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Organizzazione del lavoro
Orario di lavoro – Guardie - Pronta disponibilità
                     Riposi




         Scuola Quadri Anaao Assomed
           Seminario Anaao Giovani
              Roma 3 Marzo 2011
                            Relazione di Carlo Palermo
Indice della relazione
1. Definizione orario di lavoro e normativa
   contrattuale.
2. Rapporti tra orario di lavoro, straordinario,
   risultato e produttività aggiuntiva.
3. Guardie e Pronta disponibilità.
4. Tutela dell’integrità psico-fisica del
   dirigente medico:riposo giornaliero, riposo
   settimanale, ferie.
5. Orario di lavoro, piani di lavoro e budget.
Evoluzione legislativa e contrattuale nella
      disciplina della dirigenza medica e
         dell’organizzazione del lavoro
                Legge 132/1968;                                       D.Lgs
               DPR 128 e 129/1969                                   29/1993D


                                                                     Privatizzazione
                                                                     del rapporto di
                   D.Lgs 502/92                                           lavoro
                                                         D.Lgs
                                                       150/2009
 D.Lgs
229/99

                                    Organizzazione
                  Disciplina           degli uffici                Legge 165
                   speciale         riserva di legge

   CCNL                   Orario settimanale
   Code                    Lavoro notturno                                Direttive
                                                                          europee
Contrattuali                 Riposi/Ferie                 D.Lgs              sul
                          Posizione/Risultato            66/2003          Working
                             Valutazione                                    Time
Orario di lavoro
                  Ferie e
                                   Straordinario
                   riposi

   Budget

                       Orario di                   Lavoro
                        lavoro                     festivo



     Pronta                              Lavoro
  Disponibilità                         notturno
                       Guardie
Orario di lavoro

                      D.lgs 66/2003
                     art. 1, co.2, lett. a

“Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al
 lavoro, a disposizione del datore di lavoro
   e nell’esercizio della sua attività o delle
                  sue funzioni”

Il D.lgs 66/2003 recepisce le direttive europee 93/104/CC e 2000/34/CE
                           sull’orario di lavoro
Periodo di riposo

          D.lgs 66/2003
          art. 1, co.2, lett. b


 “Qualsiasi periodo che non rientra
        nell’orario di lavoro”
Tempo di lavoro nelle direttive europee

                        Visione binaria



         Orario di                                  Periodo di
          lavoro                                      riposo


    I Giudici comunitari hanno confermato questa visione ed in una serie di
  sentenze (Simap; Jaeger) hanno chiarito che il servizio di guardia medica va
     sempre considerato integralmente come orario di lavoro in quanto gli
 obblighi in capo ai medici di essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal
 datore di lavoro e di tenersi a disposizione per fornire immediatamente la loro
                 opera rientrano nell’esercizio delle loro funzioni
Lavoro/Pronta disponibilità/Riposo
                                                                       Riposo inteso come
                                     Non lavoro effettivo ma             piena libertà di
        Orario di lavoro           obbligazione vs il datore di         espressione delle
       Ex D.Lgs 66/2003             lavoro e limitazione della         proprie aspirazioni
                                           vita privata                oltre che completo
                                                                      recupero psico fisico
                                 Luogo scelto dal lavoratore con
      LUOGO DI LAVORO            libertà condizionata dal fatto di    Luogo scelto in piena
                                    dover raggiungere il luogo        libertà dal lavoratore
                                   di lavoro in caso di necessità
                A disposizione
 LAVORO          del datore di           A disposizione del               RIPOSO
EFFETTIVO           lavoro                datore di lavoro               EFFETTIVO

             GUARDIA ATTIVA        PRONTA DISPONIBILITA’



Art. 3 RDL      C.G.E.                  TAR PUGLIA                   CORTE COSTITUZIONALE
                                                                      CORTE DI CASSAZIONE
692/1923      caso Jaeger            C.G.E. caso SIMAP
Gli obiettivi che si sono posti le Regioni
    nelle ultime tornate contrattuali
          1) Trovare una soluzione a basso costo all’insufficiente
          rete dell’offerta di prestazioni diagnostiche rispetto alla
         domanda crescente e all’allungamento delle liste d’attesa
                              (CCNL 2002/2005)
         2) Abrogare il limite massimo di lavoro settimanale e
          giornaliero (Legge 133/2008) anche al fine di evitare le
                     sanzioni degli Ispettorati del Lavoro




      Maggiore utilizzazione della forza lavoro professionale
                         a parità di costi:
     aumento dell’orario di lavoro = aumento del numero di
                            prestazioni
La proposta del Comitato di Settore al
   tavolo contrattuale-CCNL 2008/2009
    “La complessiva prestazione del dirigente deve
    essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi
    correlati all’incarico.
     In particolare si ribadisce che l’impegno di
    servizio eccedente l’orario di lavoro dovuto di 38
    ore settimanali per il raggiungimento degli
    obiettivi assegnati con le procedure dell’art 65
    comma 6 del CCNL 5.12.1996, viene
    compensata nell’ambito della retribuzione di
    risultato, ai sensi di quanto previsto dal comma
    3 del medesimo art 65 , nonché dall’art 15
    comma 3 del d.lgs 502/92.”

21° CONGRESSO NAZIONALE
ORARIO DI LAVORO
           CCNL 2008/2009 – Code contrattuali


Proposta ARAN

       Introdurre l’orario minimo abrogando, di fatto, le attuali
         38 ore lavorative settimanali;

       Introdurre il principio per cui l’orario aggiuntivo necessario
        al raggiungimento degli obiettivi costituisce un obbligo e la
        sua remunerazione avviene attraverso la retribuzione di
        risultato

Testo definitivo

         Nulla di tutto ciò ha trovato attuazione


21° CONGRESSO NAZIONALE
Orario di lavoro dei Dirigenti
                  CCNL         CCNL        CCNL
                8/6/2000    5/11/2005   17/11/2008
Dirigenti medici Art. 16      Art. 14     Art. 7
                                         (Riposi)
Direttori di SC   Art. 17     Art. 15
Orario di lavoro CCNL 2002/2005:
   art. 14, co.1
 L’orario è articolato e flessibile


 Esigenze della struttura                          Obiettivi e programmi
                                                   aziendali da realizzare

                    Espletamento dell’incarico
                            affidato


  Procedure individuate dall’art. 6, c.1, lettera B : concertazione
  su articolazione dell’orario e dei piani per assicurare le emergenze
Orario di lavoro CCNL 2002/2005:
art. 14, co.1
Volumi prestazionali                            Tempi di attesa massimi
    dell’équipe
                                                               Incentivazione

                                                               Retribuzione per
                                                                     risultato
                       Vengono definiti ex art. 65              Norma di prima
                                                                  applicazione
                             CCNL 5/12/96                       •Garantire i livelli
                         proposte Dirigenti UOC                 assistenziali e di
                                                              produttività raggiunti
                             Obiettivi DG                   •Il risultato compensa
                                                                       anche
                                                           l’eventuale superamento
                                                               dell’orario di lavoro
                                                           (art. 65,c.3 CCNL 1996)

Tra gli obiettivi annuali                  Stabilendo la previsione
dell’équipe                             oraria per la loro realizzazione
Orario di lavoro CCNL 2002/2005:
  art. 14, co.2

                 Confermate le 38 ore settimanali




   Mantenimento                Attività gestionali   Attività professionali
efficienza dei servizi
       sanitari

             Didattica
                                                 Correlate
              Ricerca
                                          1. all’incarico affidato
           Aggiornamento
                                          2. al budget negoziato
Orario di lavoro CCNL 2002/2005:
   art. 14, co.3
    Il conseguimento degli obiettivi correlati
     all’impegno di servizio di cui ai commi 1
     e 2 è verificato trimestralmente con le
     procedure ed ai fini di cui al comma 7
     dell’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996
                       CCNL 5 dicembre 1996, art. 65
7. L'erogazione dell'incentivo di cui al comma 6 è strettamente connessa ai
 risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati.
Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del competente servizio
 per il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 59, che ne
                 definisce parametri e standard di riferimento.
Orario di lavoro CCNL 2002/2005:
art. 14, co.2-5

                          38 ore

       34                                                 3,30’
                                30’
Attività assistenziali                 L’Asl può chiedere
                                                               ECM
     e gestionali                      con le procedure
                                   di budget (quindi accordo   Formazione
             Riduzione liste d’attesa
                                          preventivo)          Didattica
             Assistenza/prevenzione                            Ricerca
Orario non assistenziale
            Questa riserva di ore (4 ore o 3,30’):
    Non rientra nella normale attività assistenziale
    Non può essere oggetto di separata e aggiuntiva
    retribuzione
    È utilizzata di norma con cadenza settimanale, ma può
    anche essere cumulata in ragione d’anno
    Può essere utilizzata per l’aggiornamento facoltativo e
    si aggiunge agli 8 giorni previsti nell’art. 23 del CCNL
    1996 (congedo straordinario)
    Non può comportare una mera riduzione dell’orario
    di lavoro
    Compatibilità con le esigenze funzionali della struttura
    di appartenenza
Nei fatti i 30 minuti per settimana servono a
                “pagare” la quota di



             1254,24 €/anno

passata dal risultato al tabellare con conseguente
                    riduzione del
       fondo ex art. 56 CCNL 2002 - 2005
Orario di lavoro dei Direttori di S.C.
    CCNL 2002/2005, art. 15 , co. 1 e 2

     Assicurano la presenza in servizio per garantire il funzionamento
                              della struttura

   Organizzano il proprio tempo di lavoro articolandolo in modo flessibile
      per correlarlo a quello degli altri dirigenti e per l’espletamento
      dell’incarico affidato (obiettivi, programmi, didattica, ricerca….)

Sono tenuti a comunicare preventivamente e a documentare con modalità
condivise dall’azienda la pianificazione delle proprie attività istituzionali


   Comunicano e documentano le assenze (ferie, malattie, attività di
           aggiornamento ecc) ed i giorni dedicati alla LPI
La “deregulation” nell’organizzazione del lavoro :
    tra sfruttamento del lavoro medico e rischi organizzativi

                              Uso “allargato” della Pronta Disponibilità
 Sottofinanziamento del
          SSN
                              Guardie per aree funzionali o dipartimentali
 Deriva “economicistica”
 delle Aziende Sanitarie
                               Straordinari non pagati


                              Impoverimento delle dotazioni organiche


                                    Aumento dei carichi di lavoro
                               Peggioramento delle condizioni di lavoro
                            Incremento del disagio umano e professionale
Le condizioni di lavoro nelle corsie
La Vertenza Toscana
Orario di lavoro, straordinario,
risultato e produttività aggiuntiva



Per una corretta interpretazione
     della normativa vigente
D.Lgs. 66/2003: Lavoro straordinario (art. 5)
    “Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto” (comma 1);
    “In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro
     straordinario è ammesso solo previo accordo tra il datore di lavoro
     ed il lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali”
     (comma 3) salvo casi di forza maggiore per la presenza di un pericolo grave
     ed immediato e per la difesa di interessi superiori (comma 4);
    “Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con
     le maggiorazioni retributive previste dai CCNL (art. 28 del CCNL
     integrativo del 10/2/2004) in alternativa od in aggiunta i lavoratori
     possono usufruire di riposi compensativi” (comma 5).
     In sostanza lo straordinario è previsto solo:
    con il consenso del lavoratore (palese e formale, nullo quello ottenuto in
     particolari situazioni di “debolezza” del lavoratore /ad esempio in prossimità
     di un rinnovo del contratto individuale etc.)
    dopo accordo individuale (e non per accordo sindacale in delega perché
     non è prevista la delega)
    deve essere retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL
    non può superare di regola le 250 ore annue (anche se c’è il consenso)
    in alternativa si deve recuperare nel corso dei mesi (4 ) di riferimento
    (Si ufficializza in questo modo l’istituto adottato dalla quasi totalità dei
     contratti collettivi, sia pure con modalità diverse, della “ Banca Ore”)
CCNL integrativo 10/02/2004
                 Art. 28: Lavoro straordinario
   1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del
    lavoro. Le relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di
    servizio.
   2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai soli dirigenti di cui all’art. 16, comma 1 del CCNL 8
    giugno 2000, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità di cui agli artt. 19 e 20 del CCNL 5
    dicembre 1996 nonchè per altre attività non programmabili. Esse possono essere compensate a
    domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola
    entro il mese successivo.
   3. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell’art.
    51 del CCNL 8 giugno 2000.
   4. Le aziende determinano le quote di risorse del fondo che, in relazione alle esigenze di servizio
    preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale,
    vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d. lgs. n. 502/1992.
   5. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di
    lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
   a) stipendio tabellare in godimento;
   b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento;
   c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
   6. La maggiorazione di cui al comma 5 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro
    straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al
    50% per quello prestato in orario notturno festivo.
   7. Per i dirigenti di struttura complessa, si rinvia al principio indicato nell’art. 8, comma 3 del presente
    contratto.
   8. E’ disapplicato l’art. 80 del D.P.R. 384/1990.
Lavoro straordinario: Testo CCNL
Integrativo 2008/2009, co. 4, art. 16

         Ribadite le disposizioni contrattuali già esistenti (CCNL
          Integrat. 2004, co. 2, art. 28).
         Conferma che il lavoro straordinario può essere fatto
          solamente dai dirigenti non responsabili di struttura
          complessa.
         Conferma che questo è possibile solamente per garantire la
          continuità assistenziale e per prestazioni con carattere
          eccezionale, rispondenti ad effettive esigenze di servizio e
          tempestivamente autorizzate (prima era “preventivamente
          autorizzate”).
         Introdotto il dovere per le Aziende di definire le procedure e
          le modalità per autorizzare le prestazioni eccezionali in
          lavoro straordinario.


