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Tribunale civile di Palermo
Sezione I – Dott. Orsini
Relazione del Consulente tecnico di Parte
Prof. Alberto Lombardo, consulente tecnico di parte del convenuto,
sig. Ciampolillo Giuseppe
nel procedimento civile R.G. 9916/2011 di codest Tribunale di palermo
Il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della
Regione Siciliana: aspetti generali, di merito e quantitativi circa la copiatura dal Piano di
Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Veneto (anno 2000) e da altre fonti
documentali
1. Alcuni aspetti generali e di merito
Il Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della
Regione Siciliana, approvato con il D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007 e che costituisce “piano di
settore del Piano regionale di tutela e risanamento ambientale”, risulta frutto per la maggior parte
di un collage di capitoli, paragrafi, ecc. integralmente trascritti da pubblicazioni già edite da altri
Enti ed Amministrazioni.
Non sarebbe neppure il caso di ricordare che nella redazione di un qualsiasi documento
pubblico, quando si riportano testualmente frasi o brani di altro autore, è regola generale, non solo
per ovvi motivi di correttezza deontologica e professionale, l’uso di forme di evidenziazione, quali
la virgolettatura, il carattere corsivo, ecc., accompagnate dalla citazione in maniera puntuale e
precisa della fonte originale da cui si è attinto.
Nel caso in oggetto gli autori hanno presentato il Piano nella forma di un documento originale,
corredato sì della consueta sezione di riferimenti bibliografici, ma come se il contenuto fosse il
frutto ex novo del proprio personale contributo elaborativo, quando invece si è in presenza di un
mero “assemblaggio”, operato con un “copia e incolla”, di porzioni di documenti di varia estrazione
e provenienza, alcuni dei quali persino di scarsa attinenza e molti altri anche temporalmente
superati.
Gli autori hanno utilizzato come riferimento principale il Piano Regionale di Tutela e
Risanamento della Regione Veneto, datato anno 2000 e cioè “vecchio” di 7 anni, con ovvie e
disastrose conseguenze derivanti principalmente dal divario temporale tra i due documenti, dalle
differenti caratteristiche ambientali e dal diverso assetto amministrativo delle due Regioni, nonché
dalla non conoscenza, giusto il caso, che il Piano del Veneto era stato già bocciato dalla Comunità
Europea (vedasi l’interrogazione presentata il 2 maggio 2006 al Consiglio Regionale del Veneto dal
consigliere regionale verde Gianfranco Bettin).
Del tutto inconsistente appare la pretesa giustificazione della parte accusante secondo cui la
“comunanza” di porzioni di testo – a dire il vero di notevole entità, come si dimostrerà appresso –
tra il documento “siciliano” e quello “veneto” consistente nell’identicità della sequenza e dei titoli
dei capitoli e dei paragrafi è stata una scelta obbligata dal dover rispettare lo schema riportato nel
DM n. 261 dell’ottobre 2002, per almeno due evidenti motivi:
1) lo schema del citato DM si rivela solo una traccia esemplificativa per la redazione dei
Piani e non certamente un obbligo da rispettare, in quanto, altrimenti, ci sarebbe stato un
espresso richiamo; in ogni caso, per fugare ogni possibile dubbio è sufficiente rifarsi alla
lettura degli indici dei Piani redatti dalle altre Regioni (facilmente rintracciabili in rete),
laddove la traccia ministeriale è stata sviluppata in vari casi in modo autonomo ed
originale nella strutturazione dei documenti, ma, soprattutto, laddove non si riscontrano
anomale “comunanze” tra Piani;
2) quel che emerge in tutta e preoccupante evidenza non è tanto che i titoli dei capitoli e dei
paragrafi del Piano siciliano e del Piano veneto risultano uguali, quanto, piuttosto, che ad
essere identici sono in porzioni più o meno estese i loro contenuti.
 Vi sono parti che risultano testualmente identiche nei due Piani, laddove gli “autori” siciliani
si sono limitati alla semplice sostituzione di parole del tipo “Veneto” , “ARPAV” , ecc., con
“Sicilia”, “ARPA”, ecc.;
 e parti che, oltre ad essere in comune, segnalano anche macroscopiche incongruenze
determinatesi con la trasposizione testuale dal Piano Veneto a quello Siciliano. Per brevità,
qui di seguito si citano solo alcune tra le più eclatanti, mentre per le altre si rimanda alla
lettura del testo:
a) parecchie Direttive Comunitarie e normative nazionali, all’epoca della redazione del
Piano Veneto (anno 2000) riportate in via di emanazione o vigenti, sono riferite come
tali pure al 2007, nonostante esse siano state nel frattempo emanate, recepite e persino
abrogate da altre successivamente intervenute;
b) documenti (p.e. il bollettino COP, il DOCUP, ecc.) che si riferiscono a strutture,
attività ed atti di programmazione della Regione Veneto sono inseriti come se in realtà
fossero e facessero parte del contesto siciliano;
c) caratteristiche e condizioni ambientali proprie del Veneto, (p.e. “il bacino aerologico
padano”, ”limitazione degli orari di riscaldamento degli impianti termici civili”,
“l’intero territorio pianeggiante”, le “comunità montane”, queste ultime, per inciso,
abolite in Sicilia da quasi 20 anni, ecc.) figurano nella descrizione di quelle siciliane;
