Diffida a aia italcementi tavolo tecnico d'angelo giorgio
Anza’ deposito atti 2 parte commis europea infrazione sentenza tar 1156 2007
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N. Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIAÀIO
Il rribunare Amministrativo Regionaredella sicilia, sezione
Prima, hapronunciatola seguente
SENTENZA
sul ricorso n- 1'667/2006,proposto dalra ITAL.EMENTI s.p.A.,
con sede in Bergamo,in personadel legarerappresentantepro-
tempore,rappresentatoe difeso per mandatoa margine del ricorso
principale e di quello per motivi aggiunti dagri Avv.ti prof.
Riccardo villata, Andreina Degli Esposti, Barbara Savorelli e
Giuseppe Mazzarcila, presso it cui studio in palermo. via
Caltanissettan. 1, è elettivamentedomiciliata:
CONTRO
- Ia Presidenzadeila Regionesiciliana, in personader presidente
pro-temporee I'AssessoratoTerritorio ed Ambiente della Regione
siciliana" in personadell'Assessorepro-tempore,rapp.ti e difesi per
legge dall'Awocatura Distrettuale dello stato di palermo.
domiciliataria;
- la Provincia regionaledi parermo,in personadel presidentepro-
tempore,non costituitoin giudizio;
- il Dipartimento ARPA provinciare di palermo, in persona del
legalerappresentantepro-tempore,non costituito in giudizio;
PER L'ATNULLAMENTO
quantoal ricorsoprincipale:
N. 1667Reg.Gen.
ANNO 2006
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6. - della determinazionen. 482383del 25 luglio 2006,con la quale
I'AssessoratoTerritorio ed Ambiente della Regione siciliana ha
diffidato la ricorrente dal: a) continuare ad apportaremodifiche
all'impianto ed al ciclo produttivo in assenzadella preventiva
comunicazionealle Autorità competenti,b) continuaread utilizzarc
il pet-coke come combustibile, così come svolgere attività che
dianoluogo allaproduzianedi emissionidiffirse di talecomposro;
- di ogni altro atto conseguenziale,presuppostoe/o comunque
connesso' e segnatamente,ove possa occomere, dei seguenti
verbali/relazioni redatti dal. Dipartimento ARPA provinciale di
Palermo:a) verbale prot. 9942393del 14 ottobre 2005;b) verbale
prot' n.994r73 del t2 dicembre 20as; c) verbaleprot. 9945311
del25 gennaio20a6;d) relazione tecnica delz3maggio 2006;
quantoal ricorsoper motivi aggiunti:
- delladeterminazioneassessorialen. 60g37del 1g.09.2006.
visti il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, con i
relativiallegati;
visto I'atto di costituzione in giudizio dellAvvocatura
distrettualedello stato di Palermoper I'amm.neintimata;
viste le memorieprodottedalleparti asostegnodelle rispettive
difese;
Designatorelatore alla pubblica udienza del zo.o3.zw7 il
ConsigliereAw.to SalvatoreVeneziano;
uditi I'avv.toprof. R. villata per ra soc.ricorrentee I'avv.to
delloStatoF. BucaloperI'Amm.neintimata;t-Í
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7. 3
Ritenuto in fatto e consideratoin diritto quantosegue:
FATTO
con ricorso norificato i dÌ 4./7.09.2006, e depositato il
successivo9.08., la societàricorrente esponedi gestire da lungo
tempo uno stabilimento industriale adibito alla produzione di
cementoin comune di Isola delle Femmine - per il quale è.in
possesso sin dal L994 di autorizzazione alle immissioni ih
atmosferaex d.p.r.203l198ged ha già richiesto il rilascio della
ArÍarlzzazione Integrata Ambientale ex DD.Lg.s wr. 37211999e
59/2oos- ed impugna gli atti in epigrafe indicati adotati all'esito
di alcuni controlli effettuati nello stabilimento, a seguito della
segnalazionedi presunti episodi di inquinamento atmosferico,e
della successivaattivita di istruttoria e di verifica dalla quale è
comunque emerso il sostanzialerispetto dei limiti di emissioni
prescrittied autorizzati.Deducele seguenticensure:
1)Violazionedell'art.15d.p.r.n.203ll9gg.
