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ADDETTI AI
PONTEGGI
Montaggio, smontaggio,
trasformazione
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 136 – Allegato XXI
RELATORE: dott. Ing. Fabio ACCORNERO
20201116_rev0
 2
Patto d’aula
Spegnere il cellulare
Presentazione docente e allievi
Osservare l’orario del corso
3
TEST DI INGRESSO
Test di ingresso
4
Metodologia di lavoro
1. Consegnare il test di ingresso all’inizio del
corso
2. Scrivere il proprio nome e cognome.
3. Il tempo per la compilazione è circa 10
minuti
4. Ritirare i questionari e controllare che su
ciascun foglio vi sia il nome e cognome
5. Mettere i test in una unica busta
Se hai dubbi non ti preoccupare ed usa il buon
senso!
Eseguire il test di ingresso
5
Indice
MODULO GIURIDICO
6
DPI ANTICADUTA
Montaggio, smontaggio,
trasformazione di ponteggio a
tubi e giunti (PTG)
ANCORAGGI, TIPOLOGIE
E TECNICHE
Montaggio, smontaggio,
trasformazione di ponteggio a telai
prefabbricati (PTP)
Montaggio, smontaggio,
trasformazione di ponteggio a
montanti e traversi prefabbricati
(PMTP)
Modulo giuridico normativo
 7
 Legislazione generale di
sicurezza in materia di
prevenzione infortuni
 Analisi dei rischi
 Norme di buona tecnica e di
buone prassi
 Statistiche degli infortuni e
delle violazioni delle norme
nei cantieri
 Lavori in quota
Modulo giuridico - normativo
 8
I Titoli e gli Allegati
Aspetti principali
Titolo Articoli Argomento Allegati
I da 1 a 61 Principi comuni da I a III
II da 62 a 68 Luoghi di lavoro IV
III da 69 a 87 Attrezzature di lavoro e DPI da V a IX
IV da 88 a 160 Cantieri temporanei o mobili da X a XXIII
V da 161 a 166 Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro da XXIV a XXXII
VI da 167 a 171 Movimentazione Manuale dei Carichi XXXIII
VII da 172 a 179 Attrezzature munite di videoterminali XXXIV
VIII da 180 a 220 Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi e.m.,
radiazioni ottiche artificiali
da XXXV a
XXXVII
IX da 221 a 265 Sostanze pericolose (agenti chimici,
cancerogeni, mutageni, amianto
da XXXVIII a
XLIII
X da 266 a 286 Agenti biologici da XLIV a
XLVIII
XI da 287 a 297 Atmosfere esplosive da XLIX a LI
XII da 298 a 303 Capi finali e disposizioni sanzionatorie
XIII da 304 a 306 Norme transitorie e finali
DECRETO LEGISLATIVO
9 aprile 2008, n. 81, articolo 136
 10
Il D.Lgs. 81/08 ha accorpato tutte le norme e le disposizioni contenute
nelle precedenti leggi in relazione ai ponteggi ed ai lavori in quota.
In particolare il decreto ha individuato:
 Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.
 Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
 Prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota
 Ponteggi e impalcature in legname. Ponteggi fissi. Ponteggi
movibili
 Segnaletica di salute e di sicurezza
 Movimentazione manuale dei carichi
 Protezione dei rischi da esposizione al rumore durante il lavoro
SICUREZZA NEI PONTEGGI
Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n. 81, articolo 136
 11
Il D.Lgs. 81/08 composto di 306 articoli è corredato da 51 allegati.
Tra questi si segnalano nel campo delle costruzioni e dei ponteggi:
 Requisiti nei luoghi di lavoro
 Requisiti di sicurezza delle attrezzature
 Protezioni Individuali
 Lavori comportanti rischi particolari
 I ponteggi in legname ed altri materiali
 Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
 Scale portatili
 Corsi di formazione per lavoratori addetti ai lavori in quota
 Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio
 Segnaletica di sicurezza
GLI ALLEGATI DI NATURA TECNICA
Circolari, Linee Guida, Modelli
Ministero del Lavoro, INAIL ex ISPESL, Regioni
 12
Documenti utili, per completezza ed informazione, sono
costituiti dalle “Linee Guida” elaborate dall’INAIL ex
Ispesl che, spesso, vengono adottate anche come
dispense per i lavoratori.
Negli anni passati sono state spesso diramate dal
Ministero del Lavoro “Circolari” tecniche esplicative e
chiarificatrici sull’interpretazione legislativa.
Da ultimo sono molte le Regioni che, al fine di
contribuire allo sviluppo della cultura tecnica del
settore, hanno elaborato documenti illustrativi e proprie
linee guida per i lavoratori addetti ai ponteggi
COSA SONO
U.N.I.
Ente Nazionale Italiano di Unificazione
 13
Le norme tecniche, approvate da
organismi europei o nazionali, non sono
obbligatorie ma, spesso, concorrono
all’aggiornamento della legislazione a
livello tecnico.
Non sono pochi i casi in cui l legge, per
determinati adempimenti, indica come
procedure da seguire la norma tecnica
approvata dall’UNI.
Si tratta di un sistema di aggiornamento
legislativo all’evoluzione tecnologica
NORMATIVE TECNICHE
U.N.I.
Ente Nazionale Italiano di Unificazione
 14
UNI EN 354, novembre 1993
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto: Cordini
UNI EN 131, aprile 1994
Scale, terminologia, tipi, dimensioni
UNI EN 1263, giugno 2000
Reti di sicurezza, requisiti di sicurezza,
metodi di prova
UNI EN 795, dicembre 2002
Protezione contro le cadute dall’alto.
Dispositivi di ancoraggio. Requisiti e
prove.
ESEMPI DI NORME E CLASSIFICAZIONI
Ponteggio metallico fisso
 15
Ponteggi metallici fissi
prefabbricati di facciata
Sistemi di ponteggi costituiti da
elementi metallici prefabbricati,
destinati ad essere montati sulle
facciate dei manufatti in
costruzione o in manutenzione ed
utilizzati collegati alla facciata
mediante ancoraggi.
DEFINIZIONE
 16
Rischio: cosa vuol dire?
 17
Molti pensano di sapere cosa
sia il rischio.
E’ sufficiente chiedere di
darne una definizione per
scoprire che il concetto non
è così intuitivo come
sembra.
Spesso si fa una certa
confusione tra
RISCHIO e PERICOLO
CONFUSIONE
Definizioni
RISCHIO – PERICOLO - DANNO
 18
probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o
agente oppure alla loro combinazione
RISCHIO
Proprietà che ha un oggetto, un ambiente, una macchina
di causare potenzialmente un danno
PERICOLO
Il rischio ha origine nel pericolo
che a sua volta può determinare un danno
DANNO
La formula del Rischio
Rischio e Probabilità
 19
R = P x D
Rischio = Probailità x Danno
mentre il pericolo è la fonte stessa
dell’eventuale danno (ad esempio il
fuoco, il rumore, una sostanza chimica,
etc.), il rischio (nel suo significato più
tecnico) è la probabilità che il pericolo
diventi effettivamente dannoso.
Tale probabilità va commisurata anche alla
portata del danno.
SINTESI
Rischi nei ponteggi
La valutazione dei rischi
 20
Ai fini della scelta del metodo di lavoro
nell’attività di montaggio, smontaggio e
trasformazione dei ponteggi, la
valutazione dei rischi deve tenere conto
dei seguenti elementi, dopo aver appurato
la eseguibilità in sicurezza del lavoro:
 durata nel tempo dell’intervento;
 minor rischio complessivo rispetto ad
altre soluzioni operative;
 possibilità di utilizzo di misure di
protezione collettiva nelle fasi lavorative
di montaggio, smontaggio e
trasformazione.
ELEMENTI ESSENZIALI
Rischio di caduta dall’alto
Rischio prevalente
 21
I lavori in quota possono esporre i
lavoratori a rischi particolarmente elevati
per la loro salute e sicurezza, in particolare
al rischio di caduta dall’alto.
Ogni datore di lavoro, o lavoratore
autonomo, deve valutare i rischi specifici
connessi alla propria attività (rischi relativi
al sollevamento ed alla movimentazione
dei carichi, abrasione, taglio degli arti
superiori, urto del capo contro parti
sporgenti dell’attrezzatura e degli edifici,
caduta di materiale dall’alto), il rischio
costantemente presente resta la caduta
dall’alto.
Rischio caduta dall’alto
 22
Si individuano le seguenti tipologie di rischi
di caduta dall’alto o strettamente connessi
ad essa:
a) rischio prevalente di caduta dall’alto;
b) rischio susseguente all’arresto della
caduta derivante da:
• oscillazione del corpo con urto contro
ostacoli “effetto pendolo”;
• sollecitazioni trasmesse al corpo
dall’imbracatura;
• sospensione inerte del corpo del
lavoratore, che resta appeso al
dispositivo di arresto caduta.
TIPOLOGIE DI RISCHI
Rischio di caduta dall’alto
 23
Rispetto al rischio grave di caduta dall’alto,
la valutazione dei rischi dovrà tenere in
considerazione l’eventuale esposizione,
prevedendone adeguate misure di
riduzione, a quei rischi di minor intensità,
ma direttamente concorrenti all’innesco di
una eventuale caduta, quali ad esempio:
• scarsa aderenza delle calzature;
• presenza di vento e pioggia;
• presenza di ghiaccio ed umidità;
• riduzione di visibilità o del campo
visivo.
RISCHI CONCORRENTI
Rischio da sospensione inerte
 24
La sospensione inerte, a seguito di perdita
di conoscenza, può indurre la cosiddetta
“patologia causata dall’imbracatura”, che
consiste in un rapido peggioramento delle
funzioni vitali in particolari condizioni
fisiche e patologiche.
Questo fenomeno determina un rischio per
la sicurezza e la salute del lavoratore,
qualunque sia il modello di imbracatura
utilizzato.
SINTESI
Rischi ambientali
 25
Il lavoro in quota, effettuato per l’attività di
montaggio, smontaggio e trasformazione
dei ponteggi, può svolgersi in ambienti
soggetti a rischi particolari e dovuti a
pericoli oggettivi, dati dalla conformazione
del sito o dalla situazione contingente del
luogo di lavoro; tali rischi possono risultare
aggravati dalle condizioni meteorologiche.
