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Anno 15 - numero 3003 di lunedì 14 gennaio 2013
La vigilanza dei lavoratori da parte del DDL e la delega di
funzioni
La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro poste a carico del
datore di lavoro non può ritenersi implicitamente presunta dalla ripartizione
interna all’azienda dei compiti assegnati o dalle dimensioni dell’impresa. Di
G.Porreca.

                                           Pubblicità
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Ca zione Pena Sezione IV - Sentenzan. 40894 del 18 ottobre 2012 (u. p. 28
   ssa          le
settembre 2012)- Pres. Brusco – Est. Ga ti – P.M. Polica
                                       lbia             stro– Ric. Proc. Gener..

Commento a cura di G. Porreca.

Ba 14 Gen - Non si riscontraunalineauniforme nellaCorte di Ca zione sulla
    ri,                                                                           ssa
responsa    bilità direttadel da di la
                                  tore       voro nellavigila dei la tori dipendenti della
                                                                nza          vora
suaa    ziendae sullapossibilità di delega le funzioni dellavigila stessaafigure
                                                re                             nza
intermedie specie qua l’impresarisulti essere di gra dimensioni. In pa to
                            ndo                                     ndi                   ssa
infa più volte lasupremaCorte hasostenuto che nelle imprese di gra dimensioni
      tti                                                                            ndi
non è possibile a     ttribuire automa mente a
                                         tica         ll’orga di vertice laresponsa
                                                              no                         bilità per
l’osserva delle norme di sicurezzaoccorrendo a contra tenere conto della
            nza                                               l         rio
orga   nizza zione che è sta postain essere in modo di risa a
                               ta                                     lire ll’interno dellastessa
a ll’effettivo responsa di settore e ciò a fine di evita di a
                           bile                    l                re      ddebita a vertice una
                                                                                   re l
sortadi responsa      bilità oggettivarispetto asitua     zioni ra gionevolmente incontrolla    bili
perché dema te a curaed a responsa
                 nda lla               lla            bilità di a ( Ca z. Pen. Sez. IV
                                                                 ltri      ssa
28/1/2009 n. 4123). Posizione quest’ultimaa            ssuntada Corte di Ca zione
                                                                  lla              ssa
la mente condivisibile e sopra
   rga                                  ttutto più a ttinente a a li disposizioni di legge in
                                                                lle ttua
ma   teriadi sa e di sicurezzasul la
                 lute                        voro.

In questacircosta invece lasupremaCorte di Ca zione haa
                  nza                                ssa           vuto modo di
sostenere che nellaripartizione internadi competenze e funzioni in unaa    zienda ,
assegna in conseguenza delle dimensioni dell’impresastessanon può individua
        te                                                                          rsi
implicitamente unasortadi delegadapa del da di la
                                          rte      tore      voro a vendo lo stesso asuo
ca lavigila sullaa
  rico         nza        pplicazione delle norme di sa e sicurezzasul la
                                                        lute                  voro dei
la tori “se non ritua
  vora                lmente delega a a
                                      te d ltri” e ciò a nche in riferimento a norma
                                                                               lla
cosiddettadi “chiusuradel sistema di cui a rticolo 2087 c.c..
                                   ”          ll’a

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                   Sicurezza sul lavoro - La sicurezza nel luogo di lavoro con
                                         i carichi sospesi
Laformazione dei la tori che opera a
                                          vora            no ttorno agru e
                                     mezzi di sollevamento

