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Progetto co-finanziato da
UNIONE
EUROPEA
Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi
L’ABRUZZO CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI
#AdessoToccaAte
	
  
CICLO	
  DI	
  SEMINARI	
  PROVINCIALI	
  PER	
  
IL	
  CONTRASTO	
  ALLE	
  
DISCRIMINAZIONI	
  RAZZIALI	
  
	
  
Aprile	
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  2014	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Proge@o	
  CENTRA	
  (FEI	
  Azione	
  7	
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  2012)	
  
	
  
Regione Abruzzo
- Capofila -
Provincia dell’Aquila Provincia di Teramo Comune di Pescara Progetti Sociali s.r.l. Impresa Sociale
L’ABRUZZO	
  CONTRO	
  LE	
  DISCRIMINAZIONI	
   #adessotoccaate	
  
PRINCIPI	
  	
  
#adessotoccaate	
  
L’ABRUZZO	
  CONTRO	
  LE	
  DISCRIMINAZIONI	
  
Uguaglianza
Principio a portata generale: la condizione soggettiva di uguaglianza in
riferimento ad una situazione oggettiva
Non discriminazione
Principio a portata specifica: la condizione soggettiva specifica indicata
non può essere oggetto di discriminazione in riferimento ad una
situazione oggettiva determinata
Uguaglianza davanti alla legge
Una legge non può essere discriminatoria
Es: art. 24 Costituzione – tutti possono agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti e interessi legittimi – la legge non può limitare
l'esercizio per la tutela dei propri diritti ai cittadini italiani
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Art 7 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo – Assemblea Generale
delle Nazioni Unite 1948
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno
diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la
presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Art. 26 Patto internazionale dei diritti civili e politici – Assemblea
Generale delle Nazioni Unite 1966
Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza
alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A
questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e
garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni
discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua,
la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine
nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra
condizione.
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Art 1
Nella presente convenzione, l'espressione “discriminazione razziale” sta ad
indicare ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza basata sulla razza, il
colore della pelle, la discendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo
o l'effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in
campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro ambito della vita
pubblica.
Art 2
Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a
continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad
eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l'intesa tra tutte le
razze ….
Art 4
Gli stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che
s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di
individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di
giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si
impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni
incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio …. ed in
particolare
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Segue
a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla
superiorità e sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale,
nonché ogni atto di violenza, o incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o
gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto
apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda
organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla
discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile
dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;
c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni,
nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.
Art 6
Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria
giurisdizione una protezione ed un mezzo di gravame effettivi davanti ai tribunali
nazionali ed agli altri organismi dello Stato competenti, per tutti gli atti di
discriminazione razziale che, contrariamente alla presente Convenzione, ne
violerebbero i diritti individuali e le libertà fondamentali nonché il diritto di
chiedere a tali tribunali soddisfazione o una giusta ed adeguata riparazione per
qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di una tale
discriminazione
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   Europea	
   dei	
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   dell'Uomo)	
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Art 14
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente
Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in
particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la
religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o
sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita
od ogni altra condizione.
Art 1 PROTOCOLLO N. 12 della CEDU
Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato
senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la
razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere,
l‘origine nazionale o sociale, l‘appartenenza a una minoranza nazionale, la
ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.
Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una
qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1.
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Art. 20 Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge
Art 21 Non discriminazione
E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la
razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi
altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita,
gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
Nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità Europea e del
trattato sull'Unione è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza,
fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Art 23 Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in
materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che
prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Art 22: diversità culturale religiosa e linguistica
Art 24: diritti del bambino
Art 25: diritti degli anziani
Art. 26: inserimento dei disabili
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Direttiva 2000/78: quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro.
Art 1 Obiettivo:
La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle
discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap,
l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di
lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di
trattamento.
Direttiva 2000/43: principio di parità di trattamento delle persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
Art 1 Obiettivo:
La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni
fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri
il principio della parità di trattamento
Articolo 10 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – UE -
Trattato di Roma 1957 – versione consolidata 2008
Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a
combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento
sessuale.
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Art 3:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Art 2:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (*), sia
come singolo sia nelle formazioni sociali (**) ove si svolge al sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
*: diritto al lavoro, libertà personale, inviolabilità del domicilio, libertà e segretezza
della corrispondenza, libertà di circolazione, diritto di riunione e associazione, libertà
religiosa, libertà di opinione, tutela dei diritti ed interessi legittimi.
