Metodologia in clinica esiste ancora? gin-a33_v6_00248_17
Organizzazione del lavoro in sanita' per medici
1. Organizzazione del lavoro
Orario di lavoro – Guardie - Pronta disponibilità
Riposi
Scuola Quadri Anaao Assomed
Seminario Anaao Giovani
Roma 3 Marzo 2011
Relazione di Carlo Palermo
2. Indice della relazione
1. Definizione orario di lavoro e normativa
contrattuale.
2. Rapporti tra orario di lavoro, straordinario,
risultato e produttività aggiuntiva.
3. Guardie e Pronta disponibilità.
4. Tutela dell’integrità psico-fisica del
dirigente medico:riposo giornaliero, riposo
settimanale, ferie.
5. Orario di lavoro, piani di lavoro e budget.
3. Evoluzione legislativa e contrattuale nella
disciplina della dirigenza medica e
dell’organizzazione del lavoro
Legge 132/1968; D.Lgs
DPR 128 e 129/1969 29/1993D
Privatizzazione
del rapporto di
D.Lgs 502/92 lavoro
D.Lgs
150/2009
D.Lgs
229/99
Organizzazione
Disciplina degli uffici Legge 165
speciale riserva di legge
CCNL Orario settimanale
Code Lavoro notturno Direttive
europee
Contrattuali Riposi/Ferie D.Lgs sul
Posizione/Risultato 66/2003 Working
Valutazione Time
4. Orario di lavoro
Ferie e
Straordinario
riposi
Budget
Orario di Lavoro
lavoro festivo
Pronta Lavoro
Disponibilità notturno
Guardie
5. Orario di lavoro
D.lgs 66/2003
art. 1, co.2, lett. a
“Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al
lavoro, a disposizione del datore di lavoro
e nell’esercizio della sua attività o delle
sue funzioni”
Il D.lgs 66/2003 recepisce le direttive europee 93/104/CC e 2000/34/CE
sull’orario di lavoro
6. Periodo di riposo
D.lgs 66/2003
art. 1, co.2, lett. b
“Qualsiasi periodo che non rientra
nell’orario di lavoro”
7. Tempo di lavoro nelle direttive europee
Visione binaria
Orario di Periodo di
lavoro riposo
I Giudici comunitari hanno confermato questa visione ed in una serie di
sentenze (Simap; Jaeger) hanno chiarito che il servizio di guardia medica va
sempre considerato integralmente come orario di lavoro in quanto gli
obblighi in capo ai medici di essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal
datore di lavoro e di tenersi a disposizione per fornire immediatamente la loro
opera rientrano nell’esercizio delle loro funzioni
8. Lavoro/Pronta disponibilità/Riposo
Riposo inteso come
Non lavoro effettivo ma piena libertà di
Orario di lavoro obbligazione vs il datore di espressione delle
Ex D.Lgs 66/2003 lavoro e limitazione della proprie aspirazioni
vita privata oltre che completo
recupero psico fisico
Luogo scelto dal lavoratore con
LUOGO DI LAVORO libertà condizionata dal fatto di Luogo scelto in piena
dover raggiungere il luogo libertà dal lavoratore
di lavoro in caso di necessità
A disposizione
LAVORO del datore di A disposizione del RIPOSO
EFFETTIVO lavoro datore di lavoro EFFETTIVO
GUARDIA ATTIVA PRONTA DISPONIBILITA’
Art. 3 RDL C.G.E. TAR PUGLIA CORTE COSTITUZIONALE
CORTE DI CASSAZIONE
692/1923 caso Jaeger C.G.E. caso SIMAP
9. Gli obiettivi che si sono posti le Regioni
nelle ultime tornate contrattuali
1) Trovare una soluzione a basso costo all’insufficiente
rete dell’offerta di prestazioni diagnostiche rispetto alla
domanda crescente e all’allungamento delle liste d’attesa
(CCNL 2002/2005)
2) Abrogare il limite massimo di lavoro settimanale e
giornaliero (Legge 133/2008) anche al fine di evitare le
sanzioni degli Ispettorati del Lavoro
Maggiore utilizzazione della forza lavoro professionale
a parità di costi:
aumento dell’orario di lavoro = aumento del numero di
prestazioni
10. La proposta del Comitato di Settore al
tavolo contrattuale-CCNL 2008/2009
“La complessiva prestazione del dirigente deve
essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi
correlati all’incarico.
In particolare si ribadisce che l’impegno di
servizio eccedente l’orario di lavoro dovuto di 38
ore settimanali per il raggiungimento degli
obiettivi assegnati con le procedure dell’art 65
comma 6 del CCNL 5.12.1996, viene
compensata nell’ambito della retribuzione di
risultato, ai sensi di quanto previsto dal comma
3 del medesimo art 65 , nonché dall’art 15
comma 3 del d.lgs 502/92.”
21° CONGRESSO NAZIONALE
11. ORARIO DI LAVORO
CCNL 2008/2009 – Code contrattuali
Proposta ARAN
Introdurre l’orario minimo abrogando, di fatto, le attuali
38 ore lavorative settimanali;
Introdurre il principio per cui l’orario aggiuntivo necessario
al raggiungimento degli obiettivi costituisce un obbligo e la
sua remunerazione avviene attraverso la retribuzione di
risultato
Testo definitivo
Nulla di tutto ciò ha trovato attuazione
21° CONGRESSO NAZIONALE
12. Orario di lavoro dei Dirigenti
CCNL CCNL CCNL
8/6/2000 5/11/2005 17/11/2008
Dirigenti medici Art. 16 Art. 14 Art. 7
(Riposi)
Direttori di SC Art. 17 Art. 15
13. Orario di lavoro CCNL 2002/2005:
art. 14, co.1
L’orario è articolato e flessibile
Esigenze della struttura Obiettivi e programmi
aziendali da realizzare
Espletamento dell’incarico
affidato
Procedure individuate dall’art. 6, c.1, lettera B : concertazione
su articolazione dell’orario e dei piani per assicurare le emergenze
14. Orario di lavoro CCNL 2002/2005:
art. 14, co.1
Volumi prestazionali Tempi di attesa massimi
dell’équipe
Incentivazione
Retribuzione per
risultato
Vengono definiti ex art. 65 Norma di prima
applicazione
CCNL 5/12/96 •Garantire i livelli
proposte Dirigenti UOC assistenziali e di
produttività raggiunti
Obiettivi DG •Il risultato compensa
anche
l’eventuale superamento
dell’orario di lavoro
(art. 65,c.3 CCNL 1996)
Tra gli obiettivi annuali Stabilendo la previsione
dell’équipe oraria per la loro realizzazione
15. Orario di lavoro CCNL 2002/2005:
art. 14, co.2
Confermate le 38 ore settimanali
Mantenimento Attività gestionali Attività professionali
efficienza dei servizi
sanitari
Didattica
Correlate
Ricerca
1. all’incarico affidato
Aggiornamento
2. al budget negoziato
16. Orario di lavoro CCNL 2002/2005:
art. 14, co.3
Il conseguimento degli obiettivi correlati
all’impegno di servizio di cui ai commi 1
e 2 è verificato trimestralmente con le
procedure ed ai fini di cui al comma 7
dell’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996
CCNL 5 dicembre 1996, art. 65
7. L'erogazione dell'incentivo di cui al comma 6 è strettamente connessa ai
risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati.
Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del competente servizio
per il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 59, che ne
definisce parametri e standard di riferimento.
17. Orario di lavoro CCNL 2002/2005:
art. 14, co.2-5
38 ore
34 3,30’
30’
Attività assistenziali L’Asl può chiedere
ECM
e gestionali con le procedure
di budget (quindi accordo Formazione
Riduzione liste d’attesa
preventivo) Didattica
Assistenza/prevenzione Ricerca
18. Orario non assistenziale
Questa riserva di ore (4 ore o 3,30’):
Non rientra nella normale attività assistenziale
Non può essere oggetto di separata e aggiuntiva
retribuzione
È utilizzata di norma con cadenza settimanale, ma può
anche essere cumulata in ragione d’anno
Può essere utilizzata per l’aggiornamento facoltativo e
si aggiunge agli 8 giorni previsti nell’art. 23 del CCNL
1996 (congedo straordinario)
Non può comportare una mera riduzione dell’orario
di lavoro
Compatibilità con le esigenze funzionali della struttura
di appartenenza
19. Nei fatti i 30 minuti per settimana servono a
“pagare” la quota di
1254,24 €/anno
passata dal risultato al tabellare con conseguente
riduzione del
fondo ex art. 56 CCNL 2002 - 2005
20. Orario di lavoro dei Direttori di S.C.
CCNL 2002/2005, art. 15 , co. 1 e 2
Assicurano la presenza in servizio per garantire il funzionamento
della struttura
Organizzano il proprio tempo di lavoro articolandolo in modo flessibile
per correlarlo a quello degli altri dirigenti e per l’espletamento
dell’incarico affidato (obiettivi, programmi, didattica, ricerca….)
Sono tenuti a comunicare preventivamente e a documentare con modalità
condivise dall’azienda la pianificazione delle proprie attività istituzionali
Comunicano e documentano le assenze (ferie, malattie, attività di
aggiornamento ecc) ed i giorni dedicati alla LPI
21. La “deregulation” nell’organizzazione del lavoro :
tra sfruttamento del lavoro medico e rischi organizzativi
Uso “allargato” della Pronta Disponibilità
Sottofinanziamento del
SSN
Guardie per aree funzionali o dipartimentali
Deriva “economicistica”
delle Aziende Sanitarie
Straordinari non pagati
Impoverimento delle dotazioni organiche
Aumento dei carichi di lavoro
Peggioramento delle condizioni di lavoro
Incremento del disagio umano e professionale
24. Orario di lavoro, straordinario,
risultato e produttività aggiuntiva
Per una corretta interpretazione
della normativa vigente
25. D.Lgs. 66/2003: Lavoro straordinario (art. 5)
“Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto” (comma 1);
“In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro
straordinario è ammesso solo previo accordo tra il datore di lavoro
ed il lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali”
(comma 3) salvo casi di forza maggiore per la presenza di un pericolo grave
ed immediato e per la difesa di interessi superiori (comma 4);
“Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con
le maggiorazioni retributive previste dai CCNL (art. 28 del CCNL
integrativo del 10/2/2004) in alternativa od in aggiunta i lavoratori
possono usufruire di riposi compensativi” (comma 5).
In sostanza lo straordinario è previsto solo:
con il consenso del lavoratore (palese e formale, nullo quello ottenuto in
particolari situazioni di “debolezza” del lavoratore /ad esempio in prossimità
di un rinnovo del contratto individuale etc.)
dopo accordo individuale (e non per accordo sindacale in delega perché
non è prevista la delega)
deve essere retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL
non può superare di regola le 250 ore annue (anche se c’è il consenso)
in alternativa si deve recuperare nel corso dei mesi (4 ) di riferimento
(Si ufficializza in questo modo l’istituto adottato dalla quasi totalità dei
contratti collettivi, sia pure con modalità diverse, della “ Banca Ore”)
26. CCNL integrativo 10/02/2004
Art. 28: Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del
lavoro. Le relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di
servizio.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai soli dirigenti di cui all’art. 16, comma 1 del CCNL 8
giugno 2000, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità di cui agli artt. 19 e 20 del CCNL 5
dicembre 1996 nonchè per altre attività non programmabili. Esse possono essere compensate a
domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola
entro il mese successivo.
3. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell’art.
51 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Le aziende determinano le quote di risorse del fondo che, in relazione alle esigenze di servizio
preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale,
vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d. lgs. n. 502/1992.
5. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di
lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare in godimento;
b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
6. La maggiorazione di cui al comma 5 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro
straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al
50% per quello prestato in orario notturno festivo.
7. Per i dirigenti di struttura complessa, si rinvia al principio indicato nell’art. 8, comma 3 del presente
contratto.
8. E’ disapplicato l’art. 80 del D.P.R. 384/1990.
27. Lavoro straordinario: Testo CCNL
Integrativo 2008/2009, co. 4, art. 16
Ribadite le disposizioni contrattuali già esistenti (CCNL
Integrat. 2004, co. 2, art. 28).
Conferma che il lavoro straordinario può essere fatto
solamente dai dirigenti non responsabili di struttura
complessa.
Conferma che questo è possibile solamente per garantire la
continuità assistenziale e per prestazioni con carattere
eccezionale, rispondenti ad effettive esigenze di servizio e
tempestivamente autorizzate (prima era “preventivamente
autorizzate”).
Introdotto il dovere per le Aziende di definire le procedure e
le modalità per autorizzare le prestazioni eccezionali in
lavoro straordinario.
21° CONGRESSO NAZIONALE
28. Contratto integrativo 2004 – Art. 6
Riposo compensativo per le giornate festive
lavorate
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 22 del
CCNL 5 dicembre 1996, l’attività prestata in giorno
festivo infrasettimanale - a richiesta dei dirigenti
indicati all’art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000
da effettuarsi entro trenta giorni - dà titolo a
equivalente riposo compensativo per le ore di servizio
prestate o alla corresponsione del compenso per
lavoro straordinario con la maggiorazione prevista
per i giorni festivi.
29. TAR Puglia – Sentenza n°. 814/2006
Il lavoro straordinario va sempre retribuito, specie in
presenza di turni predisposti dall’amministrazione.
L’autorizzazione all’espletamento del lavoro
straordinario deve ritenersi esistente ogni volta che si
è in presenza di lavoro organizzato sulla base di
turnazione tra il personale disponibile nell’ambito delle
attività cui il dipendente deve obbligatoriamente
partecipare o nell’ambito di un servizio che la P.A. è
tenuta a garantire. La predisposizione dei turni
presuppone l’espletamento del lavoro straordinario
con la conseguenza che al servizio svolto deve
riconoscersi la dovuta retribuzione.