d) tra le misure da adottare per il decongestionamento del traffico urbano da e verso i
centri storici è prevista la realizzazione di “percorsi ciclabili protetti…utilizzando gli
argini di fiumi e canali” (inesistenti nei centri storici dei Comuni siciliani !);
e) l’assetto amministrativo di regione a statuto ordinario del Veneto appare avere
sostituito le prerogative dello statuto speciale della Regione Siciliana (p.e. si fa
riferimento al Consiglio Regionale al posto dell’Assemblea Regionale, a competenze
della Giunta Regionale al posto di quelle dell’Assessore al ramo, ecc.);
 Gli “autori” non si sono astenuti neppure dal copiare la “Bibliografia” (presa pressoché per
intero dall’Annuario Arpa del 2005) ed il “Glossario”, tanto che in quest’ultimo vengono
riportati acronimi e sigle di organismi, strutture e documenti inesistenti in Sicilia (CIS-
Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, DOCUP- Documento Unico di Programmazione
2000-2006 della Regione Veneto, SFMR-Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale,
TTZ-Tavoli Tecnici Zonali) e, di contro, non vengono inclusi acronimi e sigle citati nel
testo siciliano (TOFP-Tropospheric Ozone Forming Potentials, PGTL-Piano Generale dei
Trasporti e della Logistica, ecc.);
 Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le parti suddette non siano state neppure
riviste dagli “autori”, anche considerato che risultano presenti gli stessi refusi del documento
del Veneto e, soprattutto, perché al cap. 1, § 1.6, sotto § 1.6.1, pag. 26, dopo l’ultimo
capoverso che recita “Per una trattazione di maggiore dettaglio sulla normativa inerente la
qualità dell’aria e le emissioni in atmosfera si rimanda al Cap. 4” è stato “dimenticato” il
link http://serviziregionali.org/prtra/files/33/prtra/PRTRA-04.htm, che è giusto il
collegamento (interno) web al cap. 4 del Piano del Veneto. Per accedere dall’esterno al
capitolo basta anteporre www. all’indirizzo sopra riportato <servizigenerali.org/…. >;
 Vi sono parti che risultano “prelevate” integralmente, con lo stesso sistema del “copia ed
incolla”, da varie pubblicazioni (ALLEGATO) quali, per citarne alcune: a) Annuari ARPA,
capitolo “Atmosfera” (2004, 2005, 2006, ecc.), b) Relazione sullo stato dell’ambiente della
città di Palermo (2006, Agenda 21), c) Carta climatica ed atlante climatologico della Sicilia,
ecc., che gli “autori” riportano tra le fonti bibliografiche o i documenti di riferimento. Come
già detto, tuttavia, non si è in presenza di spunti o di citazioni bibliografiche, ma di un vero
e proprio copiato di interi brani e capitoli. Altre parti, ancora, risultano “prelevate” persino
da altri testi di facile reperimento in rete, che però non figurano tra le fonti indicate.
 Alcuni Progetti da attuarsi in regime di convenzione, elaborati già negli anni passati da
Istituti Universitari e proposti all’Assessorato Territorio e Ambiente al fine di fornire
“Attività di supporto tecnico-scientifico” per la “redazione” del Piano, risultano inseriti, pur
rimasti del tutto invariati i soggetti proponenti ed il contenuto della proposta, non già per le
finalità originarie, bensì per la “revisione” e l’attuazione del Piano stesso. I soggetti
proponenti, che figurano tra gli “autori” del Piano, si sono limitati a ritoccare il titolo del
Progetto, sostituendo la parola “redazione” con “revisione”. Per qualche altro Progetto non
si è persino ritenuto di cambiare il titolo. Inoltre, fanno parte dell’elenco dei Progetti - non si
comprende a quale titolo e finalità - un Progetto della Regione Lombardia, corredato di
tanto di stralcio di Decreto di approvazione del 2004 e di citazione di varie Delibere della
Giunta lombarda, un Progetto messo sulla carta dal Comune di Palermo nel 2006 ed abortito
già all’epoca ed un presunto Progetto “Analisi della Climatologia Urbana e Qualità del
Clima”, presunto nel senso che non è dato a comprendere di cosa effettivamente si tratti,
dato che si limita ad una sintetica spiegazione delle modalità e dei criteri per classificare i
climi della terra. Insomma, brani inseriti integralmente, tout court, e nulla più.
 Se c’è un capitolo che più di altri lascia esterrefatti per via del livello di copiatura
pedissequa e acritica mostrato dagli autori questo è probabilmente il sesto. Il capitolo,
trasposto tal quale, parola per parola, da quello del Piano del Veneto, riporta “Le azioni del
Piano”, ossia gli interventi e le misure da adottare per contenere e contrastare i fenomeni di
inquinamento sul territorio siciliano ed avviare le opere di risanamento. Il risultato è che ne
scaturisce un pot-pourri di dati siciliani e soluzioni venete.
 Tra le innumerevoli perplessità, a chi legge non può non sorgere una ovvia domanda: dove
sono, nel Piano, gli impianti industriali della Regione? Dove sono i Petrolchimici, le
Centrali Termoelettriche, i Cementifici, la Distilleria più grande d’Europa, ecc. per finire
agli impianti di minori dimensione e impatto sulla qualità dell’aria?
All’esame dei fatti il Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell’aria
ambiente della Regione Siciliana risulta monco degli elementi fondamentali e costitutivi, ad iniziare
dall’inventario delle emissioni, dalla modellistica e, ovviamente, degli strumenti finanziari e della
previsione delle risorse economiche relative.
