iù richiesto nell'ano di citazione
introduttivo, ha domandato, al punto 4 delle conclusioni rnsscgnnte
nell'ano di appello, che sia disposta "In rimozione delta stato di follo.
•
ft• 31 •
con consegueme indicazione del nome dt/1 'autori'. del giorno/e do cui le
notiziE riporto/e nel roman=o "Gomorra •· sono traue ". In accoglimento
di qu ~sta specilica richiesta deve conseguentemente Ot'uinarsi agli appel-
lati di indicare. in riferimento ud ognuno dci rilevati cu~i di riprot.lu:tione
abusia e plagio camuffato c per l'omessa citazione dell'articolo riguar-
dante i "boss p/oyboy", l'inùica7.iOne del nome uell'au10re. dell'editore e
della testata da cui tuni essi son<> tratti.
Quanto alle conseguenze risarcitoric, deve proeeùersi allf relativa liqui-
dazion~ in via equitativa ex art. 1226 c.c.. tenendo conto da un lato del
nume·o non esiguo di riproduzioni abusive uc.:cn~tc c ò.:lla uuplice o-
mcss~ citazione (tino all'edizione undiccsima) delle tonti relative agli or·
ticoli di Libr11 riprodorti, dall'altro dell'incontestato (e nNorio) notevole
successo economico di "Gomorra". Appare pertanto equo determinare in
€ 60.000.00 (a fronte della richiesta <.li t 100.000.00 <.li Libra) il danno.
anche non patrimoniale (cfr. an. 158 comma 3 l. dir. autore). da risarcir-
si.
Quanto, infine. alle spese di lite. tenuto conto da un l~to ùdla soccom-
bcn7.a reciproca c dall'altro della maggiore rilevanza. anche sotto il proli-
lo CCJnomico, dcllu uomu111lu di Libra p~rLialmentc ftcco 1:1, appnrc equo
compensare le spese di lite per un quinto. c condunnurc gli appellati al
pagamento dci residui quattro quinti, che si liquidcrannn in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Libra
Editrice s.e. a rl nei confronti <.li Arnoldo Mondadori Editore spa c di Ro-
bcno Saviano. cosi provvede:
- 32 -
a) in parziale riforma della sentenza impugnata, ed in parziale accogli-
mento dell'appello di Libra. dichiara che gli articoli ''// nwltilevel appli-
cato al narcotraffico" e "ore 9: il padrino lascia la "sua·· Secondiglia-
no", entrambi pubblicati dal quotidiano "Cronache di Napoli" del
17.9.2005, sono stati illecitamente riprodotti nei brani del libro "Gomor·
ra'' indicati in motivazione, e che l'articolo "Boss playboy. De Falco è il
numero uno". pubblicato dal quotidiano ·'Corriere di Caserta" del
17.1.2005, è stato i l kcitamcnt~ riprodotto senza l'indicazione della fon·
b) ordina ad Arnoldo Mondadori Editore spa c a Roberto Saviano In ri-
mozione dello stato di fatto. mediante indicazione in riferimento ad o·
gnuno dci predetti brani del libro "Gomorra" del nome ddl'autore degli
articoli, dell'editore e della testata da cui essi sono tratti;
c) condanna Arnoldo Mondadori Editore spa e Roberto Saviano in solido
tra loro al risarcimento ùei danni. patrimoniali c non. nei confronti di Li·
bra Gditrice s.e. a rl. liquidanùoli in € 60.000.00;
dJ rigetta l'appello nel resto:
e) cor.1pensa le spese di lite di entrambi i gradi di gi udi~io nella misura di
un quinto. e condanna gli appellati in s,)li<lo tra lorn al pagamento tlci re-
stanti quattro quinti, liquidandoli per il giudizio di primo grado in €
400,03 per spese, € 2.400,00 per diritti ed € 9.000.00 per onorari, oltre
rimborso spese generali. cpa ed iv~. e per il pres~nte giudizio in € 800.00
per spese ed € 7.000,00 per compenso. oltre cpa ed i'a, con attribuzione
al procuratore anticipatario.
• 33 -
Cosi ceciso il 28.6.2013 nello camera di consiglio della sezione sp.:cia-
Jizzata in materia di prorricu ind ustriai~.: ed intelkttuale della Corte
d'Appello di Napoli.
Il Cot!Sfg(fre estl!nsvre
L-tv:~
~~ ........
..
. 'i .fJjfr' ..,~,J.
- 34 -
.~1-.'r·-•· '.
•.
(
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11 P1ja.•idonto

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La Corte di Appello condanna Roberto Saviano per plagio

  • 1. oREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAI.IANO La Corte d'Appello di Napoli - Sezione specializzata in materia di pro- prietà industriale ed intellettuale - nelle persone dei magistrati: dott. Renato Lipani dott. Michelangelo Petruzziello dott. Leonardo Piea ha pronunciato la seguente SENTENZA Presidente Consigliere relatore Consigliere nella causa iscrina al n. 1416 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 20 Il, avente ad oggetto: diritto d'autore TRA Libra Editrice s.c.ar.l. (p.iva 06854870638). in persona del legale rappre- sentante pro tempore, elenivamente domiciliata in l'<apoli. alla via Pome di l 'appia n. 82. presso lo studio dell'avv. Michele Di Gianni, rappresen- tata e difesa dall'avv. Barbara Taglialatela (c.f. TGL BBR 73084 A7831) APPELLANTE E Roberto Saviano (codice fiscale non dichiarato) c Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. (p.iva 08386600 l52), in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliati in ~apol i alla via i. De Gasperi 45 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Ciampa, rappresentati e dit~si dagli avv.ti Claudio Marcello Leonelli (c.f. LNL CDM 60R26 G478n, Donatella
  • 2. Capizzi Maitan (c.f. CPZ DTL 63P63 F205Y) e Fabrizio Ciampa (c.f. CMP FRZ 53P30 F8397.) APPELLATI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO OI::LLA DECISIONE l. Con ano di citazione notificato nel settembre del 2008 la Libra Editri- ce s.e.r.!. (in seguito, per brevità. Libra) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli- Sezione specializzata in materia di proprietà indu- striai! ed intellenuale, Roberto Saviano, autore del libro "Gomorra•-, e la Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. (in seguito. per brevità. Mondadori) ul fine di sentir dichiarare l'avvenuta viola<:ione da pane dci convenuti dci dirilli morali e patrimoniali tutelati in materia di dirino d'autore (1. n. 633/1 941) per illegittima riproduzione nel testo della sopra citala opera di alcuni articoli pubblicati sui quotidiani editi dall'appd ante ("Corriere di Caserta" c "Cronache di Napoli"), e. conseguentemente, sentirli condannare, previa rimozione dello stato di fano, al risarcimento dci danni, parrimoniali e non. ai sensi dell'an. 158 della legge n. 633/1941. nonché deil'an. 2041 c.c. La società anrice ~sponeva in particolare che nel corso degli anni 2004 e 2005 lo scrinore Roberto Saviano. manife- stando l'intenzione di raccogliere del materiale sul fenomeno camorristi- co in Campania onde valutare la possibilità di farne l'nggcno d i un sag- gio, si era recato presso le redazioni dei quotidiani Cronache di Napoli e Corriere di Caserta. chiedendo copia delle fonti giornalistiche scritte (or- dinanz.~ di custodia cautelare della Direzione Distrcuualc: Antimafia di Napoli, verbali di udienza etc.). nonché copia dei nume-i in cui i relativi documenti erano stati fani oggcno di specifici articoli. L'editore aveva - 2 -
  • 3. chiarito immediatamente al Saviano che l'aiuto delle redazioni dei gior- nali sarebbe stato offerto solo a patto che, nel rispetto della normativa vi- gente, nel successivo saggio fossero stati espressamente indicati il nome della testata ed il numero del giornale da cui lo scritto era stato tra!!o. Tuttavia, circa un anno dopo, e precisamente nel maggio 2006, Monda- dori aveva pubblicato il romanzo "Gomorra·· del Saviano, da questi rea- lizzato mediante un accurato collage degli articoli che per anni avevano riempito le pagine dei quotidiani editi dalla Libra, senza che in esso vi fosse alcuna citazione delle testate giornalistiche e degli autori degli arti- coli utilizzati. Lamentava l'attrice che il Saviano, se in alcuni passi si era preoccupato di "rimodellare" l'articolo in modo da conferire al proprio serino una parvenza di personalità, in altre numerose ipotesi aveva te- stualmente e fedelmente riprodotto lo scritto giornalistico, senza alcun riferimento al nome della testata o alla casa editrice, A seguito delle ri- mostranze di Libra, a partire dall' undicesima edizione del libro era stata introdotta una citazione del nome della testata e della casa editrice limita- tameme ad un brano del romanzo contenuto a pag. 14 L mentre nulla era stato aggiunto alle numerose altri parti oggetto delle contestazioni e- spresse dalla Libra nella corrispondenza intercorsa tra le pa111. Conveniva pertanto in lite la Mondadori ed il Saviano perché, accertata la violazione delle disposizioni della legge n. 633 ùcl 194 l nonché dell'art. ~04 l c.c., gli stessi fossero condannati in solido al risarcimento det danni, patrimo- niali e non, ai sensi dell'art. l58 l. n. 633 del 194 L quamificati in € 300.000,00 (o nella maggiore o minor somma) p<.:r l'illegittimità del comportamento tenuto ed in € 300.000,00 per lo sfruttamento economico - 3 -
