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Al Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo
Arch. Giuseppe Di Pangrazio
SEDE
INTERROGAZIONE EX ART. 152 DEL REGOLAMENTO INTERNO PER I LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE
OGGETTO: Richiesta chiarimenti sulle modalità di gestione dello stato di emergenza idrica nella
provincia di Teramo da parte della Ruzzo reti S.p.A..
RICORDATO che:
lo scorso mese di dicembre lo scrivente aveva depositato un’interrogazione diretta a far
luce su di un episodio di contaminazione da diclorometano della sorgente del Gran Sasso
verificatosi nel mese di settembre 2016 e reso noto soltanto dopo tre mesi;
a seguito di tale avvenimento la Ruzzo reti s.p.a., il gestore unico del ciclo integrato delle
acque nell’ATO Teramano n.5 (Ente d’Ambito Territoriale N.5) che fornisce acqua ai 40
Comuni facenti parte dell’ATO, è stata autorizzata ad un approvvigionamento idrico di
emergenza dall'opera di presa di Venaquila per la distribuzione idrico-potabile, previo
trattamento nell'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano;
tale episodio non rappresenta, purtroppo, un unicum nella storia della sorgente del Gran
Sasso essendo stati diversi, nel corso degli anni, i casi di contaminazione da inquinanti o di
accertamento di sostanze nocive nelle acque provenienti da tale sorgente e diretti alla
distruzione nei Comuni della provincia di Teramo;
alla interrogazione succitata è stata data risposta orale nel corso della seduta del Consiglio
regionale del 21 marzo scorso, risposta che, però, a parere dello scrivente non è possibile
ritenere esaustiva in quanto diretta semplicemente ad evidenziare la necessità di
individuare una modalità di coesistenza di realtà difficilmente conciliabili quali la sorgente
del Gran Sasso, i laboratori dell’INFN e l’autostrada dei Parchi, senza tuttavia prospettare
soluzioni pratiche e concrete da mettere in campo nell’immediato;
DATO ATTO che, nei giorni scorsi, a seguito delle analisi effettuate dall’ARTA su alcuni campioni di
acqua della sorgente è stato disposto dal SIAN della ASL di Teramo, nello specifico in conseguenza
del prelievo dell’otto maggio scorso, il divieto di fare uso per fini potabili dell’acqua dei rubinetti;
ATTESO che:
i referti ARTA del 4 e 5 maggio hanno confermato la presenza di Toluene, Etilbenzene e
Xilene, pur essendo i campioni prelevati conformi per odore e sapore;
i referti dell'8 maggio hanno evidenziato la non conformità dell’acqua per sapore ed odore
senza rilevare particolari anomalie nelle concentrazioni nelle sostanze tossiche ricercate;
relativamente al 9 maggio non è stato pubblicato alcun referto delle acque in uscita dai
Laboratori in quanto tali acque erano a scarico;
DATO ATTO che, a seguito dei prelievi dell’ARTA:
2
il SIAN della Asl di Teramo ha emanato una disposizione di limitazione dell’utilizzo
dell’acqua in rete con divieto di utilizzo per uso idropotabile in violazione, tuttavia, del
vigente D.Lgs. n. 31/2001 che dispone tutt’altra procedura e competenza;
la Ruzzo reti avrebbe dovuto mettere a scarico, e non in distribuzione, l’acqua sospetta del
Gran Sasso, pretendendo però le analisi chimiche di laboratorio dalle quali evincere
specificamente le sostanze presenti e, solo all’esito di tali dettagliate analisi, qualora
fossero emersi parametri fuori dalle norme, procedere ad informare la cittadinanza,
emanando gli opportuni provvedimenti di limitazione d’uso delle acque;
VERIFICATO che tutti i controlli hanno dato dal punto di vista chimico-fisico esito negativo
riguardo alla presenza di inquinanti, in particolare quelli ripetuti per ben 6 volte tra il 9 e il 10
maggio;
DATO ATTO che, a seguito di tali vicende e del confuso modus operandi della Ruzzo reti, si è
diffuso allarmismo e panico generale nell’intera provincia teramana e numerosissime aziende sono
state costrette ad interrompere le produzioni, con tutti i danni economici che ne sono conseguiti;
ATTESO che:
