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Giornalismo, Etica e
Deontologia
Carlo Gubitosa
Giornalisti Contro il Razzismo
carlo@gubi.it
Che cos'e' la Deontologia
Deontologia, dal greco deon, che significa
bisogno, ma anche necessita', quindi dovere ma
anche convenienza. La deontologia è l'insieme
dei doveri inerenti ad una particolare categoria
professionale. Alcune professioni, per il loro
carattere sociale, sono tenute a rispettare un
certo codice di comportamento atto a non
ledere la dignità o la salute di chi è oggetto del
loro operato.
A che serve la Deontologia nel giornalismo
● Definire i margini di discrezionalita' del giornalista
● Tracciare i confini tra cio' che e' giornalismo e cio' che non lo e'
● Definire la struttura del linguaggio giornalistico
● Individuare le possibilita' e le impossibilita' di questo linguaggio
● Definire limiti e prerogative del diritto di cronaca
● Gestire il conflitto tra diritto di cronaca e diritto alla privacy
● Stabilire delle buone pratiche su vari temi:
○ Trattamento delle fonti
○ Utilizzo delle immagini fotografiche
○ Rappresentazione dei minori e delle minoranze
○ Informazione medico/scientifica
○ Informazione economico/finanziaria
A cosa NON serve la Deontologia 
●Stabilire una "morale unica" valida per tutti i professionisti
●Sostituirsi ai giornalisti nel giudizio individuale
●Indicare norme assolute e certe di comportamento
LA DEONTOLOGIA COLLETTIVA DEL GIORNALISMO
NON PUO' SOSTITUIRSI ALL'ETICA INDIVIDUALE DEL
GIORNALISTA NE' SOVRADETERMINARLA
Esempio: Thích Quang Duc 
Thích Quang Duc è stato un monaco buddhista vietnamita che
si diede fuoco a Saigon l'11 giugno del 1963 per protestare
contro l'amministrazione del presidente del Vietnam del Sud, di
religione cattolica, e la sua politica di oppressione della
religione buddhista.
Il monaco divenne celebre in tutto il mondo grazie anche alla
fotografia della sua auto-immolazione, scattata da Malcom
Browne, che gli valse il premio World Press Photo of the Year
per il 1963. Dopo la morte, il corpo fu nuovamente cremato. Il
fatto che tra le ceneri fosse ritrovato intatto il cuore convinse
definitivamente i buddhisti del valore della sua compassione e
da allora viene venerato come bodhisattva.
Vietnam war - Peter Arnett: "I could have prevented that immolation
by rushing at him and kicking the gasoline away. As a human being I
wanted to, as a reporter I couldn't". (Photo Malcolm Browne)
Un altro esempio: Harri Peccinotti
La dichiarazione universale dei diritti
umani
●Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di
espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
Diritto ATTIVO, PASSIVO E RIFLESSIVO all'informazione.
Informare, essere informati e informarsi.
La costituzione italiana
Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per
i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo
di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
La costituzione italiana
Interpretazione individualista
(diritto attivo individuale alla manifestazione del pensiero)
VS
Interpretazione funzionalista
(diritto passivo collettivo all'informazione)
Il diritto di cronaca
Il principio tutelato dalla legge e' la liberta' di informazione, cioe' il
diritto di cronaca.
L'ordine dei giornalisti, istituito dalla legge 3 febbraio 1963 n.69,
nasce senza un codice deontologico che definisca i limiti del diritto
di cronaca, pur prevedendo sanzioni e procedimenti discplinari per i
giornalisti "che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e
alla dignita' professionali, o di fatti che compromettano la propria
reputazione o la dignita' dell'ordine".
Ma chi stabilisce le regole per mantenere il decoro e la dignita' della
professione giornalistica?
Lo stato dell'arte della professione
A differenza di altri mestieri, come quello dell'architetto o del medico,
la professione del giornalista non ha delle regole di eccellenza
universali, ma si caratterizza localmente in funzione delle
caratteristiche sociali e culturali di ciascun Paese.
