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Rivista quadrimestrale per l’innovazione sociale n. 1/2020
Dieci anni di Mediazione
Giustizia Semplice
DIRETTORE RESPONSABILE
Giuseppe Calabrese
giuseppe.calabrese@adr-agency.it
DIRETTORE SCIENTIFICO
Francesca Tempesta
f.tempesta@adr-agency.it
Redazione
C.so Umberto I, 98
70056 Molfetta (BA)
Stampa
Grafica 080 Srl
Via dei Gladioli, 6
Z.I. ASI Lotto F1/F2
70124 Modugno (BA)
Tel. 0805326000
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Caos
Rivista scientifica quadrimestrale
registrata il 6 luglio 2016 presso il Tribunale ordinario di Trani
Num. Reg. Stampa 6 - Num. R.G. 2051/2016
Copyright © 2020
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento
DUEPUNTOZERO s.a.s.
di Ad Maiora Editoria e Formazione s.r.l.s.
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www.edizioniduepuntozero.it
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Finito di stampare nel mese di Febbraio 2020
Copia omaggio
ISBN 9788833270449
3
AURICCHIO Antonio, Avvocato e Managing Partner dello Studio Legale Gianni, Origoni, Grip-
po, Cappelli & Partners
BATTAGLIA Giammario, Co-founder Osservatorio ADR, Socio professionale e Fondatore di
ADR LEGAL B&T Slp, Abogado iscritto all’Albo di Santa Cruz de La Palma (ES)
CAPRIA Carlo, Direttore Osservatorio Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento
della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
CASTELLI Guido, Avvocato
DE MASI Ercole, Medico, esperto in medicina difensiva e mediatore sanitario
DE SANTIS Alberto, Presidente ANASTE
FRANZA Enea, Dottore Commercialista e dirigente CONSOB
GHIA Enrica Maria, Avvocato
GHIA Lucio, Avvocato, Docente universitario e Delegato italiano presso i Gruppi di Lavoro su
insolvenza e security interests presso UNCITRAL
GIORDANO Ivan, Giurista d’impresa - Consigliere Direttivo Osservatorio ADR - Presidente
ICAF (Istituto di Conciliazione e Alta Formazione)
GRAZIANO Riccardo Maria, Avvocato e Segretario nazionale Ente nazionale per il Microcredito
IORLANO Gerardo, Avvocato
MARVASI Tommaso, Presidente dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR
URICCHIO Felice Antonio, Presidente ANVUR
VEDANA Fabrizio, Avvocato e Vice direttore generale Unione Fiduciaria Spa
VIETTI Michele, docente di diritto commerciale UNINT, già vice presidente del CSM
Comitato Scientifico
6
Presentazione
Ipse dixit
di Francesca Tempesta
8
Dieci anni di Mediazione
Nel centenario della nascita di Nilde Iotti
Su iniziativa dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR
16
La prassi di riferimento (PdR)
sul procedimento di mediazione civile e commerciale:
dopo 10 anni di esperienza e di sperimentazione, arriva il “modus operandi” per mediatori civili,
avvocati, consulenti tecnici e parti
di Ivan Giordano
9
Giustizia semplice 4.0
di Nadia Bellomo e Celeste Oranges
13
Prassi di riferimento UNI:
una risposta innovativa ai bisogni del mercato
di Paolo Torretta
19
Focus di approfondimento
di AA.VV.
6
Presentazione
Avv. Francesca Tempesta
Nel 2013 si è laureata in Giurisprudenza con una tesi sperimentale sulla mediazione civile e
commerciale ed è stata premiata al Senato della Repubblica, nella giornata dedicata all’inau-
gurazione dell’anno della mediazione.
Nel 2014 ha fondato l’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR, Ente di diritto pubblico per inno-
vazione sociale, ricoprendo il ruolo di Vice Presidente con delega ai Dipartimenti.
Nel 2015 ha fondato e amministra ADR LEGAL B&T Slp, la prima società d’avvocati sorta in
Europa per l’erogazione di servizi B2B e B2C.
Nel 2016 diviene Componente Monocratico ODV di un Organismo di Mediazione ed Ente di
formazione.
Avvocato, arbitro delle controversie, mediatore civile e commerciale, possiede capacità orga-
nizzative e relazionali, flessibilità, attitudine al problem solving ed al teamworking.
Buona dialettica, comunicatività e capacità redazionali.
Settori di competenza: ADR, trattative negoziali, rapporti con enti governativi.
di Francesca Tempesta
Ipse dixit
Abbiamo dovuto attendere sei anni prima di rice-
vere un riscontro concreto alla nostra visione dalla
società civile.
Una società all’interno della quale intelligenza arti-
ficiale ed intelligenza umana si fondono per supe-
rare i limiti di spazio-tempo, aiutare l’uomo a com-
prendere, quanto possibile in anticipo, i suoi errori
ed a riconciliarsi, senza dover necessariamente at-
tendere un Giudizio.
Firenze, che dalla metà del XIV secolo fino al XVI se-
colo è stata la capitale mondiale del Rinascimento,
torna ad esserlo nel XXI secolo, con un progetto in
grado di aiutare l’uomo a proseguire nel suo cam-
mino di autodeterminazione; homo faber ipsius
fortunae, l’uomo è artefice della propria sorte, di-
rebbe Appio Claudio Cieco ed, a nostro modesto
avviso, miglior “Sententia” non potrebbe mai esser
vergata per descrivere al meglio il progetto “Giu-
stizia Semplice 4.0” che il giorno 11 marzo 2020,
al Senato della Repubblica, nella prestigiosa “Sala
Zuccari” di Palazzo Giustiniani, riceverà il Premio,
istituito dall’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR,
in memoria di Nilde Iotti, donna di radicate con-
vinzioni e donna di ascolto, ma anche donna delle
istituzioni ed, insieme, donna di partito, nel cente-
nario della sua nascita.
“Giustizia Semplice 4.0”mira, nelle materie contrat-
tuali e di competenza del Tribunale delle Imprese,
ad individuare le cause conciliabili onde facilitare il
giudice nell’invio della controversia in mediazione
demandata ed a realizzare un algoritmo predittivo
in tale campo. In circa 11 mesi sono state mandate
in mediazione 1.160 cause, la mediazione è stata
avviata nel 70% dei casi (a fronte di una media na-
zionale del 52%) e l’accordo è stato raggiunto nel
55% dei casi nelle controversie contrattuali (a fron-
te del 36% a livello nazionale).
Predittività e mediazione algoritmica, sono que-
ste le sfide che la Giustizia Civile dovrà affrontare
nei prossimi anni alimentando la fiducia nel mer-
cato e che, dal 23 dicembre 2019, sono sul banco
di lavoro del Tavolo Tecnico sulle procedure stra-
giudiziali in materia civile e commerciale istituito
dal Ministero della Giustizia. Tale Commissione,
presieduta dalla prof.ssa Paola Lucarelli, Professo-
re ordinario di diritto commerciale Università degli
Studi di Firenze, è stata incaricata di promuovere la
materia dell’ADR secondo un modello moderno ed
7
efficiente che favorisca la circolazione delle buone
prassi in tutto il territorio nazionale ed a livello eu-
ropeo.
Sfide da affrontare, dunque, nell’ottica di una com-
pleta armonizzazione dei vari impianti ed istituti
ADR, insiti nelle pieghe della nostra frastagliata
legislazione italiana, attraverso l’auspicabile ema-
nazione di un “Codice Unico ADR”.
Un codice che possa, peraltro, recepire le buone
prassi in tema di mediazione che l’Osservatorio
sull’uso dei sistemi ADR sta “normando” all’interno
del tavolo di lavoro UNI e che saranno rese note en-
tro il 30 ottobre 2020.
Come Osservatorio abbiamo, infatti, condiviso con
il Ministero della Giustizia l’assoluta importanza di
avviare una “prassi” in UNI nell’ottica di costruire
una norma tecnica che consenta l’ottenimento di
risultati migliori con evidenti effetti positivi nella
sfera della deflazione del carico giudiziario e del co-
sto dell’apparato pubblico, a beneficio delle parti
coinvolte e dell’intero sistema economico e sociale.
L’Osservatorio in cinque anni di attività di monito-
raggio degli esiti dei procedimenti di mediazione
tramite le statistiche pubblicate dal Ministero della
Giustizia, quelle prodotte dalle principali camere
di commercio nazionali e quelle estratte dai dati
messi a disposizione da organismi iscritti presso il
Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della
Giustizia ex D.M. 180/2010 e s.m.i., ha rilevato, cete-
ris paribus, un collegamento diretto fra gli esiti del-
le procedure di mediazione e la condotta assunta
dal mediatore nel corso della procedura stessa.
Su oltre mille organismi di mediazione accreditati
presso il Ministero della Giustizia, quindi, potreb-
bero consolidarsi mille differenti modi di ammi-
nistrare la procedura, con mediatori di estrazione
formativa differente e, quindi, senza competenze
omogenee. Oggi, a distanza di quasi dieci anni
dall’introduzione della mediazione civile in Italia,
ogni procedimento amministrato si fonda sulle
competenze e sulle policy dei singoli mediatori e
dei singoli organismi generando grande disorien-
tamento sugli utenti finali e sugli assistenti tecnici
degli stessi, con conseguenze verificabili sugli esiti
delle procedure.
Se in oltre nove anni di sperimentazione e oltre cin-
que di monitoraggio da parte dello scrivente Osser-
vatorio è stato possibile rilevare queste diametrali
differenze, allora diviene fondamentale individuare
le best practice e codificarle nell’ambito di una pras-
si tecnica di riferimento promuovendo l’istituzione
di una “prassi di riferimento”UNI-Ente Italiano di
Normazione in materia di mediazione, sulla base
di un’attività di confronto su contenuti tecnici, da
parte di un gruppo di esperti, denominato“Tavolo”,
sotto la diretta conduzione di UNI.
La “prassi” in UNI consentirebbe di codificare linee
guida, giurisprudenza, experties e competenze in
un documento che potrà divenire il punto di riferi-
mento per gli operatori del diritto, i tecnici ed i pro-
fessionisti in qualsivoglia modo interessati nell’ero-
gazione del procedimento di mediazione.
8
Nel centenario della nascita di Nilde Iotti
(10 aprile 1920)
Su iniziativa dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR
Dieci anni di Mediazione
Senato della Repubblica, Sala Zuccari
Palazzo Giustiniani, Via della Dogana Vecchia,29 in Roma
11 marzo 2020, ore 09:00 – 13:00
Nel centenario della nascita di Nilde Iotti desideriamo ripercorrere il passato, il presente ed il futuro
della mediazione civile e commerciale con i seguenti illustri relatori:
Anna Rossomando, Vicepresidente del Senato
Tommaso Marvasi, Presidente dell’Osservatorio ADR
Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia (TBC)
Antonio Felice Uricchio, Presidente dell’ANVUR e membro del Board dell’Osservatorio ADR
Piero Torretta, Presidente UNI – Ente Italiano di normazione
Ivan Giordano, Tesoriere e membro del Board dell’Osservatorio ADR
Coordinatore del Tavolo Tecnico per la prassi UNI in mediazione
Paola Lucarelli – Professore ordinario di diritto commerciale Università degli Studi di Firenze
Coordinatrice del Tavolo Tecnico sulle procedure stragiudiziali in materia civile e commerciale
istituito dal Ministero della Giustizia
e in ricordo di
Nilde Iotti, esempio di mediazione e saggezza
Livia Turco, Presidente della Fondazione Nilde Iotti (TBC)
premia
Nadia Bellomo, coordinatrice del progetto “Giustizia Semplice 4.0”
Modera: Francesca Tempesta, fondatrice e Vicepresidente esecutivo dell’Osservatorio ADR
Intervengono:
Maurizio Bocchiola, Università degli Studi di Milano Bicocca – Docente di diritto commerciale del
Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategia d’impresa
Giovanni Stefanì, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari
Claudia Caravati, Presidente del Collegio Geometri Varese
Marco Speretta, Direttore Generale Holding Gabetti - Consigliere Assofranchising
Federica Fullin, Presidente Centro Studi ADR
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e
dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato
medesimo.
L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito
fino al raggiungimento della capienza massima.
9
Arch. NADIA BELLOMO
Posizione Organizzativa Pianificazione Strategica e Territoriale per la città Metropolitana di Firenze.
Mi occupo di Pianificazione strategica e territoriale, professionalità maturata negli anni (25) di servizio
presso la pubblica amministrazione. Vivo e lavoro nell’ambito della città Metropolitana di Firenze.
Avv. CELESTE ORANGES
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Terni
Figura specializzata in ambito giuridico per l’attuazione del “Patto per la giustizia della Città Metropolitana
di Firenze”.
Giustizia semplice 4.0
a cura di Nadia Bellomo e Celeste Oranges
Il Progetto Giustizia Semplice si inserisce nell’ambito del
Patto per la Giustizia, per l’attuazione del Piano strate-
gico della Città Metropolitana di Firenze, il cui comitato
scientifico è coordinato dal Prof. Andrea Simoncini.
Il patto è stipulato fra La Città Metropolitana di Firenze,
il Tribunale di Firenze, l’Università degli Studi di Firenze
con i Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Ingegneria
dell’Informazione (DINFO) di cui DISIT Lab è facente par-
te, la Camera di Commercio di Firenze e la Fondazione
Cassa di Risparmio.
L’obiettivo del Patto è quello di qualificare i servizi del-
la giustizia nel territorio di competenza del Tribunale di
Firenze, nonché di realizzare iniziative e progetti volti a
migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualificazione dei
servizi della giustizia civile e penale per la Città Metro-
politana di Firenze.
Tramite il Patto per la Giustizia le parti suindicate hanno
provveduto alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa
al fine di:
- collaborare nella elaborazione delle strategie, pro-
getti ed azioni a sostegno dell’accesso, dello sviluppo
e della qualità dei servizi al cittadino ed all’impresa,
nei settori della giustizia civile e della giustizia penale;
- realizzare piani ed iniziative per aumentare la fruibi-
lità, l’efficacia e l’efficienza dei servizi della giustizia,
con riduzione dei costi e dei tempi di decisione-ese-
cuzione del contenzioso sul territorio;
- monitorare e valutare, secondo standard di qualità
del servizio e con processi di apprendimento orga-
nizzativo continuo, gli interventi a sostegno dei ser-
vizi giudiziari, in relazione agli obblighi funzionali ed
istituzionali degli uffici;
- promuovere partnership istituzionali ed operative
con altri Enti Pubblici ed altre Istituzioni e/o Fonda-
zioni.
Il Patto si è concretizzato, in particolar modo, trami-
te la realizzazione del Progetto Giustizia Semplice,
che ha come scopo quello di migliorare il Servizio
Giustizia, ed è finalizzato all’implementazione delle
procedure di invio in mediazione delle parti in lite, in
conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente
ed in applicazione dei principi di qualità, efficacia ed
efficienza delle procedure, nonché allo studio di so-
luzioni innovative come supporto alle decisioni degli
operatori.
I soggetti coinvolti nel progetto sono la Città Metropoli-
tana di Firenze, il Tribunale di Firenze, il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze
(DSG), il Disit. Lab. dell’Università degli studi di Firenze,
la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firen-
ze, l’Ordine degli Avvocati di Firenze nonché gli Organi-
smi di Mediazione Pubblici.
Il progetto di Giustizia Semplice si inserisce nell’ambito
dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs, Sustaina-
ble Development Goals) dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, approvata nel 2015 dalle Nazioni Unite per
contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benes-
sere umano e proteggere l’ambiente.
Esso si pone in linea con il Progetto Nausicaa, approva-
to ed avviato nel 2009 in materia di Mediazione, nato
dall’iniziativa dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Fi-
renze, dell’Università degli studi di Firenze, della Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Fi-
renze, dell’Organismo di Conciliazione di Firenze (OCF) e
della Regione Toscana.
Il Progetto, pilota in Italia, allinea le prassi giudiziali alle
esperienze già in uso in quasi tutti i Paesi nel mondo, atto
a sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti
10
a tutti i livelli ed è finalizzato alla implementazione del-
le procedure di invio in mediazione delle parti in lite, in
conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente ed
in applicazione dei principi di qualità, efficacia ed effi-
cienza delle procedure.
Il Progetto Giustizia Semplice mira ai seguenti obiettivi:
- rendere il cittadino e l’impresa fruitori di un Servizio
Giustizia di qualità, ovvero più attento ai reali bisogni
di risoluzione delle liti in tempi brevi, a costi contenu-
ti e con soluzioni idonee a soddisfare i reali interessi
delle parti in lite;
- avvicinamento del cittadino alla Giustizia, perché fi-
nalmente partecipe delle modalità di risoluzione del
conflitto e fiducioso dell’adeguatezza di tale Servizio
rispetto alle sue esigenze;
- diffusione della cultura della mediazione come col-
lante sociale, non solo per la riattivazione di una co-
municazione interrotta fra le parti del conflitto, ma
anche per la generale condivisione dei valori dell’au-
tonomia, della consapevolezza e della responsabilità;
- deflazione del contenzioso giudiziale e dei tempi di
definizione del contenzioso, con conseguente ottem-
peranza al principio della ragionevole durata del pro-
cesso, risposta celere alle parti in lite, riduzione dei
costi della giustizia, più elevata efficienza del servizio
e maggiore fiducia da parte dell’utenza;
- implementazione di un sistema informatico che - sul-
la base di specifici indicatori - elabori un indice di pre-
vedibilità della decisione giudiziale di invio in media-
zione, così da generale un clima di maggiore fiducia
nel sistema giudiziario, permettendo al singolo uten-
te del Servizio Giustizia una valutazione consapevole
delle proprie scelte e del percorso da intraprendere,
già nella fase pre-contenziosa;
- progresso delle professioni dedicate al conflitto nel-
la odierna complessità delle relazioni interpersonali,
con la valorizzazione delle competenze dell’avvoca-
to, parte necessaria delle procedure di mediazione;
- cambiamento della cultura di tutti gli operatori della
Giustizia, con l’acquisizione di competenze più speci-
fiche in ordine alle condizioni di mediabilità del con-
tenzioso;
- diffusione della cultura delle buone pratiche condivi-
se a livello inter-istituzionale e sociale;
- innovativa realizzazione di un sistema di supporto al
servizio dei Giudici, tale da agevolare gli stessi nella
decisione riducendo i relativi tempi di valutazione
per l’invio in mediazione.
Il Progetto si struttura in una prima fase sperimentale
di durata biennale (luglio 2017 – giugno 2019) ed una
successiva di durata triennale, nella quale le procedure e
gli opportuni modelli di intervento vengono a regime e
continuano ad essere oggetto di osservazione.
La fase sperimentale si articola sinteticamente nei se-
guenti step esecutivi:
• il Presidente del Tribunale di Firenze Marilena Rizzo,
provvede all’istituzione degli Uffici del Processo presso
le Sezioni Prima, Seconda e Terza del Tribunale e l’orga-
nizzazione e la gestione degli stessi, anche con l’ausilio
degli stagisti assegnati ai singoli Giudici;
• il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
degli Studi di Firenze pubblica un bando per l’assegna-
zione di borse annuali a favore di laureati in possesso di
specifici requisiti e procede nella selezione dei borsisti
e nella relativa contrattualizzazione nel rispetto della vi-
gente disciplina universitaria;
• il Dipartimento di Scienze Giuridiche, utilizzando i dati
messi a disposizione dagli Uffici del Tribunale di Firen-
ze, provvede all’analisi tassonomica del contenzioso del
Tribunale di Firenze, alla elaborazione di una proposta
di selezione delle materie di intervento, nonché alla re-
dazione di un report che illustri i numeri delle pendenze
presso il Tribunale e gli indici di definizione e di smalti-
mento negli ultimi anni di attività;
• il Dipartimento di Scienze Giuridiche, utilizzando i dati
messi a disposizione dagli Organismi di Mediazione con
sede nel territorio, redige un report teso ad illustrare i nu-
meri relativi alle procedure di mediazione, nonché agli
esiti delle stesse negli ultimi anni di attività;
• il DISIT Lab effettua una prima analisi delle informazioni
collezionate e dei flussi dati attraverso l’esame dei dati
raccolti e delle interviste svolte con gli esperti. A fronte di
tale analisi viene redatto in seguito un report.
• gli Enti partners del Progetto formano la cosiddetta
“cabina di regia” con il compito di condividere i profili
di dettaglio della sperimentazione, supervisionare pe-
riodicamente le relative procedure, discuterne i risultati
parziali, elaborare il report finale della fase sperimentale;
• i borsisti selezionati, all’esito di un breve periodo di
formazione funzionale all’avvio della sperimentazione,
affiancano i Giudici e forniscono, anche con l’ausilio de-
gli stagisti, un supporto specialistico sulla negoziabilità
e mediabilità delle liti già pendenti e di nuova iscrizione;
• il DISIT Lab identifica metriche ed indicatori di contesto,
che possono essere utili per la realizzazione dei modelli
predittivi, loro raffinamento sulla base dei risultati con
algoritmi di machine learning, elaborazione del linguag-
gio naturale e semantico-statistici, integrati;
• il Dipartimento di Scienze Giuridiche predispone il
report delle attività espletate nel corso della fase speri-
mentale relativo al monitoraggio ed a una prima analisi
in punto di efficacia della sperimentazione in termini di
deflazione del contenzioso giudiziario e lo sottopone
agli Enti partners del Progetto;
• il DISIT Lab amplia e formalizza il modello predittivo
finale sulla base dei dati di monitoraggio, comprensivi
delle evoluzioni complete dei procedimenti. Validazione
dei risultati predittivi per mezzo di approcci matematici e
di cross validazione con metodi statistici ed empirici, e di
valutazione da parte di esperti esterni;
• predisposizione di un report finale sull’efficacia della
sperimentazione in termini di deflazione del contenzio-
so giudiziario e di un report finale per la parte dei modelli
predittivi e di analisi, a cura di DISIT lab., che consentirà
11
di valutare la replicabilità del progetto;
• il report è oggetto di riesame da parte del gruppo de-
gli Enti partecipanti al Progetto, è pubblicato e discusso
nell’ambito di un convegno dedicato ai risultati conse-
guiti e, successivamente, eventualmente sottoposto
come buona pratica al Ministero della Giustizia.