sembrerebbe che la Ruzzo reti si avvalga di un soggetto esterno per l’attività di
monitoraggio sulle acque messe in distribuzione;
tale circostanza farebbe emergere ulteriormente la gravità del comportamento tenuto dal
gestore che avrebbe dovuto, in tali contingenze, effettuare immediatamente controlli più
precisi sulle acque prima di metterle in distribuzione o di subire passivamente un
provvedimento emanato da organo incompetente alla sua emanazione;
PRECISATO, infatti, che:
una non conformità dell’acqua, per odore e per sapore, risulta essere valutazione piuttosto
imprecisa alla luce dei principi elaborati dalla Sottocommissione del Comitato permanente
di Studio sulle Acque del Ministero della Salute (ex art. 9 DM 26 marzo 1991) ed emanati
dal Reparto Igiene delle Acque Interne del Dipartimento di Ambiente e Connessa
Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore di Sanità che individuano diversi codici e scale
di intensità al fine di stabilire se un’acqua sia idonea o meno all’uso potabile;
i campioni prelevati sarebbero stati inviati all’Università di Padova al fine di procedere ad
un’analisi più minuziosa dimostrando, però, in tal modo gli evidenti limiti delle analisi
effettuate dall’ARTA e di quelle che dovrebbero, presuntivamente, essere state effettuate
dal soggetto terzo scelto dalla Ruzzo reti;
VALUTATO, quindi, alla luce di quanto fino ad ora illustrato, che l’intera vicenda risulta ancora oggi
piuttosto confusa e contraddittoria e caratterizzata da una grande disorganizzazione nelle
modalità di gestione della stessa da parte dei principali attori e, in special modo, della Ruzzo reti;
disorganizzazione che ha prodotto ingenti danni, in termini economici e di allarme sociale, nella
provincia di Teramo;
RIBADITO, infine, che risulta assolutamente indispensabile, visto che l’acqua è un bene primario
ed essenziale e che, come tale, deve essere necessariamente tutelato, che venga garantita la
massima trasparenza e fatta chiarezza sull’intera vicenda, nell’interesse generale e,
principalmente, della salute ed a tutela dei cittadini;
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t u t t o c i ò p r e m e s s o e c o n s i d e r a t o
S I C H I E D E a l l ’ A s s e s s o r e d e l e g a t o
di voler chiarire se corrisponde al vero o meno che sia stato adottato, nella vicenda in
premessa illustrata, un comportamento non conforme ed adeguato da parte della Ruzzo
reti spa, tenuto anche conto che il problema della contaminazione delle acque del Gran
Sasso è risalente nel tempo e che, quindi, non è la prima volta che il gestore si trova a
dover affrontare situazioni di questo genere;
di voler chiarire se corrisponde al vero o meno che la Ruzzo S.p.A. ha stipulato una
convenzione con un laboratorio privato per svolgere le analisi chimico-fisiche delle acque
della propria rete;
di voler chiarire, in caso affermativo, quale sia la cifra che la Ruzzo reti è tenuta a sborsare
annualmente in conseguenza di tale convenzione; quali siano state le modalità di scelta del
contraente, e, cioè, se la scelta sia avvenuta tramite regolare gara d'appalto od
affidamento diretto e se siano stati rispettati i principi di cui al vigente Codice degli appalti
nonché quelli europei di trasparenza ed imparzialità;
di voler chiarire se la Ruzzo reti abbia provveduto autonomamente o meno ad effettuare
prelievi dalle fonti di captazione ed a svolgere analisi delle acque prelevate nei giorni
dell'emergenza;
di voler chiarire, in caso affermativo, i motivi della mancata pubblicazione degli esiti delle
analisi effettuate;
di voler chiarire, in caso contrario, i motivi in base ai quali la Ruzzo reti si è affidata, in una
situazione di così grave emergenza, ai soli dati provenienti dall’ARTA, che come ricordato in
premessa, risultavano incompleti, e non ha, invece, fatto ricorso al laboratorio in
convenzione, pur sborsando, presumibilmente, una cifra elevata, a carico della collettività,
per usufruire di tale servizio.