**: associazioni, formazioni religiose, famiglia, sindacato, partiti politici.
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Diritto
internazionale
Art 10 Cost – L'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
Art 117 Cost - La potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Convenzioni internazionali Legge ordinaria
Recepimento/trasposizione
Ratifica
Direttive europee Legge ordinaria
Art 11 Cost – …; consente in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
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Art. 1343: CAUSA ILLECITA – La causa è illecita quando è contraria a
norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 1418: CAUSE DI NULLITA' DEL CONTRATTO – Il contratto è nullo
quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga
diversamente.
Costituzione 1948
Principi di uguaglianza e non discriminazione
Es: è illecito il contratto che prevede una discriminazione (art. 1343)
Es: è nullo il contratto stipulato che prevede una discriminazione (art.
1418)
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Art 1 - Libertà di opinione
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei
luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei
principi della Costituzione e delle norme della presente legge
Art 8 - Divieto di indagini sulle opinioni
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del
rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o
sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoratore
Art 15 - Atti discriminatori
E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una
associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei
trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua
affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di
discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso ((, di handicap, di eta' o basata
sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali))
Art 16 Trattamenti economici collettivi discriminatori
E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio
a mente dell'articolo 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti e' stata attuata la discriminazione di cui al
comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato,
accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento
pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore
illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
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Art 18 – Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
_ casi di nullità del licenziamento:
a) art 3 della l. 108/1990 (art. 4 l. 604/1966 -licenziamento determinato da
ragioni di credo politico o fede religiosa, dell'appartenenza ad un
sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali- e art. 15 statuto dei
lavoratori);
b) intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del
codice delle pari opportunità tra uomo e donna d.lgs. 198/2006;
c) violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e
9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. 151/2001;
d) riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da
un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c
_ ordine di reintegrazione
_ risarcimento – indennità
_ indennità in sostituzione della reintegrazione – risoluzione del rapporto di
lavoro
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Art. 43 – discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi
Definizione di discriminazione: ogni comportamento che, direttamente o
indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza
basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di
distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in
condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo
politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
Art 2 – diritti e doveri dello straniero
1) diritti fondamentali della persona umana
2) diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano
3) parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori
italiani.
4) partecipazione alla vita pubblica locale
5) tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi
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Segue Art. 43 – discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi
In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica
necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che,
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia
o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno
straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso
all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad
una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente
intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano
qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i
lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una
confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento
pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i
lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una
determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento
dell'attività lavorativa.
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Segue Art. 43 – discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi
Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o
discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri
Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.
Art. 44 – azione civile contro la discriminazione
1) cessazione della discriminazione
2) ricorso – competente il tribunale del domicilio del ricorrente
3) omesse formalità relative al contraddittorio
4) con l'accoglimento emissione dei provvedimenti immediatamente esecutivi
5) urgenza – decreto motivato
6) reclamo in caso di rigetto
7) risarcimento del danno anche non patrimoniale
8) in caso di mancata esecuzione – punizione ai sensi del 388 cp (mancata esecuzione
dolosa di un provvedimento del giudice)
9) dati statistici ai fini della prova
10) datore di lavoro – discriminazioni collettive – organizzazioni sindacali
11) imprese – agevolazioni – appalti
12) Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di
immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente
articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di
informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
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D.lgs. 215/2003 - Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
D.lgs. 216/2003 - Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
a) discriminazione diretta quando, per la
razza o l'origine etnica, una persona e' trattata
meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una
disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un
patto o un comportamento apparentemente
neutri possono mettere le persone di una
determinata razza od origine etnica in una
posizione di particolare svantaggio rispetto ad
altre persone.
a) discriminazione diretta quando, per
religione, per convinzioni personali, per
handicap, per eta' o per orientamento sessuale,
una persona e' trattata meno favorevolmente di
quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in
una situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una
disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un
patto o un comportamento apparentemente
neutri possono mettere le persone che
professano una determinata religione o ideologia
di altra natura, le persone portatrici di handicap,
le persone di una particolare eta' o di un
orientamento sessuale in una situazione di
particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
d.lgs 216/2003
Art. 2
d.lgs 215/2003
Art. 2
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Segue art. 2 sul concetto di discriminazione
d.lgs 216/2003 d.lgs 215/2003
E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e
2, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: «testo unico».
Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai
sensi del comma 1, anche le molestie ovvero
quei comportamenti indesiderati, posti in essere
per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo
scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona
e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante e offensivo.
L'ordine di discriminare persone a causa della
razza o dell'origine etnica è considerato una
discriminazione ai sensi del comma 1.
E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1
e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Sono, altresì, considerate come discriminazioni,
ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero
quei comportamenti indesiderati, posti in
essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1,
aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di
una persona e di creare un clima intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante od offensivo.
L'ordine di discriminare persone a causa della
religione, delle convinzioni personali,
dell'handicap, dell'età o dell'orientamento
sessuale è considerata una discriminazione ai
sensi del comma 1.
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Art. 2 ambito di applicazione
d.lgs 216/2003d.lgs 215/2003
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia
autonomo che dipendente, compresi i criteri di
selezione e le condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli
avanzamenti di carriera, la retribuzione e le
condizioni del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e
formazione professionale, perfezionamento e
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini
professionali;
d) affiliazione e attività nell'ambito di
organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di
altre organizzazioni professionali e prestazioni
erogate dalle medesime organizzazioni;
e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale;
f) assistenza sanitaria;
g) prestazioni sociali;
h) istruzione;
i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia
autonomo che dipendente, compresi i criteri di
selezione e le condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi
gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le
condizioni del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e
formazione professionale, perfezionamento e
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini
professionali;
d) affiliazione e attività nell'ambito di
organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di
altre organizzazioni professionali e prestazioni
erogate dalle medesime organizzazioni.
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Clausola di eccezione
d.lgs 216/2003 d.lgs 215/2003
1) condizione giuridica dello straniero
2) razza e origine quale requisito essenziale per lo
svolgimento di un'attività;
3) differenze di trattamento che, pur risultando
indirettamente discriminatorie, siano giustificate
oggettivamente da finalità legittime perseguite
attraverso mezzi appropriati e necessari.
1) per la natura dell'attività lavorativa o per il
contesto in cui essa viene espletata, si tratti di
caratteristiche che costituiscono un requisito
essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell'attività medesima. Parimenti,
non costituisce atto di discriminazione la
valutazione delle caratteristiche suddette ove
esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo
svolgimento delle funzioni che le forze armate e i
servizi di polizia, penitenziari o di soccorso
possono essere chiamati ad esercitare.
2) trattamenti differenziati in merito agli
adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai
lavoratori con persone a carico, dettati dalla
particolare natura del rapporto e dalle legittime
finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro
e di formazione professionale.
3) requisito essenziale di enti e organizzazioni
4) cura di soggetti minori e condanne definitive
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Tutela giurisdizionale dei diritti
d.lgs 216/2003 d.lgs 215/2003
_ riferimento alla procedura prevista
dall'art. 44 d.lgs. 286/98 e s.m.i.
_ procedure di conciliazione
_ onere della prova, dati statistici
_ cessazione del comportamento e
rimozione degli effetti
_ liquidazione del danno, ritorsione
_ pubblicazione della sentenza su un
quotidiano
_ giurisdizione amministrativa
_ all'articolo 15, comma 2, della legge
20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola
«sesso» sono aggiunte le seguenti: «,
di handicap, di eta' o basata
sull'orientamento sessuale o sulle
convinzioni personali».
_ riferimento alla procedura prevista
dall'art. 44 d.lgs. 286/98 e s.m.i.
_ procedure di conciliazione
_ onere della prova, dati statistici
_ cessazione del comportamento e
rimozione degli effetti
_ liquidazione del danno, ritorsione
_ pubblicazione della sentenza su un
quotidiano
_ giurisdizione amministrativa
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Legittimazione ad agire
d.lgs 216/2003d.lgs 215/2003
delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto
pubblico o scrittura privata autenticata
in nome e per conto o a sostegno del soggetto
passivo della discriminazione
discriminazione collettiva qualora non siano
individuabili in modo diretto e immediato le
persone lese dalla discriminazione
associazioni e gli enti inseriti in un apposito
elenco approvato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per
le pari opportunità ed individuati sulla base delle
finalità programmatiche e della continuità
dell'azione; associazioni e gli enti iscritti nel
registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, nonché le associazioni e gli
enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.
delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, a pena di nullità
in nome e per conto o a sostegno del
soggetto passivo della discriminazione,
contro la persona fisica o giuridica cui e'
riferibile il comportamento o l'atto
discriminatorio
discriminazione collettiva qualora non siano
individuabili in modo diretto e immediato le
persone lese dalla discriminazione
rappresentanze locali delle organizzazioni
nazionali maggiormente rappresentative a
livello nazionale
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Relazioni
d.lgs 216/2003
d.lgs 215/2003
Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque
anni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
trasmette alla Commissione europea una relazione
contenente le informazioni relative all'applicazione del
presente decreto.
UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
istituito con DPCM 11.12.2003
Funzioni
a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si
ritengono lese da comportamenti discriminatori;
b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di
verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e
degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o
compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica;
d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di
campagne di informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica,
nonché proposte di modifica della normativa vigente;
f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di
trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presidente del
Consiglio dei Ministri sull'attività svolta;
g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel
settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia
di lotta alle discriminazioni.
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Art 1 - Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra
donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e
uomini in tutte le politiche e attività.
Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad
eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza
o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento
o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico,
economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere
assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e
della retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure
che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve
essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad
opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.
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Art 25 - Discriminazione diretta e indiretta
Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi
disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di
porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto
pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro
sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di
un'altra
lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.
Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una
disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un
determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a
lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo
svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi
impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento
meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità
o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio
dei relativi diritti.
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Art 26 - Molestie e molestie sessuali
Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso,
aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o
offensivo.
Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero
quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma
fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di
una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante o offensivo.
Sono, altresì considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli
subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i
comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi.
Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o
delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli se
adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti
medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli
da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o
ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra
uomini e donne.
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Divieti di discriminazione
Art 27 – Divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e nelle condizioni di lavoro
Art 28 - Divieto di discriminazione retributiva
Art 29 - Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella
progressione di carriera
Art. 30 - Divieti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali
Art 30 bis - Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari
collettive. Differenze di trattamento consentite
Art. 31 - Divieti di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici
Art 35 - Divieto di licenziamento per causa di matrimonio
Tutela giudiziaria: ruolo fondamentale dei consiglieri di parità provinciali e
regionali nei casi di ricorso singolo o a tutela di più soggetti.
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1930 Codice penale: Il concetto di discriminazione non è considerato penalmente
rilevante; artt 402 – 403 – 404 – 405 – 406 (dei delitti contro la religione di Stato e i culti
ammessi) modificati con legge 85/2006 in materia di reati d'opinione
1948 Costituzione: l'azione discriminatoria se associata al reato può essere valutata dal
giudice ai fini della sentenza di condanna
1952 – legge 645: applicazione della XII transizione transitoria e finale della Costituzione
– divieto di ricostituzione del partito
1967 – legge 962: prevenzione e repressione del delitto di genocidio
1975 – legge 654: ratifica della CEARD – introduzione art 3 attuazione art 4 CEARD
1993 – legge 205 (conversione d.l. 122/1993): modifica art 3 legge 654/1975, sanzioni
accessorie, misure di prevenzione, circostanza aggravante, perquisizioni e sequestri,
procedibilità d'ufficio, misure cautelative.
1999 – legge 482: art. 18 bis applicabilità dell'art 3 l.654/1974anche in caso di intolleranza
nei confronti delle persone appartenenti alle minoranze linguistiche
2006 – legge 85: cd legge sui reati d'opinione modifica art 3 l 654/1975 aggiungendo una
pena alternativa alla reclusione “o con la multa fino a 6000 euro”, sostituzione di
“diffusione” con “propaganda” e “incitamento” con “istigazione”.