Ogni nazione ha espresso il proprio particolare insieme di principi
deontologici che da' l'impronta a uno tra tanti giornalismi possibili.
Es. Nella costituzione italiana la parola "informazione" non compare
nemmeno una volta, mentre quella svedese garantisce "il libero
accesso a tutti gli archivi".
Alcune ricerche hanno analizzato i codici deontologici di varie
nazioni per individuare alcuni principi ricorrenti ma comunque non
"universali"
Paese che vai, informazione che trovi
L'evoluzione italiana della deontologia
In uno scenario caratterizzato dalla totale assenza di codici
deontologici che possano regolamentare la professione giornalistica,
il primo passo verso un quadro lo compie la corte di Cassazione che
mette alcuni paletti con una sentenza del 18 dicembre 1984, che
fissa le condizioni in base alle quali una sentenza puo' essere
pubblicata anche se danneggia la reputazione di una persona.
1. utilità sociale dell’informazione;
2. verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest’ultimo
caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti
esposti;
3. forma "civile" della esposizione dei fatti e della loro valutazione.
Sara' soprannominata "la sentenza del decalogo" perche' ha assunto
per i giornalisti lo stesso valore di "prescrizione assoluta"
rappresentato dalle tavole del decalogo per il popolo ebraico.
Alcuni principi della sentenza decalogo
Verita' parziale equivale a menzogna
(La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi,
non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano,
dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto
strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il
significato. La verità non è più tale se è "mezza verità" (o comunque,
verità incompleta): quest’ultima, anzi, è più pericolosa della
esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di
responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di
difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé
un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto.
La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere,
pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa.
Alcuni principi della sentenza decalogo
La critica civile deve rispettare la dignita'
La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente
rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di
obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni
persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a
leale chiarezza.
Alcuni principi della sentenza decalogo
La critica civile dev'essere chiara e leale.
I "subdoli espedienti" vanno banditi:
1) sottinteso sapiente: ad es. racchiudere determinate parole tra
virgolette, all’evidente scopo di far intendere al lettore che esse non
sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in
ben altro (e ben noto) senso da quello che avrebbero senza
virgolette;
Alcuni principi della sentenza decalogo
2) accostamenti suggestionanti (conseguiti anche mediante la
semplice sequenza in un testo di proposizioni autonome, non legate
cioè da alcun esplicito vincolo sintattico) di fatti che si riferiscono alla
persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o
passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la
reputazione) concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi
(anch’essi ovviamente sempre negativi) apparentemente espressi in
forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come ad
esempio, l’affermazione il furto è sempre da condannare) ma che,
invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce
inevitabilmente a persone ben determinate;
Alcuni principi della sentenza decalogo
3) tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato specie nei
titoli o comunque all’artificiosa e sistematica drammatizzazione con
cui si riferiscono notizie neutre perché insignificanti o, comunque, di
scarsissimo valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori,
specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino
al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto
letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua
presentazione
Alcuni principi della sentenza decalogo
4) vere e proprie insinuazioni anche se più o meno velate (la più
tipica delle quali è certamente quella secondo cui "non si può
escludere che ... " riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio
indizio) che ricorrono quando pur senza esporre fatti o esprimere
giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li
prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della
reputazione di un determinato soggetto.
Troppi codici = nessun codice
In seguito alla "sentenza decalogo" si assiste ad un fiorire di
"carte deontologiche", "codici di autodisciplina" e documenti
orientati all'autoregolamentazione della professione
giornalistica.
Una serie di norme e prescrizioni che di fatto e' sconosciuta alla
molti giornalisti o comunque non rilevante nella vita quotidiana
professionale, non sono accompagnate da un sistema di
controlli e sanzioni, non sono integrate in un "corpus" organico
della deontologia come avviene in altri paesi (Cfr manuale di
stile di El Pais).
