1. COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
PIAZZA MARGHERITA DI SAVOIA N. 10
tel. 0803494352-211- fax 080 3494353 - PEC: suap.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
Ordinanza n. 83 del 18.08.2017
OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie e lattine e divieto di
utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico nel territorio
comunale.
IL SINDACO
Vista la richiesta acquisita al protocollo generale n. 11964 del 26.04.2017, del sig. Claudio Giovanni
SANTORELLI nato a Gioia del Colle il 20.03.1968 ed ivi residente alla via Regina Elena n. 60 , in
qualità di Presidente dell’Associazione Culturale “PALIO DELLE BOTTI”;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 213 dell’11.08.2017 con la quale si è concesso il
Patrocinio del Comune di Gioia del Colle per la suddetta manifestazione che si svolgerà i giorni 19
e 20 agosto 2017;
Considerato che tale manifestazione richiamerà, presumibilmente l’afflusso di una notevole
quantità di cittadini e turisti in tutta l’area interessata alla manifestazione;
Dato atto che in un contesto di grande assembramento di persone, la somministrazione di
bevande in contenitori di vetro e lattine, possa trasformarsi in concreta fonte di rischio per
l’incolumità pubblica;
Rilevata, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse
e di ordine pubblico, all’adozione di un provvedimento:
- Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di
pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- L’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla
preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- Il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree
pubbliche e aperte al Pubblico;
Ritenuto di stabilire l’efficacia del presente provvedimento su tutto il territorio comunale, per
tutto la durata della manifestazione che si svolgerà il 19 e 20 agosto 2017;
Visto l’Art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali ;
Visto l’Art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del Testo Unico delle
leggi di pubblica sicurezza;
2. ORDINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1) E’ fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di
vetro e lattine, anche tramite distributori automatici. La somministrazione deve avvenire in
bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da
chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è
imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei
contenitori stessi;
2) E’, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di
bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
3) I divieti di cui ai punti 1 e 2 hanno efficacia su tutto il territorio comunale per tutta la
durata della manifestazione;
4) Il divieto di cui al punto 1 riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato di media struttura di vendita, gli
esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con
annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non
professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche.
AVVERTE
- L’inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7 bis del D. lgs 18.08.2000,
n. 267 e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00,
applicata con le modalità previste dalla legge 24.11.1981, n. 689 ss.mm.ii.
DISPONE CHE
- La presente ordinanza è immediatamente eseguibile;
- La presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando dei
Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale per la verifica della
sua esatta osservanza.
DISPONE ALTRESI’
- Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio online del comune di Gioia del
Colle, nonché sul sito istituzionale dell’Ente.
- Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di
informazione al pubblico.
INFORMA
Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Puglia nel termine di sessanta giorni
della sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.
Gioia del Colle, 17.08.2017
IL SINDACO
Dott. Donato LUCILLA