La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015
1. 1
Decreto Legislativo del
22/09/2015 n. 156:
«la revisione della disciplina
degli interpelli»
di Sonia Tripaldi, Mario Santoro
Bologna, febbraio 2016
PROGETTO PILLIO DA MEDICINA
2. 2
L’interpello
«Procedura di cui il
contribuente può avvalersi per
acquisire preventivamente
dall’amministrazione
finanziaria un parere in ordine
a fatti eo situazioni di incerta
interpretazione»
3. 3
Fondamenti dell’interpello
La complessità dell’ordinamento
tributario si caratterizza per una
obiettiva difficoltà in fase
applicativa.
Necessità di perseguire ed
acquisire la certezza del diritto
4. 4
Criticità
Diventa uno strumento complesso:
18 configurazioni con
finalità
meccanismi di funzionamento
effetti
DIVERSI
Nato con esigenze di chiarificazione della disciplina
tributaria
5. 5
L’interpello prima della riforma
Interpello Norma di riferimento obbligatorietà
Antielusivo art. 21, legge 413/1991 facoltativo
Disapplicativo art. 37 bis, c. 8. dpr n. 600/1973 facoltativo
Disapplicativo (soc comodo) art. 30, c. 4 bis l. n. 724/1994 obbligatorio
Ordinario art. 11 legge n. 212/2000. facoltativo
Ordinario sul consolidato
nazionale
Art. 124, c. 5 dpr 917/1986 e art.
13, c. 2 d. 9/6/2004 rimandano
all’art. 11 legge 212/2000
facoltativo
Ordinario sul consolidato
mondiale
Art. 132, c. 3 dpr 917/1986
rimanda all’art. 11 legge
212/2000
obbligatorio
Ordunario per recupero crediti
bancari (pex)
Art. 113 dpr 917/1986 rimanda
all’art. 11 legge 212/2000
facoltativo
Ordinario per crediti d’imposta
per imprese impegnate in ricerca
e sviluppo.
Art. 1, c. 55 l. 244/2007 rimanda
all’art. 11 legge 212/2000
facoltativo
6. 6
L’interpello prima della riforma
Interpello Norma di riferimento obbligatorietà
Ordinario non residenti art. 21, legge 413/1991 facoltativo
CFC art. 167, c. 5 Tuir facoltativo
Formule specifiche di interpello
CFC
- Per rapporti di
«collegamento» tra nazionali
ed esteri.
- Per utili da partecipazione
- Per plusvalenza da
partecipazione
- Per participation exemption
- Per dividendi
Art. 168 Tuir
Art. 47, c. 4, Tuir
Art. 68, c. 4 Tuir
Art. 87, c. 1, lett. c) Tuir
Art. 89, c. 4 Tuir
Rivolte ad eccepire
automatiche
presunzioni di reddito
o di suoi componenti
riconducibili
direttamente a
soggetti operanti
all’estero ma collegati
ad imprese nazionali.
Interpello delle imprese di
rilevanti dimensioni
L. 2/2009 Per tutte le tipologie
di interpelli si
distingue per la
procedura
Ruling internazionale l. 326/2003 l. 326/2003
7. 7
Quadro di sintesi ante riforma
• Interpelli interpretativi:
Interpello ordinario art. 11 legge 212/2000.
Interpello speciale antielusivo art. 21 legge 413/1991.
• Interpelli interpretativi con funzione «permissiva» o
«disapplicativa»
Con funzione permissiva: consolidato nazionale, mondiale,
PEX, crediti d’imposta.
Con funzione disapplicativa: richiesta non applicazione CFC,
limiti deduzione costi black list
• Interpelli disapplicativi: attivati con la procedura antielusiva
• Ruling internazionale
8. 8
La delega fiscale
La legge 11 marzo 2014 n. 23 all’art. 6,
comma 6 delega il Governo a procedere
ad una riforma organica dell’interpello.