Ed invero non è mai stata introdotta alcuna modifica nello
stabilimento o innovazionenel processoproduttivo suscettibiledi
comunicazionee/o nuova aatorizzazione.
Z)Yioazionedegliarft.15e 1"6d.p.r.n.203/t9gg.
Anche I'uso del pet-cokerisaliva ad epocaanterioreal rilascio
della autorizzazioned.p.t. n. 203/L9gg, né era necessariaalcuna
comunicazionee/o autotizzazioneal suo utilizzo neppurea seguito
dellasoprawenienzadetD.p.C.M. Z.}t.LggS.
3) Violazionedel D.Lgs.n. t5Z/2006.
8. 4
Il D.Lgs. n. 152/2006(artt. 267, co.3, e 269,co. L) fa salvala
disciplina relativa alla A.I.A., e quindi anche ra disciplina
transitoria prevista in attesa del rilascio del nuovo titolo
autorizzativi. prevede comunque che l'adeguamento awenga
secondoun calendarioampiamentedilazionato nel tempo e che [a
diffida a cessareeventualiirregolaritàfissi un adeguatotermine.
con ricorsoper motivi aggiunti,notificatoi dì 4./5.10.2003e
depositatoil successivoll.l0., la societàricorrenteimpugna la
nuova determinazione assessoriale con la quale vengono
preannunziati I'adeguamento e la regolaúzzazione della
autoriz-zazione per quanto attiene alle difformità rilevate, ad
eccezionedel rilievo relativo all'uso del pet-coke,per il quale ne
vieneribadito il divieto di utilizzazionein attesadel conseguimento
dellaautorizzazioneex art. 269D.Lgs.n.152/20A6.
con riferimento a tale specifico, residuo, profilo la società
ricorrentereitera sostanzialmentele censuredi cui ai precedenti
punti sub 2) e 3) e formula domanda di risarcimento danni in
relazione al pregiudizio asseritamentesubito per effetto della
awenuta sostiruzione del carbone al pet-coke nel processo
produttivo.
costituitesi in giudizio le amm.nireg.li intimateed acquisita
documentazioneistruttoria in esecuzionedell'o.c.r. n. 2g6/2006,
con ordinanzan. 1159del 24.10.2006è statarespintaI'istanzadi
sospensionedelprowedimentoimpugnato.
AIla pubblica udienza del 20.03.2007,previo scambio di
9. f-
memorie difensive, i procuratori delle parti hanno insistito nelle
rispettiveconclusionie chiestoporsiil ricorsoin decisione.
DIRITTO
A. Deve preliminamrente esaminarsi I'eccezione di
inicevibilita/inammissibilita dedotta dalla difesa delle amm.ni
regionali, in considerazionedella asseritarisalenteconoscenza,da
parte del direttore dello stabilimento presentead una riunione del
giugno 2006, dell'intendimento dell'amm.ne di assumere i
prowedimenti successivamente formalizzatied oggi impugnati.
Essa è infondata non potendosi di certo desumere datla
presenzadel direttore dello stabilimentoal compimento di attività
istruttoria - ove pure nel corso della stessasiano effettivamente
emerse situazioni di inegolarità - alcuna conoscenza dei
prowedimenti amministrativi successivamenteadottati all'esito
della detta attività tale da farne scaturire un onere di immediata
impugnazioneed una preclusionealla successivaimpugnativadegli
unici due atti a contenuto prowedimentale posti in essere
dall'Amm.ne.
B. Sia il ricorso principale - per le censureper le quali residua
l'interesse alla decisione dopo la determinazioneassessorialen.