  • 4. dell'opera altrui, nonché alla rimozione dello stato di fano. con conse- guente indicazione del nom~ d~ll 'autore e del giomalc da cui le notizie riportate nel romanzo erano state tratte. l convenuti n:sisu:v11nu 111111 uuu11111da, deducendo che "Gomorro" ero frutto di autonoma attivilà crea1iva deil'autore e che le pre1ese similitudi- ni ravvisate nei passaggi con!estali, ol1re ad essere qualila!ivamente e quanlitalivameme irrilevami rispeno alle 330 pagine che componevano il volume di Robeno Saviano. riguardavano fani di cronaca ed erano quin- di dovute alla comunanza delle fonti, di pubblico dominio. consultate dall'autore. Negavano che l'omessa citazione delle fonti nei due passaggi contestati, per uno dei quali peraltro era stata operata la menzione della fonte a partire dall'undicesimu edi zion~ del libro. avesse alcun carattere illecito. I convenuti proponevano, in via riconvenzionale, domanda di ac- cenamento della violazione dei diritti morali e patrimoniali d'autore. rea- lizzata dalla Libra editrice median1c l'illegittima riproduzione e pubbli- cazione sui suoi quo1idiani di alcuni anicoli scritti dal Saviano c pubbli- cati in data anteriore sulle testate giomalistiche de "Il Manifcsto•· e "La Repubblica". e chiedeva pronunciarsi condanna al risarcimento dei dan- ni. Con sentenza pubblicata il 7.7.2010 la Sezione specializ7.ata p.i.i. del Tribunale di Napoli ha respinto la domanda dell'attrice cd ha accolto la riconvem:ionale del Saviano. Hanno osservato i primi giudici che l'opera "Gomorra" non può essere considerala un "sagg•o" ma "neppure. tu/l altro. wt 'opera di famasia "; essa deve essere riccndona al genere ..ro:nanzo nojìctio11. d~dicato a/fenomeno camarristic'G, contene/Ile am- - 4 -
  • 5. pi riferimenti alla realtà campana", come proposto dai convenuti; in particolare, ''Gomorra" costituisce "un accosramento dì generi diversi: ìl romanzo. ìl saggio. la cronaca gìoma/ìsrìca. ìl pamph/et "; il suo carat- tere CI'Clltivo emerge dall'oligiro~lc: c.;ombinazione delle vicende criminali del fenomeno camorristico, peraltro non esaminate in maniera organica né secondo i criteri che avrebbero invece cararteri7.zato un'opera saggi- stica. con "le vicende e sensazioni personali dell'autore", dal che deriva la neuissima distanza dell'opera "dalla mero cronaca giorna/ìsrica degli OVIer.imenti, da cui pure muove l'autore. e che rrava punrua/e riscomro nello sresso resro dell'opera ". Hanno aggiunto che il dedotto plagio di alcuni cd individuati articoli dei giornali Cronache di Napoli e Corriere di Caserta, secondo l'attrice auua10 dal Saviano in alcuni specifici passi dell'cpera. non ricorre, né com~ plagio in senso streno né come "elabo- razione creariva ". Hanno inoltre escluso la violazione degli artt. 65. 70 c lOl l dir. autore. osservando per quest'ultima che il Saviano aveva uti- lizzato fonti di pubblico dominio, che il richiamo dell'art. 70 era del tutto scorretto pcrche l'attrice lamentava "proprio l'omessa cirazione dì arti· coli dei propri quotidiani", e che l'art. 65 presupponeva "un ambiro di riferimento omogeneo .. che nel caso di specie non ricorreva poiché gli articoli delle due testate giornalistiche erano stati utili7.7.8ti "parecchi mesi dopo gli arricoli di Libra " e sopranuno erano stati impiegati "in un ambilo de/rutto diverso. quello del romanzo-verità, di approfondimento e di riflessione, di lunga durala, non certo di informazione contingente", Il richiamo delle norme sulle citazioni era. secondo il Tribunale. "del tut- ro in(ongruo ", poiché esse "auengono alla circolazione delle informa- • 5 -
  • 6. zioni o almeno alla critica sul contenuto delle opere" laddove l'opera di Roberto Saviano aveva diversamente ricostruito "un certofenomeno edi- toriale, fornendo degli esempi del suo assunto, per mezzo di una scrittu- ra tesa e volutamenle poco anenta ai deuagli ". l fanno infine accertato che gli articoli "La brillante carriera del giovane di sistema" e "Le mani della camorra sul centro di Milano", scritti dal Saviano e pubblicati ri- spettivamente nel Manifesto del 24.10.2004 e in R~pubb lica del 6.7.2007, erano stati quasi integralmente copiati negli articoli "Scampia. quando il pusher diventa un lavoro stagionale". pubblicato su Il Corriere di Napoli del 14.8.2006, e "Michele Zagaria resta uccel di bosco dal 1995". uscito su Il Corriere di Caserta del 21.5.2008. ed hanno condan- nato :.ibra Editrice al pagamento della somma di € 5.000,00 a favore del Saviano - escludendo ogni diritto di Mondadori, che non era l'editore dei giornali sui quali gli articoli oggetto di plagio erano stati pubblicati - «a titolo di risarcimento dei danni morali». e delle spese di lite in favore di entrambi i convenuti. Avverso questa sentenza Libra ha proposw appello, concludendo per la riforma della decisione del tribunale. c per l'accoglimento dell'originaria domanda, ridotta. nella quantilìcazione dei danni, alla misura di E l00.000,00. Mondadori ed il Saviano hanno resistito all'appello, concludendo per il rigetto del gravame ed in subordine per l'accoglimento delle istanze i- struttorie. 2. Libra rimprovera ai primi giudici: l) di aver definito "confusa" la pro- spettazione della causa petendi, così trascurando che sin dall'atto intro- - 6 - v~
  • 7. duuivo la condona dei convenuti era stata giudicata illecita sono i due di- stinti profili della riproduzione di notizie aninte dalle testate edite da Li- bra senza le indicazioni dovute per legge ma utilizzando genericamente l'espressione "un giornale luc:ule" c c.Jdl~ tcstu~lc ripruc.Ju:donc degli ar- ticoli pubblicati sui quotidiani Cronache di Napoli c Cor.iere di Caserta usurpandone il contenuto e la paternità c così commencndo un vero è proprio plagio; 2) di non essersi pronunciato su tune le specifiche do- glianze proposte con la domanda introduniva; 3) di aver valutato in ma- niera errata gli clementi di fano che dimostravano il derlono plagio da parte del Saviano degli articoli pubblicati sulle testate di Libra; 4) di aver contraddittoriamente da un lato dato ano che i convenuti avevano modi- ficato, dall 'undicesima edizione in poi, la parte del libro nella quale il Saviano riferiva. riprendendo un articolo pubblicato il 27.6.2005 su Cro- nache di Napoli senza citarlo. le condizioni panuite tra il ~lan Di Lauro e l'avverso gruppo criminale degli "scissionisti" per il raggiungimcnto di una tregua armata. introducendo la citazione che era mancata nelle prime dieci edizioni, e dall'altro escluso sia che questa modifìcu fosse stata det- tata dall'originaria illiceità dell'omessa citazione sia che fosse stata data da Libra prova alcuna dei danni eventualmente denvantl dall'omessa ci- tazione: 5) di aver violato la disciplina. dcnata dagli artt. 65. 70 e lOl l. dir. aJtorc, in tema di ··utilizzazioni libere··, ignorando che la ratìo ad es- se sottesa ''è rawisabile nella necessità di tutelare altrel/anti diriuì. sia quelli della casa editrice del giornale. nonché del/ 'autore dell'articolo, costituzionalmente garantiti e quindi del pari meritevoli di 111/ela",cd er- roneamente ritenendo che le predette norme non fossero applicabili nel . 7 .