Carte, codici e regolamenti
Codice di autodisciplina del "Sole 24 Ore" (1987)
Protocollo di intesa su informazione e pubblicita' (1988)
Patto sui diritti e i doveri dei giornalisti ("La Repubblica" 1990)
Carta di Treviso su informazione e minori (1990 aggiornata nel 1995)
Carta dei doveri dei giornalisti italiani (1993)
Protocollo d'intesa su informazione e sondaggi (1995)
Carta di Perugia su informazione e malattia (1995)
Codice di deontologia sulla privacy (1998)
Carta dei doveri dell'informazione economica (2007)
Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle
trasmissioni radiotelevisive (2009)
Decalogo del giornalismo sportivo (2009)
Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati,
vittime della tratta e migranti. (Carta di Roma) - 2009
Principi in ordine sparso
Codice di autodisciplina de "Il Sole 24 Ore"
Il giornalista de "Il Sole-24 Ore" non può scrivere articoli relativi ad azioni sul
cui anda-mento borsistico, direttamente o indirettamente, abbia un interesse
finanziario, senza rive-lare al direttore l'esistenza di tale interesse.
Analogamente, il giornalista de "Il Sole-24 Ore" non può acquistare o vendere
azioni che costituiscono argomento di articoli della cui redazione è stato
incaricato o che si propone di scrivere a breve termine.
I giornalisti de "Il Sole-24 Ore» non accetteranno, né direttamente né
indirettamente: a) regali o donazioni il cui valore ecceda le normali forme di
cortesia b) pagamenti, rimborsi spese, prestiti gratuiti da società o privati che
possano condizionare l'attività redazionale; c) inviti a viaggi, trasferte e vacanze
gratuite da società, enti o privati che compor-tino impegni redazionali di
qualsiasi tipo.
Principi in ordine sparso
Patto sui diritti e i doveri dei giornalisti ("La Repubblica")
Al fine di tutelare gli interessi del lettore, fra le parti si stabilisce
di creare la figura di un Garante del lettore
Principi in ordine sparso
La carta dei doveri del giornalista
Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi
errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei
modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilità di replica.
Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla
presunzione d'innocenza.
Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete
o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione.
Principi in ordine sparso
La carta dei doveri del giornalista
La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre
nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai
subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli
dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato.
Art. 8 Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico:
In ogni caso il giornalista non potrà assumere incarichi in
contrasto con gli interessi morali e materiali dell’azienda alla
quale appartiene. Fatti salvi questi interessi, il giornalista potrà
manifestare le proprie opinioni attraverso altre pubblicazioni di
carattere culturale, religioso, politico o sindacale.
Principi in ordine sparso
Codice di deontologia sulla privacy (1998)
Distinzione tra privati cittadini e persone pubbliche
Relazione tra notorieta' e notiziabilita'
Diversi tipi di notorieta' corrispondono a diversi tipi di privacy
(la notorieta' di una soubrette e' diversa da quella di una giornalista)
Principi in ordine sparso
Carta di Treviso su informazione e minori (1990 aggiornata nel 1995)
va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi
rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale
garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità
del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;
il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che
possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme
di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere
dall'eventuale consenso dei genitori;
particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano
derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o
la personalità del minore;
va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla
sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della
residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione
o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che
possano contribuire alla sua individuazione.
Casi di studio - (Cfr. Alberto Papuzzi - Professione giornalista -
Donzelli)
Caso 1: Presso la Procura della Repubblica un cronista scopre che un
noto uomo politico e' stato iscritto nel registro degli indagati, lo cerca
ma e' irreperibile.
a) Pubblica ugualmente la notizia
b) Non la pubblica
c) Pubblica la notizia in forma dubitativa
d) Pubblica la notizia dicendo che non e' riuscito a parlare col diretto
interessato
e) Pubblica la notizia lasciando anonima la persona coinvolta
Casi di studio
Caso 2: Un personaggio pubblico e' coinvolto in un banale incidente
stradale con la sua amante. La moglie giunta al pronto soccorso
scopre la relazione e fa una scenata. Un cronista apprende tutta la
storia.