30. Condizioni che permettono il pagamento dello
straordinario in caso di effettuazione di orario di
lavoro eccedente il debito contrattuale mensile
Lavoro svolto in giornate festive infrasettimanali
(CCNL integrativo 2004 – Art. 6)
Turni di servizio notturni e festivi predisposti dal
Dirigente dell’U.O. e riconosciuti dall’Amministrazione
(Corte di Appello di Venezia, sentenza n°468/2007)
Turni di servizio effettuati in condizioni di carenza di
personale (Tribunale Ordinario di Torino - Sezione
Lavoro, sentenza n° 4239/2004)
Riconoscimento negli anni, attraverso i prospetti
mensili, dell’eccedenza oraria effettuata e non
contestata da parte dell’Azienda. Tale evenienza fa
anche decadere la possibilità di prescrizione del diritto
al pagamento (Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro,
sentenza n°722/2009)
31. Voci economiche relative all’emergenza/urgenza
CCNL 2002/2005 e 2006/2009 I° e II° biennio economico
Art. 17 CCNL 3/11/2005
Pronta disponibilità: € 20,65 (Remunerazione immodificata)
Art. 18 CCNL 3/11/2005
Tariffa per turno di guardia notturna in ALPI: € 480
Tetto 12% guardie notturne anno precedente
Decorrenza: vigenza contrattuale 3/11/2005
Art. 51 CCNL 3/11/2005 CCNL 5/7/2006 (2°
Indennità per turni festivi e notturni biennio economico)
Indennità notturna: € 2,74/h totale per 8 h= € 21,92 Art. 8 comma 2
Indennità festiva: € 17,8 (Indennità di disagio)
Decorrenza: 1/01/2003 Compenso per turno di
Art. 25 CCNL 2006/2007 guardia notturno
Ora lavoro straordinario € 25,78 € 50 (si sommano
Ora notturna o festiva € 29,14 all’indennità oraria)
Ora notturna-festiva € 33,63 L’indennità di disagio non è
Decorrenza 17 ottobre 2008 dovuta in caso di
pagamento dello
Art. 10 CCNL 2008/2009 straordinario
Ora lavoro straordinario € 26,61 Decorrenza 31/12/2005
Ora notturna o festiva € 30,08
Ora notturna-festiva € 34,70
Decorrenza 6 maggio 2010
32. CCNL 1994-1997, art. 65, co. 1 e 2
Retribuzione di risultato raggiungimento dei risultati prestazionali
prefissati metodologia della negoziazione di budget (D.lgs 502/1992,
art.5; D.lgs 29/1993 artt 14 e 20)
Legge 23 dicembre 1994 n° 724 - Obiettivi qualificanti:
•Miglioramento degli indici legati alla degenza
•Ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni sanitarie ed ospedaliere con
il pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici anche attraverso l’ampliamento
degli orari di apertura al pubblico e un maggior orientamento all’utenza
•Razionalizzazione della spesa per consumi sanitari e farmaceutici anche attraverso
l’adozione di adeguati protocolli clinici, diagnostici e terapeutici
•Miglioramento dei livelli qualitativi di intervento in sanità collettiva negli ambienti di vita e
di lavoro
•Razionalizzazione, personalizzazione ed umanizzazione della funzione ospedaliera anche
attraverso l’individuazione di forme alternative, quali la spedalizzazione o l’assistenza a
domicilio, nonché l’incentivazione delle prestazioni e dei trattamenti deospedalizzanti e delle
attività di ospedale diurno
•Realizzazione di modelli organizzativi innovativi per le attività delle articolazioni aziendali
•Avvio di tecniche per il controllo di gestione
Il fondo per il risultato è pertanto destinato a promuovere il miglioramento
organizzativo e l’erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali
dell’Azienda, tenendo conto delle effettive risorse messe a disposizione
33. CCNL 1994-1997, art. 65, co.4 e 5
Proposte
Collegio di Direzione
DG BILANCIO
Dipartimenti
UOC
Assegnazione
Programmi ad ogni UOC di:
ed obiettivi •Risorse umane
prestazionali •Risorse strumentali
•Risorse finanziarie
Indicazione entità del
Assegnazione degli obiettivi ai singoli
Fondo di risultato assegnato:
Dirigenti medici dell’U.O.,
•Alla UOC
secondo la tipologia degli incarichi
•Al Direttore di U.O.
conferiti
34. Obiettivi correlati alle risorse
umane, strumentali e finanziarie
CCNL 1996/1997 art 59 , co.3. Nella valutazione dei risultati conseguiti dai
dirigenti cui siano stati affidati incarichi ai sensi dell'art. 56, gli organismi del
comma 1, dovranno comunque considerare l'operato dei dirigenti in correlazione
con gli obiettivi da perseguire secondo le direttive ricevute; in caso di incarico con
affidamento di budget, la correlazione deve tener conto delle risorse
umane, finanziarie e strumentali rese effettivamente disponibili.
CCNL 1998/2001 art. 31, co. 4. Le aziende, con gli atti previsti dai rispettivi
ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’art. 1,
comma 2 del dlgs. 286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività
svolta dai diri-genti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire
correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente
disponibili,
CCNL 1998/2001 art. 32 co.7.. A titolo meramente indicativo la valutazione di
cui al comma 6 per i dirigenti di struttura complessa o semplice – ove ne
ricorrano le condizioni - deve riguardare la gestione del budget affidato e
delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate
CCNL 2002/2005 art. 25 co.2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto
dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999, definiscono meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, per
l'applicazione dell'art. 26, comma 2, anche dell'attività professionale svolta dai
dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle
risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili,
stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo
– affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano e
garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione.
35. Impegno orario dei Dirigenti e risultato
CCNL 1994-1997, art. 65, co. 3:
Nel passaggio al nuovo sistema di retribuzione per risultato dovranno, comunque,
essere garantiti i livelli organizzativi, assistenziali e di produttività ottenuti con
l'applicazione dell'istituto di incentivazione sub 1 di cui all'art. 123 del D.P.R.
384/1990, lett. a).La retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale
superamento dell’orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento
dell’obiettivo assegnato (passaggio dalla fase delle incentivazioni al sistema per
obiettivi)
Legge 229/99, art. 15, co.3:
Il dirigente, in relazione all’attività svolta, ai programmi concordati da realizzare, e
alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se
richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito.
CCNL 2002-2005, art 14, co.1:
L’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali
eccedenti l’orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli
effetti dell’art. 65 c. 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli
strumenti orientati a ridurre le liste d’attesa.
36. Risposta dell’Aran ad un quesito posto
dalla Usl 7 Veneto (prot. N° 5177 del
1/7/2002)
Si conferma che l’orario di lavoro settimanale è
contrattualmente previsto in 38 ore di cui 4 per
attività non assistenziali.
L’articolazione dell’orario è flessibile per correlarlo alle
effettive esigenze della struttura cui i dirigenti sono
preposti, in relazione all’espletamento dell’incarico
affidato e agli specifici obiettivi e programmi da
realizzare.
In base ai volumi prestazionali richiesti, l’Azienda è
tenuta a concordare con le équipes interessate
l’impegno di lavoro eccedente l’orario settimanale
dovuto, ai sensi dell’art. 16 comma 1 del CCNL
8/6/2000, con le procedure previste dall’art. 65,
comma 6 del CCNL 5/12/1996 tuttora vigente, salvo
“per gli aspetti transitori nel passaggio al nuovo
sistema basato sul raggiungimento degli obiettivi”.
37. Impegno orario dei Dirigenti e
risultato
Se l’impegno di servizio contrattualmente definito consente
comunque di realizzare gli obiettivi concordati, anche
senza la resa di un orario aggiuntivo, la retribuzione di
risultato è un atto dovuto.
Nella contrattazione del budget e degli obiettivi
prestazionali per la retribuzione di risultato bisogna tenere
ben presente che l’eventuale orario aggiuntivo deve
essere solo strumentale alla realizzazione degli
obiettivi prestazionali concordati e correlati alle
risorse messe a disposizione e non divenire obiettivo
esso stesso.