2. Il mandato che viene dato dal Giudice al CTU
Nell'incarico che il giudica ha dato al CTU si chiede di evidenziare :
«se le analogie [quindi non solo le parti pedissequamente riprese] riscontrate abbiano carattere
necessitato (perché i piani si attengono a un medesimo schema) … valutandone il grado di
attinenza con eventuali connotati propri della Regione Sicilia»
Quindi compito del CTU non è solo quello di contare il numero delle righe coincidenti, ma
anche quello di entrare nel merito. Il CTU ha interpretato questa definizione di "necessitato" in
modo restrittivo, ossia se riportanti norme cogenti. D'altro lato il CTU interpreta anche il "grado di
attinenza" alla realtà siciliana in modo restrittivo, ossia se ha un'attinenza anche solo formale con la
Sicilia e non se tale attinenza ha poi una ricaduta sulle finalità del piano. Il "grado di similitudine"
viene valutato quindi solo come una frazione, una percentuale di righe riproposte e righe totali (non
si sa tra queste quanti provenienti da altre fonti), mentre la richiesta del magistrato è di valutare
anche il grado di attinenza con la realtà siciliana.
Non basta per fare un piano di intervento di qualsiasi genere, prendere uno schema, buono o
cattivo che sia, cambiare i dati relativi senza assicurarsi come cambiano conseguentemente gli
interventi prescrittivi. In sostanza, se si misurano solo le righe esattamente coincidenti col piano
Veneto e non con tutte le altre fonti del copiato (ma questo è stato il mandato del magistrato), se tra
queste si escludono quelle che anche nel piano veneto si riferiscono a tabelle o norme "necessitate"
si ottiene un risultato largamente sottostimato. In realtà in questo modo si perde la possibilità di far
capire al giudice quello che egli ha invece la necessità di acquisire da un tecnico: non solo qual è il
grado di sovrapposizione, ma qual è il grado di originalità.
3. Analisi per Capitolo
Capitolo 1
A pag 11 righe 9/10, il CTU comincia correttamente a valutare che non solo le righe non
hanno carattere necessitato, ma che non sono neanche correttamente contestualizzate. Questo è
esattamente quello che ha chiesto il magistrato. Invece successivamente a righe 14/15 si dice
"essendo nozioni di carattere generale sono attinenti anche alla regione Sicilia". Ci si chiede: le
misure e risultati previsti come potrebbero essere attinenti alla regione Sicilia se non conseguenti ad
un'analisi specifica siciliana, come detto a proposito del paragrafo precedente?
Pag 13, qui il CTU non poteva fare altrimenti in quanto il compito affidatogli dal magistrato
riguarda solo il confronto col piano veneto. Tuttavia la mera definizione di "necessitato" non
accompagnata dalla valutazione sulla sua utilità e funzionalità all'interno del piano e della funzione
del piano resta priva di utilità per chi legge.
Il riepilogo quindi nella tabella 1.1 a pagina 15 non fa capire del rimanente non dichiarato
"simile" che grado di attinenza, e quindi di utilità, ha. Ciò lo si potrebbe capire solo per contrasto
valutando invece il grado di originalità.
Capitolo 2
In questo capitolo il grado di sovrapposizione con quello della regione Veneto è rilevato come
molto basso. In effetti la maggior parte è una riproposizione di norme generali, che pertanto hanno
attinenza con qualunque territorio italiano e non solo, ma che non possono essere di utilità per
l'obiettivo che si prefigge il committente del piano. Il fatto che vi sia un riferimento a pag 17 riga
19/20 in cui si rileva che si citano "Comunità montane" non esistenti o abrogate in Sicilia,
destituisce di ogni fondamento tutto il paragrafo perché è indicativo del fatto che la riproposizione è
puramente meccanica e non attualizzata al contesto siciliano. Ciò dimostra ancora una volta che il
grado di attinenza non può essere valutato come mera percentuale delle righe coincidenti, ma se ne
deve valutare la misura in termini di impatto sull'utilità del piano stesso.
Ne consegue che la mera lettura delle tabella di sintesi 2.1 a pag 24 nasconde la vera
situazione di questo piano che ripetiamo accosta a prescrizioni di carattere generale, e quindi
generiche, semplici dati relativi al territorio siciliano, senza operare una sintesi prescrittiva che è
quello che si richiede a un piano operativo
Capitolo 3
Stesse considerazioni fatte a proposito del Capitolo 2 posso essere fatte per il Capitolo 3
Capitolo 4
Nel Capitolo 4 non vi sono riproposizioni dal piano veneto, ma la semplice lettura della
tabella conclusiva sarebbe fuorviante. Infatti di originale non c'è dichiaratamente nulla, ma si ha
solo una riproposizione della normativa che deve servire ai redattori del piano per redigere il piano
e non a dire come andrebbe redatto.
Capitolo 5
Anche nel Capitolo 5 si ha la stessa situazione dei capitoli precedenti.
O si riportano norme generali valide per tutti i territori italiani o si ripropongono dati senza
commenti e indicazioni.
Capitolo 6
Questo è il capitolo dove si dovrebbero leggere le prescrizioni valide per la Sicilia, che in
alcun modo possono essere le riproposizioni di altri piani, altrimenti il legislatore non avrebbe
previsto dei piani regionali, ma un unico piano nazionale. Invece qui si ha il massimo di
riproposizione rispetto al piano veneto. Gli interventi proposti (come commenta il CTU a pag 30,
riga 5/6) ripropongono pedissequamente quelli veneti, fino al paradosso di riprodurre programmi di
intervento per aree inesistenti (il celebre "bacino aerologico padano"). Ciò non può essere
classificato solo come un banale refuso, ma è anche il sintomo del fatto che è molto limitato il
tentativo di rielaborare proprio nella parte più delicata, che è quella prescrittiva, idee e indicazioni
originali. Particolarmente efficace è l'analisi del CTU a pag 31 quando si dice (riga 4 e seguenti):
"Si precisa che la Regione Sicilia riporta, differentemente dalla Regione Veneto, delle misure per la
riduzione delle concentrazioni di ozono e dei suoi precursori con carattere peculiare. Nel medesimo
capitolo sono riportati gli interventi a breve, medio e lungo termine, che risultano coincidenti". Si
deve quindi sottolineare al magistrato, che poi farà le sue valutazioni, che è proprio nella parte
prescrittiva, che si rileva questo massimo grado di sovrapposizione.