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  esempi	
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Il giudice ha riconosciuto <<il carattere discriminatorio, in
pregiudizio della comunità Rom di Pescara, della pubblicazione
e della diffusione delle dichiarazioni>> in questione ed ha
ordinato <<la cessazione di tali comportamenti discriminatori>>
Tribunale di Pescara ordinanza 21.6.2013
Libera circolazione di cittadini comunitari e loro familiari
<<impedire in questi casi il soggiorno del coniuge di coppia
omosessuale sposata in altro Stato membro significa
discriminarla rispetto ad identiche coppie che vadano a
soggiornare in altri Stati membri i quali, pur non
consentendo il matrimonio tra omosessuali e neppure
prevedendo forme di registrazione, non ne impediscono lì
ingresso e permanenza nel proprio territorio in ossequio alla
normativa>> Tribunale di Pescara ordinanza 15.1.2013
Condanna per il reato di <istigazione a commettere atti di
violenza sessuale per motivi razziali> - reclusione di un
anno e un mese dal tribunale di Padova a Dolores
Valandro, l'ex consigliere della Lega Nord, per aver postato
su Facebook una frase offensiva rivolta al ministro Cecile
Kyenge in data 13 giugno 2013. Pena è sospesa,con
interdizione per tre anni dai pubblici uffici e multa di 13mila
euro. Tribunale di Padova 17.7. 2013
Daniela Santanchè, processata a Milano per aver
organizzato senza autorizzazione una protesta anti burqa
nel 2009 durante la preghiera di fine Ramandan, è stata
condannata a quattro giorni di arresto e 100 euro di
ammenda convertiti in 1100 euro di ammenda. Il reato
contestato è manifestazione non autorizzata – Tribunale di
Milano 2.12.2013
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   AMBITO CIVILE
STATUTO DEI
LAVORATORI
Lavoro
CODICE DELLE PARI
OPPORTUNITA'
Genere
TESTO UNICO
IMMIGRAZIONE
Razzismo e xenofobia
D.LGS 215 E 2016 DEL
2003
Normativa europea
antidiscriminatoria
licenziamento e
discriminazioni sul lavoro
pari opportunità tra uomini
e donne nel lavoro /
esercizio attività privata
tutti gli ambiti sociali
indicazione di specifiche
azioni discriminatorie
armonizzazione
Ricorso al giudice ordinario ex d.lgs. 150/2011 – ricorso sommario di cognizione
Intervento e assistenza nella tutela giurisdizionale
associazioni di categoria consigliera di parità associazioni a tutela degli
stranieri
UNAR e specifiche
associazioni a tutela contro
le discriminazioni
OBIETTIVI
Risarcimento del danno Rimozione dell'azione discriminatoria
AMBITO PENALE
Fattispecie specifica di reato Aggravante
Procedibilità a querela Procedibilità d'ufficio
OBIETTIVI
Punizione dell'autore della discriminazione Risarcimento del danno

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De nicolais, seminari provinciali per il contrasto alle discriminazioni razziali

  • 1. Progetto co-finanziato da UNIONE EUROPEA Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi L’ABRUZZO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI #AdessoToccaAte   CICLO  DI  SEMINARI  PROVINCIALI  PER   IL  CONTRASTO  ALLE   DISCRIMINAZIONI  RAZZIALI     Aprile  –  Giugno  2014                     Proge@o  CENTRA  (FEI  Azione  7  –  2012)     Regione Abruzzo - Capofila - Provincia dell’Aquila Provincia di Teramo Comune di Pescara Progetti Sociali s.r.l. Impresa Sociale
  • 2. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   PRINCIPI     #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Uguaglianza Principio a portata generale: la condizione soggettiva di uguaglianza in riferimento ad una situazione oggettiva Non discriminazione Principio a portata specifica: la condizione soggettiva specifica indicata non può essere oggetto di discriminazione in riferimento ad una situazione oggettiva determinata Uguaglianza davanti alla legge Una legge non può essere discriminatoria Es: art. 24 Costituzione – tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi – la legge non può limitare l'esercizio per la tutela dei propri diritti ai cittadini italiani
  • 3. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   Diri@o  internazionale       #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Art 7 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo – Assemblea Generale delle Nazioni Unite 1948 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Art. 26 Patto internazionale dei diritti civili e politici – Assemblea Generale delle Nazioni Unite 1966 Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
  • 4. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   Diri@o  internazionale  –  CEARD  (Convenzione  Internazionale  sull'eliminazione  di  ogni  forma   di  discriminazione  razziale)  ONU  1965   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Art 1 Nella presente convenzione, l'espressione “discriminazione razziale” sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza basata sulla razza, il colore della pelle, la discendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro ambito della vita pubblica. Art 2 Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l'intesa tra tutte le razze …. Art 4 Gli stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio …. ed in particolare
  • 5. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   Diri@o  internazionale  –  CEARD   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Segue a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità e sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, o incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento; b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività; c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale. Art 6 Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione una protezione ed un mezzo di gravame effettivi davanti ai tribunali nazionali ed agli altri organismi dello Stato competenti, per tutti gli atti di discriminazione razziale che, contrariamente alla presente Convenzione, ne violerebbero i diritti individuali e le libertà fondamentali nonché il diritto di chiedere a tali tribunali soddisfazione o una giusta ed adeguata riparazione per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di una tale discriminazione
  • 6. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   Diri@o   internazionale   –   CEDU   (Convenzione   Europea   dei   DiriV   dell'Uomo)   Consiglio   d'Europa  1950   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Art 14 Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione. Art 1 PROTOCOLLO N. 12 della CEDU Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l‘origine nazionale o sociale, l‘appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1.