21° CONGRESSO NAZIONALE
Contratto integrativo 2004 – Art. 6

 Riposo compensativo per le giornate festive
  lavorate
  1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 22 del
  CCNL 5 dicembre 1996, l’attività prestata in giorno
  festivo infrasettimanale - a richiesta dei dirigenti
  indicati all’art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000
  da effettuarsi entro trenta giorni - dà titolo a
  equivalente riposo compensativo per le ore di servizio
  prestate o alla corresponsione del compenso per
  lavoro straordinario con la maggiorazione prevista
  per i giorni festivi.
TAR Puglia – Sentenza n°. 814/2006
  Il lavoro straordinario va sempre retribuito, specie in
   presenza di turni predisposti dall’amministrazione.
   L’autorizzazione all’espletamento del lavoro
   straordinario deve ritenersi esistente ogni volta che si
   è in presenza di lavoro organizzato sulla base di
   turnazione tra il personale disponibile nell’ambito delle
   attività cui il dipendente deve obbligatoriamente
   partecipare o nell’ambito di un servizio che la P.A. è
   tenuta a garantire. La predisposizione dei turni
   presuppone l’espletamento del lavoro straordinario
   con la conseguenza che al servizio svolto deve
   riconoscersi la dovuta retribuzione.
Condizioni che permettono il pagamento dello
straordinario in caso di effettuazione di orario di
 lavoro eccedente il debito contrattuale mensile
  Lavoro svolto in giornate festive infrasettimanali
   (CCNL integrativo 2004 – Art. 6)
  Turni di servizio notturni e festivi predisposti dal
   Dirigente dell’U.O. e riconosciuti dall’Amministrazione
   (Corte di Appello di Venezia, sentenza n°468/2007)
  Turni di servizio effettuati in condizioni di carenza di
   personale (Tribunale Ordinario di Torino - Sezione
   Lavoro, sentenza n° 4239/2004)
  Riconoscimento negli anni, attraverso i prospetti
   mensili, dell’eccedenza oraria effettuata e non
   contestata da parte dell’Azienda. Tale evenienza fa
   anche decadere la possibilità di prescrizione del diritto
   al pagamento (Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro,
   sentenza n°722/2009)
Voci economiche relative all’emergenza/urgenza
   CCNL 2002/2005 e 2006/2009 I° e II° biennio economico
 Art. 17 CCNL 3/11/2005
          Pronta disponibilità: € 20,65 (Remunerazione immodificata)
 Art. 18 CCNL 3/11/2005
         Tariffa per turno di guardia notturna in ALPI: € 480
         Tetto 12% guardie notturne anno precedente
         Decorrenza: vigenza contrattuale 3/11/2005
 Art. 51 CCNL 3/11/2005                                        CCNL 5/7/2006 (2°
         Indennità per turni festivi e notturni                 biennio economico)
         Indennità notturna: € 2,74/h totale per 8 h= € 21,92   Art. 8 comma 2
         Indennità festiva: € 17,8                              (Indennità di disagio)
         Decorrenza: 1/01/2003                                  Compenso per turno di
 Art. 25 CCNL 2006/2007                                        guardia notturno
         Ora lavoro straordinario € 25,78                       € 50 (si sommano
         Ora notturna o festiva     € 29,14                     all’indennità oraria)
         Ora notturna-festiva      € 33,63                      L’indennità di disagio non è
         Decorrenza 17 ottobre 2008                             dovuta in caso di
                                                                  pagamento dello
 Art. 10 CCNL 2008/2009                                          straordinario
         Ora lavoro straordinario € 26,61                         Decorrenza 31/12/2005
         Ora notturna o festiva   € 30,08
         Ora notturna-festiva      € 34,70
         Decorrenza 6 maggio 2010
CCNL 1994-1997, art. 65, co. 1 e 2
Retribuzione di risultato  raggiungimento dei risultati prestazionali
prefissati    metodologia della negoziazione di budget (D.lgs 502/1992,
art.5; D.lgs 29/1993 artt 14 e 20)
Legge 23 dicembre 1994 n° 724 - Obiettivi qualificanti:
•Miglioramento degli indici legati alla degenza
•Ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni sanitarie ed ospedaliere con
  il pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici anche attraverso l’ampliamento
 degli orari di apertura al pubblico e un maggior orientamento all’utenza
•Razionalizzazione della spesa per consumi sanitari e farmaceutici anche attraverso
  l’adozione di adeguati protocolli clinici, diagnostici e terapeutici
•Miglioramento dei livelli qualitativi di intervento in sanità collettiva negli ambienti di vita e
 di lavoro
•Razionalizzazione, personalizzazione ed umanizzazione della funzione ospedaliera anche
 attraverso l’individuazione di forme alternative, quali la spedalizzazione o l’assistenza a
 domicilio, nonché l’incentivazione delle prestazioni e dei trattamenti deospedalizzanti e delle
 attività di ospedale diurno
•Realizzazione di modelli organizzativi innovativi per le attività delle articolazioni aziendali
•Avvio di tecniche per il controllo di gestione

Il fondo per il risultato è pertanto destinato a promuovere il miglioramento
organizzativo e l’erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali
dell’Azienda, tenendo conto delle effettive risorse messe a disposizione
CCNL 1994-1997, art. 65, co.4 e 5
      Proposte
Collegio di Direzione
                                  DG                       BILANCIO
    Dipartimenti
        UOC



                                            Assegnazione
              Programmi                     ad ogni UOC di:
             ed obiettivi                  •Risorse umane
             prestazionali               •Risorse strumentali
                                         •Risorse finanziarie


     Indicazione entità del
                                       Assegnazione degli obiettivi ai singoli
  Fondo di risultato assegnato:
                                            Dirigenti medici dell’U.O.,
           •Alla UOC
                                        secondo la tipologia degli incarichi
      •Al Direttore di U.O.
                                                      conferiti
Obiettivi correlati alle risorse
    umane, strumentali e finanziarie
   CCNL 1996/1997 art 59 , co.3. Nella valutazione dei risultati conseguiti dai
    dirigenti cui siano stati affidati incarichi ai sensi dell'art. 56, gli organismi del
    comma 1, dovranno comunque considerare l'operato dei dirigenti in correlazione
    con gli obiettivi da perseguire secondo le direttive ricevute; in caso di incarico con
    affidamento di budget, la correlazione deve tener conto delle risorse
    umane, finanziarie e strumentali rese effettivamente disponibili.
   CCNL 1998/2001 art. 31, co. 4. Le aziende, con gli atti previsti dai rispettivi
    ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’art. 1,
    comma 2 del dlgs. 286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di
    monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività
    svolta dai diri-genti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire
    correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente
    disponibili,
   CCNL 1998/2001 art. 32 co.7.. A titolo meramente indicativo la valutazione di
    cui al comma 6 per i dirigenti di struttura complessa o semplice – ove ne
    ricorrano le condizioni - deve riguardare la gestione del budget affidato e
    delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate
   CCNL 2002/2005 art. 25 co.2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai
    rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto
    dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999, definiscono meccanismi e strumenti
    di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, per
    l'applicazione dell'art. 26, comma 2, anche dell'attività professionale svolta dai
    dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle
    risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili,
    stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo
    – affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano e
    garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione.
Impegno orario dei Dirigenti e risultato
   CCNL 1994-1997, art. 65, co. 3:
    Nel passaggio al nuovo sistema di retribuzione per risultato dovranno, comunque,
    essere garantiti i livelli organizzativi, assistenziali e di produttività ottenuti con
    l'applicazione dell'istituto di incentivazione sub 1 di cui all'art. 123 del D.P.R.
    384/1990, lett. a).La retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale
    superamento dell’orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento
    dell’obiettivo assegnato (passaggio dalla fase delle incentivazioni al sistema per
    obiettivi)

    Legge 229/99, art. 15, co.3:
    Il dirigente, in relazione all’attività svolta, ai programmi concordati da realizzare, e
    alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se
    richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito.

   CCNL 2002-2005, art 14, co.1:
    L’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali
    eccedenti l’orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli
    effetti dell’art. 65 c. 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli
    strumenti orientati a ridurre le liste d’attesa.
Risposta dell’Aran ad un quesito posto
dalla Usl 7 Veneto (prot. N° 5177 del
1/7/2002)
   Si conferma che l’orario di lavoro settimanale è
    contrattualmente previsto in 38 ore di cui 4 per
    attività non assistenziali.
   L’articolazione dell’orario è flessibile per correlarlo alle
    effettive esigenze della struttura cui i dirigenti sono
    preposti, in relazione all’espletamento dell’incarico
    affidato e agli specifici obiettivi e programmi da
    realizzare.
   In base ai volumi prestazionali richiesti, l’Azienda è
    tenuta a concordare con le équipes interessate
    l’impegno di lavoro eccedente l’orario settimanale
    dovuto, ai sensi dell’art. 16 comma 1 del CCNL
    8/6/2000, con le procedure previste dall’art. 65,
    comma 6 del CCNL 5/12/1996 tuttora vigente, salvo
    “per gli aspetti transitori nel passaggio al nuovo
    sistema basato sul raggiungimento degli obiettivi”.
Impegno orario dei Dirigenti e
           risultato
 Se l’impegno di servizio contrattualmente definito consente
  comunque di realizzare gli obiettivi concordati, anche
  senza la resa di un orario aggiuntivo, la retribuzione di
  risultato è un atto dovuto.
 Nella contrattazione del budget e degli obiettivi
  prestazionali per la retribuzione di risultato bisogna tenere
  ben presente che l’eventuale orario aggiuntivo deve
  essere solo strumentale alla realizzazione degli
  obiettivi prestazionali concordati e correlati alle
  risorse messe a disposizione e non divenire obiettivo
  esso stesso.
 E’ evidente che un orario aggiuntivo rispetto alle 38 ore
  settimanali non può che essere “eventuale e negoziato”
  per il raggiungimento degli obiettivi concordati, nel caso di
  una verifica intermedia non positiva.
Orario di lavoro CCNL 2002/2005:
art. 14, co.1

   L’impegno di servizio necessario per
         il raggiungimento degli

  OBIETTIVI PRESTAZIONALI ECCEDENTI
           L’ORARIO DOVUTO
     E’ negoziato con le procedure e per gli effetti
           dell’art. 65, c. 6, CCNL 1994-1997


    In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti
             orientati a ridurre le LISTE D’ATTESA
CCNL 1994-1997, art. 65, co. 6.

 Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal
  dirigente responsabile dell'articolazione
  aziendale, sono assegnati formalmente a
  tutti i dirigenti dell'unità operativa secondo
  la tipologia degli incarichi conferiti a ciascun
  di essi ai sensi degli artt. 55 e 56 con
  l'indicazione dell'incentivo economico
  connesso.
CCNL 1998/2001, art 55, co. 2:
 Si considerano prestazioni erogate nel
  regime di cui alla lettera d) del comma 1
  anche le prestazioni richieste, in via
  eccezionale e temporanea, ad integrazione
  dell’attività istituzionale, dalle aziende ai
  propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste
  di attesa o di acquisire prestazioni
  aggiuntive, soprattutto in presenza di
  carenza di organico ed impossibilità anche
  momentanea di coprire i relativi posti con
  personale in possesso dei requisiti di legge,
  in accordo con le équipes interessate e nel
  rispetto delle direttive regionali in materia.
CCNL 2002/2005, art. 14, co. 6
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali
   eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia
   necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla
   base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9,
   comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le
   condizioni, può concordare con l’equipe interessata
   l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma
   2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento
   adottato con le procedure dell’art. 4, comma 2, lett.
   G). La misura della tariffa oraria da erogare per tali
   prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell’individuazione dei
   criteri generali per l’adozione di tale atto dovrà essere
   indicato che l’esercizio dell’attività libero professionale
   di cui all’art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver
   garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
Orario di lavoro CCNL 2002/2005:
art. 14, co.6

   OBIETTIVI PRESTAZIONALI ECCEDENTI
            L’ORARIO DOVUTO
                   Condizioni e retribuzione

   Sulle basi delle linee d’indirizzo regionali (art. 9 c. 1, lett. g)
           ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni

    Attività libero professionale (art. 55, c. 2 CCNL 1998/2001)
          in base al regolamento adottato con le procedure
   dell’art. 4, c. 2, lett.G. Tale attività è possibile solo dopo aver
   garantito gli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget

                      Tariffa oraria 60 €
Orario di lavoro, art. 14 co.6, art. 18

                                              34 ore
   FASE 1°    NEGOZIAZIONE DI BUDGET
(Obbligatoria)                                30 min.




 FASE 2° Negoziazione (c.1) ed accordo (c.6) su obiettivi
(Possibile)  prestazionali eccedenti l’orario dovuto


  Linee guida
    regionali           Requisiti            LPA 60 €/h
Art.9, c.1, lett.g     e condizioni     Guardia 480 € (Art. 18)
Il combinato disposto
   Art. 14, comma 6
   Art. 16, comma 2
   Art. 18
   Allegato 2

                           Pagamento delle
     Pagamento delle         prestazioni
         GUARDIE          aggiuntive a quote
    Tariffa : 480 € per        orarie:
           turno             60 € per ora
In conclusione
 Il sindacato interviene a livello regionale
  nella definizione dei volumi prestazionali
  dovuti nell’orario di lavoro
 Si riconosce che le prestazioni eccedenti
  quelle concordate nell’orario di lavoro
  devono essere retribuite a parte
 La forma di retribuzione è quella prevista
  nell’art.55 co. 2 del CCNL 1998/2001
  (libera professione aziendale)
 Viene fissata una tariffa oraria per le
  prestazioni eccedenti l’orario di lavoro unica
  su tutto il territorio nazionale.
Guardia e Pronta Disponibilità
Presenza del dirigente medico :
 CCNL 2002/2005, art. 14, co. 7

a) Negli Ospedali
b) In particolari servizi del territorio, individuati dalle Aziende sanitarie



                                             •Programmazione

    24 ore/24              7 gg/7            •Articolazione degli orari

                                             •Articolazione della guardia
Presenza del dirigente medico :
CCNL 2002/2005, art. 14, co. 7

                  Copertura 12 ore diurne per fronteggiare:
   Articolata     1. Attività ordinaria
                  2. Emergenza




            In alcune UU.OO.         Copertura 24 ore/24


  Guardia           Continuità assistenziale ed emergenza
Presenza del dirigente medico:
CCNL 2002/2005, art 14, co. 9-10

 E’ articolata su 38 ore settimanali anche per i non esclusivi



         Guardia                      P.D.