CONDIZIONI METEOROLOGICHE
La Valutazione dei Rischi
Rischio prevalente
 26
elenco non esaustivo di rischi:
• caduta di materiale dall’alto;
• urto del capo contro parti
sporgenti dell’attrezzatura e
manufatti;
• scivolosità dei supporti;
• peso degli elementi da montare;
• scivolosità dei componenti da
montare;
• cedimento di parti di manufatti
soggette a demolizione;
• esposizione a scariche elettriche
atmosferiche;
• innesco di incendio.
.
ALCUNI RISCHI
La valutazione dei rischi dovrà
sempre tenere in considerazione
l’eventuale esposizione ai rischi
oggettivi dovuti alle condizioni
ambientali dove è collocato il luogo
di lavoro e dovranno essere
adottate adeguate misure atte a
prevenire tali rischi.
.
ESPOSIZIONE AI RISCHI
Movimentazione manuale dei carichi
 27
La valutazione dei rischi dovrà sempre
tenere in considerazione l’eventuale
esposizione ai rischi oggettivi di
patologie muscolo scheletriche che
potrebbero insorgere in seguito alla
movimentazione manuale dei carichi,
ripetuta per tutto il turno di lavoro, costituiti
dagli elementi di ponteggio metallico.
Dovranno essere adottate adeguate
misure atte a prevenire tali rischi.
RISCHI MUSCOLO-SCHELETRICI
Rischio sollevamento/discesa
 28
Nel caso di sollevamento o discesa
manuale degli elementi metallici
prefabbricati, mediante passaggio
dal piano terra ai livelli superiori e
viceversa, dovrà essere preso in
esame il rischio di caduta di
materiale dall’alto per il lavoratore
che si trova ai piani inferiori, in
particolare al piano terra, ed il
rischio di caduta dall’alto per il
lavoratore che riceve o porge gli
elementi prefabbricati al livello
superiore.
ELEMENTI PREFABBRICATI
 29
Cadute dall’alto
 30
1. Cadute dall’alto a seguito dello
sfondamento delle lastre di
copertura (tetti in eternit,
plexiglass, etc.)
2. Cadute dai tetti;
3. Cadute dai ponteggi;
4. Cadute da trabattelli;
5. Cadute da scale trasportabili.
TIPOLOGIE PRINCIPALI
Sfondamento
Caduta dall’alto
 31
Nelle cadute a seguito di
sfondamento emerge, quale
problema più frequente, la
mancanza di idonee opere
provvisionali (di transito e di
stazionamento), non sostituibili dalla
dotazione di DPI:
ovviamente l’indicazione
prevenzionale di fondo è che sulle
lastre di copertura non si deve
camminare.
DESCRIZIONE
Caduta dai tetti
 32
Nelle cadute dai tetti prevale
l’assenza di adeguate opere
provvisionali con il conseguente
mancato uso dei dispositivi
anticaduta.
DEFINIZIONE
Caduta dai ponteggi
 33
Problema analogo nelle cadute dai
ponteggi, più frequentemente in fase
di installazione o smontaggio senza
l’uso dei dispositivi anticaduta.
DEFINIZIONI
Cadute da trabattelli e scale
 34
 Nelle cadute dai trabattelli emerge in
maniera quasi sempre concomitante
a)sia l’inadeguatezza del modo in cui il
trabattello è stato allestito,
b)sia l’imprudenza di alcuni comportamenti
durante il lavoro;
 Nelle cadute da scale trasportabili si
riscontra più spesso un uso improprio della
scala, più raramente un’irregolarità della
scala stessa
DEFINIZIONI
Utensili ed impianti
 35
Nel caso di “utensili, macchine,
impianti”, il problema di sicurezza
prevalentemente riscontrato
riguarda le protezioni, in particolare
la loro assenza e l’inadeguatezza
strutturale.
RISCHIO DA ATTREZZATURE
La Conoscenza
 36
Per quanto concerne il fattore
“attività dell’infortunato”, solo nel
65% dei casi il lavoratore stava
svolgendo la sua abituale attività.
CONCLUSIONI
Errore di procedura
 37
Il problema di sicurezza maggiormente
riscontrato per questo fattore è l’errore di
procedura (53%), che naturalmente va
fatto risalire ad un complesso di
problematiche e di dinamiche non solo
comportamentali, che vanno ricondotte al
rapporto tra tecnologia e tempo di
esecuzione nel senso che attività poco
conosciute con libertà di interpretazione
determinano l’infortunio, piuttosto che
attività ed azioni ripetute e standardizzate,
con minor tempo di esecuzione.
UN NUOVO FATTORE DI RISCHIO
Le cause più frequenti
 38
• CADUTA DALL’ALTO
• 42,55 %
• Travolto da gru, carrello,ruspa
• 20,85
• Crollo della struttura
• 10,64
• Colpito da materiali da lavoro
• 14,89
• Folgorato
• 5,53
• Altre cause
• 5,53
Dati significativi sugli infortuni
 39
Infortuni per
classe di età
I mesi più neri
Giornate ed ore
più a rischio
• 46 e 55 anni
• 36 e 45 anni
• Luglio/maggio
• Marzo/aprile
• Lunedì e venerdì
• Il 46% degli
infortuni si
verifica nella
tarda mattinata
 40
Lavoro in quota
 41
Attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da
una quota posta ad una altezza
superiore a 2 m rispetto ad un
piano stabile
.
DEFINIZIONE
Quando non vi sono condizioni di sicurezza
Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
 42
nei casi in cui i lavori temporanei in quota
non possono essere eseguiti in condizioni
di sicurezza e in condizioni ergonomiche
adeguate a partire da un luogo adatto allo
scopo, scegliere le attrezzature di lavoro
più idonee a garantire e mantenere
condizioni di lavoro sicure, in conformità ai
seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro
confacenti alla natura dei lavori da
eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad
una circolazione priva di rischi
CRITERI PER IL LAVORO SICURO
Accesso ai posti di lavoro
 43
• Scegliere il tipo più idoneo di sistema di
accesso ai posti di lavoro temporanei in
quota in rapporto alla frequenza di
circolazione, al dislivello e alla durata
dell'impiego.
• Il sistema di accesso adottato deve
consentire l'evacuazione in caso di
pericolo imminente.
• Il passaggio da un sistema di accesso a
piattaforme, impalcati, passerelle e
viceversa non deve comportare rischi
ulteriori di caduta.
OBBLIGHI
Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
Scala a pioli
Obblighi del datore di lavoro, dirigenti, preposti
 44
Disporre affinché sia utilizzata una scala a
pioli quale posto di lavoro in quota solo nei
casi in cui l'uso di altre attrezzature di
lavoro considerate più sicure non è
giustificato a causa del limitato livello di
rischio e della breve durata di impiego
oppure delle caratteristiche esistenti dei siti
che non può modificare
D. Lgs. 81/08, art. 113, c.2
Sistemi di accesso
Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti, preposti
 45
Disposizioni affinché siano impiegati
sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi alle quali il lavoratore è
direttamente sostenuto, soltanto in
circostanze in cui, a seguito della
valutazione dei rischi, risulta che il lavoro
può essere effettuato in condizioni di
sicurezza e l'impiego di un'altra
attrezzatura di lavoro considerata più
sicura non è giustificato a causa della
breve durata di impiego e delle
caratteristiche esistenti dei siti che non può
modificare..
LAVORATORE
Dispositivi contro le cadute
Obblighi del datore di lavoro, dirigente, preposto
 46
Il datore di lavoro, in relazione al tipo di
attrezzature di lavoro adottate, individua le
misure atte a minimizzare i rischi per i
lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione,
prevedendo, ove necessario, l'installazione di
dispositivi di protezione contro le cadute.
I dispositivi devono presentare una
configurazione ed una resistenza tali da evitare
o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in
quota e da prevenire, per quanto possibile,
eventuali lesioni dei lavoratori.
I dispositivi di protezione collettiva contro le
cadute possono presentare interruzioni soltanto
nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a
gradini.
DATORE DI LAVORO
Dispositivi di protezione collettiva
Obblighi del datore di lavoro, dirigente, preposto
 47
Il datore di lavoro nel caso in cui
l'esecuzione di un lavoro di natura
particolare richiede l'eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione
collettiva contro le cadute, adotta misure di
sicurezza equivalenti ed efficaci.
Il lavoro è eseguito previa adozione di tali
misure.
Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura
particolare, i dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute devono essere
ripristinati.
LAVORI PARTICOLARI
Condizioni di lavoro
Obblighi del datore di lavoro, dirigente, preposto
 48
I lavori temporanei in quota si effettuano
soltanto se le condizioni meteorologiche
non mettono in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
CONDIZIONI METEREOLOGICHE
E’ assolutamente vietato assumere e
somministrare bevande alcoliche e
superalcoliche da parte dei lavoratori
addetti ai lavori in quota
DIVIETO BEVANDE ALCOOLICHE
Idoneità delle opere provvisionali
Prevenzione degli infortuni nei lavori in quota
 49
Le opere provvisionali devono essere
allestite con buon materiale ed a regola
d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo;
esse devono essere conservate in
efficienza per la intera durata
del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi
di qualsiasi tipo si deve provvedere alla
loro verifica.
Questo argomento verrà approfondito
nella quarta lezione
Le scale
Specifiche tecniche sull’uso delle scale
 50
• Scale fisse a gradini
• Scale a pioli di altezza superiore a m. 5
• Scale semplici portatili (a mano)
• Criteri di impiego delle scale
• Scale portatili composte di due o più
elementi
• Scale doppie
NORME TECNICHE
Protezione dei posti di lavoro
Prevenzione degli infortuni nei lavori in quota
 51
Quando nelle immediate vicinanze dei
ponteggi o del posto di caricamento e
sollevamento dei materiali vengono
impastati calcestruzzi e malte o eseguite
altre operazioni a carattere continuativo il
posto di lavoro deve essere protetto da un
solido impalcato sovrastante, contro la
caduta di materiali.
Il posto di carico e di manovra degli argani
a terra deve essere delimitato con barriera
per impedire la permanenza ed il transito
sotto i carichi.
AMBIENTE CIRCOSTANTE
Protezione dei posti di lavoro
Prevenzione degli infortuni nei lavori in quota
 52
Nei lavori che possono dar luogo a
proiezione di schegge, come quelli di
spaccatura o scalpellatura di blocchi o
pietre e simili, devono essere predisposti
efficaci mezzi di protezione a difesa sia
delle persone direttamente addette a tali
lavori sia di coloro che sostano o
transitano in vicinanza.
