Lo scorso 15 luglio è stato siglato un importante accordo tra la Regione Veneto e il Ministero dei Beni Culturali.
Alla luce della legge urbanistica regionale e della revisione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e del suo adeguamento a Piano Paesaggistico Regionale, le due Istituzioni definiranno a breve un quadro normativo condiviso per tutto il territorio del Veneto, per garantirne un'efficace ed efficiente tutela e valorizzazione degli aspetti naturali e paesaggistici, salvaguardando al contempo il patrimonio archeologico, architettonico e culturale
Cascina Zerbone Accordo di Programma Seo21 22 05-2012Marco Garoffolo
Copia del BURL (SEO21_22-05-2012) su cui oggi (22.5.12) è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione dell'accordo di programma (AdP) relativo all'area di Cascina Zerbone.
Approvazione
delle linee guida e procedure attuative per "La formazione di programmi di edilizia residenziale
sociale e di riqualificazione di ambiti urbani degradati e dismess
RET - Rete Escursionistica Toscana - Regolamento 20-12-2006BTO Educational
REGIONE TOSCANA
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).
RET - Rete Escursionistica Toscana - legge regionale 17-1998BTO Educational
REGIONE TOSCANA
Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attivita’ escursionistiche
30.3.1998 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 10
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE DI CUI ALLE LINEE GUIDA PREVISTE
DALL’ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387
PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA
E INDIRIZZI GENERALI TECNICO AMMINISTRATIVI.
LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2010, N. 1
Decreto 18 settembre 2001 - N. 468
Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale".
(pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 13 del 16 gennaio 2002)
Dgr 1749-2018 Restauro Chiesa di San Giovanni - MacerataLuca Mengoni
La delibera di giunta della Regione Marche n.1749 del 17 Dicembre 2018 con cui sono stati stanziati 3.2 milioni di euro per il restauro della Collegiata di San Giovanni a Macerata
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturaleAntonella_lasala
L’uso quotidiano di smartphone e tablet per operazioni sempre più eterogenee sta facendo diventare questi oggetti parte integrante della quotidianità di un numero sempre maggiore di utenti. Questi cambiamenti impongono una riflessione sulle modalità di accesso e di proposta delle informazioni legate ai beni culturali; è necessario predisporre tecniche e tecnologie al passo con i tempi che possano non sostituire ma affiancare le metodologie già presenti.
Cascina Zerbone Accordo di Programma Seo21 22 05-2012Marco Garoffolo
Copia del BURL (SEO21_22-05-2012) su cui oggi (22.5.12) è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione dell'accordo di programma (AdP) relativo all'area di Cascina Zerbone.
Approvazione
delle linee guida e procedure attuative per "La formazione di programmi di edilizia residenziale
sociale e di riqualificazione di ambiti urbani degradati e dismess
RET - Rete Escursionistica Toscana - Regolamento 20-12-2006BTO Educational
REGIONE TOSCANA
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).
RET - Rete Escursionistica Toscana - legge regionale 17-1998BTO Educational
REGIONE TOSCANA
Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attivita’ escursionistiche
30.3.1998 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 10
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE DI CUI ALLE LINEE GUIDA PREVISTE
DALL’ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387
PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA
E INDIRIZZI GENERALI TECNICO AMMINISTRATIVI.
LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2010, N. 1
Decreto 18 settembre 2001 - N. 468
Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale".
(pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 13 del 16 gennaio 2002)
Dgr 1749-2018 Restauro Chiesa di San Giovanni - MacerataLuca Mengoni
La delibera di giunta della Regione Marche n.1749 del 17 Dicembre 2018 con cui sono stati stanziati 3.2 milioni di euro per il restauro della Collegiata di San Giovanni a Macerata
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturaleAntonella_lasala
L’uso quotidiano di smartphone e tablet per operazioni sempre più eterogenee sta facendo diventare questi oggetti parte integrante della quotidianità di un numero sempre maggiore di utenti. Questi cambiamenti impongono una riflessione sulle modalità di accesso e di proposta delle informazioni legate ai beni culturali; è necessario predisporre tecniche e tecnologie al passo con i tempi che possano non sostituire ma affiancare le metodologie già presenti.
1^ dicembre 2010... davvero un bel giorno x il nordestannoeuropeo
Già, oggi è davvero un bel giorno x tutto il NORDEST perché il Comune e la Provincia di Venezia, le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, firmeranno il protocollo d'intesa che pome le basi alla candidatura di "Venezia con il Nordest" a Capitale Europea della Cultura 2019.