         E’ assicurata da tutti i dirigenti medici
      con esclusione, di norma, dei direttori di S.C.
La guardia medica può essere
assicurata:
 Con il normale orario di lavoro
 Con il ricorso allo straordinario
  (Fondo art. 55 CCNL 2002/2005)
 Con il recupero orario
 Alcuni “problemi”
 •Tempo parziale
 •Esoneri (esiti di IMA, Ictus….)
 •Over 55
 •Inadeguatezza del fondo per lo straordinario
Servizio di guardia
         Obiettivi dell’Anaao
 Revisione della normativa
 Retribuire adeguatamente la guardia
  svolta fuori dall’orario di servizio con
  il ricorso all’art. 55, co. 2, CCNL
  1998/2001
 Valorizzare economicamente il
  servizio di guardia svolto nell’orario di
  lavoro (retribuzione di disagio)
Servizio di guardia
             (Art. 16 CCNL 2002/2005)

                                                     Art. 9, co.1
                       Concertazione di ASL
                                                Linee di indirizzo
                                                    regionali
  Dipartimento
Emergenza/Urgenza                                         Art. 18
                                              Tipologie assistenziali
                                              minime (Allegato 2)
      Guardia medica
        territoriale      Punti di guardia     •U.O.C.
                            ospedalieri        •Dipartimento
                                               •Area Funzionale
Art. 16 CCNL 2002/2005
                 Servizio di Guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le
urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali,
sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B),
mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove
necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
 b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree
funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro.
Sino all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico
2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere
assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede
con il fondo previsto dall'art. 55 ovvero con recupero orario. E' fatto salvo quanto
previsto dall'art. 18.
 3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura
complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), le parti, a
titolo esemplificativo, rinviano all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie
assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di
unità operativa.
CCNL 2002/2005 Art. 18, co.1 :
Con l’entrata in vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell’art.
55 del CCNL 8 giugno 2000, è aggiunto il seguente:

 “2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli
obiettivi prestazionali di cui all’art. 14 comma 6 - rientrino i servizi di
guardia notturna, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le
condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee
di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lett. g), che definiranno la
disciplina delle guardie e la loro durata. E’ inoltre necessario che:
 - sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda
per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
 - siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime,
esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso
al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne
complessivamente svolte in azienda, il quale rappresenta il budget di
spesa massimo disponibile;
la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi.”
Linee di indirizzo regionale (art. 5)
 Criteri generali per sviluppare a livello
  aziendale un sistema di standard finalizzati
  alla individuazione dei volumi prestazionali
  riferiti all’impegno, anche temporale,
  richiesto
 Criteri generali per la razionalizzazione
  delle attività connesse alla continuità
  assistenziale ed urgenza/emergenza al fine
  della loro valorizzazione economica tenuto
  conto anche dell’art. 55 co.2 del CCNL
  1998/2001
Allegato 2 CCNL 2002/2005
In riferimento all’art. 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle
singole Regioni, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione
ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed
urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità
operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti
tipologie assistenziali:
     •ostetricia, pediatria con neonatologia;
     •unità di terapie intensive e semi –intensive (rianimatorie, cardiologiche,
     respiratorie, metaboliche etc);
     •attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero della Salute del 29
     gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia,
     laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di
     urgenza ed emergenza di I° e II° livello.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex interdivisionale)
può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di
guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra
tutti i componenti l’équipe.
Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la
razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari
all’applicazione degli artt. 17 e 18.
Guardia notturna
    effettuata nell’orario di servizio

Istituzione di una specifica indennità di
     disagio a partire dal 31/12/2005


                50 €
  L’indennità di disagio non è dovuta in caso di
           pagamento dello straordinario
Reperibilità

     La cosiddetta “reperibilità” non rientra nella nozione
   di “orario di lavoro” perché il prestatore non è obbligato
a tenersi a disposizione del datore sul proprio luogo di lavoro


  Reperibilità              =           Riposo                ?
   Sentenze CGCE Simap e Jaeger
   La P.D.interrompe la continuità del riposo giornaliero     (L.133/08)

   Sentenza TAR Puglia sul giorno di riposo compensativo
   Indennità di reperibilità pari al 20% della retribuzione?
                                               ( D.M. del Lavoro 10/4/04)
Pronta disponibilità
                 (Articolo 17 CCNL 2002/2005)

          L’art. 17 del CCNL 2002/2005 riprende quasi
             integralmente l’art. 20 del CCNL 1996:

Il servizio di PD prevede l’obbligo del dirigente di
raggiungere il presidio nel tempo concordato con le
procedure dell’art. 6 comma 1 lettera B (CONCERTAZIONE - nel CCNL 96 era
la sola informazione)
Ha lo scopo di garantire prestazioni per situazioni di urgenza/emergenza
 Restano confermate le due tipologie di reperibilità (sostitutiva ed
integrativa della guardia)
 Nei servizi di anestesia e rianimazione e nelle terapie intensive è prevista
solo la P.D. integrativa
 Tutti i dirigenti sono tenuti alla PD presso le UO con attività continua
 Il servizio di PD è limitato ai periodi notturni e festivi e può essere
sostitutivo o integrativo del servizio di guardia
 La PD ha durata di 12 ore, di “regola” non possono essere previsti più di
dieci turni di PD in un mese per singolo dirigente
Pronta disponibilità
      (Articolo 17 CCNL 2002/2005)


                                        Piani annuali
ASL            Concertazione
                                      per le emergenze




  Dotazioni
 organiche e     Aspetti organizzativi
                                                Regolamento
programmi di     •Terapie intensive
 assunzione      •UU.OO. ad attività continua
                 •Altre UU.OO.
Pronta disponibilità
  (Articolo 17 CCNL 2002/2005, co. 3)

Solo notturna e festiva
                               Dirigenti ex 1° livello
a)Sostitutiva                    appartenenti alla
                                medesima disciplina

                                Anestesia e Rianimazione
b)Integrativa
                            Terapie Intensive (Obbligatorie)
                            Altre UU.OO. ad attività continua


E’ di norma di competenza di tutti i dirigenti
          inclusi i Direttori di S.C.
Pronta disponibilità
         (Articolo 17 CCNL 2002/2005, co. 4-8)
           Durata 12 ore                      Indennità

         Due turni di P.D. sono prevedibili solo per le FESTE

             Di “regola” non potranno essere previsti per
               ciascun dirigente più di 10 turni mensili


        Se il turno è inferiore alle 12 ore ma superiore a 4,
              l’indennità di P.D. è corrisposta in modo
                proporzionale ma maggiorata del 10%

I turni di PD devono essere programmati in modo tale che, in caso di
  chiamata, siano garantiti i periodi minimi di riposo previsti a tutela
 dell’integrità psico-fisica del Dirigente, in particolare dopo il servizio
                                 notturno.
Pronta disponibilità
(Articolo 17 del CCNL 2002/2005, co.5-7)

                                            Straordinario

 CHIAMATA           Orario prestato

                                           Recupero orario


       In caso di P.D. festiva spetta un giorno di riposo
       compensativo senza riduzione del debito orario
       Settimanale


            La P.D. è finanziata con i fondi Art. 55
Pronta disponibilità
      (Articolo 17 del CCNL 2002/2005)

In questa fase è stato possibile ottenere un graduale
    superamento della PD sostitutiva (comma 8):

“le parti concordano che nell’ambito dei criteri
 generali di cui all’art. 9 comma 1 lett. G
 (coordinamento regionale) sono individuate le
 modalità per il graduale superamento della P.D.
 sostitutiva allo scopo di garantire con turni di guardia
 una più ampia tutela assistenziale nei reparti di
 degenza”
Pronta disponibilità in giornata festiva
 Al dipendente spetta incondizionatamente una
  giornata di riposo compensativo.
 La giornata di riposo compensativo deve essere fruita
  entro la settimana successiva, in giorno concordato
  preventivamente con il responsabile della struttura,
  avuto riguardo delle esigenze di servizio.
 Il debito orario del dipendente per la settimana
  successiva non è ridotto. Esistono sentenze che
  prevedono una riduzione del debito orario. Comunque
  la sentenza del Tar Puglia è stata recentemente
  “riformata” e la riduzione dell’orario di lavoro
  settimanale è considerata illegittima.
Tutela dell’integrità psico-
fisica del Dirigente Medico

  Cosa fare dopo l’abrogazione per la
 Dirigenza del SSN degli artt. 4 e 7 del
            D.Lgs 66/2003?
Gli interventi “regressivi” sul diritto
al riposo da parte del Governo Prodi
Legge Finanziaria 2008
Art. 3, co.85:

All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si
applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle
vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di
lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori »
Gli interventi “regressivi” sul diritto al
 riposo da parte del Governo Berlusconi.
             La Legge 133/2008
Articolo 41, Comma 13
(Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)

13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della
qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di
servizio al pieno esercizio della responsabilità propria
dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66.
La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a
garantire ai dirigenti condizioni di lavoro
che consentano una protezione appropriata ed il pieno
recupero delle energie psico-fisiche.
D.lgs 66/2003: articolo 4 - Durata massima
  dell’orario di lavoro (Abrogato per i Dirigenti del
                         SSN )

1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario
di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni
periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve
essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3
fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o
inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di
lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti
il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del
periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del
lavoro, Settore ispezione del lavoro competente per territorio.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto
obbligo di comunicazione.
D.Lgs 66/2003: Art. 7- Riposo giornaliero
(Abrogato per i Dirigenti del SSN)

Articolo 7 dlgs 66/2003
Riposo giornaliero.
1. Ferma restando la durata normale dell'orario
settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di
riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo
consecutivo fatte salve le attività caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o
da regimi di reperibilità (Ndr: parte introdotta con
la Legge 133/2008).
Giurisprudenza
 Il protrarsi dell’attività lavorativa, in
  condizioni routinarie (quindi non durante
  condizioni eccezionali ed imprevedibili di
  emergenza/urgenza), oltre l’orario di lavoro
  previsto dal CCNL e dalle normative vigenti,
  viene considerato, in caso di evento
  avverso, “condotta imprudente” e
  costituisce in un giudizio un’ aggravante,
  ritenendosi come volontaria l’accettazione
  del turno irregolare ed i rischi connessi.
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     Ictus e turni di lavoro notturno

      Il rischio di ictus aumenta del 4%
       per ogni 5 anni in cui si è lavorato per
       almeno 3 notti al mese.

      Il dato è derivato da uno studio
       clinico effettuato su 48 mila infermieri
       statunitensi.


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                JAMA. 2009;302(14):1565-1572
                                            www.jama.com

 Risks of Complications by Attending                     Brigham and Women’s Hospital; Harvard
                                                          Medical School - Boston
 Physicians After Performing
                                                         Harvard School of Public Health - Boston
 Nighttime Procedures
                                                         Division of General Pediatrics, Department
 Jeffrey M. Rothschild, MD, MPH; Carol A. Keohane,
                                                          of Medicine, Children’s Hospital Boston
 BSN, RN; Selwyn Rogers, MD, MPH;
 Roxane Gardner, MD, MPH; Stuart R. Lipsitz, ScD;
 Claudia A. Salzberg, MS; Tony Yu, MD, MPH et al.

 Conclusion Overall, procedures performed the day
 after attending physicians worked overnight
 were not associated with significantly increased
 complication rates, although there was an
 increased rate of complications among
 postnighttime surgical procedures performed by
 physicians with sleep opportunities of less than 6
 hours.




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             The NEW         ENGLAND JOURNAL of MEDICINE


     Perspective December 30, 2010
     Sleep Deprivation, Elective Surgical Procedures,
     and Informed Consent
     Michael Nurok, M.D., Ph.D., Charles A. Czeisler, Ph.D., M.D., and
     Lisa Soleymani Lehmann, M.D., Ph.D.


     G         iven the data on sleep deprivation, the associated risk of surgical
     complication, and patient preference, we believe that hospitals should
     prohibit the performance of elective surgical procedures when an
     attending surgeon or anesthesiologist is acutely sleep-deprived……



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Le conseguenze degli orari di lavoro prolungati e
della deprivazione del sonno per i medici ospedalieri

  Conseguenze a breve termine
     Decremento dei livelli di attenzione e vigilanza con rischio
      di autolesioni, incidenti d’auto
     Incremento degli errori nella pratica clinica e ridotta
      sicurezza nelle cure
  Conseguenze a lungo termine
     Rischio di burnout
     Ansia e depressione
     Alterazioni flogistiche vascolari (rischio aumentato di Ictus
      e IMA)
     Incremento dei tumori
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        Strutturazione degli orari di lavoro
            secondo criteri ergonomici
   Ridurre il più possibile il lavoro notturno e adottare schemi di
    turnazione rapida al fine di limitare il numero di turni di notte
    consecutivi (max 2) ed interferire il meno possibile sui ritmi
    circadiani e sul sonno
   Adottare la rotazione dei turni in “ritardo di fase”
    (Mattino/Pomeriggio/Notte), in quanto consente un più lungo
    riposo intermedio
   Prevedere almeno 11 ore di riposo continuativo tra un turno di
    lavoro e l’altro onde consentire un maggior recupero della fatica
    e del deficit di sonno
   Non iniziare troppo presto il turno al mattino in modo da limitare
    la perdita dell’ultima parte del sonno ricca di fase REM
   Programmare il giorno di riposo preferibilmente dopo il turno di
    notte in modo da consentire un immediato recupero della fatica e
    del deficit di sonno
   Inserire pause nel corso del turno, in modo da permettere tempi
    adeguati per i pasti ed eventuali brevi pisolini, rivelatisi molto
    utili nel compensare il deficit di sonno
                                        G. Costa in G.Ital. Med. Lav. Erg. 2008
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CCNL 2006 – 2009; CAPO II
      Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti
      Art. 7
      Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero
1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la
continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi
dell’art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore,
atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei
dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.
2. In tale ambito, al fine di conformare l’impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la
contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l’effettuazione del servizio di guardia
notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un
adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire
l’effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l’inizio di quella successiva.
3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata
evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l’efficienza della
prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri
lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.
4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di
indirizzo emanate dalle Regioni ai sensi dell’art. 5, lett. k del presente CCNL.
5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni
di guardia dall’art. 14, commi 7 e 8, del CCNL 3.11.2005, tenendo conto di quantostabilito in
materia di riposi giornalieri dal presente articolo.
6. E’ fatta salva l’attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto
stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro 90 giorni
dalla stipula del presente CCNL
Art. 7                            (1/3)
PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI.
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO


Impostazione dell’argomento innovativa e qualificante
rispetto alla trattazione dei precedenti CCNL del tema
riposo.

