Campagne marketing e Normativa Privacy e GDPR39Marketing
Come creare campagne in grado di generare contatti commerciali utili e corretti dal punto di vista della raccolta del consenso all'uso per finalità d marketing e promozionali.
Accountability, Privacy by Design, Finalità, Durata, Minimizzazione dei dati
Campagne marketing e Normativa Privacy e GDPR39Marketing
Come creare campagne in grado di generare contatti commerciali utili e corretti dal punto di vista della raccolta del consenso all'uso per finalità d marketing e promozionali.
Accountability, Privacy by Design, Finalità, Durata, Minimizzazione dei dati
Presentazione tenuta da Paola Parigi a Perugia il 29 aprile 2016
Auditorium della FIGC
Evento formativo organizzato dalla Scuola Forense “G. Gatti” in collaborazione con la Fondazione Forense di Perugia intitolato “Pubblicità ed informazione. Limiti ed ambiti applicativi”.
La tutela delle campagne pubblicitarie nel codice di autodisciplina pubblicit...Simone Aliprandi
La tutela delle campagne pubblicitarie nel codice di autodisciplina pubblicitaria. Le slides utilizzate per lezione tenuta il 22 aprile 2020 per il corso di Gestione dell'attività professionale presso l'ISIA di Firenze.
Milano, Antiriciclaggio per lo studio legale milano 24-11-2015Veda Formazione
La normativa antiriciclaggio è in vigore dall’anno
2006 e proprio recentemente, soprattutto per gli
Studi Legali, sono state fornite delle indicazioni per
una maggiore comprensione dei vari obblighi.
Le segnalazioni di operazioni sospette aumentano
ed aumentano anche gli approfondimenti
investigativi della Guardia di Finanza e quindi le
ispezioni negli studi dei professionisti.
L'AML oltre il vincolo normativo. Seminario ODCEC RSM - Estratto presentazion...Andrea Vivoli
Presentazione tenuta al seminario organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di San Marino del 20 luglio 2018. I temi trattati hanno riguardato non solo l'evoluzione normativa indotta dalla V Direttiva 2018/843 e dal GDPR ma anche le ricadute organizzative sui professionisti e gli strumenti da utilizzare per la profilatura del rischio cliente. Un focus è stato riservato anche al possibile inquadramento ai fini AML delle criptovalute. Formazione, Informazione, Formalizzazione e Informatizzazione i 4 pilastri su cui impostare la revisione delle politiche, delle procedure e dei controlli AML/CFT degli studi professionali.
Presentazione tenuta da Paola Parigi a Perugia il 29 aprile 2016
Auditorium della FIGC
Evento formativo organizzato dalla Scuola Forense “G. Gatti” in collaborazione con la Fondazione Forense di Perugia intitolato “Pubblicità ed informazione. Limiti ed ambiti applicativi”.
La tutela delle campagne pubblicitarie nel codice di autodisciplina pubblicit...Simone Aliprandi
La tutela delle campagne pubblicitarie nel codice di autodisciplina pubblicitaria. Le slides utilizzate per lezione tenuta il 22 aprile 2020 per il corso di Gestione dell'attività professionale presso l'ISIA di Firenze.
Milano, Antiriciclaggio per lo studio legale milano 24-11-2015Veda Formazione
La normativa antiriciclaggio è in vigore dall’anno
2006 e proprio recentemente, soprattutto per gli
Studi Legali, sono state fornite delle indicazioni per
una maggiore comprensione dei vari obblighi.
Le segnalazioni di operazioni sospette aumentano
ed aumentano anche gli approfondimenti
investigativi della Guardia di Finanza e quindi le
ispezioni negli studi dei professionisti.
L'AML oltre il vincolo normativo. Seminario ODCEC RSM - Estratto presentazion...Andrea Vivoli
Presentazione tenuta al seminario organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di San Marino del 20 luglio 2018. I temi trattati hanno riguardato non solo l'evoluzione normativa indotta dalla V Direttiva 2018/843 e dal GDPR ma anche le ricadute organizzative sui professionisti e gli strumenti da utilizzare per la profilatura del rischio cliente. Un focus è stato riservato anche al possibile inquadramento ai fini AML delle criptovalute. Formazione, Informazione, Formalizzazione e Informatizzazione i 4 pilastri su cui impostare la revisione delle politiche, delle procedure e dei controlli AML/CFT degli studi professionali.
Tutela e prevenzione, come vendere on-line nel pieno rispetto della normativa
Comunicazione e marketing per avvocati (Nuovo codice deontologico)
1. MILAN
LONDON
www.parisandbold.com
La comunicazione
e il marketing degli avvocati
(in particolare sul web)
!
!
Brescia, 12 Dicembre 2014
!
Convegno “Deontologia e tecnologia” - Centro Congressi Paolo VI
MILAN
LONDON
www.parisandbold.it
4. paola.parigi@parisandbold.com
MILAN
LONDON
www.parisandbold.com
MILAN
LONDON
Divieto di accaparramento
di clientela
www.parisandbold.it
• Togliamoci il pensiero e parliamo del divieto di
accaparramento di clientela
• La pratica di riconoscere percentuali per la
segnalazione di clienti è molto diffusa
• Non ha nulla a che fare con il marketing
• Ha molto a che fare con lo sviluppo dei collaboratori
e dei network
• … ora possiamo parlare di comunicazione
6. paola.parigi@parisandbold.com
MILAN
LONDON
www.parisandbold.com
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LONDON
L’art. 35 Nuovo Codice
deontologico forense:
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«1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve
rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza,
facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione
professionale.
2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né
equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a
titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo
professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia
stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la
qualifica e la materia di insegnamento.
5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il
titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al
patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non
organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
7. paola.parigi@parisandbold.com
MILAN
LONDON
www.parisandbold.com
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L’art. 35 Nuovo Codice
deontologico forense:
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7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista
defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo
abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il
consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei
propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini
propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale
associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al
Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito
stesso.
10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che
non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante
l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al
sito.
11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i
principi di dignità e decoro della professione» …
8. paola.parigi@parisandbold.com
MILAN
LONDON
www.parisandbold.com
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LONDON
Informazioni sull’esercizio
della professione
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«1. È consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria
attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e
sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali
posseduti.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con
qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere
trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative
con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o
suggestive.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla
natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
4. L’inosservanza delle disposizioni del presente arti- colo costituisce
illecito disciplinare».