The document discusses trends in capital market operations and processing that are driving demand for outsourcing middle and back office functions. It outlines the benefits of outsourcing such as reduced costs, improved scalability and data integrity. The document then describes Variman's middle and back office outsourcing services and proprietary TradeOp technology platform that offers customizable reporting, risk management and a global dashboard for real-time fund monitoring. It positions Variman as differentiated from other providers by their current technology, white glove service approach and client control over operations.
This product provides interesting possibilities for developing teaching and learning in schools toward a more collaborative direction with ICT. In this sense, according to Dooly (2008) Collaborative learning shifts the responsibility for learning to the student, in the role of “researcher” and self-directed learner. In order to work towards a collaborative learning approach, the teacher must fully understand their students’ preferred learning styles and their own conceptions of learning. This can help the teacher decide where and how to start an online cooperative/collaborative project. (Maricarmen Gamero and Yohimar Sivira, 2014)
UnitedHealthcare wanted to introduce new sales roles and improve their sales force's abilities. They developed an onboarding program combining online learning with leader-led activities and mentoring to train over 300 professionals with minimal time away from work.
UnitedHealthcare also created a blended certification program with self-study, job aids, and manager-led reinforcement to train over 1,000 salespeople in consumer-driven health products.
Additionally, UnitedHealthcare developed an hour-long webinar reviewed a new broker tool and allowed questions to train over 300 salespeople in one week.
Cindy Wells is an experienced telecom professional with a Bachelor's degree in Electrical Engineering and graduate certificate in telecommunications. She has extensive experience in switching, SS7, transport, and interconnection networks from her work at various telecom companies. She is skilled in reducing costs through negotiation, optimization tools, and arbitrage. Cindy is currently an independent consultant and is looking for a new opportunity that leverages her skills in areas like project management, business development, product marketing, and financial analysis.
The document summarizes an article in Deck Builder Magazine that showcased two of the author's deck design projects. The article highlighted how the author, as a landscape architect, worked with deck contractors on the design and installation of composite and stone decks, including designing deck patterns, framing plans, and embedded spa details to communicate instructions. The author provided additional context and photos from their archives to help explain the role of a landscape architect in deck projects.
The document provides a walkthrough for the game Super Smash Bros. Melee. It outlines the group roles for documenting the game, evaluates the game as a 4 star game that is easy to learn. It then describes brainstorming notes taken while playing and provides steps for gameplay including choosing characters and battling.
(1) O documento descreve um evento de aniversário da escola CIT – CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DO TRABALHADOR “DOLORES RODRIGUES GARCIA” com atividades como apresentações, palestras e oficinas profissionalizantes. (2) O evento ocorrerá em 27 de maio de 2011 com a participação de alunos, familiares e a comunidade. (3) O objetivo é envolver todos em atividades educativas e de geração de renda.
O documento descreve um retiro espiritual realizado por jovens com o tema "Jovens segundo o coração de Deus". Durante o retiro, houve conversões, curas e libertações espirituais como resultado da busca dos jovens pela presença de Deus e do derramamento do Espírito Santo.
La Unión Europea ha acordado un paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen restricciones a las importaciones de bienes rusos, la prohibición de transacciones con ciertos bancos rusos y la congelación de activos de oligarcas rusos. Los líderes de la UE esperan que estas medidas disuadan a Rusia de continuar su agresión militar contra Ucrania.
A empresa de tecnologia anunciou um novo smartphone com câmera aprimorada, processador mais rápido e bateria de maior duração. O dispositivo também possui tela maior e mais nítida em comparação com os modelos anteriores. O lançamento do novo smartphone está programado para o próximo mês.
Kongresshaus Konstanz: Zahlen und FaktenSPD Konstanz
Wieviel kostet das Konstanzer Kongresshaus? Kann sich die Stadt das leisten? Jürgen Leipold (SPD) berichtet über die Planung und Finanzierung des Projekts auf Klein Venedig.
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniMarco Garoffolo
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
Testo della legge Fonte Ministero dell'Ambiente http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/legge_14_01_2013_10.pdf
Regione Campania, finanziamenti ai Parchi Regionali anno 2012.Raffaele Greco
La Regione Campania ha distribuito finanziamenti per un milione di euro ai parchi regionali ed aree protette per l'anno 2012. Ecco il dettaglio delle risorse distribuite.
Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 “Organizzazione turistica regionale”BTO Educational
Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
“Organizzazione turistica regionale”
La presente legge disciplina l’organizzazione turistica
della Regione Emilia-Romagna e definisce l’attività della
Regione e l’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali
territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del
turismo nel rispetto dei principi di:
a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi
dell’articolo 118 della Costituzione;
b) integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo
necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di
concertazione;
c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della
responsabilità amministrativa
Ordine del giorno del Consiglio Regionale della Liguria sulla costituzione di un tavolo di confronto sulla attuazione del Piano regolatore del porto della Spezia
10/06/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 46 - Supplemento n. 1Maria Vaudo
Deliberazione 23 aprile 2014, n. 215
Individuazione di corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs n. 42/2004 e dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 24/1998. Rettifica ed adeguamento della ricognizione del vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua di cui all'art. 142 c.1 lettera c) e relativa fascia di protezione come graficizzata nella Tav. B del P.T.P.R. adottato, sulla base delle richieste e segnalazioni fornite dalle Amministrazioni comunali. Adeguamento della graficizzazione, di cui alla Tav. B del P.T.P.R. adottato, del vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua della provincia di Viterbo, per gli affluenti già riconosciuti irrilevanti ai fini paesaggistici con precedenti provvedimenti, sulla base delle segnalazioni delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 35, comma 23, delle Norme del P.T.P.R.
Pubblicazione DGR n. 215 del 24.3.2014 riguardante l'accertamento ricogntivo dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico e l'individuazione di tratti irrilevanti
DGR n. 215 del 24.3.2014 riguardante la “Individuazione di corsi d’acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell’art. 142, comma 3, del D.Lgs n. 42/2004 e dell’art. 7, comma 3, della L.R. n. 24/1998. Rettifica ed adeguamento della ricognizione del vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua di cui all’art. 142 c.1 lettera c) e relativa fascia di protezione come graficizzata nella Tav. B del P.T.P.R. adottato, sulla base delle richieste e segnalazioni fornite dalle Amministrazioni comunali. Adeguamento della graficizzazione, di cui alla Tav. B del P.T.P.R. adottato, del vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua della provincia di Viterbo, per gli affluenti già riconosciuti irrilevanti ai fini paesaggistici con precedenti provvedimenti, sulla base delle segnalazioni delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 35, comma 23, delle Norme del P.T.P.R.”.
Sul BURL n. 46 del 10.6.2014, Supplementi 1 e 2 , consultabile sul sito della Regione Lazio, è pubblicata la deliberazione di GR n. 215 del 24.3.2014 concernente la tutela dei corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico.
La Deliberazione fa seguito ad altri analoghi provvedimenti di Giunta Regionale concernenti l’accertamento ricognitivo e la rappresentazione cartografica del vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua nonché l’esclusione del vincolo medesimo per i corsi d’acqua irrilevanti sotto il profilo paesaggistico.
Il provvedimento costituisce, tramite la partecipazione delle Amministrazioni comunali, parte integrante del procedimento di formazione del PTPR adottato e contribuisce ad uno dei compiti del Piano Paesaggistico ai sensi dell’art. 143 c) del Codice : la ricognizione delle “aree tutelate per legge” e la loro rappresentazione in scala idonea alla identificazione .
Il Dirigente
Arch. Giuliana De Vito
VEDI ANCHE
BURL n.46 del 10 giugno 2014. S.O. nn.1 e 2
http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur
Il Decreto ministeriale del 2017 stabilisce all’art. 2 che i contratti di locazione di natura transitoria “sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori – con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa – da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative”. Per altre info www.affittoprotetto.it
Decreto di attuazione della direttiva copyright del 2019 (8 novembre 2021)Simone Aliprandi
Il testo del DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 177 Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.
Accordo 15 07 2009 tra Regione Veneto e Ministero Beni Culturali 2009 dgr 1503 All A
1. PROTOCOLLO D’INTESA
SOTTOSCRITTO TRA
IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
E
LA REGIONE DEL VENETO
IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 135, COMMA 1,
E 143 COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, PER
L’ELABORAZIONE CONGIUNTA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
E
RELATIVO DISCIPLINARE ATTUATIVO
2. Il giorno……..del mese di………….dell’anno 2009, presso la sede del Ministero per i beni
e le attività culturali, sita in Roma, via del Collegio Romano, 27
IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
rappresentato dal Ministro sen. Sandro BONDI
E
LA REGIONE DEL VENETO
