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Quando aggiornare il DVR
In quali casi il Testo Unico prevede il
rinnovamento o l'aggiornamento del DVR e chi
deve occuparsene.
Quando rinnovare il Documento di Valutazione dei Rischi
mercoledì, 6 maggio, 2015
Il DVR – Documento di valutazione dei Rischi – è uno dei documenti più importanti per
ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro nelle aziende. Definito dall’articolo 28 del
Testo Unico serve a indicare tutti i rischi a cui sono sottoposti i lavoratori in un’azienda,
a definire le procedure di sicurezza, i dispositivi da utilizzare, le procedure di
prevenzione da attuare, le figure che si occuperanno della sicurezza sul lavoro. Della
sua stesura si occupa, in qualità di responsabile, il datore di lavoro in collaborazione
con RSPP, il medico competente (se nominato) e con l’approvazione dell’RLS.
Per le nuove imprese il datore di lavoro ha 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione inizio attività per compilare il
DVR. Nei casi in cui si evidenzia la necessità di rinnovare il DVR il datore di lavoro ha 30 giorni per aggiornare il
documento. A causa ella presenza di queste scadenze inderogabili il DVR deve essere sempre contrassegnato da
data certa, ovvero la data in cui il documento è stato redatto o modificato deve essere certificata. La certificazione
avviene tramite apposizione di timbro postale o tramite la firma dei soggetti coinvolti nella stesura (Datore di lavoro,
RSPP, RLS). Scopo della data certa è anche quello di evitare contraffazione del DVR nel caso in cui si verifichino
incidenti o infortuni.
Per queste regole esistono delle eccezioni. La principale riguarda la differenza tra aziende con più o meno di 10
dipendenti. Per queste ultime è stata inizialmente introdotta la possibilità di redigere il DVR in autocertificazione,
dal 1° luglio 2013 l’autocertificazione è stata sostituita dalle procedure standardizzate, che guidano il datore di
lavoro di un’azienda con meno di 10 dipendenti nella redazione di un DVR completo.
Altra eccezione è data dal fatto che non sempre in un’azienda è presente l’RSPP, il DLgs 81/08 prevede infatti dei
casi in cui è il datore di lavoro poter svolgere tale ruolo (art. 34). In questi casi è ovvio che sarà sufficiente la sua
firma sul DVR. Stesso discorso si può fare per l’RLS, la cui nomina è a discrezione dei lavoratori.
Scadenza del DVR
L’articolo 29 del Testo Unico indica quando il DVR scade, ovvero i casi in cui è necessario rinnovarlo:
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2. in caso di modifiche del processo produttivo;
in caso di modifiche all’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,
a seguito di infortuni gravi;
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
in caso di aggiornamenti normativi che ne richiedono la revisione;
in caso di cambio sede o apertura di una sede distaccata.
In tutti i casi sopra elencati il datore di lavoro, di concerto con l’RSPP e il medico competente, dovrà rivedere il DVR
redatto in fase di avviamento dell’impresa, apportando le dovute modifiche. Altro caso importante è il passaggio da
impresa con meno a impresa con più di 10 dipendenti, in questo caso il DVR compilato tramite procedure
standardizzate dovrà essere sostituito da un DVR tradizionale. Anche se il datore di lavoro smette di ricoprire il ruolo
di RSPP il DVR andrà aggiornato e rivisto in funzione di questa nuova nomina.