Il caso e l’iter giudiziario
Il Tribuna hadichia to il Presidente del Consiglio di Amministra
              le           ra                                                     zione di una
società aresponsa     bilità limita colpevole del delitto di lesioni colpose gra procura
                                     ta                                                   vi         te
a un dipendente dellasocietà stessanel corso dellasuaa
  d                                                                ttività la tivae lo ha
                                                                               vora
conda to a penadi giorni 28 di reclusione, sostituitacon lapenapecunia di
       nna lla                                                                                ria
euro 1.064 di multa dichia taestintaper indulto. Eraa
                        ,         ra                              vvenuto che il la tore
                                                                                       vora
infortuna in qua di a
             to,      lità       pprendista sta sca ndo daunana unita
                                            , va rica                        ve,        mente a a d ltri
tre opera e a gruista dei semila ti di a io. Lo stesso, in pa
            i d            ,            vora       ccia                         rticola a
                                                                                       re, vevail
compito di a ncia i semila ti (cosiddette bra
                 gga re               vora                   mme) a un bila
                                                                      d            nciere, asuavolta
collega a bozzello dellagru, infila le ca
         to l                               ndo       tene fissa a bila
                                                                 te l       nciere a estremità
                                                                                      lle
delle bra   mme in modo che lagru potesse solleva con l'opera
                                                         rle               zione denomina       ta
"vira ". Siccome il gruistanon potevavedere le opera
      ta                                                        zioni di ca   rico, spetta a un
                                                                                            va d
a la tore che presenzia a opera
  ltro vora                         va lle        zioni, di da l'ordine a gruistadi eseguire
                                                               re             l
lama   novradi solleva     mento del ca arico llorché l'imbra del ma le fosse termina
                                                                go          teria                    to
e gli a ddetti si fossero a   llonta ti da ca
                                    na l rico. Nel ca di specie, uno degli a
                                                            so                             ddetti
a vevada il "via a gruistaper il solleva
            to       " l                          mento del ca mentre l’a
                                                                rico                pprendistasta   va
a ncoraeseguendo l'a      ncora  ggio dellaca tenaa uno dei profila per cui laca
                                                     d                  ti                  tenaera
a tain tensione ed a
  nda                        vevaschia to lama destradel la tore il qua riporta
                                        ccia         no                vora                le        va
unainca cità di a
           pa          ttendere a ordina occupa
                                   lle       rie         zioni per il tempo di quindici mesi
oltre a ll'indebolimento perma      nente dell'a ra dellaprensione.
                                                 ppa to

Il Tribuna haa
            le     ttribuito laresponsa   bilità dell'occorso a la tore a
                                                               l vora         ddetto che a veva
erra nel da a
     to        re nticipa mente l'ordine per inizia la"vira " oltre che a lega
                           ta                           re         ta             l     le
ra ppresenta dellaSocietà e da di la
              nte                    tore       voro in concreto delle ma   estra per a
                                                                                 nze       ver
omesso di esercita le dovute forme di controllo, consentendo il solleva
                     re                                                          mento della
gru primadell'a zione di segna a
                  ttiva                 le custico, come sta  bilito da norma
                                                                        lla       tiva
antinfortunisticae nello stesso ma le di sicurezzareda da servizio di prevenzione
                                       nua                      tto l
e protezione. Erarisulta a  to ltresì che ta omissione si verifica già senzache il
                                             le                        va
responsa dell'a
           bile       ziendaa  vesse sta bilito ed a te precise procedure idonee a
                                                    ttua                                d
accerta laregola o meno dellacondottadei la tori sotto il profilo
         re          rità                                 vora
antinfortunistico. Il funziona   mento dell'a rme a
                                               lla      custico, secondo il Tribuna ale, vrebbe
evita l'incidente, perché a
      to                        vrebbe sicura  mente indotto i la tori presenti asegna re
                                                                  vora                       la
a gruistache le opera
 l                        zioni di ca non era sta completa
                                     rico          no te              te.

