24 la vigilanza dei lavoratori da parte del ddl e la delega di funzioni
1. Anno 15 - numero 3003 di lunedì 14 gennaio 2013
La vigilanza dei lavoratori da parte del DDL e la delega di
funzioni
La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro poste a carico del
datore di lavoro non può ritenersi implicitamente presunta dalla ripartizione
interna all’azienda dei compiti assegnati o dalle dimensioni dell’impresa. Di
G.Porreca.
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Ca zione Pena Sezione IV - Sentenzan. 40894 del 18 ottobre 2012 (u. p. 28
ssa le
settembre 2012)- Pres. Brusco – Est. Ga ti – P.M. Polica
lbia stro– Ric. Proc. Gener..
Commento a cura di G. Porreca.
Ba 14 Gen - Non si riscontraunalineauniforme nellaCorte di Ca zione sulla
ri, ssa
responsa bilità direttadel da di la
tore voro nellavigila dei la tori dipendenti della
nza vora
suaa ziendae sullapossibilità di delega le funzioni dellavigila stessaafigure
re nza
intermedie specie qua l’impresarisulti essere di gra dimensioni. In pa to
ndo ndi ssa
infa più volte lasupremaCorte hasostenuto che nelle imprese di gra dimensioni
tti ndi
non è possibile a ttribuire automa mente a
tica ll’orga di vertice laresponsa
no bilità per
l’osserva delle norme di sicurezzaoccorrendo a contra tenere conto della
nza l rio
orga nizza zione che è sta postain essere in modo di risa a
ta lire ll’interno dellastessa
a ll’effettivo responsa di settore e ciò a fine di evita di a
bile l re ddebita a vertice una
re l
sortadi responsa bilità oggettivarispetto asitua zioni ra gionevolmente incontrolla bili
perché dema te a curaed a responsa
nda lla lla bilità di a ( Ca z. Pen. Sez. IV
ltri ssa
28/1/2009 n. 4123). Posizione quest’ultimaa ssuntada Corte di Ca zione
lla ssa
la mente condivisibile e sopra
rga ttutto più a ttinente a a li disposizioni di legge in
lle ttua
ma teriadi sa e di sicurezzasul la
lute voro.
In questacircosta invece lasupremaCorte di Ca zione haa
nza ssa vuto modo di
sostenere che nellaripartizione internadi competenze e funzioni in unaa zienda ,
assegna in conseguenza delle dimensioni dell’impresastessanon può individua
te rsi
implicitamente unasortadi delegadapa del da di la
rte tore voro a vendo lo stesso asuo
ca lavigila sullaa
rico nza pplicazione delle norme di sa e sicurezzasul la
lute voro dei
la tori “se non ritua
vora lmente delega a a
te d ltri” e ciò a nche in riferimento a norma
lla
cosiddettadi “chiusuradel sistema di cui a rticolo 2087 c.c..
” ll’a
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i carichi sospesi
2. Laformazione dei la tori che opera a
vora no ttorno agru e
mezzi di sollevamento
Il caso e l’iter giudiziario
Il Tribuna hadichia to il Presidente del Consiglio di Amministra
le ra zione di una
società aresponsa bilità limita colpevole del delitto di lesioni colpose gra procura
ta vi te
a un dipendente dellasocietà stessanel corso dellasuaa
d ttività la tivae lo ha
vora
conda to a penadi giorni 28 di reclusione, sostituitacon lapenapecunia di
nna lla ria
euro 1.064 di multa dichia taestintaper indulto. Eraa
, ra vvenuto che il la tore
vora
infortuna in qua di a
to, lità pprendista sta sca ndo daunana unita
, va rica ve, mente a a d ltri
tre opera e a gruista dei semila ti di a io. Lo stesso, in pa
i d , vora ccia rticola a
re, vevail
compito di a ncia i semila ti (cosiddette bra
gga re vora mme) a un bila
d nciere, asuavolta
collega a bozzello dellagru, infila le ca
to l ndo tene fissa a bila
te l nciere a estremità
lle
delle bra mme in modo che lagru potesse solleva con l'opera
rle zione denomina ta
"vira ". Siccome il gruistanon potevavedere le opera
ta zioni di ca rico, spetta a un
va d
a la tore che presenzia a opera
ltro vora va lle zioni, di da l'ordine a gruistadi eseguire
re l
lama novradi solleva mento del ca arico llorché l'imbra del ma le fosse termina
go teria to
e gli a ddetti si fossero a llonta ti da ca
na l rico. Nel ca di specie, uno degli a
so ddetti
a vevada il "via a gruistaper il solleva
to " l mento del ca mentre l’a
rico pprendistasta va
a ncoraeseguendo l'a ncora ggio dellaca tenaa uno dei profila per cui laca
d ti tenaera
a tain tensione ed a
nda vevaschia to lama destradel la tore il qua riporta
ccia no vora le va
unainca cità di a
pa ttendere a ordina occupa
lle rie zioni per il tempo di quindici mesi
oltre a ll'indebolimento perma nente dell'a ra dellaprensione.
ppa to
Il Tribuna haa
le ttribuito laresponsa bilità dell'occorso a la tore a
l vora ddetto che a veva
erra nel da a
to re nticipa mente l'ordine per inizia la"vira " oltre che a lega
ta re ta l le
ra ppresenta dellaSocietà e da di la
nte tore voro in concreto delle ma estra per a
nze ver
omesso di esercita le dovute forme di controllo, consentendo il solleva
re mento della
gru primadell'a zione di segna a
ttiva le custico, come sta bilito da norma
lla tiva
antinfortunisticae nello stesso ma le di sicurezzareda da servizio di prevenzione
nua tto l
e protezione. Erarisulta a to ltresì che ta omissione si verifica già senzache il
le va
responsa dell'a
bile ziendaa vesse sta bilito ed a te precise procedure idonee a
ttua d
accerta laregola o meno dellacondottadei la tori sotto il profilo
re rità vora
antinfortunistico. Il funziona mento dell'a rme a
lla custico, secondo il Tribuna ale, vrebbe
evita l'incidente, perché a
to vrebbe sicura mente indotto i la tori presenti asegna re
vora la
a gruistache le opera
l zioni di ca non era sta completa
rico no te te.