Un ruolo chiave in questa opera di innovazione nella
gestione del contenzioso giudiziario è stato giocato dai
borsisti: Testi Monica, Vita Noemi, Albisani Gregorio, Fos-
si Cosimo, Isoldi Bernardo, Franza Teresa, Cilla Lucia, Ca-
pecchi Mattia, Macrì Camilla, Bagni Filippo, che attraver-
so il coordinamento dalla Professoressa Paola Lucarelli,
hanno provveduto allo studio delle cause civili del Tri-
bunale di Firenze, analizzando tutti gli atti che compon-
gono le stesse, grazie all’utilizzo del Sistema Informatico
Contenzioso Civile Distrettuale (SICID).
L’analisi dei fascicoli in affiancamento ai Giudici e la
personale esperienza nel campo della mediazione,
consente al borsista di stabilire se ci siano dei pre-
supposti per proporre al giudice la mediazione in al-
ternativa al giudizio, riducendo il carico di lavoro per
i Giudici e il costo per il cittadino.
Gli estremi della valutazione dei borsisti sono da essi an-
notati nella cosiddetta scheda dati, ovvero una tabella di-
gitale che viene compilata attraverso un’interfaccia web.
La scheda dati contiene, oltre agli estremi della causa, la
personale valutazione del borsista e le sue motivazioni
per procedere all’invio in mediazione.
Valutando il giudice tali proposte, esso può procedere
all’effettivo invio della causa in mediazione, o alla prose-
cuzione del processo.
La compilazione della scheda dati da parte dei borsisti
avviene tramite un procedimento che può essere sinte-
tizzato in tre fasi:
1. la prima fase del processo ed un primo filtro sui fa-
scicoli eventualmente proponibili per l’invio in me-
diazione è costituita dall’individuazione di quei cri-
teri che costituiscono indice di eliminazione di un
fascicolo dalla prosecuzione nell’iter di mediazione
(ad es. casi di cause vertenti in materia di lavoro,
volontaria giurisdizione, fallimentare, procedimenti
cautelari, monitori, di accertamento tecnico, proce-
dure d’urgenza, procedure aventi ad oggetto diritti
indisponibili, materie per le quali è previsto il tenta-
tivo obbligatorio di mediazione, ricomprese nell’art.
5, co. 1 bis d.lgs. 28/2010 ad eccezione della materia
bancaria-finanziaria, rito sommario di cognizione, se-
parazioni consensuali e giudiziali, divorzi congiunti e
contenziosi, decreti ingiuntivi, convalide di sfratto, riti
possessori, riti camerali, reclami al collegio);
2. La seconda fase ha l’obiettivo di filtrare ulteriormen-
te dai fascicoli rimanenti quelli che presentano tra i
metadati alcuni valori che in modo più dettagliato
rispetto all’eliminazione svolta nella prima fase ne
precludono la prosecuzione nella valutazione sulla
mediabilità ossia quei fascicoli che presentano mo-
tivi di scarto tecnico (ad es. udienza di precisazione
conclusioni, udienza di giuramento c.t.u., udienza
assunzione testimoni, contumacia, mancanza del
procuratore/i della/e parte/i, già esperito effettivo
tentativo di mediazione obbligatoria, volontaria
o demandata, tentativo obbligatorio per legge o
ordine del giudice);
3. La terza fase riguarda un sottoinsieme ancora inferio-
re di fascicoli, ovvero tutti quelli che non presentano
criteri di eliminazione o di scarto tecnico. Questo è
l’insieme di tutti i fascicoli che devono essere studiati
nel merito. In questa fase viene effettuato un ulterio-
re filtro, escludendo i fascicoli che presentano indici
di scarto desumibili solo dalla lettura dei testi degli
atti (es. valutazione della durata del processo: cause/
liti pendenti da lungo tempo, casi in cui il debitore
non dispone dei suoi beni, crisi di liquidità, situazione
di debito o credito, casi di molte parti in causa, dif-
ferenza di potere contrattuale, presenza di un altro
procedimento pendente per una delle due parti con
interferenze sul giudizio in esame). In questa fase
vengono ritenuti indici di mediabilità (valutabili solo
nel merito) ad esempio i rapporti di parentela, il mo-
derato valore della cifra richiesta, ecc… Gli stati del
processo ad elevato indice di mediabilità sono stati
individuati in: ctp espletata, ctu espletata, 696 cpc
espletato, 696 bis cpc espletato, prima comparizione,
casi che presentano complessità dell’istruttoria, casi
che presentano carenza di documentazione, casi di
rapporto di vicinanza geografica/parentela tra le par-
ti, rapporto commerciale di durata tra aziende/tra
soci).
I procedimenti giudiziari presentano ovviamente dati
sensibili, a tal proposito, il Disit Lab ha provveduto ad
avviare una procedura di anonimizzazione e di etichet-
tatura per generare uno strumento che sia libero dal
contesto specifico del Tribunale di Firenze, così da poter
essere applicabile ad altre realtà simili.
Il DISIT Lab, il cui responsabile e chair è il Prof. Paolo Nesi,
inoltre, ha:
• contribuito alla definizione della prima versione di mo-
dello per la raccolta dati aggiuntiva (per gli aspetti di
gestione dati in automatico), andando a verificare come
questo possa integrarsi con gli strumenti presenti per ri-
durre al minimo i costi e i tempi aggiuntivi di inserimen-
to dati oltre a quelli già dovuti;
• identificato delle metriche e degli indicatori di contesto
che possono essere utili per la realizzazione dei modelli
predittivi, loro raffinamento sulla base dei risultati con
algoritmi di machine learning, elaborazione del linguag-
gio naturale, e semantico-statistici integrati;
• sviluppato un modello predittivo dimostrativo sulla base
dei dati di monitoraggio anche a fine iter dei procedimen-
ti. Inoltre, viene prodotto un report per fornire un’idea del-
le potenzialità delle soluzioni proposte e della loro possi-
12
bile applicabilità/confidenza in questo contesto.
Infatti, grazie allo studio effettuato dal Dipartimento di
Scienze Giuridiche a proposito dei contenziosi in mate-
ria stradale (Paola Lucarelli, Elisa Guazzesi, Prassi di va-
lutazione pre-processuale della lite in un’ottica di dispute
system design, 25 luglio 2017) il DISIT Lab ha potuto ef-
fettuare un’analisi che ha permesso di valutare con stru-
menti matematici e statistici le metriche a disposizione,
relativamente ai dati sulle violazioni stradali ed all’e-
strazione dei dati più rilevanti riguardo la propensione
dei Giudici all’invio in mediazione; tale operazione sulle
variabili oggettive ricevute costituisce la verifica teorica
(proof of concept) sulla fattibilità del lavoro per il proget-
to Giustizia Semplice.
Il modello predittivo per capire se un contenzioso
potrà essere mandato in mediazione con successo,
ad oggi, nonostante la scarsa numerosità del cam-
pione (che rende il modello poco consistente) pre-
senta un’accuratezza di circa il 73%.
Per quanto riguarda il monitoraggio da febbraio al
31 dicembre 2018, i fascicoli studiati dai borsisti ri-
guardanti le cause pendenti nei ruoli dei Giudici del-
la Terza Sezione e del Tribunale delle Imprese, per le
quali è stata disposta l’udienza nell’anno di speri-
mentazione, sono stati ben 9.491, in riferimento alle
6482 cause iscritte a ruolo.
Il numero dei fascicoli analizzati risulta superiore rispetto
al totale delle cause in quanto lo stesso fascicolo, duran-
te l’anno di sperimentazione, è stato studiato più volte in
rapporto al numero delle udienze disposte nell’anno per
la stessa causa.
Delle 6482 cause iscritte a ruolo, il 90,8% ha interessato la
Terza Sezione del Tribunale e il 9,2% la Sezione Imprese.
Il 61,9 % dei fascicoli analizzati ha riguardato la materia
contrattuale, in particolare i contratti d’opera.
Attraverso l’applicazione dei“motivi di scarto”sono state
selezionate dai borsisti 4373 cause (il 67,5% delle cause
iniziali) da studiare nel merito, delle quali ben l’85,1 %
(ovvero 3720) sono state ritenute potenzialmente me-
diabili e proposte al giudice per l’invio in mediazione.
In particolare, dallo studio statistico, la materia bancaria-
finanziaria è quella dove si è registrato il più alto numero
di proposte di invio in mediazione.
I giudici a seguito dello studio delle cause, tenuto con-
to delle valutazioni dei borsisti hanno inviato in media-
zione 1160 cause (31,2%), in particolare se si osserva la
fase processuale delle singole cause si può verificare che
il maggior numero di invii viene effettuato nella prima
fase di comparizione e trattazione, quando le parti sono
ancora molto incerte circa l’esito del giudizio e sono più
propense a tentare una soluzione concordata della lite.
Rispetto alle 1160 cause suddette, ad oggi, risultano de-
positate 689 istanze di mediazione.
Le mediazioni pendenti ad oggi risultano 80, quelle non
svolte 210 e quelle svolte 399, ne deriva che, sottraendo
le mediazioni ancora pendenti, ben il 65% delle proce-
dure di mediazione sono state svolte.
In materia contrattuale la percentuale delle mediazioni
effettivamente svolte è del 72%, percentuale ben più
alta rispetto alla media nazionale generale del 52%; in
più, nel 55% dei casi questa produce un accordo tra le
parti, un valore superiore di 19 punti rispetto al valore
nazionale.
Interessante notare anche come, nonostante in materia
bancaria la propensione ad intraprendere effettivamen-
te il tentativo di mediazione (per lo più obbligatorio per
legge) è molto scarsa a livello nazionale rispetto alla
materia contrattuale, dai dati raccolti con il Progetto
Giustizia Semplice si registra una percentuale di accor-
di comunque superiore di 10 punti rispetto alla media
nazionale (15%).
Per quanto concerne la percentuale delle mediazioni
svolte nelle materie della Sezione Imprese, questa risulta
del 79%, ben più alta rispetto alla media nazionale gene-
rale (52%). Inoltre, dagli studi risulta che una procedura
su tre si chiude con un accordo.
Al 31 dicembre risultano 434 udienze tornate in Tribu-
nale per la verifica degli esiti dell’ordine di invio in me-
diazione e in 162 casi i giudici hanno già verificato che
i processi si sono estinti o sono in via di estinzione (37%
degli esiti di verifica in udienza).
Inoltre, in 91 casi le parti hanno dichiarato ai giudici di
voler procedere nel tentativo di risolvere la lite bonaria-
mente (21%), anche a prescindere dal deposito e dall’esi-
to dell’istanza di mediazione presso gli Organismi.
Grazie al Progetto Giustizia Semplice si è assistito an-
che ad un cd. “effetto deflattivo indiretto”, in quanto
in 64 casi, nonostante all’ordine giudiziale di invio in
mediazione non sia seguita la procedura presso gli
Organismi o il deposito dell’istanza e poi il relativo
annullamento, i processi risultano comunque chiusi.
13
Dott. Piero Torretta
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e diplomato in Direzione Azien-
dale presso l’Università Bocconi.
Già imprenditore nel settore delle costruzioni, ha una vasta esperienza nel campo della rappresentanza impren-
ditoriale: nel sistema ANCE, in Confindustria, nella Camera di Commercio di Milano, nell’Istituto Nazionale Archi-
tettura e nel CNR.
Entrato nel mondo della normazione tecnica volontaria nel 2002 come vicepresidente UNI ne è diventato presiden-
te nel 2008 ed è stato più volte consigliere ISO.
Prassi di riferimento UNI:
una risposta innovativa ai bisogni del mercato
L’attività UNI introduce riferimenti riconosciuti e condivisi negli ambiti
privi di regole cogenti, nonché semplifica il quadro regolamentare
con appropriate integrazioni applicative, fornendo gli strumenti
di supporto all’innovazione tecnologica, alla competitività delle imprese e
alla tutela dei consumatori.
a cura di Piero Torretta
UNI - Ente Italiano di Normazione è l’Organismo Nazio-
nale di Normazione riconosciuto e notificato nella sua
funzione dallo Stato Italiano alla Commissione europea
ai sensi del Regolamento UE 1025/2012, attuato nel no-
stro Paese con il Decreto legislativo 223/2017.
È un’associazione privata senza scopo di lucro
che ha il compito di studiare, elaborare, approvare,
pubblicare e diffondere documenti di applicazione
volontaria – norme tecniche, specifiche tecniche,
rapporti tecnici e prassi di riferimento –
per la qualità, l’ambiente e la sicurezza di prodotti,
processi, servizi, sia materiali che immateriali.
Si tratta di documenti tecnici - ovvero standard - che ga-
rantiscano prestazioni certe di prodotti, servizi, processi,
organizzazioni e professioni. I valori propri dell’attività
UNI e dei suoi meccanismi di funzionamento sono:
- coerenza,
- trasparenza,
- apertura,
- democraticità,
- consensualità,
- volontarietà
- e (soprattutto) l’indipendenza da interessi di parte.
L’attività di normazione tecnica è bottom up e traspa-
rente: l’avvio di lavori di normazione e di realizzazione di
prassi di riferimento nasce su richiesta diretta di soggetti
rappresentativi del mercato; l’elaborazione del docu-
mento, prima della sua approvazione definitiva, è sog-
getto alla consultazione pubblica. UNI coordina i lavori
di normazione secondo un sistema articolato costituito
da Commissioni Tecniche e loro articolazioni, con il sup-
porto di competenza ed esperienza di migliaia di esperti
che partecipano su base volontaria in rappresentanza
dei Soci (industrie; micro, piccole e medie imprese; pro-
fessionisti; mondo accademico e della ricerca; pubbliche
amministrazioni; enti locali; consumatori; rappresentan-
ze dei lavoratori; terzo settore e ambientalisti).
Le norme e prassi di riferimento UNI
sono strumenti di trasferimento tecnologico
semplici e convenienti: rendere conforme
“a norma”prodotti, processi, servizi, organizzazioni
14
e professioni, costituisce un passo importante nel
cammino dell’innovazione e della crescita culturale
delle imprese e dei consumatori.
UNI svolge il proprio ruolo di soggetto attivo nell’ascolto
dell’evoluzione dei mercati attraverso le Linee Politiche
2017-2019 definite dal Consiglio Direttivo, caratterizzate
dalla scelta di un sistema di governo orientato alla soste-
nibilità, da raggiungere attraverso l’implementazione di
un modello di responsabilità sociale multi-stakeholder in
un contesto di gestione della complessità. Una riflessio-
ne che parte dalle linee politiche e strategiche di UNI, ma
che inevitabilmente, attraverso i Grandi Temi, va a per-
meare tutto il contesto della normazione, passando dalle
commissioni tecniche e relativi gruppi di lavoro, fino ad
arrivare alle singole norme e alle prassi di riferimento.
Sono, infatti, molteplici gli esempi di norme tecniche e
UNI/PdR pensate per rispondere a delle esigenze speci-
fiche del mercato, che di fatto supportano in modo con-
creto il conseguimento degli obiettivi ONU dell’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile. In via generale, gli stan-
dard supportano i tre pilastri dello sviluppo sostenibile:
- economico: le norme promuovono la sostenibilità
economica facilitando il commercio internazionale,
migliorando le“Infrastrutture nazionali per la Qualità”
di un Paese e sostenendo le pratiche aziendali soste-
nibili. Coprono qualunque settore, dall’efficienza dei
metodi industriali, agricoli e dei servizi sino ai sistemi
di gestione anti-corruzione,
- sociale: le norme promuovono la sostenibilità socia-
le aiutando a migliorare la salute e il benessere dei
lavoratori e dei cittadini. Riguardano tutti gli aspetti
del benessere sociale, dai sistemi e prodotti sanitari
all’inclusione sociale e all’accessibilità,
- ambientale: le norme promuovono la sostenibilità
ambientale aiutando a gestire l’impatto ambientale
di tutte le attività. Si occupano di aspetti come la re-
alizzazione di un sistema di gestione ambientale, la
misurazione e la riduzione delle emissioni di gas serra
e del consumo energetico, nonché incoraggiando un
consumo responsabile.
Normazione e innovazione:
le UNI/PdR
Le norme tecniche sono strumenti di trasferimento
tecnologico semplici e convenienti: rendere conforme
a norma un prodotto, servizio, processo spesso costitu-
isce il primo passo nel cammino dell’innovazione delle
imprese, soprattutto delle piccole e micro. L’Unione Eu-
ropea afferma che “le norme sono un motore riconosciuto
per l’innovazione”, raccomandando al mondo della ricer-
ca di trasferire i propri risultati al mercato direttamente
nelle norme, attribuendo ad esse un ruolo di stimolo
all’innovazione analogo a quello dei brevetti. Su questi
temi, è stato recentemente stipulato un accordo tra UNI
e il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche.
La normazione favorisce l’innovazione perché:
- diffonde la conoscenza,
- trasferisce la tecnologia,
- promuove la gestione e la cultura dell’innovazione
nelle imprese,
- accorcia i tempi di introduzione nel mercato di pro-
dotti e servizi,
- crea reti di rapporti tra imprese e ricerca,
- definisce il quadro di riferimento nel quale si svilup-
pano i nuovi prodotti, processi e i mercati.
Tutto ciò contribuisce a ridurre il rischio economico e fi-
nanziario delle attività di ricerca e sviluppo, promuoven-
do l’attività di innovazione.
I settori più innovativi trovano
nelle prassi di riferimento“UNI/PdR”
la risposta più adatta a formalizzare
specificazioni tecniche per preparare le condizioni
di sviluppo per future attività di normazione.
L’idea di definire nel sistema UNI una forma di documen-
to para-normativo nazionale, quali le Prassi di Riferimen-
to, nasce dalle iniziative già perseguite da ISO, CEN e nu-
merosi enti di normazione nazionale di disporre di una
modalità di condivisione e formalizzazione di contenuti
tecnici innovativi - spesso sulla base di documenti già
consolidati in forma privata o consorziata - nella quale
la limitazione del coinvolgimento delle parti interessate
sia funzionale alla rapidità dell’iter e quindi al ruolo di
trasferimento della conoscenza richiesto al mondo della
normazione.
Le prassi di riferimento sono documenti che introduco-
no prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali
di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido (cir-
ca 9 mesi dall’approvazione della richiesta) processo di
condivisione ristretta ai soli autori, verificata l’assenza di
norme o progetti di norma allo studio sullo stesso argo-
mento. Naturalmente il“profilo”del committente/autore
deve assicurare una rappresentatività ampiamente rico-
nosciuta dal mercato: deve, perciò, essere un’entità pub-
blica o un consorzio di organizzazioni.
Le prassi di riferimento sono strumenti al servizio della
normazione e del mercato: nell’ottica del miglioramento
continuo il Sistema UNI si è dotato di processi e strumen-
ti capaci di rispondere alle sollecitazioni del mercato, che
richiede tempi sempre più ridotti ed interventi a valore
aggiunto. Questa forma di pubblicazione para-normati-
va (particolarmente adatta ad argomenti caratterizzati
da un ridotto grado di consolidamento nella società) va
nella direzione auspicata di accrescimento della cultura
dell’innovazione e di preparazione dei contesti di svilup-
po per le future attività di normazione.
15
Le prassi di riferimento sono soluzioni a sostegno dell’in-
novazione:
- nell’intercettare tematiche nuove e innovative,
ma anche nuovi stakeholder che, per motivi diversi,
non si sono mai rivolti al mondo della standardizza-
zione o non hanno mai pensato alla standardizzazio-
ne come strumento potenzialmente utile,
- nel promuovere il trasferimento di tecnologia e
conoscenza: le prassi di riferimento sono, infatti, li-
beramente disponibili e gratuitamente scaricabili dal
sito web UNI,
- nel rappresentare un primo passo per il futuro
sviluppo di uno standard completo: entro 5 anni
dalla pubblicazione, le UNI/PdR devono diventare
standard nazionali, europei o internazionali o devono
essere ritirate.
Le UNI/PdR possono trattare argomenti di qualsiasi set-
tore di competenza dell’Ente, con particolare riguardo ai
settori innovativi quali le“best practice”in uso nell’ambi-
to dei servizi, le applicazioni settoriali di specifiche esi-
stenti, i disciplinari industriali, i protocolli per la gestione
di marchi proprietari, i modelli di gestione sperimentati
dagli Enti Locali, i requisiti di competenza dei profili pro-
fessionali.
Le UNI/PdR forniscono, altresì,
una soluzione innovativa anche a supporto della
certificazione, andando a definire
uno schema di certificazione sotto forma
di“Prassi di Riferimento”per la valutazione
di conformità di parte terza ai requisiti introdotti
dalla UNI/PdR stessa o da un altro documento
tecnico, quale una norma UNI.