Tali misure non sono richieste per i lavori
di normale adattamento di pietrame nella
costruzione di muratura comune.
PROTEZIONE DA SCHEGGE
Protezione dei posti di lavoro
Prevenzione degli infortuni nei lavori in quota
 53
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
ELENCO
Nei lavori in quota
qualora non siano
state attuate misure di
protezione collettiva è
necessario che i
lavoratori utilizzino
idonei sistemi di
protezione composti
da diversi elementi,
non necessariamente
presenti
contemporaneamente,
quali i seguenti:
 54
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Definizione
 55
Qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata
e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la
salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale
scopo .
D.P.I
Categorie
 56
D.P.I. di progettazione semplice
destinati a salvaguardare la
persona da rischi di danni fisici
di lieve entità, causati da
(strumenti meccanici, prodotti
detergenti, contatto o urti con
oggetti caldi, ordinari fenomeni
atmosferici, urti e vibrazioni lievi,
raggi solari).
2° CATEGORIA
1° CATEGORIA
D.P.I. che non rientrano nelle
altre due categorie
2° CATEGORIA
3° CATEGORIA
D.P.I. di progettazione
complessa destinati a
salvaguardia da rischi di morte
o di lesioni gravi e di carattere
permanente (polveri, gas,
aerosol, radiazioni ionizzanti,
CADUTE DALL’ALTO ecc.)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
D.P.I. ANTICADUTA
Definizione
 57
I DPI anticaduta hanno il
compito di arrestare
l’eventuale caduta di una
persona provocando minor
danni possibili.
3° CATEGORIA
 58
D.P.I. ANTICADUTA
D.P.I 3°CATEGORIA
 59
 Informazione ai lavoratori;
 Obbligo di revisione;
 Revisione periodica
ADEMPIMENTI GENERALI
IL DATORE DI LAVORO
 Analizza e valuta i rischi;
 Fornisce i DPI
 Forma i lavoratori riguardo
l’utilizzo dei DPI
SISTEMA ANTICADUTA
5 elementi
 60
1. Dispositivo di ancoraggio;
2. Connettore,
3. Dispositivo anticaduta,
4. Ulteriore connettore,
5. Imbracatura anticaduta
TIPOLOGIA SISTEMI ANTICADUTA
 61
1. Sistema di arresto di caduta
comprendente un
dispositivo di protezione
anticaduta di tipo retrattile
collegato a parti di
ponteggio;
2. Sistema di arresto di caduta
comprendente un
dispositivo di protezione
anticaduta (retrattile o no)
collegato ad una linea di
ancoraggio orizzontale.
CINGHIE PRIMARIE E SECONDARIE
Definizione
 62
Le cinghie primarie di
imbracatura per il corpo sono
quelle destinate dal
fabbricante a sostenere il
corpo o ad esercitare una
pressione su di esso durante
la caduta di una persona e
dopo l’arresto della caduta. Le
altre cinghie sono quelle
secondarie.
CORDINO
Definizione
 63
Elemento di collegamento tra
imbarcatura per il corpo e un
adatto punto di ancoraggio, sia
fisso che scorrevole su guide
rigide e flessibili .
 Corda di fibra sintetica
 Fune metallica
 Cinghia
 Catena
MATERIALE
CORDINO RETRATTILE
Definizione
 64
Elemento di collegamento di
un dispositivo anticaduta di
tipo retrattile. Un cordino
retrattile può essere costituito
da una fune metallica, una
cinghia o una corda di fibra
sintetica.
ASSORBITORE D’ENERGIA
 65
Elemento o componente di un
sistema di arresto caduta
progettato per dissipare
l’energia cinetica sviluppata
durante una caduta dall’alto.
CONNETTORE
 66
Elemento utilizzato per
collegare l’imbracatura di
sicurezza ai dispositivi di
ancoraggio
(Gancio,moschettone,pinza).
DEFINIZIONE
Non devono presentare bordi a
spigolo vivo o ruvidi che
potrebbero danneggiare le
corde o le cinghie. Utilizzo
massimo 10 anni.
ATTENZIONE!
DISPOSITIVO ANTICADUTA GUIDATO
 67
Dispositivo anticaduta dotato di
funzione autobloccante e sistema di
guida. Si muove lungo una linea di
ancoraggio, permettendo
all’operatore facilità di movimento.
In caso di caduta, si blocca
automaticamente sulla linea di
ancoraggio.
DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE
 68
DISPOSITIVO ANTICADUTA
DOTATO DI FUNZIONE
AUTOBLOCCANTE E DI SISTEMA
AUTOMATICO DI TENSIONE E DI
RITORNO DEL CORDINO,
OVVERO DEL CORDINO
RETRATTILE. SI BLOCCA SE IL
CAVO SI SVOLGE TROPPO
RAPIDAMENTE, COME AVVIENE
DURANTE LE CADUTE.
DISPOSITIVO ANTICADUTA GUIDATO
 69
LINEA DI ANCORAGGIO
FLESSIBILE,
 DISPOSITIVO DI ARRESTO
CADUTA DI TIPO GUIDATO
AUTOBLOCCANTE;
 CONNETTORE O UN CORDINO
TERMINANTE IN UN
CONNETTORE.
COSTITUITO DA:
 70
 linea di ancoraggio rigida,
 dispositivo anticaduta di tipo
guidato autobloccante fissato
alla linea di ancoraggio rigida;
 connettore o un cordino
terminante in un connettore.
DISPOSITIVO ANTICADUTA GUIDATO
IMBRACATURA PER IL CORPO
 71
Componente finale del sistema di
arresto caduta ha lo scopo di
arrestare il corpo dell’operatore in
caso di caduta e di mantenerlo in
un adeguata posizione, in modo
da permettere allo stesso di
raggiungere un luogo sicuro
oppure attendere soccorsi senza
incorrere in altri rischi
 72
L’imbracatura può comprendere:
 cinghie,
 accessori,
 Fibbie o altri elementi disposti
ed assemblati.
 Deve essere utilizzata da una
sola persona;
 Verifica periodica annuale;
 Utilizzo massimo 5 anni.
USO e MANUTENZIONE
IMBRACATURA PER IL CORPO
73
REGISTRA LA DATA DEL
PRIMO GIORNO DELLA
MESSA IN SERVIZIO
DELL’IMBRACATURA
Spazio riservato al rivenditore
Spazio
riservato
alL’UTILIZZATOre
Spazio PER REGISTRARE
IL CONTROLLO ANNUALe
Data di messa
in servizio
Nome e cognome
dell’utilizzatore
Figura1 -Opuscolo specifico di ogni imbracatura
IMBRACATURA PER IL CORPO
74
– Ispezionare ogni componente dei dispositivi da
utilizzare (imbracatura, cordino, fune, ecc).
– Verificare il buono stato dell’imbracatura e non
utilizzarla in presenza di :
• abrasioni o principi di rottura nelle fasce
• deformazioni o danneggiamenti negli anelli a D
• danneggiamenti nelle fibbie
• parti scucite
• depositi o macchie di sostanze che possono intaccare l’integrità
dell’imbracatura
PRIMA DELL’USO
75
– Non utilizzare l’imbracatura se ha precedentemente
fermato una caduta o se si hanno dubbi sull’integrità della
stessa
– Eseguire un sopraluogo sull’ambiente di lavoro in modo da
poter pianificare un eventuale operazione di soccorso e
recupero
ATTENZIONE :
- ciascuna caduta, sopportata dai dispositivi anticaduta (cordini, funi,
imbracature, moschettoni, ecc.), può danneggiare il materiale di cui sono
costituiti;
- snervamenti, tensioni e strappi subiti durante le cadute, diminuiscono le
proprietà di resistenza e quindi la capacità di sopportare ulteriori cadute;
- i danni apportati al materiale possono non essere visibili.
76
Prendere l’imbracatura dall’anello a D
dorsale (contrassegnato da una freccia
con una A) (foto 1)
Passare le bretelle sulle spalle
Passare i cosciali attorno alle gambe e
fissare le fibbie laterali (foto 2 e 3)
Agganciare la fibbia sternale in
plastica (foto 4)
Come indossare l’imbracatura:
77
Regolare i cosciali e gli spallacci tirando o rilasciando le
cinghie passate sulle fibbie(foto 5 e 6)
Come indossare l’imbracatura:
78
Se l’imbracatura comprende
anche la cintura di
posizionamento, allacciatela e
regolatela tirando o rilasciando la
cinghia) (foto 3 e 7)
Passate tutte le cinghie negli
appositi passanti in modo che non
possano impigliarsi o ostacolare il
vostro lavoro (foto 8)
Imbracatura correttamente
indossata: vista frontale (foto 9) e
vista posteriore (foto 10)
Come indossare l’imbracatura:
79
Posizionamento moschettone: sternale, agganciato e chiuso
anche in caso di impiego del cordino dorsale,(foto 11) e
dorsale (foto 12)
ATTENZIONE :
- (foto 11): collegare il sistema anticaduta (moschettoni, fettucce, funi,ecc.) ad
entrambi gli occhielli dell’imbracatura;
- solamente gli occhielli ed il prolungatore collegato alll’anello D dorsale , sono
idonei al collegamento al dispositivo
- è consigliabile utilizzare un punto di ancoraggio posto sopra l’utilizzatore
Come indossare l’imbracatura:
80
– Ogni dispositivo che ha subito un arresto di caduta o
presenta un difetto deve essere immediatamente
ritirato dal servizio; il controllo e la riparazione
devono essere effettuati dal fabbricante o da persona
autorizzata dallo stesso che decide se distruggerlo o
ripararlo
– L’imbracatura deve essere revisionata annualmente
dal costruttore o personale autorizzato dallo stesso e
il controllo deve essere registrato nello specifico
opuscolo
– La vita media prevista per le imbracatura è in media
di 5 anni (dipende dal costruttore). In caso di errato
uso, manutenzione e stoccaggio la durata
dell’imbracatura si riduce.
IMBRACATURA CONSERVAZIONE
81
•LAVARE CON ACQUA FREDDA E SAPONE NEUTRO.