  • 7. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   Diri@o   internazionale   –   Carta   dei   diriV   fondamentali   dell'Unione   Europea   –   Unione   Europea  2000     #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Art. 20 Uguaglianza davanti alla legge Tutte le persone sono uguali davanti alla legge Art 21 Non discriminazione E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità Europea e del trattato sull'Unione è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi. Art 23 Parità tra uomini e donne La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Art 22: diversità culturale religiosa e linguistica Art 24: diritti del bambino Art 25: diritti degli anziani Art. 26: inserimento dei disabili
  • 8. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   Diri@o  europeo   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Direttiva 2000/78: quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Art 1 Obiettivo: La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. Direttiva 2000/43: principio di parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica Art 1 Obiettivo: La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento Articolo 10 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – UE - Trattato di Roma 1957 – versione consolidata 2008 Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
  • 9. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva  nazionale  –  CosWtuzione  Italiana  1948   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Art 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (*), sia come singolo sia nelle formazioni sociali (**) ove si svolge al sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. *: diritto al lavoro, libertà personale, inviolabilità del domicilio, libertà e segretezza della corrispondenza, libertà di circolazione, diritto di riunione e associazione, libertà religiosa, libertà di opinione, tutela dei diritti ed interessi legittimi. **: associazioni, formazioni religiose, famiglia, sindacato, partiti politici.
  • 10. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva  nazionale   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Diritto internazionale Art 10 Cost – L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Art 117 Cost - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Convenzioni internazionali Legge ordinaria Recepimento/trasposizione Ratifica Direttive europee Legge ordinaria Art 11 Cost – …; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
  • 11. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva  nazionale  –  Codice  civile  1942   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Art. 1343: CAUSA ILLECITA – La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Art. 1418: CAUSE DI NULLITA' DEL CONTRATTO – Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Costituzione 1948 Principi di uguaglianza e non discriminazione Es: è illecito il contratto che prevede una discriminazione (art. 1343) Es: è nullo il contratto stipulato che prevede una discriminazione (art. 1418)
  • 12. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  -­‐  Statuto  dei  lavoratori  1970   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Art 1 - Libertà di opinione I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge Art 8 - Divieto di indagini sulle opinioni E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore Art 15 - Atti discriminatori E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso ((, di handicap, di eta' o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali)) Art 16 Trattamenti economici collettivi discriminatori E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti e' stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
  • 13. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  -­‐  Statuto  dei  lavoratori  1970   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Art 18 – Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo _ casi di nullità del licenziamento: a) art 3 della l. 108/1990 (art. 4 l. 604/1966 -licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali- e art. 15 statuto dei lavoratori); b) intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna d.lgs. 198/2006; c) violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. 151/2001; d) riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c _ ordine di reintegrazione _ risarcimento – indennità _ indennità in sostituzione della reintegrazione – risoluzione del rapporto di lavoro
  • 14. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  Testo  Unico  Immigrazione  d.lgs.  286/98   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Art. 43 – discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi Definizione di discriminazione: ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. Art 2 – diritti e doveri dello straniero 1) diritti fondamentali della persona umana 2) diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano 3) parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. 4) partecipazione alla vita pubblica locale 5) tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi
  • 15. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  Testo  Unico  Immigrazione  d.lgs.  286/98   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Segue Art. 43 – discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi In ogni caso compie un atto di discriminazione: a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente; b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità; e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
  • 16. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  Testo  Unico  Immigrazione  d.lgs.  286/98   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Segue Art. 43 – discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia. Art. 44 – azione civile contro la discriminazione 1) cessazione della discriminazione 2) ricorso – competente il tribunale del domicilio del ricorrente 3) omesse formalità relative al contraddittorio 4) con l'accoglimento emissione dei provvedimenti immediatamente esecutivi 5) urgenza – decreto motivato 6) reclamo in caso di rigetto 7) risarcimento del danno anche non patrimoniale 8) in caso di mancata esecuzione – punizione ai sensi del 388 cp (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) 9) dati statistici ai fini della prova 10) datore di lavoro – discriminazioni collettive – organizzazioni sindacali 11) imprese – agevolazioni – appalti 12) Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
  • 17. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  normaWva  anWdiscriminazione   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   D.lgs. 215/2003 - Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica D.lgs. 216/2003 - Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per eta' o per orientamento sessuale, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare eta' o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. d.lgs 216/2003 Art. 2 d.lgs 215/2003 Art. 2
  • 18. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  normaWva  anWdiscriminazione   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Segue art. 2 sul concetto di discriminazione d.lgs 216/2003 d.lgs 215/2003 E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico». Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è considerato una discriminazione ai sensi del comma 1. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale è considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.