a) Pubblica tutto
b) Non pubblica nulla, perche' l'incidente non e' rilevante
c) Pubblica solo la notizia dell'incidente
d) Pubblica tutto senza fare nomi
e) Pubblica tutto, salvo il nome dell'amante
Casi di studio
Caso 3: Una fonte denuncia trattamenti disumani in un ospizio per
anziani. Un cronista decide di condurre un'inchiesta per accertare la
verita' ed eventualmente rendere noto lo scandalo. Per farlo accetta:
a) Di pagare il personale perche' offra testimonianze
b) Di mettere nell'ospizio telecamere nascoste
c) Di affidare una telecamera o un registratore a parenti dei ricoverati
d) Di fingersi un medico e visitare l'ospizio
e) Di assumere dei detective
Casi di studio
Caso 4: Siete l'unico corrispondente estero in un paese dominato da
una dittatura. Potete trasmettere le vostre corrispondenze, ma dovete
sottoporle al vaglio della censura militare.
a) Inviate comunque le corrispondenze
b) Le inviate, ma facendo sapere che sono censurate
c) Inviate soltanto brevi notizie asettiche
d) Preferite lasciare il paese
e) Decidete di contrattare con la censura
Dalla teoria alla pratica deontologica
Dalla teoria alla pratica deontologica
La Carta di Roma
Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati,
vittime della tratta e migranti.
Il documento è stato sottoscritto congiuntamente da FNSI (il
sindacato dei giornalisti) e dal Consiglio Nazione dell'Ordine dei
giornalisti nel giugno 2008
Scopo della Carta è fornire le linee guida per il trattamento delle
informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della
tratta ed i migranti nel territorio della Repubblica Italiana.
La Carta fa riferimento al criterio enunciato nell'Articolo 2 della legge
istitutiva dell'Ordine: il rispetto della verità sostanziale dei fatti
osservati.
La Carta di Roma: principi
osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni
concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti nel
territorio della Repubblica Italiana ed altrove e in particolare a:
a. Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al
lettore ed all’utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l’uso di
termini impropri;
b. Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte
riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. CNOG e
FNSI richiamano l’attenzione di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione
in particolare, sul danno che può essere arrecato da comportamenti
superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche
attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e
servizio; e di riflesso alla credibilità della intera categoria dei giornalisti;
La Carta di Roma: principi
c. Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti
che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in
merito all’identità ed all’immagine che non consentano l’identificazione della
persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto
da parte di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di
organizzazioni criminali. Inoltre, va tenuto presente che chi proviene da
contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di informazione è
limitato e circoscritto, può non conoscere le dinamiche mediatiche e non
essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze dell’esposizione
attraverso i media;
d. Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni
specializzate in materia, per poter fornire al pubblico l’informazione in un
contesto chiaro e completo, che guardi anche alle cause dei fenomeni.
La Carta di Roma: glossario
- Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un
altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in
base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951. Non è quindi
assimilabile al migrante irregolare.
- Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base
alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati
- Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che - pur non rientrando
nella definizione di "rifugiato" necessita comunque di una forma di protezione
in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a
causa di conflitti armati
La Carta di Roma: glossario
- Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti
irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai
acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l’aver dato
il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli
dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima.
- Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il
proprio paese d’origine per cercare un lavoro e migliori condizioni
economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in
condizioni di sicurezza.
- Un migrante irregolare, comunemente definito come ‘clandestino’, è colui
che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato
regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e
vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (diventando un cosiddetto
‘overstayer’); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a
seguito di un provvedimento di allontanamento.