Contenuto
    conferma il diritto al riposo settimanale;
    ribadisce l’obbligatorietà del riposo giornaliero;
    stabilisce i principi a cui dovrà attenersi il riposo
     giornaliero;
    individua i compiti in merito della contrattazione
     aziendale.
Art. 7                              (2/3)
    PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI.
     DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO

Compiti della contrattazione aziendale
La contrattazione integrativa:
      dovrà definire le modalità di riposo nelle ventiquattro ore atte
       a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero
       psicofisico dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico;
      dovrà prevedere l’obbligatorietà del riposo giornaliero dopo
       guardie o turni di servizio notturno che dovrà:
       -       iniziare subito dopo,
       -       essere continuativo e sufficientemente lungo da
               garantire un recupero psicofisico ed una reale
               interruzione tra prestazioni lavorative consecutive;
Art. 7                           (3/3)
  PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI.
   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO


Risultato politico
      Aver collegato i riposi con la riduzione del rischio
       clinico e con la salvaguardia della salute degli operatori ha
       fatto assumere a tale argomento un’importanza strategica
       che va ben oltre il mero ambito contrattuale o l’interesse
       particolare di una categoria professionale.
      Aver colmato il vuoto normativo conseguente
       all’abolizione dell’applicazione per i dirigenti medici e
       veterinari degli artt. 4 (orario massimo settimanale) e 7
       (riposo giornaliero) del D.Lgs. n° 66/2003 da parte della
       recente Legge 133/2008.
CCNL integrativo 10/02/2004
                   Lavoro notturno (art. 7)
1.    Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a copertura
     delle 24 ore.
2.    Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute,
     all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di
     lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali si applicano le
     disposizioni del D. Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed
     integrazioni. Quanto alla durata della prestazione, rimane
     salvaguardata l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi
     assistenziali operanti nei turni a copertura delle 24 ore.
3.   Salvo che non ricorra l’applicazione dell’art. 29 del CCNL 5 dicembre 1996,
     che regola il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica del dirigente,
     nel caso in cui le sopraggiunte condizioni di salute comunque comportino
     l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico
     competente, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 532/1999, è garantita
     al dirigente l’assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio da
     espletarsi nell’ambito della disciplina di appartenenza.
4.   Al dirigente che presta lavoro notturno sono corrisposte le indennità di cui
     all’art. 8.
5.   L’ articolo si applica dall’entrata in vigore del presente contratto, fatto salvo
     il comma 4.
Lavoro notturno e lavoratore notturno

                    Periodo notturno D.Lgs 66/2003
                    “Periodo di almeno 7 ore consecutive
                comprendente l’intervallo tra mezzanotte e le 5
                      del mattino” (Art. 1, co.2, lett. d)

  Lavoratore notturno: D.Lgs 66/2003 come modificato dalla Legge
                                     133/2008
“Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte
  del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di
  lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno
qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni
                     lavorativi all’anno per almeno tre ore”.

                        Code contrattuali 2004, art. 7
                            “Svolgono lavoro notturno i
                 dirigenti tenuti ad operare su turni di servizio a
                              copertura delle 24 ore”
Durata del lavoro notturno: D.Lgs 66/2003
   e Circ. 8/2005 Ministero del Lavoro

 D.Lgs 66/2003, art. 13: L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non
 puo' superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva
 l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali ,
 di un periodo di riferimento piu' ampio sul quale calcolare come media
 il suddetto limite.


   “L’orario per i lavoratori notturni non può superare le otto ore
   nell’arco di 24 ore calcolate dal momento dell’inizio
   dell’esecuzione della prestazione lavorativa…. “
   (Circolare 8/2005 Ministero del Lavoro - Punto 18, durata della
   prestazione)
Ruolo dirigenziale, organizzazione
del lavoro e lavoro notturno
 Direttori di struttura complessa
         Non hanno un orario di lavoro contrattualmente
          stabilito
         Non svolgono, in genere, lavoro notturno
 Dirigenti medici che operano in servizi attivi
  nella fascia diurna (h. 8 – 20)
           Hanno un orario di lavoro contrattualmente stabilito
           Non svolgono lavoro notturno, escluso le chiamate in
            reperibilità
 Dirigenti medici che operano in servizi
  attivi nelle 24 ore
           Hanno un orario di lavoro contrattualmente stabilito
           Svolgono lavoro notturno
Le ricadute concrete della Legge
   133/2008
 I Direttori di struttura complessa e i Dirigenti medici
  che operano in servizi attivi solo nelle ore diurne, di
  fatto conservano le tutele sui riposi minimi previste
  dalla Direttiva Europea 88/2003 e dal D.Lgs 66/2003.
 I Dirigenti medici che operano su turni di servizio a
  copertura delle 24 ore, mantengono le tutele previste
  dal D.Lgs 66/2003 sul lavoro notturno in quanto non
  abrogate. Per cui, anche in base ai contenuti dell’art. 7
  del CCNL 2006/2009, hanno diritto dopo un turno
  notturno ad un riposo immediato di 24 ore
  continuative. Il turno mattino/notte è limitato dalla
  Circolare interpretativa del Ministero del lavoro n°
  8/2005.
Una proposta sui riposi: tra tutela dell’integrità
     psico-fisica e flessibilità organizzativa

  Turno nella fascia diurna: riposo di almeno 11 ore consecutive


           8         14        20       24             8

Turno notturno: riposo di almeno 24 ore consecutive (salvo urgenze)


           20      24               8                      20

            Turno mattino/notte: riposo di 24 ore consecutive


       0           12        24/0            12       24        8
REGIONE PUGLIA
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
   AZIENDALE DI CUI ALL’ART.5 DEL CCNL AREA DIRIGENZA MEDICO -
          VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
               17.10.2008 - QUADRIENNIO 2006 -2009

       Nello specifico, tenuto anche conto che la giurisprudenza
       consolidata considera come condotta imprudente, e quindi
       aggravante in caso di giudizio, il protrarsi dell’attività
       lavorativa in condizioni routinarie, si concordano le seguenti
       linee generali.
      Guardia notturna o turnazione notturna: deve essere di 12 ore
       con conseguente fruizione immediata di un periodo di riposo
       obbligatorio e continuativo di 24 ore.
      Riposo giornaliero ( D.E. 88/2003 art.2 ): nel corso di ogni
       periodo di 24 ore, il lavoratore beneficia di un periodo minimo di
       riposo di 12 ore consecutive che corrispondono al periodo
       ricompresso tra le ore 20,00 e le ore 8,00 del giorno dopo.
      Turno mattino/notte: viene limitato dalla circolare del Ministero
       del Lavoro, per cui non può essere previsto routinariamente e deve
       essere riservato a situazioni eccezionali e limitate nel tempo ( es: il
       periodo delle ferie e/o delle festività). Dopo un turno mattino/notte
       spetta un riposo di 24 ore continuative.
      Sono vietati, i turni notte/mattino, pomeriggio/notte e
       notte/pomeriggio.
Regione Toscana
                LINEE DI INDIRIZZO SUI CCNL DELLE
             AREE DIRIGENZIALI DEL SSN DEL 17.10.2008                                1


      Tenuto conto dell’attuale quadro normativo, al fine di assicurare ai dirigenti
      una protezione appropriata e di evitare rischi agli utenti, si forniscono le
      seguenti indicazioni:
     come regola generale, è da ritenersi adeguato, dopo l’effettuazione della
      guardia notturna o della turnazione notturna, un periodo di riposo
      continuativo di 24 ore;
     solo in casi eccezionali, i dirigenti possono essere incaricati dello svolgimento
      di due servizi di guardia notturna consecutivi;
     non sono consentite le turnazioni notte-mattino e notte-pomeriggio;
     fermo restando quanto sopra in relazione al riposo successivo alla guardia o
      turnazione notturna, è da ritenersi altresì adeguato, come regola generale, un
      riposo di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore;
     la turnazione mattino-notte è consentita solo se limitata nel tempo e
      adeguatamente motivata in relazione all’esigenza di garantire la continuità
      assistenziale;
     non è consentita la turnazione pomeriggio-notte;


    21° CONGRESSO NAZIONALE
Regione Toscana
               LINEE DI INDIRIZZO SUI CCNL DELLE
            AREE DIRIGENZIALI DEL SSN DEL 17.10.2008                2


 si ritiene che, in caso di servizio notturno svolto, a seguito di
  chiamata, dai dirigenti in pronta disponibilità, debba essere
  garantito ai dirigenti medesimi un periodo di riposo coerente con
  l’impegno lavorativo sostenuto;
 a tal fine, è necessario che, nella programmazione dei turni di
  ciascuna struttura, venga valutata l’opportunità di prevedere
  l’esenzione dal turno mattutino dei dirigenti in pronta disponibilità
  notturna, in considerazione del servizio mediamente svolto, a
  seguito di chiamata, dai dirigenti assegnati alla struttura
  medesima.
   Le Aziende provvedono a monitorare periodicamente le eventuali
  deroghe, informando le organizzazioni sindacali, con cadenza
  almeno semestrale, in merito all’andamento di tale monitoraggio.


  21° CONGRESSO NAZIONALE
L’abrogazione dell’articolo 4 del D.Lgs 66/2003
     Tempo di lavoro massimo settimanale



 Orario contrattuale: 38 ore/settimana

 Straordinario: max 250 ore/anno,
  corrispondenti in media a circa 6
  ore/settimana
      Totale: 44 ore/settimana
Risoluzione del Parlamento europeo adottata a maggioranza
qualificata nella riunione plenaria del 17/12/2008 in merito
    alla proposta di modifica della Direttiva CE 88/2003


 Il tempo di lavoro massimo settimanale, calcolato
  su una media di 4 mesi, deve essere portato nel
  giro di tre anni a 48 ore, abrogando la clausola
  “opt-out”.
 Nel tempo di lavoro rientra anche la cosiddetta
  guardia “inattiva”.
 Il riposo compensativo deve essere
  immediatamente goduto dopo il servizio prolungato
  per motivi eccezionali e non preventivabili.
 Dirigenti a cui non si applicano le tutele sui riposi:
  direttori generali, dirigenti direttamente ad essi
  subordinati, dirigenti nominati dal Consiglio di
  amministrazione di un’azienda.
CCNL 1994/1997: Articolo 22 -
Riposo settimanale
 1. In relazione all'assetto organizzativo dell'azienda o ente e all'orario di
 lavoro … il riposo settimanale coincide di norma con la giornata
 domenicale. Il numero dei riposi settimanali … è fissato in numero di 52
 all'anno. …
 2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo
 settimanale deve essere fruito, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
 3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
 4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la
 domenica non danno luogo a riposo compensativo nè a monetizzazione.
 5. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la
 loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si
 applica la disposizione del 2 comma.
D.Lgs 66/2003: Articolo 10 –
Ferie annuali
 Fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c. il
  prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale
  di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
 Tale periodo, salvo quanto previsto dalla
  contrattazione collettiva, va goduto per almeno due
  settimane, consecutive in caso di richiesta del
  lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per
  le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al
  termine dell’anno di maturazione.
 Il predetto periodo minimo di quattro settimane non
  può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie
  non godute salvo il caso di risoluzione del rapporto di
  lavoro.
Art. 21 CCNL 1994/1997:
 Ferie annuali
 32 giorni di ferie + 4 gg per le festività soppresse
 Per i neo assunti nei primi 3 anni: 30 gg di ferie + 4 gg per le
  festività soppresse
 Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto
  l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni,
  il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie
  spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti,
  rispettivamente, a 28 e 26 …
 Esse sono fruite anche frazionatamente, nel corso di ciascun
  anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel
  rispetto dell’assetto organizzativo dell’Azienda o Ente; in
  relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua
  responsabilità, al dirigente è consentito di norma il godimento
  di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1
  giugno al 30 settembre.
Art. 21 CCNL 1994/1997:
Ferie annuali
 In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
  non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel
  corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il
  primo semestre dell’anno successivo.
 La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
  dirigente presta servizio è considerata giorno festivo
  purché ricadente in giorno lavorativo.
 Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la
  durata delle ferie è determinata in proporzione dei
  dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
  superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli
  effetti come mese intero.
Art. 21 CCNL 1994/1997:
Ferie annuali
   In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio,
    il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il
    viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al
    luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di
    missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha
    inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate
    per il periodo di ferie non goduto.
   Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più
    di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero.
    L'azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica,
    deve essere tempestivamente informata.
    In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non
    abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso
    dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
    semestre dell'anno successivo.
   Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o
    infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero
    anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche
    oltre il termine di cui al comma precedente.
Orario di lavoro, piani di
    lavoro e budget