rappresentata dal Presidente della giunta regionale on. Giancarlo GALAN
VISTI
gli artt. 5, 9, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
la Convenzione Europea sul Paesaggio, sottoscritta il 20 ottobre 2000 e ratificata dallo
Stato italiano con la legge 9 gennaio 2006, n. 14;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (di seguito denominato
“Codice”), come modificato e integrato, in relazione al paesaggio, dal decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 157, dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129 e dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 con il quale, in
applicazione dell’art. 146, comma 4, del Codice, è stata individuata la documentazione
necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti;
PREMESSO CHE
con la Convenzione Europea sul Paesaggio 20 ottobre 2000 gli Stati Membri del
Consiglio d’Europa si sono impegnati ad “integrare il paesaggio nelle politiche di
pianificazione territoriale ed urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale,
agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza
diretta o indiretta sul paesaggio” nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenuto conto
della Carta Europea dell’autonomia locale;
-1-
3. con l’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 è stato stabilito che le regioni assicurano
che i valori paesaggistici presenti nei rispettivi territori siano adeguatamente protetti e
valorizzati, ritenendo necessario a tal fine attivare processi di collaborazione fra le
pubbliche amministrazioni di ogni livello aventi competenza istituzionale in materia di
tutela e valorizzazione paesaggistica, con attenzione particolare alla collaborazione tra le
regioni e gli uffici dell’amministrazione periferica del Ministero per i beni e le attività
culturali nella redazione dei relativi strumenti di pianificazione;
in attuazione dell’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, l’art. 1 del Codice
stabilisce che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale, costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici, in coerenza con le attribuzioni di cui all’art. 117 della
Costituzione, e lo Stato, le regioni, le città metropolitane e i comuni assicurano e
sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica
fruizione e la valorizzazione;
l’art. 131, comma 1, del Codice stabilisce che per paesaggio s’intende il territorio
espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e delle
loro interrelazioni e il successivo comma 4 stabilisce che la sua tutela è volta a
riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso
esprime;
l’art. 133, comma 2, del Codice stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali
(di seguito “Ministero”) e le regioni cooperano per la definizione di indirizzi e criteri
riguardanti l’attività di pianificazione territoriale al fini di assicurare la conservazione, il
recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri indicati al precedente art. 131,
comma 1, e il successivo comma 3 del medesimo art. 133 stabilisce che gli altri enti
pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e criteri
predetti e adeguano nell’immediato gli strumenti vigenti;
l’art. 135, comma 1 del Codice, stabilisce che Stato e le regioni assicurano, attraverso la
sottoposizione ad una specifica normativa d’uso mediante piani paesaggistici, ovvero
piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici,
entrambi denominati “piani paesaggistici”, che l’intero territorio sia adeguatamente
conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi
dai diversi contesti che lo costituiscono e che l’elaborazione di tali piani avviene
congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’art.
143, comma 1, lettera b), c) e d), del Codice, nelle forme previste dal medesimo articolo;
l’art. 135 del Codice stabilisce, rispettivamente ai commi 2 e 3, che i piani paesaggistici,
con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari,
le caratteristiche paesaggistiche e ne delimitano gli ambiti, in riferimento ai quali
predispongono specifiche normative d’uso ed attribuiscono obiettivi di qualità adeguati;
l’art. 135, comma 4, del Codice stabilisce che, per ciascuno degli ambiti di cui al
precedente comma 2, i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni,
ordinate, in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici
sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e
dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali,
assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
-2-
4. d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della
loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con
particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista
del patrimonio mondiale dell’UNESCO;
l’art. 141-bis del Codice stabilisce che il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate ai sensi dell’art.
140, comma 2 e che dette integrazioni, volte a dettare la specifica disciplina intesa ad
assicurare la conservazione dei valori espressi dagli assetti e caratteri peculiari del
territorio, costituiscono, da un lato, parte integrante del piano paesaggistico e non sono
suscettibili di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione
del piano, e, dall’altro, producono, laddove vi sia stato adeguamento alle stesse degli
strumenti urbanistici, gli effetti sull’istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all’art.
