226 i requisiti previsti per chi svolgerà la formazione alla sicurezza
1. Anno 15 - numero 3103 di giovedì 06 giugno 2013
I requisiti previsti per chi svolgerà la formazione alla
sicurezza
Il contenuto del Decreto sui criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro:
alcune indicazioni per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
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Pubblichiamo un articolo tratto da Articolo 19 n. 3/2013, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS della
provincia di Bologna.
I requisiti previsti per chi svolgerà la formazione alla sicurezza
A completamento dell' Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sui contenuti e le modalità della formazione alla sicurezza
per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che assumono direttamente su di sé il ruolo di RSPP, il 6 marzo 2013 è stato
emanato un Decreto relativo alla qualificazione (ovvero ai requisiti che devono essere posseduti) da chi agisce come formatore
in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
È un decreto molto breve (4 soli articoli), integrato da un corposo e determinante allegato.
Entrerà in vigore, dopo un anno dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 18 marzo 2014.
Anche se questo decreto interessa soprattutto datori di lavoro e dirigenti, ai quali compete la scelta dei formatori, e quindi la
verifica del loro "essere qualificati", anche i RLS devono conoscere a grandi linee il contenuto del Decreto, nell'ambito del
ruolo di verifica sulla corretta applicazione in azienda delle misure di prevenzione previste dalla normativa e soprattutto
nell'ambito di un loro compito espressamente ed esplicitamente previsto dalla normativa stessa.
Infatti l'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il RLS sia consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'articolo 37.
Orbene, è evidente che la qualificazione dei formatori è uno dei problemi essenziali in ordine all'organizzazione della
formazione.
Venendo al decreto, è considerato qualificato (art. 1) il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il
prerequisito (diploma di scuola secondaria di 2° grado) ed uno dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce
parte integrante del Decreto stesso.
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La qualificazione è riferita ad una specifica area tematica; le aree tematiche sono tre, ovvero:
1. Area normativa/giuridica/organizzativa.
2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari.
Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il
duplice aspetto.
3. Area relazioni/comunicazione (ovviamente si può essere qualificati per tutte e tre le aree, se si soddisfano i criteri previsti).
Prerequisito e criteri rappresentano dunque i requisiti minimi che devono essere comunque garantiti, con le eccezioni che
saranno illustrate oltre. Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi
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2. fondamentali che devono essere
posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.
I criteri sono in tutto 6 e, come detto, basta possederne uno (in aggiunta ovviamente al prerequisito) per essere riconosciuto
come "qualificato".
1° criterio: aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno, quindi non nella propria
azienda) nell'area tematica (vedi sopra) oggetto della docenza. Quindi il primo criterio attiene esclusivamente all'esperienza
curricolare.
2° criterio: il secondo criterio integra due sotto-criteri:
a) il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero master, dottorati di
ricerca, specializzazioni); le discipline interessate possono essere, a seconda delle aree, medicina, ingegneria, chimica, fisica,
biologia, giurisprudenza, scienze della formazione, psicologia, ecc.;
b) almeno un requisito tra quelli di seguiti indicati: o un percorso formativo sulla didattica, o l'abilitazione all'insegnamento, o il
diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione, oppure esperienze precedenti come docente (o per almeno 32
ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia,
o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).
3° criterio: attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l'area tematica oggetto della
docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
4° criterio: attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell'area tematica oggetto della
docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
5° criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
coerente con l'area tematica oggetto della docenza, integrata da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
6° criterio: esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (ciò limita la possibilità di fare docenza al
macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
Quindi, chi possiede (e può ovviamente documentarlo) il prerequisito ed almeno uno dei criteri da 1 a 6 è considerato
"qualificato" e lo è permanentemente (con riferimento all'area tematica in cui è qualificato), fermo restando l'obbligo
dell'aggiornamento professionale triennale, che consiste o nella frequenza (nell'arco del triennio) di almeno 24 ore di corsi
relativi all'area tematica o, in alternativa, di almeno 24 ore di docenza. Per chi è già qualificato oggi, il triennio decorre dal 18
marzo 2014, per chi si qualificherà successivamente, dalla data dell'avvenuta "qualificazione".
Si noti che i criteri di cui si è appena detto non riguardano i formatori-docenti dei corsi specifici del settore edile per
Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, né i corsi per RSPP e ASPP, né i corsi per altre specifiche figure
(es. addetti all'antincendio, all'emergenza, al primo soccorso, ecc.).
Il Decreto prevede inoltre una serie di indicazioni per la gestione della fase intermedia tra oggi e l'entrata in vigore del decreto,
nonché per il riconoscimento delle attività già svolte e per alcune particolari situazioni.
Nello specifico, si prevede che:
- art. 1, commi 4 e 5: I requisiti minimi di cui sopra (prerequisito e criteri) non sono vincolanti in riferimento ai corsi di
formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell'avviso del presente
decreto e il solo prerequisito non mai è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori: ciò
significa che i corsi già programmati possono avvenire anche se i formatori non sono "qualificati" ai sensi del presente decreto
(ovviamente, sarebbe meglio che lo fossero...) e che i datori di lavoro, anche se non in possesso del titolo di scuola secondaria
di 2° grado, possono svolgere attività di formazione verso i propri dipendenti. Attenzione, si parla solo del prerequisito, per cui
si intende, a nostro avviso, che il datore di lavoro interessato debba possedere almeno uno dei 6 criteri (sempre con l'esclusione
dei corsi già programmati al 18 marzo 2013).
- art. 1, comma 6: I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l'attività di formatore qualora, alla data di
pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno
dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l'obbligo dell' aggiornamento triennale.
- art. 4, comma 2: Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (quindi fino al 18 marzo 2016)
i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto
dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di
cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività
formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato. In sostanza, i datori di lavoro,
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3. oltre ad essere esonerati permanentemente dall'obbligo del prerequisito, se hanno i requisiti previsti per lo svolgimento diretto
dei compiti di RSPP possono svolgere attività di formatori fino al 18 marzo 2016, anche se non sono in possesso di nessuno dei
6 criteri sopra citati. Trascorsa tale data, il datore di lavoro, se vuole continuare a fare il formatore, deve dimostrare di aver
"conseguito" uno dei 6 criteri. Tutto ciò è riferito al caso in cui il datore di lavoro faccia formazione ai suoi dipendenti,
ovviamente, se intendesse proporsi come formatore anche al di fuori della sua azienda (cosa improbabile ma non impossibile né
vietata) dovrà possedere prerequisito e almeno un criterio come qualsiasi altro formatore.
- nell'allegato al Decreto si precisa anche che la rispondenza ai criteri di qualificazione (ovviamente anche la presenza del
prerequisito) deve essere oggettivamente riscontrabile.
- Infine, sempre nell'Allegato al Decreto, viene inserita una "clausola di salvaguardia", che ripropone esattamente quanto
riportato al comma 6 dell'art. 1, cioè: "Alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente documento, i formatori
non in possesso del prerequisito, possono svolgere l'attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere
almeno uno dei criteri previsti dal presente documento. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale".
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ? Ministero della Salute ? Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 - Criteri di
qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto
Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.).
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