9. 9
La delega fiscale
Criteri direttivi
Maggiore omogeneità
Migliore tutela giurisdizionale delle parti
Maggiore tempestività nella risposta
Eliminazione forme obbligatorie
10. 10
b) Superamento dell’attuale asimmetria tra mezzi di
comunicazione a disposizione del contribuente (consegna a
mano, raccomandata A/R, PEC) e mezzi di comunicazione a
disposizione dell’amministrazione (oltre ai precedenti anche
fax e posta elettronica semplice) a favore di una estensione
dell’obbligo di utilizzare i canali consentiti con preferenza per
quelli telematici. Una eccezione è la possibilità di utilizzo
della posta elettronica semplice per i soggetti non residenti.
c) Previsione della futura predisposizione di un servizio
telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate
10
11. 11
1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una
risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono
condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di
tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce
delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le
procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del
medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
12. 12
Richiesta volta a ottenere un parere
quando sussistano obiettive condizioni di
incertezza sull’interpretazione delle disposizioni
tributarie, in relazione alla loro applicazione a casi
concreti e personali.
Interpello ordinario
13. 13
L’interpello “qualificatorio” è complementare rispetto
all’interpello interpretativo «puro» da cui, in particolare,
differisce per il rilievo che assume la valutazione della
fattispecie obiettivamente incerta rispetto
all’interpretazione delle norme di legge invocate dal
contribuente nel caso concreto.
(es. inquadramento di un costo tra le spese di rappresentanza
o pubblicità ex art. 108 Tuir)
Interpello ordinario
Interpello ordinario
Art. 11, c. 1, lett. a)
Interpello interpretativo
Oggetto dell’interpello: la norma
Interpello qualificatorio
Oggetto dell’interpello: la
qualificazione della fattispecie
14. 14
Per riassumere
Rientrano nella lettera a), interpello ordinario,
• tutti gli interpelli interpretativi ordinari;
• La valutazione della esistenza di un’azienda ai fini
di individuare il corretto regime;
• La valutazione della competenza o dell’inerenza,
interpello per differenziare spese di pubblicità e
rappresentanza.
Interpello ordinario
15. 15
Per riassumere
Non rientrano nella lettera a), interpello ordinario, ed in
nessuna fattispecie di interpello
quelle fattispecie che si caratterizzano per una spiccata ed
ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili solo in
accertamento, come ad esempio i casi di possibile
contestazione di esterovestizione delle società.
È evidente che in queste ipotesi una compiuta valutazione delle
fattispecie implicherebbe l’esercizio di una serie di poteri non
riconosciuti all’amministrazione in sede di risposta alle istanze,
con la conseguenza che in relazione ai predetti casi non può
configurarsi un diritto di interpello da parte dei contribuenti.
Interpello ordinario
16. 16
1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una
risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli
elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici
regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
17. 17
L’interpello “probatorio” si sostanzia in una richiesta
all’amministrazione tesa a ottenere un parere sulla
sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli
elementi probatori offerti dal contribuente ai fini
dell’ «accesso» o dell’ «uscita» da un determinato
regime fiscale
Interpello probatorio
18. 18
Dalla Relazione illustrativa al decreto
L’interpello “probatorio” genera una «fisiologica»
anticipazione della valutazione che ordinariamente
l’amministrazione svolge in sede di accertamento.
La richiesta può essere inoltrata solo nei casi
espressamente previsti (quelli contenenti l’esplicito
richiamo all’interpello di cui alla lettera c) del
comma 1, dell’articolo 11)
Interpello probatorio
19. 19
Dalla Relazione illustrativa al decreto
In questa categoria sono ricomprese ipotesi molto eterogenee
tra cui:
• Istanze d’interpello art. 11, comma 13, legge 413/1991
• Le istanze di interpello CFC
• Istanze art. 113 del TUIR , enti creditizi
• Istanze per la continuazione del consolidato, art. 124 Tuir
• Istanze per l’accesso al consolidato mondiale ex art. 132
Tuir
• Società non operative art. 30 legge 724/1994
• Istanze per i benefici ACE
Interpello probatorio
20. 20
1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per
ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e
personali relativamente a:
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una
specifica fattispecie.
Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
21. 21
L’interpello «anti abuso» costituisce il nuovo
strumento, già previsto in seno al nuovo articolo 10
bis dello Statuto, attraverso il quale il contribuente
può chiedere all’amministrazione se le operazioni
che intende realizzare costituiscano fattispecie di
abuso del diritto.
Interpello «anti abuso»
22. 22
Assorbe il vecchio interpello antielusivo (art. 21
della legge n. 413/1991)
Consente al contribuente di interrogare
l’amministrazione finanziaria circa la sindacabilità,
sotto il profilo dell’abuso del diritto, di atti, fatti e
negozi, anche tra loro collegati che l’istante intende
adottare.