146 del Codice, comma 5, rendendo la natura del parere del Soprintendente colà
previsto obbligatoria ma non vincolante;
l’art. 143, comma 1, del Codice, stabilisce che l’elaborazione del piano paesaggistico
comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue
caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro
interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai
sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini
dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e
141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di
prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di
dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico
a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione
in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche
prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo
134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei
fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione
con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree
significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione
compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto
paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno
sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini
dell’articolo 135, comma 3;
-3-
5. l’art. 135, comma 1, ultimo periodo, del Codice stabilisce che il Ministero e le regioni
possono stipulare intese per l’elaborazione congiunta dei piani paesaggistici,
limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lett. b), c) e d). nelle
quali è stabilito, ai sensi del medesimo art. 143, comma 2, il termine entro il quale deve
essere completata la loro elaborazione, a seguito della quale gli stessi sono oggetto di
apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Detto accordo ne stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la
revisione, come disciplinati dal medesimo comma 2, e ne fissa il termine per
l’approvazione con provvedimento regionale;
l’art. 143, comma 3, del Codice stabilisce che il parere reso dal Soprintendente
successivamente all’approvazione del piano paesaggistico è vincolante, ai sensi degli
articoli 146 e 147, in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni
paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma
4, nonché quanto previsto dall’art. 146, comma 5, del Codice;
l’art. 143, comma 4, del Codice stabilisce che il piano paesaggistico può prevedere e
delimitare sia aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del precedente art. 142 e non
interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138,
139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione degli interventi può avvenire previo
accertamento della conformità degli interventi alle previsioni del piano paesaggistico e
dello strumento urbanistico comunale, sia aree gravemente compromesse o degradate
nelle quali gli interventi volti al loro recupero ed alla loro riqualificazione non richiede il
rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 146;
l’art. 143, commi 5 e 6, del Codice subordina l’entrata in vigore delle disposizioni di cui
al precedente comma 4 rispettivamente all’approvazione degli strumenti urbanistici
adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’art. 145 del Codice, ed eventualmente
anche all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità
alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio intervenute dopo l’approvazione
del piano;
l’art. 143, comma 7, del Codice stabilisce che il piano paesaggistico prevede comunque
che, nelle aree di cui al precedente comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a
campione sugli interventi realizzati e che l’accertamento di significative violazioni delle
previsioni vigenti determina la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli
articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni;
CONSIDERATO CHE
il 25 giugno 2007 la Regione del Veneto (di seguito “Regione”) ha chiesto al Ministero di
sottoscrivere l’intesa per la redazione congiunta del piano paesaggistico, di cui agli artt.
135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice;
-4-
6. la richiesta della Regione è stata riscontrata dalla Direzione regionale per i beni culturali
e paesaggistici del Veneto (di seguito “Direzione regionale”), la quale, il 6 febbraio 2008,
ha comunicato al presidente della Giunta regionale di volere proporre l’avvio del
procedimento relativo alla Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio,
l’architettura e l’arte contemporanee (di seguito “Direzione generale”), competente ai
sensi del combinato disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233, artt. 7, comma 2, lett. l) e 17, comma 3, lett. p), e dell’allegato 3 al decreto
ministeriale 18 giugno 2008;
la Direzione regionale, svolti unitamente alla Regione gli approfondimenti e le verifiche
necessari, ha proposto alla Direzione generale, il 17 settembre 2008, la sottoscrizione
dell’intesa per la redazione congiunta del piano paesaggistico, di cui agli artt. 135,
comma 1, e 143, comma 2, del Codice, al Ministro per i beni e le attività culturali, la
quale ha rappresentato l’esigenza di pervenire ad un’iniziativa coerente con le intese di
copianificazione sottoscritte o avviate con altre regioni;
la Regione intende redigere il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (di seguito
“PTRC”) quale “piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori
paesaggistici”, secondo quanto previsto dall’art. 25 della legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11, dall’art. 6 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18, nel rispetto dell’art. 135,
comma 1, del Codice, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo
26 marzo 2008, n. 63, e che a tale “specifica considerazione dei valori paesaggistici”
consegue che il PTRC sia redatto ai sensi del combinato disposto dagli artt. 135
(Pianificazione paesaggistica), 143 (Piano paesaggistico) e 156 (Verifica e adeguamento
dei piani paesaggistici) del Codice;
in attuazione delle previsioni dell’art. 143, comma 1, lett. d) ed e) del Codice, il PTRC
intende individuare sia ulteriori immobili od aree di notevole interesse pubblico ai sensi
dell’art. 134, comma 1, lett. c), da delimitare e rappresentare e da sottoporre a specifiche
prescrizioni d’uso, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. d), sia individuare ulteriori
contesti da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione, ai sensi
dell’art. 143, comma 1, lett. e);
PRESO ATTO CHE
la Regione ha svolto una significativa attività di analisi e di pianificazione territoriale
riconducibile all’obiettivo di salvaguardare ambiti di particolare rilievo sotto il profilo
naturalistico, storico, ambientale e paesaggistico, individuabili in via prioritaria in alcuni
piani di area, redatti in attuazione della normativa regionale, con i quali si è ritenuto di
garantire che lo sviluppo territoriale avvenga compatibilmente con il mantenimento e la
valorizzazione dei corrispondenti caratteri storici ed ambientali;
tra i piani di area di cui al comma precedente vi sono quelli relativi alla Laguna e
all’Area Veneziana (PALAV), approvato con delibera del Consiglio regionale n. 70 del 9
novembre 1995; ad Auronzo Misurina, approvato con delibera del Consiglio regionale n.