  Lineamenti essenziali
Calcolo del debito orario
1. Orario contrattuale corrispondente all’orario istituzionalmente dovuto e
   così articolato:
    Orario per attività assistenziale (34 ore/settimana): è l’orario destinato a
        garantire le attività indicate all’art. 14 comma 1, concordate
        annualmente con le procedure di budget;
    orario per attività non assistenziali (4 ore/settimana): è l’orario
        destinato all’aggiornamento professionale, all’ECM, alla ricerca
        finalizzata, alla didattica;
    orario di cui all’art. 14, comma 5 (30 minuti decurtati dalle 4 ore per
        attività non assistenziali), destinato a richiesta dell’Azienda, con le
        procedure di budget, all’abbattimento delle lista d’attesa o al
        perseguimento di altri obiettivi assistenziali e di prevenzione.
2. Orario straordinario effettuabile esclusivamente in regime di PD lavorata,
   guardia o per eventi eccezionali nei quali si riconduce lo straordinario (art.
   28 del CCNL integrativo 10/2/2004 e art. 16 del CCNL 3/11/2005);
3. Orario per attività aggiuntive sono quelle effettuabili secondo gli istituti
   contrattuali previsti dagli articoli:
    55, c. 2 del CCNL 8/6/2000;
    18 del CCNL 3/11/2005;
    14, c. 6 del CCNL 3/11/2005;
Calcolo del debito orario annuale per
            le attività assistenziali
N°            DESCRIZIONE TIPOLOGIA                   ORE     ORE    TOTALE
                                                             TOLTE   DEBITO

1
     Orario contrattuale (38 ore x 52 settimane)      1976            1976

2
         Ferie + festività soppresse + festività
                                                      291     291     1685
     infrasettimanali (32 + 4 + 10 = 46 gg x 6,33)
3          8 gg assenze retribuite (congedo
                                                      50       50     1635
                    straordinario)
4
     40 minuti/die per attività non assistenziali x
                                                      173     173     1462
         259 giornate lavorative (365 – 106)

5
           Totale debito orario contrattuale generale x anno         1462
A
             15 gg di congedo radiologico             94       94    1368
B          8 gg di congedo anestesiologico            50       50    1412
Assenze retribuite
            Articolo 23 CCNL 1994/1997
1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove,
ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento
o specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attività di servizio: giorni otto
all'anno;
- lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo
grado: giorni tre consecutivi per evento;
- particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all'anno.
2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di
matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell'anno solare e non riducono le
ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta la retribuzione di cui alla
tabella allegato 4.
5. I permessi previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/92, non sono computati
ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli
altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge.
7. Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attività delle
Associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento
approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile.
8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del
congedo straordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Calcolo debito orario
    Tale monte ore è utilizzabile come unità di
                     misura:

    per la programmazione delle attività
    istituzionali;
    per il conseguente calcolo della dotazione
    organica      necessaria per la loro effettuazione;
    per la definizione del piano di lavoro su base
    mensile e annuale della singola Unità Operativa

     e si costituisce come parte integrante della
  metodologia per la definizione del budget per l’anno
                     di riferimento.
Calcolo dei carichi di lavoro per un’Unità
             Operativa di Medicina Interna
CARICHI DI LAVORO MEDICO: POSSIBILI PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE(**)

PARAMETRO                                    VALUTAZIONE
Assistenza alla degenza                      Ore di assistenza in reparto sulle 12 ore diurne.(Standard FADOI
                                             minuti per giornata di ricovero da: un minimo di 24 ad un massimo di
                                             30)
Attività Dh/Ds                               Ore giornaliere di attività
Consulenze                                   Ore giornaliere assorbite (Standard : 30 minuti se interna;
                                             con percorrenza temporizzata se esterna)
Attività ambulatoriali:                      Ore giornaliere assorbite (Standard:20/30        minuti per
                                             prestazione strumentale e per visita di controllo. 30 minuti
                                             per 1 visita)
Attività guardia                             Ore effettive anno (24 ore x 365= 8760)

Attività                                     Ore /anno: percentuali variabili secondo la complessità della funzione
                                             (incarico professionale, incarico ad alta specializzazione, struttura semplice,
gestionale/organizzativa                     struttura complessa, dipartimento)

Attività di aggiornamento                    Formazione ed ECM da quantificare in rapporto ai crediti
                                             previsti per anno: budget di circa 170 ore /anno
(**) lo schema ha un valore puramente indicativo, di suggerimento metodologico.
Metodologia di budget
1. l’organizzazione del lavoro stabilita all’interno dell’azienda e/o dell’area
   funzionale o dipartimento e le sue ricadute all’interno dell’unità operativa;
2. la domanda assistenziale prevista;
3. gli obiettivi regionali e/o aziendali;
4. la tipologia delle prestazioni richieste;
5. l’impegno professionale e tecnico necessario per ciascuna tipologia di
   prestazione;
6. il livello tecnologico esistente;
7. le linee guida esistenti in merito alla qualità delle prestazioni;
8. il piano di lavoro attuato all’interno dell’unità operativa, preventivamente
   concordato con la Direzione Sanitaria o il Dipartimento;
9. i volumi prestazionali eseguiti l’anno precedente nell’orario di lavoro
   annuale disponibile per compiti assistenziali di istituto dell’intera unità
   operativa, come definito precedentemente, rapportati alle condizioni
   organizzative, anche in termini di dotazione organica e alle tecnologie
   esistenti;
10.le criticità emerse l’anno precedente a consuntivo sui volumi prestazionali
   attesi;
11.gli eventuali “tempari delle prestazioni” proposti dalle Società Scientifiche
   o conseguenti ad analisi statistiche attendibili eseguite con il metodo del
   “benchmarking”.

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Organizzazione del lavoro in sanita' per medici