60837 del 18.09.2006 con la quale vengono preannunziati
l'adeguamentoe laregolafizz,azione della autortzzazioneper quanto
attiene alle difformità rilevate, ad eccezione del rilievo relativo
all'uso del pet-coke - che quello per motivi aggiunti sono, però,
infondati edimmeritevoli di accoglimento.
t
1I
I
(
a
C9
10. 6
B'1' osserva, infatti,
'
colregio che la prospettazione
difensiva deila societàricorrente- secondola quarel,uso del pet-
cokenello stabilimentodi IsoladeneFemminenon dovrebbeessere
soggettoa nuova autorizzazioneex d.lgs.n.152/2AO6ma,in quanto
risalente ad epoca anteriore al rilascio della autotizzazione aile
immissioni in armosferaex d.p.r. n. 203/t9gg (1994) e quindi
oggetto della detta autonzzazione, sarebbe invece futt,ora
autotizzatoin via transitoria in attesadel rilascio della A.I.A. ex
D.Lgs. n. 59/2O05- non può trovareaccoglimento.
Deve,infatti, rilevarsi che:
- I'autorizzazioneex d.p.r.n.203/r9gg rilasciatanel 1994non
prevedeva espressamentel'uso der pet-coke, rimitandosi
(ancheper I'assenzaa quefladatadi una specificatipiz-zazione
ai fini che qui interesano)alla genericaindicazionedell,uso di
olio combustibile o combustibile solido o una miscela di
combusribilisolidi;
- successivamente,con D.p.c.M. del 2.L0.Lgg5è stataoperata
una tipizzazionenormativa dei combustibiriai fini di cui alro
stessod.p.r. n- zo3lr9gg e ne è statoprescrittouno specifico
regime d'utiliz-zazionein funzione della tiporogia e della
dimensionedegri impianti nei quali devono essereutlrizzati,
delle caratteristichedi composizionedegli stessicombustibili
(percentualedegli inquinantipresenti)e dellelavorazioninelle
quali eranodestinatiadessereutilizzati
- in particolare, per quanto riguarda il pet_coke,ne è stato
11. T
consentitoI'uso negli impianti di combustionecon potenza
termicaugualeo superiorea 50 MW, seaventeun contenutodi
zolfo non superiore al 3vo ín peso e di materie volatili non
superioreal lZvo in peso(art. 3, co.z), nonchénegli impianti
nei quali durante il processoproduttivo o di combustionei
composti dello zolfo vengono fissati elo combinati in
percentualenon inferioreal6ovo conil prodottochesi ottiene,
secontenutodi zolfo nonsuperioreal 6Voinpeso;
- la società ricorrente, successivamenteail'adozione di detto
D.P.C.M. non ha ritenuto, però, di operare alcuna
comunicazioneall'amm.ne in ordine all'uso del pet-coke,uso
che è stato formalmentedichiarato per la prima volta solo nel
2404, in occasionedella richiestadi rilascio della A.I.A. ex
DD.Lgs. wr.3721t999e 5912005.
Ritiene il collegio che non vi sia dubbio che la esatta
individuazione del combustibile util:u,zatonel ciclo produttivo
avrebbegià dovuto costituire oggetto di specifica indicazione in
sededi presentazionedell'istan?aex art.rz d.p.r.n.203/L9gg(..per
gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di
autorizzazionealla regioneo alla provincia autonomacompetente
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, corredata da una relazione tecnica contenente la
descrizionedel ciclo produttivo ..."), ai fini dell'adozione da parte
dell'amm.ne regionale delle autorízzazioni prowisoria (*La
regione, tenuto conto, . oltre che dello stato dell'ambiente
lt,J
-:>
12. 8
atmosfericoe dei piani di risanamento,anchedelle caratteristiche
tecniclre degli impianti, del tasso di unlizzazione e della durata
della vita residua degli impianti, della qualità e quantità delle
sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri
economici derivanti dall'applicazione della migliore tecnologia
disponibile, autorízza in via prowisoria la continuazione delle
emissioni stabilendo le prescrizioni sui tempi e rnodi di
adeguamento")e definitiva ("L'autonzzazionedefinitiva è concessa
previo accertamentodell'osservanzadelle prescrizioni contenute
nell'autorir.zazioneprowisoria, owero nelltpotesi di cui al comma
3, salve le prescrízioni integrative, previo accertamentodelta
realizzazione del progetto di adeguamento delle emissioni
presentato dallîmpresa a corredo della domanda di
autonzzazione"),di cui al successivoart. 13.