•NON LAVARE CON SOSTANZE CORROSIVE, ACIDI O SOLVENTI
•FARE ASCIUGARE IN POSTO NON ESPOSTO AL SOLE E BEN
VENTILATO
•TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE E DA ESALAZIONI DI
SOSTANZE CORROSIVE
•NON ESPORRE A TEMPERATURE SUPERIORI A 50°
•EVITARE LA PROLUGATA ESPOSIZIONE AL SOLE
•CONSERVARE IN LUOGHI ASCIUTTI
IMBRACATURA MANUTENZIONE
ASSORBITORE DI ENERGIA
 82
Elemento o componente di un sistema di
arresto caduta progettato per disperdere
l’energia cinetica sviluppatasi nel corso di
una caduta dall’alto.
E’ utilizzato come elemento o componente
integrato in un cordino, in una linea di
ancoraggio, oppure in una imbracatura per il
corpo o in combinazione con uno dei due
Il sistema di protezione, certificato per l’uso
specifico, deve permettere una caduta libera
non superiore a 1,5 m o, in presenza di
dissipatore di energia a 4 metri.
.
DEFINIZIONE
Connettore
 83
Elemento di connessione apribile e
bloccabile.
Può avere varie forme, il tipo più usato è il
“moschettone”.
Il bloccaggio della leva di chiusura può
essere di tipo automatico o manuale, da
scegliere in base alle esigenze
operative.
DEFINIZIONE
Punto di ancoraggio
 84
Elemento a cui il dispositivo di
protezione individuale anticaduta
può essere applicato dopo
l’installazione del dispositivo di
ancoraggio (punto geometrico di
aggancio).
Elemento di collegamento strutturale
del ponteggio all’opera servita
DEFINIZIONE
CORDINO
 85
Elemento di collegamento o
componente di un sistema di
arresto della caduta, in genere
utilizzato tra l’imbracatura e il
punto di ancoraggio.
Può costituire parte di un sistema di
protezione anticaduta, per
esempio in abbinamento ad un
dissipatore di energia
Il cordino deve essere assicurato,
direttamente o mediante
connettore lungo una guida o linea
vita, a parti stabili delle opere fisse
o provvisionali
DEFINIZIONE
CORDINO
 86
Organo di trattenuta (cordino)
Gli organi di trattenuta sono organi
flessibili che servono a fissare
l’imbracatura di sicurezza a un punto di
attacco.
Un cordino può essere costituito da una
corda di fibra sintetica, una fune
metallica, una cinghia o una catena con
adatti collegamenti terminali (anelli,
moschettoni).
DEFINIZIONE
DISPOSITIVO DI ARRESTO
 87
Dispositivo arresto caduta di tipo
retrattile
Dispositivo anticaduta dotato di funzione
autobloccante e di sistema automatico
di tensione e di ritorno del cordino,
ovvero del cordino retrattile (fune
metallica, cinghia o corda di fibra
sintetica).
Nel dispositivo stesso o nel cordino
retrattile può essere incorporato un
elemento di dissipazione di energia.
DEFINIZIONE
PROTEZIONE COLLETTIVA
 88
Dispositivo di protezione collettiva
(DPC)
Parapetto temporaneo o
permanente, costituito da uno o
più correnti paralleli all’intavolato e
da una tavola fermapiede.
DEFINIZIONE
SISTEMA DI ARRESTO CADUTA
 89
Dispositivo di protezione individuale
(DPI) contro le cadute dall’alto
(sistema di arresto caduta)
Dispositivo di protezione individuale
comprendente un’imbracatura per il
corpo e un sottosistema di collegamento
atto ad assicurare una persona a un
punto di ancoraggio in modo tale da
arrestare in condizioni di sicurezza la
caduta dall’alto.
DEFINIZIONE
DISTANZA DI ARRESTO
 90
Distanza verticale H in metri, misurata sul
punto mobile di supporto del carico del
sottosistema di collegamento (punto
aggancio imbracatura), dalla posizione
iniziale (inizio della caduta libera) alla
posizione finale (equilibrio dopo
l’arresto), escludendo gli spostamenti
dell’imbracatura sul corpo e del relativo
elemento di fissaggio.
DEFINIZIONE
LINEA DI ANCORAGGIO
 91
Linea flessibile tra punti di ancoraggio a
cui si può applicare il dispositivo di
protezione individuale di arresto caduta
di tipo guidato.
Una linea di ancoraggio flessibile può
essere una corda di fibra sintetica o una
fune metallica fissata a più punti di
ancoraggio con arresti terminali alle
estremità.
DEFINIZIONE
IMBRACATURA
 92
Supporto per il corpo che ha lo scopo
di arrestare la caduta, cioè un
componente di un sistema di
arresto caduta.
L’imbracatura per il corpo può
comprendere cinghie, accessori,
fibbie o altri elementi disposti e
montati opportunamente per
sostenere tutto il corpo di una
persona e tenerla durante la caduta
e dopo l’arresto della caduta
DEFINIZIONE
Utilizzo delle scale
Ponteggi
Utilizzo di ponteggi
94
Utilizzo di ponteggi
95
Utilizzo di ponteggi
96
Utilizzo di ponteggi
97
Utilizzo di ponteggi
98
Utilizzo delle scale
Trabattelli e
ponti su ruote
Trabattelli: cenni normativi
D. Lgs. n. 81/2008 Ponteggi movibili
100
D. Lgs. n. 81/2008 Ponteggi movibili
• I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere,
con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui
possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di
vento e in modo che non possano essere ribaltati
• Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il
carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente
ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente
• Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente
bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In
ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento
involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in
quota
101
Trabattelli: cenni normativi
D. Lgs. n. 81/2008 Ponteggi movibili
• I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione
almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i
ponti su ruote a torre conformi all’Allegato XXIII
• La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con
livello o con pendolino
• I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di
contatto, non devono essere spostati quando su di essi si
trovano lavoratori o carichi
102
Trabattelli: cenni normativi
D. Lgs. n. 81/2008 Allegato XXIII Deroga per i ponti su ruote a
torre (1)
È ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti
condizioni:
• il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma
tecnica UNI EN 1004
• il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle
prove di rigidezza, di cui all’appendice A della norma tecnica
citata, emessa da un laboratorio ufficiale
• l’altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato
all’interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all’esterno
(presenza di vento)
103
Trabattelli: cenni normativi
D. Lgs. n. 81/2008 Allegato XXIII Deroga per i ponti su ruote a
torre (2)
È ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti
condizioni:
• per i ponti su ruote utilizzati all’esterno degli edifici sia
realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o altra
struttura
• per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano
seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito
manuale redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004
104
Trabattelli cenni normativi
Trabattelli: principali rischi e loro cause
Caduta dall’alto dovuta a:
• crollo del ponte per cedimento della base di appoggio
• cedimento o mancanza dei parapetti
• rottura delle tavole dell’impalcato
• mancato uso dei dispositivi di protezione individuale
• spostamento del ponte con persone su di esso
105
Trabattelli: principali rischi e loro cause
Ribaltamento:
• inadeguato ancoraggio o mancato blocco delle ruote
106
• Il montaggio e smontaggio del ponte su ruote deve essere
eseguito da personale formato ed addestrato
• Per il montaggio e smontaggio del ponte su ruote è obbligatorio
l’utilizzo dei DPI anticaduta (imbrago)
107
Ponte su ruote: montaggio e smontaggio (1)
• Il manuale del ponte su ruote deve essere presente sul luogo di
lavoro dove il ponte stesso viene utilizzato
• Nel montaggio si deve tenere conto delle situazioni
ambientali, logistiche, nonché tutte le condizioni relative agli
appoggi ed ancoraggi inerenti la specifica realizzazione
108
Ponte su ruote: montaggio e smontaggio (1)
109
Trabattelli: principali rischi e loro cause
Trabattelli: condizioni di scorretto utilizzo
110
 111
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
La direttiva europea 92/57/CEE
 112
In considerazione delle particolarità dei lavori nei
cantieri edili le direttive europee hanno previsto una
specifica direttiva europea che in Italia è stata
recepita con il Decreto Legislativo 494 del 1996, ora
insierito nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
In sintesi vengono individuati
• I “soggetti” della sicurezza nel cantiere
• La redazione di un P.S.C. Piano di Sicurezza e
Coordinamento per ogni Cantiere.
• Ogni impresa, per ogni cantiere, deve redigere uno
specifico Piano operativo di Sicurezza
DEFINIZIONE
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
 113
CANTIERE,
Temporaneo o mobile è qualunque
luogo di lavoro in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria edile,
• lavori di costruzione,
• manutenzione,
• riparazione,
• demolizione,
• conservazione,
• risanamento
DEFINIZIONE
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
 114
Il D. Lgs. 494/96 è stato abolito e nel nuovo testo unico D.Lgs. 81/08 vi è
il Titolo IV dedicato ai “Cantieri temporanei e mobili”.
Oltre alle norme previste ex 494 il nuovo Titolo IV (con i relativi allegati)
armonizza tutta le legislazione precedente.
• Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori
in quota
• Scavi e fondazioni
• Ponteggi ed impalcature di legname
• Ponteggi fissi
• Ponteggi movibili
• Costruzioni edilizie
• Demolizioni
• Sanzioni
DAL DECRETO 494 AL TESTO UNICO
LE SANZIONI
• Committenti
• Responsabili dei Lavori
• Coordinatori
• Datori di lavoro delle imprese
• Dirigenti e Preposti
• Lavoratori
COMMITTENTE
 115
Persona fisica per conto della quale
l’intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali
frazionamenti nella sua
realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica,
il committente è il soggetto titolare
del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell'appalto.
E’ esonerato dalle responsabilità
connesse all’adempimento
degli obblighi relativi all’incarico
conferito al
RESPONSABILE DEI LAVORI
DEFINIZIONE
Responsabile dei lavori
 116
Responsabile dei lavori: soggetto
incaricato, dal committente, della
progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale
soggetto coincide con il progettista
per la fase di progettazione
dell’opera e con il direttore dei
lavori per la fase di esecuzione
dell’opera.