Anticorpi
culturali:
conversazione
Anticorpi culturali: proprieta' di
linguaggioParola Alternative
CLANDESTINO non-documented migrant workers
(definizione suggerita dalle Nazioni
Unite), sans papiers, irregolari, rifugiati,
richiedenti asilo, persone, migranti,
lavoratori.
NOMADE / ZINGARI I termini più corretti sono rom e sinti, a
seconda dei casi (sono due "popoli"
diversi)
I media dell'odio mettono a rischio tutti
UNITED NATIONS - Economic and Social Council
13 December 1994
Situation of human rights in the territory of the former Yugoslavia
Special report on the media
The media in the former Yugoslavia have been among the most important tools in
propagating the military conflict in the region. It is argued that the media
have even been active participants in the conflict and have themselves
instigated or inspired many violations of human rights and international
humanitarian law.
(...)
Reports have been monitored which insult Muslims generally, labelling them
"balije", "mujahedin" and "fundamentalists". These media promoted
discrimination, hatred and related human rights violations. (...) Reports
about the conflict have often included only allegations of "Muslim crimes",
"Muslim shelling" and "Muslim attacks".

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Parole che fanno_male, parole che aiutano
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Giornalismo, etica e deontologia

  • 1. Giornalismo, Etica e Deontologia Carlo Gubitosa Giornalisti Contro il Razzismo carlo@gubi.it
  • 2. Che cos'e' la Deontologia Deontologia, dal greco deon, che significa bisogno, ma anche necessita', quindi dovere ma anche convenienza. La deontologia è l'insieme dei doveri inerenti ad una particolare categoria professionale. Alcune professioni, per il loro carattere sociale, sono tenute a rispettare un certo codice di comportamento atto a non ledere la dignità o la salute di chi è oggetto del loro operato.
  • 3. A che serve la Deontologia nel giornalismo ● Definire i margini di discrezionalita' del giornalista ● Tracciare i confini tra cio' che e' giornalismo e cio' che non lo e' ● Definire la struttura del linguaggio giornalistico ● Individuare le possibilita' e le impossibilita' di questo linguaggio ● Definire limiti e prerogative del diritto di cronaca ● Gestire il conflitto tra diritto di cronaca e diritto alla privacy ● Stabilire delle buone pratiche su vari temi: ○ Trattamento delle fonti ○ Utilizzo delle immagini fotografiche ○ Rappresentazione dei minori e delle minoranze ○ Informazione medico/scientifica ○ Informazione economico/finanziaria
  • 4. A cosa NON serve la Deontologia  ●Stabilire una "morale unica" valida per tutti i professionisti ●Sostituirsi ai giornalisti nel giudizio individuale ●Indicare norme assolute e certe di comportamento LA DEONTOLOGIA COLLETTIVA DEL GIORNALISMO NON PUO' SOSTITUIRSI ALL'ETICA INDIVIDUALE DEL GIORNALISTA NE' SOVRADETERMINARLA
  • 5. Esempio: Thích Quang Duc  Thích Quang Duc è stato un monaco buddhista vietnamita che si diede fuoco a Saigon l'11 giugno del 1963 per protestare contro l'amministrazione del presidente del Vietnam del Sud, di religione cattolica, e la sua politica di oppressione della religione buddhista. Il monaco divenne celebre in tutto il mondo grazie anche alla fotografia della sua auto-immolazione, scattata da Malcom Browne, che gli valse il premio World Press Photo of the Year per il 1963. Dopo la morte, il corpo fu nuovamente cremato. Il fatto che tra le ceneri fosse ritrovato intatto il cuore convinse definitivamente i buddhisti del valore della sua compassione e da allora viene venerato come bodhisattva.
  • 6. Vietnam war - Peter Arnett: "I could have prevented that immolation by rushing at him and kicking the gasoline away. As a human being I wanted to, as a reporter I couldn't". (Photo Malcolm Browne)
  • 7. Un altro esempio: Harri Peccinotti
  • 8. La dichiarazione universale dei diritti umani ●Articolo 19 Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Diritto ATTIVO, PASSIVO E RIFLESSIVO all'informazione. Informare, essere informati e informarsi.