La prassi di riferimento proposta dall’Osservatorio sull’u-
so dei sistemi ADR ne è una testimonianza: la UNI/PdR
relativa al servizio di “mediazione civile e commerciale”
fornirà a tutti i soggetti interessati delle linee guida sul
servizio di mediazione così come previsto dalla Direttiva
UE 52/2008 che ha introdotto lo strumento della media-
zione civile in Italia, prevedendone una funzione forte-
mente deflattiva del contenzioso civile e commerciale
in sede giudiziale. La Prassi UNI consentirà di codificare
linee guida, giurisprudenza, expertise, competenze in
un documento che potrà divenire il punto di riferimento
per gli operatori del diritto, i tecnici e i professionisti in
qualsivoglia modo interessati nell’erogazione del proce-
dimento di mediazione.
16
Dott. Ivan Giordano
Giurista d’impresa con laurea presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi in Economia e Legislazione
per l’impresa
Consigliere direttivo dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR
Presidente e Responsabile scientifico di ICAF – Istituto di Conciliazione e Alta Formazione - Organismo di
Mediazione certificato UNI EN ISO 9001:2015
Project Leader del tavolo tecnico istituito presso UNI – Ente nazionale di normazione tecnica per la defini-
zione della PdR sul procedimento di mediazione civile e commerciale.
La prassi di riferimento (PdR)
sul procedimento di mediazione civile e commerciale:
dopo 10 anni di esperienza e di sperimentazione,
arriva il “modus operandi” per mediatori civili,
avvocati, consulenti tecnici e parti
Il 4 marzo 2010 ha segnato la svolta
nella cultura della gestione delle controversie nel nostro Paese
a cura di Ivan Giordano
Un lento e inesorabile cambiamento, fortemente voluto
dalla politica internazionale sebbene pienamente osteg-
giato da molte correnti avverse a livello domestico, ha
iniziato il proprio corso.
Lentamente si è costruita una formazione e una pro-
fessionalità in capo ai mediatori civili professionisti che
prima non esisteva, molti di questi hanno desistito non
essendo in grado di superare le difficoltà del mercato, le
avversità culturali e le tensioni legate al disconoscimen-
to della procedura.
Lentamente si sta costruendo un’adeguata professio-
nalità e competenza anche in capo agli avvocati che
assistono le parti in mediazione, talvolta ancora oggi re-
sistenti culturalmente allo strumento, ma senza dubbio
sempre più formati, partecipi e consapevoli delle diffe-
renti finalità e potenzialità.
Più embrionale, sebbene in corso, è il processo di ade-
guamento dei consulenti tecnici di parte e d’ufficio che
intervengono nel procedimento di mediazione, che
spesso ancora assumono un ruolo di supporto più profi-
lato ad un organo giudicante che ad un organo mediato-
rio, la cui funzione nel procedimento di mediazione può
essere gestita, valorizzata e guidata da un mediatore o
da un collegio mediatori con grande maestria e abilità
ripristinando quella funzione tecnica che, laddove ade-
guatamente valutata e non ricorrendovi per compensare
inadeguatezze potenziali del mediatore, può contribuire
certamente ad introdurre sul tavolo della mediazione
quel “sapere tecnico” in grado di rappresentare il neces-
sario valore aggiunto al fine della definizione bonaria
della controversia.
Meno lentamente, avendo reagito da subito con fermez-
za e vigore, la magistratura ha definito chiare linee guida
circa il modus operandi che i soggetti coinvolti nel pro-
cedimento di mediazione come parti o come professio-
nisti che assistono le parti a qualsivoglia titolo devono
assumere, fornendo importanti spunti circa la formula-
zione della proposta del mediatore, la partecipazione al
procedimento, il concetto di procedibilità della media-
zione spesso troppo confuso con il concetto di procedi-
bilità del giudizio, la verbalizzazione, l’obbligo o meno
dell’assistenza legale delle parti, l’equilibrio fra formalità
e informalità del procedimento, il concetto di riservatez-
za, la gestione dell’incontro di programmazione e molto
altro ancora.
Dieci anni molto intensi, quindi, nei quali i soggetti coin-
volti nel procedimento di mediazione hanno vissuto le
esperienze più varie nei differenti organismi di media-
zione con i quali sono entrati in contatto: alcuni di essi
molto fedeli alla procedura e portati ad utilizzare le leve
e gli strumenti messi a disposizione del mediatore da
parte della norma cogente, altri molto inclini alla volon-
17
tà spesso avversa delle parti e dei loro assistenti legali
di destinare la controversia all’organo giudicante senza
prodigarsi nella ricerca di una soluzione conciliativa.
Alcuni, insomma, molto coerenti con la ratio legis
basata sulla deflazione del carico giudiziario e sui
possibili effetti nel giudizio in capo a chi ostacola lo
svolgimento del tentativo di conciliazione, altri mol-
to meno orientati all’accordo quale prioritario obiet-
tivo con conseguenze del tutto evidenti sui risultati
che, in alcuni organismi di mediazione si collocano
oltre l’80% di accordi, in altri sotto il 5%.
Questa forbice deve far riflettere.
A seguito di approfonditi studi sul tema e su una fitta
attività di monitoraggio svolti sui primi dieci anni di atti-
vità della mediazione civile in Italia ad opera dell’Osser-
vatorio sull’uso dei Sistemi ADR si è giunti alla determi-
nazione delle principali cause di questo scenario:
· la formazione dei mediatori;
· la formazione degli avvocati in mediazione;
· gli obiettivi e la coscienza professionale dei mediato-
ri;
· gli obiettivi e la coscienza professionale degli avvoca-
ti in mediazione;
· il livello di informazione circa l’utilità, le potenzialità e
le finalità della mediazione in capo alla parte;
· l’orientamento del responsabile dell’organismo, la
policy interna dell’organismo e il relativo regolamen-
to di procedura adottato.
Tutte queste variabili incidono certamente sul modo in
cui viene erogato il servizio di mediazione civile, sulla
sua utilità pratica e sull’esito finale, con una evidente
funzione sociale e deflattiva nei casi in cui si riscontra un
oggettivo successo nell’applicazione delle“corrette”mo-
dalità di gestione e amministrazione del procedimento
di mediazione, e al contrario, una percezione di inutilità
dello strumento ogni qual volta il servizio si riscontra es-
sere non orientato all’accordo, con poco tempo e poca
professionalità dedicati allo stesso e alle parti dai sog-
getti che dovrebbero amministrarlo in un’ottica deflatti-
va che invece, ponendo in atto comportamenti distorsivi
rispetto al modus operandi da tenersi in mediazione,
ottengono da un lato l’aumento delle controversie che
si trasformano in contenzioso giudiziario, dall’altro un al-
lontanamento degli utenti dall’uso dello strumento al di
fuori dei casi di obbligatoria.
La direttiva UE 52/2008, la Legge 69/2009 e in ultimo il
D.lgs. 28/2010 e i relativi decreti attuativi, hanno invece
fornito uno strumento di straordinaria importanza, do-
tato di ogni elemento atto a poterlo rendere del tutto
funzionale al raggiungimento di accordi in controversie
di qualsiasi valore e materia, che in questi anni di spe-
rimentazione, quando implementato in modo consape-
vole, ragionato e professionale, ha saputo restituire risul-
tati eccezionali sino a divenire un “modello di gestione”
in ambiti come le controversie aziendali e societarie, gli
immobili e il condominio, il recupero del credito com-
merciale, l’appalto e la prestazione d’opera manuale o
intellettuale, le successioni ereditarie, le divisioni patri-
moniali sino anche alla parte disponibile del diritto di
famiglia.
Occorre conoscenza, competenza, professionalità e
in ultimo, ma non in ordine di importanza, creatività
e apertura mentale.
Tutto questo tuttavia non può essere richiesto alla nor-
ma giuridica, troppo spesso accusata di aver introdotto
la mediazione civile nel nostro Paese con forti criticità
tecniche per le quali invocare un nuovo intervento del
legislatore, bensì ai soggetti che devono quotidiana-
mente amministrare procedimenti di mediazione o con-
tribuirne al buon fine con condotte e comportamenti
che siano “tecnicamente corretti” e compatibili con le fi-
nalità sociali, economiche e deflattive del procedimento
normato sotto il profilo giuridico.
Cosa, quindi, può rappresentate un valido strumento per
uniformare i comportamenti in mediazione dei soggetti
coinvolti, di tutti coloro che qualsivoglia titolo, in prima li-
nea o dietro le quinte, direttamente coinvolti o esercenti un
ruolo professionale e di supporto, contribuiscono al buon
fine di un procedimento di mediazione?
Nello scenario della normazione giuridica e tecnica eu-
ropeo e italiano questo gap può essere colmato da un
equilibrio fra norma giuridica e norma tecnica oppure da
una specifica prassi di riferimento.
L’apertura del tavolo tecnico presso UNI – Ente na-
zionale di normazione tecnica per la definizione di
una prassi di riferimento (PdR) sul procedimento di
mediazione civile rappresenta una straordinaria op-
portunità per consentire un vero e concreto passo in
avanti nello sviluppo delle ADR nel nostro Paese.
Questo passo in avanti va senza dubbio anche nella di-
rezione dell’obiettivo di un Codice Unico ADR che da un
lato potrebbe contenere tutti gli strumenti ADR disponi-
bili per i possibili fruitori in materia civile e commerciale,
di consumo, di lavoro, etc., e dall’altro porrebbe a con-
fronto strumenti più efficaci con strumenti meno efficaci
comportando la valorizzazione e il rafforzamento dei
primi a fronte della progressiva estinzione degli ultimi.
Massimo Gramellini, giornalista e scrittore italiano,
nella sua opera“L’ultima riga delle favole”sosteneva
che“se vuoi fare un passo avanti, devi perdere l’equi-
librio per un attimo”.
La prassi di riferimento sul procedimento di mediazione
civile e commerciale istituita presso UNI sicuramente
farà perdere l’equilibrio a molti, certamente a tutti co-
loro che, non conoscendo a fondo la norma giuridica e
non avendo mai per scelta o volontà approfondito tutti
gli strumenti straordinari che la stessa pone nelle mani
del mediatore per favorire il raggiungimento dell’accor-
do, non hanno avuto mai l’occasione di approfondirli,
studiarli, sperimentarli e metterli in pratica: occorrono
18
conoscenze, abilità e competenze, tutte variabili che la
prassi di riferimento analizza, evidenzia e materializza
in specifiche funzioni del mediatore e di tutti i soggetti
coinvolti nel procedimento.
La prassi di riferimento ha quindi l’obiettivo di di-
venire lo strumento operativo per mediatori civili,
avvocati, responsabili di organismo di mediazione,
assistenti tecnici delle parti e del mediatore e infine
per le parti stesse, spesso disorientate dai differenti
modi nei quali la mediazione civile viene amministra-
ta dai vari mediatori e dagli organismi di mediazio-
ne, senza la necessità di un intervento del legislatore
del tema ma valorizzando le aree di autodisciplina
lasciate“aperte”dalla norma giuridica.
La prassi di riferimento quindi si compone di una “parte
generale” che definisce tutte le fasi del procedimento di
mediazione civile dal deposito dell’istanza all’accordo, al
mancato accordo o all’eventuale omologa dell’accordo
raggiunto e non rispettato, e di una“parte speciale”, nella
quale vengono individuate una serie di possibili materie
nelle quali l’uso dello strumento è obbligatorio oppure
assolutamente opportuno, evidenziando le peculiarità
del rapporto fra la materia e la procedura in ogni fase
della stessa, con l’utilizzo di efficaci schemi sinottici a di-
sposizione dell’utente che evidenziano le dinamiche da
tenere in considerazione per garantire una mediazione
efficacie e di successo.
I temi affrontati sono la procedura, le leve e gli strumenti
messi a disposizione del mediatore da parte della norma
giuridica quali verbalizzazione, proposta, avvio unilate-
rale, consulenza tecnica, possibilità di ripromuovere un
procedimento quando non è andato a buon fine, allar-
gamento della torta negoziale e molto altro ancora; il
tutto sotto il profilo della procedura, delle competenze
tecniche e giuridiche, ma anche della comunicazione ef-
ficace sia orale che scritta.
La prassi di riferimento deve inoltre dipanare alcune del-
le annose e controverse interpretazioni circa il rapporto
fra verbalizzazione e riservatezza, il concetto di procedi-
bilità della mediazione e quindi della relativa possibilità
di essere amministrata nei vari casi in cui può declinarsi,
la partecipazione degli avvocati e la libertà del mediato-
re di utilizzare gli strumenti messigli a disposizione dalla
norma giuridica con o senza il parere delle parti.
La mediazione civile è certamente una procedura com-
plessa, definita informale sebbene“non”priva di formali-
tà, libera e allo stesso tempo strutturata, certamente af-
fascinante, atta ad accogliere intraprendenza e creatività
dei professionisti che la amministrano, di straordinaria
efficacia.
Partendo da una norma giuridica che consente un’area
di autodisciplina degli organismi di mediazione tramite
il regolamento di procedura, passando poi da una fitta
produzione giurisprudenziale che negli anni ha contri-
buito a rafforzarla, la mediazione civile meritava una
prassi tecnica di riferimento, che rappresenta proprio
quel“manuale operativo”che mancava agli operatori del
settore per una“mediazione che funziona”.
19
Alessandro Demarchi
Componente del Centro Studi ADR, ente di ricerca che
sta collaborando al tavolo UNI per la stesura della Prassi
di Riferimento sul procedimento di mediazione civile e
commerciale.
Una “mediazione che funziona” deve essere seguita
sin dal deposito dell’istanza
Il mio contributo all’interno del Centro Studi ADR
trova origine in dieci anni di esperienza nel coordina-
mento dei procedimenti di mediazione nell’ambito di
un processo di certificazione UNI EN ISO 9001:2015
orientato alla soddisfazione del cliente oltre che al ri-
gido rispetto delle norme imperative che disciplinano
la procedura di mediazione.
In oltre 3000 procedimenti coordinati su tutto il terri-
torio nazionale in dieci anni posso affermare con forza
che oltre alle indispensabili competenze specifiche dei
mediatori e ad una particolare formazione degli avvo-
cati che assistono le parti coerente con il procedimen-
to di mediazione, assume un ruolo rilevante l’attività
di coordinamento e di collaborazione fra la segreteria
dell’organismo e il mediatore, che devono garantire un
alto livello di coordinamento e operare nel corso del
Focus di approfondimento
procedimento, sin dal deposito dell’istanza, in for-
te sinergia.
Con le parti e con i relativi avvocati si comunica sia in
forma scritta, sia con contatti telefonici, sia nella stan-
za della mediazione.
I tempi, i modi e i contenuti di tutte le fasi in cui l’orga-
nismo di mediazione, tramite tutte le proprie risorse
umane, entra in contatto con gli utenti debbono esse-
re coerenti, cadenzati e finalizzati.
Un’organizzazione segretariale causale e non coordi-
nata con i mediatori trasferisce alle parti e ai propri
avvocati messaggi disorientanti che alimentano com-
portamenti sfuggenti e non propedeutici al raggiun-
gimento degli obiettivi.
La prassi di riferimento investe molto su questo, dedi-
cando ampio spazio a tutte le fasi e ai modi in cui se-
greteria e mediatori entrano in contatto con le parti e
con i relativi avvocati, introducendo un modello di ge-
stione sinergica co-segretariale fra segreteria e media-
tori, efficace e funzionale dapprima a favorire la parte-
cipazione delle parti al primo incontro di mediazione,
successivamente a favorire l’avvio e lo svolgimento
della mediazione e nel corso della stessa a rendere
efficaci tutte le fasi della procedura (rinvii, gestione
delle consulenze tecniche, gestione della proposta,
gestione documentale, etc.) sino al possibile accordo.
Antonio Canu
Componente del Centro Studi ADR, ente di ricerca che
sta collaborando al tavolo UNI per la stesura della Prassi
di Riferimento sul procedimento di mediazione civile e
commerciale. Gestore di patrimoni immobiliari nel nord
est della Sardegna.
Oltre la frontiera dell’obbligatorietà: la mediazione ci-
vile come “modello di gestione” dei patrimoni immo-
biliari
È indubbio che per divulgare l’uso, la conoscenza e
la cultura di uno strumento ADR innovativo, struttu-
rato e complesso come la mediazione civile, il ricorso
all’obbligatorietà posto in atto dal legislatore sia ne-
cessario, direi addirittura indispensabile, anche per
vincere fisiologiche contrapposizioni e ritrosie cul-
turali che possano non favorirne lo sviluppo. È anzi
auspicabile che il legislatore intervenga ampliando il
raggio d’azione delle materie soggette a condizione
di procedibilità.
Solo dopo questa doverosa premessa occorre rileva-
re come lo strumento della mediazione civile sia più
efficacie ed efficiente ogni qual volta venga utilizza-
to scientemente e consapevolmente dalle parti allo
scopo di “creare valore” e non negoziare in difetto un
diritto che verrebbe inevitabilmente declinato in una
pessima transazione.
“Creare valore”significa porsi come obiettivo di uscire
dal procedimento di mediazione con un accordo che
non ripristini la situazione ante conflitto ma restituisca
una situazione migliore, durevole nel tempo, capace
di riattivare la cooperazione fra i soggetti coinvolti in
un’ottica più ampia.
È il caso delle molteplici controversie che mi trovo
quotidianamente a dover affrontare nell’ambito della
gestione di patrimoni immobiliari di terzi, che per la
mia collocazione geografica sono spesso villaggi tu-
ristici o residence vacanza in condominio, all’interno
dei quali convive una eterogeneità di soggetti, aventi
le più differenti forme giuridiche (privati, società, pub-
bliche amministrazioni, fondi d’investimento, trust,
etc.) e le più varie provenienze geografiche, perlopiù
delle varie regioni d’Italia ma anche a livello europeo.
Il modo in cui questi differenti soggetti vivono il con-
flitto è strutturalmente differente, il modo in cui vi si
approcciano dal punto di vista della relativa gestione
è altrettanto variegato.
Come far convergere queste differenze? Spesso chi
20
gestisce il bene comune è il soggetto al quale viene
attribuita la responsabilità delle scelte operative an-
che nella fase di gestione delle controversie, al di là di
ogni assistenza legale o tecnica e del reale ruolo for-
male di ogni professionista coinvolto.
Il proprietario immobiliare, sia esso un investitore o
un imprenditore, considera nell’ambito della gestione
di un immobile, fra le altre, le seguenti variabili:
• godibilità del bene;
• potenzialità del bene;
• costi di gestione del bene;
• redditività del bene;
• rivalutazione patrimoniale.
Ebbene, almeno tre di queste variabili sono stretta-
mente legate al concetto di contenzioso: costi, reddi-
tività e rivalutazione.
Un investimento immobiliare costoso, che non gene-
ra redditività e che non ha rivalutazione del tempo è
un investimento sbagliato. Ma da chi può derivare il
governo di queste variabili? Dal proprietario se il bene
non è amministrato da terzi, dall’amministratore del
patrimonio immobiliare se la gestione è affidata a un
professionista terzo.
Ed è questo aspetto che merita una particolare atten-
zione e che vede nel procedimento di mediazione un
grande alleato: non si può pretendere di vivere fuori
dal conflitto; ci si può adoperare per evitarlo ma oc-
corre imparare a gestirlo in un’ottica di valorizzazione
dell’investimento, di tutela della sua capacità di incre-
mentare valore nel tempo, in una prospettiva di con-
tenimento delle spese di gestione con conseguente
matematico incremento delle marginalità in termini
di redditività.
La mediazione funziona se gestita secondo i criteri
declinati nella prassi di riferimento costruenda presso
UNI – Ente nazionale di normazione tecnica.
Dal recupero del credito verso i partecipanti e i com-
proprietari del bene comune al rapporto commerciale
e professionale con i fornitori di beni e servizi, dalla
gestione delle criticità delle “aree standard” relativi
ai patrimoni immobiliari con riferimento ai rapporti
con le pubbliche amministrazioni di riferimento, dal
passaggio consegne documentali fra amministratori
immobiliari che si susseguono alla determinazione
della situazione patrimoniale, finanziaria e di cassa
in occasione di ogni cambio di gestione. Si tratta di
controversie “quotidiane” per chi gestisce patrimoni
immobiliari, che bisogna imparare a gestire con ordi-
narietà e non come fossero un fatto straordinario da
declinare in un annoso, costoso ed incerto contenzio-
so giudiziario, che di oggettivo ha la svalutazione del
bene anche nelle sue più rosee prospettive.
La prassi di riferimento quindi potrà essere per i ge-
stori immobiliari la linea guida per un“modello di ge-
stione”virtuoso delle controversie, e per gli organismi
di mediazione una scelta di campo rispetto al voler
amministrare procedimenti veramente risolutivi delle
controversie oppure al contrario porsi al servizio di
chi intende far fallire formalmente un procedimento
per poter dare avvio ad un contenzioso.
Ai professionisti e alle parti spetterà la scelta di quale
mediazione richiedere, esistendo il modus operandi
della“mediazione che funziona”.
Claudio Sottili
Mediatore, giurista e tributarista.
Componente del Centro Studi ADR, ente di ricerca che
sta collaborando al tavolo UNI per la stesura della Prassi
di Riferimento sul procedimento di mediazione civile e
commerciale.
Accordi di ristrutturazione dei debiti e strumento di
supporto nelle procedura d’allerta: organismo di me-
diazione civile (OdM) e organismo di composizione
della crisi (OCRI): molto più che una semplice “rifles-
sione”.
Nell’ambito della ricerca sul campo di applicazioni
pratiche relative allo strumento della mediazione ap-
plicata, è apparsa illuminante la stesura del riformato
codice della crisi di impresa. In particolar modo l’a-
spetto legato alle procedure di allerta ed agli obblighi
informativi del debitore, in riferimento ai nuovi organi
di controllo, o meglio all’estensione degli organi di
controllo alle realtà più marginali.