Nel caso dei lavori pubblici il
responsabile dei lavori è il
responsabile unico del
procedimento
DEFINIZIONE
Coordinatore Progettazione
 117
Coordinatore in materia di sicurezza e
di salute durante la progettazione
dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione:
soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei
lavori, per:
a) Redazione del PSC Piano di
Sicurezza e Coordinamento
b) Predispone il Fascicolo con le
caratteristiche dell’opera
DEFINIZIONE
Coordinatore Esecuzione
 118
Coordinatore in materia di sicurezza e
di salute durante la realizzazione
dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per l'esecuzione dei
lavori: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei
lavori, dell'esecuzione dei compiti
di verifica della sicurezza, che non
può essere il datore di lavoro delle
imprese esecutrici o un suo
dipendente o il responsabile del
servizio di prevenzione e
protezione (RSPP) da lui designato
DEFINIZIONE
Obblighi del Coordinatore Esecuzione
 119
• Verifica l’applicazione del P.S.C.
• Verifica l’idoneità dei P:O:S:
• Organizza la cooperazione ed il
coordinamento tra le imprese
• Verifica l’attuazione degli accordi
con le parti sociali per coordinare i
R.L.S.
• Segnala al committente e contesta
alle imprese le inosservanze alle
norme di sicurezza.
• Sospende, in caso di pericolo
grave, le singole lavorazioni.
SINTESI DEI COMPITI SPECIFICI
Impresa: Datore di lavoro
 120
Titolare del rapporto di lavoro o,
comunque, soggetto che secondo
il tipo e l’organizzazione,
dell’impresa ha la responsabilità
della stessa, in quanto titolare dei
poteri decisionali e di spesa
DEFINIZIONE
Lavoratore autonomo
 121
Soggetti che intervengono nel
cantiere, concorrendo alla
realizzazione dell’opera, fornendo
esclusivamente la loro opera
professionale, senza vincolo di
subordinazione.
DEFINIZIONE
Piano di Sicurezza e Coordinamento
P.S.C.
 122
E’ un Documento di indirizzo e di principio:
 Non stardartizzabile
 Di tipo economico-gestionale
 Indica i rischi del cantiere
 Applicazione delle misure di sicurezza
 Stima dei costi
Deve essere specifico per ogni singolo
cantiere:
 Comprensibile dalle imprese
 Realizzabile e controllabile
 Articolato per fasi lavorative
 Integrato con le fasi progettuali
IN SINTESI
Piano di Sicurezza e Coordinamento
 123
Il PSC contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le
conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature
atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
nonchè la stima dei relativi costi.
Il PSC contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla
eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese
ovvero dei lavoratori autonomi.
Il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative
correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione.
DEFINIZIONE e CONTENUTI
Piano Operativo di Sicurezza
 124
Il piano operativo di sicurezza (POS)
è il documento redatto da parte dei
Datori di lavoro delle imprese
esecutrici presenti in riferimento al
singolo cantiere interessato.
Il P.O.S. costituisce un piano
complementare e di dettaglio del
P.S.C. riferito ad ogni singolo cantiere
ed alle specifiche opere ed attività
che l’impresa è chiamata a
svolgere.
DEFINIZIONE
Piano Operativo di Sicurezza
 125
Il P.O.S. contiene l’individuazione e l’analisi dei rischi specifici delle
attrezzature utilizzate e delle misure di sicurezza che devono essere
adottate dai lavoratori dell’impresa in relazione ai lavori previsti.
- Dati identificativi dell’impresa esecutrice
- Specifiche mansioni dei lavoratori di ciascuna impresa
- Attività di cantiere e turni di lavoro
- Elenco ponteggi, opere provvisionali, macchinari, attrezzature utilizzate
- Elenco sostanze e preparati pericolosi utilizzati e schede di sicurezza
- Esito del rapporto di valutazione del rumore
- Elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori
- Documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai
lavoratori occupati in cantiere
CONTENUTI MINIMI
Datore di lavoro
Di ciascuna impresa esecutrice
 126
Il datore di lavoro è il principale
destinatario degli obblighi in
materia di sicurezza dei lavoratori
della propria impresa, e quindi il
soggetto responsabile
penalmente.
DEFINIZIONE
Obblighi di sicurezza
Prevenzione degli infortuni
 127
Gli obblighi in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori fanno
capo, congiuntamente al
Datore di Lavoro, Dirigenti
ed ai Preposti
nell’ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze.
Il caso tipico di Preposto
è il “Capo cantiere”
DEFINIZIONE
128
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Addetto Ponteggi_AGGIORNAMENTO (4).pptx

  • 1. ADDETTI AI PONTEGGI Montaggio, smontaggio, trasformazione D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 136 – Allegato XXI RELATORE: dott. Ing. Fabio ACCORNERO 20201116_rev0
  • 3. Patto d’aula Spegnere il cellulare Presentazione docente e allievi Osservare l’orario del corso 3
  • 4. TEST DI INGRESSO Test di ingresso 4
  • 5. Metodologia di lavoro 1. Consegnare il test di ingresso all’inizio del corso 2. Scrivere il proprio nome e cognome. 3. Il tempo per la compilazione è circa 10 minuti 4. Ritirare i questionari e controllare che su ciascun foglio vi sia il nome e cognome 5. Mettere i test in una unica busta Se hai dubbi non ti preoccupare ed usa il buon senso! Eseguire il test di ingresso 5
  • 6. Indice MODULO GIURIDICO 6 DPI ANTICADUTA Montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) ANCORAGGI, TIPOLOGIE E TECNICHE Montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) Montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)
  • 7. Modulo giuridico normativo  7  Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni  Analisi dei rischi  Norme di buona tecnica e di buone prassi  Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri  Lavori in quota
  • 8. Modulo giuridico - normativo  8
  • 9. I Titoli e gli Allegati Aspetti principali Titolo Articoli Argomento Allegati I da 1 a 61 Principi comuni da I a III II da 62 a 68 Luoghi di lavoro IV III da 69 a 87 Attrezzature di lavoro e DPI da V a IX IV da 88 a 160 Cantieri temporanei o mobili da X a XXIII V da 161 a 166 Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro da XXIV a XXXII VI da 167 a 171 Movimentazione Manuale dei Carichi XXXIII VII da 172 a 179 Attrezzature munite di videoterminali XXXIV VIII da 180 a 220 Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi e.m., radiazioni ottiche artificiali da XXXV a XXXVII IX da 221 a 265 Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, mutageni, amianto da XXXVIII a XLIII X da 266 a 286 Agenti biologici da XLIV a XLVIII XI da 287 a 297 Atmosfere esplosive da XLIX a LI XII da 298 a 303 Capi finali e disposizioni sanzionatorie XIII da 304 a 306 Norme transitorie e finali
  • 10. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, articolo 136  10 Il D.Lgs. 81/08 ha accorpato tutte le norme e le disposizioni contenute nelle precedenti leggi in relazione ai ponteggi ed ai lavori in quota. In particolare il decreto ha individuato:  Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.  Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili  Prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota  Ponteggi e impalcature in legname. Ponteggi fissi. Ponteggi movibili  Segnaletica di salute e di sicurezza  Movimentazione manuale dei carichi  Protezione dei rischi da esposizione al rumore durante il lavoro SICUREZZA NEI PONTEGGI
  • 11. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 136  11 Il D.Lgs. 81/08 composto di 306 articoli è corredato da 51 allegati. Tra questi si segnalano nel campo delle costruzioni e dei ponteggi:  Requisiti nei luoghi di lavoro  Requisiti di sicurezza delle attrezzature  Protezioni Individuali  Lavori comportanti rischi particolari  I ponteggi in legname ed altri materiali  Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi  Scale portatili  Corsi di formazione per lavoratori addetti ai lavori in quota  Contenuti minimi del Pi.M.U.S. Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio  Segnaletica di sicurezza GLI ALLEGATI DI NATURA TECNICA
  • 12. Circolari, Linee Guida, Modelli Ministero del Lavoro, INAIL ex ISPESL, Regioni  12 Documenti utili, per completezza ed informazione, sono costituiti dalle “Linee Guida” elaborate dall’INAIL ex Ispesl che, spesso, vengono adottate anche come dispense per i lavoratori. Negli anni passati sono state spesso diramate dal Ministero del Lavoro “Circolari” tecniche esplicative e chiarificatrici sull’interpretazione legislativa. Da ultimo sono molte le Regioni che, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura tecnica del settore, hanno elaborato documenti illustrativi e proprie linee guida per i lavoratori addetti ai ponteggi COSA SONO
  • 13. U.N.I. Ente Nazionale Italiano di Unificazione  13 Le norme tecniche, approvate da organismi europei o nazionali, non sono obbligatorie ma, spesso, concorrono all’aggiornamento della legislazione a livello tecnico. Non sono pochi i casi in cui l legge, per determinati adempimenti, indica come procedure da seguire la norma tecnica approvata dall’UNI. Si tratta di un sistema di aggiornamento legislativo all’evoluzione tecnologica NORMATIVE TECNICHE
  • 14. U.N.I. Ente Nazionale Italiano di Unificazione  14 UNI EN 354, novembre 1993 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto: Cordini UNI EN 131, aprile 1994 Scale, terminologia, tipi, dimensioni UNI EN 1263, giugno 2000 Reti di sicurezza, requisiti di sicurezza, metodi di prova UNI EN 795, dicembre 2002 Protezione contro le cadute dall’alto. Dispositivi di ancoraggio. Requisiti e prove. ESEMPI DI NORME E CLASSIFICAZIONI
  • 15. Ponteggio metallico fisso  15 Ponteggi metallici fissi prefabbricati di facciata Sistemi di ponteggi costituiti da elementi metallici prefabbricati, destinati ad essere montati sulle facciate dei manufatti in costruzione o in manutenzione ed utilizzati collegati alla facciata mediante ancoraggi. DEFINIZIONE
  • 17. Rischio: cosa vuol dire?  17 Molti pensano di sapere cosa sia il rischio. E’ sufficiente chiedere di darne una definizione per scoprire che il concetto non è così intuitivo come sembra. Spesso si fa una certa confusione tra RISCHIO e PERICOLO CONFUSIONE
  • 18. Definizioni RISCHIO – PERICOLO - DANNO  18 probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione RISCHIO Proprietà che ha un oggetto, un ambiente, una macchina di causare potenzialmente un danno PERICOLO Il rischio ha origine nel pericolo che a sua volta può determinare un danno DANNO
  • 19. La formula del Rischio Rischio e Probabilità  19 R = P x D Rischio = Probailità x Danno mentre il pericolo è la fonte stessa dell’eventuale danno (ad esempio il fuoco, il rumore, una sostanza chimica, etc.), il rischio (nel suo significato più tecnico) è la probabilità che il pericolo diventi effettivamente dannoso. Tale probabilità va commisurata anche alla portata del danno. SINTESI
  • 20. Rischi nei ponteggi La valutazione dei rischi  20 Ai fini della scelta del metodo di lavoro nell’attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, la valutazione dei rischi deve tenere conto dei seguenti elementi, dopo aver appurato la eseguibilità in sicurezza del lavoro:  durata nel tempo dell’intervento;  minor rischio complessivo rispetto ad altre soluzioni operative;  possibilità di utilizzo di misure di protezione collettiva nelle fasi lavorative di montaggio, smontaggio e trasformazione. ELEMENTI ESSENZIALI
  • 21. Rischio di caduta dall’alto Rischio prevalente  21 I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta dall’alto. Ogni datore di lavoro, o lavoratore autonomo, deve valutare i rischi specifici connessi alla propria attività (rischi relativi al sollevamento ed alla movimentazione dei carichi, abrasione, taglio degli arti superiori, urto del capo contro parti sporgenti dell’attrezzatura e degli edifici, caduta di materiale dall’alto), il rischio costantemente presente resta la caduta dall’alto.