  • 9. La costituzione italiana Articolo 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
  • 10. La costituzione italiana Interpretazione individualista (diritto attivo individuale alla manifestazione del pensiero) VS Interpretazione funzionalista (diritto passivo collettivo all'informazione)
  • 11. Il diritto di cronaca Il principio tutelato dalla legge e' la liberta' di informazione, cioe' il diritto di cronaca. L'ordine dei giornalisti, istituito dalla legge 3 febbraio 1963 n.69, nasce senza un codice deontologico che definisca i limiti del diritto di cronaca, pur prevedendo sanzioni e procedimenti discplinari per i giornalisti "che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignita' professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignita' dell'ordine". Ma chi stabilisce le regole per mantenere il decoro e la dignita' della professione giornalistica?
  • 12. Lo stato dell'arte della professione A differenza di altri mestieri, come quello dell'architetto o del medico, la professione del giornalista non ha delle regole di eccellenza universali, ma si caratterizza localmente in funzione delle caratteristiche sociali e culturali di ciascun Paese. Ogni nazione ha espresso il proprio particolare insieme di principi deontologici che da' l'impronta a uno tra tanti giornalismi possibili. Es. Nella costituzione italiana la parola "informazione" non compare nemmeno una volta, mentre quella svedese garantisce "il libero accesso a tutti gli archivi". Alcune ricerche hanno analizzato i codici deontologici di varie nazioni per individuare alcuni principi ricorrenti ma comunque non "universali"
  • 13. Paese che vai, informazione che trovi
  • 14. L'evoluzione italiana della deontologia In uno scenario caratterizzato dalla totale assenza di codici deontologici che possano regolamentare la professione giornalistica, il primo passo verso un quadro lo compie la corte di Cassazione che mette alcuni paletti con una sentenza del 18 dicembre 1984, che fissa le condizioni in base alle quali una sentenza puo' essere pubblicata anche se danneggia la reputazione di una persona. 1. utilità sociale dell’informazione; 2. verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest’ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3. forma "civile" della esposizione dei fatti e della loro valutazione. Sara' soprannominata "la sentenza del decalogo" perche' ha assunto per i giornalisti lo stesso valore di "prescrizione assoluta" rappresentato dalle tavole del decalogo per il popolo ebraico.
  • 15. Alcuni principi della sentenza decalogo Verita' parziale equivale a menzogna (La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se è "mezza verità" (o comunque, verità incompleta): quest’ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa.
  • 16. Alcuni principi della sentenza decalogo La critica civile deve rispettare la dignita' La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza.
  • 17. Alcuni principi della sentenza decalogo La critica civile dev'essere chiara e leale. I "subdoli espedienti" vanno banditi: 1) sottinteso sapiente: ad es. racchiudere determinate parole tra virgolette, all’evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto) senso da quello che avrebbero senza virgolette;
  • 18. Alcuni principi della sentenza decalogo 2) accostamenti suggestionanti (conseguiti anche mediante la semplice sequenza in un testo di proposizioni autonome, non legate cioè da alcun esplicito vincolo sintattico) di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la reputazione) concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi (anch’essi ovviamente sempre negativi) apparentemente espressi in forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come ad esempio, l’affermazione il furto è sempre da condannare) ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate;
  • 19. Alcuni principi della sentenza decalogo 3) tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato specie nei titoli o comunque all’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione
  • 20. Alcuni principi della sentenza decalogo 4) vere e proprie insinuazioni anche se più o meno velate (la più tipica delle quali è certamente quella secondo cui "non si può escludere che ... " riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto.
  • 21. Troppi codici = nessun codice In seguito alla "sentenza decalogo" si assiste ad un fiorire di "carte deontologiche", "codici di autodisciplina" e documenti orientati all'autoregolamentazione della professione giornalistica. Una serie di norme e prescrizioni che di fatto e' sconosciuta alla molti giornalisti o comunque non rilevante nella vita quotidiana professionale, non sono accompagnate da un sistema di controlli e sanzioni, non sono integrate in un "corpus" organico della deontologia come avviene in altri paesi (Cfr manuale di stile di El Pais).