Sorvolando ore sull’efficacia, l’impatto e gli aspetti
generali del codice della crisi di impresa, l’attenzione
di chi scrive si è focalizzata principalmente sulle pro-
cedure prefallimentari, viste nell’attuale panorama
economico, come soluzioni più armoniche al sistema
imprenditoriale e più utile al sistema tout-court.
Se è vero che la prospettiva del fallimento in chiave
giuridica è di fatto in fase di trasformazione sin dalla
fine degli anni 70, è nell’ultimo decennio che sull’onda
della rivalsa delle procedure alternative di risoluzione
delle controversie (ADR) anche il concetto di “risana-
mento”o“soddisfazione”hanno di fatto soppiantato il
più datato concetto di“liquidazione”.
In quest’ottica conservativa, nell’ambito di questa
analisi ci si è posti il problema di individuare fattispe-
cie o spunti pratici di espansione delle dinamiche so-
pra descritte.
Venendo quindi all’oggetto del presente studio, pos-
siamo, ai sensi dell’art. 182 bis della l.f. definire gli ac-
cordi di ristrutturazione dei debiti come una procedu-
ra negoziale della risoluzione della crisi di impresa, cui
può ricorrere l’imprenditore in stato di crisi per tentare
il risanamento della propria esposizione debitoria.
Recita infatti l’art. 182 bis: ”(…) l’omologazione di un
accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i cre-
ditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei
21
crediti, (…) con particolare riferimento alla sua idoneità
ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estra-
nei (…)”.
Ecco quindi una procedura “preconcorsuale”, volta a
garantire all’imprenditore il risanamento della propria
azienda, il pagamento, entro certi termini dei creditori
dissenzienti, e la soddisfazione ancorché parziale, dei
creditori partecipanti.
Si tratta sostanzialmente di un accordo di natura pri-
vatistica che trova l’essenza dell’omologa giudiziaria
negli effetti erga-omnes ove ritenuti necessari.
Ma quali sono sostanzialmente gli effetti imperativi di
un accordo di ristrutturazione? Va ricordato qui che
a differenza del concordato pre-fallimentare, nell’ac-
cordo di ristrutturazione non viene richiesto come
elemento essenziale la par-conditio, se non come
generale principio di eguale trattamento delle clas-
si creditorie (chirografari, privilegiati ecc.). Tuttavia,
partendo dal presupposto che l’accordo, pur non es-
sendo raggiunto a maggioranza, deve essere sempre
raggiunto con la maggioranza, lo stesso risulterà vin-
colante solo per i creditori che vi aderiscono, e in os-
sequio del principio della libera disponibilità dei diritti
individuali, la prescritta maggioranza di almeno il 60%
dei crediti può essere raggiunta mediante l’adesione
di creditori sia di natura chirografaria, sia aventi pre-
lazione. Ecco che in quest’ottica l’accordo può essere
raggiunto anche a condizioni diverse per gruppi di
creditori disomogenei, sia per classe che per indirizzo
economico.
Ciò è possibile senza violazione di principi giuridici
inviolabili solo perché i creditori dissenzienti devono
essere sodisfatti in toto.
Immagino che ora al lettore sia chiaro dove si vuole
andare. Ammesso e non concesso che l’omologa di un
accordo di ristrutturazione sia conditio sine qua non af-
finché l’accordo abbia effetti giudiziari, dobbiamo dare
per scontato che tale omologa sia indispensabile?
Se ci troviamo dinanzi ad un atto privatistico di natu-
ra negoziale in cui le parti non presenti o dissenzienti
non subiscono sostanzialmente effetti (salvo quelli di
cui all’art 182 bis lettere a) e b), perché dovremmo ac-
contentarci di utilizzare il medesimo meccanismo in
dinamiche strettamente pre-fallimentari?
L’esperienza, maturata nell’ambito della mediazione
civile, insegna che le realtà fattuali sono infinite e solo
di rado codificate o facilmente ricollegabili ad una fat-
tispecie giuridica. Ogni tentativo posto in essere dal
legislatore per tipizzare eventi umani sfocia inesora-
bilmente nell’ambito dell’interpretazione giuridica o
sociologica o semplicemente nel buon senso.
Pensate ad un gruppo di creditori che rappresentino
una massa inferiore al 50% dei debiti di un imprendi-
tore con un’azienda ben strutturata, efficiente ma in
crisi di liquidità. Immaginate che questi creditori siano
consapevoli delle difficoltà di recupero del loro credi-
to per motivi noti solo a loro che possono variare da
vizi documentali a possibili contestazioni sulle presta-
zioni offerte.
Ora ipotizzate che quella massa creditoria possa for-
nire all’imprenditore in crisi quella liquidità sufficiente
ad accaparrarsi una commessa in grado di risollevarlo
definitivamente dalla posizione “down” in cui si è tro-
vato.
Chi ha avuto la fortuna di veder un accordo di media-
zione prendere forma all’interno di una procedura am-
ministrata ai sensi del D.lgs. 28/2010, già intravede in
questo scenario quali effetti dirompenti e virtuosi gli
strumenti tipici dell’istituto possono realizzare.
Chi conosce le dinamiche e l’utilità delle sessioni se-
parate può comprendere a pieno quanto un creditore
possa essere aggressivo se dubbioso in merito all’ef-
fettiva sostenibilità del suo credito e quanto invece
possa essere collaborativo se coinvolto in un progetto
che lo mette al centro di un volano economico pro-
duttivo.
Efficacia dell’accordo di ristrutturazione
in mediazione
Secondo l’art. 12 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il
verbale di avvenuta conciliazione, è titolo esecutivo
quando tutte le parti sono assistite da un avvocato ed
è sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati.
Il verbale, in tal caso, costituisce titolo esecutivo per
l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per conse-
gna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non
fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli
avvocati attestano e certificano la conformità dell’ac-
cordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
I piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrut-
turazione dei debiti rappresentano un mezzo a cui
ricorrere per tentare di ridurre l’esposizione debitoria
ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
Salvo la necessità di omologa e gli effetti sovra-nego-
ziali, entrambi gli strumenti, così come la mediazione
civile, costituiscono soluzioni negoziali.
Sulla natura degli accordi di ristrutturazione dottrina e
giurisprudenza sono da tempo divise, atto negoziale
plurisoggettivo, concordato preventivo o procedura
concorsuale atipica? Il legislatore, titolando il capo ad
esso dedicato come“Strumenti negoziali stragiudizia-
li soggetti ad omologazione” pare deporre nel senso
della natura negoziale dell’intesa, nonostante la pre-
senza del giudizio di omologazione.
Per comprendere il parallelismo che è oggetto della
presente analisi occorre considerare gli effetti e gli
obbiettivi che le parti coinvolte nella crisi d’impresa
si prefiggono con i singoli strumenti messi a disposi-
zione.
Da un lato abbiamo i piani di risanamento che pongo-
no l’imprenditore al riparo dalla revocatoria fallimen-
tare e costituiscono causa di non punibilità per il reato
di bancarotta, dall’altro gli accordi di ristrutturazione
impongono una moratoria ai creditori dissenzienti
nella misura massima di 120 gg. (ordinario). La legge
fallimentare (art. 182 bis) disponeva il “blocco auto-
matico” (ossia senza richiesta di parte) per 60 giorni
22
delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del
debitore dalla data di pubblicazione dell’accordo nel
Registro delle Imprese. Il codice della crisi d’impresa
non replica una norma simile, infatti, non esiste al-
cun automatismo, ma occorre l’espressa richiesta, su
istanza di parte, dell’adozione delle misure protettive
ovvero: ”le misure temporanee disposte dal giudice
competente per evitare che determinate azioni dei
creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle
trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la
regolazione della crisi o dell’insolvenza;”.
Ma quali sono gli interessi dei creditori? Va da sé che
ogni singola categoria di creditori avrà interessi diver-
si e a volte contrapposti, tuttavia come è giusto che
sia, il c.c.i. non valuta la misura in cui i crediti risultano
liquidi, certi ed esigibili, o meglio, parte dal presup-
posto che lo siano. Ma la realtà d’impresa sappiamo
essere ben diversa.
Quindi, appurato che in determinate circostanze l’im-
presa in crisi non ha solo l’esigenza di ottenere misure
protettive ed i creditori non hanno solo l’interesse ad
ottenere la relativa certezza di un lieto fine, l’omologa
non è di per se sufficiente ma anzi potrebbe costituire
un tranello insormontabile in una situazione di grave
incomunicabilità tra il debitore ed i creditori.
Da tale analisi emergono due aspetti, il primo legato
alla complessità dei rapporti e alla eterogeneità delle
fattispecie, da risolvere all’interno di un procedimen-
to di mediazione in cui i diritti e i doveri si cristalliz-
zano grazie all’efficacia esecutiva dell’accordo ai sensi
dell’art. 4 D.lgs. 28/2010, il secondo legato all’omolo-
gabilità dell’accordo di ristrutturazione emerso nel
procedimento di mediazione al fine di renderlo vin-
colante alla percentuale di dissenzienti prevista dalla
legislazione prefallimentare vigente.
Soggetti coinvolti:
A. Innanzi tutto, il proponente, ovvero il chiamante
in mediazione. Salvo riservarci di valutare figure
diverse, in linea di massima è lecito ipotizzare che
il proponente la procedura debba essere il rappre-
sentante del soggetto in crisi di impresa ovvero
l’imprenditore.
B. Trovandoci in una procedura ibrida, al fine di dare
attuazione a quanto previsto dall’art. 56 del D.lgs.
14/2019 comma 4, si dovrà prevedere la parteci-
pazione di un“Un professionista indipendente che
attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità
economica e giuridica del piano”. Stante la neces-
sità che il suddetto professionista sia in grado di
fornire e garantire una rappresentazione contabile
che sarà aggetto di analisi incrociate e valutazioni
indipendenti, si ritiene che il predetto debba esse-
re sin da subito individuato e che si presti fattiva-
mente al ruolo che dovrà assumersi all’interno del
procedimento, esperto se possibile di pratiche di
negoziazione e mediazione.
C. Particolare attenzione dovrà rivestire la ricerca dei
chiamati in mediazione (da qui l’importanza del
professionista di cui sopra). Come abbiamo visto
ci si trova in un ambito negoziale dove, differente-
mente dalle procedure concorsuali vere e proprie,
l’onere di adesione non soggiace in capo al credi-
tore (il quale non ha l’obbligo di insinuazione), ma
è interesse del debitore che il suo avente causa
partecipi attivamente alla procedura così da ga-
rantirsi l’efficacia erga omnes.
D. “Gli organi di controllo societari”, qualora rile-
vino gli indicatori di crisi di impresa di cui all’art.
13 del Decreto legislativo, 12/01/2019 n° 14, G.U.
14/02/2019 “hanno l’obbligo di verificare che
l’organo amministrativo valuti costantemente,
assumendo le conseguenti idonee iniziative, se
l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato”.
Accertata la necessità di segnalare all’organo am-
ministrativo il verificarsi dei suddetti indicatori
deve pretendere dallo stesso l’individuazione di
soluzioni ed iniziative, lasciando allo stesso la valu-
tazione di quali esse siano, salvo valutarne succes-
sivamente (60gg) gli effetti. Questi rilevano quali
soggetti della procedura in quanto giudici e vigli
del corretto adempimento della stessa.
E. L’organismo di composizione della crisi d’impresa
(OCRI), interviene in un secondo tempo quando
gli organi di cui sopra, nel caso di “di omessa o
inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione
nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute
necessarie per superare lo stato di crisi,” segnala-
no allo stesso organismo lo stato di crisi rilevato.
L’organismo, nel caso di esito negativo del piano,
dovrà essere il fruitore di tutto il lavoro preceden-
temente svolto ed in quest’ottica, oltre ovviamen-
te a quella risolutiva della crisi, dovrà proiettarsi
l’opera dei professionisti coinvolti.
F. Il mediatore o meglio i mediatori, costituiscono
la risorsa stessa della procedura. La loro opera di
gran cerimonieri dovrà svolgersi così da permette-
re a tutti i soggetti coinvolti di ottenere il massimo
risultato possibile sia dal punto di vista economico
che di garanzia e salvaguardia del sistema e so-
prattutto delle responsabilità personali.
G. La segreteria dell’organismo avrà un ruolo fon-
damentale nella valutazione delle informazioni
inerenti le parti convocate, non tanto da un pun-
to di vista del reperimento, compito di pertinenza
dell’imprenditore istante in sinergia con il “pro-
fessionista indipendente”, quanto nell’oggettiva
valutazione della qualità e esaustività delle infor-
mazioni fornite. In considerazione del numero dei
soggetti chiamati in mediazione dovranno essere
elaborate strategie operative tali da garantire una
partecipazione ordinata e funzionale.
23
Marco Speretta
Direttore Generale Gabetti Property Solution spa
Consigliere direttivo di Assofranchising
Componente del tavolo UNI per la stesura della PdR sul
procedimento di mediazione civile.
La mediazione civile come strumento per tutelare il
valore degli immobili
L’immobile rappresenta un bene d’investimento pri-
oritario nell’economia del nostro paese, sia con riferi-
mento al patrimonio delle imprese, sia relativamente
agli investimenti delle famiglie.
E’indubbio che il singolo bene immobile per le sue ca-
ratteristiche intrinseche e i patrimoni immobiliari più
strutturati per la loro complessità anche legata alle
dinamiche dal punto di vista“property”e dal punto di
vista“management”, generino costi di gestione e one-
ri di mantenimento.
La fiscalità, gli adempimenti alle continue evoluzioni
normative, la necessità di effettuare manutenzioni,
interventi di efficientamento ed innovazione, pone
spesso gli immobili al centro di complesse analisi circa
il delicato equilibrio fra valore, costi e rendimento.
Il contenzioso associato al bene immobile rappresen-
ta una delle più insidiose variabili di costo, per la sua
difficile prevedibilità in termini economici, temporali
e per l’alea dell’esito che introduce un elemento di in-
certezza che impatta sulle dinamiche valutative.
Un immobile coinvolto da un contenzioso, quindi, vale
certamente meno di un immobile libero da dinamiche
conflittuali. Questo semplice concetto restituisce in
modo molto efficace il senso del“valore dell’accordo”.
La mediazione civile nel contratto di franchising
Il franchising rappresenta una soluzione contrattuale
per imprese che intendono espandersi più rapida-
mente e per altre che intendono beneficiare degli
expertise, delle economie di apprendimento e delle
competenze già acquisite dalle prime, riducendo i
margini di errore e il rischio d’impresa. Franchisor e
franchisee quindi sono i protagonisti di due diverse
facce della medesima medaglia. Un obiettivo analogo,
ovvero quello di far crescere la propria impresa, ma in
due modelli di business differenti per natura, per cul-
tura, per struttura e per operatività. Affiliato e affilian-
te però, nel contratto di franchising, hanno bisogno
l’uno dell’altro e in un sistema contrattuale efficacie
questo bisogno non dovrebbe mai venir meno, do-
vrebbe essere alimentato, stimolato, continuamente
mantenuto in prioritaria rilevanza nel rapporto fra le
parti che, come noto, sono imprese.
Eppure, in qualche momento della vita del contratto
di franchising qualcosa potrebbe anche non funziona-
re generando un corto circuito fra due soggetti che,
pur investendo molto ciascuno su se stesso, anche
confidato reciprocamente l’uno nell’altro. Come può
un annoso contenzioso rappresentare lo strumento
capace di risolvere una controversia? Come può una
battaglia legale rappresentare la scelta più vantag-
giosa dal punto di vista economico, reddituale, pa-
trimoniale e dell’opportunità? La mediazione civile
appare davvero uno strumento dotato di tutte le ca-
ratteristiche strutturali per consentire a due impren-
ditori di riattivare il corto circuito creatosi, risolvere le
criticità emerse e liberare rapidamente tempo, denaro
ed energie da dedicare ciascuno al proprio business,
nell’interesse proprio e inevitabilmente dell’altro.
L’importanza della prassi di riferimento UNI
La mediazione civile nelle due distinte cornici rap-
presentate si colloca perfettamente, prevedendo un
sostanziale sistema di “delega” della gestione della
controversia ad un professionista qualificato, terzo e
disinteressato sia dalle dinamiche del conflitto che dal
rapporto personale o professionale con le parti, con
l’unico obiettivo di favorire il raggiungimento di un
accordo rapido, economicamente sostenibile e con-
veniente per tutti i soggetti coinvolti.
Le esperienze legate ai vari modi in cui in dieci anni
di mediazione civile vengono amministrate le proce-
dure, restituiscono una realtà da un lato complessiva-
mente confortante in quanto la cultura del contenzio-
so sta lasciando sempre più spazio alla cultura della
convenienza nel gestire in modo strategico il conflitto,
soprattutto se chi vi è coinvolto è un imprenditore o
un investitore, che fondano le proprie determinazio-
ni sulla base di principi di convenienza economica
ed opportunità comparati, dall’altro destabilizzante,
laddove l’utente del servizio di mediazione civile non
dispone di chiare linee guida su come operativamen-
te il procedimento deve o può essere amministrato e
gestito dai vari professionisti protagonisti della scena,
quali i mediatori, gli avvocati e i consulenti tecnici
eventualmente intervenuti.
In questo senso la prassi di riferimento per la quale
stiamo fornendo il nostro contributo al tavolo istitu-
to presso l’ente nazionale di normazione tecnica UNI,
sta facendo un importante lavoro di“unificazione”, ap-
punto, di processi e procedura operative.
24
Federica Fullin
Presidente del Centro Studi ADR.
Componente del tavolo UNI per la stesura della PdR sul
procedimento di mediazione civile.
La soddisfazione dell’utente finale ed il difficile equili-
brio nell’individuazione dei criteri per una mediazione
di qualità: Il ruolo strategico della prassi di riferimento
presso UNI
Quando la mediazione può dirsi di qualità?
Cosa determina il successo della mediazione?
Certamente per il legislatore, per il Ministero della
Giustizia e per l’elemento premiale previsto dalla nor-
ma in capo alle mediazioni che si concludono con suc-
cesso, l’accordo rappresenta un elemento fondamen-
tale nella determinazione dei criteri di valutazione di
una“mediazione che funziona”.
L’accordo, tuttavia, può essere frutto di un lavoro di
esplorazione e ricerca delle risorse che consentono di
ottenere un’ampia soddisfazione dei bisogni e delle
aspettative delle parti, oppure più semplicemente è
frutto del timore di affrontare un giudizio con le tutte
le dinamiche deflattive stanti alla base di un mancato
accordo.
Ecco che esistono accordi di qualità e accordi di minor
qualità. Il tutto, certamente, a beneficio della finalità
deflattiva dello strumento.
Ma la percentuale di accordi da cosa dipende? Dalle
materie oggetto di controversia, dal livello di con-
flittualità delle parti e dei relativi avvocati, dalla pre-
parazione di questi ultimi sul ruolo dell’avvocato in
mediazione, dall’attività posta in atto dalla segreteria
per favorire la partecipazione delle parti e da quan-
to la segreteria abbia collaborato attivamente con il
mediatore in un’attività co-segretariale sempre più
opportuna ed efficacie, alla formazione specifica del
mediatore, alla presenza o meno di un collegio media-
tori, alla loro eterogeneità in termini di competenze,
alla loro personalità e affinità, all’aver coordinato e
gestito con consapevolezza una consulenza tecnica,
all’aver utilizzato tutti gli strumenti che la norma met-
te a disposizione dell’organismo di mediazione e del
mediatore e in ultimo, ma non in ordine di importan-
za, alla formazione, alla visione e al pragmatismo del
responsabile dell’organismo che, è indubbio, unita-
mente all’organo manageriale dello stesso introduce
le policy a cui i mediatori debbono attenersi.
Lo scenario è complesso!
In un contesto così articolato una prassi di riferimento
come quella istituita presso UNI – Ente nazionale di
normazione tecnica - rappresenta l’unica via d’uscita,
il manuale d’uso al quale tutti i protagonisti del proce-
dimento di mediazione possono attingere per far fun-
zionare il procedimento di mediazione nell’interesse
delle parti e per evitare, come troppo spesso avviene,
che nel corso del procedimento di mediazione la con-
troversia non sia sul tema per il quale le parte si trova-
no innanzi al mediatore ma il modo in cui il mediatore
amministra la procedura.
La PdR istituita presso UNI, quindi, è una straordinaria
opportunità per il più efficacie e completo degli stru-
menti ADR: la mediazione civile.
Il 12 aprile 2013, i “dieci saggi”, nominati
dall’emerito Presidente della Repubblica,
Sen. Giorgio Napolitano, individuarono nei
servizi ADR la fonte di innovazione sociale
per arginare e gestire le conflittualità che costi-
tuiscono un argine invalicabile allo sviluppo
economico e sociale della nostra società civile.
Per tali motivi, il 19 maggio 2014 è sorta la
Fondazione, no profit, Osservatorio sull’u-
so dei sistemi ADR, ovvero il primo Centro
di ricerca, sorto in Europa, con la finalità di
generare o contribuire a generare “organizza-
zioni funzionali” in grado di produrre inno-
vazione sociale, attraverso i servizi ADR che
consentono a gruppi di individui di gestire, da
soli, le risorse di cui dispongono in modo ef-
ficace, rapido ed equo, senza delegare a terzi.
Strumenti che rappresentano, di fatto, uno
degli otto principi progettuali fondamentali,
teorizzati dal Premio Nobel per l’economia
del 2009, Elinor Ostrom.
“Servizi di interesse economico generale” in
quanto volti alla coesione sociale e territoriale
ed alla salvaguardia della competitività dell’e-
conomia Europea.