  • 22. Rischio caduta dall’alto  22 Si individuano le seguenti tipologie di rischi di caduta dall’alto o strettamente connessi ad essa: a) rischio prevalente di caduta dall’alto; b) rischio susseguente all’arresto della caduta derivante da: • oscillazione del corpo con urto contro ostacoli “effetto pendolo”; • sollecitazioni trasmesse al corpo dall’imbracatura; • sospensione inerte del corpo del lavoratore, che resta appeso al dispositivo di arresto caduta. TIPOLOGIE DI RISCHI
  • 23. Rischio di caduta dall’alto  23 Rispetto al rischio grave di caduta dall’alto, la valutazione dei rischi dovrà tenere in considerazione l’eventuale esposizione, prevedendone adeguate misure di riduzione, a quei rischi di minor intensità, ma direttamente concorrenti all’innesco di una eventuale caduta, quali ad esempio: • scarsa aderenza delle calzature; • presenza di vento e pioggia; • presenza di ghiaccio ed umidità; • riduzione di visibilità o del campo visivo. RISCHI CONCORRENTI
  • 24. Rischio da sospensione inerte  24 La sospensione inerte, a seguito di perdita di conoscenza, può indurre la cosiddetta “patologia causata dall’imbracatura”, che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali in particolari condizioni fisiche e patologiche. Questo fenomeno determina un rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore, qualunque sia il modello di imbracatura utilizzato. SINTESI
  • 25. Rischi ambientali  25 Il lavoro in quota, effettuato per l’attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, può svolgersi in ambienti soggetti a rischi particolari e dovuti a pericoli oggettivi, dati dalla conformazione del sito o dalla situazione contingente del luogo di lavoro; tali rischi possono risultare aggravati dalle condizioni meteorologiche. CONDIZIONI METEOROLOGICHE
  • 26. La Valutazione dei Rischi Rischio prevalente  26 elenco non esaustivo di rischi: • caduta di materiale dall’alto; • urto del capo contro parti sporgenti dell’attrezzatura e manufatti; • scivolosità dei supporti; • peso degli elementi da montare; • scivolosità dei componenti da montare; • cedimento di parti di manufatti soggette a demolizione; • esposizione a scariche elettriche atmosferiche; • innesco di incendio. . ALCUNI RISCHI La valutazione dei rischi dovrà sempre tenere in considerazione l’eventuale esposizione ai rischi oggettivi dovuti alle condizioni ambientali dove è collocato il luogo di lavoro e dovranno essere adottate adeguate misure atte a prevenire tali rischi. . ESPOSIZIONE AI RISCHI
  • 27. Movimentazione manuale dei carichi  27 La valutazione dei rischi dovrà sempre tenere in considerazione l’eventuale esposizione ai rischi oggettivi di patologie muscolo scheletriche che potrebbero insorgere in seguito alla movimentazione manuale dei carichi, ripetuta per tutto il turno di lavoro, costituiti dagli elementi di ponteggio metallico. Dovranno essere adottate adeguate misure atte a prevenire tali rischi. RISCHI MUSCOLO-SCHELETRICI
  • 28. Rischio sollevamento/discesa  28 Nel caso di sollevamento o discesa manuale degli elementi metallici prefabbricati, mediante passaggio dal piano terra ai livelli superiori e viceversa, dovrà essere preso in esame il rischio di caduta di materiale dall’alto per il lavoratore che si trova ai piani inferiori, in particolare al piano terra, ed il rischio di caduta dall’alto per il lavoratore che riceve o porge gli elementi prefabbricati al livello superiore. ELEMENTI PREFABBRICATI
  • 30. Cadute dall’alto  30 1. Cadute dall’alto a seguito dello sfondamento delle lastre di copertura (tetti in eternit, plexiglass, etc.) 2. Cadute dai tetti; 3. Cadute dai ponteggi; 4. Cadute da trabattelli; 5. Cadute da scale trasportabili. TIPOLOGIE PRINCIPALI
  • 31. Sfondamento Caduta dall’alto  31 Nelle cadute a seguito di sfondamento emerge, quale problema più frequente, la mancanza di idonee opere provvisionali (di transito e di stazionamento), non sostituibili dalla dotazione di DPI: ovviamente l’indicazione prevenzionale di fondo è che sulle lastre di copertura non si deve camminare. DESCRIZIONE
  • 32. Caduta dai tetti  32 Nelle cadute dai tetti prevale l’assenza di adeguate opere provvisionali con il conseguente mancato uso dei dispositivi anticaduta. DEFINIZIONE
  • 33. Caduta dai ponteggi  33 Problema analogo nelle cadute dai ponteggi, più frequentemente in fase di installazione o smontaggio senza l’uso dei dispositivi anticaduta. DEFINIZIONI
  • 34. Cadute da trabattelli e scale  34  Nelle cadute dai trabattelli emerge in maniera quasi sempre concomitante a)sia l’inadeguatezza del modo in cui il trabattello è stato allestito, b)sia l’imprudenza di alcuni comportamenti durante il lavoro;  Nelle cadute da scale trasportabili si riscontra più spesso un uso improprio della scala, più raramente un’irregolarità della scala stessa DEFINIZIONI
  • 35. Utensili ed impianti  35 Nel caso di “utensili, macchine, impianti”, il problema di sicurezza prevalentemente riscontrato riguarda le protezioni, in particolare la loro assenza e l’inadeguatezza strutturale. RISCHIO DA ATTREZZATURE
  • 36. La Conoscenza  36 Per quanto concerne il fattore “attività dell’infortunato”, solo nel 65% dei casi il lavoratore stava svolgendo la sua abituale attività. CONCLUSIONI
  • 37. Errore di procedura  37 Il problema di sicurezza maggiormente riscontrato per questo fattore è l’errore di procedura (53%), che naturalmente va fatto risalire ad un complesso di problematiche e di dinamiche non solo comportamentali, che vanno ricondotte al rapporto tra tecnologia e tempo di esecuzione nel senso che attività poco conosciute con libertà di interpretazione determinano l’infortunio, piuttosto che attività ed azioni ripetute e standardizzate, con minor tempo di esecuzione. UN NUOVO FATTORE DI RISCHIO
  • 38. Le cause più frequenti  38 • CADUTA DALL’ALTO • 42,55 % • Travolto da gru, carrello,ruspa • 20,85 • Crollo della struttura • 10,64 • Colpito da materiali da lavoro • 14,89 • Folgorato • 5,53 • Altre cause • 5,53
  • 39. Dati significativi sugli infortuni  39 Infortuni per classe di età I mesi più neri Giornate ed ore più a rischio • 46 e 55 anni • 36 e 45 anni • Luglio/maggio • Marzo/aprile • Lunedì e venerdì • Il 46% degli infortuni si verifica nella tarda mattinata
  • 41. Lavoro in quota  41 Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad una altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile . DEFINIZIONE
  • 42. Quando non vi sono condizioni di sicurezza Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti  42 nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi CRITERI PER IL LAVORO SICURO
  • 43. Accesso ai posti di lavoro  43 • Scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. • Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. • Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. OBBLIGHI Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
  • 44. Scala a pioli Obblighi del datore di lavoro, dirigenti, preposti  44 Disporre affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare D. Lgs. 81/08, art. 113, c.2
  • 45. Sistemi di accesso Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti, preposti  45 Disposizioni affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.. LAVORATORE
  • 46. Dispositivi contro le cadute Obblighi del datore di lavoro, dirigente, preposto  46 Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. DATORE DI LAVORO
  • 47. Dispositivi di protezione collettiva Obblighi del datore di lavoro, dirigente, preposto  47 Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati. LAVORI PARTICOLARI
  • 48. Condizioni di lavoro Obblighi del datore di lavoro, dirigente, preposto  48 I lavori temporanei in quota si effettuano soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. CONDIZIONI METEREOLOGICHE E’ assolutamente vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche da parte dei lavoratori addetti ai lavori in quota DIVIETO BEVANDE ALCOOLICHE
  • 49. Idoneità delle opere provvisionali Prevenzione degli infortuni nei lavori in quota  49 Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica. Questo argomento verrà approfondito nella quarta lezione
  • 50. Le scale Specifiche tecniche sull’uso delle scale  50 • Scale fisse a gradini • Scale a pioli di altezza superiore a m. 5 • Scale semplici portatili (a mano) • Criteri di impiego delle scale • Scale portatili composte di due o più elementi • Scale doppie NORME TECNICHE
  • 51. Protezione dei posti di lavoro Prevenzione degli infortuni nei lavori in quota  51 Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi. AMBIENTE CIRCOSTANTE
  • 52. Protezione dei posti di lavoro Prevenzione degli infortuni nei lavori in quota  52 Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune. PROTEZIONE DA SCHEGGE
  • 53. Protezione dei posti di lavoro Prevenzione degli infortuni nei lavori in quota  53 a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature. ELENCO Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
  • 55. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI Definizione  55 Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo . D.P.I
  • 56. Categorie  56 D.P.I. di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità, causati da (strumenti meccanici, prodotti detergenti, contatto o urti con oggetti caldi, ordinari fenomeni atmosferici, urti e vibrazioni lievi, raggi solari). 2° CATEGORIA 1° CATEGORIA D.P.I. che non rientrano nelle altre due categorie 2° CATEGORIA 3° CATEGORIA D.P.I. di progettazione complessa destinati a salvaguardia da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente (polveri, gas, aerosol, radiazioni ionizzanti, CADUTE DALL’ALTO ecc.) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
  • 57. D.P.I. ANTICADUTA Definizione  57 I DPI anticaduta hanno il compito di arrestare l’eventuale caduta di una persona provocando minor danni possibili. 3° CATEGORIA
  • 59. D.P.I 3°CATEGORIA  59  Informazione ai lavoratori;  Obbligo di revisione;  Revisione periodica ADEMPIMENTI GENERALI IL DATORE DI LAVORO  Analizza e valuta i rischi;  Fornisce i DPI  Forma i lavoratori riguardo l’utilizzo dei DPI
  • 60. SISTEMA ANTICADUTA 5 elementi  60 1. Dispositivo di ancoraggio; 2. Connettore, 3. Dispositivo anticaduta, 4. Ulteriore connettore, 5. Imbracatura anticaduta
  • 61. TIPOLOGIA SISTEMI ANTICADUTA  61 1. Sistema di arresto di caduta comprendente un dispositivo di protezione anticaduta di tipo retrattile collegato a parti di ponteggio; 2. Sistema di arresto di caduta comprendente un dispositivo di protezione anticaduta (retrattile o no) collegato ad una linea di ancoraggio orizzontale.