Si estende anche alle ipotesi di interposizione
soggettiva (art. 37, c. 3, dpr 600/1973).
Interpello «anti abuso»
23. 23
2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la
disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti
d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che
nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.
Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque
ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di
cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa.
Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
24. 24
L’interpello disapplicativo era già previsto
dall’articolo 37 bis, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
Consente al contribuente di richiedere un
parere in ordine alla sussistenza delle
condizioni che legittimano la disapplicazione di
norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni,
detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni
soggettive del soggetto passivo
Interpello disapplicativo
25. 25
Alcuni esempi:
istanze di interpello per la disapplicazione dei limiti
al riporto perdite (art. 84 TUIR), anche in presenza
di operazioni straordinarie (artt. 172, 173, 181) e
per il dividend washing (art. 109)
Interpello disapplicativo
26. 26
La presentazione dell’istanza di interpello ovvero la
mancata presentazione non pregiudicano, in alcun
caso, la possibilità per il contribuente di fornire la
dimostrazione della spettanza della disapplicazione
anche nelle successive fasi dell’accertamento
amministrativo e del contenzioso.
Nel caso di risposta negativa è prevista la possibilità
della sua impugnazione «differita» ossia unitamente
al ricorso avverso l’atto di accertamento.
Interpello disapplicativo
27. 27
Per riassumere ……
Prima della riforma Dopo la riforma
Ordinari Ordinario interpretativo (art. 11, c.
1, lett. a))
Ordinari ibridi:
• Regime CFC (167 Tuir)
• Partecipazioni acquisite per il
recupero crediti (83 Tuir)
• Permanenza consolidato nazionale
(124 Tuir)
• Accesso consolidato mondiale ( 132
Tuir)
Probatorio (art. 11, c. 1, lettera b))
Antielusivi
Interposizione fittizia (37 dpr 600/73)
Operazioni potenzialmente elusive
Deducibilità costi da operazioni con
imprese black list (art. 110 tuir)
Classificazione spese pubblicità,
propaganda, rappresentanza (108
Tuir)
Anti abuso (art. 11, c. 1, lett. c))
Probatorio (art. 11, c. 1, lett.b))
Ordinario qualificatorio (art. 11, c.
1, lett. a))
28. 28
Per riassumere ……
Prima della riforma Dopo la riforma
Disapplicativi
Riporto delle perdite (artt 84 e 172
Tuir)
Società di comodo (art. 30 L.
724/1994)
ACE Aiuto alla crescita economica (art.
1 decreto legge 201/2011)
Disapplicativo (art. 11, c. 2)
Probatorio (art. 11, c. 1, lett. b))
Probatorio (art. 11, c. 1, lett. b))
29. 29
Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
Tipo di
interpello
Obbligatorietà Termini di
risposta
interpello
ordinario
Facoltativo 90 gg
interpello
probatorio
Facoltativo 120 gg
interpello
antielusivo
Facoltativo 120 gg
interpello
disapplicativo
Obbligatorio 120 gg
30. 30
il comma 3
L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del
comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere
b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel
termine di centoventi giorni.
Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
31. 31
il comma 3
La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della
amministrazione con esclusivo riferimento alla questione
oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la
risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto,
il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione,
della soluzione prospettata dal contribuente.
Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
33. 33
il comma 3
Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi
dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende
ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla
fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione
interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza
esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
34. 34
Novità della procedura
Silenzio assenso per tutte le tipologie (oggi solo
per gli interpelli ordinari e per quelli che, come i
CFC o le istanze ex art. 113, richiamano
espressamente l’articolo 11 dello Statuto)
Nullità degli atti impositivi o sanzionatori
contrari alla risposta (anche questa regola oggi
vale solo per gli interpelli ordinari e per quelli
che, come i CFC o le istanze ex art. 113,
richiamano espressamente l’articolo 11 dello
Statuto)
35. 35
il comma 6
L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma
di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un
numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad
oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in
cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o
per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui
siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici,
nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il
chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione
della risposta ai singoli istanti.
Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
36. 36
Pubblicazione delle risposte
Si prevede che l’amministrazione provveda a dare
pubblicità alle risposte nei seguenti casi:
• Quesito presentato da un elevato numero di contribuenti;
• Quesito relativo ad una norma di recente approvazione o
per la quale manchino indicazioni ufficiali
• Quesito relativo all’applicazione di una disposizione oggetto
di interpretazione e/o applicazione differenziata da parte
degli uffici;
• Quesito concernente questioni che l’amministrazione
ritenga di interesse generale
37. 37
1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti
del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che
in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti
tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi
o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima
della scadenza dei termini previsti dalla legge per la
presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri
obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla
fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali
fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per
rendere la propria risposta.
Articolo 2 D. Lgs 156/2015
38. 38
Gli articoli da 2 a 5 dettano le regole procedurali uniformi per
tutte le tipologie di istanze (con ciò superando i disallineamenti
procedurali previsti dai decreti attuativi per le singole tipologie
di interpello)
ART. 2
Legittimazione per la presentazione delle istanze: è riconosciuta
ai contribuenti, anche non residenti, ai sostituti d’imposta ed ai
responsabili d’imposta
Preventività: si assume come riferimento il termine di
presentazione della dichiarazione o il diverso momento- per i
tributi senza dichiarazione- in cui si dà attuazione al
comportamento oggetto dell’interpello (ad esempio,
presentazione dell’atto alla registrazione per i quesiti su imposta
di registro)
38
La procedura
39. 39
NB: la preventività si intende riferita al termine ordinario
di presentazione della dichiarazione ed è ormai sufficiente,
per tutte le tipologie, che l’istanza sia presentata prima della
scadenza dei termini di presentazione (viene meno la regola
dettata per gli interpelli obbligatori della presentazione «in
tempo utile ad ottenere risposta» prima della scadenza dei
termini dichiarativi, cioè- fino ad oggi- 90 o 120 giorni prima)
La procedura
40. 40
ART. 3: Individuazione dei contenuti dell’istanza
Attenzione: l’assenza dei requisiti previsti non è mai
causa di inammissibilità (salvo che manchino gli
elementi minimi necessari quali i dati identificativi
dell’istanza e la descrizione della fattispecie) ma è
oggetto di regolarizzazione (l’amministrazione invita il
contribuente, che deve provvedere entro 30 giorni, ad
integrare i dati carenti)
40
Articolo 3 D. Lgs 156/2015
41. 41
41
Interpelli da regolarizzare, art. 3
Manca l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del
comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge n. 212/2000.
Nb non è causa di regolarizzazione la mancata distinzione all’interno dell’interpello
ordinario
Manca l’indicazione delle specifiche disposizioni di cui si richiede
l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione
Manca l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta
Manca l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante
o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le
comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta
Manca la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero
del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del dpr
n. 600/1973. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o
a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso
42. 42
42
Interpelli inammissibili, art. 5
Non è preventiva
Priva dei dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale
rappresentante
Priva della circostanziata e specifica descrizione della fattispecie
Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza
vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo 31-ter dpr
600/1973, interpelli sui nuovi investimenti e riguardano il regime
dell’adempimento collaborativo.
vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività
di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente
sia formalmente a conoscenza
il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi
del comma 3 dell'articolo 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini
previsti (30 gg)
44. 44
Coordinamento con attività di accertamento e contenzioso
NON IMPUGNABILITA’ DELLE RISPOSTE rese alle istanze
di interpello in quanto pareri
PREVISIONE DI UNA REGOLA «SPECIALE» PER GLI
INTERPELLI DISAPPLICATIVI (obbligatori) per i quali può
essere proposto ricorso solo in via differita, unitamente alla
impugnazione dell’eventuale atto successivo di accertamento
44
Articolo 6 D. Lgs 156/2015
45. 45
Qualora sia stata fornita risposta di merito (non, quindi di
inammissibilità) alle istanze di interpello disapplicativo – ed il
contribuente non si sia uniformato l’indebita fruizione di
deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni
soggettive del soggetto passivo deve essere contestata con atto
separato, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice,
preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di
chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni.