  • 8. rapporto concreto instauratosi tra gli articoli editi da Libra e l'opera del Saviano; 6) di non aver desunto dalla vicenda relativa alla scritta "Rione Terzo Mondo, non entrate", dal Saviano erroneamente attribuita al quar- tiere di Sccondigliano sull" t>ase di un'errata didascalia pubblicata su Cronache di Napoli ma successivamente corretta, la dimostra7.ionc che il Saviano non awva verificato personalmente la notizia riferita ma l'aveva trana dal fotogramma "frullo de/lavoro di fotografi specializzati remu- nerati dalla Libra editrice"; 7) di aver accolto la domanda riconvenzio- nale, nonostanté gli articoli del Saviano fossero stati pubblicati molto tempo prima di quelli di Libra, c sebbene vi losse una limitata sovrappo- nibilità degli uni agli altri, ed ~ssi avessero titoli differenti L'appello è in parte fondato. Occorre innanzitutto premettere che l'appellante aveva chiaramente e- nunciato nell'atto introduttivo la precisa accusa all'autore cd all'editore del libro ·'Gomorra" di avere inserito nell'opera alcuni brani che in taluni casi costituivano vero e proprio plagio di altrettanti articoli pubblicati sui quotidiani "Corriere di Caserta'' e "Cronache di Napoli" ed in altri confi- guravano ipotesi di riproduzione o sintesi di altri articoli che, pur avendo il SHv!Hno chiarito trattarsi di opera altrut, erano tuttavia prive della ne- cessaria citazione delle fonti. La causa petendi era quindi chiara. F.ntrando ora nel merito delle lagnanzc di Libra. ritiene la Corte necessa- rio osservare in via preliminare che ndla sentenza impugnata sono stati correttamente richiamati i fondamentali c condivisibili principi sulle no- zioni di creatività dell'opera protetta e di plagio e riproduzione abusiva. In panicolare. per quanto concerne il carattere creativo dell'opera "Go- - 8 -
  • 9. morra.., che Libra aveva additato, con l'ano introdunivo del giudizio di primo grado, ma non più con l'appello, essere frutto nella sua interezza dell'appropriazione dei contenuti degli anicoli editi dalle citate testate. deve compicr:~i integrale adesione alle corrette osservazioni svohc dai primi giudici, i quali hanno fano CS!llla applicazione del principio, da tempo radicato nell'orientamento dci giudici di lcginimitn, secondo cui "in materia di dirilto di autore. il conceuo giuridico dt creatività non coincide con quelli di creazione. originalilò e novità assolwa. ma si rife- risce alla personale ed individuale espressione di un'oggetcivilò apparte- nente alle categorie elencate, in via e.<emplifìcativa. nell'art. l della leg- ge n. 633 del /94l, di modo che, affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di della legge. è sufficiente la sussistenza di un "auo creativo". seppw minimo, susc:euibile di e.<trinsecazione nel mondo este- riore, con la conseguenza che la crea1i1•itò non può esstre esclu.m sol- /anta perché l'opera consisla in idee e nozioni semplici. comprese nl'lpa- lrimOI7iO intelle11uale di pl'rsone aventi esperienza nella materia. In par- ticolare, le opere espresse con il ml'::o della parola "appartengono o/la lelteratura" - a norma dell'art. /legge citata- non solo se "/euerarie" in senso stretco (poesta, narrativa. saggistico, ere.), ma ar.che qualora la parola sia ulilizzata per comunicare dau mformativi elaborali ed orga- nizza!i in modo personale ed autonomo dall'aurore" (cosi Cass. n. 11953 del 1993). Analogamente deve dirsi per quel che concerne l'individua7.ionc e la quali licazionc della condolla integrante violazione dei dirilli spettanti agli autori di op~re proteue. in maniera del tuno con- solidata la Suprema Corte (cfr., tra le tante. e da ultimo, Cass. 20925 del - 9-
  • 10. 2005j affermando che nella tipologia delle condotte illecite auumivc del- la predella violazione occorre distinguere la riproduzione abusiva in sen- so streno. la contraffazione, e l'elaborazione creat1va non consentita. consistendo lo prima nella copia integrale c pedissequa <.l:ll'upcns Hhrui, la seconda in una riproduzione in cui l'opera, pur non essendo copiata in- tegrahnente, si carallerizza per la sostanziale riproduzione dell'opera ori- ginale e per il fallo che le diffcrcn?.e con la stessa sono di mero dcnaglio e sono frullo non di un appono creativo, ma del mascheramento della contraffazione, mentre i trani essenziali che caraneriv.ano l'opera ante- riore ;ono riconoscibili nell'opera successiva (cfr. Cass. 5 luglio 1990, n. 9139), e la terza in un'elaborazione dell'opera originale ~on un ricono- scibile apporto creativo, che la rende per questa ragione meritevole di specilica protezione (an. 4 della legge 22 aprile 1941. n. 633). Tutte le tre fattispecie prese in rassegna sono lesive del diritto di autore c. in par- ticolare, anche la terza fattispecie dà luogo ad un illecito quando deter- mina un pregiudizio dei diritti esist~nti sull'opera originaria, considerato che il diritto esclusivo di elaborazione della sua opera Sl>cttn .:sclusiva- mente all'autore (art. 18 l. 633/194 1). con la conseguenza che l'elabora- zione c.li un terzo può ritenersi lecitn soltanto se realizzatn con al consenso dell'autore dell'opera originaria (ovvero, nel caso di cui all'an. IO. di tutti i coat.tori) c se questa viene citata nelle fonnc d'uso. Non condivisibili sono, invece, le ulteriori affennazioni compiute dal tri- bunale sia sulla dubbia riconducibilità degli articoli di Lihra tra le opere protene ex artt. l e 2 l. dir. autore. sia sulle modalitil di accertamento dc:l plagio allorché questo colpisca anicoli di giornali o rivist~, sia infine sul - l o-
  • 11. significato delle eccezioni previste dagli artt. 65, 70 e lOl l. dir. autore (cd. libere utilizzazioni). Questi, in sintesi, i principi che secondo la corte devono trovare applicazione nella vicenda in esame: a) gli articoli di giornali c riviste rientrano a pieno titolo tra le opere protette dal diritto d'autore; b) la natura eccezionale delle norme in tema di libere utilizza- zioni esclude che gli articoli tutelati possuno essere riprodotti, citati, o sunteggiati al di fuori dei rigorosi limiti in esse posti. nonché in assenza delle condizioni da esse previste; c} allorché il titolare dei diritti di utili:c- zazione economica lamenti che nell' unitaria opera altrui siano stati ri- prodotti. per effetto di plagio vero c proprio o cd. camuffato. numerosi articoli tratti dai giornali e dalle riviste editi dal medesimo. l'indiscutibile carattere creativo dell'opera successiva c la sua prcgcvolezz.a letteraria non escludono la configurabilità del dedotto plagio, ogni volta che risulti accertato che intere parti di articoli o il loro nucleo individualizzante so- no stati riprodotti o comunque inclusi nell'opera successiva, ai lini dell'eccenamento dell'illecito dovendosi prendere in esame non l'opera successiva, che, essendo frutto di un'anività intellettuale di piLt ampio re- spiro, risulterà necessariamente "nuova•· ed ·'originale... ma gli articoli di giornale di cui si lamenti l'appropriazione, allo scopo di veri!ìcare se es- si, nella loro individualità comunque meritevole di tutela. siano stati ille- citan:ente riprodotti dall'autore dell'opera successiva. Dalla legge sul dirillo d' autore si desume che anche gli "articoli apporsi in rMste e giorno/i .. (così l'art. 42 l. 63311 94 l ) rientrano tra le opere me- ritevoli di tutela, e che i relativi diritti di utilizzazione economica spetta- no all'editore (essendo gli articoli confluiti in un'opera collettiva: cosi - l l -