Capitolo 7.
Nel capitolo 7, nonostante il basso grado di similitudine riscontrato con PRC veneto,
occorrerebbe evidenziare se i progetti presenti nel PRC siciliano sono originali o anche questi
ripresi da altre fonti.
Capitolo 8
Questo è un capitolo che rappresenta un mero elenco di documenti consultati e quindi non
serve a capire il grado di similitudine reale e non solo formale tra i due piani
Capitolo 9
Il capitolo 9 è una riproposizione al 100% del piano veneto. A parte le considerazioni già fatte
sulle metodologie di citazione che avrebbero dovute essere messe in atto, ci si chiede se una tale
sovrapposizione in un punto così delicato possa essere semplicemente inserito poi in un computo
percentuale venendo a fare quasi una media semplice con tutto il resto del Piano. Ammesso che le
prescrizioni venete siano ottimali, ma non sarebbe stato necessaria un'opera di contestualizzazione?
Capitolo 10
Nel capitolo 10 si ha la riproposizione delle azioni di coordinamento tra le regioni e con le
ARPA delle regioni limitrofe. Questi problemi che possono interessare maggiormente regioni che
condividono con altre importanti elementi territoriali, come per esempio la regione Veneto col
fiume Po e le altre regioni del Triveneto, invece non sembrano giustificati per la Sicilia che è
un'isola e che condivide al massimo un piccolo tratto di mare con la Calabria. Quindi anche qui, più
del grado di sovrapposizione formale tra i due piani, andrebbe valutato il grado di attinenza non
come mera percentuale di righe riproposte.
Capitolo 10
Essendo il capitolo 10 meramente un elenco non si ritiene che sia invece cruciale ai fini della
valutazione della valutazione nella sostanza della sovrapposizione dei due piani.
Allegati al PRC
Gli allegati riguardano atti e documenti che non sono dichiaratamente originali. Quindi sono
strumenti di cui i redattori si sono serviti per redigere il PRC ma che non apportano nulla alla lettura
del piano stesso. Non sono lì le analisi, le valutazioni, le prescrizioni, Pertanto voler inserire nel
mero calcolo percentuale della sovrapposizione tra i due piani quanta parte significa solo voler
aumentare ingiustificatamente il denominatore (numero di righe prese in considerazione) di una
frazione al fine di abbassarne il valore totale e oscurare l'entità del numeratore (numero di righe che
si sovrappongono).
Tabella conclusiva
La tabella conclusiva riportata dal CTU a pag 41 (con il cui tra l'altro il nostro calcolo
differisce come riportato dettagliatamente in ALLEGATO) non può in alcun modo costituire una
sintesi del grado di similitudine, così come richiesto dal magistrato. Né tanto meno si può accettare
l'annacquamento operato con l'immissione degli Allegati al PRC.
Ribadiamo che il CTU dovrebbe valutare il grado di similitudine entrando nello specifico e
quindi dare la propria valutazione sull'attinenza di ogni paragrafo alle finalità del Piano stesso e non
limitarsi a un mero conteggio.
Sarebbe invece necessario (ma questo andrebbe al di là del mandato dato dal Magistrato)
valutare non solo il grado di similitudine, ma il grado di originalità, per capire davvero qual è
l'apporto specifico del piano Sicilia in oggetto.
Le conclusioni che si riportano nella relazione del CTU a pag. 43 (da riga 20 e seguenti)
recitano: "Le mere riproposizioni sono risultate essere di carattere nozionistico e di argomentazioni
generiche e pertanto attinenti anche alla regione Sicilia". Nelle righe seguenti si riportano gli
elementi più vistosi che platealmente non sono proprio applicabili alla regione Sicilia e che hanno
dato luogo anche agli episodi che hanno caratterizzato le sintesi giornalistiche pubbliche.
Noi non concordiamo con questa conclusione che è in contraddizione con la stessa lettura
analitica che ha fatto il CTU dei singoli Capitoli. Infatti sembra che tale "incidenti" siano puramente
causali e limitati nell'entità e nelle conseguenze. Invece è da rilevare che sono la punta di un
iceberg, ossia testimoniano una sostanziale carenza nell'originalità delle misure proposte.
4. Conclusioni
Con queste premesse il mero calcolo che facciamo noi, non conteggiando le pagine dell'elenco
delle normative e della bibliografia, nonché ovviamente degli Allegati al PRC, che per i motivi su
esposti non possono fare parte del calcolo, arriviamo a valutare (vedi ALLEGATO) 4.585 righe
totali del PRC da prendere in considerazione di cui ben 2.167 righe risultano copiate esclusivamente
dal PRC veneto, ossia il 47,26%. Questa valutazione è circa il doppio di quella a cui è pervenuto il
CTU, ma la difformità non è solo quantitativa, è qualitativa, in quanto crediamo che sia più
adeguata alla richiesta del Magistrato.
In conclusione ci sentiamo di affermare che l'interpretazione di "necessitato" dato dal CTU
non sia conforme con lo spirito della richiesta di indagine del magistrato. Per valutare due
componimenti naturalmente il titolo sarà uguale, e quindi è necessario che – se dovesse essere
riportato – esso sia uguale, ma verrebbe naturalmente escluso dalla valutazione di conformità o di
similitudine dei due testi. Necessitato significa che è necessario che ci sia, mentre il fatto che tutti,
ma proprio tutti, gli altri piani regionali seguano altri schemi, è la prova provata che di necessitato
nella redazione dei PRC regionali non c'è proprio nulla, né lo schema, né il contenuto.