Per altro, la circostanzadell'utllizazione in via esclusivadel
pet-cokediventavaancorpiù necessariae "dovuta" - proprio ai fini
del rilascio delle autorízzazionie della fissazionedelle prescrizioni
adeguate- a seguito dell'emanazione del citato D.P.C.M. del
2.l}.lgg5 con il quale l'uso di tale combustibileera sì autoizzato,
ma nella ricorrenza di specifichecondizioni che avrebberodowto
essereverificateed assentitedall'amm.neregionale.
In particolare, rileva il Collegio come L'autonzz.anonen.
292/17del 1994reca all'art.2la indicazionedi specificilimiti di
emissioni da rispettare in relazione al processo produttivo
dichiarato,nonchéla prescrizionedell'utilizzo di combustibilecon
13. 9
tenore di zolfo non superiore all' lyo ..in considerazione
dell'assenzadi sistemidi abbattimentopergli ossidi di zolfo".
conclusivamente, il collegio ritiene che Ia esatta
individuazionedel tipo di combustibilein uso assumevaparticolare
rílevanzain funzione dei timiti di emissionie delle prescrizioniche
dovevano esserefissate in sede di rilascio dell,autorizzazioneex
d.p.r. n. 203/1988,ma che essadiventava ancor più necessanae
"dovuta" a seguito dell'emanazione del citato D.p.c.M. del
2.10.1995con il quale I'uso di tale combustibile era sì autorizzato,
per altro nella ricorterrzadi specifichecondizioni, ma con astratto
riferimento a contenuti di zolfo comunque superiore a quello
indicatonellacitataautorizzazionen. 29ZlL7del 1994.
B-2. Né rileva in senso contrario la dedotta circostanza
secondo al quale i limiti di emissione fissati con la citata
autotizzazionesarebberosemprestati concretamenterispettati,dal
momentocheI'utilizzazione di uno specificocombustibile,al posto
di altri parimenti autorizzatidal D.p.c.M. del 2.10.1995,avrebbe
cornunque potuto portare alla fissazione di diversi limiti di
emissione elo alla utiluzazione di diverse metodologie di
rilevazione e controllo, rispetto alle previsioni della attorizzazione
in concretorilasciata.
c. Dall'acelarata circostanzache I'utilizzo del pet coke nello
stabilimento di Isola delle Femminenon può essereritenuto come
autotazato ex d,p.r. n. 203/1988, discende I'impossibilità per la
società ricorrente di awalèrsi del regime transitorio discendente
14. 10
dall'avvenuta presentazione dell'istanza per il rilascio
dell'Autorizzazione Intergrata Ambientale di chi ai DD.Lgs. nn.
3721L999e 5912A05,presentazioneawenuta in data27.0&2004con
specificaindicazionedell'uso del pet-coke.
Ed invero, I'aÍt. 17 del D.Lgs. n. 59/2005prevedeche ..le
disposizioni relative alle antorizzazioni previste dalla vigente
normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del
suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguatoalle
condizioni fissatenell'autorizzazíoneintegrataambientale...,'.
Tale previsionenon può infatti essereinterpretatanel sensodi
validare indiscriminatamente e "cristallizzare" le autorizzazioni
esistenti ai fini della prosecuzionedi attività anche difformi, o
comunque non specificatamentepreviste, da detti titoli; essa,
N[finvece, prevede la permanentevigenza del regime autoruzatoiot!ff
$f$pr"esistente,ivi compresa la eventuale necessitàdi
trtl
fl | $aAeguamento/aggiornamentodelle autortzz,azioniesistenti ai cicli
tt$
| | i produttiviin atto.