  • 12. l'art. 38), tenno il diriuo dei "singoli collaboratori dell'opera colleuiva ·· "di utilizzare la propria opera separatamenie. con la osservanza dei pat- ti cor.venuti e, in difeuo. delle norme seguenti". che prevedono il "dirilio di riprodur/a in estraili separati o raccolti in volume" ovvero. trattando· si di articoli apparsi in riviste o giornali, di "riprodur/i in altre riviste o giornali", a condizione tuttavia che l'au10re "indichi l'opera colleuiva dalla quale è u·at/0 e la data di pubhlicozione" (cosi l'art. 42. cit.). Col chiaro intemo di assicurare i diritti all'informazione, di cronaca c di criti- ca e di favorire la circolazione, la discussione e l' insegnamento delle idee (tutelati daiJ'art. 21 Cost.), gli articoli 65,70 e 101 deiJa legge sul diritto d'autore consentono, rispettivamente, che ''gli articoli di auualità di ca- rauere economico, politico o religioso. pubblicati nelle riviste o 11ei giornali. oppure radiodif!usi o mes.<i a disposizione del pubblico. e gli altri materiali dello stesso caro/lere .. vengano "riprodo:ti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi. se la ripro- duzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti. la data e il nome dell'autore, seri- parta/o" (art. 65), ovvero "il riassunto, la citazione o la riproduzione di bruni o di pani di opera e la loro comunicazione al pubblico .. in manie- ra "libera" ·'se e!Jeuuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustifìcati da tali jìni e purché non coslituiscano concorrenza all'utiliz- zazione economica dell'opera .. a condizione che il riassunto, la citazione o la riproduzione siano ·'sempre accompognati dalla me11zione del 1itolo dell'opera, dei nomi dell'awore. dell'edilore" (art. 70), cd infine "la ri- produzione di informazioni e notizie ·· in maniera J~cila, tule essendo - 12 -
  • 13. quella che "non sia effettuata con l'impiego di atti contrari aglì usi one- sti in ma/erio giornalistica e purché se ne citi lafame" (an. lOl). Ad il- lustrare la natura di queste eccezioni cd il sig111ficato della deroga al principio fondementalc della ~cm:ralc tutela spename alle opere protette dal diritto d'autore appare utile richiamare l'autorevole insegnamento della Suprema Corte. secondo la quale ''in tema dì dirillo d'autore. la li- bera utilizzazione, mediante citazione, riassumo o riproduzione, dì brani o por:i di un 'opera proteua. nei limiti giustificati dalle jìr.a!tta di critica, di discussione o di insegnamento. consemita dall'art. 70 della legge 22 aprile /94/, n.633 (con norma dì sfl·eua interpretazione ?erclté deraga- trice alla regola generale che attribuisce all'autore il diritto esclusivo dì utilizzare economicamente l'opera) tro1•a fondamento nelle particolari fìnalilà sopraindica/e, le quali siccome del 111110 auton-;m~ rispello a q11elle dell'opera utilizzata escludono la possibile concorrenza con il di- riuo di sfruuamemo economico spellante all'aUiore di q:ttsla. Pertanto l'uso di brani di opere prole/le. perfinalità meromf!nte illustrative di al- tra opera, e senza scopi didauici. di critica o di discussione, deve rite- nersi estraneo all'ambito del cit. art. 70 e quindi ìllegiuimo (sen!a che ai riguardo posso dorsi rilievo. peno un'inammissibile interpretazione e- stensiva dello stesso articolo, alla mevìtabile selelli•·ità nella scelta dei brani ancorché rispondente ad uno specifico orientamento critica di chi la compie) e non può ritenersi neppure giustificalo alla stregua dell'ari. l Odella Convenzione dì Berna per /u prOiezione delle opere leuerarie e artistiche ratificata con legge 20 giugno 1978. n. 399. che, mentre rin- via. nel secondo camma, alle legislazioni na=ionali per /a discìp/ina del- • 13 •
  • 14. l'wilhzazione a titolo illustrativo (peraltro a fini di insegnamelllo) di- chiara lecita la citazione dell'opera se contenuto "nella misura giiiSti/ì- cata dallo scopo", e richiede qui11di che la riproduzione parziale di un'o- pera per poter esser considerala quale ledw d wziune della s1essa, si In· serisca funzionalmente in un discorso, quale premessa o quale mezzo di convalida o di critica delle tesi ivi sostenute. ·· (così Cass. n. 2089 del 1997). Sulla base d1 questi rrincipi risuha evidente che, siu nel caso pre- visto dall'art. 70 (cui si riferisce la citato pronuncia dci giudici di legitti- mità) che nelle altre ipotesi di "libere utilizzazioni". può derogarsi al prine:pio dell"esclusiva speuanza all"autore dei dirilli mo:ali (che nel ca- so in esame non rilevano. non agendo gli autori degli arti:oli) e di utiliz- zazione economica solamente laddovc ricorrano i rigorosi limiti previsti dalle ricordate norme ecce'Lionali e sempre che le condizioni da esse pre- viste siano state rispcnate. Viceversa, al di fuori delle ipotesi csallamente delimitale dagli artl. 65.70 e 101, riprende vigore in tutta la sua pienezza il diritto dell"autore. o dell'editore, nei casi in cui gli sia riservata una lc- gittimazione in proprio. a che nessuno. c per nessun fine. riproduca, ri- maneggi o rielabori il fruno della sua anività intellenualc. Queste con- clu>iuni rivelano lu parziale inesaueua delle arrenna210m dee pnmi giu- dici: a giudizio di questi, la non sovrar ponibilitò della vi~enda in esame a quella delineata negli artt. 65. 70 c 101. caratterizzata dal dedotto plagio e dall'omessa citazione di articoli di giornali in altra opero, diversa dai giornali o dalle riviste cui si riferiscono le norme degli am. 65 e 101, e la circostanza che le vicend~ narrnte negli articoli di l ibra sarebbero da un lato divenute di cd. pubblico dominio c dall'altro esposte dal Saviano a - 14 •
  • 15. distunza di tempo, renderebbero del tuuo inapplicubili i limiti posti dalle citate nonne e consentirebbero quindi la libera riproduzione delle noti~ie e del comenuto degli articoli; è invece vero, al contrario. che la (corret- tamente rilevotn dai primi giudici) assen7.a di omologla tra le opere in li- te. lungi dal determin11 r~ In liberalizzazionc senza limiti delle opere ori- ginarie (gli articoli), ha come ben più radicale conseguenza la piena ric- spans.one dei diritti degli autori degli articoli c dell'editore. Ai quali non può. pertanto. ncgarsi il diriuo di ugire a salvaguardia dci rispeuivi diritti. ogni volla che nell'opera da altri successivamente real i~7.ata sia stata compiuta una non autorizzata riproduzione. integrale o pa:ziale, degli ar- ticoli. c quindi non una mcra evocazione di fan i che. se nella loro diacro- nica attualità risultino essere stati riferiti da più organi di stampa, posso- no reputarsi nella loro storicità di pubblico dominio. Più precisamente, nell'accertamento della violazione dci diritti spellanti agli autori ed agli editor degli articoli (che. come riconosciuto anche nella scnten7.a impu- gnata e non contestato dagli appellati, hanno natura latamentc ·'politica'' e quindi sono comunque assoggettati alla disciplina dell'an. 65 l. dir. au- tore) occorre anribu i r~ rilievo non allo spazio t~mporalc intercorso dall'uriginaria pubblicazione. ma alle modalità con cui nell'opera suc- ccssiv~ sono stati riportati i fani c le opinioni oggeno degli articoli. sì da escludere l'illecito laddovc l'autore accusato del plagio si s1a limitato a riferire nella loro esscn7.ialità i meri falli storici narrati negli articoli, sen- za appropriarsi d'altro che della notizia in sé, essa si reputabile di domi- nio pubblico, laddove come nella moderna ~ocietà dell'informazione accade pressoché sempre ·- siano ~tali numerosi i media ad occuparsene. - l s -
  • 16. Viceversa, allorché nell'opera posteriore l'autore non si limiti a quest'operazione di '·estrazione" del fallo divenuto ormai storico. ma ~­ stenda la sua "appropriazione" anche ad altri aspetti accessori degli arti- coli. ospctti incsscnziali e quindi frutto dcll'anività Cleati''" <lei !liuruHii- sta, è indiscutibilmente conlìgurahilc l'ilkcita violazione del dirillo d'autore di quest'ultimo. Peraltro. il raffronto comparativo necessario ul fine di accertare la predella violazione dev'essere ovviamente condotto prendendo a riferimento non l'opera successiva ma gli articoli che in essa si assumono essere stati contraOàlli o comunque illccitamenh: riprodotti: e· infatti evident.: che se si considerasse quale termine iniziale di parago- ne l'ope•·a successiva, il divieto di violazione dell'altrui dirillC'I di autore risulterebbe ugcvolmentc eludibile, lllllc le volte in cui ropera posteriore risullassc - com.; peraltro eff.:Hivam.:ntc è nel caso in esame - complt'- tamerte differente da un mero elenco. ragionato o meno. di articoli di crona::a e si caraneri7.zasse per la singolarità della strutturtl. dello stile c del genere leHcrario d'appartcnenzt~ : devi!. viceversa. assumersi come termine iniziale di raffronto l'opera protetta che si assume violata. p..:r poi indagare se essa sia stata, integrolm..:nte o in una parte comunque cuo11pn::11sivt•dd suo nucleo .:ssenziole. ripmdona nell"opcra posteriore. 3. Co1 l'ano d'impugnazione Libro ha criticato la decisione del tribunale in riferimento a sene brani del libro "Gomorra", corrispondenti ad altret- tanti articoli pubblicati sui suoi quotidiani. Secondo l.ibra. in cinque casi Roberto Saviano ha interamente nprodotto. salvo qualche piccola modi- fica formale. gli scritti dei giornalisti; negli altri due, invece, l'autore, pur - 16-