E’ evidente che un orario aggiuntivo rispetto alle 38 ore
settimanali non può che essere “eventuale e negoziato”
per il raggiungimento degli obiettivi concordati, nel caso di
una verifica intermedia non positiva.
38. Orario di lavoro CCNL 2002/2005:
art. 14, co.1
L’impegno di servizio necessario per
il raggiungimento degli
OBIETTIVI PRESTAZIONALI ECCEDENTI
L’ORARIO DOVUTO
E’ negoziato con le procedure e per gli effetti
dell’art. 65, c. 6, CCNL 1994-1997
In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti
orientati a ridurre le LISTE D’ATTESA
39. CCNL 1994-1997, art. 65, co. 6.
Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal
dirigente responsabile dell'articolazione
aziendale, sono assegnati formalmente a
tutti i dirigenti dell'unità operativa secondo
la tipologia degli incarichi conferiti a ciascun
di essi ai sensi degli artt. 55 e 56 con
l'indicazione dell'incentivo economico
connesso.
40. CCNL 1998/2001, art 55, co. 2:
Si considerano prestazioni erogate nel
regime di cui alla lettera d) del comma 1
anche le prestazioni richieste, in via
eccezionale e temporanea, ad integrazione
dell’attività istituzionale, dalle aziende ai
propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste
di attesa o di acquisire prestazioni
aggiuntive, soprattutto in presenza di
carenza di organico ed impossibilità anche
momentanea di coprire i relativi posti con
personale in possesso dei requisiti di legge,
in accordo con le équipes interessate e nel
rispetto delle direttive regionali in materia.
41. CCNL 2002/2005, art. 14, co. 6
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali
eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia
necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla
base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9,
comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le
condizioni, può concordare con l’equipe interessata
l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma
2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento
adottato con le procedure dell’art. 4, comma 2, lett.
G). La misura della tariffa oraria da erogare per tali
prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell’individuazione dei
criteri generali per l’adozione di tale atto dovrà essere
indicato che l’esercizio dell’attività libero professionale
di cui all’art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver
garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
42. Orario di lavoro CCNL 2002/2005:
art. 14, co.6
OBIETTIVI PRESTAZIONALI ECCEDENTI
L’ORARIO DOVUTO
Condizioni e retribuzione
Sulle basi delle linee d’indirizzo regionali (art. 9 c. 1, lett. g)
ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni
Attività libero professionale (art. 55, c. 2 CCNL 1998/2001)
in base al regolamento adottato con le procedure
dell’art. 4, c. 2, lett.G. Tale attività è possibile solo dopo aver
garantito gli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget
Tariffa oraria 60 €
43. Orario di lavoro, art. 14 co.6, art. 18
34 ore
FASE 1° NEGOZIAZIONE DI BUDGET
(Obbligatoria) 30 min.
FASE 2° Negoziazione (c.1) ed accordo (c.6) su obiettivi
(Possibile) prestazionali eccedenti l’orario dovuto
Linee guida
regionali Requisiti LPA 60 €/h
Art.9, c.1, lett.g e condizioni Guardia 480 € (Art. 18)
44. Il combinato disposto
Art. 14, comma 6
Art. 16, comma 2
Art. 18
Allegato 2
Pagamento delle
Pagamento delle prestazioni
GUARDIE aggiuntive a quote
Tariffa : 480 € per orarie:
turno 60 € per ora
45. In conclusione
Il sindacato interviene a livello regionale
nella definizione dei volumi prestazionali
dovuti nell’orario di lavoro
Si riconosce che le prestazioni eccedenti
quelle concordate nell’orario di lavoro
devono essere retribuite a parte
La forma di retribuzione è quella prevista
nell’art.55 co. 2 del CCNL 1998/2001
(libera professione aziendale)
Viene fissata una tariffa oraria per le
prestazioni eccedenti l’orario di lavoro unica
su tutto il territorio nazionale.
47. Presenza del dirigente medico :
CCNL 2002/2005, art. 14, co. 7
a) Negli Ospedali
b) In particolari servizi del territorio, individuati dalle Aziende sanitarie
•Programmazione
24 ore/24 7 gg/7 •Articolazione degli orari
•Articolazione della guardia
48. Presenza del dirigente medico :
CCNL 2002/2005, art. 14, co. 7
Copertura 12 ore diurne per fronteggiare:
Articolata 1. Attività ordinaria
2. Emergenza
In alcune UU.OO. Copertura 24 ore/24
Guardia Continuità assistenziale ed emergenza
49. Presenza del dirigente medico:
CCNL 2002/2005, art 14, co. 9-10
E’ articolata su 38 ore settimanali anche per i non esclusivi
Guardia P.D.
E’ assicurata da tutti i dirigenti medici
con esclusione, di norma, dei direttori di S.C.
50. La guardia medica può essere
assicurata:
Con il normale orario di lavoro
Con il ricorso allo straordinario
(Fondo art. 55 CCNL 2002/2005)
Con il recupero orario
Alcuni “problemi”
•Tempo parziale
•Esoneri (esiti di IMA, Ictus….)
•Over 55
•Inadeguatezza del fondo per lo straordinario
51. Servizio di guardia
Obiettivi dell’Anaao
Revisione della normativa
Retribuire adeguatamente la guardia
svolta fuori dall’orario di servizio con
il ricorso all’art. 55, co. 2, CCNL
1998/2001
Valorizzare economicamente il
servizio di guardia svolto nell’orario di
lavoro (retribuzione di disagio)
52. Servizio di guardia
(Art. 16 CCNL 2002/2005)
Art. 9, co.1
Concertazione di ASL
Linee di indirizzo
regionali
Dipartimento
Emergenza/Urgenza Art. 18
Tipologie assistenziali
minime (Allegato 2)
Guardia medica
territoriale Punti di guardia •U.O.C.
ospedalieri •Dipartimento
•Area Funzionale
53. Art. 16 CCNL 2002/2005
Servizio di Guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le
urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali,
sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B),
mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove
necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree
funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro.
Sino all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico
2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere
assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede
con il fondo previsto dall'art. 55 ovvero con recupero orario. E' fatto salvo quanto
previsto dall'art. 18.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura
complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), le parti, a
titolo esemplificativo, rinviano all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie
assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di
unità operativa.
54. CCNL 2002/2005 Art. 18, co.1 :
Con l’entrata in vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell’art.
55 del CCNL 8 giugno 2000, è aggiunto il seguente:
“2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli
obiettivi prestazionali di cui all’art. 14 comma 6 - rientrino i servizi di
guardia notturna, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le
condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee
di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lett. g), che definiranno la
disciplina delle guardie e la loro durata. E’ inoltre necessario che:
- sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda
per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
- siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime,
esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso
al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne
complessivamente svolte in azienda, il quale rappresenta il budget di
spesa massimo disponibile;
la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi.”