Contestazione nei confronti dei contribuenti che hanno
presentato istanza di interpello disapplicativo
46. 46
Si tratta delle regole previste per l’abuso del diritto destinate a
garantire un efficace confronto con l’amministrazione finanziaria
(è previsto, infatti, che tra la data di ricevimento dei
chiarimenti o di inutile decorso del termine assegnato al
contribuente a tal fine e quella di decadenza
dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto
impositivo non intercorrano meno di sessanta giorni) e a
salvaguardare il diritto alla difesa (è prevista, infatti, la
motivazione cd. “rafforzata” dell’eventuale atto impositivo che
deve dar conto anche delle deduzioni difensive fornite dal
contribuente)
Contestazione nei confronti dei contribuenti che hanno
presentato istanza di interpello disapplicativo
47. 47
La disposizione interviene sulle norme vigenti al fine di
adeguarle alla nuova disciplina degli interventi, apportando le
modificazioni di tipo formale necessarie ed effettuando alcuni
coordinamenti con i testi degli altri decreti delegati.
Attenzione: rispetto alle fattispecie per le quali, fino ad oggi,
la presentazione delle istanze di interpello è obbligatoria e
che, per effetto delle novità, si sono trasformate in forme di
interpello facoltativo, sono stati introdotti obblighi di
segnalazione in dichiarazione, volti a non ridurre il presidio
dell’amministrazione
ARTICOLO 7
48. 48
fino al Art. 113 (partecipazioni acquisite per il recupero
crediti bancari)
Segnalazione di elementi conoscitivi essenziali da prevedere
in un provvedimento Direttore
Art. 124 (consolidato nazionale)
Segnalazione della circostanza che prosegue la tassazione di
gruppo
Art. 132 (Consolidato mondiale)
Segnalazione dell’accesso al regime
L. 724 del 1994 (SNOP)
Segnalazione separata nella dichiarazione dei redditi
ACE
Segnalazione della fruizione del beneficio in presenza di
operazioni «sospette»
48
Da obbligo a segnalazione
49. 49
DECRETO ABUSO E CERTEZZA DEL DIRITTO
Raccordo con il nuovo interpello volto a conoscere se le
operazioni sono abusive;
Esclusione delle regole dell’interpello generale nel contesto
della cooperative compliance
DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE
Raccordo con le modifiche apportate agli interpelli cd. CFC ed
agli interpelli presentati ai fini dell’articolo 110 TUIR;
Raccordo con l’interpello presentabile ai fini della branch
exemption (interpello ordinario nella sua declinazione di
«qualificatorio»)
SCHEMA DI DECRETO DELEGATO IN MATERIA DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE
Introduzione di nuove fattispecie sanzionatorie per il
contribuente che disapplica senza presentare l’istanza di
interpello- ove obbligatoria- e per omessa o incompleta
segnalazione
49
Coordinamento con gli altri decreti
50. 50
Art. 1: Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai successivi
articoli del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni
Il provvedimento
tributi erariali quelli gestiti dall’Agenzia
delle entrate ai sensi dell’articolo 62 del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300
“Amministrazioni centrali dello
Stato” ed “enti pubblici a
rilevanza nazionale”
anche le articolazioni territoriali e le
sedi prive di rilevanza fiscale munite di
procura del legale rappresentante
dell’amministrazione e dell’ente
modalità di presentazione
consentite
Per i soggetti non residenti che non
si avvalgono di un domiciliatario
nel territorio dello Stato
• consegna a mano,
• la spedizione a mezzo plico raccomandato
con avviso di ricevimento,
• la presentazione per via telematica
attraverso l’impiego della posta
elettronica certificata
• l’utilizzo di un servizio telematico erogato
in rete dall’Agenzia delle Entrate
• la presentazione alla casella di posta
elettronica ordinaria individuata
nell’Allegato A
52. 52
Art. 1: Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai successivi
articoli del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni
Il provvedimento
“istanza sottoscritta” • l’istanza sottoscritta con firma autografa,
• Se il documento è trasmesso via posta elettronica
certificata o, ove consentito, posta elettronica
ordinaria, con firma digitale o con le modalità di cui
all’articolo 38, comma 3, del dpr 445/2000.