  • 1. Organizzazione del lavoro Orario di lavoro – Guardie - Pronta disponibilità Riposi Scuola Quadri Anaao Assomed Seminario Anaao Giovani Roma 3 Marzo 2011 Relazione di Carlo Palermo
  • 2. Indice della relazione 1. Definizione orario di lavoro e normativa contrattuale. 2. Rapporti tra orario di lavoro, straordinario, risultato e produttività aggiuntiva. 3. Guardie e Pronta disponibilità. 4. Tutela dell’integrità psico-fisica del dirigente medico:riposo giornaliero, riposo settimanale, ferie. 5. Orario di lavoro, piani di lavoro e budget.
  • 3. Evoluzione legislativa e contrattuale nella disciplina della dirigenza medica e dell’organizzazione del lavoro Legge 132/1968; D.Lgs DPR 128 e 129/1969 29/1993D Privatizzazione del rapporto di D.Lgs 502/92 lavoro D.Lgs 150/2009 D.Lgs 229/99 Organizzazione Disciplina degli uffici Legge 165 speciale riserva di legge CCNL Orario settimanale Code Lavoro notturno Direttive europee Contrattuali Riposi/Ferie D.Lgs sul Posizione/Risultato 66/2003 Working Valutazione Time
  • 4. Orario di lavoro Ferie e Straordinario riposi Budget Orario di Lavoro lavoro festivo Pronta Lavoro Disponibilità notturno Guardie
  • 5. Orario di lavoro D.lgs 66/2003 art. 1, co.2, lett. a “Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni” Il D.lgs 66/2003 recepisce le direttive europee 93/104/CC e 2000/34/CE sull’orario di lavoro
  • 6. Periodo di riposo D.lgs 66/2003 art. 1, co.2, lett. b “Qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro”
  • 7. Tempo di lavoro nelle direttive europee Visione binaria Orario di Periodo di lavoro riposo I Giudici comunitari hanno confermato questa visione ed in una serie di sentenze (Simap; Jaeger) hanno chiarito che il servizio di guardia medica va sempre considerato integralmente come orario di lavoro in quanto gli obblighi in capo ai medici di essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e di tenersi a disposizione per fornire immediatamente la loro opera rientrano nell’esercizio delle loro funzioni
  • 8. Lavoro/Pronta disponibilità/Riposo Riposo inteso come Non lavoro effettivo ma piena libertà di Orario di lavoro obbligazione vs il datore di espressione delle Ex D.Lgs 66/2003 lavoro e limitazione della proprie aspirazioni vita privata oltre che completo recupero psico fisico Luogo scelto dal lavoratore con LUOGO DI LAVORO libertà condizionata dal fatto di Luogo scelto in piena dover raggiungere il luogo libertà dal lavoratore di lavoro in caso di necessità A disposizione LAVORO del datore di A disposizione del RIPOSO EFFETTIVO lavoro datore di lavoro EFFETTIVO GUARDIA ATTIVA PRONTA DISPONIBILITA’ Art. 3 RDL C.G.E. TAR PUGLIA CORTE COSTITUZIONALE CORTE DI CASSAZIONE 692/1923 caso Jaeger C.G.E. caso SIMAP
  • 9. Gli obiettivi che si sono posti le Regioni nelle ultime tornate contrattuali 1) Trovare una soluzione a basso costo all’insufficiente rete dell’offerta di prestazioni diagnostiche rispetto alla domanda crescente e all’allungamento delle liste d’attesa (CCNL 2002/2005) 2) Abrogare il limite massimo di lavoro settimanale e giornaliero (Legge 133/2008) anche al fine di evitare le sanzioni degli Ispettorati del Lavoro Maggiore utilizzazione della forza lavoro professionale a parità di costi: aumento dell’orario di lavoro = aumento del numero di prestazioni
  • 10. La proposta del Comitato di Settore al tavolo contrattuale-CCNL 2008/2009 “La complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi correlati all’incarico. In particolare si ribadisce che l’impegno di servizio eccedente l’orario di lavoro dovuto di 38 ore settimanali per il raggiungimento degli obiettivi assegnati con le procedure dell’art 65 comma 6 del CCNL 5.12.1996, viene compensata nell’ambito della retribuzione di risultato, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del medesimo art 65 , nonché dall’art 15 comma 3 del d.lgs 502/92.” 21° CONGRESSO NAZIONALE
  • 11. ORARIO DI LAVORO CCNL 2008/2009 – Code contrattuali Proposta ARAN  Introdurre l’orario minimo abrogando, di fatto, le attuali 38 ore lavorative settimanali;  Introdurre il principio per cui l’orario aggiuntivo necessario al raggiungimento degli obiettivi costituisce un obbligo e la sua remunerazione avviene attraverso la retribuzione di risultato Testo definitivo  Nulla di tutto ciò ha trovato attuazione 21° CONGRESSO NAZIONALE
  • 12. Orario di lavoro dei Dirigenti CCNL CCNL CCNL 8/6/2000 5/11/2005 17/11/2008 Dirigenti medici Art. 16 Art. 14 Art. 7 (Riposi) Direttori di SC Art. 17 Art. 15
  • 13. Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.1  L’orario è articolato e flessibile Esigenze della struttura Obiettivi e programmi aziendali da realizzare Espletamento dell’incarico affidato Procedure individuate dall’art. 6, c.1, lettera B : concertazione su articolazione dell’orario e dei piani per assicurare le emergenze
  • 14. Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.1 Volumi prestazionali Tempi di attesa massimi dell’équipe Incentivazione Retribuzione per risultato Vengono definiti ex art. 65 Norma di prima applicazione CCNL 5/12/96 •Garantire i livelli  proposte Dirigenti UOC assistenziali e di produttività raggiunti Obiettivi DG •Il risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro (art. 65,c.3 CCNL 1996) Tra gli obiettivi annuali Stabilendo la previsione dell’équipe oraria per la loro realizzazione
  • 15. Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.2 Confermate le 38 ore settimanali Mantenimento Attività gestionali Attività professionali efficienza dei servizi sanitari Didattica Correlate Ricerca 1. all’incarico affidato Aggiornamento 2. al budget negoziato
  • 16. Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.3  Il conseguimento degli obiettivi correlati all’impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996 CCNL 5 dicembre 1996, art. 65 7. L'erogazione dell'incentivo di cui al comma 6 è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati. Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 59, che ne definisce parametri e standard di riferimento.
  • 17. Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.2-5 38 ore 34 3,30’ 30’ Attività assistenziali L’Asl può chiedere ECM e gestionali con le procedure di budget (quindi accordo Formazione Riduzione liste d’attesa preventivo) Didattica Assistenza/prevenzione Ricerca
  • 18. Orario non assistenziale Questa riserva di ore (4 ore o 3,30’):  Non rientra nella normale attività assistenziale  Non può essere oggetto di separata e aggiuntiva retribuzione  È utilizzata di norma con cadenza settimanale, ma può anche essere cumulata in ragione d’anno  Può essere utilizzata per l’aggiornamento facoltativo e si aggiunge agli 8 giorni previsti nell’art. 23 del CCNL 1996 (congedo straordinario)  Non può comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro  Compatibilità con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza
  • 19. Nei fatti i 30 minuti per settimana servono a “pagare” la quota di 1254,24 €/anno passata dal risultato al tabellare con conseguente riduzione del fondo ex art. 56 CCNL 2002 - 2005
  • 20. Orario di lavoro dei Direttori di S.C. CCNL 2002/2005, art. 15 , co. 1 e 2 Assicurano la presenza in servizio per garantire il funzionamento della struttura Organizzano il proprio tempo di lavoro articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti e per l’espletamento dell’incarico affidato (obiettivi, programmi, didattica, ricerca….) Sono tenuti a comunicare preventivamente e a documentare con modalità condivise dall’azienda la pianificazione delle proprie attività istituzionali Comunicano e documentano le assenze (ferie, malattie, attività di aggiornamento ecc) ed i giorni dedicati alla LPI
  • 21. La “deregulation” nell’organizzazione del lavoro : tra sfruttamento del lavoro medico e rischi organizzativi Uso “allargato” della Pronta Disponibilità  Sottofinanziamento del SSN Guardie per aree funzionali o dipartimentali  Deriva “economicistica” delle Aziende Sanitarie Straordinari non pagati Impoverimento delle dotazioni organiche Aumento dei carichi di lavoro Peggioramento delle condizioni di lavoro Incremento del disagio umano e professionale
  • 22. Le condizioni di lavoro nelle corsie
  • 24. Orario di lavoro, straordinario, risultato e produttività aggiuntiva Per una corretta interpretazione della normativa vigente
  • 25. D.Lgs. 66/2003: Lavoro straordinario (art. 5)  “Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto” (comma 1);  “In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso solo previo accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali” (comma 3) salvo casi di forza maggiore per la presenza di un pericolo grave ed immediato e per la difesa di interessi superiori (comma 4);  “Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai CCNL (art. 28 del CCNL integrativo del 10/2/2004) in alternativa od in aggiunta i lavoratori possono usufruire di riposi compensativi” (comma 5). In sostanza lo straordinario è previsto solo:  con il consenso del lavoratore (palese e formale, nullo quello ottenuto in particolari situazioni di “debolezza” del lavoratore /ad esempio in prossimità di un rinnovo del contratto individuale etc.)  dopo accordo individuale (e non per accordo sindacale in delega perché non è prevista la delega)  deve essere retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL  non può superare di regola le 250 ore annue (anche se c’è il consenso)  in alternativa si deve recuperare nel corso dei mesi (4 ) di riferimento (Si ufficializza in questo modo l’istituto adottato dalla quasi totalità dei contratti collettivi, sia pure con modalità diverse, della “ Banca Ore”)
  • 26. CCNL integrativo 10/02/2004 Art. 28: Lavoro straordinario  1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.  2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai soli dirigenti di cui all’art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità di cui agli artt. 19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per altre attività non programmabili. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola entro il mese successivo.  3. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell’art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.  4. Le aziende determinano le quote di risorse del fondo che, in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale, vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d. lgs. n. 502/1992.  5. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:  a) stipendio tabellare in godimento;  b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento;  c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.  6. La maggiorazione di cui al comma 5 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.  7. Per i dirigenti di struttura complessa, si rinvia al principio indicato nell’art. 8, comma 3 del presente contratto.  8. E’ disapplicato l’art. 80 del D.P.R. 384/1990.
  • 27. Lavoro straordinario: Testo CCNL Integrativo 2008/2009, co. 4, art. 16  Ribadite le disposizioni contrattuali già esistenti (CCNL Integrat. 2004, co. 2, art. 28).  Conferma che il lavoro straordinario può essere fatto solamente dai dirigenti non responsabili di struttura complessa.  Conferma che questo è possibile solamente per garantire la continuità assistenziale e per prestazioni con carattere eccezionale, rispondenti ad effettive esigenze di servizio e tempestivamente autorizzate (prima era “preventivamente autorizzate”).  Introdotto il dovere per le Aziende di definire le procedure e le modalità per autorizzare le prestazioni eccezionali in lavoro straordinario. 21° CONGRESSO NAZIONALE
  • 28. Contratto integrativo 2004 – Art. 6  Riposo compensativo per le giornate festive lavorate 1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale - a richiesta dei dirigenti indicati all’art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 da effettuarsi entro trenta giorni - dà titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi.
  • 29. TAR Puglia – Sentenza n°. 814/2006  Il lavoro straordinario va sempre retribuito, specie in presenza di turni predisposti dall’amministrazione. L’autorizzazione all’espletamento del lavoro straordinario deve ritenersi esistente ogni volta che si è in presenza di lavoro organizzato sulla base di turnazione tra il personale disponibile nell’ambito delle attività cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare o nell’ambito di un servizio che la P.A. è tenuta a garantire. La predisposizione dei turni presuppone l’espletamento del lavoro straordinario con la conseguenza che al servizio svolto deve riconoscersi la dovuta retribuzione.
  • 30. Condizioni che permettono il pagamento dello straordinario in caso di effettuazione di orario di lavoro eccedente il debito contrattuale mensile  Lavoro svolto in giornate festive infrasettimanali (CCNL integrativo 2004 – Art. 6)  Turni di servizio notturni e festivi predisposti dal Dirigente dell’U.O. e riconosciuti dall’Amministrazione (Corte di Appello di Venezia, sentenza n°468/2007)  Turni di servizio effettuati in condizioni di carenza di personale (Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro, sentenza n° 4239/2004)  Riconoscimento negli anni, attraverso i prospetti mensili, dell’eccedenza oraria effettuata e non contestata da parte dell’Azienda. Tale evenienza fa anche decadere la possibilità di prescrizione del diritto al pagamento (Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro, sentenza n°722/2009)
  • 31. Voci economiche relative all’emergenza/urgenza CCNL 2002/2005 e 2006/2009 I° e II° biennio economico  Art. 17 CCNL 3/11/2005 Pronta disponibilità: € 20,65 (Remunerazione immodificata)  Art. 18 CCNL 3/11/2005 Tariffa per turno di guardia notturna in ALPI: € 480 Tetto 12% guardie notturne anno precedente Decorrenza: vigenza contrattuale 3/11/2005  Art. 51 CCNL 3/11/2005 CCNL 5/7/2006 (2° Indennità per turni festivi e notturni biennio economico) Indennità notturna: € 2,74/h totale per 8 h= € 21,92 Art. 8 comma 2 Indennità festiva: € 17,8 (Indennità di disagio) Decorrenza: 1/01/2003 Compenso per turno di  Art. 25 CCNL 2006/2007 guardia notturno Ora lavoro straordinario € 25,78 € 50 (si sommano Ora notturna o festiva € 29,14 all’indennità oraria) Ora notturna-festiva € 33,63 L’indennità di disagio non è Decorrenza 17 ottobre 2008 dovuta in caso di pagamento dello  Art. 10 CCNL 2008/2009 straordinario Ora lavoro straordinario € 26,61 Decorrenza 31/12/2005 Ora notturna o festiva € 30,08 Ora notturna-festiva € 34,70 Decorrenza 6 maggio 2010
  • 32. CCNL 1994-1997, art. 65, co. 1 e 2 Retribuzione di risultato raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati metodologia della negoziazione di budget (D.lgs 502/1992, art.5; D.lgs 29/1993 artt 14 e 20) Legge 23 dicembre 1994 n° 724 - Obiettivi qualificanti: •Miglioramento degli indici legati alla degenza •Ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni sanitarie ed ospedaliere con il pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e un maggior orientamento all’utenza •Razionalizzazione della spesa per consumi sanitari e farmaceutici anche attraverso l’adozione di adeguati protocolli clinici, diagnostici e terapeutici •Miglioramento dei livelli qualitativi di intervento in sanità collettiva negli ambienti di vita e di lavoro •Razionalizzazione, personalizzazione ed umanizzazione della funzione ospedaliera anche attraverso l’individuazione di forme alternative, quali la spedalizzazione o l’assistenza a domicilio, nonché l’incentivazione delle prestazioni e dei trattamenti deospedalizzanti e delle attività di ospedale diurno •Realizzazione di modelli organizzativi innovativi per le attività delle articolazioni aziendali •Avvio di tecniche per il controllo di gestione Il fondo per il risultato è pertanto destinato a promuovere il miglioramento organizzativo e l’erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dell’Azienda, tenendo conto delle effettive risorse messe a disposizione
  • 33. CCNL 1994-1997, art. 65, co.4 e 5 Proposte Collegio di Direzione DG BILANCIO Dipartimenti UOC Assegnazione Programmi ad ogni UOC di: ed obiettivi •Risorse umane prestazionali •Risorse strumentali •Risorse finanziarie Indicazione entità del Assegnazione degli obiettivi ai singoli Fondo di risultato assegnato: Dirigenti medici dell’U.O., •Alla UOC secondo la tipologia degli incarichi •Al Direttore di U.O. conferiti
  • 34. Obiettivi correlati alle risorse umane, strumentali e finanziarie  CCNL 1996/1997 art 59 , co.3. Nella valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti cui siano stati affidati incarichi ai sensi dell'art. 56, gli organismi del comma 1, dovranno comunque considerare l'operato dei dirigenti in correlazione con gli obiettivi da perseguire secondo le direttive ricevute; in caso di incarico con affidamento di budget, la correlazione deve tener conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali rese effettivamente disponibili.  CCNL 1998/2001 art. 31, co. 4. Le aziende, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del dlgs. 286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai diri-genti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili,  CCNL 1998/2001 art. 32 co.7.. A titolo meramente indicativo la valutazione di cui al comma 6 per i dirigenti di struttura complessa o semplice – ove ne ricorrano le condizioni - deve riguardare la gestione del budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate  CCNL 2002/2005 art. 25 co.2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, per l'applicazione dell'art. 26, comma 2, anche dell'attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo – affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione.