  • 62. CINGHIE PRIMARIE E SECONDARIE Definizione  62 Le cinghie primarie di imbracatura per il corpo sono quelle destinate dal fabbricante a sostenere il corpo o ad esercitare una pressione su di esso durante la caduta di una persona e dopo l’arresto della caduta. Le altre cinghie sono quelle secondarie.
  • 63. CORDINO Definizione  63 Elemento di collegamento tra imbarcatura per il corpo e un adatto punto di ancoraggio, sia fisso che scorrevole su guide rigide e flessibili .  Corda di fibra sintetica  Fune metallica  Cinghia  Catena MATERIALE
  • 64. CORDINO RETRATTILE Definizione  64 Elemento di collegamento di un dispositivo anticaduta di tipo retrattile. Un cordino retrattile può essere costituito da una fune metallica, una cinghia o una corda di fibra sintetica.
  • 65. ASSORBITORE D’ENERGIA  65 Elemento o componente di un sistema di arresto caduta progettato per dissipare l’energia cinetica sviluppata durante una caduta dall’alto.
  • 66. CONNETTORE  66 Elemento utilizzato per collegare l’imbracatura di sicurezza ai dispositivi di ancoraggio (Gancio,moschettone,pinza). DEFINIZIONE Non devono presentare bordi a spigolo vivo o ruvidi che potrebbero danneggiare le corde o le cinghie. Utilizzo massimo 10 anni. ATTENZIONE!
  • 67. DISPOSITIVO ANTICADUTA GUIDATO  67 Dispositivo anticaduta dotato di funzione autobloccante e sistema di guida. Si muove lungo una linea di ancoraggio, permettendo all’operatore facilità di movimento. In caso di caduta, si blocca automaticamente sulla linea di ancoraggio.
  • 68. DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE  68 DISPOSITIVO ANTICADUTA DOTATO DI FUNZIONE AUTOBLOCCANTE E DI SISTEMA AUTOMATICO DI TENSIONE E DI RITORNO DEL CORDINO, OVVERO DEL CORDINO RETRATTILE. SI BLOCCA SE IL CAVO SI SVOLGE TROPPO RAPIDAMENTE, COME AVVIENE DURANTE LE CADUTE.
  • 69. DISPOSITIVO ANTICADUTA GUIDATO  69 LINEA DI ANCORAGGIO FLESSIBILE,  DISPOSITIVO DI ARRESTO CADUTA DI TIPO GUIDATO AUTOBLOCCANTE;  CONNETTORE O UN CORDINO TERMINANTE IN UN CONNETTORE. COSTITUITO DA:
  • 70.  70  linea di ancoraggio rigida,  dispositivo anticaduta di tipo guidato autobloccante fissato alla linea di ancoraggio rigida;  connettore o un cordino terminante in un connettore. DISPOSITIVO ANTICADUTA GUIDATO
  • 71. IMBRACATURA PER IL CORPO  71 Componente finale del sistema di arresto caduta ha lo scopo di arrestare il corpo dell’operatore in caso di caduta e di mantenerlo in un adeguata posizione, in modo da permettere allo stesso di raggiungere un luogo sicuro oppure attendere soccorsi senza incorrere in altri rischi
  • 72.  72 L’imbracatura può comprendere:  cinghie,  accessori,  Fibbie o altri elementi disposti ed assemblati.  Deve essere utilizzata da una sola persona;  Verifica periodica annuale;  Utilizzo massimo 5 anni. USO e MANUTENZIONE IMBRACATURA PER IL CORPO
  • 73. 73 REGISTRA LA DATA DEL PRIMO GIORNO DELLA MESSA IN SERVIZIO DELL’IMBRACATURA Spazio riservato al rivenditore Spazio riservato alL’UTILIZZATOre Spazio PER REGISTRARE IL CONTROLLO ANNUALe Data di messa in servizio Nome e cognome dell’utilizzatore Figura1 -Opuscolo specifico di ogni imbracatura IMBRACATURA PER IL CORPO
  • 74. 74 – Ispezionare ogni componente dei dispositivi da utilizzare (imbracatura, cordino, fune, ecc). – Verificare il buono stato dell’imbracatura e non utilizzarla in presenza di : • abrasioni o principi di rottura nelle fasce • deformazioni o danneggiamenti negli anelli a D • danneggiamenti nelle fibbie • parti scucite • depositi o macchie di sostanze che possono intaccare l’integrità dell’imbracatura PRIMA DELL’USO
  • 75. 75 – Non utilizzare l’imbracatura se ha precedentemente fermato una caduta o se si hanno dubbi sull’integrità della stessa – Eseguire un sopraluogo sull’ambiente di lavoro in modo da poter pianificare un eventuale operazione di soccorso e recupero ATTENZIONE : - ciascuna caduta, sopportata dai dispositivi anticaduta (cordini, funi, imbracature, moschettoni, ecc.), può danneggiare il materiale di cui sono costituiti; - snervamenti, tensioni e strappi subiti durante le cadute, diminuiscono le proprietà di resistenza e quindi la capacità di sopportare ulteriori cadute; - i danni apportati al materiale possono non essere visibili.
  • 76. 76 Prendere l’imbracatura dall’anello a D dorsale (contrassegnato da una freccia con una A) (foto 1) Passare le bretelle sulle spalle Passare i cosciali attorno alle gambe e fissare le fibbie laterali (foto 2 e 3) Agganciare la fibbia sternale in plastica (foto 4) Come indossare l’imbracatura:
  • 77. 77 Regolare i cosciali e gli spallacci tirando o rilasciando le cinghie passate sulle fibbie(foto 5 e 6) Come indossare l’imbracatura:
  • 78. 78 Se l’imbracatura comprende anche la cintura di posizionamento, allacciatela e regolatela tirando o rilasciando la cinghia) (foto 3 e 7) Passate tutte le cinghie negli appositi passanti in modo che non possano impigliarsi o ostacolare il vostro lavoro (foto 8) Imbracatura correttamente indossata: vista frontale (foto 9) e vista posteriore (foto 10) Come indossare l’imbracatura:
  • 79. 79 Posizionamento moschettone: sternale, agganciato e chiuso anche in caso di impiego del cordino dorsale,(foto 11) e dorsale (foto 12) ATTENZIONE : - (foto 11): collegare il sistema anticaduta (moschettoni, fettucce, funi,ecc.) ad entrambi gli occhielli dell’imbracatura; - solamente gli occhielli ed il prolungatore collegato alll’anello D dorsale , sono idonei al collegamento al dispositivo - è consigliabile utilizzare un punto di ancoraggio posto sopra l’utilizzatore Come indossare l’imbracatura:
  • 80. 80 – Ogni dispositivo che ha subito un arresto di caduta o presenta un difetto deve essere immediatamente ritirato dal servizio; il controllo e la riparazione devono essere effettuati dal fabbricante o da persona autorizzata dallo stesso che decide se distruggerlo o ripararlo – L’imbracatura deve essere revisionata annualmente dal costruttore o personale autorizzato dallo stesso e il controllo deve essere registrato nello specifico opuscolo – La vita media prevista per le imbracatura è in media di 5 anni (dipende dal costruttore). In caso di errato uso, manutenzione e stoccaggio la durata dell’imbracatura si riduce. IMBRACATURA CONSERVAZIONE
  • 81. 81 •LAVARE CON ACQUA FREDDA E SAPONE NEUTRO. •NON LAVARE CON SOSTANZE CORROSIVE, ACIDI O SOLVENTI •FARE ASCIUGARE IN POSTO NON ESPOSTO AL SOLE E BEN VENTILATO •TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE E DA ESALAZIONI DI SOSTANZE CORROSIVE •NON ESPORRE A TEMPERATURE SUPERIORI A 50° •EVITARE LA PROLUGATA ESPOSIZIONE AL SOLE •CONSERVARE IN LUOGHI ASCIUTTI IMBRACATURA MANUTENZIONE
  • 82. ASSORBITORE DI ENERGIA  82 Elemento o componente di un sistema di arresto caduta progettato per disperdere l’energia cinetica sviluppatasi nel corso di una caduta dall’alto. E’ utilizzato come elemento o componente integrato in un cordino, in una linea di ancoraggio, oppure in una imbracatura per il corpo o in combinazione con uno dei due Il sistema di protezione, certificato per l’uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. . DEFINIZIONE
  • 83. Connettore  83 Elemento di connessione apribile e bloccabile. Può avere varie forme, il tipo più usato è il “moschettone”. Il bloccaggio della leva di chiusura può essere di tipo automatico o manuale, da scegliere in base alle esigenze operative. DEFINIZIONE
  • 84. Punto di ancoraggio  84 Elemento a cui il dispositivo di protezione individuale anticaduta può essere applicato dopo l’installazione del dispositivo di ancoraggio (punto geometrico di aggancio). Elemento di collegamento strutturale del ponteggio all’opera servita DEFINIZIONE
  • 85. CORDINO  85 Elemento di collegamento o componente di un sistema di arresto della caduta, in genere utilizzato tra l’imbracatura e il punto di ancoraggio. Può costituire parte di un sistema di protezione anticaduta, per esempio in abbinamento ad un dissipatore di energia Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali DEFINIZIONE
  • 86. CORDINO  86 Organo di trattenuta (cordino) Gli organi di trattenuta sono organi flessibili che servono a fissare l’imbracatura di sicurezza a un punto di attacco. Un cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica, una fune metallica, una cinghia o una catena con adatti collegamenti terminali (anelli, moschettoni). DEFINIZIONE
  • 87. DISPOSITIVO DI ARRESTO  87 Dispositivo arresto caduta di tipo retrattile Dispositivo anticaduta dotato di funzione autobloccante e di sistema automatico di tensione e di ritorno del cordino, ovvero del cordino retrattile (fune metallica, cinghia o corda di fibra sintetica). Nel dispositivo stesso o nel cordino retrattile può essere incorporato un elemento di dissipazione di energia. DEFINIZIONE
  • 88. PROTEZIONE COLLETTIVA  88 Dispositivo di protezione collettiva (DPC) Parapetto temporaneo o permanente, costituito da uno o più correnti paralleli all’intavolato e da una tavola fermapiede. DEFINIZIONE
  • 89. SISTEMA DI ARRESTO CADUTA  89 Dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto (sistema di arresto caduta) Dispositivo di protezione individuale comprendente un’imbracatura per il corpo e un sottosistema di collegamento atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio in modo tale da arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall’alto. DEFINIZIONE