  • 17. dichiarando di riferire gli scritti editi da du~ quotidiani, ha omesso di ci- tarne le testate. 3.1. l cinque casi di riprodu7.ione abusiva o plagio camuffato. Caso l : In strutturo del clon Di Louro. In ''Cronache di Napoli" del 17.9.2005 fu pubblicato un articolo, dal tito- lo "// multilevel applicato al norcotra.!Jìco ",nel quale il giornalista scris- se: «Paolo Di Lauro è stato il primo narcotrafficante ad applicorc il "mullilevel" allo spaccio di stupefacenti .. L'organizza=ione era compo- sta da un primo livello formato da promotori e finanziatori, costituito da elementi di spicco del clan che provvedono a comrollare l'alfivilà di troffiro e spaccio I ramite i loro ojfìliati diretti... Il secondo livello è for- mato da chi ma/erialmente tra/la lo slupefacenre (acquisto e confezio- namemo) e gestisce i rapporti con gli spacciatori ai quali. in caso di ne· cessità. viene procura/o anclte un difensore di fiducia. Il terzo livello i! rappresenlalo dai "capi piazza". coslilltito da membri del clan che. es- sendo a dire/lo comauo con gli spaccia/ori, con/rollano l'andamenlo della vendita. prelevano gli incassi... l/quarto livello è cosliluila da spacciatori...». Nc::lk pagine 72 e 73 di "'Gomorra", Robeno Saviano scrive: <<Il clan Di Lauro è sempre Sfato un 'impresa petfel/amente orgauiz:cla. Il boss lo ha struf/urato con un disegno d 'uzienda da multilevel. L ·o··ganizza:ione è composta da un primo livello di promolori e finanziatori, costituito dai dirigenti del clan che provvedono a controllare l 'allività di /raffico e spaccio lramite i loro ajlìliati diretli.. Il secondo livello comprende chi moleria/menle tra/la la droga, l'acquista e la confeziona e gestisce i - 17 -
  • 18. rapporti con gli spacciaton. ai quali garantisce difesa legale in caso di arresio... Il terzo livello è rappresentato dai copi-pia;:;:a, ossia membri del cl~n che sono a dire/lo contauo con gli spacciatori. che coordinano i pali.... Il quarto livello. il più espO>IO, t? cosriruiro dugli Sf-U<'<'Ìuluri. " Risulta evidente che il Saviano non si 1: limitato a riferire nella loro rigo- rosa oggettività notizie desunte aliunde. ma si è appropriato anche delle modalità con cui esse erano state esposte, nonché delle pa:ole più signilì- cauve (multilevel. promotori. finanziatori) adoperate dal giornalista. Si è quindi in presenza di una riprodu;(ionc abusiva in senso strcuo. La cui ri- correnza non è esclusa dalla dimostrn7.ione, effenivament~ data dagli ap- pellati e valorizzata dal tribunale, che le ulteriori circostan7.C riferite nell' articolo di Libra ("do perfeuo manager qual è riuscivo a ricavare un guadagno pari almeno al 500% dr!ll'investimento iniziale. Il tuua. trado•to in numeri, significo intascare quasi un miliardo di vecchie lire al gicrno "),a loro volta riportate dal Saviano nelle stesse pagine 72 c 73 del libro ( "quest'orgonizzoziom! pt!rmette dr m•ere un profitto pari al 500 per cento del/ 'investimento iniziale" e "il clan Di /.,auro solo col narcotroj]ìco fouura cinquecentomila euro al giorno"), erano state dal Saviano già esposte in due precedenti articoli (Il primo ne "Il mani resto" del 30.7.2004 ed il secondo ne "Il Corriere del Meu:og•omo" del 17.9.2005), dal momento che l'esame comparnuvo sopra effettuato di- mostra la pedisscqua riproduzione in "Gomorra" del n~clco csscn~iale ed individuuli7.zante dell' articolo di l.ibro. Analogamente non giova agli appellati sostenere che la riproduzione è esclusa dalla comunan7.a delle fonti. per entrambe le pani costituite dalle forze dell'ordine e dagli ·'in- • 18 -
  • 19. vestigatori" menzionati anche dal giornalista di Libra nell'articolo in e- same: hanno infatti rilievo predominante le lampanti identità strutturali e lessicali tra i due "pezzi". certamente non giustificabili dal fatto che il Saviano, secondo le argomentazioni proposte sin dul primo grudo, avreb- be ·•ascoltato" le notizie poi vcicolate nel suo libro nel corso delle confe- renze.stampa tenute dagli organi inquirenti. Caso B: l'arresto di Raffaele 1mmo. In Cronache di Napoli del 10.8.2005 fu pubblicato un ar.icolo, dal titolo 'Diplomatico e potente, era il numero due del clan", nel quale il giorna- lista Simone Di Meo (anch'egli ha convenuto in separata lite gli appellati per le medesime ragioni. ma la causa risulta essere stata J a~ciata estin- guere) tracciò un profi lo di Raffaele Amato. scrivendo: "Nelter=o mondo le chiamano le puntate. Sono i saldi che i boss del narcoiraffico investo- no in una parti/a di droga. Il capozona di Melito ne compra tremo chili, quelio di Mugnano quarama. Quella di Casavatore aiiri quaranta. E quar.do arriva la puntata. ognuno sa già quanto gli spellerà. E quanto dovrà pagare. Anche i11 termini di rischio. Raffaele Amato. prima della scissione, era il secondo uomo più patente del clan Di Lauro. Le sue puntate - ricordo uno degli investiga/ori pii< esperii della ques1ura di Napoli - smuovevano masse di soldi da far impallidire... e il credilo quasi illimitato di cui godeva presso i cartelli imernazianali. 11e avevano .fallo un intoccabile. ... Ali'inizio degli anni Novanta. L~/luccio. C'ntra a far parte del gruppo dirigente di via Cupa del! 'Arco. lui che - in quella strada - c 'era nmo e creschtiO. ... Ma l'uscita di Amalo dalla holding si è verifìcata ben prima... quando venne arreswto in 1111 hotel a Casandri· - 19 -
  • 20. no insieme a un altro luogotenente del clan e a un.. nipote di un mini- stro ai Tirano...». A pagina 140 di ..Gomorra'' il Saviano, che a pagina 87 aveva serino che "le pKntatc sono gli invesrlmenti eh~ ogni dirigente fa nell'acquisto di una partìta di droga con capitale dei Di Lauro. Puntata. Si punta. anche in questo caso. ·come su una roulelte. Se pumi centomila euro e le cose ti vanno bene, in quattordici giorni diventano trecentomila", illustra il cur- ricu/wn criminale di Raffaele /malo: «Era cresciuto proprio in via Cu- pa del/ 'Arco, la strada di Paolo Di l.uuro e della suo fomiglta. Amato era d:ventato un dirigente di spessore do quando media110 sui traffici di drogo e gestiva le puntate d 'investimemo. Secondo le accuse dei pentiti e le indagini del/ 'Antimafia, godevo di un credito illimitato pre.çso i traffi- canti internazionali. e riusciva o importare quinto/i di cocaina. Prima che i paliziolli in passamontagna lo .fbaltessero con la jòccia per terra. Raffa~/e Amalo aveva già avuta una batti/la d 'arresta. quando venne ar- restato in Wl hotel o Casandrino in.ri~m~ o '"' altro hogorenente del gruppo e a un nipote di un ministro di Tirano». Gli appellati hanno. an- che in questo caso. dedotto che il Saviano attinse alle comuni fonti inve- stigHtivc cd hanno eccepito che di "puntHic'· l'autore di "Gomorrn" ave- va già serino nell'articolo pubblicato dal "Corriere del me:zogiorno" il 17.9.2005. La rispondenza al vero di quest'ultima circostanza (documen- tata in alli) non è di per sé decisivn. essendo l'articolo del Saviano co- munque posteriore a quello di Libra (pubblicato il l0.&.2005), il che po- trebbe addirinura dimostrare che l'appropriazione è stata rciterata. 1 pri- vare di rilievo la questione è. tunavia. In complessiva valut:lldonc del ca- l • 20. ~