Il logo dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi
ADR rappresenta, in definitiva, la formula
per far scaturire l’innovazione sociale, ovvero
tre celle di un alveare con all’interno l’acroni-
mo “A.D.R.”.
Le celle dell’alveare, infatti, rappresentano
la ricerca e le “interazioni sociali”, ovvero i
c.d. collegamenti dinamici tra il settore pub-
blico ed il settore privato, tra aree economi-
che, produttive e sociali diverse, che devono
essere coordinate tra loro da una spontanea
“governance policentrica” in grado di deci-
dere, grazie all’uso dei servizi a.d.r., sempre e
comunque in termini di “fitness relativa” per
il raggiungimento del benessere collettivo,
perché l’A.d.r. è lo strumento indispensabile
per “educare” ogni singolo componente del
gruppo a ragionare in termini di “fitness rela-
tiva” e mai assoluta, per mantenere inalterato
il livello di fiducia e per non disgregare, nel
tempo, l’organizzazione funzionale.
Questa lucida “visione” per l’Osservatorio
non deve essere soltanto perseguita, ma deve
essere costantemente monitorata.
Il “monitoraggio” sull’impatto sociale che le
organizzazioni funzionali producono per il
perseguimento del benessere collettivo è parte
integrante della nostra missione ed abbiamo
deciso di attuarlo con l’ausilio di ricercatori
universitari e di divulgarlo attraverso una ri-
vista ad hoc, denominata “CAOS”.
Una rivista che ha il compito di promuovere e
rendere la ricerca il mezzo attraverso il quale
far sorgere organizzazioni funzionali ed allo
stesso tempo divulgare l’impatto sociale che
le organizzazioni funzionali hanno per il be-
nessere collettivo della società.
Osservatorio sull’uso
dei sistemi ADR
• promuovere organizzazioni
funzionali
• monitora l’impatto sociale
Organizzazioni
funzionali
• si nutrono di ricerca
• vivono di interazioni sociali
• si gestiscono con l’ADR
Benessere collettivo si
realizza con:
• infrastrutture normative
• infrastrutture di mercato
Rivista che si ispira al battito delle ali di una
farfalla. Battito che rappresenta il simbolo
della teoria del “Caos” ovvero l’idea che da
piccole esternalità positive si possano produr-
re grandi variazioni positive, a lungo termine,
all’interno di un sistema che tutti noi, oggi,
qui, chiamiamo Italia.

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Caos 1 2020 per web

  • 1. Rivista quadrimestrale per l’innovazione sociale n. 1/2020 Dieci anni di Mediazione Giustizia Semplice
  • 2.
  • 3. DIRETTORE RESPONSABILE Giuseppe Calabrese giuseppe.calabrese@adr-agency.it DIRETTORE SCIENTIFICO Francesca Tempesta f.tempesta@adr-agency.it Redazione C.so Umberto I, 98 70056 Molfetta (BA) Stampa Grafica 080 Srl Via dei Gladioli, 6 Z.I. ASI Lotto F1/F2 70124 Modugno (BA) Tel. 0805326000 info@grafica080.com Caos Rivista scientifica quadrimestrale registrata il 6 luglio 2016 presso il Tribunale ordinario di Trani Num. Reg. Stampa 6 - Num. R.G. 2051/2016 Copyright © 2020 È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento DUEPUNTOZERO s.a.s. di Ad Maiora Editoria e Formazione s.r.l.s. Via Ludovisi, 35 - 00187 Roma Sede operativa: C.so Umberto I, 98 - 70056 Molfetta (BA) Tel. 0802091691 www.edizioniduepuntozero.it http://www.facebook.com/edizioniduepuntozero/ Finito di stampare nel mese di Febbraio 2020 Copia omaggio ISBN 9788833270449
  • 4. 3 AURICCHIO Antonio, Avvocato e Managing Partner dello Studio Legale Gianni, Origoni, Grip- po, Cappelli & Partners BATTAGLIA Giammario, Co-founder Osservatorio ADR, Socio professionale e Fondatore di ADR LEGAL B&T Slp, Abogado iscritto all’Albo di Santa Cruz de La Palma (ES) CAPRIA Carlo, Direttore Osservatorio Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri CASTELLI Guido, Avvocato DE MASI Ercole, Medico, esperto in medicina difensiva e mediatore sanitario DE SANTIS Alberto, Presidente ANASTE FRANZA Enea, Dottore Commercialista e dirigente CONSOB GHIA Enrica Maria, Avvocato GHIA Lucio, Avvocato, Docente universitario e Delegato italiano presso i Gruppi di Lavoro su insolvenza e security interests presso UNCITRAL GIORDANO Ivan, Giurista d’impresa - Consigliere Direttivo Osservatorio ADR - Presidente ICAF (Istituto di Conciliazione e Alta Formazione) GRAZIANO Riccardo Maria, Avvocato e Segretario nazionale Ente nazionale per il Microcredito IORLANO Gerardo, Avvocato MARVASI Tommaso, Presidente dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR URICCHIO Felice Antonio, Presidente ANVUR VEDANA Fabrizio, Avvocato e Vice direttore generale Unione Fiduciaria Spa VIETTI Michele, docente di diritto commerciale UNINT, già vice presidente del CSM Comitato Scientifico
  • 5. 6 Presentazione Ipse dixit di Francesca Tempesta 8 Dieci anni di Mediazione Nel centenario della nascita di Nilde Iotti Su iniziativa dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR 16 La prassi di riferimento (PdR) sul procedimento di mediazione civile e commerciale: dopo 10 anni di esperienza e di sperimentazione, arriva il “modus operandi” per mediatori civili, avvocati, consulenti tecnici e parti di Ivan Giordano 9 Giustizia semplice 4.0 di Nadia Bellomo e Celeste Oranges 13 Prassi di riferimento UNI: una risposta innovativa ai bisogni del mercato di Paolo Torretta 19 Focus di approfondimento di AA.VV.
  • 6. 6 Presentazione Avv. Francesca Tempesta Nel 2013 si è laureata in Giurisprudenza con una tesi sperimentale sulla mediazione civile e commerciale ed è stata premiata al Senato della Repubblica, nella giornata dedicata all’inau- gurazione dell’anno della mediazione. Nel 2014 ha fondato l’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR, Ente di diritto pubblico per inno- vazione sociale, ricoprendo il ruolo di Vice Presidente con delega ai Dipartimenti. Nel 2015 ha fondato e amministra ADR LEGAL B&T Slp, la prima società d’avvocati sorta in Europa per l’erogazione di servizi B2B e B2C. Nel 2016 diviene Componente Monocratico ODV di un Organismo di Mediazione ed Ente di formazione. Avvocato, arbitro delle controversie, mediatore civile e commerciale, possiede capacità orga- nizzative e relazionali, flessibilità, attitudine al problem solving ed al teamworking. Buona dialettica, comunicatività e capacità redazionali. Settori di competenza: ADR, trattative negoziali, rapporti con enti governativi. di Francesca Tempesta Ipse dixit Abbiamo dovuto attendere sei anni prima di rice- vere un riscontro concreto alla nostra visione dalla società civile. Una società all’interno della quale intelligenza arti- ficiale ed intelligenza umana si fondono per supe- rare i limiti di spazio-tempo, aiutare l’uomo a com- prendere, quanto possibile in anticipo, i suoi errori ed a riconciliarsi, senza dover necessariamente at- tendere un Giudizio. Firenze, che dalla metà del XIV secolo fino al XVI se- colo è stata la capitale mondiale del Rinascimento, torna ad esserlo nel XXI secolo, con un progetto in grado di aiutare l’uomo a proseguire nel suo cam- mino di autodeterminazione; homo faber ipsius fortunae, l’uomo è artefice della propria sorte, di- rebbe Appio Claudio Cieco ed, a nostro modesto avviso, miglior “Sententia” non potrebbe mai esser vergata per descrivere al meglio il progetto “Giu- stizia Semplice 4.0” che il giorno 11 marzo 2020, al Senato della Repubblica, nella prestigiosa “Sala Zuccari” di Palazzo Giustiniani, riceverà il Premio, istituito dall’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR, in memoria di Nilde Iotti, donna di radicate con- vinzioni e donna di ascolto, ma anche donna delle istituzioni ed, insieme, donna di partito, nel cente- nario della sua nascita. “Giustizia Semplice 4.0”mira, nelle materie contrat- tuali e di competenza del Tribunale delle Imprese, ad individuare le cause conciliabili onde facilitare il giudice nell’invio della controversia in mediazione demandata ed a realizzare un algoritmo predittivo in tale campo. In circa 11 mesi sono state mandate in mediazione 1.160 cause, la mediazione è stata avviata nel 70% dei casi (a fronte di una media na- zionale del 52%) e l’accordo è stato raggiunto nel 55% dei casi nelle controversie contrattuali (a fron- te del 36% a livello nazionale). Predittività e mediazione algoritmica, sono que- ste le sfide che la Giustizia Civile dovrà affrontare nei prossimi anni alimentando la fiducia nel mer- cato e che, dal 23 dicembre 2019, sono sul banco di lavoro del Tavolo Tecnico sulle procedure stra- giudiziali in materia civile e commerciale istituito dal Ministero della Giustizia. Tale Commissione, presieduta dalla prof.ssa Paola Lucarelli, Professo- re ordinario di diritto commerciale Università degli Studi di Firenze, è stata incaricata di promuovere la materia dell’ADR secondo un modello moderno ed
  • 7. 7 efficiente che favorisca la circolazione delle buone prassi in tutto il territorio nazionale ed a livello eu- ropeo. Sfide da affrontare, dunque, nell’ottica di una com- pleta armonizzazione dei vari impianti ed istituti ADR, insiti nelle pieghe della nostra frastagliata legislazione italiana, attraverso l’auspicabile ema- nazione di un “Codice Unico ADR”. Un codice che possa, peraltro, recepire le buone prassi in tema di mediazione che l’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR sta “normando” all’interno del tavolo di lavoro UNI e che saranno rese note en- tro il 30 ottobre 2020. Come Osservatorio abbiamo, infatti, condiviso con il Ministero della Giustizia l’assoluta importanza di avviare una “prassi” in UNI nell’ottica di costruire una norma tecnica che consenta l’ottenimento di risultati migliori con evidenti effetti positivi nella sfera della deflazione del carico giudiziario e del co- sto dell’apparato pubblico, a beneficio delle parti coinvolte e dell’intero sistema economico e sociale. L’Osservatorio in cinque anni di attività di monito- raggio degli esiti dei procedimenti di mediazione tramite le statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia, quelle prodotte dalle principali camere di commercio nazionali e quelle estratte dai dati messi a disposizione da organismi iscritti presso il Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia ex D.M. 180/2010 e s.m.i., ha rilevato, cete- ris paribus, un collegamento diretto fra gli esiti del- le procedure di mediazione e la condotta assunta dal mediatore nel corso della procedura stessa. Su oltre mille organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della Giustizia, quindi, potreb- bero consolidarsi mille differenti modi di ammi- nistrare la procedura, con mediatori di estrazione formativa differente e, quindi, senza competenze omogenee. Oggi, a distanza di quasi dieci anni dall’introduzione della mediazione civile in Italia, ogni procedimento amministrato si fonda sulle competenze e sulle policy dei singoli mediatori e dei singoli organismi generando grande disorien- tamento sugli utenti finali e sugli assistenti tecnici degli stessi, con conseguenze verificabili sugli esiti delle procedure. Se in oltre nove anni di sperimentazione e oltre cin- que di monitoraggio da parte dello scrivente Osser- vatorio è stato possibile rilevare queste diametrali differenze, allora diviene fondamentale individuare le best practice e codificarle nell’ambito di una pras- si tecnica di riferimento promuovendo l’istituzione di una “prassi di riferimento”UNI-Ente Italiano di Normazione in materia di mediazione, sulla base di un’attività di confronto su contenuti tecnici, da parte di un gruppo di esperti, denominato“Tavolo”, sotto la diretta conduzione di UNI. La “prassi” in UNI consentirebbe di codificare linee guida, giurisprudenza, experties e competenze in un documento che potrà divenire il punto di riferi- mento per gli operatori del diritto, i tecnici ed i pro- fessionisti in qualsivoglia modo interessati nell’ero- gazione del procedimento di mediazione.
  • 8. 8 Nel centenario della nascita di Nilde Iotti (10 aprile 1920) Su iniziativa dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR Dieci anni di Mediazione Senato della Repubblica, Sala Zuccari Palazzo Giustiniani, Via della Dogana Vecchia,29 in Roma 11 marzo 2020, ore 09:00 – 13:00 Nel centenario della nascita di Nilde Iotti desideriamo ripercorrere il passato, il presente ed il futuro della mediazione civile e commerciale con i seguenti illustri relatori: Anna Rossomando, Vicepresidente del Senato Tommaso Marvasi, Presidente dell’Osservatorio ADR Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia (TBC) Antonio Felice Uricchio, Presidente dell’ANVUR e membro del Board dell’Osservatorio ADR Piero Torretta, Presidente UNI – Ente Italiano di normazione Ivan Giordano, Tesoriere e membro del Board dell’Osservatorio ADR Coordinatore del Tavolo Tecnico per la prassi UNI in mediazione Paola Lucarelli – Professore ordinario di diritto commerciale Università degli Studi di Firenze Coordinatrice del Tavolo Tecnico sulle procedure stragiudiziali in materia civile e commerciale istituito dal Ministero della Giustizia e in ricordo di Nilde Iotti, esempio di mediazione e saggezza Livia Turco, Presidente della Fondazione Nilde Iotti (TBC) premia Nadia Bellomo, coordinatrice del progetto “Giustizia Semplice 4.0” Modera: Francesca Tempesta, fondatrice e Vicepresidente esecutivo dell’Osservatorio ADR Intervengono: Maurizio Bocchiola, Università degli Studi di Milano Bicocca – Docente di diritto commerciale del Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategia d’impresa Giovanni Stefanì, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari Claudia Caravati, Presidente del Collegio Geometri Varese Marco Speretta, Direttore Generale Holding Gabetti - Consigliere Assofranchising Federica Fullin, Presidente Centro Studi ADR Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo. L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.
  • 9. 9 Arch. NADIA BELLOMO Posizione Organizzativa Pianificazione Strategica e Territoriale per la città Metropolitana di Firenze. Mi occupo di Pianificazione strategica e territoriale, professionalità maturata negli anni (25) di servizio presso la pubblica amministrazione. Vivo e lavoro nell’ambito della città Metropolitana di Firenze. Avv. CELESTE ORANGES Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Terni Figura specializzata in ambito giuridico per l’attuazione del “Patto per la giustizia della Città Metropolitana di Firenze”. Giustizia semplice 4.0 a cura di Nadia Bellomo e Celeste Oranges Il Progetto Giustizia Semplice si inserisce nell’ambito del Patto per la Giustizia, per l’attuazione del Piano strate- gico della Città Metropolitana di Firenze, il cui comitato scientifico è coordinato dal Prof. Andrea Simoncini. Il patto è stipulato fra La Città Metropolitana di Firenze, il Tribunale di Firenze, l’Università degli Studi di Firenze con i Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Ingegneria dell’Informazione (DINFO) di cui DISIT Lab è facente par- te, la Camera di Commercio di Firenze e la Fondazione Cassa di Risparmio. L’obiettivo del Patto è quello di qualificare i servizi del- la giustizia nel territorio di competenza del Tribunale di Firenze, nonché di realizzare iniziative e progetti volti a migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualificazione dei servizi della giustizia civile e penale per la Città Metro- politana di Firenze. Tramite il Patto per la Giustizia le parti suindicate hanno provveduto alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa al fine di: - collaborare nella elaborazione delle strategie, pro- getti ed azioni a sostegno dell’accesso, dello sviluppo e della qualità dei servizi al cittadino ed all’impresa, nei settori della giustizia civile e della giustizia penale; - realizzare piani ed iniziative per aumentare la fruibi- lità, l’efficacia e l’efficienza dei servizi della giustizia, con riduzione dei costi e dei tempi di decisione-ese- cuzione del contenzioso sul territorio; - monitorare e valutare, secondo standard di qualità del servizio e con processi di apprendimento orga- nizzativo continuo, gli interventi a sostegno dei ser- vizi giudiziari, in relazione agli obblighi funzionali ed istituzionali degli uffici; - promuovere partnership istituzionali ed operative con altri Enti Pubblici ed altre Istituzioni e/o Fonda- zioni. Il Patto si è concretizzato, in particolar modo, trami- te la realizzazione del Progetto Giustizia Semplice, che ha come scopo quello di migliorare il Servizio Giustizia, ed è finalizzato all’implementazione delle procedure di invio in mediazione delle parti in lite, in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente ed in applicazione dei principi di qualità, efficacia ed efficienza delle procedure, nonché allo studio di so- luzioni innovative come supporto alle decisioni degli operatori. I soggetti coinvolti nel progetto sono la Città Metropoli- tana di Firenze, il Tribunale di Firenze, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze (DSG), il Disit. Lab. dell’Università degli studi di Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firen- ze, l’Ordine degli Avvocati di Firenze nonché gli Organi- smi di Mediazione Pubblici. Il progetto di Giustizia Semplice si inserisce nell’ambito dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs, Sustaina- ble Development Goals) dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata nel 2015 dalle Nazioni Unite per contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benes- sere umano e proteggere l’ambiente. Esso si pone in linea con il Progetto Nausicaa, approva- to ed avviato nel 2009 in materia di Mediazione, nato dall’iniziativa dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Fi- renze, dell’Università degli studi di Firenze, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Fi- renze, dell’Organismo di Conciliazione di Firenze (OCF) e della Regione Toscana. Il Progetto, pilota in Italia, allinea le prassi giudiziali alle esperienze già in uso in quasi tutti i Paesi nel mondo, atto a sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti
  • 10. 10 a tutti i livelli ed è finalizzato alla implementazione del- le procedure di invio in mediazione delle parti in lite, in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente ed in applicazione dei principi di qualità, efficacia ed effi- cienza delle procedure. Il Progetto Giustizia Semplice mira ai seguenti obiettivi: - rendere il cittadino e l’impresa fruitori di un Servizio Giustizia di qualità, ovvero più attento ai reali bisogni di risoluzione delle liti in tempi brevi, a costi contenu- ti e con soluzioni idonee a soddisfare i reali interessi delle parti in lite; - avvicinamento del cittadino alla Giustizia, perché fi- nalmente partecipe delle modalità di risoluzione del conflitto e fiducioso dell’adeguatezza di tale Servizio rispetto alle sue esigenze; - diffusione della cultura della mediazione come col- lante sociale, non solo per la riattivazione di una co- municazione interrotta fra le parti del conflitto, ma anche per la generale condivisione dei valori dell’au- tonomia, della consapevolezza e della responsabilità; - deflazione del contenzioso giudiziale e dei tempi di definizione del contenzioso, con conseguente ottem- peranza al principio della ragionevole durata del pro- cesso, risposta celere alle parti in lite, riduzione dei costi della giustizia, più elevata efficienza del servizio e maggiore fiducia da parte dell’utenza; - implementazione di un sistema informatico che - sul- la base di specifici indicatori - elabori un indice di pre- vedibilità della decisione giudiziale di invio in media- zione, così da generale un clima di maggiore fiducia nel sistema giudiziario, permettendo al singolo uten- te del Servizio Giustizia una valutazione consapevole delle proprie scelte e del percorso da intraprendere, già nella fase pre-contenziosa; - progresso delle professioni dedicate al conflitto nel- la odierna complessità delle relazioni interpersonali, con la valorizzazione delle competenze dell’avvoca- to, parte necessaria delle procedure di mediazione; - cambiamento della cultura di tutti gli operatori della Giustizia, con l’acquisizione di competenze più speci- fiche in ordine alle condizioni di mediabilità del con- tenzioso; - diffusione della cultura delle buone pratiche condivi- se a livello inter-istituzionale e sociale; - innovativa realizzazione di un sistema di supporto al servizio dei Giudici, tale da agevolare gli stessi nella decisione riducendo i relativi tempi di valutazione per l’invio in mediazione. Il Progetto si struttura in una prima fase sperimentale di durata biennale (luglio 2017 – giugno 2019) ed una successiva di durata triennale, nella quale le procedure e gli opportuni modelli di intervento vengono a regime e continuano ad essere oggetto di osservazione. La fase sperimentale si articola sinteticamente nei se- guenti step esecutivi: • il Presidente del Tribunale di Firenze Marilena Rizzo, provvede all’istituzione degli Uffici del Processo presso le Sezioni Prima, Seconda e Terza del Tribunale e l’orga- nizzazione e la gestione degli stessi, anche con l’ausilio degli stagisti assegnati ai singoli Giudici; • il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze pubblica un bando per l’assegna- zione di borse annuali a favore di laureati in possesso di specifici requisiti e procede nella selezione dei borsisti e nella relativa contrattualizzazione nel rispetto della vi- gente disciplina universitaria; • il Dipartimento di Scienze Giuridiche, utilizzando i dati messi a disposizione dagli Uffici del Tribunale di Firen- ze, provvede all’analisi tassonomica del contenzioso del Tribunale di Firenze, alla elaborazione di una proposta di selezione delle materie di intervento, nonché alla re- dazione di un report che illustri i numeri delle pendenze presso il Tribunale e gli indici di definizione e di smalti- mento negli ultimi anni di attività; • il Dipartimento di Scienze Giuridiche, utilizzando i dati messi a disposizione dagli Organismi di Mediazione con sede nel territorio, redige un report teso ad illustrare i nu- meri relativi alle procedure di mediazione, nonché agli esiti delle stesse negli ultimi anni di attività; • il DISIT Lab effettua una prima analisi delle informazioni collezionate e dei flussi dati attraverso l’esame dei dati raccolti e delle interviste svolte con gli esperti. A fronte di tale analisi viene redatto in seguito un report. • gli Enti partners del Progetto formano la cosiddetta “cabina di regia” con il compito di condividere i profili di dettaglio della sperimentazione, supervisionare pe- riodicamente le relative procedure, discuterne i risultati parziali, elaborare il report finale della fase sperimentale; • i borsisti selezionati, all’esito di un breve periodo di formazione funzionale all’avvio della sperimentazione, affiancano i Giudici e forniscono, anche con l’ausilio de- gli stagisti, un supporto specialistico sulla negoziabilità e mediabilità delle liti già pendenti e di nuova iscrizione; • il DISIT Lab identifica metriche ed indicatori di contesto, che possono essere utili per la realizzazione dei modelli predittivi, loro raffinamento sulla base dei risultati con algoritmi di machine learning, elaborazione del linguag- gio naturale e semantico-statistici, integrati; • il Dipartimento di Scienze Giuridiche predispone il report delle attività espletate nel corso della fase speri- mentale relativo al monitoraggio ed a una prima analisi in punto di efficacia della sperimentazione in termini di deflazione del contenzioso giudiziario e lo sottopone agli Enti partners del Progetto; • il DISIT Lab amplia e formalizza il modello predittivo finale sulla base dei dati di monitoraggio, comprensivi delle evoluzioni complete dei procedimenti. Validazione dei risultati predittivi per mezzo di approcci matematici e di cross validazione con metodi statistici ed empirici, e di valutazione da parte di esperti esterni; • predisposizione di un report finale sull’efficacia della sperimentazione in termini di deflazione del contenzio- so giudiziario e di un report finale per la parte dei modelli predittivi e di analisi, a cura di DISIT lab., che consentirà