Palermo, 26 dicembre 2013
Prof Alberto Lombardo

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  • 1. Tribunale civile di Palermo Sezione I – Dott. Orsini Relazione del Consulente tecnico di Parte Prof. Alberto Lombardo, consulente tecnico di parte del convenuto, sig. Ciampolillo Giuseppe nel procedimento civile R.G. 9916/2011 di codest Tribunale di palermo Il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliana: aspetti generali, di merito e quantitativi circa la copiatura dal Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Veneto (anno 2000) e da altre fonti documentali 1. Alcuni aspetti generali e di merito Il Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliana, approvato con il D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007 e che costituisce “piano di settore del Piano regionale di tutela e risanamento ambientale”, risulta frutto per la maggior parte di un collage di capitoli, paragrafi, ecc. integralmente trascritti da pubblicazioni già edite da altri Enti ed Amministrazioni. Non sarebbe neppure il caso di ricordare che nella redazione di un qualsiasi documento pubblico, quando si riportano testualmente frasi o brani di altro autore, è regola generale, non solo per ovvi motivi di correttezza deontologica e professionale, l’uso di forme di evidenziazione, quali la virgolettatura, il carattere corsivo, ecc., accompagnate dalla citazione in maniera puntuale e precisa della fonte originale da cui si è attinto. Nel caso in oggetto gli autori hanno presentato il Piano nella forma di un documento originale, corredato sì della consueta sezione di riferimenti bibliografici, ma come se il contenuto fosse il frutto ex novo del proprio personale contributo elaborativo, quando invece si è in presenza di un
  • 2. mero “assemblaggio”, operato con un “copia e incolla”, di porzioni di documenti di varia estrazione e provenienza, alcuni dei quali persino di scarsa attinenza e molti altri anche temporalmente superati. Gli autori hanno utilizzato come riferimento principale il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Regione Veneto, datato anno 2000 e cioè “vecchio” di 7 anni, con ovvie e disastrose conseguenze derivanti principalmente dal divario temporale tra i due documenti, dalle differenti caratteristiche ambientali e dal diverso assetto amministrativo delle due Regioni, nonché dalla non conoscenza, giusto il caso, che il Piano del Veneto era stato già bocciato dalla Comunità Europea (vedasi l’interrogazione presentata il 2 maggio 2006 al Consiglio Regionale del Veneto dal consigliere regionale verde Gianfranco Bettin). Del tutto inconsistente appare la pretesa giustificazione della parte accusante secondo cui la “comunanza” di porzioni di testo – a dire il vero di notevole entità, come si dimostrerà appresso – tra il documento “siciliano” e quello “veneto” consistente nell’identicità della sequenza e dei titoli dei capitoli e dei paragrafi è stata una scelta obbligata dal dover rispettare lo schema riportato nel DM n. 261 dell’ottobre 2002, per almeno due evidenti motivi: 1) lo schema del citato DM si rivela solo una traccia esemplificativa per la redazione dei Piani e non certamente un obbligo da rispettare, in quanto, altrimenti, ci sarebbe stato un espresso richiamo; in ogni caso, per fugare ogni possibile dubbio è sufficiente rifarsi alla lettura degli indici dei Piani redatti dalle altre Regioni (facilmente rintracciabili in rete), laddove la traccia ministeriale è stata sviluppata in vari casi in modo autonomo ed originale nella strutturazione dei documenti, ma, soprattutto, laddove non si riscontrano anomale “comunanze” tra Piani; 2) quel che emerge in tutta e preoccupante evidenza non è tanto che i titoli dei capitoli e dei paragrafi del Piano siciliano e del Piano veneto risultano uguali, quanto, piuttosto, che ad essere identici sono in porzioni più o meno estese i loro contenuti.  Vi sono parti che risultano testualmente identiche nei due Piani, laddove gli “autori” siciliani si sono limitati alla semplice sostituzione di parole del tipo “Veneto” , “ARPAV” , ecc., con “Sicilia”, “ARPA”, ecc.;  e parti che, oltre ad essere in comune, segnalano anche macroscopiche incongruenze determinatesi con la trasposizione testuale dal Piano Veneto a quello Siciliano. Per brevità, qui di seguito si citano solo alcune tra le più eclatanti, mentre per le altre si rimanda alla lettura del testo:
  • 3. a) parecchie Direttive Comunitarie e normative nazionali, all’epoca della redazione del Piano Veneto (anno 2000) riportate in via di emanazione o vigenti, sono riferite come tali pure al 2007, nonostante esse siano state nel frattempo emanate, recepite e persino abrogate da altre successivamente intervenute; b) documenti (p.e. il bollettino COP, il DOCUP, ecc.) che si riferiscono a strutture, attività ed atti di programmazione della Regione Veneto sono inseriti come se in realtà fossero e facessero parte del contesto siciliano; c) caratteristiche e condizioni ambientali proprie del Veneto, (p.e. “il bacino aerologico padano”, ”limitazione degli orari di riscaldamento degli impianti termici civili”, “l’intero territorio pianeggiante”, le “comunità montane”, queste ultime, per inciso, abolite in Sicilia da quasi 20 anni, ecc.) figurano nella descrizione di quelle siciliane; d) tra