61 del 30 luglio 1999; al Comelico-Ost Tirol, approvato con delibera del Consiglio
regionale n. 80 del 17 settembre 2002; al Delta del Po, approvato con delibera del
Consiglio regionale n. 1000 del 5 ottobre 1994; a Fontane Bianche (comuni di Villorba e
Carbonera), approvato con delibera del Consiglio regionale n. 19 del 19 marzo 1999; ai
Monti Berici (comuni vari della provincia di Vicenza), approvato con delibera del
Consiglio regionale n. 31 del 9 luglio 2008; alla Palude del Brusà (comuni di Cerea e
Casaleone), approvato con delibera del Consiglio regionale n. 9 del 15 marzo 2002;
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7. la Regione ha adottato o ha in fase di elaborazione, mediante la predisposizione dei
necessari documenti preliminari, ulteriori piani di area. Per ambiti specifici di
particolare rilevanza ambientale e paesaggistica ha elaborato o sta elaborando, in taluni
casi anche in collaborazione con gli organi periferici del Ministero, piani a valenza
sperimentale (Feltre, Laguna di Caorle, Alpago, Coneglianese-Valsana), orientati
all’individuazione, all’analisi e alla disciplina dell’attività edilizia e urbanistica in
coerenza con le finalità di tutela paesaggistica del Codice;
la Regione, con riferimento al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente,
approvato nel 1992 con specifica considerazione dei valori paesaggistici in attuazione dei
disposti dell’art. 1 - bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, ha avviato, con deliberazione
di giunta n. 815 del 30 marzo 2001, il suo aggiornamento, in linea con il nuovo quadro
programmatico previsto dal programma regionale di sviluppo (PRS) e in conformità alle
disposizioni introdotte dal Codice;
il Ministero e la Regione hanno sottoscritto, in data 19 settembre 2008, un protocollo
d’intesa nel quale sono stati individuati e definiti taluni interventi e talune azioni
costituenti priorità assolute e indifferibili per entrambi e che l’art. 2 (Piano paesaggistico
regionale e tutela paesaggistica) assume, al comma 1, che le parti intendono pervenire
alla sollecita stipula dell’intesa di cui all’art. 143, comma 2, del Codice, e, al comma 2,
l’impegno della Regione all’integrazione tempestiva del contenuto delle dichiarazioni
d’interesse pubblico di cui all’art. 141-bis del Codice.
la Regione ha adottato, con deliberazione della giunta n. 372 del 17 febbraio 2009, il
PTCR redatto ai sensi della citata legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, costituito dagli
elaborati colà elencati, ivi compreso l’ “Atlante ricognitivo del Paesaggio”, finalizzato alla
predisposizione del piano paesaggistico regionale di cui all’art. 143 del Codice, nel quale
è definito il quadro di riferimento per la conoscenza dei caratteri del paesaggio veneto e
dei processi di trasformazione che lo interessano;
lo schema generale di convenzione di cui all’art. 156, comma 2, del Codice, risulta
iscritto all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni in sede tecnica.
RITENUTO PERTANTO CHE
sia necessario ed urgente, in pendenza del perfezionamento della convenzione di cui
all’art. 156, comma 2, del Codice, pervenire alla redazione del piano paesaggistico del
territorio regionale del Veneto in attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio e
delle disposizioni della parte III del Codice, al fine di perseguire gli obiettivi dei governi
nazionale e regionale di salvaguardia e reintegrazione dei valori del paesaggio,
coerentemente con le politiche di pianificazione del territorio, sia urbanistiche che a
carattere culturale, ambientale, agricolo sociale ed economico, nonché con le altre scelte
programmatiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio;
la concertazione, la partecipazione e la comunicazione costituiscono presupposto alla
formazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica e che tali procedimenti
partecipativi trovano massima espressione nell’attività di pianificazione congiunta tra
regioni e Ministero, come disciplinata dagli artt. 135, comma1, e 143, comma 2, del
Codice, al fine dell’esercizio coordinato delle attività di tutela, pianificazione, recupero,
riqualificazione e valorizzazione del paesaggio.
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8. Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Oggetto e obiettivi)
1. Oggetto della presente intesa è la redazione congiunta, da parte del Ministero per i
beni e le attività culturali (di seguito “Ministero”) e della Regione del Veneto (di
seguito “Regione”), del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (di seguito
“PTRC”) di cui alla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 372 del 17
febbraio 2009, per quanto necessario ad attribuire al PTRC la qualità di piano
urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici (di
seguito “Piano”), ai sensi dell’art. 135, comma 1, secondo periodo, del Codice, come
sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63,
in attuazione delle disposizioni degli artt. 135 e 143 e dei principi di cooperazione tra
le amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio,
di cui all’art. 133 del D.lgs 22 gennaio 2004, n.42 (di seguito “Codice”).
