Sicilia: elezione del presidente della regione con doppia scheda. La proposta di Lista Musumeci
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REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVI Legislatura
DISEGNO DI LEGGE
NUOVE NORME IN MATERIA DI ELEZIONE DIRETTA DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1951, n° 29.
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RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli Colleghi,
con il presente disegno di legge si vuole modificare il sistema di elezione del Presidente della Regione,
prevedendo che essa avvenga tramite apposita scheda di votazione recante solo il cognome e nome del
candidato ed il relativo contrassegno di lista. Si propone, cioè, di introdurre il c.d. sistema della doppia
scheda: una per la scelta del Presidente della Regione e l’altra per la scelta del partito e del candidato
all’Assemblea Regionale Siciliana preferito.
L’esigenza che si intende tutelare è quella di garantire che l’elezione del Presidente della Regione sia
determinata dalla libera scelta dei cittadini, sganciata dai condizionamenti dei partiti, svincolata dal sistema
delle alleanze e degli accordi partitocratrici.
Attraversiamo un periodo assai delicato sotto il profilo politico-istituzionale: la crisi organizzativa e
identitaria che colpisce i partiti tradizionali in uno dei loro fondanti caratteri, quello della rappresentatività,
cioè della capacità di essere entità democratiche di rappresentanza degli interessi pubblici, rischia di
determinare, oramai, una pericolosa interruzione del rapporto che dovrebbe tenerli sempre ben collegati alla
cittadinanza. Si assiste, sempre con maggiore stupore, a pratiche politiche che pretendono di determinare la
rappresentanza istituzionale del popolo sovrano non già attraverso la partecipazione democratica ed allargata
di quest’ultimo ai processi decisionali, bensì esasperando a dismisura il ruolo ed il potere dei partiti
organizzati, sino a distorcerne la loro funzione sociale.
Il sistema della doppia scheda di votazione mira a rendere più praticabile il voto disgiunto. Dando la
concreta possibilità al corpo elettorale di potere esprime le proprie scelte in maniera più facile e quindi più
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libera, la mediazione dei partiti viene ricondotta alla sua naturale funzione e si ristabilisce così un
collegamento diretto con l’elettore.
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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
NUOVE NORME IN MATERIA DI ELEZIONE DIRETTA DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1951, n° 29.
Articolo 1
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n° 29, è così sostituito: “La votazione
per l’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana avviene tramite due
schede distinte”.
2. L’articolo 3bis della legge regionale 20 marzo 1951, n° 29, è così sostituito:
Art. 3bis. Caratteristiche delle schede di votazione.
1. Le schede di votazione per l’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale
Siciliana sono suddivise in tante parti quante se ne rendono necessarie per contenere i contrassegni
ammessi.
2. Ogni parte, iniziando da sinistra, contiene gli spazi per riprodurre, verticalmente e in misura
omogenea, ciascuno racchiuso entro un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti.
Ogni parte contiene sino ad un massimo di dieci contrassegni.
3. Nella scheda di votazione per l’elezione dell’Assemblea Regionale Siciliana, all’interno di ogni
rettangolo, il contrassegno di lista è affiancato, alla sua destra, da una riga riservata all’eventuale
indicazione di una preferenza per un candidato.
4. Nella scheda di votazione per l’elezione del Presidente della Regione, all’interno di ogni rettangolo,
il contrassegno di lista è affiancato, a caratteri di stampa ed alla sua destra, dal cognome e nome
del capolista della lista regionale, candidato alla carica di Presidente della Regione.
3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 20 marzo 1951, n° 29 è così sostituito:
“b) stabilisce, mediante sorteggio alla presenza dei delegati delle liste provinciali appositamente
convocati, la successione in cui sono riportati, verticalmente uno di seguito all’altro, i rettangoli
contenenti i contrassegni delle liste provinciali validamente presentate nel collegio medesimo.
Identica procedura osserva l’ufficio centrale regionale per quanto riguarda le liste regionali.
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Articolo 2
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
IOPPOLO
FORMICA
MUSUMECI