  • 11. 11 di valutare la replicabilità del progetto; • il report è oggetto di riesame da parte del gruppo de- gli Enti partecipanti al Progetto, è pubblicato e discusso nell’ambito di un convegno dedicato ai risultati conse- guiti e, successivamente, eventualmente sottoposto come buona pratica al Ministero della Giustizia. Un ruolo chiave in questa opera di innovazione nella gestione del contenzioso giudiziario è stato giocato dai borsisti: Testi Monica, Vita Noemi, Albisani Gregorio, Fos- si Cosimo, Isoldi Bernardo, Franza Teresa, Cilla Lucia, Ca- pecchi Mattia, Macrì Camilla, Bagni Filippo, che attraver- so il coordinamento dalla Professoressa Paola Lucarelli, hanno provveduto allo studio delle cause civili del Tri- bunale di Firenze, analizzando tutti gli atti che compon- gono le stesse, grazie all’utilizzo del Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale (SICID). L’analisi dei fascicoli in affiancamento ai Giudici e la personale esperienza nel campo della mediazione, consente al borsista di stabilire se ci siano dei pre- supposti per proporre al giudice la mediazione in al- ternativa al giudizio, riducendo il carico di lavoro per i Giudici e il costo per il cittadino. Gli estremi della valutazione dei borsisti sono da essi an- notati nella cosiddetta scheda dati, ovvero una tabella di- gitale che viene compilata attraverso un’interfaccia web. La scheda dati contiene, oltre agli estremi della causa, la personale valutazione del borsista e le sue motivazioni per procedere all’invio in mediazione. Valutando il giudice tali proposte, esso può procedere all’effettivo invio della causa in mediazione, o alla prose- cuzione del processo. La compilazione della scheda dati da parte dei borsisti avviene tramite un procedimento che può essere sinte- tizzato in tre fasi: 1. la prima fase del processo ed un primo filtro sui fa- scicoli eventualmente proponibili per l’invio in me- diazione è costituita dall’individuazione di quei cri- teri che costituiscono indice di eliminazione di un fascicolo dalla prosecuzione nell’iter di mediazione (ad es. casi di cause vertenti in materia di lavoro, volontaria giurisdizione, fallimentare, procedimenti cautelari, monitori, di accertamento tecnico, proce- dure d’urgenza, procedure aventi ad oggetto diritti indisponibili, materie per le quali è previsto il tenta- tivo obbligatorio di mediazione, ricomprese nell’art. 5, co. 1 bis d.lgs. 28/2010 ad eccezione della materia bancaria-finanziaria, rito sommario di cognizione, se- parazioni consensuali e giudiziali, divorzi congiunti e contenziosi, decreti ingiuntivi, convalide di sfratto, riti possessori, riti camerali, reclami al collegio); 2. La seconda fase ha l’obiettivo di filtrare ulteriormen- te dai fascicoli rimanenti quelli che presentano tra i metadati alcuni valori che in modo più dettagliato rispetto all’eliminazione svolta nella prima fase ne precludono la prosecuzione nella valutazione sulla mediabilità ossia quei fascicoli che presentano mo- tivi di scarto tecnico (ad es. udienza di precisazione conclusioni, udienza di giuramento c.t.u., udienza assunzione testimoni, contumacia, mancanza del procuratore/i della/e parte/i, già esperito effettivo tentativo di mediazione obbligatoria, volontaria o demandata, tentativo obbligatorio per legge o ordine del giudice); 3. La terza fase riguarda un sottoinsieme ancora inferio- re di fascicoli, ovvero tutti quelli che non presentano criteri di eliminazione o di scarto tecnico. Questo è l’insieme di tutti i fascicoli che devono essere studiati nel merito. In questa fase viene effettuato un ulterio- re filtro, escludendo i fascicoli che presentano indici di scarto desumibili solo dalla lettura dei testi degli atti (es. valutazione della durata del processo: cause/ liti pendenti da lungo tempo, casi in cui il debitore non dispone dei suoi beni, crisi di liquidità, situazione di debito o credito, casi di molte parti in causa, dif- ferenza di potere contrattuale, presenza di un altro procedimento pendente per una delle due parti con interferenze sul giudizio in esame). In questa fase vengono ritenuti indici di mediabilità (valutabili solo nel merito) ad esempio i rapporti di parentela, il mo- derato valore della cifra richiesta, ecc… Gli stati del processo ad elevato indice di mediabilità sono stati individuati in: ctp espletata, ctu espletata, 696 cpc espletato, 696 bis cpc espletato, prima comparizione, casi che presentano complessità dell’istruttoria, casi che presentano carenza di documentazione, casi di rapporto di vicinanza geografica/parentela tra le par- ti, rapporto commerciale di durata tra aziende/tra soci). I procedimenti giudiziari presentano ovviamente dati sensibili, a tal proposito, il Disit Lab ha provveduto ad avviare una procedura di anonimizzazione e di etichet- tatura per generare uno strumento che sia libero dal contesto specifico del Tribunale di Firenze, così da poter essere applicabile ad altre realtà simili. Il DISIT Lab, il cui responsabile e chair è il Prof. Paolo Nesi, inoltre, ha: • contribuito alla definizione della prima versione di mo- dello per la raccolta dati aggiuntiva (per gli aspetti di gestione dati in automatico), andando a verificare come questo possa integrarsi con gli strumenti presenti per ri- durre al minimo i costi e i tempi aggiuntivi di inserimen- to dati oltre a quelli già dovuti; • identificato delle metriche e degli indicatori di contesto che possono essere utili per la realizzazione dei modelli predittivi, loro raffinamento sulla base dei risultati con algoritmi di machine learning, elaborazione del linguag- gio naturale, e semantico-statistici integrati; • sviluppato un modello predittivo dimostrativo sulla base dei dati di monitoraggio anche a fine iter dei procedimen- ti. Inoltre, viene prodotto un report per fornire un’idea del- le potenzialità delle soluzioni proposte e della loro possi-
  • 12. 12 bile applicabilità/confidenza in questo contesto. Infatti, grazie allo studio effettuato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche a proposito dei contenziosi in mate- ria stradale (Paola Lucarelli, Elisa Guazzesi, Prassi di va- lutazione pre-processuale della lite in un’ottica di dispute system design, 25 luglio 2017) il DISIT Lab ha potuto ef- fettuare un’analisi che ha permesso di valutare con stru- menti matematici e statistici le metriche a disposizione, relativamente ai dati sulle violazioni stradali ed all’e- strazione dei dati più rilevanti riguardo la propensione dei Giudici all’invio in mediazione; tale operazione sulle variabili oggettive ricevute costituisce la verifica teorica (proof of concept) sulla fattibilità del lavoro per il proget- to Giustizia Semplice. Il modello predittivo per capire se un contenzioso potrà essere mandato in mediazione con successo, ad oggi, nonostante la scarsa numerosità del cam- pione (che rende il modello poco consistente) pre- senta un’accuratezza di circa il 73%. Per quanto riguarda il monitoraggio da febbraio al 31 dicembre 2018, i fascicoli studiati dai borsisti ri- guardanti le cause pendenti nei ruoli dei Giudici del- la Terza Sezione e del Tribunale delle Imprese, per le quali è stata disposta l’udienza nell’anno di speri- mentazione, sono stati ben 9.491, in riferimento alle 6482 cause iscritte a ruolo. Il numero dei fascicoli analizzati risulta superiore rispetto al totale delle cause in quanto lo stesso fascicolo, duran- te l’anno di sperimentazione, è stato studiato più volte in rapporto al numero delle udienze disposte nell’anno per la stessa causa. Delle 6482 cause iscritte a ruolo, il 90,8% ha interessato la Terza Sezione del Tribunale e il 9,2% la Sezione Imprese. Il 61,9 % dei fascicoli analizzati ha riguardato la materia contrattuale, in particolare i contratti d’opera. Attraverso l’applicazione dei“motivi di scarto”sono state selezionate dai borsisti 4373 cause (il 67,5% delle cause iniziali) da studiare nel merito, delle quali ben l’85,1 % (ovvero 3720) sono state ritenute potenzialmente me- diabili e proposte al giudice per l’invio in mediazione. In particolare, dallo studio statistico, la materia bancaria- finanziaria è quella dove si è registrato il più alto numero di proposte di invio in mediazione. I giudici a seguito dello studio delle cause, tenuto con- to delle valutazioni dei borsisti hanno inviato in media- zione 1160 cause (31,2%), in particolare se si osserva la fase processuale delle singole cause si può verificare che il maggior numero di invii viene effettuato nella prima fase di comparizione e trattazione, quando le parti sono ancora molto incerte circa l’esito del giudizio e sono più propense a tentare una soluzione concordata della lite. Rispetto alle 1160 cause suddette, ad oggi, risultano de- positate 689 istanze di mediazione. Le mediazioni pendenti ad oggi risultano 80, quelle non svolte 210 e quelle svolte 399, ne deriva che, sottraendo le mediazioni ancora pendenti, ben il 65% delle proce- dure di mediazione sono state svolte. In materia contrattuale la percentuale delle mediazioni effettivamente svolte è del 72%, percentuale ben più alta rispetto alla media nazionale generale del 52%; in più, nel 55% dei casi questa produce un accordo tra le parti, un valore superiore di 19 punti rispetto al valore nazionale. Interessante notare anche come, nonostante in materia bancaria la propensione ad intraprendere effettivamen- te il tentativo di mediazione (per lo più obbligatorio per legge) è molto scarsa a livello nazionale rispetto alla materia contrattuale, dai dati raccolti con il Progetto Giustizia Semplice si registra una percentuale di accor- di comunque superiore di 10 punti rispetto alla media nazionale (15%). Per quanto concerne la percentuale delle mediazioni svolte nelle materie della Sezione Imprese, questa risulta del 79%, ben più alta rispetto alla media nazionale gene- rale (52%). Inoltre, dagli studi risulta che una procedura su tre si chiude con un accordo. Al 31 dicembre risultano 434 udienze tornate in Tribu- nale per la verifica degli esiti dell’ordine di invio in me- diazione e in 162 casi i giudici hanno già verificato che i processi si sono estinti o sono in via di estinzione (37% degli esiti di verifica in udienza). Inoltre, in 91 casi le parti hanno dichiarato ai giudici di voler procedere nel tentativo di risolvere la lite bonaria- mente (21%), anche a prescindere dal deposito e dall’esi- to dell’istanza di mediazione presso gli Organismi. Grazie al Progetto Giustizia Semplice si è assistito an- che ad un cd. “effetto deflattivo indiretto”, in quanto in 64 casi, nonostante all’ordine giudiziale di invio in mediazione non sia seguita la procedura presso gli Organismi o il deposito dell’istanza e poi il relativo annullamento, i processi risultano comunque chiusi.
  • 13. 13 Dott. Piero Torretta Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e diplomato in Direzione Azien- dale presso l’Università Bocconi. Già imprenditore nel settore delle costruzioni, ha una vasta esperienza nel campo della rappresentanza impren- ditoriale: nel sistema ANCE, in Confindustria, nella Camera di Commercio di Milano, nell’Istituto Nazionale Archi- tettura e nel CNR. Entrato nel mondo della normazione tecnica volontaria nel 2002 come vicepresidente UNI ne è diventato presiden- te nel 2008 ed è stato più volte consigliere ISO. Prassi di riferimento UNI: una risposta innovativa ai bisogni del mercato L’attività UNI introduce riferimenti riconosciuti e condivisi negli ambiti privi di regole cogenti, nonché semplifica il quadro regolamentare con appropriate integrazioni applicative, fornendo gli strumenti di supporto all’innovazione tecnologica, alla competitività delle imprese e alla tutela dei consumatori. a cura di Piero Torretta UNI - Ente Italiano di Normazione è l’Organismo Nazio- nale di Normazione riconosciuto e notificato nella sua funzione dallo Stato Italiano alla Commissione europea ai sensi del Regolamento UE 1025/2012, attuato nel no- stro Paese con il Decreto legislativo 223/2017. È un’associazione privata senza scopo di lucro che ha il compito di studiare, elaborare, approvare, pubblicare e diffondere documenti di applicazione volontaria – norme tecniche, specifiche tecniche, rapporti tecnici e prassi di riferimento – per la qualità, l’ambiente e la sicurezza di prodotti, processi, servizi, sia materiali che immateriali. Si tratta di documenti tecnici - ovvero standard - che ga- rantiscano prestazioni certe di prodotti, servizi, processi, organizzazioni e professioni. I valori propri dell’attività UNI e dei suoi meccanismi di funzionamento sono: - coerenza, - trasparenza, - apertura, - democraticità, - consensualità, - volontarietà - e (soprattutto) l’indipendenza da interessi di parte. L’attività di normazione tecnica è bottom up e traspa- rente: l’avvio di lavori di normazione e di realizzazione di prassi di riferimento nasce su richiesta diretta di soggetti rappresentativi del mercato; l’elaborazione del docu- mento, prima della sua approvazione definitiva, è sog- getto alla consultazione pubblica. UNI coordina i lavori di normazione secondo un sistema articolato costituito da Commissioni Tecniche e loro articolazioni, con il sup- porto di competenza ed esperienza di migliaia di esperti che partecipano su base volontaria in rappresentanza dei Soci (industrie; micro, piccole e medie imprese; pro- fessionisti; mondo accademico e della ricerca; pubbliche amministrazioni; enti locali; consumatori; rappresentan- ze dei lavoratori; terzo settore e ambientalisti). Le norme e prassi di riferimento UNI sono strumenti di trasferimento tecnologico semplici e convenienti: rendere conforme “a norma”prodotti, processi, servizi, organizzazioni
  • 14. 14 e professioni, costituisce un passo importante nel cammino dell’innovazione e della crescita culturale delle imprese e dei consumatori. UNI svolge il proprio ruolo di soggetto attivo nell’ascolto dell’evoluzione dei mercati attraverso le Linee Politiche 2017-2019 definite dal Consiglio Direttivo, caratterizzate dalla scelta di un sistema di governo orientato alla soste- nibilità, da raggiungere attraverso l’implementazione di un modello di responsabilità sociale multi-stakeholder in un contesto di gestione della complessità. Una riflessio- ne che parte dalle linee politiche e strategiche di UNI, ma che inevitabilmente, attraverso i Grandi Temi, va a per- meare tutto il contesto della normazione, passando dalle commissioni tecniche e relativi gruppi di lavoro, fino ad arrivare alle singole norme e alle prassi di riferimento. Sono, infatti, molteplici gli esempi di norme tecniche e UNI/PdR pensate per rispondere a delle esigenze speci- fiche del mercato, che di fatto supportano in modo con- creto il conseguimento degli obiettivi ONU dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. In via generale, gli stan- dard supportano i tre pilastri dello sviluppo sostenibile: - economico: le norme promuovono la sostenibilità economica facilitando il commercio internazionale, migliorando le“Infrastrutture nazionali per la Qualità” di un Paese e sostenendo le pratiche aziendali soste- nibili. Coprono qualunque settore, dall’efficienza dei metodi industriali, agricoli e dei servizi sino ai sistemi di gestione anti-corruzione, - sociale: le norme promuovono la sostenibilità socia- le aiutando a migliorare la salute e il benessere dei lavoratori e dei cittadini. Riguardano tutti gli aspetti del benessere sociale, dai sistemi e prodotti sanitari all’inclusione sociale e all’accessibilità, - ambientale: le norme promuovono la sostenibilità ambientale aiutando a gestire l’impatto ambientale di tutte le attività. Si occupano di aspetti come la re- alizzazione di un sistema di gestione ambientale, la misurazione e la riduzione delle emissioni di gas serra e del consumo energetico, nonché incoraggiando un consumo responsabile. Normazione e innovazione: le UNI/PdR Le norme tecniche sono strumenti di trasferimento tecnologico semplici e convenienti: rendere conforme a norma un prodotto, servizio, processo spesso costitu- isce il primo passo nel cammino dell’innovazione delle imprese, soprattutto delle piccole e micro. L’Unione Eu- ropea afferma che “le norme sono un motore riconosciuto per l’innovazione”, raccomandando al mondo della ricer- ca di trasferire i propri risultati al mercato direttamente nelle norme, attribuendo ad esse un ruolo di stimolo all’innovazione analogo a quello dei brevetti. Su questi temi, è stato recentemente stipulato un accordo tra UNI e il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche. La normazione favorisce l’innovazione perché: - diffonde la conoscenza, - trasferisce la tecnologia, - promuove la gestione e la cultura dell’innovazione nelle imprese, - accorcia i tempi di introduzione nel mercato di pro- dotti e servizi, - crea reti di rapporti tra imprese e ricerca, - definisce il quadro di riferimento nel quale si svilup- pano i nuovi prodotti, processi e i mercati. Tutto ciò contribuisce a ridurre il rischio economico e fi- nanziario delle attività di ricerca e sviluppo, promuoven- do l’attività di innovazione. I settori più innovativi trovano nelle prassi di riferimento“UNI/PdR” la risposta più adatta a formalizzare specificazioni tecniche per preparare le condizioni di sviluppo per future attività di normazione. L’idea di definire nel sistema UNI una forma di documen- to para-normativo nazionale, quali le Prassi di Riferimen- to, nasce dalle iniziative già perseguite da ISO, CEN e nu- merosi enti di normazione nazionale di disporre di una modalità di condivisione e formalizzazione di contenuti tecnici innovativi - spesso sulla base di documenti già consolidati in forma privata o consorziata - nella quale la limitazione del coinvolgimento delle parti interessate sia funzionale alla rapidità dell’iter e quindi al ruolo di trasferimento della conoscenza richiesto al mondo della normazione. Le prassi di riferimento sono documenti che introduco- no prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido (cir- ca 9 mesi dall’approvazione della richiesta) processo di condivisione ristretta ai soli autori, verificata l’assenza di norme o progetti di norma allo studio sullo stesso argo- mento. Naturalmente il“profilo”del committente/autore deve assicurare una rappresentatività ampiamente rico- nosciuta dal mercato: deve, perciò, essere un’entità pub- blica o un consorzio di organizzazioni. Le prassi di riferimento sono strumenti al servizio della normazione e del mercato: nell’ottica del miglioramento continuo il Sistema UNI si è dotato di processi e strumen- ti capaci di rispondere alle sollecitazioni del mercato, che richiede tempi sempre più ridotti ed interventi a valore aggiunto. Questa forma di pubblicazione para-normati- va (particolarmente adatta ad argomenti caratterizzati da un ridotto grado di consolidamento nella società) va nella direzione auspicata di accrescimento della cultura dell’innovazione e di preparazione dei contesti di svilup- po per le future attività di normazione.
  • 15. 15 Le prassi di riferimento sono soluzioni a sostegno dell’in- novazione: - nell’intercettare tematiche nuove e innovative, ma anche nuovi stakeholder che, per motivi diversi, non si sono mai rivolti al mondo della standardizza- zione o non hanno mai pensato alla standardizzazio- ne come strumento potenzialmente utile, - nel promuovere il trasferimento di tecnologia e conoscenza: le prassi di riferimento sono, infatti, li- beramente disponibili e gratuitamente scaricabili dal sito web UNI, - nel rappresentare un primo passo per il futuro sviluppo di uno standard completo: entro 5 anni dalla pubblicazione, le UNI/PdR devono diventare standard nazionali, europei o internazionali o devono essere ritirate. Le UNI/PdR possono trattare argomenti di qualsiasi set- tore di competenza dell’Ente, con particolare riguardo ai settori innovativi quali le“best practice”in uso nell’ambi- to dei servizi, le applicazioni settoriali di specifiche esi- stenti, i disciplinari industriali, i protocolli per la gestione di marchi proprietari, i modelli di gestione sperimentati dagli Enti Locali, i requisiti di competenza dei profili pro- fessionali. Le UNI/PdR forniscono, altresì, una soluzione innovativa anche a supporto della certificazione, andando a definire uno schema di certificazione sotto forma di“Prassi di Riferimento”per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti introdotti dalla UNI/PdR stessa o da un altro documento tecnico, quale una norma UNI. La prassi di riferimento proposta dall’Osservatorio sull’u- so dei sistemi ADR ne è una testimonianza: la UNI/PdR relativa al servizio di “mediazione civile e commerciale” fornirà a tutti i soggetti interessati delle linee guida sul servizio di mediazione così come previsto dalla Direttiva UE 52/2008 che ha introdotto lo strumento della media- zione civile in Italia, prevedendone una funzione forte- mente deflattiva del contenzioso civile e commerciale in sede giudiziale. La Prassi UNI consentirà di codificare linee guida, giurisprudenza, expertise, competenze in un documento che potrà divenire il punto di riferimento per gli operatori del diritto, i tecnici e i professionisti in qualsivoglia modo interessati nell’erogazione del proce- dimento di mediazione.
