2. Quadro normativo
Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 -
art 13 dpr 917 del 22 dicembre 1986
Circolare n. 9 E del 14 maggio 2014
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3. Soggetti beneficiari :
la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati” è a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e
di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare
superiore alle detrazioni da lavoro loro spettante
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4. Calcolo del credito
In base alle disposizioni introdotte dal decreto occorre calcolare il credito spettante al lavoratore su base annua e
successivamente determinare l’importo che il sostituto deve erogare in ciascun periodo di paga. In particolare, i sostituti d’
imposta che erogano i redditi che danno diritto al credito devono:
- verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro (comma 1-bis dell’art. 13);
- calcolare l’importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo (comma 1-bis dell’art. 13), tenendo conto che
il credito va rapportato al periodo di lavoro nell'anno (comma 3 dell’art. 1 del decreto);
- determinare l’importo da erogare in ciascun periodo di paga (commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto)
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5. Verifica della capienza
calcolare le detrazioni spettanti in base ai soli redditi che danno potenzialmente diritto al credito.
In sostanza, l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni
calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa.
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6. calcolo del credito spettante
, il comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR prevede che se il reddito complessivo:
- non è superiore a 24.000 euro, il credito è di importo pari a 640 euro;
- è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito di 640 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’
importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
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7. credito spettante - da maggio
Con la circolare n. 8/E del 2014, considerata la data di entrata in vigore del decreto, è stato specificato che i sostituti d’
imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio.
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8. ripartizione del credito spettante
Per la ripartizione del credito spettante, come in precedenza determinato, tra i periodi di paga che vanno da maggio a
dicembre (o da giugno a dicembre), o comunque tra i periodi di paga interessati in relazione all’eventuale durata
infrannuale del rapporto di lavoro, occorre considerare che il credito deve essere parametrato al numero di giorni lavorati
nell'anno.
Ne consegue che la ripartizione del credito spettante tra i periodi di paga potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni
lavorati in ciascun periodo di paga.
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9. recupero delle somme erogate dai sostituti
Con risoluzione 48/E del 7 maggio 2014, al fine di consentire ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate ai
sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stato istituito il codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti
d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.
Per le stesse finalità alla compensazione non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Pertanto, il menzionato recupero da parte dei sostituti d’imposta avviene mediante compensazione con le somme a debito
utilizzando il modello di pagamento F24.
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