Il la tore che a
     vora          vevada l’ordine di inizia le opera
                            to                         re          zioni di solleva   mento ha
definito lapropriaposizione processua concorda lapenaa sensi dell'a
                                             le              ndo            i               rticolo 444
cod. proc. pen. mentre il responsa lega dellasocietà haproposto impugna
                                       bile        le                                           zione
dinna a Corte di Appello laqua hariforma ladecisione di primo gra
      nzi lla                              le               to                                do
a ssolvendo l'imputa "perché il fa non costituisce rea LaCorte di Appello ha
                     to                 tto                         to".
giustifica lapropriadecisione rileva che l'a
          ta                                ndo           ziendain questione occupa circa  va
cento dipendenti, con due direttori opera        tivi, qualifica come dirigenti, va preposti
                                                                ti                       ri
con gli incombenti di responsa a mento, ca ba
                                  bile vvia                 pi nchinae ca turno per cui
                                                                                 pi
l’obbligo di vigila sull'effettivo a
                   re                   ziona   mento del segna a   le custico, in pa   rticola  re,
spetta a preposti che, pera
       va i                     ltro, non a     veva esposto a
                                                      no            lcunaproblema in tatica       l
senso a direttori opera
        i               tivi, i qua ultimi, a
                                    li              vendo ra  pporti giorna   lieri con il da di
                                                                                              tore
la voro, non aveva aloro voltara
                   no                   ppresenta a   to lcunché a rigua
                                                                     l       rdo. Di conseguenza
per laCorte di Appello non si potevaa         ttribuire nessun a   ddebito a ricorrente
                                                                               l
nell'ambito dell'osserva dellanorma di prevenzione infortuni.
                         nza                   tiva

Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte
Il Procura Genera presso laCorte di Appello haproposto ricorso per ca zione
            tore         le                                                           ssa
ed hachiesto l’a   nnulla mento delladecisione, sostenendo che laCorte di Appello a        veva
tra scura il da obbiettivo dellama nzadi ogni vigila sulle misure di
         to      to                        nca                  nza
prevenzione degli infortuni dapa del Presidente del Consiglio di Amministra
                                       rte                                              zione
dellaSocietà, in qua di da di la
                       lità       tore      voro, e non tenendo conto a rigua che non
                                                                         l     rdo
a riva in a
  ppa no          lcun modo sufficienti gli obblighi fa   centi ca a singoli dirigenti,
                                                                  rico i
nell'a mbito delle funzioni dacia    scuno svolte. Sul da di la
                                                          tore      voro, hainfa sostenuto
                                                                                 tti
il ricorrente, gra val’obbligo specifico di controlla diretta
                   va                                      re       mente l'osserva da
                                                                                     nza
pa dei singoli dipendenti delle norme e delle disposizioni a
   rte                                                               zienda in ma
                                                                           li       teriadi
sicurezza il che nellafa
           ,                ttispecie non eraa duto.
                                                cca

LaCorte di Ca zione haa
                ssa          ccolto il ricorso del Procura Genera perché fonda
                                                           tore         le              to.
Secondo lasupremaCorte, infa laCorte di Appello non hacorretta
                                  tti,                                     mente
argomenta laposizione processua del lega ra
           to                          le       le ppresenta dellasocietà presso cui
                                                                nte
eradipendente lapa offesasullaba dei da obbiettivi dellavicendaa
                     rte                  se     ti                           cquisiti e con
riferimento a norma in temadi sicurezzanei posti di la
              lla       tiva                                     voro. Invero, hasostenuto
laSez. IV, “a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e di quella generale in materia di
sicurezza aziendale (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4) ed anche in
riferimento alla norma cd. ‘di chiusura del sistema’ ex articolo 2087 c.c., sussiste un
obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti
e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di
lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia
conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo
correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto
dall'articolo 40 c.p.p., comma 2”. “La vigilanza sull'applicazione delle misure disposte
e sull'osservanza di queste da parte dei lavoratori”, haquindi proseguito laCorte di
Ca zione, “rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegate ad
   ssa
altri soggetti” facendo osserva are ncorache “sotto detto profilo, deve osservarsi che
la delega di funzioni, spettanti e facenti carico al datore di lavoro, nei riguardi di terzi
(ora disciplinata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 16 come
modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 12) non può
ritenersi implicitamente presunta dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti
assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa”.

“Piuttosto”,hacosì concluso laSez. IV, “anche secondo la giurisprudenza elaborata
all'epoca dell'accadimento in questione, deve rilevarsi che la delega eventualmente
conferita dal datore di lavoro, in tema di attuazione e controllo del rispetto da parte
dei dipendenti della normativa antinfortunistica, richiede una inequivoca e certa
manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto con conferimento al
delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e
controllo adeguati agli incombenti attribuiti, nonché autonomia di spesa necessaria
allo svolgimento delle funzioni delegate. Il che, secondo le acquisizioni probatorie
esposte, non risulta appunto avvenuto nel caso in esame”

Per qua sopradetto quindi laCorte di Ca zione haa
       nto                              ssa      nnulla lasentenzadella
                                                       ta
Corte di Appello impugna con rinvio a a Sezione dellastessaper un nuovo
                        ta           d ltra
esa dellaposizione processua dell'imputa
   me                       le            to.