2. La redazione congiunta del Piano è volta a dare attuazione, in particolare, agli articoli
135, 143, 146 e 156 del Codice, tenuto conto, in quanto compatibili, degli obiettivi
indicati nella Convenzione Europea sul paesaggio concernenti l’integrazione del
paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale e urbanistica e in quelle di
carattere culturale ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché in tutte le
altre suscettibili di inciderlo direttamente o indirettamente.
3. Le premesse e il disciplinare attuativo di cui al successivo art. 10 costituiscono parte
integrante della presente intesa.
Articolo 2
(Elaborazione e contenuti del piano paesaggistico)
1. L’elaborazione congiunta del Piano si attuerà, nel rispetto delle previsioni di cui agli
artt. 135, comma 1, secondo periodo, e 143, commi 5 e 6, del Codice, mediante la
predisposizione di piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori
paesaggistici, a redigersi in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135,
commi 2, 3 e 4, e 143, commi 1, 4, 7 e 8 del medesimo Codice.
2. L’elaborazione congiunta del Piano comprenderà quanto elencato all’art. 143, comma
1, del Codice, incluse le ricognizioni, le delimitazioni, le rappresentazioni e le
prescrizioni relative alle aree di cui alle lett. d) ed e) dello stesso comma e potrà
prevedere altresì misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione
territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali
di sviluppo economico, ai sensi dell’art. 145, comma 2, del Codice.
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9. 3. L’elaborazione congiunta del Piano si articolerà, ai sensi dell’art. 143, comma 1, del
Codice per piani paesaggistici redatti ai sensi dell’art. 135, comma 2, i quali, con
riferimento al territorio considerato, ne riconosceranno gli aspetti e i caratteri
peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimiteranno i relativi
ambiti. In riferimento a ciascun ambito i piani paesaggistici predisporranno, ai sensi
dell’art. 135, comma 3, del Codice specifiche normative d’uso e attribuiranno
adeguati obiettivi di qualità.
4. I piani riferiti agli ambiti di cui al precedente comma 3 saranno redatti tenendo conto
prioritariamente della presenza di siti riconosciuti o candidati a patrimonio
dell’umanità dell’UNESCO o di valori ed emergenze naturalistiche o paesaggistiche,
insediamenti o complessi urbanistici, architettonici o archeologici che rivestano
valore testimoniale particolare per il territorio regionale.
Articolo 3
(Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione)
1. Il Ministero e la Regione assumono il Piano propedeutico all’adozione di misure di
coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore. La Regione
ne assume le previsioni cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città
metropolitane e delle province, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 145 del Codice,
comma 3, nel rispetto delle norme ulteriori di cui al medesimo comma e al successivo
comma 4.
2. La Regione assicura la partecipazione degli organi del Ministero al procedimento di
conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano, ai
sensi dell’art. 145, comma 5, del Codice.
Articolo 4
(Integrazione delle dichiarazioni d’interesse pubblico)
1. In attuazione dei principi di cooperazione tra Ministero e regioni previsti dall’art. 133,
comma 2, del Codice, l’elaborazione congiunta del Piano comprenderà l’integrazione
del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all’art. 141-bis
del Codice e detterà la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei
valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari oggetto delle predette dichiarazioni
d’interesse pubblico, ferme restando le disposizioni di cui al primo comma del
medesimo articolo.
2. Qualora, nell’ambito dell’elaborazione congiunta del Piano, non si pervenga
all’integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui
all’art. 141 – bis del Codice e la Regione non provveda alle integrazioni di sua
competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvederà in via sostitutiva. La
procedura di sostituzione è avviata dalla competente Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero,
sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
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10. Articolo 5
(Comitato tecnico)
1. Ai fini dell’attuazione della presente intesa le parti istituiranno un apposito Comitato
tecnico, cui affidare la definizione dei contenuti del Piano, il coordinamento delle
azioni necessarie alla sua redazione, la verifica del rispetto dei tempi previsti per
ciascuna delle fasi di cui al disciplinare attuativo previsto dal successivo art. 10. Al
Comitato è attribuita la facoltà di promuovere ogni iniziativa volta a superare
eventuali cause ostative al raggiungimento degli obiettivi dell’intesa.
2. Al Comitato tecnico compete rappresentare gli interessi delle parti sottoscriventi la
presente intesa e le obbligazioni rispettive, nonché l’individuazione delle risorse
finanziarie, tecniche ed organizzative necessarie.
3. Il Comitato tecnico è composto come segue:
Per il Ministero:
- dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;
- dal Soprintendente per i beni archeologici del Veneto;
- dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna;
- dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza;
- dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di
Venezia, Belluno, Padova e Treviso;
- da un rappresentante della Direzione generale per la qualità e la tutela del
paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee.