  • 21. so in ~samc, che evidenzia l' insussisten7.a della denunciatd riproduzione. Infatti, diversamente dal precedente. nel brano oggcno di confronto il Saviano si è limitato, come già com:namente evidenziato dai primi giu- dici. od uno ..sintetica descd:ion~ dellu carrieru tumurristir.,·u e dell'a•resto" del dirigente criminale (faui entrambi di pubblico domi- nio), con modalita e contenuti quindi non SO'rapponibili "o/lo più anali- tica ricostruzione faua do/l'articolo di Cronache di Napoli" (Cl'SÌ. eon- divisibilmente, la sentenza impugnata). Caso C: l'omicidio di Giulio Ruggiero. In Cronache di t'apoli del 27.1.2005 comparve l'articolo. dal titolo "Uc- ciso e decupitato con unjlex ",con il quale si informava dell'uccisione di Giulio Ruggiero: " .. . poi la macabra esecuzione della decapitazione. Eseguita con unjle.~. lu sega uttlizzma dai togliatori r tOr"'itori per tran- ciare anche il ferro. Non un colpo nello, ma una lenttt operozione da macellai chi' ha sfrangiato il tessuto umano. disperdendo ovunque bran- delli di come". Secondo Libra questo brano è stato iltccitnm..:nte copiato dal Saviano ne l- le pagine 129 c 130 di '·Gomorra". laddove l'appellato scriw. ''trovarono un 'uulu uruciuw. un corpo al posto di guido... La testa era sul sedili po· sterio.-i. Gliel'avevono tagliato... coljlex. La sega. . usata daifabbri per lunart le saldo/lire. Lo strumento peggiore in asso/Ufo. ma proprio per questo il più platea/e. Prima tagliare la carne e poi scheggiare l'asso del collo. Dovevano aver follo il servizio proprio li. vis1o che per terra c'erano d 'intorno scaglie di cam e come se fossC' trippa...", • 21•
  • 22. Le censure sul punto non meritan<> di es~crc accolt.:. Com~ correllamcntc osser,·ato nella sentenza impugnata, l'c1Tcrate7.7.a delle modalità esecuti- ve dell'omicidio destarono il generale interesse dei medio. che riferirono tJtti non solo !a notizia in sé ma auchc i t.=l ue1Hi purlkulari su <.:.ui indu- giano il giornalista di Libra ed il Saviano. come risulta dagli articoli del 27.1.2005 pubblicati ne li Manino (''Scampia,fu decapilolo con una se- ga elelll'ica ") c nel Roma (in prima pagina con "Decapila/o con una se- ga elellrica", cd all'interno con "Unjlex per segare il capo di Ruggie- ro"). Su tuni i media comparvero, peraltro. congc:llurc c tentativi d'interpretazione sul significato da 111lribuirsi al macabro g<!sto criminale nella dinamica dello scontro in quel momcnw in allo tra il clan Di Lauro c l'opposta fa:t.ione degli scissionisti. Inoltre. le modalità espressive ado- perate dal Saviano risultano completamente diiTerenti ri>pcllo a quelle dell'a:ticolo di Libra, il che consente di escludere ogni forma di denun- ciato illecito. Caso J: la canura di Paolo Di Lauro. ln Cronache di Napoli del 17.9.2005 il cronista di Libra illustrò con do- vizia di particolari e stile quasi narrativo le modalità con cui le forze: dell'ordine avevano trasferito Paolo Di Lauro. appena canurato. da una caserma dei Carabinieri all'altra: "un lragt/10 Sludiato dc tempo. Previ- sto, con tre voriami. Attraversare il rione di Capodimomf per poi sfrec- ciare lungo via Pessina e piazza Dante. Bloccare ogni via d 'acce.vso al corso di Secondigliano e imboccare la tangenziale per dirigersi al Va- mero... La terza via. quella es/rema io ca.w di pericolo &lo imdw:ione aerea Un elicouem de/ferzo slormo eproli/o o lrasferirt il boss in una - 22 -
  • 23. locali:à pratella dell'hinterland partcnopeo. Si sceglie la prima direlliva. Di Lauro viaggia con gli uomini del Ros sul blindato. ai lati e dietro il furgone quauro veuure civeuo ,.o,,uomim coperti da panamontagna. In pugno otri11gvnu 1~: Bereua d 'ordinanza. Qualcuno impugna Il mitra. L 'immagine ricalca perfeuamente l'arresto di GIOvanni Brusca. stessa tensione. stessa adrenalina. Soddisjàzione. esultanza. Si sfiorano i l.fO orari in via Capodimonte ma all'incrocio con il CarillON! qualcosa in- sospeitisct le ''lepri". ''Auto sospeua. deviare corteo .. la nota radio runhalza sulle pauuglie. Un 'Honda Civic con a bordo quouro carabinie ri in borghese blocco l'incrocio. armi in pugno i militari ispezionano le auto in sosta mentre il corteo di auto sfila in direzione centro... Eccolo. Qualche chilo in meno rispello alle foto segnaletiche. volto sbarhato. Non ~a la parvenza del boss. l'icona Ntentata del delfino Cosimo. che. cape/ii lunghi e giacca di pelle. quasi sfidava gli obieuivi deifotagrajì. Paolo Di Lauro lascia la caserma come "'' moderno Crwo in croce. Le braccia poggiate sulle spalle dei carabinien. il capo chil•o. Sembra tra- scinare le gambe ". Anche in ·'Gomorra'', alle pagine 142 c 143. vi e uno narrazione dell'evento: "/ percorsi per trasportar/o in caserma potevano essere tre. Allravl'rsare via Capodimonte per poi sfrecciare lungo •·ia Pl!ssina e piazzo Dante, oppure bloccare ogni accesso al corso Secondi~liano e imboccare la tangenziale per dirigersi al Vomero. Nel ca.<o di massimo pericolo avevano previsto di far a/lerrare un e/icouero e tra.~portarlo per aria. Le lepri segnalano che lungo il percorso c 'è w• 'al/lo sospella. Tuui si aspeuano wt agguato. Ma i! un falso allarme. ... Non c 'è alcun l ~· • 23 •
  • 24. pericolo. Ma bisogna strillare l'arresto, mos1rare chi! si e riuscili a prendere l 'imprendibile. ad arres/are il boss. Quando arriva il carosello di blindati e va/ami. i carabinieri vedono che i giornalisli sono già pre- 3enli all'en1rata dd/a cuserrnu. si steduno sulla pantera dt!l/'au/0 a ca- valcioni. Finestrini come se/lini. impugnano vis/Osameme la pistola. hanno sul viso i passamonlagna e indossano la pe11ori11a dci carabinieri. Dopo l'arresio di Giovanni Brusca non c 'è carabituere e polizia/lo che non voglia farsi riprendere i11 quella posizione. Lo sfogo per le nollale d'appostamemi. la soddisfazione per la preda cal/ura/a. Quando Paolo di Lauro esce dalla caserma. non ha la spavalderia di sunjìglio Cosimo. si piega in due. faccia per ferro. lascia solo la pe/ara nudo u relecamere efotografi. " Il raffronto del hrano di ·'Gomor1'11.. con l'articolo di Libra dimostra la li>ndatezza delle lagnnnze dell'appellante. In "Gomorl'll·· il Sav.ano ha in- fani realizzato un'abusiva riproduzione pressoché letterale della parte i- niziale del pezzo giornalistico (i tre percorsi. l'ipotiz7.ata traduzione per via aerea, 1.: lepri e l'auto sospetta). cui ha fano seguire u~a contraffazio- ne (o plagio camutTato) della restante pane dell'articolo. appropriandosi in maniera plateale sia dell'assocmztonc dell'arresto di Di Lauro a quello di Giovanni Brusca. sia della descrizione dello stato d'animo dei carabi- nicn (sottolineandonc, come aveva fmw il giornalista. la "soddisfazione .. per la canura del latitante!), sia infine ddlo stridente confr:>nto tra la spa- valderia di Cosimo Di Lauw (figlio di l'aolo, anch'egli arrestato tempo prima) <!d il fiaccato atteggiamcnt<1 mostralo invece da Paolo Di Lauro. ~ - 24-
  • 25. peraltro collocando nel libro questi tre spunti nel!" identico ordine in cui essi risultano esposti nell'articolo copiato. Caso E: Paolo Di Lauro in udienza. Quolc'ne giorno dopo il sun arresto. csallamcntc il 21.9.2005, Paolo Di Lauro prese parte all'udienza dd processo nel quale era imputato per as- socia4ione di tipo camorristico ex art. 416 bis cpp. A quest'evento i me- dia diedero un eccezionale risalto. giustificato in parte dalla lunga lati- tanza che aveva preceduto la catlura del Di Launl. cd in parte dulia con- doHa che il capo dell'omonimo clan tenne durame l'udicn;,:a. "'Cronache di ~apoli" vi dedicò. il giomo seguente. un articolo. nel quale figurano i seguenti brani: "Questa volta il capo non è chino. indossa i ·soliti 'jeans. una p~lo scura che nasconde una t-shirl bianca... SoliO i pantaloni le Paciorri alla moda ... Entra un uomo di mezza età, fisico robusto: lo jìs.. sa. E il boss risponde con un occhiolino. ... La porta che collega l'aula con la zona di a11esa dei detenwi si apre per la seconda volta e sjìlano i volli noti del processo: Ahbinante Raffaele. Ahhinante Antonio. D'Avanzo Enrico, Criscuolo Giuseppe. Prestieri Maria. Prestieri Mauri- zio, Valentino Arcangelo. Brilli SolvMore. Pariantc Rosario (ili video- cu"!ferenw du Spolelo/, Di Lauro Vincenzo. ... Il primo ad avvicinarsi al vetro blindato che separa le due gabbie è Vincen:o. iljìgl:a. Siguarda110 per qualche secondo poi i due volti sifermano sul cristallo con le lahhra che scambiano un bacio. Padre e jìglio si ri>·edono dopo tre anni. ... Maurizio Prestieri saluta Maria. giacca blu e cam1cia oxford si distingue per l'eleganza. ... E poi ancora mostra l 'anulare sinistro senza la fede e descrive il viaggio in un ·awo. Forse allude alla richiesta degli agenti - 25 - J;jl