  • 90. DISTANZA DI ARRESTO  90 Distanza verticale H in metri, misurata sul punto mobile di supporto del carico del sottosistema di collegamento (punto aggancio imbracatura), dalla posizione iniziale (inizio della caduta libera) alla posizione finale (equilibrio dopo l’arresto), escludendo gli spostamenti dell’imbracatura sul corpo e del relativo elemento di fissaggio. DEFINIZIONE
  • 91. LINEA DI ANCORAGGIO  91 Linea flessibile tra punti di ancoraggio a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale di arresto caduta di tipo guidato. Una linea di ancoraggio flessibile può essere una corda di fibra sintetica o una fune metallica fissata a più punti di ancoraggio con arresti terminali alle estremità. DEFINIZIONE
  • 92. IMBRACATURA  92 Supporto per il corpo che ha lo scopo di arrestare la caduta, cioè un componente di un sistema di arresto caduta. L’imbracatura per il corpo può comprendere cinghie, accessori, fibbie o altri elementi disposti e montati opportunamente per sostenere tutto il corpo di una persona e tenerla durante la caduta e dopo l’arresto della caduta DEFINIZIONE
  • 100. Trabattelli: cenni normativi D. Lgs. n. 81/2008 Ponteggi movibili 100
  • 101. D. Lgs. n. 81/2008 Ponteggi movibili • I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati • Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente • Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota 101 Trabattelli: cenni normativi
  • 102. D. Lgs. n. 81/2008 Ponteggi movibili • I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’Allegato XXIII • La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino • I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi 102 Trabattelli: cenni normativi
  • 103. D. Lgs. n. 81/2008 Allegato XXIII Deroga per i ponti su ruote a torre (1) È ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni: • il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004 • il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all’appendice A della norma tecnica citata, emessa da un laboratorio ufficiale • l’altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all’interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all’esterno (presenza di vento) 103 Trabattelli: cenni normativi
  • 104. D. Lgs. n. 81/2008 Allegato XXIII Deroga per i ponti su ruote a torre (2) È ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni: • per i ponti su ruote utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o altra struttura • per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004 104 Trabattelli cenni normativi
  • 105. Trabattelli: principali rischi e loro cause Caduta dall’alto dovuta a: • crollo del ponte per cedimento della base di appoggio • cedimento o mancanza dei parapetti • rottura delle tavole dell’impalcato • mancato uso dei dispositivi di protezione individuale • spostamento del ponte con persone su di esso 105
  • 106. Trabattelli: principali rischi e loro cause Ribaltamento: • inadeguato ancoraggio o mancato blocco delle ruote 106
  • 107. • Il montaggio e smontaggio del ponte su ruote deve essere eseguito da personale formato ed addestrato • Per il montaggio e smontaggio del ponte su ruote è obbligatorio l’utilizzo dei DPI anticaduta (imbrago) 107 Ponte su ruote: montaggio e smontaggio (1)
  • 108. • Il manuale del ponte su ruote deve essere presente sul luogo di lavoro dove il ponte stesso viene utilizzato • Nel montaggio si deve tenere conto delle situazioni ambientali, logistiche, nonché tutte le condizioni relative agli appoggi ed ancoraggi inerenti la specifica realizzazione 108 Ponte su ruote: montaggio e smontaggio (1)
  • 110. Trabattelli: condizioni di scorretto utilizzo 110
  • 112. CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI La direttiva europea 92/57/CEE  112 In considerazione delle particolarità dei lavori nei cantieri edili le direttive europee hanno previsto una specifica direttiva europea che in Italia è stata recepita con il Decreto Legislativo 494 del 1996, ora insierito nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. In sintesi vengono individuati • I “soggetti” della sicurezza nel cantiere • La redazione di un P.S.C. Piano di Sicurezza e Coordinamento per ogni Cantiere. • Ogni impresa, per ogni cantiere, deve redigere uno specifico Piano operativo di Sicurezza DEFINIZIONE
  • 113. CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  113 CANTIERE, Temporaneo o mobile è qualunque luogo di lavoro in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria edile, • lavori di costruzione, • manutenzione, • riparazione, • demolizione, • conservazione, • risanamento DEFINIZIONE
  • 114. CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  114 Il D. Lgs. 494/96 è stato abolito e nel nuovo testo unico D.Lgs. 81/08 vi è il Titolo IV dedicato ai “Cantieri temporanei e mobili”. Oltre alle norme previste ex 494 il nuovo Titolo IV (con i relativi allegati) armonizza tutta le legislazione precedente. • Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota • Scavi e fondazioni • Ponteggi ed impalcature di legname • Ponteggi fissi • Ponteggi movibili • Costruzioni edilizie • Demolizioni • Sanzioni DAL DECRETO 494 AL TESTO UNICO LE SANZIONI • Committenti • Responsabili dei Lavori • Coordinatori • Datori di lavoro delle imprese • Dirigenti e Preposti • Lavoratori
  • 115. COMMITTENTE  115 Persona fisica per conto della quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. E’ esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi relativi all’incarico conferito al RESPONSABILE DEI LAVORI DEFINIZIONE
  • 116. Responsabile dei lavori  116 Responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel caso dei lavori pubblici il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento DEFINIZIONE
  • 117. Coordinatore Progettazione  117 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, per: a) Redazione del PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento b) Predispone il Fascicolo con le caratteristiche dell’opera DEFINIZIONE
  • 118. Coordinatore Esecuzione  118 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di verifica della sicurezza, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato DEFINIZIONE
  • 119. Obblighi del Coordinatore Esecuzione  119 • Verifica l’applicazione del P.S.C. • Verifica l’idoneità dei P:O:S: • Organizza la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese • Verifica l’attuazione degli accordi con le parti sociali per coordinare i R.L.S. • Segnala al committente e contesta alle imprese le inosservanze alle norme di sicurezza. • Sospende, in caso di pericolo grave, le singole lavorazioni. SINTESI DEI COMPITI SPECIFICI
  • 120. Impresa: Datore di lavoro  120 Titolare del rapporto di lavoro o, comunque, soggetto che secondo il tipo e l’organizzazione, dell’impresa ha la responsabilità della stessa, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa DEFINIZIONE
  • 121. Lavoratore autonomo  121 Soggetti che intervengono nel cantiere, concorrendo alla realizzazione dell’opera, fornendo esclusivamente la loro opera professionale, senza vincolo di subordinazione. DEFINIZIONE
  • 122. Piano di Sicurezza e Coordinamento P.S.C.  122 E’ un Documento di indirizzo e di principio:  Non stardartizzabile  Di tipo economico-gestionale  Indica i rischi del cantiere  Applicazione delle misure di sicurezza  Stima dei costi Deve essere specifico per ogni singolo cantiere:  Comprensibile dalle imprese  Realizzabile e controllabile  Articolato per fasi lavorative  Integrato con le fasi progettuali IN SINTESI
  • 123. Piano di Sicurezza e Coordinamento  123 Il PSC contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonchè la stima dei relativi costi. Il PSC contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi. Il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. DEFINIZIONE e CONTENUTI
  • 124. Piano Operativo di Sicurezza  124 Il piano operativo di sicurezza (POS) è il documento redatto da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici presenti in riferimento al singolo cantiere interessato. Il P.O.S. costituisce un piano complementare e di dettaglio del P.S.C. riferito ad ogni singolo cantiere ed alle specifiche opere ed attività che l’impresa è chiamata a svolgere. DEFINIZIONE
  • 125. Piano Operativo di Sicurezza  125 Il P.O.S. contiene l’individuazione e l’analisi dei rischi specifici delle attrezzature utilizzate e delle misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori dell’impresa in relazione ai lavori previsti. - Dati identificativi dell’impresa esecutrice - Specifiche mansioni dei lavoratori di ciascuna impresa - Attività di cantiere e turni di lavoro - Elenco ponteggi, opere provvisionali, macchinari, attrezzature utilizzate - Elenco sostanze e preparati pericolosi utilizzati e schede di sicurezza - Esito del rapporto di valutazione del rumore - Elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori - Documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere CONTENUTI MINIMI
  • 126. Datore di lavoro Di ciascuna impresa esecutrice  126 Il datore di lavoro è il principale destinatario degli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori della propria impresa, e quindi il soggetto responsabile penalmente. DEFINIZIONE
  • 127. Obblighi di sicurezza Prevenzione degli infortuni  127 Gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori fanno capo, congiuntamente al Datore di Lavoro, Dirigenti ed ai Preposti nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Il caso tipico di Preposto è il “Capo cantiere” DEFINIZIONE
  • 128. 128