le misure da adottare per il decongestionamento del traffico urbano da e verso i centri storici è prevista la realizzazione di “percorsi ciclabili protetti…utilizzando gli argini di fiumi e canali” (inesistenti nei centri storici dei Comuni siciliani !); e) l’assetto amministrativo di regione a statuto ordinario del Veneto appare avere sostituito le prerogative dello statuto speciale della Regione Siciliana (p.e. si fa riferimento al Consiglio Regionale al posto dell’Assemblea Regionale, a competenze della Giunta Regionale al posto di quelle dell’Assessore al ramo, ecc.);  Gli “autori” non si sono astenuti neppure dal copiare la “Bibliografia” (presa pressoché per intero dall’Annuario Arpa del 2005) ed il “Glossario”, tanto che in quest’ultimo vengono riportati acronimi e sigle di organismi, strutture e documenti inesistenti in Sicilia (CIS- Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, DOCUP- Documento Unico di Programmazione 2000-2006 della Regione Veneto, SFMR-Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, TTZ-Tavoli Tecnici Zonali) e, di contro, non vengono inclusi acronimi e sigle citati nel testo siciliano (TOFP-Tropospheric Ozone Forming Potentials, PGTL-Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, ecc.);  Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le parti suddette non siano state neppure riviste dagli “autori”, anche considerato che risultano presenti gli stessi refusi del documento del Veneto e, soprattutto, perché al cap. 1, § 1.6, sotto § 1.6.1, pag. 26, dopo l’ultimo capoverso che recita “Per una trattazione di maggiore dettaglio sulla normativa inerente la qualità dell’aria e le emissioni in atmosfera si rimanda al Cap. 4” è stato “dimenticato” il link http://serviziregionali.org/prtra/files/33/prtra/PRTRA-04.htm, che è giusto il collegamento (interno) web al cap. 4 del Piano del Veneto. Per accedere dall’esterno al capitolo basta anteporre www. all’indirizzo sopra riportato <servizigenerali.org/…. >;
  • 4.  Vi sono parti che risultano “prelevate” integralmente, con lo stesso sistema del “copia ed incolla”, da varie pubblicazioni (ALLEGATO) quali, per citarne alcune: a) Annuari ARPA, capitolo “Atmosfera” (2004, 2005, 2006, ecc.), b) Relazione sullo stato dell’ambiente della città di Palermo (2006, Agenda 21), c) Carta climatica ed atlante climatologico della Sicilia, ecc., che gli “autori” riportano tra le fonti bibliografiche o i documenti di riferimento. Come già detto, tuttavia, non si è in presenza di spunti o di citazioni bibliografiche, ma di un vero e proprio copiato di interi brani e capitoli. Altre parti, ancora, risultano “prelevate” persino da altri testi di facile reperimento in rete, che però non figurano tra le fonti indicate.  Alcuni Progetti da attuarsi in regime di convenzione, elaborati già negli anni passati da Istituti Universitari e proposti all’Assessorato Territorio e Ambiente al fine di fornire “Attività di supporto tecnico-scientifico” per la “redazione” del Piano, risultano inseriti, pur rimasti del tutto invariati i soggetti proponenti ed il contenuto della proposta, non già per le finalità originarie, bensì per la “revisione” e l’attuazione del Piano stesso. I soggetti proponenti, che figurano tra gli “autori” del Piano, si sono limitati a ritoccare il titolo del Progetto, sostituendo la parola “redazione” con “revisione”. Per qualche altro Progetto non si è persino ritenuto di cambiare il titolo. Inoltre, fanno parte dell’elenco dei Progetti - non si comprende a quale titolo e finalità - un Progetto della Regione Lombardia, corredato di tanto di stralcio di Decreto di approvazione del 2004 e di citazione di varie Delibere della Giunta lombarda, un Progetto messo sulla carta dal Comune di Palermo nel 2006 ed abortito già all’epoca ed un presunto Progetto “Analisi della Climatologia Urbana e Qualità del Clima”, presunto nel senso che non è dato a comprendere di cosa effettivamente si tratti, dato che si limita ad una sintetica spiegazione delle modalità e dei criteri per classificare i climi della terra. Insomma, brani inseriti integralmente, tout court, e nulla più.  Se c’è un capitolo che più di altri lascia esterrefatti per via del livello di copiatura pedissequa e acritica mostrato dagli autori questo è probabilmente il sesto. Il capitolo, trasposto tal quale, parola per parola, da quello del Piano del Veneto, riporta “Le azioni del Piano”, ossia gli interventi e le misure da adottare per contenere e contrastare i fenomeni di inquinamento sul territorio siciliano ed avviare le opere di risanamento. Il risultato è che ne scaturisce un pot-pourri di dati siciliani e soluzioni venete.  Tra le innumerevoli perplessità, a chi legge non può non sorgere una ovvia domanda: dove sono, nel Piano, gli impianti industriali della Regione? Dove sono i Petrolchimici, le Centrali Termoelettriche, i Cementifici, la Distilleria più grande d’Europa, ecc. per finire agli impianti di minori dimensione e impatto sulla qualità dell’aria?
  • 5. All’esame dei fatti il Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliana risulta monco degli elementi fondamentali e costitutivi, ad iniziare dall’inventario delle emissioni, dalla modellistica e, ovviamente, degli strumenti finanziari e della previsione delle risorse economiche relative.