  • 16. 16 Dott. Ivan Giordano Giurista d’impresa con laurea presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi in Economia e Legislazione per l’impresa Consigliere direttivo dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR Presidente e Responsabile scientifico di ICAF – Istituto di Conciliazione e Alta Formazione - Organismo di Mediazione certificato UNI EN ISO 9001:2015 Project Leader del tavolo tecnico istituito presso UNI – Ente nazionale di normazione tecnica per la defini- zione della PdR sul procedimento di mediazione civile e commerciale. La prassi di riferimento (PdR) sul procedimento di mediazione civile e commerciale: dopo 10 anni di esperienza e di sperimentazione, arriva il “modus operandi” per mediatori civili, avvocati, consulenti tecnici e parti Il 4 marzo 2010 ha segnato la svolta nella cultura della gestione delle controversie nel nostro Paese a cura di Ivan Giordano Un lento e inesorabile cambiamento, fortemente voluto dalla politica internazionale sebbene pienamente osteg- giato da molte correnti avverse a livello domestico, ha iniziato il proprio corso. Lentamente si è costruita una formazione e una pro- fessionalità in capo ai mediatori civili professionisti che prima non esisteva, molti di questi hanno desistito non essendo in grado di superare le difficoltà del mercato, le avversità culturali e le tensioni legate al disconoscimen- to della procedura. Lentamente si sta costruendo un’adeguata professio- nalità e competenza anche in capo agli avvocati che assistono le parti in mediazione, talvolta ancora oggi re- sistenti culturalmente allo strumento, ma senza dubbio sempre più formati, partecipi e consapevoli delle diffe- renti finalità e potenzialità. Più embrionale, sebbene in corso, è il processo di ade- guamento dei consulenti tecnici di parte e d’ufficio che intervengono nel procedimento di mediazione, che spesso ancora assumono un ruolo di supporto più profi- lato ad un organo giudicante che ad un organo mediato- rio, la cui funzione nel procedimento di mediazione può essere gestita, valorizzata e guidata da un mediatore o da un collegio mediatori con grande maestria e abilità ripristinando quella funzione tecnica che, laddove ade- guatamente valutata e non ricorrendovi per compensare inadeguatezze potenziali del mediatore, può contribuire certamente ad introdurre sul tavolo della mediazione quel “sapere tecnico” in grado di rappresentare il neces- sario valore aggiunto al fine della definizione bonaria della controversia. Meno lentamente, avendo reagito da subito con fermez- za e vigore, la magistratura ha definito chiare linee guida circa il modus operandi che i soggetti coinvolti nel pro- cedimento di mediazione come parti o come professio- nisti che assistono le parti a qualsivoglia titolo devono assumere, fornendo importanti spunti circa la formula- zione della proposta del mediatore, la partecipazione al procedimento, il concetto di procedibilità della media- zione spesso troppo confuso con il concetto di procedi- bilità del giudizio, la verbalizzazione, l’obbligo o meno dell’assistenza legale delle parti, l’equilibrio fra formalità e informalità del procedimento, il concetto di riservatez- za, la gestione dell’incontro di programmazione e molto altro ancora. Dieci anni molto intensi, quindi, nei quali i soggetti coin- volti nel procedimento di mediazione hanno vissuto le esperienze più varie nei differenti organismi di media- zione con i quali sono entrati in contatto: alcuni di essi molto fedeli alla procedura e portati ad utilizzare le leve e gli strumenti messi a disposizione del mediatore da parte della norma cogente, altri molto inclini alla volon-
  • 17. 17 tà spesso avversa delle parti e dei loro assistenti legali di destinare la controversia all’organo giudicante senza prodigarsi nella ricerca di una soluzione conciliativa. Alcuni, insomma, molto coerenti con la ratio legis basata sulla deflazione del carico giudiziario e sui possibili effetti nel giudizio in capo a chi ostacola lo svolgimento del tentativo di conciliazione, altri mol- to meno orientati all’accordo quale prioritario obiet- tivo con conseguenze del tutto evidenti sui risultati che, in alcuni organismi di mediazione si collocano oltre l’80% di accordi, in altri sotto il 5%. Questa forbice deve far riflettere. A seguito di approfonditi studi sul tema e su una fitta attività di monitoraggio svolti sui primi dieci anni di atti- vità della mediazione civile in Italia ad opera dell’Osser- vatorio sull’uso dei Sistemi ADR si è giunti alla determi- nazione delle principali cause di questo scenario: · la formazione dei mediatori; · la formazione degli avvocati in mediazione; · gli obiettivi e la coscienza professionale dei mediato- ri; · gli obiettivi e la coscienza professionale degli avvoca- ti in mediazione; · il livello di informazione circa l’utilità, le potenzialità e le finalità della mediazione in capo alla parte; · l’orientamento del responsabile dell’organismo, la policy interna dell’organismo e il relativo regolamen- to di procedura adottato. Tutte queste variabili incidono certamente sul modo in cui viene erogato il servizio di mediazione civile, sulla sua utilità pratica e sull’esito finale, con una evidente funzione sociale e deflattiva nei casi in cui si riscontra un oggettivo successo nell’applicazione delle“corrette”mo- dalità di gestione e amministrazione del procedimento di mediazione, e al contrario, una percezione di inutilità dello strumento ogni qual volta il servizio si riscontra es- sere non orientato all’accordo, con poco tempo e poca professionalità dedicati allo stesso e alle parti dai sog- getti che dovrebbero amministrarlo in un’ottica deflatti- va che invece, ponendo in atto comportamenti distorsivi rispetto al modus operandi da tenersi in mediazione, ottengono da un lato l’aumento delle controversie che si trasformano in contenzioso giudiziario, dall’altro un al- lontanamento degli utenti dall’uso dello strumento al di fuori dei casi di obbligatoria. La direttiva UE 52/2008, la Legge 69/2009 e in ultimo il D.lgs. 28/2010 e i relativi decreti attuativi, hanno invece fornito uno strumento di straordinaria importanza, do- tato di ogni elemento atto a poterlo rendere del tutto funzionale al raggiungimento di accordi in controversie di qualsiasi valore e materia, che in questi anni di spe- rimentazione, quando implementato in modo consape- vole, ragionato e professionale, ha saputo restituire risul- tati eccezionali sino a divenire un “modello di gestione” in ambiti come le controversie aziendali e societarie, gli immobili e il condominio, il recupero del credito com- merciale, l’appalto e la prestazione d’opera manuale o intellettuale, le successioni ereditarie, le divisioni patri- moniali sino anche alla parte disponibile del diritto di famiglia. Occorre conoscenza, competenza, professionalità e in ultimo, ma non in ordine di importanza, creatività e apertura mentale. Tutto questo tuttavia non può essere richiesto alla nor- ma giuridica, troppo spesso accusata di aver introdotto la mediazione civile nel nostro Paese con forti criticità tecniche per le quali invocare un nuovo intervento del legislatore, bensì ai soggetti che devono quotidiana- mente amministrare procedimenti di mediazione o con- tribuirne al buon fine con condotte e comportamenti che siano “tecnicamente corretti” e compatibili con le fi- nalità sociali, economiche e deflattive del procedimento normato sotto il profilo giuridico. Cosa, quindi, può rappresentate un valido strumento per uniformare i comportamenti in mediazione dei soggetti coinvolti, di tutti coloro che qualsivoglia titolo, in prima li- nea o dietro le quinte, direttamente coinvolti o esercenti un ruolo professionale e di supporto, contribuiscono al buon fine di un procedimento di mediazione? Nello scenario della normazione giuridica e tecnica eu- ropeo e italiano questo gap può essere colmato da un equilibrio fra norma giuridica e norma tecnica oppure da una specifica prassi di riferimento. L’apertura del tavolo tecnico presso UNI – Ente na- zionale di normazione tecnica per la definizione di una prassi di riferimento (PdR) sul procedimento di mediazione civile rappresenta una straordinaria op- portunità per consentire un vero e concreto passo in avanti nello sviluppo delle ADR nel nostro Paese. Questo passo in avanti va senza dubbio anche nella di- rezione dell’obiettivo di un Codice Unico ADR che da un lato potrebbe contenere tutti gli strumenti ADR disponi- bili per i possibili fruitori in materia civile e commerciale, di consumo, di lavoro, etc., e dall’altro porrebbe a con- fronto strumenti più efficaci con strumenti meno efficaci comportando la valorizzazione e il rafforzamento dei primi a fronte della progressiva estinzione degli ultimi. Massimo Gramellini, giornalista e scrittore italiano, nella sua opera“L’ultima riga delle favole”sosteneva che“se vuoi fare un passo avanti, devi perdere l’equi- librio per un attimo”. La prassi di riferimento sul procedimento di mediazione civile e commerciale istituita presso UNI sicuramente farà perdere l’equilibrio a molti, certamente a tutti co- loro che, non conoscendo a fondo la norma giuridica e non avendo mai per scelta o volontà approfondito tutti gli strumenti straordinari che la stessa pone nelle mani del mediatore per favorire il raggiungimento dell’accor- do, non hanno avuto mai l’occasione di approfondirli, studiarli, sperimentarli e metterli in pratica: occorrono
  • 18. 18 conoscenze, abilità e competenze, tutte variabili che la prassi di riferimento analizza, evidenzia e materializza in specifiche funzioni del mediatore e di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. La prassi di riferimento ha quindi l’obiettivo di di- venire lo strumento operativo per mediatori civili, avvocati, responsabili di organismo di mediazione, assistenti tecnici delle parti e del mediatore e infine per le parti stesse, spesso disorientate dai differenti modi nei quali la mediazione civile viene amministra- ta dai vari mediatori e dagli organismi di mediazio- ne, senza la necessità di un intervento del legislatore del tema ma valorizzando le aree di autodisciplina lasciate“aperte”dalla norma giuridica. La prassi di riferimento quindi si compone di una “parte generale” che definisce tutte le fasi del procedimento di mediazione civile dal deposito dell’istanza all’accordo, al mancato accordo o all’eventuale omologa dell’accordo raggiunto e non rispettato, e di una“parte speciale”, nella quale vengono individuate una serie di possibili materie nelle quali l’uso dello strumento è obbligatorio oppure assolutamente opportuno, evidenziando le peculiarità del rapporto fra la materia e la procedura in ogni fase della stessa, con l’utilizzo di efficaci schemi sinottici a di- sposizione dell’utente che evidenziano le dinamiche da tenere in considerazione per garantire una mediazione efficacie e di successo. I temi affrontati sono la procedura, le leve e gli strumenti messi a disposizione del mediatore da parte della norma giuridica quali verbalizzazione, proposta, avvio unilate- rale, consulenza tecnica, possibilità di ripromuovere un procedimento quando non è andato a buon fine, allar- gamento della torta negoziale e molto altro ancora; il tutto sotto il profilo della procedura, delle competenze tecniche e giuridiche, ma anche della comunicazione ef- ficace sia orale che scritta. La prassi di riferimento deve inoltre dipanare alcune del- le annose e controverse interpretazioni circa il rapporto fra verbalizzazione e riservatezza, il concetto di procedi- bilità della mediazione e quindi della relativa possibilità di essere amministrata nei vari casi in cui può declinarsi, la partecipazione degli avvocati e la libertà del mediato- re di utilizzare gli strumenti messigli a disposizione dalla norma giuridica con o senza il parere delle parti. La mediazione civile è certamente una procedura com- plessa, definita informale sebbene“non”priva di formali- tà, libera e allo stesso tempo strutturata, certamente af- fascinante, atta ad accogliere intraprendenza e creatività dei professionisti che la amministrano, di straordinaria efficacia. Partendo da una norma giuridica che consente un’area di autodisciplina degli organismi di mediazione tramite il regolamento di procedura, passando poi da una fitta produzione giurisprudenziale che negli anni ha contri- buito a rafforzarla, la mediazione civile meritava una prassi tecnica di riferimento, che rappresenta proprio quel“manuale operativo”che mancava agli operatori del settore per una“mediazione che funziona”.
  • 19. 19 Alessandro Demarchi Componente del Centro Studi ADR, ente di ricerca che sta collaborando al tavolo UNI per la stesura della Prassi di Riferimento sul procedimento di mediazione civile e commerciale. Una “mediazione che funziona” deve essere seguita sin dal deposito dell’istanza Il mio contributo all’interno del Centro Studi ADR trova origine in dieci anni di esperienza nel coordina- mento dei procedimenti di mediazione nell’ambito di un processo di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 orientato alla soddisfazione del cliente oltre che al ri- gido rispetto delle norme imperative che disciplinano la procedura di mediazione. In oltre 3000 procedimenti coordinati su tutto il terri- torio nazionale in dieci anni posso affermare con forza che oltre alle indispensabili competenze specifiche dei mediatori e ad una particolare formazione degli avvo- cati che assistono le parti coerente con il procedimen- to di mediazione, assume un ruolo rilevante l’attività di coordinamento e di collaborazione fra la segreteria dell’organismo e il mediatore, che devono garantire un alto livello di coordinamento e operare nel corso del Focus di approfondimento procedimento, sin dal deposito dell’istanza, in for- te sinergia. Con le parti e con i relativi avvocati si comunica sia in forma scritta, sia con contatti telefonici, sia nella stan- za della mediazione. I tempi, i modi e i contenuti di tutte le fasi in cui l’orga- nismo di mediazione, tramite tutte le proprie risorse umane, entra in contatto con gli utenti debbono esse- re coerenti, cadenzati e finalizzati. Un’organizzazione segretariale causale e non coordi- nata con i mediatori trasferisce alle parti e ai propri avvocati messaggi disorientanti che alimentano com- portamenti sfuggenti e non propedeutici al raggiun- gimento degli obiettivi. La prassi di riferimento investe molto su questo, dedi- cando ampio spazio a tutte le fasi e ai modi in cui se- greteria e mediatori entrano in contatto con le parti e con i relativi avvocati, introducendo un modello di ge- stione sinergica co-segretariale fra segreteria e media- tori, efficace e funzionale dapprima a favorire la parte- cipazione delle parti al primo incontro di mediazione, successivamente a favorire l’avvio e lo svolgimento della mediazione e nel corso della stessa a rendere efficaci tutte le fasi della procedura (rinvii, gestione delle consulenze tecniche, gestione della proposta, gestione documentale, etc.) sino al possibile accordo. Antonio Canu Componente del Centro Studi ADR, ente di ricerca che sta collaborando al tavolo UNI per la stesura della Prassi di Riferimento sul procedimento di mediazione civile e commerciale. Gestore di patrimoni immobiliari nel nord est della Sardegna. Oltre la frontiera dell’obbligatorietà: la mediazione ci- vile come “modello di gestione” dei patrimoni immo- biliari È indubbio che per divulgare l’uso, la conoscenza e la cultura di uno strumento ADR innovativo, struttu- rato e complesso come la mediazione civile, il ricorso all’obbligatorietà posto in atto dal legislatore sia ne- cessario, direi addirittura indispensabile, anche per vincere fisiologiche contrapposizioni e ritrosie cul- turali che possano non favorirne lo sviluppo. È anzi auspicabile che il legislatore intervenga ampliando il raggio d’azione delle materie soggette a condizione di procedibilità. Solo dopo questa doverosa premessa occorre rileva- re come lo strumento della mediazione civile sia più efficacie ed efficiente ogni qual volta venga utilizza- to scientemente e consapevolmente dalle parti allo scopo di “creare valore” e non negoziare in difetto un diritto che verrebbe inevitabilmente declinato in una pessima transazione. “Creare valore”significa porsi come obiettivo di uscire dal procedimento di mediazione con un accordo che non ripristini la situazione ante conflitto ma restituisca una situazione migliore, durevole nel tempo, capace di riattivare la cooperazione fra i soggetti coinvolti in un’ottica più ampia. È il caso delle molteplici controversie che mi trovo quotidianamente a dover affrontare nell’ambito della gestione di patrimoni immobiliari di terzi, che per la mia collocazione geografica sono spesso villaggi tu- ristici o residence vacanza in condominio, all’interno dei quali convive una eterogeneità di soggetti, aventi le più differenti forme giuridiche (privati, società, pub- bliche amministrazioni, fondi d’investimento, trust, etc.) e le più varie provenienze geografiche, perlopiù delle varie regioni d’Italia ma anche a livello europeo. Il modo in cui questi differenti soggetti vivono il con- flitto è strutturalmente differente, il modo in cui vi si approcciano dal punto di vista della relativa gestione è altrettanto variegato. Come far convergere queste differenze? Spesso chi
  • 20. 20 gestisce il bene comune è il soggetto al quale viene attribuita la responsabilità delle scelte operative an- che nella fase di gestione delle controversie, al di là di ogni assistenza legale o tecnica e del reale ruolo for- male di ogni professionista coinvolto. Il proprietario immobiliare, sia esso un investitore o un imprenditore, considera nell’ambito della gestione di un immobile, fra le altre, le seguenti variabili: • godibilità del bene; • potenzialità del bene; • costi di gestione del bene; • redditività del bene; • rivalutazione patrimoniale. Ebbene, almeno tre di queste variabili sono stretta- mente legate al concetto di contenzioso: costi, reddi- tività e rivalutazione. Un investimento immobiliare costoso, che non gene- ra redditività e che non ha rivalutazione del tempo è un investimento sbagliato. Ma da chi può derivare il governo di queste variabili? Dal proprietario se il bene non è amministrato da terzi, dall’amministratore del patrimonio immobiliare se la gestione è affidata a un professionista terzo. Ed è questo aspetto che merita una particolare atten- zione e che vede nel procedimento di mediazione un grande alleato: non si può pretendere di vivere fuori dal conflitto; ci si può adoperare per evitarlo ma oc- corre imparare a gestirlo in un’ottica di valorizzazione dell’investimento, di tutela della sua capacità di incre- mentare valore nel tempo, in una prospettiva di con- tenimento delle spese di gestione con conseguente matematico incremento delle marginalità in termini di redditività. La mediazione funziona se gestita secondo i criteri declinati nella prassi di riferimento costruenda presso UNI – Ente nazionale di normazione tecnica. Dal recupero del credito verso i partecipanti e i com- proprietari del bene comune al rapporto commerciale e professionale con i fornitori di beni e servizi, dalla gestione delle criticità delle “aree standard” relativi ai patrimoni immobiliari con riferimento ai rapporti con le pubbliche amministrazioni di riferimento, dal passaggio consegne documentali fra amministratori immobiliari che si susseguono alla determinazione della situazione patrimoniale, finanziaria e di cassa in occasione di ogni cambio di gestione. Si tratta di controversie “quotidiane” per chi gestisce patrimoni immobiliari, che bisogna imparare a gestire con ordi- narietà e non come fossero un fatto straordinario da declinare in un annoso, costoso ed incerto contenzio- so giudiziario, che di oggettivo ha la svalutazione del bene anche nelle sue più rosee prospettive. La prassi di riferimento quindi potrà essere per i ge- stori immobiliari la linea guida per un“modello di ge- stione”virtuoso delle controversie, e per gli organismi di mediazione una scelta di campo rispetto al voler amministrare procedimenti veramente risolutivi delle controversie oppure al contrario porsi al servizio di chi intende far fallire formalmente un procedimento per poter dare avvio ad un contenzioso. Ai professionisti e alle parti spetterà la scelta di quale mediazione richiedere, esistendo il modus operandi della“mediazione che funziona”. Claudio Sottili Mediatore, giurista e tributarista. Componente del Centro Studi ADR, ente di ricerca che sta collaborando al tavolo UNI per la stesura della Prassi di Riferimento sul procedimento di mediazione civile e commerciale. Accordi di ristrutturazione dei debiti e strumento di supporto nelle procedura d’allerta: organismo di me- diazione civile (OdM) e organismo di composizione della crisi (OCRI): molto più che una semplice “rifles- sione”. Nell’ambito della ricerca sul campo di applicazioni pratiche relative allo strumento della mediazione ap- plicata, è apparsa illuminante la stesura del riformato codice della crisi di impresa. In particolar modo l’a- spetto legato alle procedure di allerta ed agli obblighi informativi del debitore, in riferimento ai nuovi organi di controllo, o meglio all’estensione degli organi di controllo alle realtà più marginali. Sorvolando ore sull’efficacia, l’impatto e gli aspetti generali del codice della crisi di impresa, l’attenzione di chi scrive si è focalizzata principalmente sulle pro- cedure prefallimentari, viste nell’attuale panorama economico, come soluzioni più armoniche al sistema imprenditoriale e più utile al sistema tout-court. Se è vero che la prospettiva del fallimento in chiave giuridica è di fatto in fase di trasformazione sin dalla fine degli anni 70, è nell’ultimo decennio che sull’onda della rivalsa delle procedure alternative di risoluzione delle controversie (ADR) anche il concetto di “risana- mento”o“soddisfazione”hanno di fatto soppiantato il più datato concetto di“liquidazione”. In quest’ottica conservativa, nell’ambito di questa analisi ci si è posti il problema di individuare fattispe- cie o spunti pratici di espansione delle dinamiche so- pra descritte. Venendo quindi all’oggetto del presente studio, pos- siamo, ai sensi dell’art. 182 bis della l.f. definire gli ac- cordi di ristrutturazione dei debiti come una procedu- ra negoziale della risoluzione della crisi di impresa, cui può ricorrere l’imprenditore in stato di crisi per tentare il risanamento della propria esposizione debitoria. Recita infatti l’art. 182 bis: ”(…) l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i cre- ditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei
  • 21. 21 crediti, (…) con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estra- nei (…)”. Ecco quindi una procedura “preconcorsuale”, volta a garantire all’imprenditore il risanamento della propria azienda, il pagamento, entro certi termini dei creditori dissenzienti, e la soddisfazione ancorché parziale, dei creditori partecipanti. Si tratta sostanzialmente di un accordo di natura pri- vatistica che trova l’essenza dell’omologa giudiziaria negli effetti erga-omnes ove ritenuti necessari. Ma quali sono sostanzialmente gli effetti imperativi di un accordo di ristrutturazione? Va ricordato qui che a differenza del concordato pre-fallimentare, nell’ac- cordo di ristrutturazione non viene richiesto come elemento essenziale la par-conditio, se non come generale principio di eguale trattamento delle clas- si creditorie (chirografari, privilegiati ecc.). Tuttavia, partendo dal presupposto che l’accordo, pur non es- sendo raggiunto a maggioranza, deve essere sempre raggiunto con la maggioranza, lo stesso risulterà vin- colante solo per i creditori che vi aderiscono, e in os- sequio del principio della libera disponibilità dei diritti individuali, la prescritta maggioranza di almeno il 60% dei crediti può essere raggiunta mediante l’adesione di creditori sia di natura chirografaria, sia aventi pre- lazione. Ecco che in quest’ottica l’accordo può essere raggiunto anche a condizioni diverse per gruppi di creditori disomogenei, sia per classe che per indirizzo economico. Ciò è possibile senza violazione di principi giuridici inviolabili solo perché i creditori dissenzienti devono essere sodisfatti in toto. Immagino che ora al lettore sia chiaro dove si vuole andare. Ammesso e non concesso che l’omologa di un accordo di ristrutturazione sia conditio sine qua non af- finché l’accordo abbia effetti giudiziari, dobbiamo dare per scontato che tale omologa sia indispensabile? Se ci troviamo dinanzi ad un atto privatistico di natu- ra negoziale in cui le parti non presenti o dissenzienti non subiscono sostanzialmente effetti (salvo quelli di cui all’art 182 bis lettere a) e b), perché dovremmo ac- contentarci di utilizzare il medesimo meccanismo in dinamiche strettamente pre-fallimentari? L’esperienza, maturata nell’ambito della mediazione civile, insegna che le realtà fattuali sono infinite e solo di rado codificate o facilmente ricollegabili ad una fat- tispecie giuridica. Ogni tentativo posto in essere dal legislatore per tipizzare eventi umani sfocia inesora- bilmente nell’ambito dell’interpretazione giuridica o sociologica o semplicemente nel buon senso. Pensate ad un gruppo di creditori che rappresentino una massa inferiore al 50% dei debiti di un imprendi- tore con un’azienda ben strutturata, efficiente ma in crisi di liquidità. Immaginate che questi creditori siano consapevoli delle difficoltà di recupero del loro credi- to per motivi noti solo a loro che possono variare da vizi documentali a possibili contestazioni sulle presta- zioni offerte. Ora ipotizzate che quella massa creditoria possa for- nire all’imprenditore in crisi quella liquidità sufficiente ad accaparrarsi una commessa in grado di risollevarlo definitivamente dalla posizione “down” in cui si è tro- vato. Chi ha avuto la fortuna di veder un accordo di media- zione prendere forma all’interno di una procedura am- ministrata ai sensi del D.lgs. 28/2010, già intravede in questo scenario quali effetti dirompenti e virtuosi gli strumenti tipici dell’istituto possono realizzare. Chi conosce le dinamiche e l’utilità delle sessioni se- parate può comprendere a pieno quanto un creditore possa essere aggressivo se dubbioso in merito all’ef- fettiva sostenibilità del suo credito e quanto invece possa essere collaborativo se coinvolto in un progetto che lo mette al centro di un volano economico pro- duttivo. Efficacia dell’accordo di ristrutturazione in mediazione Secondo l’art. 12 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il verbale di avvenuta conciliazione, è titolo esecutivo quando tutte le parti sono assistite da un avvocato ed è sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati. Il verbale, in tal caso, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per conse- gna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’ac- cordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. I piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrut- turazione dei debiti rappresentano un mezzo a cui ricorrere per tentare di ridurre l’esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Salvo la necessità di omologa e gli effetti sovra-nego- ziali, entrambi gli strumenti, così come la mediazione civile, costituiscono soluzioni negoziali. Sulla natura degli accordi di ristrutturazione dottrina e giurisprudenza sono da tempo divise, atto negoziale plurisoggettivo, concordato preventivo o procedura concorsuale atipica? Il legislatore, titolando il capo ad esso dedicato come“Strumenti negoziali stragiudizia- li soggetti ad omologazione” pare deporre nel senso della natura negoziale dell’intesa, nonostante la pre- senza del giudizio di omologazione. Per comprendere il parallelismo che è oggetto della presente analisi occorre considerare gli effetti e gli obbiettivi che le parti coinvolte nella crisi d’impresa si prefiggono con i singoli strumenti messi a disposi- zione. Da un lato abbiamo i piani di risanamento che pongo- no l’imprenditore al riparo dalla revocatoria fallimen- tare e costituiscono causa di non punibilità per il reato di bancarotta, dall’altro gli accordi di ristrutturazione impongono una moratoria ai creditori dissenzienti nella misura massima di 120 gg. (ordinario). La legge fallimentare (art. 182 bis) disponeva il “blocco auto- matico” (ossia senza richiesta di parte) per 60 giorni
  • 22. 22 delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore dalla data di pubblicazione dell’accordo nel Registro delle Imprese. Il codice della crisi d’impresa non replica una norma simile, infatti, non esiste al- cun automatismo, ma occorre l’espressa richiesta, su istanza di parte, dell’adozione delle misure protettive ovvero: ”le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza;”. Ma quali sono gli interessi dei creditori? Va da sé che ogni singola categoria di creditori avrà interessi diver- si e a volte contrapposti, tuttavia come è giusto che sia, il c.c.i. non valuta la misura in cui i crediti risultano liquidi, certi ed esigibili, o meglio, parte dal presup- posto che lo siano. Ma la realtà d’impresa sappiamo essere ben diversa. Quindi, appurato che in determinate circostanze l’im- presa in crisi non ha solo l’esigenza di ottenere misure protettive ed i creditori non hanno solo l’interesse ad ottenere la relativa certezza di un lieto fine, l’omologa non è di per se sufficiente ma anzi potrebbe costituire un tranello insormontabile in una situazione di grave incomunicabilità tra il debitore ed i creditori. Da tale analisi emergono due aspetti, il primo legato alla complessità dei rapporti e alla eterogeneità delle fattispecie, da risolvere all’interno di un procedimen- to di mediazione in cui i diritti e i doveri si cristalliz- zano grazie all’efficacia esecutiva dell’accordo ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 28/2010, il secondo legato all’omolo- gabilità dell’accordo di ristrutturazione emerso nel procedimento di mediazione al fine di renderlo vin- colante alla percentuale di dissenzienti prevista dalla legislazione prefallimentare vigente. Soggetti coinvolti: A. Innanzi tutto, il proponente, ovvero il chiamante in mediazione. Salvo riservarci di valutare figure diverse, in linea di massima è lecito ipotizzare che il proponente la procedura debba essere il rappre- sentante del soggetto in crisi di impresa ovvero l’imprenditore. B. Trovandoci in una procedura ibrida, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 56 del D.lgs. 14/2019 comma 4, si dovrà prevedere la parteci- pazione di un“Un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano”. Stante la neces- sità che il suddetto professionista sia in grado di fornire e garantire una rappresentazione contabile che sarà aggetto di analisi incrociate e valutazioni indipendenti, si ritiene che il predetto debba esse- re sin da subito individuato e che si presti fattiva- mente al ruolo che dovrà assumersi all’interno del procedimento, esperto se possibile di pratiche di negoziazione e mediazione. C. Particolare attenzione dovrà rivestire la ricerca dei chiamati in mediazione (da qui l’importanza del professionista di cui sopra). Come abbiamo visto ci si trova in un ambito negoziale dove, differente- mente dalle procedure concorsuali vere e proprie, l’onere di adesione non soggiace in capo al credi- tore (il quale non ha l’obbligo di insinuazione), ma è interesse del debitore che il suo avente causa partecipi attivamente alla procedura così da ga- rantirsi l’efficacia erga omnes. D. “Gli organi di controllo societari”, qualora rile- vino gli indicatori di crisi di impresa di cui all’art. 13 del Decreto legislativo, 12/01/2019 n° 14, G.U. 14/02/2019 “hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato”. Accertata la necessità di segnalare all’organo am- ministrativo il verificarsi dei suddetti indicatori deve pretendere dallo stesso l’individuazione di soluzioni ed iniziative, lasciando allo stesso la valu- tazione di quali esse siano, salvo valutarne succes- sivamente (60gg) gli effetti. Questi rilevano quali soggetti della procedura in quanto giudici e vigli del corretto adempimento della stessa. E. L’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), interviene in un secondo tempo quando gli organi di cui sopra, nel caso di “di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi,” segnala- no allo stesso organismo lo stato di crisi rilevato. L’organismo, nel caso di esito negativo del piano, dovrà essere il fruitore di tutto il lavoro preceden- temente svolto ed in quest’ottica, oltre ovviamen- te a quella risolutiva della crisi, dovrà proiettarsi l’opera dei professionisti coinvolti. F. Il mediatore o meglio i mediatori, costituiscono la risorsa stessa della procedura. La loro opera di gran cerimonieri dovrà svolgersi così da permette- re a tutti i soggetti coinvolti di ottenere il massimo risultato possibile sia dal punto di vista economico che di garanzia e salvaguardia del sistema e so- prattutto delle responsabilità personali. G. La segreteria dell’organismo avrà un ruolo fon- damentale nella valutazione delle informazioni inerenti le parti convocate, non tanto da un pun- to di vista del reperimento, compito di pertinenza dell’imprenditore istante in sinergia con il “pro- fessionista indipendente”, quanto nell’oggettiva valutazione della qualità e esaustività delle infor- mazioni fornite. In considerazione del numero dei soggetti chiamati in mediazione dovranno essere elaborate strategie operative tali da garantire una partecipazione ordinata e funzionale.
  • 23. 23 Marco Speretta Direttore Generale Gabetti Property Solution spa Consigliere direttivo di Assofranchising Componente del tavolo UNI per la stesura della PdR sul procedimento di mediazione civile. La mediazione civile come strumento per tutelare il valore degli immobili L’immobile rappresenta un bene d’investimento pri- oritario nell’economia del nostro paese, sia con riferi- mento al patrimonio delle imprese, sia relativamente agli investimenti delle famiglie. E’indubbio che il singolo bene immobile per le sue ca- ratteristiche intrinseche e i patrimoni immobiliari più strutturati per la loro complessità anche legata alle dinamiche dal punto di vista“property”e dal punto di vista“management”, generino costi di gestione e one- ri di mantenimento. La fiscalità, gli adempimenti alle continue evoluzioni normative, la necessità di effettuare manutenzioni, interventi di efficientamento ed innovazione, pone spesso gli immobili al centro di complesse analisi circa il delicato equilibrio fra valore, costi e rendimento. Il contenzioso associato al bene immobile rappresen- ta una delle più insidiose variabili di costo, per la sua difficile prevedibilità in termini economici, temporali e per l’alea dell’esito che introduce un elemento di in- certezza che impatta sulle dinamiche valutative. Un immobile coinvolto da un contenzioso, quindi, vale certamente meno di un immobile libero da dinamiche conflittuali. Questo semplice concetto restituisce in modo molto efficace il senso del“valore dell’accordo”. La mediazione civile nel contratto di franchising Il franchising rappresenta una soluzione contrattuale per imprese che intendono espandersi più rapida- mente e per altre che intendono beneficiare degli expertise, delle economie di apprendimento e delle competenze già acquisite dalle prime, riducendo i margini di errore e il rischio d’impresa. Franchisor e franchisee quindi sono i protagonisti di due diverse facce della medesima medaglia. Un obiettivo analogo, ovvero quello di far crescere la propria impresa, ma in due modelli di business differenti per natura, per cul- tura, per struttura e per operatività. Affiliato e affilian- te però, nel contratto di franchising, hanno bisogno l’uno dell’altro e in un sistema contrattuale efficacie questo bisogno non dovrebbe mai venir meno, do- vrebbe essere alimentato, stimolato, continuamente mantenuto in prioritaria rilevanza nel rapporto fra le parti che, come noto, sono imprese. Eppure, in qualche momento della vita del contratto di franchising qualcosa potrebbe anche non funziona- re generando un corto circuito fra due soggetti che, pur investendo molto ciascuno su se stesso, anche confidato reciprocamente l’uno nell’altro. Come può un annoso contenzioso rappresentare lo strumento capace di risolvere una controversia? Come può una battaglia legale rappresentare la scelta più vantag- giosa dal punto di vista economico, reddituale, pa- trimoniale e dell’opportunità? La mediazione civile appare davvero uno strumento dotato di tutte le ca- ratteristiche strutturali per consentire a due impren- ditori di riattivare il corto circuito creatosi, risolvere le criticità emerse e liberare rapidamente tempo, denaro ed energie da dedicare ciascuno al proprio business, nell’interesse proprio e inevitabilmente dell’altro. L’importanza della prassi di riferimento UNI La mediazione civile nelle due distinte cornici rap- presentate si colloca perfettamente, prevedendo un sostanziale sistema di “delega” della gestione della controversia ad un professionista qualificato, terzo e disinteressato sia dalle dinamiche del conflitto che dal rapporto personale o professionale con le parti, con l’unico obiettivo di favorire il raggiungimento di un accordo rapido, economicamente sostenibile e con- veniente per tutti i soggetti coinvolti. Le esperienze legate ai vari modi in cui in dieci anni di mediazione civile vengono amministrate le proce- dure, restituiscono una realtà da un lato complessiva- mente confortante in quanto la cultura del contenzio- so sta lasciando sempre più spazio alla cultura della convenienza nel gestire in modo strategico il conflitto, soprattutto se chi vi è coinvolto è un imprenditore o un investitore, che fondano le proprie determinazio- ni sulla base di principi di convenienza economica ed opportunità comparati, dall’altro destabilizzante, laddove l’utente del servizio di mediazione civile non dispone di chiare linee guida su come operativamen- te il procedimento deve o può essere amministrato e gestito dai vari professionisti protagonisti della scena, quali i mediatori, gli avvocati e i consulenti tecnici eventualmente intervenuti. In questo senso la prassi di riferimento per la quale stiamo fornendo il nostro contributo al tavolo istitu- to presso l’ente nazionale di normazione tecnica UNI, sta facendo un importante lavoro di“unificazione”, ap- punto, di processi e procedura operative.
  • 24. 24 Federica Fullin Presidente del Centro Studi ADR. Componente del tavolo UNI per la stesura della PdR sul procedimento di mediazione civile. La soddisfazione dell’utente finale ed il difficile equili- brio nell’individuazione dei criteri per una mediazione di qualità: Il ruolo strategico della prassi di riferimento presso UNI Quando la mediazione può dirsi di qualità? Cosa determina il successo della mediazione? Certamente per il legislatore, per il Ministero della Giustizia e per l’elemento premiale previsto dalla nor- ma in capo alle mediazioni che si concludono con suc- cesso, l’accordo rappresenta un elemento fondamen- tale nella determinazione dei criteri di valutazione di una“mediazione che funziona”. L’accordo, tuttavia, può essere frutto di un lavoro di esplorazione e ricerca delle risorse che consentono di ottenere un’ampia soddisfazione dei bisogni e delle aspettative delle parti, oppure più semplicemente è frutto del timore di affrontare un giudizio con le tutte le dinamiche deflattive stanti alla base di un mancato accordo. Ecco che esistono accordi di qualità e accordi di minor qualità. Il tutto, certamente, a beneficio della finalità deflattiva dello strumento. Ma la percentuale di accordi da cosa dipende? Dalle materie oggetto di controversia, dal livello di con- flittualità delle parti e dei relativi avvocati, dalla pre- parazione di questi ultimi sul ruolo dell’avvocato in mediazione, dall’attività posta in atto dalla segreteria per favorire la partecipazione delle parti e da quan- to la segreteria abbia collaborato attivamente con il mediatore in un’attività co-segretariale sempre più opportuna ed efficacie, alla formazione specifica del mediatore, alla presenza o meno di un collegio media- tori, alla loro eterogeneità in termini di competenze, alla loro personalità e affinità, all’aver coordinato e gestito con consapevolezza una consulenza tecnica, all’aver utilizzato tutti gli strumenti che la norma met- te a disposizione dell’organismo di mediazione e del mediatore e in ultimo, ma non in ordine di importan- za, alla formazione, alla visione e al pragmatismo del responsabile dell’organismo che, è indubbio, unita- mente all’organo manageriale dello stesso introduce le policy a cui i mediatori debbono attenersi. Lo scenario è complesso! In un contesto così articolato una prassi di riferimento come quella istituita presso UNI – Ente nazionale di normazione tecnica - rappresenta l’unica via d’uscita, il manuale d’uso al quale tutti i protagonisti del proce- dimento di mediazione possono attingere per far fun- zionare il procedimento di mediazione nell’interesse delle parti e per evitare, come troppo spesso avviene, che nel corso del procedimento di mediazione la con- troversia non sia sul tema per il quale le parte si trova- no innanzi al mediatore ma il modo in cui il mediatore amministra la procedura. La PdR istituita presso UNI, quindi, è una straordinaria opportunità per il più efficacie e completo degli stru- menti ADR: la mediazione civile.
  • 25. Il 12 aprile 2013, i “dieci saggi”, nominati dall’emerito Presidente della Repubblica, Sen. Giorgio Napolitano, individuarono nei servizi ADR la fonte di innovazione sociale per arginare e gestire le conflittualità che costi- tuiscono un argine invalicabile allo sviluppo economico e sociale della nostra società civile. Per tali motivi, il 19 maggio 2014 è sorta la Fondazione, no profit, Osservatorio sull’u- so dei sistemi ADR, ovvero il primo Centro di ricerca, sorto in Europa, con la finalità di generare o contribuire a generare “organizza- zioni funzionali” in grado di produrre inno- vazione sociale, attraverso i servizi ADR che consentono a gruppi di individui di gestire, da soli, le risorse di cui dispongono in modo ef- ficace, rapido ed equo, senza delegare a terzi. Strumenti che rappresentano, di fatto, uno degli otto principi progettuali fondamentali, teorizzati dal Premio Nobel per l’economia del 2009, Elinor Ostrom. “Servizi di interesse economico generale” in quanto volti alla coesione sociale e territoriale ed alla salvaguardia della competitività dell’e- conomia Europea. Il logo dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR rappresenta, in definitiva, la formula per far scaturire l’innovazione sociale, ovvero tre celle di un alveare con all’interno l’acroni- mo “A.D.R.”. Le celle dell’alveare, infatti, rappresentano la ricerca e le “interazioni sociali”, ovvero i c.d. collegamenti dinamici tra il settore pub- blico ed il settore privato, tra aree economi- che, produttive e sociali diverse, che devono essere coordinate tra loro da una spontanea “governance policentrica” in grado di deci- dere, grazie all’uso dei servizi a.d.r., sempre e comunque in termini di “fitness relativa” per il raggiungimento del benessere collettivo, perché l’A.d.r. è lo strumento indispensabile per “educare” ogni singolo componente del gruppo a ragionare in termini di “fitness rela- tiva” e mai assoluta, per mantenere inalterato il livello di fiducia e per non disgregare, nel tempo, l’organizzazione funzionale. Questa lucida “visione” per l’Osservatorio non deve essere soltanto perseguita, ma deve essere costantemente monitorata. Il “monitoraggio” sull’impatto sociale che le organizzazioni funzionali producono per il perseguimento del benessere collettivo è parte integrante della nostra missione ed abbiamo deciso di attuarlo con l’ausilio di ricercatori universitari e di divulgarlo attraverso una ri- vista ad hoc, denominata “CAOS”. Una rivista che ha il compito di promuovere e rendere la ricerca il mezzo attraverso il quale far sorgere organizzazioni funzionali ed allo stesso tempo divulgare l’impatto sociale che le organizzazioni funzionali hanno per il be- nessere collettivo della società. Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR • promuovere organizzazioni funzionali • monitora l’impatto sociale Organizzazioni funzionali • si nutrono di ricerca • vivono di interazioni sociali • si gestiscono con l’ADR Benessere collettivo si realizza con: • infrastrutture normative • infrastrutture di mercato Rivista che si ispira al battito delle ali di una farfalla. Battito che rappresenta il simbolo della teoria del “Caos” ovvero l’idea che da piccole esternalità positive si possano produr- re grandi variazioni positive, a lungo termine, all’interno di un sistema che tutti noi, oggi, qui, chiamiamo Italia.