Corte di Ca zione - Pena Sezione IV - Sentenzan. 40894 del 18 ottobre 2012 (u. p.
           ssa            le
28 settembre 2012) - Pres. Brusco –Est. Ga ti – P.M. Polica – Ric. Proc.
                                          lbia             stro
Gener.. - Ladelegadelle funzioni in materiadi sa e sicurezzasul la
                                                lute              voro poste a
ca del da di la
  rico      tore voro non può ritenersi implicitamente presuntada ripa
                                                                 lla rtizione
internaa ziendadei compiti a
        ll’a                ssegna o da dimensioni dell’impresastessa
                                  ti     lle                          .




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                                      to                   tive

                                        Articoli correla in Sentenze commenta
                                                        ti                   te
<- Somma del numero
        rio
                                                                            ->

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24 la vigilanza dei lavoratori da parte del ddl e la delega di funzioni

  • 1. Anno 15 - numero 3003 di lunedì 14 gennaio 2013 La vigilanza dei lavoratori da parte del DDL e la delega di funzioni La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro poste a carico del datore di lavoro non può ritenersi implicitamente presunta dalla ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati o dalle dimensioni dell’impresa. Di G.Porreca. Pubblicità Microsoft® Office 365 Il modo più semplice di collaborare Prova subito Office 365 Gratis! www.microsoft.com/office365 Ca zione Pena Sezione IV - Sentenzan. 40894 del 18 ottobre 2012 (u. p. 28 ssa le settembre 2012)- Pres. Brusco – Est. Ga ti – P.M. Polica lbia stro– Ric. Proc. Gener.. Commento a cura di G. Porreca. Ba 14 Gen - Non si riscontraunalineauniforme nellaCorte di Ca zione sulla ri, ssa responsa bilità direttadel da di la tore voro nellavigila dei la tori dipendenti della nza vora suaa ziendae sullapossibilità di delega le funzioni dellavigila stessaafigure re nza intermedie specie qua l’impresarisulti essere di gra dimensioni. In pa to ndo ndi ssa infa più volte lasupremaCorte hasostenuto che nelle imprese di gra dimensioni tti ndi non è possibile a ttribuire automa mente a tica ll’orga di vertice laresponsa no bilità per l’osserva delle norme di sicurezzaoccorrendo a contra tenere conto della nza l rio orga nizza zione che è sta postain essere in modo di risa a ta lire ll’interno dellastessa a ll’effettivo responsa di settore e ciò a fine di evita di a bile l re ddebita a vertice una re l sortadi responsa bilità oggettivarispetto asitua zioni ra gionevolmente incontrolla bili perché dema te a curaed a responsa nda lla lla bilità di a ( Ca z. Pen. Sez. IV ltri ssa 28/1/2009 n. 4123). Posizione quest’ultimaa ssuntada Corte di Ca zione lla ssa la mente condivisibile e sopra rga ttutto più a ttinente a a li disposizioni di legge in lle ttua ma teriadi sa e di sicurezzasul la lute voro. In questacircosta invece lasupremaCorte di Ca zione haa nza ssa vuto modo di sostenere che nellaripartizione internadi competenze e funzioni in unaa zienda , assegna in conseguenza delle dimensioni dell’impresastessanon può individua te rsi implicitamente unasortadi delegadapa del da di la rte tore voro a vendo lo stesso asuo ca lavigila sullaa rico nza pplicazione delle norme di sa e sicurezzasul la lute voro dei la tori “se non ritua vora lmente delega a a te d ltri” e ciò a nche in riferimento a norma lla cosiddettadi “chiusuradel sistema di cui a rticolo 2087 c.c.. ” ll’a Pubblicità Sicurezza sul lavoro - La sicurezza nel luogo di lavoro con i carichi sospesi