  • 35. Impegno orario dei Dirigenti e risultato  CCNL 1994-1997, art. 65, co. 3: Nel passaggio al nuovo sistema di retribuzione per risultato dovranno, comunque, essere garantiti i livelli organizzativi, assistenziali e di produttività ottenuti con l'applicazione dell'istituto di incentivazione sub 1 di cui all'art. 123 del D.P.R. 384/1990, lett. a).La retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato (passaggio dalla fase delle incentivazioni al sistema per obiettivi)  Legge 229/99, art. 15, co.3: Il dirigente, in relazione all’attività svolta, ai programmi concordati da realizzare, e alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito.  CCNL 2002-2005, art 14, co.1: L’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell’art. 65 c. 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste d’attesa.
  • 36. Risposta dell’Aran ad un quesito posto dalla Usl 7 Veneto (prot. N° 5177 del 1/7/2002)  Si conferma che l’orario di lavoro settimanale è contrattualmente previsto in 38 ore di cui 4 per attività non assistenziali.  L’articolazione dell’orario è flessibile per correlarlo alle effettive esigenze della struttura cui i dirigenti sono preposti, in relazione all’espletamento dell’incarico affidato e agli specifici obiettivi e programmi da realizzare.  In base ai volumi prestazionali richiesti, l’Azienda è tenuta a concordare con le équipes interessate l’impegno di lavoro eccedente l’orario settimanale dovuto, ai sensi dell’art. 16 comma 1 del CCNL 8/6/2000, con le procedure previste dall’art. 65, comma 6 del CCNL 5/12/1996 tuttora vigente, salvo “per gli aspetti transitori nel passaggio al nuovo sistema basato sul raggiungimento degli obiettivi”.
  • 37. Impegno orario dei Dirigenti e risultato  Se l’impegno di servizio contrattualmente definito consente comunque di realizzare gli obiettivi concordati, anche senza la resa di un orario aggiuntivo, la retribuzione di risultato è un atto dovuto.  Nella contrattazione del budget e degli obiettivi prestazionali per la retribuzione di risultato bisogna tenere ben presente che l’eventuale orario aggiuntivo deve essere solo strumentale alla realizzazione degli obiettivi prestazionali concordati e correlati alle risorse messe a disposizione e non divenire obiettivo esso stesso.  E’ evidente che un orario aggiuntivo rispetto alle 38 ore settimanali non può che essere “eventuale e negoziato” per il raggiungimento degli obiettivi concordati, nel caso di una verifica intermedia non positiva.
  • 38. Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.1 L’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli OBIETTIVI PRESTAZIONALI ECCEDENTI L’ORARIO DOVUTO E’ negoziato con le procedure e per gli effetti dell’art. 65, c. 6, CCNL 1994-1997 In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le LISTE D’ATTESA
  • 39. CCNL 1994-1997, art. 65, co. 6.  Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale, sono assegnati formalmente a tutti i dirigenti dell'unità operativa secondo la tipologia degli incarichi conferiti a ciascun di essi ai sensi degli artt. 55 e 56 con l'indicazione dell'incentivo economico connesso.
  • 40. CCNL 1998/2001, art 55, co. 2:  Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.
  • 41. CCNL 2002/2005, art. 14, co. 6 6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 4, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell’individuazione dei criteri generali per l’adozione di tale atto dovrà essere indicato che l’esercizio dell’attività libero professionale di cui all’art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
  • 42. Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.6 OBIETTIVI PRESTAZIONALI ECCEDENTI L’ORARIO DOVUTO Condizioni e retribuzione Sulle basi delle linee d’indirizzo regionali (art. 9 c. 1, lett. g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni Attività libero professionale (art. 55, c. 2 CCNL 1998/2001) in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 4, c. 2, lett.G. Tale attività è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget Tariffa oraria 60 €
  • 43. Orario di lavoro, art. 14 co.6, art. 18 34 ore FASE 1° NEGOZIAZIONE DI BUDGET (Obbligatoria) 30 min. FASE 2° Negoziazione (c.1) ed accordo (c.6) su obiettivi (Possibile) prestazionali eccedenti l’orario dovuto Linee guida regionali Requisiti LPA 60 €/h Art.9, c.1, lett.g e condizioni Guardia 480 € (Art. 18)
  • 44. Il combinato disposto  Art. 14, comma 6  Art. 16, comma 2  Art. 18  Allegato 2 Pagamento delle Pagamento delle prestazioni GUARDIE aggiuntive a quote Tariffa : 480 € per orarie: turno 60 € per ora
  • 45. In conclusione  Il sindacato interviene a livello regionale nella definizione dei volumi prestazionali dovuti nell’orario di lavoro  Si riconosce che le prestazioni eccedenti quelle concordate nell’orario di lavoro devono essere retribuite a parte  La forma di retribuzione è quella prevista nell’art.55 co. 2 del CCNL 1998/2001 (libera professione aziendale)  Viene fissata una tariffa oraria per le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro unica su tutto il territorio nazionale.
  • 46. Guardia e Pronta Disponibilità
  • 47. Presenza del dirigente medico : CCNL 2002/2005, art. 14, co. 7 a) Negli Ospedali b) In particolari servizi del territorio, individuati dalle Aziende sanitarie •Programmazione 24 ore/24 7 gg/7 •Articolazione degli orari •Articolazione della guardia
  • 48. Presenza del dirigente medico : CCNL 2002/2005, art. 14, co. 7 Copertura 12 ore diurne per fronteggiare: Articolata 1. Attività ordinaria 2. Emergenza In alcune UU.OO. Copertura 24 ore/24 Guardia Continuità assistenziale ed emergenza
  • 49. Presenza del dirigente medico: CCNL 2002/2005, art 14, co. 9-10 E’ articolata su 38 ore settimanali anche per i non esclusivi Guardia P.D. E’ assicurata da tutti i dirigenti medici con esclusione, di norma, dei direttori di S.C.
  • 50. La guardia medica può essere assicurata:  Con il normale orario di lavoro  Con il ricorso allo straordinario (Fondo art. 55 CCNL 2002/2005)  Con il recupero orario Alcuni “problemi” •Tempo parziale •Esoneri (esiti di IMA, Ictus….) •Over 55 •Inadeguatezza del fondo per lo straordinario
  • 51. Servizio di guardia Obiettivi dell’Anaao  Revisione della normativa  Retribuire adeguatamente la guardia svolta fuori dall’orario di servizio con il ricorso all’art. 55, co. 2, CCNL 1998/2001  Valorizzare economicamente il servizio di guardia svolto nell’orario di lavoro (retribuzione di disagio)
  • 52. Servizio di guardia (Art. 16 CCNL 2002/2005) Art. 9, co.1 Concertazione di ASL Linee di indirizzo regionali Dipartimento Emergenza/Urgenza Art. 18 Tipologie assistenziali minime (Allegato 2) Guardia medica territoriale Punti di guardia •U.O.C. ospedalieri •Dipartimento •Area Funzionale
  • 53. Art. 16 CCNL 2002/2005 Servizio di Guardia 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto. 2. Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Sino all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall'art. 55 ovvero con recupero orario. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 18. 3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa. 4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa.
  • 54. CCNL 2002/2005 Art. 18, co.1 : Con l’entrata in vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, è aggiunto il seguente: “2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all’art. 14 comma 6 - rientrino i servizi di guardia notturna, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lett. g), che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E’ inoltre necessario che: - sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale; - siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali; - sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile; la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi.”
  • 55. Linee di indirizzo regionale (art. 5)  Criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati alla individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, anche temporale, richiesto  Criteri generali per la razionalizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine della loro valorizzazione economica tenuto conto anche dell’art. 55 co.2 del CCNL 1998/2001
  • 56. Allegato 2 CCNL 2002/2005 In riferimento all’art. 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali: •ostetricia, pediatria con neonatologia; •unità di terapie intensive e semi –intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche etc); •attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I° e II° livello. Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l’équipe. Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari all’applicazione degli artt. 17 e 18.
  • 57. Guardia notturna effettuata nell’orario di servizio Istituzione di una specifica indennità di disagio a partire dal 31/12/2005 50 € L’indennità di disagio non è dovuta in caso di pagamento dello straordinario
  • 58. Reperibilità La cosiddetta “reperibilità” non rientra nella nozione di “orario di lavoro” perché il prestatore non è obbligato a tenersi a disposizione del datore sul proprio luogo di lavoro Reperibilità = Riposo ? Sentenze CGCE Simap e Jaeger La P.D.interrompe la continuità del riposo giornaliero (L.133/08) Sentenza TAR Puglia sul giorno di riposo compensativo Indennità di reperibilità pari al 20% della retribuzione? ( D.M. del Lavoro 10/4/04)
  • 59. Pronta disponibilità (Articolo 17 CCNL 2002/2005) L’art. 17 del CCNL 2002/2005 riprende quasi integralmente l’art. 20 del CCNL 1996: Il servizio di PD prevede l’obbligo del dirigente di raggiungere il presidio nel tempo concordato con le procedure dell’art. 6 comma 1 lettera B (CONCERTAZIONE - nel CCNL 96 era la sola informazione) Ha lo scopo di garantire prestazioni per situazioni di urgenza/emergenza  Restano confermate le due tipologie di reperibilità (sostitutiva ed integrativa della guardia)  Nei servizi di anestesia e rianimazione e nelle terapie intensive è prevista solo la P.D. integrativa  Tutti i dirigenti sono tenuti alla PD presso le UO con attività continua  Il servizio di PD è limitato ai periodi notturni e festivi e può essere sostitutivo o integrativo del servizio di guardia  La PD ha durata di 12 ore, di “regola” non possono essere previsti più di dieci turni di PD in un mese per singolo dirigente
  • 60. Pronta disponibilità (Articolo 17 CCNL 2002/2005) Piani annuali ASL Concertazione per le emergenze Dotazioni organiche e Aspetti organizzativi Regolamento programmi di •Terapie intensive assunzione •UU.OO. ad attività continua •Altre UU.OO.
  • 61. Pronta disponibilità (Articolo 17 CCNL 2002/2005, co. 3) Solo notturna e festiva Dirigenti ex 1° livello a)Sostitutiva appartenenti alla medesima disciplina Anestesia e Rianimazione b)Integrativa Terapie Intensive (Obbligatorie) Altre UU.OO. ad attività continua E’ di norma di competenza di tutti i dirigenti inclusi i Direttori di S.C.
  • 62. Pronta disponibilità (Articolo 17 CCNL 2002/2005, co. 4-8) Durata 12 ore Indennità Due turni di P.D. sono prevedibili solo per le FESTE Di “regola” non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di 10 turni mensili Se il turno è inferiore alle 12 ore ma superiore a 4, l’indennità di P.D. è corrisposta in modo proporzionale ma maggiorata del 10% I turni di PD devono essere programmati in modo tale che, in caso di chiamata, siano garantiti i periodi minimi di riposo previsti a tutela dell’integrità psico-fisica del Dirigente, in particolare dopo il servizio notturno.
  • 63. Pronta disponibilità (Articolo 17 del CCNL 2002/2005, co.5-7) Straordinario CHIAMATA Orario prestato Recupero orario In caso di P.D. festiva spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario Settimanale La P.D. è finanziata con i fondi Art. 55
  • 64. Pronta disponibilità (Articolo 17 del CCNL 2002/2005) In questa fase è stato possibile ottenere un graduale superamento della PD sostitutiva (comma 8): “le parti concordano che nell’ambito dei criteri generali di cui all’art. 9 comma 1 lett. G (coordinamento regionale) sono individuate le modalità per il graduale superamento della P.D. sostitutiva allo scopo di garantire con turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza”
  • 65. Pronta disponibilità in giornata festiva  Al dipendente spetta incondizionatamente una giornata di riposo compensativo.  La giornata di riposo compensativo deve essere fruita entro la settimana successiva, in giorno concordato preventivamente con il responsabile della struttura, avuto riguardo delle esigenze di servizio.  Il debito orario del dipendente per la settimana successiva non è ridotto. Esistono sentenze che prevedono una riduzione del debito orario. Comunque la sentenza del Tar Puglia è stata recentemente “riformata” e la riduzione dell’orario di lavoro settimanale è considerata illegittima.
  • 66. Tutela dell’integrità psico- fisica del Dirigente Medico Cosa fare dopo l’abrogazione per la Dirigenza del SSN degli artt. 4 e 7 del D.Lgs 66/2003?
  • 67.
  • 68. Gli interventi “regressivi” sul diritto al riposo da parte del Governo Prodi Legge Finanziaria 2008 Art. 3, co.85: All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori »
  • 69. Gli interventi “regressivi” sul diritto al riposo da parte del Governo Berlusconi. La Legge 133/2008 Articolo 41, Comma 13 (Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro) 13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
  • 70. D.lgs 66/2003: articolo 4 - Durata massima dell’orario di lavoro (Abrogato per i Dirigenti del SSN ) 1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. 2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. 4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. 5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro, Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
  • 71. D.Lgs 66/2003: Art. 7- Riposo giornaliero (Abrogato per i Dirigenti del SSN) Articolo 7 dlgs 66/2003 Riposo giornaliero. 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità (Ndr: parte introdotta con la Legge 133/2008).
  • 72. Giurisprudenza  Il protrarsi dell’attività lavorativa, in condizioni routinarie (quindi non durante condizioni eccezionali ed imprevedibili di emergenza/urgenza), oltre l’orario di lavoro previsto dal CCNL e dalle normative vigenti, viene considerato, in caso di evento avverso, “condotta imprudente” e costituisce in un giudizio un’ aggravante, ritenendosi come volontaria l’accettazione del turno irregolare ed i rischi connessi.
  • 73.
  • 74.
  • 75.
  • 76. s c u o l a nazionale di formazione q u a d r i Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011
  • 77. s c u o l a nazionale di formazione q u a d r i Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011
  • 78. s c u o l a nazionale di formazione q u a d r i Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011
  • 79. s c u o l a nazionale di formazione q u a d r i Ictus e turni di lavoro notturno  Il rischio di ictus aumenta del 4% per ogni 5 anni in cui si è lavorato per almeno 3 notti al mese.  Il dato è derivato da uno studio clinico effettuato su 48 mila infermieri statunitensi. Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011
  • 80. s c u o l a nazionale di formazione q u a d r i JAMA. 2009;302(14):1565-1572 www.jama.com Risks of Complications by Attending  Brigham and Women’s Hospital; Harvard Medical School - Boston Physicians After Performing  Harvard School of Public Health - Boston Nighttime Procedures  Division of General Pediatrics, Department Jeffrey M. Rothschild, MD, MPH; Carol A. Keohane, of Medicine, Children’s Hospital Boston BSN, RN; Selwyn Rogers, MD, MPH; Roxane Gardner, MD, MPH; Stuart R. Lipsitz, ScD; Claudia A. Salzberg, MS; Tony Yu, MD, MPH et al. Conclusion Overall, procedures performed the day after attending physicians worked overnight were not associated with significantly increased complication rates, although there was an increased rate of complications among postnighttime surgical procedures performed by physicians with sleep opportunities of less than 6 hours. Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011
  • 81. s c u o l a nazionale di formazione q u a d r i The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE Perspective December 30, 2010 Sleep Deprivation, Elective Surgical Procedures, and Informed Consent Michael Nurok, M.D., Ph.D., Charles A. Czeisler, Ph.D., M.D., and Lisa Soleymani Lehmann, M.D., Ph.D. G iven the data on sleep deprivation, the associated risk of surgical complication, and patient preference, we believe that hospitals should prohibit the performance of elective surgical procedures when an attending surgeon or anesthesiologist is acutely sleep-deprived…… Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011
  • 82. Le conseguenze degli orari di lavoro prolungati e della deprivazione del sonno per i medici ospedalieri  Conseguenze a breve termine  Decremento dei livelli di attenzione e vigilanza con rischio di autolesioni, incidenti d’auto  Incremento degli errori nella pratica clinica e ridotta sicurezza nelle cure  Conseguenze a lungo termine  Rischio di burnout  Ansia e depressione  Alterazioni flogistiche vascolari (rischio aumentato di Ictus e IMA)  Incremento dei tumori
  • 83. s c u o l a nazionale di formazione q u a d r i Strutturazione degli orari di lavoro secondo criteri ergonomici  Ridurre il più possibile il lavoro notturno e adottare schemi di turnazione rapida al fine di limitare il numero di turni di notte consecutivi (max 2) ed interferire il meno possibile sui ritmi circadiani e sul sonno  Adottare la rotazione dei turni in “ritardo di fase” (Mattino/Pomeriggio/Notte), in quanto consente un più lungo riposo intermedio  Prevedere almeno 11 ore di riposo continuativo tra un turno di lavoro e l’altro onde consentire un maggior recupero della fatica e del deficit di sonno  Non iniziare troppo presto il turno al mattino in modo da limitare la perdita dell’ultima parte del sonno ricca di fase REM  Programmare il giorno di riposo preferibilmente dopo il turno di notte in modo da consentire un immediato recupero della fatica e del deficit di sonno  Inserire pause nel corso del turno, in modo da permettere tempi adeguati per i pasti ed eventuali brevi pisolini, rivelatisi molto utili nel compensare il deficit di sonno G. Costa in G.Ital. Med. Lav. Erg. 2008 Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011