L’Aquila, lì 18.05.2017
Il Capogruppo M5S
Riccardo Mercante

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Interrogazione ruzzo reti

  • 1. 1 Al Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Arch. Giuseppe Di Pangrazio SEDE INTERROGAZIONE EX ART. 152 DEL REGOLAMENTO INTERNO PER I LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE OGGETTO: Richiesta chiarimenti sulle modalità di gestione dello stato di emergenza idrica nella provincia di Teramo da parte della Ruzzo reti S.p.A.. RICORDATO che: lo scorso mese di dicembre lo scrivente aveva depositato un’interrogazione diretta a far luce su di un episodio di contaminazione da diclorometano della sorgente del Gran Sasso verificatosi nel mese di settembre 2016 e reso noto soltanto dopo tre mesi; a seguito di tale avvenimento la Ruzzo reti s.p.a., il gestore unico del ciclo integrato delle acque nell’ATO Teramano n.5 (Ente d’Ambito Territoriale N.5) che fornisce acqua ai 40 Comuni facenti parte dell’ATO, è stata autorizzata ad un approvvigionamento idrico di emergenza dall'opera di presa di Venaquila per la distribuzione idrico-potabile, previo trattamento nell'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano; tale episodio non rappresenta, purtroppo, un unicum nella storia della sorgente del Gran Sasso essendo stati diversi, nel corso degli anni, i casi di contaminazione da inquinanti o di accertamento di sostanze nocive nelle acque provenienti da tale sorgente e diretti alla distruzione nei Comuni della provincia di Teramo; alla interrogazione succitata è stata data risposta orale nel corso della seduta del Consiglio regionale del 21 marzo scorso, risposta che, però, a parere dello scrivente non è possibile ritenere esaustiva in quanto diretta semplicemente ad evidenziare la necessità di individuare una modalità di coesistenza di realtà difficilmente conciliabili quali la sorgente del Gran Sasso, i laboratori dell’INFN e l’autostrada dei Parchi, senza tuttavia prospettare soluzioni pratiche e concrete da mettere in campo nell’immediato; DATO ATTO che, nei giorni scorsi, a seguito delle analisi effettuate dall’ARTA su alcuni campioni di acqua della sorgente è stato disposto dal SIAN della ASL di Teramo, nello specifico in conseguenza del prelievo dell’otto maggio scorso, il divieto di fare uso per fini potabili dell’acqua dei rubinetti; ATTESO che: i referti ARTA del 4 e 5 maggio hanno confermato la presenza di Toluene, Etilbenzene e Xilene, pur essendo i campioni prelevati conformi per odore e sapore; i referti dell'8 maggio hanno evidenziato la non conformità dell’acqua per sapore ed odore senza rilevare particolari anomalie nelle concentrazioni nelle sostanze tossiche ricercate; relativamente al 9 maggio non è stato pubblicato alcun referto delle acque in uscita dai Laboratori in quanto tali acque erano a scarico; DATO ATTO che, a seguito dei prelievi dell’ARTA:
  • 2. 2 il SIAN della Asl di Teramo ha emanato una disposizione di limitazione dell’utilizzo dell’acqua in rete con divieto di utilizzo per uso idropotabile in violazione, tuttavia, del vigente D.Lgs. n. 31/2001 che dispone tutt’altra procedura e competenza; la Ruzzo reti avrebbe dovuto mettere a scarico, e non in distribuzione, l’acqua sospetta del Gran Sasso, pretendendo però le analisi chimiche di laboratorio dalle quali evincere specificamente le sostanze presenti e, solo all’esito di tali dettagliate analisi, qualora fossero emersi parametri fuori dalle norme, procedere ad informare la cittadinanza, emanando gli opportuni provvedimenti di limitazione d’uso delle acque; VERIFICATO che tutti i controlli hanno dato dal punto di vista chimico-fisico esito negativo riguardo alla presenza di inquinanti, in particolare quelli ripetuti per ben 6 volte tra il 9 e il 10 maggio; DATO ATTO che, a seguito di tali vicende e del confuso modus operandi della Ruzzo reti, si è diffuso allarmismo e panico generale nell’intera provincia teramana e numerosissime aziende sono state costrette ad interrompere le produzioni, con