55. Linee di indirizzo regionale (art. 5)
Criteri generali per sviluppare a livello
aziendale un sistema di standard finalizzati
alla individuazione dei volumi prestazionali
riferiti all’impegno, anche temporale,
richiesto
Criteri generali per la razionalizzazione
delle attività connesse alla continuità
assistenziale ed urgenza/emergenza al fine
della loro valorizzazione economica tenuto
conto anche dell’art. 55 co.2 del CCNL
1998/2001
56. Allegato 2 CCNL 2002/2005
In riferimento all’art. 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle
singole Regioni, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione
ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed
urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità
operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti
tipologie assistenziali:
•ostetricia, pediatria con neonatologia;
•unità di terapie intensive e semi –intensive (rianimatorie, cardiologiche,
respiratorie, metaboliche etc);
•attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero della Salute del 29
gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia,
laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di
urgenza ed emergenza di I° e II° livello.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex interdivisionale)
può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di
guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra
tutti i componenti l’équipe.
Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la
razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari
all’applicazione degli artt. 17 e 18.
57. Guardia notturna
effettuata nell’orario di servizio
Istituzione di una specifica indennità di
disagio a partire dal 31/12/2005
50 €
L’indennità di disagio non è dovuta in caso di
pagamento dello straordinario
58. Reperibilità
La cosiddetta “reperibilità” non rientra nella nozione
di “orario di lavoro” perché il prestatore non è obbligato
a tenersi a disposizione del datore sul proprio luogo di lavoro
Reperibilità = Riposo ?
Sentenze CGCE Simap e Jaeger
La P.D.interrompe la continuità del riposo giornaliero (L.133/08)
Sentenza TAR Puglia sul giorno di riposo compensativo
Indennità di reperibilità pari al 20% della retribuzione?
( D.M. del Lavoro 10/4/04)
59. Pronta disponibilità
(Articolo 17 CCNL 2002/2005)
L’art. 17 del CCNL 2002/2005 riprende quasi
integralmente l’art. 20 del CCNL 1996:
Il servizio di PD prevede l’obbligo del dirigente di
raggiungere il presidio nel tempo concordato con le
procedure dell’art. 6 comma 1 lettera B (CONCERTAZIONE - nel CCNL 96 era
la sola informazione)
Ha lo scopo di garantire prestazioni per situazioni di urgenza/emergenza
Restano confermate le due tipologie di reperibilità (sostitutiva ed
integrativa della guardia)
Nei servizi di anestesia e rianimazione e nelle terapie intensive è prevista
solo la P.D. integrativa
Tutti i dirigenti sono tenuti alla PD presso le UO con attività continua
Il servizio di PD è limitato ai periodi notturni e festivi e può essere
sostitutivo o integrativo del servizio di guardia
La PD ha durata di 12 ore, di “regola” non possono essere previsti più di
dieci turni di PD in un mese per singolo dirigente
60. Pronta disponibilità
(Articolo 17 CCNL 2002/2005)
Piani annuali
ASL Concertazione
per le emergenze
Dotazioni
organiche e Aspetti organizzativi
Regolamento
programmi di •Terapie intensive
assunzione •UU.OO. ad attività continua
•Altre UU.OO.
61. Pronta disponibilità
(Articolo 17 CCNL 2002/2005, co. 3)
Solo notturna e festiva
Dirigenti ex 1° livello
a)Sostitutiva appartenenti alla
medesima disciplina
Anestesia e Rianimazione
b)Integrativa
Terapie Intensive (Obbligatorie)
Altre UU.OO. ad attività continua
E’ di norma di competenza di tutti i dirigenti
inclusi i Direttori di S.C.
62. Pronta disponibilità
(Articolo 17 CCNL 2002/2005, co. 4-8)
Durata 12 ore Indennità
Due turni di P.D. sono prevedibili solo per le FESTE
Di “regola” non potranno essere previsti per
ciascun dirigente più di 10 turni mensili
Se il turno è inferiore alle 12 ore ma superiore a 4,
l’indennità di P.D. è corrisposta in modo
proporzionale ma maggiorata del 10%
I turni di PD devono essere programmati in modo tale che, in caso di
chiamata, siano garantiti i periodi minimi di riposo previsti a tutela
dell’integrità psico-fisica del Dirigente, in particolare dopo il servizio
notturno.
63. Pronta disponibilità
(Articolo 17 del CCNL 2002/2005, co.5-7)
Straordinario
CHIAMATA Orario prestato
Recupero orario
In caso di P.D. festiva spetta un giorno di riposo
compensativo senza riduzione del debito orario
Settimanale
La P.D. è finanziata con i fondi Art. 55
64. Pronta disponibilità
(Articolo 17 del CCNL 2002/2005)
In questa fase è stato possibile ottenere un graduale
superamento della PD sostitutiva (comma 8):
“le parti concordano che nell’ambito dei criteri
generali di cui all’art. 9 comma 1 lett. G
(coordinamento regionale) sono individuate le
modalità per il graduale superamento della P.D.
sostitutiva allo scopo di garantire con turni di guardia
una più ampia tutela assistenziale nei reparti di
degenza”
65. Pronta disponibilità in giornata festiva
Al dipendente spetta incondizionatamente una
giornata di riposo compensativo.
La giornata di riposo compensativo deve essere fruita
entro la settimana successiva, in giorno concordato
preventivamente con il responsabile della struttura,
avuto riguardo delle esigenze di servizio.
Il debito orario del dipendente per la settimana
successiva non è ridotto. Esistono sentenze che
prevedono una riduzione del debito orario. Comunque
la sentenza del Tar Puglia è stata recentemente
“riformata” e la riduzione dell’orario di lavoro
settimanale è considerata illegittima.
66. Tutela dell’integrità psico-
fisica del Dirigente Medico
Cosa fare dopo l’abrogazione per la
Dirigenza del SSN degli artt. 4 e 7 del
D.Lgs 66/2003?
67.
68. Gli interventi “regressivi” sul diritto
al riposo da parte del Governo Prodi
Legge Finanziaria 2008
Art. 3, co.85:
All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si
applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle
vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di
lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori »
69. Gli interventi “regressivi” sul diritto al
riposo da parte del Governo Berlusconi.
La Legge 133/2008
Articolo 41, Comma 13
(Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della
qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di
servizio al pieno esercizio della responsabilità propria
dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66.
La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a
garantire ai dirigenti condizioni di lavoro
che consentano una protezione appropriata ed il pieno
recupero delle energie psico-fisiche.
70. D.lgs 66/2003: articolo 4 - Durata massima
dell’orario di lavoro (Abrogato per i Dirigenti del
SSN )
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario
di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni
periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve
essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3
fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o
inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di
lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti
il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del
periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del
lavoro, Settore ispezione del lavoro competente per territorio.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto
obbligo di comunicazione.
71. D.Lgs 66/2003: Art. 7- Riposo giornaliero
(Abrogato per i Dirigenti del SSN)
Articolo 7 dlgs 66/2003
Riposo giornaliero.
1. Ferma restando la durata normale dell'orario
settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di
riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo
consecutivo fatte salve le attività caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o
da regimi di reperibilità (Ndr: parte introdotta con
la Legge 133/2008).
72. Giurisprudenza
Il protrarsi dell’attività lavorativa, in
condizioni routinarie (quindi non durante
condizioni eccezionali ed imprevedibili di
emergenza/urgenza), oltre l’orario di lavoro
previsto dal CCNL e dalle normative vigenti,
viene considerato, in caso di evento
avverso, “condotta imprudente” e
costituisce in un giudizio un’ aggravante,
ritenendosi come volontaria l’accettazione
del turno irregolare ed i rischi connessi.
73.
74.
75.
