1. ArìS – L'ARTE DI VIVERE IN VALLE DI CEMBRA
La “Regola” di Giovo
1787
Brugnara Viviana
2. LA “REGOLA”
INSIEME DI NORME (autonomia organizzativa e per
sfruttamento risorse)
ASSEMBLEA DEI “VICINI” DI GIOVO
1804 – Arch.S.Tn
3. LE ANTICHE ORIGINI
(1145 come Pieve)
1211 “Comunitas de Zovo”
1294 Assemblea di Regola
“ad sonum campane more solito”
“in curtina Sancte Marie plebis de Zovo”
4. ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITA'
VICINI →
“vicus” - pieni diritti e doveri
← FORESTIERI
- POSSEDONO EFFETTI STABILI
- NON HANNO DIRITTO A BOSCHI, LEGNE O PASCOLI COMUNI
- DEVONO CONTRIBUIRE A STEORE, COLLETTE, ECC.
6. ORGANIZZAZIONE DELLA REGOLA
I VICINI → REGOLA GENERALE
4 REGOLE all'anno → S.Giorgio, S.Cristoforo,
S.Matteo, S.Martino
REGOLA DEI 24 (6 per ogni colomello) → ristretta
adunanza per cose ordinarie e di minor rilievo
serve per ...non distrarli dall'agricoltura o dalli
affari domestici...
4 SINDACI (1 per Colomello)
7. FIGURE
REGOLANO → giudica in prima istanza
4 SINDACI → uno per ogni Colomello
REGOLA DEI 24
SALTARO DELLE CAMPAGNE
CUSTODE DEI BOSCHI E MONTI
SINDACO DELLA PIEVE
SCRIVANO COMUNALE
DEPUTATI AL FUOCO
9. IL SALTARO
CUSTODI E SALTARI DELLE CAMPAGNE (invigileranno con
somma diligenza” - non permetteranno di prendere frutti
dalle campagne – trovando danneggiatore
di campagne, prati e boschi ne da
comunicazione alla regola)
Se il saltaro veniva trovato fuori dalla sua saltaria
veniva multato
10. TUTELA DELLE CAMPAGNE
Se il saltaro al tempo delle uve troverà qualche
cane avrà il diritto di ammazzarlo e di prendere
multa dal proprietario
Se trova porci, capre, galline, oche, anitre o
colombi che danneggiano le campagne altrui,
avrà il diritto di ammazzarli e trattenerseli...
11. VENDEMMIA
LA REGOLA STABILIVA I TEMPI DELLE
VENDEMMIE NELLE VARIE
SALTARIE (inferiori o superiori) →
multa
La Regola stabiliva pure le
processioni a cui partecipare per
invocare la pioggia o protezione
dei campi
12. SELVICOLTURA
Boschi “ingazzati” nella “Selva Nera” → non si
poteva tagliare nessun tipo di pianta (solo
sterpi, spini, pruni e ginepri che sono danno
per passaggio)
Si raccoglieva “fogliame e brocone” ma non
trasportato con i carri ma “soltanto a spalla”
→ non nei boschi ingaggiati
Negli altri boschi comunali si poteva fare con i
carri : fogliame, brocone e anche dasa →
senza tagliare le cima e suoi primi 3 germogli
“larici, pezzi ed avezzi devono rimanere intatti
per tutta la montagna”
13. Imposta sui carri dalle legne
– come stabilito dal piano
forestale – erano raccolti
dal sindaco “Per ogni
carro o broccio di legna ,
fogliame dasa e
brocone”
PROIBITO VENDERE LA
LEGNA DEI BOSCHI
COMUNI FUORI DEL
COMUNE
NON SI POTEVA USARE LA
LEGNA DEI BOSCHI PER
“cuocere calcina o per
altre simili fornaci”
14. LA TUTELA DEI BOSCHI
C'ERA UN BOSCO INGAGGIATO PER FARE
I CANNONI DELLE FONTANE
La regola ogni anno individuava due siti
per la legna “da fuoco” uno vicini per i
più poveri, l'altro più lontano per i
benestanti che potevano andare con il
carro
Visite a case, stalle e fienili per cercare
“piante sospette”
15. I PRATI
PROIBITO “segare prati di monte o
raccogliere erba sul monte
Corona avanti il giorno stabilito
dalla Regola”
Nessuno poteva pascolare
bestiame forestiero nei beni
comuni
Numero del bestiame stabilito: non
più di due capre e pecore (chi
ne teneva di più doveva
pagare)
16. LAVORI COMUNITARI
In caso di “incendio, irruzione di acque, o
altre calamità” dovevano tutti i vicini
erano obbligati a concorrere con le
proprie forze per la “comune difesa”
CONSERVAZIONE DELLE STRADE COMUNALI
E QUELLE “DEI PARTICOLARI”
Vietato gettare immondizie e lavare
nell'acqua riservata per abbeverare il
bestiame e lasciar scorrere
maliziosamente l'acqua dalle fontane