  • 6. 2. Il mandato che viene dato dal Giudice al CTU Nell'incarico che il giudica ha dato al CTU si chiede di evidenziare : «se le analogie [quindi non solo le parti pedissequamente riprese] riscontrate abbiano carattere necessitato (perché i piani si attengono a un medesimo schema) … valutandone il grado di attinenza con eventuali connotati propri della Regione Sicilia» Quindi compito del CTU non è solo quello di contare il numero delle righe coincidenti, ma anche quello di entrare nel merito. Il CTU ha interpretato questa definizione di "necessitato" in modo restrittivo, ossia se riportanti norme cogenti. D'altro lato il CTU interpreta anche il "grado di attinenza" alla realtà siciliana in modo restrittivo, ossia se ha un'attinenza anche solo formale con la Sicilia e non se tale attinenza ha poi una ricaduta sulle finalità del piano. Il "grado di similitudine" viene valutato quindi solo come una frazione, una percentuale di righe riproposte e righe totali (non si sa tra queste quanti provenienti da altre fonti), mentre la richiesta del magistrato è di valutare anche il grado di attinenza con la realtà siciliana. Non basta per fare un piano di intervento di qualsiasi genere, prendere uno schema, buono o cattivo che sia, cambiare i dati relativi senza assicurarsi come cambiano conseguentemente gli interventi prescrittivi. In sostanza, se si misurano solo le righe esattamente coincidenti col piano Veneto e non con tutte le altre fonti del copiato (ma questo è stato il mandato del magistrato), se tra queste si escludono quelle che anche nel piano veneto si riferiscono a tabelle o norme "necessitate" si ottiene un risultato largamente sottostimato. In realtà in questo modo si perde la possibilità di far capire al giudice quello che egli ha invece la necessità di acquisire da un tecnico: non solo qual è il grado di sovrapposizione, ma qual è il grado di originalità.
  • 7. 3. Analisi per Capitolo Capitolo 1 A pag 11 righe 9/10, il CTU comincia correttamente a valutare che non solo le righe non hanno carattere necessitato, ma che non sono neanche correttamente contestualizzate. Questo è esattamente quello che ha chiesto il magistrato. Invece successivamente a righe 14/15 si dice "essendo nozioni di carattere generale sono attinenti anche alla regione Sicilia". Ci si chiede: le misure e risultati previsti come potrebbero essere attinenti alla regione Sicilia se non conseguenti ad un'analisi specifica siciliana, come detto a proposito del paragrafo precedente? Pag 13, qui il CTU non poteva fare altrimenti in quanto il compito affidatogli dal magistrato riguarda solo il confronto col piano veneto. Tuttavia la mera definizione di "necessitato" non accompagnata dalla valutazione sulla sua utilità e funzionalità all'interno del piano e della funzione del piano resta priva di utilità per chi legge. Il riepilogo quindi nella tabella 1.1 a pagina 15 non fa capire del rimanente non dichiarato "simile" che grado di attinenza, e quindi di utilità, ha. Ciò lo si potrebbe capire solo per contrasto valutando invece il grado di originalità. Capitolo 2 In questo capitolo il grado di sovrapposizione con quello della regione Veneto è rilevato come molto basso. In effetti la maggior parte è una riproposizione di norme generali, che pertanto hanno attinenza con qualunque territorio italiano e non solo, ma che non possono essere di utilità per l'obiettivo che si prefigge il committente del piano. Il fatto che vi sia un riferimento a pag 17 riga 19/20 in cui si rileva che si citano "Comunità montane" non esistenti o abrogate in Sicilia, destituisce di ogni fondamento tutto il paragrafo perché è indicativo del fatto che la riproposizione è puramente meccanica e non attualizzata al contesto siciliano. Ciò dimostra ancora una volta che il grado di attinenza non può essere valutato come mera percentuale delle righe coincidenti, ma se ne deve valutare la misura in termini di impatto sull'utilità del piano stesso. Ne consegue che la mera lettura delle tabella di sintesi 2.1 a pag 24 nasconde la vera situazione di questo piano che ripetiamo accosta a prescrizioni di carattere generale, e quindi generiche, semplici dati relativi al territorio siciliano, senza operare una sintesi prescrittiva che è quello che si richiede a un piano operativo Capitolo 3 Stesse considerazioni fatte a proposito del Capitolo 2 posso essere fatte per il Capitolo 3
  • 8. Capitolo 4 Nel Capitolo 4 non vi sono riproposizioni dal piano veneto, ma la semplice lettura della tabella conclusiva sarebbe fuorviante. Infatti di originale non c'è dichiaratamente nulla, ma si ha solo una riproposizione della normativa che deve servire ai redattori del piano per redigere il piano e non a dire come andrebbe redatto. Capitolo 5 Anche nel Capitolo 5 si ha la stessa situazione dei capitoli precedenti. O si riportano norme generali valide per tutti i territori italiani o si ripropongono dati senza commenti e indicazioni. Capitolo 6 Questo è il capitolo dove si dovrebbero leggere le prescrizioni valide per la Sicilia, che in alcun modo possono essere le riproposizioni di altri piani, altrimenti il legislatore non avrebbe previsto dei piani regionali, ma un unico piano nazionale. Invece qui si ha il massimo di riproposizione rispetto al piano veneto. Gli interventi proposti (come commenta il CTU a pag 30, riga 5/6) ripropongono pedissequamente quelli veneti, fino al paradosso di riprodurre programmi di intervento per aree inesistenti (il celebre "bacino aerologico padano"). Ciò non può essere classificato solo come un banale refuso, ma è anche il sintomo del fatto che è molto limitato il tentativo di rielaborare proprio nella parte più delicata, che è quella prescrittiva, idee e indicazioni originali. Particolarmente efficace è l'analisi del CTU a pag 31 quando si dice (riga 4 e seguenti): "Si precisa che la Regione Sicilia riporta, differentemente dalla Regione Veneto, delle misure per la riduzione delle concentrazioni di ozono e dei suoi precursori con carattere peculiare. Nel medesimo capitolo sono riportati gli interventi a breve, medio e lungo termine, che risultano coincidenti". Si deve quindi sottolineare al magistrato, che poi farà le sue valutazioni, che è proprio nella parte prescrittiva, che si rileva questo massimo grado di sovrapposizione. Capitolo 7. Nel capitolo 7, nonostante il basso grado di similitudine riscontrato con PRC veneto, occorrerebbe evidenziare se i progetti presenti nel PRC siciliano sono originali o anche questi ripresi da altre fonti.