76. s c u o l a nazionale
di
formazione q u a d r i
Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011
77. s c u o l a nazionale
di
formazione q u a d r i
Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011
78. s c u o l a nazionale
di
formazione q u a d r i
Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011
79. s c u o l a nazionale
di
formazione q u a d r i
Ictus e turni di lavoro notturno
Il rischio di ictus aumenta del 4%
per ogni 5 anni in cui si è lavorato per
almeno 3 notti al mese.
Il dato è derivato da uno studio
clinico effettuato su 48 mila infermieri
statunitensi.
Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011
80. s c u o l a nazionale
di
formazione q u a d r i
JAMA. 2009;302(14):1565-1572
www.jama.com
Risks of Complications by Attending Brigham and Women’s Hospital; Harvard
Medical School - Boston
Physicians After Performing
Harvard School of Public Health - Boston
Nighttime Procedures
Division of General Pediatrics, Department
Jeffrey M. Rothschild, MD, MPH; Carol A. Keohane,
of Medicine, Children’s Hospital Boston
BSN, RN; Selwyn Rogers, MD, MPH;
Roxane Gardner, MD, MPH; Stuart R. Lipsitz, ScD;
Claudia A. Salzberg, MS; Tony Yu, MD, MPH et al.
Conclusion Overall, procedures performed the day
after attending physicians worked overnight
were not associated with significantly increased
complication rates, although there was an
increased rate of complications among
postnighttime surgical procedures performed by
physicians with sleep opportunities of less than 6
hours.
Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011
81. s c u o l a nazionale
di
formazione q u a d r i
The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE
Perspective December 30, 2010
Sleep Deprivation, Elective Surgical Procedures,
and Informed Consent
Michael Nurok, M.D., Ph.D., Charles A. Czeisler, Ph.D., M.D., and
Lisa Soleymani Lehmann, M.D., Ph.D.
G iven the data on sleep deprivation, the associated risk of surgical
complication, and patient preference, we believe that hospitals should
prohibit the performance of elective surgical procedures when an
attending surgeon or anesthesiologist is acutely sleep-deprived……
Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011
82. Le conseguenze degli orari di lavoro prolungati e
della deprivazione del sonno per i medici ospedalieri
Conseguenze a breve termine
Decremento dei livelli di attenzione e vigilanza con rischio
di autolesioni, incidenti d’auto
Incremento degli errori nella pratica clinica e ridotta
sicurezza nelle cure
Conseguenze a lungo termine
Rischio di burnout
Ansia e depressione
Alterazioni flogistiche vascolari (rischio aumentato di Ictus
e IMA)
Incremento dei tumori
83. s c u o l a nazionale
di
formazione q u a d r i
Strutturazione degli orari di lavoro
secondo criteri ergonomici
Ridurre il più possibile il lavoro notturno e adottare schemi di
turnazione rapida al fine di limitare il numero di turni di notte
consecutivi (max 2) ed interferire il meno possibile sui ritmi
circadiani e sul sonno
Adottare la rotazione dei turni in “ritardo di fase”
(Mattino/Pomeriggio/Notte), in quanto consente un più lungo
riposo intermedio
Prevedere almeno 11 ore di riposo continuativo tra un turno di
lavoro e l’altro onde consentire un maggior recupero della fatica
e del deficit di sonno
Non iniziare troppo presto il turno al mattino in modo da limitare
la perdita dell’ultima parte del sonno ricca di fase REM
Programmare il giorno di riposo preferibilmente dopo il turno di
notte in modo da consentire un immediato recupero della fatica e
del deficit di sonno
Inserire pause nel corso del turno, in modo da permettere tempi
adeguati per i pasti ed eventuali brevi pisolini, rivelatisi molto
utili nel compensare il deficit di sonno
G. Costa in G.Ital. Med. Lav. Erg. 2008
Seminario Anaao Giovani - Milano 26 Gennaio 2011
84. CCNL 2006 – 2009; CAPO II
Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti
Art. 7
Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero
1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la
continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi
dell’art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore,
atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei
dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.
2. In tale ambito, al fine di conformare l’impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la
contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l’effettuazione del servizio di guardia
notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un
adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire
l’effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l’inizio di quella successiva.
3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata
evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l’efficienza della
prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri
lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.
4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di
indirizzo emanate dalle Regioni ai sensi dell’art. 5, lett. k del presente CCNL.
5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni
di guardia dall’art. 14, commi 7 e 8, del CCNL 3.11.2005, tenendo conto di quantostabilito in
materia di riposi giornalieri dal presente articolo.
6. E’ fatta salva l’attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto
stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro 90 giorni
dalla stipula del presente CCNL
85. Art. 7 (1/3)
PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO
Impostazione dell’argomento innovativa e qualificante
rispetto alla trattazione dei precedenti CCNL del tema
riposo.
Contenuto
conferma il diritto al riposo settimanale;
ribadisce l’obbligatorietà del riposo giornaliero;
stabilisce i principi a cui dovrà attenersi il riposo
giornaliero;
individua i compiti in merito della contrattazione
aziendale.
86. Art. 7 (2/3)
PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO
Compiti della contrattazione aziendale
La contrattazione integrativa:
dovrà definire le modalità di riposo nelle ventiquattro ore atte
a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero
psicofisico dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico;
dovrà prevedere l’obbligatorietà del riposo giornaliero dopo
guardie o turni di servizio notturno che dovrà:
- iniziare subito dopo,
- essere continuativo e sufficientemente lungo da
garantire un recupero psicofisico ed una reale
interruzione tra prestazioni lavorative consecutive;
87. Art. 7 (3/3)
PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO
Risultato politico
Aver collegato i riposi con la riduzione del rischio
clinico e con la salvaguardia della salute degli operatori ha
fatto assumere a tale argomento un’importanza strategica
che va ben oltre il mero ambito contrattuale o l’interesse
particolare di una categoria professionale.
Aver colmato il vuoto normativo conseguente
all’abolizione dell’applicazione per i dirigenti medici e
veterinari degli artt. 4 (orario massimo settimanale) e 7
(riposo giornaliero) del D.Lgs. n° 66/2003 da parte della
recente Legge 133/2008.
88. CCNL integrativo 10/02/2004
Lavoro notturno (art. 7)
1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a copertura
delle 24 ore.
2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute,
all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di
lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali si applicano le
disposizioni del D. Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed
integrazioni. Quanto alla durata della prestazione, rimane
salvaguardata l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi
assistenziali operanti nei turni a copertura delle 24 ore.
3. Salvo che non ricorra l’applicazione dell’art. 29 del CCNL 5 dicembre 1996,
che regola il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica del dirigente,
nel caso in cui le sopraggiunte condizioni di salute comunque comportino
l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico
competente, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 532/1999, è garantita
al dirigente l’assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio da
espletarsi nell’ambito della disciplina di appartenenza.
4. Al dirigente che presta lavoro notturno sono corrisposte le indennità di cui
all’art. 8.
5. L’ articolo si applica dall’entrata in vigore del presente contratto, fatto salvo
il comma 4.
89. Lavoro notturno e lavoratore notturno
Periodo notturno D.Lgs 66/2003
“Periodo di almeno 7 ore consecutive
comprendente l’intervallo tra mezzanotte e le 5
del mattino” (Art. 1, co.2, lett. d)
Lavoratore notturno: D.Lgs 66/2003 come modificato dalla Legge
133/2008
“Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte
del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di
lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno
qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni
lavorativi all’anno per almeno tre ore”.
