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  • 1. ArìS – L'ARTE DI VIVERE IN VALLE DI CEMBRA La “Regola” di Giovo 1787 Brugnara Viviana
  • 2. LA “REGOLA” INSIEME DI NORME (autonomia organizzativa e per sfruttamento risorse) ASSEMBLEA DEI “VICINI” DI GIOVO 1804 – Arch.S.Tn
  • 3. LE ANTICHE ORIGINI (1145 come Pieve) 1211 “Comunitas de Zovo” 1294 Assemblea di Regola “ad sonum campane more solito” “in curtina Sancte Marie plebis de Zovo”
  • 4. ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITA' VICINI → “vicus” - pieni diritti e doveri ← FORESTIERI - POSSEDONO EFFETTI STABILI - NON HANNO DIRITTO A BOSCHI, LEGNE O PASCOLI COMUNI - DEVONO CONTRIBUIRE A STEORE, COLLETTE, ECC.
  • 6. ORGANIZZAZIONE DELLA REGOLA I VICINI → REGOLA GENERALE 4 REGOLE all'anno → S.Giorgio, S.Cristoforo, S.Matteo, S.Martino REGOLA DEI 24 (6 per ogni colomello) → ristretta adunanza per cose ordinarie e di minor rilievo serve per ...non distrarli dall'agricoltura o dalli affari domestici... 4 SINDACI (1 per Colomello)
  • 7. FIGURE REGOLANO → giudica in prima istanza 4 SINDACI → uno per ogni Colomello REGOLA DEI 24 SALTARO DELLE CAMPAGNE CUSTODE DEI BOSCHI E MONTI SINDACO DELLA PIEVE SCRIVANO COMUNALE DEPUTATI AL FUOCO
  • 9. IL SALTARO CUSTODI E SALTARI DELLE CAMPAGNE (invigileranno con somma diligenza” - non permetteranno di prendere frutti dalle campagne – trovando danneggiatore di campagne, prati e boschi ne da comunicazione alla regola) Se il saltaro veniva trovato fuori dalla sua saltaria veniva multato
  • 10. TUTELA DELLE CAMPAGNE Se il saltaro al tempo delle uve troverà qualche cane avrà il diritto di ammazzarlo e di prendere multa dal proprietario Se trova porci, capre, galline, oche, anitre o colombi che danneggiano le campagne altrui, avrà il diritto di ammazzarli e trattenerseli...
  • 11. VENDEMMIA LA REGOLA STABILIVA I TEMPI DELLE VENDEMMIE NELLE VARIE SALTARIE (inferiori o superiori) → multa La Regola stabiliva pure le processioni a cui partecipare per invocare la pioggia o protezione dei campi
  • 12. SELVICOLTURA Boschi “ingazzati” nella “Selva Nera” → non si poteva tagliare nessun tipo di pianta (solo sterpi, spini, pruni e ginepri che sono danno per passaggio) Si raccoglieva “fogliame e brocone” ma non trasportato con i carri ma “soltanto a spalla” → non nei boschi ingaggiati Negli altri boschi comunali si poteva fare con i carri : fogliame, brocone e anche dasa → senza tagliare le cima e suoi primi 3 germogli “larici, pezzi ed avezzi devono rimanere intatti per tutta la montagna”
  • 13. Imposta sui carri dalle legne – come stabilito dal piano forestale – erano raccolti dal sindaco “Per ogni carro o broccio di legna , fogliame dasa e brocone” PROIBITO VENDERE LA LEGNA DEI BOSCHI COMUNI FUORI DEL COMUNE NON SI POTEVA USARE LA LEGNA DEI BOSCHI PER “cuocere calcina o per altre simili fornaci”
  • 14. LA TUTELA DEI BOSCHI C'ERA UN BOSCO INGAGGIATO PER FARE I CANNONI DELLE FONTANE La regola ogni anno individuava due siti per la legna “da fuoco” uno vicini per i più poveri, l'altro più lontano per i benestanti che potevano andare con il carro Visite a case, stalle e fienili per cercare “piante sospette”
  • 15. I PRATI PROIBITO “segare prati di monte o raccogliere erba sul monte Corona avanti il giorno stabilito dalla Regola” Nessuno poteva pascolare bestiame forestiero nei beni comuni Numero del bestiame stabilito: non più di due capre e pecore (chi ne teneva di più doveva pagare)
  • 16. LAVORI COMUNITARI In caso di “incendio, irruzione di acque, o altre calamità” dovevano tutti i vicini erano obbligati a concorrere con le proprie forze per la “comune difesa” CONSERVAZIONE DELLE STRADE COMUNALI E QUELLE “DEI PARTICOLARI” Vietato gettare immondizie e lavare nell'acqua riservata per abbeverare il bestiame e lasciar scorrere maliziosamente l'acqua dalle fontane
  • 17. L'Arte di vivere.... ...ci ha lasciato questo...