  • 19. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  normaWva  anWdiscriminazione   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Art. 2 ambito di applicazione d.lgs 216/2003d.lgs 215/2003 a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni; e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale; f) assistenza sanitaria; g) prestazioni sociali; h) istruzione; i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio. a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.
  • 20. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  normaWva  anWdiscriminazione   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Clausola di eccezione d.lgs 216/2003 d.lgs 215/2003 1) condizione giuridica dello straniero 2) razza e origine quale requisito essenziale per lo svolgimento di un'attività; 3) differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. 1) per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare. 2) trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale. 3) requisito essenziale di enti e organizzazioni 4) cura di soggetti minori e condanne definitive
  • 21. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  normaWva  anWdiscriminazione   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Tutela giurisdizionale dei diritti d.lgs 216/2003 d.lgs 215/2003 _ riferimento alla procedura prevista dall'art. 44 d.lgs. 286/98 e s.m.i. _ procedure di conciliazione _ onere della prova, dati statistici _ cessazione del comportamento e rimozione degli effetti _ liquidazione del danno, ritorsione _ pubblicazione della sentenza su un quotidiano _ giurisdizione amministrativa _ all'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «, di handicap, di eta' o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali». _ riferimento alla procedura prevista dall'art. 44 d.lgs. 286/98 e s.m.i. _ procedure di conciliazione _ onere della prova, dati statistici _ cessazione del comportamento e rimozione degli effetti _ liquidazione del danno, ritorsione _ pubblicazione della sentenza su un quotidiano _ giurisdizione amministrativa
  • 22. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  normaWva  anWdiscriminazione   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Legittimazione ad agire d.lgs 216/2003d.lgs 215/2003 delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione; associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6. delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale
  • 23. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  normaWva  anWdiscriminazione   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Relazioni d.lgs 216/2003 d.lgs 215/2003 Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative all'applicazione del presente decreto. UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali istituito con DPCM 11.12.2003 Funzioni a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori; b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori; c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica; d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione; e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonché proposte di modifica della normativa vigente; f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta; g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.
  • 24. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva   nazionale   –   ambito   civile   –   codice   delle   pari   opportunità   d.lgs.   198/2006   (modificato  d.lgs.5/2010  di  applicazione  della  direVva  2006/54/CE   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Art 1 - Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.
  • 25. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva   nazionale   –   ambito   civile   –   codice   delle   pari   opportunità   d.lgs.   198/2006   (modificato  d.lgs.5/2010  di  applicazione  della  direVva  2006/54/CE   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Art 25 - Discriminazione diretta e indiretta Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.
  • 26. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva   nazionale   –   ambito   civile   –   codice   delle   pari   opportunità   d.lgs.   198/2006   (modificato  d.lgs.5/2010  di  applicazione  della  direVva  2006/54/CE)   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Art 26 - Molestie e molestie sessuali Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono, altresì considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.
  • 27. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva   nazionale   –   ambito   civile   –   codice   delle   pari   opportunità   d.lgs.   198/2006   (modificato  d.lgs.5/2010  di  applicazione  della  direVva  2006/54/CE)   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Divieti di discriminazione Art 27 – Divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro Art 28 - Divieto di discriminazione retributiva Art 29 - Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera Art. 30 - Divieti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali Art 30 bis - Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di trattamento consentite Art. 31 - Divieti di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici Art 35 - Divieto di licenziamento per causa di matrimonio Tutela giudiziaria: ruolo fondamentale dei consiglieri di parità provinciali e regionali nei casi di ricorso singolo o a tutela di più soggetti.