tutti i danni economici che ne sono conseguiti; ATTESO che: sembrerebbe che la Ruzzo reti si avvalga di un soggetto esterno per l’attività di monitoraggio sulle acque messe in distribuzione; tale circostanza farebbe emergere ulteriormente la gravità del comportamento tenuto dal gestore che avrebbe dovuto, in tali contingenze, effettuare immediatamente controlli più precisi sulle acque prima di metterle in distribuzione o di subire passivamente un provvedimento emanato da organo incompetente alla sua emanazione; PRECISATO, infatti, che: una non conformità dell’acqua, per odore e per sapore, risulta essere valutazione piuttosto imprecisa alla luce dei principi elaborati dalla Sottocommissione del Comitato permanente di Studio sulle Acque del Ministero della Salute (ex art. 9 DM 26 marzo 1991) ed emanati dal Reparto Igiene delle Acque Interne del Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore di Sanità che individuano diversi codici e scale di intensità al fine di stabilire se un’acqua sia idonea o meno all’uso potabile; i campioni prelevati sarebbero stati inviati all’Università di Padova al fine di procedere ad un’analisi più minuziosa dimostrando, però, in tal modo gli evidenti limiti delle analisi effettuate dall’ARTA e di quelle che dovrebbero, presuntivamente, essere state effettuate dal soggetto terzo scelto dalla Ruzzo reti; VALUTATO, quindi, alla luce di quanto fino ad ora illustrato, che l’intera vicenda risulta ancora oggi piuttosto confusa e contraddittoria e caratterizzata da una grande disorganizzazione nelle modalità di gestione della stessa da parte dei principali attori e, in special modo, della Ruzzo reti; disorganizzazione che ha prodotto ingenti danni, in termini economici e di allarme sociale, nella provincia di Teramo; RIBADITO, infine, che risulta assolutamente indispensabile, visto che l’acqua è un bene primario ed essenziale e che, come tale, deve essere necessariamente tutelato, che venga garantita la massima trasparenza e fatta chiarezza sull’intera vicenda, nell’interesse generale e, principalmente, della salute ed a tutela dei cittadini;
  • 3. 3 t u t t o c i ò p r e m e s s o e c o n s i d e r a t o S I C H I E D E a l l ’ A s s e s s o r e d e l e g a t o di voler chiarire se corrisponde al vero o meno che sia stato adottato, nella vicenda in premessa illustrata, un comportamento non conforme ed adeguato da parte della Ruzzo reti spa, tenuto anche conto che il problema della contaminazione delle acque del Gran Sasso è risalente nel tempo e che, quindi, non è la prima volta che il gestore si trova a dover affrontare situazioni di questo genere; di voler chiarire se corrisponde al vero o meno che la Ruzzo S.p.A. ha stipulato una convenzione con un laboratorio privato per svolgere le analisi chimico-fisiche delle acque della propria rete; di voler chiarire, in caso affermativo, quale sia la cifra che la Ruzzo reti è tenuta a sborsare annualmente in conseguenza di tale convenzione; quali siano state le modalità di scelta del contraente, e, cioè, se la scelta sia avvenuta tramite regolare gara d'appalto od affidamento diretto e se siano stati rispettati i principi di cui al vigente Codice degli appalti nonché quelli europei di trasparenza ed imparzialità; di voler chiarire se la Ruzzo reti abbia provveduto autonomamente o meno ad effettuare prelievi dalle fonti di captazione ed a svolgere analisi delle acque prelevate nei giorni dell'emergenza; di voler chiarire, in caso affermativo, i motivi della mancata pubblicazione degli esiti delle analisi effettuate; di voler chiarire, in caso contrario, i motivi in base ai quali la Ruzzo reti si è affidata, in una situazione di così grave emergenza, ai soli dati provenienti dall’ARTA, che come ricordato in premessa, risultavano incompleti, e non ha, invece, fatto ricorso al laboratorio in convenzione, pur sborsando, presumibilmente, una cifra elevata, a carico della collettività, per usufruire di tale servizio. L’Aquila, lì 18.05.2017 Il Capogruppo M5S Riccardo Mercante