Code contrattuali 2004, art. 7
“Svolgono lavoro notturno i
dirigenti tenuti ad operare su turni di servizio a
copertura delle 24 ore”
90. Durata del lavoro notturno: D.Lgs 66/2003
e Circ. 8/2005 Ministero del Lavoro
D.Lgs 66/2003, art. 13: L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non
puo' superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva
l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali ,
di un periodo di riferimento piu' ampio sul quale calcolare come media
il suddetto limite.
“L’orario per i lavoratori notturni non può superare le otto ore
nell’arco di 24 ore calcolate dal momento dell’inizio
dell’esecuzione della prestazione lavorativa…. “
(Circolare 8/2005 Ministero del Lavoro - Punto 18, durata della
prestazione)
91. Ruolo dirigenziale, organizzazione
del lavoro e lavoro notturno
Direttori di struttura complessa
Non hanno un orario di lavoro contrattualmente
stabilito
Non svolgono, in genere, lavoro notturno
Dirigenti medici che operano in servizi attivi
nella fascia diurna (h. 8 – 20)
Hanno un orario di lavoro contrattualmente stabilito
Non svolgono lavoro notturno, escluso le chiamate in
reperibilità
Dirigenti medici che operano in servizi
attivi nelle 24 ore
Hanno un orario di lavoro contrattualmente stabilito
Svolgono lavoro notturno
92. Le ricadute concrete della Legge
133/2008
I Direttori di struttura complessa e i Dirigenti medici
che operano in servizi attivi solo nelle ore diurne, di
fatto conservano le tutele sui riposi minimi previste
dalla Direttiva Europea 88/2003 e dal D.Lgs 66/2003.
I Dirigenti medici che operano su turni di servizio a
copertura delle 24 ore, mantengono le tutele previste
dal D.Lgs 66/2003 sul lavoro notturno in quanto non
abrogate. Per cui, anche in base ai contenuti dell’art. 7
del CCNL 2006/2009, hanno diritto dopo un turno
notturno ad un riposo immediato di 24 ore
continuative. Il turno mattino/notte è limitato dalla
Circolare interpretativa del Ministero del lavoro n°
8/2005.
93. Una proposta sui riposi: tra tutela dell’integrità
psico-fisica e flessibilità organizzativa
Turno nella fascia diurna: riposo di almeno 11 ore consecutive
8 14 20 24 8
Turno notturno: riposo di almeno 24 ore consecutive (salvo urgenze)
20 24 8 20
Turno mattino/notte: riposo di 24 ore consecutive
0 12 24/0 12 24 8
94. REGIONE PUGLIA
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
AZIENDALE DI CUI ALL’ART.5 DEL CCNL AREA DIRIGENZA MEDICO -
VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
17.10.2008 - QUADRIENNIO 2006 -2009
Nello specifico, tenuto anche conto che la giurisprudenza
consolidata considera come condotta imprudente, e quindi
aggravante in caso di giudizio, il protrarsi dell’attività
lavorativa in condizioni routinarie, si concordano le seguenti
linee generali.
Guardia notturna o turnazione notturna: deve essere di 12 ore
con conseguente fruizione immediata di un periodo di riposo
obbligatorio e continuativo di 24 ore.
Riposo giornaliero ( D.E. 88/2003 art.2 ): nel corso di ogni
periodo di 24 ore, il lavoratore beneficia di un periodo minimo di
riposo di 12 ore consecutive che corrispondono al periodo
ricompresso tra le ore 20,00 e le ore 8,00 del giorno dopo.
Turno mattino/notte: viene limitato dalla circolare del Ministero
del Lavoro, per cui non può essere previsto routinariamente e deve
essere riservato a situazioni eccezionali e limitate nel tempo ( es: il
periodo delle ferie e/o delle festività). Dopo un turno mattino/notte
spetta un riposo di 24 ore continuative.
Sono vietati, i turni notte/mattino, pomeriggio/notte e
notte/pomeriggio.
95. Regione Toscana
LINEE DI INDIRIZZO SUI CCNL DELLE
AREE DIRIGENZIALI DEL SSN DEL 17.10.2008 1
Tenuto conto dell’attuale quadro normativo, al fine di assicurare ai dirigenti
una protezione appropriata e di evitare rischi agli utenti, si forniscono le
seguenti indicazioni:
come regola generale, è da ritenersi adeguato, dopo l’effettuazione della
guardia notturna o della turnazione notturna, un periodo di riposo
continuativo di 24 ore;
solo in casi eccezionali, i dirigenti possono essere incaricati dello svolgimento
di due servizi di guardia notturna consecutivi;
non sono consentite le turnazioni notte-mattino e notte-pomeriggio;
fermo restando quanto sopra in relazione al riposo successivo alla guardia o
turnazione notturna, è da ritenersi altresì adeguato, come regola generale, un
riposo di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore;
la turnazione mattino-notte è consentita solo se limitata nel tempo e
adeguatamente motivata in relazione all’esigenza di garantire la continuità
assistenziale;
non è consentita la turnazione pomeriggio-notte;
21° CONGRESSO NAZIONALE
96. Regione Toscana
LINEE DI INDIRIZZO SUI CCNL DELLE
AREE DIRIGENZIALI DEL SSN DEL 17.10.2008 2
si ritiene che, in caso di servizio notturno svolto, a seguito di
chiamata, dai dirigenti in pronta disponibilità, debba essere
garantito ai dirigenti medesimi un periodo di riposo coerente con
l’impegno lavorativo sostenuto;
a tal fine, è necessario che, nella programmazione dei turni di
ciascuna struttura, venga valutata l’opportunità di prevedere
l’esenzione dal turno mattutino dei dirigenti in pronta disponibilità
notturna, in considerazione del servizio mediamente svolto, a
seguito di chiamata, dai dirigenti assegnati alla struttura
medesima.
Le Aziende provvedono a monitorare periodicamente le eventuali
deroghe, informando le organizzazioni sindacali, con cadenza
almeno semestrale, in merito all’andamento di tale monitoraggio.
21° CONGRESSO NAZIONALE
97. L’abrogazione dell’articolo 4 del D.Lgs 66/2003
Tempo di lavoro massimo settimanale
Orario contrattuale: 38 ore/settimana
Straordinario: max 250 ore/anno,
corrispondenti in media a circa 6
ore/settimana
Totale: 44 ore/settimana
98. Risoluzione del Parlamento europeo adottata a maggioranza
qualificata nella riunione plenaria del 17/12/2008 in merito
alla proposta di modifica della Direttiva CE 88/2003
Il tempo di lavoro massimo settimanale, calcolato
su una media di 4 mesi, deve essere portato nel
giro di tre anni a 48 ore, abrogando la clausola
“opt-out”.
Nel tempo di lavoro rientra anche la cosiddetta
guardia “inattiva”.
Il riposo compensativo deve essere
immediatamente goduto dopo il servizio prolungato
per motivi eccezionali e non preventivabili.
Dirigenti a cui non si applicano le tutele sui riposi:
direttori generali, dirigenti direttamente ad essi
subordinati, dirigenti nominati dal Consiglio di
amministrazione di un’azienda.