  • 26. dopo l'arresto di privarsi di oggellì d 'oro. ... La parola passa a D'Avanzo. o meglio il bisbiglio perché tra lefessure del vetro antiproiet- tile è dìjJìcile parlare. Anche f'restieri si avvicina al cristallo per salu- tarlo. .. L'imputato Di Lauro f'aolo chied~ di poter abbrrxo·iur~: iljìgliu che non vede da tre anni ... Poi l'incontro e la stretta dì braccio e spalle. breve ma intensa Una ji·ase rubata: "Sei pallido"... "Questa faccia non vede ii sole da tanto tempo"». Nelle pagine 143 c 144 di "Gomorra" la partecipazione del Di Lauro all'udienza ~cosi narrata da Rt•bcrto Savinno: •· .. Alle mie spalle prese posto un omone brizzolato. f'oulo Vi Lauro sembrava fissarmi. in realtà aveva intravisto l'uomo dietro dì me. Si guardarono per qualche secon- do. poi il boss gli fece l 'occhiolino. Sembrava clu! dopo aver saputo la noti:io dell'arresto moltifossern venuti a salutare il boss the per anni. " causa della latitanza. non avevano potuto incontrare. Pau/o Di Lauro era in jeans e polo scura. Ai piedi le Pacioui, le scarpe che indossano tu/li i dirigenti dei clan da queste parti... In aula entro tu:ru il gutha dei clan del nord di Napoli: Raffaele Ahhìnunte, Enrico D 'Avanzo. Giuseppe Criscuolo. Arcangelo Valentino. Maria Prestìeri. Maurizio Prestìeri, Salvatore Brilli e VIncenzo Di Lauro Il ptu elegante e l'restieri. giacca blu e camicia O:rford azzurra. È lui il primo che dal gahbioue sì uvvicina al vetro di protezione cile lo separa dal boss. Si salutano. Arrivo anche Enrico D'Avouzo. riescono pPrsino o bisbigliare? qualcosa trn l!! fessure del ve:ro antìproieuile. ... Col jìglìv pel'lì avvenne un dia:ogo silenzioso strano. Vincenzo indicò con l'indie.: l'anulare dello sua mano smistra come per chiedere al podr!': "La fede?" Il boss... mù1:ò uno volante • 26- hl
  • 27. come se s1esse guidando... Vincen=n aveva c:hieslu vi pcdre come mai fosse .;enza la fede e il padre gli aveva fallo capire che i carabinieri gli avevano 10/to lui/O l'oro. ... Paolo Dt Lauro si blocco in un sorrisn guard~ndo il figlio. Si diederQ "" hoc-io a/lravnso il Vt'/"0- /, 'uwocato del boss a/termine dell'udienw chiese di po1er permeuere un abbraccio Ira i due. Ve11ne concesso... "Sei pallido", disse Vincenzo e il padre gli rispose fissandolo negli occhi: "Da molli anni questa faccio non vede il sole"». Gli a~pcllati hanno convintll i primi giudici dell'insus.~istenLa del plagio dimoSlrando che anche gli altri orguni di inf01mazion~ locale, nel riferire l"accaduto. s i diffu~ero tuili Ct)J1 dovizia di panicolari sull'abbigliamento del Di Lauro, sui gesti c la mimica che questi usò durant.: l'udienza. c soprattuno sull'incontro - autonu.oto dal collegio giudicante - tra il Di lauro e suo ligiio. evento quest'ultimo che suscitò polcmichc anche nc!l mondo politico ed istituzionale. aneh·esse puntualmente illustrate dai medio nei giorni seguenti. Nell'esdudere il plagio. il tribunale ha anche valoriwlto che nel suo libro il Saviano. dopo uv~r tratteggiato l'apparizionè dd Di Lauro nei termini riferiti. ha approfunditnmcntc in- dagato gli avveuillleuti i111rn~ùiuwmcrnc successivi. ed in panicolare l'uccisione ·eseguita con modalitil effcrat.:- di Eduardo Lu Monica. in- dicandonc com.: possihile chiave di lettura la vendetta del clan Di Lauro nei confronti di chi. siccome appartenente alla famiglia degli "Anielli'", era stato additato dal Di Lauro cnme suo traditore allorché il boss aveva. dialogando a gesti con il figlio VillcCn7.o. indicato 1.: ditu dello mano o la '·fede'". l l h• 27 • l
  • 28. E' avviso di questa Corte che nel giudicare sul dedotto plagio debba con- centrarsi l'attenzione esclusivamemc sulle rispettive narrazioni dell '~vento. mentre non hanno alcun rilievo le congetture ed interpreta- zioni sviluppatesi sugli eventi tdtcriori, non esposte dal gion1alista di Li- bra. L'esito della comparazione, nonostante l'apparente sovrapponibilità delle due composizioni per i rispenivi comcnuti c per taluni "particolari" narrauvi, è favorevole agli appellati. Infatti. dagli articoli pubblicati su Il Mattino e Repubblica Napoli anch'essi il 22.9.2005 si desume che tulli i cronisti. evidentemente acc(>rsi in udienza per ·'vedere" il capo camorri· stico che per lungo tempo era riuscito a sfuggire alla cattura, indugiarono sui medesimi particolari illustrati dal cronista di Libra; l'abbigliamento (jeans e maglietta scura), il bacio sulla bocca con D'/vanzo attraverso il vetro scparatore delle gabbie. l' incontro con il lìglio, l'arresto di Vincen- zo Di Lauro avvenuto a Chivasso, il terreo pallore di Paolo Oi Lauro (dal cronista di Repubblica spiegato con la prolungata sourazionc a qualsiasi forma di esposizione diurna del latitante). la mimica ed i g..:sti con cui il capo clan si domanda come hanno fatto ad individuare il suo nascondi- glio visto che si è sempre guardato dall'u~are il tele[)no. sono aspeni che ricormno in maniera puntuale nei pretlcni articoli. Oli unici aspeni di '·colore", assenti negli articoli degli altri cronisti. e comuni agli scritti oggetto del confronto, sono rappresentati dalle Paciotti c:~ l zate da Paolo Di Lauro, dall'eleganza del Prestieri e dal dialogo intercorso tra padre c fìgl io: si tratta, tuttavia. di particolari che ben possono c;scre stati colti anche dal Saviano, il quale riferisce nel suo libro di accadimcnti ai quali dichiara di aver assistito, seduto tra il pubblico. - 28 -
  • 29. Prima di esaminare i casi di omes~a ci1azione delle fonti, deve ri l ~varsi che le istanze istrullorie, articolale dagli appellati in primo grado e dagli stessi ripropos1.: in ques1a sede. appaiono del tullo irrilevami. l due capi di provn tcs1imonialc vcrll'"'' intorno alla conoscenza acquisila dal Sa· viano delle dinamiche criminali degli anni 2004 c 2005 dalla frcquenla· <:ione degli organi investigalivi napoletani. nonché intorno alla direua conoscenza delle modalità di traduzione del Di Lauro dopo il suo arres1o. E' avviso della Corte che le rilcvulc idcntilà lcuerali Ira i 1cs1i in ruiTron- 10, relalivamemc ai due casi per i quali l'appello è SUllO giudicalO fonda- IO, escludono che la prova conlraria della riscontrata riprodu?.ionc abusi· va polrebbc css~re dala da risposte positive ai prcdeui cap di prova. l te· sti potrebbero, al più. conlènnar<: che il Saviano avesse appreso da loro quell~ noti?.ic. ma questo non sorebb~ comunque in gr;tdo di cancellare l'eviden?.illla sovrapponib•liti• strunumlc.: kssicalc d~i rispcnivi 1cs1i. 3 2. l due casi di omessa cita.~:ion.: della fomc. L' appello efondato per entrambi i casi. Il primo. A pagina 140 di '·Gomorrn", l'autore riferisce del "pollo tra gli Spagnoli e i Di Lauro. un palio di puct! momemanea. siglato con la me· diazio>re del clan Licciardi", c nella successiva pagina 141 riporta le quanro condizioni fissale n~l pano. riproducendo in mani!ra quasi lcnc- rale il contenuto di un articolo pubblicato da Cronnch~ di Napoli il 27.6.2005. Al riguardo deve rcgimarsi la sostHnzialc ammissione dell'illecito da pa11e degli appellati cl1c. come già esroslo in prcccden~a. hanno modificato il lesto del libro dall'undiccsima cdil'.iorc in poi. imro· ducen:lo a pagina 141. di seguilo alla frase "non è :;tato diJ}it:;o di nasco- . 29.