Ne consegueche non giova alla ricorrente il rinvio operato
dall'an. 269,co. 1,D.Lgs.n. 156/2006al precedenteart. 267,co.3,
ai tini di sottrarsi alla generaleprescrizionesecondoal quale"per
tutti gli impianti cheproduconoemissionideve essererichiestauna
attorizzazioneai sensidella partequinta del presentedecreto"(art.
269, co.1,D.Lgs.n. L562AO6).
Ed invero, la prescrizionedel co. 3 dell'an. 267 D.Lgs. n.
156/2006 ("Resta fermo, per gti irnpianti sottoposti ad
15. 11
avtoÍizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal decreto
legislativo18febbraio2005,n. 59;per tali impianti l'autortzzazione
integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni
prevista dal presentetitolo") avrebbepotuto escluderela necessità
di richiedere l'attorizzazione in via generale prescritta dal
successivoart.269 solo ove l'utiliz.zazionedel pet-cokefossestata
effettivamente contemplata e compresa nella autorizzazionen.
292/L7 del 1994 ex d.p.r. n. 2031L988,i cui effeti sono stati
"prorogati" dalla disciplina transitoria applicabile nelle more del
rilasciodell'A.I.A..
D. Dalla ritenutacircostanzachel'atto n.292/17 der 1994non
autotizzava I'uso del pet-coke nello stabilimento di Isola delle
Femmine,discendela necessitàche la societàricorrentesi munisca
di apposita attorizzazione ove voglia continuare l'utilizz,azionedi
talecombustibilenellemoredel rilasciodellachiestaA.I.A..
Né apparefondato il rilievo di illegittimità degli atti impugnati
sotto il profilo che I'amm.ne non awebbe potuto imporre la
irnmediata cessazione dell'uso del pet-coke, dovendosi invece
limitare all'assegnazionedi un termine entro il quale eliminare
I' irregolaritàrilevata.
Osserva"infatti, il Collegio chesia l'art. Z'IB,lett a), D.Lgs.n.
15612006,che I'art. L0, lert. a), d.p.r. n. 2o3r19ggprevedonola
diffida a regolarizzare, con assegnazionedi un termine, per le
ipotesi di mereirregolarita rispettoall'attività autonzzata,mentre[e
successivelettere b) prevedonola contestualesospensionedella
^
III
(
>
16. t2
attività autorízzataper un tempo determinato, ove si manifestino
situazionidi pericoloper la salutee/operI'ambiente.
La fattispecie all'esame ha riguardato soptanzialmentela
difnda a sospendereuna modalità non autorizzata(utilizzo del pet-
coke) di eserciziodell'attività autorizzata(produzionedi cemento),
rispetto alla quale I'amm.ne regionale risulta avere adottato la
soluzionepiù "utile e proporzionata"al conseguimentodel risultato
di ricondurre nel più breve tempo possibile I'attività produttiva
nell'ambito di quanto autoizzato, senza per altro disporne la
immediatasospensione.
Né aveva alcun senso la fissazione di un termine non
trattandosidi dover apportareuna qualchemodifica o innovazione
allo stabilimentoo al ciclo produttivo, ma semplicementedi cessare
dall'uso di un combustibilenon autoizzato.
E. Conclusivamente,il ricorso principale deve esserein parte
dichiarato improcedibile, relativamenteal soprawenuto preawiso
di adeguamentoe regolarizzazionedella autorizzazionen. z9zlt7
per quantoattienealle altre difformità rilevate,ed in parterespinto,
unitamenteal ricorso per motivi aggiunti, per quanto attiene alla
dispostadiffida a cessarel'utiliz.zo del pet-coke.
In considerazionedella complessitàdella controversiae della
complessiva condotta delle parti, sussistono giusti motivi per
disporrela compensazionetra le parti dellespesedel giudizio.