99. CCNL 1994/1997: Articolo 22 -
Riposo settimanale
1. In relazione all'assetto organizzativo dell'azienda o ente e all'orario di
lavoro … il riposo settimanale coincide di norma con la giornata
domenicale. Il numero dei riposi settimanali … è fissato in numero di 52
all'anno. …
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo
settimanale deve essere fruito, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la
domenica non danno luogo a riposo compensativo nè a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la
loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si
applica la disposizione del 2 comma.
100. D.Lgs 66/2003: Articolo 10 –
Ferie annuali
Fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c. il
prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale
di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva, va goduto per almeno due
settimane, consecutive in caso di richiesta del
lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per
le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al
termine dell’anno di maturazione.
Il predetto periodo minimo di quattro settimane non
può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie
non godute salvo il caso di risoluzione del rapporto di
lavoro.
101. Art. 21 CCNL 1994/1997:
Ferie annuali
32 giorni di ferie + 4 gg per le festività soppresse
Per i neo assunti nei primi 3 anni: 30 gg di ferie + 4 gg per le
festività soppresse
Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto
l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni,
il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie
spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti,
rispettivamente, a 28 e 26 …
Esse sono fruite anche frazionatamente, nel corso di ciascun
anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel
rispetto dell’assetto organizzativo dell’Azienda o Ente; in
relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua
responsabilità, al dirigente è consentito di norma il godimento
di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1
giugno al 30 settembre.
102. Art. 21 CCNL 1994/1997:
Ferie annuali
In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel
corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il
primo semestre dell’anno successivo.
La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dirigente presta servizio è considerata giorno festivo
purché ricadente in giorno lavorativo.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la
durata delle ferie è determinata in proporzione dei
dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli
effetti come mese intero.
103. Art. 21 CCNL 1994/1997:
Ferie annuali
In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio,
il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il
viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al
luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di
missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha
inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate
per il periodo di ferie non goduto.
Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più
di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero.
L'azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica,
deve essere tempestivamente informata.
In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non
abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell'anno successivo.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o
infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero
anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche
oltre il termine di cui al comma precedente.
105. Calcolo del debito orario
1. Orario contrattuale corrispondente all’orario istituzionalmente dovuto e
così articolato:
Orario per attività assistenziale (34 ore/settimana): è l’orario destinato a
garantire le attività indicate all’art. 14 comma 1, concordate
annualmente con le procedure di budget;
orario per attività non assistenziali (4 ore/settimana): è l’orario
destinato all’aggiornamento professionale, all’ECM, alla ricerca
finalizzata, alla didattica;
orario di cui all’art. 14, comma 5 (30 minuti decurtati dalle 4 ore per
attività non assistenziali), destinato a richiesta dell’Azienda, con le
procedure di budget, all’abbattimento delle lista d’attesa o al
perseguimento di altri obiettivi assistenziali e di prevenzione.
2. Orario straordinario effettuabile esclusivamente in regime di PD lavorata,
guardia o per eventi eccezionali nei quali si riconduce lo straordinario (art.
28 del CCNL integrativo 10/2/2004 e art. 16 del CCNL 3/11/2005);
3. Orario per attività aggiuntive sono quelle effettuabili secondo gli istituti
contrattuali previsti dagli articoli:
55, c. 2 del CCNL 8/6/2000;
18 del CCNL 3/11/2005;
14, c. 6 del CCNL 3/11/2005;
106. Calcolo del debito orario annuale per
le attività assistenziali
N° DESCRIZIONE TIPOLOGIA ORE ORE TOTALE
TOLTE DEBITO
1
Orario contrattuale (38 ore x 52 settimane) 1976 1976
2
Ferie + festività soppresse + festività
291 291 1685
infrasettimanali (32 + 4 + 10 = 46 gg x 6,33)
3 8 gg assenze retribuite (congedo
50 50 1635
straordinario)
4
40 minuti/die per attività non assistenziali x
173 173 1462
259 giornate lavorative (365 – 106)
5
Totale debito orario contrattuale generale x anno 1462
A
15 gg di congedo radiologico 94 94 1368
B 8 gg di congedo anestesiologico 50 50 1412
107. Assenze retribuite
Articolo 23 CCNL 1994/1997
1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove,
ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento
o specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attività di servizio: giorni otto
all'anno;
- lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo
grado: giorni tre consecutivi per evento;
- particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all'anno.
2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di
matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell'anno solare e non riducono le
ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta la retribuzione di cui alla
tabella allegato 4.
5. I permessi previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/92, non sono computati
ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli
altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge.
7. Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attività delle
Associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento
approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile.
8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del
congedo straordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
108. Calcolo debito orario
Tale monte ore è utilizzabile come unità di
misura:
per la programmazione delle attività
istituzionali;
per il conseguente calcolo della dotazione
organica necessaria per la loro effettuazione;
per la definizione del piano di lavoro su base
mensile e annuale della singola Unità Operativa
e si costituisce come parte integrante della
metodologia per la definizione del budget per l’anno
di riferimento.
109. Calcolo dei carichi di lavoro per un’Unità
Operativa di Medicina Interna
CARICHI DI LAVORO MEDICO: POSSIBILI PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE(**)
PARAMETRO VALUTAZIONE
Assistenza alla degenza Ore di assistenza in reparto sulle 12 ore diurne.(Standard FADOI
minuti per giornata di ricovero da: un minimo di 24 ad un massimo di
30)
Attività Dh/Ds Ore giornaliere di attività
Consulenze Ore giornaliere assorbite (Standard : 30 minuti se interna;
con percorrenza temporizzata se esterna)
Attività ambulatoriali: Ore giornaliere assorbite (Standard:20/30 minuti per
prestazione strumentale e per visita di controllo. 30 minuti
per 1 visita)
Attività guardia Ore effettive anno (24 ore x 365= 8760)
Attività Ore /anno: percentuali variabili secondo la complessità della funzione
(incarico professionale, incarico ad alta specializzazione, struttura semplice,
gestionale/organizzativa struttura complessa, dipartimento)
Attività di aggiornamento Formazione ed ECM da quantificare in rapporto ai crediti
previsti per anno: budget di circa 170 ore /anno
(**) lo schema ha un valore puramente indicativo, di suggerimento metodologico.
110. Metodologia di budget
1. l’organizzazione del lavoro stabilita all’interno dell’azienda e/o dell’area
funzionale o dipartimento e le sue ricadute all’interno dell’unità operativa;
2. la domanda assistenziale prevista;
3. gli obiettivi regionali e/o aziendali;
4. la tipologia delle prestazioni richieste;
5. l’impegno professionale e tecnico necessario per ciascuna tipologia di
prestazione;
6. il livello tecnologico esistente;
7. le linee guida esistenti in merito alla qualità delle prestazioni;
8. il piano di lavoro attuato all’interno dell’unità operativa, preventivamente
concordato con la Direzione Sanitaria o il Dipartimento;
9. i volumi prestazionali eseguiti l’anno precedente nell’orario di lavoro
annuale disponibile per compiti assistenziali di istituto dell’intera unità
operativa, come definito precedentemente, rapportati alle condizioni
organizzative, anche in termini di dotazione organica e alle tecnologie
esistenti;
10.le criticità emerse l’anno precedente a consuntivo sui volumi prestazionali
attesi;
11.gli eventuali “tempari delle prestazioni” proposti dalle Società Scientifiche
o conseguenti ad analisi statistiche attendibili eseguite con il metodo del
“benchmarking”.