  • 9. Capitolo 8 Questo è un capitolo che rappresenta un mero elenco di documenti consultati e quindi non serve a capire il grado di similitudine reale e non solo formale tra i due piani Capitolo 9 Il capitolo 9 è una riproposizione al 100% del piano veneto. A parte le considerazioni già fatte sulle metodologie di citazione che avrebbero dovute essere messe in atto, ci si chiede se una tale sovrapposizione in un punto così delicato possa essere semplicemente inserito poi in un computo percentuale venendo a fare quasi una media semplice con tutto il resto del Piano. Ammesso che le prescrizioni venete siano ottimali, ma non sarebbe stato necessaria un'opera di contestualizzazione? Capitolo 10 Nel capitolo 10 si ha la riproposizione delle azioni di coordinamento tra le regioni e con le ARPA delle regioni limitrofe. Questi problemi che possono interessare maggiormente regioni che condividono con altre importanti elementi territoriali, come per esempio la regione Veneto col fiume Po e le altre regioni del Triveneto, invece non sembrano giustificati per la Sicilia che è un'isola e che condivide al massimo un piccolo tratto di mare con la Calabria. Quindi anche qui, più del grado di sovrapposizione formale tra i due piani, andrebbe valutato il grado di attinenza non come mera percentuale di righe riproposte. Capitolo 10 Essendo il capitolo 10 meramente un elenco non si ritiene che sia invece cruciale ai fini della valutazione della valutazione nella sostanza della sovrapposizione dei due piani. Allegati al PRC Gli allegati riguardano atti e documenti che non sono dichiaratamente originali. Quindi sono strumenti di cui i redattori si sono serviti per redigere il PRC ma che non apportano nulla alla lettura del piano stesso. Non sono lì le analisi, le valutazioni, le prescrizioni, Pertanto voler inserire nel mero calcolo percentuale della sovrapposizione tra i due piani quanta parte significa solo voler aumentare ingiustificatamente il denominatore (numero di righe prese in considerazione) di una frazione al fine di abbassarne il valore totale e oscurare l'entità del numeratore (numero di righe che si sovrappongono).
  • 10. Tabella conclusiva La tabella conclusiva riportata dal CTU a pag 41 (con il cui tra l'altro il nostro calcolo differisce come riportato dettagliatamente in ALLEGATO) non può in alcun modo costituire una sintesi del grado di similitudine, così come richiesto dal magistrato. Né tanto meno si può accettare l'annacquamento operato con l'immissione degli Allegati al PRC. Ribadiamo che il CTU dovrebbe valutare il grado di similitudine entrando nello specifico e quindi dare la propria valutazione sull'attinenza di ogni paragrafo alle finalità del Piano stesso e non limitarsi a un mero conteggio. Sarebbe invece necessario (ma questo andrebbe al di là del mandato dato dal Magistrato) valutare non solo il grado di similitudine, ma il grado di originalità, per capire davvero qual è l'apporto specifico del piano Sicilia in oggetto. Le conclusioni che si riportano nella relazione del CTU a pag. 43 (da riga 20 e seguenti) recitano: "Le mere riproposizioni sono risultate essere di carattere nozionistico e di argomentazioni generiche e pertanto attinenti anche alla regione Sicilia". Nelle righe seguenti si riportano gli elementi più vistosi che platealmente non sono proprio applicabili alla regione Sicilia e che hanno dato luogo anche agli episodi che hanno caratterizzato le sintesi giornalistiche pubbliche. Noi non concordiamo con questa conclusione che è in contraddizione con la stessa lettura analitica che ha fatto il CTU dei singoli Capitoli. Infatti sembra che tale "incidenti" siano puramente causali e limitati nell'entità e nelle conseguenze. Invece è da rilevare che sono la punta di un iceberg, ossia testimoniano una sostanziale carenza nell'originalità delle misure proposte.
  • 11. 4. Conclusioni Con queste premesse il mero calcolo che facciamo noi, non conteggiando le pagine dell'elenco delle normative e della bibliografia, nonché ovviamente degli Allegati al PRC, che per i motivi su esposti non possono fare parte del calcolo, arriviamo a valutare (vedi ALLEGATO) 4.585 righe totali del PRC da prendere in considerazione di cui ben 2.167 righe risultano copiate esclusivamente dal PRC veneto, ossia il 47,26%. Questa valutazione è circa il doppio di quella a cui è pervenuto il CTU, ma la difformità non è solo quantitativa, è qualitativa, in quanto crediamo che sia più adeguata alla richiesta del Magistrato. In conclusione ci sentiamo di affermare che l'interpretazione di "necessitato" dato dal CTU non sia conforme con lo spirito della richiesta di indagine del magistrato. Per valutare due componimenti naturalmente il titolo sarà uguale, e quindi è necessario che – se dovesse essere riportato – esso sia uguale, ma verrebbe naturalmente escluso dalla valutazione di conformità o di similitudine dei due testi. Necessitato significa che è necessario che ci sia, mentre il fatto che tutti, ma proprio tutti, gli altri piani regionali seguano altri schemi, è la prova provata che di necessitato nella redazione dei PRC regionali non c'è proprio nulla, né lo schema, né il contenuto. Palermo, 26 dicembre 2013 Prof Alberto Lombardo