P.Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionaleper la Sicilia, Sezione
17. t2
attività autorízzataper un tempo determinato, ove si manifestino
situazionidi pericoloperla salutee/operI'ambiente.
La fattispecie all'esame ha riguardato soptanzialmentela
difnda a sospendereuna modalità non autorizzata(utilizzo del pet-
coke) di eserciziodell'attività autonzzata(produzionedi cemento),
rispetto alla quale I'amm.ne regionale risulta avere adottato la
soluzionepiù "utile eproporzionata"al conseguimentodel risultato
di ricondurre nel più breve tempo possibile I'attività produttiva
nell'ambito di quanto autoizzata, senza per altro disporne la
immediatasospensione.
Né aveva alcun senso la fissazione di un termine non
trattandosidi dover apportareuna qualchemodifîca o innovazrone
allo stabilimentoo al ciclo produttivo,masemplicementedi cessare
dall'uso di un combustibilenon autoizzato.
E- conclusivamente,il ricorso principale deve esserein parte
dichiarato improcedibile, relativamenteal soprawenuto preawiso
di adeguamentoe regolarizzazionedella autonzzazionen. 29zlL7
per quantoattienealle altre difformità rilevate,ed in parterespinto,
unitamenteal ricorso per motivi aggiunti, per quanto attiene alla
dispostadiffida a cessarel'utiltzeo del pet-coke.
In considerazionedella complessitàdella controversiae della
complessiva condotta delle parti, sussistono giusti motivi per
disporrela compensazionetra le parti dellespesedel giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionaleper la Sicilia, Sezione
18. 13
príma, dichiara in parte improcedibile, per come precisato in
motivazione,ed in parterespingeil ricorso principale;respingeil
ricorsopermotivi aggiunti.--
Disponela compensazionetrale parti dellespesedelgiudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.------
Così deciso in Palermo,nella Camera di Consiglio del 20
marzo2007,con l'interventodeiSigg.riMagistrati:
GiorgioGiallornbardo - Presidente
Salvatore rano ConsigliereEstensore
Referendario
Presidente
Estensore
Segretario
Depositatain Segreteriail I gffPR,2007
Roberto
G.M.
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{id}t'orilirara drffatto,
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web
Studio Legale Ferrara
via Goethe, 1 -::Palermo
Tel/fax:091327851
Elenco atti allegati:
l. Articolo su pagina web http://comitatoi ita.blo kata
femmine-italcementi-i1-progetto-che-non-ce/;
2. Articolo supaginaweb http://pinociampoliilo.blo t.com/
proqetto-che-non.htrnl;
3. Articolo pagina
{
http://isoladellefèrnminedaliberare.bloespot.coffr/2007/1llitalcementi-di-isola-delle-
femmine-laia.html;
4. Articolo su pagina web http://ciampolillopinoisoladellefemmine.bloespot.com/2007/11/i1-
comitato-cittadino-chiede-alla.html:
5. Articolo pagrna web
http://ciampolillopinoisoladellefemmine.bloespot.conì/2007/12lassessorato-territorio-
ambiente-resione.html;
6. Verbale negativo deI24106120lI relativo alla proceduradi mediazionepressoL'Organismo
di MediazioneADR MEDIA, P.zzaVittorio EmanueleOrlandon.27, Palermo;
7. Nota del Ministero dell'Ambiente avente ad oggetto: procedura di infrazione della
CommissioneEuropean. 2007-2182del 27/0612007:
SentenzaTAR Sicilia n. 1156107;
Pareredell'Ufficio Legislativo e Legale della RegioneSicilianan. 1688512A07aventead
oggetto: Ambiente - Rilascio di autoizzazione alle emissioni in atmosferaper impianti
soggettiadA.I.A. - Quesitivari.
[0. Racc.A/R del 16aprile 2007 invíatadalla Italcementiall'AssessoratoResionaleAmbiente e
Territorio.
Palermo,li
(Aw,
8.
9.