Per la Regione:
- dal Segretario regionale all’ambiente e territorio;
- dal Commissario straordinario per l’attuazione della riforma del governo del
territorio;
- dal Dirigente della Direzione pianificazione territoriale e parchi;
- dal Dirigente della Direzione beni culturali:
- da due esperti nominati dal Presidente della Giunta Regionale.
4. Il Comitato tecnico delibera all’unanimità e si dà un proprio regolamento per il
funzionamento e la periodicità delle riunioni. I componenti del Comitato tecnico, in
caso di impedimento o assenza, possono conferire a terzi delega di partecipazione ai
lavori. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono svolte dalla Regione, che ne
cura la convocazione e ne redige i verbali. Il rimborso delle spese sostenute dai
componenti del Comitato tecnico è a carico dell’ente di appartenenza o dell’ente
designatore. Il Comitato può invitare a partecipare ai propri lavori soggetti
istituzionali o esperti esterni.
Articolo 6
(Termini di elaborazione del piano paesaggistico)
1. Le parti si impegnano a completare l’elaborazione congiunta del Piano, ai sensi
dell’art. 143 del Codice, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. p) del D.lgs 26
marzo 2008, n. 63, entro il 31 dicembre 2010.
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11. 2. Il Piano sarà oggetto di accordo tra il Ministero e la Regione, ai sensi dell’art. 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale ne stabilirà il termine di approvazione con
provvedimento regionale e i presupposti, le modalità e i tempi per la revisione, con
particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi
degli artt. 140 e 141 del Codice o di integrazioni disposte ai sensi dell’art. 141-bis.
Qualora il Piano non sia approvato entro il termine stabilito dall’accordo esso è
approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Articolo 7
(Condivisione, partecipazione e cooperazione)
1. Le parti si impegnano a rendere accessibili e a condividere, ai fini della redazione del
Piano e degli adempimenti previsti dagli artt. 3, 4, 8, 9 e 10, la documentazione di
analisi, la catalogazione di aree, contesti, ambiti e manufatti, gli studi e le ricerche, la
cartografia e ogni altra risorsa informativa o documentale in proprio possesso o nella
propria disponibilità, assicurando inoltre, per quanto di competenza, la
concertazione istituzionale e la partecipazione dei soggetti interessati e delle
associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, nei modi stabiliti dalla
legislazione regionale e statale.
Articolo 8
(Schema generale di convenzione)
1. Il Ministero e la Regione si impegnano a conformare il Piano allo schema generale di
convenzione previsto dall’art. 156, comma 2, del Codice, con il quale sono stabilite le
metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli
immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro
rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la
interoperabilità dei sistemi informativi.
Articolo 9
(Revisione)
1. Il Ministero e la Regione s’impegnano a dare seguito, in attuazione dei disposti di cui
all’art. 143, comma 2, periodo secondo, del Codice alla revisione del Piano,
successivamente alla sua approvazione, secondo quanto stabilito dall’accordo fra
pubbliche amministrazioni previsto dallo stesso comma 2 dell’art. 143, a stipularsi ai
sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 10
(Disciplinare attuativo)
1. I criteri di redazione del Piano, la sua articolazione analitica, tematica, ricognitiva e
prescrittiva, nonché i suoi criteri di redazione e rappresentazione, con particolare
riferimento alle corrispondenti specifiche tecniche, sono stabiliti dal disciplinare
attuativo della presente intesa, che della stessa ne costituisce parte integrante, ai
sensi dell’art. 1, comma 3.
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12. 2. Il disciplinare di cui al comma precedente stabilisce altresì il cronoprogramma delle
fasi di redazione del Piano ed è sottoscritto, per il Ministero, dal Direttore generale
per la qualità e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee e dal
Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto e, per la Regione,
dal Segretario regionale all’ambiente e territorio.
3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente le parti si impegnano sin d’ora
a completare la ricognizione indicata all’art. 143, comma 1, lett. b) e c), del Codice, ivi
compresa la determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare,
rispettivamente, la conservazione dei valori espressi e la conservazione dei caratteri
distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione, entro il 31
dicembre 2009.
4. Il disciplinare attuativo di cui al comma 1 è sottoscritto entro un mese dalla stipula
della presente intesa.
Articolo 11
(Adeguamento dell’intesa)
1. Il presente protocollo d’intesa è adeguato, su richiesta anche di una sola delle parti,
in caso intervengano modifiche delle normative citate o vengano emanate nuove
disposizioni legislative.
IL MINISTRO IL PRESIDENTE
per i beni e le attività culturali della Giunta regionale del Veneto
(sen. Sandro BONDI) (on. Giancarlo GALAN)
Copia aggiornata al 18 maggio 2009
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