1. I neo amministratori
dovranno essere abilitati
da enti e istituti di
formazione (accreditati e
regolamentati a livello
regionale, secondo le
indicazioni presenti nel
regolamento governativo
ufficiale) .
Gli aspiranti
amministratori
dovranno avere
competenze tecniche
approfondite su materie
giuridiche e
commerciali ed avranno
l'obbligo di
aggiornamento periodico
delle proprie
competenze
I corsi di formazione
devono esser svolti da
professionisti in campo
giuridico ed economico che
abbiano esperienza
nell'amministrazione di
condomini e devono avere
un responsabile scientifico
che rispetti le linee guida
imposte dal decreto
ministeriale, che
comprende, oltre alle
competenze tecniche,
requisiti di onorabilità
(art.3).
I corsi di formazione
dovranno contenere moduli
sulla sicurezza degli edifici
e sulle nuove norme che
disciplinano e regolano le
indicazioni sul risparmio
energetico e gli obblighi di
legge vigenti sulle
Il percorso formativo di tipo
teorico-pratico dovrà culminare
in una sorta di esame finale per
il conseguimento del titolo di
legale rappresentante di
comproprietari di immobili
I futuri amministratori
di condominio dovranno
dimostrare di aver seguito
un numero minimo di ore di
lezione (almeno 72) presso enti
autorizzati, e al termine di
queste dovranno ottenere un
placet da parte di un organismo
regolarmente iscritto agli elenchi
statali.
In più, anche una volta ottenuto
il titolo di "amministratori",
questi avranno l'obbligo di
frequentare dei corsi periodici
di aggiornamento su
argomenti pratici e normativi.
La norma definisce anche le
materie che dovranno essere
Decreto Legislativodel Ministero della Giustizia - n. 140 del 13 agosto 2014
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2014