  • 28. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   NormaWva  nazionale  –  ambito  penale   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   1930 Codice penale: Il concetto di discriminazione non è considerato penalmente rilevante; artt 402 – 403 – 404 – 405 – 406 (dei delitti contro la religione di Stato e i culti ammessi) modificati con legge 85/2006 in materia di reati d'opinione 1948 Costituzione: l'azione discriminatoria se associata al reato può essere valutata dal giudice ai fini della sentenza di condanna 1952 – legge 645: applicazione della XII transizione transitoria e finale della Costituzione – divieto di ricostituzione del partito 1967 – legge 962: prevenzione e repressione del delitto di genocidio 1975 – legge 654: ratifica della CEARD – introduzione art 3 attuazione art 4 CEARD 1993 – legge 205 (conversione d.l. 122/1993): modifica art 3 legge 654/1975, sanzioni accessorie, misure di prevenzione, circostanza aggravante, perquisizioni e sequestri, procedibilità d'ufficio, misure cautelative. 1999 – legge 482: art. 18 bis applicabilità dell'art 3 l.654/1974anche in caso di intolleranza nei confronti delle persone appartenenti alle minoranze linguistiche 2006 – legge 85: cd legge sui reati d'opinione modifica art 3 l 654/1975 aggiungendo una pena alternativa alla reclusione “o con la multa fino a 6000 euro”, sostituzione di “diffusione” con “propaganda” e “incitamento” con “istigazione”.
  • 29. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   Casi–alcuni  esempi  h@p://www.lighton-­‐project.eu/site/main/visualdb/index?name=images       #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Il giudice ha riconosciuto <<il carattere discriminatorio, in pregiudizio della comunità Rom di Pescara, della pubblicazione e della diffusione delle dichiarazioni>> in questione ed ha ordinato <<la cessazione di tali comportamenti discriminatori>> Tribunale di Pescara ordinanza 21.6.2013 Libera circolazione di cittadini comunitari e loro familiari <<impedire in questi casi il soggiorno del coniuge di coppia omosessuale sposata in altro Stato membro significa discriminarla rispetto ad identiche coppie che vadano a soggiornare in altri Stati membri i quali, pur non consentendo il matrimonio tra omosessuali e neppure prevedendo forme di registrazione, non ne impediscono lì ingresso e permanenza nel proprio territorio in ossequio alla normativa>> Tribunale di Pescara ordinanza 15.1.2013 Condanna per il reato di <istigazione a commettere atti di violenza sessuale per motivi razziali> - reclusione di un anno e un mese dal tribunale di Padova a Dolores Valandro, l'ex consigliere della Lega Nord, per aver postato su Facebook una frase offensiva rivolta al ministro Cecile Kyenge in data 13 giugno 2013. Pena è sospesa,con interdizione per tre anni dai pubblici uffici e multa di 13mila euro. Tribunale di Padova 17.7. 2013 Daniela Santanchè, processata a Milano per aver organizzato senza autorizzazione una protesta anti burqa nel 2009 durante la preghiera di fine Ramandan, è stata condannata a quattro giorni di arresto e 100 euro di ammenda convertiti in 1100 euro di ammenda. Il reato contestato è manifestazione non autorizzata – Tribunale di Milano 2.12.2013
  • 30. L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate   #adessotoccaate   L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   Tutela  contro  le  azioni  discriminatorie     AMBITO CIVILE STATUTO DEI LAVORATORI Lavoro CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' Genere TESTO UNICO IMMIGRAZIONE Razzismo e xenofobia D.LGS 215 E 2016 DEL 2003 Normativa europea antidiscriminatoria licenziamento e discriminazioni sul lavoro pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro / esercizio attività privata tutti gli ambiti sociali indicazione di specifiche azioni discriminatorie armonizzazione Ricorso al giudice ordinario ex d.lgs. 150/2011 – ricorso sommario di cognizione Intervento e assistenza nella tutela giurisdizionale associazioni di categoria consigliera di parità associazioni a tutela degli stranieri UNAR e specifiche associazioni a tutela contro le discriminazioni OBIETTIVI Risarcimento del danno Rimozione dell'azione discriminatoria AMBITO PENALE Fattispecie specifica di reato Aggravante Procedibilità a querela Procedibilità d'ufficio OBIETTIVI Punizione dell'autore della discriminazione Risarcimento del danno