Presentazione del 17 luglio 2014 resa a Catanzaro per il decennale di CatanzaroInforma sul diritto all'oblio nell'attività giornalistica alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González
5. Google
Testata
“What
happene
d
to
!!!”
!!!
Ed
ecco
che
la
rimozione
di
una
diventa
notizia,
rendendo
inef;icace
il
diritto
protetto
6.
7.
8.
9.
10.
11. Il
diritto
all’oblio
nella
EU
Google
Newspaper
Richiesta
interessato
Bilanciamento:
Judicial
review
oblio
12. De;inizione
del
d.
all’oblio
•
Il soggetto cui l’informazione oggetto di trattamento si
riferisce ha in particolare diritto al rispetto della propria
identità personale o morale, a non vedere cioè «travisato
o alterato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale,
politico, sociale, religioso, ideologico,
professionale» (v. Cass., 22/6/1985, n. 7769), e pertanto
alla verità della propria immagine nel momento storico
attuale.
• sentenza
05.04.2012
n°
5525
13. Punti
fermi
sull’oblio,
da
11
anni
a
questa
parte
• Art.
7(*)
del
d.
lgs
196/03
:
su
richiesta
dell’interessato,
blocco,
aggiornamento,
cancellazione
(ricordiamo
che
è
possibile
la
cancellazione,
la
trasformazione
in
forma
anonima
o
il
blocco
dei
da1
traSa1
in
violazione
di
legge,
compresi
quelli
di
cui
non
è
necessaria
la
conservazione
in
relazione
agli
scopi
per
i
quali
i
da<
sono
sta<
raccol<
o
successivamente
tra=a<;)
• ATvità
giornalis1ca:
bilanciamento
interessi
tra
d.
alla
privacy
e
d.
all’informazione
• *
implements
art.
12
“THE
DATA
SUBJECT'S
RIGHT
OF
ACCESS
TO
DATA”
of
the
EU
Direc1ve
95/46/EC
-‐
The
Data
Protec1on
Direc1ve
and
successive
amendments
and
correc1ons
14. Punti
fermi
sull’oblio,
dallo
scorso
maggio
2014
• Motore
di
ricerca:
semplice
richiesta
interessato,
se
la
richiesta
non
è
evasa
un
giudice
può
decidere
se
la
cancellazione
deve
essere
effeSuata
• A
par<re
da
questa
sentenza,
viene,
quindi,
applicato
l’art.
7
anche
al
motore
di
ricerca!
15. Uso
giornalistico:
non
è
necessario
il
consenso
se
c’è
d.
di
cronaca
• la
vigente
disciplina
in
materia
di
protezione
dei
da1
personali
riserva
all'aTvità
giornalis1ca
un
regime
speciale
(arS.
136
e
ss
Codice
in
materia
di
protezione
dei
da1
personali
-‐
d.lg.
30
giugno
2003,
n.
196,
di
seguito
"Codice"
e
allegato
codice
di
deontologia
rela1vo
al
traSamento
dei
da1
personali
nell'esercizio
dell'aTvità
giornalis1ca)
il
quale
consente
al
giornalista
di
diffondere
i
da<,
anche
senza
il
consenso
degli
interessa<,
nel
rispe=o
dei
limi<
del
diri=o
di
cronaca
e,
in
par1colare,
di
quello
dell'"essenzialità
dell'informazione
riguardo
a
faT
di
interesse
pubblico"
(art.
137,
comma
3,
del
Codice).
• sentenza
05.04.2012
n°
5525
16. Possono essere trasferiti in
archivio? Sì, Art. 11 dlgs 196/03
• Rispetto all’interesse del soggetto a non vedere ulteriormente divulgate
notizie di cronaca che lo riguardano si pone peraltro l’ipotesi che
sussista o subentri l’interesse pubblico alla relativa conoscenza o
divulgazione per particolari esigenze di carattere storico, didattico, culturale
o più in generale dependenti per il persistente interesse sociale riguardo ad
esse.
Un fatto di cronaca può, a tale stregua, assumere rilevanza quale fatto
storico, il che può giustificare la permanenza del dato mediante la
conservazione in archivi altri e diversi (es., archivio storico) da quello
in cui esso è stato originariamente collocato.
• sentenza
05.04.2012
n°
5525
17. Costo
strategico
del
diritto
all’oblio
per
i
motori
di
ricerca
Google
Giornali
ed
editori
Algoritmi,
meno
potere
sui
risulta1
di
ricerca
ergo
prodoT
meno
effica1
Meno
click,
Meno
sponsor,
isolamento,
invisibilità,
Costo
democra1co:
solo
gli
uten1
esper1
riusciranno
ad
avere
no1zie
complete
18. Problemi
dovuti
a
rimozione
notizia
da
Google
• OggeTvità
dei
risulta1,
neutralità
compromessa,
risulta1
diversi
a
seconda
della
localizzazione
geografica
o
uso
di
proxy
• DiriSo
ad
essere
informa1
diventa
effeTvo
solo
per
gli
uten1
più
esper1
in
grado
di
ricercare
la
no1zia
anche
senza
l’aiuto
di
Google
• Differenziazione
della
tutela
giuridica
della
no1zia
a
seconda
che
sia
riportata
sulla
fonte
originale
o
indicizzata
da
un
motore
di
ricerca
27. Per
la
Corte
di
Gius1zia
UE,
l’indicizzazione
è
un
traSamento.
Sentenza
nella
causa
C-‐131/12
Google
Spain
SL,
Google
Inc.
/
Agencia
Española
de
Protección
de
Datos,
Mario
Costeja
González
28. Punti
deboli
della
sentenza
che
stanno
emergendo
in
queste
ore
• Cosa
accade
se
una
testata
online
inizia
a
dichiarare
gli
ar1coli
che
sono
sta1
oscura1
dalle
ricerche?
• Cosa
accade
se
gli
uten1
iniziano
ad
effeSuare
un
Google
bombing
e
a
condividere
l’ar1colo
oscurato
facendo
così
risalire
la
no1zia
aSraverso
I
social
media?