  • 22. Carte, codici e regolamenti Codice di autodisciplina del "Sole 24 Ore" (1987) Protocollo di intesa su informazione e pubblicita' (1988) Patto sui diritti e i doveri dei giornalisti ("La Repubblica" 1990) Carta di Treviso su informazione e minori (1990 aggiornata nel 1995) Carta dei doveri dei giornalisti italiani (1993) Protocollo d'intesa su informazione e sondaggi (1995) Carta di Perugia su informazione e malattia (1995) Codice di deontologia sulla privacy (1998) Carta dei doveri dell'informazione economica (2007) Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive (2009) Decalogo del giornalismo sportivo (2009) Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. (Carta di Roma) - 2009
  • 23. Principi in ordine sparso Codice di autodisciplina de "Il Sole 24 Ore" Il giornalista de "Il Sole-24 Ore" non può scrivere articoli relativi ad azioni sul cui anda-mento borsistico, direttamente o indirettamente, abbia un interesse finanziario, senza rive-lare al direttore l'esistenza di tale interesse. Analogamente, il giornalista de "Il Sole-24 Ore" non può acquistare o vendere azioni che costituiscono argomento di articoli della cui redazione è stato incaricato o che si propone di scrivere a breve termine. I giornalisti de "Il Sole-24 Ore» non accetteranno, né direttamente né indirettamente: a) regali o donazioni il cui valore ecceda le normali forme di cortesia b) pagamenti, rimborsi spese, prestiti gratuiti da società o privati che possano condizionare l'attività redazionale; c) inviti a viaggi, trasferte e vacanze gratuite da società, enti o privati che compor-tino impegni redazionali di qualsiasi tipo.
  • 24. Principi in ordine sparso Patto sui diritti e i doveri dei giornalisti ("La Repubblica") Al fine di tutelare gli interessi del lettore, fra le parti si stabilisce di creare la figura di un Garante del lettore
  • 25. Principi in ordine sparso La carta dei doveri del giornalista Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilità di replica. Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione d'innocenza. Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione.
  • 26. Principi in ordine sparso La carta dei doveri del giornalista La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato. Art. 8 Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico: In ogni caso il giornalista non potrà assumere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali dell’azienda alla quale appartiene. Fatti salvi questi interessi, il giornalista potrà manifestare le proprie opinioni attraverso altre pubblicazioni di carattere culturale, religioso, politico o sindacale.
  • 27. Principi in ordine sparso Codice di deontologia sulla privacy (1998) Distinzione tra privati cittadini e persone pubbliche Relazione tra notorieta' e notiziabilita' Diversi tipi di notorieta' corrispondono a diversi tipi di privacy (la notorieta' di una soubrette e' diversa da quella di una giornalista)
  • 28. Principi in ordine sparso Carta di Treviso su informazione e minori (1990 aggiornata nel 1995) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando; il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori; particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore; va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione.
