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Questi i motivi più evidenti che inficiano la legittimità della variante al PRG di Ladispoli:
- assenza sia della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, sia della compatibilità
Geologica che di quella Vegetazionale, tutte propedeutiche e condizionanti i contenuti della
variante;
- contrasto con la legge regionale 72/75 che consente nel decennio un incremento massimo
del 30% de preesistenti insediamenti abitativi, di fatto quadruplicati con la detta variante farlocca;
- contrasto con la legge regionale 38/99 (norme sul governo del territorio) ove è precisato che
la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del
fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle connesse;
- contrasto:
o con il Piano Territoriale Generale Provinciale (tutto il territorio esterno ai centri abitati
perimetrali resta riservato a zona agricola),
o con il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (l’attuale territorio agricolo viene
destinato a Paesaggio Agrario di Continuità e Paesaggio Naturale Agrario ove sono vietati
interventi di qualsiasi genere che non abbiano per finalità l’utilizzazione agricola e la
valorizzazione dei relativi prodotti, nonché le attività connesse). Per disposizione di legge
questi due Piani sono sovraordinati nei confronti degli strumenti urbanistici comunali
che, dunque, ad essi devono adeguarsi.

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  • 1. Questi i motivi più evidenti che inficiano la legittimità della variante al PRG di Ladispoli: - assenza sia della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, sia della compatibilità Geologica che di quella Vegetazionale, tutte propedeutiche e condizionanti i contenuti della variante; - contrasto con la legge regionale 72/75 che consente nel decennio un incremento massimo del 30% de preesistenti insediamenti abitativi, di fatto quadruplicati con la detta variante farlocca; - contrasto con la legge regionale 38/99 (norme sul governo del territorio) ove è precisato che la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle connesse; - contrasto: o con il Piano Territoriale Generale Provinciale (tutto il territorio esterno ai centri abitati perimetrali resta riservato a zona agricola), o con il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (l’attuale territorio agricolo viene destinato a Paesaggio Agrario di Continuità e Paesaggio Naturale Agrario ove sono vietati interventi di qualsiasi genere che non abbiano per finalità l’utilizzazione agricola e la valorizzazione dei relativi prodotti, nonché le attività connesse). Per disposizione di legge questi due Piani sono sovraordinati nei confronti degli strumenti urbanistici comunali che, dunque, ad essi devono adeguarsi.