Il la tore che a
vora vevada l’ordine di inizia le opera
to re zioni di solleva mento ha
definito lapropriaposizione processua concorda lapenaa sensi dell'a
le ndo i rticolo 444
cod. proc. pen. mentre il responsa lega dellasocietà haproposto impugna
bile le zione
dinna a Corte di Appello laqua hariforma ladecisione di primo gra
nzi lla le to do
a ssolvendo l'imputa "perché il fa non costituisce rea LaCorte di Appello ha
to tto to".
giustifica lapropriadecisione rileva che l'a
ta ndo ziendain questione occupa circa va
cento dipendenti, con due direttori opera tivi, qualifica come dirigenti, va preposti
ti ri
con gli incombenti di responsa a mento, ca ba
bile vvia pi nchinae ca turno per cui
pi
l’obbligo di vigila sull'effettivo a
re ziona mento del segna a le custico, in pa rticola re,
spetta a preposti che, pera
va i ltro, non a veva esposto a
no lcunaproblema in tatica l
senso a direttori opera
i tivi, i qua ultimi, a
li vendo ra pporti giorna lieri con il da di
tore
la voro, non aveva aloro voltara
no ppresenta a to lcunché a rigua
l rdo. Di conseguenza
per laCorte di Appello non si potevaa ttribuire nessun a ddebito a ricorrente
l
nell'ambito dell'osserva dellanorma di prevenzione infortuni.
nza tiva
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte
3. Il Procura Genera presso laCorte di Appello haproposto ricorso per ca zione
tore le ssa
ed hachiesto l’a nnulla mento delladecisione, sostenendo che laCorte di Appello a veva
tra scura il da obbiettivo dellama nzadi ogni vigila sulle misure di
to to nca nza
prevenzione degli infortuni dapa del Presidente del Consiglio di Amministra
rte zione
dellaSocietà, in qua di da di la
lità tore voro, e non tenendo conto a rigua che non
l rdo
a riva in a
ppa no lcun modo sufficienti gli obblighi fa centi ca a singoli dirigenti,
rico i
nell'a mbito delle funzioni dacia scuno svolte. Sul da di la
tore voro, hainfa sostenuto
tti
il ricorrente, gra val’obbligo specifico di controlla diretta
va re mente l'osserva da
nza
pa dei singoli dipendenti delle norme e delle disposizioni a
rte zienda in ma
li teriadi
sicurezza il che nellafa
, ttispecie non eraa duto.
cca
LaCorte di Ca zione haa
ssa ccolto il ricorso del Procura Genera perché fonda
tore le to.
Secondo lasupremaCorte, infa laCorte di Appello non hacorretta
tti, mente
argomenta laposizione processua del lega ra
to le le ppresenta dellasocietà presso cui
nte
eradipendente lapa offesasullaba dei da obbiettivi dellavicendaa
rte se ti cquisiti e con
riferimento a norma in temadi sicurezzanei posti di la
lla tiva voro. Invero, hasostenuto
laSez. IV, “a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e di quella generale in materia di
sicurezza aziendale (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4) ed anche in
riferimento alla norma cd. ‘di chiusura del sistema’ ex articolo 2087 c.c., sussiste un
obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti
e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di
lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia
conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo
correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto
dall'articolo 40 c.p.p., comma 2”. “La vigilanza sull'applicazione delle misure disposte
e sull'osservanza di queste da parte dei lavoratori”, haquindi proseguito laCorte di
Ca zione, “rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegate ad
ssa
altri soggetti” facendo osserva are ncorache “sotto detto profilo, deve osservarsi che
la delega di funzioni, spettanti e facenti carico al datore di lavoro, nei riguardi di terzi
(ora disciplinata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 16 come
modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 12) non può
ritenersi implicitamente presunta dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti
assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa”.
“Piuttosto”,hacosì concluso laSez. IV, “anche secondo la giurisprudenza elaborata
all'epoca dell'accadimento in questione, deve rilevarsi che la delega eventualmente
conferita dal datore di lavoro, in tema di attuazione e controllo del rispetto da parte
dei dipendenti della normativa antinfortunistica, richiede una inequivoca e certa
manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto con conferimento al
delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e
controllo adeguati agli incombenti attribuiti, nonché autonomia di spesa necessaria
allo svolgimento delle funzioni delegate. Il che, secondo le acquisizioni probatorie
esposte, non risulta appunto avvenuto nel caso in esame”
Per qua sopradetto quindi laCorte di Ca zione haa
nto ssa nnulla lasentenzadella
ta
Corte di Appello impugna con rinvio a a Sezione dellastessaper un nuovo
ta d ltra
esa dellaposizione processua dell'imputa
me le to.
Corte di Ca zione - Pena Sezione IV - Sentenzan. 40894 del 18 ottobre 2012 (u. p.
ssa le
28 settembre 2012) - Pres. Brusco –Est. Ga ti – P.M. Polica – Ric. Proc.
lbia stro
Gener.. - Ladelegadelle funzioni in materiadi sa e sicurezzasul la
lute voro poste a
4. ca del da di la
rico tore voro non può ritenersi implicitamente presuntada ripa
lla rtizione
internaa ziendadei compiti a
ll’a ssegna o da dimensioni dell’impresastessa
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