  • 29. Casi di studio - (Cfr. Alberto Papuzzi - Professione giornalista - Donzelli) Caso 1: Presso la Procura della Repubblica un cronista scopre che un noto uomo politico e' stato iscritto nel registro degli indagati, lo cerca ma e' irreperibile. a) Pubblica ugualmente la notizia b) Non la pubblica c) Pubblica la notizia in forma dubitativa d) Pubblica la notizia dicendo che non e' riuscito a parlare col diretto interessato e) Pubblica la notizia lasciando anonima la persona coinvolta
  • 30. Casi di studio Caso 2: Un personaggio pubblico e' coinvolto in un banale incidente stradale con la sua amante. La moglie giunta al pronto soccorso scopre la relazione e fa una scenata. Un cronista apprende tutta la storia. a) Pubblica tutto b) Non pubblica nulla, perche' l'incidente non e' rilevante c) Pubblica solo la notizia dell'incidente d) Pubblica tutto senza fare nomi e) Pubblica tutto, salvo il nome dell'amante
  • 31. Casi di studio Caso 3: Una fonte denuncia trattamenti disumani in un ospizio per anziani. Un cronista decide di condurre un'inchiesta per accertare la verita' ed eventualmente rendere noto lo scandalo. Per farlo accetta: a) Di pagare il personale perche' offra testimonianze b) Di mettere nell'ospizio telecamere nascoste c) Di affidare una telecamera o un registratore a parenti dei ricoverati d) Di fingersi un medico e visitare l'ospizio e) Di assumere dei detective
  • 32. Casi di studio Caso 4: Siete l'unico corrispondente estero in un paese dominato da una dittatura. Potete trasmettere le vostre corrispondenze, ma dovete sottoporle al vaglio della censura militare. a) Inviate comunque le corrispondenze b) Le inviate, ma facendo sapere che sono censurate c) Inviate soltanto brevi notizie asettiche d) Preferite lasciare il paese e) Decidete di contrattare con la censura
  • 33. Dalla teoria alla pratica deontologica
  • 34. Dalla teoria alla pratica deontologica
  • 35. La Carta di Roma Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. Il documento è stato sottoscritto congiuntamente da FNSI (il sindacato dei giornalisti) e dal Consiglio Nazione dell'Ordine dei giornalisti nel giugno 2008 Scopo della Carta è fornire le linee guida per il trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti nel territorio della Repubblica Italiana. La Carta fa riferimento al criterio enunciato nell'Articolo 2 della legge istitutiva dell'Ordine: il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati.
  • 36. La Carta di Roma: principi osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti nel territorio della Repubblica Italiana ed altrove e in particolare a: a. Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore ed all’utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l’uso di termini impropri; b. Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano l’attenzione di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno che può essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di riflesso alla credibilità della intera categoria dei giornalisti;
  • 37. La Carta di Roma: principi c. Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito all’identità ed all’immagine che non consentano l’identificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di organizzazioni criminali. Inoltre, va tenuto presente che chi proviene da contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di informazione è limitato e circoscritto, può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze dell’esposizione attraverso i media; d. Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni specializzate in materia, per poter fornire al pubblico l’informazione in un contesto chiaro e completo, che guardi anche alle cause dei fenomeni.
  • 38. La Carta di Roma: glossario - Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951. Non è quindi assimilabile al migrante irregolare. - Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati - Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che - pur non rientrando nella definizione di "rifugiato" necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati
  • 39. La Carta di Roma: glossario - Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. - Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d’origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza. - Un migrante irregolare, comunemente definito come ‘clandestino’, è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (diventando un cosiddetto ‘overstayer’); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.
  • 41. Anticorpi culturali: proprieta' di linguaggioParola Alternative CLANDESTINO non-documented migrant workers (definizione suggerita dalle Nazioni Unite), sans papiers, irregolari, rifugiati, richiedenti asilo, persone, migranti, lavoratori. NOMADE / ZINGARI I termini più corretti sono rom e sinti, a seconda dei casi (sono due "popoli" diversi)
  • 42. I media dell'odio mettono a rischio tutti UNITED NATIONS - Economic and Social Council 13 December 1994 Situation of human rights in the territory of the former Yugoslavia Special report on the media The media in the former Yugoslavia have been among the most important tools in propagating the military conflict in the region. It is argued that the media have even been active participants in the conflict and have themselves instigated or inspired many violations of human rights and international humanitarian law. (...) Reports have been monitored which insult Muslims generally, labelling them "balije", "mujahedin" and "fundamentalists". These media promoted discrimination, hatred and related human rights violations. (...) Reports about the conflict have often included only allegations of "Muslim crimes", "Muslim shelling" and "Muslim attacks".