  • 84. CCNL 2006 – 2009; CAPO II Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti Art. 7 Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero 1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico. 2. In tale ambito, al fine di conformare l’impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l’effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l’effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l’inizio di quella successiva. 3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l’efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine. 4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle Regioni ai sensi dell’art. 5, lett. k del presente CCNL. 5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia dall’art. 14, commi 7 e 8, del CCNL 3.11.2005, tenendo conto di quantostabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo. 6. E’ fatta salva l’attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro 90 giorni dalla stipula del presente CCNL
  • 85. Art. 7 (1/3) PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO Impostazione dell’argomento innovativa e qualificante rispetto alla trattazione dei precedenti CCNL del tema riposo. Contenuto  conferma il diritto al riposo settimanale;  ribadisce l’obbligatorietà del riposo giornaliero;  stabilisce i principi a cui dovrà attenersi il riposo giornaliero;  individua i compiti in merito della contrattazione aziendale.
  • 86. Art. 7 (2/3) PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO Compiti della contrattazione aziendale La contrattazione integrativa:  dovrà definire le modalità di riposo nelle ventiquattro ore atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero psicofisico dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico;  dovrà prevedere l’obbligatorietà del riposo giornaliero dopo guardie o turni di servizio notturno che dovrà: - iniziare subito dopo, - essere continuativo e sufficientemente lungo da garantire un recupero psicofisico ed una reale interruzione tra prestazioni lavorative consecutive;
  • 87. Art. 7 (3/3) PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO Risultato politico  Aver collegato i riposi con la riduzione del rischio clinico e con la salvaguardia della salute degli operatori ha fatto assumere a tale argomento un’importanza strategica che va ben oltre il mero ambito contrattuale o l’interesse particolare di una categoria professionale.  Aver colmato il vuoto normativo conseguente all’abolizione dell’applicazione per i dirigenti medici e veterinari degli artt. 4 (orario massimo settimanale) e 7 (riposo giornaliero) del D.Lgs. n° 66/2003 da parte della recente Legge 133/2008.
  • 88. CCNL integrativo 10/02/2004 Lavoro notturno (art. 7) 1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore. 2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali si applicano le disposizioni del D. Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della prestazione, rimane salvaguardata l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali operanti nei turni a copertura delle 24 ore. 3. Salvo che non ricorra l’applicazione dell’art. 29 del CCNL 5 dicembre 1996, che regola il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica del dirigente, nel caso in cui le sopraggiunte condizioni di salute comunque comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 532/1999, è garantita al dirigente l’assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio da espletarsi nell’ambito della disciplina di appartenenza. 4. Al dirigente che presta lavoro notturno sono corrisposte le indennità di cui all’art. 8. 5. L’ articolo si applica dall’entrata in vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 4.
  • 89. Lavoro notturno e lavoratore notturno Periodo notturno D.Lgs 66/2003 “Periodo di almeno 7 ore consecutive comprendente l’intervallo tra mezzanotte e le 5 del mattino” (Art. 1, co.2, lett. d) Lavoratore notturno: D.Lgs 66/2003 come modificato dalla Legge 133/2008 “Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno per almeno tre ore”. Code contrattuali 2004, art. 7 “Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni di servizio a copertura delle 24 ore”
  • 90. Durata del lavoro notturno: D.Lgs 66/2003 e Circ. 8/2005 Ministero del Lavoro D.Lgs 66/2003, art. 13: L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali , di un periodo di riferimento piu' ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. “L’orario per i lavoratori notturni non può superare le otto ore nell’arco di 24 ore calcolate dal momento dell’inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa…. “ (Circolare 8/2005 Ministero del Lavoro - Punto 18, durata della prestazione)
  • 91. Ruolo dirigenziale, organizzazione del lavoro e lavoro notturno  Direttori di struttura complessa  Non hanno un orario di lavoro contrattualmente stabilito  Non svolgono, in genere, lavoro notturno  Dirigenti medici che operano in servizi attivi nella fascia diurna (h. 8 – 20)  Hanno un orario di lavoro contrattualmente stabilito  Non svolgono lavoro notturno, escluso le chiamate in reperibilità  Dirigenti medici che operano in servizi attivi nelle 24 ore  Hanno un orario di lavoro contrattualmente stabilito  Svolgono lavoro notturno
  • 92. Le ricadute concrete della Legge 133/2008  I Direttori di struttura complessa e i Dirigenti medici che operano in servizi attivi solo nelle ore diurne, di fatto conservano le tutele sui riposi minimi previste dalla Direttiva Europea 88/2003 e dal D.Lgs 66/2003.  I Dirigenti medici che operano su turni di servizio a copertura delle 24 ore, mantengono le tutele previste dal D.Lgs 66/2003 sul lavoro notturno in quanto non abrogate. Per cui, anche in base ai contenuti dell’art. 7 del CCNL 2006/2009, hanno diritto dopo un turno notturno ad un riposo immediato di 24 ore continuative. Il turno mattino/notte è limitato dalla Circolare interpretativa del Ministero del lavoro n° 8/2005.
  • 93. Una proposta sui riposi: tra tutela dell’integrità psico-fisica e flessibilità organizzativa Turno nella fascia diurna: riposo di almeno 11 ore consecutive 8 14 20 24 8 Turno notturno: riposo di almeno 24 ore consecutive (salvo urgenze) 20 24 8 20 Turno mattino/notte: riposo di 24 ore consecutive 0 12 24/0 12 24 8
  • 94. REGIONE PUGLIA LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE DI CUI ALL’ART.5 DEL CCNL AREA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 17.10.2008 - QUADRIENNIO 2006 -2009 Nello specifico, tenuto anche conto che la giurisprudenza consolidata considera come condotta imprudente, e quindi aggravante in caso di giudizio, il protrarsi dell’attività lavorativa in condizioni routinarie, si concordano le seguenti linee generali.  Guardia notturna o turnazione notturna: deve essere di 12 ore con conseguente fruizione immediata di un periodo di riposo obbligatorio e continuativo di 24 ore.  Riposo giornaliero ( D.E. 88/2003 art.2 ): nel corso di ogni periodo di 24 ore, il lavoratore beneficia di un periodo minimo di riposo di 12 ore consecutive che corrispondono al periodo ricompresso tra le ore 20,00 e le ore 8,00 del giorno dopo.  Turno mattino/notte: viene limitato dalla circolare del Ministero del Lavoro, per cui non può essere previsto routinariamente e deve essere riservato a situazioni eccezionali e limitate nel tempo ( es: il periodo delle ferie e/o delle festività). Dopo un turno mattino/notte spetta un riposo di 24 ore continuative.  Sono vietati, i turni notte/mattino, pomeriggio/notte e notte/pomeriggio.
  • 95. Regione Toscana LINEE DI INDIRIZZO SUI CCNL DELLE AREE DIRIGENZIALI DEL SSN DEL 17.10.2008 1 Tenuto conto dell’attuale quadro normativo, al fine di assicurare ai dirigenti una protezione appropriata e di evitare rischi agli utenti, si forniscono le seguenti indicazioni:  come regola generale, è da ritenersi adeguato, dopo l’effettuazione della guardia notturna o della turnazione notturna, un periodo di riposo continuativo di 24 ore;  solo in casi eccezionali, i dirigenti possono essere incaricati dello svolgimento di due servizi di guardia notturna consecutivi;  non sono consentite le turnazioni notte-mattino e notte-pomeriggio;  fermo restando quanto sopra in relazione al riposo successivo alla guardia o turnazione notturna, è da ritenersi altresì adeguato, come regola generale, un riposo di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore;  la turnazione mattino-notte è consentita solo se limitata nel tempo e adeguatamente motivata in relazione all’esigenza di garantire la continuità assistenziale;  non è consentita la turnazione pomeriggio-notte; 21° CONGRESSO NAZIONALE
  • 96. Regione Toscana LINEE DI INDIRIZZO SUI CCNL DELLE AREE DIRIGENZIALI DEL SSN DEL 17.10.2008 2  si ritiene che, in caso di servizio notturno svolto, a seguito di chiamata, dai dirigenti in pronta disponibilità, debba essere garantito ai dirigenti medesimi un periodo di riposo coerente con l’impegno lavorativo sostenuto;  a tal fine, è necessario che, nella programmazione dei turni di ciascuna struttura, venga valutata l’opportunità di prevedere l’esenzione dal turno mattutino dei dirigenti in pronta disponibilità notturna, in considerazione del servizio mediamente svolto, a seguito di chiamata, dai dirigenti assegnati alla struttura medesima. Le Aziende provvedono a monitorare periodicamente le eventuali deroghe, informando le organizzazioni sindacali, con cadenza almeno semestrale, in merito all’andamento di tale monitoraggio. 21° CONGRESSO NAZIONALE
  • 97. L’abrogazione dell’articolo 4 del D.Lgs 66/2003 Tempo di lavoro massimo settimanale  Orario contrattuale: 38 ore/settimana  Straordinario: max 250 ore/anno, corrispondenti in media a circa 6 ore/settimana Totale: 44 ore/settimana
  • 98. Risoluzione del Parlamento europeo adottata a maggioranza qualificata nella riunione plenaria del 17/12/2008 in merito alla proposta di modifica della Direttiva CE 88/2003  Il tempo di lavoro massimo settimanale, calcolato su una media di 4 mesi, deve essere portato nel giro di tre anni a 48 ore, abrogando la clausola “opt-out”.  Nel tempo di lavoro rientra anche la cosiddetta guardia “inattiva”.  Il riposo compensativo deve essere immediatamente goduto dopo il servizio prolungato per motivi eccezionali e non preventivabili.  Dirigenti a cui non si applicano le tutele sui riposi: direttori generali, dirigenti direttamente ad essi subordinati, dirigenti nominati dal Consiglio di amministrazione di un’azienda.
  • 99. CCNL 1994/1997: Articolo 22 - Riposo settimanale 1. In relazione all'assetto organizzativo dell'azienda o ente e all'orario di lavoro … il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali … è fissato in numero di 52 all'anno. … 2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, avuto riguardo alle esigenze di servizio. 3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato. 4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo nè a monetizzazione. 5. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del 2 comma.
  • 100. D.Lgs 66/2003: Articolo 10 – Ferie annuali  Fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c. il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.  Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.  Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
  • 101. Art. 21 CCNL 1994/1997: Ferie annuali  32 giorni di ferie + 4 gg per le festività soppresse  Per i neo assunti nei primi 3 anni: 30 gg di ferie + 4 gg per le festività soppresse  Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26 …  Esse sono fruite anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’Azienda o Ente; in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito di norma il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
  • 102. Art. 21 CCNL 1994/1997: Ferie annuali  In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.  La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.  Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
  • 103. Art. 21 CCNL 1994/1997: Ferie annuali  In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.  Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.  In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.  Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma precedente.
  • 104. Orario di lavoro, piani di lavoro e budget Lineamenti essenziali
  • 105. Calcolo del debito orario 1. Orario contrattuale corrispondente all’orario istituzionalmente dovuto e così articolato: Orario per attività assistenziale (34 ore/settimana): è l’orario destinato a garantire le attività indicate all’art. 14 comma 1, concordate annualmente con le procedure di budget; orario per attività non assistenziali (4 ore/settimana): è l’orario destinato all’aggiornamento professionale, all’ECM, alla ricerca finalizzata, alla didattica; orario di cui all’art. 14, comma 5 (30 minuti decurtati dalle 4 ore per attività non assistenziali), destinato a richiesta dell’Azienda, con le procedure di budget, all’abbattimento delle lista d’attesa o al perseguimento di altri obiettivi assistenziali e di prevenzione. 2. Orario straordinario effettuabile esclusivamente in regime di PD lavorata, guardia o per eventi eccezionali nei quali si riconduce lo straordinario (art. 28 del CCNL integrativo 10/2/2004 e art. 16 del CCNL 3/11/2005); 3. Orario per attività aggiuntive sono quelle effettuabili secondo gli istituti contrattuali previsti dagli articoli: 55, c. 2 del CCNL 8/6/2000; 18 del CCNL 3/11/2005; 14, c. 6 del CCNL 3/11/2005;
  • 106. Calcolo del debito orario annuale per le attività assistenziali N° DESCRIZIONE TIPOLOGIA ORE ORE TOTALE TOLTE DEBITO 1 Orario contrattuale (38 ore x 52 settimane) 1976 1976 2 Ferie + festività soppresse + festività 291 291 1685 infrasettimanali (32 + 4 + 10 = 46 gg x 6,33) 3 8 gg assenze retribuite (congedo 50 50 1635 straordinario) 4 40 minuti/die per attività non assistenziali x 173 173 1462 259 giornate lavorative (365 – 106) 5 Totale debito orario contrattuale generale x anno 1462 A 15 gg di congedo radiologico 94 94 1368 B 8 gg di congedo anestesiologico 50 50 1412
  • 107. Assenze retribuite Articolo 23 CCNL 1994/1997 1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attività di servizio: giorni otto all'anno; - lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento; - particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all'anno. 2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio. 3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell'anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio. 4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato 4. 5. I permessi previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/92, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. 6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge. 7. Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attività delle Associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile. 8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
  • 108. Calcolo debito orario Tale monte ore è utilizzabile come unità di misura: per la programmazione delle attività istituzionali; per il conseguente calcolo della dotazione organica necessaria per la loro effettuazione; per la definizione del piano di lavoro su base mensile e annuale della singola Unità Operativa e si costituisce come parte integrante della metodologia per la definizione del budget per l’anno di riferimento.
  • 109. Calcolo dei carichi di lavoro per un’Unità Operativa di Medicina Interna CARICHI DI LAVORO MEDICO: POSSIBILI PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE(**) PARAMETRO VALUTAZIONE Assistenza alla degenza Ore di assistenza in reparto sulle 12 ore diurne.(Standard FADOI minuti per giornata di ricovero da: un minimo di 24 ad un massimo di 30) Attività Dh/Ds Ore giornaliere di attività Consulenze Ore giornaliere assorbite (Standard : 30 minuti se interna; con percorrenza temporizzata se esterna) Attività ambulatoriali: Ore giornaliere assorbite (Standard:20/30 minuti per prestazione strumentale e per visita di controllo. 30 minuti per 1 visita) Attività guardia Ore effettive anno (24 ore x 365= 8760) Attività Ore /anno: percentuali variabili secondo la complessità della funzione (incarico professionale, incarico ad alta specializzazione, struttura semplice, gestionale/organizzativa struttura complessa, dipartimento) Attività di aggiornamento Formazione ed ECM da quantificare in rapporto ai crediti previsti per anno: budget di circa 170 ore /anno (**) lo schema ha un valore puramente indicativo, di suggerimento metodologico.
  • 110. Metodologia di budget 1. l’organizzazione del lavoro stabilita all’interno dell’azienda e/o dell’area funzionale o dipartimento e le sue ricadute all’interno dell’unità operativa; 2. la domanda assistenziale prevista; 3. gli obiettivi regionali e/o aziendali; 4. la tipologia delle prestazioni richieste; 5. l’impegno professionale e tecnico necessario per ciascuna tipologia di prestazione; 6. il livello tecnologico esistente; 7. le linee guida esistenti in merito alla qualità delle prestazioni; 8. il piano di lavoro attuato all’interno dell’unità operativa, preventivamente concordato con la Direzione Sanitaria o il Dipartimento; 9. i volumi prestazionali eseguiti l’anno precedente nell’orario di lavoro annuale disponibile per compiti assistenziali di istituto dell’intera unità operativa, come definito precedentemente, rapportati alle condizioni organizzative, anche in termini di dotazione organica e alle tecnologie esistenti; 10.le criticità emerse l’anno precedente a consuntivo sui volumi prestazionali attesi; 11.gli eventuali “tempari delle prestazioni” proposti dalle Società Scientifiche o conseguenti ad analisi statistiche attendibili eseguite con il metodo del “benchmarking”.