• Nei casi in cui il documento è trasmesso attraverso
l’impiego di un servizio telematico erogato in rete,
l’istanza si intende sottoscritta in virtù delle modalità di
accesso previste dall’articolo 64, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
invito, richiesta o risposta
“notificato” o “comunicato”
per i soggetti non residenti che
non si avvalgono di un
domiciliatario nel
territorio dello Stato,
• eseguito ai sensi dell’articolo 60 del dpr 600/1973
• Servizio postale a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento,
• telematicamente, attraverso la posta elettronica
certificata,
• attraverso il servizio telematico di cui alla precedente
lettera c),
• alla casella di posta elettronica ordinaria indicata
nell’istanza;
54. 54
Art. 1: Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai successivi
articoli del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni
Il provvedimento
“ricezione” o “ricevimento” • data di consegna,
• data risultante dall’avviso di ricevimento rilasciato dal
sistema postale o dalla ricevuta di avvenuta
consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica
certificata, ovvero dalla ricevuta emessa dal
servizio telematico di cui alla precedente lettera c) o
dalla casella di posta elettronica ordinaria indicata
nell’Allegato A;
soggetti non residenti • soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 2,
e all’articolo 73, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
soggetti di più rilevante
dimensione
• Quelli di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-
legge del 29 novembre 2008, n. 185, e successive
modificazioni. (con un volume d'affari o ricavi non
inferiori a cento milioni di euro)
55. 55
Art. 2: Gli uffici competenti
Il provvedimento
Direzione regionale competente in
relazione a :
1. Domicilio fiscale del soggetto
2. Ufficio territoriale competente ad
applicare la norma in esame
3. Domicilio fiscale stabile
organizzazione
• Tributi erariali
• Imposte ipotecarie, tasse ipotecarie, tributi
speciali catastali, fattispecie catastali.
• Stabili organizzazioni italiane di soggetti
non residenti.
Direzione centrale normativa
per tributi erariali
• Fino al 31/12/2017 interpelli art. 11, c. 1,
lett c), anti abuso.
• Amministrazioni centrali dello Stato enti
pubblici a rilevanza nazionale, soggetti non
residenti e soggetti di più rilevanti
dimensioni
Direzione centrale catasto,
cartografia e pubblicità
immobiliare
Per imposte ipotecarie, tasse ipotecarie,
tributi speciali catastali, fattispecie
catastali.
• Amministrazioni centrali dello Stato enti
pubblici a rilevanza nazionale, soggetti non
residenti e soggetti di più rilevanti
dimensioni
56. 56
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia si articola sulle
seguenti linee:
1) Tendenziale «regionalizzazione» degli interpelli, salvo
che per SGD, Enti pubblici a rilevanza nazionale e
contribuenti non residenti
Per i soggetti non residenti viene definitivamente chiarito
che tali sono anche coloro che hanno un rappresentante
fiscale in Italia o un numero di identificazione diretta, con la
conseguenza che anche in tali ipotesi l’interpello viene
presentato e trattato dalla DCN. Eventuali esigenze collegate
all’esistenza di attività di verifica in corso- prima soddisfatte
attraverso la preliminare istruttoria delle DR- saranno
soddisfatte attraverso specifiche e puntuali richieste inoltrate
dalla DCN alle DR
Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate
57. 57
La regionalizzazione- tendente a riportare la lavorazione
delle istanze in capo agli stessi soggetti competenti per il
controllo- non dovrebbe comportare un aggravio dei carichi
lavorativi tenuto conto della eliminazione dal novero dei cd.
interpelli «obbligatori» di casi (come le SNOP) che hanno
richiesto storicamente un grosso impiego di risorse da parte
delle DDRR.
Fa tuttavia eccezione la gestione dei nuovi interpelli cd.
antiabuso (art. 10 bis Statuto) per i quali le istanze, fino al
31/12/2017, dovranno essere presentate e trattate dalla
DCN per consentire il consolidarsi di un indirizzo
interpretativo sulla nuova disposizione
Il provvedimento
58. 58
2) Superamento dell’attuale asimmetria tra mezzi di
comunicazione a disposizione del contribuente (consegna a
mano, raccomandata A/R, PEC) e mezzi di comunicazione a
disposizione dell’amministrazione (oltre ai precedenti anche
fax e posta elettronica semplice) a favore di una estensione
dell’obbligo di utilizzare i canali consentiti con preferenza per
quelli telematici. Una eccezione è la possibilità di utilizzo
della posta elettronica semplice per i soggetti non residenti.
3) Previsione della futura predisposizione di un servizio
telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate
Il provvedimento