  • 30. sro, ma pubblicaro su tm giornale. wt quoridiano ". la citazione della fon- te da cui era stato trauo. Pnco importa s.:. come argomentDht dal tribuna- le, la citazione sarebbe stata compiuta dal Saviano non solo per informa- re del pollo in sé e delle 5uc condi7.ioni ma anch" allo scopo di sonolinea- re che un quotidiano nveva sostanzialmente fallo da amplificatore delle voci che giungevano da ambienti vicini ai clan camorristici. Quel che ri- leva è che. per effetto delle disposizioni di cui agli am. 65 c lOl l. dir. autore. la notizia pubblicata sul quotidiano edito da Libra pote'li essere riportata solo con la citazione della fonte da cui essa era stata trnua. La tardiva citazione inserita dal novembre del 2006 non elide, ovviamente, l'illecito prima perpetrato. con la necessità di provvedt:rc al risarcimento dci danni ri feribi li alle prime dicci edizioni. Anche per il secondo dedollo caso l'omessa citazione della font..: è lam- pante A pagina 261 di "Gumorru'' il Saviano. nel trancggiarc la figura criminak del boss l'unzio Dc l·alco. sonolinea: "Eppure 1111 ,l!.iOrno/~ lo- cale. lo stesso che aveva mtllolllalo i rapporti tra don Peppino l! il clan. dedicò prime pagine alla sua qualità di amatore. l/titolo in primo pagi· na del Il gennaio 2005 ero eloqueme: "Nunzio Dc Falco re deglt sciu- pafC!mmine" c Ji 5cguito r1pMtD qua5i per intero l'orticolo. dul titolo "Boss playboy, De Falco Ì! il numero uno", pubblicato a pnginu IO del quotidiano "Corriere di Caserta'' del 17.1.2005. E' evidente che anche in qu.:sto caso deve affermarsi. per le medcsimç ragioni sopra illustrate. la sussistenza dell'obbligo dt citare la fonte. e ciò indipendentemente dal fatto, nel quale il tribunale ha ravvisato r insussistenza della violazione. che in "Gomorra" s• intende sottolineare la sottile. e poco cdilicantc. ido- - 30-
  • 31. latrazione che quell'anicolo proponeva di una lunga serie di boss camor- ristici (il De Falco. Antomo Oardellino. Fr~ncesco Piacenti c Francesco Schiavone) di cui viene nao·rato il succcs~ù presso il gentil sesso. Quel che rilevo è unicomente la citazione in sé: d'altronde. le libere onili:t.za- zioni di cui agli am. 65. 70.: 101 sono consentite. come già eviden7.iato. anche allo scopo di favorire il dibattito. eh.: può inn:u1zitut1o estrinsecarsi proprio nella critica della noti7Ja o dell'idea che altri h~nno riferito o propmto. 4. E' nfondato l"appello riguardante la domanda riconvcn7.ionale del Sa- viano Il tribunale ha infatti corrcttamcntc rilevato che i due articoli di Roberto Saviann erano stati, in maniera quasi integrale. copiati in altret- tanti articoli successivamente rubblicati sui quotidiani di Libra. Con l"appello Libra ripropon.: i medesimi argomenti (il lasso di tempo inter- corso tra la prima c la sec.:mda pubblica7.ionc. i diversi tit·~l i degli artico- li) che sono stati già condivisibilmentc ritenuti privi di pregio dai primi giudb. le cui argomentazioni qui si intendono richium3tC per relotio- nem. 5. Occorre ora pronunciare sulle richiest.: risarcitoric e sulle conseguenze: ripriHinatorie ex un. 158 l. dio. autore. Questa nonna ottribuisce oltitola re del diritto di tllilizzaz.ionc .:conomica il diritto di "olle11~tre. oltre al ri- sorcimento del danno, che. n spese del/'owore dello violazione, .<io di- strut:o o rimosso lo stato di fano do cui risultn la violnzione .. L'nppcllant.:, reitcrando quan1o uvcva g.iù richiesto nell'ano di citazione introduttivo, ha domandato, al punto 4 delle conclusioni rnsscgnnte nell'ano di appello, che sia disposta "In rimozione delta stato di follo. • ft• 31 •
  • 32. con consegueme indicazione del nome dt/1 'autori'. del giorno/e do cui le notiziE riporto/e nel roman=o "Gomorra •· sono traue ". In accoglimento di qu ~sta specilica richiesta deve conseguentemente Ot'uinarsi agli appel- lati di indicare. in riferimento ud ognuno dci rilevati cu~i di riprot.lu:tione abusia e plagio camuffato c per l'omessa citazione dell'articolo riguar- dante i "boss p/oyboy", l'inùica7.iOne del nome uell'au10re. dell'editore e della testata da cui tuni essi son<> tratti. Quanto alle conseguenze risarcitoric, deve proeeùersi allf relativa liqui- dazion~ in via equitativa ex art. 1226 c.c.. tenendo conto da un lato del nume·o non esiguo di riproduzioni abusive uc.:cn~tc c ò.:lla uuplice o- mcss~ citazione (tino all'edizione undiccsima) delle tonti relative agli or· ticoli di Libr11 riprodorti, dall'altro dell'incontestato (e nNorio) notevole successo economico di "Gomorra". Appare pertanto equo determinare in € 60.000.00 (a fronte della richiesta <.li t 100.000.00 <.li Libra) il danno. anche non patrimoniale (cfr. an. 158 comma 3 l. dir. autore). da risarcir- si. Quanto, infine. alle spese di lite. tenuto conto da un l~to ùdla soccom- bcn7.a reciproca c dall'altro della maggiore rilevanza. anche sotto il proli- lo CCJnomico, dcllu uomu111lu di Libra p~rLialmentc ftcco 1:1, appnrc equo compensare le spese di lite per un quinto. c condunnurc gli appellati al pagamento dci residui quattro quinti, che si liquidcrannn in dispositivo. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Libra Editrice s.e. a rl nei confronti <.li Arnoldo Mondadori Editore spa c di Ro- bcno Saviano. cosi provvede: - 32 -
  • 33. a) in parziale riforma della sentenza impugnata, ed in parziale accogli- mento dell'appello di Libra. dichiara che gli articoli ''// nwltilevel appli- cato al narcotraffico" e "ore 9: il padrino lascia la "sua·· Secondiglia- no", entrambi pubblicati dal quotidiano "Cronache di Napoli" del 17.9.2005, sono stati illecitamente riprodotti nei brani del libro "Gomor· ra'' indicati in motivazione, e che l'articolo "Boss playboy. De Falco è il numero uno". pubblicato dal quotidiano ·'Corriere di Caserta" del 17.1.2005, è stato i l kcitamcnt~ riprodotto senza l'indicazione della fon· b) ordina ad Arnoldo Mondadori Editore spa c a Roberto Saviano In ri- mozione dello stato di fatto. mediante indicazione in riferimento ad o· gnuno dci predetti brani del libro "Gomorra" del nome ddl'autore degli articoli, dell'editore e della testata da cui essi sono tratti; c) condanna Arnoldo Mondadori Editore spa e Roberto Saviano in solido tra loro al risarcimento ùei danni. patrimoniali c non. nei confronti di Li· bra Gditrice s.e. a rl. liquidanùoli in € 60.000.00; dJ rigetta l'appello nel resto: e) cor.1pensa le spese di lite di entrambi i gradi di gi udi~io nella misura di un quinto. e condanna gli appellati in s,)li<lo tra lorn al pagamento tlci re- stanti quattro quinti, liquidandoli per il giudizio di primo grado in € 400,03 per spese, € 2.400,00 per diritti ed € 9.000.00 per onorari, oltre rimborso spese generali. cpa ed iv~. e per il pres~nte giudizio in € 800.00 per spese ed € 7.000,00 per compenso. oltre cpa ed i'a, con attribuzione al procuratore anticipatario. • 33 -
  • 34. Cosi ceciso il 28.6.2013 nello camera di consiglio della sezione sp.:cia- Jizzata in materia di prorricu ind ustriai~.: ed intelkttuale della Corte d'Appello di Napoli. Il Cot!Sfg(fre estl!nsvre L-tv:~ ~~ ........ .. . 'i .fJjfr' ..,~,J. - 34 - .~1-.'r·-•· '. •. ( ' 11 P1ja.•idonto