  • 2. Laformazione dei la tori che opera a vora no ttorno agru e mezzi di sollevamento Il caso e l’iter giudiziario Il Tribuna hadichia to il Presidente del Consiglio di Amministra le ra zione di una società aresponsa bilità limita colpevole del delitto di lesioni colpose gra procura ta vi te a un dipendente dellasocietà stessanel corso dellasuaa d ttività la tivae lo ha vora conda to a penadi giorni 28 di reclusione, sostituitacon lapenapecunia di nna lla ria euro 1.064 di multa dichia taestintaper indulto. Eraa , ra vvenuto che il la tore vora infortuna in qua di a to, lità pprendista sta sca ndo daunana unita , va rica ve, mente a a d ltri tre opera e a gruista dei semila ti di a io. Lo stesso, in pa i d , vora ccia rticola a re, vevail compito di a ncia i semila ti (cosiddette bra gga re vora mme) a un bila d nciere, asuavolta collega a bozzello dellagru, infila le ca to l ndo tene fissa a bila te l nciere a estremità lle delle bra mme in modo che lagru potesse solleva con l'opera rle zione denomina ta "vira ". Siccome il gruistanon potevavedere le opera ta zioni di ca rico, spetta a un va d a la tore che presenzia a opera ltro vora va lle zioni, di da l'ordine a gruistadi eseguire re l lama novradi solleva mento del ca arico llorché l'imbra del ma le fosse termina go teria to e gli a ddetti si fossero a llonta ti da ca na l rico. Nel ca di specie, uno degli a so ddetti a vevada il "via a gruistaper il solleva to " l mento del ca mentre l’a rico pprendistasta va a ncoraeseguendo l'a ncora ggio dellaca tenaa uno dei profila per cui laca d ti tenaera a tain tensione ed a nda vevaschia to lama destradel la tore il qua riporta ccia no vora le va unainca cità di a pa ttendere a ordina occupa lle rie zioni per il tempo di quindici mesi oltre a ll'indebolimento perma nente dell'a ra dellaprensione. ppa to Il Tribuna haa le ttribuito laresponsa bilità dell'occorso a la tore a l vora ddetto che a veva erra nel da a to re nticipa mente l'ordine per inizia la"vira " oltre che a lega ta re ta l le ra ppresenta dellaSocietà e da di la nte tore voro in concreto delle ma estra per a nze ver omesso di esercita le dovute forme di controllo, consentendo il solleva re mento della gru primadell'a zione di segna a ttiva le custico, come sta bilito da norma lla tiva antinfortunisticae nello stesso ma le di sicurezzareda da servizio di prevenzione nua tto l e protezione. Erarisulta a to ltresì che ta omissione si verifica già senzache il le va responsa dell'a bile ziendaa vesse sta bilito ed a te precise procedure idonee a ttua d accerta laregola o meno dellacondottadei la tori sotto il profilo re rità vora antinfortunistico. Il funziona mento dell'a rme a lla custico, secondo il Tribuna ale, vrebbe evita l'incidente, perché a to vrebbe sicura mente indotto i la tori presenti asegna re vora la a gruistache le opera l zioni di ca non era sta completa rico no te te. Il la tore che a vora vevada l’ordine di inizia le opera to re zioni di solleva mento ha definito lapropriaposizione processua concorda lapenaa sensi dell'a le ndo i rticolo 444 cod. proc. pen. mentre il responsa lega dellasocietà haproposto impugna bile le zione dinna a Corte di Appello laqua hariforma ladecisione di primo gra nzi lla le to do a ssolvendo l'imputa "perché il fa non costituisce rea LaCorte di Appello ha to tto to". giustifica lapropriadecisione rileva che l'a ta ndo ziendain questione occupa circa va cento dipendenti, con due direttori opera tivi, qualifica come dirigenti, va preposti ti ri con gli incombenti di responsa a mento, ca ba bile vvia pi nchinae ca turno per cui pi l’obbligo di vigila sull'effettivo a re ziona mento del segna a le custico, in pa rticola re, spetta a preposti che, pera va i ltro, non a veva esposto a no lcunaproblema in tatica l senso a direttori opera i tivi, i qua ultimi, a li vendo ra pporti giorna lieri con il da di tore la voro, non aveva aloro voltara no ppresenta a to lcunché a rigua l rdo. Di conseguenza per laCorte di Appello non si potevaa ttribuire nessun a ddebito a ricorrente l nell'ambito dell'osserva dellanorma di prevenzione infortuni. nza tiva Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte
  • 3. Il Procura Genera presso laCorte di Appello haproposto ricorso per ca zione tore le ssa ed hachiesto l’a nnulla mento delladecisione, sostenendo che laCorte di Appello a veva tra scura il da obbiettivo dellama nzadi ogni vigila sulle misure di to to nca nza prevenzione degli infortuni dapa del Presidente del Consiglio di Amministra rte zione dellaSocietà, in qua di da di la lità tore voro, e non tenendo conto a rigua che non l rdo a riva in a ppa no lcun modo sufficienti gli obblighi fa centi ca a singoli dirigenti, rico i nell'a mbito delle funzioni dacia scuno svolte. Sul da di la tore voro, hainfa sostenuto tti il ricorrente, gra val’obbligo specifico di controlla diretta va re mente l'osserva da nza pa dei singoli dipendenti delle norme e delle disposizioni a rte zienda in ma li teriadi sicurezza il che nellafa , ttispecie non eraa duto. cca LaCorte di Ca zione haa ssa ccolto il ricorso del Procura Genera perché fonda tore le to. Secondo lasupremaCorte, infa laCorte di Appello non hacorretta tti, mente argomenta laposizione processua del lega ra to le le ppresenta dellasocietà presso cui nte eradipendente lapa offesasullaba dei da obbiettivi dellavicendaa rte se ti cquisiti e con riferimento a norma in temadi sicurezzanei posti di la lla tiva voro. Invero, hasostenuto laSez. IV, “a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4) ed anche in riferimento alla norma cd. ‘di chiusura del sistema’ ex articolo 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'articolo 40 c.p.p., comma 2”. “La vigilanza sull'applicazione delle misure disposte e sull'osservanza di queste da parte dei lavoratori”, haquindi proseguito laCorte di Ca zione, “rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegate ad ssa altri soggetti” facendo osserva are ncorache “sotto detto profilo, deve osservarsi che la delega di funzioni, spettanti e facenti carico al datore di lavoro, nei riguardi di terzi (ora disciplinata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 16 come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 12) non può ritenersi implicitamente presunta dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa”. “Piuttosto”,hacosì concluso laSez. IV, “anche secondo la giurisprudenza elaborata all'epoca dell'accadimento in questione, deve rilevarsi che la delega eventualmente conferita dal datore di lavoro, in tema di attuazione e controllo del rispetto da parte dei dipendenti della normativa antinfortunistica, richiede una inequivoca e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto con conferimento al delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli incombenti attribuiti, nonché autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Il che, secondo le acquisizioni probatorie esposte, non risulta appunto avvenuto nel caso in esame” Per qua sopradetto quindi laCorte di Ca zione haa nto ssa nnulla lasentenzadella ta Corte di Appello impugna con rinvio a a Sezione dellastessaper un nuovo ta d ltra esa dellaposizione processua dell'imputa me le to. Corte di Ca zione - Pena Sezione IV - Sentenzan. 40894 del 18 ottobre 2012 (u. p. ssa le 28 settembre 2012) - Pres. Brusco –Est. Ga ti – P.M. Polica – Ric. Proc. lbia stro Gener.. - Ladelegadelle funzioni in materiadi sa e sicurezzasul la lute voro poste a
  • 4. ca del da di la rico tore voro non può ritenersi implicitamente presuntada ripa lla rtizione internaa ziendadei compiti a ll’a ssegna o da dimensioni dell’impresastessa ti lle . Questo articolo è pubblica sotto unaLicenzaCrea Commons. to tive Articoli correla in Sentenze commenta ti te <- Somma del numero rio ->